Articolo 1 del Codice penale
Articolo 2
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1 luglio 1931
CODICE PENALE


Art. 1 .

(Reati e pene: disposizione espressa di legge)

Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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