Articolo 10 del Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Articolo 9Articolo 10 bis
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15 aprile 2000
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22 ottobre 2015
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27 ottobre 2019
Art. 10. Occultamento o distruzione di documenti contabili 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da ((tre a sette)) anni. chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui e' obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. ((8)) --------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 , ha disposto (con l'art. 39, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto".
Entrata in vigore il 27 ottobre 2019
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