Sentenza 14 luglio 2016
Massime • 4
Il delitto di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 (conv. in l. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen.
Il reato di reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648 ter cod. pen., è un delitto a forma libera realizzabile attraverso condotte caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio e finalizzate ad ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità che si intendono occultare.
Tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatrici - essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis cod. pen. lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita, quello, infine, di cui all'art. 648 ter cod. pen. che tale scopo sia perseguito mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.
Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, di cui all'art. 648-ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile. (Fattispecie in cui la Corte, annullando con rinvio l'ordinanza impugnata, ha ritenuto che può rientrare nella nozione di attività economica, quella di agevolazione della distribuzione di prodotti commercializzati da una società, oggetto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 356 del 1992, trattandosi di attività d'incremento dei profitti di un'impresa che opera illecitamente).
Commentari • 15
- 1. Sull’impiego del denaro di provenienza illecita cresce il bisogno di certezzeAccesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
- 2. Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
- 4. Art. 25-octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [44] [43]https://www.filodiritto.com/
- 5. Art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (1)https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2016, n. 33076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33076 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2016 |
Testo completo
33 07 6/ 1 6 . REPUBBLICA ITALIANA • IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE : UDIENZA IN CAMERA DI COONSIGLIO DEL 14/07/2016 SENTENZA 1362 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. FRANCO FIANDANESE Presidente Dott. MARGHERITA TADDEI Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. PIERCAMILLO DAVIGO Consigliere N.14385/2016 Rel. Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Dott. GIOVANNI ARIOLLI Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO nei confronti di: IA EN N. IL 29/11/1972 Inoltre IA EN N. IL 29/11/1972 IA EN N. IL 15/09/1992 MA IA N. IL 20/08/1963 CA AR N. IL 02/02/1987 IA IG N. IL 05/09/1956 avverso l'ordinanza n.358/2016 TRIBUNALE DELLA LIBERTA' DI ROMA, del 29/02/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Pompeo Alfredo Viola che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al capo e) per OC EN cl.72 e l'annullamento con riferimento alle esigenze cautelari per tutti gli altri ricorsi. Rigetto nel resto dei ricorsi. Uditi i difensori avv.ti: Nino Marazzita, Saverio Senese, anche in sostituzione dell'avv. ANlisa Senese, ed avv.to Francesco Dovinio che insistono nei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con ordinanza in data 29 febbraio 2016 Tribunale della libertà di Roma respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di OC LU, AP MI e AN AR, avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale dello stesso capoluogo del 25 gennaio 2016, annullava la predetta ordinanza limitatamente alla posizione di OC EN cl.72 con riferimento al capo e) dell'imputazione provvisoria, contestualmente disponendo la misura degli arresti domiciliari per il predetto, ed applicava la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G. per l'indagato OC EN cl.92. 1.2 L'ordinanza del Tribunale del riesame romano riteneva non sussistere adeguati indizi di colpevolezza con riferimento al delitto di cui all'art. 648 ter cod.pen. contestato al OC EN cl.72 e confermava invece l'impianto accusatorio già valorizzato dal Giudice delle : Indagini Preliminari in sede di provvedimento coercitivo nei riguardi dello stesso OC, quanto agli ulteriori delitti di tentata estorsione e concorrenza illecita con violenza, ed in riferimento al delitto di interposizione fittizia di cui all'art. 12 quinques L. 356/92 contestato ai capi b) e c) nei riguardi degli altri indagati. In particolare, per quanto atteneva il capo c), riguardante l'interposizione fittizia della AN in attività alberghiere dell'interposto OC LU, il giudice del riesame valorizzava il contenuto di contatti telefonici e personali tra i due, altre intercettazioni tra la AN e la moglie del OC, AR AN, nella quale la prima fa riferimento alla gestione di somme ricevute dal nucleo familiare OC, ulteriori conversazioni dalle quali risultava l'interesse del capo clan (OC LU) per le attività di ristrutturazione dell'albergo personalmente dirette dalla AN ovvero i rapporti tra questa ed AN OC figlia del predetto LU. Con riguardo al capo b) dell'imputazione, relativo all'interposizione nella società G.E.N.I. s.r.l. dedita alla commercializzazione in Roma di prodotti caseari, il Tribunale della libertà ricostruiva le vicende della predetta società ritenendo che la stessa fosse riferibile proprio a OC LU ed al fratello TO, entrambi definitivamente condannati per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e che per decisione del 2 Г primo nella stessa figurassero, dal 2014, quali soci formali, il figlio OC EN cl.92 per il 90% e AP MI per il 10% delle quote. L'immanenza ed il ruolo di effettivo dirigente delle attività sociali da parte di LU OC veniva dimostrato, ad avviso del giudice del riesame, da numerose intercettazioni che comprovavano come lo stesso, in assenza di qualsiasi formalizzazione della partecipazione personale alla società, gestisse di fatto la . predetta G.E.N.I. attraverso l'interposizione fittizia dei soci formali. Affermata anche l'esistenza ས་ del clan OC, riconducibile ai parametri di cui all'art. 416 bis cod.pen. ed operante nel territorio campano e di Afragola in particolare, il riesame riteneva che OC LU avesse operato al fine di impedire l'applicazione di misure di prevenzione nei suoi confronti mentre irrilevante doveva ritenersi la produzione difensiva diretta a dimostrare la cessazione dell'operatività del predetto gruppo criminale dovendo darsi rilievo alla potenziale pericolosità del soggetto. Con riguardo poi ai capi f) e g), contestati a OC EN cl.72, Tribunale valorizzava i dati di fatto, costituiti dal comportamento violento del predetto, in danno della parte offesa Di NA NI, diretto ad eliminare o comunque ridurre le attività del concorrente commerciale nella fornitura di generi alimentari ad alcuni supermercati;
escludeva invece lo stesso giudice del riesame cautelare che le condotte dirette a favorire l'inserimento della G.E.N.I. nel tessuto commerciale romano, poste in essere dallo stesso OC EN cl.72, potessero essere qualificate ai sensi dell'art. 648 ter cod.pen., poiché detta fattispecie punisce le ipotesi di immissione di somme di provenienza illecita in circuiti commerciali e finanziari mentre, nel caso in esame, l'indagato aveva solo ampliato le attività della predetta G.E.N.I. attraverso la commercializzazione dei prodotti caseari provenienti dalla stessa e non anche impiegato i beni provento di delitto in altre attività.
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva innanzi tutto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso la D.D.A. di Roma contestando l'annullamento disposto con riguardo alla posizione di OC EN cl.72 in relazione al delitto di cui all'art. 648 ter cod.pen. contestato al capo e), esponendo che essendo scopo della norma quello di sanzionare la fase finale delle operazioni di riciclaggio e cioè il momento in cui i capitali “ripuliti” vengono impiegati in investimenti legittimi, la condotta posta in essere dal predetto indagato, che aveva facilitato la fornitura diretta di prodotti commercializzati da G.E.N.I. a propri clienti già fidelizzati, integrava l'ipotesi contestata;
difatti l'indagato aveva incrementato le vendite e specularmente i profitti dell'attività di impresa. Quanto al reato presupposto, nessun dubbio, ad avviso del P.M., sussisteva quanto alla possibilità che lo stesso fosse costituito anche dal delitto di cui all'art. 12 quinques L.306/92. 1.3 Proponevano ricorso anche gli indagati;
AN AR, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) e c) cod. proc.pen., in relazione all'art. 12 quinques L. 306/92, mancanza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al suddetto reato aggravato ex art. 7 D.L. 152/91, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine agli indizi, mancanza di motivazione in ordine alle prove documentali prodotte ed ai rilievi svolti 3 dinanzi al giudice del riesame. Premesse alcune considerazioni circa la norma di cui all'art. 12 quinques cit., soprattutto con riguardo alla necessità che l'operazione contestata abbia carattere fittizio e che i beni siano suscettibili in concreto di misura di prevenzione patrimoniale, la difesa contestava la provenienza delle risorse economiche impiegate nell'acquisizione della proprietà di una parte della struttura e nelle attività di ristrutturazione dell'Hotel San Pietro dal OC LU. Rappresentava al proposito che la ricorrente svolgeva attività imprenditoriale nel settore alberghiero da anni e ricostruiva in concreto i passaggi finanziari attraverso i quali era pervenuta all'acquisizione degli ampliamenti del predetto albergo indicando l'origine lecita della provvista. Quanto al contenuto delle conversazioni evidenziate per affermare la sussistenza dell'ipotesi contestata, o facevano riferimento a valori in denaro non compatibili con l'importo dell'acquisto e delle operazioni di ristrutturazione ovvero valorizzavano l'elemento della presenza di OC LU presso l'hotel che aveva natura meramente neutra ed occasionale. Ancora, quanto ai rapporti tra la AN e OC AN, figlia di LU, essi evidenziavano che la prima aveva negato la propria disponibilità ad intestarsi beni dell'altra sicchè doveva proprio ritenersi che i giudici avevano operato un'interpretazione estensiva del significato delle intercettazioni in contrasto con dati documentali ed oggettivi, posto che l'acquisto dell'immobile era stato effettuato con assegni circolari intestati alla MPS Immobiliare. Contestava ancora il ricorso la sussistenza dell'elemento soggettivo e cioè della consapevolezza in capo alla AN della qualità criminale del OC e che questi potesse essere destinatario di misure di prevenzione, lamentava poi l'omesso riferimento alla produzione documentale e l'assenza di prova circa provviste finanziarie dirette dal OC alla AN che rendevano la motivazione illogica e contraddittoria. Analoghe considerazioni svolgeva con riguardo alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, non emergendo alcuna consapevolezza di agevolare le attività dell'associazione. Inoltre deduceva il difetto delle esigenze cautelari e difetto di motivazione sul punto.
1.4 OC EN cl.1972 deduceva violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alle imputazioni di cui ai capi f) e g) poiché il Tribunale aveva proposto una propria interpretazione delle conversazioni rilevanti per la ricostruzione di quanto accaduto tra il ricorrente ed il Di NA, scartando aprioristicamente l'interpretazione più favorevole e cioè che quel contrasto non era dovuto alla intenzione di obbligare Di NA ad abbandonare la fornitura in concorrenza con il OC, quanto al fatto che la presunta vittima aveva avuto modo di parlare negativamente del ricorrente con i suoi clienti così provocando una reazione a fronte di un comportamento denigrante. Deduceva poi l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma essendosi verificati i fatti nel territorio del Tribunale di Tivoli. Con il secondo motivo deduceva mancanza della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari sotto il profilo della attualità e permanenza.
1.5 Con il primo motivo di ricorso la difesa di LU OC deduceva violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e, premessa la descrizione delle due imputazioni per le quali risultava 4 emessa la misura cautelare, riferiva che dagli atti emergesse come sia la AN che i soci della G.E.N.I. avevano fornito il proprio personale ed autonomo contributo nelle rispettive attività con conseguente impossibilità di configurare l'ipotesi contestata;
in relazione al capo b), la contraddittorietà della motivazione, risiedeva nella valutazione errata fatta delle vicende societarie così come ripercorse dall'indagato in sede di interrogatorio e dall'assenza di qualsiasi elemento che potesse far ritenere presenti interessi di natura economica alla ripartizione degli utili dello stesso nella G.E.N.I. s.r.l.. I comportamenti stigmatizzati dal Tribunale riguardavano infatti solo attività laboriose svolte nell'interesse del figlio al quale si voleva fornire un'attività. Anche le intercettazioni relative a dette attività erano state interpretate acriticamente. In relazione al capo c) l'illogicità della motivazione si basava sulla valutazione di fatti (interesse all'acquisto di un hotel in Roma) del tutto differenti da quelli contestati e per i quali non sussistevano indizi idonei a dimostrare che attraverso operazioni bancarie e finanziarie le operazioni della AN relative all'Hotel San Pietro fossero riferibili al ricorrente LU OC. Procedeva poi il difensore ad un'analisi delle singole conversazioni ritenute di rilievo fornendo una lettura alternativa ed, al proposito, sottolineava come la somma di € 70.000 alla quale facevano riferimento la AN e la moglie del ricorrente AR, era assai inferiore a quella impiegata dalla prima per l'acquisto dell'albergo (300.000 €). Mancava qualsiasi elemento per ritenere che la famiglia OC potesse influire sulle decisioni riguardanti la gestione e ristrutturazione dell'Hotel. Lamentava poi la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 non potendo detta circostanza trovare applicazione nei confronti di colui che veniva ritenuto lo stesso vertice dell'associazione se contestata sotto il profilo dell'agevolazione; inoltre nessun vantaggio in concreto era stato assicurato stante i profitti della G.E.N.I. assai limitati. Inoltre il provvedimento era viziato nella parte in cui non aveva dato atto della provenienza illecita delle risorse economiche impiegate nell'operazione. Con il secondo motivo deduceva l'assenza di esigenze cautelari avuto riguardo alle date di contestazione dei fatti avvenuti tra il 2012 ed il 2013 ed alla interruzione da parte del OC di ogni legame con gli ambienti criminali sicchè doveva ritenersi mancare anche il requisito della attualità.
1.6 Il secondo difensore del OC LU proponeva ricorso e deduceva, anche nell'interesse dei coindagati EN OC e AP: violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla fittizia intestazione 1 G.E.N.I. avuto riguardo alla assenza di motivazione in ordine alla condotta fraudolenta ipotizzata, smentita da elementi contrari ed all'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato richiesto nella forma del dolo specifico;
lamentava al proposito la contraddittorietà della motivazione quanto alla valutazione delle modifiche della compagine societaria e sottolineava come il ruolo di socio occulto di OC LU doveva comunque risultare da modalità fittizie o fraudolente per l'integrazione della fattispecie fatto questo smentito da quegli elementi (la presenza del fratello TO, l'intestazione delle quote ai figli, le conversazioni con esponenti delle forze dell'ordine) che palesavano come OC avesse 5 agito non in maniera occulta ma palesemente ed al solo fine di garantire un'attività al figlio che aveva poi deciso l'ingresso del AP sicchè non vi era un ruolo direttivo del padre nelle attività sociali;
violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione ai gravi indizi di colpevolezza ritenuti quanto al capo c), poiché irrilevanti erano i riferimenti a presunti investimenti in Roma mentre, la memoria difensiva depositata nel procedimento di riesame, aveva adeguatamente provato come la AN fosse soggetto abitualmente operante nel settore, dotata di ampia capacità finanziaria come dimostrato dal ricorso al credito bancario e che aveva provveduto all'acquisto di quella porzione dell'Hotel San Pietro in forza di una provvista lecita tutta documentata. Le conversazioni valorizzate dimostravano solamente un generico interessamento della figlia OC AN alle attività alberghiere e ciò sulla base del rapporto di amicizia che legava la madre AR alla AN unica proprietaria dell'attività; violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta esistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L.203/91 per entrambi i reati contestati mancando l'esposizione da parte del Tribunale della Libertà degli elementi gravi sulla base dei quali ritenere che la società appartenesse al sodalizio criminale ovvero agisse per favorire l'associazione; - violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per mancata valutazione del materiale prodotto dalla difesa in ordine alla perdurante esistenza del clan OC smentita da plurimi e specifici elementi;
i giudici del riesame avevano travisato il contenuto degli atti processuali posto che la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli, cui faceva riferimento il provvedimento impugnato, non vedeva tra gli imputati OC LU ed altresì omesso di valutare quelle emergenze dalle quali risultava l'interruzione di qualsiasi legame tra il predetto ricorrente e supposti appartenenti al suo clan. Il Tribunale pertanto aveva omesso di evidenziare come essendo stati i OC assolti dai fatti associativi non potevano fondatamente presumere l'inizio di una procedura di prevenzione sicchè non sussisteva un requisito del delitto e neppure la possibilità di configurare l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91. Difatti LU OC non era stato più indagato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. e l'unica sentenza del 2012 emessa nei suoi riguardi era stata di proscioglimento senza che mai fosse iniziato un procedimento di prevenzione sicchè mancava il dolo specifico. Al più poteva ritenersi che OC avesse agito per agevolare se stesso ma non un presunto clan la cui esistenza giudizialmente accertata si fermava agli anni '80 con interruzione definitiva nel 1992 e dal quale il ricorrente si era palesemente dissociato con comportamenti inequivocabili. Il giudice del riesame quindi non aveva valutato le tre sentenze di assoluzione depositate dalla difesa che provavano l'inesistenza attuale del clan OC. Quanto ai collaboratori di giustizia, il ricorrente procedeva ad un'analisi specifica della credibilità di ciascuno concludendo negativamente e valorizzava poi l'esito dei servizi di osservazione che davano atto di condotte e frequentazioni assolutamente lecite;
violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla scelta della misura cautelare ed alla mancata valutazione di circostanze dedotte dalla difesa anche con specifica 6 memoria. Doveva al proposito ritenersi che la scelta della misura si poneva in contrasto con le disposizioni della Corte Costituzionale in tema di adeguatezza della custodia in carcere essendo stata provata l'estraneità di LU OC ad associazioni criminali.
1.7 Il secondo difensore di OC EN cl.1992 e AP MI proponeva anch'esso ricorso deducendo: violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione al capo b) della rubrica per avere omesso di motivare in punto di elemento intenzionale sostenendo l'errato principio secondo cui non occorrerebbe il dolo specifico in capo al terzo interessato per configurare la gravità indiziaria e per avere adottato una motivazione apparente in relazione alla ipotizzata condotta fraudolenta smentita da molteplici elementi contrari. Al proposito sosteneva come la ricostruzione dei fatti sposata dai giudici in fase preliminare e di riesame non teneva conto del fatto che la modifica della compagine sociale del 2013 muoveva dall'esigenza puramente esistenziale e familiare di assicurare un'attività a OC EN cl.92 che aveva svolto attività effettiva ed altresì della circostanza che dette iniziative non erano state attuate per direttiva di LU OC. Aggiungeva poi non esservi elementi per ritenere che i ricorrenti avessero agito per la realizzazione del fine fraudolento contestato e ciò riguardava sia EN OC che il AP in relazione al quale il Tribunale non spendeva valutazioni specifiche e necessarie operando un'interpretazione non logica delle conversazioni intercettate. Esponeva poi motivi analoghi a quelli dedotti dal primo difensore circa la natura non fraudolenta dell'operazione G.E.N.I. avendo operato LU OC in maniera trasparente;
violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione denominata clan OC poiché i ricorrenti erano soggetti pacificamente estranei al gruppo criminale e ciò comportava doversi fornire prova specifica della consapevolezza della finalità agevolatrice;
nel caso in esame doveva escludersi tale circostanza non potendo ritenersi compatibile il fine di agevolare con la mera accettazione dell'eventualità di un vantaggio per l'ente; violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla scelta della misura cautelare non esistendo elementi dimostrativi la pericolosità dei ricorrenti ed avendo proceduto il riesame ad una ingiustificata disparità di trattamento tra il AP ed il OC per il quale si era sostituita la misura disposta con l'obbligo di presentazione in assenza di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso la D.D.A. della Procura della Repubblica di Roma nei confronti di OC EN cl.72 è fondato e deve pertanto essere accolto;
occorre rammentare come il OC è stato chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 648 ter cod.pen. che, secondo la testuale dizione, punisce chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto...". La suddetta fattispecie criminosa è delitto a forma libera, e che può quindi realizzarsi secondo le più diverse condotte, pur richiedendosi che dette condotte siano caratterizzate da un tipico effetto dissimulatorio, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa 7 ✓ del denaro ovvero degli altri beni od utilità che si intendono occultare (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Rv. 251194). Chiamata a dettare i criteri distintivi tra le diverse ipotesi, questa Corte ha stabilito che premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter cod. pen. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre, le stesse si distinguono, sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. L'art. 648 ter è quindi in rapporto di specialità con l'art. 648 bis e questo lo è, a sua volta, con l'art. 648 (Cass. Sez. 4, n. 6534 del 23/03/2000, Rv. 216733). Carattere specifico della condotta dell'art. 648 ter è quindi la circostanza che l'effetto dissimulatorio deve essere ricercato attraverso l'impiego del denaro o degli altri beni in attività economiche o finanziarie con la consapevolezza della illiceità della suddetta provenienza e della volontà di ottenere l'effetto di occultamento;
e se con la previsione sanzionatoria dell'articolo 648 ter c.p. si vuole reprimere il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, deve subito ammettersi che la condotta di chi attua la distribuzione di beni commercializzati da una struttura che opera in forza di condotte di intestazione fittizia come la G.E.N.I. integri la contestata ipotesi. Come riconosciuto dal Pubblico Ministero ricorrente, se con riciclaggio si puniscono le condotte che mirano a "ripulire" i proventi illeciti, recidendo il loro collegamento all'attività criminosa delittuosa da cui sono derivati, onde impedire l'accertamento di tale provenienza, con la previsione sanzionatoria dell'art. 648 ter c.p., si vuole reprimere, invece, residualmente, il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, in precedenza "ripuliti". Il termine "impiego" rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie. Si può pertanto affermare come la figura criminosa del reimpiego si ponga come "norma di chiusura", a completamento del sistema sanzionatorio delle attività lato sensu di riciclaggio. La rilevata residualità emerge, a chiare lettere, proprio dalla clausola di riserva con cui si apre il testo della norma: l'art. 648 ter c.p., si applica, infatti, non solo fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, ma anche allorché nei fatti non ricorrano i casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p.. Peraltro, la ricettazione e il reimpiego hanno in comune la ricezione di denaro o di altra utilità di provenienza illecita, ma, mentre la ricettazione richiede una generica attività di profitto che giustifica l'impiego che del denaro o dell'altra utilità l'agente abbia fatto, proprio per perseguire l'anzidetta finalità di profitto, nel reimpiego l'elemento specializzante (e penalmente rilevante) è rappresentato dalla specificità dell'impiego "in attività economiche o finanziarie". Pertanto, la vera chiave di lettura interpretativa per cogliere il proprium del reimpiego, e le differenze rispetto alla ricettazione 8 comune, passa necessariamente attraverso il significato normativo da attribuire all'espressione "attività economiche o finanziarie", che, nel difetto di esplicite indicazioni ricavabili dallo stesso art. 648 ter c.p., si deve necessariamente trarre da altre norme, contenenti la relativa definizione. Al riguardo, un'importante ausilio per poter dare concretezza al concetto di "attività economica", lo si trova nell'art. 2082 c.c., che, nel definire la nozione giuridica di imprenditore, qualifica come tale colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", e nei successivi artt. 2135 e 2195 dello stesso codice che, a loro volta, qualificano l'imprenditore agricolo e quello commerciale. Perché possa parlarsi di attività economica (anche ai fini sanzionatori del "reimpiego" illecito) occorre la presenza di un'attività finalizzata alla "produzione" o allo "scambio" di beni o di servizi, dovendosi intendere per tale, comunque, non solo l'attività produttiva in senso stretto, ossia quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche l'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, ed altresì ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile (Sez. 2, Sentenza n. 5546 del 11/12/2013, Rv. 258204). In una tale ottica la condotta di di' distribuzione di benivuna società rientra nella nozione delle attività economiche o finanziarie previste dall'art.648 ter cod.pen. poiché tale attività si qualifica in termini di promozione delle attività di scambio che costituisce uno dei parametri delle condotte punibili;
e poiché secondo l'interpretazione di questa Corte il delitto di trasferimento fraudolento di valori (ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in I. n. 356 del 1992) può fungere da reato presupposto dei delitti di cui agli artt. 648 bis cod. pen. e 648 ter cod. pen. (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Rv. 251193) nessun rilievo assume la circostanza valorizzata dal giudice del riesame e secondo cui si tratterebbe di beni da ritenersi illeciti solo "indirettamente" poiché l'agevolazione delle operazioni di distribuzione della produzione ha incrementato attività e profitti di una società operante illecitamente ed il delitto di reimpiego punisce proprio le condotte successive aventi ad oggetto beni o denaro di provenienza illecita. Il ricorso del P.M. deve pertanto essere accolto con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza;
in sede di giudizio di rinvio ci si atterrà al principio di diritto secondo cui l'attività di distribuzione di beni di una compagine sociale oggetto di fittizia intestazione da parte di soggetto che intenda evitare l'adozione nei suoi confronti di misure ablatorie può integrare l'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 648 ter cod.pen.. 2.2 Il ricorso dello stesso OC EN cl.72 in relazione alla gravità indiziaria ed alla dedotta incompetenza per territorio è infondato;
quanto al primo aspetto, deve rammentarsi che il ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale del riesame ed in particolare dedotto l'errata interpretazione delle conversazioni sulla base delle quali si operava da parte dei giudici di merito della fase cautelare la qualificazione della condotta violenta posta in essere dal ricorrente in danno del Di NA. E però, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, 9 riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369); inoltre con specifico riguardo al tema della interpretazione delle conversazioni, va ricordato come secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta della reazione del OC cl.72 a condotte denigratorie poiché tale deduzione tende, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento esplicitandole in particolare a pagina 10 della motivazione. Quanto all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa del ricorrente la stessa va respinta in relazione all'intervenuto accoglimento del ricorso del P.M. in relazione al capo e) della rubrica che radica la competenza presso la autorità giudiziaria di Roma. Peraltro, va ricordato che la competenza territoriale del giudice titolare del potere di decisione sulle richieste di misure cautelari si determina avendo riguardo a tutti i reati connessi per i quali si proceda, siano o meno gli stessi coinvolti dalla richiesta di misura (Sez. 6, n. 46213 del 15/10/2013, Rv. 258043) sicchè non appare in alcun modo decisivo indicare che i soli fatti contestati ai capi e) ed f) al OC EN cl.72 siano avvenuti in Guidonia LI dovendo aversi riguardo anche ai fatti connessi contestati ai rimanenti capi di imputazione. E va anche considerato che nel caso in esame è stata contestata per più fatti l'aggravante ex art. 7 D.L.152/91 sicchè vale il principio secondo cui il comma terzo-bis dell'art. 51 cod. proc. pen. istituisce per i reati in esso elencati una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio, di carattere assoluto, con prevalenza della attribuzione al giudice del capoluogo distrettuale su qualunque altra regola di individuazione della competenza. Ne consegue, in deroga al principio fissato nel comma primo dell'art. 16 cod. proc. pen., che il procedimento concernente un reato compreso nell'elencazione della norma esercita una "vis actrativa" rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati estranei a detta previsione, anche quando questi ultimi siano più gravi del primo (Sez. 4, Sentenza n. 17386 del 09/03/2006, Rv. 233964). Fondato è invece il ricorso del predetto OC in relazione alle esigenze cautelari poiché il giudice del riesame pur provvedendo ad una rimodulazione della misura disponendo nei 10 confronti del ricorrente gli arresti domiciliari a seguito dell'annullamento parziale del titolo custodiale con riguardo al delitto di cui all'art. 648 ter cod.pen., ha omesso qualsiasi motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione o la sussistenza di altra esigenza di cui all'art. 274 cod. proc.pen. Ne consegue che, anche avuto riguardo alla data di emissione della misura rispetto a quella di consumazione dei fatti, avvenuti nel 2013, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente a tale aspetto.
2.3 I ricorsi proposti nell'interesse degli indagati OC LU, AN AR, OC EN cl.92 e AP sono infondati quanto alla contestata sussistenza dei gravi elementi indiziari in relazione alle ipotesi di cui all'art. 12 quinquies aggravate ex art. 7 DL152/91 contestate ai capi B) e C) dell'imputazione provvisoria;
con i rispettivi ricorsi le difese degli indagati propongono una lettura alternativa dei fatti ovvero lamentano l'avvenuta preterizione di elementi favorevoli alla difesa. Tuttavia va ricordato che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e), la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento del provvedimento impugnato, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 9242 dell'8/2/2013, Rv. 254988). Inoltre, come già ricordato, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Fatte queste doverose premesse deve affermarsi che i motivi proposti nell'interesse dei suddetti indagati e per la parte in cui contestano la gravità indiziaria tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. In particolare il G.I.P. prima ed il Tribunale della Libertà poi hanno efficacemente spiegato come, quanto al capo B), le vicende societarie fossero caratterizzate dalla attuazione di uno schema sociale nel quale l'interesse dell'interponente OC LU veniva attuato attraverso la titolarità delle quote in capo al figlio OC EN cl.92 ed al AP ed a fronte di tale fittizia intestazione, non pare decisivo sottolineare quale sia stato lo scopo perseguito dal capo famiglia poiché la struttura del reato è certamente indifferente al movente perseguito;
accertato cioè che attraverso l'intestazione di quelle quote al figlio ed al AP, il OC 11 realizzò una struttura nella quale la propria partecipazione veniva occultata, non è decisivo che sia stata così contemporaneamente attuata la volontà di predisporre una lecità attività per OC EN cl.92. Quanto alla fittizia partecipazione del AP alla predetta società, tale elemento il Tribunale del riesame ricava dal contenuto di una conversazione in parte riportata a pagina della motivazione che pare davvero incontestabile e che comunque nella presente sede di legittimità non può essere oggetto di lettura alternativa. Sia con riferimento a tale doglianza che con riguardo a tutte le altre con le quali si deduce un significato alternativo delle conversazioni va rammentato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). E poiché nel caso in esame alcuna illogicità manifesta nella interpretazione delle conversazioni appare essere stata commessa la doglianza è infondata. Irrilevanti appaiono anche i motivi con i quali si deduce che l'interposizione fittizia nella G.E.N.I. non sarebbe potuta avvenire attraverso l'intestazione delle quote prima al fratello TO e poi al figlio EN;
si tratta di deduzioni non idonee a confutare la tesi accusatoria poiché facenti riferimento a fatti meramente ipotetici non potendosi certamente giustificare l'esclusione del reato sulla base della dedotta inadeguatezza della condotta di occultamento una volta verificata che l'intestazione fittizia venne effettivamente attuata. Ed a tale individuazione il Tribunale del riesame perviene sulla base dell'analisi di specifici elementi di prova che analizza e valuta a pagina 5 della motivazione del provvedimento impugnato con giudizio non censurabile in questa sede. Al proposito occorre rammentare come secondo la interpretazione di questa Corte ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 12- quinquies della 1. n. 356 del 1992 è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità, anche nel caso in cui i beni siano stati intestati ad un familiare di un soggetto sottoposto o sottoponibile ad una misura di prevenzione patrimoniale (Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, Rv. 266386) senza che risulti pertanto necessario ed indispensabile che a tale situazione apparente si pervenga attraverso operazioni necessariamente fraudolente. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi con riguardo alla fittizia intestazione di quella parte dell'Hotel San Pietro oggetto della contestazione di cui al capo C); il G.I.P. prima ed il Tribunale del riesame poi sono pervenuti ad un giudizio di gravità indiziaria sulla base della non illogica valutazione di plurimi elementi indiziari costituiti: da alcune conversazioni telefoniche nelle quali la moglie di LU OC e la AN fanno riferimento ad una contabilità comune per diverse migliaia di euro che atteneva alla gestione del suddetto albergo;
12 • altre conversazioni nelle quali risulta che i coniugi OC-AR sono direttamente interessati alle operazioni di ristrutturazione di tale hotel;
il riferimento alla AN come soggetto cui intestare beni della famiglia OC e l'interesse del OC LU per altri investimenti in attività alberghiere in località differenti (Roma); il coinvolgimento di OC AN (figlia di LU) nella gestione dell'albergo e la sua presenza in quei luoghi così come quella dello stesso LU OC durante i lavori di ristrutturazione. Tali elementi devono ritenersi pertanto logicamente interpretati ed a fronte degli stessi la indicazione della provvista finanziaria utilizzata per l'acquisto da parte della AN non può ritenersi elementi decisivo in questa fase cautelare posto che non dimostra, quantomeno allo stato, come venne costituita detta provvista e non è pertanto idonea a scardinare il suddetto quadro indiziario che si basa su una molteplicità di elementi convergenti. Anche la contestata sussistenza del clan CA OC è elemento che il Tribunale del riesame analizza compiutamente facendo riferimento anche agli elementi dedotti dalla difesa che non paiono pertanto essere stati pretermessi;
alle pagine 8-9 dell'impugnata ordinanza, sia attraverso il richiamo alle indicazioni fornite dal giudice delle indagini preliminari che attraverso il riferimento autonomo ad altri elementi, il giudice del riesame giunge alla conclusione della permanenza delle attività da parte del suddetto clan anche attraverso operazioni di infiltrazione nell'economia legale e da ciò logicamente desume anche la sussistenza della contestata aggravante di cui al citato art. 7 sotto il profilo del dolo specifico di agevolare le attività di tale organizzazione. Premessa la indiscutibile sussistenza del clan secondo le deduzioni probatorie richiamate (ed in particolare le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori), logicamente ne deriva affermare che le operazioni di intestazione fittizia vedono tutti i concorrenti consapevoli dello scopo perseguito attraverso le stesse e cioè agevolare le attività della famiglia attraverso quelle operazioni societarie e finanziarie e tale valutazione non può essere smentita nel presente giudizio di legittimità in fase cautelare.
2.4 Escluso pertanto che sussistano le lamentate incongruenze logiche deve però ritenersi che i ricorsi siano fondati quanto alla mancata indicazione delle esigenze cautelari e dell'attualità delle stesse nei confronti di tutti gli indagati;
invero, il giudice del riesame, ha omesso ogni indicazione sul punto così violando il dovere sullo stesso incombente in forza dell'effetto totalmente devolutivo dell'impugnazione disciplinata dall'art. 309 cod. proc.pen. che impone di rivalutare anche l'elemento di cui all'art. 274 cod.proc.pen. da parte del giudice collegiale nell'ottica dell'eccezionalità della custodia preventiva e delle misure cautelari in genere. Al proposito va sottolineato come questa Corte con differenti pronunce abbia affermato e ribadito l'effetto totalmente devolutivo della procedura di riesame che del resto si ricava dalla lettura del testo dell'art. 309 cod.proc.pen. nella parte in cui rende facoltativa la presentazione di 13 1 motivi a sostegno della suddetta istanza;
si è così stabilito che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l'esame dell'altro presupposto (Sez. 1, n. 3769 del 21/10/2015, Rv. 266003). Né rileva la circostanza che si procede per delitti aggravati ex art. 7 D.L.152/91, poiché la presunzione di adeguatezza dettata dall'art. 275 cod.proc.pen. avendo natura relativa richiede sempre che il giudice della libertà dia conto della ragione per il mantenimento delle misure cautelari nel caso di specie peraltro attuate con modalità differenti nei confronti degli indagati in assenza di specifiche valutazioni e modificando le valutazioni compiute sul punto dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma neppure richiamate per relationem. Alla luce delle predette considerazioni deve pertanto disporsi l'annullamento dell'impugnata ordinanza con riguardo alle posizioni di tutti i ricorrenti con rinvio al Tribunale del riesame di Roma per nuovo esame limitatamente alle esigenze cautelari sussistenti nei confronti di ciascuno di essi.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica di Roma, nei confronti di OC EN classe 1972 con riferimento alla contestazione di cui al capo e) della rubrica (art.648 ter c.p.) e, in accoglimento del ricorso degli indagati, limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio per nuovo esame sui suddetti punti, con integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Roma sezione per il riesame delle misure coercitive. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma ter disp.att. c.p.p. per OC LU. Roma, 14 luglio 2016 IL CONSIGLIERE Dott. Ignazio IL PRESIDENTE Pott. Franco Fiandanese franco fandany DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 28 LUG. 2016 IL REMA E CANCELLIERE D P P U E Claudia Planelli T S R O O C N 141 4