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24 ottobre 1989
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8 giugno 2000
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21 gennaio 2001
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17 maggio 2014
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22 agosto 2014
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1 gennaio 2023
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11 gennaio 2024
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Art. 419. Atti introduttivi 1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identita' e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies ((e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede)) . (215) ((310)) 2. L'avviso e' altresi' comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore dell'imputato con l'avvertimento della facolta' di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti.
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresi' informate che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine e' notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando la dichiarazione e' presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalita' previste dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2. L'atto di rinuncia e' notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullita'.
------------- AGGIORNAMENTO (215)
La L. 28 aprile 2014, n. 67 , come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 , ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'". ------------- AGGIORNAMENTO (310)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".
3. L'avviso contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio.
3-bis. L'imputato e la persona offesa sono altresi' informate che hanno facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.
4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine e' notificata la citazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, almeno tre giorni prima della data dell'udienza. Quando la dichiarazione e' presentata a mezzo di procuratore speciale, si osservano le modalita' previste dall'articolo 111-bis, commi 1 e 2. L'atto di rinuncia e' notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.
6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
7. Le disposizioni dei commi 1 e 4 sono previste a pena di nullita'.
------------- AGGIORNAMENTO (215)
La L. 28 aprile 2014, n. 67 , come modificata dalla L. 11 agosto 2014, n. 118 , ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'". ------------- AGGIORNAMENTO (310)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati gia' emessi".
Commentari • 156
- 1. Art. 419 c.p.p. Atti introduttivihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 256.92145
[…] Riforma Cartabia). L'art. 419 c.p.p. prevede due ipotesi di nullità speciali. 1. […] Ne consegue la diversità del regime delle nullità previste dall'art. 419 comma 7 c.p.p. rispetto a quello riguardante il decreto che dispone il giudizio (art. 429 comma 2 c.p.p.), in relazione alla diversa funzione dell'atto nella dinamica del procedimento. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 02/12/2021, n. 44656Provvedimento: […] In risposta ai motivi di appello, per quanto di interesse considerando le doglianze di legittimità, la Corte territoriale aveva osservato che: - il decreto di citazione a comparire all'udienza preliminare conteneva tutti gli avvisi previsti dall'art. 419 cod. proc. pen. in quanto si era avvertito l'imputato che "non comparendo sarà giudicato in sua assenza"; - la notifica del decreto di citazione al primo giudizio si era perfezionata per compiuta giacenza nel domicilio eletto di via Piave n. 87 in Cosenza tanto che l'imputato, venutone evidentemente a conoscenza, aveva nominato un proprio difensore di fiducia. 2. […]Leggi di più...
- domicilio eletto·
- diffamazione·
- nullità atto processuale·
- assenza in giudizio·
- notifica compiuta giacenza·
- art. 595 cod. pen.·
- onere allegazione atti·
- art. 419 cod. proc. pen.·
- art. 13 legge n. 47/1948