Sentenza 29 marzo 2006
Massime • 1
L'utilizzazione delle sentenze irrevocabili, acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato, è condizionata dal necessario riscontro, del quale il giudice deve motivatamente dare atto, con le ulteriori circostanze che tale accertamento confermino, secondo i criteri di valutazione della prova dettati dall'art. 192 cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte di appello si era limitata ad affermare che la prova dell'associazione a delinquere doveva ritenersi acquisita sulla scorta di una precedente sentenza passata in giudicato, e relativa agli stessi imputati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/03/2006, n. 13542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13542 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 12/04/2006
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - ORDINANZA
Dott. BRUSCO Carlo - Consigliere - N. 539
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 43864/2005
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sulla procedura di correzione materiale ex art. 130 c.p.p. della sentenza di questa Sezione emessa alla pubblica udienza dell'11/11/2004 nel procedimento a carico di:
NT SA, n. il 25/04/1944, NT LU, n. il 29/09/1964, NT ON, n. il 31/07/1963, GROSSI IA, n. il 22/02/1948;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LU Ciampoli, che ha concluso chiedendo procedersi alla correzione dell'errore materiale.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
Questa Corte con la sentenza pronunciata in data 11/11/2004 nei confronti di AN ed altri ha annullato la sentenza della Corte di appello di Milano in data 30/05/2001 per essere il reato (di evasione dell'I.V.A. all'importazione L. 7 gennaio 1929 n. 4, ex artt. 110 e 81 cpv. e 8; D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 67, 69 e 70, in relazione al D.P.R. n. 43 del 1973, art. 295, comma 2, lett. d), accertato in data 14/02/1990) estinto per prescrizione, eliminando le relative pene, ed ha rinviato alla stessa Corte di appello, altra sez., per la determinazione della pena in ordine ai reati in continuazione (associazione per commettere più delitti si contrabbando e di reati di frode fiscale);
la Corte di appello di Milano con ordinanza in data 04/11/2005 ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte per l'eventuale adozione di provvedimento di correzione del dispositivo della sentenza sul rilievo che i reati in continuazione sono stati giudicati con le sentenze in data 08/02/1995 e 15/11/1994, entrambe passate in giudicato e che, pertanto, l'estinzione del reato più grave con contestuale annullamento della sentenza che aveva ravvisato il vincolo della continuazione fa venire meno ogni possibilità di rideterminazione delle pene stabilite con le sentenze irrevocabili;
ciò premesso osserva:
Non risulta possibile il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali (articolo 130 c.p.p.), giacché questo è consentito solo quando essa non modifica il contenuto essenziale della decisione, ma si limita ad esplicitarlo, emendandolo da errori che non ne hanno alterato il significato (ex pluribus, Cass., Sez. 3^, 4 febbraio 2005, Calcagnile). Cosicché, per intendersi, la sentenza non può essere rettificata ex articolo 130 c.p.p., quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore o un'omissione materiale, ma un errore concettuale, sia pure dipendente da una mera svista, che attiene alla formazione della decisione giudiziale.
Ciò che ricorre nel caso di specie, laddove la decisione della Corte di Cassazione ha ritenuto di dover disporre l'annullamento con rinvio, ai fini della rideterminazione della pena.
Risulta invece possibile ricorrere alla procedura di cui all'articolo 625 bis c.p.p., facendo ricorso ai poteri officiosi di cui al comma 3
dell'anzidetta disposizione, giacché in relazione a tale eccezionale strumento l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere fatto valere, è l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.
In tal senso può ritenersi che il giudice di legittimità non abbia tenuto presente che le sentenze in data 15/11/1994 ed 08/02/1995 relative agli ulteriori reati posti in continuazione erano passate in giudicato, così incorrendo in quell'errore percettivo, presupposto della speciale procedura ex art. 625 bis c.p.p.. Ne consegue che dovranno essere poste in esecuzione le sentenze emesse dalla Corte di appello di Milano in data 15/11/1994 nei confronti dei tre AN ed in data 08/02/1995 nei confronti del SS.
P.Q.M.
Visto, l'art. 625 bis c.p.p., elimina dal dispositivo della sentenza pronunciata da questa Corte, Sez. 4^, all'udienza pubblica dell'11/11/2004 nel procedimento a carico di AN SA, AN LU, AN ON, SS IA le parole "rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione, per la determinazione della pena in ordine ai reati in continuazione".
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006