Articolo 118 del Codice penale
Articolo 117Articolo 126
Versione
1 luglio 1931
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Versione
28 febbraio 1990
Art. 118.

(( (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). )) ((Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono))
Entrata in vigore il 28 febbraio 1990
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