Sentenza 30 aprile 2015
Massime • 9
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 e 416-bis cod. pen., sollevata per asserito contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità, nella parte in cui le due disposizioni di legge ordinarie attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di "concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso, poiché quest'ultima non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen., e la sua configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma primo, cod. pen.
Integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal c.d. "metodo mafioso", e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, estrinsecatesi nell'evocazione dell'appartenenza di entrambi ad una organizzazione malavitosa di matrice 'ndranghetìstìca, per l'estrema incisività della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto. (Fattispecie in cui l'imputato, che aveva prestato alla persona offesa somme di denaro nell'esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, secondo la prospettazione difensiva, per recuperare gli importi erogati, avrebbe potuto proporre azione di indebito arricchimento, ex art. 2041 cod. civ.).
L'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata.
La distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni.
È ammissibile la costituzione di parte civile formalizzata facendo riferimento alla generalità degli imputati di una specifica imputazione, poiché destinatari dll'azione civile sono identificabili "ex actis" senza incertezze. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto sufficiente una costituzione di parte civile presentata contro <
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che a seguito di contestazioni sopravvenute l'imputato possa chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato per tutti i reati ascrittigli, e quindi anche per quelli già contestati, in quanto la situazione riguardante questi ultimi, per i quali si è scelto di procedere con rito ordinario consapevolmente assumendo l'alea di nuove contestazioni, è differente dai reati oggetto di nuova contestazione.
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. in favore del coniuge opera anche in favore del convivente "more uxorio". (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).
Non viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza con cui l'imputato, rinviato a giudizio per aver preso parte in posizione verticistica ad un'associazione di tipo mafioso, sia condannato per aver semplicemente partecipato ad essa, in quanto la prima contestazione ricomprende di necessità la seconda.
Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa alle "locali" de "La Lombardia "collegata con 'ndrangheta operante in Calabria).
Commentari • 27
- 1. Crisi di liquidità e reati fiscali: una pronuncia di assoluzioneStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 2. “Mafie delocalizzate”: il contrasto (non) risolto dalle Sezioni UniteIlaria Marchì · https://www.iusinitinere.it/
Il concetto di “mafie storiche” raffrontato con le c.d. “mafie senza nome” e con le “mafie autoctone” alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. Il fenomeno mafioso ha, nel corso del tempo, mostrato il suo carattere estremamente complesso e duttile, stravolgendo la presunta staticità dei dati esperienziali mediante una continua capacità di adattamento ai sempre diversi e mutevoli settori criminali, alle variazioni economiche e sociali, nonché ai nuovi contesti territoriali. Il modello di mafia ancorato ad una concezione sociologica e culturalistica di accadimento strettamente circoscritto e limitato al contesto d'origine, in particolare alle zone del Mezzogiorno d'Italia, appare …
Leggi di più… - 3. Art. 110 - Pena per coloro che concorrono nel reatohttps://www.filodiritto.com/
- 4. Crisi di liquidità e reati fiscali: una pronuncia di assoluzioneStefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Anche se il fatto sussiste ed è stato commesso con dolo, l'imputato va assolto perché non rimproverabile - e, dunque, non colpevole - ogniqualvolta la condotta sia stata tenuta in circostanze anormali ed eccezionali tali da rendere soggettivamente inesigibile un diverso comportamento e, quindi, illegittima l'irrogazione di una pena. Queste, in estrema sintesi, le motivazioni con cui il Tribunale di Milano, nella sentenza in oggetto, ha assolto - "perché il fatto non costituisce reato" - l'amministratore di una società, imputato per omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis d.lgs. 74/2000. Un'assoluzione fondata sulla diretta applicazione del principio …
Leggi di più… - 5. Applicabilità dell’art. 384, co. 1, c.p. al convivente more uxorioAntonino Iraci Sareri · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2015, n. 34147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34147 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2015 |
Testo completo
34 147/15 34147 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/04/2015 Composta dagli Ill. mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 160 IO ESPOSITODott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ENZO IANNELLI +- Rel. N. 54884/2014 1 Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere - TO MARIA CARRELLI PALOMBI DI - Consigliere - Dott. MONTRONE Dott. IO DI MARZIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nei confronti di: GO AN N. IL 18/12/1972 inoltre: TI BI N. IL 11/02/1983 DI ET N, IL 06/04/1948 ST IN N. IL 31/03/1963 CA OM N. IL 26/10/1960 BE EL N. IL 28/07/1963 IA AR IO N. IL 18/10/1950 CI PA N. IL 04/10/1957 DI PA ES N. IL 30/11/1966 EL RA N. IL 31/03/1967 DI DO AO N. IL 18/07/1970 AV EN BE NT N. IL 13/03/1929 IN EN IC N. IL 22/11/1964 GO UN N. IL 27/05/1936 NI TO AN TI N. IL 21/12/1949 AN TE N. IL 22/12/1974 NO ES N. IL 16/12/1961 AR NA N. IL 10/06/1962 OL TT N. IL 19/01/1949 TE SA N. IL 02/04/1934 fe NE GI IO N. IL 19/11/1957 OV EN AL N. IL 04/04/1977 CI DO N. IL 17/08/1952 NE ZI N. IL 17/07/1970 IS IO N. IL 17/07/1971 ON AN N. IL 04/04/1966 GO AN N. IL 18/12/1972 IO DE N. IL 08/12/1964 IO IC N. IL 28/11/1946 LI DE N. IL 29/07/1974 RI IC N. IL 02/10/1981 RO IO ES N. IL 18/02/1958 SS AR N. IL 19/05/1936 AR AL N. IL 17/12/1956 IO SI N. IL 02/12/1961 OD NT N. IL 20/12/1979 NG SI N. IL 30/09/1948 ER MI GI N. IL 12/01/1971 RA NU N. IL 15/08/1951 RA ND LI N. IL 27/03/1980 VO EN N. IL 06/09/1948 HI BI N. IL 08/04/1962 avverso la sentenza n. 6152/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2015 la relazione fatta dal che ha concluso per : Giuseffe Corasaniti Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. - it rigetto del ricorso del PG centro l'imputets PE;
il rigetto dei ricorsi degli imputati agosting, ER, Cabello, HI, in MA, bambe velle, landicine, hougo, Manus, Manove, NE, Novelle, AV, PE, IO DE, IO Dedurvico, Rom, IL ISc Trip oli e velle louge;
- dichiare ine minimi bili i incomioli Belce stro, Berlingier, TR, levorate, lentivi, lucchini, MA, Mollers, LO, Nuci fors, NE, Parini, Pelimeni, Riffio, Rome wells, Scarfs, RA . e RA D., SO e Zoccin;
• uditi i difensori selle perti civili: - evv. Jello Stato L. Ventielle per i Minister helle Difese, bell' Interag per la Presidenta hel Cousiglio oblikimistic.ei Ministrisper il Comm. streand. - evv. G. Féguani per le Provincia di Maute e belle Briente, e per sutinecket;
il Comune di sereguo;
-evr. A. Forloni per le Regione OM;
- evv.
6. Tittoni per il Comune di Pevie;
- evv. F. Belloni per EN PE Holding s.f.a. in liquidazione -avv. S. Pellitten per Fellinents Costructions Alfe s.z.l. portalliment. PE feveral Contractor s.z.l., e Fellimento Peregs Strashes.z.l. in liquidazione;
perCAP Holdings-f.e.; fe -evv. S. Nice stro evv. A. Sozieno per il Comune di DE, - heuns concluso tutti diedendo la confe i quali rua delle sentente imfuguata, e deportando conclusioni scritte e note spese alle quali si sono inорех forteti, in particolare cou rigetto Sei rico CO & NE (Comune di Perie) e del ricorso AN (CAP Holding); • uditi i difensori degli imputeti : -avv.M. Gandalf: per Agosti us;
-QvV. M. fauelf. M. Ruffin per recrove;
- avv. E. Lamberti per IL IS (che he deforitate memorie); - evv. F. Silve perVellelouge;
- avv. P. Cuffari per LL;
- evv. M. Auetrici per Mollus - evv. f. s'Alonzo e M. Murgo per Berlingien;
-evv. J. D'Ascole ed D. Matte per HIr Mauno;
- evv. P. Nicolò fer Belca stro;
Qvv. F. Guarius per Bandiers;
реч -evv. P. Nicolo per SIfele he deposite to memoria); evv. S. FIntivi per Di Polence;
- evv. A. Tucci per Muscatells;
1 - evv. A. Ritha per Nucifors, Penette, IS e vertereme;
evv. R. A feltre per AL zaltre due (come rost-froc. dell'evv. evv. F. Calabrese for bomberwells, lentin e IOl.; 1. Rund per MA;
حمرية -evv. V. Vieuello per IO C.; - - evv. G. Valentines per laudicine;
per evv.
6. Minniti per levonate;
G. Волений- evv. B. Bonanni per longs;
-evv. c. Se pero e F. Piscopo per lu chini;
per Novelle;
-evv.
6. Colombo eß. Sabedilmi - evv. B. de bedini per Scarfo;
-evv.
6. Azicò per Pevoue", - evv. N. Mette cuve per IO D., EN & GI;
- evv.
6. Dominici per NE;
perper- ew. M. Elie e M. Briff for Perafo.Регедо •evv. G. GI (rost. froc. dell'avv. Nabile) per AN;
- evv. M. Bovin e G. Straugin per sotto;
-evv. M. Bows for Tripoda;
-evv. S. Furfero per NO A. e SE D., i quali heves tutti chiesto l'eccoglimento dei rispettivi motivi di ricorso, ei quali in secco idi dell' imputets PE drrestendo altresì il rinvio delle one relative Il concorso esterno all'ensociazione questi e فال Quelle relative esa alla Corte costituzionale, mafiare "relocalitate "elle Sezieni ша elle enocic Licci Tuite, mouche il rigetto del ricorso del P6.; • rilevate le regole rite deglievvisi di rito;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I soggetti indicati in epigrafe (il P.M. territoriale e 41 imputatì) ricorrono contro la sentenza con la quale, in data 28 giugno 2014, la Corte di appello di MI ha parzialmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 6 dicembre 2012. Le numerosissime imputazioni e le singole statuizioni, in ampia parte oggetto di censura, saranno riepilogate in sede di disamina dei motivi di ricorso di ciascuno, Questi ultimi, fondati su argomentazioni nel complesso ampiamente sviluppate (in totale, in ben oltre mille pagine di deduzioni), potranno inevitabilmente essere enunciati soltanto nei limiti strettamente necessari alla comprensione delle ragioni poste a fondamento delle singole doglianze (come, peraltro, disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., in riferimento alla successiva motivazione).
2. All'udienza pubblica 21 aprile 2015, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il Presidente del collegio, aì sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.p., per la molteplicità dei ricorsi e l'importanza delle numerose questioni da decidere, ha ritenuto indispensabile differire la deliberazione.
2.1. Successivamente questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura nella pubblica udienza del 30 aprile 2015. LA DECISIONE 3. La sentenza impugnata va annullata: nei confronti di IA AR IO limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di MI (il ricorso è, nel resto, infondato); nei confronti di EL RA senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto: va conseguentemente eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, e la pena complessiva va rideterminata in anni nove e mesi sei di reclusione (il ricorso è, nel resto, inammissibile); nei confronti di GO UN, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di MI;
nei confronti di RI IC senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo A6) perché il fatto non costituisce reato: va conseguentemente eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, e la pena 2 complessiva va rideterminata in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa (il ricorso è, nel resto, inammissibile). I ricorsi di ST IN, DI DO AO, NO ES, NE GI IO, OV EN AL, GO AN, IO IC, IO SI, OD NT, HI BI sono infondati e vanno rigettati. I ricorsi del Procuratore generale presso la Corte di appello di MI, nonché di TI BI, DI ET, BE EL, CA OM, CI PA, DI PA ES, AV EN BE NT, IN EN IC, NI TO, AN TE, AR NA, OL TT, TE SA, CI DO, NE ZI, IS IO, ON AN, IO DE, LI DE, RO IO ES, SS AR, AR AL, NG SI, ER MI GI, RA NU, RA ND LI, VO EN sono inammissibili. I LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA' SULLA MOTIVAZIONE 4. E' necessario premettere, con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che, a parere di questo collegio, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.
4.1. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova>> (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a crítica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. 3 Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass, n. 253099), 4.1.1. Il ricorso che, in applicazione della nuova formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. intenda far valere il vizio di travisamento della prova>> deve, a pena di inammissibilità (Cass. pen., Sez. I, sentenza n. 20344 del 18 maggio 2006, CED Cass. n. 234115; Sez. VI, sentenza n. 45036 del 2 dicembre 2010, CED Cass. n. 249035); (a) identificare specificamente l'atto processuale sul quale fonda la doglianza;
(b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta asseritamente incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza impugnata;
(c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dell'effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda tra i materiali probatori ritualmente acquisiti nel fascicolo del dibattimento;
(d) indicare le ragioni per cui l'atto invocato asseritamente inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
4.2. La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievì di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez, un., sentenza n. 24 del 24 novembre 1999, CED Cass. n. 214794; Sez. un., sentenza n. 12 del 31 maggio 2000, CED Cass. n. 216260; Sez. un., sentenza n. 47289 del 24 settembre 2003, CED Cass. n. 226074). Devono tuttora escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte al diversi atti ed ai motivi ad essi relativi>> (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 14624 del 20 marzo 2006, CED Cass. n. 233621; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass. n. 239789), e di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. VI, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, CED Cass. n. 234559; Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass, n. 253099).
4.2.1. Il giudice di legittimità ha, pertanto, ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., íl compito di accertare (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 35964 del 28 settembre 2006, CED Cass, n. 234622; Sez. III, sentenza n. 39729 del 18 giugno 2009, CED Cass, n. 244623; Sez. V, sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007, CED Cass, n. 238215; Sez. II, sentenza n. 18163 del 22 aprile 2008, CED Cass, n. 239789): (a) il contenuto del ricorso (che deve contenere gli elementi sopra individuati); (b) la decisività del materiale probatorio richiamato (che deve essere tale da disarticolare l'intero ragionamento del giudicante o da determinare almeno una complessiva incongruità della motivazione); (c) l'esistenza di una radicale incompatibilità con l'iter motivazionale seguito dal giudice di merito e non di un semplice contrasto;
(d) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. travisamento del fatto>>, ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ictu oculi ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito (il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio), 4.3. Non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto, 4.3.1. Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez, II, sentenze n. 3706 del 21, 27 gennaio 2009, CED Cass, n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 www maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. IV, sentenza n. 6243 del 7 marzo 24 maggio 1988, CED Cass, n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. IV, sentenza n. 4173 del 22 febbraio - 13 aprile 1994, CED Cass, n. 197993). 5 Va, pertanto, ribadito il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
4.4. E' anche inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione agli artt. 125, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. VI, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).
4.5. La giurisprudenza di questa Corte è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. VI, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass, n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei graví indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. VI, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass, 14+ n. 251528). Invero, l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame>>. La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. (a norma del quale è onere del ricorrente enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta>>) evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata, 6 Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame>> (Sez. II, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass, n. 254329). Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità, il che rende il ricorso inammissibile.
4.6. Con riferimento alla promiscua denuncia dei tre possibili vizi di motivazione in relazione allo stesso capo o punto della sentenza, deve rilevarsi che la motivazione manca, oppure è contraddittoria, oppure è manifestamente illogica;
pertanto, nel caso in cui il ricorrente voglia denunciare contestualmente i tre vizi di motivazione, ha l'onere processuale di indicare specificamente su quale profilo essa manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica.
4.6.1. La Corte Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali - d'ora in poi, Corte EDU - ha avuto più volte (per tutte, Sez. I, 24 aprile 2008, K. ed altri c. Lussemburgo) modo di affermare che sono in contrasto con il diritto di accesso alla tutela giurisdizionale, garantito dell'art. 6, § 1, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950 (ratificata dall'Italia con la legge n. 848 del 4.8.1955) - d'ora in poi, Convenzione EDU -, le limitazioni apposte dalla Corte di cassazione al diritto di accesso al sindacato di legittimità che risultino non proporzionate al fine di garantire la certezza del diritto e la buona amministrazione della giustizia (nel caso di specie, i ricorrenti lamentavano il formalismo eccessivo asseritamente mostrato dalla Corte di cassazione lussemburghese nel dichiarare irricevibile il loro ricorso, per non essere stati articolati con sufficiente precisione i motivi di impugnazione, ed il conseguente pregiudizio al loro diritto di accesso ad un tribunale). Come riconosciuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza Π. 17931 del 2013, CED Cass. n. 627268), la Corte EDU ritiene, quindi, che, nell'interpretazione ed applicazione della legge processuale, gli Stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare gli "eccessi di formalismo", segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel "diritto di accesso ad un tribunale" previsto e garantito dall'art. 6 § 1 della Convenzione EDU>>. 7 Tale principio non vieta, tuttavia, agli Stati aderenti la facoltà di circoscrivere, per evidenti esigenze di opportunità selettiva, a casistiche tassative, in relazione alle ipotesi ritenute astrattamente meritevoli di essere esaminate ai massimi livelli della giurisdizione, le relative facoltà di impugnazione, con la conseguenza che non si ravvisa contrasto allorquando le disposizioni risultino di chiara evidenza senza lasciare adito a dubbi>>, ma costituisce, nei diversi casi in cui le norme si prestino a diverse accezioni ed applicazioni, un canone direttivo nella relativa interpretazione, che deve in siffatti ultimi casi propendere per la tesi meno formalistica e restrittiva>>.
4.6.2. Ciò premesso, pur nel rispetto di tale orientamento della Corte EDU, deve ritenersi che l'inequivocabile e non controverso tenore del combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. E), e 581, comma 1, lett. C), c.p.p. comporti l'esigenza di una chiara esposizione, nell'ambito del motivo di ricorso riguardante presunti vizi della motivazione del provvedimento impugnato, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata, con specifico riferimento alle questioni di fatto in ordine alle quali si assuma la "mancanza" di motivazione, oppure ai punti della motivazione che si assumano essere inficiati da "contraddittorietà" o da "manifesta illogicità", onde consentire al giudice di legittimità di individuare inequivocabilmente la volontà dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo di impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. E), cit. E residua necessariamente, a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso, in caso di contestuale deduzione dei tre vizi di motivazione deducibili con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, l'onere di indicare, in ordine a ciascuno di essi, la specifica causa petendi.
4.6.3. Va, in proposito, ribadito (Sez. II, sentenza n. 19712 del 6 febbraio 2015, CED Cass. n. 263541) i seguente principio di diritto: Il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p., ha l'onere (sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso) di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica>>, 4.7. Infine, secondo altro consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (per tutte, Sez, IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass, n. 221693; www Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno -8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza- 8 impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
4.7.1. Si è, infatti, esattamente osservato (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass, n. 254584) che La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta).
4.7.2. Il motivo di ricorso in cassazione è caratterizzato da una "duplice specificità": Deve essere sì anch'esso conforme all'art. 581 c.p.p., lett. C (e quindi contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione); ma quando "attacca" le ragioni che sorreggono la decisione deve, altresì, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra i tre, soll, previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deducendo poi, altrettanto specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio 21 febbraio 2013, CED Cass, n. 254584).
4.7.3. Risulta, pertanto, evidente che, se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo d'appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente 'attaccato', lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Nè tale forma di redazione del motivo di ricorso (la riproduzione grafica del motivo d'appello) potrebbe essere invocata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello in ordine a quanto devolutogli nell'atto di impugnazione. Infatti, quand'anche effettivamente il giudice d'appello abbia omesso una risposta, comunque la mera riproduzione grafica del motivo d'appello condanna il motivo di ricorso all'inammissibilità. E ciò per almeno due ragioni, È censura di merito. Ma soprattutto (il che vale anche per l'ipotesi delle censure in diritto contenute nei motivi d'appello) non è mediata dalla necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (e tanto più nel caso della motivazione cosiddetta apparente che, a differenza della mancanza "grafica", pretende la dimostrazione della sua mera "apparenza" rispetto ai temi. 9 tempestivamente e specificamente dedotti); denuncia che, come detto, è pure onerata dell'obbligo di argomentare la decisività del vizio, tale da imporre diversa conclusione del caso>>.
4.7.4. Può, pertanto, concludersi che la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a "documentare" il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cassazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione>> (Sez. VI, sentenza n. 8700 del 21 gennaio - 21 febbraio 2013, CED Cass. n. 254584).
4.8. Anche il giudice d'appello non è tenuto a rispondere a tutte le argomentazioni svolte nell'impugnazione, giacché le stesse possono essere disattese per implicito o per aver seguito un differente iter motivazionale o per evidente incompatibilità con la ricostruzione effettuata (per tutte, Cass, pen., Sez. VI, sentenza n. 1307 del 26 settembre 2002 -14 gennaio 2003, CED Cass, n. 223061).
4.8.1. In presenza di una doppia conforma affermazione di responsabilità, va, peraltro, ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesì, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi รบ cuì si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosì, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenel a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 10 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass, n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 1° dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass, n. 252615), 4.9. Per quel che concerne il significato da attribuire alla locuzione oltre ogni ragionevole dubbio>>, presente nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio>> sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., sicché non si è in presenza di un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario (tanto da essere già stata adoperata dalla giurisprudenza di questa Corte - per tutte, Sez. un., sentenza n. 30328 del 10 luglio 2002, CED Cass, n. 222139 -, e solo successivamente recepita nel testo novellato dell'art. 533 c.p.p.), secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Cass, pen., Sez. II, sentenza n. 19575 del 21 aprile 2006, CED Cass, n. 233785; Sez. II, sentenza n. 16357 del 2 aprile 2008, CED Cass. n. 239795). In argomento, si è più recentemente, e conclusivamente, affermato (Sez. II, sentenza n. 7035 del 9 novembre 2012 - 13 febbraio 2013, CED Cass. n. 254025) che La previsione normativa della regola di giudizio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>.
4.10. E' consolidato l'orientamento di questa Corte, a parere della quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (per tutte, Sez. VI, sentenza n. 46301 del 20 ottobre 2013, CED Cass. n. 258164). 11 4.10.1. E' ugualmente consolidato l'ulteriore orientamento di questa Corte, a parere della quale le dichiarazioni auto ed etero accusatorie registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamente interpretate e valutate, поп necessitano degli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, c.p.p. (Sez. Un., sentenza n. 22471 del 26 febbraio 2015, CED Cass. n. 263714).
4.10.2. Ed è opportuno immediatamente osservare che, nella specie, la Corte di appello di MI ha offerto una ricostruzione del significato delle conversazioni oggetto di intercettazione in alcuni casi particolarmente esplicite - del tutto coerente anche perché puntualmente confermate dai fatti che si sono successivamente potuti accertare. Ne consegue che le critiche mosse da alcuni ricorrenti al senso e al significato dato ai colloqui registrati, oltre alla carenza di riscontri, devono ritenersi manifestamente infondate.
4.11. Deve aggiungersi che, nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dal giudici di merito (Sez. II, sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass, n. 25302).
4.12. Deve, infine aggiungersi che la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il límite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo 0 migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capì e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motívì con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. II, sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 25301).
5. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati gli odierni ricorsi.
5.1. A livello metodologico, è opportuno premettere che i principali passaggi argomentativi della sentenza impugnata saranno riepilogati in dettaglio nel corso dell'esame dei singoli motivi di impugnazione I ricorsi degli imputati saranno esaminati per ciascuno secondo l'ordine alfabetico, a meno che i ricorsi non siano stati presentati per più imputati, nel qual caso è apparso più opportuno l'esame congiunto. 12 Alcune questioni comuni più o meno alla gran parte dei ricorrenti, e che comunque costituiscono necessaria premessa del successivo sviluppo argomentativo, in particolare con riguardo all'ampio contesto associativo di riferimento, saranno esaminate congiuntamente in via preliminare. Ulteriori motivi comuni ad un minor numero di imputati saranno esaminati con riferimento alla posizione del ricorrente che, nel predetto ordine, figuri per primo, mentre per i successivi verrà operato un rinvio alla trattazione precedente, salvi gli eventualmente opportuni approfondimenti in relazione a censure specificamente individuali. Il ricorso del Procuratore Generale sarà esaminato nella sede in cui saranno esaminati \ motivi di ricorso dell'imputato cui esso si riferisce. MOTIVI COMUNI IL REATO ASSOCIATIVO 6. Per illustrare immediatamente la struttura dei fatti oggetto di contestazione ex artt. 416-bis e 110/416-bis c.p. (riguardanti la c.d. "operazione Infinito"), oltre che per comodità espositiva, è opportuno riepilogare le relative contestazioni come cristallizzate nei capi di imputazione tratti al giudizio del Tribunale e della Corte di appello di MI (gli ulteriori capi di imputazione saranno successivamente riportati imputato per imputato), e dai giudici di merito in massima parte ritenute fondate: TI FA, DI TA, ST RI, CA MM, CI AL, DI PA ES, EL AR, AV CE Libero TO, GO NO, NO ES, OL Glosofatto, TE LV, NE US AN, OV CE, CI RM, NE IO, IS IO, ON ND, GO IV, PID DE, IO ME, LI DE, RD NE AN ES, SS RE, DT IM, PO NT, LL GA IM, ER AR US, RA ZI, VETRAND LA TT, DZ CE, (in concorso con AL US ME, NE RO, RR RM, RR IM, EV AN, ER ES, NO ET, RI ZI, RI ME, RI RO, RI CE, CA OV, LA ON AN, HE ET, UC RO, MM ME RO, MO MO, LL AR, EL ES, EL RO, UA Rizeri EL US, DE AS EM, DE CO LV, DI OT LV, DI OT , IM, FE LV, IP DE, FO LV, OT BA, UD IM, UD AL, FU US, AG IG OR, DE RO ZI, EN LE, EN FI, [O ES, AN CE, AR NT, RO ME, RO CE, LU IC, MA IM LE, MA IM, MA LV, RI ER, AN IG, ND AT, NA ME, NO DR, NO AN, ZA ME, DI US AN, LE AN RM, SI IO, IN IC, OL LV, AT ZI US, IÀ ES, RA AL, IS LE cl. 69, NE US, NE ET ES, LA CE ME, OC RE, SCNE US, OR EL AR, CH LV, IL ES ON, LI CE, MA CE, US AL, SA US, LI ST, NI SE, IN AL IL, IV AG, SG AR LV, SG US, SI CR, IN AN, IO AG OR, IO AN, ST AN, RA LV, IA IU, NT IG, ES LE, CA ES, CA IG, CA AL OV, ON IG, PA OV, AP AL, NI IO, IT EL per i quali si è proceduto separatamente) 1) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis co. I, II, III e IV c.p. per aver fatto parte unitamente a IV ES, ND CE, IN US, ST RO, DI TA, RR US, CA 13 OV, IL AN AR, NO NT, ES US EO (che verranno giudicati separatamente) ed altre persone allo stato non ancora individuate, dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni sul territorio di MI e provincie limitrofe e costituita da numerosi locali, di cui 15 individuate, coordinate da un organo denominato "la OM" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, RR IM, fino al 15.08.2007, OV AR, dal 15.08.2007 al 14.07.2008 (data del suo assassinio), AP AL, dal 31.08.2009 ad oggi;
deputato a concedere agli affiliati "cariche" e "doti", secondo gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici dell'associazione mafiosa, come per esempio la partecipazione a riunioni e/o incontri di seguito indicati: 15 febbraio 2008, ristorante "Borgo Antico" di Legnano. LI ST, AR NT, LI CE, CA OV, SS RE, SI IO, HE ET, OE AS EM, NO DR, MA IM, OR EL AR, SCNE PE 26 febbraio 2008, ristorante "Il Palio” di Legnano NE ET ES, LA ON AN, OE AS EM, MA IM, LI ST, SI IO, NE RO, AR NT, IÀ ES, NO DR, LI CE 1 marzo 2008, ristorante la "Cadrega" di LO NO DR, NO US, OR MA AR, ZA' NI, MA IM, SCNE US, AV CE, RI ER, SI IO, LI ST, SS RE 23 aprile 2008, ristorante "Borgo Antico" di Legnano. 'LI ST, AR NT, AT ZI US, LI CE OE AS EM, DI US AN, CA OV, RI ER, SI IO, NO DR 26 aprile 2008, ristorante la “Fornace" di Solaro. LI ST, HE ET, AR NT, CA OV, CA ME, PA OV, AG LV, SI IO, AN ES, AN CE, ST CE, ST RI, RI ER, NO DR, MA IM, RA AN, UI ES 3 maggio 2008, crossdromo di Cardano al Campo (VA). EV AN, IL AN AR, HE ET, OE AS EM, CA OV, IP DE, AR NT, MA IM detto NINO, RI ER, AN IG, RI CE, NO DR, NO ES, ZA' NI, DI US AN, SI IO, TE LV, ON IG, OV AR, SCNE US, OR EL AR, LI CE, LI ST 25 maggio 2008, RV all'interno del capannone di SI RE NE RO, HE ET, SS RE, AR NT RI CE, OV AR, LI ST, 31 maggio 2008, RV (MI) all'interno del capannone di SI RE NE RO, HE ET, OE AS EM, SS RE, AR NT, RI CE, NO DR, OV AR, LI CE, LI ST 2 settembre 2008, ospedale di MAno Comense (Co) TE LV, AR NT, RI CE, LI CE, NE ET ES, LA ON AN, NE RO, EV AN, OE AS EM 21 novembre 2008: ristorante Mediterraneo di Seregno IO DE, NO DR, IN US, IN Nícola, GR US, AR NT 14 20 gennaio 2009, crossdromo di Cardano al Campo (Va), LI CE, NO DR, EV AN, OR EL AR, OE AS EM, LI ST, SCNE US, RR IM, AR NT 23 maggio 2009 ristorante "La Masseria” sito a NO (Mi) in via per Cusago n.2 MA IM LE, RO NI, GO NO, NI IO, IA IU, NE ET ES, IN NI, ND AL, AP AL, AL FO, MP ES, RR Cosima, RR RM, NE CE, AL ON 31 ottobre 2009, centro per anziani "Falcone e Borsellino” ubicato in Paderno Dugnano in piazza Falcone e Borsellino n.
2. BALOASSARRE RT, DE CO LV, RI CE, IN AL IL, LA ON NT, MA IM LE, IA GI, NE ET ES, FE LV, NE RO, AP AL, MM ME RO, AT ZI US, IO DE, NO DR, ON IG, FU US, TE LV, AR NT, CA OV, LU' IC, NE US AN, UI' ES, n. B persone non identificate Locale di CO 26 giugno 2009 ristorante Pesce Spada di MI GO NO, AP AL, MM NI RO, NE ET ES, MA IM, IA LU Locale di MAno Comense 12 marzo 2008 "giardino degli ulivi” di NO RI (MI) TE LV, EL RO, EL ES, RR IM, SA US, MM US, CH NI, Locale di RM 7 giugno 2008, capannone di NE ET ES sito in Senago (MI) Via Farini 10. NE ET ES RO NI, LU' IC, ZAFERRO NI RR IM, AV CE, NE US 1 e MA IM LE . 30 ottobre 2008, officina CO.VE.AL di NE giuseppe 1 di MI Via Novara 215 che successivamente continua presso il vicino ristorante "La Rete" di Via Novara 205. NE ET ES, NE US 1, MA IM LE, IA IU, RI CE RI ZI, OA AL, AV CE, RO NI, RO CE, AL US NI, IT EL, NE US. 12 novembre 2008, capannone di NE ET ES sito in Senago (Mi) Via Farini 10. NE ET ES, RI ER LU' IC, AV CE, MA IM LE, RO CE, FO' SA 24 gennaio 2009, capannone di NE ET ES sito in Senago (Mi) Via Farini 10. NE ET ES, MA IM LE, IA GI, LU' IC, AV CE e RO CE. 26 febbraio 2009, bar "Piccolo Lord" di CO (MI) Viale DEla Liberazione n. 34/A NE PL ES, ES AR, AV CE, RI ER, MA IM LE e MM NI RO. 15 marzo 2009, capannone sito in Senago (MI) Via Farini 10. NE ET ES, RI CE, AV CE, AL US NI, MA IM LE, LU' IC e IA FF. 18 giugno 2009, pizzeria "L'Antico Forno” di ER TO (Mi) NE ET ES, MA IM LE, LU' IC, IA GI, ZAGARI US, OA IM, OA AL, RO NI, AG IG OR e LA CE 15 Locale di Bresso 23 ottobre 2008, ristorante “La Montina" RI CE, RI ZI, NE ET ES, IT EL, IN NI, CH LV, IA IU e MA IM. 6 dicembre 2008 ristorante "L'Unico" sito in Cologno Monzese via MI 10 RI CE, RI ZI, IT EL, IT NI, US AL, OL LV, LV ER, MO US. 04.04.2009 RISTORANTE DA MARIU'S RI CE, RI ZI, MO US, LV ER, IT ME, IT EL, US AL, OL LV, CH LV, NO NI, US ES NL, OL AR, Locale di Rho 04 maggio 2008, magazzino di Nervlano (MI) Vla Oell'Annunziata 4 LI AN, SS AR, HE RO, RE SA e n. 2 persone non identificate Locale di MI 22 maggio 2008 Ristorante "Il Peperoncino" sito in Via Parenzo n. 6 MI. AV CE, LA RO ZI, IN AL IL, LL AR, CI RM, RR RM, RR IM, NE ET ES, LU' IC, LA ON AN, SA US, NE IO, Non hanno preso parte alla celebrazione del summit sebbene "invitati": GO NO, RR US e LL Oavide. 18 ottobre 2007 Ristorante "La Cadrega" sito in Limito di LO (Mi) Via AN. RR IM, SA US, LA ON AN, LL Oavide, NO DR, OR EL AR, LA RO ZI, IN AL IL, RO AN ES, CI RM 29 novembre 2007 Ristorante "La Cadrega” sito in Limito di LO (Mi) Via AN. RR IM, SA US, LA ON AN, NO DR, OR EL, LA RO ZI, IN AL IL, RO AN ES, CI RM, LL AR, NE IO 02 febbraio 2008 "Bar Trattoria da Marina”, sito in P.zza Oubini n. 25 della frazione di San ET All'Olmo di Cornaredo (MI). RR IM, SA US, LL AR, IN AL IL, RO AN ES, CI RM e altri 4 soggetti non meglio identificati tra cui molto verosimilmente NE IO 21 febbraio 2008 ristorante "Da RO e MA" sito alla Via MI N. 64 del Comune di Cornaredo (Mi). RR IM, SA US, LA ON AN, LA RO ZI, RO AN ES, CI RM, LL AR, RR RM e 1 soggetto non identificato. 06 dicembre 2008 “Bar Trattoria Da Marina", sito in P.Zza Dubini n. 25 della frazione di San ET All'Olmo del Comune di Cornaredo (MI), CI RM, IN AL IL, LA ON AN, NE IO, IN OM, RO AN ES, SA US, RR IM, LL Oavide, n. 2 soggetti non identificati 29 febbraio 2009 ristorante pizzeria "La PIzzetta" sito in largo Risorgimento n. 3 del Comune di Trezzano Sul Naviglio (MI), RR IM, SA US, RR RM, LA ON AN, RO AN ES, RR US, RR SI OM, RR FA, RO ND 16 Locale di Bollate 25 ottobre 2008, Orti di Novate Milanese;
IV AG, LE AN RM, LE LI, IÀ ES, EQ LE, NE RO, NO ET, OE CO LV, IE IC, SU US, IV RO, RITO NO 15 novembre 2008. Orti di Novate Milanese;
NE RO, IV AG, LE AN RM, IÀ ES, NO ET, ON ES, NO ET, NO NO, AR SE 03 marzo 2009 Ufficio IMES sito in Bollate (Mi) RI CE, LL CE, RI ZI, NO NT, CA CL, EL ES, RA ZI, RA LA LI, ES NI, 04 marzo 2009, Centro Commerciale "Carrefour" sito in Paderno Dugnano RI CE, LL CE, NO NT, RA NU, TE NI, TE LD, e due soggetti non identificati 11 aprile 2009, Orti di Novate Milanese RI CE, NE RO, IV AG, LE AN RM, IÀ ES, OE CO LV, NO ET, ON ES. 24 luglio 2009 ristorante "Old America” sito in MI via CE Montì n. 15 NO DR, AR NT, LI ST, NE RO, RI CE e IÀ ES. Locale di Legnano - Lonate Pozzolo 28 gennaio 2009 caffè "Stomp" sito in Legnano via Zaroli EV AN, RE AR, EV RI, IP DE, AN IG Locale di LO 20 marzo 2009: luogo sconosciuto NO DR, NO AN, NO US, NO US, NO IP, NO ES, MA LV, MA IM;
LL AR, ZZ NI, OR EL AR, SCNE US, OE AS EM, MO ES, LI RA SI, RA AN, MA OM, MA AN, VO CE, AR NT Associazione mafiosa che avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta sì sono create nel territorio di MI e province limitrofe ha avuto lo scopo di: commettere delitti in materla di armi, esplosivi e munizionamento, contro il patrimonio, la vita e l'incolumità individuale, in particolare commercio di sostanze stupefacenti, estorsioni, usure, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita in attività economiche, corruzioni, favoreggiamento latitanti, corruzione e coercizione elettorale, Intestazione fittizia di beni, ricettazione, omicidi;
acquisire direttamente e indirettamente la gestione e/o controllo di attività economiche, in particolare nel settore edilizio, movimento terra, ristorazione • acquisire appalti pubblici e privati • ostacolare il libero esercizio del voto, procurare a sé e ad altri voti in occasione di competizioni elettorali, convogliando in tal modo le preferenze su candidati a loro vicini in cambio di future utilità • conseguire per sé e per altri vantaggi ingiusti, LOCALE DI BOLLATE RI CE, RI AT, NE RO, UI' ES, IV Blaglo, LE AN RM, RA ZI, RA LA LI, CI AL, OE CO LV Con il ruolo di capì e organizzatori• RI CE nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi;
Mandatory 17 inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare al summit de La OM nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e si nomina il rappresentante generale;
intrattiene rapporti con esponenti politici locali ed inoltre crea un movimento politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune di Bollate al fine di garantire a sè e ad altri associati commesse pubbliche nel settore edilizio;
concede prestiti a tassi usurai come meglio specificato nel capo 55); organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati;
NE RO quale "capo società" e cioè vicario del capo locale ed inoltre quale rappresentante delle 'ndrine della PIna presso la OM, in particolare portando e ricevendo ambasciate da e per ME NO, attuale Capo del Crimine della 'ndrangheta; inoltre crea unitamente a ND CE, un movimento politico per partecipare alle elezioni amministrative del 2010 del comune di Bollate ed intrattiene rapporti con esponenti politici locali al fine di garantire a sè e ad altri associati commesse pubbliche nel settore edilizio;
IÀ ES con funzioni di Mastro di Giornata / BI, con il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dal vertici della locale agli altri semplici affiliati, di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta" Con il ruolo di partecipi: LE AN, IV BI, DE MA LV, RI AT, CI AL, RA LA LI e RA NU partecipano a summit di 'ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo ed in particolare IV e LE con il compito dl custodire le armi presso la baracca degli orti di Novate Milanese, luogo di ritrovo degli affiliati (armi che venivano rinvenute in data 8 giugno 2009) CI AL coadiuva il capo società accompagnandolo ad incontri con altri affiliati, si fa latore di notizie riservate concernenti le indagini in corso e si mette a completa disposizione degli interessi della locale, anche in ragione del suo patrimonio di conoscenze nel contesto del trafficanti internazionali di sostanze stupefacenti RA LA TT, RA ZI, il primo piega le funzioni del proprio incarico presso la Ianomi spa (società a partecipazione pubblica) agli interessi della 'ndrina; il secondo favorisce l'inserimento del figlio LA nella Ianomi spa grazie all'interessamento di AN e ME (dipendente della menzionata società); entrambi partecipano a summit con la presenza del capo locale AN e di LA CE, capo della locale di LE e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale ND AT cooperando nelle attività illecite del fratello, intestandosi beni di provenienza illecita, come meglio descritto nel capo 56), beneficiando altresì di commesse di lavoro attraverso il cugino inserito nella I.A.No.M.I. LOCALE DI CORMANO: AL US NI, FO LV, AG GI, RO CE, LU IC, RI ER, NE ET ES, IA IU, CA RI, FE LV, UD IM, UR ME, AV CE, MA IM LE, NE US, LA CE ME, UD AL • Con il ruolo di capi e organizzatori: NE ET ES nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di INviduazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati devono attenersi;
NE inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare al summit de La OM nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali nonchè e si nomina il rappresentante generale;
organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati;
costituisce uno degli interlocutori privilegiati di alti esponenti di 'ndrangheta calabresi, tra cul OC ME e ZZ AR MA IM LE quale "capo società" e cioè vicario del capo locale, delegato ad intrattenere rapporti con I vari affiliati, risolvere le problematiche interne, e verificare che tutti si attengono alle decisioni del capo locale LU IC con funzioni di Mastro di Giornata / BI, con Il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati, raccogliere le somme di denaro destinate alla cassa comune, ed inoltre, organizzando e partecipando ad una serie di incontri preparatori del summit di Paderno Dugnano all'esito del quale viene eletto il nuovo rappresentante della OM • Con il ruolo di partecipi AL US, CA RI, CA LV, LI IG, RO CE, RI ER, IA FF, FE LV, UD IM, UD AL, RO ME, AV TA CE, NE US, LA CE ME partecipano a summit in occasione dei quali si decidono la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le strategie dell'associazione, si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
in particolare, 18 ST RI quale ex contabile della locale, poi destituito a favore di UC IC a seguito di contrasti con il capo locale, OC LV, figlio di OC ME, reggente del locale di TT, quale emissario del padre, intervenendo nella decisione di riammissione alla locale di AL ER;
RI ER viene indicato da OV AR come nuovo capo di una costituenda locale e, solo dopo la morte di quest'ultimo rlammesso nella locale di RM;
AV CE, quale affillato anziano, partecipando a numerosi incontri per l'individuazione del successore dl OV AR;
RO NI mettendosi a disposizione per le attività di intimidazione nei confronti di affiliati dissidenti ed imprenditori riottos! ; i fratelli QA portando e ricevendo ambasciate da e per la IA;
IA IU e FE LV occupandosi in particolare della logistica del summit di Paderno Dugnano al fine di garantirne la riservatezza e segretezza, LOCALE DI BRESSO RI ZI, RI RO, AN CE, SI IO, OL LV, NI IO, IT EL, RI NI, RI CE, AN ES, IN NI, CH LV, US AL, NO ET . Con il ruolo di capi e organizzatori: RI CE nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, In particolare distaccandosi dalla locale nel periodo di OV AR a capo della OM, a seguito di divergenze con quest'ultimo, riorganizzando attorno a sé il consenso degli altri affiliati a seguito dell'omicidio OV;
intrattiene altresì stretti rapporti con LA AN e ON ES esponenti di vertice della locale di Oppido Mamertina;
organizza altresì summit a livello di locale nonché di altri locali nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati RI ZI quale "capo società" e cioè vicario del capo locale, ed Inoltre già designato quale suo successore a capo della locale IT EL con funzioni di Mastro di Giomata / BI, con il compito di divulgare gli ordini e le disposizioni adottate dai vertici della locale agli altri semplici affiliati. • Con il ruolo di partecipi: AN CE, OL LV, NI IO, AN ES, IN NI, CH LV, US AL, NO ET partecipavano a summit in occasione dei quali si decidevano la concessione di doti, la riammissione nel sodalizio di soggetti in precedenza espulsi, le strategie dell'associazione, si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
AN ES partecipando anche a numerosi incontri con esponenti di vertice del locale di Oppido Mamertina al fine di garantirsene l'appoggio per divenire il nuovo capo locale, in ciò coadiuvato dal fratello CE, NO ET fuoriuscendo temporaneamente dalla locale e creando con IV AG la locale di Voghera la cui legittimità era disconosciuta da OV, comunque intrattenendo rapporti privilegiati con gli affiliati di Bollate;
NI IO e IN NI intrattengono rapporti privilegiati con LA AN esponente di vertice della locale di Oppido Mamertina. SI IO, quale capo del locale di Bresso a ciò designato da OV AR;
mettendosi altresì a disposizione del predetto OV con le più svariate mansioni, da quella di autista a custode delle armi e contabile delle attività illecite della famiglia OV, fissando appuntamenti tra OV e gli altri affiliati della OM, partecipando a tutti gli Incontri e summit del capo della OM fino alla morte di OV, anche in sua vece;
RI NI ha rivestito in passato il ruolo di Mastro Generale della OM ed è attualmente "fermo" cioè sospeso per aver violato il codice comportamentale della 'ndrangheta, ma comunque sempre appartenente al sodalizio ed è a disposizione. RI RO, anche lui in passato sospeso per violazione del codice comportamentale della 'ndrangheta ed in epoca recente "liberato", intrattiene rapporti con altri affiliati, in particolare con RR IM;
è invitato a partecipare a summit ed in generale è a disposizione LOCALE DI LIMBIATE. AR NT . Con il ruolo di capo e organizzatore AR NT: Mastro Generale della OM con il compito di fungere da raccordo tra le locali, nonché essere punto di riferimento degli affiliati per le ambasciate da e per la IA ed anche di dirimere conflitti e contrasti tra gli affiliati delle diverse locali;
reggente della locale di Limbiate in luogo del fratello OV, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per omicidio e associazione mafiosa;
è chiamato a partecipare, in ragione della carica, ai summit della 19 OM nei quali si decidono le strategie e gli equilibri relativi alle locali ed a partecipare ai summit dei singoli locali in occasione dei quali vengono conferite doti. LOCALE OI MILANO: RR IM, LA ON AN, RR RM, LL AR, NE IO, CI RM, RO AN ES, IN AL IL, SA US, RR US, LA RO ZI, . Con il ruolo di capo e organizzatore: RR IM, posto al vertice della OM ed attualmente capo del locale di MI, con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi;
RR inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare al summit de La OM nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locali e si nomina Il rappresentante generale;
organizza altresì summit a livello di locale nel corso dei quali vengono concesse cariche e doti agli affiliati;
intrattiene rapporti con ambienti politici e amministrativi lombardi, sia direttamente sia attraverso AR HI, direttore sanitario della ASL Pavla, intrattiene rapporti con rappresentanti delle locali piemontesi assicurandosi la disponibilità all'intestazione fittizia di bení; costituisce uno degli interlocutorl privilegiati di alti esponenti di 'ndrangheta calabresi, tra cui SO US, BA AL (nato il [...]), EL US, OC ME, LA CE, LA ON, Mastro Generale della OM prima di RM NT, capo locale di MI prima di IM RR ed attuale Capo società e contabile, con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta" destinato anche al sostegno dei latitanti;
partecipa tra l'altro al summit del 31.10.09, votando il rappresentante generale. . Con il ruolo di partecipi RR RM, LL AR, NE IO, CI RM, RO AN ES, IN AL IL, SA US, RR US, DE RO ZI in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e inoltre SA PE, uomo di fiducia ed alter ego di IM RR, si mette a disposizione per ogni esigenza fungendo da autista, custode delle armi (capo 27) di cui dispone secondo le direttive di capo, facendo da intermedlano fra RR IM e gli altri affiliati nella fissazione di incontri ed appuntamenti, si mette altresì a disposizione su direttiva di RR di EL US, SO US e BA AL in occasione delle visite di questi ultimi in OM;
si reca altresì in IA per portare e ricevere ambasciate;
infine, gestisce traffici di stupefacenti, si procura la disponibilità di documenti falsi per la fittizia intestazione di beni e di schede telefoniche e per consentire anche agli altri affiliati l'accesso al finanziamento con finalità truffaldine presso società finanziarie ed istituti di credito;
RR RM, seguendo le direttive del fratello IM, dispone delle armi del gruppo, coadiuva SA US nelle attività illecite afferenti gli stupefacenti e le truffe. IN AL IL, promuove un summit e più incontri con il Mastro Generale della OM aspirando al ruolo di capo focale di MI in luogo di RR IM, partecipa tra l'altro al summit di Paderno Dugnano del 31.10.09 in rappresentanza del locale. RR US e LA RO ZI mettono a disposizione gli esercizi pubblici che gestiscono in zona MI - Baggio quali luoghi di ritrovo abituale degli altri affiliati e delle riunioni settimanali del sabato pomeriggio;
DE CI promuovono inoltre unitamente a IN AL IL summit e incontri aspirando rispettivamente alle cariche di capo società e mastro di giornata;
LL AR, inoltre, prima dell'estate 2008 si distacca dalla locale di MI aderendo alla neo costituita locale di LO, LOCALE DI SOLARO: CA OV, IL AN AR, EN LE, PA OV • Con il ruolo di capo e organizzatore CA OV, capo della locale;
rappresentante delle 'ndrine di RE IA presso la OM, con disponibilità di armi che utilizza per dirimere conflitti con appartenenti ad altri locali . Con il ruolo di partecipi IL AN AR, EN LE, PA OV in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta in occasione dei quali vengono conferite doti e cariche, e si mettono a completa disposizione degli Interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo;
IL in particolare quale principale collaboratore di OV AR, accompagnandolo in occasione del summit di incontri con altri esponenti di 'ndrangheta e gli altri due facendone comunque le veci presso la OM durante l'assenza di AR. LOCALE DI IOLTELLO: 20 2 0 NO DR, MA IM, LL AR, NO AN, OR EL AR, MA LV, NO ES, ZZ NI, SC NE US, VO CE, EN FI • Con il ruolo di capo e organizzatore NO DR, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, in particolare distaccandosi dalla locale di MI il 1° di marzo 2008, per volere di OV AR, si pone a capo della neo costituita locale di LO;
coordina le attività illecite che si svolgono nella locale ed in particolare quelle afferenti il traffico di stupefacenti, dando direttive su come debbano comportarsi i sottoposti per eludere le investigazioni delle autorità a seguito di fatti di sangue, quali il ferimento a colpi d'arma da fuoco in danno di LE Augustin;
ha inoltre disponibilità diretta di armi così come indicato nel capo 35), MA IM, Capo società, coordina le attività illecite in tema di traffici di stupefacenti, intervenendo in prima persona a dirimere conflitti con i fornitori a mezzo di metodi violenti, quali il ferimento di LE TI cui si è cenno sopra, avendo direttamente la disponibilità di armi come meglio indicato nei capi 28), 29), 30), In qualità di partecipanti LL AR, NO AN, OR EL AR, MA LV, NO ES, ZZ NI, SCNE PE, VO CE, EN FI in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta ricevendo doti, ovvero partecipano a cerimonie di "investitura" di altri e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale, in particolare OR EL AR, MA LV ZA' ME, SCNE US, EN Flore, gestendo attività illecite i cui proventi venivano in parte conferiti nella cassa comune, avendo disponibilità di armi, quelle meglio indicate nei capi 31), 34), 35), 36), 41), 43); SCNE inoltre mettendo a disposizione il locale da lui gestito a Cardano al Campo per i principali summit della OM, in uno dei quali erano altresì presenti soggetti latitanti, distribuendosi con affiliati di altri locali i lavori di movimento terra, occupandosi, unitamente a EN FI di furti di furgoni/autocarri, poi destinati al mercato estero, corrompendo appartenenti alle forze dell'ordine ed ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori meglio indicati nei capi 1A), 84), 87), 88), 89), 90), e 91). VO CE mette a disposizione il ristorante da lui gestito denominato "La Cadrega" per i summit della locale di MI e pol di quella di LO, EN FI, si presta inoltre a dirimere conflitti con affiliati di altre locali a mezzo di atti di danneggiamento quale ad esempio l'incendio, unitamente a PI US, dell'autovettura di ER TA, LOCALE OI MARIANO COMENSE EL ES, EL RO, DI US AN, TE LV, NG IM Con il ruolo di capo e organizzatore • TE LV, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, planificazione e di INviduazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre con i vertici della 'ndrangheta calabrese, venendo ripetutamente consultato dal principali affiliati della OM quale membro anziano per la individuazione del successore di OV AR, è tra gli elettori del nuovo reggente AP AL, • In qualità di partecipanti EL ES, EL RO, DI US AN, NG IM in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, in occasione dei quali vengono conferite doti e decise strategie e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso;
EL RO ha inoltre la disponibilità di numerose armi ed esplosivo sequestrati nel maneggio di Bregnano meglio indicati nel capo 6) e garantisce protezione agli amministratori del gruppo PE in occasione della estromissione dalla società di LV RA e del suo gruppo;
unitamente al fratello CR ES si mette a disposizione di LL CE e BE NT, individuati quali mandanti e esecutori dell'omicidio di NO AR in occasione del summit presso gli uffici della IMES di ND del 3 marzo 2009; DI PE NL custodisce armi e esplosivo rinvenuto il 24.02.09 in Seregno via SIni all'interno di un box nella disponibilità di OD NT;
NG IM quale uomo di fiducia di LV LO in quanto affiliato anziano e chiamato a dirimere i dissidi all'interno della locale. LOCALE DI CORSICO: GO NO, AP AL, MM NI RO, OL FA Con il ruolo di capo e organizzatore GO NO nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, rapportandosi inoltre con i vertici della 'ndrangheta calabrese, in particolare con MM US, viene ripetutamente consultato dai principali affillati della OM quale membro anziano per individuazione del successore di OV AR, 21 In qualità di partecipanti AP AL, principale collaboratore di GO NO e dal 31.10.09 nuovo rappresentante della OM e da quel momento capo e organizzatore della OM;
OM ME RO partecipa al summit in occasione del quale riceve le doti e si mette a completa disposizione degli interessi dell'associazione, in particolare dando la disponibilità del proprio esercizio pubblico denominato "Piccolo Lord" di CO per riunione di 'ndrangheta cui presenziano autorevoli esponenti delle 'ndrine calabresi quali GA AN (esponente di spicco della locale di Oppido Mamertina) e ZZ AR (capo locale TT) OL FA, accompagnando altri affiliati da NO AR in particolare ER ES per dirimere conflitti fra locali, rappresenta inoltre un importante punto di riferimento per gli altri affiliati nella spartizione del lavoro del movimento terra, LOCALE DI RHO: LI ST, EL ET, DI TA, IN AN, DS RE . Con il ruolo di capo e organizzatore LI ST, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie ed inoltre primo responsabile della OM e cioè vicario di NO AR durante la sua gestione, In qualità di partecipanti HE ET, DI TA, IN AN, SS RE, in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso del quall vengono conferite doti e cariche e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso;
HE ET quale contabile della locale nella cui cassa comune vengono conferiti anche proventi delle attività illecite in particolare quelle condotte da IN AN;
IN AN gestisce attività illecite quali i furti di automezzi meglio indicati nel capo 92) ed altri, conferendo in parte i proventi delle attività illecite nella cassa comune e unitamente a SCNE US corrompendo appartenenti alle forze dell'ordine ed ottenendo in cambio nell'interesse dell'associazione i favori meglio indicati nei capi 1A), 84), 87), 88), 89), 90), e 91); SS RE mette a disposizione il magazzino di Nervíano per i summit della locale. LOCALE DI PAVIA: NE US AN, ER ES . Quali capi e organizzatori: NE US riceve incarico da parte del vertici della 'ndrangheta calabrese di costituire una "camera di controllo" che organizzasse i locali della OM nella fase successiva all'omicidio NO ed inoltre di consultare i responsabili di ciascun locale al fine di nominare, con l'accordo di tutti, un nuovo responsabile poi risultato PP AL, indica propri candidati in occasione delle competizioni amministrative;
entra in rapporto con esponenti politici regionali e locali sia direttamente sia attraverso l'intermediazione di AR HI;
si propone per il reinvestimento di capitali di origine illecita;
ER ES nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie;
si incontra con NO AR richiedendo un suo intervento finalizzato a porre termine a un tentativo di scissione dal locale di AV da parte di alcuni affiliati che unitamente a RA ET, GA OV e SC IO, intendevano creare un nuovo locale a Voghera;
UC RO: partecipa alla fase organizzativa del summit di Paderno Dugnano del 31.10.09 promuovendo e partecipando a summit con vari affiliati de La OM, come uomo di fiducia di NE US è indicato come possibile componente della "camera di controllo" unitamente a NE ET ES, ND CE e LU' IC;
LOCALE DI ERBA: CA AL OV, MO MO, VA ES, ND LE, IS IO, OC RE, IL ES ON, CA ES, CA IG, ER AR US Con il ruolo di capo e organizzatore . CA AL OV, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie;
impone la sua presenza nel settore del movimento terra;
referente in OM dl ME NO, capo del Crimine della 'ndrangheta; garantisce ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di grossi carichi di cocalna, dispone di armi occultate nel maneggio di Erba, sede della locale, da il suo apporto alla fase organizzativa e logistica del trasferimento di due latitanti appartenenti alla cosca RE-NICOSCIA come meglio indicato nel capo 80), • In qualità di partecipanti OM MO, IV ES, ND LE, IS IO, TR RE, IL ES ON, CA ES, CA IG, ER AR US 22 'in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di 'ndrangheta e vengono definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso: CA ES e OC RE cooperano con CA AL nell'attività di trasporto di terra / inerti imposta ad altri operatori del settore, nella esportazione in Tunisia di mezzi d'opera falsamente denunciati dai proprietari come rubati, i cui proventi contribuiscono a finanziare le casse della locale, collabora a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaína accompagnandolo a importanti incontri in IA;
MO MO quale persona di fiducia di CA AL è sempre presente nel maneggio di Erba, collabora nelle più svariate attività ed in particolare nella conclusione degli accordi con l'organizzazione albanese e lo segue nei viaggi in IA negli incontri con esponenti di vertice della 'ndrangheta, IL ES ON e CA IG collaborano con CA AL e CA ES a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'introduzione nel territorio dello Stato di cocaina accompagnandolo a importanti incontri in IA;
ER AR: impone la sua presenza nel settore movimento terra attraverso più società intestate a familiari o prestanome VA ES dà la disponibilità del proprio locale Coconut per summit di 'ndrangheta, mette in contatto CA con l'organizzazione di trafficanti albanesi, collabora nell'attività di usura meglio indicata nel capi 67), 68) e nella esportazione dei mezzi d'opera in Tunisia con AR AL;
IS IO quale persona di fiducia di AR ER collabora con lui nel settore del movimento terra, si rende prestanome per conto di quest'ultimo attraverso la Isola Scavi di IS IO e si mette comunque a disposizione;
inoltre VA ES, CA AL, CA ES, ER AR collaborano nella organizzazione e gestione del latitanti ed hanno la disponibilità delle armi meglio indicati nei capi 33), 38), 44), 46), 46), 47), 48); IS LE rappresenta in OM degli interessi economici della 'ndrina facente capo allo zio NO ME, capo del crimine della 'ndrangheta, partecipando ad incontri con affiliati delle altre locali, è socio e coopera con CA AL nell'attività di movimento terra e collabora a garantire ad una organizzazione di trafficanti di stupefacente di origine albanese l'appoggio delle 'ndrine che controllano il porto di Gioia Tauro per l'Introduzione nel territorio dello Stato di cocaina, LOCALE DI CANZO: ON IG, FU US • Con il ruolo di capo e organizzatore ON IG, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie;
partecipa alla nomina del rappresentante generale della OM il 31.10.09; + In qualità di partecipanti: FU US;
partecipa alla nomina del rappresentante generale della OM il 31.10.09, accompagna ON IG al maneggio di Erba in occasione di incontri con esponenti del locale di Erba, LOCALE DI LEGNANO: LI CE, EV AN, DE AS EM, IP DE, AN IG, OV CE, • Con il ruolo di capo e organizzatore LI CE, nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie;
partecipa al principali summit della OM in particolare quello del 20 gennaio 2009, • In qualità di partecipanti: EV AN, OE AS EM, IP DE, AN IG, OV CE, in quanto partecipano a summit di 'ndrangheta, nel corso dei quali vengono conferite doti e cariche, ovvero ad incontri nel quale si discutono questioni di 'ndrangheta e vengono definite strategie comuni e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso ed In particolare, PP DE ponendo in essere le attività di usura / estorsioni meglio indicati nei capi dal 58) al 66); OE AS EM, principale collaboratore di LI e suo accompagnatore in occasione di tutti i summit ed incontri con altri affiliati finalizzati a definire strategie dell'associazione, EV AN, parimenti accompagnando LI CE agli incontri ( in particolare al summit del 20.01.2009) ed occupandosi inoltre unitamente a AN IG della gestione del latitanti NC LD e AO IO con la condotta meglio indicata nel capo 83), 23 OV CE: vicario del padre fino al suo assassinio;
si divide con altri con affiliati di altri locali i lavori di movimento terra e pone in essere atti di grave intimidazione, anche con l'uso di armi, in danno delle vittime di usura, cosi come indicato nei capi 39) e 40) LOCALE DI DESIO: AT ZI US, IN IC, IO DE, AT IO ( deceduto), IO NI cl. 46, IN US, SG US, SG AR LV, LI DE, PO NT, NA NI, Of PA ES, OT BA, • In qualità di capi e organizzatori AT ZI US: capo della locale;
nel ruolo di direzione e capo della locale con compiti di decisione, pianificazione e di individuazione delle azioni, delle strategie, impartendo direttive alle quali tutti gli associati dovevano attenersi;
SC inoltre, quale elemento di vertice, è legittimato a partecipare al summit de La OM nei quali si decidono le strategie, gli equilibri relativi alle locall nonchè e si nomina il rappresentante generale;
organizza altresi summit a livello di locale;
intrattiene rapporti con pubblici amministratori IN IC: contabile della locale con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta"; commette il reato di cui al capo 97) IO DE: capo società cioè vicario del capo locale, commette i reati di cui ai capi 21), 52),53), 69) e 96) In qualità di partecipi:• AT IO (deceduto), IO NI cl. 46, IN US, SG US, SG AR LV, LI DE, PO NT, NA NI, Oi PA ES, OT BA prendono parte a summit di 'ndrangheta, ricevono doti e si mettono a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettono i seguenti reati rientranti nel programma criminoso: IO NI cl. 46: commette il reato di cul al capo 78) GR US commette i reati di cui ai capi 17), 52) e 96) GR AR LV: commette i reati di cui ai capi 21) 52) LI DE: commette i reati di cui al capi 18) e 21) PO NT: commette il reato di cui al capo 19) NA NI: commette il reato di cui al capo 17) OI PA ES: commette i reati di cui ai capi 21) e 96) OT BA commette il reato di cui al capo 21) LOCALE DI SEREGNO: NO NT, IO IM, ST AN, CA MM, OI OT LV, OI OT ON, MB AR, SI CR, IO AN, IO AG OR, NT IG, ES US EO, TE LE, TI FA, CA OV, EL US, MA CE, NI SE, ST RO • In qualità di capi e organizzatori: NO NT: capo della locale dopo la morte di CR RO cl. 1961 avvenuta in NO RI il 27.3.08 a seguito di agguato, pianificava e prendeva parte all'omicidio di NO AR, fatto commesso in San Vittore Olona il 14.07.2008; IO IM BI con il compito di raccogliere il denaro da versare nella cassa comune detta "bacilletta, Commette i reati di cul ai capi 4), 71), 73), 74) e 79) ST AN: capo della 'ndrina distaccata della locale di Seregno a seguito di contrasti con RO CR cl. 1961; pianificava l'omicidio di LI ES, poi non avvenuto per il tempestivo sequestro delle armi. Commetteva i reati di cui ai capi 8) 9) e 10) • In qualità di partecipanti: CA MM, OI OT LV, OI OT ON, MB AR, SI CR, IO AN, IO AG OR, NT IG, TE US EO, TE LE prendevano parte a summit di 'ndrangheta, ricevevano doti e si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso CA MM commetteva il reato di cui al capo 13) OI OT LV: commetteva il reato di cui al capo 94) MB AR: commetteva il reato di cui al capo 3) LA AN comrnetteva i reati di cui ai capl 4), 5), 73) e 74) IO AG OR e NT IG commettevano il reato di cui al capo 4) 24 ES US EO fomendo il supporto logistico agli autori dell'omicidio in danno di OV AR e partecipando alle attività di intimidazione, In qualità di partecipanti alla 'ndrina distaccata di Seregno: IN FA, LA OV, NI US, NO CE, AN SE, NO RO prendevano parte a summit di 'ndrangheta, ricevevano dotl e si mettevano a completa disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo e in particolare commettevano i seguenti reati rientranti nel programma criminoso: TI FA commetteva il reato di cui al capo 15) CA OV commetteva i reati di cui ai capi 51) e 97) EL US commetteva il reato di cui al capo 12) MA CE custodiva le armi da utilizzare per l'omicidio di LI ES NI SE gestiva i mezzi di provenienza furtiva da utilizzare per l'omicidio di LA ES ed inoltre: RA LV in qualità di capo e organizzatore, perché acquisiva per conto della 'ndrangheta, in particolare delle 'ndrine di Plati e Natile di Careri, la gestione e comunque il controllo delle attività economiche della GO AD SRL, poi divenuta GO GENERAL CONTRACTOR, una delle maggiori società operanti in OM nel settore del movimento terra, garantendo con la propria presenza la equa spartizione dei lavori tra le 'ndrine calabresi e le corrispondenti locali della LOMBARDIA e a tal fine partecipando a summit presso l'abitazione di LE PE, unitamente a CA AL, capo del locale di Erba, IS LE cl. 69, affiliato del medesimo locale e IS LE cl. 70, in rappresentanza delle 'ndrine della PIna, gli ultimi due nipoti di IS ME, attuale capo del "crimine"; garantiva con la propria presenza la protezione sui cantieri GO da eventuali atti di intimidazione posti in essere da terzi;
a sua volta organizzava atti di intimidazione in danno di NE OV e ON ND, con i quali era venuto in conflitto di interessi nella gestione della società ed altri soggetti allo stato non identificati;
conseguiva infine ingiusti vantaggi patrimoniali quale titolare della SAD BUILDING srl;
GO IV in qualità di partecipe quale amministratore delle società del Gruppo PE acconsentiva e favoriva l'ingresso in società di RA LV;
richiedeva l'intervento di quest' ultimo per indurre imprenditori concorrenti a ritirare le offerte;
intrattiene rapporti privilegiati sia con esponenti politici che con pubblici dipendenti, al fine di ottenere, anche a mezzo di regalìe ed elargizioni di somme di denaro, l'aggiudicazione di commesse pubbliche, sia in generale affinchè la GO fosse favorita nei rapporti con la pubblica amministrazione;
dava direttive ai dipendenti ed organizzava lo smaltimento illecito di rifiuti, anche tossici, derivanti da bonifiche e demolizioni di edifici in discariche abusive;
ON ND in qualità di partecipe favoriva l'ingresso in GO GENERAL CONTRACTOR di RA LV;
inoltre, quale suo diretto referente, ne diveniva amministratore di fatto, occupandosi direttamente della gestione delle operazioni finanziarie, poi non andate a buon fine, della acquisizione di partecipazioni societarie in altre importanti aziende nel settore delle opere pubbliche, quali quelle che hanno riguardato la VA ST SRL, la società ST di AN CE e le società facenti capo al gruppo CO, RA AL e UA RI con il ruolo di partecipi quali soggetti "a disposizione" di RA LV si presentavano sui cantieri della GO al fine di garantirne la protezione e controllare l'esecuzione dei lavori ed eseguivano su direttiva di RA le attività di intimidazione in danno di ON ND, NE OV e di altri soggetti non identificati, Con l'aggravante dell'essere l'associazione armata, avendo i partecipanti la disponibilità, per la realizzazione dei delitti-fine, di armi di ogni tipo: mitra, pistole, fucili, esplosivo e del fatto che le attività economiche controllate dal sodalizio sono finanziate con il provento dei reati In MI e province limitrofe ad oggi permanente, IA AR AN 1bis) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. perché, mediante le condotte qui di seguito indicate, con la piena consapevolezza di favorire il sodalizio criminoso, contribuiva con condotte costanti e reiterate nel tempo al mantenimento in vita e al rafforzamento della capacità operativa dell'associazione mafiosa meglio indicata al capo 1), in particolare: 25 quale direttore sanitario della ASL di AV costituiva elemento di raccordo tra alti esponenti della 'ndrangheta AR (in particolare NE e RR IM) e alcuni esponenti politici;
favoriva gli interessi economici della 'ndrangheta garantendo appalti pubblici e proponendo varie iniziative immobiliari;
si prestava a riciclare denaro provento di attività illecite degli associati;
procurava voti della 'ndrangheta a favore di candidati in occasione di competizioni elettorali comunali e regionali;
forniva protezione a imprese amiche e compiva atti di ritorsione nei confronti di imprese "nemiche"; si metteva a disposizione per ogni esigenza sanitaria degli esponenti della 'ndrangheta e dei loro familiari. In MI e province limitrofe ad oggi permanente. BE LE 1. A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 416 bis c.p. perché, mediante le condotte qui di seguito indicate, con la piena consapevolezza di favorire il sodalizio criminoso, contribuiva con condotte costanti e reiterate nel tempo al mantenimento in vita e al rafforzamento della capacità operativa dell'associazione mafiosa meglio indicata al capo 1), in particolare: a) Forniva notizie riservate su indagini corso e sulle operazioni di polizia portate avanti dalla Compagnia CC di Rho, in tal modo orientando le condotte degli appartenenti al sodalizio criminoso b) Rassicurava i componenti del sodalizio avvisandoli di non essere coinvolti in indagini portate avanti dalle Procure di MO, MI e di AV. c) Concordava con i componenti dell'associazione versioni di comodo da rendere alla AG in caso di indagini nei loro confronti d) Si rendeva disponibile verso il sodalizio criminoso, a fronte della corresponsione di denaro, a comunicare l'esistenza di telecamere, pattuglie di polizia, interventi da parte delle forze dell'ordine e tutto ciò che potesse costituire ostacolo per il buon esito degli atti delittuosi e) TA ER CR (figlio di TA, affiliato alla locale di Rho), gravemente indiziato di omicidio ai danni di MI AR a eludere le indagini In Rho e altrove in permanenza fino alla data odierna 6.1. La Corte di appello, dopo aver ritenuto l'infondatezza di una serie di questioni di natura processuale che - ove costituenti oggetto di specifici motivi di ricorso saranno in seguito separatamente esaminate, ha ritenuto (sempre con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che gli elementi di prova raccolti nel corso delle complesse ed articolate indagini preliminari (tra i quali un ruolo di rilievo fondamentale ricoprono le disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali), avessero dimostrato la fondatezza dell'originario impianto accusatorio, e quindi la colpevolezza degli odierni ricorrenti in ordine al delitti per ciascuno contestati e conclusivamente ritenuti, offrendo in particolare un quadro sostanzialmente quotidiano o quasi delle attività delinquenziali riconducibili ad ogni singola articolazione dell'enucleato gruppo criminale, denominata "locale" (termine di solito indistintamente utilizzato - sia nell'ambito del procedimento che in separati atti ufficiali - al maschile ed al femminile, ma che nell'esposizione che seguirà verrà adoperato al femminile - la locale>> -, secondo la dizione che sembrerebbe propria del dialetto calabrese, e, pertanto, più genuina).
6.2. Prima di esaminare le tematiche inerenti alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica dell'associazione criminosa di cui al capo 1), entrambi i giudici del merito hanno ricostruito le sue origini ed i suoi antecedenti storici, ricordando le vicende dell'infiltrazione della 'ndrangheta in OM a partire dagli anni 70, i rapporti dei soggetti stanziati in OM con la 'ndrangheta calabrese, le periodiche crisi (riconducibili alla ricerca di un 26 equilibrio fra istanze autonomistiche delle neonate cellule lombarde e l'esigenza della "casa madre" di mantenere una qualche forma di controllo sulle strategie criminali "decentrate"), nonché la struttura organizzativa, i rituali, le usanze, le "regole sociali" (sempre mutuati dalla "casa madre"), il programma criminoso e le modalità operative sul territorio oggetto di insediamento. Il tutto, riportando testualmente il contenuto delle fonti probatorie ritenute di maggior rilievo ai fini dell'accertamento dell'esistenza dell'associazione di cui al capo 1), con le connotazioni ivi enunciate, al dichiarato fine di dar conto dell'infondatezza ed in alcuni casi dell'inammissibilità del motivi di appello, la maggior parte dei quali trascura ogni considerazione non solo degli argomenti svolti nella sentenza appellata, ma anche dei dati oggettivi, che emergono con incontrovertibile ed incontroversa (nella misura in cui difettano censure) evidenza accusatoria nel contesto complessivo delle acquisite risultanze, dalla viva voce dei protagonisti delle vicende in esame, imputati e collaboranti, come documentati dalle intercettazioni di conversazioni e summit, nonché dagli atti di processi definiti con sentenza passata in giudicato>> (f. 110 della sentenza impugnata).
6.2.1. L'esistenza della 'ndrangheta (associazione di stampo mafioso inizialmente formatasi ed operante in IA) può ritenersi pacificamente accertata da numerose sentenze passate in giudicato ed ormai costituisce un fatto storico: non a caso, il legislatore, con d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito in I, 31 marzo 2010, n. 50, ha integrato il comma 8 dell'art. 416-bis c.p. con l'espresso riferimento ad essa, le cul connotazioni operative di "mafiosità" sono state, quindi, sia pure in data successiva allo svolgersi di parte dei fatti oggetto di questo procedimento (deve, in proposito rilevarsi che le contestazioni "aperte" rubricate, In MI e province limitrofe ad oggi permanente>> ed In Rho ed altrove in permanenza fino alla data odierna>>, comportano la cessazione della permanenza del contestato reato associativo alla data della sentenza di primo grado: così da ultimo, nell'ambito di un orientamento ormai pacifico, Sez. III, sentenza n. 68 del 7 gennaio 2015, CED Cass. n. 261792), normativizzate.
6.2.2. La 'ndrangheta si caratterizza per l'esistenza di una pluralità di gruppi, spesso a base familistica (le 'ndrine), ciascuno tendenzialmente dotato di autonomia operativa nell'ambito della circoscrizione territoriale di riferimento in IA;
le indagini svolte nel presente procedimento (già separatamente oggetto di disamina nella sentenza n. 30059 del 6 giugno 2014, CED Cass. n. 262398) hanno confermato (come in precedenza accertato in plurimi procedimenti definiti con sentenze irrevocabili: cfr. Sez. V, sentenze n. 18491 del 24 aprile 2013, CED Cass. n. 18491, e n. 49793 del 5 giugno 2013), l'esistenza - nell'ambito di tale sodalizio di un'articolata organizzazione di tipo gerarchico-piramidale, all'interno della quale operano singole realtà territoriali, gestite a livello vertiISco da una pluralità di soggetti, cui sono assegnati ruoli tendenzialmente diversi. 27 6.2.3. I giudici di merito (f. 49 ss. della sentenza impugnata) hanno ricordato che il fenomeno dell'infiltrazione della 'ndrangheta in OM risale agli anni '70, come emerge dalle sentenze passate in giudicato prodotte dal PM, soffermandosi su quello che vien indicato come l'antecedente storico della vicenda in esame riguardante il "clan Mazzaferro", oggetto della sentenza del Tribunale di MI 21/10/1997 con la quale per la prima volta è stata accertata sul territorio lombardo la presenza di una vera e propria struttura sovraordinata, di estensione regionale con compiti di direzione e coordinamento di locali e 'ndrine operanti nel medesimo territorio, avente caratteristiche pressoché identiche a quelle accertate nel presente procedimento>>, ed hanno evidenziato l'esistenza di tratti significativi di continuità con l'associazione di cui al capo 1) quanto a programma criminoso e a metodo mafioso, struttura, "regole sociali", cariche e doti, riti di affiliazione e tradizioni, terminologie, connotazioni oggettive tutte incontrovertibilmente mutuate dalla "casa madre" calabrese;
ed a conferma di una continuità nel tempo anche sul piano soggettivo si rileva che in quel processo furono coinvolti alcuni degli odierni imputati precisamente LO LV, LL IM, AR CE, NA IG nonché NO RO, al cui omicidio, a detta del collaboratore BE, non furono estranei intenti di vendetta per una "macchia d'infamità" legata proprio alla linea difensiva in quella vicenda coltivata>>>
6.2.4. Come già osservato dalla VI Sezione nella sentenza n. 30059 del 5 giugno 2014, relativa al medesimo procedimento ed alla medesima realtà associativa e territoriale (la "duplicazione" è stata conseguenza della disomogeneità di riti, avendo soltanto alcuni imputati scelto di procedere con giudizio abbreviato), e le cui conclusioni fondano su un materiale probatorio in ampia e decisiva parte convergente con quello oggetto di valutazione da parte della sentenza in questa sede impugnata (il riferimento è, in particolare, alle medesime intercettazioni telefoniche ed ambientali, pur diversamente trascritte, cui si è già premesso dover essere attribuito un ruolo di notevole rilevanza ai fini delle conclusive affermazioni di responsabilità), anche gli elementi di prova acquisiti nel presente processo hanno consentito di avere conferma dell'esistenza di una sorta di fenomeno di "colonizzazione", dovuto al trasferimento di sodali calabresi in altri territori dello Stato nazionale precedentemente immuni da analoghe forme di manifestazione delinquenziale, soprattutto in regioni del Nord Italia, caratterizzate da un maggiore sviluppo economico e da un più elevato grado di ricchezza generale: sodali che, spostatisi in tali regioni settentrionali, avevano costituito nuove articolazioni di quella medesima organizzazione criminale, denominate organizzazioni "locall", ciascuna delle quali aveva mutuato regole di funzionamento e forme delle iniziative criminali analoghe a quelle delle "locali" o dei "mandamenti" della organizzazione-"casa madre" calabrese;
in ogni "locale", così, erano stati riproposti rituali, regole di funzionamento, ruoli e strutture funzionali simili a quelle adottate dagli analoghi gruppi delinquenziali operanti nella regione meridionale, con 28 l'attribuzione di specifici "gradi" o "doti" a ciascun associato, con una simbologia ed un riti di affiliazione espressione di regole tradizionali 'ndranghetistiche, fissate per governare i comportamenti dei singoli e le comuni strategie criminali>>, correttamente ed6.2.5. In particolare, gli atti acquisiti (come premesso, incensurabilmente valutati dalla Corte di appello) hanno consentito di accertare che le plurime "locali" che si erano insediate in numerosi comuni lombardi (BOLLATE, BRESSO, CANZO, CORMANO, CORSICO, DESIO, ERBA, LEGNANO, LIMBIATE, MARIANO COMENSE, MILANO, PAVIA, IOLTELLO, SEREGNO, SOLARO), pur dotate di tendenziale autonomia operativa, confluivano, in una più ampia struttura confederata, denominata "La OM", cui competevano funzioni di coordinamento tra le singole "locali" e di rappresentanza delle stesse verso l'esterno. Gli affiliati alle "locali" si incontravano periodicamente in riunioni organizzate tra gli appartenenti alle singole sottoarticolazioni, ovvero tra i capi clan aderenti alla "OM", nel corso delle quali si festeggiava l'apertura di nuove "locali", venivano attribuite le "doti" (ovvero le "cariche sociali" interne) a singoli sodali, e venivano coltivati i collegamenti tra l'organizzazione madre (la 'ndrangheta) operante in Calabría e la struttura criminale "OM", cui spettava anche il compito di dirimere i contrasti che di volta in volta sorgevano con la prima. La "OM" ben presto aveva finito per non costituire più una mera articolazione periferica della 'ndrangheta calabrese (della quale in origine aveva costituito diretta emanazione), essendo divenuta un'autonoma associazione di stampo mafioso, radicata in territorio lombardo attraverso le singole "locali", i cui appartenenti erano da più generazioni stanziati in territorio lombardo;
detta associazione aveva complessiva disponibilità di armi, ed era qualificata da una carica intimidatrice promanante dal vincolo di tipo mafioso e della speculare situazione di assoggettamento ed omertà che ne era scaturita per gli associati e per le vittime. Numerose conversazioni intercettate fanno riferimento all'esistenza di una cassa comune>> (a' baciletta, a' valigetta) ed all'esistenza di ferree regole sociali di mutua assistenza, con obbligo per i sodali di versare parte dei proventi illeciti conseguiti per finalità associative (sostentamento del familiari di affiliati detenuti, spese per assicurare latitanze, regali di nozze, aiuti ad affiliati ed anche a soggetti esterni in difficoltà, i quali potevano essere utilizzati all'occasione come "manovalanza").
6.2.6. Si è, altresì, avuto prova del successivo insorgere di continue frizioni, talora sfociate in contrasti anche violenti, tra i componenti della "Lombardía" e l'organizzazione- madre tuttora operante in IA: questi ultimi, intenzionati a conservare il controllo sulle 29 attività criminose facenti capo ai primi, i quali - per conversowwwwpur non rinnegando i legami con la "casa-madre", cui risaliva la costituzione delle comuni regole associative, rivendicavano anche formalmente la propria autonomía decisionale ed operativa, nei fatti già acquisita. Il desiderio di alcuni capi delle "locali" lombarde di affrancarsi dall'egemonía dei "cugini" 'ndranghetisti operanti in IA e l'acquisizione, da parte delle "locali" operanti in OM, di autonomia operativa e decisionale rispetto alla "casa-madre", è stata, in particolare, desunta da una serie di conversazioni intercettate, incensurabilmente interpretate dalla Corte di appello. Gli esponenti di "ultima generazione" della "locali" lombarde rivendicavano la propria autonomia e sostenevano che il doveroso "rispetto" verso i vertici del sodalizio operante in IA non dovesse più comportare assoggettamento agli ordini impartiti dai predetti: uno dei più attivi in tal senso era EL OV, che fu peraltro, al culmine della descritte frizioni, assassinato. Gli elementi probatori (ancora una volta, in massima parte, intercettazioni di conversazioni) acquisiti dopo l'uccisione di EL OV hanno dimostrato, secondo la corretta ed incensurabile ricostruzione della Corte di appello, che le "spinte autonomistiche" non si erano sopite, ed anzi alla fine era prevalsa la convinzione (della quale si era fatto portavoce, in particolare, EN ND) che le "locali" lombarde dovessero essere del tutto autonome nelle proprie determinazioni, e che i responsabili di ciascuna di esse non dovessero chiedere il preventivo assenso del responsabile di riferimento della 'ndrangheta calabrese, ma unicamente informarlo degli esiti delle iniziative di volta in volta assunte, e soltanto per una forma di rispetto, non per l'esistenza di un rapporto di subordinazione gerarchica.
6.2.7. Dalle conversazioni intercettate è quindi emerso che l'autonomia delle articolazioni del sodalizio operante in OM era stata accentuata dalla valorizzazione de "La OM" come struttura federativa delle "local" operanti in quell'ambito territoriale, che aveva finito per rappresentare anche nei rapporti con la 'ndrangheta operante in IA: appare, a tale riguardo, emblematica una conversazione del 6 maggio 2008, nel corso della quale EN ND ricorda a RO NE che la "OM", lungi dal riflettere una mera connotazione geografica, era stata chiamata ad assolvere sia ad una innovativa funzione di coordinamento tra le "locali" lombarde, che ad un compito di rappresentanza delle stesse "locali" nei rapporti e nelle relazioni con gli appartenenti alla ndrangheta calabrese e con la "Provincia", cioè con l'analoga struttura di coordinamento costituita in IA per le varie articolazioni dell'omologa associazione attiva in quella zona, 30 6.2.8. Estremamente significative nel delineare le predette dinamiche interne sono risultate le numerose conversazioni registrate in occasione delle plurime riunioni organizzate per determinare le regole di funzionamento delle singole "locali" oltre che della stessa "OM", nonché per concordare e progettare le imprese criminali da attuare nell'interesse comune del sodalizio: queste riunioni non costituivano, infatti, occasione di meri incontri conviviali (secondo quanto, al contrario, diverse difese hanno preteso accreditare, con ricostruzione all'evidenza interessata e riduttiva, riferendo che in tali occasioni gli invitati si limitavano a partecipare a rimpatriate tra calabresi lontani dalle terra madre che culminavano in innocue "mangiate"), ma avevano un peso strategico essenziale. In particolare, interpretando incensurabilmente le conversazioni in quella sede intercettate, è stato attribuito notevole rilievo a quanto verificatosi in occasione di un incontro conviviale organizzato il 31 ottobre 2009 (f. 70 ss. della sentenza impugnata) all'interno del centro anziani "Falcone e Borsellino" di Paderno Dugnano: detto incontro, per i preparativi, i rituali, l'andamento e le conclusioni, lungi dal costituire mera occasione per una rimpatriata tra calabresi trapiantati in OM, è stato condivisibilmente considerato come un vero e proprio summit tra i capi ed i principali affiliati alle "locali" del sodalizio 'ndranghetistico operante all'interno della "OM", che come tali consapevolmente si riconoscevano ed operavano, e nel corso del quale doveva essere eletto il nuovo "mastro generale" de "la OM", Depongono in tal senso, secondo l'incensurabile ricostruzione della Corte di appello: +la capillare organizzazione mirata a garantire la segretezza dell'incontro (i soggetti ammessi a parteciparvi avevano ricevuto istruzioni di parcheggiare in luogo non vicino al Centro, e di recarvísi con i cellulari spenti;
le vetrate poste all'esterno del locale erano state ricoperte con manifesti, estemporaneamente richiesti dal ND ad un personaggio di sua fiducia per evitare che dall'esterno si potesse vedere quello che accadeva all'interno; all'esterno del locale era stato istituito un imponente servizio di vigilanza); - il linguaggio rituale utilizzato in molte delle conversazioni nel corso di esso intercettate (nelle quali si discute di "OM" e di "IA", di "battezzare", di "nuove affiliazioni", "doti" e "cariche", di "locali", di "patti e prescrizioni").
6.2.8.1. I partecipanti alla riunione di Pademo Dugnano avevano inteso rinvigorire le ambizioni autonomiste di EL OV, ucciso circa una anno prima. Alla riunione era intervenuto GI IO NE, in veste di paciere tra gli affiliati alle cosche 'ndranghetistiche operanti in IA ed in OM, che aveva preso atto dell'autonomia ormai acquisita da questi ultimi, ed aveva proposto di rideterminare i 31 rapporti delle "locali" appartenenti a "La OM" con la "casa madre", sospendendo per un anno il conferimento di nuove "doti" per i sodalizi operanti in entrambe le realtà territoriali;
la sua proposta di pacificazione era accettata dai presenti.
6.3. Le conclusioni della Corte di appello. Secondo la Corte di appello, in conclusione, gli elementi esposti consentono di concludere che La OM, associazione di stampo 'ndranghetistico che nella 'ndrangheta calabrese trova le sue origini e da essa ha mutuato programma criminoso, riti, usanze, linguaggio, struttura organizzativa ed ordinamento gerarchico - è sovrana nel territorio lombardo, e sovrani sono i singoli locali rispetto ad essa. Nei confronti di questi ultimi, d'altro canto, La OM, ente federativo, esercita un'azione di organizzazione, coordinamento, risoluzione dei conflitti e altresì fatto più che decisivo ne assume la rappresentanza nei rapporti con la IA;
anzi, come dice NE, l'appartenenza alla OM è condizione necessaria affinché un[a] locale di 'ndrangheta sia riconosciut[a] come tale, soprattutto nella terra d'origine. Rispetto a quest'ultima - e ciò è più che mai chiaro nei discorsi del Crossodromo [riunione tenuta il 20 gennaio 2009 presso il Crossodromo di Cardano al campo, dopo l'omicidio di EL OV], nonché confermato dalle parole di NE - La OM, nell'organizzare e gestire le proprie attività lecite ed illecite in assoluta autonomia, deve tuttavia mantenere vivo il rapporto di filiazione, che si esprime non con un potere gerarchico della casa madre, bensì con l'emanazione, da parte di questa, di "regole" la cui osservanza è ritenuta condizione necessaria perché la struttura AR mantenga, alla stregua di un marchio di fabbrica, la propria legittimità 'ndranghetista>>. Adoperando una metafora legata al moderno linguaggio delle relazioni commerciali, la Corte di appello ha assimilato il rapporto intercorrete tra "la IA" e " la OM" ad una sorta di rapporto di franchising, nell'ambito del quale la IA è proprietaria e depositaria del marchio "ndrangheta", completo del suo bagaglio di arcaiche usanze e tradizioni, mescolate a fortissime spinte verso più moderni ed ambiziosi progetti di infiltrazione nella vita economica, amministrativa e politica. Essa ha nel tempo non solo autorizzato, ma altresì voluto ed incoraggiato l'esportazione del marchio oltre i confini regionali (la presenza in OM è molto cara ai vertici calabresi per le opportunità che essa offre, come dimostrato, ad esempio, dalla vicenda GO) ed anche nazionali, ma sempre riaffermando, con toni che appaiono progressivamente più consapevoli, l'esigenza che le filiazioni esteme rispondano a determinati standard, in assenza dei quali cessa il riconoscimento da parte della casa madre e la possibilità stessa di fregiarsi del marchio>> (in proposito, si rinvia alle eloquenti conversazioni riportate a f. 72 ss. della sentenza impugnata). Diverso rispetto a questo rapporto di franchising è il collegamento o "cordone ombelicale", secondo una metafora impiegata dal collaboratore di giustizia NT, 322 3 NO - delle singole “locali" con la rispettiva cellula di riferimento in IA: esso emerge in moltissimi episodi, che attengono a momenti di difficoltà dei singoli locali: nell'ambito della vicenda AL, NE si rivolge agli esponenti del locale di TT per ricevere appoggio e consigli;
AN si rivolge a LE dopo l'omicidio NO, chiedendo autorevole sostegno in relazione alle posizioni da assumere nell'ambito de La OM. Ma quando questo collegamento si fa per taluno troppo stringente, gli altri membri dell'associazione reagiscono, avvertendolo come una minaccia proprio per l'autonomia di quest'ultima>>. Emblematiche al riguardo sono le conversazioni riportate a f. 73 ss. della sentenza impugnata. 6.3.1. "La OM" è quindi (f. 102 ss.) un'associazione criminale da tempo operante in questa regione con propri organi, dotata di autonomia rispetto alla "casa madre", articolata nelle strutture territoriali in contestazione, ciascuna delle quali presenta una propria fisionomia e una propria identità, in relazione al territorio o, ancor più, alle propensioni individuali degli affiliati ed alla tradizione del locale: alcuni più attivi nel commercio della droga, altri da sempre impegnati nel controllo del settore del movimento terra, altri ancora maggiormente dediti alla consumazione di delitti di violenza, altri, infine, in cui si coltivano relazioni politiche ed affaristiche di alto livello>>. Osserva ancora la Corte di appello che l'immagine del tavoli disposti a ferro di cavallo, ai quali sono seduti, l'uno accanto all' altro per una votazione finale con tanto di brindisi, uomini inclini alla violenza come IO DE, pregiudicati per narcotraffico come US NE, imprenditori incensurati con velleità politiche come EN AN, i cui comportamenti in ambito lavorativo erano, peraltro, non di rado accompagnati da atti di vera e propria intimidazione mafiosa, contraddice la prospettazione difensiva tendente a descrivere il sodalizio de quo non già come criminale e deviante, bensì come legittima associazione a fini solidaristici tra persone di origine calabrese, secondo un antico costume, appartenente alla tradizione degli "andra agatoi"; prospettazione contraddetta anche dalla consapevolezza all'evidenza manifestata in più occasioni dagli stessi sodali circa la condizione di illegalità, sotto il profilo penale, in cui versano per il solo fatto della loro affiliazione>>, come desumibile dalle conversazioni riportate a f. 103 ss. della sentenza impugnata, 6.4. Gli elementi costitutivi dell'associazione 'ndranghetistica de qua.
6.4.1. Il vincolo di intimidazione. Secondo la (corretta ed incensurabile, per le ragioni in premessa indicate) ricostruzione dei fatti accertati, operata dalla Corte di appello valorizzando essenzialmente le copiosissime risultanze acquisite, corroborate dalle accessorie verifiche di PG e dagli ulteriori elementi probatori acquisiti e valorizzati, una "miriade" di episodì è risultata espressiva della capacità di intimidazione connessa al vincolo associativo promanante da "la OM", ed ha determinato l'effetto di assoggettamento e 33 di omertà nel territorio di operatività: Numerose sono peraltro le imputazioni che hanno ad oggetto reati con violenza sulle persone, né è possibile dimenticare che nel contesto del sodalizio criminoso in questione sono maturati ben tre omicidi, ed un progetto omicidiario è stato sventato proprio grazie alle indagini in corso. Sullo sfondo, restano i numerosi attentati incendiari o le esplosioni di colpi di pistola ossia atti intimidatori eseguiti con modalità tipiche della criminalità organizzata - nei confronti di vittime che esercitano attività commerciali e imprenditoriali, molte delle quali, in sede di denuncia, hanno dichiarato in termini scarsamente credibili, di non nutrire sospetti su alcuno, ed escluso d'avere mai ricevuto richieste estorsive>>. Numerosi sono stati anche gli atti intimidatori posti in essere in danno di altri affiliati o di persone ad essi vicine (riepilogati a f. 103 ss. della sentenza impugnata); sono state correttamente ritenute molto significative le deposizioni dibattimentali di parecchie vittime di condotte estorsive: tali comportamenti criminosi, a fronte di dichiarazioni a dir poco elusive o tendenti a minimizzare, hanno potuto essere compiutamente accertate solo grazie al contenuto delle conversazioni registrate. Merita una citazione, a questo proposito, la più evidente manifestazione di omertà registrata nel processo: nonostante le convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al grave reato di estorsione commesso in loro danno, i testimoni SA AL, FR IC e FR LI hanno continuato a pervicacemente negare, anche in dibattimento, d'esserne mai stati oggetto, costringendo il Pubblico Ministero a chiedere al Tribunale la trasmissione degli atti per procedere nei loro confronti>>.
6.4.1.1. La disponibilità di armi. L'accertata disponibilità di armi in capo al sodalizio "La OM", contestata come circostanza aggravante da ritenersi nel caso di specie correttamente configurata ed integrata -, è stata valorizzata dalla Corte di appello come uno degli indici più pregnanti della capacità di intimidazione dell'associazione mafiosa de qua: qui armi ve n'erano, e molte, come dimostrato dai lunghi verbali di sequestro in atti. Veri e propri arsenali sono stati infatti rinvenuti nel maneggio di Erba, nel maneggio di Bregnano, presso il vivaio di LL MM, nel box di OD NT ed in quello di NO CE, nella azienda di IO IM;
e avevano disponibilità di armi IS IO, NO ME, TR RE, IV ES, RR IM, RD AR, SC AG, MI AN>>.
6.4.1.2. E' opportuno immediatamente ribadire, quanto alla contestazione della relativa circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 5, c.p., il pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide, e secondo il quale, in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, l'aggravante della disponibilità di armi presenta natura oggettiva, ed è applicabile anche nei confronti degli associati che non abbiano personalmente custodito od utilizzato le armi stesse, ma siano consapevoli del possesso 34 delle stesse da parte del gruppo criminale di appartenenza (così, tra le tante, Sez. V, sentenza n. 1703 del 16 gennaio 2014, CED Cass. n. 258956). Nel caso di specie, tenuto conto di quanto appena riferito e della comune conoscenza del verificarsi delle vicende omicidiarie che avevano interessato "La OM" nel ricordato periodo di crisi, detta comune consapevolezza appare indiscutibilmente dimostrata, e quindi incensurabilmente ritenuta, 6.4.1.3. Talune difese hanno evocato l'esistenza di un presunto contrasto giurisprudenziale che riguarderebbe la seguente questione: se, nel caso in cui un'associazione di stampo mafioso (nella specie la 'ndrangheta) costituisca in Italia od all'estero una propria diramazione, sia sufficiente, ai fini della configurabilità della natura mafiosa di quest'ultima, il semplice collegamento con l'associazione principale, oppure se la suddetta diramazione debba esteriorizzare in loco gli elementi previsti dall'art. 416-bis, comma 3, c.p. >> In verità, la questione, esaminata e risolta da numerose decisioni di questa Corte, non appare in alcun modo controversa. Questa Corte (Sez. V, sentenza n. 38412 del 25 giugno 2003, CED Cass, n. 227361; Sez. V, sentenza n. 45711 del 2 ottobre 2003, CED Cass, n. 227994) ha già chiarito che il delitto di associazione di tipo mafioso è stato configurato dal legislatore come reato di pericolo, e che, ai fini della sua integrazione, è sufficiente che il gruppo criminale considerato sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata effettivamente indotta una condizione di assoggettamento ed omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori. Il principio è stato successivamente ribadito dalla I Sezione (sentenza n. 5888 del 10 gennaio 2012, CED Cass, n. 252418: per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale. Nella specie, è stata ritenuta mafiosa un'organizzazione criminale costituitasi autonomamente in Liguria che ripeteva le caratteristiche strutturali delle "locali" di 'ndrangheta calabresi, si ispirava alle regole interne di questi ultimi e con essi manteneva stretti collegamenti >>), e da questa Sezione (Sez. II, sentenza n. 304 del 1° febbraio 2012, CED Cass, n. 252205: Il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche in difetto della commissione di reati- fine, purché l'organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo e programmatico raggiunto ne lascino concretamente presagire la prossima realizzazione. Fattispecie relativa ad attività della 'ndrangheta in località piemontesi>>). 35 Successive decisioni, non massimate (Sez. V, sentenze nn. 28091 del 2013, 2832 del 2013, 28337 del 2013, 35997 del 2013, 35998 del 2013, 35999 del 2013), tutte riguardanti in ambito cautelare una vicenda avente ad oggetto insediamenti della 'ndrangheta calabrese in provincia di Torino e territori limitrofi, hanno nuovamente ribadito che il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. ha natura di reato di pericolo, e può essere configurato anche in difetto della commissione di reati-fine, purché gli elementi acquisiti consentano di ritenere accertato che l'associazione derivata abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente in cui essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, anche se non ancora estrinsecata nella commissione di reati-fine e anche se non ancora in pieno percepita nel'area geografica>> di operatività. Il principio è stato ancor più recentemente ribadito da questa Sezione (sentenza n. 15412 del 23 febbraio 2015, non massimata, riguardante la c.d. “operazione Minotauro"), in un caso nel quale come in quello oggetto del presente procedimento - si How era accertato che la carica di intimidazione espressa in concreto dal sodalizio 'ndranghetistico di riferimento (in quella occasione, penetrato in Piemonte) non era stata solo quella derivata dalla casa madre e ben presente nella memoria collettiva di tutta la comunità nazionale oltre che di quella del Piemonte, ove risiedono molti cittadini di origine calabrese>>, poiché essa si era rivelata anche per concreti e specifici episodi, verificatisi nel territorio piemontese in cui, per commettere delitti (in genere estorsioni in danno di imprenditori e commercianti) e assumere il controllo di attività economiche, gli affiliati sí sono concretamente avvalsi della forza d'intimidazione dell'associazione mafiosa, con conseguente assoggettamento delle vittime e rifiuto omertoso delle stesse di collaborare con gli inquirenti>>; la citata decisione ha, inoltre, reputato significativo l'ulteriore indice rivelatore desumibile dalla derivazione storica e dai permanenti rapporti con la casa madre (quella calabrese della 'ndrangheta reggina, nel caso di specie), la cui mafiosita' appartenga al notorio e/o sia stata già in precedenza dimostrata in sede giudiziaria>>.
6.4.1.4. In sintesi: le decisioni giurisprudenziali che si sono occupate della questione convergono nel ritenere che l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti (così, fra le tante, Sez. I, sentenza n. 25242 del 16 maggio 2011, CED Cass. n. 250704: in motivazione si è precisato che il condizionamento della libertà morale dei terzi estranei al sodalizio non deve necessariamente scaturire da specifici atti intimidatori, ma può anche costituire l'effetto del timore che promana direttamente dalla capacità criminale dell'associazione). 36 6.4.1.5. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: II delitto di cui all'art. 416-bis c.p. ha natura di reato di pericolo;
ne consegue che, nel caso in cui un'associazione di tipo mafioso (nella specie, la 'ndrangheta) costituisca in Italia od all'estero una propria diramazione, ai fini della configurabilità della natura mafiosa di quest'ultima, è necessario che essa sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti. Detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza dal collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416- bis, comma 3, c.p.>>
6.4.1.6. Nel caso di specie, la Corte di appello (con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) ha, all'uopo, valorizzato entrambi i profili, ovvero sia la diffusa consapevolezza dal collegamento della "locali" appartenenti a "La OM" con la casa- madre, ovvero la 'ndrangheta operante in IA, sia la (imponente: cfr. § 6.4.1. s.) esteriorizzazione in loco di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416-bis, comma 3, c.p., il rende all'evidenza vane le insistenti censure difensive riguardanti la presunta insufficienza all'uopo del primo soltanto dei predetti elementi.
6.4.1.7. Tale ultimo rilievo, in unione alla giȧ evidenziata assenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale in argomento, rende non dovuta la pur altrettanto insistentemente chiesta rimessione della questione alle Sezioni Unite.
6.4.1.8. D'altro canto, a conclusioni affini è giunta questa Corte (Sez. VI, sentenza n. 30059 del 5 giugno 2014, CED Cass. n. 262398) in relazione all'altro troncone di questo medesimo processo, affermando il principio di diritto cosi massimato, che va condiviso e ribadito: Ė configurabile il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. laddove l'associazione per delinquere si sia radicata in loco mutuando dal clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, í rituali di affiliazione e il livello organizzativo, e risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati-fine, che si traduce in omertà e assoggettamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vízi la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza di una organizzazione qualificabile a norma dell'art. 416-bis cod. pen. con riferimento alle cosiddette "locali" lombardi della 'ndrangheta non soltanto per la sicura connessione di esso con l'associazione attiva in IA, ma 37 anche per la realizzazione in OM di reati-fine attuativi del programma criminoso, compiuti mediante utilizzo del metodo mafioso)>>.
6.4.2. Il programma associativo. Quanto al programma criminoso, gli elementi probatori incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello (f. 104 ss. della sentenza impugnata) hanno dimostrato che l'associazione mafiosa in questione ha perseguito tutte le finalità previste dalla norma incriminatrice;
reati in materia di sostanze stupefacenti, di usura, estorsione, furti, abusivo esercizio di attività finanziaria, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, ricettazione;
reati con finalità di acquisizione del controllo delle attività economiche, tra i quali occorre ricordare quelli connessi all'infiltrazione mafiosa nelle aziende della famiglia PE, per la quale da tempo lavoravano i padroncini calabresi e seguita con attenzione dalla "madre patria" anche in previsione delle prospettive attribuite a EXPO 2015, reati connotati da numerosi gravi comportamenti intimidatori, nei confronti dello stesso AV ND;
vanno poi richiamate le emergenze in ordine all'attività edilizia e a quella collegata al movimento terra, soprattutto in CO, anch'essa connotata da atti intimidatori dei quali è stato protagonista l'imputato LU, operante in quel settore in collegamento con la figura di BA AL. Da ricordare ancora, sempre in ambito autotrasporti, il controllo sul mercato del gasolio, in cui erano attivi soprattutto gli esponenti del locale di DE, BE ha riferito poi sull' attività del locale da lui diretto nel settore dei"servizi d'ordine" a protezione di pubblici esercizi e locali notturni;
e non si può non ricordare, per le dimensioni quantitative che aveva raggiunto, forse anche oltre le contestazioni di cui alle relative imputazioni, l'esercizio abusivo dell' attività creditizia, spesso anticamera di reati più gravi, quali usura ed estorsione. Sono provati, come recita l'imputazione, interessi degli imputati nel controllo dell'attività di ristorazione;
molti di essi erano titolari di bar o ristoranti, e sono documentati casi in cui la stessa proprietà dell'esercizio è stata acquisita con modalità illecite o comunque intimidatorie>>. Le vicende relative alla città di AV hanno poi dimostrato l'infiltrazione de "La OM" nella vita politica ed in settori della società civile (amministrativo, sanitario, bancario), attraverso la figura di AR IO IA, uno stabile punto di riferimento per convogliare i voti controllati dall'associazione sui candidati in più tornate elettorali amministrative. Ma sono emersi contatti con la politica anche nell'ambito della vicenda PE nel locale di Bollate significativo il rapporto di EN AN con ES ME;
e sono risultati particolarmente attivi sotto questo profilo gli affiliati del locale di DE, che intrattenevano rapporti con VA US, ER RO, ON SI e ET NO Pezzano>>. Sono emersi rapporti con pubblici funzionari, quali US BE, direttore della casa circondariale di MO;
OR CE, ufficiale giudiziario in servizio a DE;
DO AL, ispettore dell' Agenzia delle entrate, IL ET, Presidente del Collegio del revisori del conti della Provincia di MI. Rilevantissima, nell' ambito del locale di 38 Bollate, l'infiltrazione nella società a completa partecipazione pubblica IANOMI, che raggruppa circa quaranta comuni della Valle dell'Olona e del Seveso, ed ha come oggetto sociale la gestione delle reti idriche dei comuni stessi>>. Alcuni di questi pubblici funzionari appartenevano alle forze dell'ordine: il caso più grave è rappresentato dalla figura di LE BE, componente dell' Arma dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Rho, postosi, dietro compenso e in via permanente e continuativa, al servizio degli associati, le cui condotte -molte delle quali di per se stesse costituenti reato sono state sussunte nella figura del concorso atipico nel del delitto associativo;
del suo preziosissimo contributo sono al corrente non solo gli affiliati del locale di Rho, ma anche quelli di Legnano e di LO. Gli stessi componenti del locale di Rho fruiscono poi del contributo informativo, al quale si riferiscono in più di un'occasione, di un appartenente alla Direzione Investigativa Antimafia di MI, purtroppo ad oggi rimasto non identificato >>. Il collaboratore di giustizia NT NO ha rivelato i rapporti con apparati dello Stato di cui la sua "locale" poteva godere: queste vicende sono riepilogate in dettaglio a f. 106 s. della sentenza impugnata. Ulteriori proficui rapporti della 'ndrangheta con uomini dello Stato non ancora identificati sono emersi dal ripetuti segnali che, nel corso dell'indagine, hanno allarmato gli investigatori per episodi di fuga di notizie: in molti casi, soggetti indagati (AR AL, TR RE, IO DE, SC IO, AR OV, CE AN, AP IO, NO AN, IN FA) risultano avere "bonificato" le autovetture che avevano in uso, rinvenendo le microspie che vi erano state installate per le captazioni ambientali;
da plurime conversazioni intercettate (riepilogate a f. 107 ss. della sentenza impugnata) si è appreso che gli esponenti del sodalizio riuscivano ad ottenere notizie sulle indagini in corso, in tempo reale>>
6.4.3. Le ulteriori conclusioni della Corte di appello. In virtù di quanto fin qui premesso, la Corte di appello (f. 110 ss. della sentenza impugnata) ha conclusivamente ritenuto di poter riscontrare nella realtà associativa così delineata i requisiti per la configurabilità dell'ipotesi prevista dall'art. 416-bis c.p., desumibili dalla presenza di tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, che la giurisprudenza ha da anni enucleato in materia di criminalità organizzata quali: la saldezza e la segretezza del vincolo associativo, l'uso di rituali e di linguaggio criptico, la frequenza di rapporti fra consociati, la ripartizione interna di ruoli, la rigorosa osservanza delle regole e del rapporto gerarchico, l'assistenza economico-legale degli associati arrestati e dei loro congiunti, l'assicurazione di lunghe latitanze dei capi, la capacità di infiltrarsi in punti nevralgici delle istituzioni pubbliche funzionale alla protezione ed al potenziamento del gruppo, che non solo ottiene favoritismi attraverso pubblici amministratori o funzionari bancari, ma fruisce di una barriera protettiva fornita da anticipate comunicazioni di provvedimenti giudiziari relativi a intercettazioni, 39 avvio di indagini o emissione di misure cautelari o di prevenzione;
la notevole espansione del gruppo nella gestione di esercizi commerciali o nell'acquisizione di attività imprenditoriali non giustificata da operazioni di natura economica, che sottendono dinamiche di altro genere;
l'ampia dotazione di armi ed esplosivi>>. Ed ha evidenziato, nel caso in esame, la presenza, non sempre riscontrabile nelle articolazioni della 'ndrangheta operanti in territori diversi da quelli di origine, del principale indicatore di "mafiosità classica", rappresentato dalla consumazione di delitti "di sangue*, omicidi, estorsioni, incendi, danneggiamenti, ampia disponibilità ed utilizzo indiscriminato di armi, in quanto di per sé espressivi di attuazione del programma criminoso del sodalizio, comportante assoggettamento ambientale e diffusa omertà quale effetto della forza intimidatoria promanante dal vincolo associativo, a coprire l'intera gamma delle finalità illecite previste dall'art. 416 bis c.p.
6.4.3.1. Per tali ragioni sono state condivisibilmente ritenute inaccoglibili le tesi difensive volte: - a qualificare i rapporti tra gli imputati come mere ed innocue frequentazioni tra persone accomunate dalla stessa cultura e provenienza, dedite a rituali inoffensivi;
Had invocare la mancata dimostrazione di una effettiva capacità de "La OM" di " incutere timore, obiettivamente riscontrabile e percepibile all'esterno, derivante dalla potenza criminale conseguita autonomamente sul territorio di operatività, della quale si sia avvalsa l'associazione per realizzare il comune programma criminoso, nei confronti degli stessi associati e del terzi, venuti con essa a contatto, tale da incidere sull'autodeterminazione dei destinatari dell'intimidazione. Al rilievo difensivo che non in tutte le locali federate ne "La OM" si sarebbero verificati delitti connotati da violenza e minaccia o condotte espressive di agire tipicamente mafioso, la Corte di appello ha, inoltre, fondatamente opposto il rilievo che il programma criminoso attuato da La OM, secondo quanto risulta dalle acquisite risultanze, comprende anche condotte esenti da concreti atti di violenza e sopraffazione, financo prive di per sé di rilevanza penale, eppure riconducibili a pieno titolo all'agire mafioso, in quanto corrispondenti alle finalità che gli indici rivelatori elaborati dalla giurisprudenza e la stessa configurazione normativa attribuiscono al programma criminoso dell'associazione ex art. 416 bis cp, non coincidenti necessariamente con la commissione di reati. Incontestabile (ed inquietante per il sotteso clima di intimidazione ed omertà) è la potenza criminale esteriorizzata da La OM, ad esempio, con la sua capacità di assicurare la latitanza di un affiliato condannato per uxoricidio per oltre 30 anni (AN IM) in un luogo come la città di MI;
altrettanto può dirsi per la mobilitazione generalizzata di sodali e terzi creata dalla rocambolesca vicenda dell'assicurazione delle latitanze di IN e EL contestata al capo 82. Significative sono poi le attività di infiltrazione nella società civile realizzate attraverso personaggi insospettabili, che avvalendosi delle proprie (effettive-o- 40 simulate) competenze professionali, avvantaggiano l'associazione favorendola nel rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento dei contatti e nelle conoscenze "cruciali" di personaggi utili inseriti nel mondo imprenditoriale o politico-istituzionale. Certamente rappresentative dell'impiego strumentale del metodo mafioso, calibrato strategicamente in relazione al contesto socio-ambientale di operatività ed alle finalità perseguite, e della sua efficacia nel realizzare, senza esteriorizzazione di forza intimidatrice, l'alterazione delle regole di contrattazione e di mercato, ovvero delle dinamiche di voto, sono i numerosi casi di infiltrazione nel mondo economico-imprenditoriale attraverso il controllo della gestione di imprese, alla quale hanno spesso dato inizio insospettabili personaggi presentatisi quali "risanatori di aziende in crisi", come nell'episodio della Santi-Ariata srl (...) e le complesse vicende emerse nell'indagine Tenacia;
ovvero l'attività svolta da NE in veste di professionista interessato alla política, pronto a costituire "comitati elettorali" in appoggio di questo o quel candidato in occasione di competizioni elettorali, capace di convogliare sullo stesso i voti degli elettori affiliati in forza dell'intimidazione derivantegli dalle regole della gerarchia che gli consentono tramite il concorrente esterno-garante-grande elettore HI, di esigere quanto chiede, in vista vantaggi utili al gruppo in termini di favori, commesse, posti di lavoro, protezione>>.
6.4.4. La partecipazione all'associazione. Numerose difese hanno confutato la concreta valenza degli elementi indiziari (partecipazione a summit oppure a semplici incontri allargati con altri sodali;
partecipazione a matrimoni o funerali;
possesso di "doti" o "cariche"; conoscenza delle dinamiche e dei ruoli associativi;
utilizzo di un linguaggio criptico mirate a non rivelare i luoghi degli incontri) conformemente valorizzati dalle sentenze di merito ai fini della prova della partecipazione dei vari imputati coinvolti al sodalizio 'ndranghetistico de quo. Al contrario, la Corte di appello (f. 130 ss. della sentenza impugnata) ha motivatamente valorizzato, all'uopo, il complesso delle intercettazioni telefoniche acquisite nel procedimento ed i contestuali servizi di OPC eseguiti in "tempo reale" rispetto alle conversazioni>>, poiché detti elementi hanno consentito di appurare che la maggior parte degli incontri allargati (c.d. "summit") indicati in imputazione avvenivano nella massima segretezza, assistita da servizi d'ordine fuori dal locale in cui si svolgevano, preceduti da comunicazioni criptiche fra i partecipi, in cui non venivano mai esplicitati i luoghi e gli orari degli incontri, all'evidente fine di mantenere per l'appunto quella segretezza. Le modalità in cui venivano organizzati questi incontri, la presenza di convitati solo maschili, in assenza di familiari e di donne che potrebbero conferire ben altro significato alla pretesa convivialità sono elementi da tenere presente per la corretta interpretazione del senso e del significato degli incontri stessi. Ed ha, quindi, correttamente ritenuto che la partecipazione a discorsi di 'ndrangheta, sia allargati, sia ristretti, sia quali rituali per il conferimento di "doti" o "cariche" è sintome- 41 inequivoco di partecipazione al sodalizio poiché notoriamente (e qui entra in azione la massima di esperienza) la segretezza e rigida selettività del partecipi implica che solo chi è affiliato possa prendervi parte o anche solo ascoltare. La partedpazione a summit segreti di 'ndrangheta, cerimonie di affiliazione o di conferimento di doti costituisce dunque chiaro elemento fattuale concludente sintomatico di partecipazione all'associazione e non può essere considerato un elemento neutro, giustificabile con la normale partecipazione ad incontri fra conterranei. Il tema è molto vicino a quello della partecipazione ad eventi "liturgici" quali i matrimoni o i funerali>>, A tale ultimo riguardo, ha anche precisato che la partecipazione a questi ultimi eventi non costituiva mero normale e molto sentito elemento di aggregazione fra compaesani fuori dalla loro terra di origine>>, bensì occasione imperdibile per incontrarsi senza dare nell'occhio, senza suscitare interventi da parte delle forze dell'ordine e con il vantaggio di essere presenti in gran numero e così scambiarsi informazioni e "misurarsi" nelle dinamiche del sodalizio. E' proprio l'ambivalenza di siffatti eventi, che forniscono una comoda copertura derivata dalla specialità tutta privata dell'evento, che consente, ab origine, di utilizzarli per incontrarsi e spesso decidere questioni cruciali del sodalizio senza apparire sospetti, sapendo già in partenza di potersi facilmente difendere in chiave di mera partecipazione ad un evento privato e liturgico, della tradizione e della più innocuo socialità fra conterranei>>. Si è, infine, precisato che non tutti i matrimoni hanno costituito occasioni per svolgere summit veri e propri, e comunque il contenuto dei discorsi fatti non sempre è stato percepito dagli inquirenti, ma tutti i matrimoni che hanno assunto valenza indiziaria in quanto avevano la caratteristica di essere stati preparati in una maniera "tipica" di 'ndrangheta. Non è la mera partecipazione al matrimonio che conferisce valenza indiziaria di partecipazione al sodalizio, come pretendono le difese, ma la modalità in cui essa avviene e le ragioni sottese alla scelta degli invitati quale chiaramente emerge dalle intercettazioni. In varie occasioni [come si vede nella sentenza impugnata, e si vedrà nel prosieguo di questa sentenza analizzando le singole posizioni] gli inviti non vengono conferiti ad personam, in virtù di rapporti parentali o amicali con gli sposi o le loro famiglie, ma in considerazione della rappresentatività delle varie "locali". Gli inviti vengono distribuiti in numero fisso o variabile per "locale", lasciando al capo della "locale" o al soggetto più anziano la facoltà di scegliere a chi conferirlo, secondo una logica che si appalesa di 'ndrangheta e di rispetto delle regole dell'appartenenza, della rappresentatività, delle gerarchie. Ecco che quello che appare e che normalmente è un evento della tradizione diventa un evento di 'ndrangheta. Non a caso, i commenti che si registrano dopo questi eventi riguardano il peso e la caratura dei partecipi in un'ottica di potere di 'ndrangheta, di alleanze, di sfide: nel matrimoni ci si è misurati, ci si è osservati, ci si è scambiati messaggi non verbali, significativi e chiari come quelli verbali perché profferiti secondo in un codice condiviso e chiarissimo fra i sodali>> 42 6.4.4.1. In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento, ribadito anche recentemente, di questa Corte, ferma nel ritenere che la stabile adesione ad un gruppo criminale di stampo mafioso è abitualmente dimostrata dal dato formale della "legalizzazione", che denota l'inserimento organico di un soggetto nel sodalizio;
tuttavia, anche in difetto della prova di essa, è possibile dimostrare la partecipazione al sodalizio criminoso di un soggetto che, di fatto, sia in esso inserito e contribuisca con il suo comportamento alla realizzazione dei fini dell'associazione, poiché l'art. 416-bis c.p, incrimina chiunque fa parte dell'associazione di tipo mafioso, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali sia entrato a farne parte (cos', fra le tante, Sez. VI, n. 30059 del 2014 cit., in motivazione). D'altro canto, con riguardo ad una vicenda affine a quella oggetto di questo processo (si trattava, in quella occasione, di infiltrazioni in Piemonte di sodalizi criminosi di matrice 'ndranghetistica), questa Corte (Sez. I, sentenza n. 4937 del 31 gennaio 2013, CED Cass. n. 254915) ha già chiarito che, in tema di associazioni di tipo mafioso, sono elementi fattuali sufficienti a far ritenere integrata la condotta di partecipazione alla associazione l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri in contesti deputati all'inserimento di nuovi sodali, condivisibilmente osservando che, in considerazione del vincolo di segretezza che contraddistingue i sodalizi criminosi di matrice 'ndranghetistica del tipo di quello in esame, solamente un partecipe avrebbe potuto essere coinvolto ed assistere alle indicate celebrazioni.
6.4.4.2. Questa Corte ha anche già ritenuto che, in presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso o assimilato, ex art. 416-bis c.p. (come, nel caso di specie, la 'ndrangheta), pur dovendosi escludere l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sè, prova od anche soltanto grave indizio dell'appartenenza di taluno ad un'associazione del genere anzidetto, nulla impedisce che una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera venga considerato, in siffatto contesto, come non privo di valenza probatoria od indiziante in ordine alia partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di parentela o di affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo (Sez. 1, n. 3263 del 1 luglio 1994, IN ed altri, rv. 198813). E, con specifica attenzione all'elemento psicologico che deve vivificare la condotta di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, si è osservato che esso si configura 43 allorché ricorra la consapevole volontà di far parte della compagine criminosa per condividerne le finalità e l'attività svolta;
tale consapevole volontà di partecipazione può discendere anche dal legame di parentela tra i partecipanti all'associazione, qualora siano accertati l'esistenza di una organizzazione delinquenziale composta da persone aventi vincoli familiari tra loro ed una non occasionale attività criminosa degli stessi componenti della famiglia nell'interesse del sodalizio (Sez. VI, n. 35914 del 30 maggio 2001, CED Cass, n. 221246). Va, in proposito, ribadito (cfr. Sez. II, sentenza n. 19177 del 15 marzo 2013, CED Cass. n. 255828) il seguente principio di diritto: In presenza di rapporti di parentela tra i presunti partecipanti ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, deve escludersi l'idoneità di semplici relazioni di parentela o di affinità a costituire, di per sé, prova od anche soltanto grave indizio dell'appartenenza di taluno all'associazione; tuttavia, una volta accertata, da un lato, la probabile esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e, dall'altro, una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della stessa famiglia (intesa in senso lato), alla quale fa capo l'organizzazione stessa, nel medesimo campo nel quale questa opera, può essere considerato come non privo di valore indiziante, in ordine alla partecipazione dei suindicati soggetti al sodalizio criminoso, anche il fatto che vi siano legami di parentela o affinità fra essi e coloro che in quel sodalizio occupano posizioni di vertice o, comunque, di rilievo>>. Correttamente attenendosi a tale condivisa regula juris, la Corte di appello ha valorizzato ai fini dell'affermazione di responsabilità, come elementi indiziari accessori, anche i legami di natura personale e familiare unitamente agli altri [elementi] solo quando ess[i] assumeva[no] un rilievo qualificante sulle altre prove, illuminante sui rapporti con gli altri componenti del gruppo delinquenziale>>, ha cioè considerato il legame di parentela come un dato fattuale da considerare per spiegare altri dati processuali emersi, senza ignorarlo apoditticamente, non apparendo giustificato il totale azzeramento del valore fattuale di tale dato>>, 6.4.5. A conclusione di queste considerazioni di ordine generale, la Corte di appello (f. ha preso atto che l'indagine oggetto del procedimento ritrae un momento di profonda crisi e riorganizzazione degli assetti della OM, immediatamente successiva all'omicidio di AR NO. Il fatto di sangue più eclatante è già avvenuto e costituiva la dimostrazione del malcontento interno all'associazione Lombarda per effetto delle spinte autonomistiche sempre più pressanti che tendevano ad emanciparsi dalla IA e dalle sue regole. In questa fase "storica" la OM si presenta disgregata, dilaniata, ma al tempo stesso protesa, soprattutto attraverso i suoi capi e gli anziani, a mantenere 44 compattezza ed unità, a ritrovare le regole e un nuovo capo capace di coagulare intorno a sé la OM superando i contrasti interni. Si può dire che l'indagine Infinito si concluda poco dopo il famoso summit di Paderno Dugnano in cui IN NE acclama il nuovo Mastro Generale, PP AL>>. In questa contrastata fase, si è incensurabilmente ritenuto che il prendere parte all'associazione, il mettersi a disposizione della stessa non significa tanto commettere delitti- fine (che, pure, vengono commessi), essere pienamente operativi per il raggiungimento degli scopi tipici delle associazioni mafiose, ma contribuire al ripristino delle regole e degli assetti interni. Lo specifico di questo procedimento è la riorganizzazione interna, la ricerca del superamento dei contrasti che minacciano di fare "fallire" l'associazione e che minano in radice la tenuta della stessa. Il tutto in previsione di una ripresa di operatività che al momento è scarsa per lo sbandamento in cui versa l'associazione, e finalizzato comunque alla piena operatività del sodalizio per il raggiungimento degli scopi comuni. E' dunque in questa chiave, calata nella specifica dinamica operativa del fenomeno di criminalità osservato nel corso dei due anni di indagine che vanno "letti" ed interpretati i contributi forniti da ciascun sodale: in un'ottica di contributo alla riorganizzazione interna, alla ricerca di intese e di alleanze, alla repressione dei dissidenti e autonomisti, al freno di ambizioni personali per il potere interno e per la lotta alla successione del capo da poco scomparso, AR NO. Questo è lo specifico di questo procedimento e in questa direzione, non secondaria rispetto alla piena operatività strettamente delittuosa perché comunque strumentale alla ripresa della piena operatività, che vanno valutati contributi forniti dai sodali. Che le dinamiche interne dell'organizzazione siano strumentali alla piena operatività delittuosa di questa 'ndrangheta AR è emerso inequivocabilmente attraverso i diversi reati fine, di tipo comune, di controllo di attività economiche e di tipo politico che sono stati accertati in questo procedimento e costituiscono lo scopo ultimo dell'associazione. In questa stretta connessione fra dinamiche interne ed esterne si compone l'associazione di tipo mafioso di questo procedimento, in una dialettica che non necessariamente coinvolge ogni singolo sodale in ogni singolo reato fine ma che può ricondursi ad unità e al perseguimento di uno scopo comune, quello di partecipare ad una organizzazione che consente la realizzazione di reati fine o di vantaggi ed utilità di tipo economico o il controllo delle dinamiche elettorali>>. E si è concluso che il contributo fornito da ciascun sodale per tutti gli aspetti di interna riorganizzazione del sodalizio, e per favorire la ricerca di una linea comune che superi i contrasti interni e riaffermi le regole e le gerarchie, è contributo essenziale ed assolutamente idoneo a configurare quella "messa a disposizione" della propria opera che costituisce la condotta partecipativa all'associazione>>. 45 5 4 LA COMPETENZA PER TERRITORIO.
7. Alcune difese (ST, IA, CI, NE, SS, IS, ER) hanno riproposto negli odierni ricorsi eccezioni di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di MI, per essere competenti: - secondo alcuni, il Tribunale di RE IA (in tal senso viene richiamata la struttura asseritamente unitaria e vertiISca dell'associazione criminale denominata 'ndrangheta, nonché l'assenza di autonomia delle propaggini di detta associazione, estesesi sul territorio nazionale mantenendo uno stretto legame operativo e decisionale con la "casa madre calabrese", quale mera espressione del medesimo fenomeno criminale); - secondo altri, il Tribunale di MO (in tal senso si sostiene che, non essendo noto il luogo di inizio della consumazione del reato associativo, ai sensi dell'art. 9, comma 1, c.p.p. sarebbe competente il Tribunale di MO, nel cui circondario si trova Paderno Dugnano, luogo in cui si sarebbe tenuta l'ultima riunione del sodali, in data 31 ottobre 2009). Una difesa (IA) ha, infine, negato l'esistenza stessa dell'associazione "La OM", oggetto di contestazione nel capo 1, quale struttura regionale gerarchicamente sovraordinata, ed ha, pertanto, indicato come competenti i singoli Tribunali nei cui circondari avrebbero operato le singole unità periferiche denominate "locali".
7.1. La censura è, nel suo complesso, manifestamente infondata.
7.2. Il collegio è consapevole del fatto che, con riguardo all'individuazione della competenza per territorio in relazione ai reati associativi, la giurisprudenza è stata, in passato, estremamente divisa, essendo enucleabili nel suo ambito orientamenti che evocavano tre distinti criteri: (a) quello del luogo in cui l'associazione si è costituita. Si affermava, in particolare, che il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), reato di natura permanente, si consuma nel momento e nel luogo di costituzione del vincolo associativo diretto allo scopo comune;
ove difetti la prova relativa al luogo ed al momento della costituzione dell'associazione, soccorre il criterio sussidiario e presuntivo del luogo del primo reato commesso o, comunque, del primo atto diretto a commettere i delitti programmati;
ove non sia ancora possibile determinare la competenza per territorio secondo le regole innanzi descritte, deve attribuirsi rilievo al luogo in cui fu compiuto il primo atto del procedimento (Sez. IV, sentenza n. 35229 del 7 giugno 2005, CED Cass. n. 232081); nel medesimo senso, sempre con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., si è sostenuto (Sez. II, sentenza n. 26285 del 3 giugno 2009, CED Cass. n. 244666) che la determinazione della competenza territoriale per il reato associativo è affidata, in difetto di elementi certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, a criteri presuntivi che guardano al luogo in cui il sodalizio criminoso si è manifestato per la prima volta, o a quello in cui si sono concretizzati i primi segni di operatività", ragionevolmente utilizzabili come elementi sintomatici della 46 genesi dell'associazione nello spazio, Privo di rilievo è, invece, il luogo di consumazione dei singoli reati oggetto del pactum sceleris (così Sez. III, sentenza n. 35521 del 6 luglio 2007, CED Cass. n. 237397, relativa ad un'associazione ex art. 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973; conformi, Sez. VI, sentenza n. 26010 del 23 aprile 2004, CED Cass. n. 229972; Sez. I, sentenza 24 aprile 2001, Confl. comp. in proc. IMtti ed altri, CED Cass. n. 219220, per la quale il luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, ai sensi dell'art. 8, comma 3, c.p.p., coincide con il luogo di costituzione del sodalizio criminoso a prescindere dalla localizzazione dei reati fine eventualmente realizzati. In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato competente il giudice del luogo in cui aveva sede la cooperativa agricola, alla quale era stata attribuita la qualificazione di associazione criminosa finalizzata a commettere una serie di truffe ai danni dell'A.I.M.A., ritenendo ivi costituito il sodalizio criminoso). All'orientamento ha aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso, Sez. VI, sentenza 21 maggio 1998, Caruana ed altri, CED Cass. n. 213573; (b) quello del luogo in cui l'associazione ha iniziato concretamente ad operare. Questo criterio era stato accolto, con riguardo all'associazione ex art. 416 c.p., da Sez. III, sentenza n. 24263 del 10 maggio 2007, CED Cass, n. 237333, per la quale, la competenza per territorio per il reato permanente di associazione per delinquere va attribuita al giudice del luogo in cui la consumazione del reato ha avuto inizio, il quale coincide con il momento in cui l'operatività del sodalizio criminoso divenga esternamente percepibile per la prima volta, non con quello della costituzione del sodalizio>> (conforme, Sez. I, sentenza n. 45388 del 7 dicembre 2005, CED Cass, n. 233359, per la quale, peraltro, qualora non emerga con chiarezza il luogo in cui l'associazione opera o abbia operato, e non sia possibile far ricorso al luogo di consumazione dei reati-fine, trova applicazione l'art. 9, comma 3, c.p.p., comma 3>> principio affermato con riferimento a fattispecie relativa ad un'associazione per delinquere, denominata DSSA - Dipartimento Studi Strategici Antiterrorismo finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati di usurpazione di pubbliche funzioni e di illecito utilizzo di dati ed informazioni riservati, da accreditare anche presso istituzioni sovranazionali ed estere al fine di ottenere finanziamenti economici ovvero incarichi di protezione di soggetti a rischio anche presso Stati esteri). All'orientamento avevano aderito, con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso, Sez. 1, sentenza 10 dicembre 1997, Rasovic, CED Cass, n. 209608, e Sez. VI, sentenza 16 maggio 2000, Lorizzo, CED Cass. n. 217561, per la quale, in particolare, la competenza territoriale in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso non può determinarsi con riferimento al luogo in cui l'associazione si è costituita ne' a quello in cui sono stati eseguiti i reati fine, bensì, trattandosi di reato permanente, con riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la consumazione del reato stesso, secondo la regola dettata dall'art. 8, comma 3, c.p.p., cioè al luogo in cui il sodalizio ha manifestato la sua operatività e, ove neppure tale luogo sia determinabile in base agli atti processuali, è necessario fare riferimento al criteri suppletivi di cui all'art. 9. (Nella specie, in relazione ad un'associazione criminale operante in Italia, 47 Svizzera e Montenegro, avente lo scopo di introdurre in Italia - tra l'altro - tabacchi lavorati esteri di contrabbando per mezzo di motoscafi, provenienti dal Montenegro, che effettuavano sbarchi dei prodotti illecitamente importati su tutto il litorale pugliese, la Corte, nell'impossibilità di individuare il luogo indicato dall'art. 8, comma 3, c.p.p., e quelli di cui all'art. 9 c.p.p., nn. 1 e 2, ha ritenuto corretta l'attribuzione di competenza all'autorità giudiziaria di Bari, operata dai giudici di merito, rispetto a quella di Brindisi, essendo stata iscritta la notizia di reato per la prima volta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. presso la Procura della Repubblica di Bari); (c) quello del luogo in cui hanno avuto luogo la programmazione, ideazione e direzione dell'associazione. Questo criterio è stato accolto da Sez. I, sentenza 25 novembre 1996, Confl. comp. in proc. Chierchia ed altri, CED Cass. n. 206261, riguardante plurime associazioni per delinquere ex artt. 416-bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e per la quale, al fine della determinazione della competenza per territorio di un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono le attività di programmazione e di ideazione riguardanti l'associazione, essendo irrilevante il luogo di commissione del singoli reati riferibili all'associazione; tuttavia, qualora ci si trovi in presenza di un'organizzazione criminale composta da vari gruppi operanti su di un vasto territorio nazionale ed estero, i cui raccordi per il conseguimento dei fini dell'associazione prescindono dal territorio, ne' sono collegati allo stesso per la realizzazione dei suddetti fini, la competenza per territorio in ordine al reato associativo non può essere individuata sulla base di elementi i quali, pur essendo rilevanti ai fini probatori per l'accertamento della responsabilità degli imputati, non risultano particolarmente significativi ai fini della determinazione della competenza territoriale, essendo in contrasto con altri elementi ben più significativi, i quali lasciano desumere che il luogo di programmazione e di ideazione dell'attività riferibile all'associazione non possa essere individuato con certezza. (La fattispecie riguardava una grossa organizzazione, operante a livello internazionale nel traffico delle armi e di sostanze stupefacenti, i cui capi si incontravano, di volta in volta, in Spagna, in Italia, in Svizzera e in Marocco per mettere a punto le strategie criminali, senza che potesse dirsi prevalente l'una o l'altra località come luogo centrale delle attività di associazione: la Corte, nell'enunciare il principio suddetto, ha ritenuto che occorresse far riferimento alla regola suppletiva dettata dall'art. 9, comma 1, c.p.p., comma 1). Nel medesimo senso, si è successivamente pronunciata Sez. I, sentenza n. 17353 del 9 aprile 2009, CED Cass. n. 243566, riguardante distinte associazioni per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzate alla commissione di frodi fiscali ed altri reati, relativamente a forniture ed acquisti di partite di argento provenienti dalla Svizzera in evasione fiscale, e per la quale, al fine della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo, occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, a meno che non ci si trovi in presenza di una organizzazione costituita da plurimi e autonomi gruppi operanti su territorio 48 nazionale ed estero (nella specie, come premesso, Italia e Svizzera), i cui accordi per il perseguimento dei fini associativi e le cui attività criminose si realizzano senza solidi e chiari collegamenti operativi: in tal caso, in assenza di elementi fattuali seriamente significativi per l'identificazione del luogo di programmazione ed ideazione dell'attività riferibile al sodalizio criminoso, si dovrà necessariamente fare riferimento alle regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p. Quando risulti impossibile individuare ai sensi dell'art. 8 c.p.p., il luogo di consumazione del reato associativo, occorre far riferimento ai criteri resíduali indicati dall'art. 9 c.p.p. (giurisprudenza pacifica: cfr., per tutte, Sez. VI, sentenza n. 49542 del 26 novembre 2006, CED Cass. n. 245488).
7.3. Questa sezione (sentenze n. 22953 del 16 maggio 2012, CED Cass, n. 253189, e n. 19177 del 15 marzo 2013, CED Cass. n. 255829) ha, da tempo, aderito al terzo orientamento, che può ormai ritenersi dominante, ed è stato ulteriormente ribadito anche da Sez, VI, sentenza n. 30059 del 2014 cit. con riferimento all'altro troncone dell'odierno procedimento.
7.4. Deve, pertanto, essere ribadito il seguente principio di diritto: In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio;
in particolare, considerato che l'associazione è una realtà criminosa destinata a svolgere una concreta attività, assume rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura>>.
7.5. A tale orientamento si è correttamente attenuta la Corte di appello, osservando che Negli atti d'appello non si rinviene alcuna specifica censura riferita non solo agli argomenti utilizzati dal Tribunale nell'ordinanza 15/7/2011 per disattendere le eccezioni, ma anche ai passaggi motivazionali attraverso i quali la sentenza impugnata, all'esito del giudizio di primo grado, è giunta a ritenere la piena autonomia decisionale nella programmazione dell'attività criminosa, al di fuori di ogni vincolo gerarchico, dell'associazione di stampo 'ndranghetista contestata al capo 1); associazione costituita da un'aggregazione di locali presenti sul territorio della regione AR, le quali, pur essendo articolazioni della 'ndrangheta calabrese e pur mantenendo inscindibili legami con le cosche di origine, sono "sovrane" sul loro territorio, come "sovrana" è la struttura sovraordinata nella quale sono federate, ove sono rappresentate dai propri capi, e che a sua volta le rappresenta unitariamente nei rapporti con la IA;
associazione che manifestava la propria operatività a partire dalle riunioni dei rappresentanti delle singole locali organizzate presso due ristoranti in Legnano il 18/10/2007 ed in LO il 15/2/2008, territorio competenza del Tribunale di MI>>. 49 7.5.1. Occorre, per completezza, osservare che la questione della competenza territoriale del Tribunale di MI è stata risolta positivamente, e come premesso nel § www 7.3. - sulla base del medesimo principio di diritto, dalla VI sezione di questa Corte (sentenza n. 30059 del 2014 più volte cít.) anche nel processo parallelamente svolto nei confronti degli imputati che avevano optato per il giudizio abbreviato.
7.5.2. Per sgombrare il campo da una censura estremamente ricorrente, formulata da più difese ed in relazione a più profili, deve, inoltre, rilevarsi che la predetta sentenza n. 30059 del 2014 costituisce all'evidenza un autorevole precedente giurisprudenziale che ha esaminato questioni di diritto che assumevano rilievo anche nell'ambito dell'odierno procedimento (e proprio in relazione alla medesima fattispecie), e come tale è stato in più occasioni correttamente considerato dalla Corte di appello. IL CONCORSO c.d. "STRNO": NOZIONE, STRUTTURA E QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA* 8. Le difese degli imputati IA (che si è anche riportata alle note depositate all'udienza 21 aprile 2015) e GO hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 e 416-bis c.p. (nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale in atto dominante, incriminano il c.d. "concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso), per asserito contrasto con l'art., 25, comma 2, della Costituzione e con gli artt. 117 della Costituzione e 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità. A fondamento dell'incidente di costituzionalità è stato essenzialmente posto il rilievo che la Corte EDU, nella sentenza del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia, avrebbe affermato che il citato "concorso esterno" nei reati associativi costituirebbe istituto di creazione giurisprudenziale.
8.1. Nel § 66 della predetta sentenza, la Corte EDU ha premesso che non è oggetto di contestazione tra le parti il fatto che il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituisca un reato di origine giurisprudenziale>>. Tanto bastava alla Corte di Strasburgo, in applicazione del suo regolamento esecutivo (che non accoglie il principio jura novit curia, ma rimette al principio dispositivo la ricostruzione del quadro normativo e dei relativi orientamenti giurisprudenziali di volta in volta rilevanti) ai fini della ricostruzione del "diritto interno", costituente base dalla quale partire per le ulteriori determinazioni inerenti al caso specificamente esaminato.
8.1.1. Tuttavia il predetto consenso della parti, pur vincolante per la Corte EDU ai fini della decisione cui essa era chiamata, tale non è in questa sede, nella quale deve 50 necessariamente rilevarsi che la relativa affermazione - se recepita nella sua assolutezza è, in realtà, giuridicamente inesatta.
8.1.2. SO il profilo tecnico-giuridico, la punibilità del concorso eventuale di persone nel reato nasce, nel rispetto del principio di legalità, sancito dall'art. 1 c.p. e dall'art. 25, comma 2, della Costituzione, dalla combinazione tra le singole norme penali incriminatrici speciali che tipizzano reati monosoggettivi, e l'art. 110 c.p., principio generale del concorso di persone applicabile a qualsiasi tipo di reato. Nel vigente ordinamento, il concorso di persone nel reato è concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutte le condotte poste in essere dai concorrenti: proprio in virtù di detta unitarietà strutturale, l'evento del reato concorsuale deve essere considerato come effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che hanno posto in essere atti privi dei requisiti di tipicità, In virtù dell'art. 110 c.p. (che ha, dunque, una funzione estensiva dell'ordinamento penale, portato a coprire fatti altrimenti non punibili, ove ciascun concorrente abbia posto in essere non l'intera condotta tipica, ma soltanto una frazione "atipica" di essa), possono, pertanto, assumere rilevanza penale tutte le condotte, anche se atipiche (ovvero singolarmente non integranti quella tipizzata dalla norma penale incriminatrice), poste in essere da soggetti diversi, che, se valutate complessivamente, siano risultate conformi alla condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice, ed abbiano contribuito causalmente alla produzione dell'evento lesivo da essa menzionato.
8.1.3. Come per ogni altra ipotesi di reato concorsuale, quindi, anche il c.d. "concorso esterno" nei reati associativi (il problema non si pone, infatti, per il solo reato di cui all'art. 416-bis c.p.) trova la sua giustificazione normativa nella combinazione tra la norma penale incriminatrice (nella specie, l'art. 416-bis c.p.) e la disposizione generale di cui all'art. 110 c.p., ed è caratterizzato dalle diverse modalità concrete in cui la fattispecie è suscettibile di manifestarsi, 8.1.3.1. D'altro canto, la stessa Corte costituzionale (sentenza 25 febbraio - 26 marzo 2015, n. 48) ha recentissimamente ribadito che il "concorso esterno" non è, come postulato dalla Corte EDU nella citata sentenza Contrada, un reato di creazione giurisprudenziale, ma scaturisce dalla combinazione tra la norma incriminatrice di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la disposizione generale in tema di concorso eventuale nel reato di cui all'art. 110 cod. pen. >>>
8.1.4. In realtà, con riguardo alla configurabilità o meno del c.d. "concorso esterno" (od eventuale, ex art. 110 c.p.) nei delitti associativi, e quindi, per quanto in questa sede più immediatamente rileva, nell'associazione per delinquere di tipo mafioso, il problema 51 tradizionalmente discusso riguardava piuttosto la mera compatibilità dell'estensione ex art, 110 c.p. con le singole norme incriminatrici di volta in volta in questione (questo, e non altro, il contrasto devoluto per la prima volta all'esame delle Sezioni Unite, e risolto dalla sentenza n. 16 del 5 ottobre 1994, Demitry, CED Cass. n. 199386 ss.: La sezione feriale, investita della questione, rilevata l'esistenza di un contrasto nella giurisprudenza, anche recentissima, di questa suprema corte sulla compatibilità del concorso eventuale con il reato associativo, con ordinanza in data 30 agosto 1994 rimetteva il ricorso alle sezioni unite>>), -Soltanto in riferimento a tale problema ferma la matrice esclusivamente ed inequivocabilmente normativa dell'incriminazione, ove ritenuta, in difetto di ragioni di incompatibilità, ammissibile pertanto, attribuito rilievo all'esegesiè stato, giurisprudenziale.
8.1.4.1. La dottrina. La dottrina ha tradizionalmente evidenziato l'insussistenza di astratti ostacoli di tipo dogmatico alla configurabilità del concorso eventuale nelle fattispecie plurisoggettive necessarie, pur ammettendo la necessità di valutare se la struttura del singolo reato plurisoggettivo sia compatibile, in concreto, con il concorso eventuale. Il problema riguardava, in particolare, il solo concorso materiale, poiché non si era mai dubitato della configurabilità di quello morale. L'orientamento che ha negato la configurabilità del concorso esterno non afferma tout court la liceità penale delle condotte ad esso generalmente riconducibili, ma ritiene che queste ultime siano in ampia parte già qualificabili come vere e proprie condotte di partecipazione all'associazione. Si è, infatti, inizialmente sostenuto, che potranno essere punibili come associati anche soggetti esterni>> all'associazione criminosa, purché autori di comportamenti che obiettivamente l'avvantaggiano e purché sia presente il relativo elemento soggettivo di partecipazione>>; la stessa autorevole dottrina ha, solo in seguito, auspicato, per evitare eccessi di discrezionalità giurisprudenziale, un intervento legislativo diretto a precisare, mediante la configurazione di una o più fattispecie incriminatrici di parte speciale, le forme di contiguità davvero intollerabili, e perciò meritevoli di repressione penale>>. Altra autorevole dottrina, premesso che la condotta di partecipazione all'associazione>> richiede: (a) la permanente messa a disposizione del proprio apporto e... (b) l'accettazione da parte dell'associazione, che non richiede forme espresse o addirittura ritualí, ma può aver luogo anche per facta concludentia, ha evidenziato che, così intesa la partecipazione all'associazione, appare chiaro che residua uno spazio per la valutazione di comportamenti che, per il loro carattere episodico, 52 oppure perché provenienti da parte di soggetti non inseriti nell'associazione, non possono essere ricondotti al paradigma della partecipazione interna, ma che pure presentano un rilevante significato per la vita dell'associazione>>. Nel medesimo senso, con ineccepibile applicazione del principi generali comunemente accolti (ma dei quali non sempre chi è intervenuto nel dibattito sulla configurabilità del concorso esterno ha tratto le inevitabili conseguenze dogmatiche), ulteriore autorevole dottrina ha anche osservato che il c.d. concorso esterno è sicuramente configurabile in presenza dei tre requisiti essenziali del concorso eventuale ex articolo 110 Cp., ovvero: (a) l'atipicità della condotta concorsuale rispetto alla fattispecie associativa>>; (b) il contributo, morale o materiale, necessario o agevolatore, occasionale o continuativo, per la costituzione, conservazione o rafforzamento dell'associazione>>; (c) il dolo di concorso, per l'esistenza del quale non è necessario il dolo specifico di perseguire il programma criminoso, ma sufficiente la coscienza e volontà di contribuire alla costituzione, conservazione o rafforzamento dell'associazione, stante il principio della possibilità del concorso con dolo generico nel reato a dolo specifico, purché almeno un altro concorrente agisca con la finalità richiesta dalla norma incriminatrice>>, Ed, in risposta a quanti hanno in più occasioni lamentato (generalmente perseguendo interessi - perlopiù processuali - propri) l'abnormità dell'istituto, altra autorevole dottrina ha replicato che il concorso esterno nei reati associativi è uno strumento irrinunciabile per contrastare la criminalità organizzata>>, e che è possibile costruirne la fattispecie in modo da non estendere oltre l'accettabile l'area dell'intervento penale>>.
8.1.4.2. La giurisprudenza. La giurisprudenza è ormai ferma nell'ammettere la configurabilità del concorso esterno nei reati associativi, con riguardo alle condotte consapevolmente volte a vantaggio dell'associazione, ma poste in essere da soggetto che non è, e non vuole essere, organico ad essa. A tal fine, si richiede che il concorrente esterno: (a) sia privo della affectio societatis e non inserito nella struttura organizzativa del sodalizio (Sez. un., sentenza n. 22327 del 21 maggio 2003, Carnevale, CED Cass. n. 224181 s.); (b) fornisca, ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, dotato di un'effettiva rilevanza causale, e che quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative del sodalizio o, per le associazioni operanti su larga scala, di un suo particolare settore o ramo d'attività, o di una sua articolazione territoriale (Sez, un,, sentenza n. 22327 del 2003 cit.; Sez. un., sentenza n. 33748 del 20 settembre 2005, n. 33748, Mannino, CED Cass. n. 231671 ss., per la quale, in particolare, l'efficienza causale in merito alla concreta 53 realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, e non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un suo apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale>>, l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atípica del concorrente); (c) si rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità del contributo fornito alla societas sceleris, ai fini della realizzazione anche parziale del programma criminoso (Sez, un., sentenza n. 22327 del 2003 cit.); non è necessario, in capo al concorrente esterno, il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di far parte dell'associazione e nella volontà di contribuire a tenerla in vita e farle raggiungere gli obiettivi prefissati), essendo sufficiente quello generico (che deve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla propria condotta alla conservazione od al rafforzamento dell'associazione, agendo nella consapevolezza e volontà di fornire il proprio contributo al conseguimento, anche parziale, del programma criminoso dell'associazione) (Sez. un., sentenze n. 30 del 14 dicembre 1995, Mannino, CED Cass. n. 202904, e n. 33748 del 2005 cit.: queste ultime hanno anche evidenziato l'insufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio del verificarsi dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti).
8.1.4.3. Questa Sezione (sentenza n. 18797 del 20 aprile 2012, CED Cass. n. 252827, richiamata anche dalla citata sentenza n. 48 del 2015 della Corte costituzionale) ha così focalizzato la differenza fra il partecipe all'associazione (intraneus) ed il concorrente esterno (extraneus); (a) sotto il profilo oggettivo, essa va individuata nel fatto che il concorrente esterno - benché fornisca un contributo che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione - non sia inserito nella struttura criminale;
(b) sotto il profilo soggettivo, essa va individuata nel fatto che il concorrente esterno differentemente da quello interno il cui dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente- sia privo dell'affectio societatis'>, Peraltro, nella consapevolezza che detti canoni, astrattamente ineccepibili, possono in concreto risultare di nebulosa applicazione, si è condivisibilmente ritenuto di precisare, in relazione all'elemento materiale del reato associativo, che l'art. 416 bis c.p. incrimina chiunque partecipi all'associazione, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali 54 entri a far parte dell'organizzazione criminosa, Infatti, non occorrono atti formali o prove particolari dell'ingresso nell'associazione che può avvenire nei modi più diversi. La mancata legalizzazione - cioè l'atto formale di inserimento nell'ambito dell'organizzazione criminosa - non esclude, pertanto, che il partecipe sia di fatto in essa inserito e contribuisca con il suo comportamento ai fini dell'associazione: questa Corte, infatti, da tempo, ha chiarito che la prova dell'appartenenza, come intraneus, al sodalizio criminoso può essere dato anche attraverso significativi facta concludentia ove siano idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo>>. Il "prendere parte" al fenomeno associativo implica, quindi, sul piano fattuale, un ruolo dinamico e funzionale in esplicazione del quale l'interessato fornisca uno stabile contributo rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento del comuni fini criminosi, La suddetta condotta può assumere forme e contributi diversi e variabili proprio perché, per raggiungere i fini propri dell'associazione, occorrono diverse competenze e diverse mansioni ognuna delle quali svolta da membri diversi contribuisce, in modo sinergico, al raggiungimento del fine comune>>. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-bis c.p., è necessaria e sufficiente l'adesione (anche non formale o rituale) al sodalizio, con impegno di mettersi a sua disposizione ricoprendo - in via tendenzialmente stabile - uno specifico ruolo, da cui promani un costante, effettivo e concreto contributo (anche atipico, ovvero dí qualsiasi forma e contenuto) finalizzato alla conservazione od al rafforzamento di esso. Generalmente l'attenzione si concentra sull'aspetto più cruento dell'associazione mafiosa ossia sui reati fine (estorsioni, usura, omicidi, traffico di stupefacenti ecc.) che vengono assunti ad indice del fenomeno associativo che sta a monte>>; tuttavia, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, risultano non meno importanti le attività poste in essere da soggetti in apparenza al di sopra di ogni sospetto, dotati di specifiche competenze professionali (la c.d. "borghesia mafiosa"), strumentalizzate al fine di consentire al sodalizio mafioso di "dilagare" nel campo della società civile per incrementare ulteriormente le propria potenzialità operative: questi soggetti siano essi politici, pubblici funzionali, professionisti o imprenditori - devono ritenersi far parte a pieno titolo (come concorrenti interni) all'associazione mafiosa quando rivestano, nell'ambito della medesima, una precisa e ben definita collocazione, uno specifico e duraturo ruolo per lo più connesso e strumentale alle funzioni ufficialmente svolte - finalizzato, per la parte di competenza, al soddisfacimento delle esigenze dell'associazione. In questi casi, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella di un intraneus tanto 55 più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità>>. Andrà, pertanto, essere considerato a pieno titolo come partecipante (quanto meno) alla societas sceleris, e non come mero concorrente esterno, il soggetto (appartenente alle categorie suddette) che si sia messo a disposizione del sodalizio assumendo stabilmente, nel suo ambito, il ruolo di elemento di collegamento tra i membri del sodalizio criminale e gli ambienti istituzionali, politici e imprenditoriali: il contributo di questi soggetti della "borghesia mafiosa" è per l'associazione fonte di potere, relazioni, contatti. Occorre ricordare, in proposito, che le associazioni mafiose sono tali perché hanno relazioni con la società civile;
ed, invero, tali relazioni che uniscono i boss con una rete di politici, pubblici amministratori, professionisti, imprenditori, uomini delle forze dell'ordine, avvocati e persino magistrati, costituiscono uno dei fattori che rendono forti le associazioni criminali e che spiegano perché lo Stato non sia ancora riuscito a sconfiggerle. Basti pensare che gli infiltrati, "le talpe", le fughe di notizie riservate e, in casi ancora più gravi, le collusioni di investigatori, inquirenti o magistrati, con le cosche mafiose, possono portare al fallimento parziale o totale delle indagini>>.
8.1.4.4. Trattasi di principi ormai pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, Si è, infatti, osservato che, nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, la differenza tra il soggetto intraneus ed il concorrente esterno risiede nel fatto che quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, è privo della affectio societatis, laddove il partecipe intraneus è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente (Sez. VI, sentenza n. 49757 del 27 novembre 2012, CED Cass. n. 254112), Ritornando successivamente ad esaminare la questione, si è poi osservato che la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni completamente alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum sceleris fra il singolo e l'organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l'organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione 56 territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (Sez. VI, sentenza n. 16958 del 16 aprile 2014, CED Cass, n. 261475) Si è, infine, chiarito che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trova in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo della associazione criminale, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi;
ne consegue che è da considerare intraneus e non semplice "concorrente esterno" - il soggetto che, consapevolmente, accetti i voti dell'associazione mafiosa e che, una volta eletto a cariche pubbliche, diventi il punto di riferimento della cosca mettendosi a disposizione, in modo stabile e continuativo, di tutti gli affiliati della consorteria, alla quale rende conto del proprio operato (Sez. II, sentenza n. 53675 del 10 dicembre 2014, CED Cass, n. 261620).
8.1.4.5. Nei medesimi termini la distinzione tra le due figure è stata focalizzata dalla Corte costituzionale con la già citata sentenza n. 48 del 2015: a parere del Giudice delle leggi, infatti, La differenza tra il partecipante "intraneus" all'associazione mafiosa e il concorrente esterno risiede (...) nel fatto che il secondo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur offrendo un apporto causalmente rilevante alla sua conservazione o al suo rafforzamento, e, sotto il profilo soggettivo, è privo dell'affectio societatis'>, laddove invece l' "intraneus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma criminoso in modo stabile e permanente (...). Dunque, se il soggetto che delinque con "metodo mafioso" o per agevolare l'attività di una associazione mafiosa (...) può, a seconda dei casi, appartenere o meno all'associazione stessa, il concorrente esterno è, per definizione, un soggetto che non fa parte del sodalizio: diversamente, perderebbe tale qualifica, trasformandosi in un associato>>. Nel confronti del concorrente esterno non è, quindi, in nessun caso ravvisabile quel vincolo di adesione permanente>> al gruppo criminale (...)>>.
8.1.5. Conclusioni. In conclusione, il contributo adesivo del partecipe all'associazione mafiosa deve, oggettivamente, configurarsi come tendenzialmente stabile e durevole, ovvero concretizzarsi nella continuativa disponibilità, per apprezzabile lasso di tempo, del proprio apporto, e, sotto il profilo soggettivo, essere connotato dalla coscienza e volontà di entrare a far parte stabilmente ed organicamente dell'associazione ed operare per il raggiungimento delle finalità della stessa. Appare, di conseguenza, evidente che le condotte che si concretizzano in un ausilio occasionale all'associazione, poste in essere senza entrare a farne parte stabilmente, senza essersi messi più o meno durevolmente a disposizione del sodalizio, senza assumere all'interno di esso un ruolo od una funzione ben determinati, non possono rilevare conte 57 condotte di partecipazione ex articolo 416-bis Cp, perché atipiche rispetto alla previsione tassativa della predetta norma incriminatrice. La ratio della rilevanza penale da attribuire al c.d. concorso esterno>> (come detto, pacíficamente configurabile dal punto di vista dogmatico) va, pertanto, rinvenuta, senza alcun dubbio, nell'esigenza di attrarre nell'ambito del "penalmente rilevante" anche le condotte di chi, pur non essendo organico all'associazione (non facendone stabilmente parte), abbia fornito anche solo occasionalmente - un contributo causalmente rilevante alla esistenza ed operatività di essa, ovvero al raggiungimento delle sue finalità, con ciò esponendo ugualmente a pericolo di lesione il bene protetto, l'ordine pubblico. Deve aggiungersi che la distinzione tra le due figure non è meramente quantitativa: andrebbe qualificato senza dubbio come contributo di partecipazione quello del soggetto cuí, nell'ambito del sodalizio, sia stato attribuito un ruolo, pur se non abbia mai avuto occasione di attivarsi (si pensi all'appartenente alle forze dell'ordine incaricato di riferire le notizie riservate di interesse del sodalizio, che non si sia in concreto attivato perché nell'ambito territoriale di sua competenza non abbia mai avuto conoscenza di simili notizie); al contrario, andrebbe qualificato, ancora una volta senza dubbio, come contributo concorsuale "esterno" quello del soggetto extraneus, sulla cui disponibilità il sodalizio non possa contare, ma che sia stato in più occasioni contattato per indurlo a tenere determinate condotte agevolative, di volta in volta concordate sulla base di autonome determinazioni (si pensi all'appartenente alle forze dell'ordine con il quale sia stata, in più occasioni, ma con autonome determinazioni, negoziata la rivelazione di singole notizie riservate).
8.1.6. Gli indici testuali. Conferme testuali della configurabilità del concorso materiale esterno nei reati associativi (talora frettolosamente dimenticate dagli interpreti) sono fornite dallo stesso legislatore: invero, sia l'art. 307 c.p. (assistenza ai partecipi di cospirazione o dí banda armata) che l'art. 418 c.p. (assistenza agli associati ex artt. 416 e 416 bis c.p.) contengono una iniziale clausola di riserva (fuori del casi di concorso nel reato>>) che ammette inequivocabilmente la possibilità di un mero concorso eventuale, esterno>>, nei reati associativi, lasciando all'interprete soltanto il compito di stabilire in quali casi un tal concorso sia configurabile, ovvero consentendo all'interprete unicamente la valutazione del quomodo, non anche dell'an, del concorso esterno nel reato associativo.
8.1.6.1. L'orientamento che svaluta la rilevanza dei predetti riferimenti testuali, ed in particolare del riferimento di cui all'art. 418 c.p., ritiene che l'espressione al di fuori dei casi di concorso nel reato>> si riferirebbe al solo concorso necessario e non anche al concorso eventuale (l'espressione è interpretata come se dicesse al di fuori dei casi di concorso necessario>>); peraltro, nell'ambito del medesimo orientamento, l'identica espressione adoperata dal primo comma dell'art. 307 è interpretata come se si riferisse al 58 "concorso morale", ovvero ad escludere l'applicabilità della norma nel caso di concorso eventuale morale. Detta immotivata discrasia appare di per sé idonea ad "indebolire" l'orientamento, rendendolo già al suo interno non univoco.
8.1.6.2. AUrevole dottrina ha già osservato (con argomentazioni già condivise e recepite dalle Sezioni Unite di questa Corte: sentenza n. 16 del 1994 cit.) che nel primo comma dell'art. 418 c.p. si trovano due espressioni differenti, rappresentate dalle locuzioni "concorso nel reato" e "persone che partecipano all'associazione" che richiamano necessariamente due realtà differenti>>; pare, infatti, logico supporre che se il legislatore avesse voluto fare riferimento, all'interno dello stesso comma, per due volte alla stessa fattispecie, avrebbe utilizzato la medesima espressione e non due diverse locuzioni>>; si deve dedurre, quindi, che "concorso nel reato" non significhi partecipazione allo stesso, ma concorso eventuale esterno nel reato associativo;
è da ritenersi, pertanto, che il legislatore abbia inteso ammettere esplicitamente la configurabilità di un concorso eventuale nei confronti della associazione>>.
8.1.6.3. Ed, in proposito, osserva il collegio che il dato letterale, ovvero le diverse espressioni adoperate nel medesimo contesto (esse confluiscono, infatti, nello stesso comma della norma de qua), rivela la trasparente intenzione del Legislatore di fare riferimento a due fattispecie diverse: in caso contrario, sarebbe davvero incomprensibile l'impiego, in una stessa norma, di due distinti termini per evocare il medesimo concetto.
8.1.6.4. Rilievo a parere del collegio decisivo va, sul punto, attribuito anche a quanto osservato nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale. La Relazione, nell'illustrare la disciplina dettata dall'art. 418 c.p., osserva che questa figura criminosa è tenuta distinta dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento>>, ed evidenzia che infondato è il dubbio sollevato se l'inciso "fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento" si debba riferire al reato d'associazione o al reato-fine che gli associati si propongono di commettere, apparendo chiaro che il riferimento va fatto al reato di associazione per delinquere, oggetto della speciale previsione>>. Come già ritenuto dalla citata sentenza Demitry, quindi, per la Relazione ministeriale non possono esservi dubbi sulla configurabilità del concorso eventuale, in tutte le sue forme, nei reati associativi (all'epoca, il riferimento riguardava tendenzialmente il reato di cui all'art. 416 c.p.), visto che la stessa si premura di precisare che il concorso di cui si parla nell'art. 418 non è il concorso degli esterni rispetto al reato-fine che gli associati si propongono di commettere, bensì il concorso rispetto al reato di associazione, che, per la distinzione, per il parallelo che la Relazione fa tra quest'ultimo concorso ed il concorso 59 esterno nel reato-fine, non può non essere, anch'esso, il concorso esterno, degli esterni, nel reato di associazione. E, dopo aver chiarito il significato delle espressioni dare rifugio o fornire vitto>>, Relazione ministeriale aggiunge, ribadendo il concetto, che la disposizione penale in questione è stata resa rigorosa, ma che il maggior rigore si è reso necessario>> anche per la esigenza di non confondere questa speciale figura delittuosa - che, non v'è dubbio, punisce un certo contributo esterno prestato agli associati, ai partecipanti - con il concorso nell'associazione per delinquere>>.
8.1.7. I contributo del concorrente eventuale od esterno>> al reato associativo rileva, pertanto, come accade ordinariamente per ogni altra fattispecie tipica di reato, in forza dell'art. 110 c.p. (che ha la funzione di estendere l'ambito dell'illecito penale, onde ricomprendervi i contributi atipici), e deve necessariamente accedere ad una societas sceleris preesistente od anche solo contemporaneamente costituita da terzi.
8.2. In proposito, va, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto: E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 e 416-bis c.p. (nella parte in cui, secondo l'interpretazione giurisprudenziale in atto dominante, incriminano il c.d. "concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso), sollevata per asserito contrasto con l'art., 25, comma 2, della Costituzione e con gli artt. 117 della Costituzione e 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità. Il c.d. "concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso non è un istituto di (non consentita, perché in violazione del principio di legalità) creazione giurisprudenziale, ma è incriminato in forza della generale (perché astrattamente riferibile a tutte le norme penali incriminatrici) funzione incriminatrice dell'art. 110 c.p., che estende l'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti, ricomprendendovi quelle nelle quali un soggetto non abbia posto in essere la condotta tipica, ma abbia fornito un contributo atipico, causalmente rilevante e consapevole, alla condotta tipica posta in essere da uno o più concorrenti, secondo una tecnica normativa ricorrente;
la sua matrice legislativa trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma 1, c.p.>>. 60 LE SINGOLE POSIZIONI 9. Ricorso di TI BI L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1.15.16.147A con la recidiva (reiterata infraquinquennale) contestata, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. TI FA 15) DE delitto p. e p. dagli artt. 81 cp.v., 110, 377 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con OT DR, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, induceva PA ND a non presentarsi al dibattimento a carico di AL ES (imputato del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 nell'ambito del p.p. n. 773/08 reg. sent. DE Tríb. MO sez. distaccata di DE) rendendosi irreperibile Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. Giussano e MO in data successiva e prossima al 24 agosto 2008 16) DE delitto p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., 110, 611, 372 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra di loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, avvalendosi della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, nel dibattimento a carico di AL ES (imputato del reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 nell'ambito del p.p. n. 773/08 reg. sent. DE Trib. MO sez. distaccata di DE) costringeva VA EL a dichiarare di non aver mai acquistato cocaina da LA, in tal modo ritrattando le dichiarazioni rese durante le indagini e a commettere il reato di falsa testimonianza Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. In Giussano e MO in data successiva e prossima al 24 agosto 2008 147a) TI FA DE delitto p. e p. dagli artt. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 e successive modifiche e 7 D. L. 152/1991, perchè cedeva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaína, analiticamente non potuta accertare, ma comunque del peso di circa 200 grammi circa, a EL US Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) In luogo non accertato in data antecedente e prossima al 18.06.2009 9.1. La difesa denuncia vizi di motivazione quanto alle affermazioni di responsabilità: 主 in ordine alla ritenuta affiliazione alla struttura di tipo mafioso di cui al capo 1 (lamentando che dalla deposizione del m. llo COSTANTINO, che la Corte di appello ha dichiarato di avere inteso valorizzare a fondamento dell'affermazione di responsabilità, non sarebbero emersi elementi decisivi a suo carico); - in ordine ai reati di cui ai capi 15 e 16 (lamentando - quanto ai reati fine che, secondo l'assunto accusatorio, dimostrerebbero l'intervenuta affiliazione del ricorrente al sodalizio di cuí al capo A. che sia stata privilegiata una arbitraria ricostruzione dei fatti, poiché l'aiuto fornito dall'imputato al AL sarebbe ascrivibile soltanto all'amicizia tra i due, e non vi sarebbe prova dell'affiliazione del AL;
dalla conversazione n. 8723 si evincerebbe che TI non aveva alcun interesse a minacciare PA affinché non si presentasse al 61 processo;
con specifico riferimento al secondo reato, si considera scontato che il VA avesse detto il falso in dibattimento solo perché non aveva confermato quanto dichiarato in fase di indagine preliminare;
comunque nulla dimostra che l'imputato sì sia avvalso - nel porre in essere le condotte contestate - della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo); - in ordine al reato di cui al capo 147A) (lamentando che non sia stata accolta la offerta ricostruzione alternativa del fatti, contestando l'interpretazione che è stata data alle intercettazioni inerenti al fatto contestato, e la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art 7 I. n. 203 del 1991, già esclusa con riguardo al cugino, che aveva optato per il rito abbreviato); - ancora, in ordine alla ritenuta partecipazione al reato associativo (da f. 16 del ricorso), lamentando: che sarebbe stato arbitrariamente valorizzato l'episodio del danneggiamento al Bar DOs (il cui titolare aveva narrato soltanto di un minimo screzio con l'imputato, avvenuto nel 2007, e non ricollegabile agli spari alla vetrina, che ha fatto risalire ad un anno dopo); che sarebbe stata non valutata la circostanza che l'imputato (come gli altri componenti del gruppo al quale egli risulterebbe affiliato) non aveva partecipato al summit svoltosi in IA nell'agosto del 2008 per incontrare il leader ST;
né le intercettazioni valorizzate dal m.llo COSTANTINO per dimostrare che comunque l'imputato aveva effettuato un viaggio in IA in quello stesso mese di agosto perché "chiamato a raccolta" per partecipare ad un incontro di 'ndrangheta sarebbero decisive, sia perché egli era sceso in IA accompagnato soltanto da un altro soggetto, sia perché gli altri due soggetti che sarebbero scesi in IA con il ricorrente vi si erano recati semplicemente in vacanza, pur se in luogo limitrofo a quello di svolgimento del c.d. summit, ma non avevano incontrato ST, come riferito da PP RI ed emergente dalla intercettazioni;
le dichiarazioni del PP sarebbero state mal valutate;
che l'intercettazione ambientale operata sul volo AZ 7106 Lamezia-Linate sarebbe stata erroneamente valorizzata ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità; che l'imputato risulta pacificamente estraneo alle vicende riguardanti il ritenuto proposito omicidiario di ST IO in danno di EL ES;
che la sua partecipazione alla struttura definita "OM" sarebbe stata desunta dalla sua affiliazione ad un gruppo malavitoso capeggiato dal cugino ST IO: quest'ultimo peraltro si era distaccato dalla "locale" di Seregno, ed aveva successivamente commesso reati con l'ausilio di terzi, tra i quali asseritamente il ricorrente, ma con attività priva delle connotazioni di cui all'art. 416-bis c.p.
9.1.1. Denuncia, inoltre, vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche (poiché la Corte di appello ha disatteso la richiesta osservando che nel gravame non erano stati offerti elementi nuovi rispetto alla valutazione del primo giudice, atti ad indurre a diverse conclusioni, laddove anche i soli motivi ritenuti dal Tribunale non sufficienti 62 a legittimare il benefício erano sufficienti a far ritenere la fondatezza della doglianza), e quanto al diniego del riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati, 9.1.2. Denuncia, infine, violazione di legge quanto all'individuazione del reato più grave nell'ambito della continuazione riconosciuta tra i 4 reati oggetto di condanna (quello di cui al capo 147A ha minimo e massimo edittale più elevati, tenuto conto della ritenuta aggravante di cui all'art. 7 cit.).
9.2. Il ricorso è in toto inammissibile.
9.2.1. Le doglianze inerenti alle affermazioni di responsabilità sono assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure giȧ dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 150 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di pluríme intercettazioni (riepilogato in sede di esame dibattimentale dal m.llo COSTANTINO), incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti;
rispetto ad esse, le dichiarazioni collaborative pure contestate in ricorso assumono valenza confermativa ulteriore, ma meramente accessoria e complementare, In particolare, il m,llo COSTANTINO ha spiegato che dopo l'omicidio di RO CR (27.3.05) si monitorava con attenzione il territorio e si prestava particolare attenzione, nell'ambito della consorteria criminale già individuata, all'emergente gruppo NO, con l'identificazione del suoi componenti in : IN FA e IN US, NI US e AN SE -tutti familiari di NO -, nonché De IO LE, CA OV e NO CE (factotum di origine pugliese). Il teste ha dichiarato che, a partire dall'ascolto delle conversazioni intercettate a carico di questi soggetti dall'anno 2005 e fino al 2009 (le utenze in uso ad IN FA fino al 5 novembre 2009), gli inquirenti ne avevano ricostruito i legami, gli interessi, le attività illecite condotte e le azioni di fuoco che il gruppo predisponeva, tra le quali il progetto di uccidere LI ES. L'ascolto delle conversazioni veniva accompagnato dal costante monitoraggio degli spostamenti di questi imputati, che portava ad individuare nella famiglia di Giampȧ cd, "il professore", zio di AN NO, e residente a [...], il legame con la corrispondente casa-madre calabrese, tenuto da questa 'ndrina>>. 63 Fondamentale ed ineludibile importante elemento di riscontro alle accuse mosse all'TI è stato, infine, incensurabilmente desunto dall'esito dei sequestri effettuati, aventi ad oggetto le armi a disposizione del gruppo (pistola sequestrata ad IN US, corrispondente all'arma usata per l'azione di fuoco contro la vetrina del bar Kudo's; le armi rinvenute nel box di NO CE il 27.3.2009); nonché l'auto Renault e la moto, entrambe di provenienza furtiva, custodite nel box di NO, predisposte per l'agguato ad LI ES ( pianificato con lo stesso modus operandi dell'uccisione di CR RO)>>. Su questo quadro indiziario esaustivamente ricostruito nelle decisioni di merito (nel capitolo dedicato alla locale Seregno-Giussano) si sono successivamente inserite le - dichiarazioni etero accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia PP e NO, motivatamente ritenute attendibili dalla Corte di appello, anche perché riscontrate da quanto già emerso dalle acquisite intercettazioni: secondo la Corte di appello, le ricostruzioni dei pentiti, quindi, assumono valore di riscontro a fatti e circostanze gravemente indiziari e già ampiamente provati dagli esiti delle indagini di P,G, (intercettazioni, servizi di osservazione, perquisizioni e sequestri), consentendone una lettura più ampia, organica e completa, alla luce delle articolate e, spesso, complesse dinamiche che sussistevano, nella 'ndrangheta AR, all'epoca in considerazione>>. La Corte di appello ha, pertanto, motivatamente concluso (f. 165 s.) che TI BI, con riferimento al contesto territoriale nel quale la contestazione assumeva che egli operasse, partecipava all'utilizzo del metodo mafioso delineato nei precedenti passi della motivazione della sentenza impugnata sulla base di corrette ed incensurabili valutazioni del materiale probatorio acquisito, e, nell'ambito degli episodi sintomatici dell'appartenenza al sodalizio, portava a compimento anche i fatti costituenti autonomi reati-fine, contestati ai capi 15, 16 e 147 A>>, questi ultimi aggravati ex art. 7 I. n. 203 del 1991, per le ragioni fattuali indicate a f. 167 ss. dalla Corte di appello (i reati di cui ai capi 15 e 16 erano motivati non da mera amicizia con AL, ma dal più intenso legame derivato dal comune sodalizio di appartenenza>>, dimostrato dalle conversazioni tra l'imputato ed LE OT intercettate dopo l'arresto del AL, riportate a f. 168; quanto al residuo reato, il fondamento dell'aggravante de qua è convincentemente spiegato dalla Corte dí appello a f. 171). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello - che ha puntualmente replicato a f. 157 ss. a tutte le censure costituenti oggetto dell'atto di appello -, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità; in relazione al reato di cui al capo 147 A, il ricorso non specifica adeguatamente l'oggetto delle doglianze, limitandosi a lamentare di aver proposto una interpretazione alternativa della conversazioni intercettate come premesso inammissibile in sede di - legittimità, in difetto di documentati travisamenti -, senza peraltro indicarne il contenuto), 64 limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
9.2.2. Generico e manifestamente infondato è il motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche: se, da un lato, il ricorrente non ha indicato l'elemento in astratto sintomatico di meritevolezza in ipotesi non valutato o mal valutato, dall'altro la Corte ha negativamente valorizzato le condizioni personali dell'TI, il ruolo non marginale assunto nel sodalizio desunto dalle condotte al medesimo attribuite, correttamente conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale (da intendersi successivamente richiamato per tutte le doglianze di analogo segno dei coimputati), per il quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, poiché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. II, sentenza n. 3609 del 18 gennaio 1° febbraio 2011, CED Cass. n. 249163).
9.2.3. Quanto al diniego della continuazione con reati separatamente giudicati, la doglianza è meramente reiterativa, e quindi generica, avendo la Corte di appello esaminato la richiesta, non accogliendola con motivazione incensurabile in questa sede perché corretta giuridicamente, esauriente, logica, non contraddittoria, e non inficiata da travisamenti (f. 172).
9.2.4. Per la medesima ragione è inammissibile la censura riguardante il computo della pena base, anch'essa meramente reiterativa rispetto agli ampi ed incensurabili rilievi dedicati alla questione dalla Corte di appello (f. 139 ss.).
9.2.4.1. Peraltro, a stretto rigore, l'accoglimento della doglianza comporterebbe l'applicazione al ricorrente di una pena maggiore (egli si duole, infatti, che non sia stato considerato, quale reato più grave, quello di cui al capo 147 A, che asseritamente avrebbe mínimo e massimo edittale più elevati del reato ritenuto più grave dal giudici di merito, tenuto conto della ritenuta aggravante di cui all'art. 7 cit.), ma il ricorso non indica in alcun modo quale sarebbe l'interesse meritevole di tutela del ricorrente ad una siffatta decisione.
9.2.4.2. Per completezza, a riprova della completa mancanza di giuridico fondamento della doglianza, deve rilevarsi che, in riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, il motivo sembra contenere una implícita doglianza sul mancato “bilanciamento" (al riguardo si legge in ricorso quanto segue: aggravante che la Corte di appello non hat 65 ritenuto di bilanciare con attenuanti di sorta>>) nell'esprimere la quale il difensore non considera che la predetta circostanza aggravante sarebbe, comunque, per legge, sottratta al "bilanciamento" ex art. 69 c.p., pur se concorresse con circostanze attenuanti. 10) Ricorsi di DI ET L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1, con la recidiva (reiterata infraquinquennale) contestata, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 10.1. La difesa denuncia: (ricorso avv. GUARINO): I - violazione art, 606 lett, B), c.p.p. per violazione dell'art, 530, comma 2 c.p.p. e vizio di motivazione, risultando "palesemente insufficiente o contraddittoria la prova che l'imputato (...) abbia commesso i reati a lui ascritti" (lamenta che nulla dimostrerebbe la sua partecipazione ad incontri anche conviviali o summit con altri associati e che non ci sono intercettazioni che lo riguardano;
è stato scagionato anche da 3 pentiti;
insignificante ai fini della ipotesi di accusa è il valorizzato incontro con EL BE in occasione dell'omicidio di AM IM); II - violazione art. 606 lett. B), c.p.p. per violazione dell'art, 99 comma 5 c.p. (per illegittimità dell'operato aumento per la recidiva); (ricorso avv. BAGGIO): violazione dell'art. 606 lett. C) c.p.p. ("inosservanza delle norme processuali I/II stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità prova di resistenza") e vizio di motivazione (quanto alla affermazione di responsabilità, basata su un episodio risalente al 1999 privo di fondamento e su una conversazione intercettata), 10.1.1. In data 2 aprile 2015, è pervenuta una memoria dell'imputato, che ha ribadito di non essere mai stato coinvolto nell'omicidio di AM IN, commesso dal figlio CR in data 25 gennaio 2010. 10.2. I ricorsi sono in toto inammissibili. 10.2.1. Le doglianze inerenti all'affermazione di responsabilità sono assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure 6 66 9 MANgià dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 175 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime (non una soltanto, come erroneamente lamentano le difese del ricorrente) intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Dopo aver riepilogato e valutato gli acquisiti elementi probatori, la Corte di appello ha incensurabilmente concluso (f. 180) che La partecipazione del ER al sodalizio mafioso, il suo concreto apporto integrante quella "messa a disposizione" della propria opera agli interessi del sodalizio, non si concreta con la partecipazione a riunioni, a matrimoni, a momenti in cui si deliberano le gerarchie e le strategia per il semplice fatto che il ER non gode della stima dei capi e alle riunioni non viene invitato, Tuttavia, l'apporto del ER (contestato in termini ampi nel seguente modo: si mettono a completa FF disposizione degli interessi della locale cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso") si sostanzia nella messa in atto di intimidazione violenta e nei collegamenti - per quanto malevoli con i capi, nelle informazioni assunte e propalate a beneficio del sodali, sia pure con una leggerezza che irrita i capi. Il suo rapporto molto stretto con ST LI, emerso come figura "affidabile" della locale, ha costituito per lui un altro elemento di stabilità nel sodalizio, potendo contare ( e offrire) uno stabile appoggio ad un sodale di assoluto rilievo>>> Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 10.2.2. I ricorsi sono, peraltro, ulteriormente inficiati in parte da una imprecisa ricostruzione delle vicende processuali (diversamente da quanto si legge nel ricorso a firma dell'avv. GUARINO, l'imputato risponde di un solo reato), in parte da carenza di senso logico (non è dato rinvenirne nella seguente affermazione, che è possibile leggere nel ricorso a firma dell'avv. BAGGIO: poiché la colpevolezza è stata ancorata esclusivamente in ** quello stralcio di conversazione telefonica fra altri, è più che evidente l'illegale assunzione di quell'unica prova, ragion per cui si impone il ricorso alla prova di resistenza >>). 67 10.2.3. Errato è il riferimento (nel ricorso a firma dell'avv. GUARINO) all'art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p. per denunciare la violazione di una norma processuale (l'art. 530, comma 2, c.p.p.); inammissibile, per le ragioni già indicate nel § 4.4. di questa motivazione, é, comunque, la doglianza inerente alla violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. che cela in realtà una doglianza sulla motivazione. 11. Ricorso di ST IN L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1, con la recidiva (semplice) contestata, e condannato alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, ma ha escluso l'aumento di pena per la contestata recidiva, riducendo conseguentemente la pena ad anni nove di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. motivo, il 11.1. La difesa denuncia (riportando integralmente, per ciascun corrispondente motivo di appello): I - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p. - nullità della sentenza per omessa traduzione dell'imputato (all'udienza 13.12.2011, per la quale dal verbale in atti non risulterebbe la rinunzia a comparire valorizzata dalla Corte di appello;
all'udienza 25.9.2012, per la quale l'imputato avrebbe unicamente rifiutato nel momento in cui, in luogo di una sola manetta, si pretendeva di applicargliene due) - violazione del diritto di difesa ex artt. 178 e 179 c.p.p.; II violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) c.p.p. e vizio di motivazione nullità della sentenza per mancata dichiarazione di incompetenza territoriale a favore dell'AUrità giudiziaria di RE IA erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma 3, c.p.p. e 416-bis c.p. - violazione del principio del giudice naturale - mancanza di motivazione sul punto (la Corte di appello nel trattare in premessa ai ff. 22-24 la questione, comune a più appellanti, avrebbe omesso di considerare le emergenze sopravvenuti rispetto al momento in cui la questione era stata esaminata dal Tribunale della libertà; né può assumere rilievo la decisione della Corte di cassazione che ha definito il parallelo procedimento "Infinito", trattato con rito abbreviato, per la disomogeneitȧ come di rito dei materiali probatori valutabili;
da una intercettazione sarebbe emersa prova M inequivocabile della sussistenza di un legame indissolubile di ideazione, programmazione pianificazione con la IA (f. 1177 - 1189 della sentenza di primo grado); 688 9 III - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo (lamenta l'insussistenza della associazione di stampo mafioso che si è ritenuto di poter configurare;
premesso un riepilogo di massime giurisprudenziali in tema, lamenta l'insussistenza di elementi atti a dimostrare l'impiego di un metodo mafioso esteriorizzato e finalizzato al controllo del territorio di riferimento;
lamenta, inoltre, che i valorizzati reati fine fossero in realtà finalizzati a soddisfare esigenze personali dei singoli autori, e non strumentali alla vita ed al raggiungimento delle finalità dell'enucleato sodalizio;
nessun elemento (se si prescinde dalle valorizzate intercettazioni) legittimerebbe l'assunto dell'esistenza ed operatività di un locale in CORMANO, dove non risulta commesso nessun reato-fine; difetta la prova del conseguito controllo del territorio in OM, trascurabile essendo la possibile rilevanza dei valorizzati 130 episodi di estorsione, non decisivi in quanto perpetrati su un territorio molto vasto e popolato;
l'affermazione di responsabilità è anche in più punti viziata da una interpretazione non adeguata della acquisite intercettazioni (f. 16 del ricorso); a riprova dell'inesistenza del sodalizio de quo si sottolinea che l'associazione imputata non ha alcun reato legato agli stupefacenti>> (f. 17), attività che un sodalizio di 'ndrangheta non potrebbe disdegnare, tanto vero che nei principali processi aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 416-bis c.p. si è sempre accompagnata la contestazione di cui all'art. 74 1. droga;
risulterebbe, inoltre, che l'imputato, come altri, era un lavoratore indefesso>> (così il difensore a f. 17 del ricorso), il che mal si concilierebbe con i guadagni che egli avrebbe necessariamente dovuto trarre dalla ipotizzata partecipazione al sodalizio criminoso configurato;
IV - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 192 e 546, comma 1, c.p.p., ed illogicità della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova per quanto riguarda la ritenuta partecipazione dell'imputato al reato associativo. Trascrive l'elencazione degli elementi invocati dalla difesa nell'atto di appello per smentire l'ipotesi accusatoria, e ripercorre le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilitȧ, lamentando che: non si sia tenuto conto del fatto che l'imputato esercita regolare attività lavorativa, e che nessun congiunto è mai stato condannato per reati di mafia;
sia stata mal valutata la rilevanza della sua mancata partecipazione alle riunioni dell'officina di NE;
sia stata affermata la rilevanza delle acquisite captazioni, in realtà prive di pregio investigativo;
- illogiche sarebbero le argomentazioni con le quali la Corte di appello avrebbe inteso giustificare l'assenza di dote all'imputato; non abbia ricevuto adeguata risposta l'obiezione riguardante la mancanza della prova del reinserimento del ST nella 'ndrangheta dopo la sua ipotizzata esclusione dat 69 sodalizio (diversamente da quanto verificatosi con il LG) , il che dovrebbe evidenziare che il IN di cui si parla nelle intercettazioni non sia il ST (assente sia al momento sacrale del distaccamento di RI che a quello del reiserimento); ancora una volta, che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata l'attività lavorativa esercitata dall'imputato, che lo portava con notevole frequenza all'estero, rendendogli impossibile la assidua presenza (quale contabile del sodalizio) alle riunioni più o meno mensili del gruppo, ipotizzata dagli inquirenti, anche in tal caso omettendo di considerare adeguatamente i rilievi difensivi oggetto del gravame, che trascrive integralmente;
- censurando l'identificazione dell'imputato quale partecipante al summit (ma nulla dimostrerebbe che quell'incontro avesse tali connotazioni) tenutosi il 26.4.2008 presso il ristorante Antica Fornace di Solaro;
- l'assenza di decisivi elementi atti a far ritenere che il IN di cui si discute nelle valorizzate conversazioni fosse realmente il ST, in presenza in atti della prova del possibile riferimento del diminutivo a numerosi altri soggetti;
- dalle stesse intercettazioni emergerebbe l'estraneità dell'imputato al sodalizio de quo;
- le caratteristiche fisiche dell'imputato non legittimano l'assunto della sua appetenza al gruppo, poiché dalle intercettazioni emerge che IN il contabile aveva i capelli come ES CRISTO>>, mentre ST è calvo (come documentato attraverso l'esibizione del documento di riconoscimento). Inoltre IN il contabile dovrebbe essere, secondo quanto emerge dalle intercettazioni, un abituale assuntore di sostanze stupefacenti, mentre l'imputato ha documentato di non averne mai assunte;
V - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato al reato associativo (lamenta che nulla abbia dimostrato l'intraneità del ST, in assenza di prova della affiliazione rituale, di doti, della commissione di reati- fine, ed in assenza di elementi tali da legittimare l'attribuzione al predetto di un ruolo dinamico e funzionale nell'ambito del sodalizio); VI - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 195 e 603 c.p.p., ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata acquisizione di una prova a discarico che asserisce decisiva (si tratta del coimputato NE, che il collaboratore di giustizia NO ha riferito avergli fatto in nome del ricorrente): il diniego è stato motivato (come da ordinanza che allega) richiamando un orientamento per il quale la disciplina dettata dall'art. 195 c.p.p. non troverebbe applicazione per coimputati ed imputati in procedimento connesso, peraltro successivamente superato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 20804 del 2013); l'evidenza di un tale errore per violazione di una norma di procedura renderebbe non dovuta la c.d. prova di resistenza;
70 VII violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche;
VIII violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 416-bis, comma 4, c.p. e 59, comma 2, c.p., e mancanza della motivazione, in relazione all'aggravante dell'associazione armata, lamentando l'inconsapevolezza dell'imputato del possesso di armi da parte degli associati;
IX - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 18 cpv. c.p. ed illogicità della motivazione in relazione al diniego di unificazione del reato in continuazione con reati separatamente giudicati nel 1989. 11.1.1. In data 24 marzo 2015, è pervenuta una memoria dell'imputato, che ha prodotto due fotografie ed un certificato medico, per dimostrare di essere calvo e di non portare quindi "i capelli come Gesù IS", come al contrario emergerebbe dalle intercettazioni valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità. 11.2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 11.2.1. Il primo motivo è generico perché meramente reiterativo, e manifestamente infondato. La Corte di appello ha, infatti, compiutamente esaminato le analoghe censure costituenti motivo di appello, non accogliendole, con motivazione incensurabile in questa sede perché corretta giuridicamente, esauriente, logica, non contraddittoria, e non inficiata da travisamenti (f. 182 s.). In particolare, con riferimento alla prima delle udienze oggetto di doglianza, quanto allegato al ricorso è privo di decisivo rilievo, poiché dallo stesso ricorso si evince che il verbale cartaceo riepiloga in sintesi le vicende, mentre la trascrizione integrale (che il ricorrente non allega) le riporta più ampiamente: nessun insanabile contrasto, quindi, nessun vizio processualmente rilevabile. Con riferimento alla seconda delle udienze oggetto di doglianza, deve rilevarsi che il detenuto non è legittimato ad opporsi alle modalità di traduzione ritenute necessarie per esigenze di sicurezza, e comunque dalla relazione di servizio allegata allo stesso ricorso (la quale costituisce atto fidefaciente fino a querela di falso, che non risulta formalizzata) si evince la conclusiva rinunzia a comparire dell'imputato. 11.2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato (si rinvia in proposito a quanto premesso nei §§ 7 ss.). 71 11.2.3. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo attengono all'affermazione di responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente e sono, nel complesso, infondati. 11.2.3.1. In via preliminare, occorre osservare che non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di "documenti nuovi" diversi da quelli di natura tale da non costituire "nuova prova" e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di Cassazione. Sarebbe, ad esempio, ammissibile unicamente la produzione di certificati di nascita - rilevanti ai fini dell'imputabilità - o di morte - rilevanti ai fini della declaratoria di estinzione del reato (Sez. IV, sentenza n. 3396 del 6 dicembre 2005, dep. 27 gennaio 2006, CED Cass. n. 233241; Sez. III, sentenza n. 8996 del 10 febbraio 2011, CED Cass, n. 249614). Invero, i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. Ne consegue che in Cassazione possono essere prodotti esclusivamente documenti che l'interessato non era stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. Come già evidenziato da questa Corte (Sez. III, sentenza n. 43307 del 19 ottobre 2001, CED Cass. n. 220601), non è ammissibile nel giudizio di legittimità, anche dopo l'entrata in vigore della L. 7 dicembre 2000, n. 397, la produzione di nuovi documenti attinenti al merito della contestazione ed all'applicazione degli istituti sostanziali, non potendo interpretarsi come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di cassazione la lettera dell'art. 327- bis c.p.p., comma 2, nella parte in cui attribuisce al difensore la facoltà di svolgere "in ogni stato e grado del processo" investigazioni in favore del proprio assistito "nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo 6 del presente libro">>. È, pertanto, inammissibile la produzione di documenti nuovi in questa sede da parte del ricorrente. Va, in proposito, ribadito (Sez. II, sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 25302) il seguente principio di diritto: nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nel precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici del merito>>. Per altro verso, occorre anche precisare che la produzione in questa sede di documenti legittimamente acquisiti nel corso del giudizio di merito, che la parte interessata abbia 72 l'onere di allegare al ricorso in virtù dei rilievi in diritto di cui al §§ 4.1. ss., non può aver luogo quando i termini per l'impugnazione siano scaduti, dovendo accompagnarsi tempestivamente al deposito del ricorso, a pena di inammissibilità (la già maturata inammissibilità del ricorso per difetto delle necessarie allegazioni di atti di merito in esso richiamati non potrebbe, infatti, in difetto di una previsione normativa ad hoc, essere sanata ex post non termini per l'impugnazione ormai scaduti). Privi di rilievo processuale sono, pertanto, anche sotto questo profilo, i documenti allegati alla memoria del 24 marzo 2015, depositata quando i termini per l'impugnazione erano già irrimediabilmente scaduti. 11.2.3.2. Ciò premesso, deve rilevarsi che le doglianze inerenti all'affermazione di responsabilità sono in massima parte assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 184 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Sulla base del complesso degli elementi acquisiti, la Corte di appello ha motivatamente concluso (f. 190 s.) che La controversa figura di TR RI ha suscitato una certa apprensione all'interno dell'associazione perché metteva in pericolo la supremazia del NE in favore del nuovo arrivato AL, e con essa rischiava di sovvertire le idee fondanti dell'associazione come fino a quel momento erano invalse, riguardo al rapporti sulla IA e alla posizione del capilocale storici quale il NE era stato per il locale di RM, essendone anche il fondatore, TR, insomma, è a tutti gli effetti intraneus nel sodalizio criminoso perché è capace di fare ruotare intorno a sé le apprensioni e le tattiche degli altri sodali, Egli si inserisce in un passaggio fondamentale della vita associativa, non a caso di poco precedente all'omicidio NO -culmine ed evento deflagrante dei contrasti e momento di ripresa con il ripristino del vecchi assetti e la "punizione" degli insorti, mediante il ritiro delle cariche prima conferite, Per contrastare l'inequivoco tenore delle conversazioni telefoniche come sin qui sintetizzate e ricostruite nell'impugnata sentenza, l'appellante ribadisce la sua difesa, già avanzata in primo grado e disattesa dal Tribunale, che il RI di cui si parla nelle intercettazioni non è lui in quanto egli viene citato solo con riferimento al nome (e non al cognome), e vi sono negli atti vari altri riferimenti a tale RI;
inoltre, AN e NE parlano di un RI "con i capelli come Gesù IS",drogato, mentre lui è calvo e non assume droga, Ora, nessuna di queste 73 obiezioni coglie nel segno perché dal contenuto dei discorsi intercettati e soprattutto dall'incastro delle intercettazioni in cui si parla di TR RI e quelle in cui egli stesso è un conversante si nota una perfetta collimanza di senso e di eventi, tale per cui non vi è spazio per un equivoco di nome, IL RI viene spesso riferito insieme al PE, suo fratello, e con riferimento a colui che, insieme a ER, ordisce il complotto ai danni di NE, anche contro il volere dei maggiorenti di TT, fra cui PE TR;
a volte si fa riferimento al defunto padre dei due fratelli, CE, e alla destituzione dalla carica di contabile in favore di UC IC -tutti eventi riconducibili a TR IE e non ad altri, L'imputato ribadisce che il riferimento ai capelli come Gesù IS non può essere rivolto a lui e da ciò desume un errore di persona, ma tale riferimento non deve essere preso alla lettera e neppure è chiaro nella sua valenza, Il AN (che proferisce la similitudine citata) potrebbe riferirsi a capelli disordinati più che lunghi, e comunque il TR nostro imputato -per quanto ha apprezzato la Corte in udienza -non è calvo completamente, ma porta i capelli rasati, almeno quelli sulla nuca e sulle tempie. IL AN, interrogato sul punto dalla difesa, ha accondisceso in maniera poco convinta all'esistenza di altro RI come quello delle barzellette, che va in giro in bicicletta ma non ha fornito alcun dato utile alla sua identificazione né ha spiegato il senso delle sue parole qualora riferite al RI delle barzellette Da ciò discende che non ci sia alcun altro RI identificabile EEZ effettivamente come alternativo al RI TR. Quanto al riferimento fatto nella stessa conversazione all'uso delle droghe, tale affermazione non può certo essere confutata dalle analisi mediche fatte in carcere, ave certamente nessuno fa uso di droghe. L'uso risalente di droga ben può non risultare nelle analisi fatte mesi dopo, e comunque l'affermazione, genericamente formulata in senso dispregiativo, ben può fondarsi sul traffico delle droghe più che sul loro uso, trovando riscontro inequivoco nella condanna emessa dalla Corte di Appello di MI in data 18.1.1989 definitiva in data 11.1.1990 per traffico di stupefacente, eroina e cocaina, Conclusivamente, nessuno degli argomenti difensivi merita condivisione e l'affermazione di colpevolezza contenuta nella impugnata sentenza va confermata>>. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 11.2.3.3. A confutazione di alcune specifiche doglianze diifensive, deve rilevarsi quanto segue: 74 il ricorso all'intimidazione anche in territorio di RM è, secondo l'incensurabile valutazione della Corte di appello, dimostrato dagli elementi riepilogati a f. 184 s. della sentenza impugnata;
- il quarto motivo è inammissibile già per come formulato, poiché deduce violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p., in realtà muovendo doglianze all'apparato motivazionale della sentenza impugnata (cfr. § 4.4.); per quanto riguarda le censure prospettate come vero e proprio vizio di motivazione, ritiene il collegio che la Corte di appello abbia correttamente ed incensurabilmente esaminato e confutato ogni doglianza difensiva, senza incorrere in travisamenti (cfr. f. 186 ss., dettagliatamente); d'altro canto, la maggior parte delle obiezioni difensive ha carattere assertivo e congetturale (cfr. all'evidenza quarto motivo, punto 7, del ricorso: trattasi di mera ipotesi, sostenuta senza documentare travisamenti, ma soltanto sulla base di pure congetture), nessuna è decisiva, e quelle inerenti all'interpretazione delle intercettazioni sono del tutto generiche, non operando specifici e decisivi riferimenti a specífiche conversazioni in ipotesi malamente valorizzate. Quanto all'individuazione del ST come protagonista delle conversazioni valorizzate a suo carico, contestata in riferimento all'aspetto fisico ed alla negata tossicodipendenza, la Corte di appello ha, in realtà, esaurientemente spiegato che valorizzando un articolato insieme di elementi (dettagliatamente riepilogato a f. 190 in fine) si è motivatamente giunti a ritenere che il "IN" di cui si parlava nelle intercettazioni fosse proprio il ST, inoltre, il riferimento ai capelli è rimasto di significato equívoco e non decisivamente chiarito (anche l'imputato ne aveva, ma sulla nuca); né può ritenersi documentato che l'imputato non si drogasse (e quindi che il IN delle intercettazioni non fosse lui) in virtù di una certificazione di esami effettuati dopo l'incarcerazione. Risulta, tuttavia, errato (ma non decisivo, decisivo a fronte dei plurimi elementi acquisiti e valorizzati), e va emendato, il solo segmento della motivazione della sentenza impugnata che evoca un possibile riferimento dell'interlocutore a traffici di droga quotidiani di IN: in realtà, nella conversazione de qua si parla chiaramente e pacíficamente di assunzione. Per tale motivo, le doglianze de quibus vanno ritenute, nel complesso, infondate, non inammissibili. 11.2.4. Il sesto motivo è infondato. 11.2.4.1. Deve convenirsi con il ricorrente che, in ordine alla questione di diritto oggetto del motivo, le Sezioni Unite (sentenza n. 20804 del 14 maggio 2013, CED Cass. n. 255141 s.), con orientamento che questo collegio condivide e ribadisce, hanno chiarito che, diversamente rispetto a quanto ritenuto dalla Corte di appello, L'imputato che, nel corso 75 del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata - dell'art. 209 cod. proc. pen. - all'imputato di procedimento connesso, di cui all'art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all'art. 195 cod. proc. pen. >>, e che Alla chiamata in correità o in reità "de relato" si applica l'art. 195 cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., o un teste assistito, ex art. 197 bis, cod. proc. pen.>>. 11.2.4.2. La Corte di appello ha, peraltro, attribuito un rilievo marginale alle dichiarazioni de quibus. Il ricorrente afferma, in proposito, del tutto arbitrariamente (e, tra l'altro, in difetto dell'indicazione di possibili riferimenti normativi o giurisprudenziali a sostegno della propria tesi) che l'evidenza di un tale errore per violazione di una norma di procedura dovrebbe rendere non dovuta la c.d. prova di resistenza. L'assunto è del tutto infondato. La richiesta declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni del dichiarante de relato in difetto della citazione del dichiarante riferito di per sé non inficia l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata;
sarebbe stato, pertanto, onere del ricorrente evidenziare la ragione per la quale, eliminate quelle dichiarazioni, che sono sicuramente inutilizzabili (e va, in proposito, emendato, al sensi dell'art. 619 c.p.p., l'errore di diritto nel quale è incorsa la Corte di appello), dovrebbe risultarne inficiato l'intero impianto motivazionale;
ma ciò non è stato fatto, dichiaratamente perché (erroneamente) ritenuto non dovuto. In proposito, invero, il collegio condivide e ribadisce l'orientamento riaffermato di recente dalla Terza Sezione (sentenza n. 3207 del 23 gennaio 2015, CED Cass. n. 262011), per il quale, Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento>>. 11.2.5. Generico e manifestamente infondato è il motivo che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche: se, da un lato, il ricorrente non ha indicato convincentemente l'elemento in astratto sintomatico di meritevolezza in ipotesi non valutato o mal valutato, dall'altro la Corte ha negativamente valorizzato l'esistenza di un precedente penale grave, ed il comportamento processuale non sintomatico di meritevolezza (f. 192). 11.2.6. Quanto all'aggravante dell'associazione armata, la doglianza è in parte meramente reiterativa, avendo la Corte di appello (f. 192) esaminato la richiesta, 76 disattendendola, correttamente argomentando la natura oggettiva di essa (§ 6.4.1.3. di questa motivazione). Quanto al presunto difetto di consapevolezza del possesso di armi da parte degli altri consociati, la doglianza è inammissibile poiché formulata per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto di appello (d'altro canto, il ricorrente non ha contestato ™ come al contrario sarebbe stato doveroso, a pena di inammissibilità per genericità della doglianza il riepilogo del motivi di appello operato dalla sentenza impugnata, del tutto - silente sul punto). 11.2.7. All'evidenza reiterativo e manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo, avendo la Corte di appello, correttamente ed incensurabilmente, valorizzato ai fini del diniego dell'invocata continuazione con reati separatamente giudicati, l'estrema risalenza (a 20 anni addietro!) di questi ultimi (f. 192). 12) Ricorso di BE EL L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui al capi 1A. 84. 86. 88. 90, 91, nonché del delitto di cui al capo 89, qualificato ex artt. 110/367 e 61 n. 9 c.p., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 84) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 319 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con PO ES AN, NU ES e LI CE (nei cui confronti si è proceduto separatamente), BERLINGERI, in qualità di appuntato scelto CC, il secondo in qualità di brig, Capo, il terzo in qualità di appuntato, il quarto quale brigadiere, tutti in servizio presso NORM di Rho e pertanto pubblici ufficiali, al fine di compiere e per aver compiuto atti contrari al doveri d'ufficio, consistiti in a) fomire notizie riservate sulle indagini in corso e sulle operazioni di polizia condotte dalla Compagnia CC di Rho e in particolare: l'arrivo delle forze di polizia dopo il furto di un furgone 190 dotato di antifurto satellitare, rinvenuto a Lainate, la presenza di eventuali telecamere in luoghi dove saranno perpetrati furti;
la futura emissione di ordinanze cautelari, indagini in corso nei confronti di IN AN e il futuro arresto di quest'ultimo; il contenuto di una denuncia presentata da DI TA, a cui era stata incendiata la macchina;
b) nel fornire copertura ad un furto di un furgone Mercedes Sprinter tg, DB 365 CA (dotato di antifurto satellitare) avvenuto il 17.7.08 impedendo di individuare gli autori dei reati e il recupero del mezzo (BE -P LL), c) nell'accertare, contattando la centrale operativa della Compagnia CC di Rho su richiesta di IN AN, (sollecitato da PI US che temeva di essere pedinato dalle forze dell'ordine), chi fossero gli intestatan delle seguenti autovetture: tg, CC 622 XP (intestata a Gatti OV, n, a MI il 25.10.35) e tg, CC 622 XT (intestata a RA Ortega nato a [...]) e comunicando poi la relativa notizia a IN AN (BE) d) nell'omettere di denunciare AN IN che, spaccando "denti, naso e quant'altro" a soggetto non identificato, si era reso responsabile di lesioni aggravate dall'uso di arma (artt. 582, 585 c.p., 4 L. 110/75) (BE) e) nell'allontanare con uno stratagemma, verso Pogliana Milanese, i colleghi CC dal luogo (Mazzo di Rho) dove PI e LI stavano perpetrando il furto di due furgoni con all'intero merce varia, garantendo a questi ultimi di commettere il furto senza il pericolo di essere sorpresi (Venuto - BE) ponendosi al servizio di PI US, LI AN e del sodalizio a cui questi ultimi appartengono ricevevano da PI US, AN LI denaro, pari a circa euro 3000 per coprire il furto meglio indicato al punto b) the 77 precede, nonchè pari a circa 500 - 1000 euro per ogni notizia riservata rivelata, merce provento di furto quale corrispettivo degli atti contrari ai doveri d'ufficio compiuti e da compiere, in tal modo facendosi retribuire stabilmente e facendo mercimonio della loro pubblica funzione. Limitatamente a BE, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Rho e altrove fino al dicembre 2008 86) delitto p. e p. dagli artt. 110, 648, 61 n. 9 c.p. perchè, in concorso con persone non identificate, al fine di procurarsi un profitto pari a circa euro 3.000,00 si metteva alla guida del furgone Mercedes Sprinter tg. DB 365 CA provento di furto commesso (117.7.08 ricoverato presso l'autofficina di LI Vito, in tal modo consentendo che il furgone rubato non incappasse in controlli. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione rivestendo BE la qualifica di appuntato scelto appartenente al CC. In Rho nel luglio 2008 BB) (in concorso con LI AN separatamente giudicato) delitto p. e p. dagli artt. 110, 81, 615 ter comma 3 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, LI quale istigatore e BE quale autore, accedevano abusivamente alla banca dati delle FFPP al fine di accertare chi fosse l'intestatario delle autovetture tg. XP (TT OV) e C6 (RA Ortega): in particolare LI, su sollecitazione di PI, attivava BE il quale chiedeva il suddetto accertamento (niotivandolo con la falsa necessità di conoscere chi fosse l'intestatario di un'auto ferma sotto la sua abitazione da una settimana) al Vice Brig. Lo Conte, in servizio presso la centrale operativa di Rho, il quale, ingannato, provvedeva a dare seguito alle richieste di BE. Con le aggravanti di aver commesso i fatti su sistemi informatici relativi all'ordine pubblico, sicurezza pubblica e di interesse pubblico e da parte di pubblico ufficiale con abuso dei poteri e violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione. In Rho il 21.7.08 89) delitto p. e p. dagli artt. 110 - 368, 61 n. 9 c. p. perchè, in concorso con TA ND, quest'ultimo quale autore materiale e BE quale istigatore, mediante falsa denuncia presentata al Comando Compagnia CC di Rho il 26.8.08, accusavano falsamente soggetti ignoti (pur sapendoli innocenti) di avere scavalcato il muro di cinta del Mollificio BEMA srl e di aver asportato merce del valore di circa 180 - 200mila euro (art. 624 bis c.p.), circostanze da ritenersi false in quanto nessun furto era avvenuto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri inerenti a una pubblica funzione rivestendo BE la qualifica di appuntato scelto appartenente al CC In Rho il 26 agosto 2008 Fatto conclusivamente qualificato ex artt. 110/367 e 61 n. 9 c.p., 90) delitto p. e p. dagli artt. 110, 479, 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso con NU ES (giudicato separatamente) al fine di assicurare a sé e a TA l'impunità per il reato di cui al capo che precede, redigevano un falso verbale di sopralluogo nonché il falso memoriale di servizio n. 140108 dove si dava atto che in Rho via Menotti n. 59 era avvenuto un furto con scasso e che la dinamica presunta era la seguente: "molto probabilmente hanno utilizzato un furgone per poter caricare tutta la merce", circostanze da ritenersi entrambe false in quanto non era avvenuto alcun furto. Con l'aggravante di aver commesso il fatto su atto facente fede fino a querela di falso In Rho 25.8.08 91) (in concorso con PI US e LI AN separatamente giudicati): delitto p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 9, 624, 625 n. 7 c.p. perché, in concorso tra loro e con NU ES, si impossessavano dei furgoni qui di seguito indicati rnentre si trovavano parcheggiati sulla pubblica via, sottraendoli a Design Atelier SchwerHauser GBR e Arden Intemational Ltd: Furgone Mercedes modello Sprinter tg. AX S 500 Furgone Mercedes modello Sprinter tg. F55XSF Con le aggravanti di aver commesso i fatti su cose esposte alla pubblica fede, con abuso di poteri e violazione di doveri connessi a pubblica funzione e al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In RHO e Lainate il 14.9.2008 12.1. La difesa denuncia: penale, anche in relazione alle deduzioni formulate nell'atto di appellodella legge f - contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza e/o violazione 78 relazione al capo 1 A (lamenta che non sarebbe configurabile il ritenuto concorso esterno in difetto di un sodalizio di riferimento, perché il gruppo enucleato non avrebbe mai agito con esteriorizzazione del metodo mafioso, e non essendo sufficiente all'uopo una valutazione di mafiosità soltanto potenziale;
non sarebbero state esaminate compiutamente le censure costituenti oggetto di appello;
la condotta di presunta agevolazione di DI CR in relazione all'omicidio di AMI costituirebbe al più mero favoreggiamento personale, come già ipotizzato nell'ambito di diverso procedimento;
sarebbero state mal valutate le dichiarazioni del cap. CARUSO, il quale avrebbe confermato in dibattimento che l'imputato sapeva delle telecamere in funzione sulla scena del crimine, ed avrebbe agito pur negligentemente, ma senza dolo, di certo non alterandola intenzionalmente (come avrebbe ammesso lo stesso imputato all'ud. 31.5.2012); la stretta di mano con DI sarebbe in realtà insignificante;
né l'imputato avrebbe potuto, come pure si è ritenuto, agevolare l'uscita del FULCINITI dal pub in oggetto (lo si desume dai filmati visionati in dibattimento); difetterebbe la prova del necessario contributo alla preservazione ed al rafforzamento del sodalizio); quanto agli ulteriori reati, nessun elemento ricollega il ricorrente al SCNIERI, o lo mostra disponibile, come pure ipotizzato, ad accondiscendere ai voleri del predetto e di IN IO, nulla emergendo al riguardo dalle effettuate intercettazioni;
nulla dimostra che l'imputato avesse in uso telefoni cellulari intestati a terzi;
apodittica sarebbe l'identificazione dell'imputato come il soggetto coinvolto nel furto di un piccolo escavatore da inviare in Puglia;
nulla dimostrerebbe le ipotizzate rivelazioni del segreto di ufficio (riguardanti notizie delle quali egli in realtà non era neanche a conoscenza, essendo del tutto irrilevante quanto desumibile dalla testimonianza MENNUTO). 12.2. Il ricorso è, in toto, inammissibile. 12.2.1. Le doglianze, tutte inerenti alle affermazioni di responsabilità, sono assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 193 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. 79 Sulla base del complesso degli elementi acquisiti, la Corte di appello, dopo aver puntualmente esaminato e superato le singole censure difensive, ha motivatamente evidenziato (f. 195 ss.) che BE, appuntato del CC in servizio presso la Compagnia di Rho, risulta aver sistematicamente asservito la propria attività funzionale agli interessi del sodalizio criminoso, nell'ambito del rapporto corruttivo contestato al capo 84, attraverso la rivelazione di notizie in ordine ad indagini in corso o iniziative di polizia di comune interesse, dando consigli ai sodali sulla condotta da tenere, aiutando costoro ad eludere le investigazioni a loro carico e ad assicurarsi i proventi del delitti commessi, attuando "depistaggi" e intralci alle indagini in corso di interesse dei sodali, agevolando la stessa realizzazione di reati fine ed in taluni casi addirittura concorrendovi, dando la sua completa disponibilità ad ogni genere di richieste degli associati;
cosi da contribuire deliberatamente e concretamente ad assicurare il rafforzamento dell'associazione criminale, rendendo più sicuri i piani criminali del sodalizio e la loro attuazione, consentendo ai sodali di agire nella piena consapevolezza di poter contare su fonti informative qualificate e sulla protezione da parte di rappresentanti dell'arma dei CC'>. La prospettazione difensiva che i "favoritismi" accertati avrebbero riguardato solo gli interessi personali del coimputato IO IN, conosciuto dall'imputato soltanto come autore di furti, e non come appartenente ad associazione mafiosa, è stata incensurabilmente ritenuta insostenibile, a fronte delle risultanze riepilogate a f. 195 s. La Corte ha poi osservato che per escludere ogni dubbio in ordine al fatto che i favoritismi" del BE riguardassero l'associazione e non gli interessi personali dello LI è sufficiente considerare la ricostruzione operata in sentenza delle vicende oggetto contestazione, in relazione alle quali non è stata proposta impugnazione, o anche solo leggere il capo 84, ove sono enunciati dettagliatamente gli atti contrari ai doveri d'ufficio contestati al BE in concorso con i suoi tre colleghi separatamente giudicati: atti consistenti ad esempio nella comunicazione di notizie riservate riguardanti l'attività associativa di furto di furgoni facente capo a PI e alla sua "squadra", agevolandone la consumazione con la segnalazione della presenza di telecamere ed anche intervenendo direttamente per allontanare pattuglie in arrivo sul luogo di perpetrazione di furti;
ovvero l'abusivo accesso all'archivio informatico dell'Arma per accertare l'intestazione dell'autovettura che, secondo la preoccupazione espressa da PI, lo stava pedinando. La consistenza stessa del contributo sistematicamente prestato dal BE a favore del sodalizio, nell'ambito dell'accertato patto corruttivo contributo che va dalla "copertura" dell'attività associativa di furto di furgoni, a notizie ed anticipazioni su indagini interessanti gli associati, allo sviamento di indagini in corso, all'allontanamento di spacciatori da luoghi utilizzati da PI e dal suo gruppo per il traffico di stupefacenti -non lascia adito a dubbi in ordine all'idoneità di tali condotte, in termini di rilevanza causale a rafforzare l'associazione, agevolandone la realizzazione del programma criminoso>>. 80 0 8 A tale conclusione è stato ritenuto non ostativo il rilievo che l'imputato svolgesse solo attività di vigilanza e pattugliamento sul territorio, mentre non si occupava di indagini, in quanto i fatti accertati dimostrano come egli non avesse alcuna remora a travalicare i confini delle sue attribuzioni, anche oltre i limiti della liceità>>, E' stata, inoltre, ritenuta destituita di fondamento la specifica censura mossa alla sentenza, che non avrebbe dato risposta alla questione relativa all'effettiva volontà del BE di alterare le tracce dell'omicidio AMI e di allontanare i sospetti dal gestore del locale DI CR nonché al reale significato da dare alla stretta di mano con il padre di questi, il coimputato DI ET, ove si consideri la puntuale e non specificamente contestata ricostruzione operata dal Tribunale in base alla deposizione dell'isp. Redaelli - nel senso che si vedeva nelle mani dell'imputato ER CR una pistola, che era stata utilizzata per uccidere AR, non trovata sul luogo del delitto - ed alle riprese visive registrate;
queste ultime evidenziano come BE passeggiando nella sala del locale per portarsi alla porta di uscita avesse consentito con la sua "disattenzione" a UL ME di prelevare la pistola da dietro la cassa, di occultarla sulla sua persona e di portarla fuori dal bar;
le stesse riprese mostrano quindi la stretta di mano tra BE e ER TA, la cui interpretazione non assume rilievo decisivo al fine di escludere che l'intervento del BE fosse finalizzato ad intralciare le investigazioni, alterando deliberatamente la scena del crimine a favore dell'autore dello stesso, intraneo come il padre della locale di Rho>>. Quanto al profilo soggettivo, la piena consapevolezza di questi dell'appartenenza dei soggetti destinatari dei suoi "favoritismi" alla 'ndrangheta è stata incensurabilmente desunta da colloqui intercettati intrattenuti da SCNE e ON il 24 e il 25 luglio 2008: il primo riferisce l'ambasciata mandata da LE il carabiniere per dirmi "di stare attento", pervenutagli attraverso IC IO soggetto sottoposto all'obbligo di firma segnalando che c'è qualcuno che sta parlando, con la raccomandazione di maggiore prudenza nelle riunioni del sodalizio, di evitare le mangiate al ristorante RN con 10- 20 persone>>; nelle stesse conversazioni si parla di un'indagine che coinvolge 140 persone, quindi di un'attività investigativa riferita non a singoli, ma all'intera associazione;
nel medesimo senso depone la conversazione del 17 novembre 2008 nel corso della quale SCNE dice di avere appreso dal suo informatore LE di 200 mandati di cattura mafia tutti calabresi quando c'è qualche problema noi lo sappiamo tre giorni prima ...>>. La Corte di appello ha, pertanto, conclusivamente ravvisato nelle accertate condotte dell'imputato, tutti gli elementi costitutivi che caratterizzano la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso (per i qauli si rinvia a quanto premesso nei §§ 8 ss.), essendo risultato accertato il contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sistematicamente fornito dal suddetto al sodalizio in termini di rilevanza causale ai fini della conservazione e rafforzamento del medesimo>>. 81 Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 12.2.2. Quanto alla configurabilità di un sodalizio operante in loco con metodo mafioso, rispetto al quale il BE è stato ritenuto concorrente esterno, non può che farsi, inoltre, riferimento a quanto premesso nel § 6 ss. 12.2.3. Va, conclusivamente, rilevato che la censura riguardante la possibile qualificazione giuridica della condotta del BE come favoreggiamento personale è tardiva perché dedotta per la prima volta in questa sede, e non esaminabile di ufficio, in considerazione dell'inammissibilità del ricorso. 13. Ricorso di CA OM L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. e 13., in continuazione tra di loro e con reati separatamente giudicati dal Tribunale di MO in data 11 dicembre 2008 (con sentenza divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2009), e condannato complessivamente alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili, La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6, 13) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 1. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso col fratello CA GI, deteneva e portava in luogo pubblico una pistola trasportandola da Carate RI - vivaio Giardino degli Ulivi - in un luogo sconosciuto, Con l'aggravante di aver commnesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1). In Carate RI nell'aprile 2008 e attualmente permanente. 13.1. La difesa denuncia: I - nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per violazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta appartenenza all'associazione mafiosa (lamenta - dopo aver riepilogato nelle prime 6 pagine del ricorso una serie di massime giurisprudenziali che fondamento dell'affermazione di responsabilità la Corte di appello avrebbe arbitrariamente posto la messa a disposizione per gli scopi del gruppo del vivaio Giardino degli Uliví, trascurando che il ricorrente aveva rapporti solo con il dipendente EL RO - un pregiudicato la cui assunzione deve però ritenersi irrilevante, avendo il ricorrente, nell'esercizio della sua attività di 82 imprenditore, anche in passato assunto ex detenuti: e molti del malavitosì che si assume avere sporadicamente frequentato il vivaio, vì si recavano in realtà perché parenti del predetto -; non risulta essere stato formalmente affiliato;
non risulta aver partecipato a summit od incontri di diversa natura;
la sentenza impugnata è contraddittoria perché prima afferma che l'appartenenza al gruppo si sarebbe protratta anche dopo la morte del EL, concretizzandosi nella custodia di armi presso il vivaio, poi dȧ atto che l'imputato, nell'analizzare la sua posizione processuale, dice che le armi erano state trovate dopo la morte del EL, ma c'erano da prima, ed erano in esclusiva disponibilità del EL, come dichiarato all'udienza 20.2.102 dal teste NO;
nulla dimostra che presso il vivaio ci sarebbero stati incontri tra associati dopo la morte del EL, né che il ricorrente fosse consapevole della mafiosità delle attività svolte dal predetto;
su tale ultimo profilo le emergenze delle svolte intercettazioni sarebbero contraddittoriamente valutate (se CA è, come si afferma, al corrente di tutte le dinamiche interne ma in ciò condividendo conoscenza non individuali ma della intera famiglia , non si comprende perché in una occasione EL e ST smettono di parlare quando arriva CA); nulla dimostra in sintesi la sua appartenenza al sodalizio di cui al capo 1); II - nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per violazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo nel reato di associazione mafiosa (a prescindere dall'assenza di qualsivoglia condotta materiale di partecipazione, il ricorrente era comunque del tutto inconsapevole dell'esistenza e dell'operatività del sodalizio: nulla dimostrerebbe quindi il necessario dolo); III - nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per violazione dell'art. 416-bis c.p, e vizio di motivazione, per errata qualificazione giuridica del fatto, che al più integrerebbe il mero favoreggiamento personale;
IV - nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per violazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui agli artt. 416-bis c.p. commi 4 e 6, e 7 d.l. n. 152 del 1991; V nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), c.p.p., per violazione dell'art. 416-bis c.p. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 533, comma 1, e 530, comma 2, c.p.p., in difetto della prova della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. 13.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 13.2.1. I primi due motivi attengono all'affermazione di responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili. 83 Le doglianze del ricorrente sono, infatti, assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass, n. w w w w w 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 198 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, nonché le precise dichiarazioni del collaboratore NO, motivatamente ed incensurabilmente ritenute attendibili, La Corte ha anche puntualmente confutato le obiezioni difensive (in particolare, osservando che l'imputato era partecipe del sodalizio enucleato, come contestatogli, ma non era considerato affidabile: per questo in alcune occasioni i sodali tacciono al suo arrivo, ed in alcune occasioni non lo invitano ai summit), ed ha ritenuto provata l'esistenza di uno stretto legame con il capo della "locale" EL e la messa a disposizione del sodalizio del vivaio dove l'imputato lavorava per incontri riservati;
è stata ritenuta provata anche la custodia di armi, che documenta il necessario dolo di partecipazione;
sono state valorizzate intercettazioni ambientali in carcere con i familiari proprio aventi ad oggetto la custodia di armi (f. 533 s. della sentenza di primo grado); si è evidenziato che le conversazioni intercettate dimostrano che l'imputato era comunque al corrente delle principali dinamiche interne alla "locale" di SEREGNO;
la conversazione riportata a f. 205 ha evidenziato, nell'incensurabile interpretazione della Corte di appello, che il CA fosse consapevole della riferibilità delle armi non al solo EL ma a loro>>; le frequentazioni assidue dei sodali presso il vivaio sono continuate anche dopo la morte del EL, a riprova dell'esistenza di più ampi legami “associativi”, che prescindevano dalla sola persona del predetto. La Corte di appello ha, pertanto, concluso che la complessiva valutazione di tutte le circostanze di fatto acquisite e valutate smentisce l'ipotesi di una condotta limitata a vantaggio del singolo partecipe [EL] - che, peraltro, è capo della locale di Seregno - bensì provano la disponibilità manifestata e concretamente prestata dall'appellante ad occultare le armi del sodalizio e a supportare le relative attività, agevolando i contatti e le riunioni tra i sodali, che fonda la ritenuta intraneità alla "locale", come contestata>> (f. 208). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni w punto per punto della loro w w w w 84 4 2 ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 13.2.2. Il terzo motivo è ancora una volta meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, poiché gli elementi valorizzati dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità hanno dimostrato che l'attività svolta dal CA avvantaggiava l'intero sodalizio, non il solo EL, e si era protratta anche dopo la morte di quest'ultimo. 13.2.3. Il quarto motivo è in parte non consentito (le censure riguardanti le aggravanti di cui all'art. 416-bis, commi 4 e 6, c.p. non avevano costituito oggetto di appello, e sono state inammissibilmente dedotte per la prima volta in questa sede), in parte meramente reiterative, e quindi generiche (a fronte degli incensurabili rilievi con i quali la Corte di appello ha argomentato - f. 209 - la ritenuta configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991). 13.2.4. All'evidenza generico (in difetto di compiuti riferimenti alle acquisite risultanze) e comunque non consentito (poiché deduce violazione degli artt. 530 e 533 c.p.p., in realtà muovendo doglianze all'apparato motivazionale della sentenza impugnata: cfr. § 4.4.) è il quinto motivo. 14) Ricorso di IA AR L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reati di cui ai capi 1bis - H1 - H (esclusi i beni sub 6 e 9), unificati dal vincolo della continuazione ed esclusa la circostanza aggravante contestata sub H), nonché del reato di cui al capo O, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, e condannato alle pene ritenute di giustizia (anni due di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui al capo O), ed anni undici di reclusione per le residue imputazioni) con le statuizioni accessorie, anche di confisca od in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, ma ha escluso l'aggravante di cui all'art. 353, comma 2, contestata sub 0), riducendo conseguentemente la pena per tale reato (ad anni uno di reclusione ed euro 200 di multa), e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6, HI AR H) DE delitto di cui agli Artt. 110, 81 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con persone non identificate, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente i beni qui di seguito indicati a HI EV, 85 LO LV, AI UR, Argenta sas, Tecnogest Service srl, Immobiliare Bivio Vela srl, AN NI, OL MA AN, UR RO IS LI, GR IG 1) quote di PFP srl facenti formalmente capo a HI EV e LO LV 2) (facenti formalmente capo a PFP sr) : Comune di Borgarello (PV), diritto di superficie per 99 anni sul terreno di cui al foglio 3 particella 901; Comune di San Genesio ed Uniti (PV), proprietà sul cd. Lotto n° 6 della istituendo "area artigianale" complessivamente identificata dal Foglio nr. 6 Mappali n° 82, 84 e parte del 36; Comune di AV n° 15 centiare Foglio 3 Particella 679 Semin.Irrig. (proprietà al 100%); n° 38 centiare Foglio 3 Particella 772 Semin.Irrig. (proprietà al 100%); n° 2 centiare Foglio 3 Particella 773 Semin.Irrig. (proprietà al 100%); - 12 mq cat C/2 Foglio A5 part. 1194 sub 522 in AV via Cardano Gerolamo nr. 58 PIno Si (proprietà al 100%); - immobile categoria A3 Foglio AS part. 1194 sub 521 in AV via Cardano Gerolamo nr. 58 PIno T (proprietà al 100%); immobile categoria A3 Foglio A5 part. 1194 sub 520 in AV via Cardano Gerolamo nr. 60 PIno T-S1 (proprietà al 100%); immobile categoria A3 Foglio A5 part. 1194 sub 519 in AV via dei Liguri nr. 30 PIno T-S1 (proprietà al 100%). In comune di Pasturana (AL), ✓ proprietaria di 07 are (fg.3 Part. 250 Prato); proprietaria di 34 are e 60 centiare (fg.3 Part. 251 Prato); proprietaria di 36 are e 80 centiare (fg.3 Part. 282 Seminativo); proprietaria di 03 are (fg.3 Part. 263 Seminativo;
proprietaria di 04 are e 42 centiare (fg.3 Part. 750 Seminativo;
proprietaria di 03 are e 92 centiane (fg.3 Part. 751 Seminativo); proprietaria di 04 are e 07 centiare (fg.3 Part. 752 Seminativo); proprietaria di 03 are e 67 centiare (fg.3 Part. 753 Seminativo); proprietaría di 03 are e 70 centiare (fg.3 Part. 754 Seminativo); proprietaria di 03 are e 70 centiare (fg.3 Part. 755 Seminativo); proprietaria di 24 are e 81 centiare (fg.3 Part. 771 Seminativo); proprietaria di 02 are e 40 centiare (fg.3 Part. 772 Seminativo); proprietaria di 07 are e 10 centiare (fg.3 Part. 773 Seminativo); proprietaria di 07 are e 10 centiare (fg.3 Part. 774 Seminativo); proprietaria di 08 are e 60 centiare (fg.3 Part. 775 Seminativo); proprietaria di 09 are e 50 centiare (fg.3 Part. 776 Seminativo); proprietaria di 08 are e 90 centiare (fg.3 Part. 777 Seminativo); proprietaria di 03 are e 82 centiare (fg.3 Part. 822 Seminativo); proprietaria di 03 are e 90 centiare (fg.3 Part. 845 Seminativo); proprietaria di 03 are e 90 centiare (fg.3 Part. 846 Seminativo); proprietaria di 03 are e 98 centiare (fg.3 Part. 847 Seminativo); proprietaria di 06 are e 42 centiare (fg.3 Part. 848 Seminativo); proprietaria di 03 are e 73 centiare (fg. 3 part. 850 Seminativo) proprietaria di 06 are e 13 centiare (fg. 3 part. 851 Seminativo) proprietarla di 06 are e 18 centiare (fg. 3 part. 852 Seminativo) proprietaria di 06 are e 37 centiare (fg. 3 part. 853 Seminativo) proprietaria di 05 are e 70 centiare (fg. 3 part. 854 Seminativo) 3) (facenti formalmente capo a PFP sas) immobile sito in AV Sez. Urbana B fg. 19 Part. 1185 sub. 5) in via C. Correnti plano T (perc. 1/1000); immobile sito in AV (Sez. Urbana B fg. 19 Part. 1188) mq in via C. Correnti piano T (perc. 1/2).; - 15 centlare (fg. 3 Part. 681 Sem Irrig.) ubicate In via G. De AR 11; 38 centiare (fg. 3 Part. 774 Sem Irrig.) ubicate in in via G. De AR 11; 3 are e 2 centiare (fg. 3 Part. 775 Sem Irrig.) ubicate in via G. De AR 11. 4) (Facenti formalmente capo a HI EV) n° 3 immobili siti in Torre d'Isola (PV) Frazione Cascina Sanvarese Via Val Tanturia n° 1/d, così specificati;
• Sez. urb. C foglio 1 Part. 338 sub. 63 piano Si categoria C/6, Sezione urb. C foglio 1 part. 376 piano T(lastrico Solare) 86 Sez, Urb. C foglio 1 Part. 275 sub, 21 categoria A/2; n° 3 immobili siti In AV Via De AR 17, così specificati: Sez. Urb. Foglio 3 part, 852 sub. 16 piano T categoria C/2; • • Sez. Urb. B Foglio 3 part, 852 sub, 15, piano T categoria C/6; Sez, urb. B Foglio 3 part. 852 sub. 7 piano 1 categoria A/3 (percentuale di 1/1); . immobile sito in Via Porta Pertusi n° 20 a AV Sezione Urbana A Foglio 5 Particella 478 sub 37, " immobile sito in MI Foglio 31 part. 118 sub. 704 piano S1 via Lessona n° 5 (percentuale di 2/8 in regime di separazione dei beni), 5) (facenti formalmente capo a intestato a LI NI MA e OL MA AN) . Comune di AV foglio 6 mappale 51 di 35 are e 60 centiare 6) (facenti formalmente capo a Immobiliare Bivlo Vela srl) n° 19 immobili siti in AV Viale Cremona 501 piano T, PIno 1 e PIno 2 del (foglio D/3 Part. 259, categoria A/3- C/6-C/7-F/1 sub. 5-8-10-11-18-19-20-21-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36 e 37) 7) (facenti formalmente capo a CO EV e UA RT) quote della Carribean International Society srl (CIS srl) 8) (facenti formaimente capo a ZA UR) Azienda (beni strumentali, rapporti bancari, etc.) della Iar Iniziative Assistenziali Riunite Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - ONLUS con sede in AV Via Brichetti n° 14 ed unità operativa in Roma C. So OR EM II, Azienda (beni strumentali, rapporti bancari, etc.) della ICARE Cooperativa Sociale con sede in AV Via Brichetti • n° 14 Azienda (beni strumentali, rapporti bancari, etc.) della KALOS KY AGATOS Cooperativa Sociale con sede in AV • Via Brichetti n° 14. 9) (Facente capo formalmente a Tecnogest Service srl) l'immobile sito in Novi Ligure (SV) Vicolo TAmino Foglio 32 part. 1418 sub 30 piano 1 10) (facenti formalmente capo a Argenta sas) nr. 3 immobili siti in AV Via Mirabello nr. 91 e n° 93, attualmente cosi censiti;
• Sez. Urb. G Foglio 5 part. 1501 sub, 1 piano T-1-51 cat. A/4 (percentuale 1/1), ⚫ Sez. Urb. G Foglio 5 part. 822 sub. 1 cat. C/6 (percentuale 1/1), Sez. Urb. G Foglio 5 part, 1501 sub 2 piano T cat. A/4 (percentuale 1/1); 11) (facenti formalmente capo a AI UR, UR RO DA LI, GR IG) Quote di Melhouse srl In MI, Pavía e altrove in continuazione fino al 2010 Contestazioni ai sensi dell'art. 517 c.p.p. (udienza 27/9/2012) IA AR H-1) del delitto di cui agli art. 110, 81 c.p., 12 quinquies D.1. 306/92 perché, in concorso con LI NI, MO DO, AG OS (nei confronti dei quali si procede separatamente), in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente a terzi i beni qui di seguito indicati: • Quote di partecipazione pari al 25% del capitale sociale della Compagnie Generali Finanziarie s.r.l. corrente in AV viale Brambilla n. 66/A formalmente intestata a AN NI, .Quote di partecipazione pari al 50% del capitale sociale della WEIZMANN s.r.l. con sede in Lotto di terreno identificato al foglio particella 849 del comune di Pasturana per un superficie di 9 are e 93 centare intestato alla sopra meglio indicata WEIZMANN s.r.l. ♦ Percentuale pari a 75,28/1000 del terreno identificato al foglio 3 particella 771 comune di Pasturana per un superficie di 24 are e 81 centiare (destinata a strada) intestato alla WEIZMANN s.r.l. • Immobile sito in AV viale Cremona n. 501 di cui alle coerenze catastali foglio 0/3 particella n. 259 sub 40, intestato alla TECNOGEST SERVICE s.r.l., legalmente rappresentata da MO DO, • Immobile sito in AV viale Cremona n. 501 di cui alle coerenze catastali foglio 0/3 particella n. 259 sub 41 intestato alla TECNOGEST SERVICE s.r.l., legalmente rappresentata da MO DO, 87 • Immobile sito in AV viale Cremona n. 501 di cui alle coerenze catastali foglio 0/3 particella n. 259 sub 24 intestato alla TECNOGEST SERVICE s.r.l., legalmente rappresentata da MO DO. * 50 % delle quote di Gestione Servizi Odontoiatrici s.r.l. con sede in AV via Mascheroni n. 21 formalmente intestate ad AG OS In AV e altrove in continuazione fino al luglio 2010. HI AR AN (in concorso con TR, LO e AL giudicati separatamente ) O) Artt. 110, 353 comma 2 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro e nelle qualità di cui sopra, con collusioni e mezzi fraudolenti qui di seguito indicati, turbavano la gara di appalto indetta per l'assegnazione in diritto di superficie del lotto 3 del PIno di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) in Comune di Borgarello, gara aggiudicata alla PFP srl in data 22.3.2010 Collusioni e mezzi fraudolent consistiti in: a) Presentare due offerte, entrambe provenienti da PFP srl, con importi diversi, rispettivamente pari a € 36.600 ea € 45.200,00 e nel farne risultare protocollata ufficialmente solo quella di importo minore, destinata ad essere sostituita con altra con importo maggiore qualora fossero intervenute offerte di altre imprese Allontanare dalla gara altra impresa, facente capo all'assessore Bertucca, in quanto l'appalto doveva essere vinto b) da PFP Fornire al bando di appalto una pubblicità non adeguata in modo da impedire alle imprese interessate di c) parteciparvi d) Nel comunicare a LO, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (16.1.2010), che alla data del 12.1.2010 non erano pervenute offerte. e) Nel garantire a CO che, una volta aggiudicato il diritto di superficie alla PFP srl, l'area sarebbe passata in proprietà piena In tal modo gli indagati, prima dell'espletamento della gara, hanno assegnato l'appalto pubblico in questione alla PFP sri @ hanno garantito la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Con l'aggravante di aver commesso il fatto da parte di soggetto da considerarsi preposto alla gara in quanto AL ha svolto, di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obiettivo finale del pubblico incanto posto che, quale presidente della Giunta Comunale di Borgarello, in data 1.12.2009 ha approvato la bozza di convenzione e il bando pubblico per la riassegnazione del lotto 3 del PEEP del Comune di Borgarello. Con l'aggravante, per HI, di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa In Borgarello il 22.3.2010 14.1. La difesa denuncia: I - (capo 1-bis) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3 - 192, comma 3 nonché546, comma 1, lett. E), c.p.p. - 110/416-bis c.p. e 416-ter c.p., per manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, Lamenta, in particolare: - quanto alle presunte condotte di intermediazione per la convergenza di voti mafiosi sui diversi candidati e di garanzia della contropartita per il sostegno elettorale asseritamente da questi fornito (f. 225 ss. dell'impugnata sentenza), una discrasia inerente alle contestazioni che si pongono a monte di quella riguardante il ricorrente, poiché, nelle imputazioni ascritte a NE GI (locale di AV) e RR SI (locale di MI) non vi è traccia di tale patto ma si fa riferimento generico a rapporti, concretizzatisi nella generica vicinanza e disponibilità di un alto funzionario amministrativo rispetto a singoli esponenti del sodalizio, penalmente neutri e non integranti il ritenuto concorso esterno;
nulla dimostrerebbe che IA avesse stretto un patto elettorale con i predetti esponenti della 'ndrangheta (uno dei quali è stato dall'imputato in una occasione malamente apostrofato), e d'altro canto i candidati sostenuti dall'imputato non risultano coinvolti nell'odierno procedimento, e nulla dimostra che avessero ottenuto appoggio elettorale dal sodalizio, né che quest'ultimo avesse ottenuto un "ritorno" in termini di utilità dall'appoggio elettorale in ipotesi fornito;
88 analoghe considerazioni si imporrebbero quanto al presunto appoggio fornito dal IA, con l'ausilio di RR, per l'elezione di GIANMARIO, mai indagato ed assolutamente estraneo ad ogni accordo;
inoltre, l'ipotizzato ed indimostrato impegno dell'imputato non avrebbe comunque inciso, accrescendole, sulle capacità operative dell'individuato sodalizio: difetterebbe, pertanto, quel rapporto di causalità richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (sentenza Mannino del 2005) per configurare il concorso esterno del politico che stringa un accordo elettorale con un sodalizio mafioso, oltre che la necessaria consapevolezza e volontà di fornire un tale apporto;
peraltro, pur se fosse dimostrato l'accordo de quo, in realtà insussistente, esso non sarebbe sufficiente, occorrendo in siffatta situazione anche la prova dell'impiego del metodo mafioso per condizionare la libera espressione del voto, mai emerso in motivazione;
d'altro canto il ricorrente era un mero simpatizzante, privo della possibilità di gestire in prima persona il potere politico;
che, come richiesto con memoria in data 16 maggio 2014, le condotte in ipotesi accertate fossero sussunte nell'ambito del sopravvenuto e più favorevole art. 416-ter c.p., e dichiarate non più previste dalla legge come reato, ovvero sanzionate con la più favorevole pena edittale minima: peraltro, mancando od essendo incerta la prova di un accordo siglato con le modalità e l'oggetto chiesto dal nuovo art. 416-ter c.p., era a maggior ragione evidente l'impossibilità di ravvisare anche il più grave concorso esterno (oltre a numerosi rilievi in diritto, il ricorrente propone in argomento la considerazione che mai alcuna irregolarità amministrativa gli sia stata addebitata, pur avendo egli gestito, in più tempi, ingenti somme denaro pubblico); - la parte della motivazione che evoca la disponibilità dell'imputato ai ricoveri ospedalieri in un sorvegliato speciale e di un latitante è illogica non avendo egli attribuzioni inerenti alla gestione dei ricoveri ospedalieri, e comunque il sorvegliato speciale risultava realmente affetto da una rara malattia del sangue;
eventuali addebiti che potrebbero essere mossi all'imputato in proposito sarebbero comunque privi di rilevanza penale, nulla dimostrando il suo concreto interessamento in proposito, o i suoi collegamenti con medici eventualmente compiacenti, o comunque che le diagnosi de quibus fossero non veritiere;
- arbitraria sarebbe la valorizzazione di conversazioni intercettate dalle quali si è ritenuto di trarre prova della entusiastica adesione del ricorrente al sodalizio, in realtà non accompagnata dalla prova di condotte concrete;
si è anche trascurato che talvolta il ricorrente ha narrato episodi non veri (il riferimento è al tentato omicidio ed alle conseguenti vicende processuali, rimaste indimostrate), palesando nel complesso l'inclinazione a fornire versioni distorte di fatti, ad ingigantire i suoi comportamenti ed a vanteria (f. 19 s. del ricorso), come nel caso della vantata affiliazione alla 'ndrangheta (conversazione intercettate il 9 giugno 2009); II - (capo 1-bis) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3 - 192, comma 3 546, comma 1, lett. E), c.p.p. nonché 110/416-bis c.p. e 416-ter c.p., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della 89 motivazione. Il ricorrente ripropone le doglianze già formalizzate con il primo motivo, quanto all'insussistenza di condotte valorizzabili come concorso esterno o come più favorevole scambio elettorale politico-mafioso, questa volta argomentandole, nel corso di 70 pagine (da f. 20 a f. 90), attraverso una ampia disamina di elementi valutati e/o valutabili ai fini della decisione (conversazioni intercettate e dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale), per desumerne la sussistenza di presunti numerosi travisamenti (il ricorrente ne individua 16 gruppi), illogicità, contraddittorietà, omissioni, valutazioni arbitrarie, che vizierebbero irrimediabilmente il complessivo impianto motivazionale posto dalla Corte di appello a fondamento della contestata affermazione di responsabilità; III (capo 1-bis) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 59, 62-bis, 69, 70, 18, 133, 416-bis c.p., per mancanza della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lamenta che nulla dimostri che l'imputato fosse consapevole del carattere armato dell'associazione, il che renderebbe erronea l'individuazione della pena edittale con riguardo alla fattispecie aggravata;
ingiustificata è la fissazione della pena in misura superiore al minimo edittale;
ai fini della concessione delle attenuanti generiche, non si è tenuto conto del positivo comportamento post delictum, "nella specie la condotta processuale, improntata al massimo rispetto per l'autoritȧ procedente"; il beneficio è stato inoltre concesso a tutti gli imputati risultati estranei al sodalizio, e non vi è ragione di negarlo al ricorrente); IV - capo 1-bis (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), c.p.p. in relazione alla ritenuta legittimazione delle parti civili costituire ed alle infondatezza nonché illegittimità delle pretese risarcitorie, violazione di legge processuale e mancanza di motivazione (eccepisce il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio, dei due Ministeri costituitisi e del Comm. straord. per il coord. delle iniziative antiracket, organo di promanazione governativa privo di autonoma legittimazione, e difetta sul punto adeguata motivazione;
contesta la ritenuta legittimazione degli ulteriori enti pubblici costituitisi, per non configurabilità nei loro confronti di un danno all'immagine risarcibile, argomentata sulla base di un precedente giurisprudenziale del 2001 in tema di omissione di atti di ufficio;
difetta un danno morale e materiale risarcibile in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi sugli eccepiti vizi formali dell'atto di costituzione del F.A.I. comunque privo di legittimazione - privo dell'indicazione degli imputai nei confronti dei quali veniva formalizzata la costituzione); V - capo 1-bis (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p. (per omessa motivazione in ordine all'eccezione di nullità del capo di imputazione per assoluta ed irrimediabile indeterminatezza); VI - capi 1-bis/H/H1/0 - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) e D), c.p.p. per erronea declaratoria di inammissibilità della richiesta (formulata con i motivi nuovi or 90 impugnazione) di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p., e violazione dell'art. 495, comma 2, c.p.p.; inoltre la Corte di appello avrebbe fatto insistito riferimento alla motivazione della sentenza che ha definito il separato troncone del procedimento celebrato che rito abbreviato, non formalmente acquisita agli atti ex art. 238- bis c.p.p., e comunque la cui motivazione è stata depositata dalla Cassazione solo in data successiva al 28 giugno 2014, data delle decisione di appello, e della quale ciononostante vengono riportati in più punti ampi brani;
il carattere di novità delle prove de quibus sarebbe emerso a seguito della requisitoria del PM e della sentenza di condanna di primo grado;
VII capi 1-bis/H/H1/0 (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 27.9.2012) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p. per violazione dell'art. 236 c.p.p. e del diritto di difesa (lamenta l'intervenuta acquisizione "di vari documenti riferibili a soggetti né imputati né testimoni nel presente procedimento", che avrebbero inciso decisivamente sull'affermazione di responsabilità (f. 101 ss.); -VIII capi 1-bis/H/H1/0 - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 9.2.2012) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p. per violazione dell'art. 62 c.p.p. e del diritto di difesa per effetto della testimonianza degli operanti sul contenuto delle intercettazioni delle conversazioni degli imputati, sia inteso come divieto di interpretare le conversazioni ascoltate (prima parte del motivo) sia riguardante le conversazioni degli imputati;
argomenta la fondatezza della doglianza sulla base di riferimenti giurisprudenziali interni e sovranazionali); IX - capi 1-bis/H/H1/0 (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 21.7.2011) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p., quanto alla intervenuta richiesta del P.M. e trascrizione di intercettazioni ulteriori rispetto a quelle indicate nella richiesta di giudizio immediato;
X - capo 1-bis - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità (lamenta che siano state valorizzate condotte antecedenti rispetto a quello oggetto di contestazione nel processo, e rivalutate condotte in parte già separatamente costituenti oggetto di indagini preliminari concluse con archiviazione non revocata); XI - capl 1-bis/H/H1 - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), c.p.p. quanto alla determinazione della competenza per territorio (appartenente al Tribunale di RE IA o di MO;
la motivazione della sentenza impugnata è inficiata dalla in parte contraddittoria in parte carente individuazione del luogo in cui l'associazione si è operativamente manifestata, e dalla già censurata sub VI utilizzazione della già citata sentenza 28 giugno 2014 della Cassazione). 91 XII - capi H/H1 - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3 192, comma 3 546, comma 1, lett. E), c.p.p. nonché 110/416-bis c.p. e 416-ter c.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, con inosservanza od erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta travisamento del senso delle doglianze costituenti oggetto dell'atto di appello, e comunque carenza di elementi dimostrativi della sussistenza del necessario dolo specifico, che nella specie dovrebbe consistere nell'inesistente fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali;
a tal fine opera nel corso di 12 pagine (da f. 115 a f. 127) una ampia disamina di elementi valutati e/o valutabili ai fini della decisione (rilevanza dell'avviso di diffida, conversazioni intercettate e dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale), per desumerne ancora una volta la sussistenza di presunti numerosi travisamenti, illogicità, contraddittorietà, omissioni, valutazioni arbitrarie, che vizierebbero irrimediabilmente il complessivo impianto motivazionale posto dalla Corte di appello a fondamento della contestata affermazione di responsabilitȧ; in realtà i contestati atti di disposizione sarebbero tutti mossi dal desiderio di garantire alle persone più care, ed in particolare alla figlia, un futuro economicamente agiato;
XIII - capi H/H1 - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione all'art. 81 c.p., per mancanza della motivazione ed inosservanza od erronea applicazione della legge penale (lamenta erroneità dell'aumento di pena operato in apri misura per i reati satellite, pur essendo il secondo all'evidenza di minore gravitȧ); XIV - capi 1-bis/H/H1 - con riguardo alla confisca estesa all'intero patrimonio - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, per manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova (rectius, utilizzo processuale di prova mai acquisita nel processo) e conseguente illegittimità della confisca. Dopo avere evidenziato un grossolano quanto palese errore materiale della Corte di appello nell'indicare il valore del patrimonio confiscando 1.600 euro in luogo di 1.600.000, la difesa lamenta che esso sia stato determinato valorizzando dati emergenti da una perizia asseritamente disposta dal Tribunale, ma in realtà mai acquisita: in proposito, ripercorre a f. 129 del ricorso le vicende attraverso le quali detta perizia sarebbe entrata a far parte del materiale probatorio conosciuto e valorizzato dalla Corte di appello, evidenziando che si tratta di atto autodefinitosi CTU, ma in realtà avente natura di CTP, disposta unilateralmente dal PM, redatta il 3.4.2013 e depositata in data 8.5.2013, mentre il primo grado era terminato con decisione del 6.12.2012 (probabilmente non a caso il primo giudice non fa mai menzione di detto atto cfr. f. 347 della sentenza del Tribunale che è allegato al ricorso); sarebbe pertanto legittimamente utilizzabile come riferimento solo la di molto inferiore - stima fornita dal consulente della difesa, in difetto di diversi dati emergenti ex actis (nel silenzio degli operanti di PG incaricati di dette valutazioni: cfr. esame teste ORSICOLO, f. 133 del ricorso); sarebbero state inadeguatamente considerate le entrate 92 lecite dell'imputato, molto riduttivamente considerate;
non si è, inoltre, tenuto conto dei redditi dimostrati e non dichiarati al fisco, travisando il contenuto degli esami di ben 5 testimoni della difesa, che hanno dichiarato di avere versato all'imputato compensi non dichiarati al fisco (f. 134 del ricorso); ricorda inoltre che, come chiarito dalla SS.UU. (sentenza Repaci), i redditi no dichiarati possono assumere rilevanza ai fini della giustificazione della sproporzione reddituale ai fini de quibus;
XV - capo O - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E), c.p.p. quanto alla affermazione di responsabilità, in relazione agli artt. 522 e 546, comma 1, c.p.p., ed all'art. 56 c.p., per inosservanza della legge penale, manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e difetto di correlazione tra imputazione e sentenza. La difesa lamenta che le relative doglianze sia state ritenute generiche, pur se il relativo gravame non è stato dichiarato inammissibile;
lamenta che sia stato apoditticamente affermato che le modalità di pubblicizzazione del bando de quo non fossero rispondenti ai criteri di trasparenza imposti dalla legge, mentre le dichiarazioni non valutate del segretario comunale PETRECCA (riportate a f. 136) dimostravano il contrario;
il teste ER avrebbe inoltre dichiarato di non essere stato fraudolentemente allontanato dalla gara, spiegando le ragioni tecniche del suo disinteresse per la gara;
integra nullità della sentenza ex art. 522 c.p.p. l'esclusione dalla gara di soggetto diverso da quelli indicati nell'imputazione; del tutto ininfluente sarebbe la ritenuta rivelazione di notizie sull'assenza di ulteriori offerte;
non dimostrato sarebbe rimasto il presunto impegno del sindaco di trasformare il diritto di superficie in proprietà piena;
la busta contenente l'offerta di PFP s.r.l., non sottoposta a sequestro, potrebbe essere stata modificata od alterata;
nel complesso, manca la dimostrazione delle condotte fraudolente ipotizzate nell'imputazione; erronea sarebbe anche l'esclusione della derubricazione del reato de quo nella corrispondente fattispecie tentata, anche se gli atti compiuti sarebbero comunque inidonei;
XVI capo 0 violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p. per erronea -m determinazione della competenza per territorio (per evidente insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, che non andava quindi considerata ai fini de quibus). XVII (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 26.4.2012) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p. quanto alla mancata declaratoria di nullità delle tre testimonianza assunte all'udienza 26.4.2012 in assenza della difesa di fiducia, in presenza di un vulnus per il diritto di difesa, come già ritenuto dalla Corte EDU (sentenza 27.4.2006, caso NI) "proprio per un caso analogo a quello occorso in udienza"; XVIII - capo O - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in punto di trattamento sanzionatorio e di applicazione della confisca, per erronea applicazione degli artt. 133 e 240 c.p. e manifesta illogicità della motivazione (lamenta che il valore esiguo del pubblico incanto ha contraddittoriamente indotto una valutazione di estrema gravità del fatto;
la sua esiguità ed il positivo comportamento processuale avrebbero reso l'imputato meritevole di un trattamento sanzionatorio più favorevole, e delle attenuanti generiche 93 illegittima è, inoltre, la confisca delle quote di PFP s.r.l. facenti capo a IA EVA, poiché il reato di cui all'art. 353 c.p. non costituisce presupposto di responsabilità degli enti, e le quote non costituiscono cosa servita a commettere il reato;
d'altro canto, le quote di PFP s.r.l. separatamente sequestrate ai coimputati LL ed RO sono già state dissequestrate con la sentenza di condanna di primo grado;
infondato è il riferimento all'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992). 14.2. Il ricorso è fondato limitatamente alla statuizione di confisca, ed è nel resto complessivamente infondato. 14.3. Deve preliminarmente rilevarsi, per confutare un rilievo all'evidenza inconsistente, che l'avere nel complesso la Corte di appello non dichiarato l'inammissibilità dell'appello non rende contraddittorie le declaratorie di genericità e/o a-specificità di singole doglianze: l'appello non poteva, infatti, essere in toto dichiarato inammissibile, in presenza non tanto del suo parziale accoglimento, quanto della mera infondatezza di alcune doglianze, atta a legittimare il conclusivo e complessivo rigetto nel resto ineccepibilmente in rito deliberato dalla Corte di appello. Per le medesime ragioni, a prescindere dall'accoglimento del motivo XIV, questa Corte ritiene di rigettare, nel complesso, il ricorso nel resto, in presenza, tra gli ulteriori 17 motivi, di motivi inammissibili (per plurime ragioni) e motivi meramente infondati. 14.3.1. Il primo ed il secondo motivo, inerenti all'affermazione di responsabilità, sono in parte reiterativi, e quindi generici, e comunque manifestamente infondati, in parte infondatí. Le doglianze del ricorrente sono, infatti, in massima parte assolutamente prive di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass, n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 215 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, limitandosi a contestarne (inammissibilmente, per le ragioni giuridiche in precedenza illustrate: cfr. § 4.10. ss.) l'incensurabile interpretazione accolta dalla Corte di appello, 14.3.1.1. La Corte di appello (f. 215 ss.), come il primo giudice, ha attribuito all'imputato il ruolo di concorrente esterno nel sodalizio di matrice 'ndranghetística denominato "La OM" di cui al capo 1), per aver tenuto le seguenti condotte: 94 Battività di collegamento fra alti esponenti della 'ndrangheta AR, segnatamente NE US e RR IM, ed esponenti del mondo politico, amministrativo, imprenditoriale, bancario, svolta da HI avvalendosi della sua funzione di direttore sanitario dell'ASL di AV e delle relazioni personali che tale funzione gli ha consentito di instaurare;
. messa a disposizione di tale funzione per favorire interessi economici della 'ndrangheta, garantendo appalti pubblici, proponendo iniziative immobiliari e prestandosi a riciclare denaro provento di attività illecite degli associati, nonché procurando voti attraverso i suddetti alti esponenti della 'ndrangheta a favore di candidati in occasione di competizioni elettorali facendosi garante di contropartite in grado di assicurare il rafforzamento interno ed esterno del sodalizio;
• disponibilità a soddisfare ogni esigenza sanitaria di affiliati e loro familiari. La Corte di appello ha ricostruito le relazioni personali ed il contesto operativo dell'imputato attraverso le parole con le quali il coimputato GI NE, calabrese, descriveva al conterraneo GIORGIO DE MASI, in visita al Nord, la brillante carriera ed il potere anche politico conseguiti dal IA, giunto al vertice della sanità pavese (ma per ragioni politiche, non per competenze tecniche, e producendo incredibilmente - un www falso curriculum>>: così la sentenza impugnata a f. 217), ed in grado di arrecare vantaggi alla 'ndrangheta AR, poiché disponibile a fare ogni tipo di favori (... ha raggiunto i vertici della politica e noi gli siamo sempre vicini ... ha tutta la provincia sotto di lui una delle province più grosse d'Italia ... politicamente decidono tutto a tavolino ...>>; ... lui ci tiene sempre in considerazione pol fa centomila favori si è messo nei guai per quello ... FEF noi gli siamo sempre vicini ... gli diamo una grossa mano ... siamo un tutt'uno ... una volta l'hanno arrestato ...>>). Osserva la Corte a tal proposito che Non può invero essere trascurata la considerazione che proprio l'esponente di maggior prestigio de La OM riconosca l'estrema rilevanza dell'apporto contributivo fornito in settori essenziali di interesse dal concorrente estemo, ai fini di un effettivo potenziamento dell'efficienza operativa dell'associazione criminale>>. Una ineludibile conferma di tale assunto giunge dalla plurime inequivocabili frasi intercettate, pronunciate dallo stesso IA, dettagliatamente riportate a f. 218 ss., e tra le quali appaiono emblematiche quelle riguardanti sé stesso (20/8/2008: faccio il capo, qua trattiamo tutto, allora dai medici di base ai medici di famiglia, li paghiamo noi, li gestiamo noi questo è il centro di potere più grosso della província, perché da noi 343 dipendono tutti gli ospedali della provincia, tutti i medici di medicina generale, i cantieri, quindi noi andiamo a verificare i cantieri, li chiudiamo...la veterinaria, gli ospedali che noi praticamente siamo noi che gli diamo i soldi, noi che controlliamo. Mi sono fatto un culo così per ...persone che non è che li conosco, io li conosco, se lei mi dice perché ad un certo 95 punto faccio delle cortesie ai Valle, io non ho problemi a dirglielo: perché a un anno e mezzo... poi mi sono organizzato ora c'ho la squadra che funziona che è una meraviglia>>. Il discorso può forse essere meglio compreso ricordando le espressioni di ammirazione nutrite per il malavitoso MASINO AL, che s'è fatto quattordici anni di carcere un solo omicidio con qualche familiare ed un pugno di amici, ha tenuto in scacco due famiglie mafiose terribili ... alla fine è dovuta intervenire la cupola per mettere pace>>), ed in particolare il vanto espresso per essere uscito da un processo con declaratoria di prescrizione dopo due annullamenti con rinvio delle sentenze d'appello, che avevano confermato la sua condanna in primo grado, quale mandante in concorso con il Valle ed altri, dell'estorsione per un debito di usura (così descrivendo il periodo di custodia cautelare subito: In galera è... è una di quelle scuole di vita, cioè uno ha il terrore, io no, io ho sempre pensato che potevo finire in galera per, per come vivevo, no? Poi calabrese, che cazzo vuoi, cioè la galera sulle spalle ce l'hai e per cui non è che mi abbia scioccato più di tanto, anzi, ti dico, è stato un periodo che io ho valorizzato al massimo>>). Ampio riferimento è anche fatto (f. 219 ss.) all'ostentata rievocazione, in più occasioni operata da parte del IA con enfasi, di discutibili vicende personali, ovvero di essere stato in carcere in IA, di essere stato l'autore di un tentato omicidio, di un sequestro di persona a scopo di estorsione, di varie estorsioni, del "massacro di botte" inferto ad un motociclista per questioni di viabilità (precisando che questi aveva anche ragione, ma gli aveva tagliato la strada), ed altro. In relazione a tali fatti, la Corte di appello ha correttamente osservato che non dirimente deve ritenersi la mancanza di riscontri offerti dalle indagini, dedotta dalla difesa senza considerare l'ipotesi più che verosimile dell'omertà/reticenza delle vittime come emerge dalla vicenda Silvestrini, il quale a suo tempo non aveva denunciato l'imputato per le minacce di morte sopra riportate ed in dibattimento ha sostenuto di non esserne stato intimidito;
mentre di estremo rilievo, per dimostrare il clima di diffusa soggezione ed omertà indotto nell'ambiente medico dalla personalità e dalle modalità di comportamento del HI anche nell'esercizio della sua funzione al vertice della sanità pavese, risulta il compiacimento con il quale egli asserisce:... "io ho sempre avuto un buon rapporto che nasceva dal timore che questi avevano nei miei confronti. Perché non riuscivano a focalizzarmi, a catalogarmi.., e non c'è niente di peggio di uno che tu non sai definire, dici: ma questo da dove cazzo esce fuori, da quale cilindro, no? Me le hanno attaccate di tutte: figlio di un potente mafioso, figlio di una famiglia ricca, no? Quella di mafioso era quella che mi accompagnava di più... AR per quanto di me ha stima, affetto, cosa, ha anche, più di una volta si è rivolto seriamente: dottor HI, poi le devo chiedere una cortesia, questo mi sta rompendo i coglioni, dobbiamo dargli una lezione">>, DE tutto logicamente, e, quindi, incensurabilmente, la Corte di appello ha concluso sul punto che Tali risultanze delineano in HI la figura di un soggetto legato alla criminalità organizzata, della quale condivide i "valori", i metodi violenti e lo stile di vita, al 9 96 6 punto da rendere percepita e percepibile anche a colleghi medici pavesi (molti del quali peraltro di origine calabrese).. che per la professione esercitata ed il territorio di operatività non dovrebbero essere condizionabili da condotte indirettamente intimidatorie e di sopraffazione la presenza inquietante della 'ndrangheta nel mondo della sanità pavese, con un alto funzionario di lungo corso come AR che si rivolge al soggetto apicale dell'ASL per chiedergli di "dare una lezione" ad un collega. Le stesse risultanze dimostrano nel loro complesso una pluralità di rapporti d'affari, politici, amministrativi intrattenuti in piena consapevolezza dall'imputato con persone gravitanti nell'ambito delle associazioni di stampo mafioso non solo calabrese, delle quali condivide con vero e proprio entusiasmo le condotte improntate alla violenza e alla prevaricazione, avendo anche personalmente partecipato ad alcune di tali condotte>>. Sono state pol puntualmente confutate, sulla base di precisi elementi fattuali e con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche, non contraddittorie, e quindi incensurabili in questa sede, le tesi difensive miranti ad accreditare la tesi che il IA fosse soltanto un millantatore (f. 220 ss.). Segue una ampissima esposizione, ancora una volta esaurientemente argomentata, coerente e, quindi, nel complesso, incensurabile (alla quale non può che farsi rinvio, ove si consideri la natura e la funzione della sentenza di legittimità) degli elementi (in massima parte, desunti conversazioni intercettate) comprovanti l'assiduità di rapporti con soggetti intranei a "La OM" (fra i tanti, GI NE, ZA, SI RR), che il IA collegava con ambienti politici, imprenditoriali e bancari (f. 221 ss.) Concludendo sul contributo "partecipativo" (così la sentenza impugnata a f. 223), ma in realtà concorsuale, dell'imputato, la Corte di appello ha ribadito la inidoneità del rilievo, allegato quale elemento negativo di riscontro, che dalla relazione prefettizia ex L. 143 cit. - peraltro parzialmente secretata e conclusasi con il commissariamento dell'ASL di AV - e dalle indagini non siano emersi fatti di illecito trasferimento di fondi pubblici a favore della 'ndrangheta, considerato che ciò che si contesta al HI non è l'illecita gestione di danaro pubblico, ma la volontaria strumentalizzazione delle funzioni di direttore sanitario dell'ASL con condotte idonee e finalizzate allo scopo di contribuire al rafforzamento del sodalizio, consentendo a La OM di infiltrarsi nelle competizioni elettorali e nell'ambiente sanitario, amministrativo, bancario, imprenditoriale;
e tentando addirittura l'infiltrazione nel sistema carcerario attraverso l'appalto dei servizi infermieristici della C.R. di Opera nonché, in prospettiva delle tre C.C. di AV, Voghera, Vigevano, promesso agli esponenti della 'ndrangheta quale contropartita per il sostegno elettorale del candidato nelle elezioni regionali del 2010 Gianmario;
contropartita da attenersi per il tramite del direttore amministrativo dell'Ospedale S.OL, Sbardolini, che avrebbe indetto la gara aspirando alla nomina di direttore generale grazie all'intervento del politico sostenuto, e del funzionario AL Libri, futuro segretario della commissione aggiudicatrice, compensato con promessa di un incarico professionale di dirigente in S. OL per la moglie RA IA: 97 accenna a tale complesso intreccio di interessi illeciti, ricostruito ampiamente in sentenza [di primo grado con richiamo ineccepibile e non eccepito sotto il profilo logico-probatorio alle conversazioni intercettate, in quanto significativo del ruolo di intermediazione politico- criminale svolta da HI quale collettore dei"pacchetti" di voti della 'ndrangheta (ma anche del gruppo siciliano del Castellese, aspirante ad altro tipo di contropartita) messi a disposizione di candidati politici in vista di programmati "segni tangibili" di riconoscenza a favore del sodalizio>>. Ed ha concluso osservando che I descritto impegno del HI, quale ideatore e garante dei reciproci "favori" che egli è in grado di assicurare ad entrambe le parti, risulta non solo pienamente consapevole di tutte le conseguenze derivabili, anche perché non mancano sue personali aspettative di guadagno (come confida alla giovane amante con riferimento al progetto Albuzzano "... se la gestione viene presa dal Fatebenefratelli io sono già pagato ... in 5 anni sono 12 milioni di euro ... cazzo se non vinciamo ..."), ma altresì dotato di quella serietà e concretezza che la giurisprudenza della S. Corte esige per la configurabilità del reato addebitato all'imputato, oltre che della indubbia rilevanza causale ai fini del rafforzamento (interno ed esterno) del sodalizio e della realizzazione del suo programma criminoso, trattandosi della possibilità data alla 'ndrangheta di disporre di un gran numero di posti di lavoro e di inserirsi nel sistema penitenziario. Le condotte addebitate all'imputato a titolo di concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 bis cp, peraltro non si limitano al fatto di aver consentito alla 'ndrangheta di inserirsi in competizioni elettorali, manovrando voti procurati con metodo mafioso e rendendosi garante di benefici di ritorno a favore del sodalizio, ma si estendono alla disponibilità ad effettuare ricoveri e cure mediche compiacenti ad importanti esponenti del gruppo criminoso, nonché a prestarsi al riciclaggio di capitali e investimenti immobiliari a favore del medesimi>>. I contributi riferibili al IA sono invero innumerevoli. A partire da f. 225 (e seguenti) la Corte di appello riepiloga, infatti, sempre senza incorrere in documentati travisamenti e senza pervenire a conclusioni manifestamente illogiche o contraddittorie, le copiose risultanze (in assoluta prevalenza consistenti in intercettazioni di conversazioni) che documentano le attività svolte dell'imputato (in relazione a ciascuna esaminando dettagliatamente, e confutando puntualmente, le censure difensive di rilievo): per concordare la convergenza di voti mafiosi su candidati ad elezioni politiche ed ottenere in cambio del sostegno elettorale fornito contropartite garantite (f. 225 ss.); - collegate alla "locale" di AV (della quale è bene individuata l'esistenza: f. 231 ss.); in relazione alle esigenze sanitarie del sorvegliato speciale PA BA e del, latitante ES LE (f. 234 ss.); collegate ad esigenze di investimento e riciclaggio di esponenti della 'ndrangheta calabrese (f. 235 ss.). 98 14.3.1.2. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto ΠΟΠ si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti, ed insistendo nel parcellizzare i singoli elementi acquisiti (con tecnica già stigmatizzata dalla Corte di appello), arbitrariamente valorizzati soltanto in parte, pro domo sua, e comunque isolando i (pur incompleti) elementi considerati dal complessivo contesto probatorio (nel quale, al contrari,o essi devono ineludibilmente essere collocati), poiché soltanto in tal modo risultava possibile strumentalmente attribuir loro un significato neutro, o addirittura negativo sotto il profilo accusatorio. 14.3.1.3. In virtù dei rilievi in fatto sin qui esposti, e delle premesse in diritto (§ 8 ss.) in merito alla configurabilità del "concorso esterno" nel sodalizio di matrice 'ndranghetistica denominato "La OM”, non può dubitarsi del fatto che le accertate condotte del IA costituiscano "concorso esterno" nel sodalizio di cui al capo 1), perché consapevolmente rivolte a fornire un contributo causalmente rilevante e consapevole alla esistenza ed operatività del predetto sodalizio, ovvero al raggiungimento delle sue finalità. 14.3.1.4. In verità, la presenza in atti di elementi sintomatici di sostanzialmente stabile e continua disponibilità del IA ad attivarsi nell'interesse del sodalizio, e con un ruolo tendenzialmente ben definito (quello di intermediario tra i vertici del sodalizio ed esponenti della classe politica ed imprenditoriale locale), anche a prescindere dalla notevole pluralità delle attività effettivamente svolte, avrebbe in astratto potuto legittimare una diversa qualificazione giuridica dei fatti accertati, in questa sede preclusa non soltanto dalla contestazione favorable, ma anche dai limiti del sindacato di legittimità, che precludono alla Corte di cassazione la possibilità di rivalutare autonomamente gli elementi fattuali acquisiti, Operazione, peraltro, in concreto improduttiva di pratici effetti nel caso di specie, poiché dove, in ipotesi, vi è il più, vi è certamente anche il meno. 14.3.2. Le doglianze inerenti alla presunta irrilevanza penale ex art. 416-ter c.p. delle condotte accertate, e comunque alla sussumibilità di esse nella norma sopravvenuta favorevole, pur copiosamente argomentate, si scontrano con quanto incensurabilmente rilevato dalla Corte di appello (f. 240 ss.), che, sulla base del complesso delle risultanze acquisite, ha enucleato una attività del IA ben più ampia del riduttivamente invocato attivismo elettorale, che la difesa ha ritenuto di escerpire in maniera parcellizzata, ancora una volta pro domo sua, dal complesso ambito della articolata contestazione: < La Corte ritiene gli argomenti destituiti di fondamento in fatto ed in diritto. In fatto perchéπ 99 emerge dagli atti, né risulta dimostrato, un rapporto di sinallagmaticità fra le prestazioni sanitarie a favore di BA AL o di EL ES e la disponibilità all'investimento del capitali di De MA OR, ed una specifica contropartita di tipo elettorale promessa dagli esponenti della 'ndrangheta, non risultando a tal fine utili né la doglianza dell'appellante circa la genericità dell'imputazione, né i riferimenti alle vicende politiche pavesi ed alle elezioni regionali, contenuti nelle due lunghe conversazioni intercettate tra HI e NE - allegate alla memoria difensiva ove si parla dell'investimento sulle aree ex ENEL e dell'esigenza del BA di ottenere "certificati buoni"; va pol precisato che la causale dell'apporto concorsuale del HI in tutte le vicende in esame è ben INviduabile, come si cercato di motivare nelle pagine precedenti, nel contributo non disglunto da un suo personale Interesse affaristico dallo stesso - consapevolmente ed efficacemente prestato, strumentalizzando la sua posizione di pubblico amministratore e la rete di relazioni acquisite, al rafforzamento del sodalizio criminoso mediante l'infiltrazione ET (vietato parlare di "silente") nell'ambiente imprenditoriale, bancario, amministrativo-sanitario, persino carcerario, oltre che nelle competizioni elettorali. Apporto che dalle conversazioni intercettate risulta risalente e persistente nel tempo, anche al di fuori di appuntamenti elettorali>>, Ciò rende priva di concreto rilievo pratico la questione giuridica ulteriormente posta (sulla base di copiose argomentazioni) dalla difesa. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro ipotetica erroneità; - si trascura persino di considerare che la memoria depositata in data 16 maggio 2014 ha costituito oggetto di espressa e puntuale disamina in tutte le sue articolazioni), limitandosi ancora una volta a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 14.3.3. Il terzo motivo è, in parte, reiterativo e quindi, generico (quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, avendo esaurientemente sul punto la Corte di appello osservato che l'estrema gravità della condotta dal punto di vista soggettivo ed oggettivo, nonché l'assenza di qualunque segno di resipiscenza giustificano ampiamente il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena inflitta, risultando tutt'altro che irragionevoli le determinazioni assunte da Tribunale sul punto, anche con riferimento al trattamento adottato per altri soggetti imputati del reato di cui al capo 1 bis'>), in parte non consentito (il presunto difetto dic 100 consapevolezza del carattere armato della associazione de qua è stato inammissibilmente dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto di appello). 14.3.4. Il quarto motivo è in parte reiterativo, e quindi generico, in parte manifestamente infondato, in parte non consentito. 14.3.4.1. Deve premettersi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. II, sentenza n. 49038 del 21 ottobre 2014, CED Cass, n. 261143) la legittimazione all'azione civile nel processo penale va verificata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dalla parte a fondamento dell'azione, in relazione al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed indipendentemente dalla effettiva titolarità del vantato diritto al risarcimento dei danni, il cui accertamento riguarda il merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza, ed è collegato all'adempimento dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore. DE tutto insussistente è, pertanto, l'eccepito difetto di legittimazione. 14.3.4.2. Ciò premesso, la doglianza inerente alla costituzione della FAI è non consentita perché tardiva, non avendo costituito oggetto di appello: invero, con l'atto di appello nulla era stato dedotto in merito alle formalità della costituzione della predetta parte, poiché il gravame riguardava unicamente l'asserita carenza dei presupposti sostanziali per la costituzione (né d'altro canto, il ricorrente ha mosso le necessarie contestazioni al riepilogo dei motivi di gravame, in tal senso operato dalla Corte di appello). 14.3.4.3. Nel resto, il motivo è meramente reiterativo, e quindi generico, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 35 ss.) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, con le quali il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonchè l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità). 14.3.5. Il quinto motivo è generico, anche perché meramente reiterativo, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 212 s.) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, con le quali il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, operate anche attraverso un consentito rinvio per relationem alle analoghe argomentazioni del primo giudice, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità: in concreto il ricorrente 101 non ha specificato né le argomentazioni oppostegli, né la ragione della loro ritenuta erroneità). 14.3.6. Il sesto motivo è generico anche perché meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, evidenziando che non può essere considerata prova nuova sopravvenuta quella cui si era già rinunziato in primo grado, e che la indicata rilevanza delle prove de quibus era meramente esplorativa, e quindi ipoteticamente supposta. 14.3.6.1. Deve inoltre aggiungersi che: - appare decisivo il rilievo (pur non considerato dalla Corte di appello) della tardività del motivo di appello de quo (pacificamente introdotto unicamente con motivi nuovi ed intempestivi: la relativa causa di inammissibilità, non sanabile ex post, è ben rilevabile anche in questa sede); - del tutto irrilevante è la circostanza invocata dalla difesa, secondo la quale il carattere di novità delle prove de quibus sarebbe emerso a seguito della requisitoria del PM e della sentenza di condanna di primo grado: sarebbe stato, infatti, possibile tempestivamente attivarsi in primo grado per chiederne l'ammissione dopo la requisitoria del PM, ex art. 523, comma 6, c.p.p.; · male invocata è la sentenza n. 43473 del 14 ottobre 2010, CED Cass. n. 248979 (la cui massima appare fuorviante): il conclusivamente disposto annullamento non è dipeso solo dal fatto che la decisione era stata differita, ma dall'esistenza di ulteriori vizi processuali, peculiari della fattispecie in quella sede costituente oggetto di valutazione, né può ritenersi che in tal modo sussistano condizioni di incertezza lesive del diritto di difesa, poiché è evidente che la discussione delle parti possa, e quindi debba, avere luogo sulla base degli wwwww unicamente la elementi ritualmente acquisiti (differita essendo in concreto in tali casi esposizione della motivazione posta a fondamento delle mancate acquisizioni). 14.3.7. Il settimo motivo è generico e comunque manifestamente infondato: il ricorrente indica in maniera non specifica i documenti oggetto di doglianza, non ne dettaglia il contenuto, e soprattutto non ne indica specificamente la concreta rilevanza asseritamente assunta ai fini della conclusiva decisone (che si è, peraltro, già visto essere in massima ed assolutamente decisiva parte motivata in relazione alle numerose ed inequivocabili conversazioni intercettate). 14.3.8. L'ottavo motivo è infondato. 102 Appare all'evidenza priva di giuridico fondamento la pretesa di enucleare un (normativamente non previsto) divieto di interpretare le conversazioni ascoltate (prima parte del motivo). Quanto all'invocato divieto di testimoniare sulle conversazioni intercettate di indagati/imputati, il collegio, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un contrario orientamento (peraltro decisamente minoritario: Sez. V, sentenza n. 20824 del 10 gennaio 2013, CED Cass. n. 256496), condivide e ribadisce l'assolutamente maggioritario orientamento di questa Corte, per il quale le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa delia commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen.; invero, l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze de relato su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Sez. VI, sentenze n. 16165 del 19 febbraio 2013, CED Cass. n. 256008; n. 25806 del 20 febbraio 2014, CED Cass, n. 259675; n. 317 del 1° febbraio 1994, CED Cass, n. 197146; Sez. IV, sentenza n. 34807 del 2 luglio 2010, CED Cass, n. 248089; Sez. II, sentenza n. 13463 del 26 febbraio 2013, CED Cass, n. 254910). ricorrente14.3.9. Il nono motivo è generico e comunque manifestamente infondato: non ha indicato la disposizione che sanzionerebbe l'invocato vizio a pena di inutilizzabilità o di nullità o di inammissibilità, ma soltanto disposizioni generali non attinenti alla specifica fattispecie de qua;
in realtà, in relazione a quest'ultima, non sussiste alcun vizio, pacifico essendo che alle contestate acquisizioni/trascrizioni il Tribunale aveva il potere di provvedere, anche di ufficio, ex art. 507 c.p.p. 14.3.10. Il decimo motivo è generico e comunque manifestamente infondato: il ricorrente ancora una volta non ha indicato la disposizione che sanzionerebbe il vizio invocato vizio a pena di inutilizzabilità, di nullità o di inammissibilità, e non ha indicato con la necessaria specificità le condotte in ipotesi non valutabili per le indicate ragioni, né soprattutto in qual misura, in ipotesi decisiva, esse avrebbero condizionato la conclusiva affermazione di responsabilità. 14.3.11. L'undicesimo motivo è manifestamente infondato per le ragioni già indicate nei §§ 7 ss. 14.3.12. Il dodicesimo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già 103 non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass, n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 242 ss. per quanto riguarda il necessario dolo specifico, pacifiche essendo le intervenute interposizioni), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, ancora una volta incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, La Corte ha, in particolare, osservato che La valutazione delle numerose conversazioni dalle quali emerge la consapevolezza del HI di essere da lungo tempo radicato nell'ambiente della criminalità organizzata, intrattenendo rapporti e adottando stili di vita che lo espongono in permanenza all'azione repressiva dell'A, G., nonché asserendo più volte di sapere di essere soggetto ad intercettazione telefonica e prevedendo la possibilità di essere sottoposto a procedimenti penali ed a misure coercitive, non può infatti prescindere, quale chiave di lettura, dal fatto che HI, oltre ad essere stato condannato in primo e secondo grado in un procedimento penale per una grave vicenda estorsiva conclusosi per lui con declaratoria di prescrizione, risulta dalla banca dati delle Forze dell'Ordine essere già stato sottoposto a procedimento di prevenzione conclusosi con il provvedimento di diffida orale del Questore di AV ex art. 4 L. 1423/1956 in data 16/4/1997>>, successivamente (f. 243 ss.) dettagliatamente esaminando e puntualmente confutando, con rilievi incensurabili in questa sede, le obiezioni difensive di maggior pregio. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro - ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 14.3.13. I tredicesimo motivo è reiterativo, e quindi generico, e comunque manifestamente infondato, a fronte dei rilievi in virtù dei quali la Corte di appello (f. 250) ha ritenuto la congruità degli operati aumenti per la continuazione, ed essendo il giudice, nel commisurare i relativi aumenti per ciascun reato satellite, non vincolato dai limiti edittali per ciascuno previsti, se non nei limiti indicati dall'art. 81, comma 3, c.p. 14.3.14. Il quattordicesimo motivo è fondato. La contestata statuizione è stata condizionata da un evidente errore di diritto, avendo la Corte di appello (f. 249), come in precedenza il Tribunale, palesemente equivocato il senso 104 del richiamati orientamenti di questa Corte, confondendo quanto affermato in riferimento alla confisca-misura di prevenzione ed in relazione alla confisca ex art. 12-sexies I. n. 356 del 1992, con riferimento alla rilevanza o meno della evasione fiscale, dalle malamente citate sentenze BI (che riguarda la confisca-misura di prevenzione) e Repaci. Quest'ultima (Sez. un., n. 33451 del 29 maggio 2014), in particolare, ha espressamente ed inequivocabilmente chiarito in motivazione quanto segue, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce: Diversamente da quanto deve ritenersi in tema di confisca di prevenzione (ex art. 24 D. Lgs. n. 159 del 2011), in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12-sexies L. n. 356 del 1992 la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche del proposto può essere giustificata adducendo proventi da evasione fiscale>>, Si impone, pertanto, l'annullamento parziale della sentenza impugnata in relazione al predetto punto sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di MI per nuovo giudizio sul punto, che andrà condotto conformandosi al predetto principio di diritto, e, conseguentemente, valutando quanto asseritamente dichiarato dai testi della difesa in riferimento all'invocata evasione fiscale (in precedenza ritenuto privo di rilievo in conseguenza della erroneamente ritenuta mancanza di rilievo giustificativo riconoscibile ai fini della sproporzione de qua all'evasione fiscale). 14.3.14.1. Nel corso del giudizio di rinvio sarà necessario anche verificare la ritualità del deposito della consulenza cui la Corte di appello ha mostrato, in motivazione, di aver fatto riferimento per desumere le stime de quibus, e che, dalla documentazione allegata al ricorso, sembrerebbe irritualmente acquisita, 14.3.15. Il quindicesimo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass, n. www 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 251 ss.), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. La Corte ha, in particolare, osservato che L'appello non tiene invero conto del complessivo materiale probatorio utilizzato dal Tribunale consistente in intercettazioni telefoniche ed ambientali, documenti, nella CTU disposta dal PM, nelle dichiarazioni ampiamente confessorie del LO, acquisite con il consenso della difesa. Trattasi di fonti probatorie che hanno consentito una puntuale dettagliata ricostruzione cronologica tutte 105 le numerose "anomalie" che hanno connotato la procedura nonché degli accordi fraudolenti che l'hanno preceduta ed accompagnata: la doppia busta con due diverse offerte, le modalità di pubblicizzazione del bando non rispondenti ai criteri di trasparenza imposti dalla legge, l'indebita rivelazione di notizie sull'assenza di ulteriori offerte in violazione del D. lgs. 106/2013, l'impegno assunto dal sindaco di trasformare il titolo dell'aggiudicazione dal diritto di superficie a quello di proprietà. Di tali situazioni "anomale" l'imputato risulta essere stato perfettamente al corrente ed in alcuni casi l'ideatore, come risulta, tra il resto, da talune conversazioni oggetto di intercettazione, per le quali si rinvia alla sentenza, non rinvenendosi sul punto alcun rilievo difensivo. Infondata la richiesta di derubricazione nell'ipotesi del tentativo, in fatto perché la gara si è conclusa con l'aggiudicazione a favore della società del HI, in diritto perché trattasi di reato di pericolo che si realizza indipendentemente dal risultato della gara, quando la stessa risulti fuorviata nel suo normale svolgimento attraverso le condotte tipiche prevista dalla norma, che alteri il gioco della concorrenza>>. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. D'altro canto, in riferimento alla analoga fattispecie, con rilievi in diritto che il collegio condivide e ribadisce, la VI Sezione, nella già citata sentenza n. 30059 del 2014, ha già evidenziato che Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale quello di turbata libertà degli incanti è reato di pericolo e si configura non soltanto nel caso di danno effettivo, ma anche in quello di danno mediato e potenziale, senza cioè che occorra l'effettivo conseguimento del risultato perseguito, essendo integrato in tutti i suoi elementi costitutivi per il solo fatto che - come nella fattispecie è accaduto - gli accordi collusivi fossero capaci di influenzare l'andamento della gara, come tali idonei di ledere i beni giuridici protetti che si identificano non solo con l'interesse pubblico alla libera concorrenza, ma anche con l'interesse pubblico al libero "gioco" della maggiorazione delle offerte, a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (così, da ultime, Sez. 6^, n. 12821 del 11/03/2013, Adami e altri, Rv. 254906; Sez. 6^, n. 43800 del 23/10/2012, Napolitano, non mass.; Sez. 6^, n. 31298 del 18/07/2012, Mingoia, non mass,; nonché, tra le altre, Sez. 6^, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella e altri, Rv. 252555; Sez. 6^, n. 26809 del 07/04/2011, Rivela, Rv. 250469)>>, 106 A tale principio si è correttamente attenuta la Corte di appello, ritenendo il reato de quo consumato in virtù dell'articolata iniziativa posta in essere dagli imputati, innanzi dettagliatamente descritta in fatto. 14.3.16. I sedicesimo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. wwww 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass, n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: premesso che il ricorrente non ha indicato il giudice in ipotesi ritenuto competente (e questa Corte ha già chiarito che è inammissibile per genericità l'eccezione di incompetenza territoriale che non contenga l'indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente: Sez. II, sentenza n. 12071 del 23 marzo 2015, CED Cass. n. 262769), I giudici del merito hanno correttamente osservato che la competenza si valuta dalla contestazione. 14.3.16.1. Invero, come già chiarito da questa Corte (Sez. VI, sentenza n. 33435 del 4 maggio 2006, CED Cass. n. 234347; Sez. II, sentenza n. 24736 del 26 marzo 2010, CED Cass, n. 247745), il principio della perpetuatio jurisdictionis comporta che la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, e che di conseguenza restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi 4 + www istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati in precedenza valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio, eventualmente emersi nel corso del dibattimento, fatta eccezione per il solo caso in cui la questione, ritualmente proposta o rilevata, non sia stata ancora decisa. 14.3.16.2. Era, comunque, evidentissima la ritenuta competenza per connessione. 14.3.17. Il diciassettesimo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez, IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass, n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: in proposito appaiono assorbenti la assoluta genericità della doglianza (il motivo non indica con adeguata la specificità la situazione processuale verificatasi, costituente oggetto di doglianza) e la mancata indicazione delle ragioni per le quali, eliminate quelle dichiarazioni, dovrebber risultarne decisivamente inficiato l'intero impianto motivazionale (c.d. prova di resistenza). 107 14.3.17.1. Deve, peraltro, rilevarsi, per completezza, che la sentenza della Corte EDU 27 aprile 2006, AN è stata richiamata a sproposito, perché attinente a fattispecie diversa da quella che pur genericamente sembrerebbe evocata in ricorso. Il vulnus individuato dalla Corte EDU sí era verificato in più udienze (nel caso di specie, pare di capire, solo in una, quella del 26.4.2012, nella quale furono assunte le tre testimonianze delle quali si chiede la declaratoria di nullità) e consisteva nel fatto che in ciascuna delle tre udienze l'imputato fosse stato rappresentato da difensori di ufficio sempre diversi, e sempre non informati dei fatti di causa;
in riferimento a tale peculiare fattispecie, la Corte dei diritti ha affermato che la condotta della difesa appartiene essenzialmente all'accusato ed al suo avvocato, ma l'art. 6 § 3 lett. c) obbliga le autorità nazionali competenti ad intervenire per garantire l'effettività della difesa quando la carenza dell'avvocato d'ufficio appare, come nella specie, manifesta>>, segnalando che il meccanismo previsto dall'art. 97 c.p.p. può in concreto rivelarsi insufficiente. 14.3.18. Il diciottesimo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato. Il motivo è di per sé inammissibile per genericità, formulando promiscuamente doglianze inerenti a punti diversi della sentenza (insieme, quantificazione della pena, diniego delle attenuanti generiche, statuizioni di confisca, pur avendo premesso di lamentare violazione soltanto degli artt. 133 e 240 c.p.); è, comunque, ancora una volta generico, perché reiterativo, nonché manifestamente infondato, a fronte dei rilievi giuridicamente corretti, esaurienti, logici e non contraddittori, con i quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni (f. 252 s.). 14.4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di IA AR IO limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di MI, che si conformerà al princípio di diritto affermato nel § 14.4.14, tenendo anche conto degli ulteriori rilievi fattuali formulati in quella sede e nel successivo §. 14.4.1. Il ricorso va, nel resto, rigettato. 15. Ricorso di CI PA L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1., e, ritenuta la recidiva, condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizion accessorie, anche in favore delle parti civili. 108 La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, ma ha escluso la recidiva e ridotto la pena ad anni nove di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6, 15.1. La difesa denuncia: I- violazione dell'art. 606, lett. B) c.p.p. in relazione agli artt. 266 e 191 c.p.p. (lamentando la nullità del decreto autorizzativo di intercettazioni n. 4791/06 del 6.11.2006 e delle successive proroghe, perché asseritamente fondato esclusivamente su rivelazioni di una fonte confidenziale e senza valutare il contenuto di 5 verbali di OCP allegati alla notizia di reato datata 31.10.2006; II - violazione dell'art. 606, lett. B) ed E) c.p.p. in relazione all'art. 416-bis comma 3 c.p. quanto alla partecipazione all'associazione, con vizio di motivazione per contraddittorietà ed in parte omissione, e con travisamento della prova (lamenta che la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle proprie censure, fondate anche su massime giurisprudenziali, ed avrebbe contraddittoriamente indicato gli elementi valorizzati a fondamento dell'affermazione di responsabilità, cui sarebbe pervenuta con motivazione in contrasto con quella del primo giudice); III - violazione dell'art. 606, lett. B) ed E) c.p.p. con vizio di motivazione, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. (addebitata al ricorrente asseritamente solo perché responsabile nel 1985 di delitti commessi con l'uso di armi). 15.2. Il ricorso è, in toto, inammissibile. 15.2.1. Il primo motivo è palesemente generico, nonché manifestamente infondato. Il ricorrente non ha indicato gli elementi in ipotesi irritualmente captati e quindi asseritamente inutilizzabili (limitandosi ad affermare di averli indicati nell'atto di appello, in tal modo, peraltro, confutando unicamente la motivazione della sentenza di primo grado, non quella di appello, ferma peraltro l'assorbente inammissibilità del ricorso formulato per relationem aí motivi di appello, pacificamente ritenuta dalla giurisprudenza di questa Corte: per tutte, Sez. II, sentenza n. 9029 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 258962, per la quale È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione 109 delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica >>), né in che misura avrebbero condizionato la contestata affermazione di responsabilità, non proponendo quindi la necessaria "prova di resistenza". Egli ammette, peraltro, che la Corte di appello (f. 44) ha espressamente indicato le ragioni del mancato accoglimento della censura, con le quali поп Sí confronta specificamente, limitandosi a reiterare la doglianza. 15.2.2. Il secondo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità, è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno 8 agosto 2013, CED Cass, n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 254 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 15.2.3. Il terzo motivo è, ancora una volta, generico e manifestamente infondato: a fondamento della contestata statuizione la Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente valorizzato non soltanto il risalente precedente cui lo stesso ricorrente ha fatto riferimento, ma anche gli accertati rapporti tra l'imputato e EN NE, latitante attinto da colpi di arma da fuoco (f. 263). 16. Ricorso di DI PA ES. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. e 21., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni undici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello lo ha assolto dal reato di cui al capo 1. per non aver commesso il fatto, ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità in ordine all'altro reato, ed ha conseguentemente ridotto la pena ad anni otto e mesi ger 110 reclusione, ed euro 1.600 di multa, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. IO DE - LI DE » DI PA ES (in concorso con OT BA e SG AR LV giudicati separatamente) 21) DE reato p. e p. dagli artt. 110, c.p., 629 - 2° c.p. con riferimento all'art. 628 commì 1 e 3 C.P., art. 7 D.L. 152/1991, perché in concorso tra loro e con AL US e NE CE (nei confronti dei quali si procede separatamente):- IO DE quale promotore e coordinatore dell'azione criminale nonché quale autore delle minacce e delle percosse in danno del RO;
LI DE quale autista del veicolo in cui la vittima è stata caricata;
AL US - OT BA - NE CE e SG AR LV quali soggetti attivi tutti addetti alla "copertura e vigilanza" dell'area teatro dell'azione delittuosa;
DI PA ES quale osservatore addetto a seguire gli spostamenti della vittima nelle fasi antecedenti l'azione delittuosa e "palo" durante lo svolgimento dell'azione criminale:- mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano RO CL (titolare dell'impresa di auto- trasporti "RO OL S.N.C." dì RO CL e AD) a rimettere un debito che IO DE aveva maturato nei confronti del RO, avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a disposizione dallo stesso RO, cagionandogli in tal modo danno con proprio profitto, Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di IO DE mali ingiusti al RO colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel reato che così rafforzavano il proposito del IO nonché nell'avvalersi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumità, Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pù persone riunite, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p, e da parte di appartenente al sodalizio di cui al capo 1) In SA RN (MI) il 07.10.2009 16.1. La difesa denuncia: -I.1 vizi di motivazione relativi all'affermazione di responsabilità per l'estorsione aggravata in anno di RO IO (che sarebbe viziata da una parziale interpretazione delle captate conversazioni, tesa a valorizzare solo alcuni elementi, senza considerando quelli favorevoli alla difesa;
dalle intercettazioni sarebbe dato desumere che il fatto costituiva ritorsione per un comportamento del NE non tollerato da DE IO - era stato percosso un bambino in un campo nomadi e non aveva matrice estorsiva: tanto si desume all'evidenza dalle conversazioni intercettate ed allegate al ricorso); 1.2 - vizi di motivazione relativi all'accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di estorsione aggravata (il ricorrente era all'oscuro delle ragioni del contrasto tra i due predetti soggetti); II - vizi di motivazione in relazione alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 contestata in relazione al reato di estorsione (la Corte di III - vizi di motivazione in relazione al diniego della attenuanti generiche. 4 appello non indica in proposito alcuna argomentazione); 111 16.1.1. In data 2 aprile 2015 è pervenuta nell'interesse dell'imputato una memoria nella quale si chiede l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p., essendo stato assolto dal reato associativo di cui al capo 1. 16.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 16.2.1. Il primo motivo, in entrambe le sue articolazioni, riguarda l'affermazione di responsabilità, ed è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass, n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 267 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, ed osservando, per quanto in particolare riguarda il dolo, che Nel caso di specie, i coimputati chiamati "a raccolta" da IO DE e convocati il 7.10.09, partecipano alla condotta estorsiva fornendo ciascuno un apporto determinante ai fini della realizzazione dell'evento. Segnatamente a Di MA, l'apporto è stato correttamente individuato nell'aver costretto NI a recarsi all'appuntamento e poi nel rimanere in loco, facendo da palo, agevolando e rafforzando il proposito criminoso dell'esecutore materiale dell'azione. In ordine alla consapevolezza in capo a Di MA e agli altri concorrenti del fine dell'azione criminosa, la cui regia è riconducibile a IO DE, essa è resa in maniera plateale (al più tardi) dalle stesse dichiarazioni di IO fatte a NI dinanzi ai presenti, subito dopo averlo percosso, NI in dibattimento ha confermato queste dichiarazioni "Dopo avere preso le botte ON con fare minaccioso mi diceva che non avrei più ripreso la mia motrice e nel contempo me la indicava." IN ha aggiunto: "Poco dopo, spintonandomi all'esterno, assieme ad uno dei suoi compagni mi conduceva verso il vicino accampamento degli zingari, ave facendomi inginocchiare mi intimava di chiedere loro scusa". Tutti i correi, quindi, nel contesto della violenza venivano resi consapevoli dallo stesso autore materiale del fine di profitto che muoveva l'azione criminosa del gruppo
contro
NI, oltre che dell'affronto subito da IO per essere stato screditato davanti agli zingari. Va sottolineata, infine, l'assoluta inverosimiglianza della tesi sostenuta dall'appellante, poiché presuppone una reazione oggettivamente sproporzionata ad una causa che è a dir poco banale per uomini di tale consesso: uno schiaffo ad un ragazzo nomade, che non condivideva alcun legame, familiare giustificabile con presunto affronto subito per lo schiaffo, ma presuppone ben altra finalità,$ o altro, con gli esecutori dell'azione. La mobilitazione di tante persone non appare 112 come la esemplare punizione dell'atto di arroganza consistito nell'esigere un credito verso il "numero uno" IO DE. Ed anche la proposta di intervenire personalmente ad ammazzare questo "pisciatore" da parte di Di MA è del tutto compatibile con la ritenuta finalità, mentre appare ingiustificata e spropositata se rapportata al movente sostenuto dall'appellante. Così pure compatibile all'assunto esposto risulta l'interrogativo che Di MA pone a IO, alle ore 12,06: "L'hanno investito?", che nel contempo, indica la piena consapevolezza dell'imputato di quanto sarebbe avvenuto a NI all'interno del parcheggio. Anche l'argomento di ordine logico, dunque, depone a favore della prospettazione accolta, non residuando, sulla base delle richiamate risultanze probatorie, alcuna diversa ed antitetica lettura, plausibile e verosimile>>. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 16.2.2. E' generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, anche il secondo motivo, a fronte delle corrette ed incensurabili considerazioni con le quali la Corte di appello ha argomentato la contestata statuizione (f. 270): vanno disattese, altresì, le censure difensive poste con riguardo alla ritenuta aggravante, tenuto conto della piena condivisione espressa in più occasioni dall'appellante al metodo in puro stile mafioso ed alla forza di intimidazione dispiegata in funzione degli interessi criminali perseguiti da IO DE non uti singulis [rectius, uti singulus] ma come capo locale, al punto che emblematicamente si definisce, senza smentita alcuna da parte dell'interlocutore Di MA, Il "numero uno">>. 16.2.3. E', infine, generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, il terzo motivo, a fronte delle corrette ed incensurabili considerazioni con le quali la Corte di appello ha argomentato la contestata statuizione (f. 276), valorizzando negativamente i precedenti penali dell'imputato e la gravità del reato;
d'altro canto, il motivo non indica l'elemento favorevole in ipotesi non considerato o mal considerato ed è quindi anche per tale ragione generico, 16.2.4. La richiesta formulata in memoria costituisce motivo nuovo dedotto tardivamente, poiché del tutto avulso dai motivi tempestivamente dedotti. Questa Corte (per tutte, Sez. II, sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass. n. 25301) è, infatti, ormai ferma nel rítenere che la facoltà del ricorrente presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei 113 quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedottì; ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, sì alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriorì, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. 16.2.4.1. L'integrale inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte l'esercizio di poteri officiosi sul punto. 17. Ricorso di EL RA. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui al capì 1., 3. e 138., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva infraquinquennale, condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, ma ha escluso la recidiva ed ha, conseguentemente, ridotto la pena ad anni nove e mesi nove di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. EL AR 3) del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 I. 110/75, 648, 697 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con Di NO IM (giudicato separatamente), deteneva e portava in luogo pubblico le seguenti armi e munizioni due pistole semiautomatiche di cui • una cal. 7.65, con matricola abrasa, marca BERETTA, mod. 81 INOX, (arma comune da sparo clandestina) munita di caricatore con all'interno 12 cartucce cal.7.65 (da considerarsi munizionamento per arma comune da sparo). • l'altra calibro 380 (9 corto), anche questa con matricola abrasa, marca TANFOGLIO, Mod. GT 380 (da considerarsi arma comune da sparo clandestina) con relativo caricatore con all'interno 5 cartucce cal.
7.65 con all'interno della camera di cartuccia un bossolo esploso rimasto incastrato. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) 138) MB AR (in concorso con DI OT IM giudicato separatamente) DE delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv C.P. 73 comma 1 D.P.R. 309/1990 e successive modifiche e 7 D. L. 152/1991, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenevano al fine di spaccio un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare 1 ma comunque inferiore a 300 grammi, (48 dei quali poi sequestrati a DI OT IM) che cedevano in quantitativi non modici a tale "Pippo", ad RE US (nei confronti del quale si procede separatamente) e ad altre persone non meglio identificate. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) In luogo non accertato dal 19 giugno 2008 fino al 27.6.2008 (per DI OT sino al 24.06.2008, data del suo arresto 17.1. La difesa denuncia: 114 I - violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. B) ed E), c.p.p. e dell'art. 546, comma 1, lett. E), c.p.p., in riferimento al capo 1 (art. 416-bis commi 1, 3 e 4, c.p.) (lamenta la genericità ed insufficienza di quanto rivelato da NO a proposito del ricorrente, e l'irrilevanza delle valorizzate captazioni;
riepiloga una serie di massime giurisprudenziali, per desumerne l'assenza di prova del contributo oggettivamente e soggettivamente necessario secondo la giurisprudenza per legittimare l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo); II violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. B) ed E), c.p.p. e dell'art. 546, comma 1, lett. E), c.p.p., in riferimento al capo 3 (concorso in detenzione e porto illegale di due armi comuni con matricola abrasa, aggravati ex art. 7 I. n. 203 del 1991) (la sentenza impugnata avrebbe valorizzato il presunto stimolo all'azione delittuosa proveniente dal ricorrente, senza indicare adeguatamente in cosa esso si sarebbe concretizzato, e non avrebbe compiutamente motivato sulla ritenuta finalità agevolativa); III violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. B) ed E), c.p.p. e dell'art. 546, comma 1, lett. E), c.p.p., in riferimento al capo 138 (concorso in detenzione a fini di spaccio di cocaina, aggravato ex art. 7 I. n. 203 del 1991) (lamenta, con riguardo alla sola aggravante di cui all'art. 7, che la Corte di appello non avrebbe compiutamente motivato sulla ritenuta finalità agevolativa, emergendo ex actis che il ricorrente gestiva i traffici per conto suo, senza dovere dare conto a nessuno); IV - violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. B) ed E), c.p.p. e dell'art. 546, comma 1, lett. E), c.p.p., in riferimento agli artt. 81 cpv. e 133 c.p. (lamenta erroneità del computo della pena, perché reato più grave era quello di cui al capo 138: l'imputato avrebbe subito pregiudizio dall'individuazione come reato satellite di un reato punito con pena edittale massima superiore a quella prevista per il reato individuato come più grave); V. - violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. B) ed E), c.p.p. e dell'art. 546, comma 1, lett. E), c.p.p., in riferimento agli artt. 62-bis e 69 c.p. 597, comma 5, c.p.p. (lamenta che - non si sia tenuto conto della riconosciuta marginalità del ruolo dell'imputato per concedere di ufficio le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza). 17.2. Il ricorso è fondato limitatamente al reato di cui al capo 3), dal quale l'imputato va assolto per non aver commesso il fatto (va, conseguentemente, eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, e la pena complessiva va rideterminata in anni nove e mesì sel di reclusione), ed è nel resto inammissibile. 17.2.1. Il primo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez, IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass, n. 221693; Sez, VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass, n. 256133), del tutto assertive e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente 115 corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 278 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO, motivatamente ritenute attendibili (e che la difesa valuta frazionatamente), nonché riscontrate dagli esiti dei servizi di osservazione, controllo e pedinamento (OCP) e dalle plurime e significative conversazioni intercettate, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 17.2.1.1. Inammissibile, per le ragioni già indicate nel § 4.4. di questa motivazione, è, comunque, la doglianza inerente alla violazione dell'art. 546 c.p.p. che cela in realtà una doglianza sulla motivazione. 17.2.2. Il secondo motivo è fondato. Occorre, infatti, convenire con il ricorrente sul fatto che l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 3 fonda essenzialmente su una conversazione dalla quale si evince che l'imputato avrebbe dato ad un sodale, con riguardo alla custodia delle armi de quibus, un generico consiglio, peraltro neanche accolto. Troppo poco, quindi, per legittimare l'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio (argomenta ex art. 115 c.p.). La sentenza impugnata va, pertanto, in parte qua annullata senza rinvio, poiché l'imputato deve essere assolto dal reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto. 17.2.2.1. Va conseguentemente eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, e la pena complessiva va rideterminata in anni nove e mesi sei di reclusione. 17.2.3. Il terzo motivo è reiterativo, e quindi generico, e comunque manifestamente infondato: la Corte di appello ha correttamente ed incensurabilmente valorizzato, per legittimare la contestazione della ritenuta finalità agevolativa, le dichiarazioni del NO nonché gli esiti di una intercettazione (il tutto in dettaglio riportato a f. 291 s.). 116 17.2.4. E' inammissibile la censura riguardante il computo della pena base, anch'essa meramente reiterativa rispetto agli ampi ed incensurabili rilievi dedicati alla questione dalla Corte di appello (f. 139 ss.). 17.2.4.1. Anche in questo caso, valgono, inoltre, i rilievi di cui al § 9.2.4.1. 17.2.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. In verità, non risulta agevolmente comprensibile la ragione per la quale avrebbero dovuto essere ritenute di ufficio le attenuanti generiche, che avevano già costituito oggetto di espressa richiesta, ed erano state, altrettanto espressamente, negate, per la incensurabilmente ritenuta assenza di profili di meritevolezza. 17.2.5.1. Peraltro, come già chiarito da questa Corte (Sez. VI, sentenza n. 6880 del 27 gennaio 2010, CED Cass, n. 246139), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, Il ricorrente non potrebbe dolersi della mancata concessione di ufficio di circostanze attenuanti in sede di legittimità: sarebbe, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il mancato esercizio del potere del giudice d'appello di applicare anche d'ufficio una o più circostanze attenuanti, a norma dell'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., quando il riconoscimento delle predette circostanze non abbia formato oggetto di una specifica richiesta. 18. Ricorso di DI DO AO. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui al capi F. (con esclusione della contestata aggravante) ed 82., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, quanto alle affermazioni di responsabilità, riducendo la pena ad anni tre e mesi undici di reclusione. AR ER - LD LA F) DE delitto di cui agli Artt. 110 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, al fine di consentire a AR ER di eludere le disposizioni di legge in tema di misure di prevenzione patrimoniall, intestavano fittiziamente alla BO sri il seguente bene immobile Supe Titol U oglio rficie Qu arita bic Ha alita artic are ca Propri To Vig 00 01 leta per rtona 7 624 neto 15 1/1 Propri Vig 00 07 117 1/1 Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa In Tortona il 3.4.09 DI LD OL PE AZ (in concorso con LA AC RI - -ER AR" OC RE - CA ESww CA AL OV - SI IO giudicati separatamente) 82) DE delitto p. e p. dagli artt 110, 378 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro e con VA ES ( nei cui confronti si procede separatamente), con le condotte qui di seguito meglio indicate, favorivano la latitanza di OL IN e AN EL, destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catanzaro il 16.4.09: - munivano i latitanti di documenti contraffatti meglio indicati ai capi che precedono;
- li trasportavano, con una macchina presa a noleggio, dal nord Europa (in luogo allo stato non identificato), dove si trovavano per sfuggire alla cattura, in Italia, in attesa di espatriare verso la Tunisia, dove AR AL aveva interessi di carattere economico;
- li ospitavano presso il B & B "Il falco", dove venivano alloggiati senza essere registrati;
- li sostenevano economicamente procurandogli una somma non inferiore a € 1.000,00. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 'ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui IN e EL sono elementi di spicco In OM, IA e Toscana dal maggio al giugno 2009. 18.1. La difesa denuncia: I mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Erronea applicazione dell'art. 378 c.p. e vizio di motivazione. Inosservanza dell'art. 27 Cost. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p. (lamenta difetto di consapevolezza quanto al fatto di stare ajutando due latitanti, come sarebbe dimostrato da una serie di intercettazioni di conversazioni che riepiloga;
la conversazione del 3.3.2010 si riferirebbe a soggetto di nome CI diverso dal ricorrente;
dalle dichiarazioni del cap. LI non emerge prova di incontri con il ER;
sarebbe stato del tutto travisato il senso della vicenda ARIATA, peraltro del tutto ininfluente ai fini dell'affermazione di responsabilità, così come gli elementi secondo la Corte di appello dimostrativi "del contesto criminale di cui DI avrebbe avuto contezza"; difetterebbero, comunque, la consapevolezza della presunta finalizzazione della condotta tenuta al favoreggiamento di latitanti, e, quindi, il necessario dolo); II - Travisamento della prova Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - Erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e vizio di motivazione - Inosservanza degli artt. 118 c.p. 111 (della Costituzione ?: a f. 24 menziona l'art. 111 - c.p.p., che è però rubricato data degli atti>>) e 521 c.p.p., 27 Cost. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p. (analogamente, il ricorrente non avrebbe avuto, per le medesime ragioni, consapevolezza delle presunte finalità agevolative della condotta) III Travisamento della prova - Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione - Erronea applicazione dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306/92 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p. (lamenta l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato de quo, per mancata integrazione del "tipo" oggettivo e difetto del dolo specifico di finalizzazione della condotta di compravendita immobiliare all'elusione di misure an 118 prevenzione patrimoniali, e comunque la carente motivazione sulle istanze difensive volte a dimostrare la piena liceità dell'operazione de qua i cui tratti sono in síntesi riepilogati conclusivamente a f. 38 - comunque strutturalmente inidonea alla ipotizzata elusione delle norme in materia di misure di prevenzione, e comunque in assoluto difetto di pericoli di elusioni;
prescindere da ciò, nulla dimostrerebbe il necessario dolo specifico del ricorrente, arbitrariamente desunto da dichiarazioni cui è stata addirittura attribuita valenza confessoria;
la condotta di mera consulenza - tenuta dall'imputato non sarebbe - comunque incriminabile ex art. 110 c.p., tenuto conto della natura plurisoggettiva della fattispecie in esame, e quindi il ricorrente non sarebbe punibile a titolo di concorso). 18.2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 18.2.1. Il primo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedíssequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 295 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, osservando conclusivamente che Nessun rilievo può invero assumere, per escludere la consapevolezza dell'imputato che i soggetti per i quali egli era stato richiesto dal ER della somma in contanti di € 1.000 e di prenotare un'autovettura fossero due esponenti di rilievo della 'ndrangheta ricercati per il reato di cui all'art. 416 bis cp (la sentenza cita l'ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catanzaro16/4/2009), la circostanza egli non avesse preso parte agli incontri organizzativi o che il suo intervento si fosse esaurito nell'arco di una giornata ovvero che i servizi di ocp non lo avessero mai visto in compagnia dei latitanti. L'attivarsi immediato e senza sollecitazione di spiegazioni da parte del commercialista LA a fronte di richieste che ben poco avevano di professionale, pervenutegli da un personaggio del quale conosceva la caratura criminale come ER utilizzando un linguaggio convenzionale, nonché la considerazione delle modalità con le quali risultava gestita l'operazione da parte del suo interlocutore, con la massima sollecitudine e segretezza, assicurandosi che le disposizioni da lui impartite fossero state puntualmente eseguite ed esponendosi personalmente con il trasporto dei due"nonni" sulla sua autovettura sino al BB in Toscana, con l'utilizzo della carta di credito a lui riconducibile per il noleggio di un'autovettura, che veniva ritirata in sua presenza con l'esibizione da parte del ELding documenti personali falsi, sono tutti elementi che non possono lasciare adito a dubbi, atteso 119 il contesto di rapporti di cui si è detto, sulla consapevolezza del LA in ordine alla reale natura della missione affidata al ER ed al contributo essenziale che a lui, come persona di assoluta fiducia di questi, era stato richiesto. Che LA fosse coinvolto a pieno titolo nell'operazione è dimostrato anche dal fatto che lui è stato il primo a sapere dell'arresto del latitanti, comunicatogli dal proprietario del BB, e che nella notte stessa egli si incontrerà in autostrada con il ER;
inoltre il fatto che lui stesso abbia ammesso che nelle circostanze detto proprietario avesse incolpato anche lui"di averlo messo nel guai", farebbe supporre che LA si fosse anche occupato della prenotazione alberghiera per i latitanti. Pienamente credibile risulta l'asserzione, fatta a posteriori dal ER nella conversazione del 3/3/2010 che la somma in contanti sia stata effettivamente pagata dal LA, non ravvisandosi la ragione per la quale il primo avesse dovuto mentire al suo"uomo" IS, quando ormai erano passati diversi mesi dal fatto. Ed è solo nel contesto di tale conversazione che ER, nel rievocare i momenti trascorsi con IN OL e EL AN, PI e EL, dice che il primo voleva utilizzare la macchina per "andare a puttane", frase mai riferita - contrariamente a quanto si dice nell'appello al He LA>>, Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro - ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, riferite sempre e soltanto a segmenti delle predette conversazioni, mai considerate nella loro interezza. 18.2.1.1. Il motivo sarebbe comunque in parte generico, in parte non consentito anche sotto altri profili, poiché il ricorrente deduce: - promiscuamente, tre vizi di motivazione in relazione al medesimo punto della sentenza, senza indicare specificamente, come nei §§ 4.6. ss, si è visto essere doveroso, su quale profilo essa manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica;
come violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) c.p.p. la violazione dell'art. 27 della Coatituzione: in proposito, questa Corte (Sez. II, sentenza n. 677 del 12 gennaio 2015, CED Cass. n. 261551) ha, peraltro, già chiarito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme costituzionali, poiché l'inosservanza di disposizioni della Costituzione non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale. 18.2.2. Il secondo motivo è infondato. La configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, in riferimento alle finalità agevolative, è stata incensurabilmente ricollegata dalla Corte di 120 appello (f. 299) alle modalità della condotta, per il rilievo che, avendo con la sua condotta l'imputato contribuito a preservare i vertici del sodalizio, la sua attività ha finito per favorire l'intera associazione. In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento giurisprudenziale che questo collegio condivide (Sez. II, sentenza n. 15082 del 12 febbraio 2014, CED Cass. n. 259558), per il quale, in tema di favoreggiamento personale, sussiste l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, conv. in L. n. 203 del 1991, qualora la condotta favoreggiatrice diretta ad aiutare taluno a sottrarsi alle ricerche dell'AUrità sia posta in essere a vantaggio del capo clan, operante in un ambito territoriale nel quale la sua notorietà si presume diffusa, perché essa, sotto il profilo oggettivo, concretizza un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto dell'apice dirigenziale, mentre, sotto il profilo soggettivo, in quanto caratterizzata dal consapevole aiuto prestato al capo mafia, è indiscutibilmente sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione. Nè potrebbe ritenersi necessario, per configurare la predetta circostanza aggravante della finalità agevolatrice e concludere che la condotta fosse diretta, oggettivamente, ad agevolare l'attività non solo del singolo, ma anche del sodalizio criminoso, individuare un diretto collegamento tra l'imputato e l'associazione camorristica de qua: invero, l'esistenza di un diretto collegamento con il sodalizio potrebbe integrare gli estremi del concorso esterno, nel caso di specie non ritenuto, mentre per la configurabilità della circostanza aggravante è sufficiente la evidenziata consapevolezza di aiutare la latitanza di uno o più soggetti inseriti nella consorteria e che una tale situazione si pone come oggettivo aiuto all'attività dell'associazione. Sempre in argomento, si è anche osservato (Sez. V, sentenza n. 41063 del 24 giugno 2009, CED Cass. n. 245386) che la circostanza aggravante di avere commesso il favoreggiamento al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso è configurabile nei casi in cui la condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di spicco di un'associazione di tipo mafioso, in quanto l'aiuto fornito al capo si concretizza nell'agevolazione per dirigere da latitante l'associazione, che finisce per concretizzare un aiuto all'associazione, la cui operatività sarebbe compromessa dal suo arresto, mentre, sotto il profilo soggettivo, non può revocarsi in dubbio l'intenzione dell'agente di favorire anche l'associazione allorché risulti - come nel caso di specie - che abbia prestato consapevolmente [come, nel caso di specie, motivatamente ritenuto] aiuto al capomafia. 18.2.3. Anche il terzo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato (per quanto in particolare riguarda la assertivamente affermata non punibilità ex art. 110 c.p. di chi abbia fornito una 121 mera condotta di consulenza, tesi invero all'evidenza priva del benché minimo fondamento giuridico), a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 300 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente una serie di intercettazioni, ancora una volta correttamente ed incensurabilmente interpretate, anche in riferimento all'accertamento degli atti negoziali parallelamente succedutisí, e concludendo nel senso che, in presenza delle gravi incongruità ed inquietanti perplessità sulla reale consistenza dell'operazione, in precedenza (f. 300 ss.) evidenziate, gli unici dati certi sembrano essere quelli della natura fittizia dell'intestazione, pienamente ammessa dal ER e sostanzialmente non negata dal LA, nonché la finalità elusiva sottesa all'operazione, anch'essa desumibile dalle dichiarazioni confessorie del ER, oggetto di intercettazione, del tutto credibili nel contesto dei fatti accertati;
anzitutto perché all'epoca questi non risulta essere stato dichiarato fallito come dallo stesso sostenuto nell'atto d'appello per giustificare la fittizia intestazione, ma soprattutto perché nella conversazione del 16/3/2009 egli spiega chiaramente a LA le ragioni della necessità per lui di non comparire quale acquirente con il fatto che, essendo sospettato di appartenere alla 'ndrangheta, quindi sottoposto a controlli, nel caso in cui non fosse dimostrato il pagamento "si poteva pensare l' estorsione ... qual'è il problema? Che se mai me lo intesto è fatta... che poi cominciano ... magari pensano che sei della 'ndrangheta, ti mettono che sei andato là e lo hai minacciato e ti sei fatto intestare la casa, che non c'è il pagamento">>, Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 19. Ricorso di AV EN BE NT. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 122 19.1. La difesa ha denunciato: wwwwwmancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento I al riconoscimento della sussistenza del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (lamenta la carenza dell'elemento costitutivo dell'adozione del c.d. metodo mafioso, che la giurisprudenza - che riepiloga in 6 pagine di premessa - ritiene necessario, e che la Corte di appello non enucleerebbe adeguatamente con riguardo al sodalizio operante in OM); II inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ovvero illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla determinazione della pena (víziata dall'affermazione che il minimo edittale sarebbe pari a nove anni di reclusione, non sette, mai essendo stata affermata la consapevolezza del ricorrente circa il carattere armato dell'associazione) ed al díniego delle attenuanti generiche (da concedere tenuto conto dell'età avanzata e della personalità dell'imputato). 19.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 19.2.1. Il primo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 304 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 19.2.2. Il secondo motivo è in parte non consentito (quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.: la doglianza non aveva costituito oggetto di appello, ed è stata tardivamente ed inammissibilmente dedotta per la prima volta in questa sede), in parte generico perchè reiterativo (avendo la Corte di appello incensurabilmente valorizzato a fondamento del díniego delle attenuanti generiche il ruolo di rilievo assunto dall'imputate, presente a ben 6 summit, e l'assenza di eventualmente decisivi profili di meritevolezza). 123 20. Ricorso di IN EN IC. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 80, ed 81, unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni tre e mesi quattro dí reclusione ed euro 1.200 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado. IN CE ME (in concorso con CA AL OV,CA IG,CA ES, OC RE giudicati separatamente) 80) DE delitto p. e p. dagli artt 110, 81, 497 bis, 61 n, 2 c.p., 7 d.l. 152/1991 perchè, in concorso tra loro, con OL IN e AN EL, detenevano e poi consegnavano a questi ultimi i seguenti documenti contraffatti, al fine di favorirne la latitanza: carta d'identità nr. AR 3121948 rilasciata dal comune di Crotone 21.1.09 con la fotografia di OL IN e i dati anagrafici di AG ME;
carta d'identità nr. AR 3104835 rilasciata dal comune di Crotone il 15.12.08 con la fotografia di EL AN e í dati anagrafici di AG AN ME, Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 'ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui IN e EL sono elementi di spicco. In luogo non accertato nel 2008 81) DE delitto p. e p. dagli artt 110, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di favorire la latitanza di OL IN in concorso tra loro, acquistavano o comunque ricevevano la patente di guida nr. 3 73105385V rilasciata il 18.2.09, da considerarsi contraffatta, con la fotografia di IN OL e i dati anagrafic di AG ME Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 'ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui IN è elemento di spicco In luogo non accertato nel 2008 20.1. La difesa denuncia: I - violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. B), C) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 521 - 522 c.p.p.ed in relazione agli artt. 110 - 81 - 497-bis c.p.; violazione dell'art. 6, § 3, lett. - A), Conv. EDU, e degli artt. 27, comma 2, della Costituzione e 192 c.p.p (lamenta che i documenti falsi furono rinvenuti in possesso dei latitanti, non del ricorrente, e che non sarebbe possibile ritenere la fattispecie di cui al secondo comma;
nulla dimostra che i documenti de quibus avessero la clausola di validità per l'espatrio; la sentenza impugnata sarebbe nulla perché emessa per un fatto diverso da quello contestato), wwwII violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 497-bis c.p., nonché 546, comma 1, lett. E), c.p.p. (lamenta l'insufficienza degli elementi posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità, in massima parte desunti da conversazioni intercettate arbitrariamente interpretate;
sarebbe stata inadeguatamente valutata la tesi difensiva, al contrario ritenuta smentita non è ben chiaro da quali elementi); III · violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. B) ed E), c.p.p. con riferimento agli artt. - 61 n. 2 c.p. e 7 d.l. n. 152 del 1991 (in difetto delle contestate ma non dimostrate finalità agevolative); IV - violazione dell'art. 606, comma, 1, lett. B) ed E), c.p.p. con riferimento agli artt 62-bis e 69 c.p., nonchè 597, comma 5, c.p.p. (lamenta che, prescindere dalla genericità 124 della richiesta difensiva, potevano essere concesse di ufficio le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza). 20.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 20.2.1. Il primo ed il secondo motivo, riguardanti l'affermazione di responsabilità, vanno esaminati congiuntamente e sono in parte generici, perché reiterativi, in parte non consentiti, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 314 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro w w . w ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. Deve aggiungersi che ininfluente è all'evidenza la circostanza del sequestro dei documenti de quibus (carte di identità valide per l'espatrio in zona Schengen) in disponibilità dei latitanti, poiché la responsabilità del IN è concorsuale. Inoltre, puramente congetturale è la circostanza che la condanna sarebbe avvenuta per fatto diverso da quello contestato (che il ricorrente introduce in ricorso dubitativamente, e quindi genericamente, testualmente affermando che egli immagina>> - così letteralmente a f. 4 del ricorso che la condanna riguardi un fatto diverso da quello contestato); appare, peraltro, in proposito assorbente il rilevo che detta doglianza non è consentita, poiché dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello. 20.2.1.1. Inammissibile, per le ragioni già indicate nel § 4.4. di questa motivazione, è, comunque, la doglianza inerente alla violazione dell'art. 546 c.p.p. che cela in realtà una doglianza sulla motivazione. 20.2.2. Il terzo motivo è in parte generico, perché reiterativo, in parte non consentito, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi 125 rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 316 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della statuizione riguardante l'art. 7 cit. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 20.2.2.1. L'altra doglianza, inerente all'art. 61, comma 1, n. 2 c.p., non è consentita, poiché dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello. 20.2.3. Il quarto motivo è generico, non consentito e comunque manifestamente infondato per le medesime ragioni indicate in relazione ad analoga doglianza nel § 17.2.5. s. (cfr. anche f. 317 della sentenza impugnata). 21. Ricorso di GO UN. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, ma ha ridotto la pena ad anni dodici di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 21.1. La difesa denuncia: I- mancanza grafica della motivazione relativamente al capo di imputazione contestato all'imputato, con inosservanza degli artt. 111 Cost., 125, comma 3, e 546, comma 3, c.p.p. (lamenta la mancanza dell'esame della posizione del ricorrente, non costituendo unica tra - tutte quelle esaminate - oggetto di autonoma trattazione, che non può essere sostituita a fini motivazionali dai riferimenti rinvenibili unicamente a f. 11, 24 ss., 49 55, 806 ss.); -II motivazione insufficiente ed illogica, conseguente a travisamento della prova;
mancata valutazione della prova liberatoria - violazione degli artt. 192, commi 1 e 2, e 546, comma 1, lett. E), c.p.p. (lamenta che la trattazione comune, costituente premessa rispetto alla trattazione delle singole posizioni, sarebbe insufficiente a legittimare l'affermazione 126 responsabilità, e comunque che non avrebbero ricevuto risposta alcuna le doglianze sollevata dalla difesa con l'atto di appello (che riporta a f. 10 ss.). 21.2. Il ricorso è fondato. Quanto lamentato dal ricorrente emerge inesorabilmente ex actis, in difetto del benché mínimo cenno alla posizione personale del ricorrente, con omissione non altrimenti giustificata (nessun passo della sentenza impugnata ne spiega le ragioni), né giustificabile (anche in considerazione di quanto metodologicamente indicato a f. 148 della sentenza impugnata), e difettando un pur sintetico delle doglianze costituenti motivi di appello (i due atti di appello non sono all'evidenza inammissibili per genericità, e riguardanti anche profili di merito - diversi quindi da quelli di natura processuale esaminati a f. 119 -, con doglianze cui avrebbe dovuto fornire risposta necessariamente la Corte di appello). 21.2.1. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata nei confronti di GO UN, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di MI. 22. Ricorso di NI TO. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reati di cui ai capi A8 ed Y (limitatamente alle condotte di minaccia), unificati dal vincolo della continuazione, e ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.600 di multa, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, riqualificando il delitto di cui al capo Y) nella corrispondente ipotesi tentata, e riducendo conseguendo la pena ad anni sei e mesi tre di reclusione, ed euro 1.300 di multa. IO IC RI IC - NI TO A8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 2, in riferimento all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, mediante minaccia e violenza costringevano EL OV NG a corrispondere gli interessi usurari indicati al punto B) del capo che precede, di ammontare complessivo pari a Euro 5000.00 ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno. Mínacce e violenze consistite: IO ME e RI LI alias "AN" nell'effettuare numerose telefonate minacciando la parte offesa di un male ingiusto (a titolo esemplificativo"." Se non rni chiami to vengo e ti faccio male... ") ; tutti nel colpire con calci, pugni e schiaffi la parte offesa, in occasione di un incontro nel parcheggio antistante il ristorante della madre UZ MA, procurandole lesioni al viso e in varie parti del corpo. Con le aggravanti dell'avere agito in più persone riunite;
dell'essere stata la violenza e minaccia posta in essere da persona ( IO ME) che fa parte dell'associazione mafiosa;
dell'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1) In Mornico nell'estate 2009 IO ME - UC ER Y) Artt. 110, 629 conima 2 con riferimento all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 c .p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro e con persone non identificate, mediante violenza e minaccia, qui di seguito descritte, costringeva NO OL a corrispondere interessi usurari meglio indicati al capo che precede in tal modo cagionando a NO danno con proprie 127 profitto Minacce e violenze consistite in: a) Prospettare a NO e al fratello di quest'ultimo la morte in caso di mancato pagamento b) Farlo percuotere violentemente dal nipote di IO ME,(allo stato non identificato) cagionandogli la rottura dei denti e riferendogli che il nipote aveva ucciso suo padre e avrebbe avuto ancora minori scrupoli a fare altrettanto con NO c) Prospettare gravi conseguenze ai familiari di NO nel caso di mancato pagamento Con le aggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio mafioso, al fine di agevolare il sodalizio e con modalità mafiose In DE dal 2002 al 2010 22.1. La difesa denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) - C) - D) - E) c.p.p. per omissione e contraddittorietà della motivazione (lamenta difetto di adeguata motivazione sulle censure costituenti oggetto di appello, in particolare chiedendo;
I - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in relazione al reato di cui al capo A8) per esaminare testi la cui ammissione era stata chiesta ex art. 507 c.p.p. a seguito della contestazione suppletiva del P.M. avvenuta all'ud. 27.9.2012; trascrive 6 pagine di risultanze probatorie - intercettazioni ed esami per evidenziare asseritamente che il www NI aveva assunto unicamente un ruolo da paciere tra le parti interessate;
lamenta carenza della prova che ricorrente fosse consapevole di partecipare a condotte illecite;
chiede in via gradata la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.; II dichiararsi l'inattendibilità della persona offesa e l'inutilizzabilità a fini probatori diretti di dichiarazioni acquisite in dibattimento attraverso contestazioni;
IV (f. 19 s.) la qualificazione del fatto di cui al capo Y come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art, 393 c.p.; III (f. 20 ss.) ritenersi non configurabile l'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, e comunque la sua incompatibilità "sostanziale" con l'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p. 22.1.1. In data 7 aprile 2015 sono pervenuti, nell'interesse dell'imputato, motivi aggiunti, con la quale viene ulteriormente proclamata l'innocenza dell'imputato, con allegazione di verbali di esami dibattimentali a sostegno della propria posizione. 22.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 22.2.1. I primi due motivi riguardano l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo A8, possono essere esaminati congiuntamente e sono in parte generici, perché reiterativi, in parte non consentiti, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esauríentí, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 320 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della 128 contestata statuizione, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, Incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, nonché le dichiarazioni della p.o., motivatamente ritenute attendibili, e confermate dalle prime. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. Deve aggiungersi che (f. 319 s. della sentenza impugnata, nonché verbali delle udienze 27.9. e 19.10.2012) il ricorrente non aveva avanzato alcuna istanza probatoria suppletiva, né aveva chiesto alcuna derubricazione: i relativi temi sono stati, pertanto, inammissibilmente introdotti per la prima volta in questa sede. 22.2.2. Il terzo motivo è in parte generico, perché reiterativo, in parte non consentito, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 327 per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della statuizione riguardante l'art. 7 cit. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 20.2.2.1. L'altra doglianza, inerente all'art. 628, comma 3, n. 3, c.p. non è consentita, poiché dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello (non figurando nel riepilogo nei motivi di appello, la cui esaustività non è contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificità del motivo, poiché la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex art. 606, ultimo comma, c.p.p.: Sez. II, sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 22.2.3. Il quarto motivo è generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logické 129 e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 326 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata statuizione, ponendo, a fondamento della qualificazione giuridica del fatto accertato, la correttamente ed incensurabilmente accertata non azionabilità della pretesa civilistica vantata nei confronti della vittima, in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale la violenza o minaccia perpetrata per soddisfare una pretesa civilistica all'evidenza priva di giuridico fondamento, e come tale palesemente non azionabile in sede giudiziale, integra gli estremi dell'estorsione (fra le tante, Sez. II, sentenza n. 5239 del 18 gennaio 2013, CED Cass. n. 254975). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 22.2.4. Con riferimento ai motivi aggiunti, va chiarito, richiamando i rilievi di cui ai §§ 4.1. ss., che alla produzione ex post degli allegati verbali non potrebbe essere attribuita efficacia sanante dell'inammissibilità già maturata in relazione ad eventuali carenze del ricorso originariamente presentato nel rispetto dei termini (al quale i predetti verbali, in ipotesi, dovevano essere tempestivamente allegati), che è da ritenersi insanabile;
detta produzione, in relazione ai predetti eventuali vizi, è, pertanto, tardiva, perché intervenuta a termini per l'impugnazione già pacificamente scaduti. 22.2.4.1. Deve, inoltre, aggiungersi che: - con riguardo alla vicenda EN, i motivi aggiunti sono in massima parte reiterativi, ribadendo asserzioni già formulate;
"nuova" è soltanto la doglianza riguardante la presunta mancata concessione di un termine a difesa dopo le nuove contestazioni ex 517 ss., peraltro non consentita poiché non costituente oggetto di ricorso (Sez. II, sentenza n. 1417 dell'11 gennaio 2013, CED Cass, n. 25301: la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili al capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", 130 formalizzate entro termini per introducendo censure пол tempestivamente l'impugnazione>>); con riguardo alla vicenda EL, ancora una volta i motivi aggiunti sono in massima parte reiterativí, ribadendo asserzioni già formulate;
"nuove" sono soltanto le doglianze riguardanti una presunta indeterminatezza del capo di imputazione (riproposte con vigore nel corso della discussione, ma mai tempestivamente eccepita, e quindi non più deducibile) 23. Ricorso di AN TE. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 25. 26. 27. unificati dal vincolo della continuazione, e ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, condannato alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione, ed euro 470 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, riducendo la pena ad anni tre e mesi otto di reclusione, ed euro 400 di multa. AN TE 25) DE delitto p. e p. dagli artt. 9, 10, 12 e 14 L. 497/74 perché offriva in vendita al prezzo di 1800 € a CA ME una pístola, da ritenersi arma comune da sparo In luogo non accertato il 30.11.08 e attualmente permanente 26) DE delitto p. e p. dagli artt.10, 14 L. 497/74, 7 d.l. 152/91 perché illegalmente deteneva una pistola, da ritenersi arma comune da sparo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) In luogo imprecisato il 01.12.08 e attualmente permanente AN TE ( in concorso con SA US, RR IM, RR RM giudicati separatamente) 27) DE delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10, 12, 14 L. 497/1974, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro, detenevano e portavano in luogo pubblico una pístola, da ritenersi arma comune da sparo: in particolare RR RM, su indicazione di RR IM e LV US, cedeva a MA una pistola, che quest'ultimo aveva in precedenza prestato a LV US. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) Accertato in MI il 23.12.08 e attualmente permanente 23.1. La difesa denuncia: I - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento alla violazione degli artt. 546, comma 1, lett. E), c.p.p. e 63, comma 4, c.p. (doglianza proposta con i motivi nuovi) per essere stati operati due aumenti, per le circostanze concorrenti (art. 7 l. n. 203 del 1991 e recidiva), entrambi in misura superiore al terzo (la Corte di appello ha unicamente ridotto la pena quanto all'aumento per i reati satellite); II - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza e contraddittorietà di motivazione con riferimento alla violazione degli artt. 546, comma 1, lett. E), c.p.p. e 7 I. n. 152 del 1991 131 (aggravante esclusa per il concorrente nel reato di cui al capo 27 SA GI, che ha definito la sua posizione con rito abbreviato, e condannato anche quale partecipe dell'associazione, per avere agito per finalità personali, mentre il ricorrente - pacificamente avrebbe agito per favorire il sodalizio).extraneus 23.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 23.2.1. Il primo motivo è a-specifico e, comunque, tardivo. La lamentata effettuazione in primo grado di due aumenti di pena in misura superiore al terzo per le circostanze aggravanti concorrenti (la Corte di appello si è limitata a ridurre la pena per i reati satellite) non emerge in alcun modo;
appare comunque assorbente la circostanza che il ricorrente abbia ammesso di aver prospettato la questione in appello unicamente in motivi nuovi, dei quali, da un lato, non ha documentato la tempestività, e che, dall'altro, contenevano un petitum disomogeneo rispetto alla tempestiva impugnazione principale (le cui doglianze riguardavano unicamente la genericamente prospettata eccessività della pena, non la oggi prospettata violazione di legge). Né dal vizio (pur genericamente e/o tardivamente) dedotto deriva una illegalità della pena (che sarebbe rilevabile di ufficio), perché a quella in concreto irrogata, con diversa dosimetria, sarebbe ex lege possibile pervenire;
sul punto sussisterebbe al più un vizio di motivazione, non tempestivamente dedotto (in appello) né rilevabile di ufficio in questa sede (Sez. II, sentenza n. 22136 del 19 febbraio 2013, CED Cass, n. 255729: È rilevabile di ufficio dalla Corte di Cassazione l'illegalità della pena solo quando la stessa, così come indicata nel dispositivo, non sia per legge irrogabile, ma non anche quando il trattamento sanzionatorio sia di per sé complessivamente legittimo ed il vizio attenga al percorso argomentativo attraverso il quale il giudice è giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna. (Fattispecie in cui in l'aumento per la recidiva, pur contenuto nei limiti astrattamente possibili per legge, era stato disposto in misura maggiore rispetto a quella specificamente indicata in motivazione>>). 23.2.2. Il secondo motivo è generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 333 per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della statuizione riguardante l'art. 7 cit. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro wwwww ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata, 132 su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. Deve aggiungersi che il ricorrente non ha documentato la invocata assoluzione di un coimputato, peraltro asseritamente riguardante il solo reato di cui al capo 27, mentre al AN la circostanza aggravante de qua risulta contestata anche in relazione al reato di cui al capo 25. 24. Ricorso di NO ES L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1., e ritenuta la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni dieci e mesi dieci di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civíli. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, ma ha escluso l'aumento di pena per la contestata recidiva, riducendo conseguentemente la pena ad anni nove di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. 24.1. La difesa denuncia: I - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 27, comma 2, Cost., 125, comma 3 - 192, comma 3 - 546, comma 1, lett. E), c.p.p. - nonché 416-bis c.p., per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lamenta che la conversazione n. 1085 del 20 marzo 2009 sarebbe stata interpretata senza tener conto delle censure della difesa, e con argomentazioni contraddittorie (f. 341 e 54 s. della sentenza impugnata); lamenta travisamento della testimonianza del col. IA quanto alla ricostruzione dell'organizzazione interna della 'ndrangheta in riferimento a quanto emerso e valorizzato a carico dell'imputato; non coerentemente superata è la censura difensiva inerente alla asserita non partecipazione del ricorrente al pranzo del 20 marzo 2009 presso il ristorante dove si sarebbe discusso della dote di NU NO, quella dote che poi sarebbe potuta passare allo zio: vi sarebbe sul punto un ulteriore travisamento del materiale probatorio, poiché dall'esame dell'operante D'AN è emerso che non era stata accertata la presenza del ricorrente al predetto pranzo, e non vi aveva partecipato evidentemente perché non affiliato;
non si è considerato che l'intercettazione avrebbe documentato l'opposizione di NO LE alla concessione della dote al fratello;
in difetto della prova dell'affiliazione al marzo 2009, risulterebbe privo di valore indiziante anche il precedente episodio verificatosi il 3 maggio 2008; sarebbe stata comunque insufficientemente considerata l'assenza di RO NE al summit celebrato in tale ultima data;
vi è contraddizione tra l'affermazione che i summit avvenivano con adozione di particolari cautele per assicurarne la riservatezza e quanto emergente da un brano della deposizione del teste AR all'ud. 25.11.2011: il presunto summit del 3 maggio 2008 si sarebbe 133 infatti, in congruamente svolto in luogo pubblico, peraltro neanche bene individuato;
ancora, si afferma f. 131 che i summit erano di solito preceduti da comunicazioni - www criptiche tra gli adepti, nel caso di specie non captate;
nulla dimostra che l'imputato fosse stato avvisato del summit, e non risulta avervi partecipato;
prosegue nel riesaminare la motivazione della sentenza impugnata f. 15 ss. evidenziando asserite incongruità o -W contraddizioni nella considerazione di plurime ulteriori risultanze fattuali, concludendo nell'evidenziare l'asserita violazione delle plurime norme costituzionali e del codice di rito indicate in premessa in tema di motivazione, argomentata citando 4 massime giurisprudenziali tratte da decisioni della VI Sezione di questa Corte;
sarebbe stata omessa la compiuta valutazione dei rilievi di cui a f. 16/23 dell'atto di appello;
gli elementi malamente valorizzati e le lacune evidenziate non consentono nel complesso di ritenere validamente dimostrata la sussistenza di una condotta integrante, sotto il profilo sostanziale, gli estremi della ipotizzata partecipazione dell'imputato al sodalizio di cui al capo 1); II - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 59, 62- bis, 133, 416-bis c.p., per contraddittorietà della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale (lamenta che nulla dimostri che l'imputato fosse consapevole del carattere armato dell'associazione, il che renderebbe erronea l'individuazione del mínimo editale con riguardo alla fattispecie aggravata;
il contributo in ipotesi minimo fornito all'associazione avrebbe comunque legittimato la concessione delle attenuanti generiche, non risultando ostativi ad una tal valutazione i richiamati precedenti penali); III (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), c.p.p. in relazione alla ritenuta legittimazione delle parti civili costituire ed alle infondatezza nonché illegittimità delle pretese risarcitorie, violazione di legge processuale e mancanza di motivazione (eccepisce il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio, dei due Ministeri costituitisi e del Comm, straord. per il coord. delle iniziative antiracket, organo di promanazione governativa privo di autonoma legittimazione, e difetta sul punto adeguata motivazione;
contesta la ritenuta legittimazione degli ulteriori enti pubblici costituitisi, per non configurabilità nei loro confronti di un danno all'immagine risarcibile, argomentata sulla base di un precedente giurisprudenziale del 2001 in tema di omissione di atti di ufficio;
difetta un danno morale e materiale risarcibile in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi sugli eccepiti vizi formali dell'atto di costituzione del F.A.I. comunque privo di legittimazione - privo dell'indicazione degli imputai nei confronti dei quali veniva formalizzata la costituzione); -IV violazione dell'art. 606, comma 1, lett. D), c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. per visionare ed ascoltare il video dell'incontro del 3 maggio 2008, "che avrebbe dimostrato il contegno tenuto dall'imputato in tal cruciale occasione"; lamenta che la Corte di appello 134 avrebbe fatto insistito riferimento alla motivazione della sentenza che ha definito il separato troncone del procedimento celebrato che rito abbreviato, non formalmente acquisita agli atti ex art. 238-bis c.p.p., e comunque la cui motivazione è stata depositata dalla Cassazione solo in data successiva al 28 giugno 2014, data delle decisione di appello, e della quale ciononostante vengono riportati in più punti ampi brani); V - (doglianza riguardante anche l'ordinanza dibattimentale 15.7.2011) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), c.p.p. quanto alla determinazione della competenza per territorio (appartenente al Tribunale di RE IA o di MO;
la motivazione della sentenza impugnata è inficiata dalla in parte contraddittoria in parte carente individuazione del luogo in cui l'associazione si è operativamente manifestata, e dalla già censurata sub IV - utilizzazione della già citata sentenza 28 giugno 2014 della cassazione). 24.2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 24.2.1. Il primo motivo riguarda l'affermazione di responsabilità, ed è generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 340 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, ed in particolare: - la conversazione del 20 marzo 2009 (riportata e valutata a f. 341 s.); - la partecipazione al summit del 3 maggio 2008 a Cardano del campo (f. 342 ss.); - quanto emerso in occasione dell'organizzazione del matrimonio del figlio dell'imputato (f. 345 ss.). In relazione a ciascun episodio, la Corte di appello (in particolare f. 346 ss. della sentenza impugnata) ha dettagliatamente esaminato, ed incensurabilmente confutato, le obiezioni fattuali della difesa, in più punti risultate menzognere>> (così f. 346), e che comunque si sono risolte in mere ed indimostrate congetture alternative, invocando minime sbavature senz'altro irrilevanti nel contesto degli incisivi elementi probatori raccolti, viziate da macroscopiche omissioni nella considerazione dei plurimi elementi puntualmente valorizzati dalla Corte di appello, nonché invocando presunte contraddizioni e i travisamenti che tali non sono, o sono comunque ipotetici o privi di decisivo rilievo Ciò premesso, la Corte di appello ha conclusivamente rilevato che NO ES è fratello di un capo locale, NO DR, ed è evidente, da tutto l'insieme delle conversazioni richiamate nella sentenza impugnata e qui solo a campione riportate, che egli, pur non essendo sempre presente a tutti i summit citati dal difensore appellante, pur non 135 essendo stato direttamente attenzionato da servizi di osservazione o captazione delle sue conversazione, pur avendo un'attività lavorativa nel settore edile e non in quello del traffico degli stupefacenti, è a completa disposizione del gruppo, ne condivide gli scopi e partecipa degli eventi più salienti. La sua particolare posizione di fratellanza con il capo locale verosimilmente lo esonera da più assidue partecipazioni essendo rappresentato dal fratello che, significativamente, nella conversazione del 20 marzo 2009 sconsiglia i complici MA e RO dall'individuare suo fratello come destinatario della dote lasciata libera dal AN perché vi sono altri soggetti intranei più legittimati ad ottenerla. In effetti NO ES non è molto attivo, ma è assolutamente intraneo, per quanto sin qui detto, e con ciò la Corte supera i vari rilievi difensivi che l'appellante lamenta non essere stati considerati in primo grado, tutti riconducibili all'unico concetto della sua scarsa rilevanza in sede di indagine e dalla sua ripetuta assenza nei momenti salienti del locale di appartenenza, LO>>. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro - ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 24.2.1.1. Inammissibile, per le ragioni già indicate nel § 4.4. di questa motivazione, è, comunque, la doglianza inerente alla invocate violazioni di norme processuali, che celano in realtà doglianze sulla motivazione. 24.2.2. Il secondo motivo è in parte generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, in parte non consentito. 24.2.2.1. E' generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, incensurabilmente motivato dalla Corte di appello (f. 348) valorizzando non solo la gravità del reato per cui si procede>>, ma anche il comportamento processuale sleale>> ed i precedenti penali (la cui risalenza ha unicamente legittimato l'esclusione della in origine ritenuta recidiva); d'altro canto, la stessa difesa non ha mai convincentemente indicato alcun possibile profilo di meritevolezza atto a legittimare il beneficio, a ben vedere graziosamente richiesto. 24.2.2.2. E' non consentito poiché l'ulteriore doglianza è stata dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello, non figurando nel riepilogo nei motivi di appello (f. 348 della sentenza impugnata), la cuí esaustività non è contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a 136 pena di a-specificità del motivo, poiché la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex art. 606, ultimo comma, c.p.p.: Sez. II, sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 24.2.3. Il terzo motivo è, nel suo complesso, infondato. Vanno, in proposito, richiamate integralmente le considerazioni di cui ai §§ 14.4.4. ss., relative a doglianza in parte analoga dedotta nell'interesse di altro ricorrente. Ad esse deve aggiungersi, per quanto riguarda l'odierno ricorrente (che, a differenza, dell'altro, aveva tempestivamente dedotto la questione dell'invalidità formale della costituzione de qua come motivo di appello), che l'odierna doglianza è, in parte, reiterativa, e quindi generica, poiché la Corte di appello ha indicato (f. 35 della sentenza impugnata) le ragioni per le quali non ha accolto l'eccezione difensiva, ed il ricorrente non mostra di averne tenuto conto, essendosi limitato, più o meno pedissequamente, a ribadire la propria prospettazione). Peraltro, a parere del collegio, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un precedente in apparenza contrario (Sez. IV, sentenza n. 6225 del 16 febbraio 2010, CED Cass. n. 246644, in realtà inerente a fattispecie non identica rispetto a quella oggi in esame), risulta sufficiente che la contestata costituzione sia stata formalizzata dal FAI (secondo quanto, senza decisive contestazioni, emerge in proposito dalla sentenza di primo grado) contro gli imputati del reato associativo>>, ovvero in danno di soggetti senza incertezze identificabili ex actis facendo riferimento alle contestazioni mosse dal PM ed al successivo decreto che ha disposto il giudizio emesso dal GUP. 24.2.4. Il quarto motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte;
Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133), del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato: in proposito appaiono assorbenti la assoluta genericità della doglianza (il motivo non indica con adeguata specificità cosa avrebbe dovuto emergere dal video de quo né le ragioni per le quali il suo contenuto avrebbe dovuto decisivamente inficiare il residuo impianto motivazionale). 24.2.4.1. Vanno, inoltre, richiamate le considerazioni di cui al § 7.5.2. 24.2.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato per le ragioni indicate nei §§ 7 ss. 137 25. Ricorso di AR NA. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 96. e, ritenuta la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni tre di reclusione ed euro 900 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, ma ha escluso la contestata recidiva, ed ha conseguentemente ridotto la pena principale ad anni due di reclusione ed euro 600 di multa, revocando la pena accessoria. IO DE AR AT ( in concorso con SG US e DI PA ES giudicati separatamente ) 96) DE delitto p. e p. dagli artt 648 c.p. perché, in concorso tra loro e con IA NT, ricevevano o comunque detenevano il semirimorchio targato "MO-18160" contenente componenti elettrici per un valore di oltre centomila euro, compendio di furto commesso da ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese e denunciato da BRUNE VA. Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività della associazione di cui al capo 1) In DE il 24 novembre 2008 25.1. La difesa denuncia: I - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per avere rafforzato l'altrui proposito criminoso per avere rottamato la motrice agganciata al semirimorchio de quo, asseritamente costituente bene diverso rispetto a quello che si assume ricettato;
pone in proposito due quesiti;
II - travisamento della conversazione intercettata n. 501; III - mancata qualificazione del fatto come tentativo;
IV omessa qualificazione del fatto ex art. 648, comma 2, c.p. V - erronea interpretazione dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 25.1.1. In data 1° aprile 2015 è stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria contenente deduzioni reiterative riguardanti la conferma di sequestro e confisca, e la recidiva. 25.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 25.2.1. Il primo motivo è generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 350 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata statuizione, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, desumendone la materialità del reato contestato, ed il contributo consapevole e causalmente rilevante ad esso fornito 138 dall'imputato con promessa prestata ex ante, certamente idonea ad integrare il ritenuto concorso;
la Corte di appello (in particolare f. 352 ss, della sentenza impugnata) ha anche dettagliatamente esaminato, ed incensurabilmente confutato, le obiezioni fattuali della difesa, anche quelle riguardanti l'identità del bene ricettato. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 25.2.2. Generici perché meramente reiterativi, e comunque manifestamente infondati sono anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo, a fronte degli incensurabili rilievi in virtù dei quali la Corte di appello non ha accolto le relative doglianze, rispettivamente evidenziando l'insussistenza del lamentato travisamento della conversazione n. 501 (f. 351 della sentenza impugnata), e valorizzando l'accertata disponibilità in capo quanto meno ai concorrenti del bene (desumibile dalle conversazioni riportate a f. 354), nonché le circostanze e modalità del fatto e, soprattutto, il considerevole valore economico del bene ricettato (f. 355). 25.2.3. Il quinto motivo è palesemente generico, nonché manifestamente infondato. Il ricorrente non ha compiutamente indicato le ragioni poste a fondamento della doglianza;
manca, inoltre, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità, limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello, attraverso il mero e non consentito (cfr. § 15.2.1.) rinvio all'atto di appello. Al riguardo, peraltro, appaiono giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) le argomentazioni che la Corte di appello (f. 355 s.), ha posto a fondamento della contestata statuizione (che per testuale previsione di legge - art. 12-sexies, comma 1, I. n. 356 del 1992 - ben può trovare il suo necessario presupposto nell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di ricettazione - purché non attenuato, come nella specie, ex art. 648, comma 2, c.p. -: le contrarie deduzioni difensive, insistentemente argomentate in udienza, possono al più assumere rilievo de jure condendo, non certo de jure condito), osservando che i beni confiscati sono costituiti dai saldi attivi dei conti correnti riconducibili a RO, per l'importo complessivo di 144.220,18 euro, e da capannone e villa a SA RN, sui quali già gravano pignoramenti in sede civile. La Corte rileva che il motivo proposto sul punto della sentenza è inconferente. Nella disciplina della confisca adottata ex art. 12 sexies cit., infatti, il riferimento alla gravità del fatto-reato per il quale è pronunciata condanna per 139 incide sui presupposti della misura, che si giustifica, invece, in ragione della accertata sproporzione tra i beni vantati dall'imputato ed i redditi dichiarati nel periodo corrispondente all'acquisto o al possesso di tali valori. Nel caso di specie, la difesa non ha esercitato onere probatorio diretto a confutare la ritenuta sproporzione tra il valore dei beni confiscati ed i redditi dichiarati da RO negli anni dal 2002 al 2008, come indicati espressamente in sentenza. Infatti: ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili a norma dell'art. 12- sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, la prova circa la sproporzione, rispetto alla capacità reddituale lecita del soggetto, del valore economico dei beni da confiscare grava sull'accusa e, una volta fornita tale prova, sussiste una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, superabile solo attraverso specifiche e verificate allegazioni dell'interessato. Parimenti irrilevante risulta il richiamo dell'appellante ad un rapporto pertinenziale tra i beni confiscati ed il fatto-reato per il quale è intervenuta la condanna ex art. 648 c.p., del tutto estraneo alla fattispecie delineata dal citato art. 12 sexies'>. 25.2.4. Non consentita, perché tardiva, è, infine, la doglianza inerente alla recidiva, articolata unicamente nella memoria, non anche nel ricorso originario;
si rinvia in proposito a quanto osservato in diritto nel § 22.2.4.1. 26. Ricorso di OL TT. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni nove e mesi otto di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, ma ha escluso la contestata recidiva, ed ha conseguentemente ridotto la pena ad anni nove e mesi tre di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato assoclativo, si richiama l'Imputazione riportata sub § 6. 26.1. La difesa denuncia: I - inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 40 c.p. e mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità (in difetto della prova di un contributo causalmente rilevante fornito dal ricorrente al sodalizio individuato, essenzialmente desunta da intercettazioni arbitrariamente interpretate), alla mancata concessione delle attenuant 7 generiche ed alla entità della pena. 26.2. Il ricorso è in toto infondato. 140 Il motivo è generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 358 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 26.2.1. Generiche, perché reiterative, e comunque manifestamente infondate sono anche le doglianze inerenti al diniego delle attenuanti generiche ed alla concreta determinazione del trattamento sanzionatorio (statuizioni incensurabilmente motivate in difetto di elementi sintomatici di meritevolezza, e tenuto anche conto della gravità del reato, dell'esistenza di precedenti penali - la cui risalenza ha unicamente legittimato l'esclusione della in origine ritenuta recidiva -, e dell'inapprezzabile comportamento processuale: f, 368). 26.2.2. Il riferimento operato dalla difesa nel corso della discussione alla presunta incomprensibilità del ruolo assunto dall'imputato nell'ambito del sodalizio de quo, per come descritto nell'imputazione, è non consentito in questa perché tardivo, e comunque precluso, non essendo stata in precedenza tempestivamente dedotta l'asserita carenza di chiarezza e precisione del capo di imputazione. 27. Ricorso di TE SA. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1., unificato in continuazione con fatto separatamente giudicato, e, ritenuta la recidiva specifica reiterata, condannato complessivamente alla pena di anni diciassette di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, ma ha escluso la contestata recidiva, ed ha conseguentemente ridotto la pena ad anni sedici di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. 141 Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 27.1. La difesa denuncia: I - assoluta mancanza di motivazione in ordine alla contestata associazione denominata 'ndrangheta (n difetto di concreti indizi di responsabilità o della commissione di delitti fine nell'individuato territorio, poiché l'affermazione di responsabilità fonda solo sulla provenienza geografica dell'imputato e sulla partecipazione ad incontri conviviali); II - assoluta mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione con aumento nel minimo edittale;
III - violazione del diritto dell'imputato di partecipare al giudizio;
IV violazione dell'art. 592 c.p.p. quanto alla condanna alle spese, nonostante la reformatio in melius della decisione impugnata. 27.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 27.2.1. I motivi sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per sé, oltre che perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esentì da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 370 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, e che risultano incensurabilmente interpretate. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro www - ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 27.2.1.2. DE tutto assertivo è il secondo motivo, meramente enunciato e privo di apprezzabili argomentazioni a sostegno (nonché privo di esame e specifica confutazione delle argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestate statuizioni: cfr. f. 375 s. della sentenza impugnata). 27.2.1.3. Assolutamente privo di giuridico fondamento è il terzo motivo (l'imputato, ristretto agli AA.DD. ed autorizzato a comparire senza scorta, avrebbe preteso di essere accompagnato in udienza dalla Polizia penitenziaria). 142 27.2.1.4. Manifestamente infondata è, infine, l'ultima doglianza, essendo stato l'imputato correttamente condannato al pagamento non delle spese processuali in toto (il suo appello era stato, infatti, sia pur parzialmente, accolto), bensì unicamente di quelle patite nel grado dalle parti civili, nei confronti delle quali era risultato soccombente. 28. Ricorso di NE GI IO. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni diciotto di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 28.1. La difesa denuncia: che il contesto associativo di riferimento non sarebbe correttamente definito e che la - condotta del ricorrete non corrisponderebbe a quella tipica;
- che la mafiosità che deve caratterizzare il sodalizio non fosse configurabile in riferimento al sodalizio OM, e non fosse attribuibile semplicemente per derivazione dalla 'ndrangheta operante in IA;
- la generica e contraddittoria definizione del profilo associativo di riferimento si sarebbe riverberata in un mutevole contenuto dell'addebito, in specifica violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (artt. 521 e 522 c.p.p.); che la Corte di appello avrebbe in più punti fatto riferimento a quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza che ha definito il troncone del procedimento celebrato con rito abbreviato, valorizzandone tra l'altro il mero dispositivo, in palese violazione dell'art. 238-bis c.p.p., per difetto di formale acquisizione in atti;
-che il ricorrente non avrebbe offerto al sodalizio un concreto apporto, penalmente valorizzabile, insufficiente essendo il riferimento all'unica riunione alla quale gli si addebita di avere partecipato od alle conversazioni valorizzate come sintomatiche di un suo attivarsi per procacciare voti attività non caratterizzata da alcuna forza di intimidazione, come al contrario necessario per configurare il reato associativo ipotizzato o per riciclare denaro, e - non risulterebbe attivo in nessuna locale;
- che il significato della partecipazione alla riunione del 31 ottobre 2009 è stato malamente ricostruito, perché in realtà finalizzato ad ottenere la cessazione delle attività, e di ciò doveva tenersi conto quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
143 che l'imputato era da tempo estraneo alle logiche del sodalizio, e comunque che il mandato a comunicare il fermo delle attività della OM trovava la sua genesi in IA (per tale ragione era stata eccepita l'incompetenza per territorio della A.G. di MI) - che, quanto al ruolo apicale, non vi è prova dell'esistenza della sparuta locale di AV, né dell'attribuibilità in relazione ad essa di posizioni vertiISche autonome, né dell'assunzione di un tale ruolo in OM;
-che nulla dimostra che fosse conosciuta la disponibilità di armi;
che contraddittoriamente la richieste di continuazione con reati già oggetto di precedente condanna è stata ritenuta inammissibile, perché avanzata solo con memoria presentata dall'imputato in appello, e subordinatamente rigettata per ragioni di merito (di qui l'interesse ad evitare possibili preclusioni); -- che non sia stata esclusa la recidiva nonostante il fatto che il precedente valorizzato risalisse al 1992; - che il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle attenuanti generiche siano troppo severi ed immotivati, non considerando le ammissioni rese;
- che il calcolo della pena sarebbe erroneo (l'indicato aumento della pena base - fissata in anni dodici di reclusione per la recidiva, enunciato in misura pari a tre anni di reclusione, porterebbe al pena finale a 15 anni di reclusione, non 18). 28.1.1. In data 3 aprile 2015 è stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria contenente deduzioni reiterative, inerenti ancora una volta alla specifica posizione del ricorrente in relazione alla contestata appartenenza al sodalizio criminoso di cui al capo 1). 28.2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 28.2.1. I motivi inerenti all'affermazione di responsabilità sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per sé, perché formulati, per così dire, "a crítica libera", discorsivamente, senza neanche indicare il vizio o i vizi, tra quelli deducibili in sede di legittimità ex art. 606 c.p.p., che il ricorso intende lamentare, ed argomentando promiscuamente (come si è visto non essere consentito: cfr. rilievi in diritto sub §§ 4.6. ss.) presunte violazioni di legge (in particolare, dell'art. 416-bis c.p.) e presuntí vízi di motivazione, indiscriminatamente evocati in relazione al medesimo punto della sentenza. Essi sono, inoltre, generici perché reiterativí, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 377 ss, per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime 144 intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, In particolare, sulla base delle acquisite e valorizzate captazioni, la Corte di appello ha motivatamente evidenziato quanto segue: il fatto che il NE sia incaricato di ripristinare l'armonia fra gli affiliati lombardi, di creare un nuovo mastro generale che succeda al defunto UN NO, e di trasmettere e fare passare le nuove regole decise in IA, non emerge solo dalle conversazioni captate e citate in sentenza, ma dalla viva voce del NE nella riunione di Paderno Dugnano, rispetto alla quale l'attività investigativa svolta in IA costituisce un antefatto logico e temporale imprescindibile. IN NE svolge il suo ruolo di mediatore incontrando prima in IA e dopo in OM (la sentenza dà conto di tutte le captazioni telefoniche di settembre quando il NE si muove in OM) i responsabili e si attiva efficacemente per giungere al risultato di una ritrovata unità. Sono i fatti che seguono (il summit di Paderno Dugnano) che comprovano la verità dei fatti antecedenti quale ricostruita dagli inquirenti nel corso di ripetuti servizi di appostamento e di osservazione di cui la impugnata sentenza dà ampio conto. L'impegno di IN NE nei mesi da giugno a dicembre del 2009 è intenso e viene valutato dagli stessi sodali come un'operazione di grande successo>>, come emerge dalla conversazione riportata a f. 386 SS, Si è, inoltre, evidenziato che il NE ha insomma coagulato su di sé il consenso generale per evitare le divisioni, le contrapposizioni interne, per vincere le resistenze, consapevole che sudi sé il consenso era generale, per poi, all'ultimo momento, defilarsi e proporre AL PP, quando ormai nessuno osava respingere per il solo fatto che era indicato da lui. Un abilissimo stratega, mosso per la causa dell'unità, per la impellenza di sedare i contrasti e ritrovare l'unità in nome della "grande famiglia">>. L'opera prestata dal NE per la riorganizzazione de "La OM” è stata considerata quale apporto essenziale e assolutamente fondamentale per la sua funzionalità: l'associazione in questo frangente è effettivamente spaccata da contrasti interni e poco operativa, ma l'impegno degli anziani è quello di mirare alla sua ricostruzione per permettere una rinnovata operatività in vista di una ripresa di attività anche esterna. Non si tratta di una riorganizzazione fine a sé stessa, di una corsa al potere priva di concreti intenti delittuosi, come se fosse un gioco fine a se stesso. Si tratta di ritrovare quella struttura vertiISca che è connaturata alla 'ndrangheta e senza la quale l'associazione non può funzionare poiché perderebbe quella coesione assolutamente necessaria per perseguire gli scopi tipici del sodalizio. Solo attraverso la "tenuta" di una larga rete di sodali, attraverso il rispetto delle gerarchie e delle cariche la 'ndrangheta riesce ad operare positivamente infiltrandosi nel territorio e nel tessuto sociale, economico e politico riconducendo poi ad un unico vertice il proprio operato. La forza, e la temibilità dell'associazione risiede proprio in questa capacità di infiltrarsi e tale capacità è possibile solo attraverso il rispetto delle regole, delle gerarchie e l'appoggio incondizionato dei sodali. Le spaccature interne e le lotte d 145 potere individuali costituiscono una minaccia per l'operatività del sodalizio e di tale pericolo un "teorico", o meglio un politico quale US NE è ben consapevole, tanto che nel suo discorso si appella alla"armonia", ottenendo su tale concetto il consenso generale. Si tratta di un nodo cruciale per la sopravvivenza stessa della 'ndrangheta AR, segnata in quel frangente storico immediatamente successivo alla uccisione di UN NO, da divisioni interne che la paralizzano e che la impaludano in una scarsa operatività. Il presente procedimento è caratterizzato proprio da questo ripetuto e frequente parlare di assetti, di cariche, di alleanze e di corse alla successione perché in questo frangente, successivo alla uccisione di UN NO, i sodali si interrogano sul futuro del sodalizio: cioè sul prossimo Mastro generale, sui rapporti con la "mamma" IA, sulle regole che si daranno. Ed in questo momento l'apporto di una figura come IN NE è essenziale, unica, di assoluto rilievo perché soddisfa la necessità principale e saliente di quel lungo periodo di sbandamento: quella di ritrovare l'unità, di ricongiungersi alla IA, di darsi nuove regole>>, Sono state anche espressamente esaminate e puntualmente confutate le obiezioni difensive di rilievo (f. 387 s. della sentenza impugnata) Correttamente conformandosi agli orientamenti giurisprudenziali premessi e condivisi nei §§ 8 ss, di questa motivazione, la Corte di appello ha, poi, evidenziato che proprio la incondizionata offerta di contributo con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale, è stata certamente attuata da IN NE il quale ha dedicato tempo, viaggi, energie, potere di convincimento, carisma, influenza per riuscire nel suo intento - pienamente riuscito nel summit di Paderno Dugnano di ricompattare la OM, secondo i suggerimenti delle cosche calabre, intorno ad un unico nuovo leader, mettendo a tacere le faide interne per la successione che la dilaniavano. Correttamente la sentenza [di primo grado] individua la posizione di NE come attinente al compimento di "atti di alta amministrazione su mandato degli organi calabresi, e la sua responsabilità in veste di capo e promotore va ricondotta alla associazione denominata "la OM" in via diretta, senza cioè la mediazione dell'articolazione territoriale pavese" e tale giudizio questa Corte ampiamente condivide>>. Nell'ambito del sodalizio criminoso de quo, al NE è stata correttamente attribuita la qualifica di capo e organizzatore: egli ha riorganizzato la struttura e le regole dell'associazione secondo canoni decisi con i capi cosca calabri, ha un carisma;
attorno a sé coagula il consenso generale riuscendo a perseguire quello che scopo di riequilibrio e pacificazione richiesto anche dalla casa madre IA, che lo pone su un piano sovraordinato persino ai capi delle locali lombarde>>. Hanno successivamente costituito oggetto di dettagliata disamina i rapporti del NE con gli esponenti politici locali (f. 392 ss.), in ordine ai quali la Corte di appello ha osservato, dopo avere ancora una volta espressamente esaminato e puntualmente confutato le obiezioni difensive di rilievo (f. 392 ss. della sentenza impugnata) che la rilevanza perate, 146 della sua condotta prescinde dall'accordo mafioso, o dal voto di scambio, dalla promessa di una qualche utilità, di un ritorno affaristico o di un qualsiasi vantaggio perché non è nel sinallagma "promessa di voto - qualunque utilità che si fonda la fattispecie che gli viene " contestata. Egli non è imputato del reato di cui all'art. 416 ter c.p. lo si è specificato varie volte ma di associazione di tipo mafioso "anche" finalizzata al condizionamento del voto - per procurare voti al proprio candidato, così alterando il libero esercizio del voto e la regolare competizione elettorale. La rilevanza penale della sua condotta per la parte "politica" descritta in imputazione -risiede nel fatto che egli si sia avvalso della forza derivante dal gruppo mafioso che ha alle spalle, e di cui è, come si è già visto, esponente di rilievo, per condizionare il libero esercizio del voto e alterare meccanismo democratico della competizione elettorale>>, richiamando a sostegno di tale assunto una serie di conversazioni incensurabilmente valorizzate (f. 393 ss.), concludendo che l'indicazione di voto che NE mette a disposizione dei suoi interlocutori politici è molto più che un suggerimento fornito ad amici e conoscenti: è una richiesta precisa fornita ai suoi sottoposti, a sodali sensibili alla sua supremazia proprio in virtù del vincolo associativo che li assoggetta al capo>>, Significative, nel medesimo senso, appaiono le plurime conversazioni riportate a f. 394 ss. della sentenza impugnata. Sono state, infine, ricostruite le condotte riconducibili ad attività del NE finalizzata al reinvestimento di capitali di origine illecita: la Corte di appello, dopo avere osservato che tali condotte costituiscono una ulteriore modalità della messa a disposizione degli interessi del gruppo mafioso, finalizzata al perseguimento di vantaggi illeciti>>, ha riepilogato le principali operazioni in contestazione, esaminando e confutando, ancora una volta, per ciascuna, le obiezioni difensive (f. 396 ss.), in plurimi casi smentite per tabulas, e comunque sempre prive di apprezzabile fondamento, così incensurabilmente concludendo sul punto;
Per concludere, e nel merito di tutte le vicende "affaristiche" imputate al NE, che trovano ulteriore specifica trattazione nella posizione del HI, strettamente legata a quella del NE, va infine specificato che tale parte della imputazione costituisce una delle modalità in cui si articola la condotta di partecipazione al sodalizio a lui imputato, che non la esaurisce, anzi ne costituisce un aspetto secondario: egli risponde, a differenza del CO, quale intraneus nell'associazione ed agisce nell'interesse della conservazione e riequilibrio della OM nel suo insieme, anche attraverso l'intermediazione di affari che possano rivelarsi utili per i sodali, mentre il HI agisce quale concorrente esterno con le modalità già trattate>>. Con tali copiose argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa ed arbitraria “lettura" delle risultanze probatorie 147 acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 28.2.2. Con riguardo alle ulteriori doglianze deve rilevarsi quanto segue: - come già osservato (§ 7.5.2.) la sentenza n. 30059 del 2014 della VI Sezione è stata richiamata dalla Corte di appello non come (non acquisito) documento, ma come autorevole precedente giurisprudenziale, a conferma della correttezza di quanto ritenuto in diritto in ordine a plurime eccezioni difensive;
- può convenirsi con il ricorrente che, essendo stata correttamente giudicata tardiva la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con reati separatamente giudicati, la sua disamina nel merito, per ritenerne ad abundantiam l'infondatezza, era non dovuta, e non può quindi pregiudicare l'imputato in vista della eventuale riproposizione in sede esecutiva;
può convenirsi con il ricorrente anche sul fatto che in merito alla determinazione vi è in motivazione una apparente contraddizione (a f. 398 si riporta il computo operato dal primo giudice nel seguenti termini: dice p.b. anni 15 di reclusione, oltre anni tre di reclusione per la recidiva;
a f. 399 si afferma che la p.b. di anni dodici di reclusione è congrua, perché superiore di anni tre al minimo edittale): trattasi, peraltro, di un evidente errore materiale, di "battitura" (secondo la Corte di appello, la pena base considerata dal primo giudice è congrua perché si distacca di soli 3 anni dal minimo;
il minimo edittale - per il capo di una associazione mafiosa armata è di anni dodici di reclusione;
è stata quindi ritenuta congrua- una pena che se ne distacca di anni tre, ovvero quella di anni quindici di reclusione); 手- i rilievi che precedono rendono il ricorso meramente infondato, ma non inammissibile;
quanto all'aggravante delle armi, la complessiva ricostruzione operata dalla Corte di appello delle vicende che avevano necessitato l'intervento del NE dopo l'omicidio OV evidenzia la inequivocabile consapevolezza della comune disponibilità (cfr,, anche rilievi a f. 137 ss.), pur in difetto di specifica motivazione;
valgono, nel resto, i rilievi di cui al §§ 6.4.1.1. s.; le ulteriori doglianze sono, quanto alla presunta mutevolezza dell'addebito, necessariamente ricollegabile a carenza di chiarezza e precisione del capo di imputazione, ed in precedenza non tempestivamente dedotta, tardivamente dedotte in questa sede, e comunque precluse;
quanto alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle attenuanti generiche ed alla quantificazione della pena, del tutto assertive, e prive della necessaria disamina delle argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni (f. 399 ss., valorizzando l'assenza di elementi sintomatici di meritevolezza, non desumibili neppure dal comportamento processuale, ed il rilevante precedente), nonché della specifica indicazione delle ragioni della loro ritenuta erroneità. 148 29) Ricorso di OV EN AL. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capi 1. 39. 66. P. Q. 65. escluso il concorso e limitatamente al prestito della somma di euro 500.000 -, unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva infraquinquennale, condannato alla pena di anni sedici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli al capo 65. perché il fatto non sussiste;
ha riqualificato quello di cui al capo 66. come violenza privata;
ha confermato, nel resto, la sentenza impugnata quanto alle affermazioni di responsabilità; ha escluso l'aumento di pena per la recidiva;
ha conseguentemente ridotto la pena ad anni tredici e mesi dieci di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. OV CE 39) DE delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10, 12 e 14 L. 4976/74, 61 n. 2 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, in concorso con altre due persone non identificate, deteneva e portava in luogo pubblico una pístola, da considerarsi arma comune da sparo, con la quale minacciava e colpiva LO FA Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) Accertato in Legnano il 14 marzo 2009 e attualmente permanente 66) DE delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p., 7 d. l. 152/1991 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate e in attuazione del programma criminoso dell'associazione di cui al capo mediante violenza e minaccia (qui di seguito meglio dettagliate) costringevano quest'ultimo a corrispondere foro interessi , usurari meglio indicati al capo che precede, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno Violenza consistita In: Colpire LO con il calcio di una pistola e con un calcio al torace (NO e altri soggetti allo stato non identificati) Costringere LO a mangiare alcune cambiali che non era riuscito a pagare (NO e altri soggetti allo stato non Identificati) Colpire LO con uno schiaffo al volto (OC quale autore materiale, LI e NO quali istigatori) Minaccia consistita nel prospettare a LO gravi conseguenze nel caso in cui non avesse pagato (LI e OC) Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio INcato al capo 1), con modalità maflose e del fatto commesso da appartenenti al sodalizio. In Legnano e altrove fino al marzo 2009 NO CE"CA RE P) Artt. 110, 644 commi 1 e 5 nn. 2 e 5 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, prestavano a OL IN (di professione agente immobiliare e pertanto imprenditore) la somma di € 150.000 al tasso usurario dell'8% mensile e ottenendo in restituzione al somma di € 140.000,00 a titolo di interessi. Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditore, stipulando un falso contratto preliminare di compravendita immobiliare a garanzia della restituzione del denaro e al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In Legnano e Gallarate in continuazione dal 2004 al 2009 NO CE Q) Artt. 110, 629 comma 2 con riferimento all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 c .p., 7 d.l. 152/91 perché, mediante violenza e minaccia, qui di seguito descritte, costringeva OL IN a corrispondergli interessi usurari meglio descritti al capo che precede cagionando in tal modo a OL danno con proprio profitto. Minaccia e violenza consistite in : a) Prenderlo a schiaffi quando ritornavano insoluti alcuni assegni 149 b) Minacciare di "gambizzarlo" qualora non avesse corrisposto il dovuto Con le aggravanti di aver commesso il fatto con metodo mafioso e al fine di agevolare l'associazione mafiosa In Legnano e Gallarate in continuazione dal 2004 al 2009 29.1. La difesa denuncia: I - vizio di motivazione, travisamento del fatto e della valutazione della prova in ordine ai reati di cui ai capi 66) e 39) dell'imputazione (l'affermazione di responsabilità per violenza privata, detenzione e porto di una pistola con la quale avrebbe percosso la p.o. fonda essenzialmente sulle dichiarazioni di quest'ultima, la cui attendibilità risulta peraltro ridimensionata dall'intervenuta assoluzione dall'usura di cui al capo 65. e dalla intervenuta riqualificazione del fatto di cui al capo 66., e contraddittoriamente ribadita per le odierne imputazioni, pur inscindibilmente collegate a quelle in ordine alle quali vi è stata conclusiva valutazione di inattendibilità; viziata sarebbe anche l'interpretazione delle valorizzate intercettazioni telefoniche); II - vizio di illogicità manifesta con riferimento alle dichiarazioni della p.o. BE NO in ordine al reati di cui ai capi P) e Q) (l'affermazione di responsabilità fonda unicamente sulle dichiarazioni della p.o. NO, ritenute incondizionatamente attendibili, ma al contrario da valutare con maggiore cura, in presenza della costituzione di parte civile, e sfornite di riscontri cita massime giurisprudenziali a sostegno delle proprie - argomentazioni); III - vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del wwwQ) dell'imputazione, che nulla 1991, in ordine ai reati di cui ai capi 66) 39) - P) giustifica;
IV - vizio di motivazione, travisamento del fatto e della prove quanto al reato di cui al capo 1) dell'imputazione (lamenta che l'affermazione di responsabilità fondi su tre presunti distinti apporti al contesto associativo di riferimento, in realtà valorizzati illogicamente ed in contrasto con quanto emergente ex actis); violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato;
VI violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p. con riferimento all'eccessiva quantificazione della pena per il delitto associativo, per la mancata concessione delle attenuanti generiche e comunque per difformità nella determinazione della pena tra parte motiva e dispositivo. 29.2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 29.2.1. Il primo motivo è generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato. 150 Occorre premettere che questa Corte (Sez. VI, sentenza n. 3015 del 27 gennaio 2011, CED Cass. n. 249200; sez. III, sentenza n. 3256 del 22 gennaio 2013, CED Cass. n. 254133; Sez., VI, sentenza n. 20037 del 19 marzo 2014, CED Cass, n. 260160) ha già ritenuto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa, precisando che l'eventuale giudizio di inattendibilità, riferito ad alcune circostanze, non inficia la credibilità delle altre parti del racconto, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica tra le parti del narrato per le quali non si ritiene raggiunta la prova della veridicità e le altre parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate e sempre che l'inattendibilità di alcune delle parti della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere per intero la stessa credibilità del dichiarante. A tale principio si è correttamente attenuta la Corte di appello, valorizzando ai fini delle contestate affermazioni di responsabilità le sole dichiarazioni della p.o. che risultavano riscontrate da intercettazioni di conversazioni (f. 409 della sentenza impugnata) incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Il motivo risulta, pertanto, generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 402 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa “lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 29.2.2. Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato per le medesime ragioni, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 412 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, valorizzando le dichiarazioni della p.o. NO motivatamente ritenute attendibili e riscontrate dalle intercettazioni innanzi richiamate. Deve, in proposito rilevarsi che questa Corte (Sez. un., sentenza n. 41461 del 19 luglio 2012, Bell'Arte, CED Cass. n. 253214) è ormai ferma nel ritenere che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona 151 offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone;
peraltro, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro ipotetica erroneità), ancora una volta limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 29.2.3. Per le stesse ragioni è generico, e comunque manifestamente, infondato il terzo motivo (cfr. f. 418 della sentenza impugnata, per le incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha ritenuto la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro H ipotetica erroneità), ancora una volta limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di ríto eventuali travisamenti. 29.2.4. Per le stesse ragioni è generico, e comunque manifestamente, infondato il quarto motivo (cfr. f. 416 ss. della sentenza impugnata, per le incensurabili argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata affermazione di responsabilità). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro - ipotetica erroneità), anche in questo caso limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie rito eventuali travisamenti. $ acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di 152 29.2.5. Per le stesse ragioni è generico, e comunque manifestamente, infondato il quinto motivo (cfr. f. 415 ss. della sentenza impugnata, per le incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha ritenuto non riconoscibile all'imputato la riduzione per il giudizio abbreviato, l'accesso al quale era stato richiesto, ma motivatamente negato). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), per l'ennesima volta límitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 29.2.6. Il sesto motivo è, nel suo complesso infondato. Deve, invero, convenirsi con il ricorrente sulla discrasia esistente, quanto alla misura della pena finale irrogata al OV, tra dispositivo (anni tredici e mesi dieci di reclusione) e motivazione (anni quattordici): detta discrasia non inficia, peraltro, la sentenza impugnata, ne può in alcun modo pregiudicare gli interessi del ricorrente, pacífica essendo la prevalenza di quanto stabilito in dispositivo (statuizione tra l'altro favorable) rispetto a quanto indicato in peius in motivazione. Nel resto, il motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello (f. 419 s.) ha incensurabilmente motivato il diniego delle circostanze attenuati generiche e la quantificazione della pena (da intendersi come quella indicata in dispositivo), valorizzando l'elevata caratura criminale dell'imputato, l'apporto in concreto apportato alla realizzazione del programma associativo, e l'assenza di profili di meritevolezza (non emergenti neanche dal comportamento processuale). 29.2.6.1. Il ricorso non contiene doglianze inerenti alla recidiva, il che rende non consentiti i riferimenti in proposito operati dal difensore nel corso della discussione orale. 30. Ricorso di CI DO. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 153 30.1. Ricorso di NE ZI. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni nove di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 30.2. Ricorso di IS ZI. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. e 33., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva infraquinquennale, condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, ma ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione con reati separatamente giudicati, rideterminando complessivamente la pena in anni undici di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. IS IO 33) DE delitto p. e p. dagli artt. 10, 12 e 14 I. 4397/74 perché deteneva e portava in luogo pubblico una pistola Beretta modello 81 calibro 7,65x17 mm Browning da considerarsi arma comune da sparo In luogo non accertato il 25.06.09 e attualmente permanente 30.3. Ricorso di ER MI GI. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui al capi 1. - 82. - E. - F. (esclusa la circostanza per quest'ultimo contestata) unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, condannato alla pena di anni dodici e mesi sei di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili, La Corte di appello ha assolto l'imputato dal reato di cui al capo E) limitatamente alla condotta di intestazione fittizia delle quote sociali della VECA Trasporti s.r.l., confermando nel resto, quanto alle ulteriori affermazioni di responsabilità, la sentenza impugnata, riducendo la pena ad anni dodici e mesi cinque di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. 154 Con riguardo al reato associativo, si richlama l'imputazione riportata sub § 6. DI LD OL ER AR PE AZ (in concorso con LA AC RI CA AL OV SI IO giudicati separatamente ) OC RE - CA ES - ww 82) DE delitto p. e p. dagli artt 110, 378 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro e con VA ES (nei cui confronti si procede separatamente), con le condotte qui di seguito meglio indicate, favorivano la latitanza di OL IN e AN EL, destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catanzaro il 16.4.09 a) Munivano i latitanti di documenti contraffatti meglio indicati ai capi che precedono, b) Li trasportavano, con una macchina presa a noleggio, dal nord Europa (in luogo allo stato non identificato), dove si trovavano per sfuggire alla cattura, in Italia, in attesa di espatriare verso la Tunisia, dove AR AL aveva interessi di carattere economico c) Li ospitavano presso il B & B "Il falco", dove venivano alloggiati senza essere registrati d) Li sostenevano economicamente procurandogli una somma non inferiore a € 1.000,00 Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare la cosca 'ndranghestista Arena di Capo Rizzuto, di cui IN e EL sono elementi di spicco In OM, IA e Toscana dal maggio al giugno 2009 AR ER E) DE delitto di cui agli artt, 110, 81 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 in quanto, in concorso con persone non identificate e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente a terzi le quote sociali qui di seguito indicate 100% di Ve.Ca Trasporti sri intestata fittiziamente a AR SE e Di OV US 100% di G.S.M. Global Service Management srl intestata fittiziamente a Ve.Ca Trasporti srl 100% di Gav LO sri intestata fittiziamente a Ve.Ca Trasporti srl e LM AN ES 100% di X File Transport srl intestata fittiziamente a CH EN e NC DO Con l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di favorire l'associazione mafiosa In Borgomanero, MI, MO e Varrara dal 2007 al 2009 AR ER - LD LA F) DE delitto di cui agli Artt, 110 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, al fine di consentire a AR ER di eludere le disposizioni di legge in tema di nisure di prevenzione patrimoniali, intestavano fittiziamente alla BO srl il seguente bene immobile Supe FO Ubi glio rficie Titolarita На alità are ca Proprieta Tort 67 Vig 00 01. per 1/1 ona 624 neto 15 Proprieta Tort 67 Vig 00 07 per 1/1 ona 625 [neto 85 Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa In Tortona il 3.4.09 30.4. La difesa degli imputati denuncia, con unico ricorso congiunto: I - (per NE) violazione ed erronea applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 12 e 18 c.p.p., in riferimento agli artt. 178 e 179 c.p.p., in riferimento all'art. 606, lett. B), c.p.p., quanto all'omesso rinvio dell'udienza del 27 gennaio 2014, per legittimo impedimento dell'imputato (lamenta che all'udienza indicata, la posizione dell'imputato sia stata separata nonostante l'opposto dissenso e si sia proceduto all'esposizione del PG, in luogo che rinviare 155 l'udienza; aggiunge (f. 4 s. del ricorso) che la Corte di appello ha ritenuto che nell'udienza in esame il PG dovesse limitarsi a trattare questioni processuali non riguardanti la posizione del NE e sussistenza dell'associazione senza alcun riferimento al NE, e che successivamente non è stata fissata una apposita udienza ad hoc, ma ci si è limitati a riunire la posizione dell'imputato al troncone principale nella successiva udienza, nella quale in PG ha proseguito la sua requisitoria, dopo avere in precedenza trattato anche temi comuni all'imputato; sarebbe stato in tal modo violato il diritto dell'imputato ad assistere all'udienza; wwwwwII (per tutti) violazione ed erronea applicazione degli artt. 8, 9, 24 e 125 c.p.p. con vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta competenza per territorio del Foro di MI in luogo di quello di RE IA per tutti gli imputati (in difetto di una effettiva motivazione, nel caso di specie limitatasi al mero rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado ed al richiamo delle determinazioni assunte dalla Cassazione nel separato procedimento, peraltro celebrato con rito abbreviato, e quindi con disomogeneità del materiale probatorio valutabile); III - (per tutti) violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. - 416-bis c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) - C) - D) - E), c.p.p. con riferimento alla condanna per il reato associativo (lamentano che sia stata negata, con motivazione meramente apparente, che richiama quella del Tribunale e ne presenta i medesimi vizi logici, e senza adeguatamente considerare le censure mosse con gli atti di appello, la mancanza di autonomia de "La OM", che gli atti dimostrano essere priva di potere decisionale in tutte le sue articolazioni ripercorrono in proposito numerosi segmenti di conversazioni intercettate in realtà non sarebbe stata enucleata una associazione di tipo mafioso concretamente operante in OM, anche perché in tale territorio nulla dimostra l'impiego del necessario metodo mafioso per ottenere il controllo del territorio e perseguire le ulteriori finalità che connotano i sodalizi di cui all'art 416-bis c.p., né risulta adeguatamente dimostrata l'esistenza di una cassa comune: sarebbero in proposito state arbitrariamente valutate la dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO NT;
non è stato enucleato un apprezzabile programma associativo;
gli incontri qualificati come summit di 'ndrangheta a livello di OM (f. 21 del ricorso) sarebbero stati ritenuti tali sulla base di mere deduzioni apodittiche e prive di pregnanza, né vi sarebbe la prova che durante questi incontri venisse progettata la commissione di reati, venissero conferite doti o suddivisi compiti, o avvenisse quant'altro idoneo a corroborare la tesi che si trattasse di incontri de "La OM", costituente in realtà mera fictio iuris;
il ne bis in idem rilevato nel corso del separato procedimento con rito abbreviato, contrariamente a quanto ritenuto dalla CVorte di appello (f. 118 della sentenza), contribuirebbe a confermare l'assunto dell'inesistenza de "La OM"; 156 416-bisIV - (per tutti) violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 c.p.p. c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) C) - E), c.p.p. con riferimento al riconoscimento per ciascuno del ruolo di partecipe al reato associativo. Premesso il riepilogo di orientamenti giurisprudenziali in ordine alle condotte di partecipazione di cui all'art. 416-bis c.p., riepilogano gli elementi valorizzati in proprio danno, evidenziando: - per CI e NE, che nessuno partecipa a summit o riceve doti;
che non sarebbe congruamente indicato in cosa sarebbe consistita la ipotizzata messa disposizione della locale di riferimento;
che i due sarebbero stati condannati per un fatto diverso da quello contestato, quali appartenenti alla locale di MI, non certo perché appartenenti alla OM (f. 26 del ricorso); sarebbe stato equivocato il senso delle dichiarazioni di NO e delle conversazioni intercettate, che riepilogano;
contestano la partecipazione a tutti gli incontri loro attribuita, rilevando che, quanto presenti, la presenza costituiva frequentazione occasionale giustificata da affinità familiari, non altro;
- per IS e ER, che i 4 elementi valorizzati per corroborare l'affermazione di responsabilità sarebbero stati ricostruiti in modo parziale ed illogico, sulla base di interpretazioni arbitrarie e non riscontrate delle conversazioni intercettate;
il IS avrebbe rivendicato l'appartenenza ad una locale (di Varese) mai contestate e la cuí esistenza non risulta verificata;
il secondo elemento, per come ne è stata argomentata la rilevanza, confermerebbe l'assunto difensivo dell'assenza di collegamenti tra gli imputati e La OM;
il 3° elemento sarebbe assolutamente privo di rilievo ai fini della contestazione;
quanto al sostentamento ai detenuti ed al favoreggiamento di latitanti, che si ascrive al ER, si tratterebbe di condotte poste in essere in favore di soggetti non associati al sodalizio de quo e quindi non valorizzabili ai fini dell'affermazione di responsabilità; anche IS e ER non hanno partecipato a summit (né de "La OM" né della locale di Erba), e la giustificazione fornita in proposito (f. 47 del ricorso) sarebbe illogica;
sarebbero rimaste prive di motivazione le censure formulate dal IS con l'atto di appello (f. 49 del ricorso); censurabile sarebbe anche l'analisi degli episodi nei quali si assume che gli imputati avrebbero agito adoperando il metodo mafioso;
nulla dimostra che gli imputati si siano mai recati al maneggio di Erba, che si assume essere la sede della relativa locale;
la partecipazione a "La OM" sarebbe stata arbitrariamente desunta dalla mera presunta appartenenza alla locale di Erba;
del tutto illogica sarebbe la motivazione posta a fondamento della ritenuta appartenenza del IS a La OM, perché "alter ego di ER" ed intestatario fittizio di Isola Scavi;
mancano conversazioni tra i due imputati e la gran parte degli altri 170 coimputati;
V - (per tutti) violazione ed erronea applicazione degli artt. 416-bis, co. 4 e 5, c.p. - 27 Cost. 59, comma 2, c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) - C) - E), c.p.p. com riferimento alla omessa esclusione dell'aggravante delle armi contestata a ciascuno;
157 -VI (per ER) violazione ed erronea applicazione dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 e degli artt. 125 e 192 c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) - C) - E), c.p.p. con riferimento alla mancata assoluzione dai delitti di cui ai capi E) ed F) (lamenta che l'intervenuto accoglimento delle censure difensive solo con riguardo alla VE.CA. Trasporti per difetto del necessario dolo specifico rende illogica l'affermazione di responsabilità per le restanti società, anch'esse costituite in data precedente rispetto alla conversazione valorizzata ai fini dell'affermazione di responsabilità ed in epoca in cui nulla legittimava l'assunto che ER potesse temere misure di prevenzione;
quanto al capo F), l'affermazione di responsabilità sarebbe inficiata dall'arbitraria interpretazione della conversazione n. 6400 del 23.3.2009; VII (per ER) violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e dell'art. 125 c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) - C) - E), c.p.p. con riferimento alla mancata esclusione della predetta circostanza aggravante per il delitto di cui al capo E); VIII (per ER) violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 e dell'art. 125 c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) - C) - E), c.p.p. con riferimento alla mancata esclusione della predetta circostanza aggravante per il delitto di cui al capo 82); IX - (per IS) violazione ed erronea applicazione degli artt. 10. 12. 14. l. armi - 7 d.l. n. 152 del 1991 e degli artt. 125 e 192 c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) - C) - E), c.p.p. con riferimento alla mancata assoluzione dal delitto di cui al capo 33), anch'essa dovuta ad arbitraria interpretazione della conversazione n. 1246 del 25.6.2009; X - (per IS) violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 c.p. - 671 c.p.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) - C) - E), c.p.p. con riferimento all'omesso riconoscimento della continuazione con i reati giudicati con sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli in data 7.10.2011 XI - (per tutti) violazione ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. B) - C) - E), c.p.p. con riferimento alla determinazione della pena per tutti (nell'argomentare la comune doglianza, lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, in presenza per ciascun imputato di specifici elementi che la avrebbero, al contrario, legittimata. 30.5. Il ricorso congiunto è, per tutti gli imputati, in toto inammissibile. 30.5.1. Il primo motivo è, all'evidenza, manifestamente infondato: il PG, nell'udienza alla quale il NE non ha partecipato perché legittimamente impedito, non ha esaminato questioni a lui riferibili, e nella successiva ha integralmente riesaminato ex novo la posizione dell'imputato; il diritto di difesa dell'imputato non ha, pertanto, subito alcun pregiudizio, non potendo egli vantare il diritto di assistere ad una udienza nel corso della quale erano state 158 trattate soltanto posizioni di altri coìmputati (e non potendo egli, con il suo pur legittimo impedimento, vantare la processualmente anomala - pretesa di paralizzare la trattazione dell'intero processo). 30.5.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: si rinvia in proposito all'esposizione già svolta sub §§ 7 ss. nonché sub § 14.4.16.1., con la precisazione che la competenza territoriale si determina dalla contestazione, e non può essere messa in discussione ex post da successive acquisizioni dibattimentali. 30.5.3. - 30.5.4. Il terzo ed il quarto motivo sono all'evidenza generici, di per sé, oltre che in quanto reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 421 ss, per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrenti CI e NE, e f. 621 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dei ricorrenti IS e ER), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, riscontrate da servizi accessori di PG, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, pervenendo alle seguenti ineccepibili conclusioni: (CI e NE) deve ritenersi che la sentenza di primo grado in punto responsabilità di entrambi i prevenuti meriti conferma in quanto la loro appartenenza all'associazione di tipo mafioso è dimostrata, nella sua fattuale consistenza, dalla partecipazione a diversi incontri di 'ndrangheta (5 quanto a CI RM e 4 quanto a NE IO). Si trattava di incontri o "summit" significativi in cui dovevano decidersi gli assetti della locale di MI in rapporto alle altre locali e alla stessa OM. Emerge chiaramente in questa disamina il livello più generale della OM come struttura di collegamento fra le varie locall. In quest'ottica, all'incontro del 22 maggio 2008 presso il ristorante il Peperoncino, partecipano rappresentanti di altre locali, RM e CO: il destino della locale di MI, il progettato "banco nuovo" coinvolge e riguarda anche gli altri locali, in un'ottica unitaria e collegata fra le varie locali. Deve poi notarsi che le cadenze temporali degli incontri cui partecipano CI e NE erano dilatate nel tempo (da settembre 2007 al febbraio 2009), Il che denota una stabile e поп occasionale appartenenza, sempre rivolta a stabilire assetti cruciali per il destino della locale e per i rapporti con gli altri sodali della OM. Le modalità degli incontri sono poi significative perché essi sono spesso "blindati" cioè assistiti da servizio d'ordine e organizzati nel corso di numerose telefonate, tutte con linguaggio criptico, per l'evidente ragione di depistare le forze dell'ordine e sfuggire al controlli. Tanto prova l'elemento psicologico del reato, ovvero la coscienza e volontà di appartenere ad un'associazione illecita in quanto mirante a perseguire scopi vietati dall'ordinamento, avvalendosi della forza di intimidazione che 159 abbiamo visto caratterizza la OM. (...) Attraverso la paziente ricostruzione delle conversazioni intercettate, anche se non direttamente attribuibili agli attuali imputati, la sentenza dà conto del momento storico che vive la locale di MI nel più generale contesto associativo della OM e nel periodo in cui avvengono i summit fin qui citati, ovvero fra la fine del 2007 e l'inizio del 2009. Infatti, afferma la sentenza "la locale di MI vede emergere la figura di NA AL (il pugliese) come l'uomo nuovo intorno al quale si stanno coagulando i consensi per la successione a IM RR, che invece questi consensi sta irrimediabilmente perdendo. E dunque gli incontri che si tengono fra il dicembre 2008 e il gennaio 2009 per iniziativa dello stesso NA, che chiede udienza presso RM - ossia il nuovo Mastro Generale della OM - allo scopo di discutere le sorti della leadership della locale di MI. A questi incontri NA si presenta sempre accompagnato dai propri fedelissimi CI, NE IO e RD, e la presenza di autorevoli esponenti di altro locale, quali UC IC e NE ET ES fa emergere in modo ancor più evidente come tutta la OM seguisse con una certa attenzione la vicenda di RR IM e del suo locale". Ebbene tale ricostruzione, basata sulle obiettive risultanze investigative (intercettazioni, servizi di OPG, diretta osservazione degli operanti) merita condivisione >>; - (IS e ER); gli indicatori fattuali univocamente indicativi e convergenti nel far ritenere oltre ogni ragionevole dubbio che IS e ER sono a pieno titolo partecipi nel sodalizio 'ndranghetistico "La OM", essendo in particolare attivi quali membri della locale di Erba nel perseguimento delle finalità associative, sono così riepilogati: < • partecipazione di entrambi gli appellanti ad una cerimonia di affiliazione, nel corso della quale ER avrebbe "fatto uomo" il IS nell'ambito della locale di Varese, comprovata dalle parole in varie occasioni pronunciate anche dagli stessi imputati nel corso di conversazioni intercettate;
• attività di "protezione" mafiosa e predatoria, svolta per diversi anni, sicuramente dal 2006, da entrambi gli imputati nei confronti delle aziende del gruppo PE, alla quale subentrerà GI nel 2008-2009 per volere della IA rappresentata dai capo-crimine all'epoca avvicendatisi US EL (in sostituzione del padre AN allora latitante) e ME NO, quale risulta dalle testimonianze, dalle intercettazioni e dalla relazione del curatore fallimentare delle società PE;
⚫ vicenda Ariata, emblematica del metodo mafioso utilizzato per acquisire il controllo e la gestione di attività economiche, quello che AV definisce il virus che uccide impossibile da debellare una volta insinuatosi nell'organismo; vicenda che vede protagonista ER con il commercialista LA, ma non del tutto estraneo IS, ⚫ attiva partecipazione da parte del ER a due tipi di condotta ritenuti dalla giurisprudenza significativi dell'agire mafioso e corrispondenti alle "regole sociali" indicate da BE, quali l'assistenza economica di sodali detenuti e delle loro famiglie (episodic 160 Gentile comprovato da intercettazioni e dalle stesse ammissioni dibattimentali del ER), nonchè il favoreggiamento della latitanza di due esponenti di vertice della 'ndrangheta calabrese - IN e EL delle famiglie Arena-Nicoscia - ricercati per il reato di cui all'art.416 bis cp, in esecuzione della richiesta del capo-locale di Erba AR AL, costituente oggetto dell'imputazione di cui al capo 82>>. La Corte di appello (f. 432 s. e f. 622 ss. della sentenza impugnata) ha anche dettagliatamente esaminato e puntualmente confutato le obiezioni difensive di rilievo. Con tali argomentazioni i ricorrenti in concreto non si confrontano adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre su una considerazione soltanto parziale, pro domo sua, delle imponenti risultanze acquisiste. La doglianza inerente alla presunta violazione del ne bis in idem, dalla Corte di appello esaurientemente esaminata confutata in premessa (f. 118 della sentenza impugnata), è, a sua volta, riproposta in termini assolutamente generici, oltre che meramente reiterativi. 30.5.5. Il quinto motivo non è consentito, poiché da tutti dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello: esso non figura nel riepilogo nei motivi di appello (f. 421 per CI e NE;
f. 619 per IS e ER), la cui esaustività non è contestata dai ricorrenti, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificità del motivo, poichè la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex art. 606, ultimo comma, c.p.p.: Sez. II, sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 30.5.6. Il sesto motivo è all'evidenza generico, di per sé, oltre che in quanto reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 633 ss.), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, essenzialmente valorizzando le intercettazioni di conversazioni incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali non vengono documentati travisamenti. Nel caso di specie la fittizietà delle intestazioni non era, peraltro, contestata, avendo l'appellante contestato univocamente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, e le conclusioni in parte diverse alle quali la Corte di appello è giunta in riferimento ai cespiti in contestazione sono state rapportate alle diverse date delle false intestazioni, prendendo atto - dove necessario del deficit probatorio talora riscontrabile;
si è, pertanto, correttamente 161 ed incensurabilmente osservato che I motivi [di appello] sono privi di fondamento, salvo per quanto riguarda la VE,CA srl, per la quale non può ritenersi raggiunta la prova di quegli "ulteriori elementi di fatto" che parte della giurisprudenza della S.Corte ritiene necessari nel caso di intestazione fittizia ad uno dei soggetti per i quali è prevista la presunzione ex art.2 ter L.575/1965382; ulteriori elementi di fatto che questa Corte, peraltro, valuta solo al fine di stabilire la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, unico profilo contestato dall'appellante. Trattandosi di reato istantaneo con effetti permanenti, per il quale il dolo va verificato al momento della falsa intestazione, la data della costituzione della società, antecedente quella della citata telefonata ma anche quella delle condotte oggetto di specifica contestazione, non consente con certezza di escludere l'ipotesi difensiva di una falsa intestazione alla moglie finalizzata solo ad ottenere credito, essendo all'epoca il ER pluriprotestato, piuttosto che a sottrarsi a provvedimenti ablativi per fondatamente paventate misure di prevenzione. Alle stesse conclusioni non può pervenirsi per le altre due società "familiari" la SM srl e la CA LO srl, le cui quote erano detenute dalla VE. CA srl, società che Pimputato ammette di aver costituito per assicurare un futuro ai figli. Avuto infatti riguardo alla data di costituzione, rispettivamente 14/2/2008 e 18/3/2009, quest'ultima coincidente temporalmente con le preoccupazioni confidate dall'imputato al LA per temuti interventi sulle sue società da parte dell'A.G., in occasione dell'esecuzione delle misure cautelari del procedimento Isola interessanti anche suoi familiari, possono ritenersi sussistenti i citati "ulteriori elementi di fatto" capaci di dimostrare la finalità elusiva dell'operazione di costituzione di dette società. (...) SO il profilo soggettivo, lo scopo genericamente indicato dall'imputato di assicurare un futuro ai figli non esclude la concorrente finalità elusiva, mentre pretestuoso risulta il motivo che ostativo alla intestazione al ER sarebbe stato l'intervenuto fallimento della Megna sas, società all'epoca pienamente operativa come dimostra l'utilizzo della carta di credito alla stessa intestata per il noleggio dell'auto destinata ai latitanti. Né è necessario per la configurabilità del reato che un procedimento di prevenzione sia avviato, posto che l'oggetto giuridico del delitto di trasferimento fraudolento di valori si identifica con l'interesse ad evitare la sottrazione di patrimoni anche solo potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione. Quanto alla X Files srl, costituita in data ancor più antecedente rispetto alla VE.CA, la fittizia intestazione a CH EN e NC DO, in assenza di plausibilmente prospettate finalità diverse rispetto a quella di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, è di per sé sufficiente ad integrare il delitto contestato, dovendosi ritenere che già all'epoca il ER, agendo in situazione di illiceità nel contesto di criminalità organizzata accertato, potesse fondatamente prevedere interventi dell'AG, anche di natura ablativa, come esplicitamente affermerà nel 2009 confidando al commercialista LA il suo timore che gli inquirenti possano focalizzare la loro attenzione sulle società da lui utilizzate;
tale conclusione risulta avvalorata dal sistematico ricorso del ER a prestanome, per svolgere la sua attività "imprenditoriale". Circe Tax 162 sostanziale riferibilità di detta società al ER, che ne gestiva la cassa (nella conversazione 10/3/2009 chiede l'integrale accredito del bonifici pervenuti) oltre che i blocchetti di assegni (a lui vengono chiesti dal Di OV il 23/3/2009), privo di consistenza risulta l'unico argomento difensivo volto a giustificare l'ingerenza dell'imputato, con l'intento di dare una mano al giovane amministratore inesperto, tenuto altresì conto del fatto, per il quale non è stata proposta spiegazione plausibile, che i due soci fossero residenti a [...]e che in tale città fosse stabilita la sede della società presso lo studio Boggi, ove prestava la sua attività il LA. Argomento finale e decisivo per dissipare ogni dubbio in ordine alla responsabilità dell'imputato, è fornito dal contenuto della telefonata più volte citata con la quale ER ribadisce al LA la necessità di ricorrere allo schermo delle intestazioni fittizie per coloro che siano sospettati di appartenere alla 'ndrangheta al fine di evitare che gli inquirenti "vedendo la GAV o la X FILES si facciano i film", posto che in televisione si parla di infiltrazioni nel mondo imprenditoriale>>, Sono state poi specificamente esaminate e puntualmente confutate (f. 636 ss.) le obiezioni difensive inerenti all'intestazione della villa bifamiliare di Tortona sub capo F). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre che su una considerazione soltanto parziale, pro domo sua, delle imponenti risultanze acquisiste. 30.5.7. - 30.5.8. Il settimo e l'ottavo motivo sono, per le medesime ragioni, generici e meramente reiterativi, a fronte delle corrette ed incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha confermato la valutazione di configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1, n. 203 del 2991 per i reati di cui al capì E) (f. 635 s. della sentenza impugnata) ed 82 (f. 631 s. della sentenza impugnata). 30.5.9. Il nono motivo è, per le medesime ragioni, generico e meramente reiterativo, a fronte delle corrette ed incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha confermato la contestata affermazione di responsabilità (f. 632 della sentenza impugnata), valorizzando il contenuto di una conversazione intercettata incensurabilmente interpretata, in difetto di documentati travisamenti. 30.5.10. Il decimo motivo è, per le medesime, ragioni, generico e meramente reiterativo, a fronte delle corrette ed incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha parzialmente negato al IS il riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati (f. 639 della sentenza impugnata), in difetto di sufficient 163 elementi (che, in verità, lo stesso ricorrente non indica convincentemente) dimostrativi della medesimezza del disegno criminoso in relazione ad un reato ambientale risalente al 2007 e senz'altro disomogeneo rispetto alle odierne imputazioni. 30.5.11. L'undicesimo motivo (comune) è, per le medesime ragioni, generico e meramente reiterativo, a fronte delle corrette ed incensurabili argomentazioni sulla base delle quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni valorizzando: per CI e NE, in difetto di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, neanche indicati nell'atto di appello (la pena era già stata determinata con riferimento al minimo edittale, e la recidiva del CI non era stata impugnata); per IS e ER, in considerazione della gravità soggettiva ed oggettiva deí reati accertati (pur diversificata per ciascuno di essí), e dei rilevanti precedenti penali di ciascuno. 31. Ricorso di ON AN. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capí 1. 2. 3. 4. 5. 7. 15. limitatamente alle distrazioni intervenute a partire dal 31 agosto 2008 - 18., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni quindici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha: wwww fatti-reati di cui al - ritenuto unificati nel capo 2. - ipotesi aggravata ex art. 219 I. fall. capi 3) e 4); - ritenuto unificato nel capo 7. i fatti-reati di cui al capo 18); confermato la sentenza di primo grado quanto alle ulteriori affermazioni di responsabilità; - ridotto la pena ad anni tredici, mesi otto e giorni dieci di reclusione;
- disposto le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6, Capi d' imputazione relativi al proc.pen. n. 47816/08 mod 21 ( Indagine " TENACIA” riunito al presente procedimento: ordinanza di custodia cautelare del 6 luglio 2010 Reati fallimentari IV PE – ND AV (capo C della misura cautelare) 2. Artt. 110, 219 comma 1, comma 2 n. 1, 223 comma 2 n. 1 r.d. 267/1942, 7 d.l. 152/1991 perchè, nelle qualità di cui sopra [ON quale amministratore di fatto], in concorso tra loro e con persone non identificate, falsificando il bilancio al 31.12.08 della PE General Contractor srl al 31.12.08, approvato in data 26.4.09 (come qui di seguito indicato), continuando ad operare nonostante la società avesse perso il capitale sociale e fosse pertanto emersa una causa di scioglimento, in palese violazione del divieto di cui all'art. 2449 c.c. (oggi art. 2485 c.c.), aggravavano il dissesto della società per un importo pari a € 4.153.926,00 Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa In Lecco il 21.12.09, data della dichiarazione di fallimento della PE General Contractor srl 164 IV PE - ND AV 3. Artt. 110 cp. 215 co. 1 n. 2. 223 RG 267\42, art. 7 d.l. 152191,, poiché in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, falsificavano le scritture contabili e tenevano i libri e le scritture contabili della PE General Contractor sri in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari e in particolare: Falsificavano í bilanci meglio INcati al capo 1. utilizzavano il conto "Crediti vs altri soggetti" per occultare operazioni distrattive e in particolare la corresponsione di € 80.000 a favore di DI IE e € 3,820,00 a favore di ND AV nonché per effettuare prelievi di denaro a favore dio soggetti non identificati • utilizzavano il conto "Debiti vs altri soggetti" per registrare pagamenti ricevuti da soggetti non identificati Con l'aggravante di aver favorito l'associazione mafiosa In Lecco il 21.12.09, data della dichiarazione di fallimento della PE General Contractor sri ND AV – IV PE ( capo D della misura cautelare) 4. Artt. 110, 216 comma 1 n. 1, 223 comma 1, 219 comma 1, comma 2 n. 1 r.d. 267/42, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, con EN PE, AN ER AR RA ER Di IE, nelle qualità di cui - sopra, distraevano dalle casse sociali della PE General Contractor srl e dissipavano il patrimonio sociale mediante le operazioni qui di seguito indicate: a) Noleggiavano dalla Parking Gramsci srl e CTR Renting Motorsport sri auto di lusso (Audi S6 (DS120GN), ME H2 (DG402DN), Ferrari 30 (CZ600AF), BMW M3 (DS234GT), Mercedes R3 (DS176MZ), Lamborghini LL SP (DS885KJ), BMW M6 (DC480VS), Porsche CA AG (S-MZ-44) sostenendo In tal modo spese non inerenti all'attività di impresa per un ammontare complessivo di € 149.192,00 (ND AV - PE IV - PE EN) b) Distraevano dalle casse sociali la somma di € 80,000 versandola all' avv.to Di IE il quale aveva procurato un falso titolo della Royal Bank of Scotland per compiere il fittizio aumento di capitale sociale della AU spa, operazione meglio descritta al capo che segue (AV - Di IE - ER - AR ) c) Distraevano dalle casse sociali la somma di € 38.000 mediante la seguente operazione: Co. Mer spa, che risultava debitrice nei confronti di PE General Contractor spa, su indicazione di ND AV ha ridotto la propria esposizione debitoria versando la somma di € 38.000 a favore dell' avv.to Di IE (AV DI IE) d) distraevano dalle casse sociali e dissipavano il patrimonio sociale per una somma di € 99.926,73 pari alla differenza tra i debiti della Costruzione Alpe srl (€ 108.146,73), pagati dalla PGC a partire dal 21.11.2008, quando la Costruzione Alpe si trovava già in un contesto economico e patrimoniale fortemente compromesso, e l'importo del credito vantato dalla Costruzione Alpe srl nei confronti della PGC (pari a € 8.220) ; in particolare, dall'esame contabile (riassunto nello schema che segue) è emerso come, a partire dal 21 novembre 2008, la PE General Contractor s.r.l. si è accollata i costi relativi al dipendenti della Costruzioni Alpe s.r.l. senza alcuna forma di corrispettivo;
inoltre la PE General Contractor s... ha provveduto al pagamento di alcuni fornitori della Costruzioni Alpe s.r.l. finendo così -di fatto- per finanziare indebitamente la stessa Costruzioni Alpe s.r.l. Complessivamente, quindi, nel corso degli ultimi due mesi del 2008 e dell'esercizio 2009 la Costruzioni Alpe s.r.l. ha maturato un debito di € 108.146,73 nei confronti della PE General Contractor s.r.f., tale debito è stato compensato quanto ad € 8.220 con un credito mentre, per la restante parte di € 99,926,73, è rimasto inadempiuto e, quindi, la PE General Contractor s.r.l. ha subito un pregiudizio patrimoniale che, in definitiva, deve essere ritenuto pari a € 99.926,73, (AV - PE IV - PE EN) Con le aggravanti di aver commesso più fatti di distrazione, di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità Con l'aggravante di aver favorito l'associazione mafiosa (per PE IV, ND AV, AN ER, ER Di IE) In Lecco il 21.12.09 AV ND 5. Artt. 110 c.p., 56, 81 c.p., 2632 c.c., 7 d.l. 152/91 perché, nella qualità di cul sopra, in concorso con Di IE ER, AR RA, AN ER, SA RI, Colombo UG, e con altre persone allo stato non identificate, mediante l'operazione qui di seguito descritta compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad aumentare fittiziamente il capitale sociale della AU spa, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà a) In data 12.8.09 AU spa delibera un aumento di capitale sociale pari a € 10.000.000,00 b) In data 12.8.09 Pharaon Group Italia srl, (costituita ad hoc il 6.8.09, amministrata da AN VE dal 16.10.09, controllata da Pharaon Management Ltd, a sua volta posseduta da UC VA) sottoscrive l'aumento di 165 capitale sociale di cui al punto che precede, promettendo di dare in garanzia un falso titolo della Royal Bank of Scotland assentamente concesso in affitto, procurato da Di IE (che ha ricevuto un compenso di € 330.000,00) e attestato come vero da AR RA, che redige perizia depositata in data 8.10.09 presso il Tribunale di MI c) In data 17.12.09 Royal Bank of Scotland comunica che la documentazione relativa al deposito del titolo di garanzia è contraffatta d) Il 22.1.10 AU spa rettifica l'aumento di capitale. Con l'aggravante, per AV e VE, di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso In Mezzocorona (Trento) nel 2009 MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE ai sensi dell'art. 516 c.p.p. e nuova contestazione ai sensi dell'art.517 c.p.p. (P.M. udienza 27/9/12) IV PE - ND AV 7) Artt. 110 c.p. 223 co. 1, 216 co. 3, 219 co. 1 e co. 2 n. 1 R.D., 267\42, art. 7 d.l. 152\91, poiché, nella qualità sopra indicata, in concorso con NG IC, AN IC e ON OV ( amministratore di fatto e poi liquidatore della PGC e della F.lli IC s.n.c), distraevano a favore delal PETREGI GENERAL CONTRACTOR, della GO AD, della IRIS s.r.l. e soggetti a loro vicini le somme in dettaglio indicate a f. LXIV della sentenza impugnata Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso più fatti di bancarotta e di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa di cui al capo 1) In Lecco sentenza dichiarativa di fallimento del 6.7.2009 ON ND - IV PE 15) Artt. 110 c.p., 216 co. 1 n. 1 - 219, 223 co. 1 r.d. 267/1942, 7 d.l. 152/1991, poichè, nelle qualità sopra indicate, In concorso con ON OV distraevano dalle casse sociali della GO AD SRL e dissipavano il patrimonio sociale mediante la concessione di ingenti crediti alle altre società del gruppo e segnatamente alla GO HOLDING SPA, COSTRUZIONE ALPE SRL, IRIS SRL, nel corso degli esercizi 2008-2009, quando tali società erano ormai decotte, per complessivi € 1.131.537,69 pari all'importo dei crediti concessi al netto. Con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta Con l'aggravante, per AV, ON e PE IV di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa In Lecco il 14.9.2009, data della dichiarazione di fallimento della GO AD ON ND 18) Artt. 110 c. p. 223 co. 1, 216 co. 3, 219 co. 2 n. 1 R.D. 267\42, poiché, in concorso con NG IC, AN IC e OV ON e nelle qualità sopra riferite, prima e durante la procedura fallimentare della Fili IC s.n.c., allo scopo di favorire alcuni creditori e a danno degli altri, eseguiva pagamenti tramite movimentazioni registrate sul conto corrente n. 0316501600, nel periodo 1 gennaio 28 maggio 2009, con operazioni aventi quale contropartita contabile la voce "soci c/finanziamenti" (mastro n. 01020809099), e una diminuzione del debito verso i soci per complessivi € 127.236,78 dovuta: a prelievi in contanti, genericamente descritti come "prelievo soci, quanto ad € 54.577,01; a pagamenti eseguiti dalla società a favore dei soci, di società a questi riconducibili ovvero di altri membri della famiglia IC, per complessivi € 31.389,00; - a pagamenti eseguiti dalla società a favore di soggetti terzi per € 41.270,77. Con l'aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta preferenziale In Lecco sentenza dichiarativa di fallimento del 6.7.2009 31.1. La difesa denuncia violazione, sotto più profili, dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. deducendo quanto segue: (capo 1) l'appartenenza del ON ad una consorteria mafiosa facente capo a SA RA valorizzando rapporti anche con un gruppo facente capo a GI LE ed incontri intervenuti nel novembre dicembre 2008 sarebbe stata - sconfessata dall'intervenuto annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di RE IA riguardante l'esistenza della cosca di ndrangheta riconducibile al predetto GI LE;
ripercorre in 20 pagine di ricorso (ff. 6 - 25) i passaggi della motivazione 166 posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1., evidenziandone in più punti presunti vizi motivazionali;
[capo 2) ipotesi aggravata ex art. 219 I. fall. in esso unificati i fatti-reati di cui al capi 3) e 4)] la Corte di appello non ha chiarito chi era titolare del potere-dovere di redazione del bilancio;
per quanto riguarda la stima (ex art. 2426 c.c.) dei crediti nei confronti di società correlate esposti in bilancio, lamenta che il superamento della soglia di punibilità secondo le stime del P.M. era avvenuto in misura irrisoria (937 euro), "del tutto insignificante a fronte della conclamata assenza di parametri significativi ai quali correlare la percentuale di abbattimento del credito" (f. 29 del ricorso); inoltre, i residui crediti vantati verso GO AD s.r.l., e corrispondenti alle anticipazioni per TFR e competenze stipendiarie versi i dipendenti di quest'ultima, non necessitavano dell'abbattimento; analoga censura vale con riferimento alla ritenuta falsità del bilancio per l'esercizio 2008, rappresentata dalla censura dell'iscrizione nei relativi conti d'ordine delle poste denominate TFR GO AD>> e >>debiti verso dipendenti >> sempre riferito alla predetta GO AD;
in conclusione, considerato che sarebbe "stravagante" procedere alla svalutazione dei propri crediti al cospetto del maggior debito assunto nei confronti del medesimo soggetto, dovrebbe ritenersi inesigibile una svalutazione dei crediti direttamente vantati verso la collegata GO AD s.r.l., né dell'appostazione di un fondo rischi connesso all'obbligo di garanzia assunto in luogo della mera indicazione dello stesso nei contì d'ordine: di qui, il dedotto vizio di motivazione ed il travisamento dei dati contabili;
- (capo 3) lamenta la lacunosità della motivazione attraverso la quale la Corte di appello ha inteso dimostrare che il ON fosse amministratore di fatto della fallita società; - (capo 4) contesta perchè non rispondente ai dati probatori emersì le conclusioni della Corte di appello che ha ritenuto motivo di ingiustificato depauperamento del patrimonio della società fallita il noleggio di autovetture di lusso asseritamente utilizzate come benefit;
immotivato è stato anche l'assunto relativo alla distrazione della somma 80.000 euro, in realtà costituente vantaggio compensativo intergruppo ex art. 2634, comma 3, c.c.; - (capo 5) lamenta che la strategia che aveva portato all'acquisizione della CO fosse riconducibile al salvataggio della PGC, e che non fosse in ciò enucleabile alcuna condotta truffaldina;
né risultava provata l'esistenza di sinergie tra ON e RA in relazione a tale operazione;
-(capo 15) contesta l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto all'epoca delle contestate distrazioni;
- (capo 18 e capo 7) le contestazioni sarebbero state fatte all'imputato nella qualità sopra indicata>> ovvero di partecipe all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1, in realtà del tutto irrilevante ai fini de quibus;
né sarebbe stato diversamente individuato il contributo in ipotesi fornito ai reati dall'imputato; all'uopo non poteva neanche essere valorizzato in virtù delle acquisite dichiarazioni di AN RI, della dipendete 167 IC DE e dell'escavatorista MASSIMO RA, che ripercorre - il presunto ruolo di amministratore di fatto della LO RI s.n.c.; - (per tutti) contesta il mancato riconoscimento della attenuanti generiche, l'eccessività della pena, l'individuazione del reato più grave e conseguentemente della pena base e la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991. 31.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 31.2.1. Le plurime ed eterogenee doglianze del ricorrente sono all'evidenza generiche, in quanto reiterative, e comunque manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (sempre giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate statuizioni affermazioni di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, nonché prove testimoniali e documentali inoppugnabili. 31.2.2. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1) (f. 731 ss, e 793 ss, della sentenza impugnata), la Corte di appello ha richiamato gli elementi già valorizzati per ritenere la mafiosità del c.d. gruppo RA in relazione alla affine posizione del coimputato GO (cfr. §§ 32 ss. di questa sentenza), ed ha condiviso le argomentazioni poste dal primo giudice a fondamento della ritenuta intraneità del ON al sodalizio di cui al capo 1): AV assume un ruolo ben preciso nell'organizzazione mafiosa: egli è il mediatore tra la 'ndrangheta e il mondo imprenditoriale. Un ruolo di particolare rilievo perché finalizzato all'infiltrazione della criminalità organizzata in settori imprenditoriali funzionali alla realizzazione degli obiettivi del sodalizio (profitto, controllo economico del territorio, potenzialità espansive in settori "puliti" -riciclaggio, ecc.). Il ruolo è abilmente svolto da AV in virtù della sua "nota" fama di faccendiere senza scrupoli, bancarottiere di professione, oltre che abile truffatore ( già ben delineata da AR nella riportata conv. del 2.1.2009). Il ruolo è esercitato di fatto, oltre che in PE, anche nelle altre società di cui al capo di imputazione ( VA, AU, CE, IC,ecc), e sempre in esecuzione del più vasto piano criminale del sodalizio, come testimonia la presenza costante di affiliati della 'ndrangheta che AV inserisce in queste società, a vario titolo (titolari di quote: GI, AD-CR; addetti alla protezione: Cua, OC;
addetti alla gestione contabile: Startari, ON;
ecc.). L'intraneità di AV si desume anche dalla sua storia pregressa: si ricordano i precedenti traffici di droga con CR, da cui originava l'ingente debito che doveva poi restituire così dichiarazioni BE)>> . 168 Ha poi precisato che a nulla rileva l'assenza di condotte stricto sensu mafiose soggettivamente ascrivibili al ON, ed evidenziando che la difesa aveva trascurato di considerare che carattere fondamentale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso va individuato nella forza intimidatrice che da essa promana: la consorteria deve, infatti, potersi avvalere della pressione derivante dal vincolo associativo, nel senso che è l'associazione e soltanto essa, indipendentemente dal compimento di specificì atti di intimidazione da parte dei singoli associati, ad esprimere il metodo mafioso e la sua capacità di sopraffazione, Essa rappresenta l'elemento strumentale tipico del quale gli associati si servono in vista degli scopi propri dell'associazione, È, pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, una effettiva capacità di intimidazione e che gli aderenti se ne siano avvalsi al fine di realizzare il loro programma criminoso. La connotazione della partecipazione, infatti, è data dal "far parte" del sodalizio, senza che possa assumere rilievo (...) anche il quantum da ciascuno dei partecipi utilizzato per far acquistare all'associazione la forza intimidatrice>>, E' stata ritenuta non decisiva per escludere la qualifica di intraneo ascritta al ON la sua mancata partecipazione a summit od altri incontri di mafia;
Invero la partecipazione ad incontri o summit di mafia può costituire indicatore fattuale sintomatico dell'intraneità, ma la sua assenza dì
contro
- non può essere assunta quale elemento di prova critica negativa, idonea cioè a dimostrare l'inesistenza dei fatti affermati dall'accusa, Ritenere ciò, significherebbe avvalorare la indimostrata ed indimostrabile premessa di ordine logico che la mancata partecipazione a riunioni di mafia o summit qualifichi l'estraneità ad un sodalizio di mafia. Si tratta, a ben vedere, di una prospettazione errata sul piano logico e metodologico. Si aggiunga, inoltre, che nella condotta attribuita a questo imputato e che connota la sua partecipzione al sodalizio, non è affatto contestata la partecipazione ad incontri o summit, sicchè l'argomento è persino inconferente in chiave probatoria>>. Sono state, inoltre, disattese le censure miranti ad avvalorare un ruolo autonomo del ON, ed a ricondurre alla sfera amicale il suo rapporto con lo RA: A fronte della mole imponente del materiale probatorio che ha consentito al Tribunale una analitica e dettagliata ricostruzione dei rapporti di AV con i membri del sodalizio, del suo ingresso in PE, e poi dei tentativi di scalata nelle altre società (CE, VA, AU, IC) in esecuzione dei piani concordati con GI, prima, e con CR poi, l'appello si limita a riportare, in maniera confusa e disorganica, singole espressioni tratte da conversazioni intercettate 0 da deposizioni testimoniali, ritenute conformi alla tesi difensiva. Il frazionamento del materiale probatorio e l'omessa specifica censura sia dell'iter logico- motivazionale della impugnata decisione che degli elementi portanti, non consentono di ravvisare argomentazioni valide a confutazione dell'assunto accusatorio>>. La Corte di appello ha successivamente esaminato dettagliatamente e confutato puntualmente le obiezioni difensive di rilievo riguardanti: i rapporti tra il ON e gli altri sodali (f. 795 ss.); 169 il ruolo in concreto ricoperto dal ON (f. 798 ss.); il ruolo di amministratore di fatto assunto nell'ambito delle società GO fallite;
31.2.3. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 2), con i motivi di appello erano state essenzialmente contestate le stime conclusivamente addotte a fondamento della ritenuta sussistenza della materialità del reato (ed incensurabilmente ritenute corrette), più che il soggettivo coinvolgimento dell'iputato nella vicenda come amministratore di fatto;
la Corte di appello (f. 747 ss. della sentenza impugnata) ha dettagliatamente esaminato le doglianze difensive, confermando l'affermazione di responsabilità sulla base di argomentazioni corrette, nonché esaurienti, logiche, non contraddittorie, e, pertanto, incensurabili in questa sede. 31.2.4. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 3), la Corte di appello (f. 752 ss. della sentenza impugnata) ha osservato incensurabilmente che: Le risultanze processuali, analiticamente esposte dal Tribunale, hanno consentito di provare il ruolo svolto da AV di amministratore di fatto delle società rimaste coinvolte nei fatti di causa, al quale è - poi ricondotta la conseguente responsabilità per gli illeciti fallimentari in considerazione. Le univoche testimonianze dei dipendenti, nonché del curatore Puccio, la valutazione della intervenuta trasmissione della bozza di bilancio della fallita PGC dal commercialista EM a AV, nonché gli atti di assunzione, il documento 14.7.09 (che attribuisce a AV funzioni direttive), l'ingente determinazione dei compensi a lui attribuiti oltre 400.000 euro) pagati senza alcuna apparente causale (non risulta alcun contratto di consulenza), i pagamenti effettuati in via esclusiva dall'imputato con fondi pec a terzi estranei (Di IE) e risultati di natura distrattiva (Capo 4 lett. c), sono elementi di univoca e grave valenza indiziaria, a riscontro del ruolo assunto da AV, rimasti non confutati dall'appello. Nella fattispecie in esame, la corresponsabilità di AV quale amministratore di fatto della fallita pec, è affermata con riferimento ad una ipotesi di bancarotta documentale integrata da reati societari di falsità in bilancio e comunicazioni sociali, che è condotta propedeutica e funzionale alle finalità perseguite dall'imputato, anche nella più ampia cornice del sodalizio di appartenenza. AI riguardo, si ricorda che l'ingerenza di AV nella gestione anche contabile della società è ampiamente provata dalla scelta a lui riferibile di persone di fiducia poste a direzione M - dell'attività amministrativa delle società (segnatamente a ON all'epoca di GI, a AD all'epoca dell'ingresso di CR RO), Risulta, infine, dalla testimonianza della dipendente RO, che lo studio EM che curava nel 2008 la contabilità pec trasmise a AV la bozza di bilancio con nota integrativa e la relazione sulla gestione, che fu completata proprio da AV. Prima della chiusura di bilancio, risulta che il commercialista chiese insistentemente di parlare con AV. Quanto, infine, alla circostanza della presenza di un commercialista e poi del liquidatore in pec, richiamata, dalla 170 difesa a discarico, si tratta di un dato fattuale che non esclude la responsabilità dell'amministratore della fallita per la bancarotta documentale, come da uniforme e costante giurisprudenza di legittimità. (...) Neppure viene contestata dall'appellante in fatto, la distrazione di somme versate in favore di AV e di IE, utilizzando le voci di bilancio crediti e debiti vs, altri soggetti, pure oggetto del presente capo d'imputazione, ed indicativa, anch'essa, dell'interesse di questo imputato alla fraudolenta manipolazione delle risultanze di bilancio in funzione degli scopi perseguiti, estranei all'oggetto sociale>>. 31.2.5. Per quanto riguarda le doglianze ulteriori, la Corte di appello ha, ancora una volta, confermato le affermazioni di responsabilità sulla base di argomentazioni corrette, nonché esaurienti, logiche, non contraddittorie, e, pertanto, incensurabili in questa sede, alle quali non può che farsi rinvio, previo dettagliato esame delle obiezioni difensive di rilevo: f. 756 della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 4); f. 760 della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 5); - f. 773 della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 15), con rinvio anche a quanto premesso in ordine al coinvolgimento nelle vicende de quibus nella contestata qualità di amministratore di fatto;
f. 776 s., 778, 786 ss. della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui ai capi 18) e 7). 31.2.5.1. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto - per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, oltre su una considerazione soltanto parziale, pro domo sua, delle imponenti risultanze acquisiste. 31.2.6. Estremamente generico è, infine, l'ultimo motivo, con il quale il ricorrente contesta genericamente il mancato riconoscimento della attenuanti generiche (negate in difetto di profili di meritevolezza, oltre che all'evidenza in considerazione di quanto premesso in ordine al numero ed alla gravità dei reati accertati) l'eccessività della pena (ma cfr. f. 805 s.), l'individuazione del reato più grave e conseguentemente della pena base (ma quod poenam era pacificamente più grave, in considerazione del superiore minimo edittale, posto a base del computo finale, il reato ritenuto tale dalla Corte di appello, che bat comunque rinviato anche a quanto premesso in generale in argomento a f. 139 ss.) e la 171 ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 (f. 807 quanto alla incensurabilmente ritenuta inammissibilità, in parte qua, dell'appello per genericità). 32. Ricorsi di GO AN L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. 2. 3. 4. [esclusa la distrazione sub c)]. 6. 7. [limitatamente al pagamenti in favore della PGC s.r.l. PE strade s.r.l. Iris s.r.l. PE Group s.r.l. EN PE]. 8. 9. [limitatamente ai pagamenti in favore della PGC s.r.l.]. 10. 11. 15. 17., con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 contestata sub 6. e 10., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha: riqualificato la ritenuta partecipazione al reato associativo di cui al capo 1. come mero "concorso esterno" ex artt. 110/416-bis c.p.; ritenuto unificati nel capo 2. - ipotesi aggravata ex art. 219 I. fall. - í fatti-reati di cui ai capì 3., 4. e 17.; ritenuto unificati nel capo 15. - ipotesi aggravata ex art. 219 I. fall. - í fatti-reati di cui al capo 8.; confermato la sentenza di primo grado quanto alle ulteriori affermazioni di responsabilità, riducendo la pena ad anni dieci e mesi undici di reclusione. 172 Con riguardo al reato associativo, come riqualificato, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. Capi d' imputazione relativi al proc.pen. n. 47816/08 mod 21 ( indagine" TENACIA" riunito al presente procedimento: ordinanza di custodia cautelare del 6 luglio 2010 Reati fallimentari IV PE – ND AV (capo C della misura cautelare) 2) Artt. 110, 219 comma 1, comma 2 n. 1, 223 comma 2 n. 1 r.d. 267/1942, 7 d.l. 152/1991 perché, nelle qualità di cui sopra [GO quale amministratore di diritto e/o direttore tecnico], in concorso tra loro e con persone non identificate, falsificando il bilancio al 31.12.08 della PE General Contractor srl al 31.12.08, approvato in data 28.4.09 (come qui di seguito indicato), continuando ad operare nonostante la società avesse perso il capitale sociale e fosse pertanto emersa una causa di scioglimento, in palese violazione del divieto di cui all'art. 2449 c.c. (oggi art. 2485 c.c.), aggravavano il dissesto della società per un importo pari a € 4.153.926,00 Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa In Lecco il 21.12.09, data della dichiarazione di fallimento della PE General Contractor srl IV PE - ND AV 3) Artt. 110 cp. 216 co. 1 n. 2, 223 RG 267\42, art. 7 d.l. 152\91,, poiché in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, falsificavano le scritture contabili e tenevano i libri e le scritture contabili della PE General Contractor sr! in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari e in particolare: Falsificavano i bilanci meglio indicati al capo 1. • utilizzavano il conto "Crediti vs altri soggetti" per occultare operazioni distrattive e in particolare la corresponsione di . € 80.000 a favore di Di IE e € 3.820,00 a favore di ND AV nonché per effettuare prelievi di denaro a favore dio soggetti non identificati * utilizzavano il conto "Debiti vs altri soggetti" per registrare pagamenti ricevuti da soggetti non identificati Con l'aggravante di aver favorito l'associazione mafiosa In Lecco il 21.12.09, data della dichiarazione di fallimento della PE General Contractor sri ND AV – IV PE (capo D della misura cautelare) 4) Artt. 110, 216 comma 1 n. 1, 223 comma 1, 219 comma 1, comma 2 n. 1 r.d. 267/42, 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, con EN PE, AN ER - AR RA - ER Di IE, nelle qualità di cui sopra, distraevano dalle casse sociali della PE General Contractor sri e dissipavano il patrimonio sociale mediante le operazioni qui di seguito indicate: e) Noleggiavano dalla Parking Gramsci srl e CTR Renting Motorsport srl auto di lusso (Audi S6 (DS120GN), ME H2 (DG402DN), Ferrari 30 (CZ600AF), BMW M3 (DS234GT), Mercedes R3 (DS176MZ), Lamborghini LL SP (DS8B5KJ), BMW M6 (DC480VS), Porsche CA AG (S-MZ-44) sostenendo in tal modo spese non inerenti all'attività di impresa per un ammontare complessivo di € 149.192,00 (ND AV - PE IV - PE EN) f) Distraevano dalle casse sociali la somma di € 80.000 versandola all' avv.to Di IE il quale aveva procurato un falso titolo della Royal Bank of Scotland per compiere il fittizio aumento di capitale sociale della AU spa, operazione meglio descritta al capo che segue (AV - Di IE - ER - AR > g) Distraevano dalle casse sociali la somma di € 38.000 mediante la seguente operazione: Co. Mer spa, che risultava debitrice nei confronti di PE General Contractor spa, su indicazione di ND AV ha ridotto la propria esposizione debitoria versando la somma di € 38.000 a favore dell' avv.to Di IE (AV Di IE) h) distraevano dalle casse sociali e dissipavano il patrimonio sociale per una somma di € 99.926,73 pari alla differenza tra i debiti della Costruzione Alpe sri (€ 108.146,73), pagati dalla PGC a partire dal 21.11.2008, quando la Costruzione Alpe si trovava già in un contesto economico e patrimoniale fortemente compromesso, e l'importo del credito vantato dalla Costruzione Alpe srl nei confronti della PGC (pari a € 8.220); in particolare, dall'esame contabile (riassunto nello schema che segue) è emerso come, a partire dal 21 novembre 2008, la PE General Contractor s.r.l. si è accollata i costi relativi ai dipendenti della Costruzioni Alpe s.r.l. senza alcuna forma di corrispettivo, inoltre la PE General Contractor s... hat 173 provveduto al pagamento di alcuni fornitori della Costruzioni Alpe s.r.l. finendo così di fatto per finanziare indebitamente la stessa Costruzioni Alpe 5.5.h Complessivamente, quindi, nel corso degli ultimi due mesi del 2008 e dell'esercizio 2009 la Costruzioni Alpe s.r.l. ha maturato un debito di € 108.146,73 nel confronti della PE General Contractor s.r.l., tale debito è stato compensato quanto ad € 8.220 con un credito mentre, per la restante parte di € 99.926,73, è rimasto inadempiuto e, quindi, la PE General Contractor s.r./. ha subito un pregiudizio patrimoniale che, in definitiva, deve essere ritenuto pari a € 99,926,73, (AV PE IV - PE EN) Con le aggravanti di aver commesso più fatti di distrazione, di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità Con l'aggravante di aver favorito l'associazione mafiosa (per PE IV, ND AV, AN ER, ER Di IE) In Lecco il 21.12.09 IV PE 6) Artt. 110 c.p., 81 c.p., 2632 c.c., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con AN ARmagno e con altre persone non identificate, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, aumentava fittiziamente il capitale sociale della PE Strade sri attraverso la seguente operazione integrante rilevante sopravvalutazione dei beni conferiti a) In data 30 maggio 2007 PE Strade srl ha deliberato l'aumento del capitale soclate da € 2 milioni a € 5 milioni, b) Tale aumento è stato sottoscritto mediante conferimento della azienda (costituita dalla cava per estrazione di sabbia e ghiaia ubicata nel comune di Ghislarengo) della Iris sri (posseduta in via totalitaria dalla PE Holding spa) a cui è stato dato un valore pari a € 4.100.000,00 come da relazione di stima a firma dott. ARmagno, che ha notevolmente sopravvalutato il valore del bene per un importo di € 3,014,650,00 c) Il valore dell'azienda conferita è stato iscritto quanto ad € 3 milioni ad incremento del capitale sociale, mentre la residua parte di € 1.100.000 è stata accantonata tra le "altre riserve". La partecipazione in Iris 5.r.1, è stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo di soli € 1.500.000; è stato poi stanziato un apposito fondo di svalutazione di complessivi € 2,600,000, Con l'aggravante, per IV PE, di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa In Cassago RI 3.5.07 MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE ai sensi dell'art. 516 c.p.p. e nuova contestazione ai sensi dell'art.517 c.p.p. (P.M. udienza 27/9/12) IV PE - ND AV 7) Artt. 110 c.p. 223 co. 1, 216 co. 3, 219 co, 1 e co. 2 n. 1 R.D, 267\42, art. 7 d.l. 152\91, poiché, nella qualità sopra indicata, in concorso con NG IC, AN IC e ON OV ( amministratore di fatto e poi liquidatore della PGC e della F.lli IC s.n.c), distraevano a favore delal PETREGI GENERAL CONTRACTOR, della GO AD, della IRIS s.r.l. e soggetti a loro vicini le somme in dettaglio indicate a f. LXIV della sentenza impugnata Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, di aver commesso più fatti di bancarotta e di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa di cui al capo 1) In Lecco sentenza dichiarativa di fallimento del 6.7.2009 IV PE 8) Artt. 110 c.p., 216, 219 comma 1, 223 r.d. 267/42, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con EN PE, mediante la stipulazione di un contratto di affitto dell'azienda di PE Strade srl (rappresentata da IV PE) a PE General Contractor srl (rappresentata da EN PE), contratto stipulato in previsione del fallimento di PE Strade sri ed allo scopo di trasferire la disponibilità di tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico, distraevano dal patrimonio di PE Strade sri la somma di € 428,218,64, pari all'ammontare di canoni di affitto dell'azienda non corrisposti, Con le aggravanti di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e, per IV PE, di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In Lecco il 14.9.09, data dell'intervenuto fallimento di PE Strade srl 174 PE IV 9) Artt. 110 c.p. 223 co. 1, 216 co. 3, 219 co, 2 n. 1 R.D, 267\42, poiché, in concorso con NG IC, AN 1OV ON ( il primo liquidatore, il secondo AU e poi liquidatore di EDIL SAFA ed il terzo amministratore di IC fatto e liquidatore ), prima del fallimento della EDIL SAFA s.r.l., allo scopo di favorire alcuni creditori, e a danno degli altri, eseguiva pagamenti preferenziali qui di seguito meglio indicati Con le aggravanti di aver commesso più fatti di bancarotta e, limitatamente a OV ON e PE IV, di aver commesso i fatti al fine di favorire l'associazione mafiosa In Lecco il 18.11.09 PE IV 10) Artt. 110, 219 comma 1, comma 2 n. 1, 223 comma 2 n. 1 r.d. 267/1942, 7 d.l. 152/1991 perché, nelle qualità di cui sopra, in concorso con CL PE e DR PE, falsificando i bilanci relativi agli esercizi 2004,2005, 2006 e 2007 della Costruzione Alpe S.R.L., continuando ad operare nonostante la società avesse perso il capitale sociale e fosse pertanto emersa una causa di scioglimento, in palese violazione del divieto di cui all'art. 2449 c.c. (oggi art. 2485 c.c.), aggravava il dissesto della società per un importo pari a € 660.069,00 Con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e più fatti di bancarotta fraudolenta. Con l'aggravante, per IV PE, di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa. In Lecco il 19.5.09, data dell'intervenuto fallimento della Costruzione Alpe srl IV PE 11) Artt. 110 c.p., 216 co. 1 n. 1 - 223 co. 1 r.d. 267/1942, poiché, in concorso con CL PE, ER PE, DR PE, IG PE, nella qualità di cui sopra, distraeva dalle casse sociali della GO HOLDING SPA la somma complessiva di € 814.939, 22 pari alle somme incassate da ciascuno, secondo il prospetto di seguito riportato, nel corso degli esercizi dal 2004 al 2008, a fronte della cessione di quote della Costruzione Alpe SRL, ad un prezzo pari a € 1.900.000 che non rispecchiava il reale valore della società (valutata € 1.980.000,00, valore da ritenersi assolutamente incongruo), con conseguente pregiudizio per la HOLDING SPA a causa della fuoriuscita di denari dalla fallita senza che a ciò abbia fatto seguito una controprestazione di valore economicamente apprezzabile In Lecco il 25.11.2009, data della dichiarazione di falllmento della GO HOLDING. ON ND - IV PE "15) Artt.110 cp., 216 co, 1 n, 1 219, 223 co. 1 r.d. 267/1942, 7 d.l. 152/1991, poichè, nelle qualità sopra indicate, in concorso con ON OV distraevano dalle casse sociali della GO AD SRL e dissipavano il patrimonio sociale mediante la concessione di ingenti crediti alle altre società del gruppo e segnatamente alla GO HOLDING SPA, COSTRUZIONE ALPE SRL, IRIS SRL, nel corso degli esercizi 2008-2009, quando tali società erano ormai decotte, per complessivi € 1.131.537,69 pari all'importo del crediti concessi al netto. Con le aggravanti di aver cagionato un danno di rilevante gravità e di aver commesso più fatti di bancarotta Con l'aggravante, per AV, ON e PE IV di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa In Lecco il 14.9.2009, data della dichiarazione di fallimento della GO AD GO IV (in concorso con RA LV separatamente giudicato) 17) Artt. 110 c.p., 216 co. 1 n. 1, 223 co. 1 r.d. 267/1942, 7 d.l. 152/1991, poiché, nelle qualità sopra indicate, in concorso tra loro, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, distraevano dalle casse sociali della GO GENERAL CONTRACTOR SRL e dissipavano il patrimonio sociale mediante l'esecuzione di maggiori pagamenti effettuati in favore della SAD BUILDING SRL per un valore pari a € 22.656,75 Con l'aggravante, per GO IV e RA LV di aver commesso il fatto al fine di favorire l'associazione mafiosa In Lecco il 21.12.2009, data della dichiarazione di fallimento della GO GENERAL CONTRACTOR 175 32.1. La difesa denuncia: (ricorso avv. EL LI) I violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 110/416-bis c.p. e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al ritenuto concorso esterno nel reato associativo di cui al capo 1. (dopo avere riportato massime giurisprudenziali, lamenta che l'affermazione di responsabilità fonda su mere presunzioni); II www. violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 416-bis, comma 4, c.p. e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'aggravante della disponibilità di armi da parte del sodalizio, per difetto di consapevolezza;
III violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 216 e 223 I. fall e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietȧ e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capí 2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 15. 17. (lamenta che le risultanze probatorie dimostrerebbero ampiamente la sua estraneità alle condotte contestate, tutte riferibili all'amministratore di fatto ON, con il quale il ricorrente non cooperava); IV - violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 223, comma 2, n. 1 I. fall. In relazione all'art. 2449 c.c. (oggi 2485 c.c.), nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 2 (in difetto della prova di un nesso di causalità tra la falsificazione del bilancio al 31.12.2008 ed il contestato aggravamento del dissesto della PGC, cui la Corte di appello sostituisce irrilevanti valutazioni di tipo probabilistico;
censura, inoltre, il metodo di calcolo utilizzato;
a prescindere dall'insussistenza dell'elemento oggettivo, lamenta anche l'insussistenza del necessario elemento psicologico); V - violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 1. fall. e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 3 (per difetto del necessario elemento psicologico, cui non è dedicata alcuna argomentazione); -VI violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 216, comma 1, n. 1 I. fall. e 2634 c.c. e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 4 (per carenza assoluta di motivazione quanto ai profili di cui ai punti a., b., d. del capo di imputazione e difetto dell'elemento psicologico); VII violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 2632 c.c. e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 6 (per totale difetto pi motivazione quanto all'elemento psicologico, insussistente); 7 176 VIII violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 216, comma 1, e 223, comma 1, l. fall. e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 11 (per totale difetto di motivazione quanto all'elemento psicologico, insussistente); IX violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 216 e 223 I. fall. e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 8 (in difetto di atti aventi valenza distruttiva, non risulta configurabile l'elemento oggettivo del reato manca per totale difetto di motivazione quanto all'elemento psicologico;
manca il nesso di causalitȧ tra i presunti atti distrattivi ed il fallimento;
difetta, infine, il necessario elemento psicologico); X - violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223 I. fall. e e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 15 (in difetto degli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato); XI violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 223, comma 2, I. fall. e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 10 (non essendo ascrivibile all'imputato un ruolo amministrativo nella Costruzioni Alpe, neanche di fatto, e non essendo adeguatamente motivato il convincimento del corretto utilizzo del criterio del Margine Operativo Lordo utilizzato dal CT del P.M. quale metodo di calcolo del valore dell'azienda, che non ha preso in considerazione le commesse in corso); XII violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed MAL inosservanza degli artt. 216, comma 1, e 223, comma 1, l. fall., nonché 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 7 (non avendo la sentenza impugnata indicato il contribuito in ipotesi fornito dall'imputato alla contestata deminutio patrimoniale); -XIII violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 216, comma 3, e 223, comma 1, I. fall., nonché 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 9 (in difetto di prova della consapevolezza dell'imputato dei contestati pagamenti preferenziali); XIV violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, l. fall., nonchè 27 Cost. e 192 c.p.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 17 (essendo stato valorizzato in danno dell'imputato un mero indizio non riscontrato, ed essendo stata trascurata la testimonianza del dr. PERINI, che ricondotto la rilevata discrepanza ad un mero errore materiale); 177 XV violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza dell'art. 7 I. n. 203 del 1991, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (la valutazione di sussistenza della predetta aggravante sarebbe inficiata dal fatto che l'originaria condotta di partecipazione è stata successivamente dalla stessa Corte di appello riqualificata come concorso esterno;
non sono state neanche illustrate le ragioni in virtù delle quali è stata ritenuta la sussistenza della volontà di favorire, con le condotte accertate, la volontà di favorire il sodalizio enucleato); XVI violazione dell'art. 606, lett. B) ed E), c.p.p. per erronea applicazione ed inosservanza degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p., nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al reato di cui al capo 10 (quanto al diniego delle attenuanti generiche ed agli sproporzionati aumenti per la continuazione). (ricorso avv. SI Biffa) I - violazione di legge quanto all'applicazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., in relazione all'art. 416-bis c.p., nonché manifesta mancanza della motivazione (il reato associativo ritenuto dal Tribunale sarebbe diverso da quello contestato); II - violazione di legge quanto all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, c.p.p. in relazione agli artt. 110/416-bis c.p., e 266 ss. c.p.p. nonché manifesta mancanza della motivazione;
III - violazione di legge e manifesta mancanza della motivazione quanto all'applicazione dell'art. 416-bis, comma 4, c.p.; IV violazione di legge e contraddittorietà della motivazione quanto all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 110 c.p. - 40 c.p. 219, commi 1 e 2, n. 1 I. fall. - 223, comma 2, n. 1 I. fall - 216, 223, 224, 217 I, fall - 2632 c.c.; V - violazione di legge e manifesta mancanza della motivazione quanto all'applicazione dell'art. 7 1. n. 203 del 1991, riproponendo le più ampie doglianze già proposte dal co- difensore. 32.1.1. Il PG territoriale ricorre contro l'imputato GO denunciando: I - violazione del principi in tema di concorso esterno ex artt. 110/416-bis c.p. e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui riqualifica la partecipazione al delitto associativo di cui al capo 1. come mero "concorso esterno" nel medesimo, per difetto della necessaria affectio societatis, poiché asseritamente GO avrebbe perseguito soltanto "la migliore protezione"; -II violazione dei principi in tema di concorso esterno ex artt. 110/416-bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui riqualifica la partecipazione al delitto associativo di cui al capo 1. come mero "concorso esterno" nel medesimo, per difetto della necessaria affectio societatis, poiché asseritamente GO non è "intraneo da punire" ed a GO "non vengono impartiti ordini da eseguire o inflitte punizioni". 178 32.1.2. In data 20 aprile 2015 è stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria che formula richiesta di rigetto, o declaratoria di inammissibilità, del ricorso del PG territoriale, e reitera la richiesta di accoglimento del proprio ricorso. 32.2. I ricorso dell'imputato sono, nel complesso, infondati. 32.2.1. In ordine alla sollevata questione di costituzionalità degli artt. 110/416-bis c.p. ed alla richiesta di rimessione del processo alle Sezioni unite, vanno richiamate le considerazioni considerazioni preliminari (rispettivamente, §§ 8 ss., e §§ § 6.4.1.3, ss.; la prima, come si è visto, certamente infondata, ma non inammissibile). 32.3. Le ulteriori plurime doglianze del ricorrente sono all'evidenza generiche, in quanto reiterative, e comunque manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (sempre giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilitȧ, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni (che hanno natura di prova, e, per il loro inequivoco contenuto, non necessitavano nel caso di specie di riscontri), che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, nonché prove testimoniali e documentali inoppugnabili. 32.3.1. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1) primo motivo del ricorso a firma dell'avv. EL - la Corte di appello (f. 707 ss. e - 730 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato, in riferimento alla mafiosità del c.d. "gruppo RA", una imponente serie di intercettazioni di conversazioni incensurabilmente interpretate (riportate integralmente a f. 707 ss.), in difetto di documentati travisamenti, motivatamente concludendo che PE si pone quale interlocutore di AV, non già sul piano subalterno dell'imprenditore vittima, tesi già ampiamente confutata in primo grado e respinta anche da questa Corte, ma in veste di imprenditore colluso. Il suo rapporto con il sodalizio si pone su basi di reciproci vantaggi per ambo le parti. La sua consapevolezza è duplice: egli sa del programma di AV-GI e vuole la sua realizzazione, perchè quella porterà vantaggi e profitti anche per lui e le sue aziende. Contribuisce con la messa a disposizione delle aziende del suo gruppo alla consapevole realizzazione del progetto criminoso di AV-GI (esempi eclatanti sono le vicende IC e AU, dove il suo intervento, integrato dal pagamenti oggetto di contestazione, è diretto). Il dolo del perseguimento dell'obiettivo è ancora più evidente quando si tratta di cambiare "protettore" e da GI passa a CR: è ben conscio che non è l'uomo ma il sistema mafioso a garantire la continuità dei benefici che gli derivano dat 179 patto sinallagmatico, che reitera all'occorrenza con un "calabrese Doc", ancora più potente di quelli che lo hanno preceduto, quale RO CR>>. Nel qualificare giuridicamente questa condotta, la Corte di appello ha ravvisato tutti i requisiti del contributo causale consapevole e rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi del sodalizio, escludendo la sussistenza della affectio societatis, intesa come compenetrazione organica nell'organizzazione criminale di cui al capo 1): A parere della Corte, infatti, difettano i presupposti di stabile organicità, resi evidente dal ruolo assegnato e dai vincoli imposti, nella condotta così illustrata. Il rapporto collusivo si poggia su uno scambio reciproco con reciproci vantaggi, mentre non vi è prova anche di un organico inserimento di PE nel sodalizio. E ciò è dimostrato dal fatto che PE, a differenza di AV, non ha un ruolo definito nell'organigramma del sodalizio. La sua non è una messa a disposizione permanente del sodalizio, come di chi è parte integrante del gruppo. Egli non agisce secondo una logica propria del sodale, di rispetto di regole predeterminate in funzione degli interessi della 'ndrangheta (nella specie delle 150 famiglie calabresi citate da OL e GI). Infatti, a PE non vengono impartiti ordini da eseguire o inflitte punizioni per violazioni alle regole interne del sodalizio, a differenza di quanto si riscontra per AV. A PE colluso vengono fatte proposte da parte dei membri del sodalizio, che egli valuta, e la valutazione è in funzione sempre del tornaconto (profitto per sé e per le sue società) che dal patto sinallagmatico, di volta in volta rinnovato con diversi esponenti, può derivare. Così avviene quando riceve la proposta di GI di sbarazzarsi di AV e quella opposta di AV di sostituire GI. Nella scelta che PE fa, non vi è traccia dell'obbedienza a regole, né di consultazioni con capi-locali o altri vertici della consorteria: PE valuta la posizione che in quel contesto è più forte e in grado di garantirgli una migliore "protezione" e una più vantaggiosa aggiudicazione di commesse e sceglie CR, senza subire per ciò la vendetta di GI. E questo perchè GI è ben conscio che PE é altro da AV: non è intraneo da punire, ma colluso esterno con cui contrattare e definire i reciproci vantaggi. Lo stesso AR, nella conversazione sopra citata con gli NO, qualifica come "collaborazione" il rapporto intrattenuto dalla 'ndrangheta con PE>>. In tal modo la Corte di appello si è correttamente conformata ai principi condivisi in argomento dal collegio, riepilogati nei §§ 8 ss.; il GO: (a) sotto il profilo oggettivo, pur avendo fornito un contributo dotato di sicura rilevanza causale ai fini della conservazione e/o del rafforzamento dell'associazione criminosa "La OM", non era inserito nella struttura criminale di essa... (b) ... e, sotto il profilo soggettivo, era privo della necessaria affectio societatis. Le conversazioni valorizzate dalla Corte di appello hanno documentato che "La OM" non poteva organicamente contare sul contributo del GO, ma che in più occasioni lo aveva contattato per indurlo a tenere determinate condotte agevolative, di volta in volta concordate sulla base di autonome determinazioni, raggiungendo accordi validi caso 180 per caso, che il GO era comunque libero di non stipulare;
d'altro canto, in presenza di un sodalizio criminoso che si è accertato in fatto essere improntato a rigide gerarchie interne, il fatto che il GO non prendesse ordini da nessuno dei soggetti in posizione di vertice (ed anzi riservandosí come documentato dalle valorizzate intercettazioni w -di w w scegliere di volta in volta, secondo personale convenienza, con chi, e/o contro chí, allearsi) appare di particolare rilievo, perché emblematicamente sintomatico di non intraneità. 32.3.1.1. Le considerazioni che precedono legittimano, ad un tempo, la declaratoria di genericità e/o manifesta infondatezza del II motivo del ricorso a firma dell'avv. BIFFA, nonché dei due motivi del ricorso del PG territoriale. 32.3.1.2. Generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. EL, a fronte di quanto incensurabilmente osservato dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (f. 733 della sentenza impugnata). Le considerazioni che precedono legittimano, ad un tempo, la declaratoria di genericità e/o manifesta infondatezza del III motivo del ricorso a firma dell'avv. BIFFA, di identico contenuto. 32.3.1.3. E' in parte generico, e comunque manifestamente infondato, il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. BIFFA: generico perché, avendo la Corte di appello ritenuto il mero concorso esterno, non l'intraneità del GO, non è possibile riprodurre le doglianze già costituenti oggetto di appello, con le quali era stata lamentata la diversità del sodalizio al quale secondo la contestazione il GO sarebbe stato intraneo, rispetto a quello con riferimento al quale la sentenza di primo grado aveva accertato l'intraneità dell'imputato. 32.3.1.4. Giova, per completezza, ricordare che, come già chiarito da questa Corte, con orientamento che va condiviso e ribadito, non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per partecipazione ad associazione mafiosa, sia condannato per concorso esterno alla stessa associazione, trattandosi non di due diverse ipotesi delittuose, ma di distinte modalità della partecipazione criminosa, purché come nel caso di specie - il fatto materiale per cui vi è stata condanna risulti sufficientemente descritto nell'imputazione (Sez. VI, sentenza n. 49820 del 5 dicembre 2013, CED Cass. n. 258138). 32.3.1.5. Né appaiono rilevabili nelal vicenda processuale de qua violazioni del diritto al contraddittorio. Può ritenersi ormai consolidato l'orientamento (inaugurato da Sez. VI, sentenza 8 gingne 2012, n. 22301: fattispecie relativa ad una riqualificazione del fatto da concussione 181 corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio) per il quale non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la riqualificazione giuridica del fatto operata per la prima volta dal giudice di appello, qualora l'imputato sia stato in grado di contestarla in sede di ricorso per cassazione, senza subire alcuna compressione o limitazione del proprio diritto al contraddittorio: è stato, in proposito, valorizzato il fatto che lo stesso ricorrente, nell'atto di impugnazione, aveva ammesso che le questioni che egli se fosse stato messo in - condizione di interloquire sulla possibile diversa qualificazione giuridica avrebbe voluto porre all'attenzione del giudice di secondo grado, erano (...) questioni che (...) la difesa ben poteva portare all'attenzione di questo giudice di legittimità, così come poi effettivamente ha fatto (...), senza soffrire alcuna ingiustificata limitazione ovvero alcun sostanziale pregiudizio>>. A parere della Corte di cassazione, altro discorso si sarebbe astrattamente dovuto fare se il ricorrente avesse prospettato la circostanza di una preclusione all'esercizio del diritto alla prova, possibile solo nei gradi di merito e non anche nel giudizio di legittimità: preclusione che non è stata allegata, essendosi nell'impugnazione fatto genericamente riferimento solamente alla possibilità "di sindacare, nel merito, la valutazione della prova">>. Peraltro, nel caso di specie, era stata la stessa difesa dell'imputato, con l'atto di appello, a proporre una diversa "lettura delle emergenze processuali: dunque, per l'odierno ricorrente la riqualificazione giuridica del fatti di causa operata dalla Corte di appello in termini di corruzione non solamente non fu una "sorpresa", cioè una situazione rispetto alla quale non gli era stato possibile interloquire, ma una conclusione da lui stesso praticamente sollecitata, dal momento che, con quello stesso atto di appello, aveva già espressamente chiesto una nuova e più "esatta qualificazione giuridica" del fatti>>. Fermo restando il superamento dell'orientamento per il quale la riqualificazione del fatto operata dalla Corte di appello in sentenza sarebbe sempre e comunque illegittima, la giurisprudenza si è successivamente orientata nel senso che essa è sempre e comunque legittima. L'orientamento è stato inaugurato da Cass., Sez. II, 21 agosto 2012, n. 32840, per la quale il rispetto del diritto al contraddittorio in ordine alla natura ed alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chiamato a rispondere, sancito dall'art. 6, § 1 e 3, lett. a) e b), Conv. EDU, e dall'art. 111, comma 3, della Costituzione, è assicurato anche quando il giudice d'appello provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione sul punto, in quanto l'imputato può comunque pienamente esercitare il diritto di difesa proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., trattandosi di questione di diritto la cui trattazione non incontra limiti nel giudizio di legittimità. Detta sentenza (riguardante un caso nel quale all'imputato era stato inizialmente ascritto il reato di cui all'art. 624-bis c.p., riqualificato in sentenza dalla Corte di 182 appello, in difetto di appello del P.M., più correttamente come ricettazione, peraltro non aumentando ed anzi, in accoglimento di ulteriori doglianze del ricorrente, riducendo - la pena) ha, in proposito, evidenziato che la Corte europea avrebbe ritenuto del pari legittima anche la medesima operazione compiuta nell'ambito della sentenza della Corte di cessazione, se solo fosse stata preceduta, nell'ambito del medesimo giudizio di legittimità, dalla contestazione in udienza al opera del P.G. Una simile "avvisaglia" della possibilità di una diversa qualificazione giuridica dei fatti giudicati in alternativa alla semplice oggettiva W prevedibilità di quest'esito del giudizio - è quindi considerata come elemento sufficiente ad avvertire l'imputato «in tempo utile» per approntare le proprie difese. A maggior ragione la medesima soluzione si impone quando la riqualificazione dei fatti è compiuta dalla corte d'appello, dal momento che in tal caso all'imputato residua comunque la possibilità di difendersi dalla nuova imputazione quantomeno in sede di legittimità>>. a sostegno della contraria soluzione i limiti del Né potrebbero essere valorizzati giudizio di legittimità, che potrebbero non consentire l'esercizio di un'adeguata attività difensiva: infatti, la questione della qualificazione giuridica del fatto (e non di accertamento materiale dello stesso) rientra fra i casi tipici del ricorso per cassazione (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.) e quindi può essere adeguatamente discussa anche in ultima istanza>>. Alle medesime conclusioni, ed in virtù delle medesime argomentazioni, sono successivamente giunte: -Sez. II, 23 novembre 2012, n. 45795 (in fattispecie nella quale la Corte d'appello, in sentenza, aveva riqualificato come appropriazione indebita l'originaria imputazione di sottrazione di cose comuni); · Sez. II, 17 maggio 2013, n. 21170 (in fattispecie nella quale la Corte d'appello, in sentenza, aveva riqualificato come danneggiamento aggravato il più grave tentativo di furto aggravato in origine contestato); -Sez. II, 24 aprile 2014, n. 17782 (in fattispecie nella quale la riqualificazione era intervenuta ai soli effetti civili, essendo il reato di falso oggetto di riqualificazione comunque prescritto). A maggior ragione, deve ritenersi la legittimità, nel caso di specie, della riqualificazione giuridica del fatto contestato, poiché, come riferisce la Corte di appello, in difetto di contestazioni difensive, il problema della differenza tra partecipazione e concorso esterno nel reato contestato e[ra] già sviluppato dalla difesa nei motivi d'appello (segnatamente nel paragrafo dove si contesta la sussistenza dell'affectio societatis in relazione al contributo di GO)>>. L'opportunità della riqualificazione era stata, pertanto - pur se in ipotesi implicitamente prospettata dall'imputato prima che essa fosse operata, e l'imputato aveva ' 183 conseguentemente avuto occasione di controargomentare in contraddittorio in ordine alla possibile nuova accusa. 33.3.2. I motivi da III a XIV del ricorso a firma dell'avv. EL, ed il IV motivo del ricorso a firma dell'avv. BIFFA possono essere esaminati congiuntamente, riguardando tutti í plurimi reati fallimentari e societari ascritti (secondo il conclusivo assetto giuridico accolto dalla Corte di appello) all'imputato. 33.3.2.1. Tutti i predetti motivi sono generici, perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (dettagliatamante a partire da f. 734 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, cui la Corte di appello è addivenuta essenzialmente valorizzando plurime ed inequivocabili intercettazioni di conversazioni sempre incensurabilmente interpretate ed in difetto di documentati travisamenti -, prove testimoniali motivatamente ritenute precise, disinteressate, e quindi attendibili e prove documentali, elementi sempre tutti convergenti nel legittimare la conclusiva decisione. 33.3.2.2. La Corte di appello ha, in particolare, incensurabilmente chiarito (III motivo ricorso avv. EL) che La rilevanza determinante della posizione amministrativa formale dell'imputato поп è superata dalle considerazioni dell'appellante sulla asserita preponderanza di fatto del ruolo assunto dal coimputato AV nelle società PE, in quanto non incidono al fini di escluderle sulle responsabilità gestionali che la carica - attribuiva all'imputato. La mole imponente delle risultanze processuali, rappresentate dalle deposizioni di dipendenti, commercialisti, curatori, terzi con i quali PE intratteneva rapporti per commesse e lavori, nonché esiti delle intercettazioni che provano l'aggiornamento quotidiano tra PE e AV degli affari comuni, come analiticamente riportati in sentenza, provano inoltre la costante presenza di PE nelle società amministrate con esercizio nelle medesime di un peso rappresentativo che compensava efficacemente quello di AV, con il quale operava in stretta collaborazione ed in assoluta comunanza di intenti, La connotazione penalmente rilevante della sua condotta, pertanto, non si limita all'omesso controllo sulla tenuta delle scritture, che dimostra la rinuncia a porre in essere quelle attività idonee a prevenire il pericolo di distrazioni e, di conseguenza, l'accettazione del rischio che esse possano verificarsi (art. 40 c.p). PE - infatti - risulta aver partecipato con contributi diretti a fatti di distrazione in funzione dei vantaggi prospettati dalla realizzazione del programma del sodalizio (esempio significativo di contributo personale e diretto alla distrazione è dato dalla vicenda AU, segnatamente ai pagamenti fatti da PE in favore di Di IE). D'altra parte, PE è stato 184 condannato per aumento fittizio di capitale sociale (capo 6) e bancarotta impropria (capo 10), entrambi commessi prima dell'ingresso di AV. Ciò a dimostrazione della effettività della sua gestione amministrativa e della sua diretta ingerenza nell'assetto delle quote capitale delle società fallite. Neppure incide sulle responsabilità gestionali legate alla carica ricoperta, la circostanza dedotta dall'appello, della mancanza di competenza specifica di IV PE sulla formazione del bilancio e tenuta della contabilità, tenuto [conto, peraltro, che le società del gruppo PE avevano sempre fruito della consulenza di commercialisti per la tenuta della contabilità (Scotti, Riva e ARmagno)>>. 33.3.2.3. Per quanto riguarda i singoli reati, appare sufficiente fare integrale rinvio a quanto correttamente ed esaurientemente, e quindi incensurabilmente in questa sede, osservato dalla Corte di appello: -- (IV motivo ricorso EL capo 2) a f. 744 ss. della sentenza impugnata;
- (V motivo ricorso EL - capo 3) a f. 751 ss. della sentenza impugnata;
- (VI motivo ricorso EL - capo 4) a f. 755 ss. della sentenza impugnata;
- (VII motivo ricorso EL - capo 6) a f. 762 ss. della sentenza impugnata;
(VIII motivo ricorso EL - capo 11) a f. 766 ss. della sentenza impugnata;
- (IX motivo ricorso EL capo 8) a f. 768 ss. della sentenza impugnata;
www (X motivo ricorso EL - capo 15) a f. 773 della sentenza impugnata;
- (XI motivo ricorso EL - capo 11) a f. 766 ss. della sentenza impugnata;
- (XII motivo ricorso EL capo 7) a f. 777 ss. della sentenza impugnata;
(XIII motivo ricorso EL capo 9) a f. 784 ss. della sentenza impugnata;
- (XIV motivo ricorso EL capo 17) a f. 788 s. della sentenza impugnata. Trattasi di rilievi comuni anche come anticipato al IV motivo del ricorso a firma - dell'avv. BIFFA. 33.3.2.4. Con tali argomentazioni il ricorrente ín concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 33.3.3. Generici perché reiterativí, e comunque manifestamente infondati, sono il XV motivo del ricorso EL ed il V motivo del ricorso BIFFA, a fronte degli incensurabili rilievi in virtù dei quali la Corte di appello ha ritenuto la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, valorizzando (f. 743 della sentenza impugnata) evidenziando l'inammissibilità, in parte qua, dell'appello (poiché non vengono dedotte 1.85 specifiche argomentazioni a sostegno della motivazione esposta al riguardo alle pag. 1049 e 1050 della sentenza, che si condivide>>), e comunque valorizzando nel merito, pur tenuto conto della sopravvenuta qualificazione della precedentemente ritenuta partecipazione del GO a "La OM" come mero cocnorso esterno, il patto sinallagmatico intervenuto tra PE e gli esponenti di 'ndrangheta>>, e richiamando altresì - come appare fisiologico in presenza di una doppia conforme statuizione la specifica motivazione della sussistenza dell'aggravante (...) contenuta nella esposizione della motivazione riferita a ciascuno dei capi di imputazione per i quali il Tribunale ne ha ritenuto la sussistenza (esclusa per i capi 6 e 10), a fronte della quale l'appello non deduce motivi specifici di censura>>. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nei ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro wwwww + ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 33.3.4. Generico perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato è, infine, il XVI motivo del ricorso EL sul trattamento sanzionatorio (diniego attenuanti generiche ed aumenti per i reati satellite), a fronte degli incensurabili rilievi in virtù dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni, valorizzando (f. 789 s.) il difetto di profili di meritevolezza, oltre che all'evidenza considerando quanto premesso in ordine al numero ed alla gravità dei reati accertati anche ai fini della conclusiva determinazione (in melius rispetto alle determinazioni del primo giudice) del trattamento sanzionatorio. 34. Ricorsi di IO DE L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. 21. 53. 69. 70. 96., unificati dal vincolo della continuazione, e, ritenuta la recidiva semplice, condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, ma ha ritenuto la continuazione anche con reati separatamente giudicati, rideterminando complessivamente in anni ventuno di reclusione la pena, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. IO DE - LI DE DI PA ES ( in concorso con OT BA e SG AR LV giudicati separatamente) 21) DE reato p. e p. dagli artt. 110, c.p., 629 - 2° c.p. con riferimento all'art. 628 commi 1 e 3 C.P., art. 7 D.L. 186 152/1991, perché in concorso tra loro e con AL US e NE CE ( nei confronti dei quali si procede separatamente): - IO DE quale promotore e coordinatore dell'azione criminale nonché quale autore delle minacce e delle percosse in danno del RO;
LI DE quale autista del veicolo in cui la vittima è stata caricata;
AL US OT BA NE CE e SG AR LV quali soggetti attivi tutti addetti alla "copertura e vigilanza" dell'area teatro dell'azione delittuosa;
DI PA ES quale osservatore addetto a seguire gli spostamenti della vittima nelle fasi antecedenti l'azione delittuosa e "palo" durante lo svolgimento dell'azione criminale:- mediante violenza e minaccia (quí di seguito descritte) costringevano RO CL (titolare dell'impresa di auto- trasporti "RO OL S.N.C." di RO CL e AD) a rimettere un debito che IO DE aveva maturato nei confronti del RO, avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a disposizione dallo stesso RO, cagionandogli in tal modo danno con proprio profitto. Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di IO DE mali ingiusti al RO colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel reato che cosi rafforzavano il proposito del IO nonché nell'avvalersi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumità, Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pù persone riunite, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. e da parte di appartenente al sodalizio di cui al capo 1) In SA AD (MI) il 07.10.2009 IO DE 53) DE delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 c.p., 7 L.152/1991 perché, mediante minaccia consistita nell'avvalersi della forza di intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria mafiosa costringeva BA TO detto "RO" a consegnare una cifra pari a 4.950 Euro, Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. e al fine di agevolare l'attività della associazione di cui al capo 1) In DE (MI) il 05 Gennaio 2010. IO DE 69) DE delitto p. e p. dagli artt 110, 81 644 comma 5 n. 4 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non identificate, in attuazione del programma criminoso dell'associazione meglio indicata al capo 1) consegnava a GU NT la somma di € 25.000 con la promessa di restituirne € 61.000,00 (di cui € 36.000 già consegnati), in tal modo facendosi promettere e corrispondere interessi usurari Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo 1) Accertato in Deslo fino all'ottobre 2009 70) DE delitto p. e p. dagli artt 110, 81, 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 n. 3 c. p., 7 d.l. 152/1991 perché, in tempi diversi e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia, consistita nel prospettare mali ingiusti come segue: tu non portare i soldi IN, che poi ti faccio vedere chi sono io"; "Penso che finisci di romperglii coglioni alle persone, tu IN, e poi vedi, che poi te lo dico io"; "poi ti faccio vedere io, IN, come finisci di prendere per il culo a tutti"; "IN, ti faccio correre, che te ne devi andare dall'Italia"; "che vengo a raggiungerti dove sei e ti faccio vedere io, il muso come te lo faccio, IN"; nonché mediante minaccia derivante dalla forza di intimidazione del vincolo associativo della consortería mafiosa cuí appartiene l'autore, costringeva lo stesso NA a versare e promettere gli interessi usurari di cui al capo che precede, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) con modalità mafiose e del fatto commesso da appartenente al sodalizio, Accertato in DE, fino all'ottobre 2009 IO DE - AR AT (in concorso con SG US e DI PA ES giudicati separatamente ) 96) DE delitto p. e p. dagli artt 648 c.p. perché, in concorso tra loro e con IA NT, ricevevano o comunque detenevano il semirimorchio targato "MO-18160" contenente componenti elettrici per un valore di oltre centomila euro, compendio di furto commesso da ignoti il 23.11.2008 in Settimo Milanese e denunciato da BRUNE VA, Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività della associazione di cui al capo 1) In DE il 24 novembre 2008 187 34.1. La difesa denuncia: (ricorso avv. Calabrese) I-violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 192 e 546, comma 1, lett. E), c.p.p., in riferimento al capo 1 (art. 416-bis commi 1, 3 e 4, c.p.) (lamenta la genericità ed insufficienza degli elementi probatori posti a carico del ricorrente e l'irrilevanza delle valorizzate captazioni, poiché tutti gli elementi valorizzati sarebbero stati arbitrariamente e soggettivamente interpretati;
riepiloga una nutrita serie di massime giurisprudenziali, per desumerne l'assenza di prova del contributo oggettivamente e soggettivamente necessario secondo la giurisprudenza per legittimare l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo;
dopo avere evidenziato una serie di asserite criticità riassunte a f. 17 s. del ricorso ha concluso che l'affermazione di - wwwww responsabilità fonda su mere congetture); II violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione agli artt. 15, 81 e 416-bis c.p. (lamenta che la sentenza impugnata non abbia ravvisato la progressione (e dunque l'assorbimento) della condotta di partecipazione contestata al ricorrente per come sanzionata giusta sentenza definitiva emessa dalla Corte di assise di appello di RE IA in data 16 luglio 2008, divenuta irrevocabile in data 8 marzo 2012 - nella condotta descritta dal comma II dell'art. 416-bis c.p. nell'ambito del presente giudizio, essendo stata unicamente ritenuta la continuazione;
III violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. in relazione all'art. 192 c.p.p., ed agli artt. 110/629, 620 [rectius, 628], ultimo comma, n. 3, c.p., in riferimento alle fattispecie estorsive di cui al capi 21. e 53. (lamenta che la Corte di appello non abbia adeguatamente considerato i rilievi costituenti oggetto dell'atto di appello, in particolare, quanto al capo 21., non considerando le emergenze processuali - che ripercorre - dalle quale sarebbe emerso che i rapporti tra il ricorrente ed il RO avevano natura di reciproci rapporti di dare ed avere, e comunque l'insussistenza del necessario dolo;
analoghe considerazioni si imporrebbero, quanto al reato di cui al capo 53., in ordine ai rapporti con il BA, la cui non riconducibilità ad una matrice estorsiva sarebbe desumibile dai 6 elementi fattuali riepilogati a f. 35 s. del ricorso: in relazione a tale fattispecie, nessun danno era stato minacciato alla p.o., e nessun profitto era stato tratto dall'imputato; seguono pagine di massime giurisprudenziali, riepilogate a sostegno della ritenuta inconfigurabilità delle estorsioni de quibus per carenza degli elementi costitutivi); IV violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. e dell'art. 192, commi 1 e 2, c.p.p., in relazione agli artt. 629 e 644 c.p., in riferimento ai reati di usura ed estorsione di cui ai capi 69. e 70. (lamenta ancora una volta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato i rilievi costituenti oggetto dell'atto di appello, volti a dimostrare l'arbitrarietà dell'interpretazione degli elementi - essenzialmente tratti da intercettazioni che ripercorre, valorizzati a sostegno dell'affermazione di responsabilità; segue un'ampla 188 esposizione di massime giurisprudenziali tendete a dimostrare, in conclusione, la non "conducenza" degli elementi di natura indiziaria valorizzati, che avrebbe indebitamente portato a "travolgere" la valenza di quanto dichiarato dalla presunta vittima NA, che ha ammesso che DE IO lo aveva sempre aiutato, escludendo quindi l'estorsione); V - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p., in relazione all'art. 648 c.p., in riferimento alla ricettazione di cui al capo 96. (lamenta che dalle acquisite intercettazioni non emergesse prova del fatto che l'imputato avesse acquisito disponibilità del semirimorchio in questione, e comunque che la sua intromissione non sarebbe stata finalizzata a conseguire la disponibilità del possesso del predetto oggetto;
l'imputato avrebbe dovuto essere assolto perché il fatto, che non si era consumato, non sussiste); VI - manca (da pag. 48 quinto motivo si passa a pag. 49 settimo motivo); VII violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p., in riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, contestata per i reati di cui ai capi 21., 53., 69., 70. (lamenta l'insussistenza delle ritenute finalità agevolative); VIII - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C), ed E), c.p.p., in riferimento agli artt. 81 c.p., 416-bis c.p. e 629 c.p., aggravato ex art. 7 1. n. 203 del 1991 (lamenta erroneità del computo della pena, per erronea individuazione del reato più grave, avendo la Corte di appello ritenuto tale quello di cui al capo 1., mentre sarebbe stato a suo dire quello di estorsione aggravata, punito con pena massima più elevata); IX - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p. in riferimento agli artt. 62-bis e 133 c.p. (lamenta che la pena è troppo elevata e che potevano essere ritenute le attenuanti generiche ed esclusa la recidiva). (ricorso avv. Valerio Vianello Accorretti) I - (capo 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 416-bis c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (lamenta mancata considerazione delle deduzioni costituenti oggetto di appello, con le quali era stata asseritamente dimostrata l'insufficienza del materiale indiziario raccolto, se analizzato "senza preclusioni e prevenzioni", a dimostrare la responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 1., non risultando egli inserito in alcuna consorteria mafiosa); II - (capo 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 416-bis, comma 2, c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (in difetto di valida motivazione in ordine al ruolo apicale attribuito al ricorrente); III - (capo 21) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 629 c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione al 189 sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); IV (capo 53) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 629 c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione al sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); V - (capo 53) violazione ed erronea applicazione degli artt. 640 e 641 c.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (lamenta mancata qualificazione del reato ex artt. 640 o 641 c.p.); VI - (capo 69) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 644 c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione al sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); VII (capo 70) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 629 c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione al sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); -VIII – (capi 21. 53, 69, 70.) violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 I. n. 203 del 1991, e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); IX (capo 96) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'art. 648 c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione al sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso); X - violazione ed erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p, in relazione all'art. 133 c.p., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso quanto al diniego delle attenuanti generiche); XI - violazione ed erronea applicazione dell'art. 63 c.p. in relazione all'art. 99 c.p., all'art. 416-bis comma 4 c.p., all'art. 7 1. n. 203 del 1991, e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (lamenta che gli aumenti per le predette circostanze speciali siano stati operati in violazione della disciplina stabilita dall'art. 63, comma 4, c.p.); XII - violazione ed erronea applicazione dell'art. 81, comma 2. c.p. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p. (ripropone doglianze assimilabili a quelle esposte nell'altro ricorso quanto alla determinazione della pena per il reato continuato). 190 34.2. I ricorsi sono in toto inammissibili. 34.2.1. Il primo motivo del ricorso a firma dell'avv. CALABRESE ed i primi due del ricorso a firma dell'avv. VIANELLO riguardano l'affermazione di responsabilità, con ruolo apicale, in ordina al reato associativo di cui al capo 1), e possono essere esaminati congiuntamente. Trattasi di motivi all'evidenza generici, in quanto reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (sempre giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 438 ss. con riferimento alla specifica posizione del ricorrente) ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni (che hanno natura di prova, e, per il loro inequivoco contenuto, non necessitavano di riscontri, pur avendone trovati negli ulteriori esiti investigativi, di natura testimoniale e collaborativa) che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti. In particolare, secondo la Corte di appello, le emergenze probatorie hanno ampiamente dimostrato la permanenza, nel territorio di DE, di una struttura criminale dotata di inequívoci indici rivelatori della sua connotazione mafiosa. Quanto alla contestata assenza dei rapporti di "comparaggio", le plurime convergenti conversazioni intercettate a carico degli imputati EN, RÒ, SC, IO DE, danno conto dei rapporti interni tra sodali, tanto che IO DE può essere invitato al rispetto della regola della comune (sollecitato dagli adepti) e a non essere esoso verso le vittime dell' cassa "assistenziale" (pizzo), soltanto ad opera del capo locale SC IO. Gli stessi sodali, poi, ripetutamente riferiscono alla "famiglia" e/o alla "ndrangheta" la paternità delle varie azioni criminose svolte sul territorio>>. Le acquisite risultanze processuali hanno evidenziato la penetrazione del sodalizio nel tessuto economico del territorio di DE, segnatamente in riferimento a due principali settori: l'autotrasporto gestito da DE IO e l'attività di usura gestita da IC IO, con netta delimitazione delle sfere di reciproca competenza, come dimostrato dalla conversazione riportata a f. 440 della sentenza impugnata. La Corte di appello ha, pol, rilevato che La valutazione della tipologia dei reati-fine contestati all'imputato, compatibili con questa penetrazione economica di settore (estorsioni ai danni di piccoli imprenditori ed usure), nonché le ampie e dettagliate dichiarazioni di BE sul punto, debitamente riscontrate (segnatamente ad episodio Ghioni;
vicenda Andreoli;
possesso della dote della Santa da parte di IO DE), sono dati convergenti rimasti non confutati dalle censure proposte dall'appellante. Parimenti, la risoluzione del contrasto insorto tra IO ME ed esponenti della locale di LO attraverse 191 l'intervento di RM NT, mastro generale della OM (incontro del 21.11.2008, che faceva seguito ai precedenti contatti tra gli esponenti delle due locali, riscontrati dai servizi di osservazione degli operanti), prova senza alcuna smentita - il - ritenuto collegamento della locale di DE con La OM>>. (...). Valorizzando i contenuti di due conversazioni citate a f. 440, si è avuta prova del legame tra locale di DE e famiglia Iamonte di Melito Porto Salvo, dalla quale proviene "imbasciata" che SC comunica a EN, riferita alle censurate condotte di IO DE. Anche la locale di DE, infatti, come ricordano bene AN e NE nella loro conversazione, ha il suo legame con la IA attraverso la famiglia Iamonte. A sua volta "quelli di DE" sono pienamente integrati nella struttura La OM, alla quale ricorrono quando si profilano contrasti di interessi con altre locali. La rigida ottemperanza alle regole che sovrintendono i rapporti tra locali, poi, viene icasticamente riproposta dall'episodio -riferito da BE -degli attentati dinamitardi alle discoteche MO e Lady Caramel di Erba, riconducibili ad azioni di AN NO coadiuvato da IO DE, il quale aveva previamente chiesto autorizzazione a AN per interventi nel territorio della locale di Erba. Alle espresse riserve di AN, IO DE aveva desistito dal realizzare il proposito estorsivo, a conferma della riconosciuta delimitazione territoriale degli ambiti di "competenza" criminale vigente tra le locali lombarde. Quanto, infine, alla contestata sussistenza di una struttura militare etero diretta dal boss ", basterebbe il solo 77 richiamo alle modalità esecutive dell'estorsione in danno di NI (reato sub 21), a ritenere plasticamente concretato siffatto connotato>>. Dopo aver ricordato ulteriorì, significativi episodi criminosi (f. 441 della sentenza impugnata), sono state dettagliatamente esaminate e puntualmente confutate le doglianze inerenti al ruolo vertiISco attribuito all'imputato, motivatamente evidenziando che Nel caso di specie si è acquisita la prova dell'investitura al ruolo apicale attribuito in seno alla locale di DE a IO DE, attraverso le dichiarazioni di NT BE, che hanno trovato riscontri individualizzanti (cfr. conversazione n. 59 dell'11.6.08, dalla quale risulta che IO DE ambisce alla dote del quartino, avendo già ricevuto, quindi, la dote della Santa, come riferito da BE;
nonché episodi Ghioni e Andreoli) e non sono state, sul punto, confutate dall'appellante. Sono stati, altresì, acquisiti plurimi elementi di prova dai quali logicamente si inferisce la rilevanza della posizione assunta da questo appellante nel contestato sodalizio, tale da qualificarla secondo la fattispecie criminosa contestata>>, riepilogati a f. 442 ss., ed incensurabilmente concludendo che l'impianto probatorio sia assolutamente coerente e convergente nel delineare a carico dell'appellante i connotati di un indiscusso ruolo apicale nella struttura della locale di 'ndrangheta di DE, che di fatto il medesimo esercitava in conformità alla qualifica che risulta essergli stata riconosciuta nell'ambito delle gerarchie interne del contestato sodalizio>>. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nei ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte 192 -di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 34.2.2. Il secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. CALABRESE non è consentito, ed è comunque reiterativo, oltre che manifestamente infondato. Come emerge chiaramente dalla sentenza impugnata (in parte qua non contestata in ricorso), l'imputato aveva chiesto in appello unicamente l'applicazione della disciplina della continuazione con i reato oggetto del separato procedimento evocato, richiesta ben diversa rispetto a quella oggetto del motivo in esame, che risulta, pertanto, inequivocabilmente nuova. Nel merito, comunque, la Corte di appello (f. 444 ss.) ha anche accolto la richiesta difensiva, riconoscendo l'invocata continuazione con l'indicato reato separatamente giudicato, e, comunque, pur non essendo stata integralmente riportata in ricorso la separata imputazione (il che rende la doglianza anche generica), dalla stessa prospettazione di parte appare comunque ben chiaro ed evidente che i reati dei quali si discute (quello giudicato e quello giudicando) sono certamente diversi, perché commessi pacificamente in contesti territoriali e temporali diversi. Si aggiunga, ad abundantiam, che il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell'imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di "fatto storico" diverso non coperto dal giudicato e per il quale non vi è impedimento alcuno a procedere (Sez. VI, sentenza n. 20315 del 5 marzo 2015, CED Cass, n. 263546). 34.2.3. I motivi da III a V del ricorso a firma dell'avv. CALABRESE e da III a VII del ricorso a firma dell'avv. VIANELLO possono essere esaminati congiuntamente, riguardando gli ulteriori reati ascritti all'imputato. 34.2.3.1. Tutti i predetti motivi sono generici, perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (dettagliatamante a partire da f. 448 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, essenzialmente valorizzando plurime ed inequivocabili intercettazioni di conversazioni sempre incensurabilmente interpretate ed in difetto di documentati travisamenti -, prove testimoniali - motivatamente ritenute precise, disinteressate, e quind 193 -attendibili e prove documentali, elementi sempre tutti convergenti nel legittimare la conclusiva decisione. 34.2.3.2. Per quanto riguarda í singoli reati, appare sufficiente fare integrale rinvio a quanto correttamente, esaurientemente, e quindi incensurabilmente in questa sede, osservato dalla Corte di appello: - (III motivo ricorso CALABRESE e III, IV e V ricorso VIANELLO - capi 21. e 53) a f. 448 ss. e 458 ss. della sentenza impugnata;
- (IV motivo ricorso CALABRESE e VI e VII ricorso VIANELLO - capi 69. e 70.) a f. 462 ss. della sentenza impugnata;
- (V motivo ricorso CALABRESE e IX ricorso avv. VIANELLO - capo 96.) a f. 469 ss. della sentenza impugnata. 34.2.3.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 34.2.3.4. Il V motivo VIANELLO propone censure inerenti anche alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo 53; esso è consentito limitatamente alla richiesta di qualificare i fatti accertati come truffa (l'unica che aveva costituito oggetto di appello: cfr. riepilogo operato dalla Corte di appello a f. 458 della sentenza impugnata, la cui esaustività non è contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificità del motivo, poiché la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex art. 606, ultimo comma, c.p.p.: Sez. II, sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), peraltro generica, perché reiterativa, e comunque manifestamente infondata, in considerazione di quanto correttamente ed incensurabilmente osservato dalla Corte di appello a f. 460 della sentenza impugnata. L'integrale inammissibilità dei ricorsi preclude in nuce la possibilità di un eventuale intervento officioso ex art. 619 c.p.p. 34.2.4. Generici perché ancora una volta reiterativi, e comunque manifestamente infondati, sono il VII motivo del ricorso CALABRESE e l'VIII motivo del ricorso VIANELLO, a fronte degli incensurabili rilievi in virtù dei quali la Corte di appello ha ritenuto la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, osservander incensurabilmente (f. 470 della sentenza impugnata) che Quanto alla contestazione 194 relativa all'aggravante ex rt. 7 DL 152/91 ritenuta sussistente per i reati-fine, si tratta di censura inammissibile, perché non si confronta con gli argomenti esposti in sentenza a fondamento del punto deciso. Si richiamano, al riguardo, le modalità mafiose del metodo utilizzato da IO DE nella consumazione dei reati-fine, come illustrate in motivazione, 1'accertato assoggettamento delle vittime con forme di coercizione, fisica o psicologica, tali da palesare all'esterno la forza di intimidazione del sodalizio di appartenenza, Nel contempo, è accertato che i proventi derivati dai reati-fine confluiscono nella cassa comune dell'associazione, agevolandone lo sviluppo e l'efficienza, come riscontrato dalle importanti conversazioni intervenute sul tema tra RÒ e EN e tra questi e SC, nonché dai richiami di SC a IO DE, riportate in sentenza>>, Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nei ricorsi una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 34.2.5. Generici, perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati sono I'VIII motivo CALABRESE ed il XII motivo VIANELLO, di analogo tenore, ed insistentemente argomentati in udienza, pur a fronte del corretti ed esaurienti rilievi della Corte di appello (f. 139 ss. della sentenza impugnata), la cui decisione è all'evidenza conforme al non considerato, ed ormai consolidato, orientamento di questa Corte (fra le tante, Sez. III, sentenza n. 6828 del 17 febbraio 2015, CED Cass. n. 262528), secondo il quale, in tema di continuazione tra reati diversi, l'individuazione del reato ritenuto in concreto più grave incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo, con la conseguenza che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per l'altra violazione punita, a seguito del giudizio di comparazione, con pena edittale maggiore nel mínimo. 34.2.6. Generici perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati sono, ancora, il IX motivo CALABRESE ed il X motivo VIANELLO, sul trattamento sanzionatorio (entrambi censurano il diíniego delle attenuanti generiche;
il primo anche la mancata esclusione della recidiva e la eccessiva quantificazione della pena), a fronte degli incensurabili rilievi in virtù dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni, valorizzando (f. 470 s della sentenza impugnata) il difetto di profili di meritevolezza, il ruolo apicale dell'imputato 195 la particolare violenza del suo comportamento evidenziata dalla plurime condotte delittuose ascrittegli, i gravi precedenti penali, indicativi di maggiore periocolosità del reo. 34.2.7. L'XI motivo VIANELLO non è consentito, poiché dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello (non figurando nel riepilogo nei motivi di appello, la cui esaustività non è contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificità del motivo, poiché la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex art. 606, ultimo comma, c.p.p.: Sez, II, sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 34.2.7.1. Esso sarebbe, peraltro, manifestamente infondato: il ricorrente, secondo una tesi difensiva ormai insistentemente sostenuta nei processi di criminalità organizzata, ma solo assertivamente, e senza il benché minimo corredo argomentativo (il che appare francamente censurabile), pretenderebbe di qualificare come circostanza aggravante la contestata qualità di capo o promotore del sodalizio di cui al capo 1), senza in alcun modo considerare che come in più occasioni chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. II, sentenza n. 40254 del 12 giugno 2014, CED Cass, n. 260444; Sez. V, sentenza n. 830 del 17 gennaio 2014; Sez. I, sentenza n. 1198 del 30 gennaio 1987) - la qualità di capo o promotore e ruoli vertiISci affini, secondo quanto espressamente previsto dagli artt. 416- bis c.p. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, integra gli estremi di un autonomo reato, e non mera circostanza aggravante. Invero, il fatto di partecipare ad una associazione è ben diverso dalla ipotesi di assumere un ruolo di tale preminenza da poter essere considerato come "capo" ovvero come "promotore" o "organizzatore" del sodalizio, in considerazione del fatto che le attività poste per la in essere da tale ultimo soggetto in posizione vertiISca non si caratterizzano presenza di elementi meramente specializzanti rispetto alla condotta-base di partecipazione, ma si pongono, nei confronti di essa, in rapporto di alternatività; risulta, pertanto, giustificato il diverso (e maggiore) disvalore attribuito dal legislatore alle condotte dei soggetti apicali, attraverso un distinto trattamento sanzionatorio. 35. Ricorso di IO IC L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. 78. I. L. A7, A8. W. Y. - limitatamente alle condotte di minaccia -, esclusa la circostanza aggravante contestata sub I. ed L., unificati dal vincolo della continuazione, con la recidiva reiterata, e condannato alla pena di anni sedící di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha riqualificato la fattispecie di cui al capo Y, come tentativo, ha, confermato la sentenza di primo grado quanto alle ulteriori affermazioni di responsabilità, 196 ha ridotto la pena ad anni quindici e mesi nove di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'Imputazione riportata sub § 6. IO NI 78) DE delitto p. e p. dagli artt 110 c.p., 132. D.L.vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non Identificate, in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo 1) svolgeva professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti di numerose persone (qul di seguito indicata in via esemplificativa e non esaustiva) senza essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 D.L.vo vo 385/93: EL OV ( a cui erogava la somma di 5.000 euro), ZZ MA (a cui erogava la somma di 6.000 euro), AG LV, RO ST, DE TT NA ( a cui erogava la somma complessiva di circa 71.000 euro), DE TT MA (a cui erogava la somma complessiva di circa 7.000 euro), CAALCANTE ME, PE MA PI ( a cui erogava diverse somme per complessive 36.000 euro circa), NTRO VI, NTRO EN, CA LO(a cui erogava la somma di 15.000 euro), NA NT ( a cui erogava la somma di 25.000 euro), MA DR, IO OR OV, LI CE, EN OL (a cui erogava la somma di 10 milioni di lire), CO TA (a cui erogava la somma di 10.000 euro), DI US, LA AC GE ( a cui erogava in più soluzioni la somma di 36.000 euro), PA LV (a cui erogava la somma di 20.000 euro), TA MA (a cul erogava la somma di 17.000 euro circa). Con l'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal sodalizio mafioso e al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo 1). In DE fino al marzo 2009 IO ME GI LI I) Artt. 110 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro, al fine di consentire a IO ME di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, quest'ultimo intestava fittiziamente a GI LI un immobile sito in Misinto via Libertà n. 10 Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso In DE il 4.6.08 IO ME L) art. 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/1991 perché, la fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, intestava fittiziamente alla Bar Byblos Cafè sas di LO RM c. (facente capo alla moglie LO RM) .l'azienda costituita dal Bar Byblos sito in DE, di cui era l'effettivo titolare Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio mafioso In DE il 27.3.07 wwwIO ME UC ER Y) Artt. 110, 629 comma 2 con riferimento all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 c .p., 7 d.l. 152/91 perchè, in concorso tra loro e con persone non identificate, medlante violenza e minaccia, qui di seguito descritte, costringeva NO OL a corrispondere interessi usuran meglio indicati al capo che precede in tal modo cagionando a NO danno con proprio profitto. Minacce e violenze consistite in: d) Prospettare a NO e al fratello di quest'ultimo la morte in caso di mancato pagamento e) Farlo percuotere violentemente dal nipote di IO ME, (allo stato non identificato) cagionandogli la rottura dei denti e riferendogli che il nipote aveva ucciso suo padre e avrebbe avuto ancora minori scrupoli a fare altrettanto con NO f) Prospettare gravi conseguenze ai familiari di NO nel caso di mancato pagamento Con le aggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio mafioso, al fine di agevolare il sodalizio e con modalità mafiose In DE dal 2002 al 2010 IO ME W) Artt. 110, 644 commi 1 e 5 n. 5, 7 d.l. 152/1991 perché, prestava a De TT NA le somme qui di seguito indicate: € 30.000 facendosi consegnare, quale corrispettivo, n. 24 cambiali con scadenza mensile dell'importo di € 1.500 l'una, 197 per un totale di € 36.000 e pattuendo maggiorazioni del 15% mensili nel caso di insoluto di una cambiale. € 27,000 facendosi consegnare, quale corrispettivo, n. 24 cambiali con scadenza mensile dell'importo di € 1.500 l'una, per un totale di € 36.000 e pattuendo maggiorazioni del 15% mensili nel caso di Insoluto di una cambiale, € 14,000 facendosi consegnare, quale corrispettivo, n. 18 cambiali con scadenza mensile dell'importo di € 1.000 l'una, per un totale di € 36.000 e pattuendo maggiorazioni del 15% mensili nel caso di insoluto di una cambiale In tal modo pattuendo e riscuotendo interessi usurarl Con le aggravanti di aver commesso il fatto da parte di appartenente al sodalizio mafioso, al fine di agevolare il sodalizio In DE fino al 2010 Con la recidiva per UC Con la recidiva reiterata infraquinquennale per CA RE IO IC - RI IC A-7) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 644 comma 5 n. 4 c.p. 7 D.L. 15211991 perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si facevano promettere e consegnare da EL OV NG: a) la somina di Euro 1.200.00 ( che ricevevano nell'immediatezza in assegno bancario) a fronte di un prestito di 1.000.00 Euro b) un assegno a favore di RI LI dl 10.000,00 euro a fronte dell'anticipo al venditore della somma di 4.000,00 Euro pari al valore di una autovettura SMART acquistata dalla parte lesa (assegno poi risultato di provenienza illecita e sostituito dal versamento di una somma in contanti pari a 9.000.00 euro). Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio INcato al capo 1) e ai danni dí un imprenditore. Commesso in luogo non accertato in epoca antecedente e prossima all'agosto 2009, IO NI - RI IC - NI TO A8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 2, in riferimento all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, mediante minaccia e violenza costringevano EL OV NG a corrispondere gli interessi usurari indicati al punto B) del capo che precede, di ammontare complessivo pari a Euro 5000,00 ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno, Minacce e violenze consistite: IO ME e RI LI alias "AN" nell'effettuare numerose telefonate minacciando la parte offesa di un male ingiusto (a titolo esemplificativo " Se non mi chiami io vengo e ti faccio male..." tutti nel colpire con calci, pugni e schiaffi la parte offesa, in occasione di un incontro nel parcheggio antistante il ristorante della madre UZ MA, procurandole lesioni al viso e in varie parti del corpo, Con le aggravanti dell'avere agito in più persone riunite;
dell'essere stata la violenza e minaccia posta in essere da persona ( IO ME) che fa parte dell'associazione mafiosa;
dell'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1) In Mornico nell'estate 2009 35.1. Ricorso di LI DE L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui al capi 1. e 21., unificati dal vincolo della continuazione, con la recidiva infraquinquennale, e condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto alle affermazioni di responsabilità, ma ha escluso l'aumento per la recidiva, ed ha conseguentemente ridotto la pena ad anni undici di reclusione, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. 198 Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. IO DE - LI DE DI PA ES (in concorso con OT BA e SG AR LV giudicati separatamente) 21) DE reato p. e p. dagli artt. 110, c.p., 629 2° c.p. con riferimento all'art. 628 commi 1 e 3 C.P., art. 7 D.L. 152/1991, perché in concorso tra loro e con AL US e NE CE (nei confronti dei quali sl procede separatamente): -- IO DE quale promotore e coordinatore dell'azione criminale nonché quale autore delle minacce e delle percosse in danno del RO;
LI DE quale autista del veicolo in cui la vittima è stata caricata;
AL US - OT BA - NE CE e SG AR LV quali soggetti attivi tutti addetti alla "copertura e vigilanza" dell'area teatro dell'azione delittuosa, DI PA ES quale osservatore addetto a seguire gli spostamenti della vittima nelle fasi antecedenti l'azione delittuosa e "palo" durante lo svolgimento dell'azione criminale: - mediante violenza e minaccia (qui di seguito descritte) costringevano RO CL (titolare dell'impresa di auto- trasporti "RO OL S.N.C." di RO CL e AD) a rimettere un debito che IO DE aveva maturato nei confronti del RO, avendo trattenuto e non restituendo un autocarro messo a disposizione dallo stesso RO, cagionandogli in tal modo danno con proprio profitto, Violenza e minaccia consistite nel prospettare da parte di IO DE mali ingiustl al RO colpendolo con pugni alla presenza di tutti i concorrenti nel reato che cosi rafforzavano il proposito del IO nonché nell'avvalersi della forza d'intimidazione derivante dall'appartenenza ad una consorteria di ndrangheta tale da determinare nella vittima un autentico terrore per la propria incolumità, Con le aggravanti di aver commesso il fatto in pù persone riunite, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bls del c.p, e da parte di appartenente al sodalizio di cui al capo 1) In SA RN (MI) il 07.10.2009 35.2. Ricorso di RI IC L'imputata in primo grado è stata dichiarata colpevole dei reati di cui ai capi A6, A7, A8, per quest'ultimo esclusa la circostanza aggravante unificati dal vincolo della I. continuazione e con le attenuanti generiche, e condannata alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.600 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado. IO ME - GI LI I) Artt. 110 c.p., 12 quinquies d.l. 306/92, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro, al fine di consentire a PL ME di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, quest'ultimo intestava fittiziamente a GI LI un immobile sito in Misinto via Libertà n. 10 Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare II sodalizio mafioso In DE il 4.6.08 RI IC (contestazione P.M. udienza 27/9/12) A6) del delitto p. e p. dagli artt. 378 c.p. e 7 D.L. 152191 perché, dopo che era stato commesso il delitto di usura in danno di DE TT NA meglio indicato nel capo W) del decreto di giudizio immediato, con la condotta di seguito meglio indicata aiutava IO ME ad eludere le investigazioni dell'autorità. In particolare, dopo che era stata eseguita misura cautelare nei confronti di IO ME ed erano stati sequestrati presso l'abitazione di quest'ultimo titoli camblan emessi dalla parte lesa, si recava presso l'abitazione della DE IO e qualificandosi come la "compagna" di IO, le comunicava che IO le mandava a dire dal carcere che qualora lei e la OR DE TT MA TI fossero state sentite dagli investigatori avrebbero dovuto affermare, contrariamente al vero, che i loro rapporti con IO erano legati esclusivamente all'acquisto di autoveicoll e non ad altro, con ciò invitandola a tacere del rapporti di natura usurana, Con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo 1) In Lentate sul Seveso a fine luglio 2010 199 IO IC - RI IC A-7) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 644 comma 5 n. 4 c.p. 7 D.L. 15211991 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si facevano promettere e consegnare da EL OV NG: a) la somma di Euro 1.200.00 ( che ricevevano nell'immediatezza in assegno bancario) a fronte di un prestito di 1.000.00 Euro b) un assegno a favore di RI LI di 10.000,00 euro a fronte dell'anticipo al venditore della somma di 4,000,00 Euro pari al valore di una autovettura SMART acquistata dalla parte lesa (assegno poi risultato di provenienza illecita e sostituito dal versamento di una somma in contanti pari a 9,000.00 euro), Con l'aggravante di avere commesso il fatto per agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) e ai danni di un imprenditore. Commesso in luogo non accertato in epoca antecedente e prossima all'agosto 2009. IO IC - RI IC - NI TO A8) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 629 comma 2, in riferimento all'art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso tra loro, mediante minaccia e violenza costringevano EL OV NG a corrispondere gli interessi usurari indicati al punto B) del capo che precede, di ammontare complessivo pari a Euro 5000.00 ottenendo in tal modo un ingiusto profitto con altrui danno, Mínacce e violenze consistite: IO ME e RI LI allas "AN" nell'effettuare numerose telefonate minacciando la parte offesa di un male ingiusto ( a titolo esemplificativo " Se non mi chiami lo vengo e ti faccio male... tutti nel colpire con calcl, pugni e schiaffi la parte offesa, in occasione di un incontro nel parcheggio antistante il ristorante della madre UZ MA, procurandole lesioni al viso e in varie parti del corpo, Con le aggravanti dell'avere agito in più persone riunite;
dell'essere stata la violenza e minaccia posta in essere da persona ( IO ME) che fa parte dell'associazione mafiosa;
dell'avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1) In Mornico nell'estate 2009 35.2. Con l'ausilio dei medesimi co-difensori (avv. Covini e VA), in tre ricorsi distinti (per complessive 187 pagine), gli imputati denunciano: (ricorso IO IC): I inosservanza degli artt. 517 ss., 438 ss., 526 ss. c.p.p. nonché palese illogicità e manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui non è stato ammesso il rito abbreviato per 1 reati oggetti di contestazione suppletiva all'udienza del 27.9.2012, nonché altresì per tutte le altre fattispecie contestate, e nullità della sentenza impugnata con riguardo ai capi oggetto della suddetta contestazione suppletiva (con riferimento al rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato per i reati oggetto della menzionata contestazione suppletiva e per tutti gli altri per i quali si era inizialmente optato per il giudizio ordinario, lamenta che l'esercizio della predetta facoltà di accesso al rito abbreviato doveva essere ritenuto legittimo già in via interpretativa, valorizzando il dictum di Corte cost. n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, ed applicando analogicamente l'art. 441- bis c.p.p., dovendo in alternativa prospettarsi la necessità di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 517 c.p.p. se interpretato in senso restrittivo;
lamenta in via gradata l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto con riferimento al soli reati oggetto di contestazione suppletiva A7 ed A8 -; reitera questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che a 200 seguito di contestazioni ex art. 517 c.p.p. la parte abbia il diritto di chiedere di procedere con rito abbreviato per tutti i reati ascrittigli, ovvero anche per quelli non costituenti oggetto di nuova contestazione;
lamenta inoltre la nullità della sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui al capi A7 ed A8 per essere stata utilizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità dichiarazioni assunte prima della formulazione dell'accusa suppletiva, citando a sostegno Cass. n. 1327 del 1997); II - (capo 1) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione degli artt. 416-bis c.p., nonché degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. E), c.p.p. (lamenta la genericità ed insufficienza degli elementi probatori peraltro valorizzati con la tecnica della motivazione per relationem, recependo integralmente il convincimento del primo giudice - posti a carico del ricorrente e l'irrilevanza delle valorizzate captazioni - dalle quali sarebbero emersi unicamente elementi privi della necessaria gravità, precisione ed inequívocità -, poiché tutti gli elementi valorizzati - che riepiloga e riconsidera sarebbero stati arbitrariamente e soggettivamente interpretati, e non sarebbe stato chiarito se l'imputato avesse o meno una dote ed un ruolo nella locale di DE, come ipotizzato dalla contestazione;
né può ritenersi provata la sua partecipazione ad incontri aventi natura di summit, ovvero i suoi rapporti con gli altri asseriti partecipi al sodalizio criminoso); III - (capo 78) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione dell'art. 132 D. Lgs. n. 385 del 1993 (dopo avere ricordato che anche il PG di udienza aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato e riepilogato le norme applicabili, lamenta che l'accertata indebita attività di intermediazione finanziaria non si svolgeva in prevalenza nei confronti del pubblico e comunque che il reato non fosse configurabile in difetto dei presupposti richiesti dall'art. 13 DM n. 29 del 2009; poteva al più essere configurata la più favorevole fattispecie di cui all'art. 132, comma 2, D. Lgs. cit., nella stesura vigente al tempo dei fatti, peraltro nelle more abbondantemente prescritta;
numerosi presunti debitori hanno, inoltre, negato di aver pagato somme a titolo di interesse all'imputato, ed inoltre la Corte di appello non ha tenuto conto del fatto che la contestazione le consentiva di attribuire rilevanza soltanto a condotte poste in essere fino a marzo 2009; andava comunque esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 1, n. 203 del 1991); IV - (capo I) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione degli artt. 110 c.p. e 12-quinquies d. I. n. 306 del 1992, nonché 521 c.p.p. (l'affermazione di responsabilità sarebbe stata motivata in contrasto con le risultanze dibattimentali, che dimostrerebbero al contrario l'insussistenza del reato, e کا trascurando di esaminare analiticamente i rilievi difensivi;
difetterebbe, in particolare, la necessaria finalità elusiva, essendo dimostrata l'assoluzione dell'imputato da contestazioni 201 che avrebbero potuto originare in suo danno un procedimento di prevenzione, e, nel caso di specie, la contestata intestazione fittizia era avvenuta, secondo la contestazione, in data 4.6.2008, ovvero quando le citate assoluzioni erano già note dal 13.5.2008 ; manca inoltre persino prova dell'effettivo verificarsi delle ipotizzate intestazioni fittizie, poiché nulla consente di ricondurre l'acquisto da parte della sig. IC RI dell'immobile sito in Misinto, via Libertȧ 10, ad un trasferimento da parte dell'imputato; andrebbe comunque esclusa la fittizietà dell'intestazione de qua); V - (capo L) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione degli artt. 110 c.p. e 12-quinquies d. I. n. 306 del 1992 (anche in questo caso, l'affermazione di responsabilità sarebbe stata motivata in contrasto con le risultanze dibattimentali, che dimostrerebbero al contrario l'insussistenza del reato, e trascurando di esaminare analiticamente i rilievi difensivi;
non vi sarebbe stata, infatti, alcun fittizio trasferimento del bene oggetto della contestazione, né una fittizia attribuzione;
né incombeva sull'interessato dar prova come sembrerebbe affermato a f. 489 dell'impugnata sentenza, dell'assenza della finalità di elusione richiesta dalla norma incriminatrice che si assume violata); VI (capo Y come riqualificato) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione degli artt. 56/629 c.p., 393 c.p., 1418 e 2041 c.c. (la vicenda, riguardante la restituzione di un prestito fatto dall'imputato alla p.o. EN andava piuttosto qualificata ex artt. 56/393 c.p., fondando su una pretesa civilistica azionabile ex art. 2041 c.c.; non sarebbe configurabile il delitto di tentata estorsione, in difetto del necessario dolo, come chiarito anche di recente da plurime decisioni giurisprudenziali che richiama, e comunque per difetto di costrizione in danno della p.o.; andavano comunque escluse le aggravanti di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3 c.p. - in difetto dell'appartenenza al sodalizio di cui al capo 1. e 7 l. n. 203 del 1991 come già - ritenuto dal Tribunale per i reati di cui ai capi I. ed L.); VII - (capo W) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicitȧ ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione dell'art. 644 c.p. (l'affermazione di responsabilità sarebbe anche in questo caso basata sulle argomentazioni - integralmente richiamate per relationem - del Tribunale, dalle quali peraltro sarebbe dato evincere all'evidenza l'insussistenza del reato, in quanto nessuno dei plurimi rapporti inter partes avrebbe carattere di usurarietà quanto al tasso, né ricorrerebbero gli estremi della fattispecie di cui all'art. 644, comma 3, seconda parte, c.p.; andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 - come già ritenuto dal Tribunale per i reati di cui ai capi I. eg L.); 202 VIII (capo A7) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione degli artt. 644, comma 5, n. 4 c.p. e 7 1. n. 203 del 1991 (l'affermazione di responsabilità sarebbe ancora una volta basata su un supporto argomentativo carente, che trascura di valutare i numerosi elementi asseritamente favorevoli alla difesa, e non dà conto delle numerose incongruenze rilevabili dalla deposizione della p.o., che dovrebbero inficiarla in toto senza possibilità di valida valutazione frazionata;
ripercorre i singolo episodi fattuali enucleati dalla contestazione, per lamentare che in realtà le intercettazioni richiamate non legittimano l'assunto della condotta consistente nella ricezione in prestito di 1.000 euro, in relazione alla quale, peraltro, in difetto della prova della durata, non può dirsi accertato il tasso praticato;
la vicenda del finanziamento di 4.000 euro è stata contraddittoriamente ricostruita, e senza tenere conto dell'attività svolta dall'imputato nel settore del commercio di autovetture;
né poteva ritenersi, comunque, ritenersi sussistente la contestata aggravante, non essendo stato dimostrato che i finanziamenti de quibus fossero stati erogati al EL in relazione ad attività d'impresa - comunque non esercitata, se non sporadicamente e di fatto preclusa dal fatto di essere pluri-protestato - oppure a titolo personale;
andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 come già ritenuto dal Tribunale per i reati di cui ai capi I. ed L.); IX - (capo A8) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione degli artt. 629, comma 2, e 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. - 7 I. n. 203 del 1991 603 c.p.p. (lamenta, in relazione all'intervenuta contestazione suppletiva, la nullità del capo di imputazione e la violazione dell'art. 491 c.p.p., richiamando quanto già dedotto con il I motivo di ricorso in relazione all'asseritamente indebita utilizzazione ai fini dell'affermazione di responsabilità di dichiarazioni testimoniali assunte prima delle nuove contestazioni;
lamenta che la richiesta di riascoltare i testi EL e UZ sarebbe stata formulata dai legali dell'epoca ma sarebbe rimasta inascoltata, e sarebbe stata invano riproposta con i motivi di appello;
lamenta che l'episodio contestato si inserirebbe nell'ambito di una pluralità di rapporti di debito-credito tra EL e la coppia IO/RI e che l'alterazione dei toni rilevabile dalle intercettazioni valorizzate sarebbe ricollegata ad un comportamento scorretto della presunta p.o. avente ad oggetto un assegno, il cui verificarsi è confermato anche testimonialmente;
non vi sarebbe stata alcuna spedizione punitiva, ma un semplice alterco, tanto vero che persino la madre della presunta p.o. ha dichiarato di non essersi accorta che il figlio, in occasione del presunto pestaggio, avesse in volto tagli, lesioni ed ecchimosi, ed avrebbe soltanto sentito parlare di due schiaffi dati da RI IC detta SA al figlio;
non risulterebbero congruamente spiegate le ragioni per le quali sono state ritenute attendibili le sole parti dell'esame del LO sfavorevoli all'imputato, né risulta attivato il necessario sup 203 procedimento incidentale volto ad accertare che il dichiarante fosse stato sottoposto a pressioni per ritrattare quanto dichiarato in fase di indagini preliminari agli operanti, risultando all'uopo irrilevante la mera circostanza della intervenuta ritrattazione dibattimentale;
andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 - come già ritenuto dal Tribunale per i reati di cui ai capi I. ed L.; detta aggravante andava comunque ritenuta sostanzialmente incompatibile con quella di cui all'art. 638 comma 3, n. 3, c.p.); X - erronea applicazione dell'art. 240 c.p. e dell'art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, quanto alla confisca del magazzino sito in Seregno e del terreno sito in DE;
violazione dell'art. 546, comma 1, lett. E), c.p.p. e vizio di motivazione (lamenta chewwwwwcome si ritiene di aver dimostrato nell'atto di appello, attraverso argomentazioni non adeguatamente esaminate dalla Corte di appello - nulla dimostra che | predetti beni fossero stati acquistati con denaro dell'imputato e solo fittiziamente intestati alla figlia EL, essendo stata valorizzata unicamente la presunta sproporzione tra i redditi dell'intestataria ed il valore di beni, rendendo operante in danno di un terzo una presunzione in realtà legittima solo in danno dell'imputato; nell'atto di appello sarebbe stata indicata la ragione per la quale la intestataria aveva potuto concludere i contestati acquisti, ma la Corte di appello non ne avrebbe tenuto conto); XI erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (artt. 132, 133, 69, 62bis c.p., 7 I. n. 203 del 1991), mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Lamenta: - ingiustificata eccessività della pena;
- ingiustificato diniego delle attenuanti generiche;
insussistenza della recidiva reiterata e comunque eccessività dell'aumento per essa operato;
- erronea determinazione della pena per il reato continuato · omessa motivazione delle statuizioni civili. (ricorso LI RO): I - (capo 1) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione degli artt. 416-bis c.p., nonché degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. E), c.p.p. (lamenta la genericità ed insufficienza degli elementi probatori peraltro valorizzati con la tecnica della motivazione per relationem, recependo integralmente il convincimento del primo giudice - posti a carico del ricorrente e l'irrilevanza delle valorizzate captazioni - dalle quali sarebbero emersi unicamente elementi privi della necessaria gravità, precisione ed inequivocità -, poiché tutti gli elementi valorizzati che - riepiloga e riconsidera sarebbero stati arbitrariamente e soggettivamente interpretati, 204 non sarebbe stato chiarito se l'imputato avesse o meno una dote ed un ruolo nella locale di DE, come ipotizzato dalla contestazione;
né può ritenersi provata la sua partecipazione ad incontri aventi natura di summit, ovvero i suoi rapporti con gli altri asseriti partecipi al sodalizio criminoso, avendo egli essenzialmente intrattenuto rapporti soltanto con lo zio RI;
neanche il collaboratore di giustizia NO ha fatto cenno all'imputato); II (capo 21) erronea applicazione degli artt. 43, 110, 629 c.p.) nonché violazione degli artt. 530, 533 e 546, comma 1, lett. E), c.p.p. e manifesta illogicità della sentenza (lamenta la propria assoluta estraneità alla vicenda, essendo stata valorizzata ai fini dell'affermazione di responsabilità un'intercettazione la cui interpretazione era stata stravolta, poiché essa dimostrava inequivocabilmente che la p.o. era grata a DE LI, il quale si ripete, era estraneo al fatto accaduto, quale che ne fosse la matrice;
l'assunto difensivo sarebbe corroborato anche da ulteriori intercettazioni e persino dalla testimonianza del m.llo AZZARO); rack erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente III t contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (artt. 132, 133, 69, 62bis c.p., 7 1. n. 203 del 1991), mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Lamenta;
- ingiustificata eccessività della pena;
- ingiustificato diniego delle attenuanti generiche;
· erronea determinazione della pena per il reato continuato + omessa motivazione delle statuizioni civili, He (ricorso RI IC): inosservanza degli artt. 517 ss., 438 ss., 526 ss. c.p.p. nonché palese illogicità e I www manifesta contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui non è stato ammesso il rito abbreviato per i reati oggetti di contestazione suppletiva all'udienza del 27.9.2012, nonché altresì per tutte le altre fattispecie contestate, e nullità della sentenza impugnata con riguardo aí capi oggetto della suddetta contestazione suppletiva (con riferimento al rigetto della richiesta di accesso al rito abbreviato per i reati oggetto della menzionata contestazione suppletiva e per tutti gli altri per i quali si era inizialmente optato per il giudizio ordinario, lamenta che l'esercizio della predetta facoltà di accesso al rito abbreviato doveva essere ritenuto legittimo già in via interpretativa, valorizzando il dictum di Corte cost. n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012, ed applicando analogicamente l'art. 441- bis c.p.p., dovendo in alternativa prospettarsi la necessità di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 517 c.p.p. se interpretato in senso restrittivo;
lamenta in via gradata l'illegittimità dell'ordinanza di rigetto con riferimento ai soli reati oggetto di contestazione suppletiva - A7 ed A8 -; reitera questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che a seguito di contestazioni ex art. 517 c.p.p. la parte abbia il diritto di chiedere di procedere 205 con rito abbreviato per tutti i reati ascrittigli, ovvero anche per quelli non costituenti oggetto di nuova contestazione;
lamenta inoltre la nullità della sentenza impugnata limitatamente ai reatì di cui ai capi A6, A7 ed A8 per essere stata utilizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità dichiarazioni assunte prima della formulazione dell'accusa suppletiva, citando a sostegno Cass. n. 1327 del 1997); II (capo I) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, con violazione degli artt. 110 c.p. e 12-quinquies d. I. n. 306 del 1992, nonché 521 c.p.p. (l'affermazione di responsabilità sarebbe stata motivata in contrasto con le risultanze dibattimentali, che dimostrerebbero al contrario l'insussistenza del reato, e trascurando di esaminare analiticamente i rilievi difensivi;
difetterebbe, in particolare, la necessaria finalità elusiva, essendo dimostrata l'assoluzione del co-imputato IC IO da contestazioni che avrebbero potuto originare in suo danno un procedimento dì prevenzione, e, nel caso di specie, la contestata intestazione fittizia era avvenuta, secondo la contestazione, in data 4.6.2008, ovvero quando le citate assoluzioni erano già note - dal 13.5.2008 manca inoltre persino prova dell'effettivo verificarsi delle ipotizzate - intestazioni fittizie, poiché nulla consente di ricondurre l'acquisto da parte della sig. IC RI dell'immobile sito in Misinto, via Libertà 10, ad un trasferimento da parte dell'imputato; andrebbe comunque esclusa la fittizietà dell'intestazione de qua); III - (capo A6) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, con violazione degli artt. 378 e 384 c.p. (l'affermazione di responsabilità sarebbe ancora una volta basata su un supporto argomentativo carente, che trascura dì valutare i numerosi elementi asseritamente favorevoli alla difesa, desumibili in particolare dalle deposizione testimoniale della DE TT, a dire della quale l'imputata le avrebbe unicamente detto di dire al CC quello che era successo;
tali dichiarazioni collimano con quanto spontaneamente dichiarato dalla RI, la condotta sarebbe comunque non punibile ex art. 384, comma 1, c.p., perché mossa dalla cogente necessità di salvare sé stessa dal pericolo di grave nocumento nella libertà; è stata inoltre erroneamente ritenuta l'inapplicabilità dell'art. 384 c.p. quanto meno in relazione alla menzionata condizione di convivente more uxorio dell'imputato IC IO, già ammessa dalla Cassazione con sentenza n. 40912 del 2012; andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, tenuto anche conto dell'estraneità della RI al sodalizio di cui al capo 1.), IV - (capo A7) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, con violazione degli artt. 644, comma 5, n. 4 c.p. e 7 1. n. 203 del 1991 (l'affermazione di responsabilità sarebbe ancora una volta basata su un supporto argomentativo carente, che trascura di valutare i numerosi elementi asseritamente. 206 favorevoli alla difesa, e non dà conto delle numerose incongruenze rilevabili dalla deposizione della p.o., che dovrebbero inficiarla in toto senza possibilità di valida valutazione frazionata;
ripercorre i singoli episodi fattuali enucleati dalla contestazione, per lamentare che in realtà le intercettazioni richiamate non legittimano l'assunto della condotta consistente nella ricezione in prestito di 1.000 euro, in relazione alla quale, peraltro, in difetto della prova della durata, non può dirsi accertato il tasso praticato;
la vicenda del finanziamento di 4.000 euro è stata contraddittoriamente ricostruita, e senza tenere conto dell'attività svolta dall'imputato nel settore del commercio di autovetture;
né poteva ritenersi, comunque, ritenersi sussistente la contestata aggravante, non essendo stato dimostrato che i finanziamenti de quibus fossero stati erogati al EL in relazione ad attività d'impresa comunque non esercitata, se non sporadicamente e di fatto preclusa dal fatto di essere pluri-protestato - oppure a titolo personale;
non sono state adeguatamente spiegate le ragioni per le quali è stata negata la chiesta per le ragioni spiegate nel corpo del I motivo rinnovazione dibattimentale;
si è trascurato di differenziare la posizione - dell'imputata, non accusata anche del reato di cui al capo 1.; andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, tenuto anche conto dell'estraneità della RI al sodalizio di cui al capo 1.); V - (capo A8) erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, con violazione degli artt. 629, comma 2, e 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p. - 7 I. n. 203 del 1991 - 603 c.p.p. (lamenta, in relazione all'intervenuta contestazione suppletiva, la nullità del capo di imputazione e la violazione dell'art. 491 c.p.p., richiamando quanto già dedotto con il I motivo di ricorso in relazione all'asseritamente indebita utilizzazione ai fini dell'affermazione di responsabilità di dichiarazioni testimoniali assunte prima delle nuove contestazioni;
lamenta che la richiesta di riascoltare i testi EL e UZ sarebbe stata formulata dai legali dell'epoca ma sarebbe rimasta inascoltata, e sarebbe stata invano riproposta con i motivi di appello;
lamenta che l'episodio contestato si inserirebbe nell'ambito di una pluralità di rapporti di debito-credito tra EL e la coppia IO/RI e che l'alterazione dei toni rilevabile dalle intercettazioni valorizzate sarebbe ricollegata ad un comportamento scorretto della presunta p.o. avente ad oggetto un assegno, il cui verificarsi è confermato anche testimonialmente;
non vi sarebbe stata alcuna spedizione punitiva, ma un semplice alterco, tanto vero che persino la madre della presunta p.o. ha dichiarato di non essersi accorta che il figlio, in occasione del presunto pestaggio, avesse in volto tagli, lesioni ed ecchimosi, ed avrebbe soltanto sentito parlare di due schiaffi dati da RI IC detta SA al figlio;
non risulterebbero congruamente spiegate le ragioni per le quali sono state ritenute attendibili le sole parti dell'esame del LO sfavorevoli all'imputato, né risulta attivato il necessario sub procedimento incidentale volto ad accertare che il dichiarante fosse stato sottoposto a pressioni per ritrattare quanto dichiarato in fase di indagini preliminari agli operanti, 207 risultando all'uopo irrilevante la mera circostanza della intervenuta ritrattazione dibattimentale;
andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, tenuto anche conto dell'estraneità dell'imputata rispetto al sodalizio di cui al capo 1, e della mancata prova della sua consapevolezza di favorire la realizzazione delle sue finalità; detta aggravante andava comunque ritenuta sostanzialmente incompatibile con quella di cui all'art. 638 comma 3, n. 3, c.p.); VI erronea applicazione della legge penale nonché manifesta illogicità ed evidente contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (artt. 132, 133, 69, 62bis c.p., 7 I. n. 203 del 1991), mancanza di motivazione in ordine alle statuizioni civili. Lamenta: - ingiustificata eccessività della pena;
-mancata comparazione delle attenuanti generiche con l'aggravante di cui agli artt. 629, comma 2 - 628, comma 3, nn. 1 e 3, c.p., poiché alla data di commissione del fatto - estate 2009, id est 21 giugno 2009 in applicazione del favor rel- il divieto di "bilanciamento" ritenuto dalla Corte di appello non era vigente;
- andava, in ogni caso, ancora una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 come già ritenuto dal Tribunale per i reati di cui al capi I. ed L. 35.4. Il ricorso di IO IC è, nel suo complesso, infondato, 35.4.1. Il primo motivo è infondato. Deve premettersi che le articolate (e pregevolmente argomentate) questioni proposte dalla difesa sono state correttamente ed incensurabilmente esaminate dalla Corte di appello (f. 29 ss. e f. 497 della sentenza impugnata). A quanto in quelle sedi osservato, deve aggiungersi quanto segue: a) con riferimento alle implicazioni delle disciplina dettata dall'art. 517 c.p.p. in tema di accesso "tardivo" al rito abbreviato, l'interpretazione della difesa non è condivisibile perché, con riguardo ai reati già contestati, l'imputato, scegliendo di procedere con rito ordinario, assume consapevolmente l'alea di nuove contestazioni;
b) proprio perché le situazioni (reati contestati ex ante ovvero con contestazione sopravvenuta) sono diverse, non appare fondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, per l'evidente disomogeneità del tertium comparationis c) d'altro canto, tutte le decisioni della Corte costituzionale cui il ricorrente ha fatto rferimento hanno sempre ed univocamente consentito a fronte della contestazione - sopravvenuta - il tardivo accesso al rito abbreviato soltanto con riguardo al reato che ne avesse costituito oggetto, non anche con riguardo a quelli sin dall'inizo contestati;
d) è a specifica la doglianza che la richiesta di accesso al rito dovesse comunque essere ammessa in parte (con riguardo alla sola contestazione sopravvenuta), poiché sarebb 208 stato onere dell'interessato proporre tale richiesta di accesso parziale al rito dopo il mancato accoglimento della richiesta di procedere con rito abbreviato per tutti i reati oggetto del giudizio, ma in ricorso non si allega di averlo fatto;
e) quanto all'utilizzabilità delle dichiarazioni assunte prima della contestazione sopravvenuta, appare assorbente il rilievo che il ricorrente non ha specificamente illustrato le ragioni della presunta decisiva incidenza di esse ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità. In proposito, invero, il collegio condivide e ribadisce l'orientamento riaffermato di recente dalla Terza Sezione (sentenza n. 3207 del 23 gennaio 2015, CED Cass. n. 262011), per il quale, Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento>>; e-1) peraltro, anche a prescindere da tale assorbente rilievo, deve evidenziarsi che la risalente decisione citata dal ricorrente a sostegno del suo assunto (Sez. VI, sentenza n. 1327 del 13 febbraio 1997, CED Cass. n. 208183) è rimasta isolata, ed è stata più recentemente superata da altra (Sez. III, sentenza n. 47666 dell'8 ottobre 2014, CED Cass. n. 261159), che il collegio condivide e ribadisce, a parere della quale, in siffatti casi, debba essere unicamente garantito l'esercizio del diritto di difesa, attraverso la riaudizione del soggetto escusso prima della contestazione sopravvenuta, se la parte ne fa richiesta: ma, con riferimento al caso in esame, la parte nulla allega sul punto. 35.4.2. Il secondo motivo è generico perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 473 ss. per quanto riguarda la specífica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti. La Corte di appello ha, in particolare, osservato che la difesa non è stata in grado di confutare percorso logico-motivazionale della sentenza impugnata, che ha preliminarmente ricostruito, in modo analitico e accurato, le fonti di prova emergenti nei confronti di questo imputato, costituite dai contenuti delle innumerevoli conversazioni, telefoniche e ambientali intercettate, dagli esiti dei servizi di o.c.p. che riscontrano i rapporti di comparaggio di IO ME e gli altri sodali, dai sequestri a carico di IO ME e di GI LI di gioielli, nonché assegni e cambiali del valore di oltre due milioni di euro, 209 dai riscontri di p.g. ad azioni di fuoco e di intimidazione commesse sul territorio di DE, infine dalle dichiarazioni di BE NT>> (f. 473 s.). Dopo aver richiamato i condivisi rilievi del primo giudice (come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità), la Corte di appello (f. 474 ss. della sentenza impugnata) ha esaminato dettagliatamente, e confutato incensurabilmente, le doglianze difensive inerenti alla presunta inesistenza della "locale" di DE, alla insussistenza del metodo mafioso e della forza di intimidazione nell'ambito della locale di DE, ed alla partecipazione dell'imputato al contestato sodalizio, nella articolazione della locale di DE, osservando, peraltro, che l'appello non affronta - neppure per confutarle le chiare indicazioni sul ruolo e sull'autorevolezza di questo imputato nell'ambito del consesso di 'ndrangheta, derivanti dalle conversazioni che intercorrono tra altri sodali, anche di spicco, come quelle tra RM e AN conv. 10.6.2008), tra NE e AN (conv. 10.3.2008), tra GI e OC (conv. 26.11.2009) - riportate a pag. 622 sentenza. Parimenti non offre alcuna versione altemativa, atta ad eliderne la portata accusatoria, al contenuti inequivoci delle conversazioni intercorse tra IO ME e l'agente della Polizia di Stato di Torino, LE, nella vicenda Viggiani, ricostruita a pagg. 623-625 della sentenza. Le minacce intimidatorie (spinte sino a preannunciare "bastonate" pure per il poliziotto) proferite dall'imputato, si accompagnano costantemente al riferimenti al gruppo calabrese di cui IO si vanta di appartenere. E che non sia un mero vanto di derivazione geografica, ma di ben altra appartenenza, lo si ricava dalla conversazione che IO ME, subito dopo la telefonata al poliziotto, intrattiene con OD ET, cercando di avere notizia di "qualche capo mastro a Nichelino con cui possiamo parlare". E' una affermazione assal significativa, poiché dimostra chiaramente che l'autore si conforma alla rigida regola territoriale di competenza, vigente tra diverse strutture di 'ndrangheta dislocate a livello territoriale, nel caso di specie tra Piemonte e OM. Viene, dunque, comprovata anche in questo contesto la struttura articolata di 'ndrangheta, come disegnata dalla presente indagine Infinito, nelle sue articolazioni locali e nei suoi rapporti interterritoriali. Nel contempo, la condotta tenuta da IO ME riscontra proprio la sussistenza di quel rigido schema gerarchico-territoriale che la difesa genericamente nega, dal momento che l'imputato prima di agire per portare a compimento le condotte minatorie preannunciate al poliziotto, si premura di contattare il capo-mastro di Nichelino. Soltanto l'autorizzazione o l'appoggio fomito da quest'ultimo, infatti, avrebbe potuto consentirgli di portare a compimento 1'azione ritorsiva pianificata>>. Ulteriori censure difensive, riguardanti anche l'attività di usura che connota, secondo la contestazione, l'appartenenza dell'imputato al sodalizio di cui al capo 1), sono state esaminate e confutate a f. 476 ss. della sentenza impugnata (ed in particolare a f. 479 ss. per quanto riguarda l'obiezione difensiva secondo la quale la contestata attività di erogazione di prestiti ad usura costituirebbe condotta posta in essere da IC IO Ut singulus). 210 L'autorevolezza dell'imputato nell'ambito del sodalizio di riferimento trova altro puntuale riscontro nella ricostruzione della vicenda GI CR (pag. 1035 - sentenza). Quando LV GI decide di coinvolgere i più alti livelli del sodalizio, invita LO LV e IO ME, come rappresentanti autorevoli della 'ndrangheta AR, per mediare il suo conflitto di interessì con RO CR, capo locale di Seregno. L'intervento dei due autorevoli esponenti del consesso mafioso, sortisce effetto positivo per GI, poiché CR ordina a AD di pagare GI, attingendo soldi dalle casse della PE. AD informa di ciò AV e PE. In conclusione, i plurimi episodi citati e la loro unitaria considerazione alla luce delle illustrate dinamiche proprie della consorteria di 'ndrangheta in esame, avvalorano ulteriormente la prospettazione accusatoria, a fronte della acclarata inconsistenza delle argomentazioni difensive proposte>>. In considerazione di tali premesse, la Corte di appello ha correttamente ed incensurabilmente concluso che gli elementi di prova a carico di IO ME con riferimento al capo 1), rappresentati da una serie di conversazioni in cui soggetti terzi parlano di lui come di un affiliato, oltre ad una serie di comportamenti che in tal modo lo qualificano ed alla accertata attività di prestito ad usura svolta con metodo mafioso, elementi ai quali si è aggiunta la chiamata in reità di BE, che in modo logico e coerente ha spiegato quali siano le sue fonti di conoscenze dirette ed indirette in ordine all'appartenenza di IO alla 'ndrangheta, restano pienamente confermati all'esito delle contestazioni mosse con il proposto appello, rivelatesi destituite di fondamento >> Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro - ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 35.4.3. I motivi da III a IX del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, riguardando gli ulteriori reati diversi da quello associativo ascritti (secondo il conclusivo assetto giuridico accolto dalla Corte di appello) all'imputato. 35.4.3.1. Tutti i predetti motivi sono generici, perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (dettagliatamante a partire da f. 483 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, essenzialmente valorizzando plurime ed inequivocabili intercettazioni di 211 conversazioni - sempre incensurabilmente interpretate ed in difetto di documentati travisamenti -, prove testimoniali - motivatamente ritenute precise, disinteressate, e quindi -attendibili e prove documentali, elementi sempre tutti convergenti nel legittimare la conclusiva decisione. 35.4.3.2. Per quanto riguarda i singoli reati, appare sufficiente fare integrale rinvio a quanto correttamente ed esaurientemente, e quindi incensurabilmente in questa sede, osservato dalla Corte di appello: -- (III motivo capo 78) a f. 490 ss. della sentenza impugnata;
- (IV e V motivo - capi I ed L) a f. 483 ss, della sentenza impugnata;
- (VI motivo capo Y come riqualificato) a f. 502 ss. della sentenza impugnata;
(VII motivo capo W) a f. 501 della sentenza impugnata (anche quanto all'aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991, configurata in virtù di quanto osservato dal primo giudice, ai cui rilievi - legittimamente richiamati per relationem - si è incensurabilmente ritenuto che la difesa nulla di decisivo avesse opposto, e comunque dell'insieme dei rilievi attraverso i quali sono state descritte le complessive condotte dell'imputato conclusivamente accertate); 4- (VIII motívo capo A7) a f. 493 ss, della sentenza impugnata (f. 496 quanto all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, con rinvio ad altra sede); - (IX motivo capo A8) a f. 497 ss. della sentenza impugnata (con dettagliata, puntuale, corretta, esauriente disamina di ogni obiezione difensiva). 35.4.3.3. Con riferimento al III motivo deve aggiungersi che la Corte di appello, valorizzando ai fini della conclusiva affermazione di responsabilità soltanto episodi oggetto di rituale contestazione, si è correttamente conformata, ai fini della qualificazione giuridica dei fatti accertati, all'orientamento di questa Sezione, che il collegio condivide e ribadisce, secodo il quale commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D. Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato (Sez. II, sentenza n. 41142 del 19 settembre 2013, CED Cass. n. 257337, relativa a fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, nella quale si era accertata l'erogazione di prestiti di somme a tassi usurari da parte di affiliato ad una associazione di tipo mafioso); si è anche osservato che integra il reato previsto dall'art. 132 D. Lgs. n. 385 del 1993 l'erogazione anche di un solo finanziamento in violazione dell'obbligo di iscrizione negli elenchi di cui agli artt. 106 e 113 dello stesso D.Lgs., non essendo richiesta una stabile organizzazione nè una specificaj professionalità (Sez. II, sentenza n. 51744 del 13 dicembre 2013, CED Cass, n. 258119). pubblico L'intervenuto ed incensurabile accertamento, in fatto, della direzione al dell'attività abusivamente svolta dall'imputato (f. 492 della sentenza impugnata: In 212 casi, corrispondenti ai nomi di persone indicate nel capo di imputazione, si è accertato e determinato il rapporto di prestito. L'ampia disamina delle risultanza acquisite (...) consente di ritenere pacificamente provata l'abitualità e la diffusività dell'attività esercitata da IO e la sua pervasività nel territorio>>) vanifica la richiesta insistentemente sostenuta anche in udienza di qualificare i fatti ex art. 132, comma 2, stesso D. Lgs. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, è sufficiente rinviare a quanto osservato dalla Corte di appello a f. 492 s. della sentenza impugnata (con gli ulteriori richiami ivi operati). 35.4.3.4. Con riferimento al IV ed al V motivo, vanno in particolare richiamati i rilievi espressi a f. 485 ss. della sentenza impugnata, quanto alla materialità delle contestate intestazioni fittizie, ed a f. 487 ss, della sentenza impugnata, quanto alla necessaria finalità elusiva. Correttamente ed incensurabilente valorizzando le acquisite risultanze probatorie, la Corte di appello, con riferimento a quest'ultima, ha ritenuto infondata la censura difensiva che contestava la ritenuta sussistenza di detta finalità, sul presupposto che l'imputato fosse stato prosciolto da tutte le accuse elevate a suo carico per presunta partecipazione ad un sodalizio malavitoso di matrice 'ndranghetistica, osservando in senso contrario che il relativo procedimento penale si era concluso con sentenza di proscioglimento emessa in data 13.5.2008 dalla Corte Assise RE IA, quindi in epoca coeva ai contestati investimenti e successive intestazioni fittizie, rispettivamente datate 27.3.2008 e 4.6.08. All'epoca dei fatti, dunque, erano ancora pendenti a carico di IO ME imputazioni per delitti gravi e tali da rendere prospettabile l'adozione di misure di prevenzione nei suoi confronti, con ablazione di beni per i quali risultava la sproporzione con il reddito dichiarato (pari a zero)>>, ed ha motivatamente concluso che le modalità e circostanze dei fatti, consentono ampiamente di ravvisare, per entrambe le due intestazioni effettuate dall'imputato in favore della convivente (GI) e della moglie (Ciaravolo), i concreti elementi fattuali che integrano il dolo specifico presupposto del reato. Con riferimento a LO RM, si osserva che all'epoca del fatti, pur risultando moglie dell'imputato, non era di fatto più sua convivente. Si aggiunga che, anche nel presente processo, la stessa non ha mai rivendicato la titolarità del bene, né aliunde giustificato la disponibilità economica all'acquisto, smentita dai dati reddituali sopra riportati. Neppure l'appellante deduce alcuna diversa finalità che possa aver sorretto gli atti di intestazione del locale, quali fini di elusione fiscali o altro. Quanto a GI LI, la sua acclarata partecipazione alle attività di IO ME, segnatamente alle attività di prestito ed usura, beneficiando del relativi proventi, attività che costituivano l'in sé della partecipazione di IO al contestato sodalizio, (...) avvalora [...] senza tema di alcuna smentita al riguardo - la condivisione da parte della coimputata anche della finalità elusiva perseguita da IO ( responsabilità a titolo concorsuale per capo I). Il perseguimento da parte dell'appellante della finalità elusiva pella 213 misura patrimoniale di prevenzione a mezzo intestazione di beni a moglie e convivente, pertanto, si fonda su una concreta serie di dati fattuali - rimasti non confutati dall'appello - che consentono di provare la natura fittizia dei trasferimenti ben oltre il dato della mera intestazione formale dei beni a familiari. In conclusione, la oggettiva confiscabilità dei beni indicati ai capi I) ed L) di imputazione, in ragione della provenienza illecita delle somme utilizzate per la loro acquisizione e, comunque, della sproporzione con i redditi dichiarati, unitamente alla accertata finalità elusiva perseguita dall'imputato attraverso la fittizia intestazione, che ha trovato plurimi e coerenti riscontri, integrano per ciascuna imputazione la contestata fattispecie criminosa>>. 35.4.3.5. Con riferimento al VI motivo deve aggiungersi che la Corte di appello risulta aver valorizzato, ai fini della qualificazione giuridica del fatto accertato, le concrete modalità della condotta, caratterizzate dall'utilizzo del "metodo mafioso", correttamente conformandosi all'orientamento di questa Sezione (fra le tante, Sez. II, sentenza n. 33870 del 6 maggio 2014, CED Cass. n. 260344), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia, Nel caso di specie, deve attribuirsi decisivo rilievo al fatto che il IO ed il coimputato NI hanno esercitato una carica di intimidazione estremamente rilevante, tipicamente "mafiosa", e come tale certamente sintomatica del sopra descritto dolo di estorsione, il che induce il Collegio a riportare la complessiva condotta nell'ambito della fattispecie estorsiva. Gli elementi cui ancorare tale conclusione sono, in particolare, costituiti non solo dalla deliberata volontà degli indagati di raggiungere il proprio obiettivo (anche se, nella loro ottica, considerato legittimo) - consistente nella restituzione della somma prestata alla p.o. dal IO (ma sine titulo, perché in esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria) ", con modalità intimidatorie eccessive, che si sono spinte fino all'evocazione dell'intervento a sostegno della pretesa creditoria di una consorteria criminosa di matrice 'ndranghetistica, in grado di sostenere detta pretesa, ma anche dall'intervento di un altro esponente del sodalizio evocato (il NI), estraneo al rapporto obbligatorio de quo, che ha reso la condotta accertata, per le sue intimidatorie e sproporzionate modalità, ancor più vessatoria, e sintomatica del proposito di perseguire il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia, azzerando le possibilità di legittima reazione giudiziale della p.o. 214 L'attività posta in essere integra, pertanto, gli estremi del reato di estorsione (tentata, secondo quanto conclusivamente ritenuto dalla Corte di appello), trattandosi di una condotta strumentale al conseguimento di un ingiusto profitto. Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: Integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal cd. "metodo mafioso", la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate in danno della p.o. dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, estrinsecatesi nell'evocazione dell'appartenenza (peraltro già nota alla p.o.) di entrambi ad una organizzazione malavitosa di matrice 'ndranghetistica, in tal modo esercitando una forza intimidatoria estrema, indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto, con corrispondente danno per il debitore, indotto ad accondiscendere passivamente alle avverse pretese senza avvalersi degli ordinari rimedi civilistici che sarebbero stati esperibili (nel caso di specie, in ipotesi, secondo la prospettazione difensiva, per resistere all'azione di indebito arricchimento proponibile, ex art. 2041 c.c., dall'imputato per ottenere la restituzione di somme prestate dal predetto alla p.o. nell'esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria)>>. 35.4.3.6. Con tali complessive argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già www sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentatì travisamenti. 35.4.4. Il decimo motivo è generico di per sé (in virtù dell'operato ed inammissibile rinvio all'atto di appello, ed avendo omesso di specificare in cosa consistessero le invocate giustificazioni che la figlia dell'imputato avrebbe fornito), oltre che in quanto reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte degli incensurabili rilievi in virtù dei quali la Corte di appello ha argomentato la contestata statuizione di confisca, osservando (f. 504 ss. della sentenza impugnata) quanto segue: In primo luogo, va rilevato, con riferimento ai beni confiscati a IO NE, che si tratta di immobili intestati alla figlia dell'imputato nel periodo in cui la stessa non percepiva alcun reddito. In tal caso si applica la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, in conformità all'uniforme orientamento della. giurisprudenza di legittimità che la Corte richiama e condivide (...). Le dichiarazioni rese dal dottor De EL al difensore, ex art. 391 bis c.p.p. (...) non sono state in grado di ricostruire la provenienza del denaro (euro 65.000) utilizzato per l'acquisto del magazzino e 215 pagato al venditore TR addirittura due anni prima di stipulare il rogito, nel 2007. Neppure esse hanno chiarito le ragioni di un tale presunto investimento da parte del De EL, che avrebbe apportato il capitale, la propria professionalità e la legittimazione all'esercizio dell'attività poliambulatoriale medica, a fronte della intestazione dell'immobile a IO NE, che, invece, non aveva alcuna qualifica professionale specifica, né capitale investito. Risulta, infatti, che anche la somma di euro 10.000 che ella avrebbe dovuto versare al venditore TR, non fu onorata dall'assegno consegnato. Si aggiunga che nello stesso periodo il De EL ha dichiarato di aver contratto debito di gioco per euro 150.000, a fronte di un reddito annuo dichiarato inferiore ai 60.000 euro. Neppure risulta che il poliambulatorio abbia funzionato (la società Lilium srl responsabile legale IO NE, intestataria del bene, non ha mai dichiarato redditi). La versione difensiva, dunque, è affetta da illogicità ed inverosimiglianza, non avendo in alcun modo chiarito e giustificato i rapporti tra IO NE e De EL, sottostanti la formale intestazione del bene, nonché il ruolo della donna nell'ambito della espletanda attività imprenditoriale, i patti intervenuti con il venditore TR, segnatamente ai tempi di stipulazione del rogito. Resta, pertanto, del tutto verosimile la prospettazione accusatoria ribadita dal Tribunale del riesame, secondo la quale "l'imputato è il vero socio occulto di De EL", in quanto "l'unico in grado di pagare per intero il prezzo del magazzino" (ordinanza 16.2.2011 cit.). Alcun concreto elemento di censura, poi, è stato indicato con riferimento alla intervenuta confisca dell'altro bene intestato a IO NE, il terreno in DE, per il quale la difesa stessa ne ha documentato la disponibilità in capo all'imputato, che utilizzava l'area per l'esercizio della sua attività di autotrasportatore (deposito camion)>>. A fronte di siffatto quadro probatorio, di per sé esauriente (non è quindi corretta l'obiezione con la quale la difesa ha lamentato essere intervenuta una sostanziale inversione dell'onere probatorio), l'interessato non ha fornito alcuna congrua spiegazione in grado di dimostrare la derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie: Si aggiunga, inoltre, che gli esborsi sopportati dall'imputato per gli investimenti immobiliari che ha effettuato, nei casi menzionati, risultano sproporzionati alle sue capacità reddituali, come dichiarate, avvalorandosi, per tal verso, la menzionata presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Infatti, pur rilevandosi un incremento del suo patrimonio immobiliare (si ricordano anche gli immobili oggetto delle imputazioni di cui all'art. 12 quinquies DL 306/92 sub capi I) ed L), IO ME e la sua famiglia hanno mantenuto un livello di reddito del tutto inadeguato a giustificare l'evoluzione del patrimonio, avendo dichiarato redditi pressocchè nulli dal 1992 al 2009. A fronte di questa situazione sperequata per difetto, la difesa non è stata in grado di vincere la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, collegata alla accertata sproporzione, con elementi giustificativi degli acquisti, attendibili e circostanziati. E' stato provato, invece, che, in concomitanza con la positiva evoluzione della sua situazione patrimoniale, IO ME è risultato dedito ad attività di prestito, in violazione all'art. 132 D. Lvo 385/93, indi ad attivita 216 di usura, ed infine intraneo al contestato sodalizio di 'ndrangheta nel periodo in contestazione (2007-2010)>>. E' stata, infine, ineccepibilmente ritenuta del tutto inammissibile, in quanto generica ed indeterminata, la richiesta di integrazione probatoria documentale: in assenza di alcuna indicazione dei "documenti pertinenti la vicenda" neppure è possibile valutare la sussistenza dei requisiti di necessarietà e decisività richiesti per la riapertura istruttoria in sede di appello>>. Con tali complessive argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 35.4.5. Anche l'undicesimo motivo è generico perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte degli incensurabili rilievi in virtù dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni (f. 507 s. della sentenza impugnata), ovvero la determinazione della pena irroganda, il diniego delle attenuanti generiche, e la mancata esclusione della recidiva e della quantificazione del relativo aumento di pena: I/ ruolo di spiccato rilievo assunto da IO ME nell'ambito del contestato sodalizio, come si è evidenziato nella illustrazione delle condotte al medesimo attribuite, unitamente all'assenza di manifestazioni di resipiscenza, non consentono di ravvisare elementi di meritevolezza in funzione del riconoscimento delle invocate attenuanti. Parimenti si conferma l'aumento di pena statuito per la ritenuta recidiva, calcolato secondo il criterio moderatore di cui all'art. 99, ultimo comma c.p., risultando a carico di IO ME condanne per ricettazione, contrabbando e violazione legge armi a pena complessiva pari anni tre di reclusione. La natura e specie del delitti pregressi giustificano la maggiore punizione del reo, in quanto sintomatiche di pericolosità ed assolutamente compatibili con la tipologia di reati contestata nel presente procedimento. (...) Equa e proporzionata - a parere della Corte - risulta la comminazione della pena base superiore al minimo edittale del delitto ex art. 416 bis co. 4 c.p., in ragione della peculiare intensità della sua partecipazione, rilevabile anche dalla pluralità di reati fine, in relazione ai quali la determinazione degli aumenti appare assai contenuta e si conferma integralmente>>, 35.4.5.1. Nel tenere conto, ai fini della ritenuta recidiva, anche di due condanne per le quali era intervenuto indulto, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte (Sez. IV, sentenza n. 516 del 28 gennaio 1997, CED Cass. n. 206643), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale l'indulto, se estingue 217 la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata. 35.4.5.2. Con riguardo alla determinazione della pena per il reato continuato, si rinvia a quanto già osservato nel § 34.2.5. 35.4.5.3. Con riguardo alle statuizioni civili, si rinvia a quanto già osservato nei §§ 14.4.4.ss. e 24.2.3. 35.4.5.4. Ancora una volta, con tali complessive argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 35.5. Il ricorso di LI DE è in toto inammissibile. 35.5.1. I primi due motivi sono all'evidenza entrambi estremamente generici, di per sé, oltre che perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 510 ss. e 518 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro wwww - ipotetica erroneità), límitandosi a reiterare le doglianze già non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle captazioni acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 35.5.2. Anche il terzo motivo è generico perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte degli incensurabili rilievi in virtù dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni (f. 526 s.), ovvero la determinazione della 218 pena irroganda ed il diniego delle attenuanti generiche, rispettivamente in considerazione del ruolo non marginale assunto dall'imputato nell'ambito dell'enucleato sodalizio criminoso, ed in difetto dell'allegazione di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza. 35.5.2.1. Con riguardo alla determinazione della pena per il reato continuato, si rinvia a quanto già osservato nel § 34.2.5. 35.5.2.2. Con riguardo alle statuizioni civili, si rinvia a quanto già osservato nei §§ 14.4.4.ss. e 24.2.3. 35.5.2.3. Ancora una volta, con tali complessive argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 35.6. Il ricorso di RI IC è fondato limitatamente al reato di cui al capo A6), in relazione al quale l'imputata va dichiarata non punibile ex art. 384, comma 1, c.p. (con conseguente eliminazione della relativa pena inflitta in continuazione - pari a mesi due di reclusione ed euro cento di multa e rideterminazione della pena complessiva in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa); il ricorso è, inoltre, infondato limitatamente al primo motivo, ed è nel resto inammissibile. 35.6.1. In ordine al primo motivo si rinvia a quanto osservato nel § 35.3.1. 35.6.2. Il secondo motivo è generico, perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, in considerazione di quanto già osservato nel §§ 35.3.3. ss., ed in particolare nel § 35.3.3.4; a tali rilievi, deve aggiungersi quanto dalla Corte di appello, correttamente ed esaurienteente, e quindi incensurabilmente, osservato a f. 528 ss.; in virtù di tali argomentazioni, la Corte di appello ha motivatamente concluso, sul punto, che la oggettiva confiscabilità del bene, in ragione della provenienza illecita delle somme utilizzate per l'acquisto, e comunque, della sproporzione con i redditi dichiarati, unitamente alla accertata finalità elusiva perseguita da IO ME attraverso la fittizia intestazione, condivisa scientemente da GI LI, integrano la contestata fattispecie criminosa >>, 35.6.3. Il terzo motivo è fondato, 219 35.6.3.1. Può ritenersi pacificamente emergente ex actis che IC RI fosse convivente more uxorio del coimputato IC IO (cfr. per tutti, f. 489 s. e 534 ss.), 35.6.3.2. E' noto al collegio che, ai fini della determinazione dei prossimi congiunti>> (art. 307, comma 4, c.p.) cui può essere applicata la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma 1, c.p. in relazione ad alcuni reati contro l'amministrazione della giustizia, tra i quali quello contestato all'imputata, la dominante giurisprudenza di legittimità, con l'autorevole avallo di quella costituzionale, continua a far riferimento alla sola famiglia legittima, escludendo la possibile rilevanza della convivenza more uxorio: il principio è stato, ad esempio, ribadito da Sez. VI, sentenza n. 35067 del 26 ottobre 2006, CED Cass, n. 234862, per la quale non può essere applicata al convivente more uxorio resosi responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma 1, e 307, ultimo comma, c.p.; il che manifestamente non si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 3 Cost., avuto anche riguardo a quanto già affermato dalla stessa Corte costituzionale con pronunce n. 124 del 1980, n. 39 del 1981, n. 352 del 1989, n. 8 del 1996, 121 del 2004>>. 35.6.3.3. La Corte costituzionale (sentenze n. 352 del 1989, n. 8 del 1996 e n. 121 del 2004) ha reiteratamente negato l'illegittimità della mancata equiparazione, ai fini che qui interessano, del coniuge al convivente more uxorio, sia perchè la censura fondata sull'irragionevolezza della mancata equiparazione dovrebbe mirare ad una decisione additiva che implicherebbe l'esercizio di potestà discrezionali riservate al legislatore, sia perché esistono, nell'ordinamento, ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell'art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall'art. 2 Cost, al diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto ad ottenere una disciplina omogenea delle due situazioni rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore, 35.6.3.4. La prima decisione in argomento (Corte cost., sentenza n. 237 del 1986), pur risolvendo negativamente la questione, aveva peraltro ammesso che un consolidato rapporto (come la convivenza more uxorio), ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante se si abbia riguardo al riconoscimento delle formazioni sociali ed alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.) e ciò tanto più se vi sia presenza di prole. Siffatti interessi sono indubbiamente meritevoli, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione. Tuttavia, nel caso in questione, la eventuale parificazione della convivenza e del coniugio relativamente all'imputato art. 307, comma 4, c.p., trascenderebbe i ristretti termini del caso, coinvolgendo le altre ipoteipptest 220 reato ex art. 384 c.p. e altri istituti, di ordine processuale la ricusazione del giudice, la facoltà di astensione dal deporre, la titolarità nella richiesta di revisione delle sentenze di condanna e di connesso esercizio dei relativi diritti, ovvero nella presentazione di domanda di grazia - nonché la disciplina della separazione dei coniugi, con conseguente necessità di apprestare un'esaustiva regolamentazione comportante scelte e soluzioni di natura discrezionale, riservate al solo legislatore, al quale peraltro si rinnova la già espressa sollecitazione a provvedere in proposito>>. 35.6.3.5. L'invito autorevolmente rivolto al legislatore dal Giudice delle leggi nel 1986 è rimasto sin qui inascoltato. 35.6.3.6. Nei medesimi termini si è articolato l'iter interpretativo dell'art. 649 c.p. (che prevede casi di non punibilità, o di punibilità a querela della persona offesa, per reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti) nella giurisprudenza di legittimità, anche in questo caso ferma nell'escludere l'estensione dell'istituto alle unioni di fatto (così, fra le tante, Sez. V, sentenza n. 34339 del 26 settembre 2005, CED Cass. n. 232253). 35.6.3.7. Ed analoghi sono stati i percorsi interpretativi seguiti dalla giurisprudenza costituzionale per escludere l'illegittimità della predetta disciplina, così interpretata, per la mancata equiparazione della convivenza more uxorio al rapporto di coniugio: non è irragionevole od arbitrario che - particolarmente nella disciplina di cause di non punibilità, quale quella in esame, basate sul bilanciamento>> tra contrapposti interessi (quello alla repressione degli illeciti penali e quello del valore dell'unità della famiglia, che potrebbe essere pregiudicato dalla repressione) il legislatore adotti soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio, contemplata nell'art. 29 Cost., e per la convivenza more uxorio;
venendo in rilievo, con riferimento alla prima, a differenza che rispetto alla seconda, non soltanto esigenze di tutela delle relazioni affettive individuali, ma anche quella della protezione dell'istituzione familiare>>, basata sulla stabilità dei rapporti, di fronte alla quale soltanto si giustifica l'affievolimento della tutela del singolo componente. Nè rileva in contrario la (peraltro non totale) parificazione del convivente al coniuge riguardo alla facoltà di astensione dalla testimonianza, operata dall'art. 199 c.p.p., non potendosi far discendere dalla norma così invocata dal giudice a quo come termine di raffronto un principio di assimilazione dotato di vis espansiva fuori del caso considerato>> (Corte cost., sentenza n. 352 del 2000; nel medesimo senso, in recedenza, sentenza n. 1122 del 1988). 35.6.3.8. Anche in questo caso, peraltro, la prima decisione che si era occupata della questione (Corte cost., sentenza n. 423 del 1988), pur concludendo per l'infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p., per il rilievo che la non punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in danno del coniuge non legalmente 221 separato si fonda sulla presunzione di esistenza di una comunanza di interessì che assorbe il fatto delittuoso, sicché la mancata estensione della suddetta esimente alla diversa fattispecie della convivenza more uxorio fondata sull'affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile - non sembra contrastare con gli artt. 2 e 3 Cost.>>, aveva precisato che tale restrittivo principio poteva in concreto operare soltanto "se (come nel caso oggetto del giudizio a quo) sussistano atti concludenti che attestano la revocazione dell'affectio e dunque il venir meno della convivenza more uxorio>>. 35.6.3.9. Non è apparso ammissibile, per risolvere il problema, il ricorso alla analogia in bonam partem, come isolatamente ritenuto, in relazione all'art. 384 c.p., da Sez. VI, sentenza n. 22398 dell'11 maggio 2004, CED Cass. n. 229676 (per la quale anche la stabile convivenza more uxorio può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall'art. 384 c.p.>>). Invero, come chiarito da autorevole dottrina, entrambi gli istituti in esame hanno natura giuridica di cause speciali di non punibilità, e come tali presentano carattere eccezionale che preclude l'ampliamento del loro campo di applicazione per analogia, in quanto le valutazioni politico-criminali poste a fondamento di essi sono legate alle caratteristiche specifiche della situazione presa in considerazione e perciò non estensibili ad altri casi>>. 35.6.3.10. La dottrina meno recente aveva considerato la convivenza more uxorio quale legame meno produttivo di effetti giuridici, rispetto al vincolo familiare legalmente costituito, evidenziando che da un rapporto posto in essere in difetto di un vincolo giuridico non possono derivare le conseguenze che solo dal vincolo dipendano. Dopo oltre un decennio, preso atto che, nonostante i profondi mutamenti intervenuti nel costume sociale (anche nelle espressioni semantiche che contraddistinguono il rapporto di coppia al di fuori del matrimonio, tant'è che si è passati dalla c.d. convivenza more uxorio alla famiglia di fatto>>), il fenomeno continuava a non essere disciplinato, altra dottrina ha osservato che se è tramontato l'atteggiamento repressivo o dispregiativo della società nei confronti del c.d. conviventi ed in parte superato quell'atteggiamento di irrilevanza, non sempre si fa strada la giustiziabilità>> delle specifiche situazioni meritevoli di tutela (...). Anzi la rilevanza della convivenza può così sintetizzarsi: da un lato si tende a negare definitivamente l'equiparazione della famiglia di fatto a quella legittima, dall'altro si conferisce rilevanza alla convivenza, specie per quanto attiene agli aspetti svantaggiosi o negativi>>. 35.6.3.11. Quest'ultimo acuto rilievo trovava puntuale riscontro nelle interpretazioni giurisprudenziali (come si vedrà, non sistematicamente coerenti). La configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) anche in danno del mero convivente more uxorio, e più in generale l'ampliamento della sfera della tutela 222 penale apprestata dalla categoria dei reati contro la famiglia anche alle unioni di fatto, possono dirsi ormai pacifici in giurisprudenza da quasi cinquant'anni, a partire da Sez. II, sentenza n. 320 del 26 maggio 1966, CED Cass. n. 101563 (per la quale, agli effetti dell'art. 572 c.p., deve considerarsi famiglia>> ogni consorzio di persone tra le quali, per intime relazioni e consuetudini di vita, siano sorti legami di reciproca assistenza e protezione: anche il legame di puro fatto stabilito tra un uomo ed una donna vale pertanto a costituire una famiglia in questo senso, quando risulti da una comunanza di vita e di affetti analoga a quella che si ha nel matrimonio>>). Il principio è stato più volte ribadito, fino alla più recente Sez. VI, sentenza n. 20647 del 29 gennaio 2008, CED Cass. n. 239726. Secondo altro orientamento ugualmente pacifico, tuttavia, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra i redditi degli altri familiari conviventi facenti capo all'interessato, rientrano anche quelli del convivente more uxorio, poiché l'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 opera un generico riferimento alle unioni familiari, quale che ne sia la natura, e quindi anche a quelle di fatto (così questa Corte unanimemente, a partire da Sez. Vi, sentenza n. 4264 dell'11 giugno 1998, CED Cass. n. 211722, e da ultimo Sez. IV, sentenza n. 109 del 5 gennaio 2006, CEd Cass. n. 23277). La questione della equiparabilità o meno delle unioni di fatto a quelle legittime risulta disomogeneamente risolta dalla giurisprudenza in relazioni ad ulteriori applicazioni. Le unioni di fatto sono state ritenute: rilevanti fini del riconoscimento della sussistenza dell'attenuante della provocazione (art. 62, n. 2, c.p.), a partire da Sez. I, sentenza n. 1578 del 16 marzo 1972, CED Cass. n. 120476 e fino a Sez. VI, sentenza n. 12477 del 18 ottobre 1985, CED Cass. n. 171450 (orientamento non recente, ma consolidato e successivamente non contraddetto); ++non rilevanti in relazione all'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 577, comma 2, c.p. (non consentita stante il chiaro disposto della norma dal divieto di analogia in malam partem) a partire da Sez. I, sentenza n. 6037 del 18 maggio 1988, CED Cass. n. 178415, e fino a Sez. V, sentenza n. 8121 del 27 febbraio 2007, CED Cass. n. 236525 (orientamento non recente, ma consolidato e successivamente non contraddetto). 35.6.3.12. In adesione agli orientamenti sin qui riepilogati (ciascuno, con riguardo all'istituto interessato, assolutamente dominante, se non pacifico), dovrebbe determinarsi, pur all'apparenza legittimamente, l'effetto paradossale che alla donna indagata/imputata di favoreggiamento per aver offerto ospitalità al convivente more uxorio/latitante, titolare di una posizione reddituale rilevante, dovrebbe, nell'ambito del medesimo procedimento, esser negata: 223 sia l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (poiché alla determinazione del reddito concorrono i redditi dei familiari conviventi, quale che sia la natura di fatto o legittima - dell'unione familiare); - sía l'applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 384 c.p. (che la norma limita ai prossimi congiunti>>, la cui nozione opera, ex art. 307, comma 4, c.p. unicamente nell'ambito della famiglia legittima >>). Tale discrasia avrebbe astrattamente potuto determinarsi proprio nel presente procedimento, se l'imputata avesse chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 35.6.3.13. Prendendo atto di tali disomogenee (e, nel complesso, sistamatiacmente bizzarre>>, secondo la dottrina che per prima le aveva evidenziate) interpretazioni giurisprudenziali, la IV Sezione (sentenza n. 32190 del 21 maggio 2009, CED Cass. n. 244682) ha riconosciuto l'operatività della causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista dall'art. 649 c.p. anche in favore del convivente more uxorio. Nel caso di specie, era stata emessa, con riguardo ai reati di furto con strappo (art. 624™ bis c.p.) e furto aggravato (artt. 624 e 61 nn. 7 ed 11 c.p.), sentenza di non doversi procedere, per essere Ì reati estinti per remissione di querela, sul presupposto dell'applicabilità dell'art. 649, comma 2, c.p. (punibilità a querela della persona offesa), in quanto l'imputato e la persona offesa, al momento dei fatti oggetto del processo, erano conviventi more uxorio (la convivenza era successivamente cessata). La IV Sezione, nel rigettare il ricorso del Procuratore generale, ha innanzi tutto ricordato i disomogenei orientamenti giurisprudenziali di legittimità in tema di convivenza more uxorio, evidenziando che, sotto il profilo penalistico, il concetto di famiglia>> cui fanno riferimento diverse norme incriminatrici vigenti, non è sempre ritenuto legato all'esistenza di un vincolo di coniugio o comunque di una famiglia nata da tale vincolo ma i precedenti giurisprudenziali spesso si riferiscono a qualsiasi consorzio di persone tra le quali, per strette relazioni e consuetudini di vita, siano sorti rapporti di assistenza e di solidarietà per un apprezzabile periodo di tempo>>. Inoltre, nel richiamare l'orientamento della Corte costituzionale (che, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p. - nella parte in cui non stabilisce la non punibilità dei fatti ivi previsti se commessi in danno del convivente more uxorio aveva, con sentenza n. 352 del 2000 cit., dichiarato non fondata la questione), ha osservato che, in realtà, il Giudice delle leggi non aveva ritenuto irragionevole una eventuale diversa interpretazione dell'art. 649 c.p., ma anzi aveva ricordato che, proprio su sua sollecitazione (il riferimento è alla sentenza n. 6 del 1977), era stato approvato l'art. 199 c.p.p. che, nel disciplinare la facoltà di astensione dal deporre dei prossimi congiunti, ha esteso la facoltà di astenersi a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia 224 convissuto con esso>>, sia pure limitando la facoltà ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza. D'altro canto, plurime modifiche normative recenti ad esempio: - la 1. n. 66 del 1996, che, in più parti, prende in considerazione la figura del convivente>> di fatto del genitore, equiparandola a quella del coniuge: cfr. artt. 609-quater, co. 2, 609-septies, co. 4, n. 2, e 612-sexies c.p.; - la 1. n. 269 del 1998, che ha introdotto l'art. 600-sexies c.p. (a norma del quale i fatti previsti da alcune norme preesistenti artt. 600, 601 e 602 c.p. o di nuova introduzione - artt. 600-bis e 600-ter c.p. sono aggravati se commessi dal convivente del coniuge); - la 1. n. 154 del 2001, il cui art. 5 (misure contro la violenza nelle relazioni familiari) dispone analoga equiparazione, ritenendo applicabile al convivente la misura cautelare coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.), introdotto dall'art. 1 della stessa legge;
- il d.l. n. 11 del 2009, convertito nella 1. n. 38 del 2009, it cui art. 7 ha introdotto l'art. 612-bis c.p. (che disciplina gli atti persecutori ed equipara, ai fini dell'esistenza di un'aggravante, la posizione del coniuge legalmente separato o divorziato a quella della persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa>>, qualità il cui ampio ambito di applicazione appare idoneo a ricomprendere anche la convivenza more uxorio), hanno esteso la disciplina penalística ai conviventi ed alla famiglia di fatto in genere. Per quanto riguarda specificamente la possibilità di applicare l'art. 649 c.p. al convivente more uxorio, la IV Sezione ha premesso che l'equiparazione della famiglia alla famiglia di fatto per analogía (posto a fondamento della decisione impugnata) è insoddisfacente, poiché in molti casi si tratterebbe di una chiara ipotesi di analogia in malam partem non consentita: se si ragiona in termini di analogia deve peraltro ritenersi che questa estensione per via analogica in malam partem sia già avvenuta. La già ricordata giurisprudenza di legittimità sull'applicabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia anche nel caso di convivenza more uxorio e l'affermata ricorrenza dell'aggravante del fatto di lesioni volontarie commesso in danno del coniuge lo dimostrano. E, in quest'ottica, non costituirebbe estensione analogica in malam partem ritenere che chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato debba tener conto anche del reddito del convivente more uxorio malgrado la norma parli soltanto di coniuge>> ?>>. Nondimeno, la Corte ha evidenziato che l'interprete deve ricondurre il sistema a coerenza onde evitare di adottare soluzioni che contrastano - prima ancora che con una visione unitaria del tema - con il senso comune, chiedendosi perché mai all'imputato di lesioni volontarie in danno del convivente more uxorio dovrebbe essere contestata l'aggravante di aver commesso il fatto in danno del coniuge convivente e poi, se la stessa persona commette un furto in danno del medesimo convivente, viene punita come qualunque altro autore del medesimo fatto?>>. Si tratta di contraddizioni che possono essere evitate solo accogliendo una nozione famiglia>> e di coniugio>> in linea con i mutamenti sociali che questi istituti hanno avuto negli ultimi decenni del secolo scorso: chi mai porrebbe in dubbio che famiglia sia 225 soltanto quella che si fonda sul matrimonio e non anche quella che si fonda su una convivenza eventualmente durata decenni, che ha spesso condotto alla procreazione di figli, caratterizzata dall'assistenza reciproca, dalla convivenza fondata su comuni ideali e stili di vita ? E chi riuscirebbe a distinguere la situazione personale di uno dei protagonisti di questa vicenda umana, che spesso ha termine solo con la morte di uno dei partecipi, da quella di chi ha contratto formalmente il matrimonio ?>>, Il diritto deve necessariamente tener conto dell'evoluzione della società, ed adattare le sue regole ai mutamenti della realtà sociale: oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilità del rapporto, con il venir meno dell'indissolubilità del matrimonio, non costituisce più caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni поп fondate sul matrimonio>>. E l'interprete non può non tener conto, nell'inquadramento giuridico degli istituti preesistenti, della legislazione degli ultimi decenni, particolarmente attenta nel prevedere un trattamento indifferenziato di situazioni che, evidentemente, reputa meritevoli di una disciplina comune">> Per tale ragione, la conclusiva decisione del gludice di merito è stata ritenuta corretta, pur non potendone essere condiviso il percorso argomentativo (che aveva fatto erroneamente riferimento all'analogia): se ragioni di politica criminale hanno condotto a ritenere non punibile il furto commesso in danno del coniuge convivente e punibile a querela quello commesso in danno del coniuge legalmente separato, non può negarsi che identiche ragioni giustificative fondino l'esigenza di identico trattamento per chi sia, o sia stato, legato da identico vincolo non fondato sul matrimonio, esistendo, anche in questi casi, la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole>>. 35.6.3.14. Dopo la predetta decisione, questa Sezione (sentenza 13 ottobre 2009, CED Cass, n. 245626) ha ribadito, sulla scia della giurisprudenza costituzionale, l'orientamento in precedenza dominante, affermando che la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall'art. 649 c.p, non si estende al convivente more uxorio>>, invero senza dar conto del precedente contrario, e con motivazione estremamente scarna, incentrata unicamente sulle presunte difficoltà che la prova di un rapporto di fatto presenterebbe, con commistione, a parere del collegio indebita, tra profili di diritto e profili di fatto (potrebbe, infatti, riconoscersi in diritto rilevanza alla convivenza more uxorio, salvo ritenere, in fatto, in presenza di una situazione di incertezza probatoria, che non sia stata adeguatamente dimostrata la sussistenza di siffatto legame). 226 Ed anche in relazione alla disciplina dettata dall'art. 384 c.p., si è ribadito che non può essere applicata al convivente more uxorio, resosí responsabile di favoreggiamento personale nei confronti dell'altro convivente, la causa di non punibilità operante per il coniuge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 384, comma 1, e 307, comma 4, c.p., i quali non includono nella nozione di prossimi congiunti il convivente more uxorio (Sez. V, sentenza n. 41139 del 22 ottobre 2010, CED Cass. n. 248903). Inoltre, la giurisprudenza costituzionale (Corte cost., sentenza n. 140 del 2009), con riferimento all'istituto di cui all'art. 384, comma 1, c.p., ha ribadito che la convivenza more uxorio è diversa dal vincolo coniugale (poiché nella Costituzione il secondo è oggetto della specifica previsione di cui all'art. 29 Cost., mentre la prima ha rilevanza nell'ambito della protezione dei diritti inviolabili dell'uomo ex art. 2 Cost.) e tale diversità giustifica che la legge possa riservare ai due istituti trattamenti giuridici non omogenei: se è vero che, in relazione ad ipotesi particolari, si possono riscontrare tra i due istituti caratteristiche tanto comuni da rendere necessaria un'identità di disciplina, che la Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza, nella specie, l'estensione di cause di non punibilità comporta un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti che appartiene primariamente al legislatore. Si tratterebbe, insomma, di mettere a confronto l'esigenza della repressione di delitti contro l'amministrazione della giustizia, da un lato, e la tutela di beni afferenti la vita familiare, dall'altro, ma non è detto che i beni di quest'ultima natura debbano avere necessariamente lo stesso peso, a seconda che si tratti della famiglia di fatto o della famiglia legittima, per la quale sola esiste un'esigenza di tutela non solo delle relazioni affettive, ma anche dell'istituzione familiare come tale, di cui elemento essenziale e caratterizzante è la stabilità. Ciò legittima nel settore dell'ordinamento penale soluzioni legislative differenziate>>. E sí è, infine, ancora una volta ritenuto che una dichiarazione di incostituzionalità che assumesse la pretesa identità della posizione spirituale del coniuge e del convivente, "oltre a rappresentare la premessa di quella totale equiparazione che non corrisponde alla visione fatta propria dalla Costituzione, determinerebbe ricadute normative consequenziali di portata generale che trascendono l'ambito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale". 35.6.3.15. Tanto premesso, il collegio, nel richiamare il monito rivolto al Legislatore da Corte cost. n. 237 del 1986, e preso altresì atto della mutevole >> rilevanza penale della famiglia di fatto emergente dalle applicazioni giurisprudenziali in precedenza passate in rassegna, condivide e ribadisce quanto affermato dalla IV Sezione in riferimento alla necessità di ricondurre il sistema a coerenza, onde evitare di adottare soluzioni che contrastano - prima ancora che con una visione unitaria del tema con il senso comune.- Come osservato dalla IV Sezione, le evidenziate contraddizioni possono essere evitate solo accogliendo una nozione di famiglia>> e di coniugio>> in linea con i mutamenti 227 sociali che questi istituti hanno avuto negli ultimi decenni del secolo scorso, tenendo conto dell'evoluzione della società, ed adattando l'interpretazione di ciascuna regula juris al mutamenti della realtà sociale, perché incontestabilmente oggi famiglia e matrimonio hanno un significato diverso e più ampio rispetto a quello che veniva loro attribuito all'epoca dell'entrata in vigore del codice penale ancora vigente e la stabilità del rapporto, con il venir meno dell'indissolubilità del matrimonio, non costituisce più caratteristica assoluta e inderogabile ed anzi spesso caratterizza maggiormente unioni non fondate sul matrimonio>>. 35.6.3.16. In virtù di tali considerazioni, non può più ritenersi attuale l'opinione di quanti ritengono che la "totale equiparazione" tra la famiglia pleno iure e quella di fatto "non corrisponda alla visione fatta propria dalla Costituzione". 35.6.3.17. Per altro verso, osserva, inoltre, il collegio che, a norma dell'art. 8 della Convenzione EDU, ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza>>, In proposito, la giurisprudenza della Corte EDU accoglie una nozione sostanziale, onnicomprensiva di famiglia>>, senz'altro ricomprendente anche i rapporti di fatto, privi di formalizzazione legale, ai quali si ritiene che l'art. 8 cit. assicuri incondizionata tutela: in tal senso, va ricordata la sentenza 13 giugno 1979, Marckx
contro
Belgio, per la quale l'art. 8 presuppone l'esistenza di una famiglia, e tutela sia la famiglia naturale che la famiglia legittima>>, poiché la nozione di famiglia accolta dalla citata disposizione non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza>>. Il principio è stato più recentemente ribadito dalla sentenza 13 dicembre 2007, EM ed altri
contro
Svizzera, per la quale La nozione di famiglia accolta dall'art. 8 CEDU non si basa necessariamente sul vincolo del matrimonio, ma anche su ulteriori legami di fatto particolarmente stretti e fondati su una stabile convivenza. La durata della convivenza e l'eventuale nascita di figli sono elementi ulteriormente valutabili>>. 35.6.3.18. Alle norme della Convenzione EDU è, ormai, pacificamente riconosciuto il rango di fonti interposte>>, destinate ad integrare il parametro indicato dall'art. 117 della Costituzione, il cui primo comma impone al Legislatore di conformare il prodotto normativo agli obblighi internazionali, fra i quali vanno annoverati anche quelli derivanţi dalla richiamata Convenzione;
tuttavia, proprio perché si tratta di norme che integrano parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre a livello sub-costituzionale, 228 necessario che esse stesse siano conformi a Costituzione, non sottraendosi, dunque, al relativo sindacato da parte del Giudice delle leggi. Ed è noto che le norme della Convenzione EDU vivono nell'interpretazione che delle stesse viene data dalla Corte europea;
la verifica di compatibilità costituzionale deve riguardare la norma come prodotto dell'interpretazione, non la disposizione in sé e per sé considerata. Si deve pertanto escludere che le pronunce della Corte di Strasburgo siano incondizionatamente vincolanti ai fini del controllo di costituzionalità delle leggi nazionali. Tale controllo deve sempre ispirarsi al ragionevole bilanciamento tra il vincolo derivante dagli obblighi internazionali (imposto dall'art. 117, 1° co., Cost.) e la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta in altri articoli della Costituzione>> (Corte cost., sent. n. 348 del 2007), La Corte costituzionale può, a sua volta, interpretare la Convenzione, purché nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi>> (sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 2011). L'art. 46, § 1, della Convenzione EDU impegna, inoltre, gli Stati contraenti a conformarsi alle sentenze definitive della Corte [europea dei diritti dell'uomo] sulle controversie di cui sono parti>>; soggiungendo, nel § 2, che la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei ministri che ne controlla l'esecuzione>>. In proposito, tuttavia, questa Corte (Sez. un., ord. n. 34472 del 2012, CED Cass. n. 252933) ha chiarito che le decisioni della Corte EDU che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto non correlata in via esclusiva al caso esaminato - della normativa interna sostanziale con la Convenzione EDU, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronunzia della predetta Corte internazionale>>. Si è, infine, precisato che in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa", giacché soltanto "ove l'adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l'eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalità della disposizione di legge">> (Corte cost., sentenza n. 239 del 2009), 35.6.3.19. Nel caso in esame, il contrasto tra la rilevanza, agli effetti penali, della famiglia di fatto nell'ordinamento interno e l'art. 8 Conv. EDU, come interpretato dalla Corte 229 di Strasburgo (senz'altro nel segno di una tutela maggiore rispetto al livello garantito dalla Costituzione italiana) appare di solare evidenza;
e, d'altro canto, con specifico riguardo agli İstituti di cui agli artt. 384 e 649 c.p., non può omettersi di considerare che le fonti internazionali aventi efficacia penale in bonam partem sono immediatamente cogenti per l'interprete, a meno che non si pongano in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, e non ne è questo il caso, Nondimeno, ritiene il collegio che l'evidenziato contrasto possa essere senz'altro risolto In via interpretativa, poiché il necessario adeguamento interpretativo della normativa interna a quella sovranazionale (nel senso della completa equiparazione in bonam partem, ad ogni effetto penale, della famiglia pleno iure a quella di fatto) non risulta contrario ai principi costituzionali fondamentali interni, e, d'altro canto, proprio il contrasto insorto nell'ambito della giurisprudenza di legittimità sul tema, impedisce di ravvisare l'esistenza di un diritto vivente assolutamente ostativo. 35.6.3.20. In considerazione di quanto sin qui osservato (§§ 35.5.3.15 s. e §§ 35.5.3.17 ss.), va affermato il seguente principio di diritto: La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma 1, c.p. in favore del coniuge opera anche in favore del convivente more uxorio>>. 35.6.3.21. In applicazione del principio appena affermato, e tenuto conto di quanto emergente ex actis (cfr. § 35.5.3.1.), l'imputata IC RI va dichiarata non punibile in ordine al reato di cui al capo A6), in applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma 1, c.p. La sentenza impugnata va, conseguentemente, annullata in parte qua, senza rinvio;
va, inoltre, eliminata la relativa pena inflitta in continuazione di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, e la pena finale va complessivamente rideterminata in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa. Restano assorbite da questa statuizione le ulteriori doglianze difensive oggetto del terzo motivo. 35.6.4. Il IV ed il V motivo possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono genericí, perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (dettagliatamante a partire da f. 536 ss. per quanto riguarda la specifica posizione della ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate affermazioni di responsabilità, cui la Corte di appello è 230 addivenuta essenzialmente valorizzando plurime ed inequivocabili intercettazioni di conversazioni sempre incensurabilmente interpretate ed in difetto di documentati travisamentì -, prove testimoniali - motivatamente ritenute precise, disinteressate, e quindi attendibili e prove documentali, elementi sempre tutti convergenti nel legittimare la conclusiva decisione. In particolare, appare sufficiente fare integrale rinvio a quanto correttamente ed esaurientemente, e quindi incensurabilmente in questa sede, osservato dalla Corte di appello: w⚫ (IV motivo capo A7) a f. 536 ss. della sentenza impugnata, anche quanto all'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (f. 539 della sentenza impugnata); - (V motivo capo A8) a f. 540 s. della sentenza impugnata, anche quanto all'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 (f. 541 della sentenza impugnata). Con tali complessive argomentazioni la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragionì - punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. motivo è generico perché reiterativo, e35.6.5. Anche il sesto comunque manifestamente infondato, a fronte degli incensurabili rilievi in virtù dei quali la Corte di appello ha argomentato le contestate statuizioni (f. 542 della sentenza impugnata), ovvero la determinazione della pena irroganda e l'omesso "bilanciamento" tra le circostanze concorrenti 35.6.5.1. Quanto all'aggravante di cui all'art. 7 cit., non può che farsi rinvio a quanto già in precedenza osservato (§ 35.5.4.), oltre che a quanto più in generale compiutamente osservato dalla Corte di appello nel corso del complessivo esame della posizione dell'imputata. 35.6.5.2. Ancora una volta, con tali complessive argomentazioni la ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, nel ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, ed in difetto di documentati travisamenti. 231 36. Ricorso di RO ES IO. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni dieci di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 36.1. La difesa denuncia: wwwI - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E), c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza ed inosservanza e/o erronea applicazione sanzionata di norma processuali, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 416-bis c.p., 125, 192, 546, lett. E), c.p.p. (l'affermazione di responsabilità sarebbe fondata su una interpretazione meramente soggettiva delle risultanze acquisite, in violazione del principi che governano l'onere motivatorio del giudice, che riepiloga sulla base di plurime massime giurisprudenziali); II - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E), c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza ed inosservanza e/o erronea applicazione sanzionata di norma processuali, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 416-bis c.p., 125, 192, 546, lett. E), c.p.p. (l'affermazione di responsabilità sarebbe inoltre viziata da presunti travisamenti, contraddizioni ad affermazioni illogiche, anche nell'interpretazione delle valorizzate conversazioni) III - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C) ed E), c.p.p., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza ed inosservanza e/o erronea applicazione sanzionata di norma processuali, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 416-bis c.p., 125, 192, 546, lett. E), c.p.p. (ai fini dell'affermazione di responsabilità per la ritenuta partecipazione al sodalizio de quo, sarebbe stata ritenuta la mera partecipazione ad incontri conviviali ed una conversazione intercettata, in violazione di quanto ritenuto dalla giurisprudenza al ordine all'Oelemento oggettivo delle condotte di partecipazione); IV - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p., per inosservanza del principio processuale dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ed ancora una volta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, questa volta argomentate sulla base di citazioni di risalenti ed autorevolissime dottrine. 36.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 232 36.2.1. I motivi sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per sé, oltre che perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 543 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro - ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 36.2.2. Inammissibile, per le ragioni già indicate nel § 4.4. di questa motivazione, è, comunque, la doglianza inerente alle violazioni degli artt. 125, 192 e 546 c.p.p., che celano in realtà doglianze sulla motivazione. 37. Ricorso di SS AR. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva reiterata, condannato alla pena di anni dieci e mesi dieci di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato quanto all'affermazione di responsabilità la sentenza di primo grado, ma ha eliminato l'aumento per la recidiva, riducendo la pena ad anni nove di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 37.1. La difesa denuncia: I erronea applicazione dell'art. 546, comma 1, lett. E) c.p.p. e mancanza della motivazione (la Corte di appello non avrebbe esaminato le censure oggetto dell'atto di appello che trascrive integralmente); II - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) c.p.p. e vizio di motivazione nullità della sentenza per mancata dichiarazione di incompetenza territoriale a favore dell'AUrità giudiziaria di RE IA erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 8, comma 3, c.p.p. e 416-bis c.p. - violazione del principio del giudice naturale mancanza di - motivazione sul punto (la Corte di appello nel trattare in premessa ai ff. 22-24 laH 233 questione, comune a più appellanti, avrebbe omesso di considerare le emergenze sopravvenuti rispetto al momento in cui la questione era stata esaminata dal Tribunale della libertà; né può assumere rilievo la decisione della Corte di cassazione che ha definito il parallelo procedimento "Infinito", trattato con rito abbreviato, per la disomogeneità - come di rito dei materiali probatori valutabili;
da una intercettazione sarebbe emersa prova inequivocabile della sussistenza di un legame indissolubile di ideazione, programmazione e pianificazione con la IA (f. 1177 - 1189 della sentenza di primo grado); III - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 416-bis c.p. ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato associativo (lamenta l'insussistenza della associazione di stampo mafioso che si è ritenuto di poter configurare;
premesso un riepilogo di massime giurisprudenziali in tema, lamenta l'insussistenza di elementi atti a dimostrare l'impiego di un metodo mafioso esteriorizzato e finalizzato al controllo del territorio di riferimento;
lamenta, inoltre, che i valorizzati reati fine fossero in realtà finalizzati a soddisfare esigenze personali dei singoli autori, e non strumentali alla vita ed al raggiungimento delle finalità dell'enucleato sodalizio;
nessun elemento (se si prescinde dalle valorizzate intercettazioni) legittimerebbe l'assunto dell'esistenza ed operatività di un locale in RHO, dove non risulta commesso nessun reato- fine;
difetta la prova del conseguito controllo del territorio in OM, trascurabile essendo la possibile rilevanza dei valorizzati 130 episodi di estorsione, non decisivi in quanto perpetrati su un territorio molto vasto e popolato;
l'affermazione di responsabilità è anche in più punti viziata da una interpretazione non adeguata della acquisite intercettazioni;
a riprova dell'inesistenza del sodalizio de quo si sottolinea che l'associazione imputata non ha alcun reato legato agli stupefacenti >> (f. 13), attività che un sodalizio di 'ndrangheta non potrebbe disdegnare, tanto vero che nel principali processi aventi ad oggetto il reato di cui all'art. 416-bis c.p. si è sempre accompagnata la contestazione di cui all'art. 74 I. droga;
risulterebbe, inoltre, che l'imputato, come altri, era un lavoratore indefesso>> (così il difensore a f. 13 del ricorso), il che mal si concilierebbe con i guadagni che egli avrebbe necessariamente dovuto trarre dalla ipotizzata partecipazione al sodalizio criminoso configurato;
IV - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 192 e 546, comma 1, c.p.p., ed illogicità della motivazione in relazione ai criteri di valutazione della prova per quanto riguarda la ritenuta partecipazione dell'imputato al reato associativo. Trascrive l'elencazione degli elementi invocati dalla difesa nell'atto di appello per smentire l'ipotesi accusatoria, e ripercorre le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità, lamentando che: viene attribuita all'imputato a f. 550 la partecipazione al locale di Bollate, diverso da quello di Rho indicato nel capo di imputazione, concretizzatasi nella messa a disposizione del proprio magazzino per í summit di zona, in contrasto con quanto dimostrato dalla difesa quanto alla natura conviviale dell'incontro del 31 maggio 2008; 234 difettano elementi idonei a far configurare una condotta di partecipazione come delineata dalla giurisprudenza, i cui orientamenti sul punto ampiamente riepiloga;
w la motivazione della sentenza impugnata sia inficiata da numerose lacune sul ruolo w w assunto in concreto dall'imputato; - la Corte di appello nulla ha osservato sulle censure formulate con l'atto di appello - che in parte qua riporta - quanto alla ritenuta partecipazione a summit;
wwquanto all'episodio del 15 febbraio 2008, la Corte ha osservato che l'imputato non fosse stato ivi immediatamente riconosciuto dagli operanti perché ad essi ancora ignoto, ma la difesa aveva documentato che l'imputato era stato individuato già in data 8 febbraio;
- nulla dice la Corte quanto alla presunta partecipazione agli episodi del 1° marzo e del 4 maggio 2008; - l'episodio del 25 maggio 2008 è stato ritenuto realmente avvenuto sulla base di mere intercettazioni, il che è incongruo, perché in caso affermativo gli operanti non avrebbero mancato di disporre un servizio di OCP, in realtà non attivato;
carente sarebbe infine l'interpretazione delle intercettazioni, il cui significato sarebbe stato ricostruito sulla base di mere congetture e con travisamenti;
- non si sarebbe considerato che a molti summit l'imputato non aveva partecipato;
V - violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 493, comma 2, e 603 c.p.p., ed illogicità della motivazione in relazione alla mancata acquisizione di una prova a discarico che asserisce decisiva (si tratta dell'OCP relativo all'episodio del 31 maggio 2008); VI violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) ed E), c.p.p., per erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. e mancanza ed illogicità della motivazione in relazione al diniego di concessione delle attenuanti generiche. 37.1.1. All'udienza 21 aprile 2015 è stata depositata nell'interesse dell'imputato una memoria, 37.1.1.1. Deve, in proposito, immediatamente rilevarsi che, come già chiarito da questa Corte (Sez. I, sentenza n. 23809 del 6 maggio 2009, CED Cass, n. 243799), nel giudizio di legittimità non può tenersi conto di memorie scritte prodotte in udienza contestualmente alle conclusioni, in quanto esse non sono previamente comunicate alle altre parti (il riferimento è, nel caso di specie, al PG ed alle parti civili costituite contro l'imputato), in violazione del contraddittorio nonché delle modalità di presentazione in numero sufficiente per l'esame ad opera delle altre parti. 37.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 235 37.2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, non corrispondendo al vero l'affermazione che i motivi di appello non siano stati esaminatì (cfr. all'evidenza f. 550 ss. della sentenza impugnata, dettagliatamente), oltre che, di conseguenza, del tutto a- specifico, in difetto di una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonchè dell'indicazione delle specifiche ragionì punto per punto - della loro asserita erroneità o lacunosità. Vanno, inoltre, richiamate le considerazioni di cui ai §§ 4.2 e 4.8, s. 37.2.2. Con riferimento al secondo motivo, sì rinvia a quanto già osservato sub §§ 7 ss, 37.2.3. Il terzo motivo ed il quarto motivo riguardano l'affermazione di responsabilità, possono essere esaminati congiuntamente, e sono assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte: Sez. IV, sentenza n. 15497 del 22 febbraio 24 aprile 2002, CED Cass, n. 221693; Sez. VI, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass, n. 256133), del tutto assertivì e, comunque, manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 550 ss. per quanto riguarda la specifica posizione dell'imputato) ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti. Sulla base del complesso degli elementi acquìsìtì, e richiamato quanto già osservato nella premessa generale (in proposito, si rinvia anche ai §§ 6 ss, di questa motivazione), la Corte di appello ha osservato (f. 551 ss.) che che gli elementi di prova a fondamento della responsabilità del SI sono inequivoci. La partecipazione al summit presso il ristorante Borgo Antico del 15.2.2008 è una prova rilevante e decisiva - peraltro non unica, come si vedrà per ritenere la sua appartenenza alla 'ndrangheta. La sentenza [di primo grado] evidenzia come l'oggetto della riunione sia rilevante per l'associazione in quanto si discute di dare sostegno a AR NO, in quel momento molto criticato sulla sua gestione della OM in quanto aveva scelto di conferire la dote a ER AL a prescindere dal consenso del capo della locale (NE) e della IA, E' lo stesso NO a ritenere tale incontro particolarmente importante quando afferma che "se il giorno 15 non vengono da oggi il locale di RM è chiuso". La rilevanza di tale riunione è oltretutto desumibile dal fatto che essa è preceduta da un incontro pomeridiano al bar The Sun, direttamente osservato dall'appuntato AL, che riferiva di avere visto e sentito i partecipi comunicare in stretto dialetto calabrese, Al summit partecipano numerosi affiliati: (LI, RM, RI, AR, SI, CI, NO DR, RO PI e altri), ed è assistito da un attento servizio d'ordine: l'appuntato RG AP 236 riferisce infatti di avervi partecipato, come donna, proprio per non dare nell'occhio, fingendo di essere un avventore del bar in attesa del fidanzato, e di essere stata comunque avvicinata ed interpellata dal giovane CI (galoppino del LI) cui aveva dovuto giustificare la sua presenza e l'attesa del moroso>>> La Corte di appello ha superato Incensurabilmente l'obiezione difensiva relativa all'asserita mancata partecipazione a questo incontro dell'imputato, osservando che In realtà la partecipazione del SI è inequivoca: persino il filmato ripreso al momento dell'uscita dal ristorante dell'intero gruppo, visionato all'udienza del 3 gennaio 2012 con l'ausilio del m.llo RU che utilizzava all'uopo il suo pc rivela la presenza di SI RE, che esce di seguito a RI, MA, SI, AR, NO e LI ed altri, puntualmente citati e indicati dal teste. Nessun rilievo ai fini della identificazione dell'imputato ha la circostanza che il SI sia stato identificato come SI RE in un momento successivo poiché al momento non era noto: si osservi che molti dei partecipi delle locali sono ascoltati e noti di nome, ma la loro fisionomia viene appresa nel corso dei servizi di ocp. E' quindi intuitivo che l'abbinamento dei nomi (già noti perché sentiti nelle conversazioni) ai volti, e al fisico degli stessi, avvenga solo successivamente e tale circostanza non mina l'esattezza della individuazione. Inoltre, l'indicazione fornita dal carabiniere RG AL rispetto al SI risulta quanto mai individualizzante, posto che essa (che aveva visto il SI sia all'interno del bar nel pomeriggio, che poi la sera fuori dal ristorante Borgo Antico) lo indica con riferimento ai grossi baffi bianchi che effettivamente caratterizzano l'imputato e anche la Corte ha avuto modo di riscontrare nelle diverse udienze cui l'imputato ha partecipato. Così, testualmente, il passaggio relativo alla testimonianza resa dalla AL all'udienza del 29.11.2012>>. Anche l'altra obiezione difensiva (relativa ai baffi) è stata esaminata e puntualmente confutate;
si è poi osservato che posto che l'incontro in parola ha tutti i requisiti per essere considerato un summit poiché è stato organizzato con largo anticipo, vi partecipano diversi affiliati di diverse locali, si discutono gli assetti futuri della OM, tale partecipazione ha un rilievo decisivo per ritenere che il SI partecipi a pieno titolo nella OM. Altrettanto rilevante è il summit del 25 maggio presso il magazzino di SI RE, quando vennero conferite le doti a RO SC e OR NO. Sebbene tale summit non sia stato oggetto di diretta osservazione da parte delle forze di polizia, come il precedente, il suo effettivo svolgimento è chiaramente desumibile dalle intercettazioni citate in sentenza che la difesa non contesta nella loro pregnanza e interpretazione>>, Anche relativamente a tale incontro sono state esaminate e puntualmente confutate le obiezioni difensive, e si è concluso che, dalle intercettazioni di conversazioni incensurabilmente valorizzate, si evince che la riunione si effettivamente tenuta presso il magazzino di RV del SI, nel mattino del 25 maggio 2008, ove sono state conferite delle doti a RO SC e RM NT. Anche in questo caso la significatività della riunione per gli scopi strutturali e organizzativi dell'associazione 237 'ndranghetistica non lascia adito a dubbi sull'appartenenza alla stessa dell'imputato. Pochi giorni dopo si svolge un ulteriore incontro di 'ndrangheta ancora nel magazzino di SI RE: il 31 maggio 2008 | Carabinieri, avendo appreso dalle intercettazioni telefoniche, che si sarebbe festeggiato il conferimento delle doti conferite a RO SC e RM NT, effettuano un servizio di ocp in RV trovando piena conferma l'annunciato incontro>>. Dopo aver riportato e valorizzato quanto dichiarato dal teste MENNUTO in proposito all'udienza 17 gennaio 2012, sono state ancora una volta esaminate e confutate le obiezioni difensive, e si è motivatamente osservato che gli acquisiti elementi portano inequivocabilmente a concludere che quello del 31 maggio era un ulteriore incontro di 'ndrangheta e così la condotta partecipativa del SI (contestata con riferimento proprio alla messa a disposizione del suo magazzino per le riunioni di 'ndrangheta) risulta ampiamente provata>>. Sono state, infine, esaminate e confutate le doglianze difensive inerenti al matrimonio di GI NO, figlio dell'odierno coimputato, osservando che Ancora una volta RE (SI) è invitato quale esponente della locale di Rho e in quella veste i sodali si organizzano per andare insieme che poi egli abbia o meno effettivamente partecipato ha scarsa importanza, essendo significativo di appartenenza il fatto che il suo invito avvenisse in quota "locale" di Rho. Ulteriori elementi indiziari ma precisi e concordanti in merito all'appartenenza del SI alla locale di Rho quali contenuti in sentenza sono i vari stralci di conversazione in cui si parla di lui da parte dei vari affiliati sempre in termini di assoluto rispetto ed affidabilità, quale unico elemento serio e di riferimento di una locale, che per il resto è davvero poco considerata>>. DE tutto inammissibili appaiono le ulteriori censure riguardanti l'interpretazione delle conversazioni menzionate a f. 558 ss. della sentenza impugnata, non avendo l'imputato né documentato decisivi travisamenti, né adeguatamente considerato le argomentazioni opposte dalla Corte di appello alle proprie obiezioni. Si è, pertanto, correttamente ed incensurabilmente concluso che gli elementi di prova a carico di SI RE sono inequivoci ed attestano, tutti, la sua intraneità alla "OM", il suo stretto legame con gli esponenti più eminenti, che gli tributano stima e lo convocano a riunioni assai significative per la vita dell'associazione. Quanto al suo specifico contributo agli scopi e alla concreta attività della 'ndrangheta, sebbene non siano emersi a suo carico elementi di spiccato spessore criminale, egli ha fornito un contributo non secondario nel mettere a disposizione il suo magazzino quale luogo d'incontro e di riunioni. Va considerato infatti che per l'associazione non era secondario poter contare su luoghi privati ove eludere i controlli che le forze dell'ordine continuamente espletavano a loro carico. Si evince chiaramente, dai servizi d'ordine fuori dai locali pubblici, dal linguaggio críptico e comunque mai esplicito che usano quando devono incontrarsi, sui luoghi degli appuntamenti, che per i sodali costituisce un vero problema potersi riunire e discutere 238 indisturbati di questioni di 'ndrangheta. L'associazione stessa si manifesta e si sviluppa attraverso una complessa struttura associativa in contínua evoluzione: si devono conferire doti, discutere di strategie, pianificare attività e rapporti con la IA. Solo attraverso la vitalità dell'associazione mafiosa e la saldezza dei vincoli associativi, alimentati dagli incontri e dalle attestazioni di fedelta' e di affiliazione, l'associazione può dedicarsi ai suoi scopi più propriamente illeciti, quali quelli previsti dalla norma. In questa ottica, mettere a disposizione un luogo privato, quale il magazzino di RV, facilmente accessibile e dotato di parcheggio e di accesso dalla strada, sicuro e protetto da orecchie indiscrete quali ci sarebbero nei locali pubblici costituisce un apporto concreto, di sicuro rilievo penale, in quanto integrante la condotta concreta di messa a disposizione. L'apporto specifico fomito dal SI nel procurare una stabile base logistica per incontri e riunione costituisce già per sé condotta di partecipazione specifica indicativa di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale>>, Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro ipotetica erroneità), - limitandosi a reiterare le doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata Su mere ed indimostrate congetture. 37.2.4. Il quinto motivo è all'evidenza assorbito dalle considerazione che precedono;
si rinvia, peraltro, quanto alla non necessità della chiesta acquisizione, a quanto in generale osservato dalla Corte di appello a f. 146 della sentenza impugnata quanto alla non necessità della chiesta integrazione probatoria. 37.2.5. Il sesto motivo è, all'evidenza, generico perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte dei corretti ed incensurabili rilievi con i quali la Corte di appello ha motivato le contestate statuizioni (f. 561 della sentenza impugnata). 38. Ricorso di CA* AL. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo P. e, ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 18.000 di multa, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore della parte civile. 239 NO CE CA RE P) Artt. 110, 644 comml 1 e 5 nn. 2 e 5 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, prestavano a OL IN (di professione agente immobiliare e pertanto imprenditore) la somma dí € 150.000 al tasso usurario dell'8% mensile e ottenendo in restituzione al somma di € 140.000,00 a titolo di interessi. Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditore, stipulando un falso contratto preliminare di compravendita immobiliare a garanzia della restituzione del denaro e al fine di agevolare l'associazione mafiosa. In Legnano e Gallarate in continuazione dal 2004 al 2009 38.1. La difesa denuncia: I www illogicità manifesta del provvedimento gravato (che fonda unicamente sulle dichiarazioni della p.o. NO, incondizionatamente ritenute attendibili, ma prive di riscontri, in questo caso necessari perché la predetta p.o. è costituita parte civile); II violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), c.p.p. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato;
III - vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, che nulla giustifica;
IV violazione dell'art. 606, lett. C), c.p. per il mancato riconoscimento della continuazione con reato ex artt. 73 ed 80 1. droga separatamente giudicato. 38.2. Il ricorso è in toto inammissibile. I motivi sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per sé, oltre che perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 562 ss. per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, unitamente alle dichiarazioni della p.o. (cfr. §§ 29.2.1. ss.). La Corte ha, inoltre, incensurabilmente indicato le ragioni poste a fondamento: del mancato riconoscimento della riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato (f. 568 della sentenza impugnata); della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 (f. 565 s. della sentenza impugnata); - del mancato riconoscimento della continuazione con reato ex artt. 73 ed 80 1. droga separatamente giudicato (f. 566 ss. della sentenza impugnata). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze giȧ non accolte dalla Corte di appero 240 e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture. 39. Ricorso di IO SI. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. ritenuta la qualifica di partecipe 4. 71. 72, 73. 74. 79., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni tredici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha revocato la confisca e disposto il dissequestro e la restituzione all'imputato dell'immobile sito in LE (CZ), loc. PIno, meglio descritto dalla predetta Corte in dispositivo, confermando nel resto la sentenza di primo grado, e disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. IO IM (in concorso con NT IG e IO AN separatamente giudicati) 4) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 697 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 31. 110/75, 7 d.l. 152/91 perchè, in concorso tra loro, con GA NG e GR DM (gíudícatí separatamente) detenevano e portavano in luogo pubblico le seguenti armi, parti di arma, munizioni, esplosivi Nr.1 (una) pistola calibro 7.65 marca CR ZASTAVA, matricola C-171680 con relativo silenziatore (arma comune da sparo alterata) completa di serbatoio con all'interno nr. 7 cartucce (munlzioni per arma comune da sparo); Nr. 100 cartucce cal. 21; Nr. 164 cartucce cal. 22; Nr. 60 cartucce cal, 7,65; Nr. 1 fucile mitragliatore "UZI" con calciolo ripiegabile cal. 9 mm., matricola 95469 da considerarsi arma da guerra completa di serbatoio privo di cartucce Nr. 1 pistola semiautomatica "INTRATEC" cal. 22 matricola K005314 con inserito serbatoio da considerarsi arma comune da sparo contenente nr. 8 cartucce (munizionamento per arma comune da sparo) Nr. 1 pistola "DESERT EAGLE 44" cal. 44 magnum matricola 300082 con inserito caricatore contenente nr° 7 cartucce da considerarsi arma comune da sparo Nr. 1 dispositivo silenziatore di colore nero, privo di matricola Nr. 47 cartucce cal.12 marca OC a AL (munizionamento da caccia) Nr.12 cartucce cal. 12 marca EC LL a AL (munizionamento da caccia) Nr.4 cartucce cal.12 marca SN TA a AL (munizionamento da caccia) Nr. 1 cartuccia cal. 12 marca AS a AL Nr. 8 cartucce cal. 12 marca FW da considerarsi munizionamento da caccia;
Nr.4 cartucce cal.12 marca DI TA (munlzionamento da caccia) Nr.1 cartuccia cal.12 marca OC (munizionamento da caccia) Nr. 1 cartuccia cal. 12 marca EC LL Nr.2 cartucce cal.12 marca WI (munizionamento da caccia) Nr.2 cartucce cal.12 marca EV ON (munizionamento da caccia) Nr.1 cartuccia cal.12 marca ST (munizionamento da caccia) Nr.20 proiettili cal.44 marca EM.P. (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla pístola Imi Desert Eagle Nr.5 proiettili cal. 380 marca FC AU (munizionamento per arma comune da sparo) Nr. 1 proiettile cal. 540 privo di marca;
Nr. 466 proiettili cal. 7.62, di cui 464 munite di palla ordinaria (da qualificarsi come munizionamento per arma comune da sparo) e 3 con palla perforante ND (da qualificarsi munizionamento per arma da guerra) Nr.64 proiettili cal.
5.56 privi di marca da considerarsi munizionamento per arma comune da sparo;
Nr. 5 caricatori di cui 2 per pistole semiautomatiche di medio calibro, 1 per pistola semiautomatica Beretta modelo 98 FS, 1 per pistola semiautomatica Beretta mod 81, 1 per pistola semiautomatica Tanfoglio 241 n. 5 cartucce cal. 44 (munizionamento per arma comune da sparo) utilizzabili dalla pistola IMI Desert Eagle di cui sopra n. 3 cartucce tipo FMJ calibro 9 mm. n. 3 saponette di esplosivo TNT Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare II sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) Accertato in DE il 30.12.08 IO IM 71) DE delitto p. e p. dagli artt 81, 644 C.P. e 7 L. 152/1991 perchè, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a 15.000 euro (capitale residuo nel luglio 2008 di un originario prestito di 40,000 euro), si faceva dare e/o promettere da LI MAno e ZARA DO (avallante) in restituzione della somma erogata interessi usurari, facendosi firmare numero 54 cambiali da euro 800 ciascuna, con scadenze mensili, la prima il 28/7/08 e l'ultima II 28/01/2013, per una somma complessiva da restituire di euro 43.200, corrispondenti al 423% di interesse su base annua;
Con l'aggravante dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1} In Senago e RM dal 25.06.2008 al 30.12.2008. 72) DE delitto p. e p. dagli artt 629 comma 2 in riferimento all'art. 628 comma 3 c.p., c.p. e 7 L. 152/1991 perché, mediante minacce consistite nel dire, a LI MAno e alla madre ZARA DO, le seguenti frasi: "inizio a alzare le mani veramente in famiglia!" - "farà uscire la merda dalla bocca", nonché mediante la forza di intimidazione derivante dall'appartenenza alla cosca di 'ndrangheta locale di Seregno, li costringeva a pagare gli interessi usurari di cui al capo che precede, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno;
Con le aggravanti del fatto commesso da parte di appartenente all'associazione, dell'aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1). In RM il 16.07.2008 e il 23.07.2008 IO IM (in concorso con IO AN giudicato separatamente) 73) DE delitto p. e p. dagli artt 110, 644 C.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perché, in concorso tra loro, IO NL quale materiale erogatore del prestito ed entrambi quali percettori degli Interessi usurari, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari 10,000,00 € ricevuto nell'ottobre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da LI NO, in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 270% su base annua sulla somma stessa, derivanti dall'emissione di due assegni per euro 7.250 ciascuno datati 30.11.2008 e 30.12.2006 e successivamente per il mancato pagamento del secondo assegno, si facevano dare altri due assegni dell'importo di euro 4.700 ciascuno, datati 31.01.2009 e 28.02.2009, per la somma complessiva di 9.400 euro con interessi usurari pari al 177,93% su base annua;
con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale e/o artigianale e avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1) In RM dal novembre 2008 al dicembre 2008 IO IM (in concorso con IO AN giudicato separatamente) 74) DE delitto p. e p. dagli artt 110, 644 C.P. comma 5° nr. 4 e 7 L. 152/1991 perchè, in concorso tra loro, in corrispettivo di una prestazione in denaro pari a euro 3.000,00 nel novembre del 2008, si facevano dare e/o promettere, da EL ES, in restituzione della somma erogata interessi usurari corrispondenti al 240% su base annua sulla somma stessa, derivanti dalla restituzione di euro 4.200,00 come da assegno con scadenza al 30.12.2008; con le aggravanti dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale ed avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bls del c.p. e al fine di agevolare l'attività dell'associazione di cui al capo 1) In RM (MI) dal 18.12.2008 al 30.12.2008 IO IM 79) DE delitto p. e p. dagli artt 110 c.p., 132 D.L.vo 385/93, 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con persone non identificate, in attuazione del programma dell'associazione di cui al capo 1), svolgeva professionalmente attività di concessione di finanziamenti nei confronti di numerose persone (qui di seguito indicata In via esemplificativa e non esaustiva) senza essere iscritto nell'elenco di cui all'art. 106 D.L.vo vo 385/93: OL NO (a cui concedeva un finanziamento di 10.000 euro), CA AN (a cui concedeva un prestito di 2.000 euro), RA IO (a cui concedeva vari finanziamenti nell' ordine di 1000/2000 euro per volta), EN SE ( a cui concedeva un finanziamento di 4.000 euro) Mondello ES, Monopoli Vito. Con l'aggravante di aver commesso Il fatto avvalendosi della forza di intimidazione promanante dal sodalizio mafioso e 242 al fine di favorire l'associazione meglio indicata al capo 1) In Seregno fino al settembre 2008 39.1. La difesa denuncia: I (capo 1) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per inosservanza del principio di corrispondenza tra contestazione e condanna (l'imputato, tratto a giudizio quale associato in posizione apicale, in quanto contabile della locale di SEREGNO, nell'ambito dell'associazione criminosa denominata "La OM", è stato condannato per partecipazione alla stessa); II - (capo 1) violazione dell'art. 416-bis c.p., degli artt. 546, comma 1, lett. C), e 192 c.p.p. - -III (capo 1) - contraddittorietà ed illogicità della prova nella forma del travisamento Trattasi in entrambi i casi di doglianze inerenti all'iter motivazionale della sentenza impugnata, asseritamente inficiato dalla arbitraria interpretazione degli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilità, e dalla mancata considerazione degli elementi favorevoli alla difesa indicati nell'atto di appello, che riepiloga;
IV - violazione dell'art. 416-bis e vizio di motivazione quanto alla mancata derubricazione del reato contestato in quello meno grave di cui all'art. 418 c.p.; V - violazione dell'art. 7 1. n. 203 del 1991 e vizio di motivazione (per illogicità e carenza) quanto alla ritenuta aggravante del c.d. metodo mafioso contestata e ritenuta in relazione ai reati di cui ai capi 71, 72, 73, 74, 79 (essendosi contraddittoriamente premesso che si intendeva valorizzare all'uopo la finalità di favorire il sodalizio); VI - (capi 71. 72, 73.) violazione dell'art. 644 c.p. e motivazione carente ed illogica;
(capo 73.) mancata riapertura del dibattimento in violazione dell'art. 603 c.p.p. (contesta vari vizi motivazionali nei percorsi argomentativi che hanno portato alle affermazioni di responsabilità; lamenta mancato esame della teste ZANELLA, ammessa ex art. 507 c.p.p. ma non esaminata pur non avendovi la difesa rinunziato;
VII - (capo 72) violazione dell'aer.t 629 c.p. ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente la fattispecie contestata senza confutare le argomentazioni esposte nell'atto di appello;
VIII - (capo 79) violazione dell'art. 132 I. n. 385 del 1993 ed illogicità della motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie di esercizio abusivo del credito contestata (lamentando che la fattispecie contestata - condotta posta in essere fino a dicembre 2008 - presuppone una "offerta al pubblico" dei servizi indebitamente gestiti, come richiesto da Cass. n. 46074/09, e che sarebbe stato equívocato il dictum della successiva Cass. 41142/2013, oltre che l'ambito oggettivo della fattispecie, che oggi presuppone l'offerta al pubblico dei propri servizi, requisito da interpretare alla luce del precedente art. 106 nel senso di attività svolte nei confronti di terzi - da individuare secondo la giurisprudenza come soggetti qualitativamente indeterminati - con carattere di professionalità>>, ovvero attraverso il compimento di una serie di atti coordinati del tipo di quelli indicati dalla norma 243 incriminatrice, stabilmente, continuativamente e sistematicamente, laddove l'imputato si è limitato a prestare in 4 occasioni denaro a conoscenti;
IX - (capo 4: detenzione di armi da fuoco) violazione dell'art. 110 c.p. e travisamento delle intercettazioni valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità; X - violazione degli artt. 81 e 133 c.p. per eccessività della pena base e degli aumenti per la continuazione;
violazione dell'art. 62-bis e illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche;
violazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. ed illogicità della motivazione quanto al diniego di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto del presente procedimento e reati separatamente giudicati (in materia di sostanze stupefacenti); ΧΙ quanto alla disposta confisca per equivalente, violazione degli artt. 644, ult. co., c.p. e 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, per omessa considerazione del valore degli immobili de quíbus ai fini della valutazione di compatibilità con i redditi dell'imputato, in difetto di una sproporzione rilevabile ictu oculi;
inoltre numerosi beni - che indica dettagliatamente - sarebbero stati acquistati molti anni prima del fatti contestati, e quindi ad essi in alcun modo riconducibili, ovvero nel 2009, dopo l'arresto dell'imputato; cita a sostegno SU 17 dicembre 2003, M.). 39.1.1. All'udienza 21 aprile 2015 è stata deposiatata nell'interesse dell'imputato una memoria. 39.1.1.1. Deve, in proposito, ribadirsi quanto già osservato nel § 37.1.1. 39.2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 39.2.1. Il primo motivo è infondato. Invero, a parere del collegio non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione con cui l'imputato, rinviato a giudizio per aver preso parte in posizione vertiISca ad una associazione mafiosa, sia condannato per aver semplicemente partecipato alla stessa associazione, perché la prima contestazione, pur tenuto conto della diversità delle fattispecie (§ 34.2.7.1.), ricomprende di necessità la seconda;
non può, quindi, assumere decisivo rilievo, ex art. 521 c.p.p., la gerarchia interna al medesimo sodalizio (argomenta da Sez. I, sentenza n. 32094 del 18 febbraio 2004, CED Cass. n. 229488). Neppure può ipotizzarsi una violazione del contraddittorio e del correlato diritto dell'imputato ad un equo processo, dal momento che l'imputato è stato messo in condizione di interloquire pienamente sulla riqualificazione giuridica operata dal Tribunale, dapprima 244 con l'atto di appello e, in seguito, con il ricorso per cassazione;
vale, in proposito, quanto già osservato nel § 32.3.13. 39.2.2. Gli ulteriori dieci motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro evidente genericità, perché meramente reiterativí, e comunque della loro manifesta infondatezza, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello ha posto a fondamento delle contestate statuizioni: (II e II motivo f. 570 ss. della sentenza impugnata) al riguardo, pur avendo la Corte di appello posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni di conversazioni, integralmente riportate, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisamenti, appare assorbente il rilievo che il ricorrente ha denunciato unicamente violazione degli artt. 546 e 192 c.p.p., non anche vizi di motivazione: trattasi di doglianza non consentita, per le ragioni già indicate nel § 4.4. di questa motivazione, in quanto cela inammissibilmente doglianze sulla motivazione;
(IV motivo - f. 586 della sentenza impugnata); - (V motivo f. 590 s. della sentenza impugnata) al riguardo non appare inopportuno - evidenziare che la contestazione della circostanza aggravante de qua evocava sia l'impiego del c.d. "metodo mafioso" che le cc.dd, "finalità agevolative"; www(VI motivo f. 587 ss. della sentenza impugnata) a prescindere dalle ineccepibili argomentazioni della Corte di appello nel complesso (e quindi anche con riferimento alle contestate affermazioni di responsabilità) appena richiamate, deve rilevarsi che la doglianza riguardante la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale (di per sé generica perché il ricorrente non indica în ricorso né le in ipotesi errate - ragioni della mancata escussione, né la possibile, decisiva incidenza delle circostanze sulle quali la teste avrebbe dovuto deporre sulla conclusiva affermazione di responsabilità), è macroscopicamente non consentita poiché la teste de qua era stata ammessa d'ufficio ex art. 507 c.p.p., e l'imputato non ha quindi titolo per dolersi della sua mancata escussione;
(VII motivo): la doglianza è palesemente generica perché non sorretta da specifici riferimenti critici alle argomentazioni poste a fondamento della statuizione contestata;
(VIII motivo f. 591 ss. della sentenza impugnata), valorizzando gli innumerevoli rapporti di prestito intrattenuti da IO, in relazione ai quali i debitori hanno negato di aver pagato interessi sulle somme ricevute>>, nonché í plurimi rapporti di prestito gestiti da IO, perduranti nel tempo ed indicativi della rilevante disponibilità di liquidità>>, che provano l'abitualità e la diffusività dell'attività esercitata dall'imputato>>, inequivocabilmente dimostrata dalla documentarne sequestrata in casa sua;
in proposito, si rinvia anche a quanto già osservato in diritto sub § 35.3.3.3.; (IX motivo - f. 594 ss. della sentenza impugnata); 245 (X motivo f. 602 della sentenza impugnata); - (XI motivo • f. 596 ss. della sentenza impugnata): a fondamento della contestata w w . w statuizione di confisca, la Corte di appello ha, in particolare, correttamente ed Incensurabilmente osservato che la sentenza di primo grado (f. 1233) aveva disposto la confisca ex art. 12-sexies cit. di tutti i beni riconducibili all'imputato e già sottoposti a sequestro, nel corso del procedimento, in relazione non soltanto al reati di usura, ma anche a quello di cui al capo 1) (trattasi di ipotesi di confisca obbligatoria); ha, inoltre, esaminato e puntualmente confutato la censura riguardante la ritenuta fittizietà delle intestazioni degli immobili rispettivamente a ciascuno del figli dell'imputato (f. 597 ss. della sentenza impugnata), osservando che L'onere [di dimostrare la legittimità della provenienza dei beni che si assuma fittiziamente intestati e l'effettività della propria titolarità] incombente a carico dei terzi intestatari dei beni, non è stato - a parere della Corte - efficacemente svolto, sicchè deve confermarsi la richiamata presunzione. Ininfluente appare la prova testimoniale chiesta ex art. 603 cpp nei motivi di appello, trattandosi di richiesta di escussione testimoniale del marito della figlia di IO, HI ND, egli stesso intestatario fittizio del bene. Neppure ricorrono, con riferimento alla dedotta integrazione di prova orale, ¡ requisiti di necessarietà e decisività richiesti per la riapertura istruttoria in sede di appello>>. Si è dato atto di avere acquisito ex art. 603 c.p.p., tutti i documenti prodotti dall'appellante anche con memoria successiva ai motivi di appello (dep. il 17.3.2014), e del fatto che, nell'ultima produzione documentale, risultavano valori diversi (di valutazione degli immobili e di prezzi corrisposti) rispetto a quelli dichiarati nei motivi di appello;
si é poi passati ad esaminare puntualmente la situazione reddituale degli intestatari con riferimento a tutti gli acquisti de quibus e le relative censure della difesa (f. 598 ss. della sentenza impugnata), osservando che In ogni caso, gli esborsi sopportati dall'imputato per gli investimenti immobiliari che ha effettuato, nei casi menzionati, risultano sproporzionati alle sue capacità reddituali, come dichiarate, avvalorandosi, per tal verso, la menzionata presunzione di illecita accumulazione patrimoniale. Infatti, pur rilevandosi un incremento del suo patrimonio immobiliare, già a partire dal 1998, IO ha mantenuto un livello di reddito del tutto inadeguato a giustificare l'evoluzione del suo patrimonio. Il reddito dichiarato negli anni 2008 e 2010 risulta di euro 46.000/49000 di imponibile e circa 65.000 complessivo lordo>>. Ed ancora, sono stati specificamente confutati i rilievi di cui ad una meoria depostata in udienza (f. 600 s.). Si è, pertanto, incensurabilente concluso che A fronte di questa situazione sperequata per difetto, la difesa non è stata in grado di vincere la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, collegata alla accertata sproporzione, con elementi giustificativi degli acquisti, attendibili e circostanziati. E' stato provato, invece, che, in concomitanza con la positiva evoluzione della sua situazione patrimoniale, IO è risultato dedito ad attività di prestito, in violazione all'art. 132 DIvo 385/93, indi ad attività di usura, ed infine intraneo al contestato sodalizio di 'ndrangheta nel periodo in contestazione (2007-2010). Le censured 246 difensive, pertanto, vanno rigettate, ad eccezione del terreno sito in LE (CZ) località PIno, via Mentana, iscritto al catasto terreni foglio 29 particella 505. La Corte, infatti, rileva che il bene immobile in esame risulta effettivamente ricevuto da IO IM in donazione dai propri genitori e, per l'effetto, essendo provata la legittima provenienza, deve essere dissequestrato e restituito all'appellante>>. Con il complesso di tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare genericamente doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 40. Ricorso di OD NT. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 19., esclusa la contestata aggravante, e condannato alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 500 di multa, con le statuizioni accessorie. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente alla sola fattispecie di detenzione (10 e 14 I. armi), assolvendo l'imputato dagli ulteriori reati per non aver commesso il fatto, e riducendo la pena ad anni due e mesi due di reclusione ed euro 500 di multa. OD NT 19) DE delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., 10, 12, 14 L. 497/74, 23 I. 110/75, 648 c.p., 7 d.l. 152/91 perché, in concorso con NDna AN, ED US AN, IA DI LO (giudicati separatamente), deteneva e portava in luogo pubblico le armi e le munizioni qui di seguito indicate: m Un revolver marca Astra mod. "Cadix", calibro 38 Special, avente matricola abrasa;
-Una pístola semi-automatica "Glock" mod."19" calibro 9 X 21 avente matricola nr.EN672;- -Nr. 1 pistola semi-automatica "Colt" mod. "Government" cal. 45 "ACP" avente matricola nr. 5529329E;- -Un fucile sovrapposto da caccia calibro 12 marca "ET Beretta" avente canne mozze e calcio tagliato;
- -Nr.5 cartucce blindate calibro 38 Special;
- -Nr. 10 cartucce palla a piombo calibro 38 Special;
- -Nr.18 cartucce calibro 9 X 21 blindate;
- -Nr.55 cartucce calibro 45 ACP;
- -Nr.7 cartucce calibro 12 a palla;
- -Nr.5 cartucce calibro 12 a AL;
- -Mt.6 circa di miccia per accensione a lenta combustione;
- -Nr.8 inneschi detonanti a fuoco;
-- -Nr.1 Innesco detonante elettrico completo di cavo elettrico;
- +Nr.1 innesco temporizzato completo di timer;
.... *Nr.3 saponette di esplosivo, verosimilmente "TNT";- -Nr. 3 Bossoli esplosi di proiettile calibro 30-30 WI;
-Nr. 2 Bossoli esplosi di proiettile calibro 7.62 con numeri impressi sul fondello 794 Lettere D A;
-Nr. 7 Bossoli esplosi di proiettile calibro 44 AG marca G.F.L.; -Nr. 3 ogive senza bossolo calibro 9 mm blindate Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) 247 Accertato in Seregno il 23.02.09 40.1 La difesa denuncia: I - omessa motivazione quanto alla sussistenza del dolo dell'imputato e quanto alla determinazione della pena (lamenta che le valorizzate intercettazioni non diano prova della consapevolezza dell'imputato della contestata detenzione di armi comuni e di esplosivo;
nonché l'eccessività della pena, così determinata valorizzando negativamente un non meglio precisato comportamento processuale in appello). 40.2. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 40.2.1. Le doglianze inerenti all'affermazione di responsabilità sono all'evidenza generiche perché reiterative, e comunque manifestamente infondate, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 605 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, e che risultano incensurabilmente interpretate, tenendo anche conto delle obiezioni dell'appellante, puntualmente superate 40.2.2. Infondato è l'altro motivo: pur dovendo convenirsi che la Corte di appello ha negativamente valorizzato un comportamento processuale che sarebbe stato tenuto dall'imputato nel corso del giudizio di appello non meglio descritto, deve, peraltro, rilevarsi che la contestata statuizione è stata ciononostante correttamente ed incensurabilmente motivata valorizzando altresì la indiscutibile gravità dei fatti accertati. 41. Ricorso di NG SI. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. A4, A5., in continuazione tra sé e con reati separatamente giudicati, esclusa la recidiva, e condannato alla pena di anni quindici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado limitatamente al reato di cuí al capo 1., assolvendo l'imputato dalle residue imputazioni perché i fatti non sussistono, riducendo la pena ad anni dodici di reclusione, e disponendo le statuizioni accessorie dell grado in favore delle parti civili. 248 Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6, 41.1. La difesa denuncia: I - violazione dell'art. 416-bis c.p. In ordine alla partecipazione dell'imputato all'asserita associazione di tipo mafioso;
violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. sul punto;
manifesta illogicità del ragionamento probatorio e travisamento della prova (lamenta ad un tempo l'insufficienza degli elementi valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilità e la presenza in atti di elementi di segno contrario, ripercorrendo entrambi - trattasi in massima parte di intercettazioni di conversazioni;
le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NO in danno del ricorrente sarebbero intrinsecamente inattendibili per assoluta incertezza e genericità, e comunque sfornite deí necessari riscontri individualizzanti;
il ricorrente è assente ad un gran numero di presunti summit e non ha contatti di rilievo con altri presunti esponenti della cosca di riferimento); -II violazione e/o erronea applicazione dell'art. 316 c.p.p. in ordine al sequestro conservativo disposto con ordinanza 19.7.2011 dal Tribunale di MI;
mancanza e/o illogicità della motivazione sul punto;
III erronea applicazione della legge penale in ordine al trattamento sanzionatorio ed illogicità della motivazione, quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena, che assume eccessiva;
IV-violazione e/o erronea applicazione della penale in ordine alla mancata esclusione delle parti civili costituite (in primis FAI e Regione IA). 41.2. Il ricorso è in toto inammissibile. 41.2.1. I motivi sono all'evidenza tutti estremamente generici, di per sé, oltre che perché reiterativi, e comunque manifestamente infondati, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 621 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, unitamente alle conformi dichiarazioni del collaboratore di giustizia NO, ed esaminando e confutando puntualmente le obiezioni difensive di rilievo. 41.2.2. La Corte ha, inoltre, incensurabilmente indicato le ragioni poste a fondamento: - del mancato accoglimento dell'appello inerente al contestato sequestro conservativo (f. 618 della sentenza impugnata), dichiarandolo in parte qua inammissibile per genericità, 249 essendo l'appellante a richiamare il dato formale della intestazione, già esaurientemente confutato nell'ambito del sub procedimento cautelare, e cionondimeno insistentemente reiterato (anche in sede di legittimità), e concludendo nel senso che ad onta della fittizia intestazione dell'immobile in sequestro alla società Lariana Costruzioni s.r.l., di cui è legale rappresentante la figlia NG RA, il magazzino [è ] sempre stato nelal disponibilità di SI NG>>; della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti generiche (f. 617 ss. della sentenza impugnata), ancora una volta evidenziando l'estrema genericità, in parte qua, dell'appello. 41.2.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della loro wwwww ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 41.2.4. L'ultima doglianza, relativa alla mancata esclusione delle parti civili costituite, oltre ad essere estremamente generica, non è consentita, poiché dedotta per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello (non figurando nel riepilogo nei motivi di appello, la cui esaustività non è contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificità del motivo, poiché la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex art. 606, ultimo comma, c.p.p.: Sez. II, sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass, n. 259066). 42. Ricorso di RA NU. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e, ritenuta la recidiva specifica, condannato alla pena di anni dodici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 250 42.1. Ricorso di RA LA LI. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo 1. e condannato alla pena di anni nove di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo ai reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 42.2. La difesa (con due distinti ricorsi sottoscriti dal medesimo avvocato) denuncia: (ricorso RA NU) I violazione degli artt. 192, 546, 533 c.p.p., in relazione all'affermazione di responsabilità vizio di motivazione, per contraddittorietà delle conclusioni rispetto alle premesse, ed illogicità in ordine sia alla decisività e completezza del materiale probatorio richiamato, sia quanto all'omesso esame di dati probatori risultanti dagli atti e specificamente richiamati nell'atto di appello - nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. E), c.p.p. (lamenta che la prova della partecipazione dell'imputato alla 'ndrangheta, ricollegata dalla contestazione alla sua ritenuta e data per scontata partecipazione alla locale di BOLLATE, sia stata in sostanza incongruamente desunta dagli assidui colloqui telefonici dell'imputato con il cugino ND, che di detta locale era il capo, aventi in realtà oggetto neutro ripercorre all'uopo le conversazioni valorizzate a fondamento dell'affermazione di responsabilità accompagna le proprie argomentazioni con plurimi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza sulla motivazione delle sentenze); II - violazione/errata applicazione dell'art. 416-bis, comma 4, c.p., nonché vizio di motivazione, per mancata integrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'aggravante della dotazione di armi, poiché nulla dimostra che la locale di BOLLATE avesse disponibilità di armi;
III mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche (motivatamente richieste a f. 127 s. dell'appello, che riporta); IV - violazione del principio di immanenza della partecipazione mafiosa e mancanza di motivazione, per contraddittorietà evidente, in ordine al denegato riconoscimento del vincolo della continuazione con la precedente condanna per la medesima fattispecie (art. 606, comma 1, lett. B) ed E) in riferimento all'art. 81 cpv. c.p.). (ricorso RA ND LI) I violazione degli artt. 192, 546, 533 c.p.p., in relazione all'affermazione di responsabilità - vizio di motivazione, per essere stati valorizzati elementi del tutto irrilevanti;
illogicità in ordine sia alla decisività e completezza del materiale probatorio richiamato, sia quanto all'omesso esame di dati probatori risultanti dagli atti e specificamente richiamati nell'atto di appello - nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, 251 lett. E), c.p.p. (lamenta che la prova della partecipazione dell'imputato alla 'ndrangheta, ricollegata dalla contestazione alla sua ritenuta partecipazione alla locale di BOLLATE, asseritamente dimostrata dalla partecipazione con il padre NU a summit di 'ndrangheta, e dall'avere strumentalizzato a favore del sodalizio la sua attività presso la IANOMI s.p.a., sia stata in realtà incongruamente desunta da una serie di conversazioni intercettate, malamente interpretate, ma in realtà insignificantí - ripercorre all'uopo le conversazioni, in massima parte inerenti alla sua assunzione presso la predetta società, valorizzate a fondamento dell'affermazione di responsabilità e le ulteriori risultanze, evidenziando che non solo nulla smentisce l'assunto che egli si era ivi recato esclusivamente per prelevare il padre, ma, più concretamente, perché NO NT, presente a quel summit, ne ha escluso la presenza>> riepiloga i 4 punti salienti sui quali lamenta omessa motivazione (f, 7 s. del ricorso) - accompagna le proprie argomentazioni con plurimi riferimenti di dottrina e di giurisprudenza sulla partecipazione ad associazione mafiosa, sulla prova indiziaria, sulla prova per intercettazioni e sulla regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio - ripercorre a f. 27 ss. presunte incongruenze, omissioni e salti logici della decisione); II violazione/errata applicazione dell'art. 416-bis, comma 4, c.p., nonché vizio di motivazione, per mancata integrazione di tutti gli elementi costitutivi dell'aggravante della dotazione di armi, poiché nulla dimostra che la locale di BOLLATE avesse disponibilità di armi;
III mancanza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche (motivatamente richieste a f. 127 s. dell'appello, che riporta). 42.3. I ricorsi sono in toto inammissibili. 42.3.1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di RA NU (padre di ND LI) è all'evidenza estremamente generico, di per sé, oltre che perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 640 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, ed esaminando e confutando puntualmente le obiezioni difensive di rilievo. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto della Idro - W ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già non accolte dalla Corte di appelo 252 e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nel modi di rito eventuali travisamenti. 42.3.2. Il secondo motivo non è consentito, poiché dedotto per la prima volta in questa sede, non avendo costituito oggetto dell'appello (non figurando nel riepilogo nei motivi di appello, la cui esaustività non è contestata dal ricorrente, come, in ipotesi, in caso di omessa pronuncia, sarebbe stato doveroso, a pena di a-specificità del motivo, poiché la tempestiva deduzione in appello di una violazione di legge maturata in primo grado costituisce presupposto per la sua deduzione in Cassazione ex art. 606, ultimo comma, c.p.p.: Sez, II, sentenza n. 9028 del 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066). 42.3.3. Generici e, comunque, manifestamente infondati sono anche il terzo ed il quarto motivo, avendo la Corte di appello incensurabilmente indicato le ragioni poste a fondamento del diniego delle attenuanti generiche (f. 686 della sentenza impugnata), ed al mancato riconoscimento della continuazione con reato separatamente giudicato (f. 686 della sentenza impugnata). Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni - punto per punto della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti, 42.3.4. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di RA ND LI (figlio di NU) è all'evidenza estremamente generico, di per sé, oltre che perché reiterativo, e comunque manifestamente infondato, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 640 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando essenzialmente plurime intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta decisivi travisamenti, ed esaminando e confutando puntualmente le obiezioni difensive di rilievo. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già non accolte dalla Corte di appello 253 e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 42.3.5, Valgono, quanto al secondo ed al terzo motivo, i rilievi svolti rispettivamente nel § 42.3.2. e nel § 42.3.3. Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare le doglianze già non accolte dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti. 43. Ricorsi di VO EN. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1. 113. 115., unificati dal vincolo della continuazione, e condannato alla pena di anni undici di reclusione, con le statuizioni accessorie, anche in favore delle parti civili. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, disponendo le statuizioni accessorie del grado, anche in favore delle parti civili. Con riguardo al reato associativo, si richiama l'imputazione riportata sub § 6. 113) VO CE DE delitto p. e p. dall'art. 73 co 1 D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7 D.L. 152/1991 perché cedeva a IC MA (nei confronti della quale si procede separatamente un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuto accertare, ma comunque del valore di 3000 euro, Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1), In LO e Antegnate il 07.04.2008 115) VO CE DE delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p. 73 co 1 bis lettera a) D.P.R. 309/90 e successive modifiche e 7 D.L. 512/1991 perché, in concorso con VO AN (nei confronti del quale si procede separatamente) e altre persone non identificate, deteneva, al fine di cederlo a terzi, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, analiticamente non potuta accertare, ma comunque non modico. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio criminoso meglio indicato al capo 1) In Canonica d'Adda nell'aprile 2008 43.1. La difesa denuncia: (ricorso avv. GI) I violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B), C), E) - inosservanza e/o erronea mancanza (non si precisa di cosa) - inosservanza e/o applicazione dell'art. 416 bis c.p. erronea applicazione di norme processuali mancanza, manifesta illogicite 254 contraddittorietà della motivazione, anche in riferimento agli artt. 125, 192, 546 lett. E) c.p.p. (erroneamente egli è stato ritenuto partecipe dell'associazione, pur non avendo mai partecipato a summit o incontri di altra natura, valorizzando elementi invero neutri ed insignificanti che si è preteso di trarre da intercettazioni malamente interpretate, anche valorizzando quelle che al più erano mere millanterie, con iter motivazionale in contrasto con quanto richiesto dalla giurisprudenza della cassazione in più occasioni); (ricorso personale) nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. Iwww 40 c.p., nonché per mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto alle affermazioni di responsabilità per i tre reati ascritti all'imputato (quanto al capo 1, non sarebbe congruamente indicato il contributo causalmente rilevante fornito dall'imputato all'associazione, nulla emergendo di decisivo, in proposito, dalle valorizzate interpretazioni;
lamenta travisamento quanto alla individuazione del preteso attentato dinamitardo, che tale non era, ed omessa motivazione quanto al presunto legame del fatto con le vanterie dell'imputato che, peraltro, non abitava sopra il ristorante La Cadrega;
incomprensibile sarebbe l'iter motivazionale della sentenza impugnata che ripercorre quanto H all'appartenenza dell'imputato alla 'ndrangheta; analogamente, quanto ai capi 113. e 115., manca adeguata motivazione sul ruolo dell'imputato e sulla sua rilevanza causale;
II - difetto di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. 43.2. I ricorsi sono in toto inammissibili, In particolare, del tutto inammissibile per palese genericità è il ricorso del difensore (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte punto per punto - della loro di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni ipotetica erroneità). Altrettanto generico, anche perché meramente reiterativo, e comunque manifestamente infondato, è il ricorso personale, a fronte delle argomentazioni (giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede) che la Corte di appello (f. 688 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha posto a fondamento delle contestate statuizioni, valorizzando essenzialmente il contenuto di plurime intercettazioni di conversazioni, integralmente riportate, che risultano incensurabilmente interpretate, ed in relazione alle quali il ricorrente non documenta travisament;
la Corte di appello (f. 698 della sentenza impugnata) ha anche dichiarato inammissibili per genericità i motivi di appello riguardanti i reati di cui ai capi 113 e 115, ed ha posto a fondamento della pure contestata determinazione del trattamento sanzionatorio, quanto agli aumenti operati per la continuazione, la gravità dei reati satellite (la pena base era già stata determinata nel minimo edittale). 255 Con tali argomentazioni il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente (manca, infatti, in ricorso una compiuta disamina delle contrarie argomentazioni della Corte di appello, nonché l'indicazione delle specifiche ragioni punto per punto - della loro ipotetica erroneità), limitandosi a reiterare genericamente doglianze già sconfessate dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, e senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti, 44. Ricorso di HI BI. L'imputato in primo grado è stato dichiarato colpevole del reato di cui al capo R., esclusa la contestata recidiva, e condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa, con le statuizioni accessorie, anche in favore della parte civile. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado quanto all'affermazione di responsabilità, eliminando l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991, e conseguentemente riducendo la pena ad anni due e mesi otto di reclusione ed euro ottomila di multa, disponendo le statuizioni accessorie del grado in favore della parte civile. OC FA R) Artt. 110, 644 commi 1 e 5 n. 5 c.p., 7 d.l. 152/1991 perché, in concorso con LI DE e con altre persone non identificate, prestavano a OL IN (di professione agente immobiliare e pertanto imprenditore) la somma di € 10.000,00 al tasso del 50% da restituire dopo 15 gg,, Con le aggravanti di aver commesso il fatto ai danni di imprenditore e al fine di agevolare l'associazione maflosa, In Legnano e Gallarate nel 2009 44.1. La difesa denuncia: I erronea applicazione dell'art. 644 c.p. e manifesta illogicità della motivazione per avere erroneamente ritenuto attendibili le dichiarazioni della p.o. ed attribuito valenza confessoria a quelle dell'imputato, e per avere considerato quale vantaggio usurario anche una somma al contrario destinata al pagamento dell'IVA. 44.2. Il ricorso è infondato. La Corte di appello, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vízi rilevabili in questa sede (f. 701 ss. della sentenza impugnata per quanto riguarda la specifica posizione del ricorrente), ha essenzialmente valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di usura, le dichiarazioni della persona offesa NO riscontrate dalle conversazioni intercettate, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti, osservando che, sebbene la lettura delle dichiarazioni rese dal OL all'udienza dell'8.5.2012 nel controesame condotto dal difensore di OC riveli invero una ricostruzione dei fatti alquanto confusa in quanto egli non ricorda esattamente l'importo dell'assegno rilasciato allo OC (dichiara in punti diversi del suo esame importi sempre 256 diversi: 3.000,00 euro, 2.000,00 1.500,00 euro) non ricordava l'epoca dell'accordo e ricostruisca i rapporti contabili in maniera alquanto confusa, il fatto di usura è sostanzialmente ammesso dall'imputato. Egli, infatti, riconosce di avere ricevuto un assegno dal OL di € 3.500,00 e di avergli restituito una somma in contanti di € 2.800,00, ma imputa la differenza (€ 700,00) al pagamento dell'IVA. Dichiara cioè di avere inteso far apparire un'operazione fittizia di consulenza prestata dalla sua società, la General Consulting, in favore di quella del OL, con emissione di "regolare" fattura e di avere perciò versato l'IVA al fine di poter riscuotere in bianco l'assegno del OL che poi fu in realtà protestato>>. Ed ha incensurabilmente attribuito valenza dirimente al rilievo che, anche a volere ammettere per vera la ricostruzione dei fatti fornita dall'imputato, egli presto del danaro ad un tasso di interesse sproporzionato e sicuramente integrante usura, facendosi restituire la somma di € 3.500,00 a fronte di un prestito di € 2.800,00. Che la differenza fosse stata impiegata per versare IVA per un'operazione inesistente o in qualunque altro modo, tale circostanza non incide sul reato di usura, che si perfeziona con il pagamento degli interessi usurari, qualunque sia il loro successivo impiego e qualunque fosse la ragione che ne giustificasse la richiesta. In tale ottica, la specificazione resa dall'imputato "il dollaro costa", si attaglia perfettamente alla fattispecie usuraria di cui è causa, anche seguendo la giustificazione difensiva resa. Come dire, che a fronte del prestito della somma iniziale di € 2.800,00 || OL doveva prestarsi all'operazione contabile fittizia, utile a OC per incrementare la sua situazione reddituale (apparente), e pagare il danaro ad un tasso sicuramente usurario, sia pure per pagare l'IVA di una operazione commerciale di consulenza inesistente>>. Se ne è correttamente desunto che il pagamento dell'IVA non era direttamente collegato all'operazione descritta nel capo di imputazione, ma era scaturito dalla dolosa intenzione dell'imputato di utilizzare quella operazione finanziaria per volgere la situazione reddituale apparente a proprio vantaggio, addossando il relativo costo (consistente appunto nel pagamento dell'IVA) alla p.o., ma pur sempre traendo dalla complessiva operazione un indebito profitto usurario. 45. LE STATUIZIONI CONCLUSIVE: RIEPILOGO La sentenza impugnata va annullata nei confronti di: 44IA AR IO limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di MI (il ricorso va nel resto rigettato); EL RA limitatamente al reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto, senza rinvio, per l'effetto eliminando la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, e rideterminando la pena complessiva in anni nove e mesi sei di reclusione (il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile); 257 GO UN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di MI;
- RI IC limitatamente al reato di cui al capo A6) perché il fatto non costituisce reato, senza rinvio, per l'effetto eliminando la relativa pena inflitta in continuazione di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, e rideterminando la pena complessiva in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa (il ricorso va, nel resto, dichiarato inammissibile), Sono inammissibili i ricorsi di TI BI, OI ET, BE EL, CA OM, CI PA, OI PA ES, AV EN BE NT, IN EN NI, NI TO, AN TE, AR NA, OL TT, TE SA, CI AR, NE ZI, IS IO, ON EA, IO RO, LI RO, RO IO ES, SS AR, CA OO, NG SI, ER MI GI, RA NU, RA LA LI, VO EN: ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i predetti ricorrenti vanno, conseguentemente, condannati, al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto del motivi che essi hanno proposto í ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità delle rispettive colpe - ciascuno al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. E' inammissibile anche il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di MI, esonerato ex lege dalle statuizioni accessorie. Vanno rigettati i ricorsi di ST IN, IN LO AO, NO ES, NE GI IO, OV EN AL, GO AN, IO IC, IO SI, PO NT, HI BI: ai sensi dell'art. 616 c.p.p., i predetti ricorrenti vanno, conseguentemente, condannati, al pagamento delle spese processuali. 45.1. Le predette statuizioni comportano altresì, ex lege: la condanna di TI BI, ST IN, BE EL, CA OM, IA AR IO, CI PA, EL RO, AV EN BE NT, NO ES, OL TT, TE SA, NE GI IO, OV EN AL, CI AR, NE ZI, IS IO, ON AN, GO AN, IO RO, IO NI, LI RO, RO IO ES, SS AR, IO SI, NG SI 258 ER MI GI, RA NU, RA ND LI, VO EN in solido alla rifusione in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno e Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate per ciascuna in euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge;
la condanna di BE EL alla rifusione in favore della parte civile Ministero della Difesa delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge;
la condanna di TI BI, ST IN, BE EL, CA OM, IA AR IO, CI PA, EL RA, AV EN BE NT, NO ES, OL TT, TE SA, NE GI IO, OV EN AL, CI DO, NE ZI, IS IO, IO DE, IO IC, LI DE, RO IO ES, SS AR, IO SI, NG SI, ER MI GI, RA NU, RA ND LI, VO EN in solido alla rifusione in favore della parte civile Regione OM delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro cinquemila, oltre accessori come per legge;
la condanna di TI BI, CA OM, EL RA, IO DE, IO IC, LI DE, IO SI in solido alla rifusione in favore della parte civile Provincia di MO e della RI delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge;
-la condanna di IO DE, IO IC, LI DE in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di DE delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro quattromila, oltre accessori come per legge;
la condanna di IA AR IO e NE GI IO in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di AV delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremilaseicento, oltre accessori come per legge;
W- la condanna di TI BI, CA OM, EL RA, IO SI in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di Seregno delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro quattromilacinquecento, oltre accessori come per legge;
259 · la condanna di RA ND LI alla rifusione in favore della parte civile CAP Holding s.p.a. delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge;
- la condanna di ON AN e GO AN in solido alla rifusione in favore delle parti civili EN GO Strade s.r.l. in liquidazione, EN GO General Contractor s.r.l., EN Costruzioni Alpe s.r.l. delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate per ciascuna in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge;
-la condanna di GO AN alla rifusione in favore della parte civile EN GO Holding s.p.a. in liquidazione alla rifusione delle spese sostenute in questo grado, che vanno liquidate in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: IA AR IO limitatamente alla statuizione di confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di MI, e rigetta nel resto il ricorso;
- EL RA limitatamente al reato di cui al capo 3) per non aver commesso il fatto, e per l'effetto elimina la relativa pena inflitta in continuazione di mesi tre di reclusione, così rideterminando la pena complessiva in anní nove e mesi sei di reclusione, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso;
- GO UN con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di MI;
- RI IC limitatamente al reato di cui al capo A6) perché il fatto non costituisce reato, e per l'effetto elimina la relativa pena inflitta in continuazione di mesi due di reclusione ed euro cento di multa, così rideterminando la pena complessiva in anni sei e mesí quattro di reclusione ed euro millecinquecento di multa, e dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili í ricorsi di TI BI, DI ET, BE EL, CA OM, CI PA, DI PA ES, AV EN BE NT, IN EN IC, NI TO, AN TE, AR NA, OL TT, TE SA, CI DO, NE ZI, IS IO, ON AN, IO DE, LI DE, RO IO ES, SS AR, CA 260 AL, NG SI, ER MI GI, RA NU, RA ND LI, VO EN, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende. IC inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di MI. Rigetta i ricorsi di ST IN, IN LO AO, NO ES, NE GI IO, OV EN AL, GO AN, IO NI, IO SI, PO NT, HI BI e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna: - TI BI, ST IN, BE EL, CA OM, IA AR IO, CI PA, MB RO, AV EN BE NT, NO ES, OL TT, TE SA, NE GI IO, OV EN AL, CI AR, NE ZI, IS IO, ON EA, GO AN, IO RO, IO NI, LI RO, RO IO ES, SS AR, IO SI, NG SI, ER MI GI, RA NU, RA ND LI, VO EN in solido alla rifusione in favore delle parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell'Interno e Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura delle spese sostenute in questo grado, che liquida per ciascuna in euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge;
BE EL alla rifusione in favore della parte civile Ministero della Difesa delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremiladuecento, oltre accessori come per legge;
- TI BI, ST IN, BE EL, CA OM, IA AR IO, CI PA, EL RO, AV EN BE NT, NO ES, OL TT, TE SA, NE GI IO, OV EN AL, CI DO, NE ZI, IS IO, IO DE, IO IC, LI RO, RO ΝΤ ES, SS AR, IO SI, NG SI, ER MI GI, RA NU, RA ND LI, VO EN in solido alla rifusione 261 favore della parte civile Regione OM delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro cinquemila, oltre accessori come per legge;
- TI BI, CA OM, EL RA, IO DE, IO IC, LI DE, IO SI in solido alla rifusione in favore della parte civile Provincia di MO e della RI delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge;
IO DE, IO IC, LI DE in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di DE delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro quattromila, oltre accessori come per legge;
IA AR IO e NE GI IO in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di AV delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremilaseicento, oltre accessorì come per legge;
TI BI, CA OM, EL RA, IO SI in solido alla rifusione in favore della parte civile Comune di Seregno delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro quattromilacinquecento, oltre accessori come per legge;
-- RA ND LI alla rifusione in favore della parte civile CAP Holding s.p.a. delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge;
ON AN e GO AN in solido alla rifusione in favore delle parti civili EN GO Strade s.r.l. in liquidazione, EN GO General Contractor s.r.)., EN Costruzioni Alpe s.r.l. delle spese sostenute in questo grado, che liquida per ciascuna in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge;
GO AN alla rifusione in favore della parte civile EN GO Holding s.p.a. in liquidazione alla rifusione delle spese sostenute in questo grado, che liquida in euro tremilacinquecento, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, udienza 21 - 30 aprile 2015 Il Componente estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 4/8/2015 (dr. SE Beltrani)SE Beljani)fecti (dr. AN Esposito) tv hosts IL 1) Cancelliere DI E Funzionario Giudiziario R P NG MA CANGEMI U E T S R O C F