Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 2
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.), la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontà assume "ex se" i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ravvisato il delitto di estorsione nelle reiterate minacce di morte rivolte dall'imputato alla persona offesa, per indurla alla restituzione di un credito vantato da terzi).
La concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.
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Di peculiare risoluzione appare la sentenza del 3 novembre 2016, n. 46288 con la quale i giudici di legittimità polarizzano i confini tra le fattispecie di cui agli artt. 393 c.p. e 629 c.p. L'analisi della Suprema Corte si sofferma nello specifico ad evidenziare attraverso l'individuazione degli elementi strutturali di entrambi i reati i punti di contatto e le differenze in termini di esegesi delle norme in questione, ciò alla luce dell'annoso dibattito giurisprudenziale sorto in merito. Giova preliminarmente circoscrivere le caratteristiche generali di entrambi i delitti de quibus. L'oggettività giuridica del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/10/2010, n. 41365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41365 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 28/10/2010
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - N. 1808
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 30250/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CE AN N. IL *01/01/1966*;
avverso la sentenza n. 681/2007 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 12/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/10/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 23-2-2001 il Tribunale di Rossano dichiarava RA CE, NO AR e \S CE colpevoli, in concorso tra loro, di tentata estorsione aggravata (in *Corigliano* il *18-5-2000*), e condannava il primo alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione e il secondo e il terzo a quella di anni uno e mesi otto di reclusione ciascuno.
A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza in data 20-1-2004, riqualificava il fatto ex art. 393 c.p., riducendo la pena inflitta ai prevenuti. Tale decisione veniva annullata dalla Corte di Cassazione, la quale, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, enunciati i criteri di distinzione tra delitto di estorsione e delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rinviava ad altra Sezione della Corte di Appello al fine di valutare le concrete modalità delle minacce e la gravità delle stesse, per stabilire se esse, da sole o in concorso con altri aspetti della vicenda, bastassero a qualificare il fatto come estorsione.
Il giudice del rinvio, con sentenza in data 12-3-2008, qualificava i fatti in termini di tentata estorsione, confermando la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il solo RA\, deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di tentata estorsione. Sostiene, in particolare, che il prevenuto non ha mai posto in essere alcuna attività violenta o minatoria, ma si è limitato a fungere da intermediario per far recuperare alla parente (\Ceo\) il credito vantato, che il \De CA negava;
e che, pertanto, nella specie ricorre la fattispecie criminosa di cui all'art. 393 c.p.. Fa presente che il versamento del denaro non è stato effettuato allo \Strafece\, ma al pretendente titolare del diritto, e che non vi è alcuna prova, nemmeno a livello indiziario, che l'imputato vantasse una percentuale sul credito richiesto, un interesse diretto nella vicenda o un futuro vantaggio da richiedere alla persona agevolata. Deduce che i giudici di merito non hanno posto la dovuta attenzione sull'elemento soggettivo, che non è quello del reato di estorsione, ma quello dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con lo stesso motivo il ricorrente rileva che la pena irrogata è stata erroneamente determinata, avendo il giudice di primo grado illegittimamente rigettato la richiesta di svolgimento del processo nelle forme del rito abbreviato, con integrazione probatoria ex art. 438 c.p.p., comma 5, avanzata dalla difesa a mente dell'art. 452 c.p.p., essendo stato il processo introdotto nelle forme del rito direttissimo: le integrazioni richieste, infatti, erano necessarie ai fini della decisione e non avrebbero ritardato particolarmente la definizione del processo. Chiede, di conseguenza, che venga valutata l'eventuale applicazione della riduzione di un terzo della pena ex art. 442 c.p.p.. Con un secondo motivo, proposto in via gradata, il ricorrente deduce che nella specie non è configurabile l'aggravante del numero delle persone, prevista dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, non cogliendosi dalla motivazione della sentenza impugnata quale agevolazione dell'altrui proposito abbiano posto in essere le altre persone presenti, il cui posizionamento all'interno dell'abitazione si era reso necessario per l'angustia del locale. Il ricorrente lamenta, inoltre, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 c.p. e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Con un ultimo motivo viene dedotta la mancanza di querela richiesta per il reato di cui all'art. 393 c.p., e si eccepisce l'intervenuta prescrizione, a norma del novellato art. 157 c.p.. DIRITTO
1) Le censure mosse col primo motivo di ricorso in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di (tentata) estorsione sono infondate.
Con sentenza in data 19-4-2007 la Seconda Sezione di questa Corte, nell'annullare la pronuncia di appello che aveva riqualificato il fatto contestato allo RA\ ex art. 393 c.p., ha ribadito il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale nell'estorsione caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto;
peraltro, quando la minaccia si estrinseca in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un proprio (preteso) diritto, allora la coartazione dell'altrui volontà assume ex se i caratteri dell'ingiustizia, con la conseguenza che, in situazioni del genere, anche la minaccia tesa a far valere quel diritto si trasforma in una condotta estorsiva (Cass. Sez. 2, 1-10-2004 n. 47972; Sez. 2, 27-6-2007 n. 35610). Il giudice di legittimità, pertanto, ha rinviato ad altra Sezione della Corte di Appello, al fine di valutare le concrete modalità delle minacce e la gravità delle stesse, per stabilire se esse, da sole o in concorso con altri aspetti della vicenda, bastassero a qualificare il fatto come estorsione.
Il giudice di rinvio, attenendosi alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, ha ritenuto che la condotta tenuta dallo RA\, il quale (senza nemmeno preoccuparsi di accertare le eventuali ragioni della persona offesa, ma agendo in modo diretto ad ottenere ad ogni costo quanto richiesto dal presunto creditore) ha reiteratamente minacciato di morte il \De CA per indurlo a restituire al \Ceo\ la somma di L. 10.000.000, esorbita dal livello ragionevolmente consentito per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e trasborda nei confini dell'estorsione. Trattasi di conclusioni senz'altro condivisibili, tenuto conto del tenore e delle modalità delle ripetute e gravi minacce (che la Corte territoriale ha ragionevolmente definito di carattere "mafioso") portate dallo RA\, persona pregiudicata del tutto estranea al rapporto negoziale intercorso tra le parti, con l'ausilio dei coimputati \S\ e NO\ (i quali, secondo quanto accertato dai giudici di merito, in occasione dell'ultimo episodio, hanno agito quali "guardie del corpo", al fine di escludere ingerenze esterne nel luogo della minaccia, e sono stati presenti, in maniera non certamente casuale, almeno in un'altra occasione, così offrendo maggior peso all'azione dello RA\).
In simile situazione, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non vale ad escludere la configurabilita del reato di tentata estorsione il fatto che lo RA\ abbia agito per il conseguimento di un credito di terzi.
Correttamente, invero, il giudice del gravame ha rilevato che, pur essendo stato il versamento del denaro effettuato non allo RA\ ma al pretendente del diritto, non può presumersi che l'intervento dell'odierno ricorrente sia stato attuato senza un diretto interesse nella vicenda, a titolo di percentuale sul profitto realizzato, o anche solo in vista di futuri vantaggi da richiedere alla persona agevolata. Il tutto in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui si configura il reato di estorsione di cui all'art. 629 c.p., e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui all'art. 393 c.p., allorché il terzo incaricato della esazione del credito - a nulla rilevando la natura, lecita o illecita, di esso -, agisca con violenza o minaccia nei confronti del debitore non al mero fine di coadiuvare il creditore a farsi ragione da sè medesimo, ma anche e soprattutto per il perseguimento dei propri autonomi interessi illeciti (Cass. Sez. 16-2- 2006 n. 12982). Ma, a prescindere dall'individuazione di un interesse personale dello RA\ alla riscossione del credito, rimane il fatto che, secondo la ricostruzione in fatto della vicenda operata dai giudici di merito, le intimidazioni alle quali la persona offesa è stata sottoposta ad opera dello RA\ hanno assunto livelli sproporzionati rispetto al limite ragionevolmente consentito perché possa restarsi nell'alveo del reato di esercizio arbitrario;
limite che, a tutta evidenza, non può essere travalicato non solo dal titolare del preteso diritto, ma anche dai terzi ai quali quest'ultimo abbia eventualmente fatto ricorso per l'esazione del suo credito. Ed è innegabile che, come rimarcato nella sentenza impugnata, il rivolgersi di un privato, come nel caso in esame, a forme di giustizia alternativa di chiara matrice delinquenziale, non si presta a qualificazioni del fatto in chiave di mero esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
2) Le ulteriori deduzioni svolte con lo stesso motivo riguardo al mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato sono formulate in termini del tutto generici, non avendo il ricorrente nemmeno indicato le integrazioni probatorie alle quali aveva subordinato la sua istanza.
Il motivo in esame, pertanto, difetta del requisito di specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dal combinato disposto degli artt. 581 e 591 c.p.p., comma 1, lett. c); requisito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono a base delle censure medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare il proprio sindacato (Cass. Sez. 4, 1-4-2004 n. 24054; Cass. Sez. 2, 27- 5-1999 n. 8803; Cass. Sez. 1, 18-10-1995/31-1-1996 n. 5161). 1) Le censure mosse col secondo e terzo motivo di ricorso in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero delle persone e al mancato riconoscimento dell'attenuante della partecipazione minima ex art. 114 c.p. sono inammissibili, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ultimo comma, involgendo questioni non prospettate con l'atto di appello e non rilevabili d'ufficio.
4) Quanto al diniego delle attenuanti generiche invocate con l'atto di appello, si osserva che la relativa motivazione può ritenersi implicita nella valutazione di congruità dei criteri di determinazione della pena stabiliti dal giudice di primo grado. Si rammenta, al riguardo, che la concessione delle attenuanti generiche risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (Cass. Sez. 1, 4-11-2004 n. 46954). Nel caso di specie, con i motivi di appello l'imputato si era limitato ad invocare in modo del tutto generico la concessione delle attenuanti in parola, senza indicare alcun elemento meritevole di favorevole valutazione. Il giudice del gravame, pertanto, nel valutare la richiesta, non era tenuto a un pregnante onere di motivazione.
5) La qualificazione del fatto in termini di tentata estorsione comporta il rigetto dell'eccezione formulata con l'ultimo motivo di ricorso riguardo alla mancanza di querela necessaria per la procedibilità del reato di cui all'art. 393 c.p.. Si rivela priva di fondamento anche l'eccezione di prescrizione sollevata con lo stesso motivo, non essendo ancora maturato il termine di prescrizione quindici anni stabilito, a norma del combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p. (nel testo, applicabile alla fattispecie, anteriore alla novella apportata dalla L. n. 251 del 2005, entrata in vigore dopo la pronuncia della sentenza di primo grado), in relazione al reato contestato (tentata estorsione aggravata dal numero delle persone).
6) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2010