Sentenza 7 febbraio 2017
Massime • 3
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici", in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico ad una società per azioni interamente partecipata da un comune, vincolata per statuto ad operare solo nei confronti dello stesso, caratterizzata dall'attribuzione dei poteri di amministrazione e vigilanza secondo criteri derogatori delle regole ordinarie di diritto privato e preposta all'attività - finanziata da tale comune - consistente nella fornitura dei servizi pubblici locali di pulizia, manutenzione, custodia e gestione di aree ed edifici ad esso pertinenti).
Il danno subito dalla P.A. per effetto della lesione all'immagine è risarcibile anche qualora derivi dalla commissione di reati comuni posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di truffa aggravata in danno di un comune).
Il principio dell'oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito.
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La mancata accettazione della parte civile del rito abbreviato comporta il venir meno dell'azione civile in sede penale o solamente l'inoperatività della sospensione necessaria per pregiudizialità penale, altrimenti contemplata dal comma dell'art.75 cpp? CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE V PENALE (data ud. 23/05/2018) 27/07/2018, n. 36154 SENTENZA sul ricorso proposto da: G.F., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIA …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
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La massima Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all' art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro - Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778). Vuoi saperne di …
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La massima È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2017, n. 29480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29480 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2017 |
Testo completo
29480-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/02/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 254/2017 Dott. FRANCO FIANDANESE - Consigliere - Dott. UGO DE CRESCIENZO REGISTRO GENERALE N. 27805/2016 - Rel. Consigliere - Dott. MIRELLA CERVADORO - Consigliere - Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - Dott. FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM EG N. IL 27/03/1951 AL ES N. IL 28/07/1950 avverso la sentenza n. 4614/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 19/02/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA CERVADORO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona della dr.ssa AR Giuseppina Fodaroni, la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi, e in - subordine l'annullamento senza rinvio della sentenza per prescrizione per i fatti - maturati sino all'odierna udienza, Uditi i difensori di AT IE avv.ti Giovanni Rizzuti e Riccardo Olivo che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18.4.2013, il Tribunale di Palermo dichiarò AT IE e OT RA responsabili del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv, 640 co.2 n.1 e 61 n.7 c.p. (capo a), nonché il primo del reato di cui agli artt. 110, 323 c.p. ed il secondo del reato di cui agli artt. 110, 117 e 323 c.p. (capo b), e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione li condannò alla pena di anni tre di reclusione ed € 1200,00 di multa, oltre al risarcimento in solido dei danni alle parti civili costituite Gesip s.p.a. e Comune di Palermo.
2.La pronuncia di primo grado fondava l'affermazione di responsabilità sull'esito delle risultanze istruttorie, rappresentate dalle dichiarazioni dei numerosi testi escussi e dalle riprese televisive del telegiornale satirico "Striscia la Notizia", dalle quali era emerso che l'OT era stato assunto in data 17.11.2003 presso la Gesip s.p.a. con mansioni di autista e, quindi, era stato distaccato prima presso S.P.O., da aprile 2004 a febbraio 2009, e successivamente presso il vivaio comunale di Casa Natura, dal febbraio 2009 al 20 settembre 2009, e che negli stessi periodi aveva svolto l'attività di "skipper" e tuttofare in favore del AT e in danno di Gesip s.p.a. e del Comune di Palermo, nella qualità di socio unico della Gesip.
3.Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 19.2.2016, in parziale riforma della decisione di primo grado assolveva gli imputati dai reati di abuso di ufficio come agli stessi rispettivamente ascritti, perché i fatti non sussistono, e concesse all'OT le circostanze attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alla contestata aggravante, riduceva ad anni due di reclusione ed euro 300,00 di multa la pena inflitta al AT e ad un anno e mesi tre di reclusione ed euro 150,00 di multa quella inflitta all'OT per il reato di truffa aggravato.
4. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato AL RA, deducendo: 1) erronea applicazione degli artt. 417 c.p.p. e 640 e 61 n.7 c.p. ai sensi dell'art.606, co.1, lett.b) c) c.p.p. in riferimento alla contestazione con particolare riguardo alle circostanze aggravanti, con manifesta violazione dei diritti dell'imputato. La questione, già proposta in udienza preliminare e davanti al Tribunale, è stata riproposta davanti alla Corte d'Appello, la quale ha eluso i temi sollevati dall'impugnante, limitandosi a rilevare che "il danno consistente nell'ingiusto godimento del trattamento retributivo per un periodo prolungato di anni che vanno dal 2006 al 2009 non può non considerarsi di rilevante gravità", mentre l'addebito contestato non fa riferimento alcuno all'asserito termine iniziale affermato in sentenza;
2) violazione degli artt. 74, 76 e 80 c.p.p. ai sensi dell'art.606, co.1 lett. e c.p.p. in relazione alla costituzione di parte civile del Comune di Palermo, in quanto socio della Gesip s.r.l. Il ricorrente rileva a riguardo che essendosi costituita parte civile la - società Gesip il socio non aveva alcun titolo a stare in giudizio per il danno economico nascente dal reato di truffa;
verificandosi altrimenti un'evidente duplicazione della domanda di restituzione e risarcimento, in quanto incidente sulla medesima somma, raddoppiandola. L'eccezione è stata respinta sia dal Giudice dell'udienza preliminare che dal Tribunale;
Il Tribunale comunque aveva limitato il profilo risarcitorio al c.d. danno all'immagine. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata meritevole anche sul punto di annullamento, riconduce genericamente la legittimazione della costituzione di parte civile del Comune di Palermo al suo essere "ente erogatore della retribuzione all'OT, atteso che la Gesip è soggetto ad intera partecipazione pubblica", con ciò rinnovando l'errore in cui era incorso il GUP;
3) la violazione degli artt. 191, 192, 210, 187 co.2 c.p. art.9 1.146/2006 e 6 1.848/55 ai sensi dell'art.606 lett. b) ed c) c.p.p. in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni in "malam partem" rese da IX FA, AF AR ET, MO GI e IR CE, eccezione già dedotta in udienza preliminare e in limine al dibattimento, e oggetto di specifico motivo d'appello. La IX e la AF, quali inviate della trasmissione televisiva "Striscia la notizia" hanno svolto un'azione provocatoria, e posto in essere un manifesto tentativo di indurre l'imputato nella realizzazione della condotta illecita, quindi un'azione tipica dell'agente provocatore, che come è noto deve limitarsi ad una attività passiva e di mero controllo. La Corte ha trascurato di considerare che la dichiarata finalità della ricerca dell'OT, da parte delle due donne, era costituita dal conseguimento del riscontro all'ipotesi da loro coltivata, in ordine al fatto che egli conducesse per mare ospiti della barca del AT, mentre avrebbe dovuto essere al lavoro presso la Gesip SP, e ciò sarebbe dovuto avvenire non attraverso un mero servizio di osservazione, ma "creando appositamente il caso". La pretesa attività di inchiesta giornalistica è poi affermata dalla decisione impugnata con grande superficialità, in quanto le protagoniste dell'induzione non sono giornaliste. MO e IR quali indiziati di reità sin dall'epoca delle indagini preliminari non avrebbero potuto essere assunti e valutati 2 in dibattimento come testi, e ciò a prescindere da una formale iscrizione nel registro delle notizie di reato. Anche le loro dichiarazioni sono pertanto inutilizzabili;
4) violazione dell'art.521 c.p.p. ai sensi dell'art.606 lett. c) c.p.p. in quanto la condanna non è stata applicata per la ritenuta ricorrenza degli elementi di fatto e di diritto articolati nell'addebito (attività di "skipper" in favore del AT) ma per fatti diversi (pranzi e acquisti di vivande) che sarebbero stati compiuti dall'OT nel corso ed invece del suo lavoro per conto di Gesip SP;
5) violazione degli artt. 530, 125, 546 co.1 lett.e), 191, 192, 129, 336 c.p.p., 640, 110, 61 n.7 c.p. ai sensi dell'art.606 comma 1 lett. b) c) ed e) c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove a discolpa:in particolare, la prova documentale riguardante l'orario di pausa che ben giustificava le occasioni nelle quali egli ebbe momentaneamente ad allontanarsi da Casa Natura per recarsi alla poco distante Marina di Villa Igea;
e le dichiarazioni del tutto generiche e quindi incontrollabili degli stessi testi di accusa in relazione alle presenze dell'OT a Casa Natura. I documenti Inail non erano poi addomesticabili dagli imputati, né erano precostituiti in funzione di uno scoop giornalistico molto di là da venire. E' pertanto incomprensibile l'affermazione della Corte d'Appello di Palermo secondo cui le discordanze tra i fogli di presenza ritrovati a Casa Natura e quelli poi utilizzati da Gesip SP per redigere gli statini ufficiali, sulla base dei quali sarebbero stati liquidati i corrispettivi del dipendente, supererebbero la produzione documentale effettuata dalla difesa. L'azione penale non è poi procedibile, in assenza di querela da parte del legale rappresentante di Gesip SP, che non è un ente pubblico. La società partecipata da enti pubblici è infatti soggetta alle normali regole che governano e regolamentano le società private, con le dovute eccezioni previste esplicitamente dalla normativa vigente. Come si evince dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.469 del 10.10.2001 fu autorizzata la costituzione ai sensi dell'art.22 lett.e) della legge 142/90 della società mista Gesip Palermo SP con maggioranza di capitale del Comune di Palermo (51%) e partecipazione di IA VO SP (49%), per lo svolgimento di servizi pubblici di interesse del Comune. Fra la stessa e il Comune fu sottoscritta una convenzione di affidamento quinquennale di una serie di servizi in scadenza il 30.11.2006, poi integrata da altre e previa - modifica dello statuto societario resa necessaria dai pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato e delle evoluzioni normative nazionali che restringevano la possibilità di procedere ad affidamenti dei servizi pubblici locali e dei servizi di interesse locale in favore di società allo scopo costituite dall'ente affidante - fu autorizzato l'acquisto da parte del Comune di Palermo della quota azionaria di IA VO SP e prorogato l'affidamento dei servizi di pulizia, custodia, manutenzione, cura del verde ecc. La Corte d'Appello non ha minimamente tenuto conto delle testimonianze qualificate (Pollicita, Geraci) sulle circostanze che contraddistinguevano il rapporto tra Comune e Gesip. Nel caso di specie, secondo lo statuto sociale, vi era 3 assoluta autonomia sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione in capo ai vertici Gesip. Fino al settembre 2009, poi, la società non era sottoposta ad un controllo più stringente c.d. controllo analogo, deliberato nel settembre 2009; 6) violazione degli artt. 157 e 640 c.p. ai sensi dell'art.606 comma 1 lett.b) e c) c.p.p. in quanto gli addebiti non corrispondono ai fatti ritenuti in sentenza, peraltro già in parte (quali quelli precedenti all'assegnazione dell'OT a Casa Natura) prescritti al momento della sentenza d'appello; 7) violazione degli artt. 538, 74 e 541 c.p.p. ai sensi dell'art.606 comma 1 lett.b) e c) c.p.p. in relazione al danno all'immagine della PA, che va configurato come danno patrimoniale da "perdita di immagine"di tipo contrattuale, avente natura di danno conseguenza e la cui prova, secondo il costante orientamento della Suprema Corte in sede civile, può essere fornita anche per presunzioni. Il reato deve sempre tuttavia essere posto in essere da un soggetto appartenente alla PA stessa. Ricorrono per cassazione i difensori dell'imputato AM IE, deducendo: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, vizio riconducibile all'ipotesi di cui all'art.606 lett.e) c.p.p., ed erronea applicazione della legge penale, vizio riconducibile all'art.606 lett.b) c.p.p. con riferimento all'art. 110 c.p.: a) contestazione originaria e assoluzione del coimputato LO: nell'evoluzione della prospettazione accusatoria, dopo l'assoluzione del LO da tutti gli addebiti e del AT dall'ipotesi di abuso d'ufficio, l'attività concorsuale si è riversata unicamente sul AT e sull'OT, nella forma del concorso morale;
b) concorso morale: a tale riguardo la sentenza impugnata, al di là di apodittiche affermazioni su generiche "segnalazioni" e "pressioni" asseritamente provenienti dal AT non fornisce alcuna indicazione circa gli elementi che dimostrerebbero il concreto contributo causale, attivo o passivo, che il ricorrente avrebbe fornito rispetto all'illecito materialmente realizzato da altri, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza;
c) le benevolenze: l'accostamento tra le pretese benevolenze e le asserite assenze dell'OT dal posto di lavoro è del tutto illogico, in quanto il teste TO, sentito in sede di appello, fa riferimento all'anno 2007 mentre i noleggi risultano avvenuti nel corso del 2009, anno in cui il TO non operava più presso la Gesip;
d) il costante noleggio dell'imbarcazione: nel corso del processo è stato chiarito che l'imbarcazione dei figli del AT è stata noleggiata per soli dodici giorni troppo pochi per definire "costante" la presenza di OT sulla barca;
e) i fogli di presenza: nei giorni in cui la barca è risultata noleggiata l'OT si trovava in ferie. Attraverso l' acquisizione dell'estratto del libro Unico del lavoro, nonché del foglio elettronico di presenza dell'ufficio paghe relativo alla posizione dell'OT si è dimostrata nel corso del secondo grado di giudizio l'erroneità di quanto affermato in primo grado, ma l'argomento difensivo non ha ricevuto alcun riconoscimento in sentenza. Questi documenti provano in maniera incontrovertibile 4 che OT nei giorni 2 e 3 luglio e nei giorni 22, 23 e 24 luglio era in ferie, così come nei giorni 3, 4, 5, 6 e 7 agosto era in permesso retribuito;
f) l'utilizzo del badge: dalle testimonianze è emerso che numerosi lavoratori non usavano il badge;
2) violazione dell'art.606 lett.c) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali di cui agli artt.521 e 522 c.p.p. stabilite a pena di nullità, avendo la Corte d'Appello ritenuto l'odierno ricorrente responsabile di un fatto diverso rispetto a quello compendiato in seno al capo di imputazione, sotto la differente forma del concorso morale. Tale diversa configurazione ha determinato un vulnus difensivo;
3) violazione dell'art. 606 co.1 lett. c) ed e) in relazione agli artt. 191, 192, 210, 187 co. 2 c.p.p., 51 c.p., art.9 della I.146/2006 e 6 legge 4.8.1955 n.848 in ordine alla inutilizzabilità delle dichiarazioni in malam partem rese da IX FA, AF AR ET, MO GI e IR CE, eccezione già dedotta in udienza preliminare e in limine al dibattimento, e oggetto di specifico motivo d'appello. La IX e la AF, quali inviate di Striscia la notizia hanno svolto un'azione provocatoria e posto in essere un manifesto tentativo di indurre l'imputato nella realizzazione della condotta illecita, e quindi un'azione tipica dell'agente provocatore, che come è noto deve limitarsi ad una attività passiva e di mero controllo. La Corte ha trascurato che la dichiarata finalità della ricerca dell'OT, da parte delle due donne, era costituita dal conseguimento del riscontro all'ipotesi da loro coltivata, in ordine al fatto che egli conducesse per mare ospiti della barca del AT, mentre avrebbe dovuto essere al lavoro presso la Gesip SP, e ciò sarebbe dovuto avvenire non attraverso un mero servizio di osservazione, ma "creando appositamente il caso". La pretesa attività di inchiesta giornalistica è poi affermata dalla decisione impugnata con grande superficialità, in quanto le protagoniste dell'induzione non sono giornaliste. MO e IR quali indiziati di reità sin dall'epoca delle indagini preliminari non avrebbero potuto essere assunti e valutati in dibattimento come testi, e ciò a prescindere da una formale iscrizione nel registro delle notizie di reato. Anche le loro dichiarazioni sono pertanto inutilizzabili, così come quelle di TO, così come ritenuto per il solo TO dal Tribunale di Palermo;
la Corte ha invece ritenuto di dover sentire in appello il TO senza garanzie ed erroneamente ha quindi utilizzato le sue dichiarazioni;
4) violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 640, co.2 n.1 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla natura pubblica della Gesip SP. La società partecipata da enti pubblici è infatti soggetta alle normali regole che governano e regolamentano le società private, con le dovute eccezioni previste esplicitamente dalla normativa vigente. Come si evince dalla deliberazione del Consiglio Comunale di Palermo n.469 del 10.10.2001 fu autorizzata la costituzione ai sensi dell'art.22 lett.e) della legge 142/90 della società mista Gesip Palermo SP con maggioranza di capitale del Comune di Palermo (51%) e partecipazione di IA VO SP (49%) per lo svolgimento di serizi pubblici di interesse del Comune. Fra la stessa e il Comune fu sottoscritta una convenzione di affidamento quinquennale di una serie di servizi in scadenza il 30.11.2006, poi integrata da altre e previa modifica dello statuto societario resa necessaria dai - - pronunciamenti della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato e delle evoluzioni normative nazionali che restringevano la possibilità di procedere ad affidamenti dei servizi pubblici locali e dei servizi di interesse locale in favore di società allo scopo costituite dall'ente affidante fu autorizzato l'acquisto da parte del Comune - di Palermo della quota azionaria di IA VO SP e prorogato l'affidamento dei servizi di pulizia, custodia, manutenzione, cura del verde ecc. La Corte d'Appello non ha minimamente tenuto conto delle testimonianze qualificate (Pollicita, Geraci) sulle circostanze che contraddistinguevano il rapporto tra Comune e Gesip. Nel caso di specie, secondo lo statuto sociale, vi era assoluta autonomia sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione in capo ai vertici Gesip. Fino al settembre 2009, poi, la società non era sottoposta ad un controllo più stringente c.d. controllo analogo, deliberato nel settembre 2009; 5) violazione dell'art.606 lett.c) c.p.p. per inosservanza delle norme processuali di cui all'art.417 c.p.p. essendo il capo di imputazione privo dei requisiti di chiarezza e precisione con specifico riferimento al presunto danno subito. 6) violazione dell'art.606 lett.b) e de) c.p.p. 125 c.p.p. in relazione all'art.62 bis c.p. e 133 c.p. per violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. I ricorrenti chiedono pertanto l'annullamento della sentenza, per l'OT quantomeno limitatamente alla condanna al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del Comune di Palermo, e per il AT senza rinvio per improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 129 c.p.p., e in subordine l'annullamento con esclusione della aggravante contestata e concessione delle attenuanti generiche. I difensori di AT IE depositano in data 20.1.2017 memoria ai sensi dell'art.585 co.4 c.p.p. contenente motivo nuovo per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di truffa in violazione della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Alla memoria sono allegati numerosi atti. Considerato in diritto 1. Ricorso di AL RA.
1.1 primo motivo di ricorso è infondato. Premesso che ai fini della contestazione di una aggravante non è necessaria la specifica indicazione della somma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (v. Cass.Sez.II,sent.n.14651/2013 Rv.255793; Sez. VI, sent.n.40283/2012 Rv.253776; Sez.II, sent.n.47863/2003 Rv.227076), rileva il Collegio che all'OT è stato contestato di aver indotto in errore la Gesip e il Comune di Palermo procurandosi l'ingiusto profitto del trattamento economico per prestazioni lavorative non effettuate, in quanto nello stesso periodo svolgeva attività di skipper a favore del sindaco AT, con ingente danno per la società Gesip e per il Comune di Palermo, sino al 2.11.2009; appare quindi evidente che la contestazione per nulla generica involge l'intero rapporto lavorativo dell'OT (durato diversi anni, come ampiamente emerso nel corso del dibattimento) e la valutazione del danno nella sua entità unitaria e complessiva, trattandosi di reato a consumazione prolungata (cfr. Sez.II, Sent. n. 1302/1986 Rv. 174983) 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la legittimazione a costituirsi parte civile del Comune di Palermo.
1.2.1 Il Tribunale ha ritenuto la legittimazione del Comune alla costituzione di parte civile in quanto le condotte in contestazione hanno causato al Comune un rilevante danno morale, in termini di discredito apportato all'istituzione dai comportamenti illeciti riscontrati (v.pag.92 della sentenza di primo grado). La Corte territoriale ha quindi condiviso quanto espresso dal primo giudice sulla differenza strutturale ed ontologica della Gesip e del Comune di Palermo, nonché sulla sussistenza in capo al Comune di Palermo e alla Gesip di un evidente danno all'immagine che ne giustifica il risarcimento a titolo di danno morale.
1.2.2 In passato la giurisprudenza di legittimità riteneva in genere non configurabile un "danno all'immagine", per la P.A. o altri Enti Pubblici, giacché esso per la sua natura di danno morale, come tale correlabile ad una sofferenza fisica o psichica era più propriamente riferibile al soggetto privato danneggiato e non ad un ente (v. Sez. VI, Sent. n. 32957/2001 Rv. 220710). Tale orientamento è stato quindi superato dalla giurisprudenza più recente che ha riconosciuto un danno di natura non patrimoniale, anche per le persone giuridiche, affermandone la risarcibilità, sia sotto il profilo della considerazione dell'ente presso i consociati in genere o presso quei settori con i quali esso interagisce, sia sotto il profilo dell'incidenza negativa che la sminuita considerazione cagiona nell'agire delle persone fisiche dei suoi organi (v.Cass. civ., Sez. III, sent.n. 12929/2007, Rv. 597309 01; Sez. L, Sent. n. 22396 del - 01/10/2013 (Rv. 627860 01); Cass.Sez. U penali, Sent. n. 15208 del 25/02/2010 Rv. 246589).
1.2.3 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355/10, nel rigettare le censure di illegittimità costituzionale sollevate nei confronti delle numerose questioni di legittimità costituzionale che erano state sollevate da varie sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti con riferimento alla norma di cui al D.L. n. 78 del 2009, art. 17, comma 30 ter, conv. con L. n. 102 del 2009, e succ. mod. (il c.d. "Lodo Bernardo"), ai sensi del quale "le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dalla L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 7", ha affermato che nelle ipotesi in cui ricorrano taluni specifici reati posti in essere dal pubblico dipendente (peculato, concussione, corruzione, etc.) sarebbe in astratto ipotizzabile una concorrente lesione dell'immagine pubblica;
in tutti gli altri casi non sarebbe ammissibile, invece, alcuna tutela dell'immagine pubblica.
1.2.5 Secondo una prima, restrittiva, interpretazione veniva quindi esclusa la configurabilità del danno all'immagine nei confronti della P.A. al di là delle ipotesi in cui vi era la giurisdizione della Corte dei Conti, ossia quando si trattava di un'azione posta in essere da un pubblico dipendente. Tale scelta legislativa di limitare i rei e la tipologia dei reati ritenuti rilevanti ai fini del danno all'immagine è stata giudicata, dalla Consulta, non contrastante con i principi della Carta fondamentale, ma anzi era stato ritenuto possibile "... ricondurre anche la norma ora in esame, limitativa della particolare forma di responsabilità per i danni da lesione dell'immagine della pubblica amministrazione, all'alveo dei meccanismi, previsti con il citato decreto-legge, aventi lo scopo di introdurre nell'ordinamento misure dirette al superamento della attuale crisi in cui versa il Paese". Il legislatore, dunque, aveva ammesso la proposizione dell'azione risarcitoria per danni all'immagine dell'ente pubblico da parte della procura operante presso il giudice contabile soltanto in presenza di un fatto di reato ascrivibile alla categoria di "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"; ciò per effetto del richiamo di cui all'articolo 7 della L. n. 97 del 2001, che fa espresso riferimento ai delitti previsti dal capo primo del titolo secondo del libro secondo del codice penale. Sulla base di tali argomentazioni, un orientamento giurisprudenziale di questa Corte ha quindi ritenuto che la Pubblica Amministrazione può chiedere il risarcimento del danno all'immagine al proprio dipendente nei soli casi in cui questi sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
con esclusione quindi del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p., comma 2 (v.Cass.Sez.II, Sent. n. 14605/2014 Rv. 260022). Altro indirizzo giurisprudenziale (v.Cass.Sez.III, Sent. n. 5481 del 12/12/2013 Rv. 259132), rilevato che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenza di rigetto e pertanto priva di efficacia "erga omnes", ha optato per un'interpretazione dell'art. 17, comma 30 ter, diversa e più ampia rispetto alla sentenza costituzionale 355/2010, e quindi ritenuto che il danno subito dalla P.A. per effetto della lesione all'immagine è risarcibile anche qualora derivi dalla commissione di reati comuni, posti in essere da soggetti appartenenti ad una pubblica amministrazione. Questo Collegio condivide quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale, in quanto il riferimento testuale contenuto nel secondo periodo dell'art. 17 citato ai soli modi e casi previsti dall'art.7 1.97/2001, che fa espressamente salvo il disposto di cui all'art. 129 disp.att.c.p.p., deve intendersi riferito sia alla comunicazione al P.M. contabile della 8 sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, sia alla comunicazione da parte del P.M. penale all'organo requirente contabile ex art.129 disp.att.c.p.p., dell'esercizio dell'azione penale per i reati, di qualsiasi specie, che abbiano comunque cagionato un danno all'erario.
1.2.6 Conforta tale conclusione, seguita anche dalla più recente giurisprudenza in sede amministrativa (v.Corte dei Conti, Regione Puglia, Sez.Giur., sent.n.400 del 27.5.2014; Regione Lombardia, Sez.Giur., sent.n. 16 del 27.1.2010 e sent.n.641 del 20.10.2009; Regione Lazio, Sez.Giur.,ord.n.462 del 14.10.2009), il disposto di cui all'art.1 comma 1 sexies della legge n.20/1994 aggiunto dall'art.1, sessantaduesiomo comma della l.n.190/2012 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") che, nel prevedere che "nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante da un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente" ha riguardo genericamente al "danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione", e pertanto a qualsiasi reato, anche contravvenzionale, contro la P.A., e non ai soli delitti di cui al capi I del titolo II del libro II del codice penale.
1.2.7 Il danno all'immagine della Pubblica Amministrazione, sia esso perseguito dinanzi alla Corte dei Conti o davanti ad altra Autorità Giudiziaria, si configura come danno patrimoniale da "perdita di immagine", avente natura di danno-conseguenza, la cui prova, secondo il costante orientamento di questa Corte in sede civile, può essere fornita anche per presunzioni e mediante il ricorso a nozioni di comune esperienza;
trattasi, in particolare, di danno conseguente alla grave perdita di prestigio ed al grave detrimento dell'immagine e della personalità pubblica che, anche se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di valutazione sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso. Non v'è dubbio pertanto che l'Ente territoriale fosse legittimato a costituirsi parte civile per far valere il proprio diritto al risarcimento del danno all'immagine. Il motivo è quindi infondato.
1.3 Anche il terzo motivo è infondato.
1.3.1 Questa Corte ha affermato che alle dichiarazioni rese ad agente "infiltrato" da soggetti poi qualificati come indagati o imputati non si applica il divieto di testimonianza previsto dall'art.62 c.p.p. poiché tale divieto concerne soltanto le dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti e non anche le condotte e le dichiarazioni che accompagnano tali condotte, chiarendone il significato, ovvero dichiarazioni programmatiche di future condotte. Né trova applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal secondo comma dell'art.63 c.p.p. non trattandosi di dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e tali dichiarazioni non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma inserendosi invece in un contesto commissivo, realizzano con esse la stessa condotta materiale del reato (v. Cass.Sez.VI,sent.n.39216/2013, Rv. 256591; Cass.Sez. IV, sent. n.41799/09, Rv.245445). Tanto premesso, rileva il Collegio che la Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'attività posta in essere dalla YX e dalla AF esula del tutto dalla disciplina dell'agente provocatore, trattandosi invero di un'attività di inchiesta giornalistica finalizzata a mettere in luce i meccanismi distorti di gestione del personale all'interno di Gesip s.p.a., senza alcuna sollecitazione alla realizzazione di un reato;
l'attività posta in essere dalla YX e dalla AF (la richiesta di noleggiare l'imbarcazione in uso al AT) non è attività che possa qualificarsi in sé illecita né istigazione a porre in essere una condotta criminosa che altrimenti gli imputati non avrebbero posto in essere o a condizioni differenti. Le stesse si sono limitate a volere constatare, a fini giornalistici, una notizia circa l'attività dell'OT, dipendente della Gesip, quale skipper per conto del AT, e nulla interessa che le stesse non fossero delle vere e proprie giornaliste, quello che interessa ai fini del procedimento è che le stesse nell'occasione hanno svolto un'attività di inchiesta giornalistica.
1.3.2 Infondata è anche l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testi MO e IR, i quali secondo la prospettazione difensiva, potevano essere chiamati a rispondere del delitto di concorso in falso con riguardo alle attestazioni di presenza dell'OT sulla base delle dichiarazioni da questi rese. A tale riguardo, appare sufficiente ribadire un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato nella motivazione dell'impugnata sentenza, secondo cui le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria o all'autorità giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili, per violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 1, solo contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali la sanzione processuale della inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p., comma 1, non opera. L'inutilizzabilità assoluta, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, c.p.p., delle dichiarazioni rese da soggetti i quali fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti in qualità di imputati o di persone sottoposte a indagini, richiede poi che a carico di tali soggetti risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità (cfr Cass.Sez.II, Sent. n. 51732/2013 Rv. 258109). Nel caso in esame, come correttamente rilevato dai giudici di merito, nel momento in cui MO e IR vennero sentiti, non risulta in alcun modo che nei loro confronti sussistessero precisi indizi di reità. Infatti, il MO (che era delegato dal 10 dirigente Musacchia del settore Verde e Territorio alla gestione del personale) e il IR (che era all'epoca coordinatore amministrativo dell'Ufficio del personale Gesip, alle dipendenze di TO prima e di LO) non hanno mai rivestito qualità di indagati, tantomeno all'epoca della loro escussione, né i difensori hanno indicato in base a quali elementi concreti essi avrebbero dovuto assumere tale qualità, né ciò può ricavarsi dal solo fatto che i dichiaranti possano essere stati in qualche modo coinvolti in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a a loro carico, non rilevando, a tale proposito, meri sospetti o illazioni personali (cfr. Cass., sez. 5, 15.5.2009, n. 24953, rv. 243891; Cass., sez. u., 23.4.2009, n. 23868, rv. 243417). Per quanto riguarda il MO, a nulla vale poi, in particolare, che in data 25.9.2009, ovvero prima della sua escussione quale teste, fosse stato destinatario dell'atto di sequestro dei fogli settimanali di presenza inerenti al dipendente OT;
infatti, gli atti sono stati sequestrati al MO, proprio nella sua qualità di delegato alla gestione del personale e quindi di detentore della documentazione in questione. A riguardo rileva il Collegio che proprio il teste Musacchia, sentito quale teste in dibattimento, aveva affermato che il personale Gesip distaccato alla sua Area non aveva alcun rapporto formale con la stessa, in quanto non poteva essere controllato da funzionari comunali, ma rimaneva sotto il controllo Gesip;
e che il MO ha poi disconosciuto la sigla apposta sulle richieste di ferie dei gg.
2-3 luglio e 20-24 luglio 2009, e ha osservato che le stesse erano prive di timbro (v.pagg.48 e 49 della sentenza di primo grado). Per quanto riguarda infine le modalità di "distacco" a Casa Natura è emerso dal dibattimento che l'OT è stato assegnato direttamente al sito e non ad un coordinatore assistente di struttura Gesip ovvero ad un caposquadra;
a Casa Natura così come in S.P.O. non vi era pertanto alcuno che potesse verificare l'effettiva presenza di OT al lavoro (v.pagg.51-53 della sentenza di primo grado). Nessun dubbio pertanto circa l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi in questione, non essendo mai emersi, prima della loro escussione e dopo, gravi indizi di reità nei loro confronti.
1.4 Il quarto motivo è manifestamente infondato, nonché privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p., a fronte delle motivazioni svolte dal giudice d'appello, che non risultano viziate da illogicità manifeste. Per insegnamento consolidato di questa Corte, la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (v., tra le tante, Cass.Sez.IV, sent.n.4497/2015 Rv.265945; S.U., sent.n.36551/2010 Rv.248051). Nel caso di specie, l'accusa contestata è in rapporto di perfetta compatibilità con il contenuto della sentenza, che si appalesa completa, priva di vizi logici, del tutto aderente alle premesse fattuali acquisite in atti, compatibile con il senso comune. Nell'esaminare i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato nella parte in cui deducevano l'assoluta assenza di prova sulla circostanza che l'OT avesse prestato attività lavorativa quale skipper presso la barca del AT in giorni in cui risultava regolarmente presente presso la Gesip s.p.a., e in seguito presso il sito Casa Natura, i giudici d'appello hanno illustrato tutti gli elementi a sostegno della prospettazione accusatoria, recepita dal giudice di primo grado, alla luce della tesi difensiva concludendo che "dal materiale in atti si ricava assai agevolmente la circostanza che l'OT, invece di svolgere la sua ordinaria attività, si trovava presso la barca del AT, godendo di evidenti coperture, avendo posto in essere un meccanismo di falsificazione dei fogli di presenza che gli consentiva di aggirare eventuali controlli" (v.pag.24). L'OT era effettivamente l'unico skipper di cui si serviva il AT e lo stesso, così come candidamente ammesso nel corso delle videoriprese effettuate dalla AF, era costantemente a bordo della barca, indipendentemente dal fatto che risultasse o meno in ferie dalla Gesip;
la circostanza che la barca fosse frequentemente noleggiata è stata poi dimostrata non soltanto dai numerosi testi saliti a bordo della stessa, sempre con l'OT skipper, ma anche dalla pubblicità continuativa effettuata con vari mezzi tra cui internet, che testimoniano come la stessa fosse in continuo uso (v.pagg.32-33 della sentenza impugnata). E contro tali valutazioni, il ricorrente si è limitato ad invocare, come fatti diversi non contestati e ritenuti in violazione del principio invocato, quei pranzi e gli acquisti di vivande citati dai giudici di merito quale ulteriore attività svolta dall'OT nel corso e invece del suo lavoro per conto della Gesip, mentre comunque si occupava della barca del AT nella sua qualità di skipper.
1.5. Anche il quinto motivo, per la parte che deduce vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove a discolpa, è privo della specificità, prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art 591 lett. c) c.p.p. A riguardo, la Corte d'Appello con motivazione esente da evidenti vizi logici ha ribadito sul punto le considerazioni già operate dal giudice di prime cure, il quale ha lungamente argomentato in merito, prendendo spunto dalle dichiarazioni rese dai testi CO e EC, i quali avendo operato il controllo sulle presenze dell'OT hanno acclarato l'esistenza di palesi difformità tra i moduli di presenza presenti in Gesip e quelli presenti presso il sito Casa Natura, nonché la presenza dell'OT sulla barca del AT nei giorni 9.4.2009, 9.6.2009, e 11.6.2009, nonostante che sui fogli della Geip risultasse presente. A nulla rileva in senso contrario la produzione difensiva, che riguarda soltanto le comunicazioni effettuate dall'azienda all'INAIL, ma non certamente la reale situazione dell'OT (v.pag.36). Particolarmente significativa poi la circostanza che per le medesime giornate vi fossero, sia fogli attestanti la presenza che fogli di ferie, "in quanto testimonia un chiaro meccanismo che consentiva all'OT di poter "parare" qualsiasi tipo di controllo, producendo, caso per caso, la richiesta di ferie falsamente preautorizzata" (v.pag.37).
1.5.1 E' poi privo di giuridico fondamento, lo stesso motivo di ricorso, nella parte attinente alla procedibilità dell'azione penale in difetto di querela, e alla attribuibilità della qualifica di ente pubblico alla società GESIP SP., ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.640, comma secondo, n.1 c.p. Il reato è certamente procedibile d'ufficio in quanto consumato in danno di un ente pubblico. Rileva il Collegio che questa Corte, pur di fronte ad enti costituiti in società per azioni, ha reiteratamente sottolineato il carattere neutro della forma societaria e la necessità di basarsi (per il riconoscimento della natura pubblicistica dell'ente, e tenuto conto della legislazione nazionale ispirata dalla normativa comunitaria) su parametri ulteriori rispetto alla veste formale rivestita dalla società, utilizzando, quali indicatori i criteri indicati dal legislatore all'art.3 del d.lvo 163/2006. E' stato così affermato che per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.640, comma secondo, n.1 c.p. anche per gli enti a formale struttura privatistica, occorre verificare la presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica;
b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
c) il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (v.Cass.Sez.II,sent.n.53074/2016, v.268955; Sez.II,sent.n.23085/2015, Rv.264233;Sez II,sent.n.17889/15, Rv.263658; Sez.II,sent.n.36614/14, Rv. 260827;SezV,sent.n.39837 /2013,Rv.257361; Sez.II, sent.n.42048/2012, Rv. 254038; Sez.VI, sent.n.40830/2010, Rv.248786).
1.5.2 Nel caso di specie, la GESIP SP possiede tutti i requisiti sopra menzionati, in quanto come rilevato dai giudici di merito sulla base dell'analisi dello Statuto (v.pag.83 della sentenza di primo grado-pag.38 ss. della sentenza impugnata) - la società ha personalità giuridica, la partecipazione del Comune di Palermo è totalitaria, l'oggetto sociale implica che la società possa operare solo nei confronti della pubblica amministrazione partecipante, i poteri di gestione dell'impresa, al pari di quelli di vigilanza sulla medesima gestione e sulla contabilità, sono attribuiti ai competenti organi sociali secondo criteri del tutto derogatori rispetto a quelli di regola previsti nelle normali società azionarie di diritto privato. Ricorre altresì il "carattere non✓ 13 industriale o commerciale" dell'attività svolta, finanziata dal Comune secondo quanto stabilito dal contratto di servizio;
come risulta dall'art.3 dello Statuto la Gesip si occupava, infatti, "della gestione dei servizi pubblici locali di pulizia, manutenzione, custodia e gestione di impianti e presidi di aree, come affidati direttamente dal Comune di Palermo, con particolare riguardo ...agli immobili in uso o in proprietà del Comune: uffici comunali, asili nido, scuole e direzioni didattiche, impianti sportivi, aree verdi, parchi e verde attrezzato, arre cimiteriali ecc. ", e non operava in ambiente concorrenziale, essendo il solo soggetto di cui il Comune di Palermo si avvaleva per la prestazione dei servizi summenzionati.
1.5.3 In considerazione sia delle ragioni che hanno presieduto alla creazione della Gesip SP che delle condizioni in cui quest'ultima esercitava la sua attività, in quanto soggetto dotato di personalità giuridica sottoposto all'influenza dominante di soggetto pubblico, questa Corte (v.Cass.S.U.Civili, sent.n.10068/2011 Rv.617006-01) ha già ritenuto che la Gesip sia un organismo di diritto pubblico. Né rileva, in senso contrario, quanto assunto in sede difensiva, ovvero che dopo tale sentenza, la Cassazione avrebbe modificato il proprio orientamento, e che in conseguenza di tale mutamento giurisprudenziale in sede civile Ilo stesso Tribunale di Palermo abbia quindi dichiarato, nel luglio 2015, il fallimento della Gesip.
1.5.4 Questa Corte, nella sentenza citata anche dalla corte territoriale (v. Cass. Civ.sent.n.22209/2013, Rv.628560 01), ha affermato che una società non muta la sua natura di soggetto privato solo perché un ente pubblico ne possiede, in tutto o in parte, il capitale, e ha quindi ritenuto che le società partecipate ben possono essere sottoposte a fallimento. In tema di società partecipate dagli enti locali, infatti, la scelta del Legislatore di consentire l'esercizio di determinate attività a società di capitali, e dunque di perseguire l'interesse pubblico attraverso lo strumento privatistico, comporta comunque che queste assumano i rischi connessi alla loro insolvenza, pena la violazione dei principi di uguaglianza e di affidamento dei soggetti che con esse entrano in rapporto ed attesa la necessità del rispetto delle regole della concorrenza, che impone parità di trattamento tra quanti operano all'interno di uno stesso mercato con identiche forme e medesime modalità. La Corte ha peraltro affermato la compatibilità di tale principio di diritto con quanto ritenuto in altre e precedenti pronunce che hanno previsto l'applicabilità a società di capitali di norme pubblicistiche solo a specifici fini, non precludendo pertanto in tali casi la possibilità di qualificare le società partecipate quali organismi di diritto pubblico.
1.5.5 Deve aggiungersi che la legislazione comunitaria, in un'ottica di riavvicinamento delle diverse posizioni riscontrabili nelle legislazioni dei paesi aderenti alla Comunità Europea, ha elaborato una nozione di organismo pubblico fondato su una concezione sostanzialistica o funzionale (art. 1 direttive 92/50/CEE concernente i servizi, 93/36/CEE le forniture e 93/37/CEE i lavori). E la Corte di Giustizia ha da tempo affermato la necessità di valutare volta per volta l'esistenza o l'assenza di un bisogno di interesse generale, ai fini della individuazione della natura pubblicistica dell'Ente, tenendo conto di tutti gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, quali le circostanze che hanno presieduto alla creazione dell'organismo interessato e le condizioni in cui quest'ultimo esercita la propria attività (Corte di Giustizia Sez.V, 22.5.2003 Causa C-18/2001 Arkkitehtuuritoimisto RI ON Oy, e altri
contro
VA TA Oy). Valorizzando in tal modo il parametro sostanzialistico funzionale con il superamento del dato meramente "formalistico-strutturale" dell'ente, in esito ad una interpretazione coerente con i principi della giurisprudenza costituzionale, amministrativa e civile (sentenze della Corte costituzionale n. 466 del 1993, n. 363 del 2003 e n. 29 del 2006, per le quali, "agli effetti della individuazione della natura pubblica di un ente, più che alla struttura formale societaria, occorre prestare particolare attenzione alle finalità che l'ente intende perseguire e più in particolare alla strumentalità pubblicistica e il conseguente assoggettamento ad una disciplina derogatoria rispetto a quella dettata per il modello societario tradizionale"). Questa conclusione trova conforto anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in base alla quale è stato affermato che ai fini dell' identificazione della natura pubblica di un soggetto, la forma societaria ha carattere neutro, perché in caso di SP a partecipazione pubblica, siamo al cospetto dell'articolazione organizzativa di un ente pubblico senza che il perseguimento di uno scopo pubblico possa essere contraddetto dal fine lucrativo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1885 del 2000).
1.5.6 Tanto premesso, rileva il Collegio che la nozione di "ente pubblico", rilevante ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui si discute può, nel nuovo sistema ordinamentale nel quale si inserisce, essere mutuata dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria, recepita nella legislazione italiana, certamente corrispondente all'originario intento del legislatore del codice penale di sanzionare tutte quelle condotte che incidono su soggetti persone giuridiche strumentali al perseguimento di "bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale" e, in tal senso, posti in situazione di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale. Nè può dirsi che, così argomentando, si attribuisce indeterminatezza alla fattispecie aggravata (cfr.Cass. Sez.II, Sent. n. 28085/2015 Rv. 264233). In primo luogo, perché il dibattito sulla natura giuridica pubblica o privata di un ente è ben anteriore alla stessa legislazione comunitaria, la quale anzi, ha il merito di avere fornito indicazioni precise, prontamente recepite nella legislazione nazionale, e, soprattutto, indicazioni attente al dato sostanziale, che, certamente, è quello che sta alla base della "ratio" di aggravamento della pena nel reato di truffa;
in secondo luogo, l'interpretazione che si basa su quelle indicazioni implica che, nel caso di un rapporto strumentale tra enti, non può parlarsi di danno all'ente partecipante quale 15 mero effetto riflesso della partecipazione societaria, poiché quando è coinvolto in una vicenda di truffa un organismo pubblico nel senso sopra specificato, tutti i profili di danno debbono essere considerati, in quanto il pregiudizio arrecato all'ente strumentale, comunque, si ripercuote sull'ente partecipante, non in modo puramente riflesso e penalmente irrilevante, ma in modo tale da incidere su quei "bisogni di interesse generale" che costituiscono la finalità per la quale la società partecipata è stata costituita, così da rendere ragione e giustificazione dell'aggravante contestata. Qualsiasi diversa interpretazione potrebbe essere veicolo di condotte elusive delle più gravi sanzioni penali mediante l'utilizzo dello schermo societario e costituirebbe un arretramento di tutela rispetto alla indefettibile e primaria protezione dei "bisogni di interesse generale".
1.5.7 L'avvenuto assoggettamento della Gesip al fallimento non preclude che la stessa possa essere qualificata organismo di diritto pubblico. Correttamente ё stata quindi ritenuta nella fattispecie l'applicazione dell'aggravante di cui all'art.640 co.1 c.p., in ragione della natura pubblica dell'attività e della sussistenza in capo alla Gesip di tutti i requisiti come sopra indicati e rilevanti a tal fine, avendo i giudici di merito valorizzato il parametro sostanzialistico rispetto al dato meramente "formalistico-strutturale", con un'interpretazione dei dati di fatto coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, e condivisi dal Collegio.
1.6 Il sesto motivo è infondato sia per quanto riguarda la determinazione della pena che la prescrizione del reato di truffa.
1.6.1 All'OT per la sua incensuratezza e per le condizioni personali (soggetto economicamente più bisognoso e di umili origini) sono state concesse in appello le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, e la pena è stata quindi determinata con congrua motivazione (anni uno e mesi tre di reclusione), in misura media e adeguata alla continuità e perseveranza nel tempo del comportamento truffaldino.
1.6.2 Il reato è detto "ad esecuzione frazionata" o "a consumazione prolungata", quando, stando ai contenuti letterali del fatto tipico descritto dalla norma, può essere eseguito in frazioni, cioè in segmenti distanziati dal fattore tempo. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato la compatibilità della natura giuridica del delitto di truffa con la figura del reato "ad esecuzione frazionata", affermando quindi che la truffa "ad esecuzione frazionata" è configurabile quando la frode è strumentale al conseguimento di erogazioni pubbliche il cui versamento viene rateizzato, allorchè vi è "ab origine" un unico comportamento fraudolento (v.Cass.Sez.II,sent.n.53667/2016, Rv. 269381; Sez.II,sent.n.6864/2015, Rv. 262601;Sz. Sez. V sent.n.32050/2014, Rv.260496).
1.6.3 Nella fattispecie, la vicenda ha certamente un carattere di unitarietà, in quanto dalle sentenze di merito emerge chiaramente quale fosse stato l'escamotage 16 elaborato dagli imputati per assicurare all'OT la piena ed insindacabile libertà di movimento di cui aveva bisogno, per assicurare i suoi stabili e continuativi servigi all'allora sindaco AT. Egli era stato posizionato in una sorta di "terra di nessuno", franca da ogni vincolo e controllo: in quanto assegnato a Casa Natura non poteva essere controllato da un coordinatore Gesip, perché non gliene fu assegnato alcuno, ma neppure poteva essere controllato da un dipendente comunale, perché nessuno aveva dato formali disposizioni in proposito. Analogamente in S.P.O. dove la società assegnataria neppure conosceva l'esistenza di OT;
l'assegnazione ordinata dalla Gesip in merito all'OT rimaneva un fatto tutto interno e "privato" tra la società stessa ed il dipendente, come tale non comunicato all'ente assegnatario che di quelle prestazioni lavorative doveva beneficiare (v.pag.56 della sentenza di primo grado). Il reato è unico e si perfeziona col verificarsi di tutto quanto richiesto contenutisticamente dalla fattispecie incriminatrice, con la conseguenza che il momento consumativo e il "dies a quo" del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti.
1.6.4 Risulta dagli atti del procedimento - che questa Corte può esaminare (anche indipendentemente dalle innovazioni contenute dalla legge n.46 del 2006) essendo state dedotte violazioni di natura processuale sulle quali il giudice di legittimità è giudice del fatto che il procedimento ha subito i seguenti rinvii (in - udienza preliminare: dal 23.12.2010 al 20.1.2011 per impedimento dell'avv.Cordaro per Lombardi senza alcuna opposizione da parte dei difensori di AT e OT, e dal 4.4.2011 al 2.5.2011 per astensione dei difensori dalle udienze;
in primo grado dal 15.3.2012 al 20.4.2012 per astensione dei difensori dalle udienze;
in grado d'appello: dal 21.11.2014 al 23.1.2015 su richiesta concorde dei difensori, e dal 20.3.2015 al 20.4.2015 per impedimento del difensore avv.Olivo) per complessivi giorni 180 di sospensione.
Considerato che
il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei, maggiorato di gg.180 per le sospensioni, decorre dall'ultima retribuzione percepita ovvero dal 2.11.2009, come da capo di imputazione, appare del tutto evidente che il termine massimo di prescrizione per il reato di truffa (2.5.2017 + gg.180 di sospensione) non è pertanto ancora spirato.
1.7. Il settimo motivo è infondato per le ragioni già esposte ai punti 1.2 e 1.5. La Corte d'Appello ha correttamente condiviso l'orientamento del giudice di prime cure che ha ritenuto sussistente in capo al Comune di Palermo ed alla Gesip un evidente danno all'immagine che ne giustifica il risarcimento, a titolo di danno, non essendo discutibile che la vicenda, riguardando la più alta carica istituzionale del Comune avesse creato enorme danno all'immagine dell'ente pubblico medesimo, come anche a quello della Gesip, società giustamente considerata come luogo di "posteggio" di soggetti raccomandati a vario titolo (v.pagg.62-63).
2. Ricorso di AM IE 2.1 Con il primo motivo di ricorso solo formalmente vengono evocati vizi di legittimità: in concreto le doglianze sono articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale: statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici sia in punto responsabilità, che in ordine a tutte le circostanze di fatto indicate nel motivo e oggetto di ampia discussione nel giudizio di merito. Nell'impugnata sentenza i giudici di merito hanno proceduto ad una coerente ricostruzione dei fatti e ad una corretta valutazione dei dati probatori, con una motivazione fondata su precisi elementi di giudizio, che si snoda attraverso un iter argomentativo nel quale sono stati diffusamente enunciati i fatti probatori (in particolare: dichiarazioni dei testi in relazione alla presenza dell'OT sulla barca del AT, e alla sua presenza a Casa Natura;
ai fogli i presenza e all'utilizzo del badge;
dichiarazioni dell'OT alla AF;
dichiarazioni del AT) ed esplicitato il processo logico posto a sostegno della valutazione effettuata, e che non consente a questa Corte di legittimità di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove.
2.2 Con il secondo motivo deduce il ricorrente che le vicende processuali che hanno portato alla piena assoluzione del LO da tutti i reati allo stesso ascritti nonché all'assoluzione del AT dall'ipotesi di abuso d'ufficio incidono, inevitabilmente su quel perimetro di condotta contestato in seno al capo a) di imputazione. A fronte di tale situazione la Corte d'Appello ha ritenuto, comunque, il AT responsabile del delitto di truffa asseritamente commesso dallo stesso ma nella differente forma di concorso morale;
tale diversa configurazione ha determinato un vulnus difensivo che imponeva una dichiarazione di nullità della sentenza per violazione del principio sancito dall'art.521 c.p.p. Il motivo è privo di giuridico fondamento.
2.2.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., tra le tante, Cass.Sez.II, sent.n.12207/2015 Rv.263017; Sez.V, sent.n.15556/2011 Rv.250180; Sez.V. sent.n.7638/2007 Rv.235796), non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, se la condanna è pronunciata per concorso morale, a fronte di un addebito per partecipazione materiale. E la Corte con motivazione congrua ed esente da evidenti vizi logici ha ampiamente illustrato le ragioni per quali dovesse essere affermata la penale responsabilità del AT a titolo di concorso morale, non essendo in discussione che l'OT avesse messo in piedi il meccanismo in questione rafforzato e agevolato nel programma criminoso dallo stesso AT (v.pagg.33-34 della sentenza impugnata), il quale era infatti ben consapevole del raggiro posto in essere. Tale circostanza è chiaramente desumibile dal fatto che l'imputato aveva costantemente messo a noleggio la barca, e che l'OT era 18 l'unico skipper, sulla cui presenza continuativa il ricorrente poteva sempre fare affidamento, come del resto riferito dallo stesso OT alla AF. E pertanto, anche a voler prescindere dalle raccomandazioni di benevolenza fatte dal AT al TO (al fine di garantire all'OT un trattamento di favore), appare del tutto evidente - e la sentenza impugnata è sul punto ampiamente e logicamente motivata che è proprio la diversa e assorbente attività lavorativa effettuata sulla e per la barca del AT la causa determinante delle assenze dal lavoro dell'OT; da qui la prova certa dell'esistenza di una reale partecipazione del ricorrente nella fase ideativa o preparatoria del reato di truffa, in rapporto di causalità efficiente con l'attività posta in essere dal concorrente nel reato medesimo. Rileva infine il Collegio che nulla incide a riguardo l'assoluzione con sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 19.11.2013 (in riforma della sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dal Gup del Tribunale di Palermo) del LO. I profili di addebito mossi al LO erano due: il mancato controllo della effettiva presenza di OT presso la SPO dal settembre 2008 al febbraio 2009 e l'assegnazione (di favore) del medesimo lavoratore presso il sito di Casa Natura dal febbraio 2009 al 2 novembre 2009, data in cui OT, dopo le denunce del notiziario satirico "Strisca la Notizia" lasciava l'ente Gesip SP. L'assoluzione del LO, per assenza di prova circa i profili di addebito nei suoi confronti, non ha alcuna ricaduta nei confronti degli attuali ricorrenti;
a ciò aggiungasi, peraltro, che la sentenza in questione dà per "certo e assodato" che l'OT non si sia mai presentato al lavoro, anche solo per un giorno, presso il parco comunale, e che nessuna segnalazione in tal senso venne mai inoltrata. La qual cosa non fa altro che confermare quanto accertato nelle sentenze di merito, e a seguito di giudizio ordinario, nel presente procedimento circa l'assenza dell'OT dal lavoro e la presenza continuativa dello stesso sulla barca del AT, con piena e assoluta libertà di movimento (v.pag.37).
2.3 Il motivo sull'inutilizzabilità delle testimonianze rese da IX, AF, MO e IR è infondato per le stesse ragioni esposte al punto 1.3. Lo stesso motivo, per quanto riguarda l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di TO, è generico e manifestamente infondato. Rileva a riguardo il Collegio che il TO era il predecessore del LO, e quindi il precedente dirigente della Gesip SP;
il teste è stato sentito dalla Corte d'Appello il 9.2.2015 dopo l'assoluzione del LO. Il TO non risulta indagato, né tantomeno risulta che fosse stato raggiunto da seri indizi di reità all'epoca della sua escussione in sede di indagini. Nello stesso ricorso, non viene indicata alcuna ragione per la quale lo stesso avrebbe dovuto essere sentito dall'inizio in qualità di indagato. Comunque, come afferma lo stesso ricorrente, le dichiarazioni del TO non appaiono poi particolarmente rilevanti, e determinanti rispetto all'intero e ampio compendio probatorio. Il teste, infatti, si è limitato a riferire l'episodio in cui il AT gli aveva detto: FR è con me", con ciò lasciando 19 intendere una generica richiesta di benevolenza nei suoi confronti in ragione del loro rapporto di vicinanza (cosa peraltro ben nota) e non già come esplicita richiesta di condotte illecite (v.pag.60 della sentenza impugnata).
2.4 Anche il quarto motivo, sulla procedibilità del reato di truffa e la natura della Gesip SP, è infondato per le medesime ragioni di cui alla trattazione dell'omologo motivo del ricorso OT al punto 1.5. 2.5 Lo stesso dicasi per il quinto motivo di ricorso, infondato per le stesse ragioni già esposte al punto 1.1 in riferimento alla genericità della contestazione 2.6 Infondati sono anche i motivi che vengono riproposti in relazione alla pena irrogata, che si assume sproporzionata rispetto all'unico reato di truffa aggravata rimasto dopo l'assoluzione del AT dal reato di cui all'art.323 c.p., e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha motivato, infatti, in maniera logica e coerente sul punto dando conto di come si rilevasse l'insussistenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei motivi per i quali la pena è stata ritenuta congrua. E pertanto la sentenza anche sul punto è immune da vizi di legittimità.
2.6.1 Va peraltro evidenziato che nel caso in esame la pena di anni due di reclusione e di euro 300,00 di multa non è di molto superiore al minimo edittale, e che, per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (così Sez.IV, sent.n. 21294/2013, Rv. 256197; Sez.II, sent.n. 28852/2013, Rv. 256464; Sez.III, sent.n. 10095/2013, Rv. 255153). Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, va qui riaffermato il principio che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione va ribadito che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (cfr.Cass.Sez.III, sent.n. 44071/2014 Rv. 260610).
2.6.2 In tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi 20 ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza univoca di questa Corte Suprema, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, da ultimo, Cass.Sez.I, sent.n. 29679/2011, Rv. 219891; Sez.II, sent.n. 38383 del 10.7.2009, Rv. 245241). E nella fattispecie il diniego delle attenuanti generiche nei confronti del AT è stato adeguatamente motivato in relazione alle caratteristiche concrete di esplicazione della condotta, e al suo svilupparsi in un arco prolungato di tempo. Tali circostanze denotano, infatti, per i giudici di merito l'assoluta pervicacia, continuità e perseveranza nel tempo del comportamento illecito sanzionato.
2.7 Con il motivo nuovo di cui alla memoria in data 20.1.2017, i difensori del AT hanno denunciato la violazione dell'art.606 lett.e c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (vizi risultanti sia dal testo del provvedimento impugnato quanto da atti indicati nel corpo del gravame e allegati in copia alla memoria) per avere la Corte d'Appello di Palermo con sentenza resa il 19.2.2016, confermato la penale responsabilità del AT per il reato di truffa in violazione della regola del giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio".
2.7.1 Il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", introdotto formalmente dalla L. n. 46 del 2006, che ha modificato l'art. 533 c.p.p., costituisce l'espressione di una regola di giudizio cui il giudice del merito è tenuto ad attenersi (e già desumibile in buona parte dal disposto dell'art. 530 c.p.p., commi 2 e 3), che impone allo stesso di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità pratica (vedi Sez.I, Sentenza n. 41110/2011 Rv. 251507). Tale principio non vale tuttavia ad intaccare l'altro fondamentale cardine in tema di decisione del processo, valido con riferimento al giudizio di legittimità: e cioè quello secondo cui, anche dopo la novella normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, non muta la natura del sindacato della Corte di cassazione, chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione necessariamente unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo in ogni caso la sua valutazione sconfinare nell'ambito del giudizio di merito (cfr.Cass.Sez.VI, Sentenza n. 14054/2006 Rv. 233454). In altri termini, il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio non può certo valere a far sì che sia la Cassazione a valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emersa nella sede del merito e segnalata dalla difesa, una volta che tale eventuale duplicità sia stata il frutto 21 di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello, il quale abbia operato una scelta, sorreggendola con una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività (cfr.Cass.Sez.V, Sentenza n. 10411 del 28/01/2013 Rv. 254579). In tal modo infatti la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio deve ritenersi osservata dal giudice del merito e la Corte di cassazione non può che rilevarne il rispetto, a prescindere dalla persistenza dei dubbi della difesa sulla correttezza della ricostruzione prescelta.
2.7.2 Tanto premesso, rileva il Collegio che le deduzioni della difesa sulla correttezza della motivazione esibita dal giudice del merito risultano manifestamente infondate nonché, in parte, trasmodanti nel terreno, inaccessibile alla Corte di Cassazione, della valutazione dell'esito della prova. Invero, la trama della ricostruzione probatoria operata dal giudice del merito con riferimento al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di truffa aggravata tiene ampiamente conto di tutti i rilievi avanzati dai difensori, e il ragionamento è sorretto da adeguate e coerenti argomentazioni. Rispetto a tali corrette conclusioni, il ricorrente richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali per ottenere una ricostruzione dei fatti e una valutazione della consistenza probatoria diverse rispetto a quelle effettuate dal giudice di merito, il quale come già rilevato è giunto all'affermazione di responsabilità in base a un corretto esame del contenuto degli atti processuali e considerazione del complessivo contesto probatorio, puntualmente descritto in sentenza. Nel caso di specie, va poi ricordato che in relazione alla condanna per il reato di truffa aggravata ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia pronuncia di eguale segno, e pertanto il vizio di "travisamento della prova", di cui alla lettera e) come modificato dalla I.n.46/2006 (che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva), può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, "non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice" ( v. Cass. IV, sent. n. 19710/2009 Rv. 243636; Cass., n. 5223/07, Rv. 236130). E nella fattispecie, non risulta alcun argomento probatorio travisato I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati. 7 introdotto per la prima volta in sede d'appello. 2 22 2 Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deliberato, il 7.2.2016. Il Consigliere estensoreMirella Ce Il Presidente rvador bu Franco Fiandanese franco fandang elle DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 GIU 2017 IL CANCELLIERE CASS Claudia Pianelli, E T R O C 23