Articolo 421 bis del Codice di procedura penale
Articolo 421Articolo 422
Versione
2 gennaio 2000
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Versione
16 giugno 2023
Art. 421-bis.
(( (Ordinanza per l'integrazione delle indagini).
1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento e' data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1)).
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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