Sentenza 5 maggio 2015
Massime • 2
Ai fini della individuazione del regime sanzionatorio applicabile ai reati permanenti, nella ipotesi di successione di leggi nel tempo, deve farsi riferimento alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, alla data della richiesta di rinvio a giudizio.(Fattispecie in tema di reati di associazione per delinquere di stampo mafioso).
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod.pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2015, n. 44704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44704 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2015 |
Testo completo
447 04/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.469/2015- MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUIGI ET CAIAZZO - Consigliere -N. 38511/2014 MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. - Consigliere - MARGHERITA CASSANO Dott. : - Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR UR N. IL 12/09/1975 FASCI EN N. IL 11/10/1983 LI NT N. IL 08/01/1975 LI ET N. IL 15/08/1962 ES CE N. IL 28/10/1958 OM LEO N. IL 15/11/1980 TI VI N. IL 28/09/1982 CARIDI PASQUALE N. IL 19/07/1969 CANDITO CONCETTO BRUNO N. IL 08/12/1947 AN LO N. IL 03/09/1954 CR IO N. IL 30/09/1983 ER LE PP N, IL 01/09/1986 FOTI DOMENICO N. IL 27/06/1958 ALTOMONTE NT N. IL 18/01/1977 avverso la sentenza n. 1282/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 21/09/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRIAGUIELLO che ha concluso per l'umblement прироста глобласть on Lim's delle aufune a LI ET. "I perioden co cam pel o reduce la pressione selle discipline infectemprole for it was it and allow. 416-bidos; lina ble des res t wear;
A M RITENUTO IN FATTO 1. I ricorrenti sono stati condannati, all'esito del giudizio abbreviato celebrato in primo e secondo grado, nell'ambito del procedimento relativo al sodalizio di stampo mafioso, nella specie 'ndrangheta, operante nel territorio di ND (RC), ciascuno per i reati ed alle pene che specificamente indicati;
tutti i ricorrenti, fatto salvo per LE CA, sono stati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen.. La Corte di appello di Reggio Calabria con la sentenza del 21 settembre 2013 - che ha riformato solo parzialmente la decisione del primo giudice innanzitutto ha dato atto che il - materiale probatorio è costituito dagli esiti dei servizi di osservazione e pedinamento e, ' prevalentemente, dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefoniche ed ambientali, indicandone i criteri di valutazione (p.9-14) ed evidenziando che il contenuto delle conversazioni è sufficientemente chiaro ed intellegibile e di particolare affidabilità probatoria quanto a genuinità, escludendo la verosimiglianza della tesi difensiva della millanteria. Particolarmente rilevanti sono state ritenute le captazioni eseguite nell'abitazione e a bordo delle autovetture di IT Concetto Bruno, nonché sull'auto di OE LE FI, SC NZ, OE TR, IA MA e RÌ RG. La Corte territoriale ha confermato la valutazione del Gup in relazione alla prova della esistenza del sodalizio mafioso contestato agli imputati al capo A) e dell'aggravante dalla disponibilità di armi, a far data dal 2004. Ha ritenuto applicabile al reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. la disciplina introdotta dalla legge n. 125 del 24.7.2008 che ha convertito il d.l. n.92 del 23.5.2008, tenuto conto della contestazione aperta>> con permanenza sino ad epoca successiva alla entrata in vigore di detta legge.
2.1. NT NO, a mezzo del difensore di fiducia, denuncia la omessa valutazione dei motivi di appello con riferimento alla valutazione della prova della partecipazione al sodalizio fondata esclusivamente sul contenuto di due conversazioni intercettate, lo stesso giorno all'interno di un'autovettura, tra il ricorrente ed i coimputati OE TR e RÌ RG. Rileva come non venga indicato il ruolo che avrebbe rivestito all'interno del sodalizio, né la rilevanza della condotta dello stesso ai fini associativi, non essendo in tal senso significativa la sola circostanza di muoversi in auto in compagnia del RÌ e del OE. Erroneamente, ad avviso del ricorrente, quanto espresso nelle conversazioni captate è stato ritenuto conducente della piena consapevolezza dell'esistenza di un sodalizio mafioso e del volontario contributo, causalmente rilevante alla vita dell'organizzazione, avendo, peraltro, documentato di essere dedito al lavoro, privo di precedenti, ma abituata a vantarsi ed a millantare. Contesta, altresì, la ritenuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi omettendo di motivare sulla consapevolezza di tutti i partecipi. 2 Infine, denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della entità della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. ZE NC ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, con due atti : separati, ancorchè identici nel contenuto. Denuncia la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova della responsabilità per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. ed alle ritenute aggravanti del ruolo di organizzatore e della disponibilità di armi;
il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
la violazione di legge relativamente al regime sanzionatorio introdotto dalle legge n.125 del 2008. Esclude che le conversazioni intercettate, poste a fondamento della responsabilità, siano idonee a dimostrare l'inserimento nel sodalizio, trattandosi di contatti tra terze persone, senza alcun riscontro ed approfondita valutazione critica, dai quali è stata presunta l'esistenza di un rapporto del ricorrente con altri soggetti inseriti nella cosca in assenza di prova di effettive frequentazioni. Inoltre, rileva che la gran parte delle conversazioni attengono a controversie di natura familiare in totale assenza di elementi conducenti della connotazione mafiosa delle condotte, comunque, non relative ad interessi ed affari del sodalizio, ma ad estemporanee ed occasionali necessità. Il ruolo di capo è stato fondato sulla base di mere ipotesi e, certamente, non può essere dimostrato dal fatto che sia più volte citato nelle conversazioni. Ad avviso del ricorrente, l'aggravante della disponibilità delle armi richiede che le stesse siano oggettivamente destinate a realizzare il programma criminoso associativo non essendo sufficiente la mera disponibilità a titolo individuale di taluni partecipi. Nella specie, i rapporti emersi dalle conversazioni captate tra il AS, il CA, il OE ed il FO (capi EE,FF) risultano finalizzati alla cessione di armi per personali ed esclusivi fini economici dei predetti. Lamenta la mera apparenza della motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso le circostanze attenuanti generiche, certamente non precluse dalla responsabilità per il reato associativo. Infine, il ricorrente ribadisce il rilievo in ordine alla individuazione del momento finale della condotta associativa con riferimento alle ricadute sul regime sanzionatorio, lamentando che la Corte di appello non ha enucleato specifici elementi di fatto indicativi della protrazione della condotta associativa del ricorrente oltre il 2007, posto che l'attività di captazione è durata sino al giugno 2009 e non ha fatto registrare fatti significativi ulteriori.
2.3. Il IT, a mezzo del difensore di fiducia, contesta la valutazione della prova della partecipazione all'associazione lamentando la mancata valorizzazione di tre elementi di segno contrario: le dichiarazioni del collaboratore UZ che ha affermato che il ricorrente apparteneva al locale>> di San NZ dal quale era stato allontanato;
la valenza neutra della circostanza che nelle conversazioni captate il IT commenti fatti di cronaca;
la 3 Я conversazione relativa alla presunta estorsione in danno dell'autoscuola OD dalla quale non emerge soltanto che il ricorrente non aveva alcuna carica apicale, ma anche che era del tutto estraneo, tanto che esprime considerazioni critiche su alcuni associati. Lamenta che i giudici di merito non hanno vagliato attentamente le circostanze riferite da terzi conversanti e neppure le loro fonti, trattandosi di informazioni generiche, ed hanno operato una valutazione parcellizzata del contenuto delle conversazioni. Rileva che da alcune conversazioni, come quella tra il OE ed il LI del 31.5.2007, risulta chiaro che il ricorrente non ha alcuna voce in capitolo nei fatti di ND;
né emerge alcun reale ruolo all'interno del sodalizio dal quale non si può prescindere per affermare l'inserimento nell'associazione criminale. Con il secondo motivo il IT deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per le violazioni in materia di armi, assumendo che le affermazioni contenute nelle conversazioni intercettate sono frutto di millanteria. Inoltre, denuncia la violazione del divieto di bis in idem, essendo già intervenuta la condanna per la detenzione ed il porto di arma in occasione del ferimento del IL avvenuto il 16.1.2009, trattandosi della medesima arma. Sul punto contesta, altresì, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Quanto al reato di cui al capo VV), il ricorrente ricostruisce la genesi della confisca di alcuni terreni a seguito di lottizzazione abusiva per sostenere che l'azione del ricorrente era basata su presupposti leciti, essendo prevista la possibilità di retrocessione del bene ai soggetti titolari, e volta ad ottenere il riconoscimento di un'azione amministrativa, trattandosi di beni divenuti patrimonio disponibile del comune e, quindi, alienabili. Rileva l'errato riferimento nell'imputazione alla omessa trascrizione della confisca da cui deriverebbe la proprietà del bene che, invece, è effetto della confisca ed afferma che, assumendo il comune veste privata, difetta la qualifica di pubblico ufficiale che connota il reato contestato. Inoltre, contesta che tale vicenda sia riferibile all'associazione criminosa o possa averla favorita con conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Infine, il IT censura la ritenuta aggravante della disponibilità delle armi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio, stante l'esclusione del ruolo apicale.
2.4. Con il ricorso proposto a mezzo del difensore di fiducia LI NO, contesta la identificazione e denuncia il travisamento della prova sul punto. Assume che nella conversazione del 27.4.2007 il OE ed il RÌ commentano quanto accaduto il giorno precedente ed il primo afferma di avere parlato con una persona presente alla riunione del giorno precedente, fratello del TT;
siccome il fratello del ricorrente, LI TR, certamente non era presente alla riunione come si dice nella sentenza alla p.104 il ER - - si riferisce ad altra persona il cui fratello si chiama TT, il che esclude cheevidentemente,si il TT di cui si parla possa identificarsi nel ricorrente. Assume, inoltre, che la Corte di appello ha equivocato l'allegazione delle intercettazioni del procedimento Eldorado riguardanti l'omonimo LI NO e non ha correttamente valutato le dichiarazioni del testimone in ordine alla circostanza della presenza del ricorrente al chiosco per la vendita di panini. Contesta, altresì, la conclusione tratta dai giudici di merito dalla conversazione del 16.11.2007 tra il RÌ ed il ricorrente. Lamenta la mancanza di attenta verifica delle conversazioni tra terzi e, quindi, della indicazione del ruolo del ricorrente all'interno del sodalizio dal quale non si può prescindere per affermare l'inserimento nell'associazione criminale. Infine, censura la configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio.
2.5. A mezzo del difensore di fiducia, LI TR denuncia il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio evidenziando che la Corte di appello, pur avendo affermato nella parte motiva la necessità di rideterminare la pena al fine di adeguarla alla condotta, nel dispositivo ha confermato la pena inflitta dal giudice di primo grado di anni sei e mesi otto di reclusione.
2.6. AS NZ propone ricorso personalmente contestando la prova della partecipazione al sodalizio e, in specie, la interpretazione meramente congetturale delle conversazioni, in particolare quelle tra terzi che richiedono una attenta verifica ed adeguati riscontri. Evidenzia come manchi la individuazione del ruolo svolto nell'associazione; l'incertezza della finalità mafiosa della riunione, del luogo in cui si è svolta e delle persone che vi hanno partecipato, delle decisioni che sarebbero state assunte in quella sede. Così che, non può dirsi che l'evento abbia valenza di contributo rafforzativo del sodalizio. Esclude, inoltre, che il giudizio di colpevolezza relativamente alle violazioni in materia di armi e, ancor più la circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, possa fondare sul contenuto delle conversazioni indicate in sentenza. Infine, lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non essendo stata valutata la incensuratezza del ricorrente.
2.7. FO EN, a mezzo del difensore di fiducia, deduce la mancanza di prova della : partecipazione all'associazione, rilevando che i giudici di merito non hanno vagliato attentamente le circostanze riferite da terzi conversanti e neppure le loro fonti, laddove riferiscono informazioni generiche. Infatti, non vi prova del ruolo svolto dal ricorrente, né del fatto che fosse sponsor dell'affiliazione del SC, apparendo illogico, se così fosse, che non avesse partecipato alla cerimonia. Contesta l'interpretazione della conversazione con il AS e del termine 'nchianare>>, nonché, le valutazioni della Corte di appello in ordine alla partecipazione alle vicende estorsive, mai contestate o per le quali è stato assolto. S Anche con riferimento alla prova del reato di detenzione dell'arma si lamenta la genericità e l'omesso vaglio di credibilità del contenuto della conversazione sulla quale è stata fondata la condanna, anche tenuto conto che il dialogo è avvenuto a bordo dell'auto del AS dove era stata rinvenuta una microspia;
né è stato accertato se il ricorrente avesse la disponibilità di un terreno in località Lazzaro. Esclude che le circostanze di fatto accertate dimostrino che l'arma fosse funzionale alla agevolazione della condotta associativa. Quanto al reato di cui al capo VV), il ricorrente ricostruisce la genesi della confisca di alcuni terreni a seguito di lottizzazione abusiva per sostenere che l'azione del ricorrente era basata su presupposti leciti, essendo prevista la possibilità di retrocessione del bene ai soggetti titolari, e volta ad ottenere il riconoscimento di un'azione amministrativa trattandosi di beni divenuti patrimonio disponibile del comune e, quindi, alienabili. Rileva l'errato riferimento nell'imputazione alla omessa trascrizione della confisca da cui deriverebbe la proprietà del bene che, invece, è effetto della confisca ed afferma che, assumendo il comune veste privata, difetta la qualifica di pubblico ufficiale che connota il reato contestato. Inoltre, contesta che tale vicenda sia riferibile all'associazione criminosa o possa averla favorita con conseguente esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Infine, censura la ritenuta aggravante della disponibilità delle armi da parte dell'associazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio motivato soltanto con riferimento al ruolo associativo.
2.8. Con il ricorso, proposto a mezzo del difensore di fiducia, lo IA denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla prova della partecipazione all'associazione mafiosa, fondata su elementi tutt'altro che univoci. Rileva come dalle conversazioni emerga che il ricorrente si limita a ricevere informazioni e confidenze da soggetti appartenenti al sodalizio e tanto dimostra la mera esistenza di rapporti di natura privata con singoli soggetti e la sua estraneità; del resto, è stato indicato soltanto come persona vicina alla cosca ed è stato vittima del danneggiamento del proprio studio professionale. Ad avviso del ricorrente, anche a voler ritenere la commissione dei reati contestati, ancorchè aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, tanto non sarebbe sufficiente a dimostrare la partecipazione stabile al sodalizio, mancando riscontri a quanto indicato nelle conversazioni in parte incomprensibili;
quindi, al più, si sarebbe potuta contestare la fattispecie del concorso esterno all'associazione mafiosa. Contesta, comunque, la sussistenza della prova per il danneggiamento e la configurabilità del reato di cui al capo VV). In particolare, ritiene paradossale che sia stato considerato mandante del danneggiamento, il cui esecutore materiale è stato assolto, tenendo conto esclusivamente del movente. Quanto al reato di cui al capo VV), lo IA afferma che non è stato accertato che il Comune di ND non si sia attivato per l'acquisizione dei beni confiscati, come dimostra la 6 A delibera prodotta che è intervenuta il 23.12.2008, due anni prima dalla esecuzione dell'ordinanza cautelare nei confronti degli imputati. Infine, censura la ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, mancando elementi di fatto dai quali desumere la consapevolezza da parte del ricorrente dell'agevolazione della consorteria. 2. 9. Il RÌ propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia e lamenta l'omesso esame delle deduzioni difensive in ordine alla verifica della interpretazione del contenuto delle conversazioni tra soggetti giovani, immersi nella cultura mafiosa, senza alcuna specifica conducenza, rilevando che la responsabilità per la partecipazione all'associazione è stata affermata senza individuare il ruolo all'interno del sodalizio criminoso, né quale fosse la condotta penalmente rilevante attribuita al RÌ e l'apporto al sodalizio o l'utilizzazione del ricorrente ai fini della realizzazione degli scopi associativi. In tal senso, infatti, non è sufficiente trovarsi in auto in compagnia del OE e dell'NT, o la circostanza di avere bonificato la propria auto, o commentare l'affiliazione del AS. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito hanno operato un illogico automatismo deduttivo traendo dalle conversazioni captate la consapevolezza del ricorrente dell'esistenza del sodalizio mafioso operante in ND e del volontario contributo alla vita dell'organizzazione. Non è stato adeguatamente considerato che il RÌ si lamenta della inadeguata remunerazione e afferma di tollerare il AS solo perché poteva essere utile per il compimento di un'azione criminosa con successiva espulsione dalla consorteria, circostanza che collide con la natura mafiosa del sodalizio;
così come, non è coerente con l'inserimento del RÌ nell'associazione il fatto che fosse messo dinanzi al fatto compiuto in merito alle nuove affiliazioni. Con riferimento alla detenzione delle armi, si rileva il contenuto neutro della conversazione del 30.4.2007 in cui il RÌ esclude espressamente di volere procurare l'arma a chi la chiede e nega di averne la disponibilità; inoltre, mancano i riscontri alla tesi accusatoria. Il ricorrente contesta, altresì, la ritenuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi del sodalizio omettendo di motivare sulla consapevolezza di tutti i partecipi. Infine, denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della entità della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.10. Il MA con il ricorso proposto a mezzo del difensore di fiducia denuncia in primo luogo la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione avendo il giudice di appello esclusivamente riportato le valutazioni del contenuto delle conversazioni intercettate operate dagli investigatori e dal primo giudice, omettendo la doverosa rivalutazione critica del materiale probatorio. Rileva, quindi, il travisamento della prova relativamente alla affermata partecipazione all'associazione fondata soltanto sulla frequentazione con il geometra IA, giustificata da ( 7 A motivi professionali, non essendo coinvolto in alcuna attività criminosa e neppure nei riti di affiliazione. Travisati ritiene, in specie, alcuni passaggi della conversazione tra il MA e lo IA del 22.4.2006 riprodotta integralmente nel ricorso che nulla hanno a che vedere con l'episodio estorsivo in danno del RO;
in realtà il ricorrente, che esercita attività di impresa nel territorio, si lamenta dell'operato del CE per evitare la fuga di investimenti nella zona. Del tutto errata, quindi, è la conclusione dei giudici di merito che individuano nel dialogo la volontà di organizzare un sistema unitario delle tangenti, mentre i conversanti intendono lavorare al servizio ed in cooperazione con le imprese che andavano ad insediarsi nel territorio anche a costo di riconoscere loro qualche compenso economico. Il MA, quindi, è estraneo e, anzi vittima, del sistema estorsivo. Anche della conversazione del 23.4.2006 tra lo IA e OE PE è stato travisato il significato, così come non è stata compiutamente valutata la conversazione del 12.6.2006 nella quale il IT spiega che la regione del contrasto tra il MA ed il CE deriva dall'inadempimento contrattuale patito dal ricorrente, così che, l'intervento pacificatore del ZE non ha nulla a che vedere con la gestione del sodalizio;
di ciò si trae conferma anche dalla convocazione fatta dal ZE il 17.7.2006 del MA, del CE, ma insieme al cognato di quest'ultimo, AT GI totalmente estraneo, come descritta nella sentenza di primo grado ma non considerata dalla Corte di appello. Del resto, il ricorrente è stato assolto dalla imputazione relativa all'attentato incendiario in danno del CE. Il ricorrente contesta, poi, il valore probatorio individuato nella conversazione del 22.5.2007 e la mancata valutazione di quella del 24.5.2007 relativa alla realizzazione del supermercato SA da cui il MA era rimasto escluso. Il travisamento della prova e l'omessa valutazione delle censure difensive vengono denunciate ancora relativamente al presunto interessamento della cosca, con il coinvolgimento : del MA, per l'impianto estrattivo della fiumara DO di RO EN, in particolare, senza considerare che il ricorrente è un imprenditore che commercia in macchinari edili e impianti per la lavorazione di inerti ed estrazione di calcestruzzo. Del resto, il RO, pur avendo rifiutato di cedere l'impianto, non aveva subito alcuna conseguenza e la concessione gli è stata rinnovata. Con il terzo motivo di ricorso il MA denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova della esistenza dell'associazione mafiosa operante nel territorio di ND, avendo i giudici di merito trascurato il contenuto della nota del commissariato di polizia in data 15.5.2008 che esclude la sussistenza di una cosca sul territorio. Si lamenta la mancanza di prova del contributo causale del ricorrente al sodalizio in assenza di responsabilità per reati fine e di elementi di fatto da cui trarre la messa a disposizione>> dell'organizzazione del MA, mentre il coinvolgimento nelle vicende indicate era legittimamente riferibile alla sua attività imprenditoriale;
unica colpa è quella di avere un rapporto di affinità con il ZE con il quale, peraltro, ha una frequentazione solo saltuaria. Neppure può ritenersi significativa la frequentazione con lo IA, conseguente al rapporto professionale ed alla comunanza di interessi economici, né vi sono rapporti accertati con altri partecipi del sodalizio. Il ricorrente, ancora, censura la ritenuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi dell'associazione, mancando la prova della consapevolezza. Rileva la violazione di legge avuto riguardo al regime sanzionatorio applicato con riferimento alla legge n. 125 del 2008, evidenziando che gli accertamenti per il MA si fermano al maggio 2007 e la permanenza non può riferirsi al mero dato formale della contestazione cd. aperta>>. Infine, denuncia la violazione di legge ed il vizio della motivazione relativamente alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, pur essendo stata ridotta la pena.
2.11. Con il ricorso, proposto a mezzo del difensore di fiducia, il OE lamenta che la prova della partecipazione al sodalizio è fondata su mere congetture investigative acriticamente recepite dai giudici di merito;
esclude che vi siano riscontri idonei dell'effettiva celebrazione della cerimonia di affiliazione, della commissione di reati da parte del AS, soggetto non ancora intraneo al sodalizio, della disponibilità di armi del ricorrente. Rileva l'omesso esame delle deduzioni difensive in ordine alla verifica della interpretazione del contenuto delle conversazioni tra giovani condizionati dalla cultura mafiosa senza alcuna specifica conducenza, assumendo che la responsabilità per la partecipazione all'associazione è stata affermata senza individuare il ruolo ricoperto all'interno del sodalizio criminoso, né quale fosse la condotta penalmente rilevante attribuita al OE, l'apporto al sodalizio o l'utilizzazione del ricorrente ai fini della realizzazione degli scopi associativi. Con riferimento alla detenzione delle armi, si contesta la rilevanza probatoria delle conversazioni sulle quali è stato fondato il giudizio di responsabilità: in specie, quella del 23.7.2007 con il CA che si sarebbe rivolto al ricorrente per reperire armi per conto di terzi dalla quale, invece, emerge esclusivamente la palese millanteria del OE e la ossessiva ricerca di armi da parte del CA al punto da istigare il predetto a sottrarre i fucili al padre. Anche la motivazione che sorregge la configurabilità della aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, ad avviso del ricorrente, è meramente congetturale non essendo dimostrato che avesse la disponibilità delle armi per il tramite di sodali. Il ricorrente contesta, altresì, la ritenuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi da parte del sodalizio, ritenuta dai giudici di merito attribuendo all'associazione il fatto che alcuni partecipi fossero in possesso di armi ed omettendo di motivare sulla consapevolezza di tutti. Infine, denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della entità della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. g 2.12. Ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, ME EO denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla prova della partecipazione al sodalizio, rilevando che è stata tratta da un'unica conversazione molto breve;
che il ME evidentemente riferisce notizie apprese da un terzo non indicato;
che non si indica il ruolo svolto all'interno dell'associazione. Il ricorrente contesta, altresì, la ritenuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi, ritenuta dai giudici di merito attribuendo al sodalizio la disponibilità di armi da parte di alcuni ed omettendo di motivare sulla consapevolezza del ricorrente. Infine, denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della entità della pena elsal mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.13. IL VI, a mezzo del difensore di fiducia, deduce la mancanza di prova della partecipazione all'associazione, rilevando che non è sufficiente a tali fini l'accertata esistenza di contatti con altri sodali in un breve arco temporale;
i giudici di merito non hanno vagliato attentamente le circostanze riferite dai terzi conversanti e neppure le loro fonti, laddove riferiscono informazioni generiche. Contesta che la condotta, asseritamente provata, assuma i connotati del contributo al sodalizio mafioso, mancando i collegamenti con interessi della cosca;
assume l'incertezza della finalità mafiosa della riunione, del luogo in cui si è svolta e delle persone che vi hanno partecipato, delle decisioni che sarebbero state assunte in quella sede, così che, gli elementi valorizzati dai giudici di merito non sono funzionali a descrivere il ruolo del ricorrente. Censura la ritenuta aggravante della disponibilità delle armi da parte dell'associazione in mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza del ricorrente;
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto che non è gravato da precedenti;
il regime sanzionatorio applicato, lamentando che la Corte di appello non ha enucleato specifici elementi di fatto indicativi della protrazione della condotta associativa del ricorrente oltre il 2007. 2.14. Il CA ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine alla prova della responsabilità per i lodove fatti contestati, rilevando la contraddittorietà della decisione che ha escluso la detenzione di R un'arma in concorso ma ha ritenuto la responsabilità per il porto della stessa arma sulla quale il ricorrente non ha esercitato alcun dominio. Rileva, quindi, la incertezza del fatto e del momento in cui il CA avrebbe detenuto l'arma venduta al AS. Contesta la certezza della prova tratta dalla conversazione intercettata non adeguatamente vagliata, tenuto conto dell'evidente atteggiamento di vanteria dei conversanti. Lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato soltanto per la gravità del fatto, in contraddizione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, tenuto conto che il ricorrente è immune da precedenti. ло CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Soltanto alcuni dei ricorrenti hanno formulato generici rilievi in ordine alla prova della esistenza, a far data dal 2004, del sodalizio di stampo mafioso contestato agli imputati al capo A) sulla quale la Corte territoriale ha richiamato (pp.3-9; 14-31) e confermato (pp.31-37) la valutazione del primo giudice. Gli elementi tratti dalle conversazioni captate sono stati ritenuti conducenti dell'esistenza di un locale>> di 'ndrangheta che esercitava il controllo nel territorio di ND, caratterizzato da rituali di affiliazione e da regole che vincolano i sodali in una struttura gerarchica con suddivisione di ruoli ed articolazione interna in una società maggiore>>, costituita dai soggetti più esperti carismatici, ed una società minore>> alla quale partecipano gli affiliati più giovani;
con l'attribuzione di cariche>> ai partecipi (capo società>>, contabile>>, mastro di giornata>>, picciotti>>) e specifiche modalità con le quali i sodali si riconoscono, come la cd. copiata>> (dichiarazione che doveva essere fatta da un soggetto che si presentava ad un altro). Il sodalizio è stato ricostruito attraverso le condotte dei soggetti coinvolti, in particolare, con riferimento alle estorsioni ed ai danneggiamenti, ma anche a specifiche vicende quali quella relativa allo sfruttamento di materiali inerti della fiumara DO (p.23) e quella dell'azione volta a contrastare l'acquisizione da parte del Comune di beni confiscati (p.24). La capacità criminale del gruppo si manifestava, infatti, anche attraverso l'esercizio di pressioni sull'amministrazione comunale di ND, alla quale partecipavano soggetti riferibili all'associazione, come RO FI, assessore comunale ai lavori pubblici e all'urbanistica, sostenuto da IA MA. Inoltre, è stato dato conto che nelle conversazioni emergeva il riferimento a strutture della 'ndrangheta calabrese sopraordinate al locale>> ed ai rapporti con le altre organizzazioni criminali del territorio di Reggio Calabria e del nord Italia, come evidenziato nell'ambito di altro procedimento, cosiddetto Minotauro>>. -La palese genericità delle doglianze dei ricorrenti in specie quelle indicate dal MA al terzo motivo del ricorso, richiamando una nota del commissariato di polizia (del 15.5.2008) che non allega e riporta solo parzialmente non consente alcuna ulteriore valutazione sul punto in questa sede.
2. Quanto al diverso profilo del trattamento sanzionatorio applicabile nella specie al reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., i giudici di appello hanno ritenuto (p.37) la infondatezza delle deduzioni di alcuni imputati in ordine alla vigenza della disciplina introdotta dalla legge n. 125 del 24.7.2008 di conversione del d.l. n.92 del 23.5.2008. -E' stato, infatti, considerato che indipendentemente dal tenore della informativa di reato della polizia del commissariato di ND nella quale veniva fatto riferimento al periodo лл 2006-2008 - la contestazione del reato associativo formulata al capo A) è aperta >> con permanenza sino ad epoca successiva alla entrata in vigore della citata legge. Sul punto deve essere precisato che il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. risulta contestato ai ricorrenti con permanenza alla data odierna>>; così che, secondo criteri generali in materia processuale, l'imputazione di associazione di tipo mafioso si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio (Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014 - dep. 26/05/2014, Alaimo, rv. 260227) che, nella specie, è successiva al 2008. Del resto, plurimi elementi di fatto esaminati dai giudici di merito ai fini della affermazione della responsabilità degli imputati per la partecipazione al sodalizio si collocano ben oltre l'entrata in vigore della disciplina in oggetto: i fatti del novembre 2008 contestati al capo VV), per il quale sono stati condannati tre ricorrenti;
quelli relativi ad una cerimonia di affiliazione riferita in una conversazione del 30.9.2008 (pp. 73 e 143); quelli emersi dalla conversazione del 13.10.2008 (p. 75). L'accertata permanenza del sodalizio alla data di entrata in vigore della nuova disciplina esclude, quindi, la fondatezza delle deduzioni in ordine al regime sanzionatorio applicato dai giudici di merito;
i singoli ricorrenti - quali il ZE - d'altro canto, hanno genericamente lamentato la mancanza di specifici elementi di fatto sintomatici della protrazione della condotta associativa, ma non hanno né indicato, nè allegato di essere usciti dal sodalizio in epoca precedente.
3. Anche la configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità di armi dell'associazione ha formato oggetto di doglianza comune da parte dei ricorrenti. La Corte di appello ha, in primo luogo, considerato che, come per il sodalizio mafioso cosa nostra>>, si deve ritenere fatto notorio - in quanto cristallizzato in innumerevoli precedenti giudiziari - che la 'ndrangheta sia un'associazione criminale armata, circostanza evidentemente conosciuta dai singoli partecipi. I giudici di merito hanno, poi, dato atto che nelle conversazioni alcuni imputati affermavano esplicitamente di essere in possesso di kalashnikov, pistole e fucili e spiegavano ai più giovani come utilizzarle: il IT spiegava al AS come applicare un silenziatore ad un'arma che aveva in mano;
OE FI ON invitava il figlio LE a darsi da fare>> per recuperare altre armi perché temeva che potesse scoppiare una guerra di mafia. Dagli elementi di fatto emersi nel processo la Corte territoriale ha tratto, quindi, la consapevolezza da parte dei sodali della disponibilità delle armi escludendo, in tal modo, la fondatezza dei rilievi difensivi sul punto, essendo principio consolidato quello secondo il quale la circostanza aggravante prevista dall'art. 416 -bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, laddove la stabile dotazione di armi del sodalizio mafioso costituisca fatto notorio non ignorabile (Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, rv. 211901; Sez. 6, n. 5400 12 del 14/12/1999 - dep. 08/05/2000, D'Ambrogio, rv. 216149). D'altra parte, la norma richiede la semplice disponibilità di armi da parte dell'associazione e non l'effettiva utilizzazione delle stesse. Così che, l'aggravante in parola può configurarsi, alle predette condizioni, anche nel caso in cui sia provato il possesso di armi a carico di un solo appartenente (Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013 - dep. 07/05/2014, Corso, rv. 260919), essendo ragionevole presumere la conoscenza di tale disponibilità anche in capo agli altri associati, in quanto organici al gruppo delinquenziale, essendo la dotazione di strumenti di offesa connaturata al perseguimento degli scopi di un sodalizio di tipo mafioso. Le censure dei ricorrenti sono, pertanto, infondate, oltre che in molta parte generiche, ovvero finalizzate ad una interpretazione alternativa di alcune conversazioni, come nel caso del ZE secondo il quale i rapporti emersi dalle conversazioni captate tra il SC, il CA, il OE ed il FO (capi EE, FF) erano funzionali alla cessione di armi per personali ed esclusivi fini economici dei predetti.
4. Passando all'esame dei motivi di ricorso relativi alle posizioni singole - secondo l'ordine di trattazione della sentenza impugnata - NT NO è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. alla pena, confermata in appello, di anni sei di reclusione con il ruolo di partecipe. Avendo i giudici di secondo grado esaminato compiutamente le doglianze dell'imputato, sono infondate le censure in ordine alla prova tratta dal contenuto di due conversazioni del 3.11.2007. La Corte territoriale, infatti, ha dato atto che nella prima l'NT, parlando con OE TR, dichiara apertamente di essere affiliato ed auspica che al fratello TR sia riservato lo stesso trattamento;
nella seconda, conversa con il OE e RÌ RG che li qualificava appartenenti ad una società>> in grado di attribuire il carisma di 'ndranghetista, mentre il ricorrente recitava ikgiuramento di affiliazione. Ed ha escluso la verosimiglianza della tesi difensiva secondo la quale i conversanti sono ragazzi di paese intrisi di subcultura mafiosa>> le cui affermazioni sono espressione di semplice millanteria, evidenziando come l'NT avesse esaltato la caratura criminale della sua famiglia d'origine, reclamando l'affiliazione del fratello e come nelle conversazioni fossero coinvolti altri associati: OE TR che aveva partecipato alla cerimonia di affiliazione del 26 aprile 2007, ed il RÌ, ritenuto colpevole, altresì, della detenzione di tre kalashnikov e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s.. Il contenuto confessorio delle conversazioni nelle quali il ricorrente ed i soggetti con i quali dialoga assumono di essere affiliati al sodalizio e la irragionevolezza della tesi della vanteria rendono irrilevante la mancata individuazione di uno specifico contributo causale del partecipe ed anche, evidentemente, la mancata contestazione di reati-fine. Per le ragioni già dette.è infondato il motivo di ricorso relativo alla configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità di armi da parte dell'associazione. 13 Generiche si palesano le censure in ordine alla determinazione della entità della pena ed alle circostanze attenuanti generiche che non sono state riconosciute dai giudici di merito, nonostante la giovane età e l'incensuratezza del ricorrente, valorizzando con motivazione compiuta la lunga militanza all'interno del sodalizio, desunta dalle conversazioni. Conclusivamente, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
5. Esclusa la fondatezza dei motivi con i quali il ZE contesta la configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi e l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 125 del 24.7.2008 per quanto si è già esplicitato nella premessa generale, le censure del ricorrente relative alla prova dell'inserimento nel sodalizio mafioso sono al limite dell'ammissibilità, sostanziandosi nella reiterazione di valutazioni di merito che la Corte di appello ha esaminato e che restano precluse nel giudizio di legittimità a fronte di argomentazioni ancorate a circostanze di fatto emerse nel processo ed immuni da contraddizioni e da palesi illogicità; generici si palesano i rilievi in ordine alla ritenuta aggravante del ruolo di organizzatore. La contestazione mossa al ZE è quella di avere rivestito un ruolo apicale nel sodalizio, impartendo disposizioni, attribuendo le cariche>> e mantenendo le relazioni con altre cosche. Richiamando le valutazioni del primo giudice (p. 48-63) la Corte territoriale ha rilevato che, nell'ambito del procedimento denominato Armonia>> nel quale era stato assolto, il ricorrente era stato indicato da MA ER e UR EOne come uno dei soggetti ai quali era stata riconosciuta l'importante carica di "Vangelo". Inoltre, nel processo cd. Minotauro>>, relativo all'articolazione piemontese di 'ndrangheta, erano emersi i collegamenti di quel gruppo con il ZE che, nel giugno 2007, si era recato ad un incontro a Cuorgnè ed anche il ruolo che il predetto svolgeva a ND (conversazione dell'1.3.2008), nonché, il riconoscimento della sua caratura criminale da parte di un capo indiscusso come LL PE (conversazione del 19.4.2008). Tali elementi sono stati valutati dai giudici di merito unitamente a quelli tratti dalle numerose conversazioni intercettate nel presente procedimento nelle quali, malgrado le critiche fatte da alcuni sodali, tutti riconoscevano l'autorità di capo del ZE, sottoponendogli proposte sul modo di organizzare l'attività del locale>> dallo stesso comandato (conversazione del 21.4.2006). E' stata valorizzata, altresì, la circostanza che il ZE si occupava della composizione delle liti tra i sodali (conversazioni del maggio e luglio 2006; dell'11.4.2007 e 23.5.2007) e del controllo sulle attività commerciali nel territorio di ND (viene fatto riferimento alla vicenda OD e a quella relativa al centro commerciale SA dei fratelli Russo). Nella valutazione di tali elementi di prova la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principi di diritto più volte ribaditi da questa Corte rilevando che i riferimenti espliciti al ZE fatti da terzi nelle conversazioni intercettate non sono subordinati alla regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. e che, in ogni caso, i molteplici episodi di 14 danneggiamento indicati nelle conversazioni sono risultati verificati dagli accertamenti degli investigatori. I giudici di appello, inoltre, hanno escluso con argomenti logici la plausibilità di spiegazioni lecite dell'intervento dell'imputato nelle vicende esaminate ed, in particolare, delle giustificazioni ricondotte ai rapporti di parentela del ZE con alcuni protagonisti delle vicende esaminate. Nel giudizio di secondo grado la pena inflitta al ricorrente è stata ridotta ad anni otto di reclusione, pur essendo stati esclusi i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuati generiche richiamando sul punto la valutazione già espressa dal primo giudice, così che la sentenza impugnata non appare censurabile sul punto, atteso che il ricorrente non ha nemmeno indicato a quali circostanze di fatto i giudici di merito avrebbero dovuto ancorare il riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti. Ad avviso del Collegio, quindi, si impone il rigetto del ricorso.
6. Il IT è stato condannato alla pena, rideterminata in appello, di anni otto di reclusione per il reato associativo di cui al capo A), esclusa l'aggravante del ruolo direttivo, nonché, per i reati di detenzione di armi aggravata dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, capo D), ed F), per il reato di concorso in minaccia a pubblico ufficiale continuata ed aggravata ex art. 7 d.l. n. 152 del 1991, capo VV), mentre già nel giudizio di primo grado era stato diversamente qualificato il fatto contestato al capo ZZ) nei reati di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen., dichiarati improcedibili per difetto di querela. I rilievi mossi dal ricorrente in ordine alla prova della partecipazione all'associazione mafiosa ripropongono le doglianze esaminate dalla Corte di appello procedendo alla valutazione critica della decisione di primo grado che ha ritenuto di condividere con discorso giustificativo logico e coerente ed ancorato alle circostanze di fatto acquisite. Esclusi dubbi sulla identificazione dell'imputato nella persona indicata nelle conversazioni tra terze persone come compare Concetto>>, appellativo usato anche in sua presenza, gli elementi fondanti la responsabilità sono stati tratti delle conversazioni intercettate, anche all'interno della abitazione del IT ripercorse dal primo giudice e richiamate espressamente dalla Corte di appello (p. 71-85) - nelle quali viene fatto riferimento a vicende criminose avvenute nel contesto mafioso che l'imputato commenta come intraneo. Il ruolo di spicco dallo stesso rivestito nel territorio di ND è stato ricondotto, in particolare, alla funzione di iniziazione dei giovani che venivano affiliati di cui spesso celebrava il battesimo>> (conversazione del 24.5.2007 e del 30.9.2008 nella quale risultava avere fatto da padrino>> a AS NZ con il quale risultava accertata una assidua frequentazione). E' stato dato atto, altresì, che nella conversazione del 13.10.2008 il IT commentava con lo IA la gestione delle attività del sodalizio, in particolare le estorsioni, nonché, la programmazione della reazione all'incendio al portone dello studio tecnico dello IA;
che risultava pienamente coinvolto nella scelta della candidatura al Comune di RO 15 FI e nelle successive pressioni sull'amministrazione comunale nelle quale si inserisce la vicenda della mancata acquisizione al patrimonio comunale di alcuni beni confiscati, oggetto di contestazione specifica al capo VV). La Corte di appello ha, poi, evidenziato come la circostanza valorizzata dalla difesa che il ricorrente avesse fatto parte della cosca Paviglianiti di San NZ dalla quale si era ormai allontanato non escluda affatto che il IT fosse inserito nel sodalizio di ND al quale era passato cercando di acquisire visibilità; che tanto trovava conferma anche all'appoggio fornito allo IA nella reazione al danneggiamento subìto del quale si sospettava fossero autori proprio i componenti della cosca dei Paviglianiti. A fronte di tali argomenti, il ricorrente propone una interpretazione alternativa delle conversazioni non idonea a contraddire quella indicata dai giudici di merito. Con argomenti logici la Corte di appello ha escluso la fondatezza della tesi difensiva della mera millanteria per quel che riguarda la responsabilità del IT per le violazioni in materia di armi la detenzione di una pistola calibro 22 contestata al capo D) ed il concorso nella detenzione di una pistola di cui al capo F)- fondate rispettivamente sul contenuto della conversazione intercettata il 12.06.2006 e sulla conversazione intercettata il 25.02.2007 nell'abitazione del ricorrente. Pur essendo stato dato atto dalla Corte territoriale che il IT il 16.1.2009 si era reso responsabile del tentato omicidio di IL GL, suocero di FO EN, esplodendo numerosi colpi di pistola a seguito di una lite, nulla è stato allegato dal ricorrente da cui si possa desumere che già stato condannato per la detenzione di una pistola calibro 22, ai fini della denunciata violazione del divieto di bis in idem. Palese è la aspecificità dei rilievi in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Sono infondati, ad avviso del Collegio, anche i motivi del ricorso relativi alla condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., contestato al capo VV). Il IT, infatti, è stato ritenuto responsabile, in concorso con il FO e lo IA, di avere minacciato il sindaco pro-tempore del Comune di ND, Lavalle FI, ed il responsabile dell'ufficio tecnico, Guglielmini FI, nonché agli assessori comunali perché omettessero la trascrizione presso la conservatoria del registro immobiliare relativa ad alcuni beni confiscati ed assegnati al Comune nel 2007 e a non deliberare tale trascrizione, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 -bis cod. pen. e al fine di agevolare le attività dell'associazione, fatto commesso fino al 7.11.2008. La prova del coinvolgimento del IT nella vicenda è stata ritenuta sulla base del contenuto di più conversazioni ed, in particolare, quella del 13.11.2008 nella quale il ricorrente riferiva allo IA le sue intenzioni che aveva comunicato ai funzionari del comune dicendo vi devo ammazzare>> (p. 95). La tesi difensiva volta a sostenere che l'azione del ricorrente era basata su presupposti leciti, essendo prevista la possibilità di retrocessione del bene ai soggetti titolari, è stata esaminata e ritenuta infondata, alla luce della documentazione, dalla Corte di 16 А appello in relazione alla posizione del FO (p. 164) ed il ricorrente nulla ha allegato al ricorso sotto tale profilo non autosufficiente al fine di sostenere l'errata valutazione da parte dei- giudici di merito dei documenti, con conseguente impossibilità di verifica dell'assunto. Del resto, l'infondatezza e la irrilevanza delle doglianze si palesa laddove si consideri che, indipendentemente da quale fosse il presupposto della confisca dei beni immobili in oggetto ed escludendo che la trascrizione sia elemento costitutivo del trasferimento del bene, resta provata la condotta minacciosa posta in essere dal ricorrente, in concorso con altri, per indurre il Comune a ritardare gli adempimenti cui era tenuto per legge, quale la iscrizione del titolo sul registro immobiliare, necessaria ai fini esecutivi, della pubblicità e della opponibilità al terzi del trasferimento del bene immobile. Tale condotta, provata dalla conversazione intercettata, è, pertanto, idonea a configurare il reato contestato al capo VV), restando irrilevante se legittimamente i ricorrenti potessero aspirare alla restituzione dei terreni. La qualifica di pubblico ufficiale non è esclusa dall'argomento difensivo, trattandosi di condotta posta in essere nei confronti di soggetti nella veste ed in ragione della carica pubblica. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, è stata formalmente contestata l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella ipotesi dell'uso del metodo mafioso che è stato motivatamente ritenuto. Aspecifiche, oltre che infondate, sono le censure in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello valorizzato la pericolosità sociale manifestata dal IT attraverso le condotte accertate ed avendo, comunque, ridotto la pena inflitta con la sentenza di primo grado. Il ricorso, dunque, deve essere respinto.
7. La prova della partecipazione di LI NO all'associazione mafiosa è stata tratta da più conversazioni, indicate dal primo giudice e riportate dalla Corte territoriale (p.100-109), nelle quali il ricorrente viene indicato come capo giovane>> per il ruolo ricoperto: la conversazione in cui il OE ed il RÌ parlano della cerimonia di affiliazione tenuta a ND il 26.4.2007; quella del giorno successivo in cui si descrive la cerimonia celebrata ed i successivi festeggiamenti cui aveva partecipato il ricorrente;
quella del 28.4.2007 nella quale pure viene indicato dal OE come TT il capo giovane>>. La contestazione del ricorrente in ordine alla identificazione non è fondata e prospetta il travisamento del contenuto di una conversazione intercettata che non è stata neppure allegata al ricorso, così come il ricorrente non ha allegato nulla che consenta di esaminare le deduzioni in ordine alla rilevanza di quanto emerso nel processo cd. Eldorado>>. Invero, la Corte territoriale ha escluso che le conversazioni si possano riferire ad un omonimo, tale LI NO cl. '58, coinvolto nel procedimento Eldorado, quale partecipe di un'associazione di 'ndrangheta insediata in un territorio quasi coincidente con quello di Condufuri, rilevando che dalla documentazione depositata emerge che nel procedimento 17 t Eldorado il contenuto delle conversazioni è stato riferito a tale LI NO, nato nel 1958, senza alcuna verifica in ordine al soprannome di TT>>. I giudici di appello hanno, altresì, valutato che l'imputato non ha mai negato di essere conosciuto con il nome di TT che, anzi, ha indicato nell'interrogatorio di garanzia e che risulta univocamente dalla conversazione del 16 novembre 2007 che il TT si identifica in LI NO il quale delega RÌ RG a fare la spesa in previsione di una cena ed immediatamente dopo il RÌ contatta OE FI al quale riferisce di essere stato chiamato da TT per la cena. Quanto alla conversazione del 27.4.2007 nella quale il OE ed il RÌ commentano quanto accaduto il giorno precedente, deve rilevarsi che la sentenza alla pagina 104, richiamata dal ricorrente, afferma che LI TR, fratello del ricorrente, era presente alla riunione svolta prima della cerimonia del 26.4.2007, mentre non risulta, né è stato allegato, che il OE nella suddetta conversazione riferisca di avere parlato al fratello di TT durante la cerimonia, essendo plausibile che gli avesse parlato prima, tenuto conto, peraltro, che alla pagina 141 si afferma che LI TR aveva dato il consenso ad iniziare la cerimonia. Quanto indicato dal ricorrente sul punto, quindi, non contraddice il percorso argomentativo dei giudici di merito in ordine alla identificazione di LI NO. Anche le dichiarazioni del testimone in ordine alla circostanza della presenza del ricorrente al chiosco per la vendita di panini sono state compiutamente esaminate dalla Corte di appello che ha escluso che la testimonianza dimostri che dalle ore 20,30 in poi di quella sera l'imputato fosse impegnato nella sua attività di vendita di panini e non fosse, quindi, presente alla cerimonia di affiliazione del 26 aprile 2007. Che l'attribuzione della qualità di capo giovane>> della società minore>> sia significativa ai fini della prova della partecipazione del LI al sodalizio è stato correttamente valutato dai giudici merito che hanno rilevato come tale carica non sia semplicemente rappresentativa di uno status, ma identifichi un ruolo attivo, quanto meno con riferimento al reclutamento al gruppo malavitoso, e come, pertanto, detta qualifica non possa che presupporre una lunga militanza nella consorteria. Tale valutazione, immune da vizi logici ed ancorata alle circostanze di fatto acquisite nel processo, è conforme alle indicazioni di questa Corte secondo le quali la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa più che richiedere uno status di appartenenza è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, prendendo parte alla vita dello stesso attraverso un ruolo attivo, ancorchè non determinate (Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013, Fontana, rv. 257447). Aspecifiche, oltre che infondate per le ragioni già dette, sono le censure in ordine alla configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi, nonché, in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di appello valorizzato la pericolosità sociale manifestata da ricorrente. 18 La sentenza impugnata deve essere, invece, annullata con rinvio relativamente alla determinazione della entità della pena inflitta al ricorrente, avendo la Corte di appello espressamente affermato, sia nella parte motiva (p. 291) che nel dispositivo, la volontà di ridurre la pena inflitta al LI dal primo giudice, al fine di adeguarla alla reale gravità dei fatti ed alla capacità a delinquere dimostrata>>, e avendo, invece, mantenuto la pena nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, procedere a rivalutare la determinazione in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso deve essere rigetto nel resto.
8. Per le stesse ragioni e limitatamente ad esse deve essere annullata con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla posizione di LI TR che ha contestato la decisione di secondo grado esclusivamente con riferimento al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di appello espressamente affermato, sia nella parte motiva (p. 291) che nel dispositivo, la volontà di ridurre la pena inflitta al ricorrente dal primo giudice, mentre ha mantenuto la pena nella misura di anni sei e mesi otto di reclusione. Il giudice del rinvio dovrà, pertanto, procedere a rivalutare la determinazione in ordine alla quantificazione della pena.
9. AS NZ è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., capo A), nonché, per le violazioni in materia di armi, capo F), in concorso con il IT, capo II) in concorso con il CA e OE LE, capo LL) in esso assorbito il capo EE), escluso il reato di detenzione di arma da guerra, alla pena, confermata in appello, di anni sette e mesi quattro di reclusione. Le doglianze in ordine alla affermazione della responsabilità per il reato associativo non sono fondate avendo i giudici di merito tratto la prova dal contenuto di più conversazioni, alcune delle quali vedono la diretta partecipazione del ricorrente: quelle in cui si descrive la cerimonia di affiliazione del AS alla società minore del 26.4.2007; quelle precedenti e successive a detto evento, significative del fatto che il ricorrente era stato proposto per l'affiliazione perchè era abile con le armi che procurava e metteva a disposizione del sodalizio (in specie il dialogo del 23 gennaio 2007 tra il SC e lo IA in cui si parla di armi e fucili Kalashnikov, quelli del 30 aprile 2007 e del 24.5.2007). Risulta, quindi, tutt'altro che omessa la valutazione del contributo di partecipazione al sodalizio mafioso e della rilevanza probatoria dell'affiliazione. Del tutto generici sono i rilievi in ordine alle imputazioni per armi ed alla relativa circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondate avendo la Corte di appello condiviso la valutazione del primo giudice in considerazione della pericolosità manifestata dal SC, rifornitore di armi del sodalizio. Come è noto, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti 1P x della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688, 24/09/2008, CA, rv. 242419). Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. 10. Anche il ricorso proposto da FO EN - detto zappudda>> e condannato alla pena, ridotta in appello, di anni sette e mesi quattro di reclusione per la partecipazione all'associazione perché inserito nella società maggiore>>, per la detenzione di una pistola, con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, e per il reato di concorso in minaccia a pubblico ufficiale continuata e aggravata di cui al capo VV) - deve essere rigettato. La Corte di appello ha ritenuto infondati i rilievi del ricorrente in ordine alla interpretazione delle conversazioni dalle quali sono stati tratti gli elementi di prova fondanti l'affermazione di responsabilità; in specie, la conversazione del 27.4.2007 tra il OE ed il RÌ in cui si riferisce della cerimonia del giorno precedente nella quale era stato affiliato SC NZ, malvisto dai conversanti, che era stato proposto dal FO il quale, però, non aveva presenziato alla cerimonia, come veniva ribadito anche in una conversazione del giorno successivo, il 28.4.2007, e, ancora, in una conversazione captata oltre un anno dopo, il 30.9.2008, tra il SC ed altri due soggetti. Ha dato atto che lo stretto legame tra il SC ed il FO emergeva anche nella conversazione del 29.2.2008 ('nchiani se lo dico io...), valorizzando l'evidente doppio senso delle espressioni usate dal FO nei confronti del AS (p. 154-155), e in quella del 21.5.2008 riferita alla scoperta da parte del SC di una microspia a bordo dell'auto a 1 mezzo di un rilevatore ottenuto da un amico. Tale materiale probatorio è stato ritenuto con argomenti logici idoneo a dimostrare che il : FO padrino>> del SC aveva il potere di formare>> uomini di 'ndrangheta e di promuovere l'avanzamento nell'organizzazione criminale che, all'evidenza, non avrebbe potuto avere altri se non un soggetto inserito a pieno titolo nell'associazione mafiosa. Il ricorrente sostanzialmente ripropone le doglianze già compiutamente esaminate dai giudici di appello sul significato della conversazione con il AS, sollecitando la rivalutazione degli elementi di fatto ai quali è stata ancorata la valutazione della prova con motivazione logica e priva di contraddizioni. Infondate devono ritenersi, altresì, le censure relative alla prova della detenzione della pistola desunta dall'univoco significato, esclusa la necessità di riscontri, della conversazione del 13.5.2007 alla quale partecipa il FO che racconta al SC dell'arma. I rilievi sulla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 sono palesemente generici e, come tali, inammissibili. Quanto alla affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., contestato al capo VV), si deve ribadire la valutazione di cui al punto 6 con riferimento alla posizione del IT. Infatti, il FO è stato ritenuto responsabile, in concorso con il IT e 20 t lo IA, di avere minacciato sindaco pro-tempore del Comune di ND, Lavalle FI, ed il responsabile dell'ufficio tecnico, Guglielmini FI, nonché agli assessori comunali perché omettessero la trascrizione presso la conservatoria del registro immobiliare relativa ad alcuni beni confiscati ed assegnati al Comune nel 2007 e a non deliberare tale trascrizione, con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 -bis cod. pen. e al fine di agevolare le attività dell'associazione, fatto commesso fino al 7.11.2008. La tesi difensiva, volta a sostenere che l'azione del ricorrente era basata su presupposti leciti essendo prevista la possibilità di retrocessione del bene ai soggetti titolari, è stata esaminata e ritenuta infondata, alla luce della documentazione, dalla Corte di appello (p. 164) ed il ricorrente nulla ha allegato al ricorso, sotto tale profilo non autosufficiente al fine di delle documestone deporte А sostenere l'errata valutazione dei giudici di merito con conseguente esclusione di qualsivoglia possibilità di verifica dell'assunto. Del resto, l'infondatezza e la irrilevanza delle doglianze si palesa laddove si consideri che, indipendentemente da quale fosse il presupposto della confisca dei beni immobili in oggetto ed escludendo che la trascrizione sia elemento costitutivo del trasferimento del bene, resta provata la condotta minacciosa posta in essere dal ricorrente, in concorso con altri, per indurre il Comune a ritardare gli adempimenti cui era tenuto per legge, quale la iscrizione del titolo sul registro immobiliare, necessaria ai fini esecutivi, della pubblicità e della opponibilità ai terzi del trasferimento del bene immobile. Tale condotta, provata dalla conversazione intercettata, è, pertanto, idonea a configurare il reato contestato al capo VV), restando irrilevante se legittimamente i ricorrenti potessero aspirare alla restituzione dei terreni. La qualifica di pubblico ufficiale non è esclusa dall'argomento difensivo, trattandosi di condotta posta in essere nei confronti di soggetti nella veste ed in ragione della carica pubblica. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, è stata formalmente contestata l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 nella ipotesi dell'uso del metodo mafioso che è stato motivatamente ritenuto. Esclusa la fondatezza del rilievo sulla configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi dell'associazione per quel che si è già precisato, aspecifiche, oltre che infondate, sono le censure in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, avendo, comunque, la Corte di appello valorizzato la pericolosità sociale manifestata attraverso le condotte accertate ed avendo, comunque, ridotto la pena inflitta con la sentenza di primo grado. 11. Il discorso giustificativo immune da vizi logici e da interne contraddizioni e la corretta applicazione dei principi di diritto della sentenza impugnata in ordine alla posizione di IA MA impongono di escludere la fondatezza del ricorso proposto dal predetto che è stato condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione rideterminata all'esito del giudizio di appello nel quale il reato contestato al capo O) (turbata libertà degli incanti per i 21 lavori di adeguamento di una strada) è stato dichiarato estinto per prescrizione - in relazione alla fattispecie associativa, con esclusione della circostanza aggravante del ruolo direttivo, al danneggiamento nei confronti di CE VI, capo I), ed al reato di cui al capo VV) con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Con il ricorso sono state sostanzialmente riproposte le censure ampiamente esaminate dalla Corte territoriale che ha operato una corretta valutazione della prova a carico dello IA dando conto nel dettaglio del contenuto di plurime conversazioni: quella del 24.5.2007 in cui lo IA parla con il AS che riferisce della sua recente affiliazione con rituale battesimo;
la conversazione nella quale il IT critica il comportamento di alcune cariche>> con riferimento a due estorsioni, in danno di OD NC e di CI OL, e discutono della necessità di una direzione unitaria e della organizzazione di un sistema per sottoporre a controllo il territorio;
la conversazione con MA ME, del 21.4.2006, nella quale si parla delle ripartizioni territoriali sul territorio di Condufuri e dei contrasti insorti tra il MA e CE ON, appartenente al locale di Amendola, quando avevano affrontato la questione dell'estorsione con danneggiamento di un escavatore incendiato appartenente a RO PE a loro vicino;
quella del 27.4.2006 in cui lo IA indica alla fidanzata persone a lui vicine>>, descrivendo la cosca e confermando la sua partecipazione e quella di MA ME. Rilevanti sono state ritenute altre conversazioni, in specie del 23.1.2007, in cui lo IA ed il AS parlano della necessità di recuperare armi. La Corte di appello ha poi valorizzato quanto emerso in ordine alla vicenda dell'attentato incendiario di cui lo IA era stato vittima nella notte tra il 30 il 31 marzo 2007, rilevando come dai dialoghi captati emergesse che si attribuiva la responsabilità a CE VI e CE ER, autore materiale, e che tutti i sodali lo consideravano un affronto per tutta la cosca, tanto che era seguita la reazione da parte del gruppo e lo studio tecnico di CE VI era stato danneggiato da un incendio di natura dolosa (fatto contestato al capo I). Univoche in tal senso sono state ritenute la conversazione tra il MA e il IT, quella tra il IT e lo IA, quella tra OE FI e LI TR, quella del 14.5.2007 nel corso della quale lo IA ed il MA commentavano insoddisfatti gli esiti dell'attentato ai danni del CE, affermando "gli replichiamo". Sono state indicate, altresì, conversazioni (del 28.5.2007 e del 18.3.2008) dalle quali emergeva il condizionamento del gruppo sull'amministrazione comunale, esercitato anche attraverso la nomina alle cariche comunali di persone di fiducia sostenute dal gruppo, come RO FI, nominato assessore all'urbanistica ed ai lavori pubblici che lo IA utilizzava per ottenere incarichi. Il concorso dello IA, con il IT ed il FO, nella minaccia al sindaco pro-tempore del Comune di ND, Lavalle FI, e al responsabile dell'ufficio tecnico, Guglielmini FI, nonché agli assessori comunali, finalizzate a ritardare la trascrizione presso la conservatoria del registro immobiliare dei beni confiscati devoluti al Comune nel 2007 e a non deliberare tale trascrizione (capo VV), fondato sul contenuto univoco delle conversazioni del 2.11.2008 alle 22 Ж quali partecipa direttamente il ricorrente, ha ulteriormente rafforzato il compendio probatorio idoneo a ritenere l'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio, connotato dalla partecipazione cosciente e volontaria alle scelte operative e ad una pluralità di attività del gruppo che esclude la configurabilità del concorso esterno nell'associazione mafiosa condotta I alternativa di chi è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. 6, n. 16958 del 08/01/2014, Costantino, rv. 261475). Ribadito quanto innanzi esplicitato in relazione al capo VV), quanto allo IA è stato rilevato come partecipasse in prima persona alle conversazioni che riguardavano detta vicenda e come egli stesso desse atto della condizione di intimidazione dei pubblici amministratori. La delibera comunale del 23.12.2008 prodotta dalla difesa - che non è stata neppure allegata al ricorso è stata esaminata dai giudici di appello che non l'hanno ritenuta dirimente essendo stato, in ogni caso, accertato che la trascrizione della confisca dei beni immobili e tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti erano stati eseguiti soltanto dopo l'esecuzione della misura cautelare. A fronte di una tale significativa congerie di elementi di prova non assume alcun pregio la riduttiva lettura alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate posta a fondamento delle censure difensive che come ha correttamente ritenuto la Corte di appello - si - sostanziano nella valutazione parziale e frazionata del complessivo significato dei dialoghi captati come quello con la fidanzata che, secondo il ricorrente, dimostrerebbe la sua estraneità al danneggiamento nei confronti del CE la cui prova risulta evidente dalla conversazione del 14.5.2007 con il MA, restando irrilevante la circostanza che il SC, ritenuto nell'ipotesi accusatoria esecutore materiale, sia stato assolto. La configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 è stata ricondotta all'uso di metodi tipicamente mafiosi che ha connotato le condotte contestate ai capi I) e VV) anche prescindendo dalla consapevolezza da parte del ricorrente dell'agevolazione della consorteria. Consegue il rigetto del ricorso. 12. RÌ RG è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen. quale partecipe della società minore>>, capo A), e per la detenzione continuata di armi, capo RR), alla pena, confermata in appello, di anni sette e mesi quattro di reclusione. La Corte di appello, nel ritenere l'infondatezza dei rilievi difensivi, ha escluso che il RÌ possa considerarsi un giovane condizionato dalla subcultura mafiosa, essendo stato già accertato che era pienamente inserito nelle dinamiche criminali del suo territorio, come dimostra la condanna per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui alla sentenza irrevocabile del 13.11.2003, quella per danneggiamento e detenzione di monete 23 false commessi da minorenne, nonché, per il reato di estorsione in concorso, commesso in ND il 14.5.2002; inoltre, gli è stata applicata la misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni, ragione per la quale era sottoposto a controlli e limitazioni che certamente ostacolavano in quel periodo la più intensa partecipazione alle attività del gruppo. Cionondimeno, è stato evidenziato dai giudici di appello come dalle conversazioni captate si traesse con tutta chiarezza che il RÌ si occupava attivamente delle armi e come egli stesso insieme ai suoi interlocutori si qualificasse esplicitamente come appartenente alla 'ndrangheta. La prova del reato di partecipazione al sodalizio è stata ancorata, quindi, a plurime circostanze di fatto tratte dalle conversazioni: quella del 28.4.2007 con OE LE in cui si parla della cerimonia di affiliazione del AS alla quale gli interlocutori erano contrari ed alla quale il RÌ non aveva partecipato perché sottoposto alla misura di prevenzione;
quella captata il 3.11.2007 a bordo dell'auto in cui OE TR si lamentava di dover utilizzare una macchina modesta;
quella del 24.4.2007 in cui OE LE informa il ricorrente della suddivisione che il territorio del locale>> di Condufuri;
e, ancora, dalla conversazione del 2.5.2008 nella quale il RÌ ed altri si rammaricano che una carica>>, LI TR, avesse impedito l'azione ritorsiva nei confronti del gioielliere>>. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha valutato come le dichiarazioni autoaccusatorie e quelle eteroaccustaorie captate dimostrino lo status di affiliato nel senso della esistenza di un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, prendendo parte alla vita dello stesso, non contraddetto, ma avvalorato dal fatto che i partecipi della società minore>> lamentassero di non avere mezzi sufficienti, così come dalla necessità di attenersi alle regole imposte dal sodalizio anche rinunciando alle finalità personali come quella di vendicarsi. Il ricorso, pertanto, si sostanzia nella riproposizione dei rilievi di appello sui quali vi è ampia e coerente motivazione, ancorata alle circostanze emerse dalle conversazioni ritenute chiare ed esplicite nel loro significato della Corte di appello che ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di partecipazione ad associazione mafiosa. Le censure in ordine alla detenzione di armi sono palesemente aspecifiche per mancanza di correlazione con quanto valutato dai giudici di merito, attenendo ad una sola delle conversazioni indicate dalla quale, peraltro, per quel che è stato rappresentato, non risulta che il RÌ neghi di avere l'arma. Mentre la Corte territoriale ha evidenziato come, indipendentemente dal riferimento ai cioccolatini poket coffee>>, i conversanti esplicitamente parlano di mitra. Invero, elementi dimostrativi della detenzione di armi, tra le quali tre mitragliatori del tipo kalashnikov, sono stati tratti dalla conversazione del 30.4.2007 nel corso della quale si apprendeva che il RÌ era stato contattato da tale Tasso>> perchè reperisse un'arma che serviva per ammazzare una persona, ma soprattutto dalla conversazione del 17.11.2007 in cui viene fatto chiaro riferimento alla disponibilità dei tre 24 я mitra. Generica, altresì, la contestazione dell'aggravante dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, mentre dell'infondatezza delle doglianze in ordine alla circostanza aggravante della disponibilità delle armi dell'associazione si è già detto in precedenza. Con riferimento al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i giudici di merito hanno correttamente valorizzano i precedenti penali del ricorrente, nonostante la giovane età. Si deve concludere per il rigetto del ricorso. 13. Essendo già stati esaminati nella parte generale i rilievi di MA ME in ordine alla warch & prova della esistenza dell'associazione mafiosa, valla ritenuta circostanza aggravante della disponibilità delle armi del sodalizio ed al regime sanzionatorio applicato con riferimento alla legge n. 125 del 2008, deve essere qui rilevata la infondatezza dei restanti motivi proposti dal ricorrente, consuocero del ZE, che è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., esclusa la circostanza aggravante del ruolo direttivo, alla pena, ridotta in appello, di anni sei e mesi otto di reclusione. La prova è stata fondata sul contenuto di più conversazioni a partire da quelle captate nella fase iniziale delle indagini avviate in relazione al danneggiamento a seguito di incendio di un escavatore di RO PE (conversazioni del 21-23 aprile 2006, del 31.5.2006, tra il MA e lo AR e tra lo IA e OE PE, tra il IT e il FO). Significativa è stata ritenuta, altresì, la frequentazione del IT l'attiva partecipazione del MA alle reazioni successive al danneggiamento subito dallo IA il 31.3.2007 (conversazione dell'1.4.2007 tra il MA e lo IA e del 14.5.2007 successiva all'azione ritorsiva con il danneggiamento dello studio di CE VI); nonché, il contenuto delle conversazioni tra il MA e lo IA relative alla costruzione del supermercato SA (conversazioni del 22-24 maggio 2007). Infine, sono state valutate le condotte del MA volte ad acquisire l'attività di estrazione di inerti della fiumara di DO di RO EN e UI Oreste, in particolare, alla luce di quanto riferito dal RO circa i ripetuti tentativi di indurlo a cedere il fondo demaniale da parte del MA e dei figli, circostanze confermate dal contenuto di alcune conversazioni tra il MA e lo IA. Contrariamente a quanto denunciato dal ricorrente, i giudici di appello hanno operato una compiuta valutazione critica in ordine alla esatta interpretazione delle conversazioni captate (p.207-213). In specie, hanno dato atto che il MA e lo IA non discutevano di un progetto imprenditoriale, calcolandone i costi che avrebbero subito, compresi quelli delle estorsioni, ma discutevano con tutta evidenza di un progetto criminale e di un sistema unico>> di estorsioni da mettere in atto. Hanno rilevato come lo scontro tra il MA ed il CE fosse chiaramente riferibile alla spartizione del territorio e delle competenze per le estorsioni, non semplicemente al mancato pagamento di un mezzo o ad una offesa personale rivolta al ricorrente dal CE il quale affermava di non comprendere come il ZE gli avesse 25 viso che & delegato la gestione delle estorsioni e non contava nulla. Hanno evidenziato come la proposta di cessione dell'impianto di estrazione di materiali inerti era stata fatta al RO con modalità tipicamente mafiose con la partecipazione attiva del ricorrente. Così che, i giudici di merito hanno escluso con argomenti logici ed ancorati ai fatti accertati che il coinvolgimento del MA nelle vicende indicate non fosse riconducibile all'inserimento nella vita del sodalizio, ma riferibile esclusivamente alla sua attività imprenditoriale. A fronte di tale valutazione dettagliata degli elementi acquisiti, il ricorrente ha denunciato il travisamento del significato delle conversazioni intercettate, allegate al ricorso, che in realtà di sostanzia nella prospettazione di una lettura alternativa non avendo indicato alcun contenuto difforme. Come è noto, nel giudizio di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di intercettazioni diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, rv. 252190; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni, rv. 259516). Sono infondati, infine, i motivi di ricorso sulle circostanze attenuanti generiche che i giudici di merito non hanno riconosciuto tenendo conto non solo per i precedenti penali, ma anche della elevata pericolosità della condotta;
la pena è stata comunque ridotta. Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso. 14. Anche i rilievi mossi da OE LE FI non sono fondati e, pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Al OE è stata inflitta la pena, confermata in appello, di anni sette di reclusione per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., quale partecipe della società minore>>, capo A), nonché, per la detenzione di armi contestata al capo FF), in esso assorbito il capo DD), e per la detenzione ed il porto di armi contestata in concorso con CA LE al capo GG), in esso assorbito il capo II), aggravate ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Le censure in ordine alla prova della partecipazione all'associazione, in parte generiche, ripropongono le doglianze che sono già state esaminate dai giudici di appello che hanno valutato gli elementi tratti dalle conversazioni intercettate ritenuti univocamente conducenti dell'inserimento del ricorrente in quella che veniva indicata come la società minore>>. Hanno, quindi, dato atto che dalle conversazioni captate a bordo dell'autovettura del OE emergeva che aveva partecipato alla cerimonia di affiliazione del 26.4.2007, insieme al fratello TR, nella quale aveva anche manifestato la sua opposizione all'affiliazione del Fiscì; così come la conversazione del 28.4.2007 con il RÌ si riferiva alla affiliazione del AS alla quale erano contrari. Rilevante è stata ritenuta, altresì, la conversazione del 24.4.2007 in cui il OE informava il RÌ della suddivisone che il territorio del locale>> di Condufuri, dimostrando di conoscere questioni riservate della cosca di cui critica alcuni aspetti organizzativi. 26 Л Argomenti logici, come il tenore dei dialoghi e la qualità dei soggetti conversanti, hanno. condotto la Corte territoriale ad escludere che si potesse trattare di millanterie. Pertanto, il ricorso sollecita una non consentita rivalutazione del compendio probatorio. Della circostanza aggravante della disponibilità delle armi da parte del sodalizio si è già detto in premessa. Ugualmente è a dirsi per quel che riguarda la prova delle violazioni in materia di armi per le quali è stata affermata la responsabilità. I giudici di appello, infatti, hanno dato atto delle dichiarazioni autoaccusatorie delle conversazioni dell'1.6.2007 e del 23.7.2007 (rispettivamente il OE dialoga con il Fiscì e con il CA) e del 26.7.2007 (con il CA) nella quale risulta che le armi vengono mostrate all'interlocutore. Correttamente, inoltre, la Corte territoriale ha rilevato come risultasse che il reperimento delle armi fosse una pratica comune del gruppo che, evidentemente, se ne giovava sotto il profilo economico e per il controllo del territorio, escludendo, in tal modo, ogni dubbio sulla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Del tutto generiche sono le censure relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della entità della pena per le quali i giudici di merito hanno valorizzato la gravità delle condotte. 15. ME EO è stato condannato alla pena, confermata in appello, di anni sei di reclusione, per la partecipazione all'associazione di 'ndrangheta ritenuta sulla base del contenuto di un'unica conversazione del 17.1.2008 captata a bordo dell'autovettura in uso a OE TR al quale, anche in presenza di una terza persona non identificata, il ricorrente chiede informazioni sulla cerimonia di affiliazione alla 'ndrangheta alla quale avrebbe partecipato il giorno prima il OE che non ne vuole parlare;
quindi, il ME chiede al OE di presentarsi - viene fatto riferimento alla cd. copiata>> - e propone al suo interlocutore di farlo salire>>. La Corte territoriale ha valorizzato il linguaggio usato dal ME, ritenuto tipicamente 'ndranghetistico>>, e la circostanza che il ricorrente si attribuisca il potere, rappresentato al suo interlocutore, di farlo salire>>. Tuttavia, come ha rilevato il ricorrente, trattandosi di un unico dialogo di brevissima durata, avvenuto anche in presenza di una terza persona che non risulta accertato fosse intranea al gruppo, gli elementi che dallo stesso sono stati tratti non appaiono idonei a superare ogni ragionevole dubbio in ordine all'inserimento stabile del ME nel sodalizio mafioso. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto alla posizione di ME EO con il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria che dovrà rivalutare ed, eventualmente, evidenziare ulteriori elementi di prova acquisiti nel processo a carico del predetto. Restano, all'evidenza, assorbite le restanti censure mosse dal ME. 16. Esclusa la fondatezza delle censure relative al regime sanzionatorio applicato alla fattispecie di cui all'art. 416 -bis cod. pen. ed alla circostanza aggravante della disponibilità 27 R delle armi del sodalizio per quanto già precisato, anche il ricorso proposto da IL VI, ad avviso del Collegio, deve essere rigettato. Ed invero, i rilievi in ordine alla valutazione della prova della partecipazione alla società minore>>, per la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni sette di reclusione, sono generici e privi di fondamento. Nelle conversazioni esaminate e riportate dai giudici di merito viene fatto riferimento alla cerimonia di affiliazione del 26.4.2007 al quele lo IL partecipa e della quale conosce l'organizzazione nei particolari: quella in cui il RÌ chiede notizie in merito alla identità degli affiliati secondo quanto riferitogli dallo IL;
quella dello stesso giorno in cui lo IL informa OE LE del luogo ed ora in cui si sarebbe tenuta la cerimonia e del numero dei giovani da affiliare;
quella del giorno successivo, il 27.4.2007, in cui il OE si lamenta del fatto che nel corso della cerimonia lo IL non è intervenuto per dargli manforte sulla opposizione all'affiliazione del AS, cui segue la conversazione dello stesso IL con il RÌ ed il OE nella quale il ricorrente lamenta che la cerimonia non si era tenuta in modo regolare perché mancavano il capo società>>, il picciotto di giornata>> ed il mastro di giornata>>. Si sottrae, pertanto, a qualsivoglia censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto impensabile che si possa partecipare in tale modo ad una cerimonia di 'ndrangheta senza essere pienamente intraneo alla vita del sodalizio, rilevando come, del resto, sia lo stesso IL a fornire indicazioni precise sul proprio inserimento. Sono all'evidenza, aspecifici i motivi di ricorso in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della entità della pena, ritenuta dai giudici di appello insuscettibile di ulteriori riduzioni, tenuto conto della gravità dei fatti contestati. 16. CA LE è stato condannato, in concorso con OE LE, per la detenzione di una pistola e per il porto delle due pistole indicate al capo GG), in esso assorbito il capo II), mentre è stato assolto nel giudizio di appello dal reato di detenzione relativamente ad una delle due pistole con la conseguente rideterminazione della pena, condizionalmente sospesa, in anni due di reclusione ed euro 200 di multa. La prova della responsabilità è stata fondata sul contenuto della conversazione del 26.7.2007 con OE LE che dispone di una pistola che mostra al CA, che la deve acquistare per un terzo, per convincerlo della sua funzionalità; inoltre, OE mostra al ricorrente un'altra pistola che il CA riconosce come quella che era già stata sua ed aveva venduto al AS. Con discorso giustificativo logico, immune da contraddizioni ed ancorato alle circostanze emerse dalla intercettazione, la Corte di appello ha ritenuto il concorso del CA nel porto della шоблять pistola che il OE aveva portato, al CA che la voleva acquistare per conto di terzi, mentre ha escluso che il CA concorresse anche nella detenzione della stessa pistola. 28 Quanto all'altra pistola per la quale al CA, che afferma di aver venduto l'arma precedentemente al AS, è stata attribuita la responsabilità sia per la detenzione che per il porto, è stato evidenziato come la conversazione descriva l'episodio con sufficiente certezza e come l'immediato riconoscimento da parte del CA ed il funzionamento dell'arma, così come il ricordo del prezzo della vendita, consenta di collocare la detenzione dell'arma da parte del CA in un tempo prossimo a quello in cui è avvenuta la conversazione. Deve, pertanto, ritenersi la infondatezza delle deduzioni difensive, in specie, avuto riguardo alla natura millantatoria della conversazione captata. Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in considerazione della gravità della condotta dell'imputato che commerciava armi con esclusione, quindi, di evidenti contraddizioni con l'assenza di pregiudizi e con la prognosi favorevole sulla quale i giudici di merito hanno fondato il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale. Anche sotto tale profilo, quindi, il ricorso non è fondato e, conseguentemente, deve essere rigettato. 17. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. NT, ZE, IT, LI NO, AS, FO, IA, RÌ, MA, OE e IL devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ministero dell'interno, Provincia di Reggio Calabria, Comune di Condufuri e EN RO - per quest'ultimo in favore dello Stato - che si liquidano per ciascuna di esse, tenuto conto del numero e dell'importanza delle questioni trattate, della tipologia ed entità delle prestazioni difensive, in euro 3.500 (tremilacinquecento), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata per LI NO e LI TR limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso di LI NO. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di ME EO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. Rigetta i ricorsi di NT, ZE, IT, CA, AS, FO, IA, RÌ, MA, OE e IL che condanna al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, in solido NT, ZE, IT, LI NO, SC, FO, IA, RÌ, MA, OE e IL alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Ministero dell'interno, Provincia di Reggio Calabria, Comune di ND e EN RO, per quest'ultimo in favore dello Stato, che liquida per ciascuna di esse in euro 3.500 (tremilacinquecento), oltre accessori come per legge. Così deciso, il 5 maggio DEPOSITATA IN CANCELLERIA. consigliere estensore I Presidente -9 NOV 2015 Maria Cristina Siotto Lucia La Posta محتك TL CANCELLIERE Stefani FAFELLA