Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2011, n. 28724
CASS
Sentenza 5 maggio 2011

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La causa di non punibilità prevista dall'art. 1 D.L. n. 103 del 2009, conv. con modd., in l. n. 141 del 2009 (legge sul cosiddetto scudo fiscale) si riferisce alle sole condotte afferenti i capitali oggetto della procedura di rimpatrio e si applica esclusivamente ai delitti in materia di dichiarazione, fraudolenta o infedele, al delitto di omessa dichiarazione nonché a quello di occultamento o distruzione di scritture contabili. (In motivazione la Corte ha precisato che lo "scudo fiscale" non determina un'immunità soggettiva in relazione a reati fiscali nella cui condotta non rilevino affatto i capitali trasferiti e posseduti all'estero, e successivamente oggetto di rimpatrio, sicché non è comunque esclusa la punibilità per delitti diversi, quali l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, le indebite compensazioni o, come nella fattispecie, l'omesso versamento dell'IVA).

Commentario1

  • 1La Suprema Corte ammette il sequestro preventivo funzionale alla
    Luca Della Ragione · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2011, n. 28724
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28724
Data del deposito : 5 maggio 2011

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