Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 3
In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi "facta concludentia", idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.
Le disposizioni di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., pur configurando reati a forma libera, richiedono che le condotte di riciclaggio o di reimpiego siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, risultando dirette in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità.
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- 4. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
Leggi di più… - 5. Favoreggiamento personale e mafiaChiara Crisci · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2007, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/12/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 1548
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009116/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BARI;
nei confronti di:
1) NT AE (pure ricorrente) N. IL 07/02/1975;
2) SO TE (pure ricorrente) N. IL 18/01/1975;
3) DE SA DO N. IL 28/05/1975;
4) FA LO N. IL 31/07/1962;
5) GA DO N. IL 14/07/1961;
6) CI MA N. IL 16/05/1968;
avverso SENTENZA del 30/06/2006 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI Vito che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi dell'AN e del RU, e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso del P.G.;
uditi i difensori avv.ti Aricò, De LE, Tartaro e Chiusolo. RITENUTO IN FATTO
1. - Il G.u.p. del Tribunale di Bari, con sentenza del 26/3/2004, dichiarava DO De RO colpevole dei reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (per avere acquisito la disponibilità di ingenti somme di denaro e beni provenienti da delitti di contrabbando e traffico di stupefacenti commessi dalle associazioni criminose facenti capo a SI, RD, GA e altri, compiendo varie operazioni contabili e finanziarie in modo da occultarne la provenienza delittuosa, ed inoltre per avere ricevuto da De SA EP, convivente del RD, la somma di L. 40.000.000 depositandola in una banca del Lussemburgo) e, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, lo condannava alla pena di anni 4 di reclusione.
Il G.u.p. del medesimo Tribunale, con sentenza del 31/1/2005, dichiarava inoltre colpevoli e, con la diminuente del rito, condannava alle pene di legge: RA AN, RU ME, AR GA e OM SC, colpevoli dei reati, loro rispettivamente ascritti, di partecipazione ad associazione mafiosa, ad associazione dedita al narcotraffico e ad altra associazione dedita al contrabbando di t.l.e., dirette da SI, GA, RD e altri ed operanti nel quartiere GI di Bari, provvedendo il GA all'organizzazione e agli acquisti dello stupefacente, l'AN e il RU alle conseguenti attività di spaccio, nonché di detenzione e porto di armi da sparo e munizioni;
DO De RO e NG CO del reato di partecipazione alla sola associazione.
La Corte d'appello di Bari, previa riunione dei processi e in riforma delle citate pronunce dal G.u.p., con sentenza del 30/6/2006:
- assolveva AN per non aver commesso il fatto dalle imputazioni associative e da quella in materia di armi e lo riteneva responsabile solo del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 rideterminando la pena in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, in aumento per la continuazione con la pena inflittagli con altra condanna per analoghi reati;
- assolveva RU dalle imputazioni associative, da quella mafiosa perché il fatto non costituisce reato e da quella dedita al traffico di stupefacenti per non aver commesso il fatto, nonché perché il fatto non sussiste dal reato di detenzione e porto illegale di una pistola, confermando la condanna dello stesso solo per il delitto di partecipazione all'associazione contrabbandiera, alla luce delle plurime conversazioni telefoniche intercettate, che attestavano la prolungata attività contrabbandiera svolta dal RU per conto dello Stramaglia, insieme con la retribuzione periodica e in acconto percepita per ciascuno dei numerosi "viaggi" eseguiti a tal fine, nonché per il reato di spaccio di stupefacenti, giusta il contenuto di varie conversazioni telefoniche intercettate e in particolare di quella del 30/4/1999, seguita dall'obiettivo rinvenimento in quella data da parte della Polizia nell'autovettura del Milella di 50 grammi di cocaina fornitigli dal RU, rideterminando la pena in anni 6 di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, ritenuta la continuazione fra le residue imputazioni e gli analoghi reati per i quali aveva riportato altra, precedente condanna;
- assolveva De RO perché il fatto non sussiste dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., essendo dubbia l'identificazione delle somme di denaro investite come proventi delle illecite attività di spaccio di droga, contrabbando e altro, ovvero come prestito personale usurario o denaro proveniente dal lecito commercio di carni e prodotti alimentari facente capo al GA, nonché dall'imputazione di partecipazione al clan mafioso SI;
- assolveva CO dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa per non aver commesso il fatto, in assenza di uno stabile inserimento dello stesso nel gruppo criminoso;
- assolveva AR GA per non aver commesso il fatto dalle imputazioni associative, mafiosa e dedita al narcotraffico, non essendone individuabili con certezza il ruolo ricoperto nel sodalizio nè specifiche attività di traffico di sostanze stupefacenti o di t.l.c.;
- assolveva, infine, SC dal reato di partecipazione al clan mafioso SI per non aver commesso il fatto, attesa la natura non circostanziata delle dichiarazioni rese dai vari collaboratori di giustizia che lo indicavano come "affiliato", rideterminando la pena, quanto agli altri reati, in anni 2 di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, in aumento per la continuazione con la pena inflittagli con altra condanna per analoghi reati.
2. - Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Bari, denunziando violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale parcellizzato la valutazione delle prove e pretermesso risultanze di segno univoco, pure richiamate nella motivazione del primo giudice, di cui il ricorrente trascriveva ampi stralci, in relazione tanto alla partecipazione dell'AN, del RU, del CO, del GA e del SC ai reati associativi loro rispettivamente ascritti e per l'AN all'ulteriore reato di detenzione e porto di armi da sparo, quanto all'addebito mosso al De RO di riciclaggio di ingenti somme di denaro di provenienza criminosa.
Hanno proposto altresì distinti ricorsi per cassazione i difensori dell'AN e del RU, censurando il primo l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori circa l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti e denunziando il secondo, quanto al delitto di spaccio di stupefacenti, il difetto di correlazione fra l'imputazione contestata nell'ambito associativo e l'autonoma attività di spaccio ritenuta in sentenza, nonché, in ordine all'affermata partecipazione ad attività contrabbandiera, il difetto di prova circa la sua effettiva adesione al sodalizio criminoso.
Hanno depositato altresì rituali memorie i difensori del De RO e del CO, dirette a contrastare l'impugnazione del P.G., sostenendo l'inammissibilità delle relative censure, siccome imperniate su una ricostruzione fattuale delle vicende, alternativa rispetto al ragionamento probatorio svolto dal giudice di merito, non consentita nel giudizio di legittimità; mentre risulta tardiva e inammissibile l'ulteriore memoria difensiva depositata solo nel corso dell'odierna udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.- Il ricorrente P.G., con un comune motivo di gravame, attinente alla consistenza degli indizi circa la concreta partecipazione dell'AN, del RU, del CO, del GA e del SC ai reati associativi loro rispettivamente ascritti e per l'AN circa l'ulteriore reato di detenzione e porto di armi da sparo, nonché in ordine all'addebito mosso al De RO di riciclaggio di ingenti somme di denaro di provenienza criminosa, ha criticato, nel merito delle imputazioni, l'errato apprezzamento dei contenuti fattuali delle prove legittimamente acquisite, denunziando violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale disarticolato la valutazione delle prove e pretermesso risultanze di segno univoco, pure richiamate nell'ampia ed analitica motivazione del primo giudice.
Ritiene il Collegio che le censure siano pienamente fondate. 4.- Il giudice di primo grado, ai fini della ricostruzione della struttura organizzativa delle cosche e dell'identificazione del ruolo svolto da ciascuno degli imputati all'interno delle stesse, aveva valorizzato il complessivo materiale probatorio emerso nella fase investigativa, posto a fondamento della prospettazione accusatoria, costituito, in particolare, dai risultati delle intercettazioni di conversazioni telefoniche e ambientali e dalle dichiarazioni accusatorie, ritenute attendibili, di vari collaboratori di giustizia.
Quanto allo stabile inserimento dell'AN in entrambe le organizzazioni criminose, quella di stampo mafioso e quella dedita al traffico di stupefacenti, le propalazioni accusatorie del RD, luogotenente e braccio destro del capo clan SI e dirigente di spicco di entrambe le associazioni, che ne aveva indicato la formale affiliazione con il grado di "sgarro" e gli specifici contributi operativi per le rapine, lo spaccio di stupefacenti e per la custodia delle armi per conio dello stesso, erano confermate dalle dichiarazioni di altri collaboratori (AN, CI, De LI, ON, EL), circa l'affiliazione e l'attività di spaccio, e dagli esiti delle intercettazioni telefoniche, mentre non meritava di essere valorizzata in senso contrario la scarna, generica e perciò neutra dichiarazione della De SA sulle difficoltà incontrate dall'AN per l'autonoma attività di spaccio nel quartiere GI o sulla sua mancata percezione del possesso di anni da parte dello stesso.
Con riferimento al RU, la dimostrazione della sua attiva partecipazione al clan mafioso, pur non essendone formalmente affiliato, emergeva, non solo dalle dichiarazioni accusatorie del RD, ma anche da numerosi e ulteriori dati fattuali, quali il ruolo svolto nell'agguato omicidiario ai componenti del clan rivale il 10/1/2000, processualmente accertato in altra sede, la raccolta e il trasporto di fondi comuni dell'organizzazione all'estero al fine di sostentamento dei due affiliati ER e Di SI, corrieri della droga, detenuti in Spagna, oltre il costante rapporto con esponenti di primo piano del clan, quale lo Stramaglia, e l'attività di spaccio della droga.
Circa la posizione di CO, venivano sottolineati, per i profili di continuità e sistematicità del contributo prestato al clan mafioso e quindi di stabile inserimento nell'organizzazione criminosa, i singoli episodi dimostrativi, fra i quali assumeva indubbio significato l'accertata partecipazione dell'imputato all'agguato ai ME del 10/1/2000, secondo le precise accuse del RD e il tenore delle intercettazioni telefoniche, riguardanti esplicitamente l'apprestamento delle armi nella fase preparatoria dell'agguato, l'operazione di recupero del RU nella fase esecutiva e, più in generale, i consolidati rapporti di collaborazione del CO con i vari affiliati.
Anche per AR GA assumevano rilievo le chiamate in correità del RD e della De SA, laddove i collaboratori avevano segnalato lo "strettissimo rapporto" con l'imputato, nonché le ulteriori, significative, risultanze probatorie costituite dalle numerose intercettazioni telefoniche, dimostrative dei rapporti sistematici del GA con i membri delle due associazioni, mafiosa e dedita al narcotraffico, del ruolo svolto nella rottura dei rapporti di collaborazione fra LE GA, RD e D'OG e nelle riorganizzazione del traffico internazionale di droga, della rivendicazione della quota di utili dello spaccio di stupefacenti, della partecipazione alle attività di assistenza economica e legale agli affiliati detenuti del clan mafioso.
Con riferimento al SC, si evidenziava la concorde individuazione dell'imputato come affiliato al clan mafioso di GI da parte di diversi collaboratori, confermata dal coinvolgimento dello stesso in varie vicende del gruppo criminoso (partecipazione a riunioni, arresto alla frontiera di Ventimiglia con AR GA e D'OG muniti di documenti d'identificazione falsi ecc), fra le quali rilevava soprattutto il ruolo svolto nell'agguato ai ME del 10/1/2000, documentato da una serie di intercettazioni telefoniche. Quanto alle imputazioni di riciclaggio di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. contestate al De RO, il ruolo svolto dallo stesso nel riciclaggio di ingenti somme di denaro di provenienza delittuosa, sia per il reimpiego dei profitti illeciti di LE GA mediante la costituzione di strutture societarie parallele, sia per il trasferimento all'estero di somme di denaro della De SA (L. 40.000.000, ricavati dalla vendita di una macelleria acquistata dal marito coi proventi del contrabbando), nonché nel fare da costante ed esclusivo tramite per l'assistenza legale del GA e del RD anche nei periodi di detenzione, emergeva, oltre che dalle dichiarazioni del RD e della De SA, da una serie di indagini di p.g., anche rogatoriali, di tipo documentale e bancario, dall'esame di numerose persone informate dei fatti e dall'esito di intercettazioni telefoniche: dati probatori, questi, rispetto ai quali appariva subvalente l'esistenza di un eventuale rapporto creditorio fra il GA e il De RO e lo svolgimento da parte del primo, anche, di attività commerciali lecite oltre quelle di natura criminosa.
L'imponente mole degli elementi d'accusa, dotati di una ben chiara e significativa oggettività, convergeva dunque nella definizione del contributo dato da ciascuno degli imputati all'esecuzione delle attività criminose rispettivamente contestate, puntualmente descritto nella motivazione della sentenza di primo grado con ampie e adeguate linee argomentative in riferimento alle singole posizioni processuali.
5.- La sentenza di condanna di primo grado è stata, per contro, pressoché integralmente riformata dalla Corte d'appello di Bari, sulla base di un'opposta valutazione del descritto quadro probatorio. L'AN e stato assolto dalle imputazioni associatile sul rilievo che, secondo le dichiarazioni del RD e di sua moglie EP De SA, l'imputato, pur essendo "affiliato", svolgeva un ruolo subalterno agli esclusivi ordini del RD senza essere stabilmente inserito nei gruppi criminosi, stante l'opposizione degli associati all'autonoma attività di spaccio di stupefacenti da lui esercitata, nonché dall'imputazione in materia di armi perché, nonostante la chiamata in correità del RD circa la custodia delle sue armi, l'ambiguo contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate e la dichiarazione della De SA di non averlo mai visto con armi rendevano incerta la prova in ordine all'effettivo possesso delle armi.
Il RU è stato assolto dalle imputazioni associative, mafiosa e dedita al traffico di stupefacenti, atteso che, secondo le propalazioni accusatorie del RD, l'imputato, persona a lui vicina e suo uomo di fiducia, pur avendo partecipato come autista all'agguato mafioso contro il clan antagonista dei ME in data 10/1/2000 a titolo di "messa alla prova" per testarne l'affidabilità e pur essendo intervenuto nella raccolta di somme di denaro destinate al sostentamento dei corrieri della droga ER e Di SI detenuti in Spagna, non era affiliato ne' stabilmente inserito nelle associazioni, ma solo assoggettato agli ordini del "protettore" RD, svolgendo peraltro un'autonoma attività di spaccio di stupefacenti.
Il CO, ex finanziere e per questa ragione formalmente non affiliato, è stato assolto dal reato di partecipazione all'associazione mafiosa per non aver commesso il fatto, poiché dalle dichiarazioni del RD e dalle conversazioni intercettate emergeva che lo stesso era un uomo di fiducia del RD e si limitava a svolgere un ruolo subalterno agli esclusivi ordini di quest'ultimo, senza essere stabilmente inserito nel gruppo criminoso, e ciò nonostante l'opera di mediazione fra il RD e GA LE, il contributo dato insieme ad altri consociati a ER e Di SI, arrestati in Spagna, il recupero della refurtiva a seguito del furto subito dal RD, e la partecipazione all'agguato al clan rivale ME (nei termini indicati dal RD per l'operazione di recupero di uno dei partecipi, RU ME, non confermata però dal collaboratore CI, pure coinvolto nel gruppo di fuoco). Il GA è stato assolto dalle medesime imputazioni associative, mafiosa e dedita al narcotraffico, ritenendo le propalazioni accusatorie del RD prive di riscontri individualizzanti, atteso che a carico dell'imputato, il quale non era "attivato" ma solo "promesso" a RD ed aveva subito ampi periodi di carcerazione, non erano individuabili il ruolo ricoperto nel clan mafioso ne' specifiche attività di traffico di sostanze stupefacenti o di t.l.e., mentre anche gli elementi costituiti dal viaggio in Spagna con D'OG e SC, l'assistenza ai due corrieri ivi detenuti, l'interessamento a favore del RD e del Bove, i contatti col D'OG erano giustificati dallo strettissimo rapporto personale esistente con il RD.
Il SC è stato assolto dal reato di partecipazione al clan mafioso SI, attesa l'assenza di circostanziati riferimenti storici e fattuali nelle dichiarazioni rese dai collaboratori IM, AN, ZI IG e DO, che si limitavano a indicarlo come "affiliato" (senza riferirsi in particolare al periodo contestato, successivo al 1994).
De RO, infine, è stato assolto dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., perché, quanto all'operazione bancaria eseguita in Lussemburgo per conto della De SA, difettavano elementi certi circa la sua consapevolezza della sicura provenienza delittuosa del denaro, ne' risultava provata l'idoneità del trasferimento dei valori al conseguimento del fine di ostacolare l'identificazione della illecita provenienza, mentre, quanto all'investimento delle somme di denaro ricevute da LE GA, uno dei capi dell'associazione mafiosa, nonostante le accuse del RD di essere lui il "cassiere" e il "consigliere" giuridico dell'associazione, sulla base delle intercettazioni telefoniche che attestavano stretti e costanti contatti col legale degli associati, l'esercizio da parte del GA anche di attività imprenditoriali lecite lasciava dubitare circa la sicura identificazione delle somme di denaro investite come proventi delle illecite attività di spaccio di droga, contrabbando e altro, ovvero come prestito personale usurario o denaro proveniente dal lecito commercio di carni e prodotti alimentari facente capo al GA. De RO è stato altresì assolto dall'imputazione di partecipazione al clan mafioso SI, contestata in forza degli stretti rapporti da lui avuti con GA LE prima e, dopo la rottura con questi, con i collaboratori RD e De SA, attesa la natura strettamente "duale" delle relazioni e delle operazioni da lui svolte (anche con riguardo alle vicende dell'assistenza legale e della richiesta di un passaporto diplomatico per RD), che erano dirette a favorire esclusivamente i due capi dai quali chiedeva di essere protetto, e non l'associazione mafiosa, da cui aveva subito anzi pressioni e intimidazioni: proscioglimento quest'ultimo per il quale, peraltro, il P. non ha proposto ricorso.
6.- La sentenza di proscioglimento della Corte territoriale poggia, ad avviso del Collegio, su una ratio decidendi che rappresenta il frutto di palesi violazioni di canoni sia sostanziali che processuali ed evidenzia una grave frattura logica del ragionamento probatorio, conducente al rovesciamento dell'originaria decisione di condanna. Nella motivazione della sentenza impugnata, innanzi tutto, non risultano affatto valorizzati i più recenti e rigorosi approdi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione al reato associativo, laddove, nel tracciare il criterio discretivo tra le categorie concettuali della partecipazione interna e del concorso esterno (Cass., Sez. Un., 12/7/2005 n. 33748, Marinino), si definisce "partecipe" "... colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo è ma fa parte della (meglio ancora: prende parte alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di talché - si aggiunge - sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi facta concludentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione".
Altrettanto deve dirsi per quanto riguarda l'inadeguata applicazione delle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen., con precipuo riguardo ai principi affermati da questa Corte in ordine alla funzione specializzante del dolo di fattispecie e all'effetto dissimulatorio tipico delle condotte, "a forma libera", di riciclaggio o di reimpiego in attività economiche o finanziarie, dirette in ogni caso ad ostacolare l'accertamento sulla reale origine delittuosa di denaro, beni o altre utilità.
Colgono nel segno, d'altra parte, le critiche del ricorrente P.G. circa la disapplicazione dei criteri legali di valutazione della prova dettati dall'art. 192 c.p.p., in ordine alla basilare operazione logica tendente alla verifica dei singoli episodi indicati dall'accusa come sintomatici delle specifiche condotte criminose, condotta nel caso in esame attraverso l'atomizzazione delle fonti di prova, in luogo del corretto metodo di lettura dell'intero compendio probatorio, per cui gli indizi devono essere prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza qualitativa individuale e il grado di inferenza derivante dalla loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante contesto dimostrativo.
Appare, infine, altrettanto evidente la violazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale il giudice d'appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, caratterizzata da un solido impianto argomentativo (come s'evince indubbiamente, nel caso in esame, dagli ampi stralci della stessa riportati nel ricorso del P.G.), ha l'obbligo non solo di delineare con chiarezza le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio, ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e di dimostrarne con rigorosa analisi critica l'incompletezza o l'incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificato il ribaltamento del decisum.
7.- Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati e dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione della sentenza impugnata, ritiene in definitiva il Collegio che risulta evidente tanto la violazione della legge penale sostanziale, con specifico riguardo ai requisiti di fattispecie stabilite in tema di partecipazione associativa e di riciclaggio, quanto di quella processuale in tema di applicazione dei criteri di valutazione delle prove, conseguendone come lineare corollario la rilevanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) del vizio di manifesta illogicità del ragionamento probatorio.
I rilevati difetti, logici e giuridici, della sentenza impugnata ne giustificano pertanto l'annullamento in ordine ai molteplici capi e punti investiti dal ricorso del P.G. (restando assorbite le doglianze prospettate, in subordine, dal medesimo ricorrente in tema di applicazione della continuazione a favore degli imputati AN R. e RU C.), con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bari, la quale, uniformandosi ai criteri precedentemente enunciati, dovrà rivalutare tutti gli elementi di prova legittimamente acquisiti.
8.- Per quanto concerne, viceversa, i motivi di ricorso dell'AN R. e del RU C. riguardanti le rispettive condanne per l'imputazione di spaccio di stupefacenti, contestata ad entrambi, ed inoltre per il RU C. per quella di partecipazione ad associazione contrabbandiera, ritiene il Collegio che essi siano, da un lato, manifestamente infondati in linea di diritto (non è dato ravvisare per alcun aspetto la violazione, denunziata dal RU C., del principio di correlazione fra la contestata imputazione di spaccio di stupefacenti e la concreta attività di spaccio ritenuta in sentenza) e, dall'altro, improponibili in sede di legittimità, sostanziandosi in una generica sollecitazione al riesame nel merito dell'attendibilità delle propalazioni accusatorie o degli esiti delle operazioni intercettative, quindi della ricostruzione probatoria dei fatti (condotta invece dai giudici d'appello, sul punto, con adeguata e logica motivazione).
I ricorsi dell'AN R. e del RU C. vanno pertanto dichiarati inammissibili con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi dell'AN R. e del RU C., che condanna in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende. In totale accoglimento del ricorso del P.G., annulla la sentenza impugnata nei confronti dell'AN R., del RU C., del De RO, del CO, del GA e del SC e rinvia per altro giudizio, limitatamente ai capi oggetto della relativa impugnazione, ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008