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1 luglio 1931
1 luglio 1931
CODICE PENALE
Art. 1 .
(Reati e pene: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.
Art. 1 .
(Reati e pene: disposizione espressa di legge)
Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.
Commentari • +500
- 1. Cosa dice l’articolo 1 del codice penale?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 3 luglio 2023 · 423.4353
L'articolo 1 del codice penale italiano è rubricato: «Reati e pene: disposizione espressa di legge». […] Importanza dell'articolo 1 del codice penale Questo articolo è fondamentale per garantire la giustizia e la certezza del diritto. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 09/01/2024, n. 7966Provvedimento: […] b) annullava senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416- bis.1 cod. pen . nei confronti di: b.1) NE EL in relazione ai reati di cui ai capi D), […] senza possibilità di rimodulare il computo dosimetrico attraverso l'applicazione di ulteriori circostanze aggravanti precedentemente escluse (anche implicitamente attraverso la decisione di non aggravare ulteriormente l'aumento per l'aggravante speciale di cui all'art. 416 bis 1 c.p .)» e che la stessa Corte d'appello, […] l'aumento di pena che era stato irrogato per la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen ., […] esclusa l'aggravante di cui all'art. 74/3 DPR 309/90 (l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p . era già […]Leggi di più...
- pena finale complessivamente inferiore – violazione del divieto – esclusione – ragioni·
- aumento della pena base non applicato dal giudice di primo grado per l'aggravante residua·
- esclusione di una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale ritenute in primo grado·
- divieto di "reformatio in peius"·
- impugnazioni·
- cognizione del giudice d'appello·
- appello