Sentenza 4 ottobre 2016
Massime • 1
In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato la contestazione relativa alla ritenuta attendibilità del contenuto delle captazioni, osservando che l'evidente impiego di particolari attenzioni e cautele nel parlare escludeva, logicamente, l'ipotesi difensiva di affermazioni rese volutamente false dai conversanti in quanto consapevoli di essere intercettati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2016, n. 50701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50701 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2016 |
Testo completo
50 7 0 1/ 16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/10/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 2437 Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI -Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO FILIPPINI N. 13617/2016- Consigliere - Dott. LUCIA AIELLI - Consigliere - Dott. COSIMO D'ARRIGO Dott. SANDRA RECCHIONE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AN AL N. IL 24/01/1985 IN UR PA N. IL 31/03/1973 LO NC GI N. IL 18/09/1972 avverso la sentenza n. 2815/2014 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 21/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/10/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO FILIPPINI R.Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Rohuis Aniello che ha concluso per nomme i bil·life de T l' u Qi d ricorsi Р Udito, per la parte civile, l'Avv Di Renzo ١٢ Lo Biner wo Udit i difensor Avv. f ic quale dicole l'accofliments del cians сбо येळयल RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 21.5.2015, la Corte di appello di Catanzaro confermava, in relazione alle posizioni di D'AN PA, IN RE AO e LO NC IU, la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 7.5.2014 che li aveva condannati (unitamente ad altri soggetti rimasti estranei al presente giudizio di legittimità) alle pene ritenute di giustizia in relazione ai reati ascritti (rapina aggravata in concorso ai danni di una sala giochi per D'EA e TO, rapina aggravata in concorso ai danni di una tabaccheria per il Lo IA).
2. Gli atti di appello avevano ad oggetto la pronuncia di assoluzione dei predetti dai reati rispettivamente ascritti, la riduzione della pena e, per D'EA e TO anche la concessione delle attenuanti generiche. La Corte, come accennato, respingeva tutte le richieste avanzate dagli attuali ricorrenti e confermava la sentenza di primo grado in relazione agli stessi (veniva invece ridotta la pena nei confronti di alòtro coimputato).
3. Avverso quest'ultima sentenza propongono ricorso i predetti, sollevando i seguenti motivi:
3.1. Quanto a D'AN PA, con ricorso personale si lamenta:
3.1.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di condanna nei suoi confronti, fondata su risultanze di intercettazioni ambientali non univoche e argomentata in maniera illogica specie in relazione al profilo della consapevolezza, da parte del D'EA, della altrui intenzione di commettere una rapina.
3.2. Quanto a IN RE AO, con ricorso personale e tramite difensore si lamenta:
3.2.1 violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 195, commi 1 e 3, 192 comma 2, cod. proc.pen., con riferimento alla valutazione delle risultanze che hanno portato ad individuarlo nel soggetto soprannominato "pippetta" nelle intercettazioni ambientali e, in particolar modo, alla deposizione del teste Rubino, che ha riferito su circostanze apprese da terzi che non sono stati poi escussi, alla distorta interpretazione della frase intercettata alle ore 15,31 del 10.3.2010 (riportata al progressivo n. 2699, pag.164), alla errata lettura del tracciato GPS (che collocherebbe l'auto ove si trovavano i correi in via Cusello anziché in via delle Rose, ove si trova l'abitazione del TO, come invece affermato in sentenza), alla errata interpretazione della frase intercettata alle ore 17,07 del 10.3.2010 (riportata al progressivo n. 2704) e di quella intercettata alle ore 16,39 del 10.3.2010 (riportata al progressivo n. 2702); tutti questi elementi dimostrano che era stato ideato un piano finalizzato alla commissione della rapina alla sala giochi, ma non che il TO vi abbia preso parte.
3.3. Quanto a LO NC IU, tramite il difensore si lamenta :
3.3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al travisamento della prova a suo carico, desunta da intercettazioni vaghe, imprecise e relative a conversazioni di soggetti consapevoli di essere intercettati, tutte circostanze che rendono la prova indiziaria incapace a resistere di fronte alla prospettazione del ragionevole dubbio in ordine a spiegazioni alternative;
3.3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc.pen. per omessa valutazione delle censure difensive in ordine alla errata valutazione della prova, liquidate con il richiamo alle valutazioni del primo grado incapaci di attribuire specificità al riferimento al tale "Peppe", indicato dai soggetti intercettati come colui che voleva compiere la rapina alla tabaccheria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato da D'EA PA è infondato .
1.1. La doglianza attiene invero a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074). Inoltre la doglianza riproduce pedissequamente gli argomenti prospettati nel gravame, ai quali la Corte d'appello, attraverso una lettura critica delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale per come interpretate dal giudice di prime cure, ha dato adeguate e argomentate risposte, esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non considera e si limita a censurare genericamente. Invero la Corte territoriale ha adeguatamente considerato le circostanze, prospettate nei motivi di appello, relative alla individuazione del D'EA tra i soggetti che hanno pianificato la rapina alla sala giochi, spiegando come si sia raggiunta la certezza in ordine alla identità dei colloquianti (cfr. pag. 5 della sentenza di appello) e come si sia verificata, anche con le risultanze anagrafiche, la relazione di parentela intercorrente con il correo TO. Peraltro, già nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 46 della stessa), si 2 evidenziava come fosse stato proprio il D'EA ad acquistare, presso il negozio denominato "L'Onestà" il passamontagna utilizzato nella rapina.
2. Infondati appaiono anche i motivi di ricorso presentati dalla difesa del TO. Inammissibile in questa sede risulta l'argomento relativo alla pretesa violazione dell'art. 195 cod.proc.pen. per mancata audizione dei testi di riferimento. Invero, la relativa questione, affrontata e decisa nella sentenza di primo grado (cfr. pag. 47) con argomentazione sufficiente e logica, non ha poi formato oggetto di appello. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." (Cass. Sez. 4, sent. n. 10611 del 04/12/2012, Rv. 256631). Peraltro, la deduzione è anche infondata per genericità del ricorso sul punto, dal momento che, mentre il giudice del primo grado, a cui quello di appello fa rinvio, indica negli agenti operanti gli autori della individuazione dell'imputato in questione, nessuna specifica argomentazione di contrasto risulta articolata sul punto .
2.1. Quanto agli ulteriori profili di ricorso deve richiamarsi quanto detto al punto 1.1., dal momento che la questione della idoneità del quadro indiziario è stata correttamente esaminata dal giudice di merito, che ha vagliato i molteplici elementi inferendone la concordanza ed univocità. In particolare, alla pag. 9 della sentenza di appello si legge che già nei primi attimi successivi alla rapina alla sala giochi la persona offesa indirizzava le indagini nei confronti del TO RE, le cui fattezze le era parso di riconoscere nell'autore materiale della condotta delittuosa all'interno della sala giochi;
gli ulteriori accertamenti hanno poi permesso di attribuire certezza a tale sospetto, allorchè sono stati individuati i protagonisti delle 3 conversazioni intercettate ed ascoltato il relativo contenuto, si sono verificate le relazioni tra i sospettati e si è udito pronunciare il nome "RE" in relazione all'autore della rapina (il quale che doveva indicare ai correi dove fermare la vettura utilizzata per la fuga). Tutti questi elementi, analiticamente ricostruiti a pag. 10 della sentenza di appello, costituiscono sicuramente argomentazione logica ed effettiva rispetto alla pronuncia in questione.
3. Quanto, da ultimo, al ricorso del LO NC, infondato appare il primo motivo attinente al preteso travisamento della prova a suo carico. Deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo della violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione 0 l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine all'odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di ☑ gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass. Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2, sent. n. 5223/2007, Rv 236130). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado, sottolineando (pagg. 11 e segg.) come dalle prove assunte è emerso che il Lo IA sia stato l'ideatore della rapina commessa il 9.4.2010 ai danni del tabaccaio ZO . Attraverso il motivo in esame il ricorrente intende prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata, che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità del ricorrente. La tesi difensiva si fonda sul rilievo che la prova sarebbe, oltre che solo indiziaria, anche del tutto inattendibile (in merito al contenuto di due conversazioni in auto, una tra la madre dei fratelli AR, i figli e lo zio Massimo, altra di tale PA -si veda la sentenza di appello alle pagg. 11 e segg. -), dal momento che le dichiarazioni captate sono state fatte da conversanti che avrebbero avuto contezza di essere intercettati. Tale ragionamento tuttavia, oltre che meramente ipotetico, non trova logica conferma nelle oggettive risultanze acquisite. Invero, dette conversazioni, anziché contenere fluide ed esplicite affermazioni (cioè quel tipo di espressioni che sarebbe logico attendersi allorchè si ipotizzi la formulazione di accuse false o volontari sviamenti di indagini), sono invece composte da sole espressioni criptiche, discorsi spezzati e continui inviti ad usare cautela nel parlare (atteggiamenti logicamente presenti allorchè chi parla teme di poter essere intercettato). Dunque, proprio l'impiego di tali attenzioni esclude logicamente la verosimiglianza dell'ipotesi di essere in presenza di affermazioni volutamente false. Peraltro, l'interpretazione logicamente desunta dal contenuto dei colloqui (per il cui dettaglio si richiama quanto riportato alle pagg. 50 e segg. della sentenza di primo grado) ha trovato riscontro negli ulteriori accertamenti svolti dagli inquirenti in relazione ad un furto ad un supermercato nel quale era coinvolto il medesimo attuale ricorrente. Può dunque richiamarsi sul punto il consolidato orientamento LR 5 giurisprudenziale secondo il quale, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Rv. 257784). Aspetti, questi ultimi, del tutto assenti nel caso di specie.
3.1. Manifestamente infondato, perché generico, è il secondo motivo di ricorso del Lo IA, attesa la vaghezza delle censure avanzate in ordine ai vizi in cui sarebbe incorsa la motivazione offerta dai giudici di appello sulle censure mosse. Peraltro, la sentenza di appello, alle pagg. 11 e segg., sottopone ad esame critico l'intero compendio indiziario a carico del prevenuto, giungendo a confermare la condanna all'esito dell'analitica disamina delle censure.
4. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc.pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 4 ottobre 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Giovanni Diotallevi dott. Stefano Filippini DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 29 NOV 2016 CancellereCANCELLIERE Claudia Piane 6