Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2011, n. 39756
CASS
Sentenza 5 ottobre 2011

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Le fattispecie criminose di riciclaggio e reimpiego, pur a forma libera, richiedono che le condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro.

L'omessa allegazione al fascicolo trasmesso al giudice dell'udienza preliminare di atti oggetto di cd. stralcio non comporta violazione del diritto di difesa, non essendo suscettibili di sindacato giurisdizionale proprio perché non facenti parte del procedimento in trattazione.

L'estinzione del reato non preclude la confisca delle cose che ne costituiscono il prezzo, prevista come obbligatoria dall'art. 240, comma secondo, n. 1, cod. pen. in conseguenza della condanna, poiché il riferimento a quest'ultima non evoca la categoria del giudicato formale, ma implica unicamente la necessità di un accertamento incidentale equivalente rispetto all'accertamento definitivo del reato, della responsabilità e del nesso di pertinenzialità che i beni oggetto di confisca devono presentare rispetto al reato stesso, a prescindere dalla formula con la quale il giudizio viene ad essere formalmente definito. (Fattispecie nella quale la S.C., ritenuta l'ammissibilità dei ricorsi, ha dichiarato l'estinzione dei reati contestati agli imputati per intervenuta prescrizione, confermando l'impugnata sentenza di condanna quanto alle disposte confische di beni costituenti il prezzo dei predetti reati).

La comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose.

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Fattispecie relativa a condotte di riciclo e reimpiego di beni effettuate in ambito societario e volte a schermare le disponibilità facenti capo all'imputato e a sottrarle al pericolo di confisca).

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992), che ha natura di reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma, qualora la condotta criminosa si articoli in una pluralità di attribuzioni fittizie, nel momento in cui viene realizzata l'ultima di esse. (Nella specie, relativa a condotta realizzata utilizzando lo "schermo sociale", la S.C. ha affermato che la serie concatenata di atti trasformativi realizza un'azione unitaria che si qualifica con il raggiungimento dell'assetto stabile e definitivo della nuova "apparenza" della compagine sociale).

La questione di competenza per territorio può essere utilmente eccepita con la richiesta di giudizio abbreviato, o con questa utilmente riproposta per il caso che sia stata già prima dedotta, dal momento che la richiesta di giudizio abbreviato non implica accettazione della competenza del giudice che procede.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/10/2011, n. 39756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39756
Data del deposito : 5 ottobre 2011

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