Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/1998, n. 3357
CASS
Sentenza 8 giugno 1998

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Ai fini della configurabilità del caso di connessione teleologica od occasionale di cui all'art. 12, lett. c)- cod. proc. pen., è necessario che ricorrano due condizioni, e cioè che dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire od occultare gli altri o in occasione di questi, e che il reato fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo.

In tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" - la cui cognizione costituisce condizione per la sua configurabilità - è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente il presupposto dell'identità ontologica del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28, comma primo, c.p.p. (Nella specie la S.C. ha ritenuto insussistente il conflitto tra g.u.p. del tribunale di Milano e g.u.p. del tribunale di Ravenna, in relazione alla pendenza, a carico delle medesime persone, di due distinti procedimenti, rispettivamente, per le falsificazioni dei bilanci della società Montedison s.p.a. e delle società ad essa collegate, e per le analoghe falsificazioni dei bilanci consolidati della società controllante il gruppo, Ferfin s.p.a., sul rilievo che i detti bilanci sono documenti caratterizzati da reciproca autonomia contabile e giuridica e che, pertanto, le fattispecie delittuose relative sono totalmente differenti e concorrenti sotto il profilo dell'obiettività giuridica).

In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice.

Commentario1

  • 1Art. 15 c.p.p. Competenza per materia determinata dalla connessione.
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/1998, n. 3357
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3357
Data del deposito : 8 giugno 1998

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