Sentenza 23 maggio 2017
Massime • 2
La ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, non implica di per sé la partecipazione dell'autore all'associazione mafiosa, così come la sua ritenuta insussistenza non comporta l'automatica esclusione del soggetto dal reato associativo.
Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione mafiosa, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio.
Commentario • 1
- 1. Art. 416-bis - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2017, n. 38786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38786 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2017 |
Testo completo
38786-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/05/2017 Antonio Settembre - Presidente - Sent. n. sez. 733/2017 Paolo Micheli Luca Pistorelli REGISTRO GENERALE N. 14851/2017 Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - RT Amatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AR FR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2017 del TRIB. LIBERTA' di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 12/01/2017 il Tribunale della libertà di Bari rigettava l'istanza di riesame proposta da De AR SC avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Bari applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 05/12/2016 in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per aver partecipato all'associazione armata di tipo camorristico-mafioso denominata "clan di Cosola", operante in Bari e nei comuni limitrofi, ed organizzata in tre articolazioni territoriali. Se 2. Avverso la predetta ordinanza ricorre per cassazione il difensore di De AR SC, Avv. Vito Giulitto, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: deduce che gli elementi indiziari posti a fondamento della misura siano i medesimi del procedimento "Pilastro", nell'ambito del quale era stata emessa ordinanza custodiale (anche) nei confronti del De AR in relazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con esclusione, tuttavia, dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91, per la mancanza di prova dell'utilizzo del metodo mafioso o della finalità agevolativa;
rispetto al procedimento "Pilastro", oltre alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RT, sono state acquisiste solo le dichiarazioni di NT, essendo state quelle di PI dichiarate (in altro procedimento collegato) inutilizzabili;
lamenta che la motivazione del Tribunale del riesame sia apparente o illogica, non avendo valutato gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza cautelare nel processo "Pilastro", che aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 7. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle chiamate in reità ed alla partecipazione all'associazione mafiosa: le dichiarazioni del collaboratore RT erano state ritenute sufficienti ad integrare la gravità indiziaria della partecipazione del De AR all'associazione finalizzata al narcotraffico, ma con esclusione dell'art. 7 I. 203/91; anche considerando le dichiarazioni del collaboratore NT, manca la prova che De AR si occupasse anche di altre attività criminali oltre al traffico di stupefacenti;
pur ammettendo che si occupasse delle "macchinette", non vi è alcun riscontro estrinseco individualizzante;
la chiamata in reità sarebbe generica e non circostanziata, e le dichiarazioni del NT indicano in altro soggetto NI il gestore delle attività dirette a 'piazzare le macchinette' e a chiedere estorsioni ai costruttori;
richiama ampi estratti dell'interrogatorio del collaboratore NT, aventi ad oggetto NI KI, dai quali emergerebbe anche che egli conosceva la situazione fino al 2013, e che dopo il suo allontanamento da CA, nel 2015, era in grado solo di formulare ipotesi sulla prosecuzione dell'attività criminale da parte del gruppo operante in CA. Sotto altro profilo, deduce poi l'insussistenza del requisito della "partecipazione" all'associazione per delinquere di tipo mafioso, che non può essere integrata dal solo rito della 'affiliazione', in quanto, pur ricorrendo l'adesione del soggetto ai vincoli ed agli scopi del sodalizio, e l'accettazione ed il riconoscimento da parte degli altri affiliati, mancherebbe l'aspetto dinamico e funzionale della partecipazione.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura: deduce che nel procedimento S2 2 "Pilastro" al De AR erano stati concessi gli arresti domiciliari, che è ristretto fin dal 2015, che successivamente al 2013 non si può contestare nulla, che l'unico precedente è per un reato in materia di stupefacenti che si inserisce nella contestazione associativa, essendo invece l'evasione una mera pendenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. I primi due motivi, che meritano una valutazione congiunta, sono manifestamente infondati.
2.1. Con la prima doglianza, in particolare, il ricorrente contesta che il medesimo compendio probatorio costituito dalle dichiarazioni dei due - collaboratori di giustizia RT e PI - abbia fondato l'emissione di un titolo cautelare, in altro procedimento, per associazione finalizzata al narcotraffico, con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91, e l'emissione di un autonomo titolo cautelare, nel presente procedimento, per associazione mafiosa. La doglianza è inammissibile, innanzitutto perché deduce un vizio di contraddittorietà dell'ordinanza impugnata non intrinseco alla motivazione del provvedimento unico parametro del sindacato di legittimità bensì estrinseco - " alla motivazione, in quanto concernente la valutazione probatoria formulata in altro provvedimento, emesso in differente procedimento penale;
in tal senso, peraltro, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Peraltro, va chiarito che l'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, nella duplice dimensione oggettiva (del metodo mafioso) e soggettiva (della finalità agevolativa), ha un ambito di applicabilità parzialmente diverso rispetto al reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen., configurando una elemento circostanziale eventuale;
e, così come la sussistenza dell'aggravante in relazione ad un qualsiasi reato (anche oggetto di un programma criminoso associativo) non implica automaticamente la partecipazione dell'autore all'associazione mafiosa, la ritenuta insussistenza della aggravante di cui all'art. 7 della L. 12 luglio 1991, n. 203 non comporta l'automatica esclusione della "appartenenza" del soggetto alla struttura mafiosa (Sez. 5, n. 14286 del 22/01/2013, Negro, Rv. 255377).
2.2. La seconda doglianza è inammissibile perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione. Se 3 Va infatti evidenziata l'inammissibilità delle doglianze relative alla valutazione probatoria degli elementi di prova concernenti la partecipazione dell'odierno ricorrente al sodalizio mafioso, in quanto sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dei quali si contesta, altresì, l'attendibilità. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Al contrario, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità e/o parzialità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, ed hanno ad oggetto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, non già la motivazione dell'ordinanza impugnata.
2.3. Peraltro, va evidenziato che la base probatoria oggetto dell'ordinanza impugnata risulta diversa e più ampia rispetto a quella oggetto di valutazione nel procedimento "Pilastro", essendo corroborata, altresì, dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NT Ignazio. Ebbene, con riferimento alla doglianza con la quale si lamenta che la mera "affiliazione" non possa di per sé integrare il requisito della "partecipazione" ad associazione mafiosa, va senz'altro ribadito che, ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, l'affiliazione rituale può non essere sufficiente laddove alla stessa non si correlino ulteriori concreti indicatori fattuali rivelatori dello stabile inserimento del soggetto nel sodalizio con un ruolo attivo (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269040). 4 Al riguardo, giova rammentare che il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, richiesto ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, va distinto da quello di "partecipazione", necessario ai fini dell'integrazione del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodalizio criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074); in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Archina', Rv. 267418; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064). Tanto premesso, va evidenziato che la "partecipazione" del OP ES al sodalizio mafioso "Di Casola" non è stata affermata, dall'ordinanza impugnata, soltanto sulla base della mera "affiliazione", quale "promesso" del "padrino" ET TA, bensì sulla base del ruolo dinamico assunto dall'odierno ricorrente nelle attività criminali gestite dall'associazione, ed in particolare nel traffico di sostanze stupefacenti (già oggetto della misura emessa nel procedimento "Pilastro"), nonché nelle attività estorsive per l'imposizione delle "macchinette" (i videopoker) e ai danni degli imprenditori edili operanti in CA;
l'affectio societatis, del resto, è stata desunta anche dal costante sostentamento economico assicurato al "padrino", ET TA, durante il suo stato di detenzione, univoco indice fattuale della "partecipazione" alle dinamiche di conservazione del sodalizio criminale (Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Caglioti, Rv. 256947: "Riveste efficacia indiziante del reato di partecipazione ad associazione mafiosa, ex art. 416 bis cod. pen., la condotta di colui che partecipi ad un fondo di solidarietà (c.d. "colletta") a favore di detenuti inseriti nell'associazione mafiosa"). In tal senso, la motivazione dell'ordinanza impugnata risulta basata sulle dichiarazioni convergenti di ben tre collaboratori di giustizia (RT, PI - del quale, nel presente procedimento cautelare, non risulta alcuna inutilizzabilità, dichiarata solo nel parallelo procedimento nei confronti di OP ES, per omessa trasmissione del verbale -, e NT), l'ultimo (in ordine temporale) dei quali è stato 'intraneo' al gruppo di CA (quale coordinatore dell'articolazione territoriale, durante la detenzione di ET) fino al 2015, SR 5 offrendo un patrimonio conoscitivo che, lungi dal fermarsi al 2013, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, fornisce un quadro indiziario attuale.
3. Il terzo motivo, concernente le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura cautelare, è manifestamente infondato. Giova, al riguardo, rammentare che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa (Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726); in tema di esigenze cautelari, anche dopo la novella attuata con legge 16 aprile 2015, n. 47, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa sussiste la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia cautelare in carcere, superabile unicamente nel caso si riscontrino segnali di rescissione del legame del soggetto con il sodalizio criminale;
sicchè, nell'ipotesi di mancato superamento di detta presunzione, non è consentita l'applicazione di misure diverse e meno afflittive da quella di maggior rigore (Sez. 5, n. 48285 del 12/07/2016, Girardo, Rv. 268413); la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664). Tanto premesso, va evidenziato che l'ordinanza impugnata, oltre a rilevare l'assenza di elementi idonei ad elidere le esigenze cautelari (recesso del partecipe o disarticolazione del sodalizio), ha espressamente valutato, anche in positivo, l'attuale sussistenza del pericolo di recidiva e l'inadeguatezza di una misura domiciliare, rilevando una recentissima condanna (non irrevocabile) per evasione, commessa dal De AR durante l'esecuzione degli arresti domiciliari applicati nel procedimento "Pilastro".
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause Sk di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p. Così deciso in Roma il 23/05/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi Antonio Giuseppe Riccard Depositato in Cancelleria Roma, li 03 460, 2017 H Direttore Amministratiyo 14 Dott.ssa Cama Odilia GALLIANO 7