Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 2805
CASS
Sentenza 22 marzo 2013

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In tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa. (Nella specie la Corte ha ritenuto configurabile il concorso nei reati di sequestro di persona e violenza privata nei confronti dell'imputato che aveva assistito ai fatti materialmente commessi da altri due correi, senza intervenire in soccorso delle vittime, e dato "stimolo" all'azione criminosa, avendo fornito l'occasione per far incontrare ai due correi le persone offese).

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  • 1Cellulari in carcere: familiare chiamato risponde per concorso morale (Cass. 1787/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 gennaio 2026

    In tema di utlizzo indebito di telefono cellulare da parte di un detenuto, è configurabile il concorso morale del terzo quando la sua condotta, pur priva di apporti materiali (procura/introduzione/ricariche), rafforzi o agevoli il proposito del detenuto di utilizzare indebitamente il cellulare. La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato non dipende dalla “passività” formale della condotta, ma dall'idoneità del comportamento a fornire stimolo all'azione criminosa o maggiore senso di sicurezza all'autore principale. È viziata per contraddittorietà e manifesta illogicità l'ordinanza del riesame che, a fronte di conversazioni numerose e protratte nel tempo con detenuto …

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  • 2La linea sottile tra concorso nel reato e connivenza
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

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  • 5Connivenza o concorso? (Cass. 45194/23)
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    E' connivenza non punibile solo una condotta meramente passiva, consistente nell'assistenza inerte, inidonea ad apportare un contributo causale alla realizzazione dell'illecito, di cui pur si conosca la sussistenza, mentre ricorre il concorso suddetto nel caso in cui si offra un consapevole apporto, anche solo ideale, all'altrui condotta criminosa, in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. Corte di Cassazione sez I, ud. 11 luglio 2023 (dep. 9 ottobre 2023), n. 45194 Ritenuto in fatto Con ordinanza 8 febbraio 2023 il G.i.p. del Tribunale di Torino applicava a C.S. e U.V. la misura cautelare della custodia in carcere, relativamente al reato di tentato …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 22/03/2013, n. 2805
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2805
Data del deposito : 22 marzo 2013

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