Sentenza 31 marzo 2008
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma primo-bis, cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111, commi secondo, terzo e quinto, Cost., nella parte in cui consente, nel giudizio abbreviato, l'utilizzabilità delle indagini difensive anche in difetto del consenso del P.M., poiché il diritto di quest'ultimo al contraddittorio può essere assicurato disponendo un congruo differimento dell'udienza, onde consentire lo svolgimento delle contro-investigazioni suppletive eventualmente necessarie, ovvero attivando - anche su sollecitazione dello stesso P.M. - i poteri officiosi di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen., per le necessarie integrazioni probatorie. (V. Corte cost. n. 115 del 2001, n. 57 del 2005 e n. 245 del 2005, n. 16 del 1994).
Il ricorso per cassazione può avere ad oggetto anche soltanto l'eccezione d'illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, sempre che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dall'invocata dichiarazione d'illegittimità consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini d'annullamento, anche parziale, della sentenza.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
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RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 30 dicembre 2020 (r.o. n. 22 del 2021), la Corte di cassazione, sezione sesta penale, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 317-bis del codice penale, nella versione precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera m), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), «nella parte in cui prevede l'automatica applicazione dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici in caso di condanna, per il …
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La decisione di cui alla sentenza 31683/08 della Cassazione consente di riepilogare, seppure in sintesi, la successione normativa in tema di giudizio abbreviato anche alla luce dei numerosi interventi della Corte Costituzionale, ma si presenta sintomatica anche per evidenziare la diffidenza che l'autorità giudiziaria ancora nutre nei confronti delle indagini della difesa. La vicenda processuale - In breve, la vicenda processuale: il difensore produceva in sede di udienza preliminare, nei termini delineati dall'articolo 391octies c.p.p. e dunque nei termini di cui all'articolo 419 c.p.p. (in definitiva: prima dell'inizio della discussione ex art. 421 c.p.p.), una serie di verbali di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/03/2008, n. 31683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31683 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 31/03/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Gianni - Consigliere - N. 573
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 36349/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata;
contro la sentenza del 2 maggio 2007 emessa dal G.u.p. del Tribunale di Macerata;
nel procedimento a carico di:
RE AN, nata a [...] il [...];
visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto di convertire il ricorso in appello o, in subordine, rimettere la questione alla Corte costituzionale;
sentito l'avvocato Benni Amos che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 2 maggio 2007 il G.U.P. del Tribunale di Macerata, in sede di giudizio abbreviato, assolveva AN RE dal reato di cui all'art. 81 cpv., art. 318 c.p., comma 1, artt. 320 e 321 c.p. ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. 11 processo traeva origine da una complessa indagine avente ad oggetto una serie di reati collegati a false attestazioni di revisioni di autocarri e rimorchi da parte di funzionari della Motorizzazione civile e nell'ambito di questa indagine è risultata coinvolta anche l'imputata, alla quale è stato contestato di avere, nella sua qualità di pubblico impiegato presso la Motorizzazione civile, accettato che NA AR, gestore di un'agenzia di pratiche automobilistiche, le pagasse una serie di servizi, tra cui le bollette relative all'utenza dell'acqua e del telefono, nonché il bollo di alcune autovetture, in cambio di favori nel disbrigo di pratiche automobilistiche relative alla sua agenzia. La pronuncia assolutoria veniva giustificata dalla presenza di prove contraddittorie, in quanto alle accuse formulate dalla stessa AR, si contrapponevano alcune dichiarazioni, raccolte in sede di investigazioni difensive ed utilizzate nel giudizio, favorevoli all'imputata, in cui si sosteneva che si era trattato di semplici atti di cortesia fatti in favore dell'impiegata della Motorizzazione, per consentirle l'effettuazione dei pagamenti postali, cui era sempre seguita la restituzione di quanto anticipato dalla AR.
2. - Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, sollevando questione di costituzionalità dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, nella parte in cui consente l'utilizzabilità dei risultati delle indagini difensive in sede di giudizio abbreviato non condizionato, per contrasto con l'art. 111 Cost., commi 2, 4 e 5, configurandosi una violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova.
Con altro motivo parte ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza qualora la questione sollevata venisse accolta dalla Corte costituzionale.
3. - Nell'interesse dell'imputata, l'avvocato Amos Benni ha depositato una memoria difensiva con cui, oltre a rilevare la mancata osservanza delle formalità richieste per la presentazione dell'impugnazione, contesta la rilevanza e il fondamento della questione proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. - Il presente ricorso ha come oggetto, pressoché esclusivo, l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, per cui si pone il problema, di carattere preliminare,
della sua ammissibilità, tenuto conto di un indirizzo giurisprudenziale che ritiene inammissibile il ricorso per cassazione che ponga la questione di legittimità costituzionale di una norma, qualora manchi la contemporanea impugnazione dei capi e dei punti della sentenza di merito (Sez. 1^, 7 dicembre 2004, n. 543, Zambara;
Sez. 1^, 4 novembre 2003, n. 46334, Penati;
Sez. 2^, 4 febbraio 1998, n. 2176, Maretta;
Sez. 1^, 29 settembre 1997, n. 5334, Messina). Invero, il pubblico ministero ricorrente ha abbozzato un motivo riguardante il "merito" della sentenza, subordinato all'eventuale accoglimento della questione sollevata e relativa alla utilizzabilità delle indagini difensive, sebbene non abbia fornito l'indicazione specifica degli elementi di fatto alla base di tale motivo.
Tuttavia, questo Collegio condivide il diverso indirizzo interpretativo formatosi all'interno di questa Corte, che riconosce la possibilità che il ricorso per cassazione abbia ad oggetto anche soltanto l'eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione applicata dal giudice di merito, in quanto comporta comunque una censura di violazione di legge riferita alla sentenza impugnata, con cui si tende a rimuovere uno dei punti della decisione allo scopo di conseguire, attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, un effetto corrispondente all'interesse del ricorrente (Sez. 1^, 3 giugno 2004, n. 32790, Zidda;
Sez. 6^, 16 marzo 2000, n. 6121, P.M. in proc. Santinello;
Sez. 1^, 1 luglio 1997, n. 4544, Schiavone). A condizione, ovviamente, che sussista la rilevanza della questione, nel senso che dalla dichiarazione di illegittimità consegua una pronuncia favorevole per il ricorrente in termini di annullamento, anche parziale, della sentenza (Sez. 3^, 24 maggio 2007, n. 35375, Bortone). Rilevanza che nella fattispecie concreta sussiste, dal momento che alla eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis conseguirebbe l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di merito ha utilizzato i risultati delle indagini difensive. 5. - Passando all'esame della questione di legittimità sollevata dal ricorrente, si osserva che il pubblico ministero dubita della legittimità costituzionale dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, nella parte in cui consente l'utilizzabilità delle indagini difensive in sede di giudizio abbreviato, per contrasto con l'art. 111 Cost., commi 2, 4 e 5 e art. 3 Cost..
Nel caso in esame il giudice, in sede di giudizio abbreviato, ha utilizzato per la decisione tre verbali di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. da IT CH, IO RO e AD EN, depositati dalla difesa durante l'udienza preliminare, prima di richiedere il giudizio speciale. Secondo le articolate argomentazioni a sostegno dell'eccezione di legittimità costituzionale, l'utilizzazione nel giudizio abbreviato dei risultati dell'attività difensiva sarebbe in contrasto con il principio del contraddittorio così come stabilito dall'art. 111 Cost., commi 3 e 4, in base al quale è vietato che i materiali conoscitivi non formati in contraddittorio trovino ingresso nel giudizio per fini decisori. In altri termini, gli elementi probatori "formati unilateralmente non sono e, dunque, non possono mai essere considerati come prove assunte in contraddittorio": di conseguenza, sono incostituzionali tutte quelle disposizioni che consentono l'utilizzabilità ai fini del giudizio "degli atti dichiarativi raccolti unilateralmente", in quanto il materiale raccolto dalla difesa in assenza di contraddittorio, non assurge al rango di prova. Si tratta di principi che non vengono messi in crisi dalla previsione contenuta nell'art. 111 Cost., comma 5, in quanto il consenso dell'imputato può valere "esclusivamente con riferimento ad elementi potenzialmente contro, se", perché raccolti da altre parti, titolari di un interesse configgente con quello dell'imputato. In sostanza, viene messo in rilievo la contraddizione in termini nel sostenere che "il consenso dell'imputato possa legittimare l'acquisizione di elementi a sè favorevoli formati unilateralmente dalla difesa": la deroga al principio del contraddittorio non può fondarsi sul consenso dell'imputato alla utilizzazione dell'iniziativa investigativa posta in essere da sè medesimo. Nella ricostruzione proposta dal ricorrente l'imputato può rinunciare al contraddittorio, optando per il rito abbreviato, ma "non può rinunciare ad una facoltà che non rientra nella sua disponibilità" e cioè il contraddittorio delle altre parti.
6. - Il ricorrente ripropone, sebbene da una diversa prospettiva e in maniera più radicale, una questione sulla quale la Corte costituzionale è già intervenuta con riferimento all'art. 438 c.p.p., comma 5, nella parte in cui non è previsto il diritto del pubblico ministero a chiedere l'ammissione di prova contraria nell'ipotesi in cui l'imputato depositi il fascicolo delle investigazioni difensive chiedendo contestualmente di essere ammesso al giudizio abbreviato. Diverse sono le norme sottoposte alla verifica di costituzionalità, ma in entrambi i casi si lamenta una lesione del principio del contraddittorio sulla prova, assumendo che non vi siano condizioni di parità tra le parti. Per la verità nel presente ricorso si sostiene la assoluta estraneità delle indagini difensive rispetto al sistema normativo del giudizio abbreviato, invocando anche il parametro dell'art. 3 Cost., ma in ogni caso l'obiettivo è rappresentato dal tentativo di salvaguardare il contraddittorio, nella specie il diritto alla prova contraria del pubblico ministero dinanzi ai risultati delle investigazioni difensive depositate dall'imputato prima o contestualmente alla richiesta di giudizio abbreviato.
7. - Innanzitutto, non pare sostenibile affermare la assoluta incompatibilità delle indagini difensive con il giudizio abbreviato. La Corte costituzionale in diverse occasioni ha sempre ritenuto l'utilizzo a fini decisoli delle indagini difensive nel procedimento speciale previsto dagli artt. 438 e seg. c.p.p. (cfr., sent. n. 115 del 2001, nonché le ord. n. 57 e 245 del 2005); d'altra parte, non si è mai dubitato che la difesa possa, ai sensi dell'art. 321 bis c.p.p., raccogliere in ogni stato e grado del procedimento elementi favorevoli all'imputato, per poi produrli davanti al giudice, anche in sede di giudizio abbreviato. Ciò discende dalla lettura coordinata dell'art. 415 bis c.p.p., art. 419 c.p.p., comma 3 e art.391 octies c.p.p. con il citato art. 321 bis c.p.p.: il difensore ha facoltà di presentare i risultati delle sue investigazioni nel corso dell'udienza preliminare, fino all'inizio della discussione ex art.421 c.p.p., cioè nel termine coincidente per richiedere il giudizio abbreviato, risultati che così vengono a far parte del fascicolo processuale. Ne consegue che le indagini difensive, a seconda del momento in cui vengono presentate, possono essere valutate in funzione di tutte le decisioni che il giudice è chiamato ad assumere, sia nella fase delle indagini, che nel corso dell'udienza preliminare, comprese quindi le decisioni e le pronunce che definiscono il procedimento attraverso i moduli alternativi (del giudizio abbreviato o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti). D'altra parte, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo di affermare come il carattere essenziale del giudizio abbreviato consista, anche dopo la L. n. 479 del 1999, nell'utilizzazione probatoria degli atti assunti unilateralmente nel corso delle indagini preliminari, precisando che tale carattere non è stato messo in crisi dalla maggiore incidenza riservata alle indagini difensive disciplinate dalla L. n. 397 del 2000, "in quanto anche tali atti possono essere utilizzati nel corso del giudizio abbreviato al pari degli atti raccolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari" (Corte cost., ord. n. 57 del 2005). Invero, la prospettata incostituzionalità della disciplina non può riguardare l'utilizzabilità ex se dei risultati delle indagini difensive, bensì l'altro e connesso profilo del contraddittorio, inteso come parità delle armi tra le parti. In sostanza, ritorna, sotto altre spoglie, la questione che prospetta l'incostituzionalità della disciplina dell'abbreviato nella parte in cui consente l'utilizzabilità probatoria dei risultati delle indagini difensive senza il consenso del pubblico ministero, in mancanza del quale vi sarebbe una disparità di situazione incompatibile con l'art. 111 Cost., comma 2, che impone la pariteticità delle parti nel processo.
In questo caso, si sostiene che il consenso dell'imputato al giudizio abbreviato, dopo la produzione delle indagini difensive, non è sufficiente per rinunciare al contraddicono cui, invece, il pubblico ministero avrebbe interesse.
8. - Deve registrarsi il già ricordato intervento della Corte costituzionale (ord. n. 245 del 2005), che ha fornito una lettura adeguatrice all'interprete, diretta ad evitare una ulteriore pronuncia di incostituzionalità. Ritiene il giudice delle leggi che in questi casi deve trovare attuazione il principio secondo cui a ciascuna delle parti "va comunque assicurato il diritto di esercitare il contraddittorio sulle prove addotte a sorpresa dalla controparte, in modo da contemperare l'esigenza di celerità con la garanzia dell'effettività del contraddittorio, anche attraverso differimenti delle udienze congrui rispetto alle singole, concrete fattispecie". Nella rilettura della Corte il principio di continuità investigativa diventa funzionale all'esercizio del diritto alla controprova, riequilibrando la posizione del pubblico ministero rispetto alle produzioni difensive frutto delle indagini svolte ai sensi della L. n. 397 del 2000. Così, se il deposito dei risultati dell'investigazione difensiva avviene nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ha la possibilità di riequilibrare il "quadro probatorio" procedendo al necessario supplemento investigativo attraverso l'espletamento delle indagini previste dall'art. 419 c.p.p., comma 3; se, invece, i risultati dell'inchiesta difensiva vengono prodotti all'udienza preliminare, il pubblico ministero ha diritto ad un differimento dell'udienza, in modo che anche in questo caso possa svolgere le indagini suppletive, per bilanciare l'impianto accusatorio rispetto alle novità introdotte dalla difesa. In questo modo, non viene messo in crisi il carattere fondamentale del giudizio abbreviato, che è quello che privilegia l'apporto probatorio unilaterale, rispetto al quale il pubblico ministero ha sempre la possibilità di allegare nuove indagini in replica a quelle presentate dalla difesa. La parte ricorrente ha contestato questa interpretazione, ritenendo che i principi affermati in materia di prove a sorpresa e di prove contrarie si riferiscono inequivocabilmente al dibattimento e non siano compatibili con un giudizio a prova contratta, dimenticando però che un'analoga ricostruzione è stata proposta dalla stessa Corte costituzionale proprio con riferimento all'udienza preliminare, nella diversa ma corrispondente situazione in cui sia il pubblico ministero a presentare indagini suppletive, prevedendo il medesimo meccanismo processuale del differimento dell'udienza a favore della posizione dell'imputato (sent. n. 16 del 1994). Ebbene, in questo caso la Corte ha ribadito che la garanzia del contraddittorio rispetto alle prove dedotte da ciascuna delle parti deve valere anche nell'udienza preliminare, trattandosi di un principio cardine del sistema processuale.
9. - Inoltre, è sempre l'ordinanza n. 245/2005 a mettere in evidenza che "nel nuovo giudizio abbreviato il potere di integrazione probatorio è configurato quale strumento di tutela dei valori costituzionali che devono presiedere l'esercizio della funzione giurisdizionale, sicché proprio a tale potere il giudice dovrebbe fare ricorso per assicurare il rispetto di quei valori". Il richiamo all'art. 441 c.p.p., comma 5 è importante, non certo per svalutare il significato delle indagini difensive, quanto perché la Corte costituzionale in questo modo chiama in causa direttamente l'art. 111 Cost., comma 4, anche se in tal caso dovrà sempre riconoscersi il ruolo residuale ed eccezionale del potere integrativo officioso del giudice, eventualmente attivabile su segnalazione del pubblico ministero.
10. - Sulla base di questa rilettura delle norme, fatta propria dal Collegio, deve ritenersi la manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità proposta.
Nella fattispecie in esame il pubblico ministero avrebbe potuto attivare i propri poteri di investigazione suppletiva - eventualmente richiedendo un differimento dell'udienza - e svolgere le necessarie indagini finalizzate a contrastare l'allegazione dei risultati investigativi della difesa, ad esempio procedendo all'audizione dei soggetti già sentiti dalla difesa, realizzando in questo modo quel riequilibrio delle posizioni che caratterizza il contraddittorio e che legittima il giudizio abbreviato richiesto dall'imputato, che nell'udienza preliminare abbia depositato i risultati delle indagini difensive.
Una volta ritenuta la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, non essendovi altri motivi che possano essere presi in considerazione, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2008