Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 2
In tema di contestazione in forma cosiddetta "aperta", la "identità del fatto", che rileva ai fini dell'operatività del principio del "ne bis in idem", non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi, qualora la permanenza venga protratta oltre la data di cessazione accertata nel precedente giudizio e venga altresì allegato un fatto nuovo. (Nella specie la Corte ha escluso la violazione del principio essendo stata contestata la partecipazione dell'imputato ad associazione mafiosa relativamente ad un periodo successivo rispetto al procedimento già definito ed allegata, inoltre,quale "fatto nuovo", la posizione di vertice dall'imputato stesso assunta in tale contesto).
In sede di legittimità non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa
Commentari • 7
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La massima Integra il delitto di estorsione ex art. 629 c.p. – e non la violenza privata ex art. 610 c.p. – la condotta di chi, con minacce o violenza, costringe l'esercente a servire o a non pretendere il pagamento di consumazioni, procurandosi un ingiusto profitto con danno al gestore, anche se l'importo è modesto. Sussiste il concorso per chi rafforza o agevola l'azione del gruppo nel medesimo contesto spazio-temporale. La “lieve entità” è esclusa in presenza di modalità particolarmente violente e lesioni; l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. richiede risarcimento integrale e serio. La sentenza integrale Cassazione penale sez. II, 22/10/2025, (ud. 22/10/2025, dep. 27/10/2025), …
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Alle dichiarazioni della parte offesa, la cui testimonianza sia ritenuta intrinsecamente attendibile, viene riconosciuta la natura di vera e propria fonte di prova, ammettendo che sulla stessa, anche esclusivamente, possa essere fondata l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, purché la relativa valutazione sia adeguatamente motivata. Ciò vale, in modo particolare, con riferimento ai reati sessuali, l'accertamento dei quali è spesso caratterizzato dalla necessaria valutazione del contrasto tra le opposte versioni di imputato e parte offesa, unici protagonisti dei fatti, spesso in assenza anche di riscontri oggettivi o di altri elementi che consentano di attribuire maggiore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2013, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO AN - Presidente - del 10/12/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO EN - Consigliere - N. 2819
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 22936/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT ZO, nato il [...];
FO RE, nato il [...];
NI ON, nato il [...];
SS FR, nato il [...];
CO EN, nato il [...];
RA ET, nato il [...];
AC EN, nato il [...];
LI ON, nato il [...];
SE AN, nato il [...];
BR LE, nato il [...];
OR ON, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 7.2.2012;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Fabrizio Di Marzio;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. D'AN Giovanni, il quale ha concluso chiedendo che tutti i ricorsi siano rigettati;
uditi i difensori degli imputati avv. Chizzoniti Aurelio (per l'imputato NT); D'AS IC (per gli imputati CO e FO); ON FI (per gli imputati FO, CO, AC e LI); SE FR (per gli imputati SS, RA e NI), RD GI (per l'imputato NI); RI ER (per l'imputato SS), i quali insistono per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria decidendo - quale giudice di rinvio a seguito dell'annullamento, disposto da questa corte con sentenza del 12 novembre 2009 n. 47314, della sentenza della medesima corte di appello in data 9 luglio 2003 (ma depositata il 5 dicembre 2006) - sugli appelli proposti dagli odierni imputati avverso la sentenza emessa in data 9 novembre 2001 dal GUP del tribunale della medesima città, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4 per tutti gli imputati, e l'aggravante dell'art. 629 c.p., comma 2 contestata a SS FR, concessa a quest'ultimo e a OR ON le circostanze attenuanti generiche, rideterminate le pene per tutti gli imputati, ha confermato nel resto la decisione impugnata in particolare ritenendo:
- colpevoli del reato di associazione di stampo mafioso descritto al capo A dell'imputazione (avente ad oggetto una struttura armata di tipo mafioso in adesione e in sintonia di scopi con la più ampia struttura denominata "cosche mafiose federate RA-ND- NI") NT ZO, FO RE, NI ON, SS FR, CO EN, RA ET, AC EN, LI ON, SE AN;
- colpevoli del reato di associazione di stampo mafioso descritto al capo D dell'imputazione (avente ad oggetto una struttura armata di tipo mafioso in adesione ed in sintonia di scopi con la più ampia struttura denominata "cosche mafiose federate BR-Tegano-De Stefano") BR LE e OR ON.
2. Tutti gli imputati hanno presentato ricorso.
L'esposizione dei motivi presuppone una sintetica ricostruzione della complessiva vicenda in cui il processo si colloca.
Quest'ultima si avvia da una serie di attività investigative svoltesi dal novembre del 1998 al giugno dell'anno successivo - massimamente integrate da intercettazioni telefoniche ed ambientali - predisposte per la cattura delle latitante RR ET. All'esito delle investigazioni emerse l'esistenza di due associazioni di stampo mafioso, descritte nei capi A e D dell'imputazione, entrambi operanti nel territorio di Reggio Calabria. Taluni degli imputati dei reati associativi furono giudicati secondo il rito ordinario, condannati in primo grado, ma mandati assolti con riguardo alle citate ipotesi associative con sentenza della corte di appello di Reggio Calabria del 9 luglio 2003 n. 771, decisione divenuta irrevocabile il 27 aprile 2006. Gli odierni imputati, invece, prescelsero il rito abbreviato. Con sentenza del 9 novembre 2001, n. 414, il GUP del Tribunale di Reggio Calabria condannò gli stessi anche con riguardo alle ipotesi dei reati associativi. La corte di appello, con sentenza del 9 luglio 2003 n. 770, depositata il 5 dicembre 2006 - ossia 7 mesi dopo l'intervenuta irrevocabilità della sentenza n. 771 - confermò sul punto la condanna di primo grado.
2.1. Proposti i ricorsi per cassazione, questa corte con sentenza del 12 novembre 2009 n. 47314 ha annullato la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Ritenuto ricevibile ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. il documento costituito dalla sentenza n. 771, e preso atto della doppia contrastante decisione espressa dalle citate sentenze di merito circa l'intraneità nell'associazione di stampo mafioso di cui al capo A dell'imputazione di AR GI, ha infatti ritenuto questa corte che spettasse al giudice del merito di verificare, attraverso una prova di resistenza logica, la fondatezza della decisione di condanna alla luce della acclarata estraneità, con sentenza passata in giudicato, del AR alla associazione di stampo mafioso rispetto alla quale gli era stata contestata al contrario l'appartenenza, nonché alla luce delle considerazioni svolte nella sentenza acquisita circa l'affidabilità delle dichiarazioni dello stesso.
2.2. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria parte dalla constatazione che gli odierni imputati, nei propri ricorsi, hanno assunto che l'accertata inattendibilità del AR demolisca l'ipotesi accusatoria avendone costituito il fulcro.
Rileva tuttavia che il compendio istruttorio è integrato anche da tutte le risultanze delle complesse indagini preliminari, comprensive delle cartelle storico-biografiche di tutti gli imputati e dei collaboratori escussi, delle dichiarazioni rese dall'imputato NT nel corso degli interrogatori del PM, dalle numerose informative dei carabinieri: e dunque da un materiale che non poteva essere a disposizione nel giudizio ordinario.
Rileva inoltre la corte territoriale che nella sentenza assolutoria è stata espressamente riconosciuta la sussistenza delle due associazioni di stampo mafioso contestate ai capi A e D, giacché sono state pronunciate assoluzioni per non aver commesso il fatto:
che dunque come tale sussiste. Ha inoltre diffusamente argomentato (da p. 23 a p. 32) l'attendibilità delle intercettazioni delle conversazioni del AR. Ha poi esposto, da p. 33 a p. 38 le ulteriori fonti di prova circa la colpevolezza degli odierni imputati. A tal punto, presentata una sintetica rassegna sulla giurisprudenza formatasi sull'art. 416 bis c.p., ha ricostruito sulla base del materiale probatorio in atti la realtà delle associazioni mafiose contestate ai capi A e D. Infine, ha esaminato le singole posizioni degli odierni imputati giungendo alla decisione oggi impugnata.
3. Su questa premessa, è possibile riassumere i motivi di ricorso presentati dagli imputati, esponendo innanzitutto le doglianze degli imputati dell'associazione di cui al capo A dell'imputazione (associazione di stampo mafioso operante in San Sperato e rappresentante la continuazione della cosca "RA").
3.1. Nel ricorso presentato nell'interesse di LI ON, SE AN e FO RE si contestano violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 530 c.p.p. nonché art. 416 bis c.p. sotto il profilo dell'erronea e distorta valutazione delle risultanze di causa, e segnatamente dei colloqui intercorsi tra altre persone, in mancanza di una qualsiasi intercettazione di comunicazione diretta degli stessi ricorrenti, e con riferimento alla dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti per tale fattispecie di reato. Si lamenta inoltre mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, essendosi la corte di appello limitata ad un integrale riferimento alla sentenza del tribunale ignorando le doglianze mosse nei motivi di appello. Si lamenta infine travisamento dei fatti circa il contenuto della sentenza acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. della quale è stato ignorato il significato. Si lamenta in particolare che la corte, nella sentenza impugnata, si sia limitata a considerare soltanto la prima parte della predetta sentenza, relativa al periodo temporale 1980-1990, ignorando completamente la parte in cui la sentenza si è soffermata sull'esistenza di una presunta cosca LI.
La critica investe il complessivo metodo di lettura delle emergenze processuali. Si contesta che il quadro probatorio si incardini sulle dichiarazioni del AR, soggetto di particolare ed acclarata inaffidabilità le cui dichiarazioni non sono sorrette dai riscontri oltre a non essere verificate effettivamente nella loro intrinseca credibilità. Si segnala inoltre come, rispetto ai tre ricorrenti, siano state valorizzate conversazioni alle quali gli stessi non hanno mai partecipato. Si aggiunge che almeno per alcune di dette intercettazioni sia fortemente opinabile che il AR non fosse a conoscenza di essere intercettato. Si rimarca che nella stessa sentenza impugnata questo soggetto è riconosciuto incline alla esagerazione e scarsamente attendibile in quanto affetto da megalomania. In concreto, si contesta la mancata indicazione di modalità e circostanze in virtù delle quali si possa ritenere che i ricorrenti siano stati organicamente inseriti in una presunta cosca mafiosa di cui nella sentenza acquisita agli atti si nega la stessa esistenza. A tal riguardo, da pagina 11 pagina 24 del ricorso si riportano ampi stralci di detta sentenza. Si critica che nella sentenza impugnata non siano state correttamente valutate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, intrinsecamente non credibile perché contraddittorie, contrastanti l'una rispetto all'altra e tutte prive di riscontri. Così si dice, in particolare, circa le versioni contrastanti rese dai collaboratori NA e IA. Si stigmatizza che nella sentenza impugnata non siano state esplicitate le singole posizioni ricoperte nella asserita associazione di stampo mafioso da parte degli odierni ricorrenti. Con particolare riguardo alla posizione di LI ON si segnala l'intervenuta assoluzione di SE AN, fratello dello stesso, nonché di altri componenti della famiglia, segnalando come ciò determini una illogicità nella motivazione, che poggia su tale sfondo familiare la condanna per il reato associativo circa l'odierno ricorrente. Si censura la mancanza di valutazione di elementi a favore del ricorrente, dettagliatamente elencati a pagina 37-39 del ricorso.
Con riguardo apposizione di FO RE si ribadiscono le censure già svolte, con attenzione all'accreditamento selettivo delle dichiarazioni rese da taluni collaboratori di giustizia, con critica dettagliata da pagina 39 a pagina 43 del ricorso.
3.2. Nel secondo ricorso presentato, esclusivamente, nell'interesse di FO RE si contesta violazione di legge e vizio di motivazione innanzitutto con riguardo al metodo di giudizio seguito nella sentenza impugnata, nella quale i giudici si attardano a motivare sullo stato del AR, sulla mitomania dello stesso, senza dare opportuno rilievo al fatto accertato con sentenza divenuta irrevocabile che detto soggetto è stato giudicato estraneo all'associazione contestata agli altri imputati. Trascurando tale inoppugnabile dato, si critica, nella sentenza impugnata l'affidabilità del dichiarante è ricondotta proprio alla vicinanza con 'ndranghetisti come RA ET. In tal modo, tuttavia, si elude il confronto dialettico con la sentenza n. 771 della stessa corte d'appello, in cui la vicinanza del dichiarante a RA ET era stata riconosciuta ma non giudicata sufficiente alla prova del fatto associativo. Si stigmatizza che nella sentenza impugnata non sia stato dato rilievo alle circostanze sollevate nei motivi nuovi circa l'assenza di affectio societatistra il AR e LI AN;
circa l'assenza di contributi forniti all'effettiva costituzione e al rafforzamento della cosca;
circa la mancanza di prove sull'esistenza di una consorteria costruita intorno ai SE/LI. Anzi, si segnala, la sentenza confonderebbe la storica cosca RA (confederata con quelle di NI e ND) con quella oggetto di contestazione all'odierno imputato. Si critica che i giudici utilizzino le dichiarazioni del NT solo nella parte in cui si dice che vi era un gruppo costituito da AC e AR, e non anche dove si afferma che a tale gruppo non sarebbero appartenuti ne' i SE, ne' CO EN e nemmeno il ricorrente. Si segnala come la corte territoriale non abbia dato risposta ai motivi di appello incentrati sulla assenza di conoscenza fino al 28 maggio del 1999 tra FO e NT e sulla contraddittoria affermazione del AR circa una riunione della consorteria nelle settimane precedenti a quello in cui i menzionati soggetti si sarebbero effettivamente conosciuti. Si critica che la corte di appello abbia omesso di indicare lo specifico contributo del ricorrente all'associazione. Si lamenta che la corte di appello non abbia dato il giusto rilievo all'assenza di intercettazioni a cui abbia partecipato l'odierno imputato, trattandosi di elemento rilevante al fine di escludere la partecipazione dello stesso alla asserita consorteria. Dopo aver esposto, da pagina 8 a pagina 12 ulteriori elementi tratti dalle intercettazioni non considerati dai giudici di appello, il ricorso si chiude con la richiesta della declaratoria della intervenuta prescrizione del reato, contestato a partire dal 1 gennaio 1997, e perciò prescritto nel febbraio 2012, essendo ormai trascorsi 15 anni dal fatto.
3.3. Nel primo ricorso presentato nell'interesse di CO EN si ribadiscono i motivi trattati nell'ultimo ricorso esaminato, precisando quanto alla posizione del ricorrente, come dai dialoghi di AR e AC emergano soltanto aspettative su di un coinvolgimento dello CO di cui non vi è prova che sia mai avvenuto, limitandosi peraltro la sentenza impugnata a far leva sul prestigio criminale del ricorrente e non su eventuali condotte partecipative concretamente realizzate. Le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia NA e IA evidenzierebbero, inoltre, l'estraneità del ricorrente alla consorteria a cui avrebbe preso parte, lo stesso si dice con riguardo alle dichiarazioni di NT ZO.
3.4. Nel secondo ricorso presentato nell'interesse di CO EN si ribadisce l'esposto motivo, comune a più ricorrenti, sulla violazione di legge in relazione all'art. 416 bis c.p. non essendo stata individuata in sentenza ne' una concreta fattispecie di associazione criminale ne' la specificità della condotta posta in essere dal ricorrente e risultando anche assente la prova circa la commissione di eventuali reati-fine in capo all'odierno ricorrente. In un ulteriore motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l'inosservanza del canone del rinvio, ribadendo le doglianze già esposte in altri riscorsi circa l'estraneità del AR al panorama mafioso di San Sperato e l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, affermate nella sentenza di annullamento con rinvio e non tenute in considerazione nella sentenza impugnata, invece fondata sulle dichiarazioni del AR. Si contesta inoltre mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la penale responsabilità dell'imputato ribadendo come lo stesso per oltre un anno non abbia partecipato alle conversazioni oggetto di captazione, con ciò nuovamente argomentando lamentele già illustrate con riguardo al precedente ricorso e appuntando la critica sulla valorizzazione selettiva delle dichiarazioni captate, sul misconoscimento di tutte le dichiarazioni che avrebbero potuto risultare favorevoli all'odierno imputato, sull'affidabilità riservata alle dichiarazioni non riscontrare dei collaboratori di giustizia. In ordine alla entità della pena, si lamenta violazione di legge in relazione al testo attuale, derivato dalla novellazione intervenuta ad opera della L. n. 251 del 2005, art. 416 bis, comma 1, allorché alla precedente previsione sanzionatoria da 3 a 6 anni è stata sostituita quella attuale da 5 a 10 anni. Si osserva infatti che la normativa applicabile, in quanto più favorevole, era quella inizialmente stabilita;
si rileva tuttavia che la sentenza, nel comminare anni 5 di reclusione, avrebbe applicato una pena illegittima nella parte in cui indica il minimo edittale appunto non in anni 3 bensì in anni 5 di reclusione. Ne discenderebbe, secondo la difesa, che le pene accessorie conseguenti risulterebbero determinate in misura illegittima.
3.5. Nel ricorso presentato nell'interesse di AC EN si espongono le doglianze sulla violazione di legge in relazione alla individuazione dell'associazione mafiosa contestata al capo A dell'imputazione, della quale non vi sarebbe prova in atti eccettuate le conversazioni captate, perlopiù riferibili al AR, criticate perché inattendibili e non riscontrare in atti. In un ulteriore motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per l'inosservanza del canone del rinvio, ribadendo le doglianze già esposte in altri riscorsi circa l'estraneità del AR al panorama mafioso di San Sperato e l'inattendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante, nonché l'assenza di prova circa il fatto associativo con riguardo all'odierno ricorrente. Si stigmatizza inoltre la sentenza di appello laddove fonda il giudizio sulla penale responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nonostante le contraddizioni e i contrasti evidenti in esse.
In ordine alla entità della pena, si lamenta violazione di legge in relazione al testo attuale, derivato dalla novellazione intervenuta ad opera della L. n. 251 del 2005, art. 416 bis, comma 1, secondo quanto già lamentato nel ricorso appena esaminato. Si lamenta inoltre violazione di legge circa il mancato riconoscimento di una associazione per delinquere piuttosto che di una associazione di stampo mafioso;
il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. nonostante il ruolo di pacifico compositore rivestito dal ricorrente;
il mancato adeguamento secondo i parametri dell'art. 133 c.p. della entità della pena alla gravità del fatto.
3.6. Nel ricorso presentato nell'interesse di RA ET e SS FR si contesta innanzitutto violazione di legge e vizio di motivazione appuntando la critica sulle pagine 19 ss. della sentenza impugnata laddove si afferma l'esistenza di una piattaforma probatoria più ampia di quella raccolta nel giudizio svoltosi con rito ordinario ma non si fornisce adeguata giustificazione su come le prove ulteriori abbiano effettivamente concorso a formare la decisione della corte territoriale;
laddove al contempo si afferma (cfr. pagina 20) e si nega (cfr. pagina 35) l'attendibilità delle dichiarazioni dell'imputato NT. La critica, di seguito, involge l'affidabilità delle dichiarazioni rese dal AR, secondo gli argomenti già esposti nei ricorsi in precedenza trattati. Con riguardo alla posizione di RA ET si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione essendo stato il ricorrente condannato per il medesimo delitto - per fatti commessi fino al marzo 2001 - nell'ambito di altro procedimento penale con decisione divenuta definitiva;
cosicché si sarebbe realizzato un doppio giudizio sullo stesso fatto con violazione del divieto del ne bis in idem. Si osserva come gli argomenti utilizzati dalla corte territoriale per superare l'obiezione non sarebbero fondati, valorizzando aspetti collaterali della imputazione - come il diverso ruolo asseritamente assunto dal ricorrente nel primo e nel secondo caso sottoposto al giudizio, le intervenute mutazioni nella stessa compagine criminale e la non perfetta coincidenza delle date a cui sono riferite le condotte imputate, giudicandosi nel presente procedimento di fatti fino al 9 novembre 2001 - senza considerare che il materiale probatorio posto a base dei due processi sarebbe praticamente identico, tanto che la corte territoriale non avrebbe indicato nessun elemento utile a dar prova del protrarsi della condotta oltre il marzo del 2001 e fino al successivo 9 novembre. Infine si contesta come non emerga nessuna prova della intraneità dei ricorrenti alla supposta associazione e come non vi siano prove della commissione del fatto contestato al capo P3 dell'imputazione al SS.
3.7. Nel ricorso presentato, ancora, nell'interesse di RA ET e poi nell'interesse di NI AN si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere fondata la condanna di entrambi i ricorrenti sulle propalazioni del AR - il quale afferma che il RA avrebbe assunto il ruolo di capo di una organizzazione per la partecipazione alla quale era già stato condannato;
il quale dichiara la partecipazione del NI alla cosca - si rileva infatti come il AR sia stato accertato essere soggetto totalmente inaffidabile, le cui dichiarazioni non avrebbero dovuto supportare condanna alcuna. Al proposito si rileva come, oltre a tali propalazioni, le altre supposte fonti probatorie sconosciute ai giudici del rito ordinario, a cui pure si riferisce la corte di appello, non risultano essere state utilizzate nella decisione: pertanto fondata unicamente sulle dichiarazioni del AR, senza nemmeno prestare importanza al fatto obiettivo che i due ricorrenti non sono mai stati fatti oggetto di intercettazione. In tutto ciò si ravvisa anche una violazione del canone del rinvio. Si ribadiscono inoltre, per entrambi gli imputati, le censure concernenti la violazione del divieto del doppio giudizio, stigmatizzando la motivazione della sentenza impugnata che ritiene di superare l'obiezione sull'argomento, ritenuto meramente formalistico, della formale diversità dei capi di imputazione tra il presente processo e il processo cosiddetto "Olimpia bis", definito con sentenza passata in giudicato di condanna di entrambi i ricorrenti per i medesimi fatti oggi loro contestati, criticando l'argomento della corte territoriale sulla non perfetta coincidenza temporale tra i fatti oggetto delle due diverse sentenze, entrambe riferite all'anno 2001, ma nella sentenza in giudicato fino al mese di marzo mentre nel processo in corso fino al mese di novembre. Trattandosi infatti di imputazione aperta, rivolta a reati caratterizzati dalla permanenza della condotta, il dato non dovrebbe essere idoneo a immutare la realtà del fatto.
3.8. Nel secondo ricorso presentato nell'interesse di NI AN si contestano violazione di legge e vizio di motivazione sempre con riguardo al divieto del ne bis in idem sulla scorta di argomenti sovrapponibili a quelli già esposti. Si lamenta inoltre violazione di legge e vizio di motivazione circa il giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato, ritenendola fondata su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non verificate nella loro credibilità intrinseca e prive di riscontri esterni. Si segnala, peraltro, sia il contenuto non chiaro delle intercettazioni sia l'assenza di prove ulteriori alle stesse circa la intraneità del ricorrente alla supposta associazione di stampo mafioso;
si evidenziano anche le contraddizioni in cui sarebbero incorsi taluni collaboratori di giustizia nel riferire sul ricorrente. Contraddizioni rinvenute nella contrastanti affermazioni del NA (di aver ricevuto mandato dall'odierno ricorrente per la gestione della locale di San Sperato) e del IA (di aver incontrato proprio nel periodo in contestazione l'odierno ricorrente, il quale gli avrebbe manifestato un totale disinteressamento dichiarando di volersi trasferire all'estero con la famiglia). Anche in tale ricorso si lamenta violazione del canone del rinvio, specie con riguardo alla considerazione della sentenza passata in giudicato ed acquisita ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p. nella quale le dichiarazioni del AR sono state definitivamente screditate. Infine si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della insufficiente motivazione sulla complessiva pericolosità delinquenziale del ricorrente;
si lamenta inoltre violazione dell'art. 133 c.p. circa la misura della pena irrogata rispetto alle effettive circostanze del fatto giudicato.
3.9. Nel ricorso presentato nell'interesse di NT ZO si contesta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato siccome fondata sulle dichiarazioni del NA, non attentamente vagliate nella sentenza impugnata laddove il collaboratore afferma di non sapere nulla della asserita associazione a cui avrebbe partecipato l'imputato; si evidenzia inoltre come sia incompatibile con tale intraneitail danneggiamento subito dall'imputato al proprio esercizio commerciale, a giudizio del AR dovuto alla mancata richiesta di permesso all'apertura dello stesso proprio nei confronti degli 'ndranghetisti di cui l'odierno imputato sarebbe sodale. Anche indetto ricorso si evidenzia l'assenza di prove circa l'esistenza dell'associazione e il contributo alla stessa arrecato dal ricorrente.
3.10. Nel ricorso presentato nell'interesse di BR LE, imputato per la associazione di cui al capo D dell'imputazione, si contestano mancanza, contraddittorieta' e manifesta illogicità della motivazione in quanto la stessa si fonda sulle dichiarazioni inaffidabili e non riscontrate del AR circa l'interessamento dell'imputato alla locale di San Sperato. Si espongono le stesse critiche già riferite sulla insufficienza del quadro probatorio siccome imperniato intorno alle dichiarazioni del AR.
3.11. OR ON, anch'egli imputato per la associazione di cui al capo D dell'imputazione, presenta personalmente il suo ricorso lamentando violazione di legge e vizio di motivazione per non essersi la corte di appello attenuta al canone del rinvio non avendo saggiato la resistenza dell'ipotesi accusatoria tenuto conto dell'avvenuta esclusione da parte del diverso giudice in capo al AR del ruolo e della qualità di interno al supposto sodalizio. Nel ricorso si dettagliano critiche sulla attendibilità del dichiarante alla stregua di quanto già esposto. Si critica inoltre il rilievo dato dai giudici di merito alla dichiarazione secondo cui il ricorrente sarebbe stato fatto "malandrino", resa da soggetto rimasto non identificato. Quanto ai contatti tra il ricorrente e CO EN, si lamenta che la corte di appello non abbia considerato le dichiarazioni del coimputato NT, il quale ha chiarito che tali contatti erano giustificati da pregressi rapporti di debito-credito intercorrenti tra i due e non dalla presunta ingerenza della cosca BR nel territorio di San Sperato. Si critica inoltre che il presunto ruolo di ambasciatore tra gli appartenenti ai sodalizi criminali asseritamente svolto dal ricorrente non abbia trovato conferma nelle dichiarazioni di NA, che pur ricordando le ambasciate, allo stesso modo del collaboratore IA ha dichiarato di non conoscere il ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. È opportuno, prima di passare all'esame dei motivi di ricorso, richiamare il contenuto saliente della sentenza di annullamento. In essa questa corte, ritenuta la piena utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni telefoniche, ritenuto altresì ricevibile ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., il documento costituito dalla sentenza n. 771 - trattandosi di documento rilevante che l'interessato non era stato posto in grado di esibire in precedenza - ha concentrato la propria argomentazione sul tema della doppia contrastante decisione espressa dalle citate sentenze di merito circa l'intraneità nell'associazione di stampo mafioso di cui al capo A dell'imputazione di AR GI. Questi, giudicato con il rito ordinario, fu assolto "per non aver commesso il fatto". Si legge nella sentenza della corte d'appello che l'imputato è certamente un soggetto malavitoso, molto vicino agli ambienti mafiosi ed affascinato dagli stessi, e tuttavia non sarebbe stata acquisita una prova sufficiente circa la effettiva partecipazione del AR alla associazione descritta al capo A dell'imputazione. Al contrario, la sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato si fonda in misura decisiva sugli esiti delle intercettazioni ambientali captate nella autovettura di quell'imputato; e sulla valutazione di genuinità e di elevata valenza probatoria riferite alle conversazioni captate.
Sulla portata e sui limiti della assoluzione del AR con sentenza irrevocabile, questa corte ha osservato che: "nel vigente ordinamento processuale non esiste alcuna disposizione in ordine alla efficacia del giudicato, formatosi nell'ambito di altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti fra processo penale e processo civile, amministrativo e disciplinare. L'art. 238 bis c.p.p., infatti, si limita a consentire l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che esse siano valutate a norma dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3, "ai fini della prova del fatto in esse accertato" Sez. 6A, 4 marzo 1996, Barletta). Ancor più perentoriamente si è statuito che l'acquisizione agli atti del procedimento, alla stregua di quanto previsto dall'art. 238 bis c.p.p., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione a fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (cfr. ancora: sez. 6A, 14096/2007, Iaculano;
Sez. 1A, 16 novembre 1998, Hass). Pertanto, le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino.
Più di recente (Cass. Pen. sez. 6A, 42799/2008, Campesan) si è anche affermato che tali sentenze sono valutate al pari delle dichiarazioni dei coimputati del medesimo procedimento o in procedimento connesso, attraverso la verifica dei necessari riscontri che possono eventualmente consistere in elementi di prova sia rappresentativa che logica.
Infine, la locuzione "fatto accertato" con sentenza irrevocabile va riferita, non solo alla statuizione contenuta in dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento (cfr. Cass. Pen. sez. 6A, 14096/2007, Iaculano;
sez. 6A Sez. 1A, 20 maggio 1997, Bottaro). Ne discende che, una volta acquisite ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dall'art 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3;
pertanto il giudice, perché tali sentenze assurgano a dignità di prova nel diverso processo penale al quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario;
del pari, su richiesta dell'accusa, il giudice dovrà acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova - costituiti da riscontri esterni individualizzanti - che confermino la veridicità dei fatti, accertati nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengano, in tal modo, fonti di prova del reato, per cui si procede, sicché sulla base delle esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della terzietà del giudice ne' di quello del diritto di difesa (cfr. in termini la citata sentenza, 14096/2007, Iaculano;
conforme; Sez. 1A, 26 maggio 1995, Ronch, e S.U. 33748/2005 Mannino).
In altre parole, la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice di merito, unitamente agli altri elementi di prova (Cass. pen. Sez. 3, 8823/2009 Rv. 242767, Bagarella)". Così disegnato il perimetro del giudizio da svolgersi, questa corte ha concluso che: "È quindi evidente, in tale indicato contrasto, frutto di antipodiche letture del pressocché identico e sovrapponibile materiale processuale, che non può competere al giudice di legittimità una "verifica di resistenza" o di "indifferenza" della decisione di responsabilità, nata in [...] contesto di rito abbreviato, a fronte di una sostenuta ed argomentata perdita radicale di attendibilità intrinseca ed estrinseca, dichiarata nel diverso giudizio ordinario, e che ha riguardato la fonte probatoria che domina e fonda l'esito di colpevolezza dei soli sodali che hanno optato per il rito ordinario. Nè può sostenersi che in tal modo si verrebbero a privilegiare sul piano della sanzione le scelte di coloro che hanno optato per il rito abbreviato, tenuto conto della diversità dei dati processuali utilizzabili nei due riti, e considerato altresì che, nella specie, per una singolare convergenza di circostanze, anche temporali, vi è stata una eccezionale forbice cronologica tra le due decisioni sulla medesima imputazione (difficilmente ripetibile) e che, in sede di rito ordinario, l'istruttoria dibattimentale, sollecitata dalle parti pubblica e privata, ha recuperato e colmato le "aporie cognitive" rispetto al rito speciale". Circa il giudizio di rinvio dopo l'annullamento, nella sentenza in esame questa corte ha ulteriormente chiarito che: "vanno richiamate le recenti considerazioni sviluppate dalla Corte costituzionale (sentenza 29/2009), la quale, sul tema della sentenza irrevocabile, acquisita ex art. 238 bis c.p.p., ha stabilito che la portata del principio del contraddittorio, nella formazione della prova, va individuata in considerazione della specificità dei singoli mezzi di prova stessi, considerato che la decisione, irrevocabile, se non può essere apprezzata come un documento in senso proprio, poiché si caratterizza per il fatto di contenere un insieme di valutazioni, di un materiale probatorio acquisito in un diverso giudizio, non può neppure essere equiparata alla prova orale.
In relazione alla specifica natura della sentenza irrevocabile, quindi, il principio del contraddittorio trova il suo naturale momento di esplicazione non tanto in ordine "all'an dell'acquisizione", superato nella specie dalla decisione di questa Corte, ma in quello successivo della valutazione e utilizzazione. Acquisita la sentenza e disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, le parti - pubblica e private - rimangono cosi libere di indirizzare la critica, in contraddittorio avanti al giudice di merito, in funzione delle rispettive esigenze di verità. Con l'annotazione che tale critica, ai fini della valutazione e utilizzazione in questione, dovrà tenere conto del tipo di procedimento (nella specie di rito ordinario), in cui la sentenza acquisita è stata pronunciata e, quindi, anche del contraddittorio in esso svoltosi.
Come chiaramente argomentato dalla Corte delle leggi, la scelta del legislatore, di consentire al giudice di apprezzare liberamente l'apporto probatorio, scaturente dagli esiti di altro processo, conclusosi con sentenza irrevocabile, e così di permettere correlativamente alle parti di utilizzare, come elementi di prova, i risultati che da quella sentenza sono emersi - nel quadro delle prospettive s'eventualmente contrapposte, da misurare nel contraddittorio dibattimentale - si salda logicamente alla scomparsa, nel nuovo sistema processuale, della pregiudiziale penale". In altri termini, conclude la sentenza "al giudice di rinvio è affidato il compito di saggiare la resistenza dell'ipotesi accusatoria, tenuto conto dell'avvenuta esclusione (da parte del giudice diverso), in capo al "parlante AR", del ruolo e della qualità di intraneo al sodalizio, correlando le affermazioni, rese e documentate, dei protagonisti, alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, in particolare NA ER e IA AO, nonché alle dichiarazioni dell'imputato NT ZO ed agli altri elementi del compendio processuale quale offerto dalla peculiarità del rito ed utilizzate, in concreto, dal giudice della condanna per la pronuncia di colpevolezza".
3. A tal punto, occorre ulteriormente premettere che, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio, benché sia obbligato a giustificare il suo convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, decide con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato: gli unici limiti consistono nel divieto di ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto, e nell'obbligo di non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche. Inoltre, il giudice del rinvio non è tenuto ad esaminare solo i punti specificati, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell'ambito dei capi colpiti dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche aliunde - e dunque eventualmente sulla base di elementi trascurati dal primo giudice - il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate (cfr., nei medesimi sensi, Sez. 6A, n. 42028 del 4 novembre 2010, Regine, rv. 248738; sez. 4A, n. 43720 del 14 ottobre 2003, Colao, rv. 226418; sez. 5A, n. 4761 del 18 gennaio 1999, Munari, rv. 213118; sez. 6A, n. 9476 dell'8 ottobre 1997, Bandera ed altri, rv. 208783; sez. 1A, n. 1397 del 10 dicembre 1997, dep. 5 febbraio 1998, Pace ed altri, rv. 209692). A seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio è, pertanto, vincolato dal divieto di reiterare, a fondamento delle nuova decisione, gli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità, ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti.
Del resto, ove la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contradaittorietà della motivazione, ciò non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiché egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all'individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell'ambito del capo della sentenza colpito da annullamento (cfr. nel medesimo senso anche Sez. 4A, n. 30422 del 21 giugno 2005, Poggi, rv. 232019; Sez. 6A, n. 16659 del 21 genanio 2009, Muto, rv. 243514).
4. Infine, sui denunciati vizi di motivazione va osservato, sempre in premessa, che questa Corte ha ripetutamente affermato che ricorre il vizio di motivazione illogica o contraddittoria solo quando emergono elementi di illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità fra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale (Cass. 25 maggio 1995, n. 3262). In altri termini, occorre che sia mancata del tutto, da parte del giudice, la presa in considerazione del punto sottoposto alla sua analisi, talché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (Cass. 15 novembre 1996, n. 10456). Queste conclusioni restano ferme pur dopo la L. n. 46 del 2000 che, innovando sul punto l'art. 606 c.p.c., lett. e), consente di denunciare i vizi di motivazione con riferimento ad "altri atti del processo": alla Corte di cassazione resta comunque preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito, (ex plurimis: Cass. 1 ottobre 2008 n. 38803). Quindi, pur dopo la novella, non hanno rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. La Corte, infatti, deve limitarsi a verificare se la giustificazione del giudice di merito sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (v. Cass. 3 ottobre 2006, n. 36546; Cass. 10 luglio 2007, n. 35683; Cass. 11 gennaio 2007, n. 7380) e tale da superare il limite del ragionevole dubbio. La condanna al là di ogni ragionevole dubbio implica, infatti, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa, con la precisazione che il dubbio ragionevole non può fondarsi su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale seppure plausibile (v. Cass. sez. 4, 17.6.2011, n. 30862; sentenza Sezione 1A, 21 maggio 2008, Franzoni, rv. 240673;
anche Sezione 4A, 12 novembre 2009, Durante, rv. 245879). La motivazione è invece mancante non solo nel caso della sua totale assenza, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività (Cass. 17 giugno 2009, n. 35918).
5. Come si espone di seguito, nessuno di tali vizi ricorre nel caso di specie, dal momento che il giudice di appello ha svolto un ragionamento argomentativo coerente, completo e privo di discontinuità logiche giungendo per tale via ad una adeguata ricostruzione dei fatti e a una corretta qualificazione giuridica degli stessi.
6. In merito alle dichiarazioni del AR, contestate in tutti i ricorsi in esame, deve rilevarsi quanto segue.
Innanzitutto, la corte di appello chiarisce (a pagina 21) come anche nella sentenza acquisita non si sconfessi in nessun modo l'esistenza delle due associazioni di stampo mafioso oggetto del presente processo, bensì si esclude soltanto che i soggetti giudicati abbiano preso parte a tali associazioni, come esplicitato dalle formule assolutorie ricordate anche nella sentenza di rinvio. (Le contrarie affermazioni contenute in taluni ricorsi sono dunque manifestamente destituite di qualsivoglia fondamento). Nella sentenza impugnata si chiarisce inoltre come dall'esame degli atti risulti, secondo quanto già acclarato nella sentenza acquisita, che il dichiarante è soggetto tendente alla esagerazione e a manifestazioni di megalomania. Alla luce di tale constatazione la corte di appello ha dichiarato il metodo seguito nella valutazione delle dichiarazioni di tale soggetto. In tal senso ha osservato che, pur non potendosi escludere, in radice, esagerazioni e menzogne, laddove il colloquio abbia avuto come temi questioni di non grande rilievo, devono ritenersi insussistenti ragioni per mentire;
lo stesso deve ritenersi nel caso in cui tra i conversanti vi fosse un rapporto di sicura fiducia;
e così pure nei casi in cui la stessa questione è riferita in modo eguale a più interlocutori in tempi diversi;
e infine nei casi in cui il contenuto delle dichiarazioni ha carattere autoaccusatorio (v. pagine 23-32).
A riscontro delle dichiarazioni di tale soggetto, la corte di appello adduce il narrato di alcuni collaboratori di giustizia sentiti sugli stessi fatti, nonché le affermazioni, in pari misura convergenti (v. pagine 32-35), dell'imputato NT ZO (v. pagine 35-32). Cosicché, e concludendo sul punto, pur rilevandosi una tendenza caratteriale all'esagerazione dei fatti e alla megalomania, il AR è ritenuto credibile. Ciò posto, la corte di appello ricostruisce sulla scorta delle intercettazioni riscontrate dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dell'imputato NT l'esistenza delle due associazioni di stampo mafioso per cui è causa (v. pagine 44-55); la compartecipazione in esse degli odierni imputati (v. pagine 55-123).
Sulle dichiarazioni del NT, deve essere messo in evidenza come la corte di appello - aspramente criticata nei ricorsi per averne valorizzato soltanto una parte - dia logicamente conto dell'accreditamento di talune delle stesse piuttosto che di tutte, segnalando come degne di affidabilità debbano essere considerate le dichiarazioni rese dal soggetto intercettato e ignaro di essere ascoltato, diversamente da quelle rese dallo stesso imputato in sede di indagini preliminari, essendosi egli rivelato evidentemente interessato a salvaguardare la posizione di taluno dei coimputati oltre che di se stesso per ragioni di amicizia e gratitudine dettagliatamente indicate nella motivazione impugnata. A fronte di tale motivazione, diffusamente svolta dalla corte di appello previa puntuale indicazione delle singole fonti di prova, dei fatti per come emersi nelle conversazioni captate e confermati, negli aspetti essenziali, nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dell'imputato NT, nei ricorsi si svolgono critiche di natura esclusivamente fattuale, mai involgenti la tenuta logica della motivazione impugnata alla quale si rimprovera, essenzialmente, di discostarsene dalle conclusioni raggiunte, per altri imputati, nella sentenza acquisita agli atti. Per corroborare tale critica si adducono numerosi argomenti di fatto volti a segnalare una serie di circostanze ritenute favorevoli per i ricorrenti ma non considerate in modo soddisfacente per le difese nella sentenza impugnata. Soltanto che, secondo la giurisprudenza di questa corte, in tema di prova di delitti maturati nell'ambito di organizzazioni criminali di tipo mafioso, le eventuali smagliature e discrasie, anche di un certo rilievo, rilevabili nelle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia, sia al loro interno, sia nel confronto tra esse, non implicano, di per sè, il venir meno della loro affidabilità, quando, sulla base d'adeguata motivazione, risulti dimostrata la loro complessiva convergenza nei nuclei fondamentali (Cass. sez. 1, 18.9.2008, n. 42990): come è riscontrabile nella sentenza impugnata, criticata esclusivamente sulla ricostruzione dei fatti e perciò inammissibilmente nei ricorsi in esame. In tale contesto, sulle doglianze sollevate circa le condotte tenute dai ricorrenti sia con riguardo alla partecipazione degli stessi al sodalizio sia con riguardo alla mancata individuazione circa la commissione di reati-fine, va puntualizzato come le stesse siano manifestamente infondate in quanto in tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Cass. sez. 2, 3.5.2012, n. 23687). Va a tale riguardo osservato, insistendo sul punto diversi ricorsi in esame, come la mancanza di una qualsiasi intercettazione in cui i ricorrenti interloquiscono con altri soggetti sui fatti di causa è di per sè dato del tutto irrilevante ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, qualora la stessa sia suffragata da idonei riscontri probatori: come impeccabilmente argomenta la corte di appello nel caso di specie.
7. Ciò posto, sugli ulteriori motivi specificamente sollevati nei singoli ricorsi, va osservato quanto segue.
7.1. Nei ricorsi presentati da LI ON, SE AN e FO RE, si critica il metodo espositivo con rinvio alla decisione di primo grado senza attenta valutazione dei motivi di appello. È sufficiente tuttavia ribadire come sia consolidato orientamento di questa Corte che la motivazione per relationem sia legittima "quando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) - fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) - l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione". (Cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del 21.6.2000 dep. 21.09.2000 Rv. 216664). Nel caso di specie la corte territoriale, nel confermare la decisione impugnata, ha prima rinviato alla esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, con particolare riguardo al contenuto delle intercettazioni telefoniche, per poi svolgere una dettagliata motivazione circa la intraneità dei ricorrenti alla associazione di cui al capo A dell'imputazione (per FO cfr. pagina 64-69; per LI ON e SE AN cfr. pagine 112-123). Va ribadito che nei due ricorsi le critiche non superano la soglia del fatto, senza mai evidenziare ne' effettive violazioni di legge e nemmeno vizio alcuno di motivazione.
Quanto, infine, al rilievo sollevato nell'interesse di FO circa l'intervenuta prescrizione del reato per il decorso del termine di anni 15 dal gennaio 1997, la manifesta infondatezza dello stesso emerge dalla semplice lettura del capo d'imputazione, in cui la condotta è contestata non fino al 1997 bensì a partire dall'anno 1997, ed è dichiarata come ancora in atto al momento della formulazione del capo d'imputazione.
7.2. Quanto ai ricorsi presentati nell'interesse di CO EN, richiamate le superiori osservazioni, è sufficiente rilevare come la corte territoriale ricostruisca la penale responsabilità dello stesso nelle pagine 91-99 della sentenza, specificamente precisando come da numerose intercettazioni telefoniche emerga il ruolo del ricorrente quale punto di riferimento del clan RA nelle vicende oggetto del presente giudizio. Nei ricorsi si articolano, sul punto, critiche meramente fattuali oppure volte a contestare con diversa interpretazione il contenuto delle intercettazioni telefoniche: con critiche, pertanto, che non si emancipano dal livello del fatto, di inammissibile valutazione in questa sede di legittimità.
Il motivo sulla violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato come emerge dalla stessa lettura della pagina 99 della sentenza impugnata, in cui si da atto come la pena principale sia compresa tra 3 e 5 anni di reclusione, e non, come affermato nel ricorso con pena base di anni 5 di reclusione;
cosicché il riferimento alla pena base ivi contenuto è con ogni evidenza pertinente non alla misura edittale bensì al trattamento sanzionatorio in concreto irrogato, il quale ultimo è chiaramente ricompreso nella forbice edittale applicabile ratione temporis al caso di specie. Per il resto, sul trattamento sanzionatorio, comunque ritenuto eccessivo, deve rilevarsi che il giudice d'appello, con motivazione congrua ed esaustiva, anche previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti, è giunto a una valutazione di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando - come nel caso di specie - il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794), rilevando in particolare la sussistenza di precedenti penali (che fanno escludere l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche), la prognosi negativa sulla personalità dell'imputato e la proporzione della pena inflitta alla gravità del fatto commesso (incentrato, piuttosto che nel ruolo di pacifico compositore preteso dalla difesa, ai fini dell'applicazione dell'art. 114 c.p., in un ruolo primario dell'imputato nel contesto mafioso: il quale accertamento di fatto esclude in radice l'applicabilità dell'invocata circostanza, peraltro già inapplicabile in riferimento al reato associativo secondo la condivisibile giurisprudenza di Cass. Sez. 2, 21.9.2011, n. 36538). Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilita del denunciato vizio di preterizione. (Cass. Sez. 2 sent. n. 29434 del 19.5.2004 dep.
6.7.2004 rv 229220).
Per questi rilievi, deve concludersi che la determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 c.p. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. N. 155508; n. 148766; n. 117242).
7.3. Per il ricorso presentato nell'interesse di AC EN, articolato sulle esposte doglianze circa l'esistenza dell'associazione di cui al capo A dell'imputazione e la pretesa violazione del canone del rinvio, già trattate nei punti che precedono, è sufficiente segnalare come il giudizio sulla penale responsabilità del ricorrente, condotto le pagine 106-112 della sentenza impugnata secondo i criteri già illustrati come conformi a diritto e alle regole della logica argomentativa, è fatto oggetto di contestazione soltanto in punto di fatto: pertanto, in maniera di inammissibile valutazione in questa sede di legittimità. Circa la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., puntualmente motiva la corte territoriale alla pagina 112 sulla giurisprudenza di questa corte - appena richiamata - per cui la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non trova applicazione in riferimento al reato associativo. In merito al trattamento sanzionatorio, sulla legalità della pena vale quanto già osservato in ordine al ricorso precedente;
circa la determinazione concreta della stessa vale la compiuta motivazione resa dalla corte di appello sul passato criminale del reo (ostativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) e sulla prognosi di pericolosità sociale dello stesso, attesa anche l'importanza del contributo arrecato alla vita associativa.
7.4. Anche per il ricorso presentato nell'interesse di RA ET e SS FR vale quanto già esposto in ordine alla conformità a diritto e alla completezza e logicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al giudizio sulla penale responsabilità dei prevenuti, condotto alle pagine 100-106 per il primo e alle pagine 85-91 per il secondo (dove la responsabilità riguardo al delitto contestato al capo P3 dell'imputazione è compiutamente argomentata alle pagine 89-90). E così pure nella considerazione sulla manifesta infondatezza delle censure mosse dei ricorrenti siccome involgenti il piano del fatto. Quanto alla motivo sulla violazione del principio del ne bis in idem circa la posizione del RA, l'infondatezza dello stesso risulta dalla motivazione della sentenza impugnata alle pagine 103- 104, ove si premette il carattere "aperto" della contestazione, l'assenza di qualsiasi elemento utile ad argomentare una eventuale dissociazione del ricorrente dalla associazione di stampo mafioso, e dove si argomenta come dal complessivo materiale probatorio acquisito risulti non soltanto la compartecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso ben oltre la data del marzo 2001 ma anche - fatto nuovo rispetto al passato - la posizione di vertice assunta in tale contesto (in particolare, sono richiamate le univoche risultanze di numerosissime intercettazioni telefoniche).
7.5. La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso presentato nell'interesse di RA ET e NI AN, e del ricorso presentato nell'esclusivo interesse di quest'ultimo, discende dalla motivazione già esposta circa il rispetto, da parte del giudice del merito, del canone del rinvio e circa la conformità a diritto e alla logica della motivazione che fonda la penale responsabilità di tutti i ricorrenti sulle dichiarazioni del AR debitamente riscontrate, per come già precisato, dalle numerose e ulteriori emergenze istruttorie acquisite in atti (vale in tal senso la motivazione resa dalla corte territoriale, quanto alla posizione del NI, alle pagine 76-84 della sentenza impugnata). Quanto alla motivo sulla violazione del principio del ne bis in idem circa la posizione del NI, l'infondatezza dello stesso risulta dalla motivazione della sentenza impugnata alle pagine 79-80, ove si premette il carattere "aperto" della contestazione, e dove si argomenta come dal complessivo materiale probatorio acquisito risulti non soltanto la compartecipazione dell'imputato all'associazione di stampo mafioso ben oltre la data del marzo 2001 ma anche, fatto nuovo rispetto ai precedenti procedimenti già definiti e riferiti a periodi precedenti, la posizione di vertice assunta in tale contesto. La doglianza sul trattamento sanzionatorio, svolta in generale circa l'entità della pena ma particolarmente incentrata sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata attesa la puntuale motivazione circa la sussistenza di gravi precedenti penali e il conseguente giudizio di pericolosità dell'imputato nonché la corrispondenza della pena irrogata alla gravità del fatto posti a base della decisione della corte di merito alla pagina 84 della sentenza impugnata.
7.6. Anche il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato NT si mostra manifestamente infondato, attesa la completezza e la logicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità del ricorrente svolta da pagina 55 a pagina 63 della sentenza impugnata. In particolare, deve segnalarsi l'importanza attribuita del giudice di merito alle stesse dichiarazioni rese dall'imputato al PM, dimostrative di una analitica conoscenza del contesto mafioso;
al che devono aggiungersi - come analiticamente argomentato nella sentenza impugnata - le ulteriori risultanze costituite dalle intercettazioni di conversazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo un coerente quadro argomentativo in nessun modo scalfito dalle critiche di natura fattuale svolte nel ricorso.
7.7. Stesse conclusioni valgono per il ricorso presentato nell'interesse di BR LE, in cui si dichiarano vizio di motivazione con speciale riguardo all'accreditamento riconosciuto dai giudici alle dichiarazioni del AR. Anche in tal caso le critiche non si elevano dal piano del fatto, risultando inammissibilia fronte della compiuta motivazione svolta nella sentenza impugnata da pagina 69 a pagina 72.
7.8. Quanto al ricorso presentato da OR ON, deve preliminarmente evidenziarsi come lo stesso esponga motivi esclusivamente di fatto. Ad ogni modo, la penale responsabilità dell'imputato è compiutamente e logicamente argomentata nella sentenza impugnata alle pagine 73-76. Invece, quanto alle contestazioni circa l'accreditamento del AR e la violazione del canone del rinvio, vale quanto già esposto.
8. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014