Legge 27 maggio 2015, n. 69

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  • 1Contestazioni Per Fondi Rischi E Oneri Gonfiati: Come Difendersi
    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 21 settembre 2025

    Hai ricevuto una contestazione dall'Agenzia delle Entrate per presunti fondi rischi e oneri gonfiati? In questi casi, l'Ufficio presume che la società abbia accantonato somme eccessive o non giustificate nei fondi di bilancio, con l'unico scopo di ridurre il reddito imponibile e abbassare il carico fiscale. Le conseguenze possono essere molto gravi: recupero delle imposte, sanzioni elevate e possibili rilievi anche in sede civilistica. Tuttavia, non sempre la contestazione è fondata: con una difesa ben documentata è possibile dimostrare la correttezza degli accantonamenti o ridurre sensibilmente l'impatto delle sanzioni. Quando l'Agenzia delle Entrate contesta i fondi rischi e oneri – Se …

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  • 2Pagina Diritto Economia
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  • 3CAPO I - DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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  • 4Abbonamenti FISCOeTASSE.com
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  • 5Circolare del Giorno
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Giurisprudenza255

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  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/03/2016, n. 22474
    Provvedimento: 22474/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 7 Giovanni Canzio PU 31/03/2016 Aldo Fiale R.G.N. 38682/2015 Giovanni Conti Luisa Bianchi IO Fumo - Relatore - Giovanni Diotallevi Maria Vessichelli Giorgio Fidelbo Luca Ramacci ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. SA IC, nato a [...] il [...] 2. NN LI, nato a [...] l'[...] avverso la sentenza del 24/03/2014 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal componente IO Fumo; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Carmine …
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    • nuova disciplina introdotta dalla l. n. 69 del 2015·
    • bancarotta fraudolenta da reato societario·
    • false comunicazioni sociali·
    • bancarotta per distrazione·
    • falsità in valutazioni·
    • nesso di causalità tra condotta distrattiva e dissesto dell'impresa·
    • condizioni·
    • rilevanza del falso·
    • dolo generico·
    • necessità·
    • elemento soggettivo·
    • sussistenza·
    • nozione·
    • esclusione·
    • reato

  • 2Trib. Taranto, sentenza 18/02/2025, n. 476
    Provvedimento: Repubblica italiana in nome del popolo italiano Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente sentenza nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 7694/2024 r.g., decisa nell'udienza del 18.2.2025, promossa da , con l'avv. Marco Vozza; Parte_1 ricorrente contro , con l'avv. Antonello Tamborrino; Controparte_1 convenuto avente ad oggetto: rotazione straordinaria. Conclusioni delle parti Con ricorso depositato il 30.7.2024, chiedeva Parte_1 condannarsi il a reitegrarlo nelle funzioni di Controparte_1 comandante della polizia locale previa disapplicazione del decreto …
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    • contraddittorio preventivo·
    • inapplicabilità soggettiva rotazione·
    • art. 16 d.l.vo 165/2001·
    • pregiudizio immagine pubblica·
    • disapplicazione atto amministrativo·
    • improcedibilità domanda·
    • rotazione straordinaria·
    • art. 63 d.l.vo 165/2001·
    • condotta corruttiva·
    • giurisdizione giudice ordinario

  • 3Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2024, n. 43097
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: ME PP nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; lette le conclusioni del PG LUCIA ODELLO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 43097 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 30/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 settembre 2023, la Prima sezione di questa Corte di Cassazione, per quanto qui di interesse, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di GI OL avverso la pronuncia della Corte di appello di Napoli del 22 luglio …
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    • inammissibilità ricorso·
    • valutazione della prova·
    • modifica legislativa limiti edittali·
    • art. 625-bis cod. proc. pen.·
    • spese processuali·
    • latitanza·
    • travisamento della prova·
    • partecipazione apicale·
    • associazione mafiosa·
    • errore di fatto

  • 4Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/12/2024, n. 47701
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da AR AU ON (CUI 06Y4PCT), nata in [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze il 26/11/2024; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Consigliere Enrico Gallucci; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga accolto con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore della consegnanda, Avvocata Manuela Mulas, in sostituzione dell'Avvocata Roberta Torna, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 26 …
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    • pena detentiva superiore a quattro mesi·
    • mandato di arresto europeo·
    • revoca sospensione condizionale·
    • art. 7 legge n. 69/2005·
    • doppia punibilità·
    • acquisizione sentenza rumena·
    • annullamento con rinvio·
    • guida in stato di ebbrezza·
    • guida senza patente

  • 5Cass. pen., sez. V, sentenza 23/07/2024, n. 30327
    Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLI nel procedimento a carico di: IN RM nato a [...] il [...] TA IC nato a [...] il [...] CI ET nato a [...] il [...] D'ON IN nato a [...] il [...] DI ME PE nato a [...] il [...] FA AT FA nato a [...] il [...] RO AM nato a [...] il [...] RO ON nato a [...] il [...] AR PE nato a [...] il [...] RI ON nato a [...] il [...] MI LA nato a [...] il [...] TI TI nato a [...] il [...] UC TI nato a [...] il [...] Penale Sent. Sez. 5 Num. 30327 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 24/04/2024 VO GI nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi UC SA …
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    • tentato omicidio·
    • art. 416 bis c.p.·
    • collaboratore di giustizia·
    • art. 192 c.p.p.·
    • turbativa d'asta·
    • estorsione·
    • aggravante soggettiva·
    • valutazione credibilità testimoniale·
    • art. 240 bis c.p.·
    • principio di irretroattività norma penale·
    • art. 266 c.p.p.·
    • concorso esterno in associazione mafiosa·
    • associazione mafiosa·
    • corruzione·
    • intercettazioni ambientali
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Versioni del testo

  • Capo I : Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso, nonche' ulteriori modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
  • Art. 1. Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «cinque»;
    b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due»;
    c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
    d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
    e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
    f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
    g) all'articolo 319-ter:
    1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
    2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;
    h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
    i) all'articolo 323-bis:
    1) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi»;
    2) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».
    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo degli articoli 32-ter , 32-quinquies , 35 , 314 , 318 , 319 , 319-ter , 319-quater e 323-bis del codice penale , come modificati dalla presente legge:
    «Art. 32-ter. (Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). - L'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
    Essa non puo' avere durata inferiore ad un anno ne' superiore a cinque anni.».
    «Art. 32-quinquies. Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego.
    Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 importa altresi' l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.».
    «Art. 35. (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte). - La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacita' di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorita'.
    La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne' superiore a tre anni.
    Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto.».
    «Art. 314. (Peculato). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilita' di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, e' punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
    Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita.».
    «Art. 318. (Corruzione per l'esercizio della funzione).
    - Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la reclusione da uno a sei anni.».
    «Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). - Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta la promessa, e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.».
    «Art. 319-ter. (Corruzione in atti giudiziari). - Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
    Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena e' della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della reclusione da otto a venti anni.».
    «Art. 319-quater. (Induzione indebita a dare o promettere utilita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
    Nei casi previsti dal primo comma, chi da' o promette denaro o altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni.».
    «Art. 323-bis. (Circostanze attenuanti). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite.
    Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.».
  • Art. 2. Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale e' inserito il seguente:
    «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno».
    Note all'art. 2:
    - Si riporta il testo dell' articolo 165 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
    «Art. 165. (Obblighi del condannato). - La sospensione condizionale della pena puo' essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a favore della collettivita' per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
    La sospensione condizionale della pena, quando e' concessa a persona che ne ha gia' usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
    La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163.
    Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena e' comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecunaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno.
    Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti.».