Sentenza 27 settembre 2006
Massime • 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, la novella codicistica introdotta con la l. n. 46 del 2006, ammettendo l'indagine extratestuale per la rilevazione dell'illogicità e della contraddittorietà della motivazione, non ha modificato la natura del sindacato della Corte di cassazione, il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito.
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Il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, con la conseguenza che in tale ambito previsionale rientra anche la spinta, la quale si concreta in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 13 giugno – 5 dicembre 2014, n. 51085 Presidente Marasca – Relatore Guardiano Fatto e diritto 1. Con sentenza pronunciata il 18.2.2013 il tribunale di Milano, in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2006, n. 37006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37006 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 27/09/2006
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01471
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 027973/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA ND, N. IL 11/06/1930;
avverso SENTENZA del 11/11/2004 TRIB.SEZ.DIST. di SANLURI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il P.M. in persona del Dott. Izzo Gioacchino, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 22 novembre 2004, il Tribunale di Cagliari ha ritenuto IR ND responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma1, lett a) ( per avere, privo della prescritta autorizzazione, effettuato attività di raccolta di rifiuti) e lo ha condannato alla pena di Euro cinquemila di ammenda.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice - dopo avere rilevato la circostanza, peraltro indiscussa, della giacenza di rifiuti e della mancanza di titolo abilitativo per la loro gestione - ha confutato la tesi della difesa la quale ha sostenuto che il IR non avesse la disponibilità del capannone ove è stata reperita la merce in quanto dato in locazione ad altra persona.
Questa conclusione è criticata dal IR nelle censure del ricorso in Cassazione con il quale deduce difetto di motivazione;
passa in rassegna tutte le emergenze probatorie al fine di dimostrare che le affermazioni dei testimoni sono state male intese o arbitrariamente estrapolate dal contesto.
Le deduzioni sono inammissibili.
Il ricorrente evidenzia un travisamento dei fatti per errata lettura delle prove che, se correttamente interpretate, avrebbero condotto ad un risultato opposto a quello ritenuto in sentenza.
Il ricordato vizio, pur non essendo del tutto espunto dal codice di rito anche alla stregua della primitiva formulazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) era originariamente deducibile solo quando risultasse dal testo del provvedimento impugnato e si risolvesse in manifesta illogicità della motivazione.
La previsione siglava la natura esclusivamente documentale dell'indagine commessa al Giudice di legittimità inibendogli, in caso di eccepito vizio motivazionale, una rivisitazione degli atti del processo e circoscrivendo la sua disamina entro il perimetro del provvedimento impugnato.
La novazione legislativa, introdotta con la L. n. 46 del 2006, permette alla Corte di Cassazione di valutare la illogicità e la contraddittorietà della motivazione avendo come referente gli atti processuali segnalati dal ricorrente.
La possibilità di una indagine extratestuale (che, vigente la pregressa normativa, era già ammessa dalla giurisprudenza minoritaria) non ha modificato la funzione tipica della Cassazione il cui controllo rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento al suo vaglio.
La modifica facoltizza solo la Corte di legittimità a verificare la tenuta logica del provvedimento impugnato, oltre i limiti dello stesso, avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati. Rimane fermo il divieto per la Cassazione - in presenza di una motivazione non manifestamente infondata o contraddittoria- di una diversa lettura del materiale probatorio anche se plausibile. Di conseguenza, non è sufficiente, per sostenere il nuovo vizio motivazionale, che alcuni atti del processo siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella operata nel provvedimento impugnato;
occorre che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento svolto dal Giudice si da rendere illogica o contraddittoria la motivazione (V. Cassazione sentenze n 25117/2006, 23781/2006, 23528/2006, 23524/2006, 22256/2006, 20245/2006, 19855/2006, 19850/2006, 19848/2006, 19584, 19377/2006, 18785/2006). Ora, nel caso in esame, il Tribunale ha avuto cura di indicare gli elementi probatori e gli argomenti dai quali ha tratto il suo convincimento sulla responsabilità del IR;
il Giudice ha preso in esame gli elementi offerti dalla difesa concludendo che non fossero idonei a sostenere la tesi dello imputato.
La motivazione è congrua, completa, corretta, immune da vizi logici. In tale contesto, il ricorrente non segnala alcun atto connotato dal requisito della decisività, nel senso precisato, ma propone solo una valutazione delle emergenze processuali - alternativa a quella operata dai Giudici di merito - che ritiene più consona;
gli elementi probatori, che il ricorrente segnala, non sono radicalmente incompatibili con la ricostruzione di fatti operata in sentenza e non ne inficiano, in modo decisivo, la coerenza logica.
Pertanto, l'imputato introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma - che il Collegio reputa equo quantificare in Euro mille - alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2006