Versione
27 ottobre 1967
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6 novembre 1974
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1 luglio 2011
1 luglio 2011
Art. 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".
Commentari • 69
- 1. Studio Legale Pietrangeli Bernabeihttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 4 settembre 2025 · 23.333225
Detenzione – Bossolo esploso relativo a munizioni di guerra – Reato di cui all'articolo 2 legge n. 895/1967 – Configurabilità – Condizioni Legge n. 895/1967, articolo 2 In tema di armi, la detenzione di un bossolo esploso relativo a munizioni da guerra integra il reato di cui all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, a condizione che il giudice ne verifichi la concreta idoneità a porre in pericolo il bene giuridico tutelato dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità in relazione alla possibilità di una sua agevole riutilizzazione nel corpo di una nuova munizione.
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 23/02/2017, n. 14289Provvedimento: […] Risulta dagli atti che il procedimento n. 416/2014 RG pendente davanti all'autorità giudiziaria ordinaria era stato promosso dal Pubblico ministero in relazione all'art. 2, legge n. 895/1967 e che, pervenuto il fascicolo militare (che veniva rubricato al n. 708/2013 RGNR, n. 109/2014 RG), i procedimenti venivano riuniti all'udienza del 17 luglio 2014. […] Peraltro, a norma dell'articolo 16, comma 3, cod. proc. pen., è reato più grave quello di cui all'articolo 2, legge n. 895/1967, di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.Leggi di più...
- proscioglimento dal reato comune·
- concorso di reato comune e reato militare che determini la giurisdizione unica dell'a.g. ordinaria·
- sussistenza·
- persistenza della giurisdizione·
- reati contro l'integrità e la sanità della stirpe