Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 122.
(Querela di uno fra piu' offesi)
Il reato commesso in danno di piu' persone e' punibile anche se la querela e' proposta da una soltanto di esse.
(Querela di uno fra piu' offesi)
Il reato commesso in danno di piu' persone e' punibile anche se la querela e' proposta da una soltanto di esse.
Commentari • 39
- 1. Riforma giustiziahttps://www.diritto.it/ · 24 maggio 2023 · 48.159363
[…] L'art. 6, co. 1, lett. e), d.lgs, 10/10/2022, n. 150 è intervenuto sull'art. 122 cod. pen., inserendo, dopo il comma 2, il comma 2-bis, così formulato: “La procura speciale è depositata, in copia info… Riforma Cartabia: il “nuovo” art. 153-bis cod. proc. pen. […]
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Giurisprudenza • 107
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2024, n. 6258Provvedimento: […] Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 122 cod. pen. e 336 cod. proc. pen. Erroneamente la Corte, in presenza di un'unica querela presentata da ZÉ, aveva ritenuto che la stessa fosse valida anche a vantaggio delle due società, quando in realtà avrebbe dovuto escludersi l'applicabilità dell'art. 122 cod. pen. in un caso in cui una sola azione aveva comportato più lesioni della stessa disposizione di legge, ledendo soggetti distinti nel quadro di un concorso formale. 2 1 Nel caso in esame i lodi arbitrali erano diversi ed emessi a vantaggio di soggetti distinti, tra i quali ZÉ in favore del quale erano state liquidate spese legali, […]Leggi di più...
- riqualificazione del reato·
- concorso formale di reati·
- art. 388 cod. pen.·
- azione simulata o fraudolenta·
- querela·
- inottemperanza a provvedimento giudiziario·
- art. 122 cod. pen.·
- condizione di procedibilità·
- diritto di difesa·
- ingiunzione di adempimento