(Imprenditore).
E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
[…] Essa si configura, ai sensi dell'art. 2082 c.c., come l'attività economica esercitata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. […] La nozione di impresa, delineata dall'art. 2082 del codice civile, costituisce il punto di partenza per comprendere l'intero sistema delle attività economiche regolate dal diritto. […]
Leggi di più…"È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". (Art. 2082 c.c.) Primo requisito che deve sussistere affinché un soggetto possa essere qualificato come imprenditore è l'attività, ossia la serie di atti coordinati e finalizzati alla produzione o allo scambio di beni o di servizi. […] Requisito fondamentale dell'impresa, contenuto all'interno dell'art.2082 c.c., è poi l'economicità. […]
Leggi di più…(massima n. 1) La società di persone costituita nelle forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'attività commerciale è assoggettabile al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attività, poiché acquista la qualità d'imprenditore commerciale dal momento della sua costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, dovendo ritenersi sussistente il requisito della professionalità richiesto dall'art. 2082 c.c. per il solo fatto della costituzione per l'esercizio di un'attività commerciale, che segna l'irreversibile scelta per il suo svolgimento, come peraltro si desume anche dagli artt. 2308 e 2323 c.c., […]
Leggi di più…[…] Ciò a dire che l'azienda è lo strumento di lavoro dell'imprenditore, ovvero “chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” (art. 2082 c.c.). […]
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