Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
Il termine di quindici giorni per il deposito di memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen., è da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di cassazione dall'obbligo di prenderle in esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2004, n. 17308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17308 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/03/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 358
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI NI - Consigliere - N. 046997/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO PE N. IL 18/12/1946;
avverso SENTENZA del 12/07/2002 CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. DE SANDRO che ha concluso per: rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. BOVIO CORSO (Milano).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Caltanissetta del 24-2- 2001 AD PE veniva condannato, con la diminuente del rito abbreviato e riconosciuta la continuazione tra i delitti ascrittigli, alla pena dell'ergastolo quale mandante degli omicidi premeditati di ZI AN e Di CR ON, da lui ordinati con il consenso della famiglia di RI e da questa deliberati ed organizzati. Le indagini, in principio orientate nei confronti dei fratelli MM - che secondo fonti confidenziali avevano iniziato l'ascesa per la conquista del potere mafioso in contrasto con i Di CR, avvalendosi anche dell'amicizia del latitante AD PE - erano rimaste senza esito finché non era iniziata la collaborazione di IO RE e RE ER, le cui dichiarazioni erano state riscontrate da quelle di IN NA, IO ER e RA CC relativamente all'omicidio ZI e da quelle di TO TO, AR NO e US NI relativamente all'omicidio Di CR, indicando tutte il AD come mandante dei delitti.
2. Avverso la predetta decisione del G.U.P. proponeva appello il AD, deducendo preliminarmente la nullità della sentenza, sul rilievo che il giudice che l'aveva pronunciata aveva concorso ad emettere misura di prevenzione nei confronti dell'imputato. Lamentava, inoltre, l'erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, delle quali evidenziava gli elementi di contraddizione.
3. Con sentenza del 12-7-2002 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione impugnata.
In via preliminare osservava che effettivamente il G.U.P. che aveva emesso la sentenza di primo grado aveva partecipato, come giudice a lettere, all'applicazione di una misura di prevenzione al AD per appartenenza a Cosa Nostra;
tuttavia sosteneva che i fatti oggetto del processo, relativi a due omicidi, erano diversi da quelli per i quali era stata applicata la misura di prevenzione;
rilevava, comunque, che l'eventuale causa di incompatibilità avrebbe dovuto essere fatta valere come motivo di ricusazione.
Nel merito, premessi i principi giurisprudenziali sulla valutazione delle chiamate in reità, la corte richiamava le valutazioni del primo giudice sull'attendibilità dei collaboratori e si soffermava sull'attendibilità di CI ER, sentito solo in grado di appello, rilevando che i suoi disturbi psichici erano stati ritenuti dal dott. Traina "piuttosto irrilevanti", e pertanto non investivano la capacità di rappresentare i fatti, e che mentre una sua condanna per calunnia atteneva a tutt'altra vicenda, la sua collaborazione era già stata positivamente valutata in sede giudiziaria con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 L. 203/91. La corte ricordava, anche, che l'ascesa del AD si inquadrava nella guerra di mafia, poiché i corleonesi avevano deciso l'eliminazione di Di CR PE e avevano attentato alla sua vita, senza riuscirvi;
successivamente il Di CR aveva fatto uccidere AD CE, padre dell'imputato, ritenendolo responsabile dell'attentato ai suoi danni;
AD PE era allora asceso al vertice della provincia di Caltanissetta, assumendo formalmente la carica dopo l'omicidio di Di CR PE e alleandosi alle cellule della famiglia di RI contrapposte al Di CR nonché ai suoi fedelissimi e m suoi "riservati", cioè persone non affiliate formalmente ma sulle quali Di CR poteva contare ciecamente. In questo contesto si inserivano gli omicidi di ZI e di Di CR AN, commessi dal AD per vendicare la morte del padre e assumere il controllo della provincia. In tale ricostruzione la corte si avvaleva delle dichiarazioni di RE e CI, delle quali riportava ampi stralci, passando poi a considerare dettagliatamente le dichiarazioni di IO RE, RE, IO ER, IN e RA - relative all'omicidio di ZI - e quelle di IO RE, IO ER, US, RE e CI relative all'omicidio Di CR, dichiarazioni che indicavano il AD come mandante di entrambi i delitti.
In particolare la corte confutava la tesi difensiva - secondo la quale gli omicidi in questione sarebbero stati commessi dai IO e RE per fare strategicamente ricadere la colpa sull'imputato - rilevando che in entrambi i delitti era coinvolto il MM, all'epoca fedelissimo del AD. Confutava, altresì, le censure relative alla genericità delle dichiarazioni accusatone e alle loro discrasie, esaminandone i punti salienti.
Infine la corte territoriale riteneva sussistente l'aggravante della premeditazione e negava le attenuanti generiche.
4. Avverso la sentenza di appello ricorre il AD, deducendo, con tre diversi motivi, rispettivamente la nullità della sentenza impugnata e il vizio di motivazione relativamente alla responsabilità dell'imputato e alla misura della pena. Con il primo motivo il ricorrente sostiene l'incompatibilità del G.U.P. che ha pronunciato la sentenza di primo grado, della quale eccepisce la nullità per incapacità del giudice, ai sensi dell'art. 178 lett. a) c.p.p., nullità che ritiene sussistente a prescindere dal mancato ricorso alla procedura di ricusazione.
Con il secondo motivo si sostiene che il ruolo di mandante degli omicidi non si basa su elementi storicizzati ma su dichiarazioni generiche, che non forniscono elementi fattuali ma soltanto un giudizio dei collaboratori. Si afferma, altresì, che nella situazione di confusione determinatasi con la morte di Di CR PE, alcuni degli attuali collaboratori erano tutt'altro che disinteressati all'eliminazione degli appartenenti al clan Di CR. Si sostiene, ancora, che il AD, all'epoca latitante e lontano dai luoghi dei fatti, era malvisto da vari propalanti, poiché RE ha ammesso di avere verso di lui forti sentimenti di rancore, IO ER ha una dichiarata ostilità verso di lui e IO RE ha ammesso che vi sono stati reiterati attentati alla vita del AD da parte della famiglia di RI, di cui il predetto collaborante è stato il principale ideatore e promotore. Quanto al movente, si afferma che non può essere ravvisato nella volontà di neutralizzare gli uomini della vecchia guardia legati a Di CR PE, considerati la posizione di neutralità di quest'ultimo e i suoi rapporti di amicizia con l'imputato, ne' nella volontà di vendicare l'uccisione del padre, per la quale era già stato ucciso Di CR PE e nella quale nessun ruolo aveva avuto il fratello ON. Si lamenta, infine, che la responsabilità dell'imputato sia stata basata sulla sua posizione verticistica in seno a Cosa Nostra.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il diniego delle attenuanti generiche, osservando, quanto alle precedenti condanne ritenute ostative dal primo giudice, che la sentenza per la strage di CI è stata annullata nei suoi confronti dalla Corte di Cassazione e che egli è stato assolto in secondo grado per la strage di Via D'Amelio. Osserva, inoltre, che i dubbi sulla colpevolezza, il buon comportamento processuale e il lungo tempo trascorso dai fatti avrebbero dovuto comportare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Con corposa memoria, depositata il 5-3-2004, il difensore del ricorrente illustra ulteriormente e dettagliatamente i motivi dedotti, sostanzialmente lamentando il totale adeguamento della corte di assise di appello alla motivazione della sentenza di primo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE
La memoria difensiva del 5-3-2000 è inammissibile, perché depositata fuori del termine - di quindici giorni prima dell'udienza - previsto dall'art. 611 c.p.p., da ritenersi applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica (Cass., 5^, n. 2628 del 1.12.1992, P.M. in proc. Boero, rv. 194321).
Le censure originariamente dedotte sono in parte di mero fatto e in parte infondate e pertanto il ricorso deve essere rigettato. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La corte territoriale ha correttamente escluso la nullità della sentenza di primo grado per la dedotta incompatibilità del giudice, rilevando non soltanto la diversità dell'oggetto dei due giudizi - con una valutazione in fatto non contestata e non sindacabile in questa sede - ma anche che l'eventuale incompatibilità avrebbe dovuto essere dedotta come causa di ricusazione. Invero le Sezioni Unite di questa Corte hanno reiteratamente insegnato che l'eventuale incompatibilità del giudice non incide sui requisiti di capacità e pertanto non costituisce vizio comportante la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, da fare valere con la specifica procedura prevista dal codice di rito (Sez. Un., n. 5 del 17-4-1996, D'Avino, rv. 204464;
Sez. Un., n. 23 del 24-11-1999, Scrudato, rv. 215097). Quanto al secondo motivo di ricorso si rileva che la colpevolezza dell'imputato non è stata affatto basata soltanto sulla sua posizione verticistica in seno a Cosa Nostra, bensì sulle molteplici e convergenti dichiarazioni di una serie di collaboratori, ritenuti attendibili, tutt'altro che generiche e tutte concordi nell'indicare il AD come mandante degli omicidi. 1 dedotti motivi di rancore di alcuni collaboratori nei confronti dell'imputato non sono tali da pregiudicare automaticamente l'attendibilità dei propalanti, già ritenuta dalla corte territoriale senza omettere di considerare i predetti motivi di rancore;
le dichiarazioni dei suddetti collaboratori, comunque, sono riscontrate da quelle di numerosi altri pentiti. Le ulteriori argomentazioni - come quelle attinenti alla latitanza del ricorrente e alla sua lontananza dai luoghi dei delitti, alla posizione di neutralità del Di CR e alla sua amicizia con l'imputato e alla non necessità di uccidere Di CR ON per vendicare la morte di AD CE, già vendicata con l'uccisione di Di CR PE - sono censure di mero fatto, tendenti ad una lettura alternativa delle risultanze probatorie che è inammissibile in questa sede. In particolare, si rileva che alla luce della storia mafiosa del nostro paese non ha fondamento l'affermazione che la vendetta per l'uccisione di un boss debba esaurirsi con l'uccisione di un solo rappresentante del clan avverso e non possa estendersi ai parenti di quest'ultimo.
Complessivamente la motivazione del provvedimento impugnato, in punto di responsabilità, appare esente dal denunciato vizio di legittimità, ricorrente soltanto laddove la motivazione sia mancante - e non è certo il caso di specie - o sia ictu oculi manifestamente illogica, sempre che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata e non dall'esame diretto del materiale probatorio, che è inibito a questa Corte.
La corte territoriale ha ampiamente spiegato le ragioni del giudizio di colpevolezza, basandosi su una serie di dichiarazioni di collaboratori, ritenuti attendibili, convergenti nell'indicare il AD come mandante dei due omicidi e nell'indicazione del movente, costituito dalla volontà di affermare il proprio potere mafioso nella zona e dal desiderio di vendicare la morte del padre. Le predette dichiarazioni accusatorie non possono essere considerate generiche, atteso che riferiscono l'esistenza del mandato omicidiario, che è fatto che si esplicita in una semplice dichiarazione di volontà, non caratterizzata da elementi fattuali coesistenti di particolare rilevanza, a differenza di quanto avviene per l'esecuzione dell'omicidio, per la quale assumono rilievo il tempo, il luogo, le modalità, il tipo di armi usate, il numero dei colpi esplosi, le parti del corpo attinte, ecc. Tuttavia dalle dichiarazioni dei vari pentiti emergono con chiarezza alcuni elementi di fatto che hanno accompagnato il mandato e che lo storicizzano, quali la preparazione di un primo attentato al Di CR, per il quale l'imputato aveva mandato due killers e che poi non fu realizzato perché temporaneamente bloccato dallo stesso AD;
la predisposizione di un piano per il delitto;
le riunioni preventive;
i contatti preliminari del AD con varie persone che il CI gli conduceva nel luogo di latitanza.
Il terzo motivo è infondato, avendo la corte territoriale adeguatamente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, in considerazione della gravità dei fatti, per l'efferatezza dei delitti e la loro realizzazione in esecuzione di un programma criminoso pervicacemente perseguito. A fronte di tali ragioni non sono decisivi gli elementi indicati dal ricorrente, poiché ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che siano spiegate le ragioni ostative, con riferimento agli elementi ritenuti di preponderante rilievo in relazione alla particolare concreta situazione (Cass., 1^, n. 4791 del 18-1-1980, D'Agostino, rv. 144961), con implicita esclusione di una contraria valenza attribuibile agli altri elementi che nella soggettiva prospettazione della parte interessata avrebbero dovuto indurre ad una diversa soluzione (Cass., 1^, n. 977 del 29-10-2003, Formicola).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2004