Sentenza 11 gennaio 2012
Massime • 1
Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine, purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima realizzazione. (Fattispecie relativa ad attività della 'ndrangheta in località piemontesi).
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione: i mutamenti giurisprudenziali incidono sulla accoglibilità?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 luglio 2023
La massima Il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere escluso nel caso in cui l'assoluzione sia determinata da mutamenti giurisprudenziali estranei al quadro giuridico e fattuale che si presentava al giudice della cautela all'atto dell'adozione del provvedimento custodiale, attesa l'assimilabilità di tale ipotesi a quella di cui all' art. 314, comma 5, c.p.p. , relativa al caso della sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione reiettiva della richiesta di riparazione per la custodia cautelare subita in relazione al reato di partecipazione ad associazione a delinquere di tipo mafioso, …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/01/2012, n. 4304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4304 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 11/01/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 33
Dott. CHINDEMI EN - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 41017/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME IO N. IL 18/06/1964;
avverso l'ordinanza n. 1443/2011 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 06/07/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI EN;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Cannaro Giuseppe di Alessandria che chiede l'accoglimento del ricorso e deposita giusta delega. OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale della libertà di Torino, con ordinanza in data 6 luglio 2011, confermava la misura applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti, tra gli altri, di ME ER, in quanto gravemente indiziato di fare parte della 'ndrangheta e, in particolare, del "locale", operante nella zona territoriale compresa fra i comuni di Novi Ligure, Alba, Sommariva del Bosco e Asti. L'associazione si sarebbe avvalsa della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omerta' che ne deriva allo scopo di: a) commettere delitti in materia di armi, esplosivi, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usura, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzione, favoreggiamento, corruzioni e coercizioni elettorali, intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
b) acquisire direttamente o indirettamente la gestione e il controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione;
c) acquisire appalti pubblici e privati;
d) ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sè o ad altri voti, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità; e) conseguire per sè o per altri vantaggi ingiusti;
con l'aggravante di essere l'associazione armata.
Viene, in particolare, ascritto al ME, di avere partecipato alla riunione a casa di RO UN AN, coindagato nel procedimento, col ruolo di capo della associazione mafiosa, e al matrimonio del LO, coindagato in un diverso procedimento. Risulta, inoltre che, in occasione della riunione a casa del RO, era andato a prendere con la propria autovettura Mercedes la delegazione del "locale" genovese, parcheggiando il proprio veicolo al di fuori dell'abitato di Bosco Marengo, provvedendo a riaccompagnare, finita la riunione, i sodali genovesi in tale luogo. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla sussistenza della contestata associazione per delinquere di tipo mafioso, in mancanza di compimento di reati satellite ne' di fatti illeciti futuri e mancando ogni valutazione sulla capacità di intimidazione del gruppo nell'ambito del territorio di riferimento, ritenendo come il metodo mafioso debba essere misurato, tarato e valutato sulla scorta degli effetti sugli associati a delinquere, come propone il Tribunale piemontese, bensì sulla generalità dei consociati;
b) difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata che, nel respingere l'eccezione di incompetenza per territorio sostiene che l'associazione per delinquere contestata "esplicherebbe il proprio potere e concretamente radicherebbe la propria attività nel basso EM" e, d'altro lato, nel respingere la tesi difensiva dell'assoluta inconsistenza della forza intimidatrice del consesso, ancora e collega il sodalizio del basso EM alla forza intimidatrice e alla potenza criminale della 'ndrangheta calabrese e, in particolare, alla figura di EN DI, soggetto che vive ed opera in Rosario, non indagato in questo procedimento;
c) violazione dell'art. 273 c.p.p.. In ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione all'associazione per delinquere contestata e mancanza di motivazione in relazione alle doglianze di cui al secondo motivo a sostegno della richiesta di riesame relativo alla totale carenza di gravi indizi di colpevolezza con riguardo alla partecipazione del ricorrente alla contestata associazione per delinquere;
d) difetto di motivazione con riferimento alle esigenze cautelari laddove, pur mettendo in luce la totale incensuratezza e il pieno e ordinario inserimento sociale dell'indagatene confermava apoditticamente la pericolosita' sociale che giustificherebbe la custodia cautelare intramuraria;
deduceva anche l'inosservanza degli artt. 274 e 275 c.p.p. sotto il profilo della valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura coercitiva all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) In ordine logico va esaminato il secondo motivo di ricorso, relativo alla eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Torino. La competenza territoriale a conoscere un reato associativo, che è un reato di natura permanente, si radica nel luogo in cui la struttura associativa, destinata a operare nel tempo, diventa concretamente operante, a nulla rilevando il luogo di consumazione o di futura commissione dei singoli reati oggetto del "pactum sceleris" (cfr Sez. 1, Sentenza n. 6933 del 10/12/1997 Cc. (dep. 14/02/1998) Rv. 209608). Più articolata è l'individuazione della competenza territoriale qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta di vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini. In tal caso, la competenza per territorio a conoscere del reato associativo va determinato con riferimento al luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione.
Nel caso di specie, pur essendo emersi rapporti con la struttura mafiosa di Rosarno, facente capo a EN DI, non sono emersi elementi significativi tali da far ritenere con riferimento al "locale" piemontese che le strategie criminali e la loro programmazione fossero ideate in Calabria ed attuati in EM, dovendosi, anzi ritenere la struttura piemontese dotata di autonomia, in ordine alla attuazione dei fini illeciti della associazione 'ndranghetista.
In tale evenienza la competenza territoriale va determinata con riferimento al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8 c.p.p., comma 3, cioè nel luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività, nel caso di specie in EM, dove il gruppo criminale ha manifestato la sua operatività anche potenziale, essendo l'associazione operante sul territorio piemontese, ove si è insediata e dove esercita un concreto e penetrante controllo del territorio, influendo sulla vita democratica, ponendo in pericolo i diritti e le libertà delle persone, offendendo, sempre nel territorio piemontese, il bene giuridico dell'ordine pubblico e gli ulteriori interessi di natura pubblicistica e privata sottesi alla fattispecie incriminatrice, non subordinati alle decisioni al riguardo della cosca di Rosarno. In EM, infatti, ha sede la base operativa del "locale", si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante, ai fini della competenza territoriale, il luogo di commissione dei singoli reati riferibili all'associazione.
2) Con riferimento al primo e terzo motivo di ricorso l'ordinanza impugnata ha evidenziato, ai fini dell'individuazione di un sodalizio, ex art. 416 bis cod. pen., l'elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), le strutture organizzative e logistiche, l'ambito territoriale, tratti distintivi che indicano la diversità, ai fini della preclusione dell'art. 649 cod. proc. pen., delle compagini, essendo dotato il "locale" piemontese di autonomia decisionale ed operativa rispetto alla associazione "ndranghetista" facente capo all'DI, capo clan di Rosarno.
Il "locale" piemontese, gruppo criminale, operante fuori dalla Calabria, costituisce, quindi, un'articolazione del gruppo calabrese della 'ndrangheta, facente capo ad DI di Rosarno, con proprie strutture e specifiche finalita', connotate da autonomia rispetto alla 'ndrangheta calabrese, facendosi carico, tra l'altro, il locale del SS EM e non la struttura calabrese, dei sodali arrestati e delle rispettive famiglie. Le modalita' di costituzione e i comportamenti evidenziati nell'ordinanza impugnata consentono di ritenere accertato che l'associazione piemontese abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, anche se non ancora estrinsecata nelle commissione di reati fine e anche se non ancora in pieno percepita nell'area geografica operativa, risultando evidente che l'organizzazione avesse in progetto proprio la realizzazione di reati fine.
Occorre, quindi, accertare se sia possibile configurare un sodalizio criminale di stampo mafioso in mancanza di compimento di reati satellite, come nella fattispecie, avendo espressamente evidenziato il Tribunale del riesame il mancato accertamento di tali reati, ad eccezione della detenzione e porto abusivo di armi, ancora sub iudice.
Un orientamento non isolato di questa Corte esclude tale evenienza, ritenendola concettualmente incompatibile con la tipologia normativa di reato associativo mafioso, che è tale quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per una delle finalità delittuose specificatamente indicate dalla stessa norma sostanziale. (Sez. 5, Sentenza n. 19141 del 13/02/2006 Ud. (dep. 31/05/2006 ) Rv. 234403) Non sussiste, al riguardo, alcun contrasto con tale precedente giurisprudenza di questa Corte che si è formata allorché si riteneva che ciascuna organizzazione fosse indipendente dalle altre, mentre oggi si ravvisa, con riferimento alla 'ndrangheta, un'unica organizzazione criminale, articolata in "locali", quali strutture territoriali dotate di sostanziale autonomia operativa, sia pure collegate e coordinate da una struttura centralizzata denominata "provincia".
In altri termini va affermata la sussistenza di un'autonoma consorteria delinquenziale, che mutua il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche, essendosi radicata "in loco" con quelle peculiari connotazioni, perpetrando in altro contesto spaziale le stesse metodiche comportamentali.
Questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purche' l'organizzazione sul territorio, la distinzioni di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati fine dell'associazione, concretando la presenza del "marchio" ('ndrangheta), in una sorta di franchising tra "province" e "locali" che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l'ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all'ari. 416 bis c.p.. La forza di intimidazione e lo stesso metodo mafioso del "locale" piemontese della 'ndrangheta sono stati individuati: a) dai rituali attraverso cui avviene l'affiliazione e la promozione dei diversi ruoli all'interno dell'associazione mafiosa, b) dalla vita sociale interna dell'associazione, caratterizzata da rigide regole, alla cui violazione e' ricollegata irrogazione di sanzioni, come è emerso in occasione di un episodio (della cd. "trascuranza"), evidenziato dal Tribunale, emergendo dalle intercettazioni anche il collegamento con la struttura di Rosarno il cui capo DI EN che ha indicato nel RO, come emerge dalle intercettazioni ambientali, il capo del locale del SS EM (pag. 10 ord.); c) dall'episodio relativo all'affiliazione del Caridi, che all'epoca rivestiva la qualità di Consigliere del Comune di Alessandria, d) dall'essere l'associazione armata, essendo stato uno dei presunti affiliati, ZI VO, arrestato in flagranza, in data 11/10/2009,
essendo stato trovato in possesso, a bordo della propria autovettura, unitamente a CC AN, di una pistola automatica Beretta, con matricola abrasa insieme al munizionamento, nascosti in una intercapedine del cruscotto dell'automobile; il VO, inoltre, veniva successivamente trovato in possesso di una pistola revolver, perfettamente efficiente, deducendosi, dalle conversazioni captate all'interno dell'abitazione del Prenestì, che quest'ultimo aveva comprato, la stessa mattina, una pistola. Il Tribunale escludeva, con motivazione logica, che potesse trattarsi di un'arma giocattolo, come sostenuto dalla difesa, in quanto il RO aveva invitato l'interlocutore, rimasto sconosciuto ad andare a provare l'arma, aggiungendo che nel medesimo luogo ove era nascosta la pistola, vi erano i relativi caricatori con i colpi dentro.
Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi, in quanto è sufficiente che detta circostanza sia riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe, non richiedendosi la diretta detenzione ne' il porto di esse, e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso. È dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa, non sussistendo - attesa l'ampia formulazione dell'art. 59 c.p., comma 2, introdotto dalla L. 7 febbraio 1990, n.19 - logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione (cfr Sez. 6, Sentenza n. 42385 del 15/10/2009 Cc. (dep. 04/11/2009 ) Rv. 244904;
Sez. 1, Sentenza n. 9958 del 27/10/1997 Ud. (dep. 05/11/1997) Rv. 208936).
Nel caso in cui convergano le caratteristiche organizzative sopra evidenziate deve ritenersi che la finalità della commissione di delitti, tipica della associazione mafiosa, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita della organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa.
Nella fattispecie risultano anche già individuati i capi (nel caso di specie il RO) e gli adepti della "locale", che aveva anche rapporti con la "locale" genovese, come risulta proprio dalla riunione congiunta tra la "locale" piemontese e genovese a casa del Prenestì.
Con riferimento agli elementi evidenziati, deve ritenersi sussistente il pericolo per l'ordine pubblico senza che sia necessaria la commissione di reati fine potendo essere le modalità mafiose riscontrate anche dalla esecuzione di rituali riconducibili a quelli mafiosi, sia nei comportamenti, che nel contenuto delle conversazioni (cfr Cass., sez. 11, n. 19544/2011), senza che siano necessarie condotte eclatanti, ravvisandosi, in tali evenienze, nella condotta positiva dei sodali e nel complessivo modo di essere del sodalizio, chiari sintomi di mafiosità.
Peraltro, al fini di ritenere la partecipazione del singolo aderente alla associazione mafiosa non è necessario che ponga in essere personalmente attività tipo mafioso purché la sua accertata partecipazione al sodalizio criminale contribuisca all'attività dell'associazione e al perseguimento di scopi illeciti e a potenziarne l'operatività complessiva della stessa, quale uomo d'onore.
Nel caso di specie i comportamenti posti in essere dal ME convergono nel senso della sussistenza dei gravi indizi di reità in ordine alla partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa. Il predetto risulta, infatti, avere partecipato alla riunione a casa di RO UN AN, coindagato nel procedimento, col ruolo di capo della associazione mafiosa, e al matrimonio del LO, coindagato in un diverso procedimento.
Va, al riguardo, rilevato che, in base a una regola interna della 'ndrangheta, alle riunioni del "locale", ove si trattano i temi inerenti alla organizzazione della "società" sono ammessi, come è logico, i soli affiliati.
In occasione della riunione a casa del RO, inoltre, il ME era andato a prendere con la propria autovettura Mercedes la delegazione del "locale" genovese (composta da Gangemi, OR e RA) parcheggiando il proprio veicolo al di fuori dell'abitato di Bosco Marengo, provvedendo a riaccompagnare, finita la riunione, i sodali genovesi in tale luogo.
Un tale ruolo non poteva certo essere affidato se non a un sodale, soprattutto per il pericolo di eventuali propalazioni che avrebbero potuto minare entrambe le strutture associative e va, quindi, condivisa la riflessione del Tribunale del riesame che rileva come l'incarico affidato al ME denota la fiducia in lui riposta dai vertici del "locale" piemontese e genovese.
Nè tale condotta consente di ritenere, come sottolineato dai giudici del riesame, che il ME si fosse consapevolmente allontanato nel momento in cui si tenevano discorsi compromettenti, avendo anche accertato che un tale genere di discorsi erano stati affrontati anche tra le 10.50, orario di arrivo della delegazione genovese e le 14,05, ora in cui tale delegazione si è allontanata.
Risulta, inoltre, che il ME, una volta assentatosi per tale compito è stato menzionato nell'appello nominale di tutti i componenti del "locale" del SS EM al fine di individuarne la partecipazione al matrimonio del LO (cfr pag. 21 ord.). Devono, quindi, essere disattesi anche il primo e terzo motivo di ricorso.
3) Anche l'ultimo motivo relativo alla mancanza di concrete esigenze cautelari va disatteso.
Osserva il Collegio che il D.L. n. 152 del 1991, art. 5, convertito in L. n. 203 del 1991, nel modificare il disposto dell'art. 275 c.p.p., ha introdotto un meccanismo di automaticità In virtù del quale la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p., fa scattare l'applicazione della custodia cautelare in carcere con una implicita presunzione di adeguatezza della sola misura cautelare indicata. La norma suddetta pone pertanto una presunzione di pericolosità sociale che può essere superata solo quando sia dimostrato che l'associato ha stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, con la conseguenza che al giudice di merito incombe l'esclusivo onere di dare atto della inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione (Cass. sez. 2, 15.12.2006 n. 305). Ne deriva che grava sull'indagato il compito di fornire la prova di quegli elementi concreti e specifici dai quali emerga l'insussistenza delle suddette esigenze;
e deriva altresì che non possono ritenersi idonei a superare tale presunzione la deduzione di quegli elementi cui fa riferimento il legislatore, al predetto art. 275 c.p.p., commi 1 e 2 in relazione all'ipotesi in cui non operi la suddetta presunzione di pericolosità (Cass. sez. 6, 27.3.2003 n. 23788). Alla stregua di quanto sopra deve ritenersi che la deduzione di elementi generici, quali il periodo di carcerazione sofferto, l'incensuratezza dell'indagato, l'assenza di carichi pendenti, la condotta tenuta nel periodo in cui ha beneficiato della revoca del provvedimento restrittivo, il non essersi dato alla latitanza, non comporta l'obbligo di motivazione del giudice circe la idoneità di tali elementi a superare la presunzione stessa (in tal senso, v. Cass. sez. 5, 16.1.2007 n. 9211). Diversamente opinando si verrebbe a svuotare la presunzione del suo dato peculiare, costituito dall'inversione dell'onere della prova, cui consegue, indefettibilmente, quello della prospettazione di specifici elementi di segno contrario e della necessaria allegazione di concrete acquisizioni probatorie che non attengano alla personalità dell'indagato ovvero alla generica esistenza del pericolo di fuga o di inquinamento probatorio, bensì specificamente alla rescissione del vincolo che lega il soggetto all'associazione criminale. Con motivazione logica il Tribunale del riesame, rilevata l'insussistenza di elementi atti ad evidenziare in concreto che l'associato avesse stabilmente rescisso il suo legame con l'organizzazione criminosa, ha rigettato l'appello proposto dalla difesa avverso l'ordinanza del GIP che non aveva accolto la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere applicata. Correttamente i giudici del riesame hanno anche rigettato l'appello in relazione alla richiesta di sostituzione della predetta misura con altra meno afflittiva.
Sul punto questa Corte ha avuto modo a più riprese di evidenziare che ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 3, chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un reato di matrice mafiosa è per definizione pericoloso e professionalmente dedito alla commissione di fatti criminosi, per cui l'unica misura adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari è la custodia in carcere;
la permanenza di tali esigenze, ancorché attenuate, impone sempre l'adozione o il mantenimento della originaria e più grave delle misure coercitive, come previsto dall'ari 299 c.p.p., comma 2, con la conseguenza che può essere disposta solo la revoca della misura allorché le dette esigenze siano totalmente cessate (Cass. sez. 6, 26.1.2005 n. 9249; Cass. sez. 5, 7.5.2004 n. 24924; Cass. sez. 5, 5.6.2002 n. 31881; Cass. sez. 6, 18.1.2000 n. 296). Ciò in quanto la previsione dell'ari. 275 c.p.p., comma 3, non consente, come già evidenziato,, l'applicazione del primo e secondo comma dell'articolo predetto che attengono alla adeguatezza e proporzionalità della misura in relazione al pericolo di fuga o di reiterazione di reati, atteso che il titolo del reato fa presumere l'esistenza di tale pericolosità in ordine alla quale il soggetto interessato può dimostrare solo il venir meno, risultante da concrete acquisizioni probatorie attestanti il definitivo allontanamento dell'interessato dall'associazione criminale. Il Tribunale del riesame ha rilevato che lo svolgimento da parte dell'indagato di attività lavorativa , come imprenditore edile, non rileva al riguardo, non esistendo alcun tipo di incompatibilità tra l'ordinario inserimento sociale e la partecipazione a pieno titolo a una associazione a delinquere di stampo mafioso, non constando circostanze sopravvenute da cui desumere la cessazione della pericolosità sociale del prevenuto ne' potendo assumere l'incensuratezza valenza sintomatica di mancanza di pericolosità. Pertanto anche sotto questo profilo il ricorsi proposto è infondato. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Non conseguendo dalla presente sentenza la rimessione in libertà dell'indagato, si dispone che la cancelleria, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter, trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2012