Sentenza 11 gennaio 2000
Massime • 5
Carattere fondamentale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specifici atti di intimidazione da parte dei singoli associati, a esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione. Essa rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione. È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi in modo effettivo al fine di realizzare il loro programma criminoso.
Il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è contrassegnato dal metodo mafioso, seguito dai componenti dell'associazione per la realizzazione del programma associativo. Esso non è componente della condotta ma dato di qualificazione del sodalizio e si connota, dal lato attivo, per l'utilizzazione da parte degli associati della carica intimidatrice nascente dal vincolo associativo e, dal lato passivo, per la situazione di assoggettamento e di omertà che da tale forza intimidatrice si sprigiona verso l'esterno dell'associazione, cioè nei confronti dei soggetti nei riguardi dei quali si dirige l'attività delittuosa.
La nozione di "omertà", che si correla, in rapporto di causa a effetto, alla forza di intimidazione dell'associazione di tipo mafioso, va ricondotta al rifiuto di collaborare con gli organi dello Stato. Tale atteggiamento, che deve essere sufficientemente diffuso, anche se non generale, può derivare non soltanto dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; di modo che sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'autorità giudiziaria - denunciando il singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose, per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'associazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi.
La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis cod. pen. può ben essere desunta con metodo logico induttivo in base al rilievo che il clan presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo; i rapporti di comparaggio o di comparatico fra gli adepti; il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca; il diffuso clima di omertà come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria. Peraltro, gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti dalla commissione dei reati fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione.
La tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis cod. pen. risiede nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di "metodo mafioso") e non negli scopi che si intendono perseguire (descritti nel comma terzo dell'art. 416 bis e che devono essere intesi in senso alternativo e non cumulativo). Tali scopi abbracciano solo genericamente "i delitti", comprendendo una varietà indeterminata di possibili tipologie di condotte, che possono essere costituite da attività lecite, tanto che una sola delle possibili finalità dell'associazione mafiosa è comune alla associazione per delinquere ordinaria (la commissione di delitti). Non è, peraltro, necessario, ai fini della configurabilità del delitto, che i predetti scopi siano effettivamente raggiunti.
Commentario • 1
- 1. Art. 416 bis del codice penale: quando si configura il reato di associazione mafiosaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 12 settembre 2022
Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2000, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2000 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento