Sentenza 17 marzo 2016
Massime • 2
La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992), qualora l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale (nella specie una struttura sportiva), attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica.
Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è necessario che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale. (Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori).
Commentari • 3
- 1. Sulla compatibilità tra reato di intestazione fittizia di beni (art.Lorenzo Rovini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento, la prima sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare gli elementi della fattispecie di intestazione fittizia di beni prevista dall'art. 12-quinquies L. 356/1992, nonché la sua compatibilità con l'aggravante ad effetto speciale prevista dall'art.7 L. 203/1991, dell'aver agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa, destinata, secondo il nostro legislatore, a colpire penalmente le condotte ed i comportamenti dei fiancheggiatori dei sodalizi criminali. Nello specifico, la Suprema Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e …
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Rassegna di giurisprudenza Uso del metodo mafioso La circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto. I caratteri mafiosi del metodo utilizzato per commettere un delitto non possono essere desunti dalla mera reazione delle vittime alla condotta tenuta dall'imputato, ma devono concretizzarsi in un comportamento oggettivamente idoneo …
Leggi di più… - 3. Le aggravanti del metodo mafioso e della agevolazione mafiosa (art. 416 bis.1 del codice penale)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 4 aprile 2023
Indice: A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia 2. Intimidazioni silenti, evocazione di contiguità mafiose, estorsioni ambientali B) L'AGGRAVANTE DELL'AGEVOLAZIONE MAFIOSA 3. Divergenze interpretative sulla necessità o meno, ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso 4. Ulteriori profili problematici. Finalizzazione della condotta ausiliatrice 5. (Segue) Natura, soggettiva od oggettiva, dell'aggravante A) L'AGGRAVANTE DEL METODO MAFIOSO 1. Sufficienza della veste tipicamente mafiosa della violenza o minaccia Relativamente al diverso modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/03/2016, n. 28648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28648 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2016 |
Testo completo
28 6 4 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 17/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 882 - Presidente - N. Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - Dott. CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE N. 24231/2015 Dott. SERGIO GORJAN - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO SETTEMBRE - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ND AN N. IL 13/06/1977 ND GA ND N. IL 29/07/1984 avverso la sentenza n. 17/2014 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 20/11/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. ои - Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. - Udito, per gli imputati, l'avv. IU Nardo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. DA FR è stato condannato dall'Autorità giudiziaria di Reggio Calabria, con accertamento di responsabilità ormai divenuto definitivo a seguito del rigetto dell'impugnativa proposta dinanzi alla Suprema Corte, per associazione mafiosa, siccome capo e promotore della cosca di 'ndrangheta O- DA (capo A), nonché per detenzione e porto in luogo pubblico di armi e munizioni (capo L) e per plurimi reati di cui all'art. 12- quinquies L. 356/92, per aver intestato fittiziamente a terzi beni di cui aveva la disponibilità, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione. L'intestazione fittizia ha riguardato, in particolare, una impresa edile, intestata a RI TO (capo N); l'impianto sportivo denominato "IA", intestato alla Pro Loco Sport RG (capo O); il circolo ricreativo Las Vegas, intestato a RIi AG ON e RIi IU (capo P); un appartamento, intestato a VA RM AR (capo P-bis); una impresa di pulizia, intestata a IN AN BI (capo P-ter).
2. DA AE DR è stato ritenuto responsabile in via definitiva dalla medesima Autorità e con la stessa sentenza, insieme al fratello FR, per detenzione e porto in luogo pubblico di armi (capo L) e per intestazione fittizia di beni, a parte che per l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 (capi O e P), nonché, in via non definitiva, per concorso nel reato di cui al capo A), quale partecipe.
3. La situazione processuale sopra descritta consegue alla pronuncia della Corte Cassazione del 18/6/2014, che ha accolto, per vizio di motivazione, il ricorso di DA AE DR in ordine alla sua ritenuta partecipazione alla cosca e, per quanto riguarda i reati di cui ai capi N - O - P - P/ter (art. 12-quinquies L. 356/92), i ricorsi di entrambi gli imputati, limitatamente alla ritenuta aggravante dell'agevolazione mafiosa, ed ha rinviato ad altra sezione della Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame sul punto.
4. Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio, ha, con la sentenza impugnata, confermato il giudizio di responsabilità formulato a carico di DA AE DR per il delitto di associazione mafiosa, in qualità 2 ли di partecipe, e l'aggravante dell'agevolazione mafiosa per il capo O), contestato a entrambi gli imputati;
ha escluso l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 in relazione ai capi N-P-P/ter e rideterminato la pena irrogata ad entrambi.
5. L'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 - contestata ad entrambi gli imputati in relazione al capo O) ha riguardato la costruzione e la gestione del "IA", attuata apparentemente da TI SS, ma riferibile, in realtà, ed entrambi gli imputati, che del primo si sarebbero serviti come soggetto interposto. Si tratta di una struttura sportiva destinata a ospitare una pista di pattinaggio su ghiaccio, che, secondo i giudici di merito, ha visto il diretto coinvolgimento, sia in fase attuativa che operativa, di un buon numero di associati, quali RG EU, FE IU, LA MA. IA NA, ON AN (alcuni anche in posizione verticistica), oltre a quella di PI NA (ritenuto intraneo alla cosca Rosmini), i quali hanno trattato l'iniziativa come affare comune. Fatto questo che, secondo i giudici, dimostra che "la realizzazione della pista di ghiaccio ha travalicato la più ridotta dimensione dell'interposizione fittizia strumentale all'elusione della normativa di prevenzione per diventare essa stessa espressione dell'egemonia mafiosa sul territorio", essendosi tradotta in una vera e propria operazione di infiltrazione nel tessuto economico cittadino, strumentale al consolidamento della cosca, i cui interessi avrebbe soddisfatto.
7. la responsabilità di DA AE DR per il reato di cui al capo A) è stata ricollegata dalla Corte d'Assise d'appello alle seguenti circostanze: a) ha coadiuvato il fratello FR nella costruzione e nella gestione del IA, funzionale, per quanto è stato sopra detto, alla penetrazione nel tessuto economico e sociale di Reggio Calabria della cosca O-- DA;
b) era conosciuto, insieme al fratello, da TI SS come soggetto a cui bisognava rivolgersi per ottenere il placet alle iniziative da sviluppare sul territorio, al fine "di evitare problemi futuri" (pag. 39); c) procurò alla cosca, nel mese di ottobre del 2008 (fatto già accertato in maniera irretrattabile), armi e munizioni, acquisite da TO MA (guardia giurata, che le aveva acquistate presso armerie varie) ed alterate mediante punzonatura dei numeri di matricola al fine di impedire l'accertamento della provenienza;
d) era un abituale fornitore di droga di TO MA (fatto per quale è stato condannato) e lo faceva in cooperazione col fratello FR, capo della cosca. Il collaboratore GO OR ha, infatti, parlato di lui come di un soggetto che aveva "alle spalle" il fratello;
3 ми e) si prestò, nel 2005, ad accompagnare con pronta sollecitudine - il capo- cosca EN LI dalla Toscana a Reggio Calabria, per consentirgli di sfruttare al meglio un permesso accordatogli dal Tribunale di Sorveglianza;
f) fu riconosciuto da CA DI (che gestiva, col padre, una concessionaria di ciclomotori) - in una conversazione da questi avuta con FE IU - come soggetto che era in grado di fargli ottenere rapidamente - la restituzione - di un computer da lui prestato a tale PO e che questi si rifiutava di rendergli.
8. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse degli imputati, l'avv. IU Nardo 8.1. Questi, dopo averli riassunti, esamina e critica i dati che, a giudizio della Corte di merito, impongono di ricondurre l'affare del IA ad una ipotesi di trasferimento fraudolento di valori attuato nell'interesse della cosca, in quanto - deduce - dagli stessi traspare solo un moderato intervento dei sodali, attuato, peraltro non nell'interesse del gruppo malavitoso di appartenenza, ma nell'interesse dei solo DA FR o, al massimo, di entrambi i fratelli, che sono gli unici beneficiari dell'aiuto e i soli "domini" dell'iniziativa. Ne è prova il fatto che nessuno di loro fu costretto a prestare la propria attività per il fine avuto di mira dai f.lli DA, ma lo fece spontaneamente, per recare ausilio ai comuni sodali, uno dei quali ritenuto, con decisione irretrattabile sul punto, al vertice del sodalizio. Deduce, poi, che vi è contraddizione nelle diverse proposizioni della Corte di merito, secondo cui l'aiuto prestato dai sodali sarebbe, da una parte, segno di cointeressenza in un affare "comune", dall'altro sarebbe . finalizzato a "consolidare l'egemonia del gruppo di riferimento", e che questa £ seconda finalità è incompatibile con la fisiologia del reato di intestazione fittizia, che è commesso per occultare l'appartenenza mafiosa dei beni al fine di - sottrarli all'ablazione- e non per dare ad essa visibilità. D'altra parte, aggiunge, nessuna prova è stata fornita di un contributo economico dei sodali all'avvio dell'attività, così come nessuna prova è stata data di una loro partecipazione agli utili, tant'è che nessuno dei sodali è stato chiamato concorrente nel reato: il che smentisce l'affermazione che si sia trattato di un affare "comune". Da ultimo, censura la sentenza per violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., avendo il giudice di rinvio motivato la sussistenza dell'aggravante con gli stessi dati e argomenti valutati nei pregressi gradi di giudizio e ritenuti insufficienti dal giudice rescindente.
8.2. Con riguardo alla posizione di DA AE DR lamenta, innanzitutto, che la Corte di merito abbia sovrapposto i profili della partecipazione associativa e quelli dell'interposizione fittizia, attribuendo alla gestione economica del IA da parte dell'imputato il significato ulteriore di appartenenza alla cosca, dimenticando che il reato di cui all'art. 416/bis cod. 4 мне pen. esige il concorso di requisiti (scopo condiviso, organizzazione e affectio societatis) che sono estranei alla fattispecie dell'art. 12-quinquies L. 356/92, quand'anche aggravato ex art. 7 L. 203/91. Ugualmente erronea prosegue - è l'altra deduzione della Corte d'Assise d'Appello, che ha "inferito" una condotta partecipativa dalla mera cogestione del IA da parte dell'imputato, giacché in questo modo si confondono, ancora una volta, "i confini di tipicità del reato associativo con quelli evidentemente più contenuti del reato di intestazione fittizia". In ordine agli ulteriori elementi valorizzati dalla Corte di merito, osserva quanto . segue: a) la detenzione e il porto di armi clandestine, per cui l'imputato è già stato condannato, non sono stati ritenuti sufficienti dal giudice rescindente per . provare l'intraneità al sodalizio. In ogni caso, dalla dimostrazione della consumazione di una qualsiasi condotta delinquenziale non è possibile inferire anche la consumazione di una condotta associativa;
b) l'episodio dell'accompagnamento di EN LI e il recupero del computer di CA non sono stati rivalutati alla luce dei principi stabiliti nella sentenza di annullamento, perché non inseriti in un contesto fatto di "circostanze nuove, diverse ed esterne" rispetto ad essi, tali da connotare in termini di mafiosità le due vicende e trarne elementi di giudizio nella direzione ritenuta dal giudicante. Anche con riguardo alla dimostrazione della condotta partecipativa, quindi, la motivazione esibita dalla Corte d'Assise l'Appello è contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che lesiva della norma di cui all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo di doglianza.
1. In tema di agevolazione dell'attività di un' associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l' associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un membro della cosca, sia pure posto al vertice della stessa. Occorre, cioè, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante (ex multis, Cass., n. 49090 del 4/12/2015).
2. Tale impostazione soccorre anche allorché si tratti di valutare la sussistenza dell'aggravante in relazione al reato di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992; aggravante che, in base alla 5 Del : giurisprudenza di questa Corte, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori, in quanto l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementa la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Cass., n. 12622 del 13/2/2015, che ha ravvisato la sussistenza dell'aggravante nella intestazione fittizia di un distributore di benzina, e Cass., n. 9185 del 25/1/2012, che ha ravvisato l'aggravante nella intestazione a terzi, a fini di occultamento, di un supermercato).
3. Occorre, quindi, in applicazione del principio di carattere generale sopra enunciato, che l'intestazione fittizia sia diretta allo specifico fine di agevolare l'associazione mafiosa cui è riferibile l'attività economica. Tanto presuppone, logicamente, che l'attività economica seppur gestita, com'è inevitabile, in maniera indiretta e mediata da persone legate all'associazione (posto che l'associazione criminale non ha cittadinanza nel mondo giuridico) - sia funzionale agli interessi dell'associazione, nel senso che da essa l'associazione tragga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio predominio sul territorio. Non basta, quindi, che l'attività occultata nella maniera sanzionata dall'art. 12- quinquies serva gli interessi del singolo associato, sia pure posto a livello di vertice, ma occorre che sia l'associazione nel suo insieme a beneficiare dell'intestazione fittizia, attraverso l'occultamento di un'attività che abbia carattere strategico per l'associazione, o rechi un significativo contributo alla sua esistenza o alla sua operatività.
4. Alla luce di tali principi - conosciuti e condivisi dal giudice di merito, ma non coerentemente applicati - non può dirsi che sia stata data dimostrazione del finalismo agevolativo della intestazione, in capo a TI SS (rectius, alla Pro Loco RG), del cd. IA, poiché, pur essendo stato dimostrato l'interessamento, intorno all'iniziativa economica, di una serie di soggetti legati al clan O--DA, non è stata dimostrata la strumentalità dell'iniziativa agli interessi della cosca, invece che a quelli dei suoi membri, e non ha ricevuto convincente dimostrazione l'affermazione che anche l'intestazione fittizia sia avvenuta per favorire il clan suddetto. Si è trattato, infatti, a quanto è dato apprendere dalla sentenza impugnata, di una iniziativa di modesto impegno economico (non più di 70 mila euro), che è stata condotta in prima persona (seppur dietro le quinte) dai f.lli DA, con lo sfruttamento della capacità economica di TI SS e con un limitato contributo finanziario dei due imputati (soprattutto di DA FR), i quali si sono avvalsi, per talune attività (principalmente, lo spianamento del terreno e la 6 ми pubblicizzazione dell'iniziativa) dell'opera di soggetti legati all'associazione. Tale coinvolgimento degli adepti non è sufficiente a ricondurre l'iniziativa nella sfera di competenza e cointeressenza della cosca, sia per la limitatezza dell'intervento dei sodali, sia perché non è dimostrato che a parte alcuni vantaggi derivanti ai - sodali dalla prestazione delle attività sopra menzionate - sia stata l'intera cosca a trarre beneficio dall'iniziativa; e, quindi, che l'iniziativa sia servita - alla cosca - a "implementare l'egemonia e la capacità di penetrazione nel tessuto economico-sociale" della città (pag. 37). Soprattutto, non è dimostrato che il rafforzamento della cosca fosse l'obbiettivo avuto di mira dagli imputati principali beneficiari dell'iniziativa - nel mentre si sostituivano a TI SS nella realizzazione e gestione del IA e nell'operare il "trasferimento fraudolento" che è loro imputato.
5. Sono infondate, invece, le doglianze di DA AE DR in ordine alla : sua ritenuta partecipazione al clan O--DA. Gli elementi fattuali sopra sinteticamente esposti hanno effettivamente la forza dimostrativa loro attribuita dal giudici di merito, giacché dimostrano che: a) l'imputato operava in stretto collegamento col fratello nella gestione in maniera illecita delle - - iniziative economiche che interessavano la sua famiglia di origine, che era al vertice tramite il fratello del sodalizio mafioso (la vicenda del IA, anche priva del disvalore connesso all'aggravante dell'art. 7 L. 203/91, dimostra che DA AE DR si preoccupava, insieme al fratello, di "schermare" le attività economiche cui partecipava); b) operava insieme al fratello nello spaccio degli stupefacenti;
vale a dire in una attività che richiede, a Reggio Calabria, il placet delle organizzazioni criminali imperanti sul territorio;
c) era uomo di fiducia del copocosca LI (che a lui si affidò, nel 2005, nel trasferimento dalla Toscana alla Calabria: segno, evidente, della massima fiducia in lui riposta, dati i rischi anche per l'incolumità personale cui LI si sottoponeva); d) era conosciuto come soggetto in grado di "fare giustizia" con la sua parola (ne è effettivamente prova la vicenda CA) e come soggetto a cui bisognava rivolgersi per ottenere l'autorizzazione ad operare sul territorio;
e) soprattutto, era in grado di procurare all'associazione armi clandestine. Si tratta di argomenti immotivatamente svalutati dal ricorrente attraverso la loro considerazione atomistica e che la Corte d'appello ha, invece, correttamente valorizzati in una visione unitaria, che tiene conto delle specifiche dinamiche delle associazioni mafiose e dell'effetto moltiplicatore connesso alla sommatoria degli elementi indizianti. Non è esatto, poi, affermare che la precedente sentenza di annullamento abbia ritenuto inidonei a provare l'inserimento di DA AE nella compagine associativa gli elementi oggi valorizzati dalla Corte d'assise d'appello. 7 ми Vero è, invece, che il giudice rescindente non ha tenuto conto del principale elemento di accusa a carico di DA AE, rappresentato dal procacciamento di armi clandestine a favore del sodalizio (la parte della sentenza di annullamento che riguarda DA AE - pagg. 26-27 - non fa menzione di questo dato, definitivamente acquisito al processo), che la Corte d'Assise d'appello ha, invece, adeguatamente e logicamente posto al centro del suo ragionamento, posto che si tratta, effettivamente, di condotta chiaramente conducente verso l'ipotesi fatta propria dal giudicante. D'altra parte, le censure della sentenza di annullamento non avevano riguardato gli elementi indiziari in sé, ma l'uso che di essi era stato fatto, rilevando che, "in carenza di ulteriori elementi significativi", né l'accompagnamento di LI né l'attivismo a favore di CA (episodio rappresentato secondo la sentenza di annullamento - dal primo giudice "in termini affatto generici") potevano dirsi univocamente indicativi della partecipazione di DA al sodalizio. Ed è proprio tenendo conto di siffatte censure che il giudice del rescissorio ha approfondito l'indagine introspettiva ai singoli elementi, rilevando - quanto al primo episodio - che DA AE fu coinvolto in via emergenziale nel trasporto del boss in Calabria, essendo risultato impedito, per tale incombente, il fido CA ed essendo sorta la necessità di reperire, nel più breve tempo possibile, altro soggetto ugualmente fidato, che si prestasse ad eseguire l'incombente e lo facesse in compagnia di altro soggetto da lui reperito;
quanto al secondo episodio, che CA non aveva un rapporto amicale o privilegiato con DA AE e che anche il suo "avversario" (tale PO) era nella sua stessa condizione, e tuttavia entrambi erano stati tentati di rivolgersi, o si erano effettivamente rivolti, a DA AE per soddisfare l'interesse contrapposto - che li muoveva. E' per tale via che la Corte di merito ha rivalutato gli episodi in questione, sottolineando - come non aveva fatto il - giudice della sentenza annullata - che il primo di essi è indicativo della pronta e incondizionata disponibilità dimostrata a favore del capo della cosca alleata (e non di un amico) e della totale fiducia che era riposta in lui dal capocosca e dai membri della cosca da questi capeggiata;
che il secondo è effettivamente indicativo dell'autorità riconosciuta a DA AE dai soggetti operanti sul territorio del rione Modena di Reggio Calabria, che gli consentiva di esercitare una "giurisdizione domestica" a favore di quanti scegliessero di avvalersi della sua protezione. Nessuna violazione di legge (in particolare, dell'art. 627 cod. proc. pen.) si è, pertanto, consumata, dal momento che, come la giurisprudenza di legittimità sottolinea in modo costante, il giudice di rinvio é investito - quando l'annullamento è stato disposto per vizio di motivazione di pieni poteri di cognizione e può - salvi i limiti nascenti da eventuale giudicato interno - rivisitare il fatto con pieno apprezzamento ed autonomia di giudizio, sicché egli non é vincolato ad eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunzia di ми 8 annullamento (vedi Rv. 226418; Rv. 209692), ben potendo accedere ad una piena rivisitazione del compendio probatorio, con l'unico limite di non riproporre il percorso logico e le valutazioni censurate nel giudizio rescindente. Ne deriva che in esito alla compiuta rivisitazione ben può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, pervenendo ad identico epilogo decisorio, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di illegittimità (Rv. 245389). E' quanto - in concreto avvenuto.
6. In conclusione, il ricorso degli imputati va accolto per quanto attiene al riconoscimento in relazione al capo O) - dell'aggravante dell'art. 7 L. 203/91, - che va eliminata, mentre va rigettato per quanto attiene alla ritenuta partecipazione associativa di DA AE DR. Di conseguenza, la sentenza va annullata nei limiti anzidetti con rinvio al giudice a quo per la rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante dell'art. 7 L. 203/91 quanto al reato di cui al capo O), annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria per il trattamento sanzionatorio. Rigetta nel resto il ricorso di DA AE DR. Così deciso il 17/3/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente A (Paolo Bruno) (Antonio Settembre) DEPOSITATA IN CANCELLERIA addl - 8 LUG 2016 IL FUNZIONA LNEARIO он 9