Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 18745
CASS
Sentenza 15 gennaio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.

Il giudice dibattimentale il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca pure alla luce dell'istruttoria espletata che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare.

Commentari7

Mostra tutto (7)
  • 1Concorso morale nella resistenza a pubblico ufficiale
    Team Sistema Diritto Penale · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 30 gennaio 2025

    Cass. pen., Sez. VI, 30 gennaio 2025, sentenza n. 12146 MASSIMA “Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine”. IL CASO La vicenda processuale approdata dinanzi alla Corte di Cassazione trae origine dalla decisione con cui il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, aveva applicato …

     Leggi di più…

  • 2Concorso morale di persone nel reato
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …

     Leggi di più…

  • 3Concorso del reato nella resistenza a pubblico ufficiale (Cass. 12146/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2025

    Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine: la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile …

     Leggi di più…

  • 4La Cassazione sul dolo concorsuale nei reati propriamente informatici
    Vittorio Guarriello · https://www.studiocataldi.it/ · 4 dicembre 2020

    di Vittorio Guarriello - La Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla differenza intercorrente tra gli illeciti penali di frode informatica, truffa ed indebito utilizzo di carte di credito, oltre a delineare l' alveo applicativo del c.d. "dolo concorsuale", ossia il collegamento che deve sussistere tra i concorrenti nel reato affinché possa essere addebitabile a tutti la medesima fattispecie (cfr. sentenza n. 48553/2018). Intestazione carta prepagata usata per phishing Reato di frode informatica e reato di truffa L'orientamento della giurisprudenza di legittimità Intestazione carta prepagata usata per phishing [Torna su] Segnatamente, l'organo di nomofilachia ha …

     Leggi di più…

  • 5Presta l'auto al commando omicida: risponde di concorso nel reato?Accesso limitato
    Angela Maria Mellone · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2020
Mostra tutto (7)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 18745
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18745
Data del deposito : 15 gennaio 2013

Testo completo