Versione
1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 133.
(Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena)
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
(Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena)
Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravita' del reato, desunta:
1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione;
2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere del colpevole, desunta:
1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e sociale del reo.
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- 1. La sostituzione delle pene detentive brevi è subordinata alla valutazione giudiziale anche dopo la riforma CartabiaAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 18 novembre 2024 · 55.006
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 16058Provvedimento: […] comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché motivazione assente e manifestamente illogica. […] in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne giustificano l'uso, nel merito, con la indicazione - nel successivo art. 133 cod. pen. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che lo guidano nella determinazione del trattamento sanzionatorio. […]Leggi di più...
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