Sentenza 20 maggio 2010
Massime • 1
La minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2010, n. 19724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19724 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/05/2010
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 728
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 40501/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena, nei confronti di:
IE AR, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze, in data 7.10.2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. DI CASOLA Carlo, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
Udito il difensore Avv. Tommaso Mancini in sostituzione dell'Avv. Bielli Daniele, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 28.9.2009, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Siena dispose la custodia cautelare in carcere di IE AR, indagato per i reati di tentata estorsione e danneggiamento aggravato di autovetture ed altro.
Avverso tale provvedimento l'indagato propose istanza di riesame ed il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 7.10.2009, annullò l'ordinanza impugnata sul rilievo che difettavano gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentata di estorsione, mentre per i due episodi di danneggiamento il titolo di reato non consentiva l'adozione del provvedimento restrittivo.
Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena deducendo:
1. vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha ritenuto le condotte di danneggiamento prive di collegamento con la finalità di ottenere l'anticipata risoluzione del contratto intercorso con le persone offese;
dopo aver ricostruito i rapporti contrattuali intervenuti fra le parti, il ricorrente segnala che l'atteggiamento dell'indagato nei confronti delle persone offese mutò a far tempo dal ricevimento della missiva degli avvocati delle predette, relativa alla illegittimità di una causa contrattuale che gli assicurava un canone crescente e che dopo la stipulazione dell'accordo 28.7.2009 avvennero una serie di danneggiamenti, riconducibili a IE;
l'indagato avrebbe altresì reso dichiarazioni mendaci;
quanto all'assenza di richieste la minaccia potrebbe essere anche implicita;
quanto all'ingiusto profitto lo stesso deriverebbe dalla menomata lesione dell'autonomia contrattuale delle persone offese;
2. violazione dell'art. 280 c.p.p. in quanto, essendo stato l'imputato arrestato in flagranza di tentata estorsione e di danneggiamento dell'autovettura di Damiani Elena, ai sensi dell'art. 391 c.p.p., comma 5 la misura coercitiva era consentita anche per il delitto di danneggiamento aggravato.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha anzitutto escluso il collegamento fra i reati di danneggiamento ed il tentativo di estorsione affermando che tale collegamento sarebbe frutto di mere congetture logiche prive di qualsiasi elementi fattuale.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli indizi consistono in fatti ontologicamente certi, che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione, laddove i sospetti non sono altro che intuizioni, congetture od opinioni del tutto personali, che, per quanto ragionevoli, sono meramente ipotetiche e non si fondano su una concreta circostanza indiziante certa. (Cass. Sez. 1 sent. n. 2717 del 15.12.1982 dep. 26.1.1983 rv 157097; v. mass n. 148425; n. 146619; n. 142622; n. 108153). Una volta stabilita la certezza dell'indizio nel senso della sua materiale esistenza, l'efficacia probatoria deve essere vagliata, e quindi affermata o negata, in base ad elementi obiettivamente accertati e non già attraverso congetture giacché, mentre queste sono costituite da intuizioni, apprezzamenti ed opinioni del tutto personali, gli indizi costituiscono fatti ontologicamente certi, collegati tra loro in guisa che sono suscettibili di una sola e ben determinata interpretazione (Cass. Sez. 1 sent. n. 9362 del 26.3.1987 dep. 24.8.1987 rv 176589).
Nel caso in esame la situazione di fatto rappresentata (esistenza di un contenzioso con le persone offese, collegamento temporale fra tale contenzioso ed i danneggiamenti, allegazione di giustificazioni ritenute mendaci) appare riconducibile alla categoria degli indizi e non a quella delle congetture, trattandosi di elementi di fatto verificabili e non di opinioni.
Quanto alla mancanza di esplicite richieste di risoluzione del contratto ed all'assenza di profitto, va ricordato che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere palese, esplicita, determinata può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali, in cui questa opera. (Cass. Sez. 2, Sent. n. 37526 del 16.6.2004 dep. 23.9.2004 rv 229727).
Nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 46058 del 14.11.2008 dep. 12.12.2008 rv 241924). Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Essendo stato l'imputato arrestato in flagranza del reato di danneggiamento commesso in data 25.9.2009, per tale delitto è possibile l'applicazione di una misura coercitiva anche al di fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p., ai sensi dell'art. 381 c.p.p., comma 2 e art. 391 c.p.p., comma 5.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame.
Il giudice di rinvio si atterrà ai principi di diritto sopra enunziati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2010