Sentenza 3 febbraio 2015
Massime • 3
La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 cod. proc. pen. non può trovare applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da soggetto che riveste la qualità di imputato, anche in procedimento separato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento con cui il giudice di merito non aveva disposto, dopo l'assunzione di una deposizione "de relato", l'assunzione della testimonianza della fonte diretta, chiesta ai sensi dell'art. 195, cod. proc. pen., di un imputato in procedimento separato di reato connesso o collegato).
In tema di prova dei reati associativi, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma comunque indicativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che il riscontro attenga ad un accadimento collocabile in un diverso contesto temporale, se quest'ultimo sia comunque compreso nel periodo di contestazione del reato, in quanto il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio.
Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. (Nella motivazione la Corte ha fatto riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta).
Commentari • 2
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Rassegna di giurisprudenza Uso del metodo mafioso La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo …
Leggi di più… - 2. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 11 novembre 2020
1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 3. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2015, n. 21562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21562 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 03/02/2015
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 453
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 21233/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR LO N. IL 20/07/1967;
UR SA N. IL 26/12/1955;
LI MA ME N. IL 06/04/1975;
BR EP N. IL 16/03/1972;
DI MA AO N. IL 12/05/1960;
avverso la sentenza n. 163/2012 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 08/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Eduardo Vittorio Scardaccione, ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di ZI IM AR e NO PP ed il rigetto degli altri ricorsi;
il difensore della parte civile F.A.I., Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane, avv. Foti Giovanni in sostituzione dell'avv. Francesco Pizzuto, ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
il difensore degli imputati OR LO e UR LV, avv. Sinatra Flavio, ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 giugno 2011 il Tribunale di Gela affermava la penale responsabilità, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, dei seguenti imputati:
a) OR LO, in relazione ai reati associativi a lui ascritti ai capi A) del decreto che dispone il giudizio del 25 giugno 2008 e C) del decreto che dispone il giudizio del 3 ottobre 2008, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, individuato come reato più grave quello di cui al capo A); la prima contestazione riguarda l'aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "Stidda", dall'agosto 1999 al febbraio 2007, in particolare del nucleo gelese, indicato inizialmente come clan dei "pastori", poi come clan Lauretta- OO, quindi come clan AN ed infine esplicitamente come "stidda di Gela". La seconda contestazione riguarda la partecipazione e direzione della "stidda di Gela" dal 18 settembre 2007 all'attualità;
b) Di MA OL, in relazione al reato a lui ascritto al capo H) del decreto che dispone il giudizio del 25 giugno 2008 (estorsione in danno dei titolari della scuola guida Vulcano di Gela);
c) UR LV, in relazione al reato a lui ascritto al capo G) del decreto che dispone il giudizio del 25 giugno 2008 (estorsione in danno dei. titolari della concessionaria Ford in Gela);
d) ZI IM AR, in relazione al reato a lui ascritto al capo G) del decreto di giudizio immediato del 10 luglio 2008 (estorsione in danno dell'esercizio commerciale di Cammelleri FI), riconosciuta la circostanza attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8;
e) NO PP, in relazione al reato a lui ascritto al capo A) del decreto che dispone il giudizio del 4 giugno 2008 (estorsione in danno della UT), ritenuta la continuazione con il delitto già giudicato con sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta del 15 giugno 2004. 2. A seguito dell'impugnazione proposta da tutti gli odierni imputati, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di OR LO in ordine al reato associativo di cui al capo A, per ostacolo di precedente giudicato, in relazione al periodo compreso dal 3 luglio 1999 al gennaio 2002, e riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati e quelli già unificati con provvedimento emesso in sede di esecuzione dal GIP di Caltanissetta, rideterminava la pena a titolo di aumento in tre anni e quattro mesi di reclusione;
per Di MA OL escludeva l'aggravante della commissione del fatto da più persone riunite, riconosceva la continuazione con i reati giudicati con altre sentenze di condanna e determinava la pena a titolo di aumento in un anno di reclusione ed Euro 100 di multa;
escludeva per UR LV l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, terza ipotesi, e n. 3, confermando la pena irrogata in primo grado;
confermava le condanne e le pene irrogate a ZI IM AR e NO PP, in relazione al reato a ciascuno contestato, eliminando per il secondo la misura di sicurezza della libertà vigilata.
Contro la sentenza d'appello hanno presentato ricorso tutti gli imputati, con atti separati.
3. Il difensore di OR LO, avv. Flavio Sinatra, ha presentato ricorso, affidato a tre motivi.
1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 125 c.p.c., comma 3, artt. 192, 187 e 546 cod. proc. pen., per violazione delle regole probatorie in tema di chiamata di correo, ed in particolare del principio della convergenza del molteplice. Nei motivi di appello si era evidenziato che le dichiarazioni di TA AR e TR OS si riferiscono a periodi diversi;
ciononostante la Corte territoriale ha fondato l'affermazione di responsabilità per il reato associativo nel periodo dal 2002 alla fine del 2006 sulla base unicamente delle dichiarazioni del TR, che invece si riferiscono a fatti precedenti all'arresto dell'imputato, avvenuto nell'ottobre 2002. Quanto al periodo successivo (dicembre. 2006-febbraio 2007), residuano solo le dichiarazioni di TA AR e quelle di TA FI, per un periodo ancora successivo (2007-2008). In definitiva le dichiarazioni dei tre collaboratori non potevano essere sovrapposte.
8.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 195 cod. proc. pen., in riferimento alla mancata audizione di NN
LV, teste di riferimento di TA FI, erroneamente ritenuto imputato in questo procedimento.
8.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 187 cod. proc. pen e art. 416 bis c.p., comma 4, in riferimento alla sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. Il ricorrente sottolinea che nel decreto che dispone il giudizio del GUP di Caltanissetta del 3 ottobre 2008 non è stata contestata detta aggravante, che di conseguenza non poteva essere applicata.
6. Di MA OL ha presentato ricorso sottoscritto personalmente, affidato a tre motivi.
6.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 546, 192 e 187 cod. proc. pen., in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di estorsione in danno dei titolari della scuola guida Vulcano. Si lamenta la genericità delle accuse ed il travisamento delle dichiarazioni rese da TA LE, il quale, diversamente da quanto affermato in sentenza, non ha dichiarato che l'estorsione da lui "aperta" nel 2001 è stata continuata dall'imputato dopo il suo arresto, ma solamente che allorquando uscì dal carcere trovò implicato il Di MA;
si contesta inoltre la convergenza delle altre dichiarazioni accusatorie (di TA ZI, ER NU, RA TO, TA FI, LL OL), poiché non sovrapponibili nel loro nucleo essenziale, stante il ruolo di apripista attribuito ora ad uno, ora ad un altro sodale, ora ad un gruppo, ora ad altro gruppo mafioso e considerato che tutti attribuiscono al Di MA un ruolo per il rilascio di patenti false, ma non nella riscossione del "pizzo". Infine si contesta l'omessa motivazione su una nota acquisita agli atti, con la quale si segnalava che RD NE, le cui dichiarazioni sono considerate come primo riscontro alla chiamata diretta di TA, non risultava godere delle misure di assistenza e tutela previste dalla L. n. 82 del 1991. 6.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 187 cod. proc. pen. e art. 99 cod. pen., in relazione alla recidiva reiterata e specifica affermata in presenza di un'unica sentenza di condanna, nella quale non era stata contestata l'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen.. Secondo il ricorrente è stata erroneamente applicata, la disciplina vigente in seguito alla modifica intervenuta con la L. n. 251 del 2005 a fatti precedenti.
6.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 187 cod. proc. pen. e art. 63 c.p., comma 4, rispetto ai due aumenti di pena per l'aggravante prevista dall'art. 629, comma 3, e per la recidiva, poiché la pena base è stata determinata in riferimento all'ipotesi aggravata di estorsione.
7. Il difensore di UR LV, avv. Flavio Sinatra, ha presentato ricorso, affidato a cinque motivi.
7.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen., art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192, 187 e 546 cod. proc. pen., per l'estorsione ai danni dei titolari della concessionaria Ford commessa nel dicembre 2005. Si contesta innanzitutto il riferimento ad un episodio del dicembre 2006, non ricompreso nell'imputazione; si sottolinea che la persona offesa, CO AR PP, ha dichiarato in dibattimento di non aver ricevuto richieste estorsive, ma di aver spontaneamente cercato il UR e di avergli regalato del denaro in occasione delle festività, proprio per evitare che altri soggetti chiedessero il "pizzo"; che il nipote del CO, EN RO, ha confermato di non aver ricevuto richieste estorsive da UR, ma da Di MA LV: in maniera illogica egli è stato ritenuto inattendibile e reticente. In conclusione secondo la ricostruzione delle due sentenze di merito l'imputato ha svolto semplicemente la veste di intermediario fra gli estorsori e le vittime, operando su incarico di queste ultime e nel loro interesse per mere ragioni di amicizia e di vicinato;
in casi del genere la giurisprudenza costante di questa Corte esclude la sussistenza del reato.
8.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 ed alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per l'affermazione della circostanza aggravante ad effetto speciale del metodo mafioso. L'affermazione della sussistenza di un contesto caratterizzato intimidazioni di tipo mafioso viene giudicata frettolosa e contraddittoria, poiché l'iniziativa fu assunta dalla vittima e, in seguito all'assoluzione dell'imputato dal reato associativo ed all'esclusione delle aggravanti del fatto commesso da più persone riunite e della condotta posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416-bis, veniva meno anche il dolo specifico di agevolare l'associazione di stampo mafioso. In sostanza, una volta accertato che il contatto con l'imputato fu voluto dalla persona offesa ed accertata l'inesistenza di un rapporto di vicinanza tra l'imputato e specifici organismi mafiosi, non poteva essere affermata la sussistenza del metodo mafioso, in ragione, dell'esistenza di associazioni mafiose sul territorio, con le quali però si era negata ogni contiguità del UR.
8.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 c.p., n. 4, poiché in ogni caso il pagamento di Euro 400,00 su iniziativa della parte offesa, in considerazione delle condizioni economiche della stessa, doveva consentire il riconoscimento del danno di speciale tenuità.
8.4 Con il quarto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per carenza di motivazione in considerazione dell'iniziativa della persona offesa.
8.5 Con il quinto motivo si deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 133 cod. pen., poiché è stata assunta come pena base quella di sei anni di cui all'art. 629 cod. pen., comma 2 di reclusione e non quella di cinque anni di reclusione di cui al comma 1.
8. ZI IM AR ha presentato ricorso sottoscritto personalmente, con il quale deduce vizio di motivazione, violazione ed erronea applicazione degli artt. 133, 133 bis e 62 bis cod. pen., contestando il trattamento sanzionatorio e la sbrigativa motivazione della Corte territoriale sulle doglianze proposte con l'impugnazione. Erroneamente sono state unificate le statuizioni in ordine alle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, laddove invece tra le stesse non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza. Nello specifico il diniego delle generiche è fondato esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato, trascurando tutti gli altri aspetti (il percorso di collaborazione, la personalità dell'imputato, le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale) che avrebbero dovuto indurre ad un riconoscimento delle attenuanti, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.
9. Il difensore di NO PP, avv. Orazio Maurizio Scicolone, ha presentato ricorso, affidato a tre motivi.
9.1 Con il primo motivo si deduce nullità del processo per omessa notifica dell'avviso di conclusione indagini, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, del decreto che dispone il giudizio di primo grado e del decreto di citazione per l'appello. Ci si riserva espressamente di essere maggiormente precisi e di indicare le eventuali cause di nullità assoluta che hanno determinato la contumacia del NO.
9.2 Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per mancanza di una prova di colpevolezza grave, precisa e concordante. Secondo la prospettazione difensiva l'imputato pagò integralmente l'autovettura acquistata, ricevendo uno sconto di routine praticato a particolari clienti. Le dichiarazioni dei titolari della UT. sono reticenti e generiche. e non confermate dal materiale documentale.
6.3 Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione alla eccessività della pena, determinata in continuazione con una precedente condanna per reato associativo, in mancanza di una corretta motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va esaminato per primo il ricorso proposto nell'interesse di OR LO, dichiarandone l'infondatezza.
1.1 Quanto al primo motivo, va confermata la correttezza delle argomentazioni della Corte territoriale in ordine alla prova della perduranza del vincolo associativo, nel periodo successivo al gennaio 2002 e fino all'ottobre 2008.
Depongono in tal senso in primo luogo le dichiarazioni del collaboratore TR OS, il quale riferisce le confidenze ricevute dallo stesso imputato nel carcere di Spoleto di appartenere alla "stidda" e di aver ricoperto il ruolo di reggente del clan negli anni 2004-2005, aggiornandolo su quello che accadeva a Gela nel clan, in tal modo dimostrando che, anche a seguito del suo arresto, l'imputato era rimasto legato all'associazione. Correttamente la Corte territoriale richiama l'orientamento espresso recentemente da questa Corte, secondo il quale in tema di valutazione della permanenza del vincolo derivante dalla partecipazione ad una associazione mafiosa, l'arresto o l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un affiliato non costituisce causa automatica di cessazione del vincolo associativo, dovendosi accertare caso per caso se le vicende processuali dell'imputato abbiano determinato la risoluzione del legame associativo (tra le ultime, Sez. 2, n. 6819 del 31/01/12, Fusco, Rv. 254503; Sez. 2, n. 8027 del 13/11/2013 - dep. 20/02/2014, Panzega, Rv. 258789). Proprio in quella attività di informazione viene individuata la prova della permanenza del legame, anche sotto il profilo della sussistenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita dell'organizzazione del gruppo;
anche il fatto che egli riferisse della nomina di reggenti, nel periodo in cui era detenuto, conferma la posizione di vertice ricoperta nell'associazione; diversamente, infatti, egli non ne sarebbe stato messo a conoscenza.
1.2 Il ricorrente contesta che rispetto a queste dichiarazioni possano costituire riscontro quelle di altri collaboratori, che si riferiscono a periodi successivi, proprio per il fatto di non riferirsi al medesimo contesto temporale. L'assunto non è corretto, poiché l'oggetto del riscontro è rappresentato dall'appartenenza, del OR all'associazione e non l'appartenenza, in uno specifico periodo.
È infatti corretta, in generale, l'affermazione che la dichiarazione di un altro, collaboratore di giustizia può essere utilizzata come conferma di una chiamata in correità o in reità solo se riguarda lo specifico fatto da provare;
quando però si tratta del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può provenire anche da altro collaboratore di giustizia che riferisca un fatto diverso, ma comunque indicativo e significativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che sia collocabile in altra epoca, sempre ovviamente compresa nel periodo indicato dalla contestazione del reato di partecipazione all'associazione. In tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda, infatti, la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (tra le ultime, Sez. 1, n. 10734 del 23/01/2013, Marrone, Rv. 254885).
1.3 Risulta anche insussistente il dedotto travisamento delle dichiarazioni del TR, poiché a pagina 65-67 del verbale allegato dal ricorrente il collaboratore riferisce proprio le circostanza riportate in sentenza, per cui non vi è stato alcun travisamento per "invenzione" del suo narrato.
1.4 Anche il secondo motivo, riguardante la mancata escussione del teste di riferimento di TA FI (tale NN LV), chiesta ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., è infondato, al limite dell'inammissibilità.
Infatti, nell'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia (come nella fattispecie) persona che rivesta la qualità di imputato, anche in procedimento separato, tale norma non può trovare applicazione (Sez. 2, n. 17107 del 22/03/2011, Cocca, Rv. 250252;
Sez. 5, n. 32834 del 25/05/2011, Mazzarella, Rv. 250582). Alle ragioni di natura testuale o lessicale (esclusiva riferibilità a persone aventi la qualità di testimoni della locuzione "chiamate a deporre" di cui al comma 1 della norma in esame, espresso riferimento al testimone "che abbia una diretta conoscenza dei fatti" contenuto nella relazione al progetto preliminare del codice, mancata previsione dell'esame dell'imputato nei casi di cui all'art. 195 cod. proc. pen., a differenza di quanto previsto per gli imputati di reato connesso dall'art. 210 cod. proc. pen., comma 1) si sommano quelle di natura sistematico - interpretativa, apparendo del tutto incongruo estendere l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta ove questa si identifichi con l'imputato, il quale, anche a prescindere dal suo formale esame, in forza dell'art. 494 cod. proc. pen., ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, ed, in tal modo, di interloquire sulle dichiarazioni della fonte indiretta e di controbattere le medesime.
Un principio che conserva validità anche successivamente alla modifica dell'art. 111 Cost. ed all'introduzione delle norme sul giusto processo, in quanto in tal caso la fonte non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione;
con la conseguenza che è irrilevante accertare se la stessa abbia inteso sottrarsi o si sia di fatto sottratta all'esame dibattimentale.
La Corte ha fatto corretta applicazione del principio, richiamando l'ordinanza del giudice di primo grado nella quale si legge che il NN è "avuto riguardo al tenore delle contestazioni elevate nei suoi confronti nel procedimento n 785/2007 R.G.N.R. soggetto imputato in procedimento connesso o collegato"; a fronte di tale affermazione il ricorso non chiarisce in che termini invece se ne dovessero assumere le dichiarazioni ed omette di ricordare il richiamo al procedimento 785/2007 R.G.N.R..
1.5 Il terzo motivo, con il quale si deduce vizio di contestazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416 bis cod. pen., comma 4 con riferimento al capo c) del decreto che dispone il giudizio emesso in data 3 ottobre 2008 contestato al OR è infondato. Se infatti è vero che nel testo della contestazione indicata manca il richiamo all'aggravante, va anche considerato che tale richiamo è chiaramente espresso e sviluppato nel capo a) del decreto che dispone il giudizio del 25 giugno 2008, che si riferisce alla medesima associazione per delinquere e che, su richiesta proprio della difesa in sede di appello, è stata posta in continuazione con altra precedente condanna proprio perché riguardante il medesimo clan;
nessuna violazione del diritto di difesa si è allora consumata, poiché il ricorrente ha avuto piena contezza dei termini dell'accusa, comprensiva anche dell'aggravante dell'associazione armata.
1.6 In via generale va ricordato che, poiché il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, per il rispetto del precetto occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027).
In altri termini (ed in linea con il costante orientamento di questa Corte ribadito in più occasioni dalle Sezioni Unite;
cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051.; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco Rv. 205619) per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
2. Passando all'esame del ricorso di Di MA OL, il primo motivo con il quale sono dedotti una serie di travisamenti di prove dichiarative, è inammissibile per genericità.
Il ricorrente denuncia il travisamento delle dichiarazioni del collaboratore TA, riportando alcuni brani di un verbale di dichiarazioni, e di quelle di TA ZI, ER NU, RA TO, TA FI e LL OL, dei quali parimenti sono riportati stralci di dichiarazioni, messe a confronto tra di loro.
Una simile operazione non è consentita in sede di legittimità; deve infatti rammentarsi che, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di motivazione rilevante può
risultare, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche "da altri atti del processo", purché siano "specificamente indicati nei motivi di gravame". Ciò comporta, in altre parole, che all'illogicità intrinseca della motivazione (cui è equiparabile la contraddittorietà logica tra argomenti della motivazione), caratterizzata dal limite della rilevabilità testuale, si è affiancata la contraddittorietà tra la motivazione e l'atto a contenuto probatorio.
L'informazione "travisata" (la sua esistenza - inesistenza) o non considerata deve, peraltro, essere tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. Inoltre, la nuova disposizione impone, ai fini della deduzione del vizio di motivazione, che l'atto del processo sia, come già ricordato, "specificamente indicato nei motivi di gravame".
Sul ricorrente, dunque, grava, oltre all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici, anche quello di individuare ed indicare gli atti processuali che intende far valere (e di specificare le ragioni per le quali tali atti, se correttamente valutati, avrebbero dato luogo ad una diversa pronuncia decisoria), onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione. Non di meno deve ancora ribadirsi che, qualora la prova omessa o travisata, abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141; Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Buzi, Rv. 241023). Il ricorrente non si è conformato agli illustrati principi, atteso che le dichiarazioni asseritamente mal valutate dalla Corte territoriale sono insufficientemente indicate nel ricorso: dunque non sono ne' riportate integralmente, ne' sono allegati, in alternativa, i relativi verbali.
2.1 Generico è anche il riferimento alle note acquisite agli atti col consenso del P.G. riguardante RD NE, la quale, oltre che non allegata al ricorso, non si comprende come potesse incidere sulla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione.
2.3 Il secondo motivo, riguardante il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica, è infondato.
Premesso che ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, quale prevista dall'art. 99 c.p., comma 4, deve ritenersi che possa essere qualificato come già recidivo solo il soggetto nei cui confronti, al momento della commissione del nuovo delitto, siano già passate in giudicato più di una condanna (cfr. Cass., sez. 2/ 27/09/2013, n. 41806), non appare revocabile - in dubbio che la Corte territoriale legittimamente poteva ricavare la sussistenza di tale condizione in capo al prevenuto dal contenuto del certificato del casellario giudiziale;
nel caso di specie risultavano numerose condanne per lesioni personali, violazione della legge sugli stupefacenti, associazione mafiosa e favoreggiamento personale. Il giudice d'appello ha fatto poi corretta applicazione del principio, affermato da questa Corte in materia di recidiva reiterata, secondo il quale la circostanza che l'art. 99 cod. pen., comma 3 nel prevedere l'aumento di pena per effetto della recidiva reiterata, faccia riferimento al recidivo che commette un altro reato, non suffraga la tesi secondo cui in tanto la recidiva reiterata può essere contestata in quanto in precedenza sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice. Infatti dalla lettura della norma emerge che il termine "recidivo" è stato usato dal legislatore per comodità di esposizione, per non ripetere la definizione contenuta nel comma 1 dello stesso articolo e non già per indicare una qualità del soggetto giudizialmente affermata (Sez. 5, n. 47072 del 13/06/2014, Hoxha, Rv. 261308; Sez. 2, n. 18701 del 07/05/2010, Arullani, Rv. 247089).
2.4 Il terzo motivo è infondato.
La Corte territoriale ha determinato la pena partendo da sei anni di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa per l'estorsione aggravata, aumentata di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4, per la recidiva ed ancora per la continuazione interna e per la continuazione esterna, pervenendo, all'esito della riduzione per il rito abbreviato, alla pena finale di 12 anni di reclusione ed Euro 2.100,00 di multa.
In tal modo è stata data corretta applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4, che prevede, in caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad efficacia speciale, che il giudice deve applicare soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma possa effettuare un ulteriore aumento, fino a un terzo, come se la circostanza soccombente si trasformasse da circostanza ad efficacia speciale in circostanza ordinaria.
3. Anche il ricorso di UR LV va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato, al limite dell'inammissibilità. Le doglianze in sostanza si accentrano sulla errata qualificazione della condotta dell'imputato in termini di concorso nel reato di estorsione, laddove questi avrebbe svolto semplicemente la veste di intermediario fra gli estorsori e le vittime.
In primo luogo, infatti, la persona offesa, CO AR PP, ha confermato in dibattimento di essere stato avvicinato dall'imputato nel dicembre 2005 ed aver ricevuto la richiesta di un contributo di Euro 400 in favore delle famiglie dei detenuti (poi effettivamente versato), affinché nessun altro richiedesse somme di denaro;
inoltre ha dichiarato di aver pagato tre volte nel 2005, sia pure spontaneamente, sempre per evitare di ricevere altre richieste estorsive;
vanno ancora considerate le pur reticenti dichiarazioni del nipote, che comunque non hanno smentito la versione accusatoria dello zio e quelle del collaboratore TA, per il quale la concessionaria Ford era sottoposta ad estorsione da UR LV.
Ciò premesso, va considerato che il riferimento al dicembre 2006 (anziché al dicembre 2005) a pagina 54 della sentenza è chiaramente frutto di errore materiale, come si desume anche dalla diversa e corretta indicazione alle pagine 53 e 56, nelle quali si parla dello stesso episodio;
che la valutazione di inattendibilità e di reticenza del teste EN RO è fondata sulle stringenti contestazioni formulate dal pubblico ministero in dibattimento (e riportate in sentenza), non risolte dalle successive risposte del teste;
che la responsabilità dell'imputato è stata correttamente affermata non solamente in relazione all'episodio del dicembre 2005, ma anche ai tre successivi.
Come affermato recentemente da questa Sezione (Sez. 5, n. 38964 del 21/06/2013, Nobis, Rv. 257760), a proposito dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso nel reato di estorsione, integra tale circostanza anche l'utilizzo di un messaggio intimidatorio "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia.
In particolare è stato rilevato che il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme, in correlazione al livello raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione, rappresentate da:
a) esplicito e mirato avvertimento mafioso - rispetto al quale il timore già consolidato funge da rafforzamento della minaccia specificamente formulata;
b) messaggio intimidatorio avente forma larvata o implicita (avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione per un comportamento attivo o omissivo del destinatario, con implicita richiesta di agire in conformità);
c) assenza di messaggio, con silente richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito. Nel caso di specie la consapevolezza dello spessore criminale dell'imputato (unito al primo episodio di richiesta di denaro per le famiglie dei detenuti) ha costituto un'efficace fonte di messaggio intimidatorio "silente"; cioè ha consentito al UR il ricorso al metodo mafioso dell'utilizzazione della forza intimidatoria non ricollegabile a una specifica, attuale condotta, ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione." In definitiva, grazie alle precedenti promozioni di assoggettamento e omertà, chi opera non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia, di agire sotto la spinta di specifici atti forieri di paura, assoggettamento, omertà, essendo sufficiente avvalersi dell'alto livello di "cattiva fama" raggiunto dall'associazione.
3.2 Per le stesse ragioni deve ritenersi infondato anche il secondo motivo, relativo all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 poiché risulta evidente l'utilizzo del metodo mafioso da parte dell'imputato, particolarmente evidente nella richiesta di denaro per sostenere le famiglie dei detenuti e parimenti evidente nella finalità di evitare richieste di denaro da parte di altri. Nè l'assoluzione per il reato associativo doveva necessariamente implicare l'esclusione dell'aggravante, poiché è assolutamente pacifico che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 18094del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065; Sez 1, n. 5881 del 04/11/2011 - dep. 15/02/2012, Giampà, Rv. 251830).
In riferimento ad una fattispecie simile alla presente, la Prima Sezione di questa Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, nella condotta di colui che, pur estraneo ad organizzazioni criminali, chiede la dazione di somme di denaro con tipica metodologia mafiosa attraverso l'allusione ad esigenze di altri non ben precisati soggetti, facendo riferimento all'esistenza di amici in comune, a regali da fare ed alla necessità per le persone offese di "mettersi a posto" per le festività pasquali e natalizie (Sez. 1, n. 33245 del 09/05/2013, Lo Nardo, Rv. 256990).
3.3 Il terzo motivo è manifestamente infondato.
È infatti pacifico che il valore di Euro 400 (al quale andrebbero aggiunti anche gli ulteriori tre versamenti del 2005) di per sè non consente l'applicazione della menzionata attenuante, la quale implica un danno patrimoniale subito dalla parte offesa come conseguenza diretta e immediata del reato di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012 - dep. 04/04/2013, Mbaye, Rv. 255791).
3.4 Il quarto e quinto motivo sono manifestamente infondati, poiché il trattamento sanzionatorio viene giustamente definito "blando" (con profili di illegittimità non impugnati dalla parte pubblica) alla luce della sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e dell'obbligatorietà dell'aumento per la recidiva: il Tribunale è partito da una pena prossima al minimo edittale ed addirittura inferiore per la pena pecuniaria (sei anni di reclusione ed Euro 600 di multa, a fronte di un minimo edittale di 5 anni di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa), aumentata di un terzo per l'aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 e dimenticando l'aumento per la recidiva, obbligatorio ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 5. A fronte di tale calcolo, resta valido il principio, costantemente affermato da questa Corte, per il quale quando la pena venga compresa nel minimo o in prossimità del minimo edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto (Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, Iunco, Rv. 227685), oppure l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami la gravità del reato o la personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).
3.5 Quanto alle attenuanti generiche, il motivo deve ritenersi generico, poiché ripropone la medesima argomentazione, posta a base della richiesta formulata in appello, del ruolo marginale dell'imputato nel reato, chiaramente escluso dalla sentenza impugnata, che a quel punto legittimamente non ha dato una puntuale risposta alla richiesta difensiva, implicitamente rigettata. In tema di giudizio di appello, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
d'altra parte non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 - dep. 20/06/2013, Tannoia, Rv. 256314).
4. I ricorsi proposti nell'interesse di ZI IM AR e NO PP sono inammissibili.
4.1 Il primo si limita a doglianze sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, che avrebbero dovuto tenere in considerazione elementi distinti dai precedenti penali, rappresentati dal percorso di collaborazione e dalla personalità dell'imputato, in considerazione delle sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale.
Orbene va ricordato che il riconoscimento delle attenuanti generiche e la modulazione della pena sono statuizioni che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica. D'altra parte non è- necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 23/01/2014, Waychey, Rv. 258410; con riferimento alle attenuanti generiche, Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; con riferimento alla sospensione condizionale della pena, Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto, Rv. 260136). La Corte territoriale ha specificato in modo adeguato le ragioni per le quali non potevano essere riconosciute le attenuanti generiche, in considerazione dei gravi precedenti penali ed ha definito un trattamento sanzionatorio estremamente blando, prossimo al minimo edittale, pari a tre anni e otto mesi di reclusione ed Euro 400 di multa, per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8.
4.2 Il ricorso proposto nell'interesse di NO PP è palesemente generico in tutti i suoi tre motivi, poiché il primo si limita a dedurre in maniera "esplorativa" la nullità di tutte le citazioni disposte in favore dell'imputato nel corso del procedimento, dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari al decreto di citazione per L'appello, (quest'ultimo correttamente notificato in data 27 marzo 2012); il secondo invoca un vizio processuale di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla complessiva valutazione degli elementi probatori, peraltro non confrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata, che ricordano come l'imputato fosse stato incaricato da TR OS di esplodere alcuni colpi di pistola all'indirizzo della concessionaria UT (pagine 11 e 75 della decisione); il terzo censura l'eccessività della pena, determinata in 1 anno di reclusione in continuazione rispetto ad altri reati, già ritenuta congrua in assenza di elementi da valutarsi positivamente, che nemmeno in sede di ricorso vengono prospettati.
5. In conclusione devono essere rigettati i ricorsi di UR LV, OR LO e Di MA OL e devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di ZI IM AR e NO PP;
tutti gli imputati vanno condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile F.A.I., che si liquidano in misura di Euro 1.500,00. Va altresì disposta la distrazione delle spese di parte civile in favore del procuratore antistatario, avv. Pizzuto, come da richiesta.
Gli imputati ZI IM AR e NO PP vanno altresì condannati, per i profili di colpa correlati all'irritualita dell'impugnazione (C. cost. sentenza n. 186 del 2000) al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima determinare in Euro 1.000/00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di ZI IM AR e NO PP, che condanna a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende;
rigetta i ricorsi di UR LV, OR LO e Di MA OL;
condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali;
condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile F.A.I., che liquida in favore del procuratore antistatario avv. Pizzuto in misura di Euro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2015