Articolo 2 della Legge 2 ottobre 1967, n. 895
Articolo 1Articolo 3
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27 ottobre 1967
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6 novembre 1974
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1 luglio 2011
Art. 2.
Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila. ((5)) ------------ AGGIORNAMENTO (5) Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"".
Entrata in vigore il 1 luglio 2011
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