Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2001, n. 10
CASS
Sentenza 28 marzo 2001

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La circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.

In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima.

In tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 e 629, comma 2, cod. pen. (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2001, n. 10
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10
Data del deposito : 28 marzo 2001

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