Sentenza 28 marzo 2001
Massime • 3
La circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.
In tema di associazione per delinquere (nella specie, di stampo mafioso) è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima.
In tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 e 629, comma 2, cod. pen. (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso).
Commentari • 8
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Approfondimenti L'associazione mafiosa, come l'associazione semplice delineata nell'art. 416 c.p., integra, dal punto vista strutturale, un reato di pericolo, giacché la sola sua esistenza compromette il bene giuridico tutelato dalla norma (l'ordine e la sicurezza pubblica, nonchè la libertà individuale). L'esistenza di un'associazione mafiosa - rapportabile alla fattispecie delineata dall'art. 416 bis c.p. - va accertata secondo criteri "legali" e non secondo l'articolazione che assume il fenomeno mafioso nelle regioni interessate, L'articolazione interna delle "mafie" può costituire, e spesso costituisce, un formidabile strumento di identificazione di un determinato gruppo malavitoso …
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La sezione II della Cassazione penale riteneva necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione «se l'aggravante speciale già prevista dall'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 ed oggi inserita nell'art. 416 bis.1 cod. pen. che prevede l'aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata “al fine di” agevolare l'attività delle associazioni mafiose abbia natura “oggettiva” concernendo le modalità dell'azione, ovvero abbia natura “soggettiva” concernendo la direzione della volontà». Ciò posto, si osservava in via preliminare come, nel caso di specie, la questione assumesse rilievo decisivo dato che (a) la Corte territoriale aveva ritenuto la natura soggettiva dell'aggravante, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2001, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Aldo Vessia Presidente
1. Dott. Pasquale Trojano Componente
2. " Renato Teresi "
3. " Aldo Grassi "
4. " Francesco Morelli "
5. " IOni De TO "
6. " IOni Silvestri "
7. " Giuliana Ferrua (relatore) "
8. " IOni Canzio "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorsi proposti da:
LL IO, nato in [...] il [...];
MA AL nato in [...] il [...];
GL IL nato in [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 2-3-2000 dalla Corte di appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Udito il difensore del LL, avv. Luigi Iannettone, in sostituzione dell'avv. Camillo Irace, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del proprio assistito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10-7-98, ad esito di giudizio abbreviato, il Gip presso il LE di Napoli dichiarava GL IL responsabile del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per partecipazione ad associazione di tipo mafioso facente capo a La Torre Augusto, con l'aggravante della disponibilità di armi (dal 99 sino alla sentenza di primo grado, capo A) nonchè di tentata estorsione aggravata ex artt. 629 c. 2, 628 c. 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 d.l. 152/91 (fatto del gennaio 96, capo E) e lo condannava per ciascun reato a pena ritenuta di giustizia;
dichiarava LL IO responsabile di tentata estorsione aggravata ex artt. 629 c. 2, 628 c. 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 d.l. 152/91 (fatto del febbraio 97, capo N) e lo condannava a pena ritenuta di giustizia;
assolveva il GL e MA AL dall'imputazione di tentata estorsione aggravata ex artt. 629 c. 2, 628 c. 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 d.l. 152/91 (fatto del gennaio 96, capo H) ed il GL da un ulteriore addebito di estorsione aggravata (consumata nel dicembre 96, capo D); episodi estorsivi tutti ai danni di EN IO TT.
A seguito di gravame del P.M., del GL e del LL, la Corte di appello, in data 2-3-2000, dichiarava il GL responsabile del reato contestato al capo H e, ravvisata la continuazione tra tutti quelli per i quali era intervenuta condanna a suo carico, rideterminava il trattamento sanzionatorio;
dichiarava altresì il MA colpevole del reato rubricato al capo H e lo condannava a pena stimata di giustizia;
riduceva la pena inflitta al LL;
confermava nel resto la pronuncia impugnata.
Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati nei termini infradescritti. LL IO.
1 - Violazione degli artt. 192, 125 c.p.p., 56, 629 c.p.; mancanza e manifesta illogicità di motivazione sulla sussistenza del reato di tentata estorsione (capo N) ed in particolare sulla attendibilità attribuita alle accuse della parte offesa EN IO TT.
2 - Violazione degli artt. 62 bis, 133 c.p.; mancanza e manifesta illogicità di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sull'entità della pena.
3 - Violazione dell'art. 7 d.l. 152/91; mancanza o manifesta illogicità di motivazione per omessa esclusione dell'aggravante ivi delineata, della quale non ricorrevano gli estremi e che comunque era incompatibile con quella contemplata dall'art. 628 c. 3 n. 3 c.p.. MA AL.
1 - Violazione dell'art. 192 c.p.p.; mancanza e contraddittorietà di motivazione sulla responsabilità per la tentata estorsione (capo H). GL IL.
1 - Violazione dell'art. 192 c.p.p.; mancanza, illogicità, contraddittorietà di motivazione con riguardo: alla sussistenza di un sodalizio criminoso;
al suo carattere qualificato ai sensi dell'art. 416 bis c.p.; alla partecipazione del GL al medesimo ed al relativo dolo;
alla responsabilità per le tentate estorsioni (capi E e H); alla omessa esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 416 bis commi 4 e 5 c.p. e 7 d.l. 152/91, non applicabile la seconda ai membri di un associazione a delinquere di stampo mafioso. I ricorsi venivano assegnati alla prima sezione penale della Cassazione ed il collegio rilevava che nella giurisprudenza di legittimità si registrava contrasto sulle questioni circa la compatibilità o meno dell'aggravante speciale introdotta dall'art. 7 d.l. 152/91 con il reato associativo ex art. 416 bis c.p. ed altresì
circa la compatibilità della suddetta circostanza con quella prevista dall'art. 628 c. 3 n. 3 c.p., richiamata dall'art. 629 c. 2: pertanto, con ordinanza 14-12-2000, rimetteva gli stessi alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto occorre esaminare i motivi concernenti la sussistenza dei fatti, la loro commissione da parte degli imputati e l'elemento soggettivo, a prescindere dalla configurabilità delle aggravanti. Sub 1 del ricorso LL.
Manifestamente infondato è l'assunto secondo cui il EN sarebbe stato ritenuto attendibile solo perchè egli non si era costituito parte civile.
Invero nel provvedimento impugnato, al di là del richiamo a tale dato, sono state sviluppate numerose argomentazioni, aventi ben maggiore peso nell'ambito del giudizio sul punto: quelle sulla costanza e sull'assenza di contraddizioni nel racconto della persona offesa (di cui al memoriale consegnato alla P.G. ed alle varie dichiarazioni rilasciate al P.M.) nonchè quelle in ordine alla presenza di riscontri esterni (specificatamente individuati in diverse parti del colloquio registrato tra il EN e certo RO CO, membro con funzioni di capo del clan La Torre, dal quale colloquio risultava specificatamente la natura illecita delle pretese del coimputato AC PO che il LL voleva imporre al EN).
Per il resto il motivo si risolve in affermazioni di fatto sull'interesse personale che avrebbe mosso il EN a rilasciare le accuse e sulla legittimità della posizione dello AC, omettendo il ricorrente di considerare i citati aspetti della motivazione e di denunciarne intrinseci errori logici e/o giuridici. Infine, non giova la circostanza che il coimputato AC, pure accusato dal EN IO TT, sia stato assolto dal LE (nel procedimento stralciato), con pronuncia 3-12-99, da identico addebito: basti segnalare l'impossibilità di invocare in questa sede eventuale divergenza tra varie sentenze, emesse nei confronti di soggetti diversi, ognuna delle quali ha natura autonoma e propria giustificazione.
Ricorso MA.
Si è dedotto che il MA era stato erroneamente condannato per il reato di tentata estorsione sul presupposto, ancorato ad elementi costituenti oggetto di un altro procedimento, che egli facesse parte del clan La Torre.
La denuncia va disattesa.
Il giudice di secondo grado ha fondato il proprio convincimento su emergenze acquisite dal P.M. ed utilizzabili nel giudizio svoltosi secondo il rito abbreviato;
nè incide che esse riguardassero episodi estorsivi differenti da quello ascritto al capo H: la loro valenza è stata correttamente apprezzata ai fini di accertare il contesto in cui l'imputato aveva agito ed in particolare come egli fosse stabilmente inserito nel menzionato gruppo.
Ciò posto, la Corte di appello, nel ritenere la responsabilità del MA per il reato di cui al presente procedimento in base alle dichiarazioni del EN IO TT e del di lui figlio EN ET, ha svolto una serie di rilievi che l'impugnante non prende in esame, limitandosi a generici asserti.
Ricorso GL.
Le censure attinenti alla confermata attività di un clan di stampo mafioso ed alla partecipazione ad esso del GL sono infondate. In tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'indipendenza del reato mezzo, ricavare la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso e della sua connotazione ai sensi dell'art. 416 bis c.p.p. dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive: ciò in quanto l'operatività in concreto di un'organizzazione criminale si manifesta attraverso i medesimi. (Cass. 21-6-96 n. 00 892 RV. 205670; Cass. 15-1-99 n. 00 486 RV. 212251). Orbene nella presente fattispecie i giudici di merito hanno fatto riferimento, dapprima, alle propalazioni di vari collaboratori, nominativamente indicati siccome soggetti informati per esperienza diretta (risultanze, già prese in considerazione nella sentenza di primo grado, che non furono oggetto di contestazione nell'atto di appello) e quindi a quanto narrato dalle vittime di numerosi episodi estorsivi che videro implicati, insieme ad altri, gli attuali imputati. Nell'ottica sopra enunciata si è osservato come tali fonti avessero evidenziato: il carattere intimidatorio dall'azione, con costanti allusioni al gruppo ed ai suoi esponenti di rilievo (richiesta di 2 milioni accompagnata da: "vedi come devi fare perchè ci servono", avvertimento a seguito di un rifiuto che: "loro si erano molto arrabbiati", pretesa di 5 milioni per "gli amici di Sessa Auronica"); il soccombere, il timore e la reticenza delle parti lese che accettano le imposizioni esitando o addirittura rinunciando a presentare denuncie e comunque a confermarle (così il Lavezza, il Fulco, l'Agizza, il Ceruzzi, il EN); l'usuale agire attraverso emissari i quali conducono le vittime dai capi o chiedono che cosa si debba a costoro riferire;
la sistematica domanda di tangenti rivolta ad imprenditori commerciali al fine di lasciarli lavorare;
l'avvicendamento nei vertici e la supplenza di coloro che occupano posizioni di comando in occasione della loro carcerazione. A fronte del descritto quadro la conclusione positiva in ordine alla sussistenza del clan di cui al capo A si palesa del tutto consequenziale;
dal canto suo il ricorrente si ferma ad una visione atomistica e parziale di alcuni dei dati valutati dalla Corte territoriale e fra l'altro di quelli di minore portata. Manifestamente infondata è poi la denuncia che sarebbero stati valorizzati dei meri giudizi espressi dalle parti lese: al contrario le informazioni di queste ultime si prospettano quali fornite sui fatti e sulla loro dinamica, in chiave di narrativa e non già di parere.
La partecipazione volontaria del GL all'associazione è stata ribadita in virtù delle parziali ammissioni dell'imputato e delle dichiarazioni del EN IO TT che ne ha indicato il ruolo di emissario di La Torre Augusto e La Torre Tiberio, delle cui richieste lo stesso fu latore e presso i quali ebbe ad accompagnarlo nel corso di varie vicende estorsive, con modalità identiche a quelle adottate da altri gregari in simili occasioni: ruolo in effetti tipico di associato con funzioni secondarie, diretto a far sì che i capi, pur evocati, non compaiano che all'occorrenza; il motivo sul punto è generico.
Per il capo E il gravame si risolve in affermazioni di inesistenza di riscontri alle accuse della parte lesa e di mancanza di coerenza in queste ultime, in contrasto con quanto esposto nel provvedimento impugnato;
analoga è la situazione per il reato rubricato al capo H, in relazione al quale la colpevolezza del GL risulta dimostrata alla luce della significatività di precedenti fatti ai quali lo specifico episodio andava temporalmente e logicamente collegato: valutazione globale che la difesa mostra di ignorare. Inconferente è la doglianza di omessa motivazione sull'aggravante prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 416 bis c.p: essa si fonda sulla mancanza di prova circa la consapevolezza del GL in ordine alla disponibilità di armi da parte del clan, mentre in realtà i giudici di merito hanno sottolineato come ai sensi dell'art. 59 c.p. sia sufficiente, per l'addebitabilità della circostanza ad uno dei partecipi,la di lui colpevole ignoranza;
nè tale ragione del decidere è stata investita da una qualche rilievo.
Possono ora affrontarsi le questioni sollevate dal GL e dal LL, riguardanti rispettivamente la applicabilità o meno dell'aggravante introdotta dall'art. 7 d.l. 152/91, contestata per i reati fine, ai partecipanti ad un associazione di stampo mafioso nonchè la compatibilità della stessa con quella di cui all'art. 628 c. 3 n. 3 c.p. e 629 c. 2 c.p., questioni rilevanti ciascuna per entrambi i menzionati ricorrenti ed altresì per il MA, stante l'estensibilità dei relativi motivi aventi carattere non personale. A scopo di maggior chiarezza è utile riportare il testo dell'art. 7 cit. d.l. che infra verrà richiamato e preso in esame. Detta norma sancisce che "per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà." L'aggravante si articola dunque in due differenti forme, pur logicamente connesse: l'una a carattere oggettivo, costituita dall'impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l'altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l'attività del gruppo. Ai menzionati quesiti sono state date risposte contrastanti sia in giurisprudenza che in dottrina.
Con riferimento al primo, in talune sentenze si è esclusa l'operatività della disposizione citata nei confronti dei membri di un sodalizio di stampo mafioso assumendosi che tanto il suo tenore letterale, quanto il suo scopo dimostrano che essa riguarda gli estranei. Al proposito è stato precisato che il legislatore con la medesima ha inteso colmare possibili spazi di attività che, pur senza configurare partecipazione all'associazione mafiosa, denuncino finalità collaborative o contiguità; tale ratio legis - palesata anche in tema di misure cautelari, con l'equiparazione ai fini della presunzione ex art. 275 c. 3 c.p.p., ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p. di quelli commessi avvalendosi delle condizioni ivi previste o al fine di agevolare l'attività delle le associazioni mafiose - apparirebbe incoerente se la norma fosse rivolta anche gli associati. Al contempo si è segnalato che la circostanza, nella sua configurazione materiale, concerne condotte ricomprese nella fattispecie associativa: di conseguenza non può essere contestata a chi già risponde di quest'ultima poichè si determinerebbe una duplicazione di sanzione per un unico addebito, in antitesi con l'art. 84 c.p. (Cass. 10-9-94 n. 0 3342 RV. 199275; Cass. 13-9-97 n. 0 8347 RV. 208603; Cass 13-9-97 n. 0 8346 RV. 208705) . Più numerosi sono i precedenti che hanno affermato l'applicabilità dell'aggravante a coloro che fanno parte un organizzazione mafiosa. (Cass. 16-7-97 n. 0 4117 RV. 208480; Cass. 21-8-97 n. 0 4140 RV. 208484; Cass. 24-9-97 n. 0 4776 RV. 208504; Cass. 18-8-97 n. 0 3304 RV.208859; Cass.9-4-98 n. 00 582 RV. 210405; Cass 12-10-98 n. 0 1631 RV. 211664; Cass.19-2-99 n. 2128 RV. 212530;Cass. 4-3-99 n. 0 5711 RV. 212664; Cass. 26-3-99 n. 0 5839 RV. 212808 ). Essi si fondano, oltre che sulla ratio diversamente intesa dell'art. 7 cit. d.l., sui seguenti rilievi: l'associato non deve necessariamente utilizzare la forza intimidatrice derivante dal vincolo o agire per fini propri del gruppo;
una cosa è partecipare ad un'associazione, altra commettere un reato, anche se rientrante nel programma sociale, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività del clan;
in questi casi la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato- fine, mentre nel delitto associativo rappresenta un atteggiamento permanente dell'azione criminosa.
Identiche argomentazioni, a sostegno dell'una o dell'altra impostazione, si rinvengono in dottrina.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel condividere le ragioni espresse dall'orientamento maggioritario, osservano. Il problema si pone, in primis, sul piano della compatibilità tecnico/giuridica dell'aggravante de qua con l'addebito di cui all'art. 416 bis c.p., dovendosi verificare se, nel riferire la circostanza a chi risponde di partecipazione ad un associazione di stampo mafioso, non si versi in ipotesi di concorso apparente di norme e specificatamente di reato complesso. Qualora si individuasse una situazione del genere ne deriverebbe automaticamente la necessità di limitare l'ambito operativo della norma speciale agli estranei ad un siffatto sodalizio, salvo il caso limite del socio il quale consumi un delitto che esula dal programma associativo avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis. c.p. Se invece la convergenza fittizia si palesasse inesistente, rimarrebbe da accertare se non sussista comunque una volontà legislativa diretta ad escludere l'applicazione dell'aggravante ai sodali: ciò sotto il profilo della ratio della norma che la contempla. Orbene, un incompatibilità di base va negata alla luce del dato fondamentale dell'autonomia del reato associativo rispetto ai reati fine.
La condotta sanzionata dall'art. 416 bis c.p. consiste nell'essere inserito stabilmente - in veste di semplice partecipante o in posizione di promotore o di capo - in un sodalizio, arrecando un contributo di un qualche rilievo ai fini dello scopo comune, il quale è rappresentato dalla commissione di un numero indeterminato di delitti, dall'acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, dal conseguimento di ingiusti profitti ovvero dall'incidere indebitamente sul diritto di voto;
obiettivi che gli adepti perseguono avvalendosi della forza intimidatrice che promana dal vincolo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Non ogni socio realizza i reati fine che, mano a mano, vengono posti in essere e neppure compie le specifiche azioni funzionali alla conquista di supremazia;
così non ogni partecipe deve necessariamente impiegare il metodo mafioso, ossia il potere di pressione del gruppo, essendo sufficiente che egli sia consapevole che altri lo impiegano e cioè che esso è lo strumento fondamentale dell'azione sociale, in tali termini accettando lo stesso. Perchè l'associato risponda dei singoli delitti occorre che egli vi abbia dato uno specifico consapevole apporto, non bastando che essi rientrino nel programma associativo: la regola vale ovviamente per le relative modalità esecutive.
In questa prospettiva pare chiaro che, al di là della formulazione letterale, il metodo mafioso previsto dall'art. 416 bis c.p. e quello di cui alla disposizione che sancisce l'aggravamento di pena, integrano due distinte entità: il primo connota il fenomeno associativo ed è, al pari del vincolo, un elemento che permane indipendentemente dalla commissione dei vari reati;
il secondo costituisce eventuale caratteristica di un concreto episodio delittuoso, ben potendo succedere, di converso, che un associato attui una condotta penalmente rilevante, e pur costituente reato fine, senza avvalersi del potere intimidatorio del clan. Del resto, anche dal punto di vista soggettivo, va tenuto presente che diversa è la volontà di impiego di un certo mezzo in un programma indeterminato rispetto a quella che sorregge il ricorso allo stesso in un caso specifico.
Pertanto, il fatto che ad un partecipe sia addebitato ai sensi della norma codicistica il metodo mafioso quale patrimonio sociale e caratteristica dell'azione del gruppo, non preclude la possibilità di contestargli il suddetto metodo, quale da lui effettivamente utilizzato in determinate occasioni delittuose;
se questa evenienza invece non si verificasse, il precetto circostanziale non opererebbe, ma non già per incompatibilità, bensì per assenza del comportamento in esso sussumibile.
Analoghe considerazioni valgono per l'altro dato di configurabilità dell'aggravante e cioè "il fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di stampo mafioso".
A mente dell'art. 416 bis c.p. l'associato risponde di un contributo permanente allo scopo sociale, contributo che prescinde dalla commissione dei delitti singoli: qualora egli a questi concorra e la sua condotta sia sorretta dal dolo specifico di agevolare l'attività dell'associazione, tale fattore psicologico si prospetta siccome ulteriore e pertanto potrà essergli ascritto ex art. 7 d.l. 152/91. Inoltre, il reato associativo postula un effettivo apporto alla causa comune mentre la previsione della norma speciale è relativa a semplice volontà di favorire, indipendentemente dal risultato, l'attività del gruppo e cioè qualsiasi manifestazione esteriore del medesimo;
questo concetto, dal canto suo, non coincide con il perseguimento dei fini sociali in cui si sostanzia invece il dolo specifico della figura di cui all'art. 416 bis c.p.. Tanto ritenuto, occorre ricordare che ai fini di un concorso apparente di norme è necessario che più precetti qualifichino un'identica realtà fattuale;
in relazione alle disposizioni in esame - delle quali è stato evidenziato il diverso ed autonomo contenuto anche là ove l'oggetto di quella speciale sembrerebbe, per l'aspetto lessicale, assorbito nell'altra - non è dunque ravvisabile una detta sovrapposizione: ne deriva che entrambe possono trovare applicazione senza che risulti violato il divieto del ne bis in idem sostanziale, posto a fondamento degli artt. 15, 68, 84 c.p.. Passando, poi, all'esame della ratio della norma che delinea l'aggravante, non si ravvisa motivo alcuno per affermare che questa non riguardi anche i partecipanti all'associazione mafiosa. L'intento legislativo invocato a sostegno della soluzione che qui si disattende - teso a colpire qualsiasi manifestazione di attività mafiosa, dalla partecipazione all'associazione, al favoreggiamento ed al semplice impiego di metodo mafioso o di isolata e minima agevolazione - non pare decisivo nel senso suddetto: esso vale semplicemente, e certamente, a dimostrare che la previsione si estende agli estranei al sodalizio, qualora delinquano secondo la medesima, ma non già a far escludere dal novero dei suoi destinatari gli affiliati i quali, per lo più, sono proprio coloro che agiranno in siffatto modo.
In realtà non si comprende come mai, proprio in un momento di recrudescenza del fenomeno della criminalità organizzata, sarebbe stata introdotta, in materia, una circostanza destinata ad avere limitato raggio operativo.
Nè può sottacersi che, negando l'applicabilità della aggravante speciale ai sodali, i non partecipi verrebbero puniti più rigorosamente, specie nel caso in cui l'aumento da un terzo alla metà, sancito dall'art. 7 d.l. 152/91, comporti una pena superiore di quella complessivamente infliggenda per il reato mezzo e per il singolo reato non aggravato;
aggiungasi che gli estranei, ad ogni eventuale fatto criminoso circostanziato, subirebbero l'inasprimento della sanzione, mentre gli associati ne andrebbero sempre esenti. Nell'ottica normativa che si è enunciata - volta a fronteggiare con particolare rigore qualsiasi concreta manifestazione di mafiosità - va interpretata pure l'equiparazione effettuata dall'art. 275 c. 3 c.p.p., in tema di misure cautelari, tra il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e quelli commessi avvalendosi del metodo mafioso o per agevolare l'attività delle associazioni mafiose. D'altra parte, se l'art. 7 L. 203/91 non potesse contestarsi ai membri di un organizzazione mafiosa, la presunzione ivi posta di ricorrenza delle esigenze cautelari non varrebbe nei confronti di tali soggetti per i delitti fine, pur commessi col metodo o sorretti dal dolo in questione: il che sarebbe indubbiamente irrazionale. Venendo alla successiva questione - relativa alla compatibilità tra l'aggravante di cui sopra e quella prevista dagli artt. 628 c. 3 n. 3 e 629 c.p. per la rapina e l'estorsione, rappresentata dal fatto che la violenza o la minaccia siano attuate da chi fa parte di un associazione di stampo mafioso - si registra la sussistenza di analoga disputa giurisprudenziale, basata sostanzialmente sulle medesime contrapposte ragioni.
A sostegno dell'incompatibilità è stato ribadito che le condizioni della condotta criminosa oggetto della legge speciale integrano connotati di appartenenza ad associazione di stampo mafioso per cui l'applicazione di entrambe le aggravanti comporterebbe duplicazione di addebito (Cass. 23-1-97 n. 0 2724 RV. 207531; Cass 29-3-2000 n. 0 4003 RV. 215702); l'opposto insegnamento ha, invece, segnalato che le due circostanze hanno diverso contenuto e che l'associato non sempre e necessariamente pone in essere, neppure nell'ambito di una rapina o di un estorsione rientranti nel programma comune, il comportamento previsto dall'art. 7 d.l. 203/91 (Cass. 20-10-93 n. 0 9489 RV. 195316; Cass. 28-6-2000 n. 0 1126 RV. 217458). Si ritiene che la seconda impostazione sia corretta. Il comma 3 n. 3 dell'art. 628 c.p. individua una circostanza di posizione, in relazione alla quale rileva l'appartenenza all'associazione come fatto storico e non l'agire incriminato dall'art. 416 bis c.p. (Cass. 16-3-90 n. 0 3792 RV. 183722 e, per inciso, Cass. S.U. 3-9-99 n. 000 16 RV. 214004): pertanto esula, per ciò che concerne i rapporti tra le due citate norme, la figura del reato complesso di cui all'art. 84 c.p.. Quest'ultima, infatti, presuppone la fusione in un'unica fattispecie criminosa di diversi fatti costituenti autonomi reati (Cass. 19-12-99 n. 16616 RV. 186021; Cass. 1-12-84 n. 10711 RV. 166917;Cass. 21-1-83 n. 00 441 RV. 156989) e di conseguenza essa non ricorre là ove un reato è preso in considerazione esclusivamente per il suo collegamento con un altro, collegamento che può essere teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) ) oppure soggettivo, cioè determinato dalla peculiarità che l'autore di uno degli illeciti penali sia al contempo autore di quello ulteriore.
Quanto è stato puntualizzato incide indubbiamente sullo specifico problema per il quale si discute.
Infatti, escluso che la partecipazione contemplata dall'art. 628 c.3 n. 3 c.p. si traduca in addebito di attività mafiosa, la compatibilità dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91 viene, in definitiva, a porsi nuovamente in relazione all'art. 416 bis c.p., tant'è che la tesi più restrittiva si richiama, passando attraverso la qualifica di partecipante, all'assunto che l'impiego del metodo mafioso ed il fine specifico dell'agevolazione siano ricompresi nella condotta incriminata a titolo di associazione qualificata.
Poichè, in base agli argomenti in precedenza sviluppati, tale situazione va negata e siccome non si individuano elementi che denotino una volontà legislativa contraria all'operatività della aggravante introdotta dalla legge speciale nella concorrenza di quella posta dall'art. 628 c. 3 n. 3, ne discende soluzione positiva anche per il secondo quesito.
In conclusione possono affermarsi i seguenti principi. - L'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 152/91, in entrambe le forme in cui può atteggiarsi, è applicabile a tutti coloro che, in concreto, ne realizzino gli estremi, siano essi partecipi di un qualche sodalizio mafioso, siano essi estranei ed in particolare, per i soggetti qualificati, la stessa è operante anche per i reati fine.
- In tema di rapina ed estorsione la circostanza suddetta può concorrere con quella cui all'art. 628 c. 3 n. 3 c.p.. Le deduzioni operate dal LL e dal GL per negare in linea di principio la configurabilità dell'aggravante posta dall'art. 7 cit. d.l. vengono quindi disattese.
Nel merito il rilievo sub 3 del LL - secondo cui non ricorrevano gli estremi della medesima in quanto dalla sentenza si ricavava che la tentata estorsione era finalizzata a favorire lo AC e non il sodalizio - è manifestamente infondato: i giudici di merito, infatti, hanno compiutamente e ripetutamente sottolineato come detto personaggio, fosse tutelato dal LL, in concorso con altri aderenti al clan, in quanto lo stesso doveva curare gli interessi della camorra presso l'albergo di proprietà del EN. A ciò aggiungasi che l'aggravante è stata contestata e ritenuta anche sotto il profilo dell'impiego della forza intimidatrice del gruppo, ragione della decisione non oggetto di censura.
Sub 2 del ricorso LL.
È stato dedotto che non si era tenuto conto del ruolo marginale del LL nella vicenda estorsiva e della di lui incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche. La Corte territoriale non era tenuta a specificatamente motivare al proposito in quanto nella sentenza di primo grado era stata diffusamente evidenziata la parte decisiva che il LL aveva avuto nelle varie fasi dell'episodio (operando personalmente gravi minacce, essendo armato e richiamando a scopo intimidatorio i voleri del capo del clan), mentre l'atto di appello si era risolto in apodittici asserti in senso contrario.
Del pari, a fronte della segnalata gravità dei fatti e della pericolosità dimostrata dal soggetto, non si imponeva l'onere di esplicitamente affermare l'irrilevanza attribuita alla mancanza di precedenti condanne passate in giudicato, palesandosi tale valutazione implicita.
Inammissibile siccome generica è la doglianza sulla entità della pena, la quale è stata inflitta con congruo richiamo alla condotta concreta ed alla personalità dell'agente.
S'impone il rigetto dei ricorsi con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Roma, 28-3-01.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001.