Sentenza 21 novembre 2003
Massime • 1
In tema di associazione di stampo mafioso, la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (tagli di alberi, incendi ecc.) ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la "legalizzazione" con la qualifica di "uomo d'onore" costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/11/2003, n. 6101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6101 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 21/11/2003
1. Dott. PROVIDENTI FR - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1280
3. Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. UN LO Antonio - Consigliere - N. 021616/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN EP, nato a [...] il 16.3.1962, il [...];
avv. ND Monsignore;
nell'interesse di:
EL DO, nato a [...] il [...];
avv. Gaetano Giacobbe;
nell'interesse di:
EL PA, nato a [...] il 30.7.1936, il [...];
avv. LO Gullo;
nell'interesse di:
NO MA, nato a [...] il 25.12.1961, il [...];
avv. EP Di Peri;
nell'interesse di:
IM SI, nato a [...] il 19.8.1974, il [...];
avv. LO Gullo;
nell'interesse di:
D'NG ID, nato a [...] il 20.10.1959, il [...];
avv. Marco Clementi;
nell'interesse di:
DI AP GO, nato a [...] il 25.5.1936, il [...];
ES FR, nato a [...] il 31.7.1974, il [...];
avv. OVni Di Benedetto;
nell'interesse di:
LO IC LV, nato a [...] il 29.5.1945, il [...];
avv. Valerio Vianello;
nell'interesse di:
LL CE, nato a [...] il 19.1.1950, il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 19 luglio 2002;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere Dr. LO Antonio UN;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dr. D'Ambrosio Loris, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
sentiti, altresì, l'avv. Marco Clementi, nell'interesse di Di PA GO;
l'avv. Valerio Vianello, nell'interesse di LE CE;
l'avv. Giuliano Dominici nell'interesse di SE FR;
l'avv. OVni Di Benedetto, nell'interesse di Lo HI LV;
l'avv. ND Bonsignore, nell'interesse di VE DO;
l'avv. Gaetano Giacobbe, nell'interesse di VE PA;
i quali hanno tutti concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 giugno 2001, il Tribunale di Palermo, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava NO EP, VE DO, VE PA, NO SI, CO MA, D'AN ID, Di PA GO, Lo HI LV e LE CE colpevoli del reato di associazione per delinquere aggravata di stampo mafioso (capo Z della rubrica), in esso assorbito, quanto agli imputati VE DO e VE PA, il reato di riciclaggio loro ascritto al capo DD). Per l'effetto, ritenuta la continuazione, per il Di PA, tra il reato associativo e quello per il quale lo stesso aveva riportato condanna con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 10 dicembre 1990 e, per il Lo HI, tra l'anzidetto reato associativo e quello di favoreggiamento personale già giudicato dal G.U.P. di Palermo, con sentenza definitiva dell'8.7.1996, e, applicata a tutti la riduzione di rito, condannava:
Di PA GO alla pena complessiva di anni dieci di reclusione;
Lo HI LV ad anni sei di reclusione;
VE PA e VE DO ad anni sei e mesi otto di reclusione ciascuno;
NO EP, NO SI, CO MA, D'AN ID ad anni sei di reclusione ciascuno;
LE CE ad anni cinque e mesi quattro di reclusione;
con interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale durante l'espiazione della pena e sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per un tempo non inferiore ad un anno.
Gli stessi imputati, inoltre, erano condannati al risarcimento dei danni in favore della SOS Impresa-Palermo, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede e, per intanto, al versamento di una provvisionale di lire venti milioni.
Con la stessa sentenza, SE FR ed altri imputati erano, invece, assolti dal medesimo reato associativo;
lo stesso SE, D'AN ID e NO EP erano, inoltre, assolti dal reato di incendio aggravato contestato al capo Y) della rubrica, in danno della società che gestiva l'Hotel La Torre di ON. Pronunciando sugli appelli proposti dagli imputati condannati e dal Pubblico Ministero, per la parte relativa alle assoluzioni, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 19 luglio 2002, riformava, parzialmente, l'impugnata decisione, così provvedendo:
- dichiarava SE FR colpevole del reato associativo di cui al capo Z) e, con la diminuente di rito, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione, oltre conseguenziali statuizioni, ivi comprese le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, lo stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena e la sottoposizione, a pena espiata, alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata non inferiore ad un anno;
- riduceva le pene irrogate in primo grado, nei termini seguenti: per Di PA GO, anni sette di reclusione;
per VE PA, VE DO, NO EP, NO SI, CO MA, D'AN ID e LE CE, anni quattro e mesi otto di reclusione ciascuno, per Lo HI LV, anni cinque di reclusione.
Sostituiva per questi imputati la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per anni cinque, escludendo altresì l'interdizione legale durante l'espiazione della pena.
Condannava, inoltre, gli stessi imputati, in solido, ad esclusione del SE, alla rifusione delle spese di giudizio in favore della costituita parte civile. Confermava, infine, nel resto. Avverso l'anzidetta decisione hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati NO EP e SE FR personalmente;
l'avv. ND Bonsignore nell'interesse di VE DO, l'avv. Gaetano Giacobbe nell'interesse di VE PA, l'avv. LO Gullo nell'interesse di CO MA e D'AN ID, l'avv. EP di Peri nell'interesse di NO SI, l'avv. Marco Clementi nell'interesse di Di PA GO, l'avv. OVni Di Benedetto nell'interesse di Lo HI LV e l'avv. Valerio Vianello nell'interesse di LE CE, prospettando ciascuno le censure indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - All'esame delle singole posizioni giova, di certo, premettere una sommaria enunciazione delle ragioni di censura proposte da ciascun ricorrente.
Il sintetico excursus, pur nella pedissequa - e, all'apparenza, stucchevole - riproduzione delle diverse doglianze, può, infatti, tornare utile vuoi per l'immediata individuazione delle questioni giuridiche comuni a due o più posizioni, da trattare unitariamente per evitare inutili ripetizioni, vuoi per garantire un completo assolvimento dell'onere della motivazione.
1.1 - Orbene NO EP, che ricorre personalmente, deduce:
a) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 125, 192, 546 c.p.p. e 416 bis c.p.;
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, in ordine alla corretta valutazione delle chiamate di correo od in correità ed in ordine alla sussistenza elementi costitutivi del reato 416 bis c.p.;
c) Mancanza assoluta ed illogicità manifesta della motivazione. In dettaglio:
a) Censura la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha disatteso i rilievi difensivi che avevano segnalato le contraddizioni e le illogicità delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia AT FR, omettendo di valutarne l'attendibilità intrinseca. In particolare, i giudici di appello non avevano considerato che il dictum del collaboratore era stato smentito o non confermato in diversi particolari, quali, ad esempio, i riferimenti all'incendio di un'abitazione sita nei pressi di villa Astoria ed al danneggiamento, sempre a fini estorsivi, in pregiudizio del titolare di un vivaio. Inoltre, non era stata considerata la contraddizione nella quale era incorso lo stesso collaboratore, che, pur accreditato della reggenza della famiglia mafiosa di NA ON, dal 1987 al 1993, e dunque, teoricamente in grado di conoscere perfettamente le cose del suo mandamento, non era stato capace di riferire alcunché di specifico in ordine ad esso ricorrente, che pure, durante quella reggenza, era stato per lungo tempo in libertà, come dimostrato dalla ignorata produzione dibattimentale in primo grado.
Infine, generica era l'indicazione di esso NO tra le persone disponibili, ove invece il proscioglimento dal reato di incendio, pure contestatogli in rubrica, era circostanza che smentiva, anche sul punto, le propalazioni accusatorie del dichiarante. a1) In identiche incongruità ed omissioni valutative i giudici di appello erano incorsi nell'apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie dell'altro collaboratore di giustizia, FE OV AT, che ha riferito solo de relato notizie apprese dal defunto D'AN OVni. Inspiegabilmente, non erano state apprezzate le contraddizioni del suo dire, correttamente rilevate, invece, dai primi giudici.
a2) Ad identiche censure si esponeva la motivazione della Corte di merito nella parte in cui esaminava le affermazioni di accusa di un altro collaboratore, LI DO.
b) La seconda censura investe la metodologia di lettura delle dichiarazioni dei collaboratori, affetta, a dire del ricorrente, da palesi violazioni di legge, nella misura in cui aveva ritenuto di poter accedere alla valutazione incrociata delle stesse senza il previo esame dell'attendibilità intrinseca di ciascuna. c) La terza censura attiene alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui al 416 bis c.p., pur in mancanza di elementi concreti e di specifici facta concludentia a sostegno dell'accusa. D'altronde, l'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado aveva escluso ogni responsabilità del ricorrente in ordine all'incendio in danno dell'hotel La Torre di ON, tanto da imporne il proscioglimento, e non aveva, inoltre, accertato, a suo carico, una sola azione criminosa di danneggiamento a fini estorsivi.
Non vi era, infine, prova alcuna di rapporti stabili e continui con altri associati e, ad ogni buon conto, era palese il difetto motivazionale sul punto.
1.2 - Per VE DO, l'avv. ND Bonsignore eccepisce:
- Violazione art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 192, comma terzo.
La doglianza investe l'impugnata sentenza nella parte relativa all'opzione dei parametri di apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie, che, a dire di parte ricorrente, non sarebbero in linea con i canoni legali di valutazione, dettati dalla menzionata norma processuale.
In particolare, l'istante si sofferma nell'indicare alcune contraddizioni del collaboratore di giustizia PA UT, le vistose difformità tra quanto da lui dichiarato e le affermazioni accusatorie di AT FR e, ancora, il clamoroso mendacio in cui era incorso un altro collaboratore, AB ON, il quale nulla poteva sapere dei rapporti asseritamente intrattenuti dai fratelli VE DO e PA con il mondo delinquenziale. Le falsità riferite dai collaboratori si scontavano con un dato di conclamata realtà, e cioè con il fatto che l'impresa VE fosse succube dei mafiosi, tanto da essere costretta a pagare il pizzo e da subire anche una serie di incendi ed attentati, circostanze queste logicamente incompatibili con l'ipotesi di un coinvolgimento dei suoi titolari in Cosa Nostra.
1.3 - Per VE PA, l'avv. Gaetano Giacobbe deduce sette motivi di ricorso:
1) Violazione art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., con riferimento al difetto di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie.
Nella sostanza, ripropone la denuncia delle incongruenze e delle contraddizioni dei collaboratori di giustizia, già segnalate nel ricorso di VE DO e ribadisce che l'impresa VE era, in realtà, vittima dell'organizzazione mafiosa. 2) Violazione art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., con riferimento al preteso difetto di motivazione in ordine, specificamente, alla ritenuta attendibilità di un altro collaboratore, FE OV AT.
3) Violazione art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., con riferimento alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie degli stessi FE ed AT, per mancata indicazione delle fonti delle notizie da essi riferite.
4) Violazione art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., con riferimento agli artt. 192 e 195 c.p.p., in relazione, specificamente, alle dichiarazioni del UT, relativamente alle quali non sarebbe stato apprezzato il sentimento di acredine che animava costui, e dunque l'interesse ad accusare ingiustamente i VE, a causa di dissapori occasionati da pregressi rapporti societari con loro esistenti e dalle relative rivendicazioni economiche. E, ad ogni modo, viene denunciato il difetto motivazionale sul punto specifico dell'attendibilità dello stesso collaboratore.
5) Violazione art. 606, comma primo, lett. c) ed e) c.p.p., con riferimento agli artt. 192, e 185 c.p.p., in relazione alle dichiarazioni accusatorie di AB ON.
6) Violazione art. 606, comma primo, lett. b), con riferimento agli artt. 416 bis, 416, 378, 379, 157 e 110/416 bis c.p. in relazione all'ingiustificato riconoscimento della contestata partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, in luogo, a tutto concedere, della meno grave del favoreggiamento personale. Lamenta, inoltre, gradatamente:
- il preteso vincolo associativo sarebbe, comunque, cessato nel 1982, anno in cui l'impresa era divenuta succube dei malavitosi. E trattandosi, in ogni caso, di associazione semplice, in quanto anteriore all'introduzione dell'art. 416 bis c.p., il reato sarebbe oramai prescritto;
- immotivato è stato il rifiuto dell'ipotesi minimale del mero concorso esterno, in luogo del ritenuto inserimento organico nel contesto mafioso.
7) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p., con riferimento all'art. 61 bis c.p., in relazione al diniego, ritenuto ingiustificato, del beneficio delle attenuanti generiche. 1.4 - In favore di CO MA, l'avv. LO Gullo deduce:
1) Violazione 606 comma 1, lett. c) ed e).
La censura investe l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza, denunciando l'utilizzo di dati contraddittori ed inidonei a sostegno di una pronuncia di colpevolezza in ordine all'addebito di partecipazione ad associazione mafiosa, in quanto gli elementi utilizzati sarebbero, al più, valsi per l'applicazione di una misura cautelare e non certo per il riconoscimento di una penale responsabilità.
In particolare, sono state utilizzate intercettazioni ambientali inter alios di assai dubbio significato, specie in ordine all'asserita consegna o, comunque, alla disponibilità di armi, nonostante il collaboratore FE avesse detto che il D'AN ed il CO nulla sapessero di armi. Inoltre, era frutto di arbitrario automatismo congetturale il convincimento che, nonostante il mancato rinvenimento di armi, in occasione delle accurate perquisizioni cui il CO era stato sottoposto, la mera appartenenza ad associazione mafiosa ne comportasse disponibilità, per tutti gli effetti penali conseguenti ad una siffatta circostanza. Non sono state, poi, considerate le doglianze espresse nei motivi di appello in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti (divergenza tra le dichiarazioni di FE e AT in ordine ad un episodio del danneggiamento;
carattere de relato delle accuse di AT, la cui fonte sarebbe stato D'AN OVni, persona deceduta e, quindi, non riscontrabile;
il fatto che lo stesso AT fosse stato clamorosamente smentito sull'episodio dell'incendio di una villa, ignoto persino agli inquirenti;
la genericità delle stesse propalazioni accusatorie dell'AT, che non aveva saputo specificare a quali attentati il ricorrente avrebbe partecipato, senza dire poi che il collaboratore era rimasto clamorosamente smentito dalla sentenza delle Suprema Corte, n. 793 del 27 aprile 2001, emessa nel processo per l'omicidio dell'on. Lima, con riferimento alle accuse rivolte a NO OVni, padre di SI, imputato nel presente procedimento).
Infine, la sentenza impugnata aveva sbrigativamente liquidato le dichiarazioni degli altri collaboranti - LI, AB e UT - favorevoli al ricorrente, senza considerare che quelle dichiarazioni coprivano l'intero periodo temporale di riferimento, in rapporto alla posizione del CO.
2) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. in luogo art. 378 c.p.. Il secondo motivo censura la ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis, sul rilievo che la mancanza di elementi specifici e la clamorosa smentita delle propalazioni accusatorie avrebbero dovuto indurre a ben altra valutazione della fattispecie, al più riconducibile al paradigma del favoreggiamento personale. 3) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione art. 62 bis c.p. nonché agli artt. 132, 133 c.p., per manifesta illogicità della motivazione.
Il terzo motivo riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza ed il comportamento processuale dell'imputato (che si era opposto alla sospensione del processo per l'astensione degli avvocati, consentendone così la prosecuzione), ed il mancato giudizio di prevalenza delle stesse attenuanti sulle contestate aggravanti.
4) Con i restanti motivi parte ricorrente faceva propri i ricorsi degli altri ricorrenti, riservando ulteriori censure. 1.5 - Con motivo unico, il ricorso proposto dall'avv. EP Di Peri, per conto di NO SI, eccepisce la nullità della sentenza per violazione art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione artt. 416 bis c.p., 133, 62 bis e 192 c.p.p.. Al riguardo, lamenta l'uso scorretto delle dichiarazioni dei pentiti, di per sè sospette e bisognevoli di affidabili riscontri. In particolare, le propalazioni accusatorie che interessavano l'imputato (provenienti dai collaboratori AT, FE, LI), in tanto avrebbero potuto ritenersi reciprocamente riscontrate, in quanto previamente vagliate nella loro intrinseca attendibilità. D'altronde, AT e FE erano imputati nello stesso procedimento, sicché ciascuno era in condizione di conoscere le dichiarazioni dell'altro. Clamorosa, poi, era la contraddizione del FE, che, in sede di indagini preliminari, aveva escluso ogni coinvolgimento del NO nelle vicende di Cosa Nostra, mentre, in sede dibattimentale, aveva rettificato tali dichiarazioni, facendo un opinabile distinguo terminologico delle diverse fasi (danneggiamento-richiesta di danaro) che compongono la vicenda estorsiva, asserendo di essere stato equivocato in quanto per lui le due espressioni erano equivalenti.
AT, dal canto suo, era un dichiarante di assai dubbia attendibilità, tanto da essere sistematicamente smentito in occasione delle gravi accuse mosse all'indirizzo di NO OVni, padre di esso ricorrente, nell'ambito di altro procedimento penale.
LI, poi, aveva fatto riferimento ad una circostanza inedita, addirittura in dissonanza con il tenore della sua stessa prospettazione di accusa, parlando di due gruppi contrapposti in senso alla famiglia mafiosa di NA ON.
Il ricorrente si duole, infine, del diniego, a suo dire ingiustificato, delle attenuanti generiche, che non erano state concesse nonostante la giovane età dell'imputato. Il beneficio avrebbe, invece, consentito di adeguare l'entità della pena, nel rispetto del principio di ragionevolezza e della finalità educativa della pena (artt. 3 e 27 Cost.). 1.6 - In favore di D'AN ID, l'avv. LO Gullo deduce motivi analoghi a quelli proposti in favore del CO:
1) Violazione art. 606 comma 1, lett. c) ed e), sul riflesso dell'utilizzazione di dati di giudizio contraddittori ed inidonei, nonché di una distorta lettura delle intercettazioni ambientali, arbitrariamente intese come riferentesi alla consegna di una certa borsa contenente armi da parte del FE, benché lo stesso dichiarante avesse negato che il D'AN, così come il CO, sapesse alcunché di tale circostanza.
Lamenta poi l'omessa considerazione delle doglianze espresse nei motivi di appello in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboranti od alle contraddizioni in cui erano incorsi FE ed AT in ordine ad un episodio di danneggiamento. In aggiunta a quanto già dedotto per il CO, lo stesso difensore sostiene che l'AT era stato smentito in ordine ad una presunta estorsione in danno di tal AN, che aveva ammesso di aver pagato il pizzo, escludendo però ogni coinvolgimento del D'AN, con il quale aveva detto di essere in buoni rapporti.
Tanto per sostenere che laddove v'era possibilità di riscontro, il collaborante era stato smentito.
2) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. in luogo art. 378 c.p., con riferimento alla ritenuta esistenza del reato associativo, in luogo della più favorevole fattispecie del favoreggiamento. 3) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione art. 62 bis c.p. nonché agli artt. 132, 133 c.p., per manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla mancata concessione delle generiche, ritenuta ingiusta per le stesse ragioni prospettate in favore del CO.
4) e 5) Anche i restanti motivi ricalcane quelli dedotti per l'altro ricorrente, nel generico rinvio alle censure degli altri ricorrenti, con riserva di ulteriori motivi.
1.7 - Nell'interesse di Di PA GO, l'avv. Marco Clementi deduce:
1) Violazione art. 606, comma primo, lett. c) c.p.p., per nullità sentenza in riferimento agli artt. 522, 516, 517, 429, 125 n. 3 c.p.p.. Argomenta, al riguardo, che l'imputato era stato ritenuto responsabile del 416 bis c.p. per avere protratto la condotta criminosa in un arco temporale successivo rispetto ad un precedente giudicato (sentenza 30.1.1992, relativa al processo per associazione per delinquere, inteso maxi uno). Sennonché, le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti Di AT e del teste AV facevano riferimento ad un tempo ulteriore rispetto all'arresto del prevenuto, e cioè successivo al 29.7.1998. Vi era, dunque, difformità tra la data della permanenza risultante dall'ordinanza di custodia cautelare e dal decreto che dispone il giudizio ed il periodo temporale considerato in sentenza, sicché, ai fini della validità della statuizione di condanna, sarebbe stata necessaria la modifica dell'imputazione, ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p.. Siffatta diversità era stata ritualmente dedotta nei motivi di appello, ma non era stata considerata dal giudice di appello. 2) Violazione art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., per difetto e/o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riferimento alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia.
In particolare, CA OVni aveva riferito che i rapporti con il Di PA risalirebbero agli anni 1989/90; il LI aveva parlato di buoni rapporti tra Lo CO SA ed il Di PA;
Di AT ST e AV ND avevano poi reso dichiarazioni piene di incongruenze in ordine all'episodio estorsivo in questione, a parte le contraddizioni tra le stesse esistenti.
3) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 192, comma terzo, e 416 bis c.p., sul rilievo che la responsabilità del ricorrente era stata affermata sulla base delle sole dichiarazioni del Di AT specie con riferimento al preteso interessamento dell'imputato per la riscossione del pizzo. Il giudice di merito ha omesso di compiere una valutazione unitaria di tutti gli elementi, violando la prescrizione dell'art. 192 c.p.p., ed omettendo la ricerca dei necessari riscontri.
1.8 - SE FR deduce, a sua volta, tre motivi di ricorso:
a) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 125, 192, 546 c.p.p. e 416 bis c.p.;
b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, in ordine alla corretta valutazione delle chiamate di correo od in correità ed in ordine alla sussistenza elementi costitutivi del reato 416 bis c.p.;
c) Mancanza assoluta ed illogicità manifesta della motivazione. In particolare:
a) Il primo motivo di ricorso censura la motivazione della sentenza di appello, nella parte in cui ha ribaltato il giudizio di estraneità espresso in primo grado, disattendendo le puntuali argomentazioni con le quali i primi giudici avevano rilevato le contraddizioni e le illogicità delle dichiarazioni accusatorie di AT FR, che lo rendevano inattendibile. Peraltro, l'AT, era stato smentito in ordine al riferito incendio di una villa sita nei pressi di villa Astoria, anche alla luce delle dichiarazioni del maresciallo Riccio.
a1) Identiche censure andavano mosse con riferimento alle dichiarazioni accusatorie dell'altro collaboratore, FE OV AT, che aveva reso dichiarazioni de relato, in quanto apprese dal defunto D'AN.
a2) Censurabile era anche il rilievo attribuito alle dichiarazioni del collaborante LI. In proposito, non era stato valutato che:
- il SE, per tutto il 1997, era stato sottoposto alla misura della prevenzione personale della sorveglianza speciale di PS, con obbligo di dimora in altro Comune.
- All'uopo, aveva fissato la propria dimora presso il Comune di Fiumicino nei pressi di Roma, con puntuale osservanza delle prescrizioni impostegli, come risultava dalla certificazione del Commissariato PS di Fiumicino, prodotta in atti.
In quel periodo, dunque, non avrebbe potuto essere utilizzato a Palermo da NO EP.
a3) Altro errore di metodo commesso dal giudice di appello consisteva nell'aver proceduto alla valutazione incrociata delle dichiarazioni degli anzidetti collaboratori, senza il previo esame dell'attendibilità intrinseca di ciascuno di essi. a4) Erroneamente era stato poi ritenuto che un ulteriore elemento di prova potesse trarsi dalle intercettazioni ambientali captate in carcere.
b) Il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione della norma di cui al 416 bis, in quanto la relativa fattispecie delittuosa era stata ritenuta sussistente nonostante la mancanza di elementi specifici e concreti.
Non solo. Ma l'indagine dibattimentale aveva pure escluso la partecipazione del SE all'attentato all'hotel La Torre di ON.
Peraltro, l'AT aveva riferito di soli tre episodi di danneggiamento cui avrebbe partecipato l'imputato, in un arco temporale di due anni (1991-1992) durante il quale egli sarebbe stato a disposizione dell'organizzazione.
Orbene, per uno dei tre episodi (l'unico contestato) relativo all'hotel La Torre, esso istante era stato prosciolto. È illogico, comunque, ritenere che la partecipazione a quegli episodi, a tutto concedere, possa ritenersi, in sè, sintomatica della contestata adesione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, in mancanza di più significativi elementi di riscontro. c) Ad ogni modo, palese era il difetto motivazionale sul punto anche in ordine all'apprezzamento delle propalazioni accusatorie, specialmente di quelle dell'AT.
Per conto dello stesso SE l'avv. Giuliano Dominici propone, poi, motivi nuovi, con i quali rappresenta:
- l'erronea valutazione delle dichiarazioni accusatorie di AT, FE e LI, attesa la contraddittorietà ed indeterminatezza del loro dictum in relazione alla contestata partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso;
- a tutto concedere, dalle relative affermazioni di accusa risulterebbe che il SE sarebbe stato soggetto disponibile alle necessità del sodalizio mafioso, ma disponibilità non equivale ad inserimento organico nella struttura associativa, di talché, il fatto avrebbe dovuto, semmai, essere qualificato in termini di concorso esterno, specie alla luce della recente giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 22327, Carnevale);
- comunque, ritenere accertata la disponibilità anzidetta non significa aver dimostrato l'effettività del contributo causale in funzione dell'addebito di partecipazione ad associazione di stampo mafioso.
1.9 - Nell'interesse di Lo HI LV l'avv. OVni Di Benedetto eccepisce:
1) Violazione di legge e difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) ed e), con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p. a carico dell'imputato.
Il motivo censura, in sostanza, la metodologia di lettura delle risultanze di prova, che, al più, sarebbero state idonee a giustificare un'ipotesi di favoreggiamento personale nei confronti del IP Di PA LA e non certo l'ipotesi accusatoria della ritenuta partecipazione a sodalizio mafioso.
Pur riconoscendo la valenza del principio giurisprudenziale secondo il quale la partecipazione anzidetta può essere affermata indipendentemente dall'accettata legalizzazione (o iniziazione), contesta l'applicazione che i giudici di merito ne hanno fatto in concreto. Manca, infatti, la spiegazione di quali siano i facta concludentia, da cui desumere l'immedesimazione organica dell'imputato nella compagine delinquenziale.
Contesta, inoltre, l'affermazione dei giudici di merito che hanno escluso ogni ipotesi di favoreggiamento, ponendo l'accento sulla natura indiretta del rapporto familiare, disattendendo univoche risultanze di causa da cui risultava il profondo legame affettivo che legava il Lo HI al Di AT.
Deduce che non era stato provato nessuno degli episodi specifici attribuiti ad esso istante, che, peraltro, era stato assolto, con sentenza definitiva 22.10.2001, dal GUP di Palermo dal reato di soppressione della salma di AR NT, moglie di OL AG.
Privo di riscontro è rimasto anche l'altro specifico episodio riguardante il recupero di un credito vantato da un misterioso medico romano. Nondimeno, i giudici di merito hanno ritenuto che le disposte intercettazioni ambientali confermassero l'attendibilità intrinseca del collaborante Di AT che aveva riferito l'anzidetto episodio, finendo addirittura per affermare che la stessa circostanza deponeva comunque a conferma di stabili rapporti tra esso istante e gli altri imputati.
Contesta, ancora, la valutazione delle dichiarazioni accusatorie del Di AT e deduce la mancanza di elementi specifici di riscontro. Anche l'episodio dell'asserita intermediazione a favore di Di PA GO indicato dal collaboratore non solo è rimasto privo di conferma, ma è stato addirittura smentito dal teste AV. Secondo il Di AT, poi, il Lo HI sarebbe stato utilizzato dal Di PA, in un periodo di comune detenzione con lo stesso collaboratore, per consegnare un bigliettino al cognato del Di AT, AV. Questi, pur confermando l'episodio, ha però negato di conoscere sia il Lo HI che altri parenti del Di PA.
In conclusione, reputa il ricorrente che non vi fossero, nel caso di specie, i presupposti perché potesse applicarsi il principio della convergenza del molteplice.
2) Violazione art. 416 bis, 378 c.p., 606, comma primo, lett. b) ed e), 649 c.p.p., nella parte in cui la sentenza impugnata non ha inquadrato la condotta ascritta al Lo HI nell'alveo del favoreggiamento personale in favore del Di PA e non ha, dunque, ritenuto l'ipotesi assorbita da precedente giudicato (sentenza 8.7.96 GIP Tribunale di Palermo, divenuta irrevocabile il 26.4.1997), disattendendo l'indirizzo interpretativo che ha ben delineato i margini di differenziazione tra le fattispecie delittuose in questione.
Sono state, poi, erroneamente valutate le dichiarazioni del CA e del LA che hanno riferito in ordine a specifici episodi di favoreggiamento personale in favore del IP al fine di consentire a questi di sottrarsi al titolo custodiale emesso nei suoi confronti. 1.10 - Infine, nell'interesse di LE CE, l'avv. Valerio Vianello ha lamentato:
1) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) ed e) in relazione agli artt. 416 bis c.p. e 192, commi 2 e 3 c.p.p. sul rilievo della distorta, ed immotivata, lettura delle dichiarazioni accusatorie di FE OV AT, CI ER e LI DO. 2) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 416 bis c.p., sul riflesso della mancata individuazione di elementi specifici, inequivocamente sintomatici della ritenuta partecipazione dell'imputato al contestato sodalizio mafioso.
Anche a ritenere per certa la sua qualità di uomo d'onore, il riconoscimento della stessa non significava, per costante affermazione giurisprudenziale di legittimità, prova di partecipazione alla consorteria, in mancanza di un effettivo contributo causale, funzionale al perseguimento degli obiettivi dello stesso sodalizio.
3) Violazione art. 606, comma primo, lett. b) c) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p. con riferimento al diniego, ritenuto privo di giustificazione, del beneficio delle attenuanti generiche ed all'irrogazione di un trattamento sanzionatorio partendo da una pena base eccessiva, pari a ben sette anni, senza tener conto della finalità rieducativa della pena. Ad ogni modo, il giudice di merito non aveva affatto giustificato l'esercizio del suo potere discrezionale in materia, ne' aveva indicato gli aumenti di pena conseguenti all'applicazione delle circostanze aggravanti previste dall'art. 416 bis, commi quarto e sesto, c.p..
2 - L'ordine logico dei profili di censura agitati nei motivi di ricorso assegna il primo posto all'esame della questione pregiudiziale di rito sollevata in favore del ricorrente Di PA GO, che ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado, riproponendo una questione che, ritualmente dedotta nei motivi di gravame, non era stata considerata dal giudice di appello. La ragione d'invalidità risiederebbe nell'asserita discrasia tra la data del commesso reato, risultante dal decreto che dispone il giudizio, ed il periodo temporale ritenuto in sentenza ai fini della permanenza dello stesso reato. In particolare, il giudice di merito avrebbe irritualmente apprezzato le dichiarazioni del collaboratore Di AT e del teste AV, entrambe riferentesi ad un arco temporale successivo all'arresto dell'imputato, e cioè al 29.7.1998. Ma una siffatta vantazione sarebbe stata possibile soltanto ove si fosse proceduto ad una rituale modifica del capo d'imputazione, ai sensi degli artt. 516 e 517 del codice di rito, la cui omissione sostanzierebbe, ora, l'eccepita nullità.
L'eccezione è destituita di fondamento.
Ed invero, il capo d'imputazione ascritto al prevenuto, così come riprodotto nell'epigrafe della sentenza impugnata, contiene una contestazione temporalmente aperta, così formulata: dal settembre 1982 sino ad oggi. La locuzione sino ad oggi consentiva al giudice di prime cure di apprezzare anche le situazioni di fatto successive al primo riferimento temporale, contenuto nell'ordinanza custodiale, ove l'oggi non poteva che coincidere con la data dell'arresto. È appena il caso di soggiungere che, per pacifica acquisizione giurisprudenziale, la permanenza del reato associativo, in mancanza di specifiche determinazioni temporali, si protrae sino alla data della pronuncia di primo grado, di guisa che anche gli accadimenti successivi al decreto che dispone il giudizio erano utilmente apprezzabili, in funzione dell'addebito contestativo (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6^, 29.11.2000, n. 12302, rv. 217950). Si può, a questo punto, procedere ad alcune notazioni di merito, beninteso nei soli termini consentiti in questa sede, e cioè ai fini di una compiuta focalizzazione delle ragioni di censura. È di tutta evidenza, intanto, che i fatti per cui è processo attengono alla ritenuta partecipazione degli odierni ricorrenti ad alcune famiglie mafiose, che, alla stregua del notorio (oramai acquisito alla stregua di molteplici accertamenti giudiziari), sono ritenute specifiche articolazioni della più vasta organizzazione delinquenziale intesa Cosa Nostra. In particolare, si trattava delle famiglie di NA ON, AR e AN.
Secondo le linee d'impostazione della sentenza impugnata, gli odierni ricorrenti potrebbero essere raggruppati in distinte tipologie di appartenenza ad associazione mafiosa, in funzione del ruolo e della relativa collocazione: LE CE e Di PA GO sono uomini d'onore, formalmente affiliati all'organizzazione (rispettivamente alle famiglie di AR e AN); VE PA e VE DO sono i titolari di un'impresa edile ritenuta a forte caratterizzazione mafiosa;
Lo HI LV è persona stabilmente al servizio dei mafiosi, con incarichi ben precisi;
SE FR, NO SI, NO EP, D'AN ID, CO MA, pur non affiliati, sono ritenuti appartenenti alla famiglia mafiosa di NA, sempre disponibili alle necessità del sodalizio per attività di manovalanza, e cioè incombenze esecutive ed azioni di danneggiamento. A quanto pare, il NO, maturando specifiche benemerenze nel disimpegno di quelle incombenze, avrebbe acquisito credito e carisma al punto da venire officiato della reggenza della famiglia di NA ON. Il riferimento ai danneggiamene consente, a questo punto, una sottolineatura a margine, utile nell'esame della posizione di alcuni ricorrenti, come il SE ed il NO, e cioè il riferimento alla distinzione, nella communis opinio e nella diffusa percezione in ambito mafioso (come è emerso dal racconto di un collaboratore), delle fasi del danneggiamento e dell'estorsione pur se, in realtà, si trattava di attività logicamente ed ontologicamente connesse, in quanto espressione di un'unitaria azione estorsiva in pregiudizio di operatori economici della zona. Tale distinzione è dovuta al fatto che l'attività propedeutica all'estorsione (intesa quest'ultima nel senso della formale richiesta ricattatoria), e cioè il danneggiamento di beni della vittima designata - al fine di superarne ogni possibile resistenza e renderla così succube e disponibile alla successiva richiesta del pizzo o di altre utilità per i mafiosi - era compito esclusivo di gregari o picciotti, e cioè di giovani che, benché formalmente non inseriti nell'organigramma delinquenziale, erano stabilmente disponibili a porre in essere azioni delittuose nell'interesse dell'organizzazione. La richiesta estorsiva vera e propria era, invece, appannaggio degli uomini d'onore e cioè di mafiosi conclamati, ben noti alle vittime, e capaci con il loro carisma, di vincere qualsiasi residua resistenza all'imposizione mafiosa.
È ora il momento di affrontare tematiche comuni a più posizioni individuali, tenendo sempre di mira la diversificazione dei ruoli come sopra indicata.
2.1 - Una prima questione di diritto consiste nel quesito se sia sufficiente l'accertamento della qualità di uomo d'onore per ritenere provato l'addebito di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso o se occorra, viceversa, la prova ulteriore di uno specifico contributo causale al conseguimento delle peculiari finalità del sodalizio.
Sul punto, reputa la Corte che non vi sia ragione di discostarsi dal più recente orientamento interpretativo di legittimità, secondo il quale nell'assunzione della qualifica di uomo d'onore - significativa non già di una semplice adesione morale, ma addirittura di una formale affiliazione alla cosca mercè apposito rito (la cosiddetta "legalizzazione") - va ravvisata non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale che, seppure mancante nel caso della semplice adesione non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4^, 18.11.1996, n. 2040, rv. 206319; cfr., nei termini, anche Cass. sez. 2^, 6.5.2000, n. 5343, rv. 215907, secondo cui nell'assunzione della qualifica di "uomo d'onore" va ravvisata non soltanto l'appartenenza - tendenzialmente permanente e difficilmente revocabile - alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi, ma altresì la prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercè l'aumento numerico dei suoi membri. Ed invero, se la condotta di partecipazione ad un'associazione per delinquere, per essere punibile, non può esaurirsi in una manifestazione positiva di volontà del singolo di aderire al sodalizio che si sia già formato, occorrendo invece la prestazione, da parte dello stesso, di un effettivo contributo che può essere anche minimo e di qualsiasi forma e contenuto, e purché destinato a fornire efficacia al mantenimento in vita della struttura o al perseguimento degli scopi di essa, nel caso dell'associazione di tipo mafioso - che si differenzia dalla comune associazione per delinquere per la sua peculiare forma di intimidazione, derivante dai metodi usati e dalla capacità di sopraffazione, a sua volta scaturente dal legame che unisce gli associati, ai quali si richiede di prestare, quando necessario, concreta attività diretta a piegare la volontà dei terzi che vengano a trovarsi in contatto con l'associazione e che ad essa eventualmente resistano - il detto contributo può essere costituito anche dalla dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire, quale uomo d'onore ai fini anzidetti.
2.2 - Simmetrica e speculare è la seconda questione giuridica, che pone il quesito di diritto in termini diametralmente opposti, e cioè l'interrogativo se, anche indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione o legalizzazione - e dunque della qualità di uomo d'onore - la permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione mafiosa possa costituire prova di appartenenza alla stessa.
Ancora una volta, la soluzione non può che essere positiva. Ed infatti, appartenenza è anche apporto di stabile collaborazione all'organizzazione mafiosa, pur se in posizione defilata e gerarchicamente subordinata, tanto da non essere ritenuta ancora degna di formale investitura. In una logica siffatta, occorre certamente la prova positiva di un contributo effettivo al perseguimento delle finalità del sodalizio. E non può esservi dubbio che costituisca valido apporto alla causa mafiosa la costante disponibilità a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (taglio di alberi, incendi e quant'altro), ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione. Tale disponibilità non può, infatti, intendersi secondo l'accezione comune, e cioè come atteggiamento di mera compiacenza di chi sia pronto ad offrire un contributo solo saltuario, alla bisogna, restando pur sempre estraneo all'universo mafioso. La fattispecie considerata dai giudici di merito si sostanzia, invece, nella condotta che sottende piena ed incondizionata adesione agli ideali della consorteria mafiosa, nel senso di convinta accettazione dello stile di vita da essa proposta, connotato di prevaricazioni, violenze, angherie, attentati, sino al ricorso ai mezzi estremi dell'eliminazione di chi osi porsi in rotta di collisione con gli interessi del sodalizio ed osteggiarne l'affermazione. E questo tipo di disponibilità costituisce univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione. Il carattere costante e stabile del contributo materiale, funzionalmente orientato in favore dell'organizzazione, sostenuta dall'atteggiamento psicologico anzidetto, spiega perché mai tale condotta non sia sussumibile nella fattispecie, di coniazione giurisprudenziale, del concorso esterno in associazione mafiosa, che, postula, di regola, l'occasionalità (o, talora, la continuità) dell'apporto, finalizzato al superamento di momentanee difficoltà del sodalizio (ma anche al consolidamento dello stesso), ad opera di chi sia privo di affectio societatis, restando estraneo alla struttura associativa (cfr., sul tema, Cass. Sez., 30.10.2002, n. 22327, Carnevale). Ed ancora, il dispiegamento dell'attività in favore degli interessi sociali, e cioè dell'intera consorteria, e non già a beneficio di un singolo associato (o anche l'aiuto al singolo, ma in quanto univocamente funzionale agli interessi dell'intero sodalizio), spiega poi perché non sia dato riconoscere, nella delineata fattispecie, gli estremi del meno grave reato di favoreggiamento, pure evocato da alcuni ricorrenti. La fondatezza - in chiave formale e giuridica - delle superiori osservazioni trova, poi, conferma nel dato empirico del carattere riservato ed ermetico del sodalizio mafioso, notoriamente coessenziale alla sua natura ed al suo modo d'essere, che giammai potrebbe tollerare il coinvolgimento - ancorché occasionale - di elementi estranei per l'esecuzione di tipiche azioni delittuose (quali i danneggiamenti), che, per ciò stesso, renderebbe l'esecutore consapevole della strategia e degli obiettivi di Cosa Nostra, con rischi elevatissimi - ed insostenibili - per la tenuta complessiva del sistema, anche per la possibilità di future delazioni. Sarebbe, allora, un nonsenso logico ritenere che l'organizzazione possa appaltare a terzi estranei l'esecuzione di imprese delittuose, funzionali al perseguimento dei suoi stessi obiettivi.
La disponibilità costituisce, dunque, un livello, pur se minimale, di appartenenza al sodalizio delinquenziale, mentre la legalizzazione costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio. 2.3 - Infine, una questione comune a tutti i ricorsi attiene alla metodologia di esame delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, contestandosi la correttezza dell'approccio interpretativo alle propalazioni accusatorie, in dissonanza con i ben noti parametri di lettura puntualizzati da consolidata giurisprudenza di legittimità, in riferimento alle chiare disposizioni dettate dall'art. 192, comma terzo, del codice di rito.
Data la notorietà del tema, non è sicuramente il caso di ripercorrere in questa sede - o, anche, solo ripuntualizzare - gli sviluppi di tale orientamento interpretativo, essendo oramai pacifico che la lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia deve ispirarsi ai ben noti canoni della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'attendibilità intrinseca del suo dire e, infine, dell'attendibilità estrinseca, verificata alla stregua di riscontri esterni (alle stesse propalazioni), che abbiano carattere oggettivo, specifico ed individualizzante. Ed è parimenti noto che tali riscontri possano essere di qualsivoglia natura, pure di ordine logico, e possono, quindi, consistere anche nel convergente riferimento offerto da altre propalazioni accusatorie. Nondimeno, presupposto ineludibile perché, in tale ultima ipotesi, possa trovare applicazione la regola della c.d. convergenza del molteplice è che le altre dichiarazioni siano, pur esse, previamente verificate nella loro affidabilità, alla stregua dell'anzidetta metodologia di approccio.
Orbene, l'attenta lettura della motivazione della sentenza impugnata - integrata, per quanto di ragione, dalle argomentazioni della sentenza di primo grado - consente di affermare che il giudice di merito non si è certamente sottratto all'osservanza di tali canoni metodologici, rendendo di volta in volta compiuta ragione della ritenuta affidabilità del dictum dei collaboratori in riferimento alle singole posizioni degli imputati, odierni ricorrenti. In particolare, non ha mancato di soppesare, per ciascun pentito esaminato, la credibilità sul piano soggettivo, tenendo conto sia del ruolo da ciascuno svolto in seno alla consorteria mafiosa, e dunque del tasso di conoscenza o conoscibilità degli affari di Cosa Nostra, sia al positivo riscontro che quella credibilità soggettiva aveva trovato in altri procedimenti giudiziari.
Le diverse dichiarazioni accusatorie utilizzate dai giudici di merito provengono tutti da soggetti di provato vissuto delinquenziale, la cui sicura appartenenza a Cosa Nostra è idonea garanzia di affidabilità del patrimonio conoscitivo in merito alle attività della cosca ed ai soggetti che vi gravitavano. Alcuni dichiaranti appartengono, anzi, al nucleo, per così dire, storico di collaboratori di giustizia. Sono, cioè, tra quelli più noti che, da diversi anni ormai, offrono un contributo fondamentale, già positivamente delibato in molteplici processi pure pervenuti al vaglio di legittimità, e ritenuto decisivo per far luce non solo su eclatanti episodi delittuosi (c.d. delitti eccellenti), ma anche sulle dinamiche interne e sulle articolazioni della struttura associativa.
Per ciascuno di essi la Corte territoriale ha specificato provenienza e grado di attendibilità soggettiva. In dettaglio:
FE OV AT è uomo d'onore appartenente al mandamento di San Lorenzo, della quale ha fatto parte anche la famiglia mafiosa di AR (f. 19).
Il mafioso CI aveva frequenti contatti con quest'ultima famiglia nel periodo (ai primi anni 1980) in cui era aggregata all'anzidetto mandamento.
LI DO era uomo d'onore della famiglia facente capo a MA AT, pur essa appartenente al mandamento di San Lorenzo. In particolare, era molto vicino al reggente di quel mandamento LV CO e vantava una fonte privilegiata, quella di SA Lo CO, figlio di LV, potendo così riferire di eventi successivi al periodo temporale al quale hanno fatto riferimento FE e CI.
Di AT ST è figlio di un uomo d'onore della famiglia di Borgo Vecchio, sempre vicino all'ambiente mafioso ed in particolare alla famiglia CI. Aveva acquistato sempre maggiore fiducia in quel contesto, al punto da diventare uno dei più stretti confidenti di OL AG, cognato di OT RI. Dopo il suo arresto, era divenuto, in carcere, terminale di rivelazioni sulla nuova struttura di Cosa Nostra, specie attraverso le confidenze di Di PA GO (f. 23).
AB ON era persona di fiducie, di ZZ TT, importante uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo, per conto del quale si era dedicato ad attività di organizzazione e riscossione del pizzo. Arrestato e condannato per estorsione, aveva ben presto ripreso l'attività estorsiva per conto di LL EP e della famiglia mafiosa di AN (f. 29).
AT FR LO è anch'egli mafioso conclamato, già componente di un gruppo di fuoco assieme a PA UT ed ai fratelli IZ agli ordini del capo del mandamento di San Lorenzo, IO ON. Era poi divenuto uomo di fiducia di EP AM, succeduto al ON, e dal 1987 al 1993 aveva anche assunto la reggenza di quello stesso mandamento. CA OVni e PA UT sono ben noti collaboratori di giustizia, la cui attendibilità è stata collaudata in diversi procedimenti.
3 - Tanto premesso, si può ora passare all'esame dei motivi specifici riguardanti le singole posizioni.
3.1 - NO EP:
a) Infondato è il primo motivo, riguardante il preteso difetto motivazionale, nella parte in cui la Corte di merito avrebbe omesso di valutare le contraddizioni e le smentite nelle quali sarebbero incorsi i collaboratori di giustizia.
Il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, rendendo adeguata risposta alle ragioni di gravame, ha segnalato la piena convergenza delle propalazioni accusatorie di AT FR LO, FE OV AT, LI DO, fornendo adeguata risposta alle denunce di determinate incongruenze. Così, quanto all'AT, i giudici di merito hanno, giustamente, notato che, nella sua qualità di reggente della cosca mafiosa di NA ON, era certamente in grado di riferire, con certezza, in ordine agli episodi delittuosi da lui stesso comandati, anche se nessun ricordo preciso poteva, ragionevolmente, mantenere riguardo agli autori di ciascuna impresa delinquenziale. Parimenti, la circostanza che il UT nulla di specifico potesse dire del NO è stata adeguatamente spiegata con il fatto che lo stesso collaboratore era detenuto in carcere sin dal 1982, mentre le precise indicazioni dell'AT, a proposito dell'odierno ricorrente, riguardavano un periodo successivo. Dal coacervo delle emergenze processuali, correttamente valutate dalla Corte territoriale, è emersa la prova di una partecipazione dell'imputato che, dapprima in posizione marginale, nello stadio prima ricordato della stabile disponibilità al servizio di Cosa Nostra per l'esecuzione di attentati, si è via via guadagnato la fiducia dei suoi capi sino ad assumere la reggenza di NA ON.
Il rilievo probatorio della convergenza delle diverse dichiarazioni di accusa non può certo rimanere sminuito dal fatto che il NO sia stato assolto in primo grado dal reato di incendio doloso. Ed infatti, la corretta formula assolutoria si imponeva in ragione della mancanza di riscontri concreti sul punto. Il fatto che la narrazione di un singolo episodio delinquenziale non sia valsa per una pronuncia di condanna non è, però, sinonimo di inattendibilità complessiva del racconto, ma significa solo che, per quello specifico fatto, la parola del pentito non ha trovato riscontro e non è, dunque, idonea a sostenere un'affermazione di colpevolezza.
b) L'infondatezza della seconda censura, relativa alla metodologia di valutazione delle dichiarazioni del collaboratori, emerge dalle considerazioni generali espresse sul punto nella parte introduttiva, che non è il caso di ribadire in questa sede, posto che il relativo esame ha esito largamente positivo anche per il NO. c) Destituito di fondamento è, infine, il terzo motivo - relativo alla pretesa insussistenza degli estremi del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui al 416 bis c.p. - atteso che le emergenze processuali utilizzate dai giudici di merito erano realmente idonee a sostanziare l'addebito in questione, e di tanto è stata resa ampia ed esaustiva ragione. Sicché, correttamente, è stato ritenuto che il ruolo svolto dal NO, nei termini indicati nella sentenza impugnata, avesse tutti i connotati, in dimensione soggettiva ed oggettiva, del reato in contestazione.
3.2 e 3.3 - VE PA e VE DO. Le posizioni dei due ricorrenti, i germani VE, possono essere trattate contestualmente, stante la sostanziale identità, derivante dal comune addebito di appartenenza al sodalizio mafioso in ragione della titolarità di un'impresa edile che si vuole, organicamente, gravitante nell'orbita di Cosa Nostra.
La particolarità dell'imputazione, ancor'oggi contestata nei motivi di ricorso, risiede, dunque, nell'etichettatura di mafiosità che viene, sostanzialmente, ascritta ad un intero complesso imprenditoriale, facente capo, sia pure con mansioni diversificate, ai due VE, e che solo in apparenza può risultare di dubbia plausibilità e pertinenza.
Ancora una volta il ricorso ad ordinarie massime di esperienza, esaltate nella loro valenza da decennali esperienze giudiziarie oramai suggellate dal crisma della definitività, segnala l'esistenza di sistemi imprenditoriali che, nel tempo, sono divenuti strumenti operativi di organizzazioni mafiose. Nel recente passato, e più esattamente attorno agli anni '80, prima che il sistema mafioso elaborasse forme piu' sofisticate di occultamento dei propri interessi, non erano infrequenti i casi di imprese caratterizzate da importanti partecipazioni societarie, sia pure di fatto, di esponenti di spicco della delinquenza organizzata, che operavano ovviamente dietro il paravento di ignare teste di paglia, investite solo formalmente della titolarità dell'impresa, ovvero di veri e propri imprenditori, votati alla causa mafiosa.
Orbene, nel caso in cui l'impresa sia strumento organico della mafia, e cioè mezzo operativo mediante il quale l'organizzazione persegua i suoi interessi, attraverso, ad esempio, il riciclaggio dei proventi delle attività illecite, non è certo dubitabile che la consapevole disponibilità dei titolari apparenti sia manifestazione inequivocabile di appartenenza al sodalizio. Del pari, nessun dubbio può ragionevolmente nutrirsi nei casi in cui, oltre ad accertati rapporti societari tra i responsabili ed esponenti del mondo malavitoso, l'impresa si ponga permanentemente in un contesto relazionale di sostegno reciproco con il sistema mafioso, utile ad entrambe. All'impresa, che vede aumentare a dismisura la capacità di inserimento e radicamento nel tessuto economico-sociale, favorita nell'aggiudicazione di appalti pubblici o privati dall'uso dei ben noti metodi mafiosi, con clamorosa violazione delle regole di libera concorrenza nel mercato del lavoro. All'organizzazione mafiosa, che può disporre di canali operativi in apparenza legali per il reimpiego di capitali illeciti e per aumentare la sua capacità di penetrazione del mondo degli affari, a parte i casi più vistosi di disponibilità dell'imprenditore anche a forme più eclatanti di collaborazione, come l'ospitalità a latitanti (che pure non sarebbero mancate nel caso di specie, relativamente al VE PA) o ad altre forme partecipative.
D'altro canto, lo stesso rapporto societario di fatto con esponenti mafiosi, della cui caratura l'imprenditore non può che essere avvertito, data la loro notorietà nel ristretto ambito territoriale in cui opera, sottende una forma di riciclaggio, per l'apporto, nel sistema produttivo dell'impresa, di capitali che, proprio perché provenienti da quelle persone, hanno natura verosimilmente illecita. E non a caso, nella fattispecie in esame, era stato contestato ai VE anche l'ipotesi del riciclaggio, poi assorbita - nella pronuncia di primo grado - nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, in quanto ritenuta coessenziale alla forma di partecipazione associativa in questione.
Tanto premesso in via di prima approssimazione teorica, si osserva ora che, anche per i VE, l'addebito si fonda sulle parole di accusa dei collaboratori di giustizia, che non a caso, vengono contestate, attraverso la specifica censura alle parti della sentenza che le ha ritenute attendibili e, quindi, recepite come titolo giustificativo di un'affermazione di colpevolezza. Per quanto riguarda l'unico motivo d'impugnazione proposto in favore di VE DO, si tratta di doglianze relative ai criteri di apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 192, comma terzo, in ordine alle quali non possono non valere i rilievi di carattere generale in precedenza espressi.
Nello specifico, si osserva che sono prive di fondamento le censure in relazione alle dichiarazioni del collaboratore PA UT, in quanto la Corte di merito ha reso ampia ed esaustiva ragione della ritenuta attendibilità del dichiarante, rispondendo diffusamente anche ai dubbi riguardanti le pretese contraddizioni tra le stesse indicazioni accusatorie e le dichiarazioni di altro collaboratore, AT FR, od anche il credito accordato ad AB ON, a dire di parte ricorrente necessariamente ignaro dei rapporti che, secondo l'accusa, sarebbero intercorsi tra i fratelli VE ed il mondo delinquenziale. Come si è osservato in premessa, l'apprezzamento dello standard di affidabilità dei collaboratori di giustizia è oggetto di valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata e conforme a corretti parametri di lettura.
Va solo aggiunto, a questo punto, che l'argomento fattuale, agitato dal ricorrente e riproposto anche in sede di odierna discussione orale, che l'impresa VE non potrebbe ritenersi mafiosa - donde il mendacio dei dichiaranti - in quanto sarebbe stata succube dell'organizzazione delinquenziale, al punto da essere costretta a pagare essa stesso il pizzo e da subire diversi incendi ed attentati, non vale ad infirmare la valenza del costrutto motivazionale. Basti considerare, al riguardo, che, intanto, non risulta specificato da quali emergenze processuali avrebbe dovuto trarsi il sostegno probatorio delle riferite circostanze di fatto e che, a tutto concedere, la circostanza che i VE possano avere subito richieste estorsive od attenzioni malavitose non è, di per sè, circostanza logicamente inconciliabile con l'ipotesi accusatoria. Al riguardo, la Corte di merito ha reso convincente spiegazione avvalendosi, ancora una volta, di un dato cognitivo connesso ad una massima di esperienza giudiziaria, che segnalava come regola comportamentale la tenutezza degli imprenditori mafiosi, legati ad una determinata consorteria, alla corresponsione di somme di danaro in favore di altre famiglie, ove avessero avuto occasione di eseguire lavori fuori dalle aree territoriali di competenza. Ed anche per quanto riguarda la toccata, e cioè l'avvertimento mafioso che i VE avrebbero subito in occasione della costruzione di alcuni villini in NA, non è mancata una convincente spiegazione del giudice di merito, tale da non poter dirsi ne' illogica ne' incoerente, con riferimento all'impossibilità di collocare cronologicamente l'accaduto ed alla plausibile riferibilità delle dichiarazioni del FE ad un altro fratello dei VE, a nome EP, rimasto sempre estraneo alle intese criminose. Parimenti destituiti di fondamento, per ragioni identiche a quelle dianzi espresse, sono i primi cinque motivi del ricorso proposto in favore di VE PA, che afferiscono alla metodologia di valutazione delle propalazioni accusatorie di PA UT, AT FR, AB ON, FE OV AT. In particolare, risulta immune da vizi di sorta il positivo apprezzamento dell'attendibilità di PA UT, per nulla infirmata da asserite ragioni di acredine che avrebbe animato il collaboratore nei confronti dei due imprenditori, per via della mancata restituzione di somme da lui accreditate, a seguito di pregressa partecipazione societaria con gli stessi. Nel richiamare, ancora una volta, la completezza e l'adeguatezza dell'insieme motivazionale, è appena il caso di soggiungere che l'argomento difensivo prova troppo, perché se fosse vero che il UT rivendicava cospicue somme di danaro, che avrebbero dovuto essergli restituite dopo il recesso dalla società, la stessa circostanza della mancata restituzione di danaro ad un personaggio mafioso del suo calibro la direbbe lunga sullo spessore dei due VE e sul tipo di tutela di cui godevano per via dell'appartenenza al sodalizio delinquenziale, al punto da dissuadere qualsivoglia strumento persuasivo in loro danno ed affidare la realizzazione di ogni proposito di vendetta dello stesso UT ad una postuma collaborazione, inquinata da acredine e risentimento. Per quanto riguarda il rapporto societario, da lungo tempo intercorso con esponenti del mondo mafioso, la sentenza impugnata non ha mancato di indicare gli elementi probatori a sostegno della ritenuta esistenza di tali legami prima con i fratelli IL e RM PE, quest'ultimo per lungo tempo capo della famiglia di NA ON. Dopo l'eliminazione dello stesso, avvenuta nei primi mesi del 1982, i VE avevano mantenuto siffatte cointeressenze con altri personaggi, vicini a IO ON, divenuto reggente della stessa famiglia, e precisamente con il genero di questi, IZ EL, e con lo stesso collaborante PA UT. L'esistenza di tali rapporti, giustamente valorizzati nella loro valenza indiziaria, in funzione dell'addebito accusatorio, è stata ritenuta provata alla luce delle anzidette dichiarazioni accusatorie, ciascuna delle quali attentamente e criticamente vagliata alla stregua di corretti canoni metodologici. L'esame critico dell'attendibilità di ciascuna ha poi costituito il doveroso momento preliminare alla conclusione della reciprocità del riscontro. Priva di fondamento è la doglianza relativa alla pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori AT e FE, i quali, nel riferire degli anzidetti rapporti, non avrebbero indicato le fonti di conoscenza. Ed infatti, anche sul punto, la motivazione della sentenza impugnata consente di rispondere ai rilievi difensivi, segnalando come il dictum di AT scaturisce da sue personali esperienze conoscitive, mentre le dichiarazioni del FE, seppur generiche sul punto, sono state utilizzate soltanto come elemento di conferma delle altre risultanze e non già come autonomo momento probatorio.
Anche per i restanti profili di censura, che evocano il difetto motivazionale con riferimento alle altre dichiarazioni, la completezza della motivazione ne segnala la sicura infondatezza. Resta da dire degli altri due motivi di ricorso, entrambi infondati. Il sesto riguarda il profilo della qualificazione giuridica del fatto, sul rilievo che la condotta del VE non sarebbe sussumibile negli schemi paradigmatici dell'art. 416 bis, ma al più in quelli del favoreggiamento personale: la sua infondatezza si coglie a piene mani in rapporto all'accertata peculiarità della fattispecie, che assegna al ricorrente un ruolo organicamente intraneo al sistema delinquenziale, e non già una saltuaria attività fiancheggiatrice degli interessi mafiosi, volta magari in favore di un singolo esponente mafioso. È stato, invece, plausibilmente ritenuto che la costante ed incondizionata disponibilità dei VE a servire gli interessi dell'organizzazione mafiosa si è sempre rivolta in favore di chi, di volta in volta, assumeva l'egemonia del gruppo mafioso e, per suo tramite, all'intera organizzazione.
L'argomento difensivo non può essere seguito neppure nelle prospettazioni gradate, afferenti all'ipotesi subordinata che, a tutto concedere, il preteso vincolo associativo sarebbe cessato nel 1982, anno in cui gli stessi VE erano divenuti succubi dei malavitosi e che, comunque, quel rapporto sarebbe risalente nel tempo, e dunque anteriore all'introduzione dell'art. 416 bis, sicché, trattandosi di associazione semplice, sarebbe comunque maturato il periodo prescrizionale. Ed invero, sul primo profilo valgono le già esposte considerazioni sulla valenza del rilievo difensivo riguardante gli asseriti attentati o richieste estorsive in danno dell'impresa. Quanto al secondo argomento, le propalazioni accusatorie si riferiscono anche ad epoca successiva al 1982, e cioè a periodo in cui, per le già esposte ragioni, la fattispecie è stata correttamente sussunta nella previsione dell'art. 416 bis c.p.. Da ultimo, la ritenuta stabilità della partecipazione in un contesto di organico inserimento dà ampia e sufficiente contezza del giudizio di colpevolezza esattamente espresso in termini di vera e propria appartenenza, in luogo della fattispecie del mero concorso esterno. Va, infine, disattesa l'ultima doglianza, relativa al diniego, ritenuto ingiustificato, delle attenuanti generiche, stante l'evidente inammissibilità della censura in quanto afferente ad un giudizio squisitamente di merito (quello riguardante la meritevolezza delle generiche), del quale la Corte territoriale ha reso corretta ed appagante motivazione, con articolato riferimento alla gravità dell'addebito di una spericolata espressione di disponibilità nei confronti della mafia, tale da consentirle nocive ingerenze nella realtà economica della sana imprenditoria siciliana. 3.4 - Il primo motivo dedotto in favore di CO MA, si colloca alle soglie dell'ammissibilità, in quanto sub specie della violazione di legge e del difetto motivazionale, propone una lettura alternativa delle risultanze di causa, non consentita in questa sede di legittimità.
Ed invero, anche con riguardo alla posizione del CO, la motivazione della sentenza impugnata non merita le censure di parte, rendendo ampia ragione della ritenuta partecipazione dell'imputato alla contestata associazione per delinquere di stampo mafioso. Il tenore delle doglianze - per più aspetti generiche - non richiede una più articolata motivazione, se non per segnalare che, in questa sede, non è neppure verificabile l'esatto significato da attribuire all'intercettazione ambientale effettuata nelle carceri, non essendo possibile, all'uopo, l'accesso alle risultanze di causa. È sufficiente, allora, osservare che la conversazione in atti è stata utilizzata dai giudici di merito solo come elemento di conferma di altri elementi probatori, specificamente indicati. Per il resto, l'analisi delle dichiarazioni dei collaboratori, anche per l'odierno ricorrente, risulta immune da vizi od incongruenze di sorta, segnalando la piena convergenza delle relative propalazioni nell'assegnare al CO il ruolo di persona stabilmente disponibile all'esecuzione di azioni intimidatorie o danneggiamenti, in funzione di richieste estorsive necessarie per il sostentamento del sodalizio mafioso.
Ed a dimostrazione della stabilità del vincolo associativo uno dei collaboratori, e precisamente l'AT, ha pure riferito che il CO veniva regolarmente stipendiato dall'organizzazione. Non ha pregio, infine, il rilievo difensivo che lamenta l'imputazione allo stesso ricorrente della disponibilità di armi, sub specie di circostanza aggravante, fatta valere anche a suo carico nonostante che, nel corso delle ripetute ed accurate perquisizioni cui era stato sottoposto, non fossero state trovate armi di sorta. Al riguardo, è sufficiente notare come il riferimento alla pacifica natura oggettiva dell'aggravante in questione ne giustificava l'addebito anche al CO, essendo emerso, pure alla luce delle intercettazioni ambientali in atti, che il gruppo mafioso aveva disponibilità di armi, indipendentemente dal loro effettivo rinvenimento nella sfera di personale disponibilità dello stesso imputato.
Destituita di fondamento, alla luce delle considerazioni espresse in premessa anche con riferimento ad altre posizioni, è il secondo motivo che dubita della correttezza della qualificazione giuridica, non essendo ragionevolmente contestabile che un'attività di costante collaborazione in seno al sodalizio delinquenziale, pur se nell'espletamento di funzioni di carattere esecutivo, quali danneggiamenti ed altre azioni intimidatorie funzionali alle estorsioni, costituisca sintomo di partecipazione consapevole all'organizzazione delinquenziale, essendo improponibile ogni altra configurazione giuridica, quale il mero favoreggiamento. Inammissibile è la terza doglianza relativa al diniego, asseritamente ingiustificato, del beneficio delle attenuanti generiche, a fronte di una convincente e razionale motivazione che ne ha negato la concessione in considerazione della natura ed entità degli addebiti. Il giudizio di disvalore che ad essi si riconnette non poteva, ad insindacabile giudizio della Corte di merito, essere affievolito dall'incensuratezza del prevenuto o dal suo comportamento processuale.
Pure inammissibile, per evidente genericità, è infine la quarta censura, che si limita a far propri i motivi degli altri ricorsi, neppure specificati, la cui sorte (rigetto per tutti) esclude ovviamente che possa porsi un problema di favorevole estensione. 3.5 - Il ricorso proposto in favore di NO SI, si fonda su un unico motivo che lamenta l'uso, asseritamene distorto, dei canoni di lettura delle dichiarazioni di accusa dei collaboratori, segnatamente di AT, FE e LI, che, a dire del difensore, non sarebbero state vagliate nella loro intrinseca attendibilità e, per questo, sarebbero state inidonee al reciproco riscontro.
Come è ovvio, a confutazione della doglianza varrà il richiamo alle considerazioni generali che segnalano come per tutti gli imputati il dictum dei collaboranti sia stato rigorosamente valutato dai giudici di merito, i quali hanno pure risposto alle censure difensive espresse nei motivi di gravame, in ordine alle pretese contraddizioni nelle quali, in particolare, sarebbe incorso il FE che, in sede di indagini preliminari, aveva escluso ogni coinvolgimento del NO nelle vicende di Cosa Nostra, per poi modificare le dichiarazioni in dibattimento. Al riguardo, la Corte di merito non si è certamente sottratta all'onere di spiegare l'apparente discrasia, con riferimento ad un'inesatta indicazione del collaboratore e ad un equivoco nella rappresentazione terminologica delle fasi danneggiamento-estorsione, secondo quanto si è notato in premessa. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell'AT, la ritenuta attendibilità del dichiarante non poteva restare scalfita dalla circostanza che, in altro contesto giudiziario, riguardante il padre dell'odierno ricorrente, le accuse dello stesso collaboratore siano rimaste prive di riscontro e siano state ritenute, giustamente, inidonee a fondare un'affermazione di colpevolezza. È appena il caso di ribadire, in proposito, che l'impossibilità di trovare riscontri ad un'indicazione accusatoria, tra le tante offerte da un collaboratore, non è circostanza tale da infirmare la credibilità soggettiva dello stesso, comportando solo l'impossibilità che, per quello specifico episodio, sia possibile fondare una pronuncia di penale responsabilità, affidandola ad affermazioni di accusa rimaste prive di riscontro.
Anche per il NO, infine, va rilevata l'inammissibilità della censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti, che, a fronte dell'entità degli addebiti, sono state motivatamente negate nonostante la giovane età dell'imputato. Non manca del resto adeguata spiegazione in ordine alla determinazione della pena nei limiti in concreto stabiliti.
3.6 - Il ricorso in favore di D'AN ID riproduce, in larghissima parte, le stesse argomentazioni del ricorso proposto per CO MA e, per questa ragione, non può che condividerne la sorte.
Ed infatti, con perfetta corrispondenza di formulazione, il primo motivo riguarda la valutazione delle stesse dichiarazioni accusatorie addotte a sostegno dell'affermazione di responsabilità del CO. Il solo profilo di diversità consiste nella censura alle dichiarazioni di AT, che sarebbero rimaste smentite in ordine ad una presunta estorsione in danno di tal AN, che aveva ammesso di aver pagato il pizzo, escludendo però ogni coinvolgimento del D'AN, con cui esistevano, peraltro, buoni rapporti. In proposito, non può che ribadirsi, ancora una volta, il rilievo secondo cui la mancanza di riscontri alla narrazione di un singolo episodio non può essere segno di globale inattendibilità della chiamata. Tanto più quando le residue dichiarazioni, riguardanti specialmente il ruolo svolto dal D'AN, a permanente servizio dell'organizzazione per le azioni di danneggiamento finalizzate alle estorsioni, hanno trovato eloquente riscontro in altre propalazioni accusatorie, quelle del FE e del LI, rigorosamente vagliate nella loro attendibilità.
L'articolata motivazione della sentenza dà ampia ed esaustiva spiegazione anche delle pretese contraddizioni od incongruenze nelle quali sarebbero incorsi i dichiaranti.
Per le restanti ragioni di doglianza (relative alla qualificazione giuridica del fatto, al diniego delle attenuanti generiche, al mero richiamo ai motivi del ricorso di altri imputati), perfettamente sovrapponibili a quelle articolate in favore del CO, valgono le stesse argomentazioni formulate in relazione al relativo ricorso, che compendiano il giudizio di infondatezza o di inammissibilità. 3.7 - Per quanto riguarda il ricorso proposto nell'interesse di Di PA GO, si è già detto dell'infondatezza del primo motivo di impugnazione, che poneva una questione pregiudiziale di rito afferente a pretesa nullità per difetto di contestazione relativamente alla data dell'addebito.
Passando, ora, all'esame degli altri motivi, balza subito evidente l'inconsistenza delle relative censure.
Quanto alla prima, riguardante il metodo di lettura delle dichiarazioni accusatorie, vale anche per il Di PA il giudizio espresso in termini generali da questo Supremo Collegio che, nella motivazione della sentenza impugnata, non ha ravvisato l'applicazione di canoni ermeneutici eterodossi o, comunque, affetti da particolare e manifesta illogicità. Di guisa che le doglianze di parte, che lamentano una distorta esegesi delle emergenze processuali, finiscono con il risolversi in censure di merito che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità.
Per quanto riguarda, in particolare, l'odierno ricorrente, il giudice di merito, con motivazione adeguata e corretta, ha rilevato la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare di AT FR LO, LO LV, CA OVni, LI DO e Di AT ST, oltre al teste AV ND, cognato del Di AT, tutti concordi nell'indicare la qualità di uomo d'onore dell'imputato, formalmente affiliato alla famiglia mafiosa di AN, di cui avrebbe anche assunto la reggenza dopo l'arresto di EP LL, attorno alla seconda metà degli anni '90, divenendo anche membro del direttivo dell'organizzazione. Emblematica, in rapporto a quel ruolo, e' stata giustamente considerata la vicenda dell'interessamento del Di PA nella vicenda del pizzo imposto al Di AT in relazione a determinate opere affidate ad una delle sue imprese: la vicenda è stata giustamente ritenuta tale da rivelare tutto il carisma del ricorrente, necessariamente connesso al ruolo di prestigio ricoperto in seno alla consorteria mafiosa.
Nella logica dell'esclusivo controllo consentito in questa sede, volto alla mera verifica estrinseca dell'apparato motivazionale addotto a sostegno del convincimento del giudice di merito, non può che prendersi atto che l'insieme giustificativo della decisione impugnata risulta formalmente ineccepibile nell'assemblaggio e nella lettura ragionata delle diverse voci accusatorie, ciascuna delle quali previamente saggiata nella sua attendibilità e concludenza. Si tratta, invero, di convergenti indicazioni provenienti da chi aveva sempre vissuto in ambito mafioso ed aveva, dunque, diretta cognizione del ruolo di rilievo assunto dal Di PA in seno all'organizzazione delinquenziale. Dal livello di conoscenza e, quindi, dal collaudato standard di affidabilità, la Corte territoriale ha correttamente tratto il giudizio di attendibilità delle singole chiamate e, dunque, la piena idoneità delle stesse a fungere anche da reciproco riscontro, in ossequio ai canoni di lettura imposti dall'art. 192 del codice di rito e dal consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità.
Le considerazioni che precedono danno poi conto della ritenuta infondatezza del terzo motivo di ricorso, rivelando come non sia vero che la responsabilità del ricorrente sia stata affermata sulla base delle sole dichiarazioni del Di AT, in relazione al riferito episodio del preteso interessamento dello stesso imputato per la riscossione del pizzo, o che sia stata omessa la valutazione di tutti gli altri elementi di reità, in violazione del dettato normativo dell'art. 192 c.p.p., senza, oltretutto, la necessaria ricerca dei riscontri alle chiamate in reità.
3.8 - Il primo motivo del ricorso proposto da SE FR censura la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ribalta il giudizio di estraneità espresso in primo grado, disattendendo le puntuali argomentazioni con le quali i primi giudici avevano rilevato numerose contraddizioni ed illogicità nel racconto accusatorio di AT FR, FE OV AT, LI DO.
La censura è destituita di fondamento. Ed infatti, anche per quanto riguarda la posizione del SE la motivazione contestata non appare, in verità, meritevole delle censure rivoltele, in quanto il panorama probatorio emerso in processo è stato correttamente ritenuto idoneo a sostegno del giudizio di colpevolezza. Con dovizia di riferimenti e con rigore argomentativo, così come, peraltro, si conviene ad una pronuncia di appello che capovolga il giudizio espresso in primo grado, la Corte territoriale ha puntualmente indicato le ragioni per le quali era da ritenere provato che il SE facesse parte del sodalizio mafioso in questione, come persona stabilmente disponibile ai voleri dei sodali che lo utilizzavano, generalmente, nelle azioni di danneggiamento finalizzate alle estorsioni.
Le propalazioni accusatorie che assegnavano questo ruolo al ricorrente sono state singolarmente valutate secondo una corretta metodologia di approccio che ha segnalato la piena affidabilità di ciascuna e, dunque, l'assoluta idoneità a fungere anche da elemento di riscontro di analoghe chiamate in reità, a parte l'ulteriore, significativa, conferma proveniente dalle intercettazioni ambientali in atti.
La concludenza di siffatte emergenze non poteva restare scalfita dalla circostanza - pure richiamata in questa sede di legittimità - che, per tutto il 1997, il SE fosse stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS, con obbligo di dimora presso il Comune di Fiumicino in Roma, come da documentazione in atti. La circostanza documentata non era, infatti, logicamente incompatibile con la tesi accusatoria, posto che la disponibilità del SE, che gli è valsa la condanna per partecipazione ad associazione di tipo mafioso, risaliva anche agli anni precedenti, come chiaramente riferito dal collaboratore AT. In particolare, è emerso che, ancor prima di diventare uomo di fiducia di NO EP, indicato come reggente della famiglia di NA ON (all'incirca nel periodo cui si riferisce la documentazione), egli prestava la sua attività, nel campo specifico dei danneggiamenti, al servizio di D'AN OVni e di NO OVni (suoi diretti referenti), prima della soppressione del primo e dell'arresto del secondo (cfr. sentenza impugnata, f. 50). L'attendibilità del chiamante non era certamente scalfita dall'intervenuto proscioglimento dell'imputato dall'episodio dell'attentato all'hotel La Torre di ON, alla stregua dell'osservazione formulata in precedenza secondo la quale la mancanza di riscontro per un singolo episodio riferito dal pentito, nel contesto di una più diffusa trama narrativa, comporta non già un giudizio di inattendibilità, ma soltanto il proscioglimento in relazione a quello specifico evento.
Il secondo ed il terzo motivo dubitano, sotto diversi profili, della corretta applicazione della norma contenuta nell'art. 416 bis c.p., sul riflesso che, in mancanza di elementi concreti, univocamente rivelatori della ritenuta partecipazione delittuosa, non sussisterebbero gli estremi dell'anzidetta fattispecie associativa. In sostanza, si opina che le propalazioni accusatorie non avrebbero offerto alcun contributo significativo, in termini di concretezza e specificità, a fondamento dell'anzidetta contestazione. Le ragioni di dubbio prospettate in ricorso non hanno, però, ragion d'essere, in quanto, ritenuta provata la condotta ascritta al prevenuto, giustamente la stessa è stata giudicata sintomatica di consapevole partecipazione al sodalizio mafioso. Le incombenze espletate, e cioè le azioni lesive in danno degli obiettivi mafiosi, rappresentavano certamente mansioni di basso profilo, marcatamente esecutive, che costituivano nondimeno, per le ragioni espresse in precedenza, un livello, seppur minimo, di vera e propria partecipazione.
E tale osservazione dà conto anche della ritenuta infondatezza del corrispondente motivo nuovo proposto dal difensore, che inutilmente - per le ragioni già espresse - richiama la configurazione giuridica del concorso esterno.
3.9 - Il primo motivo del ricorso proposto in favore di Lo HI LV attacca la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, valorizzando le emergenze processuali rivenienti, per lo più, da propalazioni accusatorie di collaboratori di giustizia, ha su di esse fondato un discutibile giudizio di responsabilità in funzione della grave imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa, in luogo della più favorevole ipotesi di favoreggiamento nei confronti del IP Di PA LA, a beneficio del quale si sarebbe esclusivamente orientata la condotta in contestazione (tema poi specificamente ripreso nel secondo motivo di ricorso). In buona sostanza, non sarebbero emersi in processo idonei facta concludentia a dimostrazione della pretesa immedesimazione organica dell'imputato nel sodalizio mafioso, anche indipendentemente dall'assenza di prova di una formale iniziazione o legalizzazione dello stesso. Contesta, in secondo luogo, la lettura delle dichiarazioni di accusa dei collaboratori di giustizia, e segnatamente di Di AT ST, AB ON, CA OVni, LA OVni e FE OV AT, segnalando le contraddizioni o smentite nelle quali sarebbero incorsi. In proposito, denuncia l'errore metodologico commesso dai giudici di merito che hanno applicato la regola di giudizio della convergenza del molteplice ancorché le singole dichiarazioni non fossero state previamente verificate nella loro attendibilità.
Il ricorso è privo di fondamento e, per certi versi, si colloca anche al limite dell'inammissibilità.
Ed invero, il coacervo degli elementi di accusa, emergenti dal dictum del collaboranti (per ciascuno dei quali la Corte di merito, come si è già detto, non ha mancato di analizzare il tasso di affidabilità), assegna al Lo HI un ruolo ben definito, di indubbia utilità per gli associati e per l'intero sistema mafioso. Si trattava, infatti, di una collaborazione stabile, consistente nella consegna di messaggi a diversi destinatari, pur essi associati e, in qualche caso, anche latitanti, nonché nell'organizzazione di appuntamenti di sodali nell'esercizio sito nell'impianto sportivo da lui gestito. Anche se specifici episodi riferiti da collaboratori, come il recupero di un ingente credito vantato da un misterioso professionista romano od il preteso coinvolgimento nella soppressione della salma di AR NT (fatto per il quale il Lo HI era stato assolto dal GIP di Palermo con sentenza ormai definitiva) non abbiano trovato conferma, è stato nondimeno rappresentato, con precisione e coerenza, tutto un reticolo di rapporti con persone di sicuro spessore mafioso (peraltro, neppure contestati dallo stesso ricorrente). Non solo, ma il giudice di merito ha giustamente posto l'accento sul riscontrato dispiegamento, da parte del prevenuto, di un'attività di servizio in favore dell'organizzazione nel suo complesso, e non già del solo parente Di PA, che certamente esulava dalla sfera del favoreggiamento personale, per porsi come sintomo chiaro ed inequivocabile di una consapevole partecipazione. D'altro canto, una lettura ragionata di specifici episodi, osservati in filigrana attraverso il filtro di consolidate massime di esperienza e della notorietà di certe metodologie comportamentali mafiose, consentiva di escludere, recisamente, che potesse trattarsi di condotte di mero favoreggiamento, anche quando si esplicavano in forme di appoggio od assistenza al IP. Si pensi all'episodio riferito dal collaboratore LA, secondo il quale il Lo HI aveva accompagnato il congiunto ad un appuntamento con OVni CA (cfr. f. 30). Le circostanze e le modalità dell'incontro (il CA era latitante) ed il rilievo carismatico di quel personaggio escludevano, già in sè, che all'incontro, sia pure in veste di accompagnatore o di parente, potesse essere ammesso un estraneo al sodalizio e, dunque, una persona che non fosse sicura, e cioè di granitico affidamento, stante la particolare delicatezza della situazione e le ovvie ragioni di sicurezza legate alla latitanza di un personaggio come il CA.
Insomma, l'attività ascritta al Lo HI è stata, giustamente, ritenuta funzionale agli interessi del sodalizio, in quanto poneva a disposizione della stessa organizzazione un punto di riferimento logistico per incontri riservati, anche con latitanti, ovvero si prestava a fare da latore di messaggi (i c.d. bigliettini) agli associati, mantenendo un prezioso collegamento tra gli stessi, attraverso strumenti comunicativi di insostituibile rilevanza strategica, in quanto costituivano il solo espediente che metteva al sicuro dalle temute intercettazioni delle forze dell'ordine. Le superiori considerazioni, nel dar conto della ritenuta correttezza della qualificazione giuridica del fatto ascritto al Lo HI, valgono naturalmente a dimostrare l'infondatezza del secondo motivo, che ribadisce la tesi difensiva del favoreggiamento personale da ritenere, oltretutto, in continuazione con un precedente giudicato di condanna dello stesso ricorrente proprio per il reato di favoreggiamento in favore del IP Di PA.
I profili di inammissibilità si riconnettono, infine, alla proposta rilettura delle risultanze di causa, ed in particolare delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Come è noto, tale operazione ermeneutica non può avere cittadinanza in sede di legittimità, in quanto il relativo giudizio deve necessariamente arrestarsi alla presa d'atto che l'apparato giustificativo reso dal giudice di merito è riconducibile allo schema astratto di una motivazione plausibile, esaustiva, adeguata e conforme ai principi del diritto e della logica. E per quanto riguarda il Lo HI, il collaudo eseguito, in questi ristretti limiti, ha esito largamente positivo, non rilevandosi alcuna disfunzione o vistosa anomalia nella trama argomentativa della sentenza impugnata.
3.10 - Anche per LE CE il primo motivo di ricorso denuncia pretese incongruenze od errori di diritto, con specifico riferimento all'art. 192, commi secondo e terzo del codice di rito, nella lettura delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e precisamente di FE OV AT, CI ER e LI DO.
La censura, pur essa in parte inammissibile, nella misura in cui è volta a sollecitare una rivisitazione critica del tenore di quelle affermazioni, per sostenerne l'inconcludenza o la scarsa significatività in funzione dell'addebito in contestazione, è sicuramente infondata per quanto attiene al preteso deficit motivazionale. Ed infatti, l'analisi della contestata motivazione non segnala le denunciate disfunzioni, offrendo un sufficiente insieme giustificativo dei motivi per i quali il LE, conclamato uomo d'onore, formalmente affiliato alla famiglia mafiosa di AR, è stato ritenuto partecipe del sodalizio in contestazione. Il dato di fatto, che costituisce la premessa maggiore del ragionamento, e cioè la qualità di uomo d'onore del LE, è stato ritenuto certo sulla base dell'apporto collaborativo dei dichiaranti FE, CI e LI, nei termini di un apprezzamento squisitamente di merito che non è punto sindacabile in questa sede, in quanto correttamente argomentato. Sulla validità, in termini giuridici, della ritenuta equazione uomo d'onore-associato, si è già discusso in premessa e non è certo il caso di ribadire in questa sede cose già scritte. In tal guisa, si dà conto della ritenuta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, secondo cui, pur ritenendo per certo quel dato di fatto, la mancanza di prova di un effettivo contributo causale, funzionale al perseguimento degli obiettivi dello stesso sodalizio, impedirebbe la configurazione della fattispecie normativa dell'art. 416 bis c.p.. Si è già notato, infatti, che, a differenza del reato di partecipazione all'associazione per delinquere semplice, relativamente al quale non è sufficiente un'adesione labiale od una mera dichiarazione d'intenti, per la partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, la comprovata legalizzazione e cioè l'iniziazione, con il rituale conferimento della qualità di uomo d'onore, è ritenuta da pacifica giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamata dalla Corte di merito, come prova sufficiente di partecipazione, in quanto già alla formale adesione è immanente la prestazione di un contributo causale all'esistenza del sodalizio. La prova specifica di un contributo effettivo è, invece, richiesta per altre forme partecipative che, per rango inferiore nell'organigramma mafioso, non sono ancora assurte agli onori del formale conferimento di quella qualità.
Inammissibile, infine, è il terzo motivo di ricorso che afferisce al profilo della pena, sotto il duplice riflesso della procedura di determinazione e del diniego delle attenuanti generiche. L'inammissibilità si riconnette alla natura meramente discrezionale del regime sanzionatorio, della cui corretta applicazione il giudice di merito ha reso compiuta giustificazione, illustrando il meccanismo di calcolo (peraltro, in termini più favorevoli rispetto alla determinazione di primo grado), dopo aver indicato valide ragioni (connesse al protrarsi nel tempo della condotta illecita) a sostegno della mancata concessione delle attenuanti generiche. 4. - Per tutte le ragioni sopra esposte, i ricorsi - valutati nel loro complesso, al di là di specifici profili di inammissibilità che riguardano alcuni di essi - devono essere rigettati, con le conseguenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2004