Sentenza 8 giugno 1998
Massime • 3
Ai fini della configurabilità del caso di connessione teleologica od occasionale di cui all'art. 12, lett. c)- cod. proc. pen., è necessario che ricorrano due condizioni, e cioè che dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire od occultare gli altri o in occasione di questi, e che il reato fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo.
In tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" - la cui cognizione costituisce condizione per la sua configurabilità - è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo, con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nei due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente il presupposto dell'identità ontologica del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28, comma primo, c.p.p. (Nella specie la S.C. ha ritenuto insussistente il conflitto tra g.u.p. del tribunale di Milano e g.u.p. del tribunale di Ravenna, in relazione alla pendenza, a carico delle medesime persone, di due distinti procedimenti, rispettivamente, per le falsificazioni dei bilanci della società Montedison s.p.a. e delle società ad essa collegate, e per le analoghe falsificazioni dei bilanci consolidati della società controllante il gruppo, Ferfin s.p.a., sul rilievo che i detti bilanci sono documenti caratterizzati da reciproca autonomia contabile e giuridica e che, pertanto, le fattispecie delittuose relative sono totalmente differenti e concorrenti sotto il profilo dell'obiettività giuridica).
In tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice.
Commentario • 1
- 1. Art. 15 c.p.p. Competenza per materia determinata dalla connessione.https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/06/1998, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato Presidente del 8.6.1998
1. Dott. CHIEFFI Severo Consigliere SENTENZA
2. " HE IO " N.3357
3 " RO GI " REGISTRO GENERALE
4. " CANZIO Giovanni " relatore N.11690/98
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul conflitto positivo di competenza per territorio, denunziato dai difensori degli imputati MA RL, VE NO, NI CC IT e ZI UR, e rilevato con ordinanza in data 5.3.1998 del g.u.p. del tribunale di EN, nel procedimento penale a carico - anche - di:
1) MA RL nato il [...]
2) VE NO " il 12.5.1938
3) NI CC IT " il 8.8.1936
3) ZI UR " il 7.2.1940
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udite le conclusioni del P.M., nella persona del sost. proc. gen., dott. Fulvio Uccella, con le quali questi chiede dichiararsi l'inesistenza del conflitto;
Uditi i difensori degli imputati: avv. Nerio Diodà per ZI e NI CC, avv. prof Gilberto Lozzi per MA;
Osserva.
1.- Con distinti atti e memorie di date 14.11.1997, 30.12.1997, 22.1.1998 e 13.2.1998 i difensori di RL MA, IT NI CC, UR ZI e NO VE denunziavano il conflitto positivo di competenza per territorio in ordine ai procedimenti penali pendenti a carico dei suddetti imputati davanti al g.u.p. del tribunale di EN (per numerosissime violazioni societarie ed altri reati commessi fra il 1980 e il 1993, nella qualità di amministratori, i primi tre, e di dirigente, il quarto, della società capogruppo ZI Finanziaria - Ferfin - s.p.a.) e, rispettivamente, davanti a quello di LA (per analoghe violazioni societarie ed altri reati commessi fra il 1988 e il 1993, nella qualità di amministratori, i primi tre, e dirigente, il quarto, della Montedison s.p.a., società controllata dalla Ferfin s. p. a.). Secondo il comune assunto difensivo, le condotte ascritte agli imputati di fraudolenta falsificazione dei bilanci di esercizio della controllata s.p.a. Montedison e dei bilanci consolidati della capogruppo s.p.a. Ferfin - nonché quelle connesse di appropriazione indebita e di illecito finanziamento a partiti politici -, mediante l'occultamento dell'esistenza di ingenti disponibilità mobiliari e finanziarie allocate da ciascuna società del gruppo presso società off-shore (c.d. "sistema Berlini"), esterne all'area di consolidamento del bilancio del gruppo, sarebbero riconducibili all'attuazione dell'unitaria politica gestionale di tutte le società del gruppo e della medesima area di consolidamento, facenti capo ai membri della famiglia ZI (cui appartengono MA, NI CC e ZI), coadiuvata da alti dirigenti quale il VE, costituenti insieme un "Comitato di Direzione" dell'intero gruppo. Ciò comporterebbe, ad avviso dei difensori, l'identità dei fatti oggetto delle imputazioni rispettivamente ascritte agli imputati nei procedimenti pendenti davanti ai giudici ravennate e milanese "una sorta di reato unico complesso e progressivo" leggesi nell'atto di denuncia del NO -, nel senso che "il falso in una società controllata si risolve necessariamente nella falsità del bilancio consolidato della capogruppo Ferfin", ovvero, in subordine, la connessione oggettiva dovuta alla continuazione e al legame teleologico o occasionale ex art. 12 lett. b) e c) c.p.p. fra le ipotesi criminose in questione, con la conseguente individuazione dell'unico giudice territorialmente competente ex art. 16.1 c.p.p. in quello di EN, ove si sarebbe consumato il primo dei reati di falso, tutti di pari gravità.
Il g.u.p. del tribunale di EN, pur escludendo l'identità dei fatti contestati con riferimento alle autonome falsificazioni dei bilanci di esercizio della società controllata e dei bilanci di consolidamento della società capogruppo, ha rilevato con ordinanza 5 11.3.1998 l'esistenza di un conflitto positivo di competenza per territorio per ragioni di connessione, sotto entrambi i profili dell'unicità del disegno criminoso e del vincolo di occasionalità. Tutte le condotte illecite erano funzionali all'attuazione della politica di gruppo, facente capo ad un "Comitato di Direzione" costituito dai membri della famiglia ZI e da alcuni alti dirigenti, diretta alla costituzione e all'utilizzazione, mediante l'operatività del c.d. sistema Berlini di società off-shore interagente con le singole società del gruppo, di una tesoreria occulta: i falsi nei bilanci consolidati della società controllante traevano origine dai pregressi falsi nei bilanci di esercizio delle società controllate, ed essi erano strumentalmente orientati alle condotte appropriative di somme di pertinenza delle singole società o alle operazioni di finanziamento a partiti politici. Il g.u.p. del tribunale di EN, dato atto dell'esistenza di un conflitto positivo di competenza tra più giudici, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto, poiché la postulata connessione imponeva la cognizione unitaria dei fatti da parte di un unico giudice indicato in quello ravennate ex art. 16 c.p.p.: trattandosi di imputazioni ex art. 2621 c.c. di pari gravità i fatti quivi contestati sarebbero precedenti rispetto a quelli oggetto del procedimento pendente davanti al giudice milanese.
2.- E denunciato conflitto si palesa in realtà insussistente. 2.1.- Osserva innanzitutto il Collegio che la situazione processuale dedotta nelle denuncie presentate dai difensori degli imputati non è riconducibile alla categoria del conflitto positivo di competenza tipizzato dall'art. 28.1 lett. b) c.p.p., il quale è configurabile solo quando due o più giudici ordinari "contemporaneamente prendono cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona", determinando una situazione attuale di effettivo contrasto, non altrimenti eliminabile se non mediante l'intervento di questa Corte regolatrice, cui spetta funzionalmente e in via esclusiva la risoluzione dei conflitti.
L'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte ha infatti chiarito che, in tema di conflitto di competenza, l'espressione "medesimo fatto" è assunta nel suo significato comune per designare l'elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall'evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo: con la conseguenza che qualsiasi apprezzabile differenza degli elementi costitutivi delle fattispecie dedotte nel due distinti procedimenti impedisce che possa considerarsi esistente il presupposto dell'identità ontologica del fatto e che possa, quindi, ipotizzarsi un conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28.1 c.p.p. Nella fattispecie in esame, i fatti-reato costituenti oggetto delle plurime imputazioni contestate nei due procedimenti pendenti nella stessa fase davanti al g.u.p. del tribunale di LA e, rispettivamente, davanti a quello di EN non sono affatto connotati da medesimezza ontologica, poiché i denuncianti sono chiamati a rispondere - nel primo - del delitto di cui agli art. 2621 e 2640 c.c. per le falsificazioni dei bilanci di esercizio della s.p.a. Montedison e delle altre società ad essa collegate, realizzate mediante l'occultamento di ingenti disponibilità finanziarie e mobiliari allocate presso società off-shore, e - nel secondo - dell'analogo reato di fraudolenta falsificazione dei bilanci consolidati della società controllante il gruppo, la s.p.a. ZI Finanziaria, ancora una volta al fine di occultare la costituzione e la gestione di ingenti disponibilità extracontabili attraverso società offshore (la struttura estera definita come "sistema Berlini") facenti capo al gruppo ZI. Questa Corte, alla stregua della vigente disciplina normativa del bilancio consolidato (d.leg.
9.4.1991 n. 127, attuativo della settima direttiva Cee n. 83/ 349 del 13.6.1983) e dei risultati dell'elaborazione della dottrina e della giurisprudenza civile in subjecta materia, ha chiarito che:
a) "il gruppo di società non costituisce un unico soggetto giuridico o un autonomo centro di imputazione rispetto alle società che ne fanno parte, le quali conservano una distinta e autonoma soggettività giuridica, non elisa o attenuata dal collegamento economico unitario sottostante", mentre "la disciplina del bilancio consolidato del gruppo, che resta ben distinto dal bilancio di esercizio della società capogruppo e da quello delle controllate, ha la funzione di rendere nota ai terzi la situazione del gruppo mirando a fornire un quadro fedele dell'unità economica costituita dal gruppo che superi il diaframma giuridico esistente tra le varie società del gruppo e riunifichi ciò che è già unitario nella sostanza economica" (Sez. I, 16.4.1997, confl. in proc. Vanoni, rv. 207653-654-655-656-657);
b) "ai fini del delitto di cui all'art. 2621 n. 1 c.c. rientra fra le comunicazioni sociali anche il bilancio consolidato della società capogruppo, il quale non si concreta in un mero prospetto contabile, risultante da un mosaico di elementi forniti dalle società controllate e recepiti acriticamente, ma ha la specifica funzione di rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale dell'intero gruppo societario, con la ovvia conseguenza che il falso nei bilanci di esercizio delle società controllate non può non riverberarsi nel falso omologo della capofila" (Sez. V, 9.7.1992, Boyer ed altri, Cass. pen., 1993, 2108).
Dai precedenti rilievi fattuali e giuridici, in tema di separatezza giuridica delle forme societarie pur nella sostanziale unitarietà d'impresa della c.d. area di consolidamento, costituita in prima approssimazione dalla società controllante e da tutte le società da essa controllate, deve dunque inferirsi che agli imputati sono state attribuite - mediante la contestazione, da un lato, dei falsi nei bilanci d'esercizio della controllata s.p.a. Montedison, e, dall'altro, dei falsi nel bilanci consolidati della capogruppo s.p.a. Ferfin, documenti caratterizzati da reciproca autonomia contabile e giuridica - fattispecie delittuose totalmente differenti e concorrenti sotto il profilo dell'obiettività giuridica. Di talché non è ravvisabile l'indispensabile requisito dell'identità del fatto-reato per la configurabilità del conflitto di competenza.
Rileva infine il Collegio che l'identità ontologica del fatto-reato non può essere rinvenuta neppure nell'unica imputazione che prima facie sembrerebbe avere ad oggetto lo stesso fatto: quella, ascritta al VE, di falso nel bilancio d'esercizio 1992 della s.p.a. Montedison (capo 48 LA e capo 112 -a EN), attesa la sostanziale diversità delle condotte materiali concretamente descritte nelle rispettive rubriche.
2.2- D'altra parte, pur apparendo fondata in linea di fatto l'affermazione secondo la quale le fattispecie contestate dalle diverse autorità giudiziarie si riferirebbero - tutte - alla unitaria politica gestionale del gruppo ZI, in riferimento al comuni connotati delle condotte falsificatorie o appropriative mediante il riferimento al c.d. sistema Berlini, ritiene il Collegio che il denunziato conflitto sia inammissibile.
Deve certamente escludersi la sussistenza dell'ipotesi di connessione soggettiva di cui all'art. 12 lett. a) c.p.p., poiché non si verte in tema di concorso o cooperazione di persone nel medesimo "reato per cui si procede", bensì di autonomi reati commessi da soggetti distinti in luoghi e tempi diversi.
Parimenti inconsistente appare il richiamo (nella memoria difensiva del MA di data 13.2.1998 si postula il "vaglio del contenuto del materiale probatorio" inerente al "sistema unitario interagente" di tutte le società appartenenti al gruppo ZI) alla connessione probatoria, la quale non rientra, a differenza del codice di rito abrogato, fra i casi di connessione previsti dal citato art. 12. Mette conto inoltre di osservare che l'ambito della connessione, anche a seguito della modifica legislativa introdotta dal d.l. n. 367 del 1991 conv. in l. n. 8 del 1992, rimane, in linea di principio,
rigorosamente monosoggettivo.
Quanto all'ipotesi di connessione oggettiva prevista dall'art. 12 lett. b) c.p.p., fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p. fra le analoghe ma distinte fattispecie di reato ascritte al diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia che per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o, se sono più d'uno, gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato in uno di quei fatti a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza.
Di talché, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili ad una fattispecie monosoggettiva o ad una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza, ai sensi dell'art. 15 o dell'art. 16 c.p.p., ma produce i suoi effetti solo sul piano sostanziale ai fini della determinazione della pena ex art. 671 c.p.p. (cfr. Cass., Sez. IV, 12.8.1996, Acampora, rv. 206293; Sez. I, 28.3.1995, Pischedda m. 200702; Sez. III, 30.7.1993, Bernardini, m. 194469). Per le stesse ragioni, anche ai fini della configurabilità del caso di connessione teleologica o occasionale di cui all'art. 12 lett. c) c.p.p., è necessario che ricorrano due condizioni, e cioè che dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire o occultare gli altri o in occasione di questi, e che il reato-fine sia stato realizzato dalla stessa persona o dalle stesse persone che hanno commesso il reato-mezzo (cfr. Cass., Sez. I, 18.12.1996, letto, rv. 206560; 9.3.1995, Pischedda, rv. 200701).
Situazioni queste - come si è riferito nella premessa in fatto e come è pacificamente riconosciuto dagli stessi denuncianti e dal giudice rimettente - certamente estranee alle vicende delittuose in esame, pure avvinte da larga, ma non sovrapponibile, coincidenza soggettiva delle persone coinvolte e da indubbi nessi oggettivi, che conseguono al collegamento economico ed all'interazione societaria esistente fra le varie società del gruppo ZI-Montedison, mediante l'unitaria direzione organizzativa ed operativa da parte della famiglia ZI e dei managers ad essa più fedeli e un comune riferimento alla struttura societaria estera off-shore facente capo al Berlini.
3.- In conclusione, nessuna delle ragioni di connessione astrattamente configurabili appare in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza per territorio determinata dalla connessione, al sensi dell'art. 16.1 c.p.p. In assenza di una situazione conflittuale, attuale ed effettiva, tra i due giudici, i quali hanno preso cognizione di fatti strutturalmente e funzionalmente non identici, ne' connessi fra loro per alcuna delle ragioni giuridicamente rilevanti a norma dell'art.12 c.p.p., dev'essere dichiarata l'inesistenza del conflitto,
disponendosi la trasmissione degli atti al g.u.p. del tribunale di EN per l'ulteriore corso.
P. Q. M.
Dichiara l'inesistenza del conflitto e dispone la trasmissione degli atti al g.u.p. del tribunale di EN per l'ulteriore corso. Così deciso, in camera di consiglio, il 8 giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1998