Sentenza 18 settembre 2007
Massime • 2
In tema di reati a "concorso necessario" (nella specie: corruzione), a seguito di una sentenza di assoluzione l'omesso appello del P.M. nei confronti di uno dei due imputati (nella specie: il corruttore) non comporta l'implicita ammissione dell'insussistenza del fatto-reato, necessariamente attribuito ad entrambi, poiché il P.M. ha facoltà di chiedere un nuovo esame delle risultanze processuali anche soltanto nei confronti di un solo imputato (nella specie: il corrotto).
Non sussiste incompatibilità tra la ritenuta appartenenza ad una associazione mafiosa e l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 contestata relativamente ai reati-fine realizzati dal soggetto appartenente alla predetta associazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/09/2007, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO EP Maria - Presidente - del 18/09/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 00849
Dott. TAVASSI Marina AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 008492/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ER NA nato il [...];
2. SI TO nato il [...];
3. SI GN nato il [...];
4. LO SA nato il [...];
5. OT PE nato il [...];
6. DI BE SC nato il [...];
7. ELEL PE nato il [...];
8. SI SA nato il [...];
9. AL IO nato il [...];
10. OV RL nato il [...];
e sul ricorso proposto dal Procuratore Generale confronti di:
1. NA NG nato il [...];
2. NA SA nato il [...];
3. CA AR nato il [...];
4. ZI CA nato il [...];
5. DI NC nato il [...];
6. SI GN nato il [...];
avverso la sentenza del 22/09/2005 della Corte d'Appello di Milano;
udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito;
Lette le memorie difensive presentate da:
1. IO CA;
2. LD NC;
3. LL AR;
4. UC EP;
Udite le seguenti conclusioni delle parti:
All'udienza del 21 giugno 2007, il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilità dei ricorsi di TE LE, NA NC, NA ZI, PE RE, UC EP, Di BE CE, AL VA, LL AR.
In accoglimento del ricorso del P.G. annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato nei confronti di NA ZI, UC EP, NN LO e NN RE, AF SA e LD NC;
annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato in ordine all'art. 74 nei confronti di IS e DEEL, rigettarsi nel resto i ricorsi dei medesimi.
Rigettarsi il ricorso del Procuratore Generale di Milano nei confronti di IO CA.
L'avv. De Ceglie per Di BE chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
All'udienza del 18 settembre 2007, gli altri difensori hanno così concluso:
l'avv.
Isolabella Ludovico del Foro di Milano per LL per il quale chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Per NN RE è presente l'avv. Fiorella EP del Foro di Milano che chiede il rigetto del ricorso del Procuratore Generale.
Per NN LO è presente l'avv. Biancolella Giampiero del Foro di Milano che chiede l'inammissibilità del ricorso del P.G.. Per TE LE è presente l'avv. Nardo Vinicio del Foro di Milano che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. Per PE RE è presente l'avv. Falcone Sergio Silvio del Foro di Catania che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. Per IO CA è presente l'avv. Viscoso Palmira del Foro di Catania che chiede il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Milano.
Per NC NA è presente l'avv. Colaleo LU del Foro di Milano che chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. Per AF SA è presente l'avv. Colaleo LU (in sostituzione dell'avv. Manzo Mario del Foro di Milano) che chiede il rigetto del ricorso del P.G. di Milano.
Per IS è presente l'avv. Gaito Alfredo del Foro di Roma che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Per UC è presente l'avv. Anetrini Mauro del Foro di Torino che chiede l'accoglimento del ricorso.
Per UC è presente, altresì, l'avv. Gallo del Foro di Torino che chiede l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale di Milano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento in questione (denominato Autoparco 2^) s'inserisce nel quadro di quelli celebrati a seguito delle attività illecite compiute presso l'Autoparco di Via Salomone 78 a Milano e le cui indagini originariamente erano state espletate dal Gico di Firenze. I fatti oggetto del presente giudizio risultano già descritti in numerose sentenze anche passate in giudicato, (v. sentenze GUP Tribunale Milano in data 18.3.95, Gup Tribunale Milano in data 21.6.1996, Gup Tribunale Milano in data 5.3.98, Tribunale Milano in data 7.3.98), nelle quali è stata analiticamente ricostruita la vicenda dell'Autoparco di Via Salomone inquadrandola nell'ampio contesto criminale.
Nel presente giudizio i Giudici di merito - oltre a riprodurre integralmente le fonti ricostruttive così come definitivamente fissate nelle precedenti sentenze - hanno evidenziato come i collaboratori avessero riferito dei traffici di sostanze stupefacenti all'interno dell'autoparco, della disponibilità di armi, delle coperture e protezioni delle forze di polizia direttamente e personalmente gestite da AL VA, degli omicidi compiuti nell'interesse dell'organizzazione, del ruolo di capo di IA JI, dei collegamenti con la mafia catanese, con il gruppo dei OT e le famiglie mafiose siciliane, dell'alleanza realizzata presso l'autoparco tra i gruppi IA, PE e CO AT, dei contrasti con altri gruppi mafiosi, delle guerre di mafia, dei ruoli interni all'organizzazione, in un intreccio di ammissioni che hanno trovato riscontro le une nelle altre e anche nelle confessioni di altri imputati che non avevano scelto la strada della collaborazione, di tal che può ritenersi definitivamente accertato che l'Autoparco di Via Salomone 78 in Milano era il luogo di riferimento sia di un'associazione mafiosa sia di un'associazione dedita al commercio di stupefacenti.
Con sentenza pronunciata il 24 ottobre 2003 il Tribunale di Milano ha concluso il processo, in cui ne sono confluiti diversi a seguito di provvedimenti di riunione, a carico di TE LE ed altri soggetti.
Con tale sentenza numerosi imputati venivano condannati per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. e L. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 tra i quali TE LE, appartenente alle forze di polizia in servizio al 4^ distretto, ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., mentre venivano assolti altri due poliziotti e precisamente il dirigente del 4^ distretto LL AR e il poliziotto LD NC entrambi imputati di corruzione. La Corte di Appello di Milano, con decisione del 22.9.05, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale impugnata sia dagli imputati che dal P.M. e dal P.G..
Queste in dettaglio le posizioni dei singoli imputati all'esito dei giudizi di merito:
ER NA, colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo C del decreto emesso ex art. 429 c.p.p. dal GIP del
Tribunale di Milano del 5/3/1998) e condannato alla pena di anni cinque di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dall'interdizione legale durante la pena.
La Corte di Appello di Milano - su appello dell'imputato in via principale e della Procura Generale in via incidentale - riduceva la pena ad anni 4 e mesi 6 di reclusione qualificato il fatto ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p.p.. SI TO, colpevole dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (capo C) e L. n. 309 del 1990, art. 74 e L. n. 309 del 1990, art. 73 (capi A e B, tutti con riferimento al citato decreto del GIP
del 5/3/1998 dall'TE), riuniti nella continuazione, diminuita la pena di un terzo per il riconosciuto diritto al giudizio abbreviato, e condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizioni perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena. La Corte di Appello, su gravame dell'imputato, assolveva dal capo B e riduceva la pena ad anni 11 e mesi 10 di reclusione.
SI GN, colpevole dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (capo C), D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi A e B) e
L. n. 497 del 1974, artt. 10 - 12 - 14 e L. n. 110 del 1975, art. 3 (capo D, tutti con riferimento al citato decreto del GIP del Tribunale di Milano in data 5/3/1998) riuniti nella continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, (esclusa dal giudizio di comparizione la ritenuta aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7), diminuita la pena di un terzo per il riconosciuto diritto al giudizio abbreviato, e condannato alla pena di anni venti di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione durante la pena.
La Corte di Appello riduceva la pena a 12 anni di reclusione, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1980, art. 80 (capo B) e, qualificato il reato ascritto al capo A) nell'ipotesi di cui alla L. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, nonché i fatti di cui al capo C)
come art. 416 c.p., commi 1 e 4. LO SA, colpevole dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (capo C), D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi A e B) e
L. n. 497 del 1974, artt. 10 - 12- 14 - e L. n. 110 del 1975, art. 3 (capo D, tutti con riferimento al citato decreto del GIP del Tribunale di Milano in data 5/3/1998), riuniti nella continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (esclusa dal giudizio di comparazione la ritenuta aggravante di cui alla L. n.152 del 1991, art. 7), diminuita la pena di un terzo, per il riconosciuto diritto al giudizio abbreviato, e condannate) alla pena di anni venti di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pene.
La Corte di Appello confermava la decisione impugnata dall'imputato. DI BE SC, colpevole dei delitti di cui all'art. 416 bis (capo C) e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi A e B), tutti con riferimento al Decreto n. 6/98 emesso dalla Corte d'Appello il 24/6/98, riuniti nella continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (esclusa dal giudizio di comparazione la ritenuta aggravante di cui alla L. n. 151 del 1991, art. 7), e condannato alla pena di anni quattordici e mesi dieci di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena. Su gravame dell'imputato, cui era seguita impugnazione incidentale della Procura Generale, la Corte d'Appello lo assolveva dai reati ascritti ai capi A) e B), rideterminando la pena per il delitto di cui al capo C), in anni 4 e mesi sei di reclusione.
ELEL PE, colpevole dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi A e B), tutti con riferimento al decreto del GIP del Tribunale di Milano in data 3/5/98, riuniti nella continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti (tra cui esclusa quella del D.L. n. 152 del 1991, art. 7), e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena.
Su gravame dell'imputato, cui era seguita impugnazione incidentale della Procura Generale, la Corte di Appello confermava la decisione. ZI CA, colpevole dei delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi A e B), tutti con riferimento al citato decreto del GIP del Tribunale di Milano in data 2/10/00, riuniti nella continuazione, con pena di anni diciassette e mesi sei di reclusione, nonché del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capo C), per il quale era stata ritenuta la continuazione per i reati di cui alla sentenza della Corte d'Assise di Appello di Milano del 6/2/01, con aumento della pena di un anno di reclusione e con pena complessiva, ex art. 78 c.p. e art. 81 c.p., comma 3 di anni venti di reclusione.
La Corte di Appello, su impugnazione dell'imputato, confermava la decisione.
SI SA, colpevole dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (capo C) e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73 (capi A e B),
tutti con riferimento al citato decreto n. 6/98 emesso dalla Corte di Appello il 24/06/1998, riuniti nella continuazione e condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'imputato, cui è seguito l'appello incidentale della Procura Generale.
La Corte di Appello lo assolveva dal reato di cui al capo C (art. 416 bis c.p.), escludeva l'aggravante di cui all'art. 80, capo B) e riduceva la pena ad anni diciassette e mesi sei di reclusione. AL IO e OV RL;
il primo veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 319 c.p. (capo D/3), per la corruzione di TE LE, UR
RO e LL TO, tutti appartenenti alla Polizia di Stato e condannato alla pena di anni tra di reclusione, con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. La responsabilità dello stesso AL veniva esclusa per la medesima accusa nei confronti del secondo e, cioè, di altro funzionario di Polizia, LL AR, a sua volta assolto dalla correlata imputazione (capo D1), tutti con riferimento al decreto del GIP del Tribunale di Milano in data 2 ottobre 2000;
il dispositivo di sentenza relativo a AL mancava, peraltro, della formula assolutoria prevista dall'art. 530 c.p.p.. Avverso la pronuncia di condanna, il AL presentava appello, cui era seguita impugnazione incidentale del Procuratore Generale che lamentava l'applicazione di una pena inadeguata per difetto. Lo stesso Procuratore Generale e la Procura della Repubblica impugnavano il capo della sentenza di assoluzione del solo LL, corrotto, senza dolersi della dichiarata esclusione di responsabilità per lo stesso fatto del presunto corruttore. La Corte di Appello, su gravame del solo imputato AL VA, ritenuta la continuazione tra i reati qui giudicati e quelli di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Milano del 13/02/1996, irrevocabile il 20/02/1997, determinava in tre anni di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa il conseguente aumento di pena, fino alla misura di anni diciotto, mesi quattro di reclusione ed Euro 23.658,00 di multa.
Dichiarava, invece, non doversi procedere nei confronti di LL AR in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p., così diversamente qualificati i fatti, per intervenuta prescrizione. OT PE, colpevole dei delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (capo C) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo A), entrambi con riferimento al decreto n. 6/98 emesso dalla Corte d'Appello il 24/6/98, riuniti nella continuazione, concesse le attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti (esclusa dal giudizio di comparazione la ritenuta aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7) e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante la pena.
La Corte di Appello, su gravame dell'imputato, lo assolveva dal reato di cui al capo a): L. n. 309 del 1990, art. 74 e qualificava il reato previsto al capo c) come art. 110, art. 416, commi 1 e 2 e riduceva la pena anni 4 e mesi sei di reclusione.
NA NG, NA SA e CA AR venivano assolti dal Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'art.416 bis c.p., imputazione comune a UC, Di BE e
IS, per non aver commesso i fatti;
AF veniva, altresì, assolto dall'imputazione per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, imputazione comune a Di BE e IS, per non aver commesso i fatti.
La Corte di Appello, su gravame del P.M., confermava la decisione. NO NG e DI NC, appartenente, quest'ultimo, alla Polizia di Stato, venivano assolti dal Tribunale dall'accusa di corruzione (rispettivamente capi D/4 e D/2 per non aver commesso il fatto.
Nei confronti del CA veniva dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di corruzione del funzionario LL TO, a seguito di concessione delle attenuanti generiche e all'esclusione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La Corte di Appello, su gravame del P.M., confermava la decisione. OV RL.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano hanno proposto ricorso per Cassazione sia gli imputati condannati che il P.G.. I RICORSI DEGLI IMPUTATI.
ER NA;
L'imputato ha dedotto i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 110 e 416 bis c.p. e dell'art. 606, lett. c) in relazione agli artt. 493, 495 e 192 c.p.p., art. 546 c.p.p., comma 1, lett. c) per mancanza o, comunque, manifesta illogicità
della motivazione risultante dal testo del provvedimento in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 1 e 2: violazione del criterio di valutazione della prova.
La Corte d'Appello, seppur prendendo in maniera netta le distanze dal teorema d'accusa consacrato nel capo d'imputazione nonché dallo stesse percorso ricostruttivo dei fatti operato in prime cure, ha dichiarato l'Ispettore della Polizia di Stato TE LE responsabile del diverso reato di cui al combinato disposto degli artt. 110 e 41 -bis c.p. ("concorso esternò" in associazione mafiosa), condannandolo alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione.
A) La Corte di Appello - (alla quale va dato atto dell'esemplare chiarezza dei concetti, con cui è stata esclusa, con riferimento all'TE, l'appartenenza all'associazione criminale ed al tempo stesso la sussistenza degli specifici episodi di favoreggiamento/fiancheggiamento del sodalizio delittuoso in questione) - prendendo le mosse dal dato della frequentazione del c.d. "Autoparco", ha inferito che "... TE era un punto di riferimento sicuro per l'associazione mafiosa e che da lui non si doveva temere nulla quanto alla gestione dei traffici illeciti". (sent. pag. 136).
Si tratta di una argomentazione meramente congetturale, la quale - a tacer d'altro - stride con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema, che forma oggetto dei presente giudizio, relativo al comportamento di appartenenti alle forze dell'ordine volto a favorire non già un singolo associato bensì il sodalizio mafioso nel suo complesso.
A tal riguardo, infatti, le Sezioni Unite (sentenza 30 ottobre 2003 n. 22327) - una volta delineati i connotati del contributo richiesto all'estraneo - ha avuto modo di affermare che:
non ogni contributo portato all'associazione può rientrare tout- court nello schema del concorso eventuale: e specularmente che non è riconducibile, all'interno dello spettro delle condotte punibili di concorso eventuale, la sola contiguità compiacente o vicinanza o disponibilità nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti anche di spicco, "... quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino positive attività, che abbiano fornito uno o più contributi suscettibili ... di produrre un aggettivo apporto di rafforzamento o di consolidamento sull'associazione od anche su un suo particolare settore".
In sostanza, è stato affermato il principio per cui il contributo richiesto al "concorrente esterno" deve poter essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare sotto il profilo causale la conservazione od il rafforzamento dell'associazione.
Se ne desume come la Corte territoriale sia incorsa in evidente illogicità, nel momento in cui si è limitata a porre l'accento sulla frequentazione dell'autoparco e dei personaggi che in esso gravitavano.
Inoltre, la Corte territoriale è incorsa in palese irragionevolezza, in quanto, (pur avendo escluso il compimento da parte del ricorrente degli specifici episodi di agevolazione al sodalizio criminoso denominato "Autoparco"), ha erroneamente omesso di accertare se siffatta pretesa vicinanza o frequentazione si è in concreto risolta in un contributo suscettibile di produrre un oggettivo consolidamento della consorteria facente capo al AL.
B) La sentenza avverso cui si ricorre si appalesa - altresì - illegittima nella parte in cui è stata inferita, su base meramente logica, la consapevolezza dell'TE "... d'avere a che fare con soggetti legati da un vincolo di carattere malavitoso e più precisamente di carattere mafioso", (sent. pag. 135). A tal riguardo, preliminarmente, non si mancherà di rilevare come - sulla scorta di quanto si è venuti dicendo - l'argomento della mera consapevolezza o meno dell'imputato circa la reale identità di chi frequentava risulti privo di qualsiasi pregnanza rispetto all'imputazione di concorso esterno nell'associazione mafiosa. Che è un fatto ulteriore e diverso e che esige, pertanto, la rigorosa prova circa:
idoneità del contributo apportato dall'extraneus al consolidamento/rafforzamento di essa;
l'esistenza di una piena e consapevole volontà di concorrere alla realizzazione dei fini dell'associazione senza, tuttavia, avere la volontà di farne parte.
Ed invero, venendo in rilievo l'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, la motivazione avrebbe dovuto farsi carico di individuare, non già questa generica conoscenza in capo all'agente, ma più precisamente la reale consapevolezza:
di avere a che fare con soggetti appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso e, comunque, la percezione della reale dimensione associativa e delle caratteristiche del sodalizio;
dello svolgimento all'interno dell'autoparco di attività illecite;
se ne desume conclusivamente come la motivazione, nella parte in cui è stata ritenuta la consapevolezza da parte dell'imputato dello spessore criminale del AL, sia del tutto apodittica e, comunque, manifestamente illogica.
2) Nullità della sentenza per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all'art. 62 bis c.p.. Nel caso in questione, la Corte di merito, ai fini del giudizio di cui al combinato disposto degli artt. 62 bis e 133 c.p., si è limitata a considerare, in via apodittica, il mero dato costituito dalla pretesa insensibilità e disprezzo dei propri doveri funzionali, con ciò disattendendo i principi ed i parametri di cui sopra - individuati dalla Suprema Corte in tema di attenuanti genenche - nonché contraddicendo totalmente quanto in precedenza gli stessi giudici (diversamente da quelli di primo grado) hanno accertato in proposito:
del mancato compimento da parte dell'imputato di concreti e specifici atti illeciti di agevolazione-fiancheggiamento del sodalizio criminoso;
del non inserimento nell'organizzazione delittuosa;
dell'inesistenza di episodi di mercimonio della propria funzione;
in definitiva del nuovo e diverso inquadramento dei fatti. Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento dell'impugnata sentenza.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Invero, le censure dedotte non sono in alcun modo idonee a scalfire l'ampia motivazione con la quale i Giudici di 2^ grado - con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità ed in particolare alla decisione delle S.U. 30/10/2002 n 22327, (Carnevale) - hanno ritenuto pienamente provato il "concorso esterno" da parte dell'imputato nel reato previsto dall'art. 416 bis c.p.. La Corte territoriale, sulla base del contenuto di intercettazioni ambientali e del risultato dei servizi di osservazione eseguiti dalla p.g. da giugno ad ottobre 1992, ha posto nel dovuto risalto le seguenti circostanze:
a) Ben 17 visite effettuate dall'TE, mai per ragioni di servizio in poco più di tre mesi presso l'"Autoparco";
b) La frequentazione "pressoché quotidiana" con il AL fin dal 1984 e i rapporti di grande confidenza con costui;
presenza confermata anche dalle riprese filmate dove si vede l'TE discutere con il AL e con altri associati;
c) La conoscenza dell'arresto del AL avvenuto nel 1989 per il reato di favoreggiamento relativamente all'"omicidio RA;
d) La conoscenza dell'episodio dell'omicidio di RO LO, socio del AL, avvenuto nell'aprile 1988 nei pressi dell'autoparco;
e) La perfetta consapevolezza di frequentare soggetti pregiudicati legati da un vincolo di carattere mafioso.
Sulla base di tali circostanze, corretta appare allora la seguente valutazione di merito operata dalla Corte: "Orbene la frequenta degli accessi all'autoparco per ragioni sicuramente diverse dal servizio (altrimenti ci sarebbero rapporti, relazioni di servizio, annotazioni), la disponibilità costante a fare favori indistintamente a questo o a quell'associato che glielo chiedesse, la libertà di colloquio degli associati in sua presenta anche su temi compromettenti, come dimostrato nell'intercettazione ambientale del 4 settembre 1992, dimostrano che TE era un punto di riferimento sicuro per l'associazione mafiosa e che da lui non si doveva temere nulla quanto alla gestione dei traffici illeciti". Del tutto immune da vizi logico-giuridici è, infine, la conclusione cui perviene la Corte di merito anche con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto:
"La sua vicinanza, la sua contiguità al gruppo AL, il suo mettersi a disposizione appaiono piuttosto connotare la figura di chi non fa parte dell'associazione, ma, conoscendone l'esistenza, è disponibile a qualche attività che possa agevolare lei o anche i singoli associati, in tal modo contribuendo a realizzare il programma criminoso del sodalizio, non fosse altro per la convinzione indotta negli associati di poter godere di qualche appoggio ad aiuto da simile soggetto, convinzione che diveniva sempre più salda man mano che l'amichevole e corriva frequentazione di TE (e degli altri poliziotti coinvolti) continuava imperterrita e, indirettamente, finiva per garantire una possibile impunità e copertura non solo per i traffici di droga, ma anche per l'impressionante serie di omicidi legati a quei traffici, giudicati con la richiamata sentenza "Count Down".
Peraltro, la Corte territoriale, nella parte narrativa della sentenza, aveva riportato passi della motivazione della sentenza di 1^ grado ove si metteva in risalto che "Dalle conversazioni intercettate, confermate anche da quelle del 1984 dei Carabinieri, quantomeno nella misura in cui sono state riconosciute da TE nel suo interrogatorio, emerge che egli veniva pagato dal AL. Esplicita sul punto la conversazione del 4 settembre 1992 ore 16,20, nella quale TE rappresenta a AL la sua necessità di denaro contante, di un milione e mezzo, come già aveva fatto in una conversazione del 1984 contestatagli nel corso dell'interrogatorio. E gli accertamenti patrimoniali svolti dalla Guardia di Finanza hanno evidenziato un movimento dal gennaio 87 al dicembre 92 di 391 milioni di cui 74 in contanti;
la documentazione prodotta non riesce a spiegare in maniera esaustiva una così cospicua movimentazione di denaro".
Sul punto, la Corte di merito - nel qualificare diversamente il fatto contestato all'imputato come concorso esterno in associazione mafiosa - non ha mancato di rilevare che per lo stesso fatto si sarebbe potuta contestare anche la corruzione ma ha ritenuto di non disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, trattandosi, oramai, di reato prescritto.
I primi due motivi sono, pertanto, manifestamente infondati, così come del tutto infondato è il terzo motivo di ricorso avendo la Corte territoriale correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche sia con riferimento alla "notevole gravità della condotta", sia alla "particolare intensità del dolo nell'TE, desumibile dal suo disinteresse e disprezzo per il ruolo ricoperto, oltre che per la durata del rapporto illecito". SI TO;
L'imputato deduce i seguenti motivi:
Erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, emergente DI testo del provvedimento impugnato (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E), con riferimento alla affermazione di responsabilità del ricorrente nel delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo A).
Rileva il ricorrente che, essendo stata definitivamente esclusa l'ipotesi di un concorso a suo carico nei reati-fine posti in essere dall'associazione, risulta inesistente il presunto "contributo causale" attribuito dall'accusa al prevenuto, indicato quale attività finalizzata allo smercio di sostanza stupefacente su tutto il territorio nazionale (capo A);
La sentenza impugnata conferma la ritenuta partecipazione di NA alla speciale associazione solo in quanto il ricorrente avrebbe dimostrato "disponibilità abituale ad agire per conto del gruppo che trafficava stupefacenti" (pag. 146), dando con tale conclusione ampia prova dell'estraneità al sodalizio del ricorrente il quale ne sarebbe stato soggetto esterno ed estraneo al gruppo in questione, non partecipando alla vita associativa ed ai relativi guadagni (si legge - stessa pagina - "non vi erano schede contabili" riferibili al NA NC") e, tanto meno, resta coinvolto in episodi di spaccio.
Erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, emergente dal testo del provvedimento impugnato (art.606 c.p.p., comma 1 lett. E), con riferimento alla affermazione di responsabilità del ricorrente nel delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo C).
I Giudici territoriali, considerando la pacifica esistenza di un sodalizio criminoso di stampo mafioso operante in Milano con l'epicentro l'autoparco, assumono che tale associazione faceva capo a tale PE e, ritenendo un rapporto di affinità a quest'ultimo, attribuiscono una partecipazione al reato a carico di NA NC solo perché costui sarebbe stato dichiarato responsabile di due, distinti ed autonomi, omicidi rispettivamente consumati il 18.12.90 ed il 2.12.4.93;
I Giudici del merito raggiungono questa convinzione in forza ad un vero e proprio sillogismo: poiché i due delitti erano - entrambi - tipici omicidi di mafia, chi vi ha partecipato non poteva restare esente dal coinvolgimento nel delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Una simile motivazione contrasta con i principi generali costantemente insegnati dalla Suprema Corte la quale, in proposito, ha stabilito che la funzione e la struttura della fattispecie che incrimina la partecipazione nell'associazione per delinquere, punendo non già la realizzazione dei reati-scopo, bensì la produzione dell'opportunità di reati", impone di mantenere distinta l'eventuale prova del compimento dei delitti-scopo dall'affermazione di responsabilità per il delitto associativo.
Comunque, la sentenza impugnata incorrere in un evidente vizio di contraddittorietà in quanto ritiene prova certa di partecipazione ad un sodalizio caratterizzato da stampo mafioso di NA con riferimento ai due fatti omicidiari quando l'oggetto della contestazione sarebbe stata una partecipazione nei fatti di transazione di sostanze stupefacenti.
In subordine, difetto di motivazione e violazione della legge penale sostanziale in ordine alla ritenuta ed erroneamente applicata circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (art.606 c.p.p., comma 1, lett. B ed E).
Ritengono i Giudici territoriali applicabile nella fattispecie la seconda delle due ipotesi previste dal D.L. n. 152 del 2001, art. 7 nella presunzione che l'attività finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacenti (capo B) sarebbe stata posta in essere al fine di agevolare l'attività di associazione di tipo mafioso contestata al Capo C, e che l'attuale ricorrente abbia, quindi, concorso nell'attività di "finanziamento" del sodalizio criminale. Tale motivazione non soddisfa, sia in quanto i Giudici territoriali non riescono ad individuare l'esistenza di un dolo specifico a carico dell'agente, sia perché la finalità di agevolazione di un'attività posta in essere dalla consorteria mafiosa impone che venga accertata con particolare riferimento alla oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione (Cass. Sez. 4^, ud. 3.9.96, ric. Blando). Ciò, a prescindere dalla considerazione che il ricorrente aderisce alla tesi affermata da una notevole corrente dottrinaria e giurisprudenziale, secondo la quale l'ipotesi aggravante non sia configurabile "a carico di coloro che, in quanto facenti parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso, siano dichiarati colpevoli di tale delitto" (Cfr. Cass. Sez. 1^, 10.9.94, n. 3342, imp. Magliari;
Cass. Sez. 1^, 18.3.94, Torcasio). Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
I Giudici di merito hanno richiamato - ai fini di dimostrare la partecipazione dell'imputato ad entrambi i sodalizi criminosi - le dichiarazioni dei collaboratori PI, CA, OL, D'SO, Di CA, NE, TO, PA, i quali hanno riferito, tutti in modo concorde ed unanime, della presenza, attività e disponibilità del NA NC - unitamente al fratello NA ZI - nei confronti della organizzazione, con particolare riferimento al loro coinvolgimento nelle decisioni e nelle esecuzioni degli omicidi voluti dall'organizzazione medesima, in attuazione del metodo mafioso praticato.
Di particolare rilevanza sono state ritenute dai Giudici del merito le dichiarazioni del NE che parla del NA NC come di un componente stabile del gruppo Autoparco, nonché quelle del PI che lo indica come colui che voleva ammazzare il IS, i cui rapporti con il gruppo Autoparco, anche per l'offerta o la vendita di auto, era da mettere in relazione addebiti contratti per l'acquisto di droga.
Conseguentemente, anche sotto tale profilo, la sua permanenza costante e la sua disponibilità abituale ad agire per conto del gruppo che trafficava stupefacenti, insieme ad altri affari illeciti, lo hanno fatto giustamente considerare, da parte dei Giudici di merito, partecipe a pieno titolo di entrambe le associazioni criminose aventi base nell'Autoparco di via Salomone;
circostanza questa confermata dal decisivo episodio richiamato dai Giudici di 2^ grado, secondo cui anche il NA NC era stato protagonista del processo Count Down in cui era stato condannato, insieme al fratello NA ZI, al AL Ca. e al NE, per l'omicidio di NE LO avvenuto il 18 dicembre 1990, tipico omicidio di mafia preventivo poiché si voleva evitare che quest'ultimo potesse svelare i particolari del precedente "omicidio Batti" e mettere in pericolo il gruppo TI.
Peraltro, anche tale ultimo omicidio era stato espressione di quella accertata alleanza tra le bande dal momento che avevano preso parte al delitto esponenti del gruppo IA, cioè AL Ca., e del gruppo PE, e, cioè, i due NA per fare un favore ad un terzo gruppo, "quello di CH.
E stato, infine, opportunamente evidenziato che il NA NC era stato assolto dall'"omicidio Batti" poiché era giunto nell'Autoparco, dove l'uomo era stato attirato, quando il delitto era stato già commesso.
Conclusivamente, tali episodi nonché le numerose, circostanziate, concordi dichiarazioni dei vari collaboranti, dimostrano che il NA NC era inserito a pieno titolo di entrambe le associazioni criminali.
Tale granitico impianto accusatorio non è minimamente scalfito dalle infondate censure difensive prima evidenziate.
Infondato è, altresì, il motivo riguardante la sussistenza dell'aggravante previsto dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (conv. in L. 12 luglio 1991, n. 203). Si premette che è oramai principio assolutamente consolidato che la circostanza aggravante in questione - nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso - è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Cass. sez. Un. 27/4/2001 n. 10, Cinalli, RV 218377).
Orbene, i Giudici di merito, dopo aver richiamato tale principio, hanno evidenziato come, nella specie, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti era stata posta in essere al fine specifico di agevolare l'attività di associazione di stampo mafioso ed hanno precisato che "ponendosi il traffico di droga come una forma di autofinanziamento dell'associazione, appare del tutto evidente la strumentalità rispetto all'associazione mafiosa". Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
SI GN;
L'imputato deduce i seguenti motivi:
OLzione dell'art. 606 c.p.p., lett. E), motivazione illogica e carente.
Secondo il ricorrente appare ictu oculi carente la sentenza nella parte motiva circa l'imputazione ex art. 416 bis c.p. laddove ricava la sicura partecipazione del NA ZI all'associazione a delinquere di stampo mafioso per la "condanna nel processo Count Down per due omicidi ideati e realizzati dal gruppo autoparco" e per la generica indicazione da parte dei collaboratori di giustizia RO e Di CA" che quando parlano di lui ... lo fanno con cognizione di causa ... indicandolo come aggregato al gruppo PE...".
Nient'altro. Nessun'altra argomentazione.
Sussiste il vizio di mancanza di motivazione poiché il provvedimento impugnato, pur esistendo graficamente, è tale da non evidenziare l'iter argomentativi seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata.
Medesime censure sono da rilevare in relazione all'imputazione e alla conseguente condanna per la partecipazione all'associazione D.P.R. n.309 del 1990, ex art. 74.
La sussistenza del reato sarebbe "confermata" dalle schede contabili con le indicazioni NA (sarebbe stato così usualmente abbreviato da PE e perché non è stato individuato alcun altro cui associare l'abbreviazione Gnaz) e, quindi, perché:
"la pluralità delle annotazioni Gnaz testimonia la costanza del rapporto per le forniture di droga".... e quindi " si può confermare la partecipazione di NA ZI anche all'associazione criminosa finalizzata allo spaccio di stupefacenti...". Invero, non si comprende, e dal testo qui impugnato non è dato rilevare, come da una pluralità di annotazioni riguardanti acquisti di droga, si possa far discendere la sicura partecipazione di un soggetto ad una associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e ciò senza nulla argomentare circa la volontà di partecipazione.
Infatti, affinché un soggetto possa considerarsi volontariamente e consapevolmente inserito in un'associazione criminosa è imprescindibile dimostrare la sua consapevolezza di partecipare e contribuire, in modo attivo, con il suo apporto alla vita di un'associazione nella quale ogni singolo associato contribuisce come parte di un tutto, con coscienza e volontà, al fine di realizzare il programma comune dell'associazione (cfr. Cass., sez. 6^ penale, 16 giugno 1990, Marin). Va altresì sottolineato che il dolo del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti è costituito proprio dalla coscienza e volontà di partecipare in modo attivo alla realizzazione dell'accordo associativo in modo stabile e duraturo.
Il relativo accertamento pertanto deve essere particolarmente rigoroso nel caso in cui la prova dell'accordo sia desunta da condotte concernenti una serie di singoli episodi criminosi o da comportamenti che siano frutto di un aiuto solo saltuario ed episodico. (crf. Cass., sez. 6^ penale, 23 gennaio 1997, Ramirez). Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. I Giudici di merito hanno richiamato - ai fini di dimostrare la partecipazione dell'imputato ad entrambi i sodalizi criminosi - le dichiarazioni dei collaboratori PI, CA, OL, D'SO, Di CA, NE, TO, PA, i quali hanno riferito, tutti in modo concorde ed unanime, della presenza, attività e disponibilità del NA ZI - unitamente al fratello NA NC - nei confronti della organizzazione, con particolare riferimento al loro coinvolgimento nelle decisioni e nelle esecuzioni degli omicidi voluti dall'organizzazione medesima, in attuazione del metodo mafioso praticato.
Di particolare rilevanza sono state ritenute dai Giudici di merito le dichiarazioni del NE - che conformemente ai dati della sentenza Count Down - ne ha ricordato la presenza nell'Autoparco nel 1990, mentre quelle del Di CA hanno esteso tale presenza anche al 1991, entrambi i collaboranti, così come altri due collaboratori TO e OL, lo hanno indicato come aggregato al gruppo PE, del quale è stato definito il braccio destro dal pentito PI.
Dalle dichiarazioni dei collaboratori, dalle conversazioni intercettate - (opportunamente richiamate, in maniera analitica, dai primi Giudici) - dal materiale sequestrato nell'Autoparco i Giudici di merito hanno desunto che agli ordini di PE RE, e comunque a disposizione dell'organizzazione, vi era NA ZI unitamente al fratello NA NC e a IO CA.
In proposito, i Giudici di merito hanno dato atto del costante coinvolgimento del NA ZI - (sempre unitamente al NA NC e al IO CA) - nelle attività quotidiane dell'associazione, della sua presenza e della sua disponibilità a trattare droga, a commettere, sempre unitamente agli altri, omicidi nell'interesse dell'uno o dell'altro dei gruppi, indifferentemente, e anche nell'interesse di gruppi alleati al clan dell'Autoparco.
Hanno ribadito più volte i Giudici di merito che i due fratelli NA e il IO CA erano tutte persone a disposizione dell'organizzazione Autoparco, della quale PE era stretto alleato e componente a pieno titolo.
I Giudici di merito - oltre alle numerose ed esplicite conversazioni intercettate e oltre alle dichiarazioni dei molti collaboratori che hanno parlato dei fratelli NA, del IO CA e del PE RE - hanno fatto riferimento anche alle risultanze della contabilità sequestrata presso l'Autoparco, dove numerosi sono i riferimenti a PE (messico), IO (u bidone) e NA ZI (gnaz)'.
A tale ultimo proposito, i Giudici di merito hanno opportunamente evidenziato che, oltre alle conversazioni ambientali, dalle schede contabili riferibili a Gnaz - che sono state descritte da tutti i collaboratori alle quali sono state mostrate - si desumeva che il NA ZI e il PE RE avevano continuamente e reiteratamente ritirato dal AL sostanze stupefacenti per importi di centinaia di milioni.
Correttamente, quindi, la Corte di merito - oltre a sottolineare che la pluralità delle annotazioni Gnaz nelle schede contabili relative al traffico di droga testimoniava la costanza del rapporto per le forniture di droga - ha ritenuto che, sulla base di tutte le risultanze esposte, era da considerarsi accertata la partecipazione del NA ZI, oltre che all'associazione mafiosa ex art.416 c.p., anche all'associazione criminosa finalizzata allo spaccio di stupefacenti, così come era rimasto accertato il suo coinvolgimento diretto in tale ultima attività con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. LO SA;
L'imputato deduce i seguenti motivi:
OLzione dell'art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) - Omissione e contraddittorietà della motivazione.
Il denunziato vizio si appalesa con evidenza nella parte in cui, motivando in ordine alla qualifica di "capo, promotore ed organizzatore" attribuita al PE, la Corte territoriale assume quali prove processuali, piene ed incontrovertibili, quelli che altro non sono che "sentiti dire" riferiti dai collaboratori di giustizia. Dire infatti che i collaboratori unanimemente lo indicano come il capo al quale gli altri erano sottoposti, specificando poi (come fa la Corte) che gli stessi collaboratori non lo hanno mai visto in concreto fare alcunché (trattare stupefacenti, partecipare a riunioni, assumere decisioni, impartire ordini, commettere reati), equivale a dire che quanto da essi riferito altro non è che un "fatto notorio", di per sè inidoneo ad assumere valenza processuale. Di ciò il giudice di merito è consapevole, tanto che cerca, nella parte finale, di indicare ciò che potrebbe costituire riscontro concreto, se fosse vero:
la identificazione del PE in quel "messicano" (o "mex", o "messi", e quant'altro) annotato nella "contabilità" dell'Autoparco di via Salomone.
È la stessa Corte a dire che tale identificazione deriva dalla interpretazione (e già questo la priva della qualifica di fatto oggettivo), delle annotazioni (pag. 143 della sentenza), salvo poi citare il collaboratore RO, che riferisce di averlo sentito chiamare così da altri soggetti, e che tale soprannome il PE se l'era "portato da Catania".
Dimentica la Corte che, nel corso del dibattimento di primo grado, furono esaminati svariati appartenenti alle Forze di polizia di Catania, nessuno dei quali sapeva di questo soprannome ed alcuni anzi, a specifica domanda, esclusero di averlo mai sentito, indicando concordemente in RI Cappeddu" il soprannome con il quale egli era conosciuto nell'ambiente catanese.
Un altro dato che la Corte vuoi presentare come riscontro probatorio, e che invece ingenera nella motivazione una insanabile contraddittorietà è il riferimento, contenuto alla pagina 143, al triplice omicidio IN, LI e VI, per il quale venne condannato, tra gli altri, IO CA.
La citazione, pur suggestiva, è probatoriamente irrilevante, posto che per tale delitto, il PE non venne mai condannato, e neppure indagato: diversamente sarebbe accaduto se l'omicidio fosse maturato nel contesto che la Corte ritiene di indicare, facendone scaturire la genesi in contrasti riconducibili al "gruppo PE" e, quindi, al PE medesimo.
Aldilà del "fatto notorio", (sono irrilevanti le condanne per gli omicidi contestati nel processo "Count Down", nei quali anzi al PE vene attribuito un ruolo assolutamente gregario), nessun elemento certo e riscontrabile viene dalla Corte indicato a carico del PE in punto di responsabilità per il reato associativo, (a maggior ragione aggravato dalla " qualifica"), e conseguentemente per gli altri reati contestati, la cui prova viene ricavata o per "derivazione, o sulla scorta di elementi equivoci o smentiti dalle risultanze processuali (si veda la identificazione del PE nel "messicano")".
A cagione di tali vizi, la sentenza dovrà essere annullata con le conseguenze di legge.
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, peraltro, formulati in termini generici ed inconsistenti, del tutto inidonei a scalfire, sia pure in minima parte, la ampia e adeguata motivazione dei Giudici di merito.
La Corte territoriale, invero, ha ritenuto che il ruolo di capo, di referente, di organizzatore di un proprio gruppo attribuito al PE RE, già ritenuto dai Giudici di 1^ grado, doveva essere confermato giacché le prove documentali e obiettive si integravano perfettamente con le dichiarazioni dei collaboratori. Innanzitutto la Corte di merito ha richiamato:
a) Le intercettazioni ambientali ed, in particolare, quelle relative ai debiti accumulati dal PE verso i fornitori di droga;
b) L'esito del processo Count Down nel quale l'imputato venne condannato per l'omicidio di TE D'AN, avvenuto il 25 aprile 1991, le cui ragioni, come è dato atto nella sentenza di condanna, risalgono pacificamente a contrasti tra D'AN e i catanesi dell'Autoparco nella spartizione dei proventi della bisca clandestina gestita dallo stesso D'AN.
Inoltre, in quel processo, il PE RE venne anche condannato per l'omicidio di tale Pirrone, commesso il 25 gennaio 1991, fatto di cui erano accusati, tra gli altri, CO AT, TI e TO e venne condannato, in concorso con il Di CA, AL ed altri, anche per l'acquisto di otto chilogrammi di cocaina nel settembre 1991.
Oltre a tali dati di fatto attestanti la frequentazione presso l'Autoparco per la gestione di traffici di droga e di bische clandestine, confermative della saldatura tra i diversi gruppi per la difesa di interessi comuni, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni dei collaboratori i quali, tutti indistintamente, parlando del gruppo PE, lo hanno, appunto, indicato col nome di colui che era ritenuto il capo al quale gli altri e, precisamente, i fratelli NA e IO, definito come factotum del PE, erano subordinati.
In particolare, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni del collaborante CA, il quale - avendo frequentato l'Autoparco dal marzo 1991 al febbraio 1992 - ha confermato sia l'esistenza dell'alleanza tra gruppi mafiosi, sia che il PE era il capo di uno dei gruppi, che trafficava droga e che NA ZI e IO CA erano suoi collaboratori;
ha aggiunto il CA che le armi depositate nell'Autoparco erano per lo più del gruppo IA al quale gli altri gruppi si erano alleati per commettere una serie incredibile di omicidi. Correttamente, quindi, la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che non vi erano ragioni di dubbio sull'autenticità e credibilità di dichiarazioni quanto mai precise, confermate dal contenuto delle intercettazioni ambientali e dall'episodio della condanna per gli otto chili di cocaina nel processo "Count Down", sì che doveva ritenersi certo il coinvolgimento del PE RE nei traffici di droga e negli altri reati contestati anche nella forma aggravata.
ELEL PE;
L'imputato deduce i seguenti motivi:
OLzione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), manifesta illogicità della motivazione.
Evidenzia la difesa come - sebbene per altri coimputati dell'odierno ricorrente il contesto di riferimento da cui muovono le contestazioni singolarmente ascritte deve chiaramente individuarsi nell'attività criminosa svolta in maniera stabile all'interno del già citato autoparco in via Salomone, 78 nella periferia sud di Milano - il coinvolgimento del DEEL prescinde in maniera assoluta da legami con il citato luogo, vera e propria base logistica dell'organizzazione di stampo mafioso scoperta dalle forze dell'ordine.
La capillare attività investigativa, infatti, ha escluso in maniera piana che imputato abbia mai avuto anche solo fatto ingresso presso il citato autoparco, luogo privilegiato o meglio esclusivo di incontro per gli affiliati dell'organizzazione delittuosa. Non può, pertanto, sfuggire che tale circostanza, in seno alla quale non vi è contestazione alcuna da parte della Procura Generale di Milano, segni e rappresenti quantomeno una evidente illogicità rispetto all'accusa, ritenuta comprovata dal Giudice di secondo grado, del ruolo associativo attribuito al DEEL. Invero, l'ingresso del DEEL nella vicenda in questione lo si deve in maniera esclusiva alle dichiarazioni rese dal collaboratore US OS, affermazioni, peraltro, che non hanno mai trovato corroborazione alcuna, ma che, all'opposto, sono state smentite dai due coimputati EL e CO accusati dalla stessa US e giudicati separatamente con sentenza definitiva acquisita agli atti nel presente procedimento.
Anche tale dato non può che indurre a considerazioni che investono profili di assenza di una effettiva motivazione o quantomeno di una incoerenza logica delle determinazioni conclusive della Corte. Si badi, peraltro, che a voler analizzare con cura quanto riferito dalla US e quanto riportato nella parte motiva della sentenza emerge la conferma della assoluta genericità delle condotte penalmente rilevanti di cui si sarebbe macchiato l'imputato. Lo stesso, infatti, viene certamente citato dalla collaboratrice, ma sempre in contesti in cui il suo ruolo risulta più quello di spettatore (involontario) di incontri e accordi conclusi fra la stessa US e i citati RE e CO.
A ciò si aggiunga che vi è solo uno l'episodio riferibile al prevenuto e sul quale i Giudicanti si sono soffermati, vale a dire un viaggio nel Costarica effettuato dal DEEL in compagnia dei due imputati RE e CO i quali erano interessati a stringere accordi con un terzo individuo per future forniture di droga.
Tale dato pare ancora una volta escludere, anche sotto un profilo di presupposti oggettivi, la sostenibilità della tesi di una stabile, e soprattutto consapevole, affiliazione in una organizzazione criminosa.
Censura ancora la difesa che la Corte, nel riproporre peraltro pedissequamente le poche righe spese dal tribunale per motivare la ritenuta responsabilità penale del DEEL non ritiene nemmeno di dover giustificare per quale motivo tali testi che nel diverso procedimento che li vide coinvolti non ebbero alcuna remora a riconoscere le proprie responsabilità e a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi avrebbero dovuto scagionare il DEEL, figura certamente ai margini della vicenda. L'interrogativo che avrebbe meritato una risposta è rimasto invero irrisolto.
A fronte di tale impianto probatorio, la Corte - senza dare conto delle censure rassegnate dalla difesa nei motivi del gravame, della sussistenza di testimonianza secondo cui DEEL non faceva parte in alcun modo dell'organizzazione, dell'accertata assenza di rapporti fra l'imputato e l'Autoparco - conclude, in maniera assolutamente apodittica, ritenendo provato uno "stabile inserimento (del prevenuto) nel sodalizio criminoso finalizzato all'importazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti".
OLzione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), erronea applicazione della legge penale.
Le censure sopra esposte espresse si risolvono, se analizzate da un altro angolo visuale, nella errata applicazione di norme di diritto sostanziale.
In materia di associazione a delinquere, la costante giurisprudenza della Suprema Corte come noto, evidenzia che deve essere ritenuto responsabile del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 colui che assume stabilmente una funzione continuativa che facilita l'esercizio dell'intera attività dell'associazione (cfr. Cassazione Sez. 4^, sent. 21.12.89). Nello specifico viene contestato in capo a DEEL, come detto, solo ed unicamente l'episodio del viaggio in Costa Rica, intrapreso in RE e CO: non c'è dunque, nemmeno sotto un profilo di presupposti fattuali la possibilità di intravedere la sussistenza di un apporto continuativo all'associazione da parte dell'imputato, ne' un contributo costante.
Sotto il profilo soggettivo, inoltre, il reato associativo sussiste solo laddove sia presente il dolo specifico, consistente non soltanto nella coscienza e volontà del singolo Associato di partecipare all'attività criminosa, ma anche nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente col proprio operato alla vita di un'associazione in cui ogni membro, con uguale coscienza e volontà, apporta il proprio contributo alla realizzazione del programma comune.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. I Giudici di merito hanno ritenuto che lo stabile inserimento del DEEL nel sodalizio criminoso finalizzato alla importazione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti con il ruolo specifico di assicurare gli approvvigionamenti della sostanza stupefacente appariva evidente alla luce delle prove raccolte, analiticamente e correttamente valutate.
È stato, innanzitutto, esaminato il contributo probatorio offerto dalla collaborante US OS, le cui dichiarazioni sono state richiamate anche con riferimento alle condanne inflitte in altri processi al RE e all'CO, e che avevano trovato ampio riscontro, circa la partecipazione ad un sodalizio criminoso finalizzato alla creazione di stabili canali per l'importazione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti dal Sud America tramite le strutture ed i finanziamenti forniti dal vertice del traffico internazionale di droga, tale AL, quantitativi che sarebbero stati smerciati in Italia dal IA.
In proposito, la Corte di merito ha opportunamente evidenziato che il DEEL accompagnò in Costarica l'CO e il RE, (processati e condannati separatamente), i quali, previ accordi con AL, tramite US OS, intendevano aprire un canale di importazione di droga dal Sud America, con un finanziamento iniziale di 200.000 dollari, alla cui consegna in Svizzera fu presente il DEEL.
Inoltre, i Giudici di 2^ grado hanno ritenuto certo - per averlo ammesso lo stesso DEEL in un interrogatorio del 14 ottobre 1993, acquisito agli atti - che, in un momento successivo al viaggio suddetto, il DEEL venne da Roma a Milano con il RE e l'CO; e in tale città rimasero per 18 giorni, anziché per i due programmati, in attesa della consegna di circa 300 milioni di lire (nel suo interrogatorio parla di 270.000);
il DEEL era egualmente presente agli incontri avvenuti all'estero con tale avvocato Solis, il fornitore di cocaina). È stato ancora opportunamente messo in rilievo dai Giudici di merito che il contributo causale dell'imputato alle vicende dell'organizzazione criminose si era, poi, spinto al punto che era stato fatto intervenire dal RE e dall'CO, che si trovavano in Svizzera, per risolvere il problema relativo al fornitore Miguel che era stato bloccato all'aeroporto di Fiumicino per questioni relative al passaporto (tale circostanza, sebbene attraverso contestazioni del P.M., è stata confermata in dibattimento dai coimputati RE ed CO).
In conclusione, i Giudici di merito hanno esattamente rilevato che "la condotta dell'imputato indica un coinvolgimento diretto e, per sua indiretta ammissione, la piena consapevolezza di prestarsi a contribuire alla importazione ingenti quantitativi di droga e di contribuire anche ad attività non occasionali, ma ben programmate e strutturate a tal fine, come dimostrato al racconto dello stesso DEEL circa le varie tappe del primo viaggio, da Milano a Chiasso per ritirare il denaro, poi a Zurigo per volare fino a Madrid, prima di raggiungere il Costarica".
DI BE SC;
L'imputato deduce i seguenti motivi:
OLzione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per illogicità e carenza di motivazione.
La sentenza de quo è affetta da una duplice contraddittorietà:
una estrinseca e l'altra intrinseca al capo di accusa per il quale il Di BE è stato riconosciuto colpevole.
Originariamente all'imputato venivano ascritti altri due reati, sempre correlati all'organizzazione criminale di cui si assume facesse parte.
Precisamente al Di BE si contestava il reato associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacente in concorso con i sodali dell'associazione ex art. 416 bis c.p., descritta nel capo per il quale ha riportato condanna in appello, e quello di spaccio di sostanza stupefacente acquistata dal responsabile dell'Autoparco e, comunque, dalla medesima organizzazione.
Con la gravata sentenza, la corte territoriale ha mandato l'imputato assolto dai reati TULS, ex artt. 74 e 73 riconoscendone l'estraneità ai traffici illeciti dell'associazione finalizzata al commercio di sostanze stupefacenti, attività che costituiva il "core business" dell'associazione composta per la massima parte dagli stessi soggetti aderenti all'associazione mafiosa.
D'altra parte, pur riconoscendo l'autonomia delle figure giuridiche dei due reati associativi, è un dato di fatto ricorrente, al quale non sfugge neanche la presente vicenda, che nel caso di associazioni criminali sostanzialmente dedite al traffico di stupefacenti le stesse persone partecipino a pieno titolo ad entrambe le associazione.
Nel caso di specie, acquisita la certezza che il Di BE non era in alcun modo partecipe alle attività del gruppo finalizzate al commercio di droga, coerentemente lo si doveva estromettere dall'associazione mafiosa.
La premessa di cui sopra, in presenza di una pretesa eccezione alla tesi di cui sopra, doveva rendere particolarmente rigoroso l'esame delle evidenze probatorie relative al reato di associazione mafiosa a carico di chi è stato ritenuto estraneo all'associazione qualificata da fini di spaccio.
Al contrario, il giudice di seconde cure si è attenuto a risultanze superficiali e prive di alcuna specificità accusatoria. Infatti, come risulta dal testo letterale della sentenza, l'unico addebito mosso è rappresentato dalla frase pronunciata dall'imputato, nel corso di una conversazione captata all'autoparco di Milano "Mi sono sempre messo a disposizione".
Tale affermazione ricorreva nel corso di una discussione dell'imputato con AL VA, "gestore", dell'autoparco, già condannato in via definitiva per i reati associativi in questione ed altri reati inquadrati nell'attività del gruppo mafioso in oggetto, veniva messa in correlazione con la richiesta di protezione da possibili torti che il Di BE aveva subito o avrebbe potuto subire da parte di un'altra associazione mafiosa.
Quell'espressione, ad avviso del collegio di Milano, si sostanziava in una sorta di confessione e non poteva provenire se non da chi, in quanto intraneo all'organizzazione, aveva titolo per invocarne l'intervento a fini di autotutela.
Censura ancora il ricorrente che, pago di questa lettura della dichiarazione dell'imputato, il giudice di secondo grado non si è minimamente preoccupato di ricercare e indicare un solo comportamento concreto che potesse esemplificativamente dare contenuto alla "messa a disposizione" dell'imputato.
Manca di logica univoca - ad avviso del ricorrente - la tesi del giudice territoriale che in tanto il Di BE era ammesso all'autoparco in quanto faceva parte del gruppo.
La spiegazione di quella frequentazione risiedeva nello stretto legame fra l'imputato e il IA.
Non è casuale che il Di BE non è coinvolto in alcuna delle conversazioni captate all'interno dell'autoparco e che nessuno dei preminenti associati divenuti collaboratori di giustizia, di CA piuttosto che RO o altri ancora, abbia riferito dell'attiva presenza dell'imputato all'interno dell'autoparco. Neanche è privo di significato che le visite del Di BE all'autoparco si concentrino dopo l'arresto del IA al precipuo scopo di apprendere notizie sulla sorte dello stesso. Ulteriore elemento a sostegno dell'illogicità della motivazione riguardo all'elemento soggettivo del reato è - secondo il ricorrente - la considerazione fatta dalla stessa Corte d'appello, la quale affermava che la partecipazione del Di BE all'associazione "va ritenuta di scarso rilievo".
L'imputato, infatti, non partecipava alle attività del sodalizio, ma si limitava a frequentare gli stessi luoghi degli effettivi appartenenti all'associazione, senza comunque svolgere alcun ruolo o fornire contributi.
OLzione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). La sentenza è vistosamente illogica laddove riconosce al prevenuto le circostanze attenuanti, ritenendole, però, solo equivalenti alla contestata aggravante a causa dei precedenti penali dello stesso, mentre, nel prosieguo, nel commisurare la pena, si sottolinea il basso profilo dell'imputato e la sua scarsa pericolosità. Ciò nonostante, la pena irrogata al Di BE non viene contenuta nel minimo edittale, stante la pericolosità dell'associazione mafiosa di cui avrebbe fatto parte.
In sostanza, la pena inflitta è stata commisurata non al criterio soggettivo attinente la persona dell'imputato, ma a quello oggettivo della pericolosità del gruppo di asserita appartenenza con una sorta di attribuzione di responsabilità per fatto altrui. Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Premesso che la Corte di merito ha confermato la sentenza di 1^ grado solo con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa avendo ritenuto carente la prova rispetto alle altre contestazioni. Si osserva che l'affermazione della responsabilità dell'imputato, quanto al reato di cui all'art. 416 bis, è stata basata:
a) Sulle intercettazioni ambientali ritenute di notevole contributo probatorio, in particolare quella del 9 luglio 1992, ampiamente riportata nella sentenza del Tribunale, e sulla quale il Giudice di 1^ grado aveva svolto considerazioni ritenute condivisibili quanto alla fedeltà del Di BE al gruppo mafioso, ed alla sua costante messa a disposizione;
in particolare la disponibilità del predetto era stata confermata dalla circostanza che egli si era prestato ad ospitare (a Milano) la madre del IA, detenuto a Napoli, chiedendo, nel contempo, a AL e agli altri istruzioni su che cosa dire alla donna;
b) Sui molteplici accessi all'Autoparco significativi della circostanza che AL e i suoi associati si fidavano dell'imputato.
Ha precisato significativamente la Corte territoriale che si trattava di visite, durante anche ore, non compatibili ne' con l'ipotesi di accesso per veloci acquisti di droga ne' con quella della vendita di patacche.
In proposito, già i Giudici di 1^ grado avevano dato opportuno risalto all'elemento, assolutamente oggettivo, concernente la frequentazione assidua dell'Autoparco da parte del Di BE evidenziato come fossero "stati documentati, attraverso i servizi di osservazione che, peraltro, non coprivano l'intera giornata e per un periodo di tempo erano stati anche soppressi, quindici accessi dell'imputato dal 25 luglio al 15 ottobre 1992. Tali presenta erano state alcune volte limitate a poco tempo, altre volte erano durate più a lungo (anche dalle ore 12,00 alle ore 18,00);
in quelle occasioni era stato visto parlare con vari soggetti - ID, NA, AL ed altri - in maniera assolutamente confidenziale";
c) Sulle deposizioni dei collaboratori Di CA e CA, i quali avevano riferito in ordine alla loro conoscenza del Di BE e alla sua frequentazione dell'Autoparco.
Sulla base di tali risultanze processuali, correttamente il Di BE è stato riconosciuto colpevole del solo delitto di cui all'art. 416 bis c.p., a nulla rilevando che egli sia stato assolto dal reato previsto dall'art. 74 Legge stupefacenti, attesa l'autonomia ontologica tra le due associazioni, per cui aver escluso sulla base delle risultanze probatorie la partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, non esclude assolutamente che l'imputato possa essere ritenuto responsabile di partecipazione all'associazione mafiosa. Ne consegue la infondatezza del primo motivo di ricorso. Anche il secondo motivo è infondato, avendo la Corte di merito spiegato i motivi per i quali andava confermato il giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche con l'aggravante contestata, rilevando come non si poteva pervenire ad un giudizio di prevalenza in considerazione della particolare pericolosità
dell'organizzazione, cui il Di BE aderiva.
AL IO;
L'imputato deduce i seguenti motivi:
1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento all'art. 319 c.p. ed all'art. 192 c.p.p., comma 3. Con l'atto di appello si lamentava la mancata assoluzione dal reato corruttivo per non essere emersa la prova del rapporto di corruzione tra l'imputato e gli ufficiale di P.G. indicati nel capo di imputazione.
La sentenza dei Giudici di seconde cure ribadiva la responsabilità dell'imputato per il reato come contestato.
La decisione è frutto di erronea interpretazione della disciplina processuale e sostanziale e sorretta da una motivazione che non soddisfa rispetto al censure mosse con l'atto di gravame. L'accusa formulata dai collaboranti è stata sempre del tutto generica e mai supportata da specifiche indicazioni sia in relazione ai soggetti che sarebbero stati direttamente interessati al rapporto corruttivo sia in relazione alle prestazioni illecite derivanti dalle presunte attività di pagamento dovuto.
I collaboranti hanno sempre riferito manifestazioni verbali provenienti dallo stesso imputato oggi ricorrente al quale semmai avrebbe dovuto essere rimproverata una condotta di millantazione e non certamente la specifica accusa di corruzione.
Le accuse fondate su dichiarazioni de relato dovevano trovare più attento e specifico vaglio, ciò che non è stato nel caso di specie.
2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento a quanto previsto dagli artt. 62 bis, 133 e 81 cpv. c.p.. I Giudici territoriali ritenevano di determinare la pena per i reati contestati in anni tre di reclusione quale aumento rispetto alla sentenza irrevocabile il 20.2.1997 della Corte di Appello di Milano. La Corte di merito accoglieva l'appello del Procuratore Generale in punto di commisurazione della pena.
Non venivano concesse le attenuanti generiche.
La decisione è priva di adeguata e congrua motivazione, sia con riferimento all'aumento di pena applicato in accoglimento dell'impugnazione del P.G., sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento a quanto previsto dalla circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. La Corte di Appello riconosceva l'istituto della continuazione tra i reati contestati a AL nel presente procedimento e quelli già oggetto di giudicato con la sentenza della Corte di Appello di Milano irrevocabile il 20.2.1997.
Con tale ultima decisione AL veniva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto partecipe del sodalizio che avrebbe operato presso l'Autoparco di Via Salomone n. 8 in Milano.
Erronea appare, dunque - ad avviso del ricorrente - l'applicazione al medesimo dell'aggravante "de quo", giacché si riscontra una duplicazione di incriminazione e di sanzione in relazione alle medesime condotte.
Ne deriva necessariamente che, consistendo la finalità della norma nello scoraggiare le attività che tendano a diffondere il metodo mafioso o a favorire l'esistenza di una consorteria mafiosa, le aggravanti in parola non sono configuratali a carico di coloro che, in quanto facenti parte dell'associazione per delinquere di tipo mafioso siano dichiarati colpevoli di tale delitto. Giacché il metodo mafioso e la finalità di agevolare l'attività dell'associazione, contribuendo alla sua vitalità, sono clementi che integrano la struttura stessa del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., essi non possono essere posti a carico come circostanze aggravanti di colui che, quale partecipe dell'associazione e quindi di persona organicamente inserita, contribuisce concretamente all'attuazione del programma, criminoso comune, ponendo in essere reati fine, che sono il segno tangibile dell'operatività dell'aggregazione (sul punto, Cass. 10.4.1997, ric. Medica e DO, giudicando per altri imputati nel medesimo procedimento e per i medesimi fatti;
Cass. Sez. 1^, ud. 5.7.1994, ric. Magliari). Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. La Corte di merito ha messo in risalto come le dichiarazioni dei collaboratori costituivano solo la conferma di dati altamente indiziati risultanti accertamenti obbiettivi, quali le registrazioni degli accessi di LL, burzì, TE all'autoparco con le sistematiche forniture di frutta, il compenso di due milioni dato a LL (circostanza neppure smentita nell'atto d'appello), di cui era certo che fornisse informazioni a AL (si vedano le intercettazioni ambientali) ed il fatto che nei confronti di burzì il reato di corruzione, da parte di AL, (L. 500.000 mensili), era stato accertato con sentenza passata in giudicato (Corte di Appello di Milano del 6/12/2002). Di fronte a risultanze probatorie così corpose, le dichiarazioni dei collaboratori - ampiamente riportate nella sentenza di 1^ grado (pag. 165) - costituivano solo la conferma che la corru2ione era il prezzo delle coperture e degli ausili forniti dagli agenti di polizia a AL ed ai suoi amici.
Corretta è, altresì, la motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 posto che - come ha rilevato la Corte di merito - "la corruzione degli agenti di polizia era una delle attività finalizzate a garantire la prosperità degli affari illeciti gestiti all'interno dell'autoparco e dell'associazione mafiosa e da quella dedita al traffico di stupefacenti".
Del tutto irrilevante è la circostanza che il reato in questione, così come aggravato, sia stato ritenuto in continuazione con il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale vi era stata precedente condanna.
La giurisprudenza di legittimità, infine, si è ormai attestata sull'orientamento secondo cui non sussiste incompatibilità tra la ritenuta appartenenza ad associazione mafiosa e l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 contestata relativamente ai reati- fine realizzati, la quale è applicabile, appunto, ai singoli reati- fine commessi dal soggetto appartenente ad una associazione a delinquere di stampo mafioso.
E, invero, non vi è necessaria coincidenza che possa giustificare l'assorbimento dell'ambito di operatività di detta norma in quello dell'art. 416 bis c.p., perché da un lato anche il non associato a sodalizi criminosi può agire con metodi mafiosi o sfruttare comunque la situazione ambientale da tali sodalizi realizzata, dall'altro l'associato non deve necessariamente avvalersi della forza intimidatrice dell'organizzazione di appartenenza per realizzare i reati-fine (Cass. sez. 1^, 5711 del 4/3/1999, RV 212808, sez. 6^ 18/09/1977, n. 3304, RV 208859). Sono, quindi, manifestamente infondati il 1^ e il 3^ motivo del ricorso, così come del tutto infondato è il secondo motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. In ordine al primo aspetto, la Corte di merito ha richiamato la decisione di 1^ grado che aveva correttamente motivato il diniego con la gravità della condotta che si innestava in un quadro di insieme di elevata pericolosità sociale.
Quanto al secondo aspetto, la Corte territoriale ha - nel ritenere la continuazione non solo tra i tre episodi di corruzione, ma anche con quello di cui all'art. 416 bis c.p. per il quale vi era stata precedente condanna - irrogato la pena di un anno di reclusione ed Euro 1.000,00 per ciascun episodio di corruzione, così pervenendo ad una pena di anni tre ed Euro 3.000,00 di multa - sostanzialmente analoga a quella di 1^ grado - da aggiungersi a quella precedente pervenendosi così ad una pena finale di anni 18, mesi 4 di reclusione ed Euro 23.658,00.
La pena inflitta per il reato continuato di corruzione appare, quindi, sostanzialmente equa e correttamente motivata dalla Corte di merito con riferimento alla gravità dei fatti.
SI SA;
Con ricorso del 20 gennaio 2006 l'imputato deduce i seguenti motivi:
Preliminarmente in rito.
Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art.606 c.p.p., comma 1, lett. c) mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento all'art. 420 quater c.p.p., commi 4 e 5, e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. e).
All'udienza del 12.5.2005, in sede di costituzione delle parti, veniva dichiarata la contumacia di IS RE. La difesa nel corso dell'udienza e appena avutane conoscenza comunicava alla Corte di seconde cure di aver appreso che IS RE si trovava ricoverato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda.
I Giudici di appello, nel corso della medesima udienza, verificato che il IS effettivamente si trovava presso il Pronto Soccorso del nosocomio, con ordinanza dettata a verbale che contestualmente si impugna, non revocavano la declaratoria di contumacia dell'imputato ma si limitavano a rinviare la relazione introduttiva sulla posizione del medesimo ad altra udienza, riservando la decisione in punto di impedimento a comparire dell'imputato (cfr. verbale del 12.5.2005, all. n. 1).
All'udienza del 23.5.2005 la difesa di IS RE ulteriormente segnalava alla Corte di seconde cure che il medesimo si trovava presso la propria abitazione di Milano alla Via Costa 21 impossibilitalo a presenziare al processo per il permanere delle patologie (problemi di ipertensione) già manifestarsi in precedenza e richiedeva di procedere alla verifica della situazione in cui versava l'imputato anche a mezzo di un accertamento peritale (cfr. verbale del 23.5.2005, pag. 4, all. n. 2).
La Corte di Appello emetteva una ordinanza - che contestualmente alla presente si impugna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 586 c.p.p., comma 1 - con la quale, anche a scioglimento della riserva del 12.5.2005, dato atto in particolare che anche l'accertamento dei valori pressori denota uno stato di assoluta normalità, per cui non è possibile ipotizzare che neppure all'atto dell'accesso al pronto soccorso vi fosse, in atto una situazione obiettiva di malessere tale da impedire la presenta al processo;
ritenuto che
la semplice sintomatologia soggettiva non verificabile clinicamente, non può certo costituire impedimento a comparire;
rilevato infine che la mera affermazione odierna del difensore del ripetersi di una crisi ipertensiva non è ne' motivo di rinvio ne' motivo di accertamento, tanto più alla luce dei recenti accertamenti appena riferiti";
confermava la dichiarazione di contumacia di IS RE e disponeva proseguirsi nel giudizio di seconde cure ritenendo l'imputato contumace (all. n. 3).
Per la pronunzia del gravato provvedimento inopinatamente non si faceva luogo ad alcun accertamento medico d'ufficio sulle condizioni di salute di IS RE il giorno 23.5.2005.
La stessa vai illazione da parte della Corte di seconde cure della documentazione relativa al ricovero di pronto soccorso del 12.5.2005 - sulla quale si fonda l'ordinanza impugnata - non risponde a quanto riportato nelle certificazioni acquisite e si risolveva in un provvedimento privo di adeguata motivazione e contrastante con le norme del codice di rito.
I Giudici di Appello, senza fornire alcuna argomentazione al riguardo e qualificando ingiustificatamente le condizioni di salute come "sintomatologia soggettiva", non consideravano come dagli atti ricevuti dall'Ospedale Niguarda di Milano fosse risultato che effettivamente RE IS il 12.5.2005 si trovasse ricoverato presso il Pronto Soccorso in area urgenza per crisi ipertensiva.
Tali sintomatologie non apparivano affatto soggettive, essendo riscontrate dal personale medico, inducevano i medesimi a sottoporre RE IS ai seguenti trattamenti ed accertamenti immediati.
All'udienza del 1.7.2005 la difesa ulteriormente depositava nota scritta e documentazione allegata in relazione alle condizioni di salute dell'imputato ed alla circostanza che con certificazione medica del 27.6.2005 veniva disposto il ricovero del medesimo presso una struttura ospedaliera e che lo stesso il 1.7.2005 si trovava "trattenuto" presso il Centro Cardiologico Fondazione Monzino di Milano "per le cure di un disturbo acuto".
La certificazione medica del 27.5.2005 attestava sia le pregresse patologie del IS sia che lo stesso, proprio a causa dei disturbi dei quali soffriva, "non è in grado di sottoporsi a udienze processuali".
Il ricovero del IS si protraeva presso il Centro Cardiologico Fondazione Monzino quanto meno fino al 5.7.2005.
La Corte di Appello respingeva la richiesta con ordinanza dell'1.7.2005 - che si impugna ai sensi per gli effetti di cui all'art. 586 c.p.p., comma 1 - non disponendo gli accertamenti medici periti richiesti anche dal Procuratore Generale e adducendo una motivazione del tutto inidonea insufficiente a sostegno del provvedimento reiettivo.
Da quanto esposto discende che deve essere annullata l'ordinanza del 23/5/2005 laddove, pur presosi atto della situazione patologica in cui versava l'imputato il 12/5/2005, non se ne revocava la dichiarazione di contumacia e non si dava luogo ai richiesti accertamenti medici.
Ne deriva, altresì, che deve essere dichiarata la nullità della sentenza, secondo quanto previsto dall'art. 185 c.p.p., comma 1. 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) con riferimento alla L. Stup., artt. 73 e 74 ed all'art. 192 c.p.p., comma 3. Con riferimento al capo di imputazione c) - relativo alla violazione dell'art. 416 bis c.p. - la Corte di seconde cure assolveva l'imputato per non avere commesso il fatto.
È opportuno rammentare immediatamente, al riguardo, come secondo la contestazione iniziale - non modificata nel corso dei giudizi di merito - entrambi i sodalizi di cui ai capi a) e c) avrebbero operato nel medesimo periodo (dal 1991 al 1993) e con coincidenza pressoché totale di mezzi, di partecipi e di località operative (in principalità, l'Autoparco sito alla Via Salomone n. 78). Ed identiche, peraltro, sono le fonti di prova e gli elementi utilizzati dai Giudicanti per giungere ad una pronunzia così differenziata.
L'esame della parte motiva rende - ad avviso del ricorrente - palese come la stessa sia contraddittoria e carente sotto il profilo logico, nonché fondata sull'erronea applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale.
La gravata sentenza trae spunto - come emerge dalla lettura dell'iter motivazionale - unicamente dalle propalazioni di chiamanti in correità.
Si rivela manifestamente errata la valutazione operata sulle dichiarazioni dei propalanti e la stessa individuazione degli elementi di controllo e dei criteri utilizzati per il vaglio del racconto dei propalanti.
Quel che maggiormente importa è che le stesse argomentazioni addotte dai Giudicanti appaiono in contrasto le une con le altre laddove, da un lato assolvono il IS per non aver commesso il fatto di cui all'art. 416 bis c.p. e, dall'altro, lo ritengono responsabile per i reati di cui alla L. Stup., artt. 73 e 74.
Nel caso in esame i Giudici territoriali, pur valutando criticamente la decisone del collegio di prime cure in punto di esame delle dichiarazioni dei propalanti, contraddittoriamente ne ritenevano l'inidoneità ai fini di pronunziare una condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (assolvendo così il IS dal capo c) della contestazione) e, per contro, per ritenere la responsabilità dell'attuale ricorrente per i reati di cui alla L. Stup., artt. 73 e 74 (capi a e b).
Deve rammentarsi come siano stati proprio i Giudici della Corte di Appello ad evidenziare i vizi cui si sono dimostrati macroscopicamente affetti gli elementi di prova posti a carico di IS dai primi Giudici:
deduce ancora il ricorrente che la sentenza della Corte di Appello non è sostenuta da nessuna adeguata motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto i Giudicanti, preso atto dei difetti intrinseci delle dichiarazioni propalanti, ad utilizzare le medesime al fine di fondare la decisione di condanna nei confronti di RE IS per i capi a) e b) ed appare contraddittoria laddove gli stessi orditi narrativi - pur dimostrandosi carenti su punti fondanti l'accusa in relazione a tutti i capi di imputazione - venivano utilizzati per assolvere l'imputato dal capo c) e, inopinatamente, per condannarlo in relazione ai capi a) e b). Nell'ipotesi in esame la Corte di Appello, pur a fronte di dichiarazioni prive di convergenza ed univocità in ordine a specifici episodi, ha omesso ogni valutazione attinente alla posizione di RE IS.
2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) c.p.p.) con riferimento alla L. Stup., artt. 73 e 74. La decisione di condanna, in primo luogo, muove dalla premessa secondo cui è "la prova degli acquisti abituali di stupefacenti" a fornire fondamento all'imputazione di cui alla L. Stup., art. 74. È la stessa Corte di Appello, tuttavia, a contraddire tale affermazione, dando atto con la stessa motivazione che:
"non v'è prova della partecipazione di IS a taluno degli episodi di ingenti acquisti di stupefacenti" (sentenza, pag. 53);
"l'unico acquisto di una precisa quantità di droga riferibile direttamente a IS è quello di mezzo chilo di eroina da AL" (sentenza, pag. 1 53);
ed ancora:
"nè la partecipazione a tali episodi o l'acquisto in proprio di ingenti quantità può essere desunto dall'ammontare del debito, non risultando, a prescindere dal suo reale ammontare, se fosse maturato per un unico acquisto oppure se si fosse andato accumulando nel tempo" (sentenza, pag. 154).
Il sillogismo argomentativo adottato dai Giudici di Milano è chiaramente fallace ed intrinsecamente viziato da contraddittorietà logica.
Infatti:
se colui che acquista abitualmente la sostanza stupefacente va considerato partecipe dell'associazione;
ma non vi è la prova - lo ribadisce la stessa Corte di seconde cure - che a IS sia riferibile più di un acquisto di sostanza stupefacente;
allora non può sostenersi, se non contraddicendo in maniera macroscopica e lampante la premessa, che IS RE possa essere considerato partecipe dell'associazione.
Neppure l'accertamento di tale profilo oggettivo, tuttavia, può essere considerato sufficiente per ritenere rilevante la condotta;
questa infatti, a propria volta, deve essere caratterizzata dalla sussistenza in capo a ciascuno dei consociati dell'atteggiamento soggettivo doloso tipico della fattispecie.
A riguardo, la Corte regolatrice ha deciso:
"nel reato di associamone per delinquere (nella specie in materia di stupefacenti) il dolo va ravvisato nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell'associazione, attraverso un coinvolgimento volontario nei falli della consorteria, con conoscenza dei principali esponenti, il ruolo da ciascuno svolto, quello assegnato a ciascun partecipante, il contributo singolarmente dato per la realizzazione del programma comune" (Cass. Sez. 2^, 26.6.1990, n. 9023);
"perché taluno possa dirsi volontariamente e consapevolmente inserito in un'associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti e necessario dimostrare la sua consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente con il suo apporto alla vita di un'associazione nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto alla realizzazione del programma comune" (Cass. Sez. 6^, CED Cass. n. 186225/1990). E non basta, ancora, per concretizzare l'esistenza dell'atteggiamento psicologico, l'eventuale consapevolezza dell'esistenza dell'associazione e delle attività della stessa;
deve osservi, invece, la specifica volontà di agire allo scopo di apportare con la propria partecipazione un contributo stabile, effettivo e rilevante per il raggiungimento dei fini del consesso e per l'esistenza della stessa.
Nel caso in esame l'analisi delle dichiarazioni dei collaboranti portava ad individuare come IS venisse percepito dai soggetti gravitanti intorno all'Autoparco di Via Salomone di Milano:
PI Andrea, nel corso dell'udienza del 28 maggio 2002. indicava il IS come "un uomo che si gestiva da solo" e "una persona odiata, destinataria di attentati";
il medesimo lo connotava come "un imbroglione" ed "un truffatore" (trascr. ud. 28.5.200 pag. 226, "un grandissimo imbroglione");
un soggetto che non onorava i debiti, in spregio ad ogni vincolo di solidarietà e ad ogni legame fiduciario;
un individuo che operava nel campo della compravendita di autovetture e non disdegnava di trarre in inganno i suoi medesimi conoscenti. In definitiva, secondo il ricorrente la Corte di seconde cure non ha sciolto con la propria motivazione tale contraddizione tra gli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale e l'iniziale ipotesi d'accusa.
3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. I Giudici territoriali applicavano all'attuale ricorrente l'aggravante prevista al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4. La decisione sul punto appare frutto di una mera presunzione e, peraltro, contrasta in maniera stridente con i principi fondamentali dell'ordinamento vigente e con le risultanze processuali.
1. la legge richiede che, perché l'associazione possa definirsi armata, la disponibilità delle armi sia finalizzata al conseguimento delle finalità del consesso criminoso.
Per la configurabilità di tale aggravante, cioè, tale disponibilità deve essere dimostrata come costante e non circoscritta a singoli episodi o a singoli imputati (Cass. Sez. 2^, ud. 15.4.1994, ric. Matrone);
2. ciò che più importa, tuttavia, con specifica attinenza alla posizione processuale del IS , è che costui è stato ritenuto responsabile di partecipazione nell'associazione di cui al capo a) dell'atto di accusa.
E, peraltro:
non solo non è stata formalmente attribuita al ricorrente alcuna tra le specifiche qualifiche di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, non essendo considerato ne' promotore ne' dirigente ne'
organizzatore;
ma, altresì, nessuno degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria dibattimentale poteva consentire di sostenere un qualunque rapporto dello stesso con le armi;
è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ed è stato riconosciuto nella medesima sentenza impugnata, come il IS fosse un soggetto quantomeno non stabilmente presente presso le strutture dell'Autoparco di Milano alla Via Salomone, centro nevralgico - secondo la ricostruzione prospettata dall'Accusa ed accolta dai Giudici territoriali - degli ipotizzati sodalizi;
tampoco il IS è stato mai coinvolto, a qualsivoglia titolo, nel processo nominato "Count Down" celebratosi presso la Corte di Assise di Milano.
L'art. 59 c.p., a contrario, stabilisce che "le circostante che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".
I semplici partecipi, infatti, non essendo promotori ne' organizzatori, non sono tenuti a conoscere tutti i risvolti e gli aspetti delle attività gestite dall'associazione;
ciò tanto più ove ricoprano all'interno del sodalizio un ruolo non qualificato ed estraneo alla gestione ed alla cura delle armi (Cass. Sez. 6^, ud. 23.1.1996, n. 4006, ric. Pescione). Nel caso di specie non è stato indicato dai Giudici di seconde cure - ne' è emerso nel corso del processo - alcun elemento concreto ed effettivo da cui poter fondatamente e ragionevolmente argomentare l'esistenza in capo all'attuale appellante di quel profilo psicologico minimo necessario per l'applicazione della circostanza aggravante de quo.
4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3.
È erroneo il riconoscimento nel caso di specie in capo all'imputato dell'ipotesi aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3. Nel corso dell'istruttoria dibattimentale non e emersa l'esistenza di alcun rapporto stabile del IS con l'ipotizzato sodalizio e con ciascuno dei suoi presunti componenti, ma solo con alcuni soggetti, numericamente contenuti.
Tale situazione di fatto doveva e deve escludere che in capo all'imputato appellante vi fosse la consapevolezza del numero di componenti dell'ipotizzata associazione.
La decisione dei Giudici di seconde cure al riguardo è frutto di erronea applicazione della legge penale.
5. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7.
RE IS era tratto a giudizio in relazione ai capi a), b) e c) della rubrica, essendo per i due primi capi di imputazione contestata la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e, cioè: "con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa" di cui al successivo capo c). La Corte di Appello ha assolto l'imputato dal capo c) della rubrica, relativo all'ipotizzata violazione dell'art. 416 bis c.p.. I Giudici di appello ciononostante mantenevano inalterata l'applicazione all'imputato della circostanza aggravante de quo, disponendo l'aumento di pena che a questo consegue.
La Corte di Appello di Milano è incorsa in un'errata applicazione della disciplina penale omettendo di valutare la sussistenza dei presupposti di fatto idonei ad integrare la fattispecie aggravatrice.
6. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento alla circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6 come contestato al capo b)
dell'atto di accusa.
I Giudici territoriali, nel convalidare pedissequamente rimpianto accusatorio, ritenevano di applicare alla posizione dell'attuale appellante la circostanza aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 6. La decisione è erronea.
In tema di traffico di sostanze stupefacenti, invero, perché possa trovare riconoscimento l'aggravante del concorso di tre o più persone, occorre che la pluralità di soggetti sia riferibile ad una delle condotte necessarie per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto) e non alla somma complessiva di tre, ne' tampoco all'interesse più o meno diretto di soggetti appartenenti a gruppi o consessi.
7. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) c.p.p.) laddove veniva esclusa l'applicabilità nel caso di specie del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La Corte di Appello, con la gravata decisione, escludeva la possibilità di qualificare gli episodi ascritti all'imputato entro l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma quinto. Riteneva il Collegio come l'ammontare del debito in capo al IS fosse tale da escludere tale ipotesi.
L'assunto non convince, non soddisfa e non è tale da precludere il riconoscimento dell'ipotesi attenuata de quo.
La motivazione appare insufficiente.
8. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e mancanza o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) con riferimento a quanto previsto dagli artt. 62 bis, 133 e 81 cpv. c.p.. I Giudici di merito non concedevano all'attuale ricorrente le circostanze attenuanti generiche e determinavano le pene principali in misura sensibilmente superiore al minimo edittale. Non soddisfa la motivazione in punto di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. (che si limita ai richiamo dell'applicazione della misura di prevenzione) ne' tantomeno quanto indicato a giustificazione dell'individuazione della pena base "sensibilmente superiore al minimo edittale", l'assunto secondo cui tale commisurazione "costituisce un'adeguata valutazione della gravità del fatto" (sentenza, pag. 156) non rappresenta una argomentazione sufficiente bensì una mera formula di stile, del tutto inidonea ad esplicitare le ragioni a sostegno della decisione.
9. Contraddittoria motivazione con riferimento all'aumento disposto ex art. 81 cpv. c.p. per la ritenuta violazione "continuata" del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. B) I Giudici di seconde cure affermavano, con riferimento alla commisurazione della pena:
"L'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma, il D.P.R. n.309 del 1990 non ha concreta incidenza sull'entità della pena,
ritenendosi comunque adeguato l'aumento di un anno di reclusione per la violazione continuata del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Orbene:
appare quantomeno contraddittorio, se non contrastante con i criteri di cui all'art. 133 c.p., che il venir meno nel caso di specie di una circostanza aggravante del valore di quella dell'art. 80 cpv. c.p., la cui presenza o meno modifica sostanzialmente il profilo sanzionatorio concreto, non possa avere alcuna "incidenza" sull'entità della pena;
l'affermazione della Corte di Appello è errata in diritto e priva di una motivazione sufficiente:
del pari:
l'assunto secondo cui la pena deve essere aumentata ex art. 81 cpv. c.p. con riferimento alla violazione continuata della L. Stup., art. 73 non trova conferma nel precedente iter motivazionale della sentenza, laddove riteneva che "l'unico acquisto di una precisa quantità di droga riferibile direttamente a IS è quello di mezzo chilo di eroina da AL" (sentenza, pag. 153). L'aumento di pena operato al riguardo era, quindi, del tutto ingiustificato.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata.
Con motivi aggiunti, l'imputato eccepisce:
1. L'invalidità della celebrazione del giudizio contumaciale in appello.
È oramai ius receptum che "il Giudice nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato" (Sez. Un., 27 settembre 2004, Gagliardi, CED. n. 231.810). A fronte di ciò appare di tutta evidenza l'imperdonabile errore in cui sono incorsi i giudici milanesi laddove, a fronte in un accertato ricovero del IS il giorno 12 maggio 2005 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda di Milano in area urgenza per crisi ipertensiva (v. amplius atto di ricorso), hanno dichiarato la contumacia ritenendo, sic et simpliciter, "non provato il legittimo impedimento dell'imputato" riservandosi di valutare alla successiva udienza "le eventuali ulteriori emergente" (v. verb. ud. 12 maggio 2005).
Ma, delle due l'una:
a)- o il IS, sulla base degli accertamenti disposti, era legittimamente impedito a comparire con conseguente necessità di disporre il rinvio dell'udienza e con correlativo diritto ad una nuova citazione per la successiva udienza;
b)- ovvero il legittimo impedimento, a parere dei giudici, non sussisteva, ed allora bisogna rendere conto dello strumento di accertamento utilizzato allo scopo e provvedere di conseguenza, id est alla formale dichiarazione di contumacia dell'imputato. Di contro, nella vicenda concreta è stato sperimentato un tertium genus operativo marcatamente connotato di perplessità decisoria:
disposti bensì degli accertamenti è stata comunque dichiarata la contumacia (a prescindere dall'esito di essi) ma, tuttavia, con riserva di rivalutare nel prosieguo ulteriori emergenze. Il che, evidentemente, non poteva (e non PUÒ) essere. In una sorta di valutazione "ora per allora", "a scioglimento della riserva" già espressa all'udienza del 12 maggio, ed in risposta alla richieste formulate dalla difesa con riferimento allo stato di salute dell'imputato, dopo oltre dieci giorni, in occasione dell'udienza del 23 maggio, i giudici della Corte d'appello milanese definivano le condizioni di salute del IS come mera "sintomatologia soggettiva" cui non avrebbe fatto riscontro "l'accertamento di stati patologici" pertanto - e dal momento che anche "l'accertamento dei valori pressori denota uno stato di assoluta normalità" - si legge nell'ordinanza impugnata, forse nel tentativo di "salvare" la precedente decisione, "non è possibile ipotizzare sic che neppure all'atto dell'accesso al pronto soccorso vi fosse in atto una situazione obbiettiva di malessere tale da impedire la presenza al processo" mentre quanto alla situazione prospettata per l'udienza del 23 maggio non vi sarebbe "nè motivo di rinvio ne' motivo di accertamento" (così ad litteram ord. 23 maggio 2005). Sta di fatto che, come affermato in maniera non equivocabile e non controvertibile da codesto Giudice di legittimità, la documentazione medica può essere disattesa solo nel caso di una diversa valutazione tecnica e non può essere sostituita da una valutazione arbitraria o da un generico apprezzamento del giudice.
Analoghe considerazioni valgono per l'ordinanza del 1^ luglio 2005:
ancora una volta i giudici dell'appello hanno creduto di potersi sbarazzare disinvoltamente della certificazione medica mestante ulteriore ricovero del IS presso il Pronto Soccorso del Centro Cardiologico Monzino ritenendo che la documentazione non specificasse a sufficienza la natura del disturbo patito e non dimostrasse il manifestarsi di un assoluto impedimento a comparire;
donde il rigetto dell'istanza di rinvio responsabilmente formulata per conto del IS (v., da ultimo, Sez. 3^, 19 maggio 2006, Quaquaro, in Mass. Uff., n. 234.662).
2. L'insufficienza argomentativa della motivazione. Si legge a pag. 153 della sentenza impugnata: l'atto d'appello presentato nell'interesse del IS contenente "severe" censure "al modo di considerare le dichiarazioni dei collaboratori, è meritevole di attenzione e certamente fondato con riferimento all'imputazione di cui all'art. 416 bis c.p.". In particolare, "la sentenza impugnata ha fatto riferimento alle dichiarazioni di CA, PI e EN, ma ha omesso di considerare che le loro conoscenze erano abbastanza parziali e frammentarie anche se veritiere e riscontrate nel nucleo fondamentale concernente l'acquisto di stupefacenti".
Mentre per quanto riguarda la partecipazione del IS all'associazione mafiosa le dichiarazioni dei collaboratori sono tutt'altro che univoche o convincenti: certamente attendibili dal punto di vista soggettivo, ma attendibili sia quando parlano del tentativo di vendere autovetture per saldare i debiti, sia quando escludono rapporti di IS con PE quando sono così generiche. (come per EN) da essere assolutamente inutili sul piano probatorio.
Ne consegue l'assoluta mancanza di prova in ordine al contributo fornito dal IS al sodalizio mafioso e la pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto.
I giudici dell'appello, in risposta a specifiche censure mosse con riferimento partecipazione del IS ad un sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, ha affermato che "la prova di acquisiti abituali di stupefacente vale per le imputazioni di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73 e per quella di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 condividendosi e confermandosi quella giurisprudenza secondo cui va considerato partecipe all'associazione anche colui che è stabilmente disponibile a ricevere la sostanza, di modo che tale stabile disponibilità diventa una forma di collaborazione all'attività associativa, facilitandone l'esercizio e garantendo il mantenimento e l'incremento dei profitti".
Si osserva, di contro, che l'accertamento circa la sussistenza di un sodalizio finalizzato al traffico di stupefacente e la partecipazione del singolo alla societas sceleris deve articolarsi secondo una ben precisa sequenza concernente in linea di priorità logica:
a) - l'esistenza d: una associazione criminosa finalizzata al traffico di stupefacenti "identificabile nell'accordo destinato a costituire una struttura permanente in cui i singoli associati divengono - ciascuno nell'ambito dei compiti assunti o affidati - pari di un tutto finalizzato a commettere una serie indeterminata di delitti della stessa specie, preordinati alla cessione o al traffico di droga", munita "di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati" (Sez. 1^, 21 ottobre 1999, Calzolaio e altro, in Mass. Uff, n. 216.12 4; negli stessi termini Sez. 6^, 13 dicembre 2002, Allegri, m, n. 223.41 6);
b) - la partecipazione del singolo al sodalizio criminoso da intendersi come "effettivo contributo" al raggiungimento dei fini della associazione, non solo "fornito con carattere di stabilità" ma anche con "la consapevolezza di inserirsi organicamente nella vita del gruppo delinquenziale" (Sez. 5^, 9 maggio 2001, Cantatore ed altri, in Mass. Uff., n. 219.93 1) e che "tutte le attività, proprie od altrui, ricevano vicendevole ausilio e che, insieme, contribuiscono ad attuare il programma criminoso" (Sez. 5^, 10 maggio 2002, p.m. in proc. Ferraiolo ed altri, in Guida Dir., 2002, n. 9, 77).
Senza alcun cenno al "come" ed al "perché" il IS avrebbe fornito un contributo causale volontario alla realizzazione dei fini di profitto del sodalizio e senza aver compiuto indagine di sorta in ordine alla volontà e la consapevolezza di operare quale aderente di una organizzazione criminosa e nell'interesse della stessa, la Corte d'appello di Milano si è limitata ad affermare che la "prova di acquisti abituali di stupefacenti" rileva tanto per la responsabilità D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 tanto per la partecipazione del ricorrente al sodalizio.
Sta di fatto, però, che ancora una volta sono sempre le affermazioni e/o argomentazioni dei giudici di secondo grado a porsi in contraddizione fra di loro.
Gli stessi giudici milanesi, infatti, nell'escludere l'aggravante dell'ingente quantità, hanno sottolineato che "non v'è prova della partecipazione di IS a taluno degli episodi di ingenti acquisiti di stupefacenti di cui padano, ad esempio, RO e Di CA o di cui si ha traccia nelle intercettazioni ambientali o nelle notizie di sequestri ed arresti colleganti all'associazione esistente in autoparco.
Di modo che l'unico acquisto di una precisa quantità di droga riferibile direttamente al IS è quello di mezzo chilo di eroina da AL, episodio avvenuto in presenza di PI, e per il quale il riscontro è dato dalle citate schede contabili". Nè la partecipazione ad altri episodi o l'acquisto in proprio di altri quantitativi "può essere desunto dall'ammontare del debito, non risultando, a prescindere dal suo reale ammontare, se fosse maturato per un unico acquisto oppure se si fosse andato accumulando nel tempo".
La mancanza di prova in ordine alla stabilità del contributo fornito dal IS si coniuga con la mancanza di qualsivoglia elemento comprovante la consapevolezza di inserirsi organicamente nel sodalizio e di svolgere una attività che contribuisce ad attuare il programma criminoso della associazione.
Insiste, pertanto, il ricorrente nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Esaminando dapprima l'eccezione preliminare relativa alla dichiarazione di contumacia per avere la Corte disatteso l'impedimento dell'imputato, si osserva quanto segue:
Alla prima udienza, (12 maggio 2005) dopo la dichiarazione di contumacia del IS, la difesa comunicava di avere avuto notizia del ricovero del predetto in una struttura ospedaliera, e tanto comunicava "anche ai fini di un rinvio per legittimo impedimento". A seguito degli accertamenti telefonici disposti, il cui esito veniva comunicato dall'ente ospedaliero, la Corte "non revocava la dichiarazione di contumacia, non risultando provato il legittimo impedimento dell'imputato, riservandosi di valutare alla prossima udienza le eventuali, ulteriori emergente" e dava atto, altresì, "che veniva saltata la lettura della posizione del IS". Il difensore, peraltro, aveva concordato con l'impostazione del Procuratore Generale e, cioè "di soprassedere ed il 23/5/2005, con documentazione idonea decidere sull'impedimento". All'udienza del 23 maggio, la Corte di merito ha così argomentato:
"a scioglimento della riserva espressa all'udienza del 12 maggio 2005 circa l'impedimento a comparire dell'imputato, sentite le parti, dato atto che dalla documentazione clinica presentata non è dato ravvisare altro che una sintomatologia soggettiva, cui non ha fatto riscontro l'accertamento di stati patologici;
dato atto, in particolare, che anche l'accertamento dei valori pressori denota uno stato di assoluta normalità, per cui non è possibile ipotizzare che neppure all'atto dell'accesso al pronto soccorso vi fosse in atto una situazione obiettiva di malessere tale da impedire la presenza al processo;
ritenuto che la semplice sintomatologia soggettiva, non verificabile clinicamente, non può certo costituire impedimento a comparire;
rilevato, infine, che la mera affermazione odierna del difensore del ripetersi di una crisi ipertensiva non è, di per sè, ne' motivo di rinvio ne' motivo di accertamento, tanto più alla luce dei recenti accertamenti appena riferiti;
per questi motivi
conferma la dichiarazione di contumacia del IS e dispone procedersi al giudizio di appello".
All'udienza del 1 luglio 2005, la Corte territoriale ha ancora così motivato:
"sulla istanza di legittimo impedimento a comparire depositata in data odierna alle ore 15,15, si osserva quanto segue:
Le documentazioni prodotte attestano alla data del 27/6/2005 e per il periodo precedente una situazione di ipertensione del IS di cui, non solo non è documentato il persistere ad oggi, ma che intrinsecamente non rivela un assoluto impedimento a comparire;
Il disturbo evocato è di natura molto diffusa e normalmente trattabili con farmaci di uso comune;
La dichiarazione del pronto soccorso in data odierna non specifica assolutamente quale sia il disturbo acuto per il quale il IS vi si è recato, nonché non dimostra obiettivamente il manifestarsi di un assoluto impedimento a comparire;
Le sistematiche coincidenze degli accessi al pronto soccorso con le giornate di udienza, ogni volta supportati da accertamenti medici aspecifici (al di là della ipertensione), fa fondatamente supporre la strumentalità delle allegazioni di sintomi mai obiettivamente riscontrabili in termini patologici impedienti";
per questi motivi
rigetta l'istanza".
Ciò posto, osserva questa Corte di legittimità che l'eccezione è infondata in quanto dalla semplice lettura delle ordinanze suddette è agevole rilevare come la Corte di merito, con i provvedimenti in questione, ha valutato la natura della infermità dedotta ed ha adeguatamente e logicamente motivato le ragioni del suo convincimento circa l'impossibilità di ravvisare in esso una assoluta impossibilità a comparire;
così argomentando, i Giudici di 2^ grado hanno fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Suprema Corte a Sezioni Unite secondo cui "nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, il Giudice deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivi, potendo pervenire ad un giudico negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia di cui si afferma colpito l'imputato" (Cass. Sez. Un. 11 ottobre 2005 n. 36635, Gagliardi);
ed è, appunto, tale valutazione quella che, nel caso di specie, è stata effettuata dalla Corte di merito.
Passando ad esaminare i primi due motivi del ricorso del 20 gennaio 2006 e il secondo dei motivi aggiunti - che possono trattarsi congiuntamente - si osserva che essi sono infondati. Con il primo motivo si deduce che "entrambi i sodalizi di cui ai capi a) e c) avrebbero operato nel medesimo periodo (dal 1991 al 1993) e con coincidenza pressoché totale di mezzi, di partecipi e di località operative (in principalità, l'Autoparco sito alla Via Salomone n. 78).
Ed identiche, peraltro, sono le fonti di prova e gli elementi utilizati dai Giudicanti per giungere ad una pronuncia così differenziata.
L'esame della parte motiva rende palese come la stessa sia contraddittoria e carente sotto il profilo logico, nonché fondata sull'erronea applicazione delle norme di diritto sostanziale e processuale.
La gravata sentenza trae spunto - come emerge dalla lettura dell'iter motivazionale - unicamente dalle propalazioni di chiamanti in correità.
Si rivela manifestamente errata la valutazione operata sulle dichiarazioni dei propalanti e la stessa individuazione degli elementi di controllo e dei criteri utilizzati per il vaglio del racconto dei propalanti.
Quel che maggiormente importa è che le stesse argomentazioni addotte dai Giudicanti appaiono in contrasto le une con le altre laddove, da un lato assolvono il IS per non aver commesso il fatto di cui all'art. 416 bis c.p. e, dall'altro, lo ritengono responsabile per i reati di cui alla L. Stup., artt. 73 e 74".
Con il secondo motivo si deduce che "La decisione di condanna, in primo luogo, muove dalla premessa secondo cui è "la prova degli acquisti abituali di stupefacenti" a fornire fondamento all'imputazione di cui alla L. Stup., art. 74.
È la stessa Corte di Appello, tuttavia, a contraddire tale affermazione, dando atto con la stessa motivazione che:
"non v'e prova della partecipazione di IS a taluno degli episodi di ingenti acquisti di stupefacenti" (sentenza, pag. 53);
"l'unico acquisto di una precisa quantità di droga riferibile direttamente a IS è quello di mezzo chilo di eroina da AL" (sentenza, pag. 53);
ed ancora:
"nè la partecipazione a tali episodi o l'acquisto in proprio di ingenti quantità può essere desunto dall'ammontare del debito, non risultando, a prescindere dal suo reale ammontare, se fosse maturato per un unico acquisto oppure se si fosse andato accumulando nel tempo" (sentenza, pag. 154).
Il sillogismo argomentativo adottato dai Giudici di Milano è chiaramente fallace ed intrinsecamente viziato da contraddittorietà logica.
Infatti:
se colui che acquista abitualmente la sostanza stupefacente va considerato partecipe dell'associazione;
ma non vi è la prova - lo ribadisce la stessa Corte di seconde cure - che a IS sia riferibile più di un acquisto di sostanza stupefacente;
allora non può sostenersi, se non contraddicendo in maniera macroscopica e lampante la premessa, che IS RE possa essere considerato partecipe dell'associazione.
Entrambi i motivi, come si e detto, sono infondati.
Quanto al primo, va osservato che è principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che "i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostante stupefacenti, pur essendo autonomi l'uno rispetto all'altro, concorrono quando la prima associazione abbia lo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dalla L. Stup., artt. 71, 72 e 73" (Cass. sez. 1^, 26/01/1995, n. 866, Candela);
ed, ancora: "possono concorrere fra loro i reati di associazione di tipo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tutelando le rispettive norme beni giuridici diversi:
la prima (art. 416 bis c.p.), l'ordine pubblico sotto il particolare profilo della pericolosità sociale dell'esistenza di organizzazioni svolgenti attività illecite con modalità intimidatrici derivanti dalla natura dell'associazione e cagionando condizioni di assoggettamento e di omertà idonei al raggiungimento di scopi ingiusti, l'altra (L. stup., art. 74), la difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione" (Cass. sez. 1^, 9/5/1996 n. 4714, RIV 204549; Cass. sez. 6^, 9 maggio 1997, n. 4294, Calabrò RV. 208883). È stato, in proposito, precisato che "le figure criminose di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope concorrono materialmente anche quando sono riconducibili ad un'unica organizzazione criminosa;
tuttavia, le singole condotte partecipative costituiscono due aspetti diversi della realtà fenomenica, sicché il singolo soggetto ben può far parte del sodalizio mafioso ma restare escluso dall'attività criminosa nel campo degli stupefacenti, ovvero occuparsi di tale settore ma restare fuori non solo degli altri campi di azione del clan ma dello stesso metodo mafioso" (Cass. sez. 2^, 6 dicembre 1996, n. 10469, RIV 206493). Orbene, la Corte territoriale ha, con adeguata valutazione di merito delle risultanze probatorie, non censurabile in questa sede di legittimità, da un lato ritenuto che "non vi era la prova sicura della partecipazione del IS all'associazione mafiosa essendo le indicazioni offerte nella sentenza di 1^ grado troppo generiche o insufficienti" (pag. 154) e, dall'altro lato, ha ritenuto provata, sulla base di precise risultanze processuali, la sua partecipazione all'associazione criminosa finalizzata al traffico della droga, precisando - come già aveva rilevato, in proposito, il Tribunale il quale aveva evidenziato come il IS frequentasse stabilmente l'Autoparco per rifornirsi di sostanze stupefacenti che, poi, rivendeva a terze persone e che a lui si riferivano le schede sequestrate durante l'operazione del GIGO recanti le sigle "Ra.Tu.Ransi" (pag. 75 sent. 1^ grado) - che il IS si riforniva abitualmente di droga all'Autoparco, ma per i cui acquisti aveva contratto debiti e non riusciva a saldare e per i quali proponeva la cessione di autovetture.
Ha fondato, correttamente, tale affermazione la Corte sulle dichiarazioni dei collaboranti CA, PI e EN ritenute "veritiere e riscontrate nel nucleo fondamentale concernente l'acquisto di stupefacenti".
In proposito, la Corte di merito ha ritenuto certa tale circostanza dal momento che erano state sequestrate schede contabili con l'indicazione "Ra.Tu.Ransi" e che lo stesso IS attribuiva gli acquisti di droga ad uso personale;
inoltre, i Giudici di appello hanno dato il dovuto risalto all'acquisto di una precisa quantità di droga, riferibile direttamente al IS concernente mezzo kilo di eroina dallo stesso acquistata dal AL, episodio avvenuto in presenza del collaborante PI, ed in ordine al quale il riscontro era dato dalle citate schede contabili.
Nessuna censura può, pertanto, muoversi in ordine al giudizio di responsabilità del IS in ordine al reato in questione, basato su precise risultanze processuali adeguatamente valutate dalla Corte di merito.
Quanto al secondo motivo di ricorso, si osserva che l'assunto della difesa circa la contraddittorietà delle argomentazioni della Corte sul punto, è manifestamente infondato, anzi strumentale, perché non è esatto dire che la Corte di Appello affermi che "non vi è la prova che a IS sia riferibile più di un acquisto di sostante stupefacenti".
Invero, i Giudici di 2^ grado parlano, come si è già rilevato, di "abituali acquisti di droga" (di quantità imprecisata) ed aggiungono che, in un caso, era stato anche accertato "l'acquisto di una precisa quantità di droga", ma ciò viene evidenziato dalla Corte di merito - oltre che ai fini di responsabilità - anche al fine di escludere sia la contestata aggravante della "ingente quantità" sia l'attenuante della "modesta entità" prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma. (Tale motivazione rende infondato anche il settimo motivo di ricorso con il quale si lamenta, peraltro genericamente, l'esclusione dell'applicazione dell'attenuante suddetta).
Sulla base di tali risultanze, (dichiarazioni dei collaboranti, in particolare, di quelle del PI, nonché delle schede contabili), la Corte di merito, a differenza di quanto assume la difesa, ha considerato il IS "acquirente abituale", ed ha, quindi, precisato che "la prova di acquisti abituali di stupefacenti vale per le imputazioni di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e di cui all'art. 74 stesso decreto condividendosi e conformandosi a quella giurisprudenza secondo cui va considerato partecipe dell'associazione anche colui che è stabilmente disponibile a ricevere la sostanza, di modo che tale stabile disponibilità diventa una forma di collaborazione dell'attività associativa, facilitandone l'esercizio e garantendo il mantenimento o l'incremento dei profitti" (Cass. sez. 6^, 10 maggio 1990, n. 6790, Ansatone;
id. sez. 6^, 25 gennaio 2000 n. 856, Campanella). Sul punto, peraltro, già lo steso Tribunale aveva correttamente evidenziato che "il vincolo associativo, per giurisprudenza costante, è compatibile anche fra soggetti tra i quali vi è rapporto di fornitura e che, pertanto, si pongono come venditore e come acquirente, vincolo che non è escluso dalla sussistenza di contrasti sull'esborso di spese o di corrispettivi".
La motivazione sopra riportata e il puntuale richiamo alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità rende infondato anche il secondo ed ultimo dei motivi aggiunti.
Quanto al terzo motivo, si osserva che sulla censura dell'appellante tendente ad escludere l'aggravante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 4, la Corte territoriale ha così correttamente motivato:
"pacifico che l'associazione possa ritenersi armata, tenuto conto dell'esito delle perquisizioni e dell'uso sistematico di armi da fuoco per commettere delitti di sangue, tra cui quelli giudicati nel processo Count Down, riferibili, per quanto già ampiamente accennato, a contrasti riguardanti la gestione dei traffici di droga. Si tratta di circostanze di natura oggettiva che si può ritenere sicuramente nota a IS, vuoi in relazione al numero di persone con cui egli fu in contatto per gli acquisti di droga, vuoi per la conoscenza che egli certamente aveva delle modalità di azione di quel gruppo dati i suoi costanti rapporti con l'ambiente" (pag. 155- 156).
Trattasi di una logica, ineccepibile valutazione di merito non sindacabile in questa sede di legittimità, e del resto, questa Suprema Corte ha avuto più volte modo di affermare che, "qualora sia accertato, anche nei confronti di taluno soltanto dei componenti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso in possesso di armi, l'aggravante dell'associazione armata è configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole di detto possesso o lo abbia ignorato per colpa" (Cass. sez. 6^, 19 settembre 1995, n. 9712, RIV 202352; id. 2 marzo 1995, n. 2164). Quanto al quarto e sesto motivo di ricorso, la Corte ha correttamente ritenuto che "dato il numero delle persone già condannate definitivamente e di quelle qui ritenute responsabili per lo stesso reato, è pacifico che l'associazione comprendesse più di dieci persone";
a sua volta, il Tribunale aveva già chiarito "ai fini della ravvisabilità dell'aggravante di dieci o più partecipanti all'associazione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, nel numero degli associati devono essere inclusi anche i soggetti coimputati in procedimenti separati".
Quanto al quinto motivo di ricorso - premesso che la circostanza che il IS sia stato assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p. è irrilevante - si osserva che la Corte di merito ha richiamato, in ordine alla sussistenza dell'aggravante prevista dal D.L. n. 151 del 1991, art. 7 la motivazione sul punto resa dal Tribunale che ha correttamente evidenziato come il traffico di droga - che si risolveva in una forma di finanziamento dell'associazione - si ponesse in termini di strumentalità ed agevolazione rispetto all'associazione mafiosa.
Infondati sono anche l'ottavo e il nono motivo di ricorso con i quali il ricorrente si duole nella mancata concessione delle attenuanti generiche e, comunque, del trattamento sanzionatorio, anche con riferimento all'aumento per la continuazione. Sul punto, ampia e corretta è la motivazione della Corte di merito che ha così argomentato:
"si ritiene di confermare il diniego di attenuanti generiche;
è pero che è trascorso molto tempo dai fatti ma è altrettanto vero che in epoca successiva ad essi fu applicata al IS la misura della sorveglianza speciale, a testimonianza di una riconosciuta, perdurante pericolosità, rimarcata anche dall'accertata violazione, in più circostante, delle relative prescrizioni, con condanna inflitta dal Pretore di Lodi in data 19 settembre 1996, insomma, neppure la condotta successiva al reato è tale da far ritenere IS meritevole delle attenuanti generiche.
Ad avviso della Corte, per rispondere all'ulteriore motivi di appello sollecitante la riduzione della pena e per rispondere all'appello incidentale del P.G., la pena inflitta del tutto congrua. Essa è stata determinata a partire da una base sensibilmente superiore al minimo edittale, il che costituisce una adeguata valutazione della gravità del fatto.
Il modesto aumento per le riconosciute aggravanti fa, invece, ritenere ammesso e riconosciuto quel ruolo di non primaria importanza affermata nell'atto di appello.
In conclusione, la decisione di 1^ grado, relativamente a IS, va parzialmente riformata, togliendo la porzione di pena (un anno di reclusione) inflitta per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. per cui si pronuncia l'assoluzione.
L'esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, comma 2, non ha concreta incidenza sull'entità della pena,
ritenendosi, comunque, adeguato l'aumento di un anno di reclusione per la violazione continuata del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73". Si è in presenza di una corretta valutazione di merito, non sindacabile in questa sede di legittimità.
OT PE;
L'imputato, con ricorso del 30/12/2005, deduce i seguenti motivi:
La sentenza impugnata è nulla per mancanza ed evidente illogicità della motivazione, nonché per erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 110 e 416 bis c.p.. EP OT, avvocato, ricorre alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza che ritiene, prima ancora che ingiusta, destituita di ogni fondamento giuridico e gravemente viziata sotto il profilo logico.
Invero, la pronuncia della Corte d'appello di Milano, pur avendo riconosciuto l'inconsistenza probatoria della quasi totalità delle proposizioni accusatorie e dell'addebito concernente l'inserimento dell'imputato nel sodalizio contestato al capo a) della rubrica, (L. Stup., art. 74), ribadisce il giudizio di colpevolezza in ordine alla seconda delle imputazioni ascritte, capo c) (art. 416 bis c.p.), immutando, tuttavia, il titolo della partecipazione e circoscrivendo ad un solo episodio la fonte della responsabilità.
Ne è scaturita una vera e propria sovversione del tema in discussione e della stessa prospettiva di valutazione della vicenda. EP OT era stato rinviato al giudizio del Tribunale di Milano sulla scorta di una contestazione che lo descriveva come persona stabilmente adibita a ben individuate mansioni all'interno di due associazioni criminose.
La qualifica professionale dell'imputato, in questo contesto, era stata indicata come lo strumento attraverso il quale l'imputato aveva potuto realizzare i fatti da cui discendeva l'ipotesi di colpevolezza.
Il tema di prova, infine, era costituito da plurime dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti a vario titolo inseriti negli organigrammi dei sodalizi menzionati ai capi A) e C) della rubrica. All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale ravvisava la fondatezza della proposizione di accusa e articolava le ragioni del raggiunto convincimento attraverso l'analisi delle fonti a carico e la conseguente valutazione giuridica delle condotte ritenute sufficientemente provate.
Ora, esaurito il secondo grado del giudizio, la situazione è radicalmente cambiata:
di tutti i fatti che erano stati invocati dal Tribunale non ne resta che uno;
della stabile inclusione nell'organico delle associazioni in addebito non v'è più traccia;
le fonti sono - tutte meno una - destituite di riscontro. Insomma:
EP UC non è più un partecipe, ma un mero concorrente esterno - rectius: eventuale - della sola associazione contestata al capo C) della rubrica.
Non era, dunque - ad avviso del ricorrente - mero esercizio di stile stabilire se il viaggio a Parigi fosse determinato da una ragione difensiva (IA era detenuto e raggiunto da pesanti accuse), oppure non del tutto lecita (uno scambio di notizie con il latitante per eventualmente inquinare le prove), ovvero, ancora, da un altro inconfessabile motivo.
Era, invece, indispensabile, proprio per le conseguenze che la Corte ritiene di potere desumere, stabilire con precisione quale fosse l'oggetto del colloquio e, in particolare, se fosse un tema che, a nessun titolo, potesse essere ricondotto all'esercizio del diritto di difesa e, dunque, in un'area che mai può essere qualificata illecita.
Ciononostante, la superficiale considerazione di cui s'è fatta menzione, esaminata la decisione emessa all'esito del giudizio di appello, può dare lo spunto per intraprendere un sentiero nel quale la qualificazione in termini di illiceità dell'oggetto dei colloqui tra LU IA, il suo difensore e AL non può
prescindere dalle implicazioni giuridiche connesse alla qualifica professionale del ricorrente e dalla necessaria individuazione di un significativo apporto causale della condotta al sodalizio di cui al capo C) della rubrica.
Al riguardo, è sufficiente constatare che la sentenza, nella parte dedicata a EP UC, così esordisce:
"avvocato, difensore di IA dopo l'arresto del giugno 1992 e, poi, nel 1993, anche di Di CA": circostanza, questa che legittima non soltanto l'esistenza di un rapporto con IA LU, ma ne qualifica la connotazione in termini di vincolo professionale e non illecito.
Se, poi, a ciò si aggiunge che, sempre in sentenza, si assume che le dichiarazioni del Di CA in ordine ad un preteso ruolo di messaggero o di intermediario del prevenuto sono addirittura prive "del supporto di altri elementi, che a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 3 permettono di valutarne l'attendibilità", riesce davvero difficile, se non impossibile, comprendere la ragione per la quale, posto che anche "l'eventuale limitato ruolo quale messaggero sarebbe fatto insufficiente, inidoneo a farlo ritenere tanto partecipe quanto concorrente esterno nel reato di cui all'art. 416 bis c.p.", la Corte assume categoricamente che "v'è prova che il rapporto IA - UC - AL (tramite US) non fu limitato ad uno scambio di notizie" e, pertanto, è sintomo della responsabilità affermata in dispositivo.
L'adesione ai principi enunciati nella sentenza Demitry, anche a prescindere dalla condivisibilità della medesima, è il sintomo della preventiva rinuncia all'accertamento della incidenza causale della condotta che si ascrive al ricorrente.
La sentenza non dice - e soprattutto non dimostra - che il viaggio a Parigi incise sulle sorti dell'associazione: si limita a considerare che, a seguito delle iniziative poste in essere dall'Autorità Giudiziaria, il sodalizio capeggiato da LU IA era entrato in una fase involutiva, trascurando, tuttavia, che - come è chiaramente ribadito a pag. 163 - i contatti con il AL erano tenuti da altre persone e che EP UC non era assolutamente in grado di rintracciare il latitante.
Nondimeno, la sentenza - pag. 167 - assegna a UC EP il ruolo di sostituto provvisorio e temporaneo del IA, senza, tuttavia, verificare in alcun modo se - come si è autorevolmente affermato anche nella sentenza del 20 settembre 2005 - "realmente il singolo concorrente abbia materialmente portato al fatto un quid pluris (contributo individualizzante) che abbia effettivamente influenzato il fatto storico".
Con altro ricorso del 4/12/2006, l'imputato deduce:
OLzione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione al c.d. degli artt. 110 e 416 bis c.p.; violazione di legge (art. 192 c.p.p., comma 3); illogicità testuale ovvero motivazione di mera apparenza quanto alla condotta di concorso esterno in associazione di stampo mafioso;
nullità della sentenza.
La sentenza della Corte d'appello di Milano si espone a forti rilievi critici;
perché i decisori distrettuali, che pure hanno finalmente epurato la realtà (anche) processuale dalla quasi totalità delle infondate enunciazioni accusatorie proditoriamente scagliate contro il sottoscritto ricorrente dal "collaboratore di giustizia DI CA LU, hanno tuttavia ritenuto di poter individuare un accadimento storico significativo non già della supposta partecipazione "piena" all'associazione descritta al capo e) della rubrica, quanto piuttosto di una condotta inquadrabile nello schema (a) tipico del c.d. concorso esterno.
Il che, però - ad avviso del ricorrente - ed in ciò consiste l'insuperabile vizio logico della sentenza oltre che la ragione di contrasto con la legge penale, non prima di avere pesantemente squalificato le propalazioni del locatore anche (e proprio) con riferimento al nucleo centrale dell'originario postulato d'accusa - ovvero il presunto ruolo di "messaggero" stabilmente svolto da chi scrive nell'interesse della duplice consorteria - e senza dimostrare per nulla quale sarebbe stato il comportamento penalmente rilevante realizzato in occasione di quell'unico evento - il viaggio a Parigi del novembre 1992 - quale la ragione effettiva (e diversa, da quella subito riferita dal ricorrente) dell'incontro con l'esule AL Amedeo e il contenuto del colloquio con costui e infine, e soprattutto, quale la conseguenza concreta della pretesa relazione illecita così agevolata/realizzata ("il rapporto IA - UC - AL") sul piano della realtà fattuale e dell'oggettiva risoluzione del momento di fibrillazione in cui si trovava l'associazione medesima.
Per vero, alle pagine 160 e seguenti del provvedimento i giudici distrettuali ripercorrono schematicamente i contenuti essenziali dell'originaria ipotesi d'accusa formulata contro il sottoscritto ricorrente, che per oltre tredici anni (...) si è alimentata in via pressoché esclusiva con le sibilline proposizioni di tale Di CA LU;
e ciascuno dei diversi segmenti in cui si articola(va) il racconto di costui, ricomposto ad unità dalla Procura ambrosiana per sostenere l'assunto che EP UC avrebbe approfittato del proprio ruolo di avvocato per militare stabilmente all'interno di entrambe le societas scelerum (sostanzialmente attraverso un'attività di raccordo fra il capo detenuto e i consorti ancora in libertà, e in un arco temporale compreso "quantomeno a partire dall'inizio del 1991 e permanenti fino agli arresti di quasi tutti gli assodati avvenuti nel corso degli anni 1992 e 1993") viene analizzato partitamente dagli estensori.
L'esito di tale prima ispezione, condotta alla stregua di un utilizzo corretto della regola di giudizio (art. 192 c.p.p., comma 3) e in conformità alle analitiche censure affidate ai motivi di impugnazione - che si richiamano integralmente e che costituiscono parte integrante del presente ricorso - conduce i decisori distrettuali ad affermare non soltanto che ognuno dei singoli capitoli di tale racconto risulta privo di ogni e qualsivoglia consistenza (logica e fattuale) e che va drasticamente ridimensionata l'amplissima indicazione temporale del capo di imputazione ("dunque l'attività di UC da prendere in considerazione si è esaurita in pochi giorni"; pag. 166), ma addirittura che anche in relazione al viaggio parigino "risultano una serie di contraddizioni e dati discordanti" pag. 164).
Dunque, questa essendo la premessa logico-argomentativa da cui prendere le mosse - e che gli stessi decisoti hanno fatto propria per assolvere il ricorrente sia dalla micidiale accusa D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, sia dalla infamante militanza in una società
mafiosa - risulta evidente la natura meramente apparente dell'assunto per cui "... v'è prova che il rapporto IA - UC - AL (tramite US) non fu limitato ad uno scambio di notizie.
Esso è stato esaurientemente ricostruito nella sentenza di primo grado (pagg. 90 - 92) e la Corte condivide sia la ricostruzione sia le motivazioni individuate del viaggio di UC a Parigi". Pertanto, il ricorrente chiede che l'Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione voglia dichiarare la nullità della sentenza impugnata, con ogni consequenziale provvedimento.
Entrambi i ricorsi sono infondati e, come tali, vanno rigettati. La Corte di merito ha ritenuto definitivamente accertata la condotta, penalmente rilevante, tenuta dall'imputato UC EP, in ordine alla sua avvenuta intermediazione per riallacciare i rapporti tra JI IA, (capo indiscusso dell'associazione criminale "Autoparco", e detenuto in carcere con il regime di cui all'art. 41 bis Ord. Pen.), e AL ED (latitante a Parigi), dopo che il "blitz" del 17 ottobre 1992 aveva sconvolto la compagine dell'"Autoparco", ed ha ritenuto provato che tale intermediazione - consistita nel portarsi a Parigi per incontrare il latitante dopo aver visitato in carcere il IA - era determinata dalla necessità di "rimettere in piedi la situazione" e "finalizzata al mantenimento dell'operatività del sodalizio mafioso" (e, per quanto si dirà in seguito in ordine al ricorso del P.G. avverso la assoluzione dell'imputato dal reato di cui alla L. Stup., art. 74, "in vista della ripresa e del mantenimento dei traffici di droga gestito dal gruppo mafioso").
La Corte territoriale è pervenuta a tale conclusione sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboranti Di CA e US oltre che della documentazione proveniente dalle carceri ed ha rilevato come "le dichiarazioni del Di CA circa il ruolo di messaggero e di intermediario dell'avvocato UC con AL non erano fandonie, perché tale ruolo è comprovato dal rapporto IA - UC - US - AL", e come "quel viaggio fu determinato non tanto dalla eventualità di assumere la difesa di EP AL, quanto per consentire un raccordo tra IA e AL in vista della ripresa e del mantenimento dei traffici di droga gestito dal gruppo mafioso.
La stessa cronologia dei fatti conferma la totale attendibilità della dichiarazione della US circa il fatto che due furono i suoi incontri con UC, il quale significativamente nega il secondo, perché fu durante questo secondo incontro che si palesò lo scopo del viaggio, poi confermata alla US dal AL e, cioè, la necessità di rimettere in piedi la situazione". Ed, infatti, a sostegno del suo assunto la Corte evidenzia lo sviluppo cronologico dei fatti:
"ebbene, l'11 novembre 1992, UC fu a colloquio in carcere con IA;
nei giorni 12 o 13 ebbe l'incontro con la US che gli portò il biglietto dell'aereo e una somma da portare al AL;
la US sapeva, pertanto, che AL aveva telefonato a UC;
il 14 novembre UC volò a Parigi ed incontrò AL;
il 15 novembre avvenne il secondo - contestato - incontro con la US;
il 16 novembre UC ritornò in carcere da IA".
Sulla base di tali risultanze documentali, la Corte di merito ha correttamente rilevato come "la dichiarazione della collaborante circa l'incontro del 15 novembre, per quanto negato dall'imputato, è intrinsecamente attendibile perché costituisce uno sviluppo così logico e naturale della vicenda da non poter essere revocato indubbio ..... La successiva visita al IA in carcere ha esattamente il significato di un rapporto su quel viaggio (non risulta ne' è stato mai sostenuto, per es., che in quei giorni vi fossero urgenze processuali o altre situazioni, diverse da quella ritenuta, che richiedessero colloqui reiterati nello spazio di cinque giorni). Può darsi che nell'incontro di Parigi si fosse discusso anche della difesa di EP AL, ma è di tutta evidenza, alla luce della citata cronologia, che il suo scopo principale era quello di mettere in contatto AL e IA, tramite un interlocutore affidabile, circa la eventuale prosecuzione delle attività illecite".
È vero che - come reiteratamente rileva la difesa - la Corte afferma che "quella descritta è l'unica attività riscontrata a carico del UC, tra le diverse contestategli", ma è altrettanto vero - ed in ciò consiste l'errore della sentenza la cui motivazione va, quindi, sul punto corretta, (anche sulla base dei precisi rilievi mossi dal P.G. nel suo ricorso avverso l'assoluzione dell'imputato in ordine al reato di cui alla L. Stup., art. 74) - che subito prima di tale affermazione, la Corte territoriale aveva precisato che "questo episodio", (cioè gli incontri con il IA e il viaggio a Parigi per incontrare il latitante, posto al vertice di un'associazione criminale a livello internazionale), "assieme alla citata intercettazione ambientale del 21/09/1992" - (che ha per interlocutori AL, ID e AF e, si parla, appunto, del UC, e sulla quale si diffonde il Tribunale ritenendola assolutamente esplicita sul ruolo del UC di portare messaggi) ("AF chiede UC è ancora venuto?
UC ha a essere buono, dice AL, AF Lui per fare queste cose, portava messaggi, le cose per le scocciature, il devo chiamare stasera che gli dicemmo se andava là a portare il biglietto" Del resto, il Tribunale aveva "ritenuto ancora più significativa l'intercettazione del 13 ottobre 1992 h. 20,19 .....in questa conversazione la moglie di AL CA si lamenta della situazione di suo marito detenuto e le si dice di dire a AL LO di nominare UC: "UC, io ci vado a UC per Jimmy, i biglietti, cose, UC in giro sii manda biglietto, ci manda Biglietto UC, ci manda un biglietto, ci manda un grammo insomma", "Se uno vuole, dice un altro, se uno vuole avere contatto col carcere e con Jimmy, magari, l'avvocato UC va lì e gli va a portare i messaggi" - "conferma e dà ragione anche della dichiarazione del Di CA circa il ruolo di messaggero dell'avv. UC anche se, di fatto, a questo ruolo di messaggero si è sovrapposto un ruolo quasi di sostituzione temporanea del IA".
La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto provato non solo il ruolo di messaggero, quanto addirittura - e l'argomentazione è quanto mai significativa - che, a seguito dell'arresto del IA, l'imputato aveva assunto un ruolo quasi di sostituzione di colui che era il capo indiscusso della organizzazione mafiosa.
Sulla base di tali emergenze probatorie che la Corte da per accertate - ivi compreso il contenuto della intercettazione ambientale del 21/9/1992 - risultano sostanzialmente comprovate, sia pure in termini di concorso, le attività indicate nel capo di imputazione "...faceva pervenire ai vari componenti dell'associazione anche detenuti (in ciò agevolato dalla professione di avvocato svolta) messaggi e notizie utili alla operatività del gruppo ed effettuando allo scopo anche viaggi all'estero, ove operava taluni degli associati, per dare e ricevere notizie - da comunicare poi ai membri dell'associazione in Italia anche detenuti- instaurando in tal modo contatti proficui con persone di spicco, anche latitanti".
Correttamente, quindi, la Corte di merito ha ritenuto provato il concorso esterno del UC nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso avendo puntualmente evidenziato e dimostrato come la sua condotta fosse "finalizzata al mantenimento della operatività del sodalizio mafioso", sicché risulta pacificamente rientrare nello schema del concorso eventuale - così come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità - il contributo "che possa essere apprezzato come idoneo, in termini di concretezza, specificità e rilevanza a determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il rafforzamento della consorteria";
e tale è, appunto, il contributo fornito dall'imputato il cui apporto ha avuto particolare rilevanza causale nell'economia dell'associazione per delinquere nella prospettiva del superamento di contingenti difficoltà del sodalizio criminoso a causa dell'arresto del capo indiscusso Jimmy IA.
OV RL;
Con ricorso del 30 gennaio 2006, l'imputato deduce i seguenti motivi:
1^ - Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sub e) con riferimento agli artt.581, 591, 648, 649 c.p.p. (in relazione agli artt. 319 e 321 c.p.);
a) La mancata impugnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Generale con riferimento a AL, in relazione agli addebiti sub d-1) e d-3) della contestazione ha determinato il formarsi del giudicato sul fatto bilatero descritto e deciso ex artt.319 e 321 c.p. (la mercimonia di atti d'ufficio "venduti" da
LL e AL), e - dunque - ha comportato la irrevocabilità della sentenza al capo relativo.
Così, il carattere di definitività assunto dai risultati di accertamento attinente al reato plurisoggettivo ne preclude la devoluzione in appello e il riesame;
inibisce la modifica della sentenza divenuta definitiva sul "capo" inibisce, altresì, ovviamente, ogni arbitraria scomposizione della monolitica realtà multilaterale ai fini di una devoluzione parziale che possa consentire al Giudice funzionalmente superiore la sola rivalutazione di alcuni tra gli elementi che - inscindibilmente connessi - costituiscono il prisma fattuale: integralmente assunto a res indicata, nella sua globalità storico-giuridica e, dunque, in ciascuna delle sue componenti;
b) Il Tribunale aveva specificamente accertato "che dall'assoluzione dell'imputato LL AR, per i motivi sopra illustrati, deve necessariamente discendere anche l'assoluzione di AL dalla contestazione di tale specifica attività corruttiva" (Sent. pag. 166).
L'inesistenza (o la non commissione) della corruzione passiva "contiene" - più che "comporta" - la necessaria corrispondente fattuale conseguenza della inesistenza (o della non commissione) della corruzione attiva: la formula con cui è stato assolto AL VA, con piena soddisfazione della Procura della Repubblica e della Procura Generale (e, dunque, "definitivamente") non consente dubbi d'ordine peculiare con riferimento alla materia specifica dedotta nell'attuale processo.
2^ - Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sub b) con riferimento agli artt.157, 319, 321, 323 c.p.; artt. 129, 178, 423, 516, 522, 530, 597 c.p.p..
A).
a) La Corte d'Appello - nella sua trattazione - distingue le condotte, (commissive ed omissive), tipiche dello "LL pubblico ufficiale" e di quelle atipiche dello "LL non pubblico ufficiale";
b) Con riferimento alle condotte tipiche di LL pubblico ufficiale la Corte di Appello non giudica ravvisabile la illiceità della vidimazione del registro per la custodia dei veicoli nell'autorimessa di AL (Autoparco), e ritiene "priva di rilevanza penale" anche la vicenda del rinnovo del passaporto a AL;
accerta che all'epoca degli omicidi di RR e RO lo LL non aveva diretta competenza ne' sulle relative indagini nè a ordinare controlli od operazioni di Polizia nell'Autoparco;
afferma che: "si tratta di una circostanza solo supposta, su cui non vi è neanche un inizio di prova" che LL "potesse altrimenti essersi attivato per coprire o favorire attività dell'Autoparco al di fuori dell'attività strettamente d'ufficio";
nega pregio all'accusa secondo cui lo LL avrebbe omesso iniziative nei confronti di AL e dell'Autoparco e valuta "non ... corroborata di indizi seri l'accusa di essersi prestato a fornire notizie riservate".
c) E la Corte milanese passa, quindi, ad esaminare i comportamenti non tipici di LL: comportamenti, cioè, posti in essere fuori dallo svolgimento dell'attività d'ufficio, anche latamente intesa: "a carico dell'imputato rimangono i suoi davvero discutibili rapporti con AL, dei quali egli trae sicuramente giovamento, per avere ottenuto o scambiato con vantaggio patrimoniale delle vetture e per aver ottenuto un deposito gratuito di mobili;
e la Corte d'Appello "riqualifica" quei comportamenti ex art. 323 c.p.:
ai fini di applicare la prescrizione.
d) Manca (proprio nel riferito assunto preliminare) lo svolgimento della funzione attuata in specifica violazione di legge o di regolamento.
Manca l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale, requisito normativo quoad substantiam e non semplicemente quoad modum;
manca la conosciuta, voluta e specifica correlazione tra l'abuso della funzione e l'ingiustizia del vantaggio.
È singolare - secondo il ricorrente - la menzione da parte della Corte di Appello di due situazioni specifiche:
"alla fine del 1991 LL avvicinò AL per ottenere un'autovettura che gli sarebbe servita per una specifica attività d'ufficio da compiere a Roma e, successivamente, nel giugno 1992 e si rivolse nuovamente allo stesso AL cercando una vettura per la propria moglie".
Nè l'uno ne' l'altro episodio vede lo LL "nello svolgimento delle funzioni" deviate dalla violazione di legge o di regolamento;
nè l'uno ne' l'altro episodio viene caratterizzato dalla Corte mediante l'identificazione del vantaggio secondo l'espressa esigenza normativa della sua obiettiva ingiustizia.
Anzi: "il vantaggio" non viene assolutamente "individuato". Così la Corte d'Appello non fa dipendere "l'aver ottenuto un deposito gratuito di mobili" dall'abuso dell'esercizio funzionale mediante violazione di legge o di regolamento e non descrive affatto i connotati della relativa ingiustizia che "sospende" alla qualità di pregiudicato del AL immaginata pacificamente nota allo LL:
perché, altrimenti, potrebbe essere ingiusto un contratto che il codice civile presume proprio a "titolo gratuito" (art. 1767 c.c.). Ed è singolare - ribadisce il ricorrente - come il tentativo d'aggancio ex art. 323 c.p. sperimentato dalla Corte di Appello mediante il richiamo al D.P.R. n. 737 del 1981, ben lungi dal porre in rilievo la violazione di norma come essenziale modalità abusiva dello svolgimento della funzione, si dissolva nella enunciazione di una regola astratta la cui vulnerazione non viene proprio descritta in illecito esercizio delle funzioni, ma, addirittura, fonda sul requisito antitetico "fuori dalle esigenze di servizio". Il richiamo al D.P.R. n. 737 del 1981 appare di scarso rilievo con il caso concreto anche per la assoluta assenza di specificazione nella motivazione.
Escludendo, infatti, il troppo generico ed impalpabile divieto di mantenere relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione, che si esclude possa costituire anche "astrattamente" presupposto per la corretta applicazione dell'art.323 c.p., rimarrebbe la seconda ipotesi della contrazione di debiti con persona pregiudicata o sospetta di reato.
A prescindere dal fatto che appare difficile ritenere equiparabile alla contrazione di un debito il mero acquisto di una autovettura, nulla autorizza a ritenere provato il preventivo presupposto di fatto che darebbe validità astratta alla asserita violazione di regolamento, ovvero la circostanza che l'imputato avesse volontariamente contratto debiti con persona pregiudicata o sospetta di reato.
Censura il ricorrente che la Corte di Appello ha frainteso la fattispecie ex art. 323 c.p., non ne coglie gli elementi strutturali, non ne individua il disvalore: e, stravolgendone il testo, sembra persino intenderla come norma punitiva proprio del D.P.R. n. 737 del 1981. B).
I rilievi sub A) pongono in evidenza che la Corte d'Appello ha dato rilevanza ai sensi dell'art. 323 c.p. (seppure ai fini di applicare la prescrizione) ad un "fatto" che non rientra nella norma, o, meglio, che non previsto come reato da alcuna norma.
Con riferimento agli artt. 319 e 321 c.p., la Corte ha accertato la mancanza della mercimonia dell'ufficio in necessario concorso del corrotto identificato dall'accusa in VA AL;
in attenzione all'art. 323 c.p., la Corte d'Appello - nell'argomentazione motiva riferita - ha ricostruito un fatto che non rientra nella norma ne' per quanto riguarda la condotta, ne' per quanto riguarda l'evento ne' per quanto riguarda la particolare connessione psicologica tra condotta ed evento: stante il chiaro difetto sia della premessa comportamentale normativamente richiesta (la violazione di legge o regolamento nello svolgimento della funzione), sia del requisito dell'evento: l'"ingiusto vantaggio patrimoniale", sia dell'elemento psicologico: la coscienza e la volontà di dedurre un vantaggio oggettivamente ingiusto dalla violazione di norma nello svolgimento della funzione. Osserva ancora il ricorrente che si trova di fronte ad un paradosso giuridico e giudiziale, contenutistico e processuale: la Corte di Appello ha assunto una fattispecie (art. 323 c.p.) prima facie non integrata dalla ipotesi fattuale in addebito e, ciò non di meno, l'ha applicata alla ipotesi fattuale in addebito, (sia pure ai fini della prescrizione);
ossia, la Corte d'Appello ha assunto l'ipotesi fattuale in addebito ex artt. 319, 321 c.p., e l'ha correlata con l'art. 323 c.p. che prevede fatti ontologicamente e normativamente diversi da quelli in addebito: e l'ha applicata (seppure ai fini della prescrizione). Il Giudice di 2^ grado ha applicato la norma a fatti accusatoriamente non ipotizzati e incapaci di integrarla: senza alcuna emergenza istruttoria utile a suscitare l'interesse applicativo della norma all'art. 323 c.p. e, coerentemente, senza alcuna contestazione suppletiva finalizzata a proporre situazioni nuove nell'ottica normativa posta dall'art. 323; e, finalmente, (e correttamente) senza neanche il tentativo motivazionale di ricostruire la "materia decidendi" alla stregua dell'art. 323 c.p.. Si è avuto modo di constatare, infatti, che la "sindrome LL", proprio quale emerge dalla motivazione della sentenza ricorsa.
Non è preveduta dalla legge "come reato", (nemmeno "come reato" di cui all'art. 323 c.p.) talché non avrebbe in alcun modo potuto essere "riqualificata" ex art. 323 c.p. neppure ai fini della prescrizione.
3^.
A.
Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sub e). Deduce il ricorrente che nessun elemento probatorio era stato acquisito in ordine alla consapevolezza della caratura criminale del AL risultando, anzi, proprio il contrario dalle seguenti circostanze:
1. LL è stato a Monforte nel 1984: quale "funzionario addetto";
2. all'alba del 1985 LL ha lasciato Monforte per essere nominato Commissario prima a Musocco e quindi a Ticinese;
è tornato a Monforte nel dicembre del 1991;
3. dopo aver lasciato Monforte ai primi del 1985 e prima di farvi ritorno alla fine del 1991 non ha mai avuto contatti ne' con il proprio commissariato di origine (Monforte) ne' con i funzionari dello stesso, ne' con l'Autoparco;
4. in dicembre 1991 è tornato a Monforte quale dirigente del commissariato: e vi è stato sei mesi.
A ciò deve aggiungersi la illogicità del fatto che proprio e solo LL fosse stato in grado ("pacificamente") di conoscere lo spessore criminale del AL (o quanto meno la sua qualità di pregiudicato), oscurata, invece, a tutti i suoi collaboratori (funzionali e sottufficiali) ed alla sequela dei suoi predecessori che nulla avevano saputo ne' dell'Autoparco ne' di AL persino quando la situazione era arrivata all'acme degli omicidi RR e RO (quando LL dirigeva altro commissariato di Polizia): e, soprattutto, oscurata a lui dall'atteggiamento storico dell'intiero commissariato e precipuamente dalle "funzioni" addotte alle verifiche peculiari.
Ritiene il ricorrente che dalla lettura del testo giudiziale ricorso si deduce che, al di là delle apodittiche affermazioni, esso LL non sapeva che AL fosse pregiudicato:
perciò gli si è avvicinato senza sospetti.
E, pure dal testo giudiziale ricorso, si evince non solo che il collega TE e gli altri poliziotti, poi indagati, non avevano interesse a far partecipe lo LL e i suoi predecessori delle loro conoscenze circa lo "status" di pregiudicato del AL:
avevano un preciso (e, giudizialmente, ben configurato dalla Corte di Appello) interesse opposto con riferimento al quale cade in altro vizio logico il sistema motivazionale della Corte milanese;
mai e poi mai TE e gli altri avrebbero messo al corrente i loro superiori circa la realtà criminale di AL: se non a rischio di essere "bloccati".
Ma la sentenza della Corte d'Appello dice ben chiaramente che nessuno ha mai posto freno ad TE (di cui LL, comunque, secondo la Corte non ne è mai stato complice).
Non è affatto pacifico che LL sapesse che AL era pregiudicato;
più che arbitrario è assurdo pensare che lo potesse sapere;
od immaginare o sospettare: e ciò proprio alla semplice luce della sentenza ricorsa, la quale non conforta in alcun modo il paradossale assunto della "pacifica consapevolezza". B).
Ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sub c) in relazione agli artt. 125, 192, 546 c.p.p. e art. 111 Cost.. Rivela il ricorrente l'esigenza di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 606 c.p.p., sub e) in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - nella parte in cui limita il potere di cognizione della Corte di Cassazione a "quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato".
Aggiunge, comunque, il ricorrente che la manifesta fondatezza della questione, contrasterebbe, tuttavia, con l'irrilevanza, nel caso di specie, data l'imponenza dei motivi in precedenza esposti che consentono il giudizio del Supremo Collegio a prescindere dall'argomento di contrasto dell'art. 606 c.p.p., sub e) rispetto all'art. 111 Cost.. Precisa, infine, il ricorrente che egli non si ripropone proprio il risultato di un giudizio di costituzionalità limitandosi a porre in evidenza la necessità di una lettura conforme dell'art. 606 c.p.p., sub c) al testo costituzionale ex art. 111 Cost.. Di tal che le risultanze istruttorie funzionali alla decisione rendano inammissibile la declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 323 c.p.. Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza, disponendo, in subordinata ipotesi, le provvidenze del caso.
Con atto dell'11/01/2007, l'imputato deduce i seguenti motivi nuovi:
1. Ex art. 606 c.p.p., sub c) con riferimento all'art. 591 c.p.p., sub a) nonché art. 591 c.p.p., sub c) in correlazione all'art. 581 c.p.p., sub a), b), c) ed ex art. 606 c.p.p., sub e).
Si censura che la Corte di Milano si è pronunciata su appelli inammissibili assumendo che "la posizione dei due imputati rimane singola e singolarmente valutabile, anche si tratta di reato a concorso necessario, per la diversa valutazione che dello stesso fatto può darsi, anche sotto forma di diversa qualificazione giuridica" (cfr. la Sentenza n. 3689/05, pag. 125). Senonché l'assunto implica una devoluzione:
la devoluzione in appello che non c'è stata.
Lo "pseudoappello" relativo ad uno solo (LL) tra i soggetti avvinti nel necessario concorso in corruzione, assolti per le identiche ragioni nel medesimo Capo della Sentenza, è stato "interposto" nei confronti di uno solo dei concorrenti non per ragioni relative a problematiche d'ordine personale, per esempio, idonee a "staccare" LL dal fatto intersoggettivo per il quale è stato condotto a giudizio ed assolto, ma si riferisce precisamente ad un frammento di quell'identico fatto oggetto di contestazione e di assoluzione.
Il cosiddetto appello dei PP.MM., cioè, non aggredisce la sentenza;
non aggredisce il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure assolve entrambi i concorrenti necessari dalla corruzione in addebito, ma anzi, esprime "per facta" la sua acquiescenza:
l'assoluzione di AL va bene: dunque la corruzione non c'è. Insomma, il mancato reclamo relativo alla assoluzione di AL nel Capo di imputazione comporta la formazione del giudicato su quel fatto di cui il PM non ha chiesto la riforma.
2. Ex art. 606 c.p.p., sub c) con riferimento all'art. 591 c.p.p., sub a) nonché art. 591 c.p.p., sub c) in correlazione all'art. 581 c.p.p., sub a), b), c) con riferimento alla norma di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
Richiama il ricorrente la nuova normativa in ordine alla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10 evidenziando come la chiesta declaratoria di nullità della sentenza impugnata per la dedotta inammissibilità risalente al vizio, prima denunciato, dei motivi di gravame comporterebbe la definitività della sentenza di 1^ grado con conseguente inapplicabilità per il P.M. della previsione secondo cui viene consentito alla parte appellante di proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di 1^ grado.
3. Ex art. 606 c.p.p., sub b) con riferimento all'art. 323 c.p. nonché ex art. 620 c.p.p. con riferimento all'art. 129 c.p.p.. La Corte d'Appello di Milano ha escluso, storicamente, l'esercizio delle funzioni connesse in addebito alla vidimazione del registro ed al rilascio del passaporto.
Il Giudice di secondo grado, cioè, ha escluso, storicamente, la correlazione del profitto (vantaggio) al delittuoso esercizio delle funzioni, e, in tal modo, ha descritto un fatto "liberato" (sciolto, assolto) dall'esercizio delle funzioni e dalla interdipendente ingiustizia del vantaggio.
In altri termini, la Corte milanese - in conformità al Tribunale - ritenendo la liceità, (ed anzi la legittimità), della vidimazione del registro e del rilascio del passaporto, ha giudizialmente eclissato (anzi: "tolto") dall'addebito l'elemento storico qualificante perché essenzialmente funzionale alla condotta relativa al registro e al passaporto, rilevante proprio e solo ai fini della vidimazione del registro e del rilascio del passaporto. La Corte di Appello ha, quindi, ritenuto la liceità ed, anzi, la legittimità di entrambi i fatti.
In ogni caso, lo LL era stato espressamente e definitivamente assolto da tutti i comportamenti indicati contestativamente quali "atti contrari al proprio ufficio", commissivi ed omissivi di tal che il Giudice di merito (nel duplice grado), aveva escluso in sede fattuale l'esercizio delle funzioni proprio e solo nell'ambito delle quali il ricorrente avrebbe vidimato il registro e rilasciato il passaporto.
Il Giudice di merito aveva, altresì, escluso storicamente l'ingiustizia del profitto.
La ricostruzione effettuata dalla Corte di Appello, dunque, non ha riqualificato ex art. 323 c.p. i fatti contestati ex art. 319 c.p.;
la sua "costruzione" non ha giuridicamente rivalutato l'ipotesi storicamente contestata, ma ha ipotizzato una diversa situazione che, da un lato, si allontana decisamente dalla enunciazione storica intrinseca al capo di imputazione e, d'altro lato, non riesce affatto a soddisfare i requisiti tipici della norma evocata ex art. 323 c.p.. a) La strutturazione ipotizzata della Corte di merito - in riferimento a una norma che richiede espressamente lo svolgimento della funzione e correla l'"abuso" precisamente all'esercizio della funzione, non si riallaccia allo svolgimento delle funzioni accusatoriamente essenziale per la vidimazione del registro e per il rilascio del passaporto giudicati leciti, ne' d'altra parte, il Giudice di secondo grado ricostruisce diversa modalità commissiva od emissiva con cui LL avrebbe ottenuto i presunti vantaggi mediante l'abusivo svolgimento della funzione.
b) La Corte di Appello che, nella ricorsa sentenza, ha totalmente abbandonato l'accusa di corruzione, non ha integrato le propria congettura con l'enunciato di un vantaggio obiettivamente ingiusto (ovviamente non descritto nel capo di imputazione). La Corte non ha neanche ricostruito altrimenti (rispetto alla imputazione) l'evento da cui LL avrebbe tratto il vantaggio obiettivamente ingiusto e, cioè, tale da evocare una specifica antidoverosità, quale violazione di norma prescrittivi:
ovverosia contrastante alle pretese normative dell'Ordinamento e cioè a norme di cui l'Ordinamento richiede "sub poena" l'osservanza. La Corte di merito - quasi in richiamo alla sentenza resa circa dieci anni prima dalla 1^ sezione della medesima Corte - risolve l'illecito (questa volta ex art. 323 c.p. prescritto, l'altra volta ex art. 319 c.p.) nella consapevolezza da parte di LL "della qualità di pregiudicato di AL".
I Giudici di 2^ grado d Milano, cioè, escogitano ed applicano una fattispecie nuova, estranea al contesto della legislazione penale e, invece, di natura speciale, particolare, imprecisata, individuata in sentenza nella consapevolezza da parte di LL "della qualità di pregiudicato di AL".
LL "sapeva" e, poiché, sapeva, doveva astenersi. Non una norma della legge penale, ma la consapevolezza da parte di LL "della qualità di pregiudicato di AL" - secondo la Corte - imponeva a LL un obbligo la cui violazione - sempre secondo la Corte milanese - ha valicato i limiti della rilevanza deontologica per realizzare un crimine: questa volta rubricato sub specie ex art. 323 c.p.. È ben chiaro, infatti, ad es., che il deposito di pochi, vecchi mobili in uno dei numerosi containers, giacenti nell'immenso spazio di un enorme Autoparco, (di cui LL ha "beneficiato" al di fuori dell'esercizio delle funzioni proprio secondo l'identificazione storica della Corte di merito), non può in alcun modo costituire titolo di addebito, nella motivazione della Corte, se non in esclusiva rigorosa correlazione logica e psicologica al presupposto della consapevolezza da parte di LL "della qualità di pregiudicato di AL".
Ma tale presupposto non è stato motivato.
Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che il Supremo Collegio voglia annullare l'impugnata sentenza, ai sensi dell'art. 620 c.p.p. e art. 129 c.p.p. perché ne' il fatto contestato ne' l'ipotesi sulla cui congettura la Corte di Appello ha deciso sono preceduti dalla legge come reato;
o annullare l'impugnata sentenza, (sempre ex art.620 c.p.p.), per essere la stessa viziata ex artt. 591 e 581 c.p.p.;
o, comunque, decidere disponendo le eventuali provvidenze del caso. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Per una migliore comprensione dei fatti, si premette quanto segue:
LL AR veniva tratto a giudizio dal Tribunale per rispondere "del reato di cui agli artt. 81 cpv., 319 c.p. e D.L. n.152 del 1991, art. 7 perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e nella sua qualità di appartenente alla Polizia di Stato, riceveva da AL VA somme imprecisate di denaro ed utilità economiche di vario tipo (quali in particolare e fra l'altro per lo LL, intermediazioni ed acquisti di favore di autovetture, nonché la concessione a titolo gratuito di un box per il deposito presso l'Autoparco di via Salomone di alcuni mobili e di un'autovettura del tipo Station Vagon) al fine di commettere atti contrari al proprio ufficio consistenti fra l'altro tutti nel dare informazioni riservate su imminenti operazioni di polizia e comunque nell'omettere gli obblighi di accertamento e di repressione che gli competevano nella qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle attività che si svolgevano presso l'Autoparco di via Salomone n. 78;
per lo LL, in particolare, nel controfirmare per il rilascio illegittimo di un registro per il deposito delle autovetture al predetto AL VA e nel concedere un altrettanto illegittimo rinnovo del passaporto a quest'ultimo.
Con l'aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa di cui al capo C e, della quale, faceva parte il predetto AL VA e che aveva quale sua principale sede operativa il predetto Autoparco di via Salomone. In Milano per lo LL negli anni 1984, (epoca di sottoscrizione per il rilascio del menzionato registro), 1988 (epoca di rilascio del citato passaporto) ed ancora nel 1994 e nel 1992 (epoca di commissione delle ulteriori condotte contestate)".
Il Tribunale di Milano - dopo plurime e contrastanti decisioni annullate da questa Suprema Corte - con sentenza del 24/10/2003, ritenuto che delle "prospettate fonti di prova non si evincono concreti e sicuri elementi per affermare la consapevolezza dell'imputato", lo assolveva dal reato a lui contestato, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, per non aver commesso il fatto. Assolveva dal medesimo addebito l'imputato AL VA - (condannato per altre ipotesi di corruzione nei confronti di altri appartenenti alle forze di polizia) - senza, peraltro, indicarne la formula con la semplice affermazione che "dall'assoluzione dell'imputato LL AR, per i motivi sopra illustrati, deve necessariamente discendere anche l'assoluzione del AL dalla confutazione di tale specifica attività corruttiva". La decisione veniva impugnata dal P.M. e dal P.G. solo nei confronti del presunto corrotto LL AR e non nei confronti del presunto corruttore AL VA, chiedendosi che il primo fosse dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 319 c.p. in relazione ai seguenti episodi:
A. "Secondo il Tribunale si può ritenere provato che LL conobbe AL, presentatogli da TE, nel 1984, e che, tramite lui compravendette autovetture.
AL, che non era titolare di una concessionaria, si sarebbe adoperato, senza alcun tornaconto personale, semplicemente a vendere ed acquistare le autovetture di LL, a prezzi convenienti per quest'ultimo" (pag. 68 sent. imp.).
B. "LL si servì di AL per fare trasporti e per lasciare i suoi mobili in deposito, intrattenendo, con lo stesso, cordiali contatti telefonici, andando anche di persona all'Autoparco, per lo meno in due o tre occasioni, come evidenziato dalle riprese filmate e, come, peraltro, affermato dallo stesso imputato" (pag. 68 sent. imp.).
C. "In data 13/07/1984, LL vidimò un nuovo registro relativo alle operazioni giornaliere "degli autoveicoli ricoverati o noleggiati", che veniva rilasciato con l'intestazione manoscritta "Autoparco s.a.s. di AL VA e C. via Salomone n. 78, licenza intestata a AL VA" nonostante quest'ultimo non fosse titolare di alcuna licenza, ne' avesse possibilità concrete di aspirare a diventarlo, dati i suoi precedenti penali (fatto già citato con riferimento alla posizione di TE). AL aveva la necessità di dare una parvenza di legalità alla gestione dell'Autoparco e per poter continuare a gestire impunemente i suoi illeciti affari aveva parimenti necessità del registro per l'annotazione delle operazioni giornaliere, dato che il registro presente in Autoparco, era stato sequestrato per le irregolarità accertate nel controllo eseguito in data 19/04/1984" (pag. 68 - 69). D. "In data 2/7/19878, l'imputato - che non era ancora rientrato con funzioni di dirigente nel commissariato Monforte, ma era in temporanea sostituzione del dirigente del commissariato Scalo Romana - ha rinnovato indebitamente il passaporto a AL VA. Si è rilevata, infatti, la violazione del limite della competenza territoriale degli uffici periferici di P.S. in quanto AL era residente a Monza, e la violazione del precetto secondo cui, data la presenza di precedenti penali e di polizia, il passaporto non poteva essere rinnovato immediatamente dal commissariato investito dalla richiesta di rinnovo, ma doveva essere richiesto il nulla osta all'Ufficio Passaporti della Questura"(pag. 69).
- La Corte di Appello ha ritenuto che la decisione del Tribunale, di escludere il reato di corruzione, era corretta per le seguenti considerazioni "Qui si può solo rimarcare che, con riferimento a questi aspetti, non sono ravvisabili condotte illecite di LL, tale non essendo, ad es., la mera vidimazione di un registro portato alla sua firma dall'ufficio certamente competente su questioni amministrative e al quale si deve l'istruzione della pratica " (pag. 138).
"Ritiene la Corte che sia priva di rilievo penale anche la vicenda del rinnovo del passaporto a AL, cui s'è dato ampio, ma spropositato risalto sia in sentenza sia nelle impugnazioni. È pacifico che LL si trovò a visitare quel passaporto in un giorno in cui, prestando servizio presso altro ufficio di polizia, era stato comandato a sostituire un funzionario del 4^ distretto che aveva usufruito di un giorno di riposo" (pag. 138).
"Non si vede proprio quale concreto disvalore, al di là dell'irregolarità amministrativa, da attribuire in primis all'ufficio passaporti del 4^ distretto, possa avere la condotta di LL, in un certo senso necessitata e conseguente, di fronte alla rituale istruttoria compiuta dal sottoposto a ciò deputato, e fermo restando che non è stata addotta una prova o una indicazione sul fatto che tale condotta fosse da mettere in relazione ad accordi corruttivi" (pag. 139).
Così motivato il giudizio di esclusione, nella specie della ipotesi di corruzione, i Giudici di 2^ grado hanno, d'altro canto, così precisato:
"Ritiene la Corte che le condotte accertate a carico di LL non hanno solo rilievo deontologico, bensì anche rilievo penale sotto specie di violazione dell'art. 323 c.p." e, precisamente, "condotte commissive consistite nell'approfittare del suo rapporto con AL per la compravendita di vetture a prezzi di favore o nell'ottenere il deposito ed il trasporto di mobili a titolo gratuito".
Ciò premesso, va subito rilevata la infondatezza della prima delle due questioni, in cui sostanzialmente si articolano gli ampi ricorsi dell'imputato, e, cioè, quello secondo cui la Corte di Appello si era pronunciata su appelli inammissibili essendo la decisione sul reato di corruzione passata in giudicato attesa la mancata impugnazione del P.M. nei confronti del AL.
Ed, invero, la tesi della difesa - secondo cui vertendosi in tema di reato a concorso necessario, l'omesso appello nei confronti di uno dei due concorrenti, determinerebbe l'incontestabilità del fatto- reato attribuito necessariamente ad entrambi - è infondata per due ordini di motivi:
1) Quali che siano le ragioni per cui il P.M. non abbia ritenuto di proporre appello nei confronti del corruttore, ciò non impedisce al P.M. medesimo di impugnare la sentenza nei confronti del corrotto al fine di ottenere, comunque, una nuova valutazione delle risultanze processuali da parte del Giudice di 2^ grado che sarà naturalmente libero di emettere la decisione, quale che sia;
non è, quindi, già sotto tale profilo, a parlarsi di inammissibilità dell'appello;
2) la formula assolutoria, adottata nei confronti dello LL, peraltro ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, (vecchia formula dubitativa), è stata quella "per non aver commesso il fatto" e non perché "il fatto non sussiste"; inoltre, l'assoluzione del AL - peraltro senza l'adozione in dispositivo di qualsivoglia formula - è "scaturita dall'assoluzione dello LL per i motivi sopra illustrati", senza altra motivazione, per cui la mancata impugnazione, da parte del P.M., della assoluzione per il AL, non può giammai rendere inammissibile l'appello nei confronti dello LL.
In ordine alla seconda questione, si osserva che la difesa - premesso che la Corte di Appello aveva storicamente escluso l'esercizio delle funzioni connesse in addebito alla vidimazione del registro e al rilascio del passaporto e lo aveva espressamente e definitivamente assolto da tutti i comportamenti indicati in contestazione quali "atti contrari al proprio ufficio (commissivi ed omissivi) - censura che i Giudici di 2^ grado hanno ritenuto la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 323 c.p. senza, però, ricostruire altrimenti (rispetto alla imputazione) l'evento da cui lo LL avrebbe tratto il vantaggio obiettivamente ingiusto e, cioè, tale da evocare una specifica antidoverosità, quale violazione di una norma prescrittivi, ovverosia contrastante alle pretese normative dell'Ordinamento e, cioè, a norme di cui l'Ordinamento richiede "sub poena" l'osservanza.
In sostanza, la questione sollevata dalla difesa nei motivi di ricorso è quella secondo la quale i Giudici di 2^ grado avevano applicato una fattispecie nuova, estranea al contesto della legislazione penale, individuata nella sentenza impugnata nella consapevolezza da parte dello LL "della qualità di pregiudicato del AL";
secondo la difesa "non una norma della legge penale, ma la consapevolezza da parte di LL della qualità di pregiudicato di AL - secondo la Corte - imponeva a LL un obbligo la cui violazione - sempre secondo la Corte milanese - ha valicato i limiti della rilevanza deontologica per realizzare un crimine: questa volta rubricato sub specie ex art. 323 c.p.". Anche tale motivo è infondato.
Come è noto il reato di cui all'art. 323 c.p. si realizza anche quando la condotta ascritta si risolva nella vidimazione di un obbligo determinato dalla legge o da un regolamento da cui derivi un ingiusto vantaggio (Cass. sez. 4^, 20/2/2001 n. 6837, Masi). Peraltro, per la consumazione del delitto di cui all'art. 323 c.p., non è necessario che il comportamento abusivo sia posto in essere nel corso di un regolare svolgimento delle funzioni o del servizio, giacché i doveri non hanno ad oggetto soltanto il profilo funzionale dell'attività del funzionario, ma riguardano, altresì, la disciplina e l'organizzazione interna dell'amministrazione. Pertanto, la violazione di un dovere imposto al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio determina la consumazione del delitto punito dall'art. 323 se la condotta ha cagionato un ingiusto vantaggio o un ingiusto danno.
Orbene, la Corte di merito ha, in proposito, richiamato il regolamento di cui al D.P.R. n. 737 del 1981, secondo cui "costituisce illecito disciplinare per gli appartenenti alle forze di polizia il mantenimento, fuori delle esigente di servizio, di relazioni con persone che notoriamente non godono in pubblico estimazione, ovvero contrarre debiti con persone pregiudicate o sospettate di reato".
Ciò posto, i Giudici di appello hanno precisato che ciò era esattamente quello che si poteva addebitare al funzionario di polizia LL nei suoi rapporti con il pregiudicato AL per la compravendita o il prestito di autovetture o il deposito dei mobili (atteso, altresì, che quest'ultimo non commerciava in autoveicoli). Per sgomberare il campo da strumentali equivoci, si premete sul punto che l'espressione "fuori dalle esigenze di servizio" sta chiaramente a significare che gli unici rapporti con i pregiudicati, ritenuti giustificati, sono quelli dovuti da motivi di polizia o di giustizia (come, ad es., una frequentazione finalizzata ad ottenere confidenze o notizie utili all'accertamento di reati).
Ciò premesso, osserva questa Corte di legittimità che i Giudici di appello hanno precisato in proposito che l'imputato trasse sicuramente giovamento dai suoi davvero discutibili rapporti con il AL, per avere ottenuto e scambiato con vantaggio patrimoniale delle autovetture e per avere ottenuto un deposito gratuito di mobili.
Con argomentazione logica e convincente, immune da vizi giuridici, i Giudici di 2^ grado hanno chiarito che "si tratta non solo di condotte illecite da un punto di vista deontologico, ma rientranti anche nel concetto di abuso d'ufficio con vantaggio patrimoniale nel momento in cui si considera che alla fine del 1991, LL avvicinò AL per ottenere un'autovettura che gli sarebbe servita per una specifica attività d'ufficio da compiere a Roma, e successivamente, nel giugno 1992, si rivolse nuovamente allo stesso AL cercando una vettura per la propria moglie (si veda l'intercettazione ambientale del 24 giugno 1992, ore 9,35). Da questo punto di vista è certamente condivisibile l'osservazione contenuta in sentenza di 1^ grado, secondo cui è incomprensibile che un funzionario di polizia si rivolga ad un soggetto pregiudicato, che non commercia in autovetture, se non allo scopo di trarne qualche indebito vantaggio".
Logica e convincente è anche la motivazione con la quale la Corte di merito ha confutato la tesi difensiva secondo la quale lo LL non era consapevole che il AL fosse un pregiudicato. Ha spiegato in proposito la Corte territoriale che "doveva ritenersi pacifico che LL sapesse della qualità di pregiudicato di AL, non foss'altro perché, quand'era vice dirigente al 4^ distretto, aveva visto atti che trattavano di pregiudicati pericolosi a lui collegati, quali AN e RO;
non ultimo quel sollecito del Questore al Dirigente del 4^ distretto di polizia circa la situazione dell'Ortomercato, attorno al quale gravitano le medesime persone".
"Ipotizzare che all'interno del distretto e tra funzionari quelle notizie non circolassero ed ipotizzare l'ignoranza di LL sulla qualità di quelle persone significherebbe far torto alla stessa intelligenza dell'imputato, oltre che negare la quotidiana realtà di un ufficio di polizia.
Ciò è tanto più evidente ed ovvio dopo che LL aveva assunto l'incarico di Dirigente del 4^ distretto".
Del resto, nella parte narrativa della sentenza, i Giudici di 2^ grado hanno riportato, (a pag. 73), quanto segue:
"Secondo l'ipotesi accusatoria sarebbe inverosimile che un funzionario di polizia nulla sapesse di quanto avveniva nel territorio di sua competenza o quanto meno che nulla sapesse degli obiettivi a rischio che vi esistevano e su cui in anni precedenti vi era stata particolare attenzione e sarebbe impossibile che egli nulla sapesse delle indagini svolte perfino all'interno dei suo distretto, del legame di cuscunà Sa., RO, RO con AL, della caratura criminale di costoro, della copertura data con l'attività di parcheggio a traffici illeciti, degli omicidi dei soci di AL, ER e CE, dell'arresto di AL e
DO per favoreggiamento, dei rapporti della squadra mobile dell'88 e dell'89 inviati anche al 4^ Distretto, dove l'Autoparco viene descritto luogo di pregiudicati, gruppo facente capo a AL che favorisce la latitanza di soggetti coinvolti nella faida mafiosa di Gela, nel corso della quale erano stati commessi una cinquantina di omicidi motivati da ingente traffico di stupefacenti". Peraltro, la Corte ha fatto riferimento, come si è accennato, alla visione da parte dello LL "degli atti che trattavano di pericolosi pregiudicati collegati al AL" e tra questi in precedenza indicato il rapporto del 23/5/1983 redatto dal mar. marreddu, capo della squadra amministrativa del 4^ distretto - "visionato e siglato dallo LL" - nel quale, oltre a denunciare una serie di irregolarità nella gestione dell'Autoparco che, peraltro, insisteva abusivamente su area demaniale, "si segnalavano i precedenti penali di RO CE (abusivo gestore) e il rinvenimento nell'Autoparco di un autocarro carico di merci di provenienza furtiva" (pag. 71).
Ha richiamato, inoltre, la Corte una nota informativa, a firma proprio dello LL, avente ad oggetto "la proposta di applicazione della diffida nei confronti di RO CE che conteneva un esplicito riferimento anche alla figura di AL VA" (pag. 71).
La Corte, inoltre, ha fatto riferimento a rapporti della Squadra Mobile dell'88 e dell'89 inviati anche al 4^ distretto e, precisamente, al rapporto del 16/05/1988, ove, in relazione all'omicidio di RO LO "si avanzava l'ipotesi che il movente potesse essere individuato in un regolamento di conti maturato nella malavita dedita al traffico di sostante stupefacenti con ramificazioni in Sicilia ed altre località italiane", traffico che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto avere una base logistica nell'Autoparco.
Il RO, pregiudicato per rapina, ricettazione, furti, sequestro di persona, lesioni ed altro, era indicato come socio di AL VA - condannato per reati contro il patrimonio, nonché denunciato per associazione per delinquere, appropriazione indebita e contravvenzioni - nella gestione dell'Autoparco di via Salomone. Dapprima l'Autoparco era stato gestito - secondo il rapporto - da RO CE e da AL VA, collegati "con vari personaggi di spicco appartenenti a cosche mafiose operanti all'interno dell'Ortomercato di Milano", fra i quali quel tale cuscunà RE detto RI TA (uno degli imputati di questo processo, nei confronti del quale è stata pronunciata previa separazione degli atti la sentenza di data 26/11/1996, "utilizzando per i loro affari, l'area dell'Autoparco.
Dal 17/4/1984, dopo che RO aveva lasciato il posto a RO nella società, AL VA era diventato socio accomandatario ed amministratore della s.a.s. che gestiva lAutoparco, mentre RO era diventato socio accomandante.
Con altro rapporto di data 31/5/1988 indirizzato al Procuratore della Repubblica, la Squadra Mobile aveva riferito l'esito delle intercettazioni telefoniche autorizzate sulle utente dell'Autoparco, ipotizzando che la gestione di questo costituisse una sorta di attività di "copertura" rispetto ad attività illecite di vario genere, ma dai contorni non meglio definiti.
Nel rapporto giudiziario della Squadra Mobile di data 27/5/1989 "si riferiva che nel corso delle indagini era stata eseguita una perquisizione domiciliare nell'abitazione di AL VA e nell'Autoparco di Via Salomone (entrambe con esito negativo), il cui custode, CI NC, aveva dichiarato di aver visto insieme CE e AL nell'Autoparco poco prima dell'attentato. Nel proseguimento delle indagini, AL e DO erano stati arrestati perché ritenuti responsabili di favoreggiamento personale nei confronti degli sparatori, in quanto avevano dichiarato di non essere in grado di descrivere l'accaduto nonostante si fossero trovati a brevissima distanza dalla vittima".
Alla stregua di tali risultanze, appare improponibile il solo pensare che un funzionario di polizia, prima vice e poi dirigente di un Distretto - che poteva (anzi doveva), accedere agli archivi dell'ufficio con facoltà di esaminare e visionare tutti gli atti ivi esistenti - non fosse consapevole della (notevolissima) caratura criminale di un pericoloso pregiudicato - con il quale era, da tempo, in rapporti e frequentazioni - arrestato, denunziato, anche per associazione a delinquere, condannato, gestore di una struttura frequentata da criminali mafiosi che, unitamente al AL, avevano costituito, in quel territorio, una pericolosissima associazione per delinquere finalizzata alla commissione di omicidi e al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.
Anche gli altri motivi di ricorso sono infondati.
Quello relativo alla dedotta questione di legittimità costituzionale illustrato alle pagg. 24-33 del ricorso del 30 gennaio 2006 - oltre che prospettato in termini subordinati e problematici - è sostanzialmente superato dalla emanazione della L. 20 febbraio 2006, n. 46 che, come è noto, amplia la possibilità del ricorso per
Cassazione e consente alla Corte di legittimità l'esame degli atti, che devono essere puntualmente indicati, dei quali si assume il travisamento;
così come superato è l'altro motivo formulato nel ricorso dell'11/01/2007, (motivi nuovi), ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10 concernente l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, norma per la quale è stata dichiarata dal Giudice delle Leggi, con sentenza del 7/2/2007, la illegittimità costituzionale.
I RICORSI DEL PROCURATORE GENERALE.
Il ricorso del P.G. avverso AF SA.
Per omessa motivazione e comunque per vizio logico di motivazione con riferimento alla conferma dell'assoluzione di AF SA dalle imputazioni a lui ascritte.
Rileva il ricorrente che proprio per sottolineare questa carenza di motivazione, già in primo grado, si erano indicati nell'impugnazione tutta una serie di elementi, la cui valutazione era stata omessa dal Tribunale che - in quanto gravi, precisi e concordanti - concorrevano a formare la prova dell'appartenenza del AF all'organizzazione di stampo mafioso, avente come base operativa l'Autoparco di via Salomone (capo A) nonché della sua partecipazione a traffico di stupefacenti (capo B) e della violazione della legge sulle armi (capo d).
I giudici di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, avrebbero pertanto dovuto confutare tutti quegli elementi, di cui si lamentava l'omessa valutazione.
Ma ciò non hanno fatto, essendosi limitati ad esaminare separatamente alcuni dettati, senza quindi dare conto della complessità dei dati acquisiti e fornirne una spiegazione logica. Un esempio illuminante del metodo usato nella specie si rinviene, secondo il P.G. ricorrente, nel fatto che - a fronte del rilievo espresso nei motivi di appello che l'imputato durante il mese di settembre si era presentato all'Autoparco ben una decina di volte e che in diverse occasioni si era trattenuto per molte ore nell'ufficio blindato (una sorta di "sancta sanctorum" dell'organizzazione criminosa, dove venivano dibattuti i temi di interesse principale quali forniture di anni, approvvigionamenti di quantitativi ingenti di droga, guerra di mafia, spedizioni punitive, modalità per far evadere IA dal carcere, come ha dato atto la stessa Corte nella parte iniziale della sentenza), rimanendo addirittura in piena notte in compagnia di soggetti condannati definitivamente ai sensi dell'art. 416 bis c.p. e trattando con loro argomenti propri dell'organizzazione - la Corte di Appello si è limitata ad osservare che negli altri due e mesi e mezzo (di controllo da parte del GICO di Firenze, sospeso durante il mese di agosto v. pag. 14 della parte espositiva) non era stata rilevata la presenza in Autoparco del AF e che in alcuni casi egli si era trattenuto poco tempo. Ma in questo modo la Corte - censura il P.G. ricorrente - si è ben guardata dal trarre una valutazione dai dati che le venivano sottoposti nell'impugnazione e che non contestava essere esatti:
"infatti sottolineare che qualche volta l'imputato era rimasto poco tempo non spiega assolutamente a quale titolo quello stesso imputato poteva varie altre volte trattenersi a lungo anche in piena notte con personaggi di rilievo dell'organizzazione a discutere di problemi, quali droga, armi, spedizioni punitive, corruzione di poliziotti, aiuto compiacente di legali, senza far parte dell'organizzazione stessa (la Corte di Appello si è infatti totalmente dimenticata che una intercettazione ambientale è avvenuta durante la notte del 16 settembre 1992 e che l'imputato era arrivato alle ore 13,45 del giorno precedente - v. pag. 17 della parte espositiva - rimanendo quindi sul posto per almeno una dozzina di ore)".
L'omesso esame risulta, secondo il ricorrente, particolarmente rilevante riguardo l'effettivo tenore delle intercettazioni ambientali che hanno avuto come protagonista AF e che la Corte si è dimenticata essere avvenute insieme con i personaggi dello spessore criminale di cui si è detto e che si sono protratte ben a lungo anche di notte.
Benché nei motivi di impugnazione si siano riferiti i temi essenziali di queste conversazioni (che occupano diverse pagine nelle trascrizioni) i giudici di appello hanno inopinatamente trasformato la corruzione di poliziotti ed in particolare di LL (che anche per questa conversazione è stato ritenuto responsabile del reato di corruzione, pur godendo con la concessione delle attenuanti generiche della prescrizione) in "commenti di AL circa la notizia avuta da LL" e l'aiuto fornito dal legale e quindi il suo ruolo attivo nell'organizzazione nel "ricordo di AF d'essere stato difeso da UC", togliendo indebitamente qualsiasi valenza criminale al tenore di queste conversazioni. Una omissione ancor più eclatante, secondo il P.G., riguarda la conversazione del 16 settembre ore 0,55 ampiamente citata nell'impugnazione:
si era infatti lì sottolineato che il AF, non solo si era occupato di esaminare un quantitativo di droga che gli veniva mostrato e di indicare canali per il rifornimento delle armi, ma si era altresì rivolto ai suoi interlocutori chiedendo che venisse effettuata una spedizione punitiva che tutelasse i suoi interessi, dimostrando così inequivocabilmente di avere un valido rapporto con tale organizzazione tanto da poter contare sulla sua forza e capacità intimidatrice anche verso l'esterno (situazione questa che nell'analogo caso di Di BE i Giudici, a pag. 151, avevano correttamente giudicato significativa della sua consapevole adesione ad una associazione, i cui aderenti l'imputato frequentava assiduamente proprio come AF).
Ma anche su questo tema, osserva il P.G., i giudici di appello non hanno ritenuto di dover spendere parole, non tenendo quindi in minima considerazione le massime di esperienza, secondo cui in questo tipo di associazioni criminali per di più di stampo mafioso (come nella specie) non è certamente consentito a chi è estraneo partecipare alla vita dell'associazione, ricevendo informazioni sulla stessa, trattando tranquillamente con persone ai suoi vertici e specialmente potendo chiedere un'azione violenta a propria difesa;
circostanze queste che erano state per di più confermate dal collaboratore RE, secondo cui non si poteva frequentare l'ufficio blindato dell'Autoparco "se non si era addentro all'organizzazione" (frase espressamente citata nell'impugnazione per dare ulteriore forza alle precedenti argomentazione). Aggiunge il P.G. ricorrente che i giudici di appello non hanno nemmeno tenuto conto che notoriamente l'unica attività richiesta al partecipe di queste associazioni è costituita dal mettersi "a disposizione" (come insegna l'esperienza giudiziaria nei processi di criminalità organizzata, come hanno inoltre riferito tutti i collaboratori nel presente processo e come ha infine riconosciuto la stessa giurisprudenza v. Cass. S.U. n. 3374S del 12.7.2005 Rv 231670), appare, conseguentemente, del tutto in contrasto con i dati acquisiti la loro conclusione, secondo cui "tale frequentazione può essere messa in relazione all'interesse del AF per eventuali acquisti di droga, ma non ad altre situazioni".
I Giudici di 2^ grado hanno, infatti, totalmente omesso di prendere in considerazione le conversazioni telefoniche avvenute fra AF e AL in quel periodo di tempo.
È vero che il Tribunale aveva dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ma nel proporre impugnazione questo ufficio aveva rilevato che l'esistenza di queste telefonate e il loro tenore erano comunque entrati negli atti processuali utilizzabili, perché avevano formato oggetto delle dichiarazioni rese dallo stesso AF, il quale aveva riconosciuto non solo di averle fatte, ma altresì di avere effettivamente parlato in tutte quelle telefonate di una "moto", fornendo peraltro una giustificazione di tale fatto, giustificazione che nell'impugnazione veniva analizzata per dimostrarne l'assoluta inattendibilità.
Ebbene, di queste conversazioni telefoniche - rileva il P.G. - la Corte non ha fatto nessuna menzione, benché la giurisprudenza del tutto costante, come si è spiegato nel trattare le posizioni CA - LD, dia conferma alla tesi dell'ufficio ricorrente in ordine all'utilizzazione degli interrogatori dell'imputato come fonte di prova in ordine all'esistenza e al contenuto di tali conversazioni.
Conclude il ricorrente rilevando come i Giudici di appello - nell'esaminare la posizione del AF - non solo hanno omesso di valutare numerosi elementi che erano stati sottoposti al loro giudizio nell'atto di impugnazione, ma altresì - quando hanno preso in esame alcuni di questi dati - li hanno trattati in modo frazionato, svilendone il significato e senza passare "al momento metodologico successivo dell'esame globale e unitario", che avrebbe potuto risolvere la "relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio" (v Cass. sez. Un. del 4.6.1992 Rv. 191230). Il ricorso del P.G., nei confronti del AF SA, è fondato e, come tale, va accolto.
La scarna e frettolosa motivazione con la quale la Corte di merito ha confermato la pronuncia assolutoria emessa in primo grado, "a causa dell'ambiguità e contraddittorietà del materiale probatorio disponibile", sommariamente valutata, peraltro in modo parcellizzato, non da assolutamente conto delle plurime ragioni poste dal P.G. a sostegno dell'appello, incorrendo così nel vizio di omessa motivazione.
Invero, nell'articolato gravame, (pagg. 1 - 5), il P.G. aveva indicato numerose risultanze probatorie dimostrative, a suo dire, della responsabilità del AF in ordine ai reati a lui contestati.
In particolare, il P.G. appellante aveva richiamato l'attenzione della Corte di merito sulla omessa valutazione da parte del Tribunale dei seguenti elementi probatori:
a) "Innanzitutto aveva omesso di dare adeguato peso al fatto che nel solo mese di settembre 1992, (la perquisizione che ha fatto scattare l'operazione che qui interessa risale al successivo 17 ottobre), AF sia stato notato arrivare e trattenersi all'Autoparco almeno una decina di volte";
b) "che l'imputato si era recato così spesso in quel periodo di tempo in un luogo come l'Autoparco, nel cui ufficio, (appositamente blindato per far fronte ad una guerra di mafia), si trattavano tutti gli affari principali dell1 associazione mafiosa - (quali forniture di armi, approvvigionamento di vari tipi di droga in ingenti quantitativi, si parlava liberamente altresì della spedizione punitiva voluta da IA, della guerra di mafia intercorrente a Catania fra il proprio gruppo e quello facente capo a Garoso Pippo, del grave ferimento a Milano del capo indiscusso dell'organizzazione, Jimmy IA, e la conseguente necessità di organizzare la sua evasione dal carcere) - argomenti questi che emergono inequivocabilmente dalle intercettazioni ambientali e che sono concordemente ammessi da tutti i collaboratori di giustizia";
c) "che l'imputato risultava essersi fermato a lungo in quell'ambiente, (come hanno notato gli operanti: ad esempio il 15 settembre AF si trovava ancora lì dopo sei ore dal suo ingresso, quando gli agenti avevano dovuto allontanarsi), e addirittura in piena notte (la famosa intercettazione ambientale del 16 settembre, di cui si parlerà in seguito, in cui prende parte anche questo imputato, ha inizio alle ore 0,55)";
d) "che infine era emerso, (come ha messo ad esempio in evidenza il collaboratore RE, le cui dichiarazioni sono state acquisite ai sensi dell'art. 512 c.p.p.), che non si poteva liberamente frequentare l'Autoparco e in particolare il famoso ufficio blindato se non si era addentro all'organizzazione";
e) "è di conseguenza ben difficile trovare una spiegazione per la continua e protratta permanenza del AF in un luogo così particolare in compagnia di personaggi che sono già stati tutti definitivamente condannati quali partecipi, molti con funzioni di organizzatori o capi all'associazione mafiosa che qui interessa, se non perché anch'egli ne faceva parte".
Qualsiasi diversa spiegazione diventava poi del tutto assurda - sempre secondo il P.G. - se a queste considerazioni si aggiunge il tenore di alcune conversazioni intercettate, a cui ha partecipato anche AF, insieme con personaggi di spicco dell'organizzazione.
Evidenziava ancora il P.G. nell'atto di appello che "a tali risultanze si dovevano aggiungere il contenuto delle seguenti intercettazioni ambientali:
a) dell'11 settembre, in cui AF e AL, rievocando il loro passato criminale comune, ricordavano l'attività di corruzione di alcuni poliziotti, (argomento veramente fondamentale per questa associazione mafiosa che era prosperata per la protezione ricevuta da vari funzionali del 4^ distretto di Polizia, i quali non solo consentivano agli associati di operare tranquillamente nel crimine, ma altresì allontanavano da loro deviandole indagini provenienti da altre forze dell'ordine);
b) l'intercettazione del 16 settembre, in cui l'imputato aveva chiesto alla presenza di AL, DO e ME (tutti condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e i primi due inoltre all'ergastolo per omicidio) un intervento violento dell'organizzazione contro una persona di un certo peso, da colpire "nel portafoglio", quindi si era intrattenuto con il ME sui tipi di lavaggio della cocaina e sulla sua qualità, ricevendo per l'esame un campione di 1/2 Kg. (che veniva anche sniffato) e infine aveva comunicato i suoi canali per ricevere armi, finendo in questa lunga conversazione notturna per toccare tutti gli argomenti propri di una associazione mafiosa (droga, armi e violenza);
c) l'intercettazione del 21 settembre nella quale AF si occupava dell'avv. UC (in precedenza anche suo difensore), dimostrando inequivocabilmente di conoscere il ruolo che aveva il legale nell'organizzazione".
In conclusione - rilevava il P.G. appellante - "dalle intercettazioni ambientali e dalle osservazioni dirette degli agenti si rileva non solo che AF aveva rapporti confidenziali con i capi e altri partecipi dell'organizzazione criminale insediatasi nell'Autoparco, ma inoltre, era tenuto informato dei fatti di rilievo che concernevano l'organizzazione, circostanze queste che attestano una comunanza di interessi con i membri dell'associazione, spiegabili soltanto con la sua partecipazione alla stessa.
Se a questo elemento si aggiunge poi il tenore delle conversazioni ambientali in cui il AF ha dimostrato chiaramente non solo di interessarsi di droga, ma specialmente di essere un esperto di cocaina (tanto da essergli richiesto un suo esame ed anche un suo assaggio), nonché il fatto che il collaboratore RO abbia visto il AF frequentare l'Autoparco e abbia subito dopo precisato che vi erano "delle persone nell'Autoparco, che avevano contatti con il AL per un traffico dello stupefacente" (v. udienza del 9/5/1995), si deve allora concludere che gli affari trattati con AL (e, quindi, uno degli scopi che lo portava a frequentare l'Autoparco riguardavano proprio l'approvvigionamento di cocaina, sostanze di cui l'associazione mafiosa aveva ampia disponibilità.
Una simile conclusione trova conferma nella telefonata del 19 ottobre 1992 (due giorni dopo il blitz all'Autoparco).
L'importanza di tale telefonata non risiede tanto nel fatto che offra la prova che il AF ha fornito in quell'occasione 5 gr. di cocaina (fatto per il quale l'imputato è stato definitivamente condannato), bensì nella dimostrazione che il AF aveva avuto cocaina a sua disposizione proprio alla fine del periodo in cui egli si riforniva di quella droga nell'Autoparco;
di più il tenore di detta telefonata, in cui vengono innanzitutto commentati dal AF i recentissimi avvenimenti all'Autoparco costituisce un'ulteriore conferma, ove ve ne fosse bisogno, dei rilevanti contatti di questo imputato con l'associazione mafiosa. Quanto alla violazione della legge sulle armi la citata intercettazione ambientale del 16 settembre, dimostra inequivocabilmente che l'imputato aveva una notevole dimestichezza anche con questo tipo di attività illecita, non avendo difficoltà a procurarsi ogni tipo di armamento".
Ciò posto, osserva questa Corte di legittimità che non vi sono da spendere molte parole per rilevare come i Giudici dell'appello non hanno risposto alle plurime, articolate censure contenute nell'atto di gravame omettendo di valutare le risultanze sottoposte al suo esame ovvero arbitrariamente svilendole e frazionandole, laddove avrebbe dovuto procedere all'analisi delle stesse dapprima una per una, e poi globalmente in attuazione del fondamentale principio della valutazione unitaria della prova.
La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto con rinvio degli atti al Giudice competente per un nuovo giudizio. Il Giudice del rinvio dovrà, in sede di nuovo giudizio sul punto della decisione annullata - valutati adeguatamente tutte le argomentazioni dell'appellante - applicare la regola metodologica ricavabile dall'art. 192 c.p.p. secondo cui il Giudice deve operare un apprezzamento unitario degli elementi processuali, previa valutazione di ciascuno di essi singolarmente, al fine di vagliarne la valenza significativa e passare, poi, all'esame globale unitario dei vari elementi indizianti e ciò in applicazione del seguente principio di diritto:
"ai sensi dell'art. 192 c.p.p. non può dirsi adempiuto l'onere della motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova (valutazione unitaria del contesto) che è principio cardine del processo penale;
vale a dire che nella valutazione della prova, il Giudice deve prendere in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme e, quindi, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio" (Cass. sez. 6^, 3/11/1992, n. 10642; Cass. 5/9/1996 n. 8314; Cass. sez. 2^ 24/11/2005, Spataro, n. 1298; id. 6/5/2005 n. 40729, Riina). Ricorso del Procuratore Generale avverso NN LO e NN RE.
Per omessa motivazione e per violazione di legge nella parte in cui ha confermato l'assoluzione di NN LO e NN RE dal reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Osserva il ricorrente che la Corte di Appello non si era per nulla soffermata nell'esaminare i motivi di appello, e, quindi, l'esito del suo giudizio - nel riferire frettolosamente le dichiarazioni dei collaboratori come riportate nella sentenza impugnata senza menzione dei dati indicati nell'appello - non poteva che essere uno svilimento dei dati acquisiti, presi, comunque, in esame l'uno separatamente dall'altro, e privi di un'analisi complessiva che ne consentisse una valutazione più approfondita e globale.
Un esempio di un simile metodo lo si rinviene, secondo il P.G., nel modo in cui viene riportato l'episodio raccontato dal collaboratore PA, in ordine al quale i giudici di appello si sono limitati a sottolineare, cosi come era avvenuto in quella di primo grado, soltanto il fatto che il collaboratore non aveva saputo dire nulla sui NN, che non aveva nemmeno incontrato, (pur essendo stato ospitato in un loro appartamento a Roma, dove doveva commettere un omicidio), tanto meno era stato in grado di affermare una loro conoscenza dello scopo del suo viaggio.
Nell'impugnazione si era, invece, messo in evidenza che - essendo provenuta proprio dal capo incontrastato dell'organizzazione (IA) e dal suo luogotenente AL Ca. l'indicazione di utilizzare l'appartamento dei NN come base logistica per commettere un omicidio a Roma - la spendita del nome dei NN da parte di due capi dell'organizzazione dimostrava non solo che l'abitazione doveva necessariamente appartenere a costoro, ma altresì che questi ultimi - nell'offrire tale supporto logistico - erano evidentemente a "disposizione" dell'organizzazione, come del resto aveva affermato il collaboratore Di CA, anch'egli ai vertici dell'associazione mafiosa e condannato definitivamente proprio per quel suo ruolo, il quale pertanto aveva riferito una circostanza concernente il sodalizio criminoso, di cui era venuto a conoscenza "nella una qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio".
Del pari, rileva il P.G. ricorrente, sono stati ignorati sia le dichiarazioni del collaboratore CA, (condannato definitivamente tra l'altro per la partecipazione all'associazione mafiosa in esame), sia l'episodio dallo stesso riferito, (riguardante uno "sgarro" subito da tali Palamara, persone vicine allo stesso CA, ad opera di gente legata ai NN), sia specialmente il significato della convocazione in Autoparco di NN RE ad opera sempre di IA e AL Ca. per costringerlo a risarcire i danneggiati Palamara.
Nell'impugnazione si era, infatti, messo in evidenza che l'attivazione di questi due capi dell'organizzazione in relazione a tale "sgarro" e la sottomissione di questi imputati, in particolare di NN RE, ai voleri di IA e AL Ca. erano una evidente manifestazione della loro "affectio societatis", non potendosi giustificare altrimenti ne' l'intervento proprio dei capi dell'organizzazione ne' tanto meno il comportamento remissivo degli imputati.
Quanto alle origini catanesi della organizzazione, la Corte di Appello ha affermato che in questo processo "non si deve discutere e non si discute della cosca dei RI in quanto tale, ma dell'attività di una associazione mafiosa che aveva come punto di riferimento l'autoparco di via Salomone e che gestiva illeciti affari di bische e di droga", affermazione questa che risulta non esatta, ove si consideri che l'organizzazione criminosa, che aveva la sua base logistica nell'Autoparco, era in sostanza una profanazione diretta della cosca dei RI in terra lombarda, in altre parole una sorta di una succursale al Nord.
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
La Corte di merito ha assolto gli imputati dall'accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, l'unica loro contestata, così motivando:
"la loro posizione si gioca solo sulle dichiarazioni dei collaboratori non essendovi emergente obiettive che li riguardino, salvo la prova di un traffico telefonico tra costoro e l'Autoparco. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state ritenute insufficienti (anche perché de relato) dal Tribunale.
La Procura Generale ne dà una diversa valutazione sostenendo che si tratta di episodi conosciuti per scienza diretta.
La valutazione del Tribunale va confermata, dovendosi rimarcare piuttosto la genericità di molte dichiarazioni dei collaboratori". I Giudici di 2^ grado hanno, poi, sinteticamente riportato le dichiarazioni dei collaboranti PI, CA, Di CA, NE e PA concludendo che "cinque collaboratori non dichiarano mai una cosa riscontrabile o riscontrata tramite l'altro o, meglio, riscontrabile con elementi obiettivi.
Non solo, ma ognuno di loro racconta un episodio diverso, sicché non vi è possibilità di riscontro reciproco".
Siffatta motivazione, non solo non tiene conto delle articolate censure contenute nell'atto di appello del Procuratore Generale, quanto è in contrasto con i principi che regolano la valutazione della prova così come previsti dall'art. 192 c.p.p. e come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Si osserva in proposito che - vertendosi in tema di associazione ex art. 416 bis c.p. - il riscontro non deve necessariamente riguardare singoli episodi dovendosi, invece, accertare - attraverso la valutazione, prima operata singolarmente e poi globalmente, di ciascun episodio narrato dai collaboratori - la effettiva partecipazione o meno del "chiamato" all'associazione. Una corretta impostazione metodologica sul punto, postula, in altri termini, la necessità che si acclari se detti episodi, esaminati e valutati globalmente e finalisticamente, siano dimostrativi della adesione o meno al sodalizio criminoso.
Oltre, quindi, a tale errore nella impostazione metodologica del procedimento valutativo, la Corte è, anche in questo caso, incorsa nel medesimo errore di procedere ad una valutazione frammentaria delle risultanze processuali, ed, in particolare, delle dichiarazioni dei collaboratori, violando, in tal modo, il principio fondamentale della valutazione unitaria e globale della prova.
Invero, già non si comprende che cosa voglia dire la Corte territoriale quando - dopo aver affermato:
"la loro posizione si gioca solo sulle dichiarazioni dei collaboratori non essendovi emergente obiettive che li riguardino " - aggiunge: "salvo la prova di un traffico telefonico tra costoro e l'Autoparco"; ed, invero, se tale traffico telefonico costituiva una prova, ne andava esplicitato e valutato il contenuto, in sè, e unitamente alle dichiarazioni dei c.d. "pentiti".
Tale risultanza andava, in particolare, valutata unitamente alle dichiarazioni - anche se ritenute de relato - del Di CA, così come riportate dalla stessa Corte territoriale: "di NN LO sa, ma perché glielo hanno detto e perciò è dichiarazione de relato, che era intimo amico di IA, gli garantiva appoggi e gli dava soldi";
tali risultanze andavano ancora valutate unitamente alle dichiarazioni del NE il quale "dice che era il solo NN LO a rifornirsi di droga all'Autoparco";
con quelle del CA che "dice di aver visto in Autoparco RE NN a colloquio con AL Ca.", con quelle del PA il quale "riferisce dell'episodio in cui, essendosi recato a Roma per commettere l'omicidio, aveva usufruito ad Ostia di un appartamento dei fratelli NN, ottenuto tramite IA e AL Ca.".
In sostanza, la Corte di merito ha preso in esame i dati acquisiti l'uno separatamente dall'altro, senza procedere ad un'analisi complessiva delle risultanze processuali.
Conclusivamente, coglie nel segno il ricorso del Procuratore Generale quando rileva che "i Giudici di appello, nel confermare la sentenza di 1^ grado, avrebbero dovuto confutare tutti quegli elementi di cui si lamentava la omessa valutazione, ma ciò non hanno fatto, essendosi limitati ad esaminare separatamente alcuni dettagli, senza, quindi, dar conto della complessità dei dati acquisiti per fornire una spiegazione logica".
La sentenza impugnata deve, quindi, essere, sul punto, annullata con rinvio degli atti al Giudice competente per nuovo giudizio, adeguandosi al principio di diritto prima enunciato in ordine ai criteri di valutazione della prova.
Ricorso del P.G. avverso NA ZI.
Per erronea interpretazione della legge penale nella parte in cui ha qualificato i reati ascritti a NA ZI al capo A nell'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 2, nonché i fatti al capo C nell'ipotesi di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1. Osserva il ricorrente che i giudici di appello hanno ritenuto che il ruolo di questo imputato all'interno delle due associazioni in questione sia stato quello di mero partecipe sul rilievo che costui, in base alle risultanze processuali, non sarebbe mai stato "operativo su un piano di parità" rispetto a Turi PE, anche se subito prima gli stessi giudici avevano riconosciuto che dalle medesime risultanze processuali emergeva una sua immagine di "stretto collaboratore, braccio destro"del capo.
In altre parole, secondo la Corte, potrebbe assumere la veste di cui ai citati art. 74, comma 1 e art. 416 bis, comma 2 soltanto chi si trovi nella posizione apicale di una organizzazione criminale (vuoi di stampo mafioso, vuoi finalizzata al traffico di stupefacenti) e quindi il capo indiscusso di simili organizzazioni, che non sia sottoposto ad alcuno che possa essergli gerarchicamente superiore, concetto questo che viene infatti subito dopo ribadito sottolineando che i collaboratori "quando indicano i capi dei singoli gruppi criminali federatisi... parlano di IA, di PE, di CO AT, di TI, mai di ZI NA".
Ma una simile spiegazione dimostra - ad avviso del P.G. ricorrente - inequivocabilmente il rilevante errore in cui è incorsa la Corte nella lettura dei citati commi dell'art. 416 bis c.p. e L. Stup., art. 74: in essi, infatti, accanto alle figure del promotore e dell'organizzazione non vi è quella del "capo", come sembrano credere i giudici di appello, bensì quella del "dirigente", di ben più ampia applicazione rispetto alla prima.
Colui che dirige, infatti, pur essendo evidentemente ai vertici di una organizzazione, non è necessariamente colui che è gerarchicamente superiore a tutti gli altri, come il termine "capo" fa invece intendere.
Il ruolo di dirigente del NA emergeva, ad avviso del ricorrente, da un dato significativo citato nella sentenza di 1^ grado del quale la Corte di Appello non aveva tenuto conto, risultante da una intercettazione ambientale intercorsa tra appartenenti ad alto livello dell'associazione Autoparco i quali indicavano, come partecipanti ad una riunione, oltre al IA e al PE, proprio ZI NA.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento sul punto della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
La Corte di merito, sul punto, ha, invero, così motivato:
"il ruolo di ZI NA non è mai disgiunto dalla figura di PE, di cui viene definito, stretto collaboratore, braccio destro, subordinato (dichiarazione TO) ma mai operativo su un piano di parità e, d'altro canto, quando indicano i capi dei singoli gruppi criminali, via via federatisi, i collaboratori parlano di IA, di PE, di CO AT, di TI, mai di ZI NA".
Rileva ancora la Corte territoriale che la sentenza di 1^ grado lo ritiene essere stato un capo, un promotore di entrambi i sodalizi criminosi, ma il Tribunale non aveva spiegato donde fosse ricavabile tale conclusione, che, invece, non trovava conforto negli atti processuali.
Ed, infatti, sul punto, la motivazione del Tribunale è lacunosa, limitandosi ad affermare che "come si evince dal complessivo compendio probatorio - dichiarazione dei collaboratori, conversazioni intercettate, materiale sequestrato nell'Autoparco - agli ordini di PE RE, ma, comunque, a disposizione dell'organizzazione, vi erano i fratelli NA ZI e NC NA e IO CA" ... "sono tutte persone a disposizione dell'organizzazione Autoparco, della quale PE è stretto alleato e componente a pieno titolo" (pag. 75 sent. 1^ grado).
Peraltro, va sottolineato che la Corte di merito, sia nell'esaminare la posizione del PE che del NA ZI, ha più volte messo in evidenza che "agli ordini di PE RE e, comunque, a disposizione dell'organizzazione vi era NA ZI unitamente al fratello NA NC e a IO CA";
e che "tutte indistintamente le dichiarazioni dei collaboratori, parlando del gruppo PE lo hanno indicato col nome di colui che era ritenuto il capo al quale gli altri e, precisamente, i fratelli NA e IO, erano subordinati".
In conclusione, la motivazione con la quale la Corte di merito, sulla base di tali risultanze processuali, ha escluso il ruolo di dirigente del NA, ed ha ritenuto che il suo ruolo all'interno sia dell'associazione ex art. 416 bis c.p. sia in quella D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 andava qualificato come di semplice partecipe,
è frutto di una logica e corretta valutazione di merito, insindacabile in questa sede di legittimità.
Ricorso del P.G. avverso IO CA.
Deduce il ricorrente i seguenti motivi:
OLzione di legge e per omessa motivazione con riferimento alla ritenuta continuazione fra i reati per i quali IO CA è stato condannato nel presente procedimento con quelli definiti con la sentenza irrevocabile nel procedimento denominato "Count-down" (pag. 151).
La Corte di Appello ha deciso in tal senso sul rilievo che è "evidente, ad avviso della Corte, che spaccio di droga ed omicidi erano frutto di un medesimo disegno criminoso, finalizzato al traffico di stupefacenti".
Una simile giustificazione è del tutto apodittica, in quanto i Giudici si sono limitati di fatto a ribadire pedissequamente il testo dell'art. 81 c.p., essendosi ben guardati dall spiegare in base a quali circostanze potevano ravvisare una identità del disegno criminoso nel caso in esame, considerato che il diretto interessato, (il quale ha sempre negato gli addebiti), non aveva fornito alcun elemento a fondamento della pretesa continuazione. Nella specie, la Corte ha totalmente omesso di spiegare da quali elementi aveva potuto desumere che il IO, quando era entrato a far parte della organizzazione finalizzato al traffico della droga e aveva incominciato a svolgere tali traffici, avesse, sin da allora programmato, quanto meno nelle loro linee essenziali, gli omicidi per i quali è stato condannato e che risultavano, invece, perpetrati in epoche diverse per situazioni contingenti che si erano, man mano, venute a creare.
Chiede, pertanto, il P.G. ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Invero, sia pure in maniera stringata e succinta, la Corte di merito ha ravvisato nella specie, il vincolo della continuazione tra precedenti delitti d'omicidio oggetto della sentenza della Corte di Assise di Appello del 6/2/2001, (procedimento denominato "Count- Down") e quelli per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità nel presente procedimento (L. Stup., artt. 73 e 74). La Corte ha ritenuto "evidente"'la sussistenza di tale vincolo in quanto i reati erano stati commessi in esecuzione "di un medesimo disegno criminoso finalizzato al traffico di stupefacenti". È vero che la motivazione ben poteva essere meno sintetica ma va, comunque, osservato che poco prima, proprio esaminando la posizione del IO, la Corte aveva rilevato:
"Gli omicidi per cui questo appellante fu condannato nel processo "Count-Down" erano direttamente collegati all'attività dell'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti, trattandosi di fatti commessi come vendetta o come ritorsione nei confronti di soggetti sospettati di torti verso l'organizzazione nelle forniture di droga" (pag. 149).
È chiaro, quindi, che il termine "evidente" va collegato alle argomentazioni, poco prima esposte dalla Corte, nell'esaminare la posizione dell'appellante IO, le quali, quindi, vanno ad integrare pacificamente la motivazione in punto di continuazione, fornendo la spiegazione del ritenuto medesimo disegno criminoso. Ricorso del P.G.
contro
LD NC.
Deduce il ricorrente i seguenti motivi:
Omessa motivazione con riferimento alla conferma dell'assoluzione di LO CA e NC LD dall'imputazione di corruzione (precisamente per avere il secondo, in servizio presso la DIGOS di Milano, offerto la propria disponibilità a fornire notizie acquisite attraverso la sua funzione di poliziotto al NO il quale le utilizzava nella sua attività).
Osserva il ricorrente che nei motivi di appello aveva innanzitutto sottolineato che - anche a voler condividere la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dichiarata dal Tribunale - la sussistenza di numerose conversazioni fra i due imputati e il tenore del colloquio avvenuto il 26 ottobre fra il CA e tale TA avevano comunque avuto ingresso nel presente procedimento attraverso 1) le dichiarazioni del LD, che aveva riconosciuto di avere avuto tutti quei colloqui telefonici con il CA, sia pure addebitandoli a rapporti di natura diversa da quella corruttiva 2) l'interrogatorio reso dal CA all'udienza del 13.5.2003.
Quest'ultimo imputato in tale occasione aveva infatti riconosciuto che, parlando con il TA, si era effettivamente riferito ad un grosso assistente della Digos che "ha le mani in pasta" e, che "poteva dargli informazioni", aveva inoltre da un lato ammesso che l'unico appartenente alla Digos da lui conosciuto era LD, (con la ovvia conseguenza che non poteva che riferirsi a costui), e, dall'altro lato, non aveva negato di aver potuto pronunciare in quel contesto la frase: "basta avere, con i soldi tutto fanno", anche se poi aveva precisato che questo era un modo di dire ("chiunque io dicevo").
Ebbene - a fronte della richiesta di valutare come fonte probatoria anche questi dati provenienti dalle dichiarazioni rese dagli stessi imputati, a prescindere, quindi, dall'esame delle intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili - la Corte di Appello si è limitata, ad avviso del P.G. ricorrente, ad osservare che la "ribadita valutazione di inutilizzabilità delle intercettazioni esclude di dover ritornare sull'argomento", omettendo pertanto di affrontare la questione sottoposta alla sua attenzione. L'aver ignorato le contestazioni mosse nell'impugnazione e la giurisprudenza che le supportava ha impedito ai giudici di appello di valutare una prova, esistente in atti, che era estremamente significativa ne rappresentare il LD, quale unico appartenente alla Digos noto al CA, a "libro paga" di quest'ultimo.
E che i giudici di appello - nel pervenire alla loro decisione - abbiano completamente tralasciato questi motivi di impugnazione, (che pur avevano riferito nella parte espositiva della sentenza), trova ulteriore conferma, secondo il P.G., nel fatto che nell'atto di appello si sottolineava che i numerosi contatti fra LD e CA non solo telefonici ma anche personali, (come avevano direttamente accertato gli inquirenti), non avevano alcuna spiegazione plausibile, se non in una attività illecita, dal momento che questi due imputati, (per la loro personalità, la loro posizione, l'attività svolta e gli ambienti frequentati), non avevano nulla che li potesse lecitamente collegare (nell'appello ci si era infatti retoricamente domandati "quali mai rapporti potevano legare quel funzionario ad un soggetto quale il CA, pregiudicato e con legami di tipo malavitoso con AL e con altri aderenti all'Autoparco?").
La Corte si è ben guardata dall'affrontare questo argomento, che peraltro trovava già risposta nel tenore del più volte citato colloquio fra CA e TA, avendo sbrigativamente in solo otto righe liquidato i motivi di appello sul rilievo che condivideva "l'interpretazione sulle risultarle processuali" offerta dal primo giudice, perché (e in questo si sostanzia la motivazione) le sue argomentazioni - a giudizio appunto della Corte - erano "assolutamente prudenti e corrette".
In altre parole, l'appello andava respinto perché la Corte, in maniera del tutto apodittica, riteneva la decisione del Tribunale corretta, a prescindere totalmente dai motivi di appello che non solo non confutava ma nemmeno prendeva in esame.
È vero che la Corte - osserva il P.G. ricorrente - ha speso due parole di più per ribadire l'inattendibilità dei collaboranti ON e CA P. (che avevano confermato le accuse
contro
LD), ma anche in questo caso la motivazione offerta è di fatto inesistente.
L'aver fatto un laconico riferimento "a prove assunte in altro processo, e richiamate in sentente acquisite" non spiega assolutamente a quali prove e a quali sentenze la Corte stia pensando, dal momento che la sentenza di primo grado - nel trattare la posizione di questi imputati - si era riferita esclusivamente alla sentenza del Tribunale di Milano sez. 3^, che tuttavia era stata riformata riguardo proprio la posizione di LD dalla Corte di Appello, con la conseguenza che nessun particolare valore si poteva attribuire ad una decisione così modificata nel successivo grado di giudizio (entrambe le predette sentenze, con l'eccezione delle condanne nei confronti dei tre fratelli AL, sono state poi annullate dalla Corte di Cassazione per motivi meramente formali, con la ritrasmissione degli atti al P.M.).
Osserva ancora il P.G. che, riguardo a ON, i giudici di appello non hanno inoltre considerato che - a fronte di quella sola sentenza di primo grado citata dal Tribunale - questo collaboratore, era stato invece ritenuto pienamente attendibile in numerosi altri procedimenti (come si citava nei motivi di appello);
di più hanno omesso qualsiasi valutazione in ordine alla circostanza (anche questa evidenziata nei motivi di appello) che ON era stato in grado di riconoscere l'imputato in fotografia, indicando il suo soprannome e la sua appartenenza (Enzo della Digos), notizie e in specie riconoscimento che il collaboratore non avrebbe certo potuto fare se non avesse direttamente incontrato l'imputato, circostanza questa che dimostrava - al di là comunque del giudizio sull'attendibilità in generale di ON - che LD aveva necessariamente frequentato persone e luoghi tali da poter incontrare il collaboratore.
Con riferimento, invece, a CA P., il P.G. ricorrente rileva che la Corte ha totalmente omesso di valutare i vari elementi dettagliatamente addotti nei motivi di appello in ordine alla attendibilità di questo testimone riguardo quanto meno alle accuse nei confronti di CA e LD, essendo stato in tale atto sottolineato:
a) che analoghe accuse di accordi corruttivi fra CA e LL avevano trovato conferma nella pronuncia di estinzione in questo procedimento di tale reato per prescrizione soltanto attraverso la concessione delle attenuanti generiche;
b) che la contrastante versione della sambruni non poteva essere considerata di per sè attendibile e idonea a smentire CA P., visto l'interesse diretto della teste nella vicenda;
c) che l'analisi delle deposizioni di altri due testi Di NA e RC consentiva di rinvenire un riscontro e non già una smentita delle dichiarazioni del CA P..
Chiede, pertanto, il P.G. ricorrente l'annullamento della impugnata sentenza.
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
La Corte territoriale, in merito alla conferma della assoluzione dell'imputato ha così motivato:
"Quanto alla posizione CA - LD, l'appellante critica in sostanza l'interpretazione che il Tribunale ha dato delle risultante processuali, riconoscendo implicitamente che tutte quelle esistenti ed utilizzabili sono state considerate (la ribadita valutazione d'inutilizzabilità delle intercettazioni esclude di dover ritornare sull'argomento).
Ritiene la Corte che le argomentazioni del primo giudice, anche in tema di attendibilità di CA P. e ON, siano assolutamente prudenti e corrette (si badi che ci si riferisce a prove assunte in altro processo, richiamate in sentente acquisite) e costituiscano un'interpretazione del tutto condivisibile delle risultante processuali, senza perciò che si possa dare preferenza alle diverse valutazioni espresse dall'appellante. L'assoluzione va, pertanto, confermata".
Osserva questa Corte di legittimità che la scarna e quanto mai succinta motivazione non prende in alcun modo in considerazione gli articolati motivi di appello del P.G., sicché la Corte di merito è incorsa nel vizio di totale carenza di motivazione.
Invero, nei motivi di appello, il P.G. aveva innanzitutto sottolineato che - anche a voler condividere la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dichiarata dal Tribunale - la sussistenza di numerose conversazioni fra i due imputati e il tenore del colloquio avvenuto il 26 ottobre fra il CA e tale TA avevano, comunque, avuto ingresso nel presente procedimento attraverso 1) le dichiarazioni del LD, che aveva riconosciuto di avere avuto tutti quei colloqui telefonici con il CA, sia pure addebitandoli a rapporti di natura diversa da quella corruttiva;
2) l'interrogatorio reso dal CA all'udienza del 13/5/2003.
In sostanza, il P.G. appellante aveva chiesto ai Giudici di appello di valutare una prova, esistente in atti, che - ad avviso di esso P.G. - era estremamente significativa nel rappresentare il LD quale unico appartenente alla Digos noto al CA, a "libro paga" di quest'ultimo.
Orbene, a fronte della richiesta di valutare come fonte probatoria anche questi dati provenienti dalle dichiarazioni rese dagli stessi imputati, a prescindere, quindi, dall'esame delle intercettazioni telefoniche dichiarate inutilizzabili - si rileva che la Corte di appello si è limitata ad osservare che la "ribadita valutazione di inutilizzabilità delle intercettazioni esclude di dover ritornare sull'argomento", omettendo, pertanto, di affrontare la questione sottoposta alla sua attenzione;
omissione particolarmente rilevante ove si consideri che questa Corte di legittimità ha affermato proprio in caso analogo (v. Cass. sez. 2^ n. 6313 del 14/11/1997 RV 209149) che "il principio fissato dall'art. 185 c.p.p., comma 1, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutili^abilità, riguardando quest'ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non altre, la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite";
principio giurisprudenziale questo ribadito anche recentemente (v. Cass. sez. 2^ n 10575 del 28/01/2003 RV 224856) sul rilievo in particolare che l'inutilizzabilità "non colpisce il fatto come rappresentazione della realtà, ma il mezzo attraverso il quale il fatto viene documentato.
Di conseguenza tale fatto può costituire oggetto di una successiva prova assunta nelle forme di legge".
Inoltre, nei motivi di appello il P.G. aveva richiamato la deposizione del collaborante CA AO il quale aveva saputo dal CA che LD era compensato per notizie, informazioni e favori, (così come avveniva per LL), e che, in particolare, il LD aveva un compenso di L. 500.000 mensili.
In particolare, nell'atto di appello si sottolineava:
a) che analoghe accuse di accordi corruttivi fra CA e LL avevano trovato conferma nella pronuncia di estinzione in questo procedimento di tale reato per prescrizione soltanto attraverso la concessione delle attenuanti generiche;
b) che la contrastante versione della sambruni non poteva essere considerata di per sè attendibile e idonea a smentire CA P., visto l'interesse diretto della teste nella vicenda (segretaria e amante del CA);
c) che l'analisi delle deposizioni di altri due testi Di NA e RC consentiva di rinvenire un riscontro e non già una smentita delle dichiarazioni del CA P..
Orbene, la Corte territoriale - anziché valutare dettagliatamente i veri elementi addotti nei motivi di appello in ordine anche alla attendibilità e alla valenza delle dichiarazioni dei collaboranti, in particolare del CA P., da valutarsi, poi, unitamente alle altre risultanze probatorie, secondo il principio cardine della valutazione unitaria della prova - si è limitata ad una generica affermazione:
"Quanto alla posizione CA - LD, l'appellante critica in sostanza l'interpretazione che il Tribunale ha dato delle risultante processuali, riconoscendo implicitamente che tutte quelle esistenti ed utilizzabili sono state considerate (la ribadita valutazione d'inutilizzabilità delle intercettazioni esclude di dover ritornare sull'argomento).
Ritiene la Corte che le argomentazioni del primo giudice, anche in tema di attendibilità di CA P. e ON, siano assolutamente prudenti e corrette (si badi che ci si riferisce a prove assunte in altro processo, richiamate in sentente acquisite) e costituiscano un'interpretazione del tutto condivisibile delle risultante processuali, senza perciò che si possa dare preferenza alle diverse valutazioni espresse dall'appellante. L'assoluzione va, pertanto, confermata".
In conclusione, la Corte territoriale, non solo ha violato i principi fondamentali in tema di valutazione della prova, (così come in precedenza evidenziati), quanto ha, in maniera del tutto apodittica, ritenuto che la decisione del Tribunale era corretta, prescindendo totalmente dai motivi di appello del P.G.;
motivi che, non solo non confutava, ma nemmeno prendeva in esame arbitrariamente qualificandoli come "diverse valutazioni espresse dall'appellante".
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere sul punto annullata con rinvio al Giudice competente per nuovo giudizio che tenga conto dei principi enunciati.
Ricorso del P.G. avverso UC EP.
Deduce il ricorrente i seguenti motivi:
Vizio logico di motivazione ed erronea interpretazione della legge penale nella parte in cui ha assolto UC EP dal reato di cui alla L. Stup., art. 74.
Rileva il ricorrente che i Giudici di appello, per pervenire all'assoluzione suddetta, hanno erroneamente limitato le condotte penalmente rilevanti, tenute da questo imputato, alla sua avvenuta intermediazione per riallacciare i rapporti fra AN (detenuto in carcere con il regime di cui al 41 bis) e AL AH (latitante a Parigi), dopo che il blitz del 17 ottobre 1992 aveva sconvolto la compagine dell'Autoparco.
La Corte ha, in sostanza, sostenuto l'irrilevanza del ruolo di "messaggero" che l'avv. UC svolgeva fra i detenuti e i loro complici in libertà, ritenendo che "il mero passaggio di notizie tramite l'avvocato sia elemento inidoneo a sostenere l'ipotesi anche del concorso esterno" e ha citato a sostegno di questo assunto una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 19395 del 2005). Osserva il P.G. che non si contesta che, di per sè, il mero "passaggio di notizie" non sia sufficiente ad integrare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis;
si vuole invece evidenziare che l'imputato si è reso disponibile a rendere servizi per la sopravvivenza della associazione, fornendo un significativo contributo al riguardo anche prima dell'episodio del novembre 1992 (per il quale è stato condannato dalla Corte di Appello) come si ricava inequivocabilmente dalle considerazioni espresse dalla sentenza di primo grado alle pagg. 121-123. Ma i giudici di appello, pur dando testualmente atto a pag. 167 che l'attività svolta dall'avv. UC aveva l'effetto di consentire "al AN capo indiscusso di continuare a manifestare all'esterno il suo immutato carisma mafioso per il consolidamento e l'operatività del gruppo", hanno peraltro inopinatamente sostenuto l'irrilevanza dell'attività di messaggero compiuta dall'avv. UC, quando si è recato in carcere da IA il 15 e il 26 settembre 1992.
Rileva in proposito il P.G. ricorrente che la Corte avrebbe, invece, dovuto - prima di modificare sul punto la sentenza di primo grado - prendere innanzi tutto in esame le varie circostanze esposte dal Tribunale, in particolare anche quanto sottolineato a pag. 121 e, precisamente, che le due visite in carcere erano state precedute e intervallate da intercettazioni ambientali in cui emergeva non solo la necessità di tenere al corrente della situazione il IA che, a sua volta, mandava a dire come le "cose dovevano camminare", ma, altresì, la citazione proprio del nome di UC in quel ruolo il 21 settembre 1992; quindi tenere conto dell'effettivo tenore della decisione della Cassazione dalla Corte stessa citata (n. 19395/05), secondo cui rientrava nello schema del concorso eventuale il contributo "che possa essere appressato come idoneo in termini di concreterà, specificità e rilevanza a determinare sotto il profilo causale la conservazione o il rafforzamento della consorteria". Un corretto ragionamento su questi dati non poteva, secondo il P.G., non far concludere, così come in sostanza aveva già fatto il primo Giudice, che portare messaggi diretti ad informare il capo e a ricevere da lui direttive costituiva un indubbio rilevante contributo, ai fini della "conservazione della consorteria") tanto più quando, come nella specie, il suddetto capo era notoriamente sottoposto al regime di cui al 41 bis c.p., con la conseguenza che un simile compito poteva essere svolto unicamente da chi aveva libero accesso al carcere e non era sottoposto a particolari controlli come il difensore.
L'erronea argomentazione della Corte si rinviene, altresì, nella parte della motivazione che riguarda una ulteriore collaborazione dell'imputato dopo il viaggio a Parigi: infatti secondo Di CA, (colui cioè che aveva preso in mano le redini dell'organizzazione, dopo gli arresti avvenuti nel mese di ottobre, come emerge da tutte le sentenze divenute irrevocabili in particolare quella già citata del 16.5.2000 nei confronti fra l'altro di cantatore, braccio destro di Di CA in quella fase), il legale aveva fatto da tramite fra lui e AN, in modo che quest'ultimo potesse trasmettergli direttive sulla riorganizzazione dell'associazione ed egli, a sua volta, potesse riferire sul suo andamento al capo, condotta questa di indubbio contributo per la sopravvivenza dell'associazione, secondo quella interpretazione giurisprudenziale sopra citata.
Nonostante un concorde giudizio emerso in tutte le sentenze definitive concernenti l'associazione criminosa istauratasi nell'Autoparco, che hanno unanimemente considerato Di CA LU come il collaboratore sotto tutti gli aspetti più preciso e attendibile - (come risulta, in particolare dalla sentenza che lo ha condannato per questi fatti riconoscendogli la massima riduzione della pena sia per la L. Stup., art. 73, comma 7 sia per il D.L. n.152 del 1991, art. 8) - giudizio condiviso pienamente anche nella sentenza "Count-down", che la Corte a pag. 130 ha mostrato di apprezzare particolarmente, ("le dichiarazioni del Di CA debbono essere considerate fondamentali per la ricostruzione dei fatti .. perché il suo racconto è sempre caratterizzato dalla precisione dei ricordi, dalla ricchezza dei particolari, dalla coerenza logica dei fatti, dalla chiarezza e semplicità dell'esposizione"), i giudici di appello, a distanza di quasi 13 anni dai fatti, hanno, invece, per la prima volta, messo in discussione tale attendibilità.
Hanno, infatti, suggerito che il collaboratore potesse avere qualche motivo di rancore nei confronti dell'imputato (ipotizzando, pertanto, in tale modo che avesse formulato una falsa accusa), perché egli stesso "ammette di aver minacciato una volta OT, per il suo presunto rapporto privilegiato con NO AL (v. pag. 165). Ma una così rigida interpretazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 - ad avviso del P.G. ricorrente - è in contrasto con l'elaborazione giurisprudenziale (e per di più con quanto asserito in proposito dalla stessa Corte a pag. 22 della sentenza), secondo cui il riscontro individualizzante deve riguardare ogni specifico reato addebitato all'imputato (nella specie la partecipazione ad organizzazioni criminose), non invece ogni singolo punto della dichiarazione accusatoria. riscontro che può poi essere di ogni tipo e natura e pertanto anche di ordine logico (v. da ultimo Cass. sez. 5^ n. 36451 del 24.6.2004 Rv. 230240). Di conseguenza la Corte, in applicazione di tali principi, avrebbe dovuto tenere presente, come del resto era stato riportato nella sentenza di primo grado, 1) che l'avv. UC era stato convocato in quell'abitazione per incontrarsi con Di CA, all'epoca latitante e nell'impossibilità di recarsi per questo motivo nel suo studio professionale, 2) che a quella data Di CA non lo aveva ancora nominato come difensore ne' lo nominerà per diverso tempo se non dopo il suo arresto, avvenuto nel settembre 1993 (come del resto riconosce la stessa sentenza di appello), per cui un simile incontro non trova assolutamente giustificazione in una attività professionale a favore di un proprio cliente, 3) che a detto incontro tutti (tranne evidentemente il legale) si erano presentati armati, posando le armi in bella vista in ingresso;
4) che era stata portata cocaina, che tutti, anche il legale, avevano sniffato insieme;
5) che, infine, Di CA (il quale, avendo preso le redini dell'associazione dopo il 17 ottobre, aveva l'evidente necessità di contatti con il capo indiscusso dell'organizzazione, cioè IA) si era appartato a parlare con UC, in modo cioè che gli altri non potessero ascoltare. La decisione della Corte, che - a causa dei vizi sopra denunciati - ha indebitamente limitato ad un solo episodio le condotte sintomatiche della partecipazione di questo imputato all'organizzazione criminosa di IA, senza quindi tenere conto che UC si era messo per un periodo apprezzabile di tempo a "disposinone" di tale organizzazione (secondo l'accezione che di tale termine ha dato la citata decisione delle S.U. n. 33748 del 2005), ha avuto, secondo il P.G. ricorrente, come ulteriore effetto di escludere la sua partecipazione all'associazione di cui al capo A). Osserva in proposito il ricorrente che se è vero che "non vi è prova di un diretto coinvolgimento dell'avv. UC nella gestione dei traffici di droga", come sostiene la Corte ne' alcuno gli ha mai contestato un simile diretto coinvolgimento, (non essendovi alcuna imputazione a suo carico concernente L. Stup., art. 73), il suo diffuso e ampio interessamento alla sopravvivenza della organizzazione criminosa di IA ha inequivocabilmente inciso anche su quella parte della sua organizzazione finalizzata specificamente al traffico della droga, strettamente connessa all'associazione di stampo mafioso e costituente uno dei principali filoni di operatività di quest'ultima.
Non si può, infatti, non notare una rilevante contraddizione nella stessa motivazione della sentenza che - poco prima di arrivare alla conclusione di cui sopra in ordine alla assenza di responsabilità di UC per il reato di cui al capo A): (v. pag. 167) - aveva invece affermato che lo scopo del viaggio dell'imputato a Parigi era stato determinato "per consentire un accordo tra IA e masalmeb in vista della ripresa e del mantenimento dei traffici di droga gestiti dal gruppo mafioso" (v. pag. 165).
Un simile contributo offerto dall'imputato riguarda, pertanto, anche il mantenimento e la sopravvivenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacente, considerazione questa ulteriormente avvalorata da un dato inequivocabile acquisito agli atti attraverso la sentenza definitiva di condanna nei confronti di AL AH, e, cioè, che costui, latitante da tempo a Parigi per alcuni periodi anche insieme a IA, era al vertice dell'associazione di cui alla L. Stup., art. 74 allo stesso livello di quest'ultimo, venendo definitivamente condannato per tale reato nonché per traffico di droga alla pena di anni trenta di reclusione (pena analoga a quella riportata da IA).
Tale circostanza attesta, a parere del P.G., con tutta evidenza, che quel contributo specifico dato da UC con il suo viaggio a Parigi doveva necessariamente riguardare anche l'associazione finalizzata alla droga (e il suo interessamento era appunto volto affinché ritornasse operativa quella struttura che aveva permesso il flusso della droga interrotto dal blitz).
Chiede, pertanto, il P.G. ricorrente l'annullamento, sul punto, della impugnata sentenza.
Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
La Corte di merito - nel confermare la responsabilità del UC in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. - ha mandato assolto l'imputato dal delitto di cui alla L. Stup., art. 74.
La motivazione, sul punto - come rileva il P.G. ricorrente - è affetta da gravi vizi logici e da evidente contraddittorietà. Si legge nella sentenza impugnata: "Non c'è prova di un suo qualsiasi apporto materiale per il conseguimento degli scopi, fossero essi il controllo delle bische clandestine o il controllo del mercato milanese - e non solo - dell'illecito traffico di stupefacenti, non c'è prova di un suo apporto di carattere morale, ne' in termini di istigazione ne' di rafforzamento della volontà criminale degli altri associati.
Non c'è prova di un suo diretto coinvolgimento nella gestione dei traffici di droga, essendo irrilevante che egli possa essere stato talvolta beneficiato di modesti quantitativi di cocaina per uso personale".
Tale argomentazione - su cui si basa la decisione di assoluzione sul punto - si pone, però, in insanabile contrasto con quanto in precedenza affermato dalla stessa Corte la quale ha ritenuto provato la avvenuta intermediazione dell'imputato per riallacciare i rapporti tra IA (detenuto in carcere con il regime di cui all'art. 41 bis ord. Penit.) e MA AH (latitante a Parigi), dopo che il blitz del 17/10/1992 aveva sconvolto la compagine dell'Autoparco;
ha precisato la Corte di merito che "le dichiarazioni del Di CA circa il ruolo di messaggero e di intermediario dell'avvocato UC con AL non sono fandonie, perché tale ruolo è comprovato dal rapporto IA - UC - US -
AL.
V'è prova che il rapporto IA - UC - AL (tramite US) non fu limitato ad uno scambio di notizie. Esso è stato esaurientemente ricostruito nella sentenza di primo grado (pp. 90 - 92) e la Corte condivide sia la ricostruzione sia le motivazioni individuate del viaggio di UC a Parigi. Si condivide, in sostanza, l'assunto che "quel viaggio" fu determinato non tanto dall'eventualità di assumere la difesa del AL, quanto per consentire un raccordo tra IA e AL in vista della ripresa e del mantenimento dei traffici di droga gestito dal gruppo mafioso".
Ha precisato, ancora, la Corte territoriale che "la stessa cronologia dei fatti confermava la totale attendibilità della dichiarazione della US circa il fatto che furono i suoi incontri con UC, il quale significativamente negava il secondo, perché fu durante questo secondo incontro che si palesò lo scopo del viaggio, poi confermato alla US dal AL e cioè la necessità di rimettere in piedi la situazione.
Ebbene, l'11 novembre 1992 UC fu a colloquio in carcere con IA;
nei giorni 12 e 13 egli ebbe l'incontro la US che gli portò il biglietto dell'aereo e una somma da portare al AL. La US sapeva, pertanto, che AL aveva telefonato a UC.
Il 14 novembre UC volò a Parigi ed incontrò AL. Il 15 novembre avvenne il secondo, contestato incontro con la US.
Il 16 novembre UC ritornò in carcere da IA. La dichiarazione della collaboratrice circa l'incontro del 15 novembre, per quanto negato dall'imputato, è intrinsecamente attendibile perché costituisce uno sviluppo così logico e così naturale della vicenda da non poter essere revocato in dubbio. Può darsi nell'incontro di Parigi si fosse discusso anche della difesa di EP AL, ma è di tutta evidenza, alla luce della citata cronologia, che il suo scopo principale era quello di mettere in contatto AL e IA, tramite un interlocutore affidabile, circa l'eventuale prosecuzione delle attività illecite". Ancora, le argomentazioni su cui si basa il giudizio di assoluzione, si pongono in contrasto con quanto evidenziato in prosieguo dalla Corte:
"questo episodio, assieme alla citata intercettazione ambientale del 21 settembre 1992, conferma e dà ragione anche della dichiarazione del Di CA circa il ruolo di messaggero dell'avv. UC anche se, di fatto, a questo ruolo di messaggero si è sovrapposto un molo quasi di sostituzione del IA" (pag. 166) "..... Si è trattata di un'attività importante perché intervenuta in un momento in cui le associazioni criminose stavano per disgregarsi ed occorreva superare le contingenti difficoltà; come esattamente sottolinea il Tribunale, si poteva così permettere al IA, capo indiscusso, come dimostrano anche le intercettazioni ambientali, di continuare a manifestare all'esterno il suo immutato carisma per il consolidamento e l'operatività del gruppo".
La Corte, quindi, ritiene la condotta dell'imputato "finalizzata al mantenimento della operatività del sodalizio mafioso", tra le cui attività vi era anche quella fondamentale del traffico di droga. Orbene, le argomentazioni poste dalla Corte a base dell'assoluzione dal reato di cui alla L. Stup., art. 74, prima ricordate, non solo contrastano decisamente con la valutazione delle risultanze processuali ora indicate, che la stessa Corte ritiene essere oramai incontestabili, ma soprattutto con quella con la quale si afferma che lo scopo del viaggio dell'imputato a Parigi era stato determinato "per consentire un accordo tra IA e AL in vista della ripresa e del mantenimento dei traffici di droga gestiti dal gruppo mafioso".
Tale fondamentale circostanza non andava valutata isolatamente ma in relazione a tutto il contesto probatorio e, in particolare, con il dato oggettivo (in atti) costituito dalla sentenza definitiva di condanna nei confronti del AL AH e, cioè, che costui latitante da tempo a Parigi, per alcuni periodi anche insieme al IA, era al vertice dell'associazione di cui alla L. Stup., art. 74 allo stesso livello di quest'ultimo, venendo definitivamente condannato per tale reato, nonché per traffico di droga alla pena di anni trenta di reclusione (pena analoga a quella riportata dal IA).
La sentenza impugnata - che si presenta, quindi, gravemente contraddittoria e non ha fatto corretta applicazione che sovrintendono al procedimento di valutazione (unitaria) della prova - deve, pertanto, essere annullata con rinvio degli atti al Giudice competente per nuovo giudizio sul punto nel quale - eliminate le evidenziate argomentazioni contraddittorie - si proceda ad una valutazione globale del contesto probatorio accertando - alla stregua dei principi più volte affermati da questa Corte sia in tema di concorso tra l'associazione di cui all'art. 416 bis c.p. e quella di cui alla L. Stup., art. 74 (così come in precedenza richiamati), sia in tema di concorso esterno in associazione - se la condotta dell'imputato si sia sostanziata in un contributo che "possa essere apprezzato come idoneo in termini di concretezza, specificità e rilevanza, a determinare, sotto il profilo causale, la sopravvivenza o la conservazione dell'associazione criminosa" finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Gli imputati NA NC, UC, Di BE, LL, IS, TE, NA ZI, PE, DEEL e AL vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e TE, NA ZI, PE, DEEL, AL anche al versamento, ciascuno, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, annulla la sentenza impugnata nei confronti del LD, del AF e di NN RE e NN LO, nonché nei confronti del UC in ordine al capo a) della rubrica, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi del P.G. nei confronti di NA ZI e del IO.
Rigetta i ricorsi di NA NC, UC, Di BE, LL e IS e dichiara inammissibili i ricorsi di TE, NA ZI, PE, DEEL e di AL.
Condanna tutti gli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali in solido e, quelli il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile, al versamento, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 18 settembre 2007. Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008