Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
Art. 9. Regole suppletive 1. Se la competenza non puo' essere determinata a norma dell'articolo 8, e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui e' avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.
2. Se non e' noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo e' possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
2. Se non e' noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
3. Se nemmeno in tale modo e' possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.
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- 1. Art. 9 c.p.p. Regole suppletivehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 437.20227
[…] Commento L'art. 9 del codice di procedura penale interviene a disciplinare i criteri residuali per la determinazione della competenza territoriale, quando non è possibile individuarla applicando l'art. 8. […] IV, 12 febbraio 2010, n. 8665). - Delitti tributari: si applica la disciplina speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000, prevalente su quella generale dell'art. 9 c.p.p. (Cass. pen., sez. […] n. 74 , essendo tale disposizione prevalente, per la sua natura speciale, rispetto alle regole generali dettate dall' art. 9 cod. proc. pen. […]
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Giurisprudenza • +500
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