Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2015, n. 21562
CASS
Sentenza 3 febbraio 2015

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

La disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art. 195 cod. proc. pen. non può trovare applicazione quando la fonte di riferimento sia costituita da soggetto che riveste la qualità di imputato, anche in procedimento separato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento con cui il giudice di merito non aveva disposto, dopo l'assunzione di una deposizione "de relato", l'assunzione della testimonianza della fonte diretta, chiesta ai sensi dell'art. 195, cod. proc. pen., di un imputato in procedimento separato di reato connesso o collegato).

In tema di prova dei reati associativi, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma comunque indicativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che il riscontro attenga ad un accadimento collocabile in un diverso contesto temporale, se quest'ultimo sia comunque compreso nel periodo di contestazione del reato, in quanto il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato ma la sua appartenenza al sodalizio.

Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. (Nella motivazione la Corte ha fatto riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta).

Commentari2

  • 1Art. 416-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Uso del metodo mafioso La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo …

     Leggi di più…

  • 2Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)
    Vincenzo Giuseppe Giglio · https://www.filodiritto.com/ · 11 novembre 2020

    1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 3. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2015, n. 21562
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21562
Data del deposito : 3 febbraio 2015

Testo completo