Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2016, n. 28648
CASS
Sentenza 17 marzo 2016

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La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), qualora l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie una struttura sportiva), attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica.

Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è necessario che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale. (Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori).

Commentari3

  • 1Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.
    Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …

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  • 2Art. 416-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Uso del metodo mafioso La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo …

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  • 3Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023

    Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2016, n. 28648
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28648
Data del deposito : 17 marzo 2016

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