Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2015, n. 34147
CASS
Sentenza 30 aprile 2015

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110 e 416-bis cod. pen., sollevata per asserito contrasto con gli artt. 25, comma secondo, e 117 della Costituzione, quest'ultimo in riferimento all'art. 7 della Convenzione EDU, per violazione del principio di legalità, nella parte in cui le due disposizioni di legge ordinarie attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di "concorso esterno" in associazioni di tipo mafioso, poiché quest'ultima non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen., e la sua configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all'art. 418, comma primo, cod. pen.

Integra gli estremi dell'estorsione aggravata dal c.d. "metodo mafioso", e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, estrinsecatesi nell'evocazione dell'appartenenza di entrambi ad una organizzazione malavitosa di matrice 'ndranghetìstìca, per l'estrema incisività della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto. (Fattispecie in cui l'imputato, che aveva prestato alla persona offesa somme di denaro nell'esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria, secondo la prospettazione difensiva, per recuperare gli importi erogati, avrebbe potuto proporre azione di indebito arricchimento, ex art. 2041 cod. civ.).

L'indulto, se estingue la pena e ne fa cessare l'esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti dalla sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva, che può quindi essere contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definitive, sia stata condonata.

La distinzione tra la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno non ha natura meramente quantitativa, ma è collegata alla organicità del rapporto tra il singolo e la consorteria, per cui deve essere qualificato come contributo di partecipazione quello del soggetto cui sia stato attribuito un ruolo nel sodalizio, anche se lo stesso non abbia mai avuto occasione di attivarsi, mentre, al contrario, va qualificato come contributo concorsuale "esterno" quello dell'"extraneus", sulla cui disponibilità il sodalizio non può contare, che sia stato più volte contattato per tenere determinate condotte agevolative, concordate sulla base di autonome determinazioni.

È ammissibile la costituzione di parte civile formalizzata facendo riferimento alla generalità degli imputati di una specifica imputazione, poiché destinatari dll'azione civile sono identificabili "ex actis" senza incertezze. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto sufficiente una costituzione di parte civile presentata contro <>).

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che a seguito di contestazioni sopravvenute l'imputato possa chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato per tutti i reati ascrittigli, e quindi anche per quelli già contestati, in quanto la situazione riguardante questi ultimi, per i quali si è scelto di procedere con rito ordinario consapevolmente assumendo l'alea di nuove contestazioni, è differente dai reati oggetto di nuova contestazione.

La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. in favore del coniuge opera anche in favore del convivente "more uxorio". (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale).

Non viola il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza con cui l'imputato, rinviato a giudizio per aver preso parte in posizione verticistica ad un'associazione di tipo mafioso, sia condannato per aver semplicemente partecipato ad essa, in quanto la prima contestazione ricomprende di necessità la seconda.

Ai fini della configurabilità della natura mafiosa della diramazione di un'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., costituita fuori dal territorio di origine di quest'ultima, è necessario che l'articolazione del sodalizio sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti, la quale può, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l'associazione principale, oppure dall'esteriorizzazione "in loco" di condotte integranti gli elementi previsti dall'art. 416 bis, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie relativa alle "locali" de "La Lombardia "collegata con 'ndrangheta operante in Calabria).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2015, n. 34147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34147
Data del deposito : 30 aprile 2015

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