Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 2
In tema di concorso di persone nel reato, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.
Il giudice dibattimentale il quale abbia respinto "in limine litis" la richiesta di accesso al rito abbreviato - "rinnovata" dopo il precedente rigetto del giudice per le indagini preliminari ovvero proposta per la prima volta, in caso di giudizio direttissimo o per citazione diretta - deve applicare anche d'ufficio la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 cod. proc. pen., se riconosca pure alla luce dell'istruttoria espletata che quel rito si sarebbe dovuto invece celebrare.
Commentari • 7
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L'art. 110 c.p., rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone testualmente quanto segue: “quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”. La suddetta disposizione disciplina in tal modo il cosiddetto “concorso eventuale di persone nel reato” la cui attività costitutiva, per giurisprudenza ormai consolidata, si può concretizzare non solo nella partecipazione all'esecuzione del reato stesso, bensì anche nella partecipazione morale (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 21 dicembre 1987 – 1 ottobre 1988, n. 9612). L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può …
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Integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere, con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale, da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l'altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell'ordine: la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile …
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di Vittorio Guarriello - La Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla differenza intercorrente tra gli illeciti penali di frode informatica, truffa ed indebito utilizzo di carte di credito, oltre a delineare l' alveo applicativo del c.d. "dolo concorsuale", ossia il collegamento che deve sussistere tra i concorrenti nel reato affinché possa essere addebitabile a tutti la medesima fattispecie (cfr. sentenza n. 48553/2018). Intestazione carta prepagata usata per phishing Reato di frode informatica e reato di truffa L'orientamento della giurisprudenza di legittimità Intestazione carta prepagata usata per phishing [Torna su] Segnatamente, l'organo di nomofilachia ha …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 18745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18745 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO ON - Presidente - del 15/01/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 119
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 43010/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO NN n. Napoli il 16 dicembre 1970;
2) EA AL n. Napoli il 20 ottobre 1974;
3) NE CI n. Napoli il 25 maggio 1965;
4) MP CI n. Cercola il 29 marzo 1974;
avverso la sentenza emessa il 18 gennaio 2012 dalla Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito i difensori del ricorrente ER avv. FUSCO Sebastiano del foro di Napoli e avv. Aricò Giovanni del foro di Roma, che hanno chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. OSSERVA
Con sentenza in data 18 gennaio 2012 la Corte di appello di Napoli ha riformato la sentenza emessa il 16 giugno 2010 dal Tribunale di Napoli con la quale TE SA, DO CI, Di CO ZO, UR ZO, ER CI e AN CI erano stati dichiarati colpevoli del reato ascritto al capo A di concorso in estorsione continuata aggravata D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 (esclusa l'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2
originariamente contestata), commesso dal novembre 2006 ai danni di ON GI, aggiudicatario tramite la RAI.CAL. s.p.a. dell'appalto per la costruzione del nuovo ipermercato AUCHAN nella via Argine di Napoli, zona controllata dal clan camorristico degli RE, e, inoltre, MB NN, RE AL e ER CI erano stati dichiarati colpevoli del reato ascritto al capo B di concorso in tentata estorsione aggravata anche D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7 ai danni della EDIL ATELLANA s.c.a.r.l., commesso il 24 ottobre 2007. Con le circostanze attenuanti generiche solo per il Di CO e il AN, gli imputati erano stati condannati a pene varie e al risarcimento del danno in favore delle parti civili Coordinamento napoletano delle associazioni antiraket e F.A.I. Federazione Antiraket Italiana.
La Corte di appello di Napoli, pronunciandosi sull'appello presentato dagli imputati e dalla parte civile Comune di Napoli, ha riformato la predetta sentenza assolvendo l'TE, il Di CO, il UR e il AN dal reato di estorsione consumata loro ascritto al capo A per non aver commesso il fatto;
ha rideterminato la pena, previa esclusione della continuazione contestata al capo A, per l'DO in anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 900,00 di multa, per l'NI e il ER in anni cinque di reclusione ed Euro 1.000,00 ciascuno, per l'RE in anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa, per l'ER alla pena di anni undici, mesi uno di reclusione ed Euro 1.333,00 di multa;
ha condannato, inoltre, in solido l'DO, l'NI, l'RE e l'ER al risarcimento del danno, liquidato in Euro 100.000,00, e alla rifusione delle spese in favore anche della parte civile Comune di Napoli;
ha revocato, infine, le statuizioni civili nei confronti di TE, Di CO, UR e AN e confermato le restanti statuizioni.
La Corte territoriale, che richiamava ampiamente per relationem la motivazione della sentenza di primo grado, ricostruiva i fatti come segue.
Il primo episodio estorsivo era stato compiuto ai danni di ON GI, imprenditore che si era aggiudicato tramite la RAI.CAL. s.p.a. la gara di appalto indetta dalla Cogei del valore di 18 milioni di Euro relativo alla costruzione dell'ipermercato Auchan. Al ON era stato consigliato dalla società committente Cogei di subappaltare i primi lavori di sbancamento alla Costa s.r.l. facente capo agli imputati TE e Di CO, già impegnata nello smantellamento dell'area e in grado di trattare con le famiglie camorristiche del posto. Ciò era puntualmente avvenuto:
l'TE aveva fatto presente che, nella prospettiva di un'aggiudicazione dell'appalto alla sua società, si era già impegnato a versare la somma di 600.000,00 Euro alla camorra;
il ON accettava di subentrare nell'accordo e versava all'TE 100.000,00 Euro come anticipo oltre 12.000,00 Euro per IVA in quanto, per fornire la copertura contabile al pagamento del pizzo, la società Costa aveva emesso una fattura di acconto per lavori futuri, e si riservava di pagare le ulteriori rate di 10.000,00 Euro al mese. Il contratto di subappalto per motivi economici non veniva tuttavia più stipulato e il ON, tramite l'TE, aveva incontrato in un basso all'interno della roccaforte del clan RO una persona che poi avrebbe identificato in DO CI con il quale i termini dell'estorsione erano stati ricontrattati (non più versamenti mensili, ma tre pagamenti di 40.000,00 Euro ciascuno). Il successivo mancato pagamento delle rate da parte del ON non aveva mancato di destare reazioni e in un'occasione sul cantiere si erano presentate persone armate per ricordare l'adempimento dell'obbligazione assunta all'imprenditore, che aveva avuto un nuovo incontro con esponenti della criminalità organizzata nel corso del quale era entrato in contatto con tale "CI" poi riconosciuto nell'ER. Su consiglio dell'TE il ON si era accollato anche il contratto per la fornitura di calcestruzzo che la società Costa aveva stipulato con la società San Raffaele di UR ZO e GA CI, che a dire dell'TE avrebbero potuto agevolarlo nei rapporti con la malavita.
Questa ricostruzione dei fatti compiuta dalla persona offesa aveva trovato conferma, anche per quanto riguardava il versamento di 100.000,00 Euro da parte del ON, nel contenuto del colloquio registrato il 30 agosto 2007 tra lo stesso ON da una parte e l'TE e il Di CO dall'altra, oltre che nel contenuto delle intercettazioni. La Corte territoriale ha tuttavia ritenuto che da parte degli imputati imprenditori (TE, Di CO, UR e GA) non vi fosse stata ne' una vera e propria costrizione nei confronti del ON, ne' una cointeressenza con gli esponenti della malavita locale. Quindi del reato di estorsione consumata aggravata sono stati ritenuti responsabili i soli imputati DO e ER.
Il secondo episodio delittuoso contestato riguarda l'irruzione sul cantiere edile della EDIL ATELLANA s.c.ar.l., subentrata nell'appalto relativo ai lavori di costruzione dell'ipermercato Auchan dopo la rescissione del contratto da parte della RAI.CAL. s.p.a.. In questo caso le fonti di prova erano costituite non solo dalle dichiarazioni del ON e dal commento dell'episodio nella conversazione registrata tra lo stesso ON e l'TE, ma anche dalla registrazione effettuata dalle videocamere installate nel cantiere e dal riconoscimento nel filmato da parte dei verbalizzanti degli imputati NI, RE e ER, nonché dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NC SA il quale aveva accusato, tra gli altri, specificamente l'RE. Nell'abitazione di quest'ultimo era stato ritrovato un giubbino identico a quello che indossava il capo degli estorsori, il quale aveva utilizzato un'autovettura Lancia K come quella blindata nella disponibilità dell'RE e intestata alla sorella di quest'ultimo. Il riconoscimento dell'RE era da considerarsi significativo, secondo il giudice di appello, anche con riferimento al riconoscimento degli altri due soggetti che avevano realizzato il tentativo di estorsione negli imputati NI e ER, considerato anche il rapporto di frequentazione di costoro con l'RE (insieme avevano subito ripetuti controlli a bordo delle varie autovetture blindate adoperate dal clan). La perizia richiesta dalla difesa sul filmato nel quale i verbalizzanti avevano ritenuto di riconoscere gli imputati veniva ritenuta superflua perché il filmato non costituiva l'unico elemento probatorio a carico dell'RE.
Avverso la predetta sentenza gli imputati ER (capo A), NI, ER e RE (capo B) hanno proposto, tramite i rispettivi difensori, ricorso per cassazione.
Con il ricorso proposto nell'interesse di ER CI dall'avv. Giovanni Aricò si deduce:
1) la violazione di legge e il vizio della motivazione sulla ritenuta attendibilità della persona offesa;
sarebbe mancato da parte del giudice di merito il vaglio della tenuta logica delle dichiarazioni del ON e quindi dell'attendibilità intrinseca del dichiarante;
l'ER sarebbe stato l'individuo dal quale il ON era stato minacciato (l'uomo aveva detto al ON che aveva conosciuto in carcere una persona, tale Serino, proveniente dal suo paese, NO, facendo intendere che avrebbe saputo dove trovarlo in caso di inadempimento) nel corso dell'incontro del maggio- giugno 2007 avvenuto nell'area di un distributore di benzina riferibile, secondo alcuni collaboratori di giustizia, al clan NO;
le minacce ricevute nel corso di questo incontro sarebbero state oggetto della conversazione captata il 30 agosto 2007 tra il ON e l'TE e l'ER era stato inoltre riconosciuto in dibattimento dal ON;
ma, escluso il riconoscimento in dibattimento la cui valenza probatoria era sminuita dal tempo trascorso, nessuno di questi elementi avrebbe valore individualizzante rispetto all'ER, considerata anche l'assenza di riscontri sulla persona evocata nel corso dell'incontro avvenuto presso il distributore di benzina;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione consumata anziché tentata;
a seguito dell'avvicendamento del ON all'TE nel rapporto con la famiglia camorristica del luogo il ON nell'incontro con l'DO aveva rinegoziato le modalità di pagamento rateale dopo il versamento dell'anticipo di 100.000,00 Euro;
il ricorrente, in tale ricostruzione, non avrebbe alcun ruolo rilevante rispetto alla condotta estorsiva posta in essere nei confronti dell'TE (e poi del ON) e il suo intervento sarebbe successivo alla rinegoziazione con l'DO, che prevedeva il pagamento di una somma inferiore con modalità diverse e quindi, sostanzialmente, un'estorsione nuova sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo, rimasta allo stadio del tentativo perché il ON nulla aveva pagato;
3) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante del D.L. n. 152 del 1991, art. 7, essendosi il giudice di merito limitato ad evidenziare l'appartenenza degli imputati ad organizzazioni criminali camorristiche, senza apprezzare le modalità della condotta dell'ER;
4) la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il contributo "residuale" offerto dall'ER e la sua costituzione;
5) il difetto di motivazione in relazione all'aumento, ritenuto eccessivo, per la recidiva;
6) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della diminuente per il rito abbreviato richiesto condizionatamente all'espletamento di ricognizione personale, ricognizione personale ritenuta non necessaria e poi ammessa e assunta in dibattimento;
era stata richiamata dal giudice di appello la motivazione di rigetto dell'analoga richiesta formulata nell'interesse dell'imputato DO, utilizzando tuttavia per l'ER la certezza del riconoscimento avvenuto in dibattimento come riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, con una valutazione ex post.
Con il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato ER dall'avv. Sebastiano Fusco si deduce:
1) la violazione di legge e il vizio della motivazione per la mancata qualificazione giuridica del fatto nei confronti dell'ER come estorsione tentata anziché consumata in quanto vi sarebbero stati più episodi estorsivi con protagonisti ed esiti differenti:
l'ER sarebbe intervenuto nella penultima fase, cui non era seguito alcun pagamento, come si desumeva anche dalle dichiarazioni della persona offesa, e non avrebbe avuto parte nella precedente condotta estorsiva consumata attraverso il versamento della somma di 100.000,00 Euro da parte del ON tramite l'TE;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 438 c.p.p. essendo erronea la motivazione di rigetto della richiesta di applicazione della diminuente per il rito abbreviato fondata su una pretesa analogia delle prove a carico del coimputato DO e sulla superfluità della ricognizione personale, che tuttavia era stata effettuata nel corso del dibattimento;
3) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 non avendo il giudice di appello fornito adeguata motivazione sulla minacciosità della condotta dell'ER;
4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 99 e 62 bis c.p. per l'applicazione dell'aumento per la recidiva in misura superiore al terzo e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato RE dall'avv. Claudio Davino si deduce:
1) la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3, e l'illogicità, contraddittorietà e lacunosità della motivazione non avendo il giudice di appello dato risposta ai rilievi difensivi con particolare riferimento all'indicazione di elementi circa l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia NC PE all'udienza del 14 aprile 2010 (il collaboratore non sapeva che gli occupanti dell'autovettura Lancia K intervenuti sul cantiere edilizio dell'ipermercato Auchan erano quattro e non tre;
le dichiarazioni del NC quanto alla riferibilità al clan NO dell'estorsione relativa all'ipermercato erano contraddirtene rispetto a quelle rese dal collaboratore di giustizia NO PE;
l'indicazione, con riferimento al tentativo di estorsione del 24 ottobre 2007 del dato temporale -dicembre, anziché ottobre 2007 - e del ruolo di autista svolto nell'occasione dall'MB quale autista era erronea) e delle dichiarazioni de relato del collaboratore di giustizia NC SA smentite da parte delle presunte fonti RE CI e IN CI (i quali ritenevano il NC responsabile della loro condanna e mai si sarebebro confidati con lui); il giudice di appello non avrebbe spiegato i motivi della prevalenza attribuita alle dichiarazioni accusatorie dei fratelli NC;
quanto al collaboratore di giustizia Montefusco Davide, le sue dichiarazioni circa l'attribuzione dell'estorsione in questione al clan NO erano state smentite dal collaboratore di giustizia NO PE;
in ordine ai riscontri, il rinvenimento nell'abitazione dell'RE di un "comunissimo" giubbino simile a quello indossato da uno dei soggetti recatisi nel cantiere ed anche la disponibilità da parte dell'RE di una Lancia K simile a quella visibile nel filmato registrato dall'impianto di videosorveglianza installato nel cantiere sarebbero elementi neutri;
i riconoscimenti da parte degli agenti di polizia giudiziaria esaminati quali testi in dibattimento sarebbero poco credibili, attesa la cattiva qualità delle immagini loro mostrate e la mancanza da parte dei testi di cognizioni tecniche per verificare e riconoscere la conformazione "biometrica" dei personaggi visibili nel filmato;
irrilevanti, infine, sarebbero i rapporti di frequentazione, non nell'immediatezza del fatto, dell'RE con ER e NI;
2) la violazione di legge e il vizio della motivazione quanto alla configurabilità del tentativo di estorsione;
secondo il collaboratore di giustizia NC PE l'azione sarebbe stata posta in essere dall'RE e correi per indurre altre famiglie camorristiche a convincersi che non fossero giunti pagamenti agli RE;
il giudice di appello sul punto, rilevante ai fini della valutazione dell'idoneità ed univocità dell'azione, non avrebbe fornito alcuna motivazione;
3) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 essendo stata l'aggravante ritenuta sussistente in ragione dell'appartenenza pregressa dell'RE ad un'organizzazione criminale e dell'utilizzo del metodo mafioso che richiede tuttavia un quid pluris rispetto all'ordinaria condotta intimidatoria che, nel caso di specie, nemmeno la persona a cui furono rivolte le richieste estorsive, Di LL ON, era stata in grado di indicare;
4) il difetto di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate solo per la gravità dei fatti (elemento negativo) e non per l'assenza di elementi positivi;
5) la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'art. 63 c.p., comma 4 per essere stato operato un duplice aumento, per la recidiva ex art. 99 c.p., comma 5 e per la L. n. 203 del 1991, art. 7, rispetto alla pena base che già tiene conto dell'aggravante di cui all'art. 629 c.p., comma 2, in contrasto con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 20798 del 24 maggio 2011;
6) la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. e il vizio della motivazione circa i criteri di determinazione della pena. Con il ricorso presentato nell'interesse degli imputati NI, RE e ER dall'avv. Michele Basile si deduce la violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), art. 192 c.p.p., comma 1, e la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. essendosi affermato nella sentenza impugnata che la condotta contestata al capo B come tentativo di estorsione era tale "anche se il motivo dell'azione era quello di indurre altri nel convincimento che non fossero giunti pagamenti agli RE..", omettendo quindi il giudice di appello di valutare adeguatamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e limitandosi a ritenere la condotta oggettivamente intimidatoria.
I ricorsi presentati nell'interesse di RE AL dall'avv. Claudio Davino e nell'interesse di ER CI dall'avv. Giovanni Aricò e dall'avv. Sebastiano Fusco vanno rigettati. Quanto ai ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato ER dall'avv. Giovanni Aricò e dall'avv. Sebastiano Fusco, si osserva quanto segue.
Il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Aricò, relativo alla valutazione di attendibilità della persona offesa ON, è manifestamente infondato. Nella sentenza impugnata è stata ribadita la valutazione del giudice di primo grado di "assoluta credibilità" della versione dei fatti resa dal teste-persona offesa di cui viene evidenziata la coerenza interna del racconto, privo di incongruenze e contraddizioni, costante nel tempo e confermato da "importanti e insuperabili riscontri" costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma, soprattutto, dall'esame delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza in uso ad TE SA e dalle registrazioni di colloqui tra il teste, l'TE e il Di CO nel corso dei quali gli interlocutori, non consapevoli della registrazione in atto, avevano confermato ed arricchito di particolari quanto loro riferito dal ON (e poi dallo stesso confermato nel corso dell'esame dibattimentale). Del resto la Corte territoriale ha puntualizzato che l'attività di intercettazione e la registrazione delle conversazioni sono elementi di per sè muniti di valenza probatoria e sufficienti a dimostrare il verificarsi di quegli accadimenti riferiti dalla parte lesa. In particolare per quanto riguarda la posizione dell'imputato ER dall'esame congiunto della motivazione della sentenza di primo grado e di quella di appello, che si integrano quanto alla ricostruzione della vicenda attraverso le emergenze dibattimentali, risulta che il ON aveva indicato in tale "CI" il suo interlocutore, da cui era stato minacciato con l'allusione, in occasione dell'incontro avvenuto nei pressi del distributore di benzina dopo l'irruzione nel cantiere di persone armate, ad un detenuto dello stesso paese del ON (NO) il quale conosceva il suo luogo di residenza e la composizione della sua famiglia;
che a tale "CI" incontrato "sopra a questa pompa di benzina" si faceva riferimento nella conversazione registrata il 30 agosto 2007 tra il ON e l'TE; che l'ER, affiliato al clan RO-RE e cognato di DO CI, era stato riconosciuto in fotografia dal ON (teste Russo NN, ispettore P.S.);
che il collaboratore di giustizia NC SA aveva indicato l'ER come una delle tre persone presenti, compreso l'TE, all'incontro con il ON nei pressi del distributore di benzina;
che il collaboratore di giustizia NC PE, definitosi "portavoce" del clan RE, aveva affermato che all'estorsione "Auchan", le cui circostanze gli erano state confermate dal capoclan RE CI, aveva partecipato anche ER CI;
che il collaboratore di giustizia NO PE aveva confermato che la stazione di servizio in cui era avvenuto l'incontro con il ON era "in quota" al clan NO, al quale l'ER era affiliato. Infondate risultano pertanto, alla luce delle emergenze dibattimentali menzionate nella sentenza di primo grado e comprese nell'ampio e legittimo richiamo per relationem contenuto nella sentenza di appello, le doglianze difensive circa la "tenuta logica" delle dichiarazioni della persona offesa, circa la mancanza di elementi individualizzanti di riscontro (ove ve ne fosse bisogno) a dette dichiarazioni, circa l'asserita limitata attendibilità del riconoscimento dibattimentale da parte del ON.
Il secondo motivo riguardante la qualificazione giuridica del fatto come estorsione consumata anziché tentata coincide sostanzialmente con il primo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Fusco. I motivi in questione sono entrambi infondati. Sebbene l'intervento intimidatorio del ricorrente si sia palesato nella fase avanzata della tormentata vicenda della costruzione dell'ipermercato Auchan in una zona fortemente permeata da infiltrazioni camorristiche che condizionano il tessuto economico-sociale e l'attività imprenditoriale, la Corte ritiene che correttamente i giudici di merito abbiano ritenuto che l'intervento dell'ER si inserisse nel contesto come il segmento di una condotta estorsiva unitaria in cui il ON aveva già versato la somma di 100.000 Euro (come si desumeva dalla registrazione della conversazione del 30 agosto 2007 tra il ON e l'TE e dalle intercettazioni telefoniche in cui si discutevano tra i due le modalità di fatturazione di detta somma per consentire al ON un'apparente regolarità contabile alla RAI.CAL. s.p.a.). Del resto per la configurazione del concorso di persone nel reato non è richiesto il cosiddetto previo concerto, essendo sufficiente anche un'intesa spontanea che intervenga nel corso dell'esecuzione del reato, ovviamente a condizione che l'atto riferibile all'iniziativa dell'autore principale, e addebitato al correo a titolo di concorso pieno, rappresenti una naturale conseguenza evolutiva degli atti posti in essere in precedenza di comune accordo. Il concorso di persone nel reato, infatti, ben può esplicarsi anche attraverso un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa, o tradursi in un supporto causalmente efficiente, sotto il profilo materiale o morale, di carattere estemporaneo, senza che occorra un previo accordo di intenti diretto alla causazione dell'evento, a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. (Cass. sez. 1, 1 luglio 1992 n. 9482, P.G. in proc. Chieppa;
sez. 1, 2 ottobre 1997 n. 1365, Tundo;
Sez.Un. 22 novembre 2000 n. 31, Sormani;
sez. 2, 19 ottobre 2005 n. 44301, Dammacco;
sez. 5, 15 maggio 2009 n. 25894, Catanzaro).
Il terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Aricò si collega al terzo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Fusco. Entrambi i motivi sono generici e, comunque, manifestamente infondati. Sia nella motivazione della sentenza impugnata che in quella della sentenza di primo grado è adeguatamente illustrato il contesto camorristico in cui si era sviluppata la condotta estorsiva e, con specifico riferimento all'ER, era indicata la sua appartenenza al clan NO, desunta da legami familiari e personali oltre che da precedenti giudiziari e penali significativi. Il tenore della minaccia rivolta dal ricorrente alla persona offesa (tra l'altro il riferimento ad un compagno di detenzione, originario di NO come il ON, e alla conoscenza del luogo di residenza e della composizione del nucleo familiare della persona offesa) è stato ritenuto da giudice di merito, coerentemente alla ricostruzione della vicenda in cui tanti protagonisti sono personaggi legati a clan camorristici della zona operanti nel settore delle estorsioni con i metodi tipici delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, di evidente contenuto intimidatorio. La circostanza aggravante prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203 (aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) è infatti legittimamente desumibile di per sè, sul piano indiziario, dalla appartenenza degli autori del fatto ad un sodalizio di stampo camorristico, salvo che non ricorrano elementi indicativi della riconducibilità degli episodi ad un alveo "intimidatorio" di tutt'altra natura (Cass. sez. 2, 30 novembre 2011 n. 47404, P.M. in proc. Fisichella).
Il quarto motivo, avente in parte lo stesso oggetto del quarto motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Fusco, cioè il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez. 6, 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi;
sez. 6, 4 dicembre 2003 n. 7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri (Cass. sez. 6, 28 maggio 1999 n. 8668, Milenkovic). Nel caso di specie, pur non essendosi fatta nella motivazione della sentenza impugnata (f.32) specifica menzione della relativa richiesta dell'imputato ER (verosimilmente per una svista essendo stata correttamente riportata nella parte espositiva dei motivi di appello), la motivazione oggettiva collegata alla "particolare gravità dei fatti, soprattutto per la loro collocazione all'interno di una realtà criminale organizzata" giustifica adeguatamente (considerata anche la genericità della richiesta) anche nei confronti del ricorrente, per il quale si è ritenuto sostanzialmente di confermare il trattamento sanzionatorio, previa esclusione del solo aumento per la continuazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il quinto motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Aricò e la seconda parte del quarto motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Fusco sono infondati. All'imputato è stata contestata la recidiva reiterata specifica in relazione ad un delitto, commesso a partire dal novembre 2006, compreso tra quelli indicati dall'art. 407 c.p.p., comma 2 che comporta pertanto l'aumento di pena ai sensi dell'art. 99 c.p., commi 2, 4 e 5, sostituito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4, nella misura di due terzi.
Il sesto motivo sottoscritto dall'avv. Aricò e il secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Fusco, tra loro collegati, sono infondati. Quanto alle ragioni del mancato accoglimento da parte del giudice di primo grado della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di ricognizione personale nei confronti dell'ER, poi effettuata nel corso del dibattimento, la Corte osserva che sostanzialmente, il giudice di appello ha richiamato la motivazione relativa all'analoga doglianza dell'appellante DO ("...atteso che la prova cui si è voluto condizionare la scelta del rito alternativo non era in alcun modo necessaria atteso che, per quanto anche in questa sede ulteriormente ribadito, ampia e completa era la prova agli atti... onde privo di qualsiasi necessità risultava essere la richiesta ricognizione di persona cui..la difesa aveva subordinato la scelta del rito..."). Detta motivazione appare giuridicamente corretta e logicamente coerente. Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. Un. 27 ottobre 2004 n. 44711, Wajib) hanno infatti stabilito che "anche il giudice del dibattimento, a conclusione dello stesso, considerati complessivamente gli esiti dell'istruzione probatoria e la portata degli atti delle indagini preliminari (dei quali, a norma dell'art. 135 n. att., ha già preso visione prima dell'apertura del dibattimento, in vista della negativa delibazione della rinnovala richiesta di rito abbreviato), abbia il potere-dovere di rivalutare funditus, nell'esercizio della piena cognitio di merito, ì connotati del parametro della oggettiva necessità dell'integrazione probatoria, cui l'imputato abbia condizionato la richiesta di giudizio abbreviato. Di talché, qualora prenda atto della carenza giustificativa del pregresso provvedimento reiettivo, per un errore di valutazione circa la inidoneità del proposto supplemento istruttoria, i cui risultati si siano per contro rivelati decisivi per la soluzione della regiudicanda, egli sarà tenuto, nella determinazione finale della pena da irrogare in caso di condanna dell'imputato, ad applicare la diminuente premiale prevista dall'art. 442 c.p.p., comma 2, nonostante la netta divaricazione degli itinerari procedimentali e della giustificazione razionale della decisione". Il giudice deve infatti ammettere il rito abbreviato condizionato dopo avere accertato non solo la rilevanza probatoria della richiesta integrazione ma anche l'indispensabilità della stessa ai fini della decisione e l'integrazione non può riguardare fatti e circostanze già risultanti dagli atti e non contraddetti da alcun elemento già acquisito (Cass. sez. 3, 13 gennaio 2011 n. 7961, Troiani). Nella motivazione della sentenza impugnata all'esito della valutazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di ricognizione personale si è legittimamente negato, ancorché la ricognizione personale sia stata poi effettuata nel corso del dibattimento, l'idoneità della prova integrativa proposta a fornire un supporto logico-valutativo decisivo per la definizione del processo a carico dell'ER, nei cui confronti le fonti di prova erano plurime e convergenti. La circostanza che alla ricognizione personale si sia comunque proceduto non dimostra, del resto, l'ammissibilità originaria della richiesta. Anche il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato RE va rigettato.
Il primo motivo tende a sottoporre al giudice di legittimità questioni attinenti alla valutazione del materiale probatorio rimesse alla esclusiva competenza del giudice di merito il quale nel caso in esame ha compiuto una completa disamina delle emergenze dibattimentali costituite dalla conversazione registrata tra il ON e l'TE i quali commentavano l'episodio del 24 ottobre 2007, dalle videoregistrazioni eseguite dalle telecamere installate nel cantiere e dal riconoscimento nelle immagini del filmato delle persone degli imputati da parte dei verbalizzanti, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e in particolare dalle dichiarazioni accusatorie di NC SA, dal rinvenimento in casa dell'RE di un giubbino identico a quello che indossava l'individuo che nel filmato appariva il capo, dall'uso per commettere l'azione criminosa di un'autovettura dello stesso tipo e colore di quella nella disponibilità del ricorrente (una Lancia K blu, modello blindato). Nella sentenza impugnata si è peraltro dato adeguato conto della non indispensabilità di procedere a perizia sulla videoregistrazione, la quale non costituiva l'unico elemento probatorio a carico dell'RE. Le censure difensive sono fondate, del resto, su una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è compito esclusivo del giudice di merito ed è inammissibile in questa sede, essendo stato comunque l'obbligo di motivazione esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica di tutti gli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30-4- 1997 n. 6402, Dessimone). Il secondo motivo è infondato.
Correttamente il giudice di appello ha ritenuto irrilevante il motivo dell'azione ("...quello di indurre altri nel convincimento che non fossero giunti pagamenti agli RE...") essendo il fine particolare perseguito dall'agente solo lo stimolo che induce a commettere il fatto, che va tenuto distinto dal dolo che riguarda invece la rappresentazione e la volizione dell'evento che, nel caso specifico del reato di estorsione, è quello di usare violenza o minaccia al fine di procurare a sè o ad altri un profitto che si sa ingiusto, con necessaria estensione del dolo all'ingiustizia del profitto costituente uno degli elementi materiali del reato. L'individuazione dell'elemento psicologico del reato di estorsione va effettuata, come ha fatto il giudice di merito, esaminando le concrete circostanze in cui l'azione è stata attuata, ossia quel complesso di modalità esecutive dalle quali, con processo logico- deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva dell'agente (Cass. sez. 6, 19 settembre 1990 n. 15971, Matarazzo;
sez. 2, 8 novembre 1983 n. 2480, Mesiano). Nel caso di specie il giudice di merito ha posto in evidenza l'oggettiva idoneità della condotta ad ingenerare nella persona offesa una condizione di coartazione ravvisando il dolo del delitto di tentata estorsione sulla base delle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa e dell'effettività della minaccia desunta dal comportamento del dipendente della società EDIL ATELLANA, Di LL ON, affrontato dal gruppo di persone, capeggiato dall'RE, che si era presentato nel cantiere.
Il terzo motivo è del pari infondato.
Anche in questo caso il contesto in cui è avvenuto il tentativo di estorsione, l'appartenenza degli imputati ad organizzazioni criminali camorristiche, le modalità dell'irruzione nel cantiere consentivano di ravvisare l'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e sul punto la motivazione è del tutto esauriente.
Il quarto motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. Va ribadito quanto detto nell'analizzare l'analogo motivo di gravame del ricorrente ER. Peraltro nel ricorso non vengono indicati gli elementi positivi di valutazione eventualmente pretermessi nella motivazione della sentenza impugnata e idonei ad essere presi in considerazione ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il quinto e il sesto motivo sono infondati.
Correttamente nella determinazione della pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata nei confronti del ricorrente RE non si è tenuto conto delle aggravanti previste dall'art. 628 c.p., comma 3, richiamato dall'art. 629 c.p., comma 2, e il giudice di appello, che ha sensibilmente ridotto la pena determinata in primo grado, è partito dalla pena base per il reato di tentata estorsione semplice di anni tre di reclusione ed Euro 450,00 di multa (pressoché coincidente con il minimo edittale essendo prevista per il reato di tentata estorsione consumata non aggravata la pena minima edittale di anni cinque di reclusione ed Euro 516,00 di multa), aumentandola per la più grave tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale (recidiva reiterata specifica) ad anni cinque di reclusione ed Euro 750,00 di multa, ulteriormente aggravata (di un terzo) per le altre aggravanti. Si è quindi fatta puntuale applicazione del principio, stabilito nella sentenza delle Sezioni Unite 24 febbraio 2011 n. 20798, P.G. in proc. Indelicato, secondo il quale la recidiva, che può determinare un aumento di pena superiore ad un terzo, è una circostanza aggravante ad effetto speciale e, pertanto, soggiace, ove ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale, alla regola dell'applicazione della pena stabilita per la circostanza più grave, con possibilità per il giudice di un ulteriore aumento. La pena base è stata determinata in misura pressoché coincidente con il minimo edittale e le doglianze sull'eccessività della pena risultano manifestamente infondate.
Il ricorso di NI NN e ER CI, condannati in ordine al reato di tentata estorsione aggravata contestata al capo B in concorso con RE AL, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.
Va ribadito quanto esposto in relazione alla ritenuta infondatezza del secondo motivo di ricorso dell'imputato RE circa la sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di tentata estorsione.
Al rigetto dei ricorsi di RE e ER consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Alla inammissibilità del ricorsi di NI e ER consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi di NI NN e di ER CI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di RE PA e ER CI che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013