Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2015, n. 44704
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Sentenza 5 maggio 2015

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Ai fini della individuazione del regime sanzionatorio applicabile ai reati permanenti, nella ipotesi di successione di leggi nel tempo, deve farsi riferimento alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, alla data della richiesta di rinvio a giudizio.(Fattispecie in tema di reati di associazione per delinquere di stampo mafioso).

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis comma quarto, cod.pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso. (Fattispecie relativa ad associazione di stampo mafioso denominata "ndrangheta").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2015, n. 44704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44704
    Data del deposito : 5 maggio 2015

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