Articolo 122 del Codice penale
Articolo 114Articolo 123
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1 luglio 1931
Art. 122.

(Querela di uno fra piu' offesi)

Il reato commesso in danno di piu' persone e' punibile anche se la querela e' proposta da una soltanto di esse.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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