Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'"iter" criminoso.
Commentari • 7
- 1. Concorso e sostanze stupefacenti: che responsabilità ha l’amico che detiene la droga?Avv. Alessia Di Prisco · https://www.iusinitinere.it/
Nei reati in materia di sostanze stupefacenti sono svariati i ruoli attraverso i quali i soggetti coinvolti contribuiscono alle attività illecite e non sempre è evidente quale sia il grado di responsabilità che ne derivi. Non di rado, insieme all'atto di chi produce, vende o offre sostanze stupefacenti o psicotrope, si profila quello di chi semplicemente detiene o trasporta le sostanze, condotta ugualmente preveduta e sanzionata dall' art. 73 del DPR n 309/1990 oppure si individuano comportamenti come quello del “palo”, quello del “corriere”, dell'amico mero custode della droga o di chi confeziona le dosi, difficili da inquadrare nell'ambito del concorso nel reato. Quando i reati in …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
Leggi di più… - 3. Truffa: condannato avvocato che presentava false rendicontazioni per consulenze mai effettuateAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più… - 4. Abuso psicologico del potere: perché non è corruzione ma induzione indebita (Cass. Pen. n. 50065/2015)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
Indice: Introduzione I fatti La questione giuridica La decisione della Corte Il principio di diritto La massima La sentenza integrale 1. Introduzione La sentenza in commento affronta una delle questioni più delicate nel sistema dei delitti contro la Pubblica Amministrazione: quando la dazione di denaro configuri un accordo corruttivo e quando, invece, un'induzione indebita ex art. 319-quater c.p.. Si tratta di un discrimine tutt'altro che teorico: dalla qualificazione del fatto dipende la punibilità del privato (che nell'induzione indebita è a sua volta punito) e il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai pubblici ufficiali. La Cassazione, con la decisione n. 50065/2015, ribadisce …
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L'autorità investigativa che minacci persone escusse ritenute reticenti con il carcere commette il reato di tentata violenza privata: a fronte del sospetto di falsità o di reticenza delle persone escusse ai sensi dell'art. 362 c.p.p., il pubblico ministero non può rappresentare, per vincerne le resistenze, la detenzione in carcere di queste ultime come conseguenza immediata e inevitabile, rimessa alla volontà degli stessi pubblici ministeri, del rifiuto di fornire le risposte desiderate alle loro domande. Il ruolo di garante della legalità nella fase procedimentale, connesso alla funzione ricoperta dagli appartenenti all'ufficio del pubblico ministero impone di ammonire le persone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/12/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3219
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - rel. Consigliere - N. 31454/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AN, nato a [...] il [...];
AF GI, nato a [...] il [...];
AF LE, nato a [...] il [...];
AF RE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione 1A penale, in data 24.5.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamiilo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Carmine Stabile, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.10.2011, il G.U.P. del Tribunale di Mantova dichiarò IA AN, AF GI, AF LE e AF RE responsabili del reato di estorsione aggravata e - riconosciuta ai tre AF la circostanza attenuante del risarcimento del danno, sub valente rispetto all'aggravante, ritenuta la recidiva reiterata specifica per IA, AF GI e AF RE, con la diminuente per il rito - condannò IA AN, AF AC AN, AF AM e AF RE alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
AF LE alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa;
pene accessorie.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 24.5.2012, in parziale riforma della prima pronunzia, ritenuta per il solo AF LE la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 equivalente all'aggravante, ridusse la pena al predetto ad anni 3 mesi 4 di reclusione ed Euro 380,00 di multa;
confermò nel resto la decisione di primo grado.
Ricorrono per cassazione IA AN personalmente ed i difensori degli altri imputati.
IA AN deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.114 cod. pen. senza alcuna valutazione intersoggettiva delle condotte e senza considerare che in una condotta protrattasi per oltre un mese IA comparve in un'unica occasione, sicché il suo ruolo sarebbe marginale e minore.
Il difensore di AF GI deduce:
1. mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione al rifiuto di procedere a esame della persona offesa, già richiesto in sede di giudizio abbreviato e poi quale rinnovazione del dibattimento;
2. violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di tentativo, poiché la consegna del denaro avvenne sotto il controllo della polizia giudiziaria, alla quale la persona offesa si era rivolta, sicché la minaccia non avrebbe sortito effetto di coartazione;
3. violazione di legge in relazione al mancato giudizio di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6;
4. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art 114 cod. pen.. Il difensore di AF LE deduce quattro motivi di ricorso:
i primi tre identici ai primi tre dedotti nell'interesse di AF GI e con il quarto lamenta violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche, nonostante fosse incensurato.
Il difensore di AF RE deduce:
1. mancata assunzione di una prova decisiva relativamente alla mancata rinnovazione del dibattimento per esaminare la persona offesa;
2. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., poiché AF RE non ebbe alcun ruolo nell'episodio che portò all'arresto di AF GI e AF LE;
3. violazione di legge in relazione al mancato giudizio di equivalenza della circostanza attenuante del risarcimento del danno con l'aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi relativi alla mancata assunzione di una prova decisiva sono manifestamente infondati.
In relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento va ricordato che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato.
Se ciò non impedisce al giudice di appello di esercitare i suoi poteri d'ufficio di integrazione probatoria, esclude che esista un diritto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un obbligo per il giudice di motivare la reiezione della richiesta di rinnovare il dibattimento.
Infatti, con la richiesta di essere giudicato alla stato degli atti l'imputato ha rinunziato all'acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato. (V. Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 13.12.1995 dep. 29.1.1996 rv 203427).
I motivi di ricorso relativi alla mancata qualificazione del reato come tentato sono manifestamente infondati.
Per consolidato orientamento di questa Corte, si ha consumazione, e non mero tentativo del delitto di estorsione, allorché la cosa estorta venga consegnata dal soggetto passivo all'estorsore, e ciò anche nelle ipotesi in cui sia predisposto l'intervento della polizia giudiziaria che provveda immediatamente all'arresto del reo ed alla restituzione del bene all'avente diritto. (Cass. Sez. 2 sent. n. 27601 del 19.6.2009 dep.
6.7.2009 rv 244671). Nè può sostenersi che il reato sia solo tentato allorché la vittima si rivolga all'autorità a seguito delle minacce ricevute, al fine di ottenere protezione, giacché si tratterebbe, se mai, di valutazione di idoneità della condotta ai sensi dell'art. 49 cod. pen., che non può che avvenire ex ante.
I motivi relativi al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La Corte territoriale ha argomentato che la diretta partecipazione ai fatti per IA, le richieste estorsive formulate da AF MI e AF RE, la partecipazione di AF GI (che attendeva in auto) alla consegna del denaro ad opera della persona offesa, escludevano la riconoscibilità della circostanza attenuante della minima partecipazione. In ciò non si ravvisa ne' violazione di legge ne' manifesta illogicità della motivazione.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 21082 del 13.4.2004 dep.
5.5.2004 rv 229201, conf. asn 199306664 riv. 195478 conf. asn 199400579 riv. 196118 conf. asn 199407456 riv. 198357 conf. asn 199707881 riv. 208264 conf. asn 199901507 riv. 212277). I motivi di ricorso relativi al mancato giudizio di prevalenza o di equivalenza della circostanza attenuante relativa al risarcimento del danno rispetto all'aggravante sono manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, per il corretto adempimento dell'obbligo della motivazione in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee è sufficiente che il giudice dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art 133 cod. pen.. E gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto, essendo sottratto al sindacato di legittimità, in quanto espressione del potere discrezionale nella valutazione dei fatti e nella concreta determinazione della pena demandato al detto giudice, il supporto motivazionale sul punto quando sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto. (Cass. Sez. 1 sent. n. 3163 del 28.11.1988 dep. 25.2.1989 rv 180654). Ciò la Corte territoriale ha fatto richiamando la gravità dei fatti e per gli imputati diversi da OD LE i precedenti penali, sicché non si ravvisa alcuna violazione di legge ne' mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il motivo di ricorso svolto nell'interesse di AF LE relativo al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato.
In proposito va ricordato che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio;
ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (Cass. Sez. 2 sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).
Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nella gravità del fatto.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2013