Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2014, n. 15860
CASS
Sentenza 9 dicembre 2014

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Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del mezzo di sostanze venefiche nel reato di omicidio, non è necessario che le stesse siano state la causa esclusiva della morte, essendo sufficiente - in coerenza con il principio di equivalenza causale - che la loro somministrazione, per quantità e qualità, abbia comunque agevolato, innescandolo in altro modo favorendolo, il processo causale determinante il decesso della vittima. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna che aveva riconosciuto la sussistenza dell'aggravante in relazione ad un evento caratterizzato da una massiccia ingestione di psicofarmaci che si poneva quale concausa della morte unitamente al soffocamento realizzato con un sacchetto di plastica).

In tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso non presuppone la convergenza psicologica sull'evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna per omicidio volontario del soggetto che aveva partecipato al sequestro della vittima e l'aveva lasciata nella totale disponibilità del coimputato, della cui determinazione ad uccidere era consapevole, pur non condividendo tale intento).

Commentari3

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2014, n. 15860
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15860
Data del deposito : 9 dicembre 2014

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