Sentenza 13 aprile 2004
Massime • 2
Ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato (art. 110 cod. pen.), il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti. (In applicazione di questo principio la S.C. ha affermato la correttezza della decisione del giudice di merito che ha ritenuto sussistente la responsabilità a titolo di concorso nel furto di una cassa bancomat a carico dell'imputato che, aveva promesso al complice di fargli da "palo", quindi, ancorché giunto sul luogo del furto quando la cassa bancomat era stata già divelta, aveva provveduto a scortarlo sino al capannone nel quale avevano programmato di aprirla, ricevendo una paritaria spartizione della refurtiva).
In tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell'applicabilità dell'attenuante in questione, non è sufficiente procedere a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla produzione dell'evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all'art. 114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento.
Commentari • 5
- 1. Concorso morale di persone nel reatoAvv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …
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Cass., Sez. V,11 dicembre 2020, n. 5212 È esclusa la configurabilità di una connivenza non punibile quando la presenza del concorrente nel luogo è necessaria o utile alla commissione del fatto tipico, non solo per mera compagnia, integrando il contributo concorsuale sotto il profilo materiale (la moglie guidava l'autovettura attraverso cui il marito, privo di patente, si spostava per commettere una serie di furti; ed era inequivocabile la consapevolezza del contributo apportato per l'osservazione preventiva dei luoghi e delle persone, per la presenza durante le spedizioni predatorie, per l'occultamento dei proventi nei luoghi disponibili anche al partecipe), oltre che sotto il profilo …
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Il "godimento visivo", cioè la presenza compiaciuta ad atti sessuali costituenti reato, di per sè non constituisce una forma concorsuale di partecipazione nel reato. Nel nostro sistema giuridico il voyeurismo in quanto tale - moralmente riprovevole e a volte costituente una forma di parafilia - non ha la rilevanza penale di condotta concorrente di una violenza sessuale posta in essere da altri, a meno che l'atto del guardare sìa stato oggetto di un preventivo accordo tra i soggetti oppure venga palesato all'esecutore materiale della violenza sessuale, divenendo in tal modo il guardare un'attività "consensuale" tra il voyeur e l'autore del reato, contribuendo in tal modo a sollecitare o a …
Leggi di più… - 5. Vittima del reato: danneggiato o persona offesa? (Cass. 58273/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2004, n. 21082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21082 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/04/2004
Dott. SICA PP - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 612
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 33072/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ND, n. a Piacenza il 18 febbraio 1965;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino depositata il 29 aprile 2003;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata La Corte d'appello di Torino ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di ND RE per concorso con PP IS nel furto di una cassa bancomat contenente cento milioni di lire, sottratta all'agenzia di Grugliasco dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino.
Ritennero i giudici del merito che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, era configurabile il concorso nel furto, benché ND RE, che aveva promesso a PP IS di fargli da palo, fosse giunto sul luogo del furto quando la cassa bancomat era stata già divelta e si fosse limitato a scortare il complice sino al capannone nel quale avevano programmato di aprirla. La promessa iniziale di ND RE, infatti, aveva rafforzato il proposito criminoso di IS e il suo contributo era stato apprezzato dallo stesso complice, che lo aveva ammesso a una paritaria spartizione della refurtiva. Esclusero altresì i giudici del merito l'applicabilità dell'attenuante della minima partecipazione, non potendo essere considerato marginale il ruolo di ND RE nell'organizzazione del delitto.
Ricorre per Cassazione ND RE e propone due motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 110 c.p., sostenendo che nella sua condotta non è in alcun modo individuabile l'elemento oggettivo del reato, perché il semplice accordo per commettere il furto e la successiva spartizione della refurtiva non sono sufficienti a integrare il concorso. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., nonostante la rilevanza minima del suo presunto apporto al delitto.
2. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo si ritiene in realtà, in dottrina come in giurisprudenza, che il contributo concorsuale sia rilevante, non solo quando abbia efficacia causale, incidendo sulla possibilità di realizzazione del fatto (Cass., sez. 5^, 6 maggio 1999, Grossi, m. 213646, Cass., sez. 1^, 8 maggio 1998, Negri, m. 210806.), ma anche quando assuma "la forma di un contributo agevolatore", vale a dire "quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà" (Cass., sez. 4^, 22 novembre 1994, A.v.c.i., m. 201244). Sicché anche i contributi concorsuali rivelatisi poi inutili o addirittura dannosi assumono rilevanza come forme di partecipazione morale, in quanto rafforzino il proposito criminoso dei complici. Secondo Cass., sez. 1^, 11 marzo 1991, Cantone, m. 187981, in particolare, "perché si configuri la fattispecie del concorso di persone nel reato non è necessario che il contributo di ciascuno si ponga come condizione, sul piano causale, dell'evento lesivo. Infatti la teoria causale del concorso - fatta propria dalla relazione al codice penale - contrasta con il dettato dell'art. 110 e la funzione estensiva cui la normativa del concorso adempie, consentendo di attribuire tipicità a comportamenti, che di per sè ne sarebbero privi, quando abbiano, in qualsiasi modo, contribuito alla realizzazione collettiva, mentre, d'altro canto, lo stesso codice, con la previsione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto, ammette la possibilità di condotte non condizionali, non potendosi certo considerare condizione indispensabile per la realizzazione del reato una attività di minima importanza. In questa ottica, ai fini della sussistenza del concorso deve ritenersi sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e, in sostanza, che il partecipe per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato, perché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti". Quando all'invocata attenuante della minima partecipazione, secondo la giurisprudenza "non basta una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, ma è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso" (Cass., sez. 6^, 24 novembre 1995, Sara, m. 204116, Cass., sez. 1^, 10 gennaio 1994, Manitta, m. 198357). Sicché "non si deve ridurre il relativo giudizio a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare - attraverso una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali - il grado di efficienza causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento" (Cass., sez. 6^, 30 settembre 1993, Borgia, m. 196118, Cass., sez. 4^, 28 gennaio 1993, Mangani, m. 195478); e l'attenuante "è applicabile solo nell'ipotesi che la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva dell'evento" (Cass., sez. 1^, 17 dicembre 1998, De Simone, m. 212277, Cass., sez. 1^, 2 luglio 1997, Berio, m. 208264). Nel caso in esame i giudici del merito hanno ritenuto che l'iniziale promessa del contributo di ND RE abbia inciso in misura significativa sulla determinazione criminosa di PP IS. E questa valutazione non è censurabile nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004