Sentenza 23 marzo 2012
Massime • 1
Integra la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non quella di favoreggiamento continuato, la condotta reiterata e continuativa di rivelazione a membri del sodalizio criminale di notizie relative ad indagini svolte nei loro confronti dall'autorità. (Fattispecie relativa a rivelazione, protrattasi nel tempo, da parte di dipendente di un istituto di credito di informazioni sulle indagini bancarie condotte dalla Guardia di Finanza sugli esponenti di vertice di un sodalizio mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2012, n. 22582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22582 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI OL Presidente del 23/03/2012
Dott. BRUNO OL A. Consigliere SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria rel. Consigliere N. 669
Dott. ZAZA Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO OL Consigliere N. 4209/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR TO CONCETTO ORAZIO N. IL 04/07/1963;
avverso la sentenza n. 3078/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 03/06/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello R., che ha concluso per il rigetto.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione IA VI avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 3 giugno 2010 con la quale è stata - per quello che qui interessa - confermata quella di primo grado in data 22 luglio 2009, di condanna in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
All'imputato era stato addebitato di avere concorso al mantenimento e al rafforzamento dell'associazione di tipo mafioso diretta e organizzata da UN OL, mediante la condotta posta in essere quale dipendente della Banca Popolare di Lodi e consistita nel fornire, a BB Lorenzo, informazioni sulle indagini bancarie condotte dalla Guardia di Finanza, nell'ostacolare le stesse, nel distruggere documentazione bancaria rilevante per l'accertamento dei fatti.
La Corte d'appello aveva ritenuto accertato che l'imputato, dipendente della sede centrale di Catania della predetta banca, era stato inviato all'agenzia di Mascali per eseguire la duplicazione di documentazione bancaria richiesta dalla polizia giudiziaria che stava indagando su alcuni esponenti del clan UN. La Corte contestualmente attestava che l'imputato non poteva avere svolto altra attività finalizzata a consentire movimentazioni bancarie da parte di membri del clan menzionato, tali da configurare riciclaggio. I giudici di secondo grado, nel farsi carico dei motivi di appello che tendevano a prospettare la configurazione dello stato di necessità quantomeno putativa, in favore dell'impugnante, hanno invece osservato che da plurime conversazioni era emerso come l'IA non avesse subito gravi minacce da parte del BB, minacce comunque non provate dall'appellante: costui si era trovato, comunque, in una situazione che non gli impediva di rivolgersi alle forze dell'ordine, tenuto conto che il suo incarico a Mascali era proprio in esecuzione di atti di indagine di interesse della polizia giudiziaria.
La Corte territoriale ha anche enumerato le plurime emergenze dalle quali aveva ricavato che l'imputato non solo si fosse prestato all'atto di distruzione (anche solo fittizia) degli assegni, così come richiestogli da BB, ma avesse anche mantenuto rapporti di intensa comunicazione con costui, informandolo delle indagini che la Guardia di Finanza stava eseguendo sul suo conto in altre città;
dandogli atto della necessità di avere colloqui riservati;
comunicando con BB a proposito dei nomi di altri soggetti che figuravano sulla documentazione bancaria che gli assicurava di avere in parte bruciato;
notiziando lo stesso BB dell'ostacolo frapposto alle indagini della guardia di finanza, con un comportamento dilatorio;
apparendo come soggetto che si riforniva gratuitamente di benzina presso l'impianto di distribuzione divenuto poi oggetto di sequestro perché appartenente di fatto al UN;
infine apparendo come persona alla quale il BB esprimeva il proprio rammarico nell'apprendere che sarebbe rientrato nella sede di provenienza.
Deduce il ricorrente:
1) il vizio di motivazione. La Corte d'appello avrebbe dovuto motivare quantomeno sul profilo della putatività della esimente dello stato di necessità - per vero non incluso nei motivi presentati -, alla luce del tenore delle intercettazioni ambientali dalle quali era emerso che l'imputato si era venuto a trovare in una situazione di grande timore, idonea pure ad incidere sulla configurazione del dolo del reato in discussione.
La Corte d'appello aveva manifestamente errato il proprio giudizio quando aveva qualificato "larvata" la minaccia proferita al suo indirizzo: minaccia che era stata, invece, di morte nei confronti dell'imputato, da parte del BB, allorché costui aveva chiesto all'imputato di distruggere gli assegni di suo interesse. Anche il comportamento dell'imputato che aveva assicurato all'interlocutore di aver distrutto i titoli avrebbe dovuto leggersi come mera "recitazione" necessitata dalle minacce. E di ciò era prova del fatto che proprio l'imputato aveva chiesto di essere esonerato dall'incarico e di rientrare nella sede originaria, ottenendo che altro dipendente - tale AL - proseguisse il suo lavoro.
La difesa, sul punto, aveva chiesto alla Corte d'appello l'acquisizione della documentazione comprovante la data in cui lo stesso imputato aveva chiesto il rientro nella sede di Catania. Meramente assertive erano poi le considerazioni della Corte d'appello sui rapporti amicali che avrebbero legato l'imputato con il BB.
2) Con un secondo motivo si denuncia la violazione di legge per non essere stata considerata la operatività della meno gravosa fattispecie di favoreggiamento.
3) Con un terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza ed entità del danno di immagine che l'imputato è stato condannato a risarcire.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte di merito non è incorsa nel denunciato vizio di motivazione ed anzi ha reso un quadro completo delle emergenze, tale da giustificare l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al concorso esterno in associazione mafiosa che gli è stato addebitato. Con la conseguenza che le doglianze della difesa finiscono per assumere il significato di una mera prospettazione alternativa della ricostruzione del fatto, come tale sottoposta a questa Corte con motivi che rasentano l'inammissibilità. In primo luogo deve darsi atto della circostanza che la tesi della putatività dell'esimente della legittima difesa, oltre a non essere stata specificamente prospettata nei motivi d'appello secondo quanto attestato dal medesimo impugnante, non avrebbe potuto essere - in sè- oggetto della stessa motivazione sulla configurazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa atteso che l'atteggiamento psicologico che l'imputato avrebbe avuto in base alla tesi difensiva, prima ancora che integrare gli estremi della causa di giustificazione, sarebbe stato idoneo a far escludere il dolo del reato in contestazione.
Ma il dolo del concorso esterno in associazione mafiosa è stato motivatamente ritenuto integrato nella sentenza impugnata ove i giudici hanno dettagliato gli elementi indicatori di un rapporto coscientemente e volutamente sinergico tra l'imputato e l'esponente mafioso nella sua qualità: rapporto consistito nell'avere, il primo, posto al servizio del secondo, appunto nella sua detta identità, le informazioni riservate delle quali era a conoscenza e che potevano risultare utili al mantenimento e al rafforzamento del sodalizio: nel senso di consentire a questo di fronteggiare gli attacchi derivanti dalla attività di indagine della polizia giudiziaria. In tal senso sono state citate le conversazioni che hanno consentito alla Corte di ritenere di scarsissima rilevanza liberatoria le eventuali pressioni effettuate da BB sul dipendente di banca, dimostratosi in più occasioni consapevole della illiceità dei rapporti che intratteneva col mafioso e della utilità delle informazioni che gli passava.
La Corte, proprio in forza di tali plurimi colloqui, ha ritenuto che la tesi della minaccia non potesse essere apprezzata come decisiva, dando atto anche della circostanza che la minaccia di morte non era stata comprovata dall'interessato.
Nella stessa prospettiva può ritenersi completa ed esaustiva la motivazione anche in relazione al fatto che l'imputato cessò ad un certo punto l'incarico a Mascali, destando il rammarico del BB che fino a quel momento se ne era potuto avvale re. Infondata è anche la censura sull'omessa motivazione riguardo alla configurabilità del favoreggiamento, reato che in base alla costante giurisprudenza non può essere configurato fintantoché il reato associativo - che dovrebbe essere oggetto di elusione - è in corso. Si rileva infatti che l'aiuto prestato nel corso dell'azione criminosa rientra nella fattispecie del concorso di persone nel reato - e non nel favoreggiamento personale -, quando vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una condotta più articolata (Rv. 241119). E ciò senza tenere conto della costante giurisprudenza secondo cui integra la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, e non quella di favoreggiamento continuato, la condotta reiterata e continuativa di rivelazione a membri del sodalizio criminale di notizie relative ad indagini svolte nei loro confronti dall'autorità Rv. 249878).
Motivata appare infine la configurazione del danno cagionato alla parte civile dalla condotta dell'imputato.
La censura sul punto è, essa si, generica, avendo il giudice correttamente motivato in ragione dell'assunto secondo cui la commissione di un grave reato, da parte del dipendente dell'istituto bancario, nell'esercizio delle proprie funzioni, è destinata a depauperare il credito che l'istituto gode presso la massa dei consociati in ragione della correttezza e della riservatezza la delle operazioni che esso garantisce sul patrimonio dei medesimi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso condanna il ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012