Sentenza 1 agosto 2013
Massime • 16
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 cod. proc. pen. in un procedimento per frode fiscale relativa ad una società quotata in borsa in cui risultavano azionisti magistrati del medesimo distretto, che, però, non avevano formalmente mai assunto la qualifica di danneggiati del reato).
In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata dalla legge nella misura minima ed in quella massima, non trova applicazione il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'art. 37 cod. pen., ma spetta al giudice determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000).
Il diritto a rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento spetta esclusivamente ed in via personale all'imputato che sia fisicamente presente all'udienza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del giudice di merito di rigetto dell'istanza di rendere dichiarazioni spontanee in videoconferenza, avanzata da un imputato contumace residente all'estero).
La responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da un soggetto che l'imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile la violazione dell'art. 6 cit. risultando la sentenza di condanna fondata in misura minimale ed assolutamente residuale sulle dichiarazioni rese da un testimone in fase di indagini ed acquisite in dibattimento ex art. 512 bis cod. proc. pen.)
In tema di reati tributari, l'Agenzia delle entrate costituita parte civile ha diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale - che non coincide con la mera misura dell'imposta evasa, ma deve tener conto anche del danno funzionale rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario - che del danno morale - inteso come pregiudizio alla credibilità nei confronti di tutti i consociati dell'organo accertatore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 17, D.L. n. 78 del 2009, conv. in legge 102 del 2009 che ha individuato limiti all'azione del risarcimento del danno all'immagine in sede di giudizio contabile non ha inciso sul principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 cod. civ.)
L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Fattispecie relativa alla partecipazione di un magistrato che aveva superato i limiti massimi di permanenza nel collegio giudicante stabiliti dal provvedimento tabellare di assegnazione del CSM).
In tema di reati tributari e finanziari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile nel caso di un frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto (inesistente) di beni strumentali ed è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi.
È configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia. (Fattispecie nella quale una società aveva evidenziato nelle dichiarazioni annuali costi per l'acquisto di diritti cinematografici maggiorati rispetto a quelli effettivamente versati al venditore, attraverso il cd sistema della catena societaria, e cioè facendo risultare acquistati i diritti medesimi da più intermediari fittizi e la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità concorsuale sia di coloro che avevano escogitato il sistema fraudolento sia di coloro che avevano gestito le società che avevano funto da fittizie intermediarie).
Integra il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e non quello di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 del citato decreto, l'utilizzo, mediante inserimento nella dichiarazione IRPEF o IVA, di fatture materialmente false, o di altra documentazione contabile, di analoga efficacia probatoria, materialmente falsa. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diversamente, si determinerebbe la manifesta illogicità del sistema sanzionatorio penale in materia tributaria).
L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti allegati ad una consulenza tecnica del P.M., nella quale il significato degli stessi era ampiamente esplicitato).
L'ordinanza di rigetto, da parte del GIP, della richiesta del difensore di assumere, con incidente probatorio, la testimonianza di soggetto che si sia rifiutato di rendere dichiarazioni scritte o informazioni, nel corso delle investigazioni difensive, non è soggetta a gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni.
L'eccezione di nullità della sentenza per un'asserita violazione del diritto di difesa - in particolare per non avere il giudice di merito assunto l'esame di un imputato ovvero per non avergli consentito di rendere dichiarazioni spontanee - può essere legittimamente fatta valere solo dall'imputato titolare del diritto, non anche da un suo coimputato.
L'art. 7 della CEDU - così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa.
Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 cod. pen.
Le pene accessorie conseguenti la condanna per reati tributari sono previste e regolate dal solo art. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000, norma da considerarsi speciale rispetto all'art. 29 cod. pen.
Non è affetto da nullità il decreto che dispone il giudizio emesso senza attendere l'espletamento dell'incidente probatorio, ammesso nel corso dell'udienza preliminare.
Commentari • 19
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/08/2013, n. 35729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35729 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2013 |
Testo completo
35729/1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo TAno LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE composta da Sent. n.sez.Sez. 22/2013 - Presidente - - Antonio Esposito - Consigliere rel. - -UP 01/08/2013 - Amedeo Franco R.G.N. 27884/2013· Claudio D'Isa - Consigliere - - Ercole Aprile - Consigliere - - Giuseppe De Marzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. MA AN, nato ad [...] il [...];
2. SC LV, nato a [...] il [...];
3. TT GA, nata a [...] il [...];
4. ZA IE, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 08/05/2013 ALla Corte d'appello di MI;
udita nella pubblica udienza del 30/07/2013 la relazione fatta AL Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto RE generale Antonio Mura, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente LV SC e, per estensione del motivo, nei confronti di IE ZA, limitatamente all'entità della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici con rideterminazione della stessa nella misura di anni tre per ciascuno ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.; rigettarsi nel resto i ricorsi di SC e ZA;
rigettarsi i ricorsi di MA e TT;
udito per la parte civile Agenzia delle Entrate l'avvocato dello Stato GA Vanadia, che deposita note scritte e conclusioni scritte alle quali si riporta;
la udito per MA AN il difensore avv. ER Pisano, che conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso;
uditi per SC LV i difensori avv. prof. Franco Coppi e avv. Niccolò Ghedini, che concludono chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto così come è stato contestato a LV SC non è previsto ALla legge come reato;
in via subordinata, l'annullamento con rinvio previa riqualificazione del fatto così come ritenuto ALla sentenza quale violazione dell'art. 4 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con remissione ad altro giudice per la valutazione se siano state nel caso di specie superate o meno le soglie di punibilità; l'annullamento con rinvio previa qualificazione del fatto così come ritenuto ALla sentenza quale violazione dell'art. 4 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, con remissione ad altro giudice con riferimento all'imputazione delle quote di ammortamento per gli anni 2002- 2003; per le altre questioni si riportano alle conclusioni scritte e ne chiedono l'accoglimento; uditi per TT GA i difensori avv. prof. IP CI e avv. prof. LA AC, che concludono chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito per ZA IE il difensore avv. LU Mucci, che conclude riportandosi ai motivi di ricorso, di cui chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata emessa il 08/05/2013, la Corte d'appello di MI confermò la sentenza emessa il 26/10/2012 AL Tribunale di MI, che aveva dichiarato MA AN, SC LV, TT GA e ZA IE colpevoli del reato di cui all'art. 2 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, limitatamente alle annualità 2002 e 2003 e, concesse le attenuanti generiche ad MA AN e TT GA, aveva condannato MA AN alla pena di anni tre di reclusione, SC LV alla pena di anni quattro di reclusione, TT GA alla pena di anni uno e mesi due di reclusione e ZA IE alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, con le pene accessorie e l'indulto e con i doppi benefici per la sola TT, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Agenzia delle entrate, danno da liquidarsi in separata sede con una provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro dieci milioni. Con la stessa sentenza il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere o aveva assolto con diverse formule altri soggetti imputati di diversi reati;
aveva qualificato i reati di riciclaggio contestati a EL UE PA e a DI IN les 2 come reati di appropriazione indebita e li aveva dichiarati prescritti, ed aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi MA AN, SC LV, TT GA e ZA IE in ordine al medesimo reato di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000 loro ascritto, limitatamente all'annualità 2001, per intervenuta prescrizione. Il fatto per il quale è stata emessa condanna era stato oggetto di una contestazione suppletiva operata in udienza AL pubblico ministero, con la quale agli attuali ricorrenti venne contestato di avere concorso, mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, nelle fraudolente dichiarazioni dei redditi del 2002 e del 2003 della PA DI, dichiarazioni presentate nell'ottobre del 2003 e del 2004. In particolare, agli imputati venne specificamente e testualmente contestato il seguente reato: «capo B), artt. 81 cpv., 110 c.p., 4, lett. f), I. 516/82 in relazione all'art. del 2 d. lgs. 74/2000, perché in concorso tra loro, con LO BE (deceduto nel 2001) e con LF OM, nei cui confronti si era proceduto separatamente, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso al fine di evadere le imposte sui redditi, SC LV, quale fondatore e, fino al 29.01.1994, presidente di ST PA;
proprietario delle società off shore costituenti il cosiddetto ST B Group;
azionista di maggioranza di DI PA;
figura di riferimento, a fini decisionali, di BE e ZA;
socio occulto di AN MA;
ZA IE, quale responsabile unico fin dagli anni '80 degli acquisti dei diritti di trasmissione sul mercato americano per il gruppo ST e in seguito in qualità di consulente, per DI, referente di AN MA e LF OM;
socio occulto delle società RO CA e EN IO;
MA AN, quale titolare - attraverso fiduciari - delle società AR OL, LT RA (Hong Kong) TD e EL NV (Antille Olandesi), e socio occulto di LV SC nelle predette società; e TT GA, quale assistente della GG nella struttura di ST IC di NO;
AL 1995 responsabile della cosiddetta "branch di NO" della società maltese NA IA ICs TD delegata ad operare sul conto II 580 099 intestato a NA IA ICs TD presso la Banca Commerciale TAna di Londra, avvalendosi di un sistema di frode, elaborato negli anni '80 e da allora costantemente seguito fino al 1998, per effetto del quale: a) i diritti di trasmissione (broadcasting rights) per i canali televisivi del gruppo DI venivano acquisiti dai principali Studios americani e da altri produttori internazionali non direttamente ma attraverso la fittizia intermediazione di: - società offshore costituite nelle British Virgin Islands (BV) e segretamente controllate da LV SC;
w 3 Яз Ne - le società LT RA e EL, riconducibili a AN MA, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati i prodotti PA;
società denominate DU, riconducibili ad LF OM tramite la fiduciaria Commercial Treuhand und Verwaltungs AG di Zurigo, attraverso cui venivano acquistati a prezzi gonfiati prodotti della società 20 TU OX;
-altre società di comodo quali RO CA, EN ON, LM RA & TV Productions, SS, OZ, EL;
b) i diritti di utilizzazione venivano acquistati per lunghi periodi di decorrenza e un certo numero di passaggi televisivi;
c) i diritti così acquistati venivano successivamente fatti oggetto di una serie di vendite (generalmente solo per frazioni del periodo di sfruttamento originariamente acquisito) all'interno di complesse catene societarie e venivano infine ceduti, con rilevanti maggiorazioni di prezzo, a società maltesi (collegate al gruppo DI) che successivamente provvedevano alla cessione a DI PA;
d) in taluni casi DI PA ha acquistato da società di comodo (Waton e EL e parzialmente da LT RA) per periodi temporali delimitati diritti di trasmissione di cui il Gruppo ST - attraverso società di comodo- aveva acquisito il diritto di sfruttamento in perpetuo;
e in particolare nel periodo 1995-1998: inscenando la costituzione di una struttura dotata di capacità operative e - autonoma rispetto al gruppo ST - la NA IA ICs TD di Malta con sede a Malta e uffici a Nuova York e Los Angeles - nella realtà un mero ufficio di rappresentanza domiciliato presso lo studio Fenlex dell'Avv. Tonio EC di Malta e interamente gestita ALla vecchia struttura di ST IC di NO rinominata "IM filiale di NO"; - - concentrando in capo alla IM i rapporti contrattuali con società di comodo quali RO CA, EN ON, LM RA & TV Productions, SS, AT, EL, le società EL e LT RA di AN MA e le società denominate DU riconducibili ad LF OM;
concorrevano nella indicazione nelle dichiarazioni dei redditi di DI PA relative agli anni 2000-2003 di costi fittizi costituiti ALle fatture per operazioni inesistenti emesse da NA IA IC TD recanti l'indicazione dei corrispettivi in una misura superiore al reale con riferimento: al margine di intermediazione attribuito a detta IM;
- al costo dei diritti di trasmissione forniti a detta NA IA IC - ALle società di comodo sopra indicate (RO CA, EN ON, LM RA & TV Productions, SS, AT, EL EL, LT RA, DU), 4 Ян bea con l'effetto di indicare redditi inferiori al reale per gli anni e gli importi sotto specificati: per il 2001, importo dichiarato 503 milioni di euro, importo effettivo 522 milioni di euro, minore imposta versata 6,6 milioni di euro;
per il 2002, importo dichiarato 397 milioni di euro, importo effettivo 410 milioni di euro, minore imposta versata 4,9 milioni di euro;
per il 2003, importo dichiarato 312 milioni di euro, importo effettivo 320 milioni di euro, minore imposta versata 2,4 milioni di euro. Fatti commessi fino al 26 ottobre 2004».
2. La Corte d'appello, dopo avere ampiamente riportato la sentenza di primo grado, ripercorre anch'essa a lungo le vicende delle società occulte collegate al gruppo ST che agivano negli anni '80 e nei primi anni '90, e che avevano creato un sistema denominato come «giro dei diritti» al fine di gonfiare, attraverso vari passaggi fra le diverse società fittizie, il costo degli acquisti dei diritti di trasmissione televisiva, con la finalità specifica di esportare capitali e di costituire fondi neri all'estero, specie nei c.d. paradisi fiscali, nonché anche di evadere il fisco perché la fatture con costi gonfiati venivano iscritte nelle scritture contabili e successivamente inserite nelle dichiarazioni dei redditi. Tutte queste vicende risalenti nel tempo, apparentemente estranee all'oggetto del presente procedimento, che riguarda esclusivamente le fatture emesse ALla IM negli anni AL 1995 al 1998, ed inserite (per le quote di ammortamento) nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2003 e 2004, sono state ugualmente richiamate ALla Corte d'appello perché l'esistenza del c.d. giro dei diritti negli anni precedenti costituiva, secondo la Corte, un elemento di conferma della tesi dell'accusa, secondo cui lo schema per operare fittizie lievitazioni dei prezzi realmente corrisposti e fatture gonfiate era proseguito, con i necessari adattamenti, anche dopo la quotazione in borsa di DI e la conseguente cessazione di gran parte delle preesistenti società fittizie con sede all'estero. Negli anni AL 1995 al 1998 che interessano in questa sede, gli acquisti dei diritti da parte di DI avvenivano attraverso la IM, con sede a Malta ed un ufficio operativo a NO, società facente regolarmente parte del gruppo DI, inserita nei suoi bilanci ed i cui dividendi venivano versati a DI con il pagamento delle relative imposte. Secondo la versione accusatoria recepita ALla sentenza impugnata, però, le fatture di IM recavano costi superiori a quelli effettivi perché IM acquistava i diritti ALle società fittizie o di comodo indicate nel capo di imputazione, le cui fatture emesse nei confronti IM - e da questa poi 4 riportate nelle sue fatture nei confronti di DI si riferivano appunto ad EZ e 5 be operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, con indicazione di costi superiori al reale. La Corte d'appello ha, in estrema sintesi, ritenuto fondato l'impianto accusatorio ed, in particolare, ha ritenuto provato che anche IM fosse una società fittizia non avente alcuna funzione reale, e che la sua filiale di NO altro non fosse che la prosecuzione della vecchia Fininivest IC di NO;
mentre non era attendibile la giustificazione che la costituzione di una società a Malta si era resa necessaria solo per far riPArmiare alle case di produzione statunitensi la c.d. witholding tax, che altrimenti sarebbe stata posta a carico dell'acquirente i diritti, con correlativo aumento del prezzo. In particolare, la Corte d'appello ha, tra l'altro, ritenuto: che le fatture annotate da DI erano sia soggettivamente sia oggettivamente fittizie, in quanto avrebbero dovuto essere emesse dai produttori e dai primi venditori dei diritti ed avrebbero dovuto indicare il prezzo del primo acquisto;
- che la «presentazione della dichiarazione fiscale in società come DI è certamente la risultante di una complessa, collettiva, operazione a cui prendono parte tutte le componenti sociali che non solo, materialmente, la formano (come mero documento) ma anche tutte quelle che ne costruiscono i presupposti, ricavi e costi. Tanto che ben può affermarsi che i firmatari finali della dichiarazione, peraltro dei meri impiegati o dirigenti del settore fiscale, non possono che prendere atto delle voci da altri uffici formate in quella determinata misura»; - che, quindi, se l'infedeltà della dichiarazione dipende ALla lievitazione dei costi i responsabili di tale infedeltà altri non possono essere che coloro che di tale illecita lievitazione si erano resi responsabili, e che erano pienamente consapevoli del fatto che la dichiarazione sarebbe stata infedele sul punto la cui falsità avevano determinato;
· che pertanto gli imputati, che avevano gonfiato i costi, dovevano «rispondere - in via diretta, come partecipanti alla costruzione complessiva della dichiarazione, della sua infedeltà»; - che perciò non si doveva investigare affatto sulla eventuale complicità con essi dei meri presentatori. д La Corte d'appello ha anche ritenuto che gli imputati dovevano rispondere del delitto di cui all'art. 2 e non di quello di cui all'art. 8 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), perché «le fatture ritenute inesistenti sono solo quelle annotate da DI e quello era il risultato reale che tutti avevano di mira, quella era l'operazione inesistente. E pertanto tutti in Џ quella operazione avevano concorso, posto che le precedenti operazioni erano solo prodromiche a tale risultato finale. Nessuna rilevanza quindi avevano le ик 6 в ulteriori fatture emesse nel transito dei diritti dai conti delle altre società. Si pensi poi che le fatture IM annotate da DI non risultavano comunque essere state formate da alcuno dei coimputati». La sentenza impugnata ha poi osservato che alcune retrocessioni erano state effettivamente individuate, le altre erano logicamente sottese ai meccanismi creati ed alle ingenti disponibilità liquide. Inoltre non era stata acquisita prova del contrario: che retrocessioni non vi fossero state. La sentenza ha quindi rilevato che rispondono del reato «solo coloro che avevano consapevolmente partecipato al sistema in atto potendosi rendere conto delle ragioni del medesimo, l'evasione fiscale da realizzare negli anni successivi in TA. Consapevolezza che poteva essere ascrivibile solo a chi aveva uno sguardo d'insieme, complessivo, sul complesso sistema, e non in chi ne aveva una visione solo parziale, pur prendendo parte ad alcuni degli atti prodromici>>.
3. In conclusione, la Corte d'appello di MI ha ritenuto che gli odierni ricorrenti avessero tutti concorso nel reato proprio di cui all'art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso AL sottoscrittore delle dichiarazioni dei redditi, con l'inserzione dei dati falsi nelle due dichiarazioni dei redditi di DI per gli anni 2002 e 2003, per le seguenti testuali ragioni.
3.1. Quanto a AN MA perché (pag. 180): si era reso, nel corso degli anni, ed ivi compreso il periodo 1995/1998, disponibile e complice nell'inserirsi con le sue società nella catena dei diritti;
collaborando con ZA, ma in posizione a lui subordinata, alla fonte dei medesimi, al loro acquisto ALle major ME, in particolare, nel suo caso da PA, e come fosse anche vicino frequentandone l'abitazione, a SC, al reale beneficiario delle catene in cui si era inserito;
ritenendo anche di avere un preciso diritto ad una gratitudine da parte della famiglia SC, una gratitudine che non poteva che trascendere un mero rapporto commerciale, di affari;
in epoca successiva agli anni oggetto del presente processo, i rapporti si erano indubbiamente raffreddati ... ma ciò certo non toglie, ed anzi presuppone, la stretta complicità degli anni precedenti;
4.1del resto il gruppo ST, nel corso degli anni aveva ben dimostrato la sua capacità di adattamento (del tutto logica) e quindi la mutevolezza delle proprie strategie;
così AL 1994-1995 aveva accorciato di molto le catene di compravendita dei diritti e AL 1998 aveva eliminato anche l'interposizione di IM. Era pertanto del tutto logico che alla strategia di accorciamento, ed anche (eventualmente) 7 EZ r a e L annullamento dopo il 1998, delle catene societarie di transito dei diritti, ben difficilmente potesse essere fatta eccezione per MA e per le sue società [...]; MA aveva la perfetta visione dell'intera catena delle società ALla fonte delle major all'arrivo in DI, presso la quale aveva regolari contatti con i responsabili di vertice della illecita complessiva operazione, BE e SC. Egli pertanto ne era corresponsabile».
3.2. Quanto a LV SC perché (pagg. 180-181): anche negli anni di interesse del presente processo, AL 1995 al 1998, lo schema delle catene era rimasto immutato, pur se le stesse si erano accorciate. Come negli anni precedenti, attraverso IM ma anche attraverso intermediari esterni al gruppo, il costo dei diritti acquistati alla fonte subiva un cospicuo rialzo. EL tutto incomprensibile AL punto di vista societario perché era evidente che non aveva senso alcuno acquistare ad un determinato prezzo quel che si era già individuato come acquistabile, ed effettivamente acquistato, ad un prezzo molto minore;
ad agire era una ristrettissima cerchia di persone che non erano affatto collocate nella lontana periferia del gruppo ma che erano vicine, tanto da frequentarlo tutti (da BE ad MA, da OM a ZA) personalmente, al sostanziale proprietario, (rimasto certamente tale in tutti quegli anni) del medesimo, l'odierno imputato SC;
un imputato, un imprenditore che pertanto avrebbe dovuto essere così sprovveduto da non avvedersi del fatto che avrebbe potuto notevolmente ridurre il budget di quello che era il maggior costo per le sue aziende e che tutti questi personaggi, che a lui facevano diretto riferimento, non solo gli occultavano tale fondamentale opportunità ma che, su questo, lucravano ingenti somme, sostanzialmente a lui, oltre che a DI, sottraendole. Continuando, peraltro, costoro, a suo danno, una operatività che era invece propria del gruppo, fin da quando non vi era dubbio che l'imputato ne fosse al vertice anche operativo, anche giornaliero, prima del 1994. Una operatività che aveva visto, negli anni precedenti [al collocamento in borsa di DI] catene assai lunghe e costruite all'interno del comparto estero, anche quello riservato, così da, documentalmente, costituire disponibilità estere e far lievitare i costi da contrapporre ai ricavi della società italiana;
del resto, seppur comprendendo l'anno 1994, i vantaggi erano stati cospicui arrivando, nel solo ultimo quinquennio, a costituire riPArmi fiscali discendenti da un fittizio aumento di costi per oltre 360 milioni di dollari. Certo le somme in Џ gioco in questo processo sono ben minori ma ciò dipende AL fatto che qui si es 8 ھا l tratta degli ultimi esiti di tale complessiva, ingente, evasione, relativi agli ultimi anni delle quote di ammortamento di tali costi. [...] almeno fino al 1998, e, quindi, fino a quando ai vertici della gestione dell'acquisto dei diritti vi era stato BE [...] vi erano state anche le riunioni per decidere le strategie del gruppo, riunioni con il proprietario del gruppo, con SC. Ed era assolutamente ovvio che la gestione dei diritti, il principale costo sostenuto AL gruppo, fosse una questione strategica e quindi fosse di interesse della proprietà, di una proprietà che, appunto, rimaneva interessata e coinvolta nelle scelte gestionali, pur abbandonando l'operatività giornaliera. Non possono incidere sul giudizio formulato i diversi arresti a cui erano pervenuti i GU di MI e OM (con sentenze confermate ALla Cassazione) che attengono a diversi periodi di tempo e a distinti quadri probatori. Perché attengono agli anni in cui a IM era stata sostituita RA ed alla operatività condotta con tale diversa società. Sostanzialmente da chi aveva ritenuto di dare una svolta, anche di "traPArenza", al precedente modo di agire».
3.3. Quanto a GA TT perché (pagg. 182-183): come la GG, di cui era stata prima la principale collaboratrice e poi la sostituta al vertice della ST IC di NO, era la responsabile di quell'ufficio che era lo snodo essenziale della complessiva operazione illecita di lievitazione dei costi dei diritti. L'ufficio di NO/Massagno era lo snodo, meramente esecutivo, del giro dei diritti. visto che prima della quotazione in borsa aveva gestito le catene in cui erano interessate le società del comparto estero e, quando era sopravvenuta IM, ne aveva gestito l'operatività. Sempre nella piena, evidente, consapevolezza di non essere una reale centrale di acquisto visto che gli acquisti erano gestiti da soggetti diversi, da ZA e da BE (anche quando, significativamente, questi non era più formalmente al vertice della struttura), ma di essere, prima, il gestore della scissione del contratto e dell'occultamento della sua parte economica e, poi, l'ufficio che consentiva ad IM di fingere d'essere 8 essa la centrale d'acquisto. Così che la TT, che aveva una panoramica completa della catena degli ultimi anni, era perfettamente consapevole di ciò che la catena comportava, ossia l'ingiustificata lievitazione dei costi e l'altrettanto ingiustificata sottrazione a DI di ingenti mezzi finanziari».
3.4. Quanto a IE ZA perché (pag. 183): love 9 «era il protagonista principale della contrattazione dei diritti alla fonte. Aveva accompagnato fin dai primi anni lo SS SC negli acquisti sul mercato statunitense e, negli anni seguenti ed almeno fino al 1998 ..., non aveva mai smesso, prima come dipendente e poi come collaboratore, di occuparsi dell'acquisto dei diritti. In stretto collegamento con BE e con l'accesso diretto a SC. Con la possibilità di ricavarne ingenti compensi, senza che mai questi fossero di ostacolo alla prosecuzione del rapporto per tantissimi anni. Un rapporto che era sopravvissuto ai diversi "giri dei diritti" anche all'ultimo, all'interposizione di IM, di cui era stato nominato consulente ancorchè egli mantenesse i contatti con BE e non certo con la struttura maltese e con i suoi rappresentati, del resto del tutto inattivi nel campo dell'acquisto dei diritti;
la circostanza che in una sola occasione BE abbia rimproverato ZA per avere preso una percentuale da un fornitore non smentisce certo tale ricostruzione per una serie di motivi. Ed anzi la conferma. Perché solo ad un diretto collaboratore si può rimproverare di avere intascato una "mazzetta", non ad un autonomo intermediario [...]. Ed è allora evidente che BE riteneva che ZA dovesse appunto agire nell'esclusivo interesse di DI. Ciò presuppone che le altre ingentissime somme da lui percepite lo fossero in piena consapevolezza ed accordo con il BE medesimo, posto che questi era perfettamente consapevole del costo originario del diritto e del costo finale corrisposto da DI, e, di conseguenza. di quali proventi finanziari giungessero a coloro che si erano fittiziamente interposti. Significativo era poi il fatto che ZA non solo fosse colui che contrattava il primo acquisto (e che avesse diretto contatto con BE che gestiva anche l'ultimo anello della catena) ma che fosse anche vicino a tutti i principali intermediari: da MA, a OM, ma anche a MB e DA GR. Così avendo una completa visuale di tutta la catena dei diritti. Con la conseguente perfetta consapevolezza della loro ragion d'essere».
4. Hanno proposto ricorso per cassazione AN MA, a mezzo dell'avv. ER Pisano;
LV SC, a mezzo del prof. Franco Coppi e dell'avv. Niccolò Ghedini;
GA TT a mezzo dei proff. LA AC e IP д CI;
e IE ZA, a mezzo degli avv.ti LU Mucci e Luigi Fenizia. Il ricorso dell'avv. Pisano si fonda su 5 complessi ed articolati motivi;
quello del prof. Coppi e dell'avv. Ghedini si fonda su 48 specifici ed articolati motivi;
quello dei proff. AC e CI su 15 specifici ed articolati motivi;
e quello degli avv.ti Mucci e Fenizia su 7 motivi a loro volta suddivisi in diversi sub-motivi. Sono state poi presentate memorie aggiunte con ulteriori motivi. be Jay 10 I motivi dei diversi ricorsi possono raggrupparsi in quattro categorie: quelli di carattere processuale, comuni a più ricorrenti;
quelli contenenti censure di errori di diritto, vizi di motivazione e travisamento della prova relativi alla ricostruzione della vicenda ed alle singole posizioni;
quelli relativi alla qualificazione giuridica dei fatti contestati e ritenuti ed alla configurabilità dello specifico reato per il quale è intervenuta la condanna;
quelli, infine, concernenti il trattamento sanzionatorio.
5. I motivi di carattere più propriamente processuale sono i seguenti.
5.1. Motivo n. 1 dei ricorsi SC e TT. Violazione dell'art. 11 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello rigettato l'eccezione di incompetenza funzionale. Ricordano che avevano eccepito l'incompetenza funzionale del giudice di MI ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen. perché si era accertato che 62 magistrati del distretto di MI erano azionisti della PA DI nel periodo 1996/2004, ed erano quindi persone offese nel procedimento penale n. 22694/01 RGNR, relativo anche ai reati di appropriazione indebita e di falso in bilancio. Il GU respinse l'eccezione perché nella specie i 62 magistrati non avevano fatto valere la qualità; il Tribunale perché gli interessi privatistici dei soci erano assolutamente trascurabili;
e la Corte d'appello perché occorre la formale assunzione della qualità di persona offesa o danneggiata AL reato e perché la questione era ormai superata, procedendosi per il solo reato fiscale. I ricorrenti invocano ora il principio della perpetuatio jurisdictionis ed eccepiscono che, al momento della costituzione del giudice di prime cure, vi era incompetenza ex art. 11, anche per gli evidenti effetti civilistici di una sentenza penale passata a favore degli azionisti. Osservano che l'art. 11 cod. proc. pen. stabilisce un criterio predeterminato ed automatico di spostamento della competenza territoriale, sulla base del principio di precostituzione del giudice di cui all'art. 25 Cost., ponendo una presunzione assoluta che la qualità di persona offesa o danneggiata di un magistrato del distretto possa determinare una non traPArenza del giudizio, a prescindere da qualsiasi attività da parte dell'interessato. EL resto la norma si applica anche in presenza di un magistrato soltanto danneggiato AL reato, che non può compiere alcuna attività processuale. L'eccezione è poi rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, e dunque prima ancora di una udienza ove la persona offesa possa attivarsi. Rilevano che, con la tesi ALla sentenza, il giudice naturale verrebbe ad essere individuato in funzione delle scelte processuali della persona- ле 11 offesa, mentre il principio costituzionale richiede che il giudice naturale debba essere precostituito», ossia già individuato in astratto. Inoltre, lo status di persona offesa è una situazione di fatto, che prescinde ALl'esercizio delle facoltà connesse. Eccepiscono poi che è stato anche trascurato l'art. 651 cod. proc. pen., che consente alla persona offesa e al danneggiato di avvalersi della sentenza penale di condanna al fine delle restituzioni e del risarcimento del danno. Deducono inoltre manifesta illogicità della motivazione laddove si sostiene che la possibile difficoltà nel rinvenimento della sede giudiziaria competente andrebbe paradossalmente a travolgere il principio costituzionale del giudice naturale e precostituito per legge. In via subordinata, eccepiscono la illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 25, comma 2, Cost., se interpretato nel senso dell'inserimento, nei criteri di determinazione della competenza, di valutazioni discrezionali del giudicante, quali l'entità del danno patito e la difficoltà (nella situazione concreta) di procedere all'individuazione del giudice competente, e cioè di valutazioni che si pongono in un momento processuale successivo e, dunque, di per sé incompatibile con l'obbligo di precostituzione del giudice. Ciò del resto viola anche l'obbligo di previsione astratta e generale.
5.2. In riferimento a questo motivo la difesa TT, con la successiva memoria, osserva che sul punto la Corte d'appello ha erroneamente richiamato precedenti di giurisprudenza nei quali, quando si fa riferimento alla assunzione della qualità di persona offesa, non si allude ad interventi formali ma alla mera conseguenza di una avvenuta individuazione di un soggetto indagato per un determinato reato. In altre parole, anche per queste decisioni la qualifica di persona offesa consegue automaticamente alla individuazione di una notitia criminis, senza necessità di alcuna iniziativa formale del soggetto.
5.3. Motivo n. 18 del ricorso SC e n. 2 del ricorso TT. Violazione dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen. in relazione all'art. 25, primo comma, Cost. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione relativa all'applicazione del Presidente del Collegio di primo grado oltre i termini massimi stabiliti ALla tabelle del CSM. Ricordano che il presidente del collegio del Tribunale era stato trasferito alla presidenza del Tribunale di La Spezia. Vi fu quindi una applicazione extradistrettuale al Tribunale di MI, che poi fu sospesa e quindi la K sospensione fu revocata più volte. Alla fine il magistrato continuò a presiedere il Jay 12 collegio ben oltre il tempo stabilito AL Consiglio Superiore della Magistratura, ed anche in violazione dell'art. 104 della circolare del CSM sulla formazione delle tabelle, secondo cui l'applicazione poteva durare al massimo due anni. La relativa eccezione fu respinta perché le norme su applicazioni e supplenze, non comportano vizio di capacità del giudice e, quindi, nullità. Deducono i ricorrenti che vi è violazione di legge perché l'art. 33 cod. proc. pen. statuisce che le condizioni di capacità del giudice sono stabilite ALle leggi di ordinamento giudiziario, tra le quali rientrano anche le circolari del CSM e che non può applicarsi in via analogica la disciplina eccezionale dei commi 2 e 3 dell'art. 33. Inoltre, il provvedimento che concede al giudice di esercitare le funzioni in un diverso distretto costituisce anche la capacità funzionale del giudice applicato. E' pertanto ravvisabile una nullità assoluta.
5.4. Motivo n. 10 del ricorso SC e n. 3 del ricorso TT. Violazione degli artt. 517, 516, comma 1 ter, 12, lett. b), e 178, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di inammissibilità e nullità della contestazione suppletiva del 19 novembre 2007. Ricordano che le condotte di frode fiscale erano state in origine contestate fino al 1999. All'udienza del 19.11.2007 il PM, con una contestazione suppletiva, estese l'imputazione anche alle condotte relative agli anni 2000-2003. La difesa eccepì l'inammissibilità e la nullità della contestazione suppletiva. Deducono ora, innanzitutto, violazione di legge perché l'accusa suppletiva, nell'estendere l'originaria imputazione ad annualità successive, non ha contestato la continuazione con le annualità precedenti. Ciò impedisce di inquadrare la contestazione nella figura del reato concorrente di cui all'art. 517 cod. proc. pen., trattandosi in realtà di un fatto nuovo. Secondo la Corte d'appello la continuazione sarebbe stata «implicitamente contestata» in quanto superat(a) ALla sostanza dei fatti». Ciò però costituisce violazione di legge perché, a prescindere ALla inammissibilità di contestazioni astratte o implicite (vietate anche per il principio di tassatività dei modi di esercizio dell'azione penale), l'accusa ha espressamente contestato la continuazione per le nuove annualità 2000-2003, e non anche tra queste ultime e le precedenti. Inoltre, in forza degli artt. 516, comma 1 ter, e 517, comma bis, anche nell'ipotesi di accusa suppletiva per reato concorrente vige la regola secondo cui se, a seguito della nuova contestazione, si procede per un reato «per il quale è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, l'inosservanza della relativa disposizione è eccepita a pena di decadenza entro il termine indicato AL comma 1 bis». Da ciò si ricava una preclusione per forme di esercizio dell'azione 13 penale in sede suppletiva laddove le stesse abbiano ad oggetto reati per cui è prevista l'udienza preliminare.
5.5. Motivo n. 19 difesa SC. Violazione degli artt. 178, lett. c), e 517 cod. proc. pen. alla luce della sentenza n. 237 del 2012 della Corte costituzionale e vizio di motivazione, per l'inammissibilità e nullità della contestazione suppletiva. Ribadisce che la preclusione a forme di esercizio dell'azione penale in sede suppletiva, laddove le stesse abbiano ad oggetto reati per cui è prevista l'udienza preliminare, si ricava anche ALla sentenza n. 237 del 2012 della Corte costituzionale, secondo cui la regressione del procedimento ha luogo, in particolare, allorchè, a seguito delle nuove contestazioni, il reato rientri fra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non sia stata tenuta. Sul punto la Corte d'appello ha reso una motivazione meramente apparente.
5.6. Motivo n. 6 della difesa SC. Violazione degli artt. 143, comma 2, 109, 242, 415 bis, 417, lett. c), 178 lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del decreto di rinvio a giudizio e dell'udienza preliminare, per mancata traduzione di una notevole quantità di atti e documenti acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero. Ricorda che la difesa aveva chiesto la traduzione di atti e documenti presenti nel fascicolo del PM, specificamente elencati, quantomeno di quelli indicati fra le fonti di prova a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio;
e, in via subordinata, la dichiarazione di nullità o inutilizzabilità dei documenti non tradotti. Aveva poi eccepito la nullità dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. nonché della richiesta di rinvio a giudizio, per essersi il PM determinato all'esercizio dell'azione penale sulla base di atti dei quali, in quanto redatti in lingua straniera, si presumeva non potesse avere piena e corretta cognizione. In particolare, aveva dedotto la violazione degli artt. 143, comma 2, 109 e 242 cod. proc. pen. Riproposta l'eccezione, questa era stata poi respinta AL Tribunale e ALla Corte d'appello perché non sussisteva un diritto degli imputati alla traduzione già nella fase delle indagini preliminari (stante la natura del contraddittorio in quella fase) e comunque perché la mancanza di traduzione determinava nullità solo ove si fosse tradotta in mancata comprensione dell'accusa. Il ricorrente eccepisce ora violazione di legge e vizio di motivazione, perché la difesa aveva indicato analiticamente gli atti e documenti da tradurre. Il giudice ha comunque l'obbligo di disporre la traduzione dei documenti formati fuori AL 14 Jiz procedimento se essa è necessaria, indipendentemente da richieste delle parti. La difesa, poi, non poteva rappresentare la rilevanza del documento e il pregiudizio per la mancata traduzione, prima di avere conoscenza e comprensione del suo significato. EL resto, trattandosi di documenti indicati come fonti di prova, la loro rilevanza e il pregiudizio erano in re ipsa. Il pregiudizio, peraltro, è consistito anche nella impossibilità di redigere, nei termini dell'art. 415 bis cod. proc. pen., una consulenza tecnica in grado di confutare l'intero impianto accusatorio, e non poteva escludersi che gli atti contenessero elementi favorevoli alla difesa.
5.7. Motivo n. 7 del ricorso SC. Violazione degli artt. 392 e 178, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio per essere stata disposta l'audizione di MA mediante incidente probatorio successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio. Ricorda che, a seguito della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 1994, l'incidente probatorio, ove ricorrano le condizioni previste ALl'art. 392 cod. proc. pen., deve essere non solo «disposto» ma anche «eseguito» nel corso dell'udienza preliminare. Diversamente, si riconoscerebbe al GU il potere di compiere atti dopo che si è spogliato del processo. Nella specie il GU aveva disposto l'incidente probatorio e quindi aveva riconosciuto la rilevanza della audizione di MA e di ZA. L'attuale natura di questo giudizio ed il diritto di chiedere il giudizio abbreviato impongono che il materiale a disposizione del GU sia completo. EL resto, solo dopo l'incidente probatorio il coimputato avrebbe potuto valutare la convenienza di accedere ad un rito alternativo.
5.8. Motivo n. 8 del ricorso SC. Violazione dell'art. 391 bis, comma 11, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio per mancata assunzione dell'incidente probatorio. Deduce l'erroneità e la manifesta illogicità della motivazione con cui è stata respinta l'eccezione di nullità dell'ordinanza luglio 2006 del GU, che aveva rigettato la richiesta di audizione, ex art. 391 bis, comma 11, cod. proc. pen., di soggetti citati dai difensori per l'espletamento di indagini difensive, ma non comparsi. In tal caso l'incidente probatorio tende a colmare un deficit operativo delle indagini di parte qualora il teste non intenda rispondere al difensore, il che nella specie era sicuramente avvenuto. La richiesta era poi rilevante. 15 Jing 5.9. Motivo n. 11 del ricorso SC. Violazione degli artt. 496 e 178, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'eccezione di nullità per il diverso ordine di assunzione delle prove. Ricorda che all'udienza del 14/12/2009 fu disposto l'esame degli imputati prima di aver terminato l'assunzione delle prove a carico. Venne eccepita la nullità per violazione dell'art. 496, comma 1, il quale regola la successione di acquisizione delle prove in conformità all'art. 27, comma 2, Cost., ed in connessione col principio di presunzione di non colpevolezza e con il diritto di difesa, e, in particolare, con il diritto dell'imputato di rendere dichiarazioni solo dopo avere conosciuto le prove a carico acquisite nel dibattimento. La Corte d'appello ha poi omesso di rispondere all'eccezione di inutilizzabilità delle prove assunte in violazione dell'art. 496. 5.10. Motivo n. 12 del ricorso SC. Violazione degli artt. 496 e 178, lett. c), cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di revoca della suddetta ordinanza del 14/12(2009. Osserva che, subito dopo l'emissione di questa ordinanza, era venuta meno la causa ostativa indicata a giustificazione dell'inversione dell'ordine di assunzione delle prove. La richiesta di revoca venne respinta con una motivazione viziata che non ha tenuto conto del fatto nuovo.
5.11. Motivo n. 3 del ricorso SC. Violazione degli artt. 420 ter cod. proc. pen. e 159, comma 1, n. 3, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto, con ordinanze 18/01/2013 e 01/02/2013, della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato, perché impegnato in attività costituenti esercizio del diritto di elettorato attivo, con sospensione del processo. Eccepisce ora che non vi era onere di tempestiva comunicazione;
che è immotivata l'affermazione che l'eco mediatica del processo non potesse influenzare la campagna elettorale;
che contraddittoriamente non si è ritenuto essenziale un impedimento connesso ad un bene di rilevanza costituzionale, anche secondo la sent. n. 23 del 2011 della Corte costituzionale. L'ordinanza 01/02/2013 ha poi una motivazione meramente apparente.
5.12. Motivo n. 13 del ricorso SC. Violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto delle richieste di rinvio per legittimo impedimento dell'imputato. 16 Censura: a) l'ordinanza 01/03/2010 del Tribunale di rigettò della richiesta di rinvio per una riunione del Consiglio dei ministri, per la ragione che il calendario delle udienze era stato concordato e che non era stata allegata una inderogabile necessità. La Corte d'appello aggiunse che la riunione non era urgente, trattandosi solo dell'approvazione di disegni di legge. Lamenta ora che non è stato considerato che quel consiglio dei ministri era stato spostato per ragioni di governo di estrema urgenza;
che i disegni di legge erano da tempo annunciati ed estremamente complessi;
che quindi era stata indicata la specifica e inderogabile necessità. In sostanza, non si è considerato il rango parimenti costituzionale degli interessi coinvolti. b) l'ordinanza 05/10/2011 del Tribunale di rigetto di istanza di rinvio per la ragione che era prevalente l'interesse alla rogatoria e l'attività di governo non era programmata in precedenza. La Corte d'appello aggiunse che mancava la spiegazione dell'improrogabilità dell'impegno e dell'impossibilità di delegarlo. Lamenta ora che è stato di nuovo subordinato l'esercizio delle funzioni di governo, senza considerare la rilevanza dell'impedimento, relativo ad un incontro con un primo ministro estero, chiaramente non delegabile e non derogabile.
5.13. Motivo n. 4 del ricorso SC. Violazione dell'art. 420 ter cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza 09/03/2013, di rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute dell'imputato, ricoverato presso l'ospeALe San Raffaele di MI.
5.14. Motivo n. 14 del ricorso SC. Violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. e vizio di motivazione perché nei casi di cui ai precedenti motivi non sono state rinnovate le notifiche all'imputato, con l'indicazione delle udienze fissate in prosecuzione.
5.15. Motivo n. 5 del ricorso SC. Violazione degli artt. 420 ter cod. proc. pen. e 159, comma 1, n. 3, cod. pen. e vizio di motivazione delle ordinanze 25/01/2013, 16/03/2013, 23/03/2013 e 20/04/2013, di rigetto di richieste di rinvio per legittimo impedimento dei difensori dell'imputato, per lo svolgimento di attività tutelata ALl'art. 51 Cost. e 오 per impossibilità di essere sostituiti.
5.16. Motivo n. 17 del ricorso SC. 17 Violazione degli artt. 37 e 23 della legge n. 87 del 1953 e vizio di motivazione per mancata sospensione del processo in relazione alla decisione della Corte costituzionale sul sollevato conflitto di attribuzione. Ricorda che l'art. 37 della legge n. 87 del 1953 dispone, in relazione ai conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, che si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli artt. 23, 25 e 26 e che l'art. 23 prevede espressamente che, ove sia sollevata questione di costituzionalità con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il giudice «sospende il giudizio in corso», con conseguente sospensione dei termini prescrizionali. Pertanto, prima della decisione finale il potere dello Stato chiamato nel conflitto non può procedere senza attenderne l'esito. Nella specie poi la questione era seria e la Corte l'aveva già giudicata tale, dichiarando l'ammissibilità del conflitto.
5.17. Motivo n. 15 del ricorso SC. Violazione degli artt. 495 e 190 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla eccepita nullità delle ordinanze 28/02/2011, 11/04/2011, 26/09/2011 e 21/05/2012 di revoca della ammissione di una serie di testimoni indicati ALla difesa. Ricorda che la difesa, a fronte della originaria lista di circa 170 nomi, rinunciò dapprima ad 83 e poi a 15 testi, riducendo i propri testi a 76. Il Tribunale ridusse ancora il numero portandolo a 22, dichiarandone decaduti 11 e revocandone 14. In sostanza, la facoltà di difendersi provando è stata ridotta ai minimi termini, con totale disinteresse per il contributo probatorio che poteva essere apportato ALla difesa. Le prove inoltre erano state già ammesse e perciò considerate non manifestamente superflue né irrilevanti, mentre alcuni testi sono stati illegittimamente revocati solo perché non reperiti. Deduce omessa motivazione sulle specifiche censure sollevate in proposito con l'atto di appello ed eccepisce che non poteva ritenersi inutile o sovrabbondante una controprova che, per sua stessa natura, mira a contrastare una prova a carico dell'imputato. Né si trattava di un dato conoscitivo già acquisito», atteso che fino a quel momento vi era stato il solo esame di testi prevalentemente di accusa. La Corte d'appello ha continuato a subordinare le necessità difensive all'esigenza di celerità del processo, dando prova che l'unico obiettivo perseguito non era quello di un processo giusto», bensì quello di un processo rapido».
5.18. Motivo n. 22 del ricorso SC. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 603 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per omessa adeguata motivazione sul rigetto di tutte le specifiche richieste di rinnovazione del dibattimento, per 18 Jin l'assunzione di soggetti che avrebbero tutti potuto comprovare, in modo determinante, l'assoluta terzietà delle società in questione e l'assoluta estraneità alla gestione di DI da parte dell'imputato, negli anni in esame.
5.19. Motivo n. 16 del ricorso SC. Violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia avanzata ALle difese. Tale rigetto è immotivato perché ALle deposizioni dei testi e ALle relazioni dei consulenti tecnici di parte erano emerse posizioni totalmente contrapposte, quantomeno in ordine ai seguenti temi: a) inidoneità dei dati utilizzati ALl'accusa per dimostrare il presunto reato di frode fiscale, stante la divergenza tra i dati ricostruiti sulla base dei valori contrattuali utilizzati AL consulente dell'accusa ed i dati rilevabili nella contabilità di DI per gli anni oggetto di contestazione;
b) logiche di attribuzione delle presunte indebite maggiorazioni ai diversi periodi di ammortamento dei diritti frazionati: principio di competenza, operato AL consulente del PM in violazione del principio di competenza economica ed in contraddizione con l'assunto che DI avrebbe potuto avere quei diritti allo SS prezzo a cui le majors li vendevano;
c) moALità di considerazione dell'operazione di conferimento: non è stato considerato alcun effetto prodotto AL conferimento nel 1994 della library diritti da EI a DI;
ed è stato travisato il fatto storico relativo al conferimento del ramo d'azienda ALla società EI a DI;
d) utilizzo di procedimenti di stima delle presunte maggiorazioni fondati su margini economici medi, conducenti a determinazioni di valore ipotetiche e convenzionali, diverse dagli effettivi margini maturati in capo agli intermediari;
e) utilizzo di procedimenti di stima delle presunte maggiorazioni fondati sui flussi finanziari.
5.20.1. Motivo n. 21 del ricorso SC. Violazione degli artt. 178, lett. c), e 190 cod. proc. pen. e vizio di motivazione perché non è stato assunto l'esame di AN MA e non gli è stato consentito di rendere dichiarazioni spontanee. Eccepisce la manifesta illogicità della motivazione di rigetto dell'istanza di MA, presentata tramite il difensore, di essere sentito per via rogatoriale perché priva di firma autenticata e perché non era autenticato il certificato medico, peraltro risalente nel tempo. Si sarebbe comunque dovuto consentire ad MA di rendere le dichiarazioni spontanee. 19 свой 5.20.2. Motivo n. 1 del ricorso MA. Violazione degli artt. 494 e 178, lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione, in ordine al rigetto della richiesta di MA di rendere dichiarazioni spontanee in videoconferenza. Ricorda che MA, ultraottantenne, cittadino statunitense e residente negli Stati Uniti, stante l'assoluta impossibilità di viaggiare in aereo per motivi di salute, aveva chiesto di essere esaminato o di rendere dichiarazioni spontanee in videoconferenza, allegando un certificato medico del 18/12/2012, attestante: la presenza di patologia dell'arteria coronarica e per angina, una storia di - infarto miocardico anterolaterale, trombo ventricolare sinistro e scompenso cardiaco congestizio, il forte consiglio di non viaggiare, anche in un prossimo - futuro;
l'ulteriore complicanza determinata AL decorso di un tumore del - sangue;
che, in quel momento, qualunque viaggio in aereo era assolutamente vietato per gli altissimi rischi di trombosi venosa ed embolo polmonare, possibili cause di morte improvvisa;
che non era possibile valutare la possibilità di viaggi aerei in un prossimo futuro. L'istanza venne respinta perché non vi era prova della autenticità della firma dell'imputato e della certificazione medica, e perché il certificato non attestava le perduranti condizioni di salute. Il ricorrente lamenta un grave vulnus al diritto di difesa dell'imputato, a cui è stato negato di rendere dichiarazioni spontanee per le sue condizioni di salute, in presenza di un quadro clinico attestante gravissime patologie, tali da configurare un impedimento assoluto e l'impossibilità di miglioramento nel giro di pochi mesi. Deduce quindi motivazione omessa o manifestamente illogica perché non vi era alcun obbligo, per l'imputato, di far autenticare la propria firma o quella del proprio medico curante e perché era palese che le patologie descritte nel certificato medico non consentivano miglioramenti nei mesi a seguire. Illogicamente poi è stato ritenuto superfluo l'esame di MA, per una ritenuta completezza dell'istruttoria dibattimentale, e comunque doveva essergli garantita facoltà di rendere spontanee dichiarazioni 5.21. Motivo n. 23 del ricorso SC. Violazione degli artt. 238 e 603, comma 2, cod. proc. pen. in ordine al rigetto della richiesta di acquisizione dei verbali del processo RA.
5.22. Motivo n. 9 del ricorso SC e n. 4 del ricorso TT. Violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità della deposizione testimoniale di LV NA. Ricordano che all'udienza del 02/03/2007 venne sentita come teste LV NA, dipendente del gruppo ST AL 15/12/1980 e «responsabile quasi ALl'inizio del servizio gestione contratti, contratti che riguardavano l'acquisto dei 20 $ Jenz diritti di sfruttamento televisivo inizialmente per l'TA, poi per la Francia e poi per la Spagna». In quella sede la teste rese dichiarazioni che rendevano evidente il suo coinvolgimento in quello che secondo l'accusa sarebbe stato un - sistema di frode elaborato negli anni '80, e da allora costantemente seguito fino al '95». La NA, del resto, aveva reso dichiarazioni auto indizianti fin ALle s.i.t. assunte in sede di indagini preliminari. L'esame dibattimentale doveva comunque essere interrotto appena emersi indizi di reità a suo carico. La Corte d'appello osservò: - che la teste NA stava riferendo circostanze e condotte che non potevano mai portare ad una sua incriminazione perché i reati ipoteticamente ascrivibili erano da tempo prescritti;
- che la stessa quindi non aveva necessità di essere assistita da un difensore;
- che la teste, all'epoca in cui le poneva in essere, non aveva contezza del reale significato e del disvalore delle sue condotte;
- che in ogni caso il quadro probatorio si reggeva su acquisizioni autosufficienti ALle dichiarazioni della NA. I ricorrenti deducono, preliminarmente, che la teste dichiarò di avere lavorato in DI fino a tutto il 1999, sicché la sua posizione non era prescritta. In ogni modo, l'intervenuta prescrizione dei reati non fa perdere al dichiarante il diritto alle garanzie offerte ALl'art. 63 cod. proc. pen. e del resto non si poteva presumere con certezza l'epilogo indicato ALla Corte di appello. La sentenza impugnata non considera poi che la partecipazione della NA al sistema di frode elaborato negli anni '80» era nota sin ALle indagini, come riconosciuto ALlo SS Tribunale che, con l'ordinanza 02/03/2007, affermò che era «ben vero che ALle dichiarazioni rese ALla teste sembra possibile dedurre che la stessa fosse in qualche misura a conoscenza di quel sistema di alterazione dei costi descritto nell'imputazione». Vi è poi vizio di motivazione laddove ritenere che il quadro probatorio si reggerebbe su acquisizioni autosufficienti rispetto alle dichiarazioni della NA, mentre, al contrario, l'intera sentenza è disseminata di riferimenti a quanto dichiarato da questa teste (ad es., pagg. 122, 130 e 131).
5.23. Motivo n. 20 del ricorso SC. Violazione degli artt. 511, comma 2, 512 bis, 526, comma 1 bis, e 603 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in rogatoria durante le indagini preliminari da CE OR e della richiesta di audizione dello SS previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Lamenta che la Corte d'appello ha ignorato che OR, avendo comunicato il proprio indirizzo email ed il recapito telefonico, proprio per poter essere contattato, sicuramente non voleva sottrarsi alla deposizione. Pertanto, non 21 Jan essendovi stata una reale impossibilità del teste a comparire, vi è anche violazione dell'art. 511, comma 2, dell'art. 512 bis, e dell'art. 526, comma 1 bis. Infatti, la dichiarazione anteriore è inutilizzabile mediante lettura, ex art. 511, comma 2, perché l'esame del dichiarante non era impossibile e non vi era il consenso delle parti. Vi è violazione dell'art. 512 bis, perché l'audizione del teste OR era certamente realizzabile e quindi non poteva essere data lettura di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria AL teste residente all'estero. Vi è violazione dell'art. 526, comma 1 bis, perché non era stata accertata la volontarietà dell'assenza del teste. Inoltre, la negazione alla missiva di OR del 13/12/2012 della qualifica di elemento nuovo» e «sopravvenuto», comporta violazione dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen.
5.24. Motivo n. 23 bis del ricorso SC e n. 5 del ricorso TT. Violazione degli artt. 129 e 578, nonché 238 bis, 526, 190, 603, 191 e 178. lett. c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta utilizzabilità quale fonte di prova della sentenza delle Sezioni Unite 25/02/2010, ric. LL, pur trattandosi di una sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, e comunque per la mancanza di una sua formale acquisizione ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. nel corso del dibattimento di primo grado nonché in mancanza di richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen. Lamentano che la sentenza impugnata ha fondato specificamente proprio convincimento sull'accertamento dei fatti emergente ALla c.d. sentenza LL del 2010 delle Sezioni Unite, la quale però non è stata mai formalmente acquisita nel dibattimento di primo grado né oggetto di richiesta di rinnovazione ex art. 603 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, invero, afferma che «centrale in questa ricostruzione è la sentenza ... LL (presente agli atti quantomeno per essere stata prodotta AL PG ad esito della sua requisitoria)»; e che le risultanze del processo cosiddetto LL ... sono particolarmente significative perché illustrano l'antefatto societario, gestionale e patrimoniale, di quanto poi accaduto e sottoposto alla verifica di questa Corte». La sentenza quindi dichiara di conformarsi alla regola valutativa dell'art. 238 bis cod. proc. pen., precisando ancora che «le risultanze della sentenza LL trovano adeguato e convincente riscontro, ai sensi degli artt. 238 bis e 192 cod. proc. pen.» (pag. 116). Deducono dunque che detta sentenza non è stata utilizzata per maggiore comodità espositiva, o per richiamare i principi di diritto ivi enunciati, bensì quale prova dei fatti in essa accertati, ed eccepiscono che la mera produzione della sentenza, senza una specifica richiesta nell'atto di appello o nei motivi nuovi, o comunque formalmente disposta ex officio (ex art. 603) non può avere efficacia 22 Jen acquisitiva né tantomeno valutativa. Ne deriva la violazione dell'art. 526 cod. proc. pen., e l'inutilizzabilità del contenuto probatorio di detta sentenza. Ricordano quindi che, secondo la giurisprudenza, l'acquisizione della sentenza irrevocabile in funzione probatoria, finanche quando riguardi la medesima vicenda nei confronti del coimputato, «non esime il giudice del processo "ad quem" sia AL dovere di accertare la veridicità dei fatti ritenuti dimostrativi e rilevanti rispetto all'oggetto della prova, fatta salva in ogni caso la facoltà dell'imputato di essere ammesso alla prova del contrario, sia AL dovere di acquisire, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio tra le parti, gli elementi di prova che confermino la dedotta veridicità». Nella specie vi è stata perciò violazione del diritto alla prova e del principio del contraddittorio nella formazione della stessa, in quanto la sentenza LL riguarda altra fattispecie di reato, addebitata a persona diversa dai ricorrenti, sulla quale questi ultimi non sono stati posti in condizione di interloquire al fine di esercitare il diritto alla prova contraria. EL resto, la Corte costituzionale, con la sent. n. 29 del 2009, ha ritenuto non illegittimo l'art. 238 bis cod. proc. pen. soltanto nella misura in cui, quantomeno nella fase della valutazione ed utilizzazione di una sentenza ritualmente acquisita, si consenta alle parti «di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze». In subordine, sulla base di detta sent. n. 29 del 2009, eccepiscono questione di legittimità costituzionale dell'art. 238 bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella misura in cui consente l'uso probatorio della sentenza senza garantire alle parti «di indirizzare la critica che si andrà a svolgere, in contraddittorio, in funzione delle rispettive esigenze».
5.25. Motivo n. 2 del ricorso SC. Violazione degli artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. 74/2000 e 178, lett a) e c), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione relativa al vizio di correlazione tra accusa e sentenza. Secondo la sentenza impugnata, SC avrebbe integrato il reato contestato pur non facendo parte di alcun organo amministrativo della società e pur non avendo firmato la dichiarazione dei redditi. Tale reato non è astrattamente configurabile in mancanza della presentazione della dichiarazione dei redditi operata AL soggetto a ciò deputato ALla legge, trattandosi di un reato proprio. Ne deriva che la condanna di SC per un reato che non poteva materialmente commettere, lo potrebbe semmai porre nella figura dell' istigatore o di colui che induce in errore taluno. E poiché deve evidentemente escludersi la prima ipotesi, non risultando nemmeno la presenza di un soggetto istigato, resta l'ipotesi di cui all'art. 48 cod. pen. Ma se l'imputato, con la sua 23 Jey condotta, ha indotto in errore о ha ingannato la persona tenuta alla presentazione della dichiarazione, allora vi è stata condanna per un fatto diverso da quello contestato, in quanto nel capo di imputazione si fa riferimento al concorso di persone nel reato, che è cosa ben diversa, anche sotto il profilo naturalistico, ALla condotta di induzione in errore. Di qui, il vizio di correlazione tra accusa e sentenza con conseguente nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c) e lett. a), cod. proc. pen., perché si è presa una decisione ultra petita.
6. I motivi contenenti censure di errori di diritto, vizi di motivazione e travisamento delle prove relativi alla ricostruzione della vicenda e alla posizione dei singoli imputati sono sostanzialmente i seguenti.
6.1. Ricorso di AN MA.
6.1.1. Motivo n.
2. Violazione degli artt. 125, comma 3 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la sentenza impugnata affermato la sua penale responsabilità per la ritenuta fittizietà della sua intermediazione nei rapporti produttori Usa-MA-DI Lamenta violazione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, perché l'ipotesi alternativa della effettività delle intermediazioni è stata accolta ALla sentenza passata in giudicato emessa nel procedimento RA OM. La sentenza impugnata, invece, ha ritenuto incontestato che MA, pur agendo come effettivo imprenditore, con una propria complessa struttura organizzativa, nella generalità dei rapporti di acquisto e rivendita che non coinvolgevano DI, sarebbe stato invece un imprenditore fittizio negli specifici rapporti di acquisto dei diritti destinati a DI. La circostanza che egli era al contrario un effettivo ed indipendente acquirente e rivenditore in proprio anche nei rapporti con DI, è confermata da un numero imponente di elementi probatori nonché ALla sentenza del GU di OM del 27/06/2012, fondata sugli stessi elementi probatori del presente processo, confermata da questa Corte e passata in giudicato. In sostanza, con riferimento all'attività (che non mutava nel tempo) da lui svolta per DI, lo SS materiale probatorio ritenuto ALle due sentenze passate in giudicato non integrante neppure la soglia minima per il rinvio a giudizio, è stato qui invece ritenuto idoneo a supportare la condanna di MA al di là di ogni ragionevole dubbio. Vi è poi omessa motivazione e manifesta illogicità sotto il profilo del travisamento della prova. Innanzitutto, sulle dichiarazioni dei testi SI, IL, 24 Ц SO e AR, sulle quali il GU di OM aveva invece fondato la pronuncia di insussistenza del fatto. Secondo la Corte d'appello l'apporto probatorio fornito da questi testi sarebbe irrilevante perché: a) essi potrebbero fornire prova solo sulla circostanza, di carattere generale, che MA fosse un imprenditore-intermediario nel settore dei diritti televisivi;
b) ciò che rileva ai fini del processo, al contrario, sono i diritti televisivi che alla fine confluivano in DI;
c) detti testi nulla sapevano su tali diritti. Ciò però non corrisponde all'oggettivo contenuto delle relative deposizioni, perché: a) i diritti televisivi acquistati da MA dai testi SI (vice-presidente di CBS), IL (presidente di Fireworks e MTM) e SO (presidente di Republic), sono stati successivamente ceduti a DI ALlo SS MA, negli anni rilevanti 1995-98, ed anche per essi è stata affermata la sua penale responsabilità; b) si tratta, dunque, di elementi assai rilevanti, secondo la stessa sentenza impugnata;
c) i tre testi hanno confermato di aver negoziato personalmente con MA (e mai con ZA); di avergli ceduto i diritti televisivi, con facoltà di rivenderli, con proprio rischio imprenditoriale, senza limiti di prezzo;
di aver tratto diversi vantaggi ALla cessione all'intermediario MA, anziché direttamente a DI (ad es., cessione per più territori, doppiaggio a carico di MA, rapida conclusione dell'affare, pagamento immediato del prezzo, ecc.). A questo punto il ricorso esamina specificamente le deposizioni dei tre testi ed i relativi travisamenti della prova. Viene poi esaminata la deposizione e la relazione del CT NA, in ordine alle quali il ricorrente lamenta anche l'omessa motivazione su specifici motivi di appello e il mancato esame di documenti rilevanti. I medesimi vizi sono dedotti in relazione alle dichiarazioni del teste CA (vice-presidente di PA dai primi anni '90 ad oggi, che aveva partecipato direttamente alle trattative), sulle quali i GUP di OM e MI avevano fondato le proprie pronunce di non luogo a procedere nei procedimenti RA. Macroscopici vizi di travisamento della prova, di omessa motivazione e di motivazione illogica sussistono in ordine alle decisive deposizioni dei testi IA e De IS. Deduce poi fondamentali vizi di travisamento della prova ed illogicità di motivazione in relazione alla deposizione del teste NZ;
alle dichiarazioni di OR nel corso delle indagini preliminari ed in sede di indagine difensiva;
alla deposizione di ES ed al carteggio MA OM del 2001-2003. Eccepisce travisamento della prova e mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla esistenza di una prova positiva dell'assenza di qualsivoglia retrocessione da MA a SC. La sentenza ha infatti accertato: a) che MA agiva quale intermediario/acquirente-rivenditore effettivo, che non aveva limitazioni nel prezzo di rivendita;
b) anche in relazione a DI 25 Янч svolgeva una reale attività nell'ambito di un rapporto di agenzia;
c) che i suoi profitti, nell'ambito dei rapporti contestati, erano inferiori al 50% del costo di acquisto;
d) che appunto non v'è alcuna evidenza di retrocessioni di profitti da lui a DI, o alla sua proprietà.
6.2. Ricorso di SC. Sul punto sono dedotti i seguenti motivi.
6.2.1. Motivo n. 24. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. circa le erronee premesse metodologiche di cui alle pagg. 113 e 114 e vizio di motivazione. Nelle c.d. premesse metodologiche la Corte d'appello afferma che risulterebbe la prova che vi era una «organizzazione particolarmente complessa e ramificata>> e che solo «pochi personaggi» erano a conoscenza dell'intero meccanismo fraudolento. Ciò avrebbe reso inutile la rinnovazione dibattimentale perché i soggetti in questione sarebbero persone «non informate sui fatti». Ha asserito altresì che non potevano trovare positiva valutazione sull'insussistenza del fatto e sulla posizione di SC le precedenti decisioni della Cassazione, poiché non vi sarebbe sovrapponibilità né per gli anni né per il materiale probatorio. Di contro, vi sarebbe altra decisione di questa Corte di conferma dell'impianto accusatorio e dell'esatta qualificazione delle condotte. Queste premesse sono clamorosamente erronee e contrarie alla realtà documentale. Invero, dai capi di imputazione emerge che si trattava di fatti sostanzialmente identici, riguardanti annualità sovrapponibili. Erano assolutamente identici il meccanismo e gli ammortamenti portati a bilancio, nonché gli imputati. Il terzo procedimento, poi, riguardava una parte della contestazione di questo processo, per fatti identici, solo per periodi fiscali diversi, ma in parte sovrapponibili. Per questi fatti il GU di MI, il 18/10/2011, ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di SC per non aver commesso il fatto. Le sentenze del GU di OM e del GU di MI furono impugnate AL PM;
e questa Corte ha dichiarò inammissibile il primo ricorso ed infondato il secondo. In quel processo SC era imputato del reato di cui agli artt. 2 e 3 del d. lgs. 74/2000, per gli anni AL 2003 al 2005; ma le annualità contestate riguardavano ammortamenti di acquisti di diritti eseguiti negli anni precedenti con il sistema fraudolento asseritamente iniziato agli inizi degli anni '80, proprio come nel presente processo. In particolare, la sentenza del GU di OM, ha dichiarato la totale insussistenza del fatto, utilizzando l'intero materiale probatorio proveniente da questo processo;
sulla base del quale ha accertato che MA era un intermediario terzo ed indipendente;
che la maggiorazione dei prezzi era 26 Jin assolutamente ragionevole;
che non vi era stata retrocessione a favore di DI, ma semmai solo versamento di somme minimali a favore di dirigenti infedeli. Ancor più rilevante è la sentenza del GU di MI su un capo di imputazione ancor più corrispondente al presente, specie temporalmente - che ha escluso qualsiasi partecipazione ai fatti contestati da parte di SC, quale azionista di maggioranza o gestore di fatto di DI nel periodo 2003-2004, ossia proprio nello SS periodo in cui sarebbero state fatte le due false dichiarazioni dei redditi oggi in esame. E' per contro è irrilevante la sentenza emessa da questa Corte nel 2008 nei confronti di MA, che aveva impugnato la sentenza di prescrizione, trattandosi di annualità diverse, relative a imputato diverso e soprattutto perché tale sentenza non ha potuto tenere conto di ben quattro anni di dibattimento successivo. In tale sentenza comunque non vi è il minimo accenno alla qualificazione delle condotte. Deduce infine che le argomentazioni esposte sono estese anche all'annualità 2001, per la quale non poteva essere dichiarata la prescrizione, essendovi quanto meno l'evidenza che SC non aveva commesso il fatto.
6.2.2. Motivo n. 25. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 649 cod. proc. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione. Deduce che le perentorie affermazioni della sentenza impugnata sull'irrilevanza delle sentenze dei GU di OM e di MI sono sconfessate già da un sommario confronto tra i capi di imputazione, da cui risulta che i fatti oggetto dei processi sono per tabulas identici. La sentenza del GU di MI ha escluso che SC fosse socio occulto di MA e corresponsabile del sistema di frode iniziato fin dagli anni 80. La sentenza impugnata ha quindi violato il divieto del «ne bis in idem» ex art. 649 cod. proc. pen., stante l'identità dei fatti, e non ha dato conto dell'effettiva sovrapponibilità della res iudicata e della res iudicanda. La sentenza impugnata è poi contraddittoria e manifestamente illogica laddove pone a fondamento della condanna di SC sia la qualità di socio occulto con MA, sia la sua corresponsabilità nel sistema frodatorio degli anni 80 per poi negare, dogmaticamente, che il giudicato formatosi su entrambi questi nodi salienti della quaestio possa aver incidenza sul processo. E' meramente apparente e contraddittoria anche la motivazione sulla irrilevanza della sentenza del GU di OM, il quale aveva esattamente osservato come il processo stralciato e quello principale si fondavano su un comune triplice 27 postulato, ossia: 1) inesistenza della società di intermediazione riconducibile ad MA ed a ZA;
2) maggiorazione del prezzo di rivendita;
3) retrocessione delle somme corrisposte. Il Gip aveva ben chiaro il collegamento fra tutti e tre i processi ed ha utilizzato tutti gli elementi di prova prodotti AL PM nel presente processo, compresa la relazione della MG. Il principio del ne bis in idem non è stato applicato con motivazione meramente apparente e contraddittoria, tanto che in caso di conferma sarebbe invocabile la revisione della sentenza ex art. 630, lett. a), perché i fatti posti a fondamento di essa non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile.
6.2.3. Motivo n. 26. Violazione dell'art. 125, comma 3, e dell'art. 238 bis cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione sul punto in cui si è utilizzata, per la ricostruzione della disponibilità dei fondi esteri e la sussistenza del comparto estero, la c.d. «sentenza LL», mai formalmente acquisita in primo grado, né ex art. 603 cod. proc. pen. La difesa aveva sollevato questa eccezione e richiesto che, qualora la sentenza fosse acquisita, venisse sentito VI LL anche quale teste a prova contraria. La Corte d'appello non ha provveduto. La sentenza LL peraltro non afferma una responsabilità, ma dichiara la prescrizione. Quindi, la sentenza impugnata, anziché valutare le prove in atti, ed addirittura senza l'acquisizione della richiesta prova contraria, ha avuto riguardo ad una sentenza pronunciata nei confronti di diverso soggetto in un diverso giudizio, relativo al diverso reato di cui all'art. 319 ter cod. pen. ed in cui SC non era imputato. Denuncia poi violazione degli artt. 238 bis e 192, comma 3, cod. proc. pen. perché, in ogni caso, la sentenza LL poteva essere valutata a fini probatori sempre e solo in relazione ad altri elementi di prova. Inoltre la detta sentenza aveva affermato di riguardare fatti non connessi a quelli del presente processo e che comunque sulla non riferibilità a SC del comparto riservato ST vi era una sentenza passata in giudicato. Nella stessa, poi, non vi è il minimo riferimento ad un ruolo fiduciario tra SC e BE, né tantomeno alla presenza di un conto corrente nella sua disponibilità, dove confluissero fondi neri di ST, tanto che la sentenza del GU di MI è pervenuta ad una diversa soluzione in fatto. Comunque si tratta di sentenze di proscioglimento per prescrizione, le quali, pertanto, in punto di fatto non accertano alcunché. Anche la valutazione della organizzazione del gruppo per l'acquisto dei diritti si fonda sulla utilizzazione di documentazione travisata. In particolare, la mail inviata il 12/12/1994 da UG LB, contabile della OX, a AR ER, 28 ly4 presidente della distribuzione internazionale della medesima OX, costituisce un evidente tentativo di dare delle spiegazioni, sconnesse ALla realtà, per procrastinare i pagamenti. Lamenta quindi, totale vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle dichiarazioni di TT;
nonché palese travisamento delle dichiarazioni degli altri testi, tra cui quelle di LV NA, IN BA, IE BE e CO TA.
6.2.4. Motivo n. 27. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., mancanza di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione di fittizietà del «giro dei diritti» negli anni precedenti al 1995. Lamenta che, secondo la sentenza impugnata, la prova risiederebbe nel fatto che i diritti sarebbero transitati per tre società del comparto riservato del Gruppo ST, ovvero NC OR, TU ON e UN ON. Nel 1995 sarebbe poi subentrata nell'acquisto dei diritti, come intermediaria, la società IM, avente anch'essa un ruolo fittizio. Sennonché le prove in atti contrastano totalmente con questa ricostruzione. La Corte d'appello ha immotivatamente omesso di disporre la richiesta perizia e ha dimenticato che sul controllo di UN ON e di TU ON vi era stata una precisa e ampia archiviazione. E' stata anche travisata la dichiarazione della teste TA LI. Osserva quindi che, circa l'utilizzo di IM, società puntualmente dichiarata nel consolidato del Gruppo DI, non si comprende il significato della asserita fittizietà della compravendita dei diritti. Non sono state valutate le dichiarazioni di BE.
6.2.5. Motivo n. 28. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al giro dei diritti» negli anni dell'attuale imputazione AL 1995 al 1998, per i quali i fatti contestati sono stati ritenuti provati sulla base di alcune prove orali e documentali. Lamenta ora che sono state totalmente travisate le fonti definite orali ed, in particolare, le dichiarazioni della BA (che ha parlato comunque di situazione durata fino al 1994), di ON GI (che ha ricordato di non avere mai avuto indicazioni da SC per gli ammortamenti); di CE (che ha rivendicato la terzietà delle società intermediarie e la regolarità del comparto, ed ha escluso qualsiasi indicazione da parte di SC e qualsiasi cointeressenza S con MA); di LU TA (che ha spiegato le ragioni fiscali che giustificavano l'esistenza di IM a Malta); di BI MO (che ha spiegato le ragioni della creazione di IM, la quale aveva autonomia logistica e finanziaria); di IE BE (che non ha rilevato alcuna situazione men che corretta nella gestione dei diritti); di LV NA (che ha riferito fatti fino al 1995 e precedenti alla ly 29 quotazione in borsa;
che ha fatto una ricostruzione inverosimile specie del rapporti con BE;
che dopo la fine del 1994 non aveva più avuto nessuna conoscenza dei rapporti tra BE e SC;
che l'ultima volta che aveva visto LV SC ai mercati cinematografici era stato addirittura nel 1984; che ha riferito che MA si era più volte lamentato di essere stato trattato male AL gruppo); di IC (che era stato in Finivest solo fino al 1994 e ALle cui dichiarazioni si evince la totale estraneità al sistema dei diritti di SC, che semmai si preoccupava di ridurre gli acquisti); di CO TA (che aveva spiegato le ragioni del passaggio a Malta); di LOtti (che ha confermato che per comprare i prodotti PA anche i tedeschi dovevano passare attraverso MA, per volontà della stessa PA); di Spagnoli;
di IL (che aveva riferito che il processo decisionale finale si formava a livello di BE;
che i diritti transitavano da IM per ragioni fiscali;
che non era stato possibile escludere MA dagli acquisti da PA perché OR era socio occulto di MA e i due si PArtivano i profitti, tanto che alla fine PA lo mandò via in modo riservato;
che anche per i prodotti OX vi era un accordo tra OM e SA per dividersi i profitti delle vendite); di ER CE, di cui sono documentati i problemi di salute mentale, tali da compromettere gravemente la sua capacità di testimoniare (e le cui dichiarazioni peraltro sono state ritenute dai GU di OM e di MI utili per dimostrare l'inconsistenza accusatoria, ed il quale ha riferito di avere cercato di avere rapporti diretti con PA, che ci furono proteste di MA, ed ha fatto dichiarazioni inverosimili ricevendo denaro da MA da lui personalmente utilizzato); di NZ (che ha dichiarato di non sapere se MA fosse un rappresentante di DI;
che i contratti venivano gestiti da MA;
che anche per le vendite della PA alla RAI era stato utilizzato in alcuni casi un intermediario); di IN AN (che ha dichiarato che BE aveva piena autonomia gestionale;
che le riunioni tra BE e SC erano tutte antecedenti al 1995), di LF ES (le cui dichiarazioni sono state immotivatamente ritenute false o reticenti, mentre avevano contribuito ad interpretare le lettere di MA e ad escludere ogni ipotesi che SC fosse socio occulto di MA); di CE OR, le cui dichiarazioni sono peraltro inutilizzabili (che aveva riferito di ritenere che MA fosse un imprenditore, di considerare le dichiarazioni di questi sui rapporti con SC come un tentativo per giustificare i ritardi nei pagamenti); di SA, che aveva smesso di lavorare per la OX nel 1992 e delle cui dichiarazioni era stata eccepita la inutilizzabilità (il quale aveva dichiarato di non ritenere che MA lavorasse per SC). Quanto alle fonti documentali, lamenta che la seconda mail di LB è stata palesemente travisata perché la stessa non ha alcuna efficacia probatoria sulla 30 k fittizietà del rapporto, in quanto si limita a prospettare che OM avrebbe egli SS comunicato che BE avrebbe desiderato che i prodotti OX rimanessero con lui. Le missive di MA sono state poi considerate dai GU di MI e di OM come prova evidente della insussistenza del fatto o comunque della estraneità di SC. Sono state poi travisate anche le altre lettere.
6.2.6. Motivo n. 29. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla effettiva esistenza ed operatività della società IM e mancata assunzione di prova decisiva. Lamenta che l'aver ritenuto erroneamente la fittizietà della società maltese IM, attraverso la quale transitavano i diritti acquistati da DI AL 1995 al 1998, dimostra il travisamento della documentazione in atti. IM, infatti, pacificamente era una società di totale proprietà di DI, addirittura appalesata al mercato borsistico nel prospetto informativo, la quale aveva come dichiarata finalità quella di ottimizzare, non già per DI, ma per le società majors venditrici, la cosiddetta «withholding tax». Nel prospetto informativo era addirittura indicato il ricarico medio di costi per l'utilizzo di IM come intermediario, tra il 4 e 1'8%. E' stato provato che IM era realmente esistente;
che aveva praticato un ricarico medio ancor più basso;
che era stata utilizzata come intermediario fino a quando le majors non risolsero il problema della tassa speciale;
che senza IM i costi sarebbero stati addirittura maggiori;
che tutti gli utili operativi di IM sono stati consolidati nel bilancio DI con il pagamento delle relative imposte in TA;
che tali utili riducono grandemente la maggiorazione del costo;
che, considerando anche il riPArmio sull'acquisizione dei diritti, l'operatività di IM aveva consentito un amplissimo utile per DI. Nell'attuale capo di imputazione eliminando gli acquisti di IM non permarrebbe più alcuna contestazione. Lamenta mancata valutazione della documentazione in atti e delle consulenze della difesa. Inoltre, la Corte d'appello in modo manifestamente illogico ha ritenuto che, essendo stato provato che DI avrebbe potuto e dovuto annotare il costo storico ed effettivo, del primo acquisto AL produttore originario, sarebbe inutile disquisire sulla congruità dei prezzi registrati nelle z fatture, mentre la valutazione della congruità è indispensabile per il giudizio sull'esistenza o meno dell'operazione commerciale. In sostanza si è illogicamente ritenuto che, se con una scelta azienALe si decide che un certo tipo di organizzazione non sia ulteriormente, utile ciò dimostri inequivocabilmente che Un quell'organizzazione non era utile neanche in periodo antecedente. 31 Lamenta poi che le fatture sono state ritenute sia oggettivamente sia oggettivamente fittizie per il motivo che «avrebbero dovuto essere emesse dai produttori, dai primi venditori dei diritti, ed avrebbero dovuto indicare il costo del primo acquisto». Questa affermazione eccede totalmente AL capo di imputazione e contiene un duplice errore logico: a) perché descrive quello che si sarebbe dovuto fare e non valuta quello che effettivamente è accaduto;
b) perché riconosce che compravendite di diritti televisivi vi sono effettivamente state, e quindi contraddice totalmente l'affermazione che le fatture sarebbero anche «oggettivamente fittizie». Manca poi la motivazione sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento per dimostrare l'effettiva realtà operativa di IM.
6.2.7. Motivo n. 30. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla affermazione che AN MA avrebbe agito da intermediario di comodo, il che invece è radicalmente smentito ALla sentenza del GU di OM, la quale ha spiegato che la percentuale di ricarico era assolutamente fisiologica in relazione ai margini di rischio e alle spese imprenditoriali. In ogni caso, il calcolo avrebbe dovuto riguardare i soli titoli acquistati dopo il conferimento conseguente alla quotazione in borsa ed afferenti agli ammortamenti del 2002- 2003, mentre la Corte d'appello ha ricompreso anni e tipologie di catene escluse ALla attuale imputazione, spingendosi addirittura ad annualità precedenti il 1994, quando DI non esisteva. Le dichiarazioni testimoniali hanno poi un contenuto esattamente contrario a quello indicato.
6.2.8. Motivo n. 31. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione sulla affermazione che anche la società DU, di cui era titolare LF OM, sarebbe stata un intermediario fittizio. Anche per OM vi è la prova documentale che tutte le plusvalenze non sono state mai retrocesse a SC o a soggetti a lui collegati. Non sono state considerate le risultanze della consulenza COtulli.
6.2.9. Motivo n. 32. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. perché sugli altri intermediari (rispetto ad MA, OM e IM) la sentenza impugnata omette di rispondere alle specifiche eccezioni proposte nell'atto di appello e nella memoria del 09/03/2013. In particolare, per le intermediazioni di AT ed EL, MG imputa a DI una maggiorazione pari all'intero costo di acquisto da questa sostenuto, 32 れ in quanto si tratterebbe di «doppi acquisti», essendo i diritti già nella disponibilità del Gruppo». Al contrario, la diversa soggettività giuridica degli acquirenti i diritti è fondamentale, perché il reato di frode fiscale non può prescindere ALla registrazione, nella contabilità della società acquirente, del costo di acquisto, da cui discende la possibilità di dedurre fiscalmente la componente negativa di reddito. Quindi, solo l'acquisto di DI rileva per la frode fiscale ad essa contestata a tale società, mentre non sono irrilevanti eventuali acquisti dei medesimi diritti effettuati in anni precedenti da altre società (RO NA e NC OR), ancorchè asseritamente appartenenti al «Gruppo ST/DI». Non è invero possibile contestare a DI un doppio acquisto mai effettuato ed un doppio ammortamento mai registrato. Inoltre, essendo pacifica l'esistenza e la realtà dei diritti televisivi compravenduti, non è possibile quantificare la maggiorazione contestata a DI in misura pari all'intero costo da questa sostenuto l'acquisto, come se il diritto dovesse essere iscritto «a zero» in contabilità. Una maggiorazione di costo avrebbe al più potuto riguardare la solo differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita. Per le società RO CA, EN IO e LM RA, MG, non disponendo dei contratti di acquisto dai fornitori originari, ha calcolato i margini in base ai flussi finanziari, ma il criterio non è tecnicamente sostenibile. Per la società SS, il margine è stato calcolato sulla differenza fra prezzo di acquisto dei diritti e loro vendita a DI, ma ALla relazione di MG emerge che SS non ha realizzato alcun margine oppure che esso non è noto, sicché sono nulle le maggiorazioni di costo di DI negli acquisti intermediati da SS. E' stato invece contestato il margine conseguito ALla EA TU, fornitore di SS. La Corte d'appello non ha sostanzialmente motivato sulle relative eccezioni.
6.2.10. Motivo n. 33. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e travisamento della prova in ordine alla affermata inesistenza e non terzietà di LM RA per il motivo che DI avrebbe gestito tale società per pochi anni e versato denaro al comparto riservato ST;
che non vi sarebbe stata una attività effettiva e che gli unici interlocutori sarebbero stati BE, GG e TT. Sul punto, nonostante le richieste della difesa non è stata esperita nessuna indagine, mentre è rimasto provato che tutti i proventi della LM RA sono rimasti nella totale ed esclusiva disponibilità di DI. Osserva che, per l'affermazione di responsabilità, occorrerebbe: che vi fosse almeno un qualche indizio che realmente le società estere fossero collegabili a DI o al gruppo e a 33 SC;
che fosse provato un passaggio di danaro da queste a SC (il che peraltro, costituirebbe una appropriazione indebita, non contestata); - che vi fosse poi la prova che SC avesse fin da allora l'intendimento di far operare un ammortamento di quei diritti ai fini di evadere le imposte ed inoltre che tale intendimento - cristallizzato sotto la vigenza della legge n. 516 del 1982 - fosse rimasto vivo anche negli anni 2003 e 2004, nel periodo di presentazione della denuncia dei redditi DI, periodo nel quale SC svolgeva la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri. Occorrerebbe altresì provare che SC, mero azionista di DI, attraverso altre società di cui non era neppure l'amministratore, avesse contribuito o indotto agli ammortamenti così come contestati. Ciò rileva ancor più perché nella sentenza nessuno di DI è stato ritenuto responsabile. Ricorda infine che il responsabile degli affari fiscali DI, dr. TT, il quale decideva sugli ammortamenti, ha recisamente negato qualsiasi interferenza sul punto. Non poteva in ogni caso considerarsi l'intero costo sostenuto da DI quale maggiorazione indebita.
6.2.11. Motivo n. 34. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione e travisamento del fatto in ordine alla ritenuta fittizietà di EN IC, in quanto da tutte le testimonianze e ALla documentazione emerge chiaramente che si trattava di una società realmente esistente, di proprietà di ZA e di DA GR, che ne hanno tratto esclusivi vantaggi economici, senza che nessuna somma sia stata retrocessa a SC. Fra l'altro, senza il consenso della difesa, sono state utilizzate le dichiarazioni di DA GR, che non si è mai sottoposto all'esame dibattimentale, mentre non sono state valutate le dichiarazioni dell'avv. Cohen, teste del PM. Nella motivazione non vi è un solo accenno ad una prova che consenta di collegare tale società a SC.
6.2.12. Motivo n. 35. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché (in estrema sintesi) vizio di motivazione e travisamento del fatto anche sulla valutazione della società RO CA, in quanto dagli atti risulta infatti che gli utili di tale società sono stati divisi tra ZA, DA GR e MB. Manca poi qualsiasi riferimento a SC e non vi è prova della retrocessione di denaro e della compartecipazione di alcuno di DI.
6.2.13. Motivo n. 36. 34 Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., ed apoditticità di motivazione in ordine alla ritenuta fittizietà di SS PO e la EA, essendo l'assunto è totalmente sfornito di prova.
6.2.14. Motivo n. 37. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e travisamento del fatto in ordine alla ritenuta fittizietà anche della società AT e sulla cessione da questa a DI anche nel 1997 di diritti già ceduti a NC OR. I consulenti della difesa avevano infatti spiegato che non si trattava di una doppia cessione;
è stato confuso il ruolo di Rete TA con DI;
e non vi è prova di una retrocessione né del coinvolgimento dell'imputato 6.2.15. Motivo n. 38. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., assenza di motivazione sulle specifiche eccezioni e travisamento del fatto anche in ordine alla ritenuta fittizietà della società EL, su cui peraltro è stata impedita la prova contraria.
6.2.16. Motivo n. 39. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e travisamento della prova in ordine alla affermazione che con il meccanismo fraudolento si sarebbe consentito al Gruppo «di diminuire in modo cospicuo il carico fiscale da assolvere in TA e nel contempo di disporre di ingenti fondi all'estero» e che ZA e BE avrebbero mantenuto «un diretto accesso alla proprietà a SC, sempre risultando che SC si interessasse personalmente in quegli anni quantomeno delle complessive strategie del Gruppo». Da tutte gli elementi raccolti risulta invero che mai SC si era occupato dell'area dei diritti.
6.2.17. Motivo n. 40. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; omessa valutazione di una specifica doglianza della difesa, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al computo dell'entità della contestata frode ed alla non provata retrocessione». Ricorda che le fatture di cui alla contestazione suppletiva, concernenti l'acquisto di diritti verificatasi tra gli anni 1995 e 1998 erano state tutte emesse da IM. Era stato eccepito: a) l'erroneo conteggio anche delle maggiorazioni di costo relative all'anno 1994 e antecedenti, che assommavano a circa 208.857.413 dollari pari al 55% della somma complessiva;
b) che, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni in contestazione (2002-2003), DI 35 aveva operato alcune riprese fiscali riferite ad ammortamenti di diritti, incrementando così il reddito fiscalmente imponibile. Sulla prima eccezione la Corte d'appello ha totalmente omesso di motivare;
e sulla seconda, ha in modo manifestamente illogico ritenuto inutilizzabili le riprese fiscali (e/o le dichiarazioni integrative) e senza considerare i loro effetti. Ricorda, con l'appello aveva eccepito l'assenza di prova di retrocessione di denaro da parte delle asserite società cartiere. Il Tribunale si era limitato a dire - con manifesto errore logico - che si trattava di sovrafatturazione qualitativa, AL che dovrebbe derivare l'irrilevanza della mancata retrocessione. La Corte d'appello ha invece affermato che «La stessa MG precisava inoltre che non si erano potuti identificare tutti i destinatari dei versamenti operati dai fittizi intermediari per cui non si era affatto raggiunta, anche sotto tale ulteriore profilo, la prova dell'insussistenza, in fatto, delle retrocessioni». In sostanza ha ritenuto che non è l'accusa che deve provare la sussistenza della retrocessione ma è la difesa che deve provarne l'insussistenza. Anche per il periodo precedente, in realtà, non vi è prova di retrocessioni, avendo la sentenza affermato che «Si vedrà poi come anche i passaggi attraverso gli intermediari risponderanno alla stessa logica seppure non siano state individuate le conseguenti retrocessioni» per aggiungere poi che «va peraltro chiarito come non sia stato affatto acquisita prova del contrario: che retrocessioni non vi siano state». La sentenza inoltre afferma, a proposito di MA, che seppure non vi sia prova di retrocessione «non resta che ritenere del tutto logico che il vantato "costo zero" ne presupponga la reale esistenza». DAle prove acquisite, invece, risultava l'assenza di qualsiasi retrocessione con LM RA.
6.3. Ricorso di GA TT. Deduce sul punto i seguenti motivi.
6.3.1. Motivo n.
6. Travisamento della prova, omissione o contraddittorietà di motivazione e motivazione contraddittoria per avere affermato la responsabilità penale dell'imputata per la ritenuta fittizia operatività della società IM. Osserva che la sentenza impugnata, dopo aver correttamente rilevato che nel periodo in contestazione (1995-1998), i diritti televisivi erano transitati ALla 8 società maltese IM TD., ha accolto la tesi della interposizione fittizia, ritenendo: che il transito dei diritti da tale società non aveva alcuna giustificazione - economica e quindi il ricarico costituiva un costo fittizio;
che lo schema era - simile a quello delle prime catene degli anni passati relative alle società ST del comparto B;
- che l'inutilità della struttura era confermata AL fatto che i suoi addetti si limitavano alla firma di contratti redatti nell'ufficio di NO. f Im 36 Sennonché, quanto alle prove orali poste a sostegno dell'artificiosa interposizione di IM, alcune testimonianze sono totalmente travisate, altre carenti nella loro ricostruzione e comunque irrilevanti. -IN BA ha riferito che con la Fra le prime, ricorda, tra l'altro, che: nascita di IM nel 1995 era cessata la tecnica di suddivisione tra master e sub- contratto e non vi era più stato il frazionamento dei contratti;
- ON di non avere mai avuto indicazioni da SC in ordine agli ammortamenti;
CE ha prospettato la assoluta regolarità e traPArenza della struttura di NO e la terzietà delle società intermediarie;
BE ha confermato il ruolo - (compravendita di diritti) ed il concreto funzionamento (sottoscrizione dei contratti) della IM di NO;
- TA il ruolo di IM quale intermediario e le ragioni fiscali della sua costituzione;
LOtti l'attività effettiva di intermediazione svolta da MA e la necessità del meccanismo di IM per aggirare la withholding tax che induceva le compagnie statunitensi ad applicare costi maggiorati per abbattere le ritenute, meccanismo abbandonato quando divenne inutile nel 1998 perché le majors si dotarono di proprie filiali locali;
- IL ha riferito che con l'avvento di DI, nel 1995, la struttura di NO fu sostituita IM per necessità fiscali, avendo Malta un trattato contro la doppia imposizione;
ES ha riferito solo che MA aveva lamentato una - compressione del fatturato, e non che la riunione avesse ingenerato, come scritto in sentenza, detta riduzione. Un secondo gruppo di testimonianze (quelle di ER CE, LU TA e LV NA), ALle quali la sentenza trae la prova del meccanismo di fittizia interposizione di IM, è viziato da carenze nella ricostruzione e da decisivi vizi motivazionali. In particolare osserva: che non si è tenuto conto dei problemi di - salute mentale di ER CE, il quale peraltro aveva rilasciato dichiarazioni del tutto generiche e negato ogni rigonfiamento dei prezzi;
- che LU TA aveva riferito circostanze inconferenti rispetto alla asserita artificiosità di IM e dettagliatamente spiegato le ragioni fiscali della scelta dell'ordinamento maltese. Le dichiarazioni di LV NA (peraltro inutilizzabili) hanno assunto un rilievo decisivo per ritenere che IM si sarebbe interposta dopo il 1995, mentre in realtà la teste ha dichiarato: di essere stata operativa fino a novembre 1995; - che il - д precedente modo di operare era cessato radicalmente prima della quotazione in borsa di DI;
- che dopo il 1994 non aveva più avuto conoscenza di rapporti tra BE e SC;
- che l'ultima volta che aveva visto LV SC ai mercati cinematografici era stato nel 1984; che più volte aveva sentito MA lamentarsi di essere stato trattato male AL gruppo. La sentenza non ha poi motivato sulla attendibilità della teste, le cui dichiarazioni sono comunque inidonee a dimostrare la fittizietà della interposizione di IM. 37 Gli stessi vizi di motivazione si riscontrano per il documento ritenuto prova della fittizia interposizione di IM, il Prospetto Informativo per la quotazione in borsa di DI. Invero, nel passaggio successivo del prospetto (non riportato ALla sentenza), si indicano esplicitamente il ruolo e la funzione di IM. Illogicamente è stata ritenuta ingiustificata una società con sede a Malta, senza considerare che agire in un Paese a fiscalità agevolata è un modo per ottenere vantaggi fiscali. La sentenza dà poi contraddittoriamente atto della persistente autonomia delle società facenti parte del gruppo. Poiché gli utili di IM sono sottoposti a tassazione, deve escludersi l'ipotizzato «meccanismo fraudolento». Risulta che AL 1995 al 1998 operò quale intermediatrice soltanto IM e si ebbe solo il suo ricarico del 7/8%. Ciò: a) non rappresenta una costituzione all'estero di «ingenti disponibilità di denaro» destinati ad attività illecite;
b) non rappresenta illecito riPArmio fiscale, stante anche la duplice tassazione di ogni utile;
c) rende impossibile ricondurre i fatti di causa al reato tributario contestato. Non sono state poi considerate le emergenze probatorie in bonam partem, quali la consulenza tecnica MG e la testimonianza della consulente del PM dott.ssa CL, che dimostrano l'intervento della sola IM nella totalità delle intermediazioni dei diritti televisivi AL 1995 al 1998 e l'assoluta effettività dei pagamenti da parte di DI degli importi fatturati (e mai retrocessi). La ricorrente quindi ricorda le ragioni fiscali della costituzione di IM e della scelta di Malta, a causa del trattato contro le doppie imposizioni e della mancata previsione di ritenute di imposta a soggetti non residenti, dato che, in caso di rapporto diretto, le majors ME avrebbero traslato su DI la tassazione dell'8% sulle royalties percepite. La società IM era effettivamente operativa, dotata dei necessari beni strumentali, di personale impiegato (fino a 13 unità) e di consulenti esterni per la selezione dei film. La succursale svizzera costituiva una sede secondaria qualificabile come stabile organizzazione ai sensi dell'art. 162 TUIR, come modificato AL d. lgs. n. 244/2003, e dell'art. 5 del c.d. Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni». Tutti i costi erano registrati nei bilanci e sottoposti a revisione contabile. E' quindi inconsistente l'affermazione che si tratterebbe di società «cartiera» o «fittizia». La società agiva sul mercato statunitense attraverso il consulente dott. ZA, esperto del settore, ed era naturale che questi si coordinasse con BE e con DI, dato che IM era una centrale di acquisto di DI, da cui era controllata. Secondo la giurisprudenza tributaria, AL rapporto di controllo non può dedursi l'inutilità della interposizione. La tesi della artificiosa interposizione confligge anche con il diritto comunitario, perché la società IM era stata regolarmente costituita secondo il diritto maltese 38 сез e poteva far valere la libertà di stabilimento protetta AL Trattato dell'Unione Europea, al fine di opporsi alla pretesa di altro Stato membro (l'TA) di negarne lo status di autonoma persona giuridica. Sul piano dei rapporti societari infragruppo, IM ha poi provveduto ad indicare nel proprio bilancio costi e ricavi afferenti all'attività svolta, a versare le relative imposte e a destinare il reddito rimanente a distribuzione dei dividendi o a riserva. La sentenza impugnata ha omesso considerare e di motivare su tutto ciò.
6.3.2. Motivo n.
7. Motivazione illogica e/o omessa e/o apparente sui contenuti delle consulenze tecniche delle difese. Osserva che è manifestamente illogica l'affermazione della estraneità al thema decidendum delle consulenze delle difese, in quanto sarebbe irrilevante valutare la congruità dei prezzi dei diritti registrati nelle fatture, essendosi «raggiunta la prova che DI avrebbe potuto e dovuto annotare il costo storico, concreto ed effettivo, del primo acquisto AL produttore originario», così come sarebbe irrilevante il funzionamento del mercato dei diritti. Difatti, non corrisponde al vero che le consulenze tecniche delle difese si sarebbero limitate a sostenere la congruità dei costi, a parte che la congruità dei costi è rilevante se vi è corrispondenza tra costi indicati e costi pagati. Invero, la consulenza COtulli ha dimostrato l'esistenza e la funzione della figura imprenditoriale dell'intermediario a livello internazionale e che le majors trovavano conveniente avvalersi degli intermediari per ottimizzare i ricavi. Le consulenze del Prof. Borrè e del Prof. DAlocchio hanno evidenziato errori di MG che, una volta quantificati, conducono ad azzerare completamente le presunte maggiorazioni di costo. Ritenendo irrilevanti tali apporti si è negata in radice la possibilità di difendersi, senza spiegare perché quelle controprove fossero non attendibili e non valutabili.
6.4. Ricorso di IE ZA. Si deduce quanto segue.
6.4.1. Motivo n.
1. a) Violazione dell'art. 581 cod. proc. pen. ed omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione sulle dichiarazioni rese della teste LV NA sulle persone a conoscenza del cd giro dei diritti»; dichiarazioni fondamentali nella ricostruzione del c.d. giro dei diritti. b) Omissione sull'estraneità di ZA alle società TU ON e UN ON, non tenendo conto di una memoria e delle dichiarazioni spontanee. 39 c) Omesso richiamo alle s.i.t. di ZA del 21.7.2003, nelle quali aveva, tra l'altro, escluso di conoscere le società UN ON e TU ON e riferito di non avere avuto nulla a che fare, all'inizio degli anni '80, con la struttura estera di NO. Non vi è prova che i colloqui fra lui e BE riguardassero gli acquisti dei diritti. d) Sulla operatività della struttura di IM con sede a NO, in quanto il funzionamento delle c.d. società di comodo non lo coinvolgeva. e) Confusioni sulle catene delle cessioni dei diritti infragruppo, raffigurate nelle appendici allegate alla relazione del 18/07/2006. 6.4.2. Motivo n.
2. a) Omessa motivazione sull'esistenza di una struttura parallela ai suoi organi formali, che passava attraverso un accordo di vertice tra BE e ZA. Ricorda che il rapporto tra ZA e BE era caratterizzato da una conflittualità che aveva origini fin AL 1983. Era BE la persona formalmente delegata ad effettuare gli acquisti dei diritti televisivi ed a presentare la dichiarazione. La Corte d'appello non spiega quale sarebbe la struttura parallela e non indica da dove si desumerebbe che egli ne sarebbe l'artefice insieme a BE. Manca la prova delle retrocessioni il cui onere è stato inammissibilmente addebitato alla difesa. b) Omessa motivazione sulle dichiarazioni dei testi. La sentenza parla di ZA come persona che, negli USA, trattava i rapporti con i dirigenti delle majors, ma dice che i contratti erano poi sottoscritti AL BE che, solo successivamente, li manipolava. c) Omissioni sui testi, che non hanno parlato di ZA come soggetto partecipe al cd. giro dei diritti e non hanno confermato che la società NC OR, da lui utilizzata, abbia operato un incremento di prezzi. d) Illogicità manifesta e omessa motivazione sull'attribuzione a ZA di ricarichi illegittimi e violazione dell'art. 110 cod. pen. per l'estensione a lui di responsabilità facenti capo esclusivamente a BE. Ricorda che non aveva alcun potere decisionale sull'acquisto dei diritti televisivi, di cui era soltanto il negoziatore esclusivo. I contratti erano sottoscritti per la NC OR esclusivamente da BE, fino al giugno 1991, e da EL UE, dopo. Il д contratto con le majors prevedeva, in generale, la cessione dei diritti in esclusiva alla NC OR. Non risulta poi che le c.d. società minori abbiano avuto rapporti con ZA. e) Violazione dell'art. 110 cod. pen. per la non riconducibilità a ZA, ma esclusivamente a BE, delle società indicate, e in particolare di LM RA, AT NViment, SS, EL. 40 f 6.4.3. Motivo n.
3. a) Erroneità della sentenza sul rapporto paritetico di ZA e DA GR nella società irlandese EN IO e sull'applicazione dei margini. In particolare i 500.000 dollari l'anno non erano l'utile di EN ma la somma concordata come compenso per la consulenza a IM. b) Non fondamento della definizione di società di comodo per EN ON e RO CA.
6.4.4. Motivo n.
4. Estraneità di ZA alle società NC OR, UN ON e TU ON, del gruppo B di NO.
6.4.5. Motivo n.
5. Inesistenza di una retrocessione di parte degli utili pagati da IM a EN e RO CA a ZA. Erroneamente la sentenza ha considerato le società EN ON e EN BV come società di comodo, nei rapporti con IM, mentre risultava che le operazioni commerciali gestite con IM nel periodo '96-'99 furono caratterizzate da effettività delle relative relazioni e ALla inesistenza di un gonfiaggio delle forniture.
6.4.6. Motivo n.
6. Violazione dell'art. 43 cod. pen. e vizio di motivazione sul contributo causale alla verificazione dell'evento da parte di ZA;
nonché difetto di correlazione tra contestazione e sentenza. Ricorda che gli anni rilevanti ai fini del reato residuo sono quelli del 1997-1998 e che si tratta non già dell'imputazione esclusiva in tali anni dei costi ivi materialmente sopportati da DI ma degli ammortamenti quinquennali, che la dirigenza apicale-amministrativa di DI aveva ritenuto di operare in ordine ai costi medesimi. E' pacifico che ZA non si era mai occupato, né aveva la possibilità di occuparsi e di interferire, rispetto ai bilanci ed alle dichiarazioni dei redditi di DI. In ogni caso, la sua esclusiva finalità prescindeva assolutamente ALla frode fiscale ma era solo quella della massimizzazione dei propri introiti. EL resto, la totale estraneità di Z ZA alla gestione amministrativa e tributaria di DI PA, escludeva che egli potesse aver contezza che i costi relativi agli acquisti non venissero sopportati interamente nello SS anno fiscale di realizzazione e non venissero, comunque, ammortizzati entro più breve periodo, rispetto al quinquennio, tanto da poter modulare, in tempi più ristretti, l'eventuale contributo causale al fenomeno di evasione fiscale. Ricorda ancora che AL 1991 ZA iniziò 41 un'attività in proprio, nell'ambito del commercio dei diritti televisivi, e quindi senza qualsiasi possibile conflitto di interessi.
7. I motivi concernenti la qualificazione giuridica delle condotte addebitate ai diversi imputati e la configurabilità dello specifico reato di cui all'art. 2 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, sono sostanzialmente i seguenti.
7.1. Ricorso di MA.
7.1.1. Motivo n.
3. Violazione degli artt. 2, 8 e 9 del d.lgs. n. 74/2000, e vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità di MA quale concorrente nel reato di cui all'art. 2 cit., concorso escluso per l'emittente di fatture ai sensi degli artt. 8 e 9. Osserva che la sentenza gravata ha ritenuto la falsità delle fatture di vendita emesse da MA al gruppo DI: falsità che, una volta recepita nelle fatture di rivendita successivamente emesse da IM a DI, avrebbe determinato la falsità anche di queste ultime, e la fraudolenza delle dichiarazioni fiscali di DI per gli anni 2002-2003. In tale quadro, la condotta di MA è pacificamente quella di un emittente di fatture (per operazioni ritenute inesistenti) riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 8 del d.lgs n. 74/2000: che, come tale, in virtù della preclusione di cui all'art. 9, non può concorrere nel delitto di dichiarazione fraudolenta ex art.
2. Il delitto di cui all'art. 8, poi, si consuma nel momento e nel luogo dell'emissione: nella specie, al di fuori del territorio italiano, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano.
7.1.2. Motivo n.
4. Violazione degli artt. 110 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74/2000, e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità di MA quale concorrente nel reato di cui all'art. 2 cit., esclusivamente per avere emesso fatture ritenute inesistenti negli anni 1995-1998, in assenza di qualsivoglia ingerenza rispetto alla presentazione delle dichiarazioni rilevanti negli anni 2001- 2003. Osserva che, secondo la sentenza impugnata, si è nella sostanza integrato il Z contributo causale sufficiente ai fini del concorso, rispetto alle dichiarazioni dei redditi del 2002 2003, unicamente per l'emissione delle fatture negli anni 1995- 1998. E ciò a prescindere, dunque, ALla necessità di qualsivoglia ulteriore condotta, di istigazione o determinazione, volta ad incidere sul soggetto sottoscrittore della dichiarazione, ai fini della presentazione di una dichiarazione fraudolenta. Invece, secondo la pacifica giurisprudenza, occorre provare con 42 rigore una specifica ingerenza dell'extraneus sul soggetto autore/sottoscrittore della dichiarazione, in stretta contiguità temporale con la presentazione della stessa.
7.1.3. Motivo n.
5. Violazione degli artt. 110 e 43 cod. pen., 2 del d. lgs. n. 74/2000, e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità di MA quale concorrente nel reato di cui all'art. 2 cit., in assenza di identificazione ed incriminazione dell'autore del reato proprio, e di un compartecipe idoneo ad integrare il fine di evadere le imposte» per conto di DI Spa. Ricorda che la natura di reato proprio del delitto de quo richiede, per l'integrazione della fattispecie, la presentazione di una dichiarazione fraudolenta, con il «fine di evadere le imposte», da parte di un soggetto provvisto della necessaria qualifica soggettiva. Per le dichiarazioni presentate per conto di enti collettivi, è pacifico che il «fine di evadere le imposte» deve sussistere, necessariamente, in capo alla persona fisica idonea ad esprimere la volontà dell'ente, ossia alla persona fisica munita dei poteri di amministrazione e rappresentanza dell'ente. Nella specie, invece, in rapporto alle dichiarazioni fiscali (ritenute fraudolente) di DI Spa per gli anni 2002-2003, il soggetto qualificato/autore del reato proprio non è stato nemmeno identificato. E nessuno dei ritenuti compartecipi (MA, TT, ZA e SC) è provvisto della qualifica soggettiva richiesta formale (legale rappresentante - O amministratore) o di fatto (amministratore di fatto) - per poter integrare il fine di evadere le imposte per conto della società DI». Un inquadramento nei termini dell'amministratore di fatto in rapporto alla condotta di SC (e di ZA) non è in alcun modo ventilato nella sentenza gravata. Inoltre, per il periodo 2002-2003, in cui si colloca la presentazione delle dichiarazioni fiscali ritenute fraudolente, tale inquadramento è stato escluso in modo insuperabile ALl'accertamento effettuato AL GUP di MI nell'ambito del parallelo procedimento RA.
7.2. Ricorso di SC. Si deducono i seguenti specifici motivi.
7.2.1. Motivo n. 41. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. sulla configurabilità del contestato illecito tributario e assoluta mancanza di motivazione su un puntuale motivo di appello;
inosservanza ed erronea applicazione degli articoli 1, lett. a), e 2 d.lgs. 74/2000, e dell'art. 8 (sostituito AL comma 4 bis dell'art. 14 della l. 537/1993) del d.l. 02/03/2010 n. 16, come convertito ALla 1. 26/04/2012 n. 44. 43 Ricorda che il Tribunale aveva parlato indifferentemente di inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni. Con l'appello aveva eccepito che la società maltese IM faceva parte - negli anni in contestazione del Gruppo - DI, veniva consolidata nel bilancio di gruppo e dunque, per quanto concerne i rapporti infragruppo, doveva trovare applicazione l'art. 110, comma 7, del d.P.R. 22.12.1986 n. 917. L'utile di IM veniva distribuito, come dividendo, alla controllante italiana DI ed in TA questo utile veniva tassato nella misura del 40% dell'ammontare lordo. Aveva poi eccepito che il caso di specie non poteva comunque rilevare penalmente come inesistenza soggettiva, la quale ricorre in tutte le ipotesi di interposizione, reale o fittizia, poiché le quote di ammortamento in questione, utilizzate per gli anni 2001-2003, non riguardano in alcun modo l'IVA. Aveva quindi eccepito che non si trattava di inesistenza oggettiva dell'operazione, in quanto le fatture IM riportavano la realtà (fattuale, giuridica, ed economica) di un «acquisto di diritti di riproduzione di programmi televisivi»; e nemmeno di inesistenza oggettiva del costo, che riproduceva effettivamente il prezzo che DI aveva pagato per l'acquisto di quei diritti. Il problema quindi riguardava il valore dei beni ceduti ossia una questione che rientra nel tema del transfer pricing, in relazione al quale si doveva applicare la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, TUIR. La vendita finale da IM alla capogruppo DI doveva avvenire ad un «valore congruo>> (secondo i criteri OCSE), con dei margini ragionevoli. In ogni caso si sarebbe comunque trattato di un problema di valore e di congruità e non di un costo inesistente in tutto o in parte. Lamenta che la Corte d'appello ha omesso di esaminare queste censure.
7.2.2. Motivo n. 42. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 e mancata applicazione degli artt. 4 e 7 d.lgs. 74/2000. Eccepisce che è comunque irrilevante penalmente l'inesistenza soggettiva trattandosi di imposte dirette. Non può poi parlarsi di «inesistenza oggettiva del costo», essendone indiscutibile l'effettività. Al più potrebbe discutersi di congruità del costo;
ma allora si verserebbe nella fattispecie prevista ALl'art. 4 cit. e dovrebbe quindi essere dichiarata la non punibilità del fatto perché ALle consulenze in atti risultano non superati i limiti di cui all'art. 7, comma 2, cit.
7.2.3. Motivo n. 43. Violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in tema di responsabilità di SC. 44 Jag ин Л La sentenza impugnata ha ritenuto SC responsabile dei reati ascrittigli perché: le persone coimputate (BE, MA, OM e ZA) gli erano vicine e lo frequentavano;
- un imprenditore avveduto avrebbe certamente dovuto accorgersi della possibilità di acquistare a minor prezzo ed essere a conoscenza delle dinamiche imprenditoriali in DI;
- almeno fino al 1998 vi erano state delle riunioni per decidere le strategie del gruppo, cui aveva partecipato anche SC. Lamenta un evidente travisamento della prova. Non vi è la benché minima prova che MA, OM e ZA, negli anni di causa, abbiano mai frequentato SC. BE è morto nel 2001 e pacificamente AL 1995 non si occupava più direttamente dell'acquisizione dei diritti. SC inoltre aveva abbandonato ogni carica con l'ingresso in politica e nel 1996 vi era stata la quotazione in borsa di DI, con la rinnovazione totale AL punto di vista contabile e della valutazione dei diritti. Manca qualsiasi prova sia che eventuali ipotetici comportamenti antigiuridici fossero continuati dopo la quotazione in borsa;
sia che l'imputato avesse compartecipato alla ideazione o costituzione di IM. Sul punto vi sono altre sentenze di merito e di legittimità che sono state totalmente pretermesse. Inoltre, SC non ha firmato le denunce dei redditi del 2002 e del 2003; non aveva alcuna possibilità di intervenire in quelle denunce e non poteva decidere come operare gli ammortamenti. L'effetto di ammortamento non è automatico e la scelta di operare gli ammortamenti è stata dell'azienda e non di SC, mentre tutti i comportamenti pregressi, sono ininfluenti per la fattispecie penale contestata. Difatti, secondo le Sezioni Unite, le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una dichiarazione annuale non sono più, di per sé, previste ALla legge come reato.
7.2.4. Con un motivo aggiunto deduce poi manifesta illogicità della motivazione e inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 9 del d. lgs. 74/2000. Osserva che SC è stato condannato sul presupposto che egli, come recita il capo di imputazione, sia coautore quale figura di riferimento ai fini decisionali di BE, ZA e socio occulto di MA di «un sistema di frode elaborato negli anni 80 e da allora costantemente seguito fino al 1998», in particolare inscenando la costituzione di IM ... nella realtà un mero ufficio di rappresentanza» e «concentrando in capo a IM i rapporti contrattuali con società di comodo». I giudici hanno quindi sostenuto che l'imputato aveva dato un contributo causale alla frode contestata e che lo SS non poteva non 45 چک sapere che le dichiarazioni dei redditi, da altri elaborate e sottoscritte in epoca in cui era del tutto estraneo alla compagine sociale, erano il frutto del sistema posto in essere anni prima. Pertanto l'imputato è stato necessariamente ritenuto compartecipe di tutti i fenomeni di false fatturazioni, perché se così non fosse non lo si sarebbe potuto ritenere responsabile già per partecipazione alla catena causale prodromica alle dichiarazioni dei redditi e tanto meno responsabile sul piano del dolo. Sennonché, se si è ritenuto provato il concorso dell'imputato nell'attività di false fatturazioni, egli doveva rispondere di questo reato e non del successivo reato di utilizzazione di fatture false ai fini delle dichiarazioni dei redditi elaborate da altri in anni successivi. Se invece l'imputato non si ritenesse corresponsabile dell'attività prodromica, non è spiegato a che titolo sarebbe responsabile del reato di cui all'art.
2. Doveva quindi essere rispettato il disposto dell'art. 9 dichiarando l'imputato responsabile del concorso nel reato di emissione di false fatturazioni e di conseguenza dichiarando estinti per prescrizione i fatti sussumibili sub art. 8. 7.2.5. E' stato in seguito depositato un parere pro veritate del prof. CO Moschetti con il quale si deduce, in primo luogo, che, contrariamente alla precedente legge 516 del 82, l'art. 2 del d. lgs. n. 74 del 2000, nel rispetto del principio di offensività, prevede una condotta progressiva, che va ALla acquisizione, alla annotazione in contabilità della falsa fatturazione, alla conseguente dichiarazione dell'elemento passivo fittizio, mentre il perfezionamento del reato si ha solo con la dichiarazione. Ciò comporta che può essere punita ex art. 2 solo la dichiarazione riferita allo SS periodo di imposta della registrazione nelle scritture, che costituisce il momento perfezionativo dell'iter iniziato con l'inserimento contabile. Soggetto attivo è il dichiarante. Secondo la sentenza impugnata, invece, l'autore del fatto propedeutico può non essere (tanto più a distanza di anni) l'autore della dichiarazione e viceversa. In tal modo, si ritorna, contro la volontà del legislatore, alla responsabilità per fatto meramente prodromico, annullando la caratteristica dell'offensività imposta ALla nuova disciplina. Artificiosamente la sentenza afferma che l'autore del fatto prodromico è stato coautore della «costruzione complessiva della dichiarazione»>, mentre non esiste un concetto di «dichiarazione» tributaria che abbracci globalmente e diffusamente momenti eterogenei. In realtà, si è imputato il reato de quo a chi era ritenuto responsabile del fatto prodromico avvenuto in anni precedenti. Precisa poi che nel caso di successive dichiarazioni annuali che espongano elementi passivi fittizi il reato sarebbe quello dell'art. 4 (e non dell'art. 2), perché manca un contemporaneo utilizzo di falsa fatturazione (avvenuto in anni precedenti). Inoltre, si trattava semmai di una sequenza 46 р E T negoziale artefatta, ma reale, e quindi di una ipotesi di abuso del diritto, punibile ai sensi dell'art.
4. Sono poi erronei sia la sostituzione del concetto di «indicazione in dichiarazione» (art. 2) con quello di costruzione complessiva della dichiarazione», sia l'allargamento degli autori del reato di dichiarazione fraudolenta a «tutte le componenti sociali che non solo, materialmente, la formano (come mero documento) ma anche che ne costruiscono I presupposti». Invece, la nozione di dichiarazione tributaria ai fini penale ha il carattere della tipicità ed è quella definita dagli artt.
1-6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n 600 ed dagli artt 1, 5 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Inoltre, una fattispecie di dichiarazione fraudolenta che comprenda ogni attività prodromica e soggettivamente riferita addirittura a «tutte le componenti sociali» è contraria al principio di legalità (ex artt. 23 e 25 Cost.) ed alla lettera stessa dell'art. 2 del d. Igs. 74/2000. EL resto, la circolare ministeriale n. 154/E/2000 precisa che l'autore del reato può essere l'amministratore, il liquidatore, o il rappresentante legale della società», non già qualsiasi soggetto rientrante in tutte le componenti sociali che influiscono a qualsiasi titolo sulla dichiarazione o sui suoi presupposti. Per di più gli asseriti responsabili dell'utilizzo di false fatture sono stati condannati non già a titolo di concorso ma a titolo di autori. E' mancato infine l'esame dei rapporti di inferenza tra decipiens e deceptus, a causa dell'esclusione, AL processo, dei sottoscrittori della dichiarazione. L'affermazione che «essi non potevano che prendere atto delle voci da altri uffici formate in quella determinata misura», è del tutto apodittica e altresì contraddittoria con la premessa di una grandiosa lievitazione dei costi. Difatti, o i costi non erano così «lievitati» da poter essere conosciuti ALl'autore della dichiarazione;
oppure, se lo erano, dovevano essere altresì, rilevati nella complessa e collettiva operazione a cui prendono parte tutte le componenti sociali».
7.3. Ricorso di GA TT. Si deducono i seguenti motivi 7.3.1. Motivo n.
8. Violazione degli artt. 4, lett. f), l. 516/82; 2 d. lgs. n. 74/00; 2 cod. pen.; 25 e 117 Cost.; 7 CEDU, nonché violazione degli artt. 546, 581, lett. c), 598 cod. proc. pen. per (totale) omessa motivazione sulla specifica doglianza formulata nell'atto d'appello, con cui aveva eccepito la violazione Ricorda che già con l'appello aveva eccepito la violazione dei principi sulla 4. successione delle norme incriminatrici richiamate nel capo di imputazione (art. 4, lett. f), dell'abrogata legge n. 516/82; e art. 2 del d. lgs. n. 74/00). 47 Osserva che nella specie è inconfigurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta. L'art. 2 cit. contempla un reato istantaneo e richiede (comma 1) che vi sia stata indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali. Il comma 2 richiede poi che il fatto sia commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando gli stessi «sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria». Occorre quindi una condotta duplice e inscindibile, ossia che il soggetto non si limiti ad utilizzare documentazione mendace mediante la registrazione della stessa, ma inserisca poi i dati contabili fittizi nella dichiarazione reddituale per il medesimo anno. Al contrario del sistema previgente, la mera registrazione in contabilità di fatture fittizie è oggi irrilevante se non interviene - per il medesimo anno un ulteriore elemento costitutivo rappresentato ALla presentazione della dichiarazione che le utilizzi. La contestazione suppletiva investe soltanto le fatture da IM nel periodo 1996- 1998, registrate in contabilità ed oggetto di regolari procedure di ammortamento negli anni successivi. Manca pertanto un elemento materiale necessario per la sussistenza del reato per le annualità contestate, in quanto negli anni successivi al 1998 non vi è proprio alcuna registrazione di fatture. Ricorda poi che questa Corte, con sentenza n. 6088/1991 DA Poz, ha stabilito che l'ammortamento frazionato di fatture fittizie in anni successivi alla loro registrazione, non integra un autonomo reato, ma un mero effetto del reato istantaneo consumatosi con il primo recepimento delle fatture in contabilità. La Corte d'appello ha richiamato la sentenza n. 39176/2008, MA, che ha imprevedibilmente mutato l'orientamento giurisprudenziale, ritenendo che, in caso di frazionamento delle quote di ammortamento, il reato è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi. Sennonché la sentenza del 1991 rappresentava l'unico precedente giurisprudenziale specifico in grado di orientare le condotte dei consociati. La sentenza del 2008 non è poi condivisibile perché la ratio di quella del 1991 non risiedeva affatto nelle precipue caratteristiche del previgente sistema penal- tributario. In ogni modo, l'orientamento del 2008 costituisce, all'evidenza, netto e non prevedibile mutamento sfavorevole rispetto alle inequivoche statuizioni espresse in materia sin AL 1991 AL giudice di legittimità. Pertanto, deve essere vagliato alla luce del principio di irretroattività, che, secondo la giurisprudenza comunitaria e della CEDU, impedisce «l'applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che descrive un'infrazione, nel caso in cui si tratti di un'interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l'infrazione è stata commessa». Quindi l'autore o 48 il complice del reato, anche dopo la modifica legislativa del 2000, poteva e doveva contare sulla previgente norma. Il reato istantaneo vigente all'epoca del fatto (1998) non può essere valutato più severamente e ritenersi trasformato in una sorta di reato a consumazione prolungata.
7.3.2. Motivo n.
9. Violazione degli artt. 81 e 110 cod. pen., 4, lett. f), I. n. 516/1982, 2 d. lgs. n. 72/2000 e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del delitto di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 (fatture per operazioni oggettivamente inesistenti). Ricorda che con l'appello aveva eccepito la inconfigurabilità di tale delitto quanto alla inesistenza oggettiva, in ragione della effettiva corresponsione (e dell'integrale saldo) degli importi richiesti per le cessioni dei diritti. La Corte d'appello ha affidato la qualificazione giuridica della vicenda agli stralci più significativi» della sentenza di questa Corte n. 39176/2008, MA, che ha così assunto valore decisivo ai fini della prova dei fatti in essa indicati, trattandosi di vicenda sostanzialmente coincidente». Sennonché tale sentenza riguarda un solo coimputato, altre annualità e differenti condotte, e soprattutto si limita a rilevare, ex art. 129 cod. proc. pen., l'assenza di prevalenti cause di proscioglimento a fronte della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione con sentenza predibattimentale ex art. 469. La sentenza per definizione prescinde da ogni vaglio istruttorio, il che impedisce di ravvisare qualsivoglia accertamento» dei fatti posti alla base dell'odierna tesi di accusa. Deduce poi manifesta contraddittorietà perché la Corte d'appello, da un lato, ha dato rilievo a questa sentenza e, ALl'altro lato, ha poi affermato che erano irrilevanti le sentenze dei GU di OM e di MI, confermate in cassazione, che avevano escluso la sussistenza sia della prova sul «giro dei diritti>> sia di quella sulla responsabilità di SC, considerandolo estraneo alla gestione del gruppo a partire ALla sua entrata in politica. La sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto del GU di OM, poi, aveva giudicato tenendo conto di tutti gli elementi di prova acquisiti nel presente processo e li aveva ritenuti idonei a dimostrare un'effettiva attività di intermediazione di MA. Eccepisce quindi che, nel caso di integrale versamento dell'importo fatturato, д non è neanche astrattamente ipotizzabile il conseguimento di un indebito riPArmio fiscale, in quanto si è al cospetto di un costo effettivo collegato al reale esborso dell'importo indicato nel documento contabile. Sono quindi penalmente irrilevanti le operazioni non congrue. In ogni caso, anche quando i margini fossero non ragionevoli ed eccedenti il valore «normale», si tratterebbe pur sempre di un problema di valore e di congruità, e non certo di costo inesistente 49 y M in tutto o in parte. E' perciò erronea l'affermazione di irrilevanza della normativa in materia di operazioni infragruppo e, quindi, di transfer pricing. Invero, in presenza di scambi effettivamente verificatisi negli stessi termini quantitativi e qualitativi riportati in fattura, compreso l'ammontare del corrispettivo (interamente versato), eventuali contestazioni circa un mero rigonfiamento del costo sostenuto non possono integrare l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 d. lgs. n. 74/2000. La sentenza impugnata invece fonda le sue conclusioni proprio sull'addebito che «i diritti erano pervenuti a DI con un differenziale di prezzo altissimo. E del tutto ingiustificato», ossia su una contestazione afferente alla congruità dei corrispettivi, non già alla inesistenza delle operazioni. La motivazione è meramente apparente anche sulla mancanza delle retrocessioni da IM (emittente delle fatture) a DI (utilizzatrice delle stesse), limitandosi a rilevare che esse sarebbero «logicamente sottese ai meccanismi creati ed alle ingenti disponibilità liquide, a seguito di prelievi in contanti, che sono stati oggetto della consulenza della MG». Sennonché, questa relazione concerne periodi di tempo anteriori e compagini societarie che non attengono minimamente alla operatività di IM, mentre nella stessa consulenza dell'accusa non si rileva alcuna retrocessione tra IM e DI. Inoltre, la menzione relativa a prelievi in contanti non riguarda affatto IM, ed i prelievi costituiscono la causa di ulteriori contestazioni di appropriazione indebita (ovvero di riciclaggio) in danno di DI. Inammissibilmente, poi, la sentenza, dopo aver affermato che le retrocessioni non sono state individuate, sostiene che non è stata acquisita neanche la prova del contrario, adombrando una sorta di probatio diabolica del fatto negativo, con evidente inversione dell'onere della prova. EL resto, la sentenza impugnata, laddove conferma le statuizioni sulla appropriazione indebita, ha considerato effettive e reali le operazioni, poste a base di tale addebito.
7.3.3. Motivo n. 10. Violazione degli artt. 81 e 110 cod. pen., 4, lett. f), I. n. 516/1982, 2 d. lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione circa la configurabilità del reato di cui all'art. 2 cit. (fatture per operazioni soggettivamente inesistenti). La sentenza impugnata ha ritenuto che le fatture riguardavano operazioni inesistenti sia oggettivamente sia anche soggettivamente. Invero, la ritenuta intermediazione fittizia comporta una inesistenza soggettiva, ossia una operazione riferita «a soggetti diversi da quelli effettivi». Sennonché, l'ipotesi di inesistenza soggettiva rileva esclusivamente per le violazioni in materia di IVA e non già rispetto a quelle in materia imposte sui redditi. سل 505 س 0 ال 7.3.4. Motivo n. 11. Violazione degli artt. 81 e 110 cod. pen., 4, lett. f), I. n. 516/1982; 2, 8 e 9 d. lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente il concorso dell'imputata asserita emittente delle fatture nel delitto di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000. Ricorda che la TT è imputata in virtù del ruolo di responsabile della società emittente delle fatture contestate. La sua condanna è quindi palesemente in contrasto con la disposizione dell'art. 9, lett. a), d.lgs. n. 74/2000, che nega espressamente la punibilità dell'emittente a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta commesso ALl'utilizzatore. Secondo la giurisprudenza il concorso può eccezionalmente aversi solo per le condotte poste in essere ALla stessa persona fisica, che agisca quale amministratore sia dell'ente che emette la fattura, sia di quello che la utilizza. Nella specie, non si versa nell'ipotesi di identità del soggetto emittente e dell'utilizzatore, tanto che la stessa sentenza impugnata richiama testualmente «la persistente autonomia delle società che del gruppo fanno parte». Andava quindi semmai contestato il reato di cui all'art. 8 cit., che peraltro è estinto per prescrizione ed è stato comunque commesso in territorio elvetico. La motivazione sul punto è manifestamente illogica e contraddittoria, perché, se tutti gli imputati operavano al fine di consentire l'evasione fiscale della società utilizzatrice, ciò l'eventuale integrazione della fattispecie di cui all'art. 8, in quanto l'emissione di fatture per operazioni inesistenti si collega, per definizione, a quello specifico obiettivo.
7.3.5. Motivo n. 12. Violazione degli artt. 43, 81 e 110 cod. pen., 4, lett. f), I. n. 516/1982, 2 e 15 d. lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello ritenuto sussistente l'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 2 e non aver riconosciuto, almeno sotto il profilo del dolo, la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 15 cit. Emerge per la TT un ruolo meramente esecutivo di altrui iniziative. Si tratta poi di reato punito a titolo di dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o l'IVA. Il vigente art. 2 non contempla più, fra gli scopi dell'agente, 8 l'agevolazione all'evasione altrui: pertanto, il fatto di chi abbia utilizzato fatture fittizie al solo fine di agevolare l'evasione di terzi (e non la propria) è oggi privo di rilevanza penale. La condotta contestata all'imputata si è consumata AL 1995 al 1998. Nella vigenza della previgente normativa l'ammortamento frazionato di fatture fittizie in esercizi successivi al loro inserimento in contabilità, non от costituiva autonomo atto di utilizzazione. Il nuovo e diverso orientamento 51 interpretativo affermato solo nel 2008 non può essere applicato retroattivamente. La sentenza non ha poi tenuto conto dell'art. 15 d.lgs. n. 74/2000, il quale dispone che non sono punibili le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione. Nella specie l'obiettiva difficoltà interpretativa è confermata ALle difformi decisioni in tema di ammortamento frazionato.
7.3.6. Motivo n. 13. Violazione degli artt. 48, 110 cod. pen., 2 d. lgs. n. 74/2000. Ricorda che si tratta di reato proprio, ed anzi di reato di mano propria, che può essere commesso solo da chi, in base alle norme tributarie, deve presentare le dichiarazioni annuali e pagare le relative imposte. Ciò non esclude un eventuale concorso, ma occorrono condotte compartecipative davvero peculiari e in grado di determinare il soggetto alla presentazione della dichiarazione cui soltanto egli è obbligato quale autore tipico. E' quindi manifestamente illogica ed apodittica l'affermazione della compartecipazione della ricorrente, per la quale si riconosce che è soggetto privo di reali poteri decisionali negli aspetti rilevanti», ma poi si ritiene che ciò incide solo sulla commisurazione della pena. EL resto non è configurabile una compartecipazione con un soggetto rimasto sconosciuto. La Corte d'appello chiama mero presentatore quello che è l'autore proprio del reato, e si abbandona a mere congetture attribuendo apoditticamente il ruolo di meri impiegati o di dirigenti del settore fiscale a soggetti rimasti ignoti. Non è poi indicato nemmeno lontanamente lo schema di cui all'art. 48 cod. pen. E' in sostanza impossibile configurare un qualche concorso della ricorrente (mera dipendente di altro ente, non più attivo) rispetto a dichiarazioni dei redditi, redatte, vagliate e presentate (a distanza di anni) da altri soggetti (rimasti ignoti), operanti all'interno di altra società.
7.3.7. Motivo n. 14. Violazione ed erronea applicazione di legge;
mancata applicazione del canone (di rilievo costituzionale) del «nemo tenetur se detegere» (art. 43 e 384 cod. pen.; 24, comma secondo, Cost.). Erronea applicazione degli artt. 546, 581, lett. c), 598 cod. proc. pen. per (totale) omessa motivazione su specifica questione di diritto sollevata nei motivi di appello. Lamenta che la Corte d'appello ha totalmente omesso di rispondere all'eccepita violazione del principio del «nemo tenetur se detegere», ritenendo in sostanza che colui che aveva realizzato un «reato (tributario) istantaneo»> nel 1998, dopo la modifica normativa del 2000 si sarebbe - con la prima dichiarazione dei redditi 52 - visto costretto ad «autodenunciare» la precedente condotta illecita ancora penalmente sanzionabile. Difatti, presentando la dichiarazione veridica, l'autore non avrebbe fatto altro che denunciare i pretesi illeciti precedentemente commessi (utilizzo fin AL 1998 di fatture fittizie).
7.3.8. Motivo n. 15. Erronea valutazione delle risultanze processuali;
mancata applicazione della I, n. 289 del 27/12/2002; mancata considerazione della natura e degli effetti delle cc.dd. dichiarazioni integrative» presentate per le annualità 2001 e 2002, e motivazione omessa o illogica. Ricorda che aveva chiesto l'applicazione, per il 2001, del cd. «condono tributario» di cui alla I. n. 289 del 2002 e, per le altre annualità, di attribuire rilievo (scriminante») alle cc.dd. «dichiarazioni integrative», le quali avrebbero comunque dovuto essere considerate nell'imputazione perché integrano - a tutti gli effetti - ogni precedente determinazione del contribuente. La contestazione si basa perciò su un atto dichiarativo privo di ogni definitiva efficacia giuridica perché integrato, ex lege, da altro atto produttivo di effetti valutabili sotto qualsiasi profilo (anche tipo penale) ex art. 8 I. n. 289 del 2002. Sul punto la motivazione è apodittica, incomprensibile e inconferente.
7.3.9. Motivo n. 2 della memoria integrativa. Circa la eccepita violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al concorso della ricorrente nel reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, osserva che le si sarebbe dovuto al più contestare il reato di cui all'art. (emissione di fatture per operazioni inesistenti) con conseguente applicabilità dell'art.
9. La sentenza ha invece affermato che: le fatture ritenute inesistenti sono solo quelle annotate da DI e quello era il risultato reale che tutti avevano di mira;
che tutti - pertanto avevano concorso in quella operazione perché le precedenti operazioni erano solo prodromiche al risultato finale;
che nessuna rilevanza avevano - quindi le fatture emesse nel transito dei diritti dai conti delle altre società. La motivazione è erronea perché per espressa previsione di legge chi pone in essere la condotta di cui all'art. 8 non può essere chiamato a rispondere in via concorsuale del delitto di cui all'art. 2. る EL resto, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, se connotata ALla finalità di evasione altrui, è punita in quanto tale e non richiede un evento di danno (indicazione nelle dichiarazioni), sicché la loro effettiva utilizzazione integra un post factum non punibile. L'eventuale addebito dell'art. 2 a carico dell'emittente comporterebbe la violazione del principio del ne bis in idem. 53 свек Secondo il sistema del d. Igs. 74/2000, il comportamento di chi si procura fatture per operazioni inesistenti potrebbe in quanto tale essere apprezzato come atto prodromico idoneo e diretto in modo non equivoco a commettere il reato di cui all'art. 2, ma resterebbe non punibile perché l'art. 6 dispone testualmente che i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo, Inoltre, la condotta di evasione è caratterizzata da un dolo specifico di evasione propria, incompatibile con il dolo specifico di evasione altrui che caratterizza l'elemento psicologico della emissione. Ciò al contrario del corrispondente reato di cui all'art. 4, lett. f), l. 516/1982, che era connotato AL dolo specifico di evasione sia propria sia altrui L'unica eccezione alla non configurabilità del concorso di reati è stata operata per il caso eccezionale in cui la stessa persona fisica agisca nella duplice veste di amministratore (di diritto o di fatto) del soggetto giuridico che emette le fatture e di amministratore del soggetto che utilizza quelle fatture. Nella specie non è stato neanche ipotizzato ALl'accusa che l'imputata avesse la duplice veste di amministratore sia della società che emetteva le fatture sia di quella che anni dopo le aveva inserite nella dichiarazione. Né le è stato contestato di essere amministratore di fatto, bensì solo di avere concorso nel delitto di cui all'art. 2 proprio mediante la condotta di emissione di fatture per operazioni inesistenti, in palese violazione del divieto di cui all'art. 9. 8. I motivi concernenti il trattamento sanzionatorio.
8.1.Ricorso SC.
8.1.1. Motivo n. 44. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla quantificazione della pena e dell'aumento della pena in continuazione.
8.1.2. Motivo n. 45. Violazione dell'art. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo alla denegata concessione delle attenuanti generiche. Osserva, circa la apoditticamente affermata gravità del reato, che per il 2002 sono stati dichiarati redditi per 397 milioni di euro contro una asserita evasione di 4,9 milioni mentre per il 2003 sono stati dichiarati redditi per 312 milioni contro un'asserita evasione di 2,4 milioni.
8.1.3. Motivo n. 46. 54 Violazione dell'art. 12 d.lgs. n. 74/2000 con riguardo alla quantificazione delle pene accessorie e della pena dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;
omessa motivazione sui motivi di appello afferenti la quantificazione delle sanzioni accessorie dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dell'incapacità di contrattare con la P.A. e dell'interdizione ALle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria. Secondo la Corte d'appello la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per un massimo di tre anni, prevista ALl'art. 12, comma 2, cit., si applica, in caso di condanna per la violazione dell'art. 2 quale che sia la misura della pena, sicché quando questa superi i tre anni si deve applicare l'art. 29 cod. pen. La Corte d'appello ha poi omesso di motivare sulla quantificazione delle altre pene accessorie. Inoltre, ha arbitrariamente applicato l'art. 29 cod. pen. sulla base di considerazioni soggettive del giudicante come quella che assegna rilievo alla asserita mancanza di ragionevolezza di un trattamento più favorevole per i reati tributari rispetto ai reati comuni quando la pena superi i tre anni di reclusione. In realtà il legislatore ha esplicitato chiaramente la volontà di creare una disciplina speciale rispetto a quella ordinaria dell'art. 29 cod. pen., valutando, nella sua assoluta discrezionalità, anche la gravità dei reati per i quali prevedere l'applicazione della pena accessoria.
8.1.4. Motivo n. 47. Vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento del danno non patrimoniale in favore dell'agenzia delle entrate ed alla quantificazione della provvisionale. Lamenta mancanza di motivazione sulla questione della risarcibilità del danno all'immagine asseritamente subito da enti preposti al controllo del corretto esercizio di attività economiche e non a seguito della commissione di reati connessi all'espletamento di tali attività.
8.2. Ricorso ZA: motivo n.
7. Lamenta la mancata concessione dell'attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO A) Questioni processuali -con il quale sono state 1. Il motivo n. 1 dei ricorsi SC e TT dedotte la violazione di legge, in relazione all'art. 11 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione - è infondato. 55 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata AL reato (così Sez. 6, n. 13182 del 02/04/2012, Vitalone, Rv. 252592; conf. Sez. 2, n. 15583 del 22/01/2008, Aiello, Rv. 249877; Sez. 6., n. 35218 del 22/04/2008, Trolio, Rv. 241373). La correttezza di tale opzione esegetica è accreditata tanto AL risultato dell'interpretazione letterale, posto che l'art. 11 cod. proc. pen. collega la deroga alle normali regole di determinazione della competenza del giudice al fatto formale della "assunzione", da parte del magistrato interessato, di una delle tre qualità innanzi indicate;
quanto ALl'esito della interpretazione logica che suggerisce di limitare l'operatività di tale speciale criterio di determinazione della competenza ad un elemento oggettivo non meramente fattuale, bensì avente carattere giuridico, qual è appunto la formale assunzione da parte del magistrato, nel procedimento penale, della qualità di imputato, di persona offesa o di danneggiato AL reato. D'altro canto, il legislatore codicistico ha previsto altri casi nei quali l'operatività di istituti processuali tesi a garantire le condizioni di indipendenza e di imparzialità del giudice è collegata a situazioni di concreta e non di astratta 'incompatibilità', derivanti da iniziative processuali che i soggetti interessati possono aver deciso di adottare: così, ad esempio, è pacifico che possono costituire ipotesi di astensione e di ricusazione quelle che vedono una posizione del giudice di cointeressenza o di contrasto diretto o indiretto con soggetti che abbiano acquisito la veste formale di parte del procedimento penale, nel quale, dunque, i medesimi siano direttamente intervenuti. Di tale principio la Corte di appello di MI ha fatto buon governo, peraltro evidenziando, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, come l'unico reato per il quale era stata pronunciata sentenza di condanna in primo grado e per il quale era stata proposta l'impugnazione, fosse un reato fiscale, dunque un delitto che vedeva come persona offesa (l'unica figura con riferimento alla quale l'eccezione difensiva era stata inizialmente proposta) l'amministrazione finanziaria dello Stato, che si era poi costituita parte civile, e giammai eventuali singoli soci della impresa collettiva in relazione alle cui attività era stato commesso l'illecito fiscale (pagg. 99-100 sent. impugn.). Tanto risulta pure coerente anche con la consolidata giurisprudenza civile secondo la quale la partecipazione sociale in una società di capitali costituisce un bene giuridicamente distinto ed autonomo AL patrimonio sociale: con la conseguenza che, posta la netta separazione tra il patrimonio sociale e quello del 56 ها socio, anche nell'ipotesi di partecipazione totalitaria, qualsiasi danno che colpisce direttamente il patrimonio della società può avere un'incidenza meramente indiretta sulla quota medesima, e, conseguentemente, non è suscettibile di autonoma risarcibilità (così, tra le molte, Sez. 3 civ., sent. n. 2087 del 14/02/2012, Rv. 621771). Deve, di conseguenza ritenersi manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 11 cod. proc. pen., formulata in via subordinata dai difensori di SC, in quanto la soluzione ermeneutica privilegiata appare conforme all'orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha già chiarito come rientri nell'esclusiva discrezionalità del legislatore limitare la possibilità di rilevare l'incompetenza per territorio a vantaggio dell'interesse all'ordine e alla speditezza del processo, evitando così che, avviato il giudizio di merito, esso possa essere vanificato da un tardivo spostamento di competenza territoriale o che le parti possano sottrarne la cognizione al giudice oramai investito (C. Cost., sent. n. 349 del 2000). E ciò perché lo spostamento della competenza per procedimenti riguardanti magistrati non è demandata alla discrezionalità di un organo giudiziario, ma dipende necessariamente e quindi esclusivamente ALl'accertamento obiettivo di fatti ipotizzati ALla legge e mira ad assicurare la continuità e l'efficienza della funzione giurisdizionale (C. Cost., ord. n. 439 del 1998). In tale contesto non va neppure trascurato come la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 1, cod. proc. civ.,, ad eccezione della parte relativa alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato, nei termini di cui all'art. 11 cod. proc. pen. pure richiamando precedenti pronunce riguardanti la - medesima materia ha puntualizzato che "sottraendo alle ordinarie regole di competenza territoriale e devolvendo al foro derogatorio identificato ALl'art. 11 cod. proc. pen. siffatte controversie civili riguardanti magistrati e concernenti l'esercizio delle loro funzioni, le norme intendono evitare ogni rischio di incidenza sulla serenità del giudice, conseguente alla preesistenza di rapporti personali con il magistrato interessato alla causa. (...) Allo SS bilanciamento deve essere ricondotta la disciplina delle cause civili riguardanti magistrati e concernenti le restituzioni e il risarcimento dei danni da reato. Ove sia esercitata nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, l'azione è regolata ALl'art. 11 cod. proc. pen., che sottrae all'ordinaria competenza territoriale ed assoggetta ad una regola di competenza derogatoria i procedimenti penali in cui un magistrato assuma la qualità di persona sottoposta ad indagine o di imputato, в ovvero di persona offesa o danneggiata AL reato, e che sarebbero di competenza di un ufficio giudiziario del distretto in cui egli esercita le sue 57 M funzioni o le esercitava al momento del fatto." (così C. Cost., sent. n. 147 del 2004).
2. Il motivo n. 18 del ricorso di SC e n. 2 del ricorso TT - con il quale è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen. e 25 Cost. sono manifestamente infondati. - Questa Corte ha avuto modo ripetutamente di sostenere che, in tema di capacità del giudice, non dà luogo alla nullità prevista ALl'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ostandovi l'espresso disposto di cui all'art. 33 comma 2 dello SS codice, il fatto che uno dei componenti del collegio sia stato applicato all'ufficio senza l'osservanza dei criteri fissati in sede tabellare secondo il congiunto disposto degli artt. 110 e 7 bis del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 e successive modifiche, in quanto il mancato rispetto di tali disposizioni costituisce solo una irregolarità amministrativa e non attiene alla capacità generica del giudice, cui può conseguire in caso di inosservanza la nullità degli atti compiuti, ma solo alla sua capacità specifica (così Sez. 2, n. 17510 del 17/03/2004, Carrabs, Rv. 229702; conf., in seguito, Sez. 3, n. 4841/13 del 18/07/2012, Mocanu Sticlaru, Rv. 254406). Ed infatti, l'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33 comma 1 cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme quali quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Sez. 6, n. 46244 del 15/11/2012, Filippi, Rv. 254284). In tale ottica si è ribadito che le irregolarità in tema di formazione dei collegi e di destinazione dei giudici agli uffici giudiziari incidono sulla capacità del giudice, con conseguente nullità ex art. 178 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., solo quando hanno per scopo l'elusione o la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge. Tale principio è stato enunciato con riferimento ad una fattispecie - simile a quella del presente processo in cui si è ritenuto - integrare una mera irregolarità il provvedimento di applicazione del presidente e del giudice a latere di una Corte d'assise, già trasferiti ad altro ufficio, per consentire la definizione del processo da parte del collegio che aveva in corso da tempo la celebrazione del dibattimento (Sez. 1, n. 16214 del 05/04/2006, Moccia, Rv. 234216; in termini, Sez. 2, n. 6505 del 14/01/2011, Puzio, Rv. 249450; Sez. 2, n. 27948 del 18/06/2008, Impalà, Rv. 240697; Sez. 3, n. 38112 del 03/10/2006, Magni, Rv. 235030). 58 A tale consolidato principio di diritto la Corte distrettuale si è attenuta rilevando, con motivazione completa e non manifestamente illogica, come non avesse comportato alcuna nullità ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen. la circostanza che il presidente del collegio che aveva giudicato gli imputati in primo grado avesse travalicato il termine massimo stabilito dai provvedimenti tabellari di assegnazione adottati AL Consiglio Superiore della Magistratura (v. pag. 109 sentenza).
3.1. Il motivo n. 10 del ricorso SC e n. 3 del ricorso TT - con i quali sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 517, 516 comma 1 ter, 12 lett. b) e 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione sono infondati. - Sotto un primo punto di vista è di tutta evidenza come la contestazione suppletiva di reati fiscali concorrenti operata AL P.M. nel corso del giudizio di primo grado ai sensi degli artt. 517 e 12 lett. b) cod. proc. pen., avesse riguardato condotte, relative agli anni AL 2000 al 2003, identiche a quelle oggetto dell'originario addebito concernente gli anni precedenti, fino al 1999, e già contestate come unificate sotto il vincolo della continuazione: di talchè, il mancato esplicito richiamo, da parte del rappresentante della Pubblica Accusa, alla disciplina della continuazione tra i nuovi reati e quelli già contenuti nell'iniziale imputazione è risultato un fatto formale e del tutto superfluo, essendo agevolmente intuibile l'esistenza delle ragioni di connessione tra l'originaria contestazione e quella successiva. D'altra parte, la denunciata omissione si è tradotta in una mera irregolarità non prevista AL codice come specifica causa di invalidità, né comportante alcuna concreta violazione delle ragioni difensive, che non è stata neppure specificamente prospettata dai ricorrenti. Ciò senza dimenticare, più in generale, che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, in tema di reato continuato, non sussiste alcun obbligo per il P.M. di procedere ad una formale contestazione del vincolo della continuazione tra i reati ipotizzati, in quanto compete al giudice l'apprezzamento discrezionale in ordine all'identità del disegno criminoso (Sez. 3, n. 15927 del 05/03/2009, Sampech, Rv. 243408). 8 Sotto un secondo e diverso punto di vista, le doglianze difensive sono del tutto prive di pregio in quanto l'art. 516 comma 1 ter cod. proc. pen. (applicabile anche ai casi di contestazione di un reato concorrente, giusta il rinvio operato AL successivo art. 517 comma 1 bis), nel prevedere che "se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita" ALla parte 59 interessata immediatamente dopo la nuova contestazione, fa chiaramente riferimento al caso in cui l'udienza preliminare non sia stata affatto tenuta e non anche a quello nel quale l'udienza preliminare si sia svolta, sia pur in relazione all'originarie contestazioni. Ed infatti, l'interpretazione logico-sistematica della disposizione de qua, introdotta ALl'art. 47 della legge n. 479 del 1999 nell'ambito della rinnovata disciplina del riparto di attribuzioni tra i giudici unici di primo grado, porta fondatamente a ritenere che quella norma riguarda esclusivamente le situazioni nelle quali la contestazione suppletiva venga effettuata nel corso di un processo pendente dinanzi al Tribunale monocratico dopo l'emissione, da parte del P.M., di un decreto di citazione diretta a giudizio, laddove si dovesse accertare che per il reato risultante ALla nuova contestazione è, invece, necessaria l'udienza preliminare. Solo in queste circostanze possono considerarsi disattese le disposizioni in materia di moALità di esercizio dell'azione penale, tant'è che l'art. 521 bis comma 1 cod. proc. pen. (introdotto ALlo SS già citato art. 47 della legge n. 479 del 1979) stabilisce che il giudice debba disporre con ordinanza la restituzione degli atti di P.M. solo se il reato oggetto della nuova contestazione rientri tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta: se ne evince che l'inosservanza della norma in esame non è mai configurabile laddove il reato originariamente contestato fosse già di competenza del Tribunale in composizione collegiale, ovvero fosse di competenza del Tribunale in composizione monocratica e rientrasse tra quelli per i quali, essendo richiesta la (già svolta) udienza preliminare, l'esercizio dell'azione penale è avvenuta con la presentazione, da parte del P.M., di una richiesta di rinvio a giudizio. A tali conclusioni è già pervenuta questa Corte nell'analisi di un'analoga fattispecie, con riferimento alla quale si è affermato che la disposizione dell'art. 521 bis comma 1 cod. proc. pen., in virtù della quale se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni di circostanza aggravante, reato connesso a norma dell'art. 12 comma 1 lett. b) SS codice, o fatto nuovo, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ha carattere eccezionale, in quanto costituisce deroga al principio della non regressione del procedimento e, come tale, è di stretta interpretazione. Ne consegue che ne è esclusa l'operatività allorché un reato concorrente sia contestato per la prima volta in dibattimento nell'ambito di un processo per il quale, in relazione agli altri reati, si è tenuta l'udienza preliminare ed è stato disposto il rinvio a giudizio (Sez. 1, n. 25258 del 22/04/2004, confl. comp. in proc. Ciotti, Rv. 228137) 60 چک Ad uguali determinazioni interpretative era implicitamente pervenuta pure la Corte costituzionale che nel dichiarare la manifesta infondatezza della - questione di legittimità costituzionale del più volte menzionato art. 521 bis cod. proc. pen., in relazione agli articoli 516 e 517 dello SS codice, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. nella parte in cui prevede che, in caso di nuove contestazioni in dibattimento, il giudice dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero solo quando, risultando il reato tra quelli attribuiti alla cognizione del Tribunale per i quali deve essere celebrata l'udienza preliminare, questa non si sia tenuta e non anche nell'ipotesi in cui per il reato originariamente contestato la prevista udienza preliminare si sia, invece, ritualmente già tenuta ha sottolineato come l'attuale ripartizione della - competenza a celebrare i riti alternativi tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento risponda essenzialmente, nell'intenzione del legislatore, a ragioni di speditezza processuale, e come quella opzione esegetica sia assistita AL principio costituzionale della ragionevole durata del processo enunciato nel comma 2 dell'articolo 111 Cost. (C. Cost., ord. n. 486 del 2002). Di tali regulae iuris la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione nel presente processo, osservando, con un apparato argomentativo congruo nel quale non sono riconoscibili vizi o lacune di illogicità, come, per un verso, si dovesse ritenere che "la continuazione fosse stata implicitamente contestata", tenuto conto che "le ulteriori condotte si inserivano e continuavano quel meccanismo di frode che era stato messo a punto negli anni precedenti e che era poi proseguito con le modifiche imposte ALla prospettiva del collocamento in Borsa della azioni della DI e dei controlli, e necessità di traPArenza, che tale ingresso aveva comportato"; e come, per altro verso, "la mancata celebrazione dell'udienza preliminare (fosse) conseguenza prevista ALle norme in tema di contestazione suppletiva" (v. pagg. 103-104 sent. impugn.). -3.2. Il collegato motivo n. 19 del ricorso SC con il quale sono stati dedotti la violazione di legge, in relazione agli artt. 517 e 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione è inammissibile per carenza di - interesse. Rappresenta espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale nel sistema processuale penale la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul mero concetto di soccombenza a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita AL soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di 61 Яз svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (così Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, INj, Rv. 251693). Dunque, l'interesse richiesto ALl'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202269; Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rv. 197535). Alla luce di tale criterio è evidente come l'odierno ricorrente non abbia oggi un concreto ed attuale interesse a coltivare il motivo innanzi indicato, perché se è vero che, nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado, la Corte costituzionale aveva dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento di esercizio dell'azione penale (C. Cost., sent. n. 333 del 2009; conf. C. Cost. n. 237 del 2012 con riferimento all'ipotesi di contestazione suppletiva del reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale), è anche vero che la difesa SC avrebbe avuto interesse ad ottenere un annullamento della sentenza gravata solamente se, nel corso di quel primo giudizio, a seguito della contestazione suppletiva di reati concorrenti, avesse chiesto l'ammissione al rito abbreviato e tale istanza gli fosse stata ingiustificatamente respinta. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha rilevato con motivazione - logica ed adeguata, dunque non censurabile in questa sede come "la doglianza inerente al mancato accesso al rito abbreviato (fosse) superata ALla decisione della Corte costituzionale" sopra richiamata, tenuto conto che l'imputato SC, neppure dopo quella pronuncia dei Giudici delle leggi, aveva coltivato la possibilità di accedere al rito semplificato anche in caso di contestazione suppletiva, il che aveva tolto "ogni rilevanza alla questione" (v. pagg. 102-103 sent. impugn.).
4. Il motivo n. 6 del ricorso di SC con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 143 comma 2, 109, 242, 415 bis, 417 62 A In lett. c) e 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione è infondato. Anche a voler prescindere ALla parziale specificità della doglianza, posto che il ricorrente non ha compiutamente precisato quali tipo di pregiudizio abbia subito ALla mancata traduzione del contenuto in lingua inglese di alcuni documenti a suo tempo allegati ad una consulenza tecnica, poi depositati AL P.M. ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., va detto che nella giurisprudenza di questa Corte mentre è rinvenibile l'affermazione della necessità della traduzione - dell'avviso della conclusione delle indagini nella lingua straniera dell'alloglotta che non parla o non comprende la lingua italiana, poiché solo in tale maniera si garantisce il diritto di difesa dell'indagato o dell'imputato in relazione ad un atto che contiene la descrizione di una possibile ipotesi di accusa non è affatto presente l'indicazione dell'assoluta necessità della traduzione nella lingua italiana di tutti i documenti che siano stati, a vario titolo, acquisiti al procedimento. Al contrario nel codice di rito è presente la regola secondo cui l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante ALla mancata traduzione (così Sez. 6, n. 44418 del 29/10/2008, Tolio, Rv. 241657; conf. Sez. 4, n. 4981/04 del 05/12/2003, Ligresti, Rv. 229667; Sez. 5, n. 21952 del 20/02/2001, IN, Rv. 219457). Tale principio è stato ribadito anche con riferimento al materiale documentativo depositato nella segreteria del P.M. e richiamato nell'avviso della conclusione delle indagini che, a mente dell'art. 415 bis cod. proc. pen., deve essere notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore. Nella giurisprudenza di legittimità è stato, infatti, sottolineato che determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. dell'avviso di conclusione delle indagini, e conseguentemente della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che dispone il giudizio, l'omessa traduzione in lingua italiana non di qualsivoglia documento, ma solo degli atti del procedimento, quali i verbali di polizia giudiziaria, risolvendosi nella violazione del diritto d'intervento della persona sottoposta ad indagine (così nella motivazione della sentenza Sez. 3, n. 19396 del 08/03/2006, Ammirata, Rv. 235154). Nessuna violazione di legge, dunque, è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, con la quale i Giudici di merito, con argomentazioni logicamente ineccepibili, hanno chiarito come, da un lato, non esista nella legge processuale un obbligo assoluto di traduzione dei documenti redatti in lingua diversa da quella italiana, posto che l'art. 242 comma 1 cod. proc. pen. prevede 63 А сви che il giudice possa disporre la traduzione di siffatti documenti solo se ciò sia necessario alla loro comprensione;
e come, da altro lato, nella fattispecie la documentazione in lingua inglese fosse stata allegata AL consulente tecnico del P.M. alla relazione di consulenza redatta in lingua italiana, nella quale il tenore dei medesimi documenti era stato ampiamente esplicitato, in maniera tale, comunque, da consentire all'imputato di esercitare compiutamente i propri diritti di difesa (v. pag. 100 sent. impugn).
5. Il motivo n. 7 del ricorso di SC IC il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 392 e 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione - è manifestamente infondato. E' ben vero che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 392 e 393 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentono che, nei casi previsti ALla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare (C. Cost., sent. n. 77 del 1994), ma è altrettanto vero che l'effetto di tale pronuncia è stato quello di rendere possibile l'instaurazione di tale incidente anche dopo la chiusura della fase delle indagini, non anche quello di renderne obbligatorio l'espletamento nella successiva fase dell'udienza preliminare: in altri termini, l'udienza preliminare può essere "l'occasionale contenitore" di tale speciale attività di assunzione anticipata della prova nel contraddittorio delle parti, senza che ciò abbia comportato la necessità che la medesima attività sia esaurita nell'ambito di quella udienza e prima della sua conclusione. Tanto si desume agevolmente ALla motivazione della anzidetta sentenza nella quale i Giudici delle leggi, lungi AL pretendere che l'assunzione della prova si concludesse nella udienza preliminare, hanno solo specificato come la preclusione all'esperimento dell'incidente probatorio nella fase dell'udienza preliminare fosse priva di ogni ragionevole giustificazione, tenuto conto che il legislatore codicistico ha stabilito che l'attività di indagine possa proseguire anche dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio (art. 430 cod. proc. pen.) - ben potendo darsi che per taluno degli elementi in tal modo acquisiti insorgano le situazioni di non differibilità della prova previste ALl'art. 392 - e che l'assunzione delle prove non rinviabili possa essere disposta pure AL presidente del collegio, a richiesta di parte, nella fase degli atti preliminari al dibattimento (art. 467 cod. proc. pen.). La conseguenza, ha aggiunto la Corte, è che "la domanda di incidente probatorio per procedere all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri, si correla, quindi, ad un diritto della parte del tutto svincolato dagli originari presupposti di 'non rinviabilità' al dibattimento, ed è pertanto iscrivibile in un 'segmento' di 64 attività procedimentale funzionalmente avulso dagli scopi della udienza preliminare, che ne costituisce solo l'occasionale contenitore". Tale argomentazione è, dunque, sufficiente a dimostrare la manifesta infondatezza della doglianza difensiva. La soluzione privilegiata ALla Corte territoriale che, con motivazione completa e logicamente inattaccabile, aveva confermato come nel sistema codicistico non vi fosse alcuna previsione di nullità per il fatto che il Giudice dell'udienza preliminare aveva emesso il decreto che dispone giudizio senza prima aver assunto l'esame del coimputato MA, ALlo SS Giudice disposto con l'ammissione di un incidente probatorio (v. pagg. 100-101 sent. impugn.) - è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare il quale abbia respinto la richiesta dell'imputato volta a far attendere l'esito dell'incidente probatorio in corso prima di provvedere sulla richiesta di rinvio a giudizio, al fine di riservarsi la scelta del rito: l'udienza preliminare e l'udienza di espletamento dell'incidente probatorio seguono percorsi autonomi, e l'assunzione anticipata della prova deve portarsi a termine senza determinare una dilatazione dell'udienza preliminare;
nè, del resto, l'espletamento dell'incidente probatorio preclude in alcun modo l'accesso ai riti alternativi (così, decidendo sulla stessa identica questione oggetto del presente processo, Sez. 2, n. 10498 del 15/02/2007, SC, Rv. 235838; conf., in precedenza, Sez. 6, n. 47293 del 15/10/2003, Imbronise, Rv. 227702).
6. Il motivo n. 8 del ricorso del SC - con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione all'art. 391 bis comma 11 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione - è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo reiteratamente di asserire che l'ordinanza di rigetto da parte del GIP della richiesta di assumere, con incidente probatorio, ai sensi dell'art. 391 bis comma 11 cod. proc. pen., la testimonianza di soggetto rifiutatosi di rendere, su richiesta del difensore, dichiarazioni scritte informazioni, ai sensi degli artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen. o che abbia dichiarato di volere essere ascoltata alla presenza del P.M. o durante incidente probatorio, non è soggetta a gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni (art. 568 comma 1 cod. proc. pen.) e l'esigenza di speditezza della procedura: rimanendo, altresì, esclusa la qualificabilità della ordinanza di rigetto quale provvedimento abnorme, e quindi la possibilità di impugnarla con ricorso per cassazione, AL momento che essa, a prescindere ALla eventuale erroneità della decisione o della relativa motivazione, non può dirsi avulsa ALl'intero ordinamento processuale (c.d. abnormità strutturale), né adottata al di fuori dei 65 Џ casi consentiti e delle ipotesi previste, tanto da determinare una stasi Jaz irrimediabile del processo (c.d. abnormità funzionale) (così Sez. 3, n. 20130 del 09/04/2002, DA, Rv. 221973; conf. anche Sez. 3, n. 1399/12 del 14/12/2011, S., Rv. 251645). A tale principio di diritto la Corte di appello di MI si è uniformata rilevando - con motivazione congrua e ragionevole - come non sia prevista alcuna nullità a causa della mancata attivazione della procedura prevista ALl'art. 391 bis comma 11 cod. proc. pen. e come, nel caso di specie, il provvedimento di rigetto della richiesta difensiva di instaurazione dell'incidente probatorio non avesse comportato alcun sacrificio delle ragioni della difesa che ben avrebbe potuto chiedere, nel successivo giudizio dibattimentale, l'audizione delle persone non ascoltate nella precedente fase (v. pag. 101 sent. impugn.).
7. I motivi n. 11 e n. 12 del ricorso di SC con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 496 e 178 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione sono anch'essi manifestamente - infondati. Rappresenta espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale, in tema di istruzione dibattimentale, il mancato rispetto dell'ordine di assunzione delle prove stabilito ALl'art. 496 cod. proc. pen. si risolve in una mera irregolarità e non è causa di alcuna nullità (così, ex multis, Sez. 2, n. 6914 del 25/01/2011, Manzato, Rv. 249362; Sez. 6, n. 9072/10 del 22/10/2009, Bianco, Rv. 246169). Di tale regola di diritto la Corte ambrosiana ha fatto corretta applicazione, evidenziando, con motivazione priva di lacune o manifeste illogicità, che non aveva determinato alcuna invalidità la decisione dei giudici di prime cure di procedere all'esame degli imputati prima che fosse completata l'escussione dei testimoni indicati ALla pubblica accusa, atteso che l'assunzione di talune di tali prove dichiarative era stata disposta all'estero nelle forme rogatoriali e che la risposta da parte delle autorità giudiziarie straniere aveva tardato a pervenire in TA. Per le medesime ragioni deve escludersi che abbia comportato una violazione della legge processuale, ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., la mancata revoca dell'ordinanza dibattimentale, emessa all'udienza del 14/12/2009, con la quale era stato modificato l'ordine di assunzione delle prove, per un asserito intervenuto mutamento della situazione di fatto che aveva giustificato l'adozione di quel provvedimento, avendo la Corte di appello chiarito, con argomentazione congrua e non sindacabile in questa sede, che le ragioni del ritardo nell'assunzione di talune prove all'estero erano rimaste immutate, avendo l'autorità giudiziaria del Principato di Monaco indicato in termini molto generici la possibilità di effettuare l'esame di taluni testi entro una data, senza tuttavia 66 A fornire assicurazione alcuna circa l'attivazione della necessaria videoconferenza per poter permettere l'ascolto a distanza dei dichiaranti e senza neppure garantire la presenza nel territorio monegasco dei testimoni che si sarebbe dovuto escutere (v. pagg. 104-105 sent. impugn.). -8.1. I motivi n. 3 e n. 13 del ricorso di SC con i quali sono stati dedotti la violazione di legge, in relazione agli artt. 420 ter cod. proc. pen. e 159 cod. pen., ed il vizio di motivazione, motivi esaminabili congiuntamente per l'analogia delle relative questioni sono infondati. Le lamentele del ricorrente attengono al contenuto di quattro ordinanze dibattimentali emesse nel corso del giudizio di primo grado con le quali il Tribunale di MI aveva disatteso altrettante richieste tese a far valere l'asserito assoluto impedimento a comparire dell'imputato, e, dunque, ad ottenere il rinvio del processo in ragione di concomitanti impegni politici di SC, interessato a partecipare alla definizione delle liste elettorali del suo partito (così con riferimento alle ordinanze gravate emesse rispettivamente nelle udienze del 18/01/2013 e del 01/02/2013); ovvero in ragione di impegni istituzionali dello SS imputato che, nella veste di Presidente del Consiglio dei ministri, avrebbe dovuto partecipare ad una seduta di tale organo collegiale o ad un incontro con il primo ministro di un governo straniero, impegni fissati in coincidenza con le prestabilite date di udienza (così con riferimento alle ordinanze impugnate emesse rispettivamente nelle udienze del 01/03/2010 e del 05/10/2011). Nell'escludere che le due decisioni del Giudice di prime cure e le due adottate nel corso del giudizio di secondo grado avessero comportato violazione alcuna di norme processuali previste a pena di nullità, la Corte di appello di MI, con motivazione completa, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, ha spiegato come la scelta di far prevalere le esigenze del processo su quelle politico-istituzionali rappresentate in quelle contingenze ALl'imputato rispondesse coerentemente alle indicazioni fornite in materia ALla Corte costituzionale. Questa, risolvendo il conflitto di attribuzioni sollevato proprio in relazione all'adozione di una delle quattro ordinanze dibattimentali sopra elencate, aveva concluso nel senso che, in base al principio di leale collaborazione, e fermo restando che il giudice, nel rispetto del principio della separazione dei poteri, non può invadere la sfera di competenza riservata al Governo, spetta alla medesima autorità giudiziaria ordinaria stabilire se non costituiva impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza penale del 01/03/2010 l'impegno dell'imputato Presidente del Consiglio dei ministri di presiedere una riunione del Consiglio da lui SS convocata per tale data: 67 giorno che egli aveva in precedenza indicato come utile per la partecipazione all'udienza, senza che l'imputato avesse fornito alcuna "allegazione" circa la necessaria concomitanza e "non rinviabilità" di detto impegno, oppure circa una data alternativa per definire un nuovo calendario (C. Cost., sent. n. 168 del 2013). In particolare i Giudici delle leggi hanno puntualizzato che la verifica, alla luce dei principi di leale collaborazione e di tutela della attribuzioni dell'organo di governo, deve attenere all'eventuale "cattivo esercizio" da parte dell'autorità giudiziaria del potere decisionale sulle richieste di rinvio formulate ALl'imputato: verifica che va compiuta "caso per caso", (per appurare) "se lo specifico impegno addotto ALl'imputato Presidente del Consiglio dei ministri, pur quando riconducibile ad attribuzioni coessenziali alle funzioni di governo [...], dia in concreto luogo ad impossibilità assoluta (anche alla luce del necessario bilanciamento con l'interesse costituzionalmente rilevante a celebrare il processo) di comparire in giudizio, in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui è chiesto il rinvio"; ovvero se le determinazioni del giudice siano state espressione dell'adozione di "soluzioni procedimentali, ispirate al coordinamento dei rispettivi calendari", in modo tale da controllare se "gli impegni del Presidente del Consiglio dei ministri (siano) riconducibili ad attribuzioni coessenziali alla funzione di governo e in concreto assolutamente indifferibili" e se il Presidente del Consiglio dei ministri, nel programmare i propri impegni, abbia tenuto "conto, nel rispetto della funzione giurisdizionale, dell'interesse alla speditezza del processo che lo riguarda e riservando a tale scopo PAzio adeguato nella propria agenda" (così richiamando anche la precedente C. Cost., sent. n. 23 del 2011). Alla luce di tali regole ermeneutiche deve escludersi che nella sentenza gravata siano presenti violazioni di legge sanzionate a pena di nullità, avendo la Corte di appello di MI spiegato, con motivazione accorta e logicamente equilibrata, che il Giudice di primo grado aveva correttamente rigettato le richieste di rinvio formulate per ben due volte ALla difesa dell'imputato SC, atteso che (con riferimento alla ordinanza emessa nell'udienza del 01/03/2010), l'istanza difensiva era stata giustificata ALla fissazione di una riunione del Consiglio dei ministri in quella stessa data che, anche in considerazione dell'oggetto (relativo all'approvazione di alcuni disegni di legge, cui avrebbe fatto comunque seguito un lungo iter parlamentare), non aveva carattere di urgenza, e non se ne era dimostrata la indifferibilità: riunione che, peraltro, era stata fissata in una data precedentemente calendarizzata AL Tribunale d'intesa con la stessa difesa di SC e sulla base delle indicazioni ALla medesima fornite, e dopo che altre tre precedenti udienze ugualmente calendarizzate erano state annullate. E che, 68 con riferimento all'ordinanza emessa nella udienza del 05/10/2011, era stata negata la legittimità dell'impedimento segnalato ALl'imputato, dato che questi era stato messo a conoscenza che, in quell'udienza, si sarebbe dovuta espletare l'assunzione di una prova nelle forme rogatoriali, che aveva fatto seguito ad una complessa e difficoltosa predisposizione durata un quadriennio;
e che l'imputato, disattendendo l'obbligo di leale collaborazione verso l'autorità giudiziaria cui era tenuto, non aveva dato alcuna giustificazione sulla non indifferibilità del segnalato impegno istituzionale e della relativa tempistica, né aveva spiegato per quali ragioni non avrebbe potuto delegare tale compito ad altro membro dell'Esecutivo (v. pagg. 105-106 sent. impugn.). Le stesse ragioni consentono di giudicare prive di pregio le doglianze difensive avanzate in relazione alle altre due ordinanze di rigetto di altrettante richieste di rinvio del processo, adottate nelle udienze del 18/01/2013 e del 01/02/2013 del giudizio di secondo grado, in quanto concernenti asseriti concomitanti impegni meramente politico-elettorali dell'imputato, connessi alla predisposizione di liste elettoriali, privi di quel carattere istituzionale e governativo che, in base agli indicati criteri dettati ALla Consulta, avrebbe imposto una più ampia estensione del sindacato sulle scelte della Corte distrettuale. Per altro verso, con motivazione immune da vizi logici o giuridici i Giudici di merito avevano convincentemente sottolineato nella ordinanza emessa nella - prima delle elencate udienze, il cui contenuto era stato richiamato anche nel provvedimento adottato nella successiva udienza che le istanze di rinvio non - erano state tempestivamente proposte rispetto al momento in cui era sorto l'asserito concomitante impegno;
e che la difesa non aveva evidenziato le ragioni per le quali, a fronte di un calendario delle udienze preventivamente comunicato all'interessato, che prevedeva una sola udienza a settimana, non si era potuto differire quegli impegni ad altre date. EL tutto irrilevante è il riferimento all'art. 159 cod. pen. che disciplina esclusivamente gli effetti sostanziali delle ordinanze di rinvio del processo adottate legittimamente.
8.2. Il motivo n. 4 del ricorso di SC-con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione all'art. 420 ter cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione è manifestamente infondato. - Costituisce riflesso di un consolidato orientamento della Suprema Corte il principio secondo il quale, in tema di impedimento ex art. 420 ter cod. proc. pen., è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione scevra da vizi logici e giuridici, con la quale si dà ragione del fatto che 69 l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti ALla legge (così, tra le tante, Sez. 5, n. 35170 del 20/09/2005, Ornaghi, Rv. 232568). Alla luce di tale regola giuridica va osservato come la Corte ambrosiana ha correttamente rigettato, nell'udienza del 09/03/2013, una richiesta difensiva di rinvio del processo per un asserito impedimento assoluto di SC a partecipare al processo per motivi di salute, avendo spiegato, con motivazione congrua e logicamente coerente, che non poteva ritenersi legittimo l'impedimento dell'imputato a presenziare a quella udienza atteso che sulla base degli esiti di un apposito accertamento espletato da due periti incaricati AL Collegio il prevenuto era risultato affetto da una uveite bilaterale, curata con la somministrazione di farmaci antiflogistici e midriatici, situazione che, pur presentando una sintomatologia dolorosa e problematiche visive, non aveva affatto integrato gli estremi di un assoluto impedimento dello SS imputato alla partecipazione al processo che lo riguardava. Ciò evidentemente senza che possano avere influenza alcuna le diverse determinazioni che in altra data aveva potuto adottare il Giudice di un diverso processo a carico del SC medesimo.
8.3. E' manifestamente infondata la doglianza formulata con il collegato motivo n. 14 del ricorso di SC, con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. c) e 179 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione. Costituisce pacifico principio di diritto nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale non deve essere notificato all'imputato ritualmente citato e non comparso l'avviso del rinvio in prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, essendo egli rappresentato in giudizio AL difensore (così, tra le molte, Sez. 3, n. 24240 del 24/03/2010, OMno, Rv. 247689; Sez. 4, n. 7924 del 05/01/1999, Caldarelli, Rv. 214245; Sez. 6, n. 5502 del 11/01/1996, Zini ed altri, Rv. 204988).
9. Manifestamente infondato è il motivo n. 5 del ricorso di SC, con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 420 ter cod. proc. pen. e 159 cod. pen., ed il vizio di motivazione. Con adeguata motivazione, nella quale non sono ravvisabili gli estremi di alcuna manifesta illogicità, la Corte di appello ha giustificato il rigetto delle plurime richieste formulate dai due difensori dell'imputato con le quali era stato dedotto l'impedimento dovuto a concomitanti loro impegni 'politici' legati alla apertura della campagna elettorale - rilevando come i due patrocinatori non 70 avessero indicato le ragioni per le quali non potevano essere sostituiti da altro difensore per quelle udienze. Né è configurabile in quella argomentazione la lamentata contraddittorietà, in quanto del tutto correttamente i Giudici di secondo grado hanno sostenuto come l'impegno rappresentato avrebbe potuto astrattamente costituire un legittimo impedimento a presenziare all'udienza, ma come in concreto le richieste difensive dovessero essere disattese per l'omessa allegazione delle ragioni di una eventuale sostituzione. Tale soluzione è coerente all'indirizzo ermeneutico di questa Corte che, a più riprese, ha affermato che è legittima la decisione di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza, pur tempestivamente presentata, per precedenti improrogabili impegni professionali, qualora l'attestazione di impossibilità di sostituzione sia apodittica o generica, in quanto, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o - complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia, ecc. per consentire al giudicante di apprezzarle (in questo - senso Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, Cutrale, Rv. 248905; conf. Sez. 5, n. 44299 del 04/07/2008, Buscemi, Rv. 241571; Sez. 2, n. 25754 del 11/06/2008, Staibano, Rv. 241457). 10. Il motivo n. 17 del ricorso di SC con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 23 e 37 legge n. 87 del 1953, ed il vizio di motivazione è inammissibile per carenza di un concreto ed attuale interesse. Ed invero, l'imputato avrebbe avuto interesse ad ottenere una pronuncia sulla legittimità o meno della decisione della Corte di appello che aveva rigettato la richiesta difensiva di sospensione del processo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 legge n. 87 del 1953, in relazione alla pendenza dinanzi alla Corte costituzionale del sollevato conflitto di attribuzioni, solamente se fosse poi risultata la fondatezza del ricorso con cui la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva sollevato quel conflitto. La decisione adottata ALla Consulta con la già citata sentenza n. 168 del 2013, nel senso della declaratoria della infondatezza dell'anzidetto ricorso, toglie alla proposta questione ogni concreta rilevanza pratica, non essendo oggi in alcun modo concretamente utile per il ricorrente una eventuale censura della determinazione della Corte di appello di MI di proseguire la trattazione del processo in attesa della pronuncia dei Giudici delle leggi. 71 -11.1. Il motivo n. 15 del ricorso di SC con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 495 e 190 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione - è infondato. Nella giurisprudenza di questa Corte si è puntualizzato che il diritto alla prova riconosciuto alle parti implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità ove abbia formato oggetto di apposita motivazione immune da vizi logici e giuridici (così, da ultimo, Sez. Un., n. 15208 del 25/02/2010, LL, Rv. 246585). Alla stregua di tale principio di diritto deve ritenersi conforme alle vigenti disposizioni di diritto processuale la motivazione della sentenza gravata con la quale, nel rigettare le eccezioni di nullità delle quattro ordinanze con cui il Giudice di primo grado aveva revocato l'originario provvedimento di ammissione della prova con riferimento ad una serie di testi indicati ALla difesa, la Corte lombarda bilanciando in forma equilibrata il diritto alla prova spettante - all'imputato con le esigenze di ragionevole durata del processo ha spiegato, - con argomentazioni prive di vizi di illogicità, come fossero del tutto legittime, a fronte di un lunghissimo e sovrabbondante elenco di testimoni indicati nella lista della difesa, la prima decisione del Tribunale del 28/02/2011 (peraltro presa con il sostanziale consenso della difesa) di limitare l'ammissione a soli due testi per ognuna delle circostanze di prova rassegnate in lista;
la seconda ordinanza emessa nell'udienza del 11/04/2011 con la quale il Collegio, in considerazione dell'intervenuta prescrizione di vari reati oggetto dell'originario addebito, della genericità di taluni capitoli di prova e della ripetitività delle escussioni sollecitate ALla difesa con riferimento ad un medesimo unico aspetto della vicenda processuale, aveva giudicato superflua l'escussione di tutti i restanti testimoni e ridotto il numero di quelli da esaminare;
la terza ordinanza del 26/09/2011 con la quale i Giudici di prime cure legittimamente avevano escluso altri testi indicati nella lista della difesa, in quanto gli stessi non erano risultati reperibili all'indirizzo indicato;
ed ancora, l'ultima decisione adottata nella udienza del 21/05/2012 con cui era stata ritenuta la superfluità dell'ascolto di altri testimoni della difesa perché chiamati a deporre su condotte di reato per le quali era oramai intervenuta la prescrizione, su circostanze generiche ovvero indicate in maniera meramente esplorativa, oppure su fatti oramai considerati sufficientemente dimostrati sulla base di altre esaustive emergenze processuali già acquisite, di natura sia orale che documentale (v. pagg. 106-107 sent. impugn.). 72 A EL tutto corretta era stata così la determinazione del Tribunale di valutare la superfluità delle prove ancora da assumere sulla base dei dati informativi acquisiti in precedenza nel corso della medesima istruttoria dibattimentale, in quanto conforme all'orientamento giurisprudenziale che riconosce che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento SS, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate ALla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 2, n. 9056 del 21/01/2009, Zerabib, Rv. 243306; conf. Sez. 6, n. 12589 del 03/02/2004, Pisani, Rv. 229017). 11.2. Sulla base di quanto esposto nel precedente punto, va dichiarata la manifesta infondatezza del collegato motivo n. 22 del ricorso del SC con il quale è stata dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 603 cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 comma 1 lett. d) dello SS codice, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione dei testimoni il cui esame era stato ritenuto superfluo dai Giudici di primo grado. Ed infatti, è pacifico che, in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello, solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado ex art. 603 comma 2 cod. proc. pen., la mancata assunzione può costituire violazione dell'art. 606 comma 1 lett. d), cod. proc. pen., mentre, negli altri casi previsti (commi 1 e 3 dell'art. 603), il vizio deducibile in sede di legittimità è quello attinente alla motivazione previsto ALla lett. e) del medesimo art. 606 (così, ex plurimis, Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De LO, Rv. 240995; Sez. 4, n. 4675/07 del 17/05/2006, Bartalini, Rv. 235654). 12. Il motivo n. 16 del ricorso di SC con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione all'art. 507 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione - è inammissibile perché generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti S determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, My of 73 Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute ALla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità dei passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano state analiticamente indicate le ragioni per le quali, da un lato, doveva ritenersi legittima la decisione dei Giudici di primo grado di disattendere la sollecitazione della difesa di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. mediante l'effettuazione di una perizia contabile, ALl'altro doveva essere respinta l'analoga richiesta difensiva tendente alla riapertura dell'istruttoria dibattimentale in appello a norma dell'art. 603 del codice di rito. In particolare, con un percorso argomentativo che appare logicamente coerente e che, - dunque, non è censurabile in questa sede di legittimità la Corte milanese ha - sostenuto che dovevano ritenersi pienamente affidabili le quantificazioni e le conclusioni cui era pervenuto il consulente del P.M. (accertamento tecnico espletato ALla MG AU s.p.a.) in merito al rispetto del principio di competenza per gli ammortamenti, alla sostanziale irrilevanza del conferimento della 'library' di Retitalia ed alla stima delle maggiorazioni in base ai flussi finanziari, in quanto valutazioni fondate sull'esame della documentazione acquisita e, laddove la stessa non fosse stata reperita, su valutazioni di stima giustificate ALl'impiego delle medie statistiche (v. pagg. 107-108 sent. impugn.). Sulla superfluità di tale perizia contabile e sulla attendibilità delle conclusioni formulate AL consulente tecnico del P.M. si tornerà nel seguito della presente motivazione allorquando verranno partitamente esaminate le doglianze difensive concernenti il lamentato travisamento delle prove. -13.1. Il motivo n. 21 del ricorso di SC con il quale sono state dedotte la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 178 comma 1 lett. c) e 190 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione è inammissibile in quanto - formulato in una situazione di carenza di interesse. Ed invero, l'eccezione di nullità della sentenza per un'asserita violazione del diritto di difesa per non avere il Giudice di merito assunto l'esame di un imputato S ovvero per non avergli consentito di rendere dichiarazioni spontanee, può essere legittimamente fatta valere da quello SS imputato, e cioè AL titolare del relativo diritto, e non anche I come nella fattispecie è accaduto da un suo - coimputato, che ha prospettato una lesione solo ipotetica dei suoi interessi difensivi. 74 Né, in relazione alla posizione di SC, è configurabile una violazione di legge sub specie di mancata assunzione di una prova decisiva, posto che costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per una diversa conclusione del processo, e non anche quella insuscettibile di incidere sulla formazione del convincimento del giudice, in quanto costituente una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali (in questo senso Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, Milesi, Rv. 224800; in senso sostanzialmente conforme anche Sez. 6, n. 37173 del 11/06/2008, Ianniello, Rv. 241009; Sez. 2, n. 2827/06 del 22/11/2005, Russo, Rv. 233328; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230589). -13.2. Il collegato motivo n. 1 del ricorso dell'imputato AN MA con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 494 e 178 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione - è manifestamente infondato. Il ricorrente si è doluto del provvedimento con il quale la Corte di appello di MI ha rigettato la sua istanza di poter rendere dichiarazioni spontanee. Tuttavia è bene rammentare che l'imputato MA era rimasto contumace nel giudizio di secondo grado e che il 28/02/2013 lo SS aveva fatto pervenire dagli Stati Uniti una richiesta di poter rendere dichiarazioni spontanee in videoconferenza, stante la sua impossibilità di viaggiare in aereo. Si trattava di una sollecitazione alla quale la corte di merito avrebbe potuto non dare alcun seguito, tenuto conto che, come si desume agevolmente AL combinato disposto degli artt. 489 comma 1 e 494 comma 1 cod. proc. pen., il diritto a rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento - vale a dire a fornire un opportuno contributo chiarificatore, nella piena libertà di autodifesa - spetta esclusivamente ed in via personale all'imputato che sia fisicamente - presente all'udienza, tant'è che il legislatore codicistico prescrive che le stesse possano essere rese a condizione che non intralcino l'istruttoria dibattimentale, e non anche all'imputato assente о contumace (essendo riconosciuta a quest'ultimo una sorta di "restituzione nei termini" esclusivamente quando, già dichiarata la sua contumacia, egli dimostri di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico). D'altro canto, l'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. stabilisce sì la possibilità dell'impiego del sistema telematico della 'videoconferenza' per consentire la partecipazione dell'imputato al dibattimento a distanza, ma la operatività di tale 75 disposizione è subordinata alla presenza di una serie di condizioni fattuali del tutto assenti nel caso dell'imputato MA. EL tutto correttamente, dunque, la Corte territoriale ha disatteso quella richiesta difensiva, pure considerando come l'istanza fosse contenuta in una missiva proveniente dagli Stati Uniti priva di sottoscrizione autentica, della cui reale provenienza, perciò, non vi era prova sicura;
e come alla richiesta fosse stata allegato un certificato medico carente del requisito di attualità, in quanto stilato il 18/12/2012, oltre due mesi prima, allorquando era stato consigliato genericamente al paziente, affetto da una patologia coronarica, di non intraprendere viaggi aerei "nel prossimo futuro", impedimento che, dunque, non era stato prospettato come assoluto, né era affatto certo si fosse protratto per tutto il corso del giudizio di secondo grado (v. pag. 112 sent. impugn.). -con il quale è stata dedotta la14. Il motivo n. 23 del ricorso di SC violazione di legge, in relazione agli artt. 238 e 603 comma 2 cod. proc. pen., è per la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio di motivazione infondato. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione intanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente ALl'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto AL giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto ALl'art. 603 comma 1 cod. proc. pen. (così, tra le altre, Sez. 1, n. 9151 del 28/06/1999, Capitani, Rv. 213923): decisione, quella del Giudice di merito, che è sindacabile in sede di legittimità solo laddove la relativa motivazione presenti manifeste contraddizioni, lacune o aporie (Sez. 6, n. 7519 del 05/06/1998, Zietek DJ, Rv. 211265). Nel caso di specie, la Corte distrettuale lombarda, con argomentazione adeguata e logicamente plausibile, ha spiegato come fosse in grado di poter decidere allo stato degli atti e come non fosse assolutamente necessario acquisire i verbali delle prove dichiarative assunte nell'ambito di altro procedimento penale a carico dell'imputato SC (c.d. "processo RA") in quanto concernenti fatti di reati diversi perché relativi alla operatività della società DI negli anni diversi da quelli oggetto di - contestazione nel presente processo- nei quali l'intermediaria per il gruppo non 76 era più la società NA IA IC Ldt. di Malta, ma era divenuta appunto la società RA (v. pag. 172 sent. impugn.). Né è configurabile il dedotto error in procedendo rilevante ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., tenuto conto che lo SS sussiste soltanto quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le motivazioni addotte a sostegno della sentenza impugnata, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una decisione diversa (così Sez. 4, n. 23505 del 14/03/2008, Di Dio, Rv. 240839): decisività che i Giudici di merito hanno efficacemente chiarito non sussistere, negando la necessità della sollecitata rinnovazione dell'istruzione nel giudizio d'appello con l'assunzione del verbale di deposizioni testimoniali relative a fatti cronologicamente diversi da quelli in contestazione, dunque non assolutamente indispensabili ai fini della decisione. -15. Il motivo n. 9 del ricorso di SC con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione all'art. 63 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione e l'analogo motivo n. 4 del ricorso della TT sono infondati. Anche a voler superare la constatazione di qual specificità di tali motivi perché formulati con un mero rinvio alle pagine della motivazione della sentenza impugnata nelle quali sono state richiamate le dichiarazioni della teste LV NA, ma senza realmente confrontarsi con l'affermazione della Corte di appello secondo la quale la condanna degli imputati pronunciata in primo grado si reggeva su una serie di altre acquisizioni probatorie che ne avrebbero comportato l'autosufficienza rispetto al contributo conoscitivo offerto da quella teste (v. pag. 103 sent. impugn.) - le doglianze difensive non sono meritevoli di positiva considerazione. Premesso che i ricorrenti hanno un concreto interesse a far valere solo la presunta violazione della disposizione dettata ALl'art. 63 comma 2 cod. proc. pen., l'unica che, a differenza di quanto stabilito per l'altra sanzione fissata AL comma 1 del medesimo art. 63, comporta l'eventuale divieto di utilizzabilità soggettiva delle dichiarazioni anche nei confronti dei terzi, oltre che nei riguardi del dichiarante, va rammentato come nella giurisprudenza di legittimità si sia puntualizzato che le dichiarazioni rese ALla persona che fin ALl'inizio avrebbe dovuto essere sentita nella qualità di indagata sono inutilizzabili erga omnes e la verifica della sussistenza di tale qualità va condotta, non secondo un criterio formale (esistenza della notitia criminis e/o iscrizione nel registro degli indagati), ma secondo il criterio sostanziale della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto in base alla situazione esistente nel momento in cui le dichiarazioni sono state rese (in questo senso Sez. 6, n. 23776 del 22/04/2009, Pagano, Rv. 244360); che la sanzione di inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte 77 senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin ALl'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti ALl'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante (Sez. Un., n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417), essendo necessario che risulti l'originaria esistenza di precisi indizi di reità, senza che tale condizione possa farsi derivare automaticamente AL solo fatto che il dichiarante possa essere stato in qualche modo coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico (Sez. 5, n. 24953 del 15/05/2009, Costa, Rv. 243891); ed ancora, che in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo SS della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (Sez. Un., n. 15208 del 25/02/2010, LL, Rv. 246584). Alla luce di tali regulae iuris, mentre deve ritenersi erroneo il riferimento alla già intervenuta prescrizione di eventuali reati ipotizzabili a carico della teste (errore emendabile ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen., in quanto non avente una influenza decisiva sul dispositivo), appare corretta, congrua e scevra da manifesti vizi di illogicità la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello ha giustificato la scelta operata AL Tribunale di escutere la NA come mera testimone, dunque senza garanzie difensive, atteso che era risultato palese come la stessa avesse già riferito durante le indagini che ella aveva tenuto le condotte in esecuzione di ordini impartiti da superiori gerarchici, dei quali non era stata in grado di cogliere il reale significato ed il disvalore: valenza negativa di quei comportamenti puramente esecutivi che la NA avrebbe potuto cogliere solamente se fosse stata a conoscenza degli ulteriori passaggi e delle ragioni di quanto le era stato chiesto di fare, ad esempio se ella avesse lavorato non nell'ufficio contratti della società DI, bensì presso una sede estera della ST IC ovvero presso altro ufficio nel quale avrebbe avuto conoscenza della esistenza del 'comparto estero' prima della ST e poi della DI (v. pagg. 102-103 sent. impugn.). 16.1. Il motivo n. 20 del ricorso di SC, con il quale sono state dedotte la violazione di legge, in relazione agli artt. 511, 512 bis, 526 e 603 cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione, è infondato. 78 A - inAnche a voler trascurare il palese carattere di aspecificità del motivo quanto il ricorrente, senza confrontarsi con la motivazione delle sentenza gravata, nella quale si è sostenuto che le dichiarazioni del teste CE OR costituivano solo uno dei molteplici riscontri alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria (v. pag. 111 sent. impugn.), non ha affatto precisato in quale misura la eventuale inutilizzabilità di quella deposizione sarebbe stata in grado di disarticolare la globale tenuta logica dell'apparato argomentativo posto a fondamento della sentenza di condanna va osservato come la doglianza difensiva è priva di pregio. Nella giurisprudenza di legittimità si è autorevolmente chiarito che, ai fini dell'acquisizione mediante lettura dibattimentale, ex art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese, nel corso delle indagini, da persona residente all'estero, è necessario preliminarmente accertare l'effettiva e valida citazione del teste non comparso, secondo le moALità previste ALl'art. 727 cod. proc. pen. per le rogatorie internazionali О ALle convenzioni di cooperazione giudiziaria, verificandone l'eventuale irreperibilità mediante tutti gli accertamenti opportuni. Occorre, inoltre, che l'impossibilità di assumere in dibattimento il teste sia assoluta ed oggettiva, e, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l'accompagnamento coattivo, occorre che risulti assolutamente impossibile la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale concelebrata o mista, secondo il modello previsto ALl'art. 4 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (così Sez. U, n. 27918/11 del 25/11/2010, D. F., Rv. 250197). A tale principio di diritto la Corte di appello di MI si è correttamente uniformata, spiegando, con motivazione congrua e priva di lacune o vizi di manifesta illogicità, che l'esame di CE OR era divenuto obiettivamente impossibile, tenuto conto che, nonostante il teste, residente all'estero, fosse stato regolarmente citato per essere ascoltato nell'udienza del 06/07/2011 nelle forme rogatoriali ALl'autorità giudiziaria del Principato di Monaco, lo SS non si era presentato ed aveva fatto sapere, con una nota scritta, di trovarsi in altro paese per ragioni di salute e di non essere in condizioni di poter precisare quando sarebbe rientrato a Monaco: a fronte di una influente generica Z disponibilità offerta AL teste citato e non comparso (il quale, nel suo scritto, aveva fornito un recapito telefonico ed un indirizzo email) e di una altrettanto irrilevante documento prodotto ALla difesa di SC (concernente una dichiarazione scritta con la quale nel dicembre del 2012 il OR, regolarmente citato come teste in un altro processo, aveva giustificato la sua mancata comparizione con il riferimento alle sue precarie condizioni di salute ed aveva 79 dato una indeterminata disponibilità per la primavera del 2013), del tutto legittima doveva ritenersi la decisione del Tribunale di primo grado di dare lettura, a mente dell'art. 512 bis cod. proc. pen., delle dichiarazioni AL teste nella fase delle indagini. 16.2. Sotto altro e più specifico profilo, la difesa del ricorrente si è doluta che la decisione dei Giudici di merito, concretizzatasi nell'impedire all'imputato di esaminare il teste OR in dibattimento, avrebbe violato la disposizione prevista ALl'art. 6 paragr. 3 lett. d) CEDU che prevede che ogni accusato deve avere il diritto di interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni di quelli a carico. In effetti la Corte costituzionale, fin ALle ben note sentenze 'gemelle' del 2007 (Corte cost., n. 348 e n. 349 del 2007), ha statuito che, nel sistema delle fonti del nostro ordinamento, alle disposizioni della CEDU debba essere assegnato un rango subcostituzionale di 'norme interposte', nel senso che, attraverso il 'meccanismo' di adattamento previsto ALl'art. 117, comma 1, Cost., esse integrano il relativo precetto della Carta fondamentale e diventano esse stesse parametro di legittimità costituzionale delle altre norme dell'orientamento di fonte secondaria;
ma, soprattutto, che il giudice nazionale, nell'applicare una norma del diritto interno, è sempre tenuto ad interpretarla in maniera non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata, a tal fine considerando tanto le disposizioni formalmente cristallizzate nell'articolato della CEDU, quanto le stesse norme come interpretate nelle sue sentenze ALla Corte europea dei diritti dell'uomo. Tale criterio generale, che è nel contempo regola di ordine nel sistema delle fonti e criterio di ermeneutica giuridica, ha già trovato numerose attuazioni nella stessa giurisprudenza costituzionale (si vedano, in particolare, Corte cost., n. 1 e n. 113 del 2011; Corte cost., n. 93, n. 138, n. 187 e n. 196 del 2010; Corte cost., n. 239, n. 311 e n. 317 del 2009; Corte cost., n. 39 del 2008; v., in specie, Corte cost., n. 80 del 2011, che ha riaffermato e precisato la portata di quel criterio dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 2007). Tuttavia, in seguito la Consulta, nel tentativo di affinare quel 'meccanismo di adeguamento' del diritto interno alle norme di fonte sovranazionale, ha sì S ribadito la validità del principio innanzi delineato, ma ne ha puntualizzato la portata applicativa: chiarendo che la stessa Corte costituzionale e, dunque, - anche il giudice comune chiamato ad effettuare, in prima battuta, quella verifica di 'compatibilità' - non può "sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita ALla Corte di Strasburgo [talchè] le norme della CEDU [...] devono essere 80 applicate nel significato loro attribuito ALla Corte europea dei diritti dell'uomo", ma può "valutare come ed in qual misura il prodotto dell'interpretazione della Corte europea si inserisca nell'ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il comma 1 dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza"; ai Giudici delle leggi così come ai giudici comuni - "compete, insomma, di apprezzare la giurisprudenza europea consolidatasi sulla norma conferente, in modo da rispettarne la sostanza, ma con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi" (così in Corte cost., n. 236 del 2011; conf., più di recente, Corte cost., n. 303 del 2011). In altri termini, il giudice nazionale - lungi ALl'essere vincolato a conformarsi al risultato dell'esegesi 'autentica' operata ALla Corte europea: obbligo la cui conformità al principio dell'art. 101, comma 2, Cost., in base al quale i giudici sono soggetti solo alla legge, si sarebbe potuta mettere in discussione - può a sua volta interpretare la norma della CEDU, con l'unico limite di rispettare la sostanza delle indicazioni provenienti ALla giurisprudenza di Strasburgo. Ora, esaminando le numerose sentenze della Corte europea relative alla disposizione in esame (per le quali si vedano, tra le tante, Corte EDU, n. 231/07 del 18/05/2010, Ogaristi c. TA;
Corte EDU, n. 62094/00 del 19/10/2006, MajaALlah c. TA;
e Corte EDU, n. 36822/02 del 13/10/2005, Bracci c. TA), si rileva chiaramente come per i Giudici di Strasburgo è configurabile nella sostanza una violazione della norma dettata ALl'art. 6 paragr. 3 lett. d) della Carta solo quando la sentenza di condanna si sia basata in misura esclusiva o determinante sulla deposizione di chi l'imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare: ad esempio, laddove l'affermazione della colpevolezza dell'imputato si sia fondata sulla deposizione rese nella fase delle indagini da un unico testimone, che l'accusato non sia stato messo in condizioni di poter esaminare nel contraddittorio (così in Corte EDU, n. 231/07 del 18/05/2010, Ogaristi c. TA, cit.). Situazione ben diversa da quella verificatasi nel caso di specie, nel quale, come si già avuto modo di sottolineare, la motivazione della sentenza di condanna pronunciata dai Giudici di merito si basa in via minimale e assolutamente residuale sulle dichiarazioni rese AL teste OR nella fase delle indagini, di cui era stata data lettura in dibattimento, essendo altri e ben più numerosi gli elementi di prova orale e documentale acquisiti nel pieno rispetto del principio del contraddittorio - evidenziati a carico dell'imputato. 81 Tale soluzione interpretativa risulta pure coerente con l'oramai consolidato indirizzo di questa Corte secondo il quale le dichiarazioni predibattimentali rese in assenza di contraddittorio, ancorché legittimamente acquisite, non possono - conformemente ai principi affermati ALla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU fondare in modo esclusivo o significativo l'affermazione - della responsabilità penale (Sez. Un., n. 27918/11 del 25/11/2010, D.F., Rv. 250199; conf., in seguito, Sez. 1, n. 14807 del 04/04/2012, Vrapi, Rv. 252269): d'altro canto, seguendo la medesima impostazione si è aggiunto che una lettura costituzionalmente e convenzionalmente conforme della disposizione dettata ALl'art. 526 comma 1 bis cod. proc. pen. comporta che il divieto di utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali assunte AL pubblico ministero ed acquisite mediante lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione è destinato ad operare solo quando le dichiarazioni medesime costituiscono il fondamento esclusivo o determinante dell'affermazione di colpevolezza (Sez. 1, n. 44158 del 23/09/2009, Marinkovic, Rv. 245556; conf. Sez. 1, n. 20254 del 06/05/2010, Mzoughia, Rv. 247618): divieto che, alla stregua di quanto innanzi esposto, deve escludersi che nel caso di specie sia stato violato. 16.3. Sulla base delle considerazioni innanzi esposte e alla luce dei principi di diritto portati in rassegna al punto 14., al cui contenuto si far rinvio, va dichiarata la manifesta infondatezza del collegato motivo con quale il ricorrente si è lamentato della decisione della Corte di appello di rigettare la richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame del teste OR. -con il quale è stata dedotta 17. Il motivo n. 23 bis del ricorso di SC la violazione degli artt. 129, 178, 190, 191, 238 bis, 526, 578, 603 cod. proc. pen. e l'analogo motivo n. 5 del ricorso della TT sono infondati.- Prive di pregio sono le doglianze difensive nella parte in cui ci si è lamentati di una presunta violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen. perché l'acquisita sentenza irrevocabile della Suprema Corte del 25/02/2010, emessa nel processo c.d. 'LL', è una sentenza dichiarativa della prescrizione: ciò in quanto è pacifico che anche le sentenze irrevocabili di proscioglimento per prescrizione sono acquisibili ai sensi dell'indicata norma codicistica (così Sez. 2, n. 1397/08 del 11/12/2007, Coletta, Rv. 239430). In punto di fatto va osservato che la sentenza in questione venne formalmente depositata, nella cancelleria della seconda sezione penale della Corte di appello, AL P.G. il 13/03/2013, durante il giudizio di secondo grado, ad integrazione della documentazione richiamata nella requisitoria dello SS rappresentante della 82 pubblica accusa nell'udienza del 01/03/2013; e non risulta che nelle successive udienze vi sia stata opposizione da parte delle difese degli imputati. Premessa, ai fini della utilizzabilità del documento, la non necessarietà di un formale provvedimento di acquisizione da parte del giudice di secondo grado, giusta la costante giurisprudenza di questa Corte (per la quale v., tra le tante, Sez. 5, n. 36422 del 17/05/2011, Bellone, Rv. 250933), è assorbente la considerazione che benché nella decisione della Corte di appello la sentenza "LL" sia stata indicata come "centrale" nella ricostruzione del sistema di disponibilità di fondi esteri in capo alle società del comparto estero ALla motivazione di entrambe le sentenze di merito si desume chiaramente come la stessa sentenza "LL" non assuma un carattere decisivo ai fini dell'affermazione della responsabilità degli imputati in ordine agli specifici fatti oggetto di addebito, che trova il suo fondamento in ben altri e più numerosi elementi di prova orale e documentale. Ne consegue la irrilevanza, nel caso di specie, della prospettata questione di legittimità dell'art. 238 bis cod. proc. pen. che, comunque, nei termini indicati nei ricorsi, risulta essere stata già dichiarata da questa Corte manifestamente infondata (v. Sez. 1, n. 23460 del 08/05/2003, Rosmini, Rv. 225323). Tali argomenti valgono a dichiarare la infondatezza delle analoghe censure formulate nel motivo n. 26 dello SS ricorso SC. -18. Il motivo n. 2 del ricorso di SC con il quale si deduce che l'imputato sarebbe stato necessariamente condannato ai sensi dell'art. 48 cod. pen. per avere necessariamente indotto in errore l'ignoto autore delle dichiarazioni dei redditi AL che deriverebbe nullità della sentenza per mancata correlazione tra condanna e capo di imputazione, nel quale si faceva riferimento alla condotta di concorso nel reato e non a quella di induzione in errore è - infondato. Innanzitutto, invero, la sentenza impugnata ha esplicitamente affermato che la responsabilità veniva dichiarata a titolo di concorso nel reato ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e non per induzione in errore ai sensi dell'art. 48 (p. 109), ed in particolare che tutti gli imputati «che avevano, consapevolmente, gonfiato i д costi, debbono, rispondere in via diretta, come partecipanti alla costruzione complessiva della dichiarazione, della sua infedeltà» (p. 177). Tanto vale ad escludere in radice la (pure, da taluni ricorrenti, larvatamente prospettata) violazione dell'art. 6 CEDU con riferimento ad una asserita lesione del diritto dell'accusato al contraddittorio in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto. 83 In secondo luogo, la giurisprudenza ha ritenuto sia che «non dà luogo a violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) ed è quindi legittima la riqualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato all'imputato per avere tratto in inganno e indotto in errore gli autori della condotta di falso (art. 48 e 479 cod. pen.), ai sensi invece dell'art. 110 cod. pen., ossia come commesso a titolo di concorso personale con gli stessi autori>> (Sez. 5, n. 27133 del 15/06/2006, Mercurio, Rv. 236010), sia che il principio SS non è violato in una ipotesi in cui «l'imputato, rinviato a giudizio in concorso con altri, era poi risultato l'unico condannato ai sensi dell'art 48 cod. pen., essendo stati i coimputati assolti per carenza dell'elemento psicologico»> (Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999, Graci, Rv. 213776). D'altra parte, con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista ALla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di CO, Rv. 205619). Nella specie, nel ricorso non è stato nemmeno evidenziato quale pregiudizio e quali limitazioni del diritto di difesa avrebbe in concreto subito l'imputato da una eventuale qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 48 cod. pen. B) Motivi relativi alla ricostruzione dei fatti e ai lamentati vizi di travisamento della prova. 19. Superato l'esame delle questioni processuali (fatto salvo l'approfondimento, nel prosieguo, di taluni altri motivi), ritiene il Collegio che per la valutazione degli ulteriori motivi dedotti dai quattro odierni ricorrenti in ordine sia a specifiche violazioni di legge che ai lamentati vizi della motivazione della sentenza gravata, sia opportuno formulare una serie di osservazioni preliminari allo scopo di verificare se i giudizi espressi dai Giudici di merito per la ricostruzione del sistema di frode fiscale, oggetto di addebito, si fondino su concrete risultante processuali, se le stesse siano state adeguatamente e logicamente valutate, e quali siano le ricadute in diritto ai fini della configurabilità del reato ascritto agli imputati. 84 19.1. Per una migliore comprensione dello svolgimento della vicenda, è necessario richiamare la sentenza del GUP di MI del 07/07/2006 (e del relativo decreto che disponeva il giudizio), acquisita agli atti, più volte richiamata sia nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado, che negli stessi ricorsi oggi in esame. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di MI, con sentenza del 07/07/2006, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di SC LV, VI LL, EL UE PA, ZA IE, DA GR RG, MB CO, TT GA, MA AR in ordine al reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 con riferimento alla indicazione di costi fittizi corrispondenti a fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione dei redditi relative al 1995 perché il reato era estinto per prescrizione, nonché per riguardo all'indicazione di costi fittizi corrispondenti a fatture per operazioni inesistenti emesse ALle società maltesi MT TD, DI NA TD (e per limitati importi ALla IM) nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1996-1997-1998-1999 per l'ammontare complessivo di £ 301 miliardi, trattandosi di fatti non punibili ai sensi dell'art.15 comma 7 legge 289/2002, ed altresì in ordine alle residue ipotesi di frode fiscale relative agli anni 1996-1997 perché estinte per prescrizione. Dichiarava, inoltre, non luogo a procedere nei confronti di SC LV, ZA IE, IE LE, TT GA e MA AR in ordine al capo C con riferimento ai reati di falso in bilancio di cui agli anni 1995-1996-1997 perché i reati erano estinti per prescrizione. Disponeva, quindi, il rinvio a giudizio degli imputati in ordine alle residue imputazioni di frode fiscale e di falso in bilancio fino al 20 aprile 2000, rilevando quanto segue. "Le indagini riguardanti il FINIVEST GROUP B (società offshore che non risultavano AL bilancio IN) derivavano ALla scoperta del passaggio di una grossa somma di denaro ALla All Iberian TD ad un conto svizzero riconducibile all'ex primo ministro BETTINO CRAXI. Д Il 23.11.1995, nell'ambito del procedimento riguardante i falsi in bilancio IN veniva emessa misura di custodia cautelare nei confronti di ON RG dirigente IN, addetto al settore finanze estero corresponsabilità di gestione del IN GROUP B;
il ON restava latitante per alcuni mesi e poi veniva arrestato nel marzo 1996. Il 21.3.1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di MI trasmetteva al Regno unito una rogatoria per l'acquisizione dei documenti delle società estere FINIVEST, di conseguenza venivano emessi un mandato di perquisizione a carico di EDASACO TD, 169-173 Regent Street London, società che nel 1994 aveva 85 assorbito la CMM RPorate IC LTD di Londra la quale aveva servizi di secretary dello studio Carnelutti riconducibile all'avv.to VI Mackenzie MILLS ed altresì un ordine di produzione di documenti a carico dell'Avv.to VI MacKenzie MILLS. A seguito della notifica in data 16.4.1996 dei predetti atti, e a seguito della conseguente acquisizione di documenti, era stato accertato dagli inquirenti che il gruppo IN, già alla fine degli anni 1980, aveva costituto un sistema di società offshore a fianco delle società estere ufficiali: dette società offshore erano domiciliate nelle Isole Vergini Britanniche, nelle isole del AL e nelle Bahamas e costituivano un comparto estero occulto di IN, ossia il "FINIVEST GROUP very discrete" e venivano alimentate con fondi sottratti al gruppo IN. Quando stavano per chiudersi le indagini preliminari nel procedimento penale riguardante la IN, la Confederazione Elvetica trasmetteva dei documenti riguardanti i conti correnti di due società TU one e UN ON, che nel corso delle precedenti indagini erano state individuate come facenti parte del predetto comparto estero occulto FINIVEST GROUP e peraltro indicate da varie testimonianze e da vari documenti come società fornitrici di diritti televisivi ed estranee al Gruppo IN. Grazie all'analisi della documentazione bancaria delle due predette società, gli inquirenti accertavano che delle somme di denaro bonificate ALla tesoreria IN a UN ON e TU ON, ufficialmente per acquistare diritti televisivi, in realtà erano rientrate nella disponibilità de GRUPPO IN con versamenti per una cifra equivalente a 202 milioni su un conto di NC OR LTD presso la Banca della Svizzera di NO ed altresì che da tali conti erano stati prelevati in contanti, AL 1992 a 1994, 52 milioni di euro da parte di DE UE PA responsabile dell'ARNER SA, società fiduciaria della IN. Pertanto, gli inquirenti venivano indotti in sospetto circa il fatto che le transazioni bancarie apparentemente ricollegate all'acquisto di diritti fossero in realtà dirette a creare delle riserve extracontabili ossia dei fondi neri all'estero. Conseguentemente veniva fatta un'analisi delle operazioni di acquisto dei diritti da parte di IA e veniva constatato che detti diritti pervenivano alla IA attraverso una serie di passaggi per varie società con sede nelle Isole Vergini Britanniche e Malta, tutte società controllate ALla FINIVEST. In particolare veniva appurato: - che i diritti televisivi venivano ceduti da UN ON e TU ON LI, società con sede nelle Isole Vergini Britanniche, apparentemente indipendenti AL gruppo IN, ad altre due società delle Isole Vergini Britanniche, ossia 886 9 NC IO e NC OR IO, anch'esse appartenenti al comparto estero IN;
-che queste ultime due società cedevano a loro volta i diritti a due società maltesi (MT e IA TE TD); - che le due società maltesi ora citate cedevano i diritti a IA PA;
- che il prezzo dei diritti era enormemente aumentato nel passaggio da NC IO e NC OR alle società maltesi per l'ammontare di 171 milioni di dollari senza alcuna giustificazione commerciale. Questi dati risultano ALle carte di lavoro della società di revisione RT RS riguardanti la NC AT e la NC OR IO;
infatti fino al 1994 dette società erano comprese nel bilancio consolidato del gruppo FINIVEST e pertanto erano sottoposte a revisione;
quindi nel 1995 i revisori dell'RT RS avevano analizzato le transazioni relative alla IN, ma poi erano stati avvisati del fatto che le due società NC erano state fatte uscire AL gruppo con effetto AL gennaio 1994 e perciò non dovevano essere più sottoposte a revisione. Tali carte di lavoro fornivano perciò elementi probatori in merito all'alterazione del prezzo dei diritti televisivi nel passaggio tra le due società NC e le società maltesi MT e IA TE. A tal riguardo ulteriori elementi di prova sono forniti dagli esiti della consulenza CANNEVELLI CREMONESI e della consulenza della MG;
queste ultime hanno infatti evidenziato che i diritti televisivi i quali, in base ai bilanci risultavano acquistati ALla MT e ALla IM direttamente ALle majors ME in realtà passavano attraverso delle società che svolgevano solo una fittizia intermediazione, tale da fornire un'apparente giustificazione alla lievitazione dei costi e al conseguente esborso da parte della IA di somme assai superiori a quelle occorrenti per l'acquisto dei diritti televisivi stessi. Ancora grazie a rogatoria attivata presso le autorità olandesi venivano acquisiti i contratti di vendita dei diritti televisivi ad opera delle filiali olandesi delle società AM e MC gli inquirenti così accertavano che i diritti televisivi acquistati da IA PA negli anni 1994 e 1995 erano in realtà pervenuti nella disponibilità del Gruppo IN in anni molto precedenti ed a prezzi molto inferiori e che il successivo percorso commerciale che ha coinvolto le società S offshore TU ON e UN ON, le NC e le maltesi IA TE E MT era del tutto fittizio e costruito soltanto allo scopo di indicare nelle dichiarazioni fiscali valori più bassi e soprattutto per giustificare esborsi di denaro assai maggiori rispetto a quelli necessari in realtà per l'acquisto di diritti, e consentire quindi la costituzione e l'incremento di fondi extracontabili. 87 Tenuto conto di quanto fin qui esposto non sembra certo che vi siano elementi tali da escludere la sussistenza dei reati indicati in epigrafe. Per quanto attiene alla posizione di ON RG, Dirigente Settore Finanza della IN con il compito di seguire l'attività delle società estere ufficiali, cui vengano ascritti i capi a) e b), occorre tener presente che lo SS, come già evidenziato, nell'ambito del procedimento riguardante i bilanci IN di cui quello a margine costituisce stralcio, era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in data 23.11.1995; certamente i fatti di appropriazione indebita aggravata e di frode fiscale anteriori a tale data sono prescritti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5.12.2005,n.251 che ha modificato l'art.158 cod. pen. eliminando la disposizione in base alla Quale trattandosi di reato continuato il termine della prescrizione decorreva ALla cessazione della cessazione della continuazione;
quanto ai fatti di appropriazione indebita aggravata e di frode fiscale successivi a tale data (23.11.1995), sembra da escludere una partecipazione del ON a tali fatti dopo che egli era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere e conseguentemente nei di lui confronti deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere in ordine ai fatti anteriori al 23.11.1999 perché estinti per prescrizione ed in ordine ai fatti successivi a tale data per non aver commesso il fatto. Per quanto attiene a CA AN, dirigente della IN SERVICE SA di NO, società addetta alla gestione dei contratti di acquisto di diritti televisivi all'estero ed ai relativi pagamenti va osservato che la stessa nell'ambito del procedimento penale riguardante falsi in bilancio FINIVEST, di cui quello a margine costituisce stralcio, veniva sentita per rogatoria come teste in data 11.9.1995; i fatti di appropriazione indebita aggravata e di frode fiscale attribuiti a detta imputata, anteriori all'11.9.1995 sono da considerarsi senz'altro prescritti, mentre quanto agli analoghi fatti successivi a tale data appare presumibile che l'imputata dopo la sua escussione sia pure quale teste, non abbia partecipato ai medesimi;
conseguentemente nei di lei confronti deve essere emessa sentenza di non luogo a procedere in ordine ai fatti anteriori all'11.9.1995 perché estinti per prescrizione fatti successivi a tale data per non aver commesso il fatto. Quanto agli altri imputati, i reati di appropriazione indebita aggravata di cui capo A) commessi fino al 7.1.1999, data l'epoca della loro perpetrazione sono da considerarsi prescritti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 5.12.2005, n. 251. Quanto al capo B) fatti di frode fiscale riguardanti la dichiarazione dei redditi relativa al 1995 e perciò commessi nel 1996 sono prescritti, data l'epoca di perpetrazione degli stessi;
per quanto attiene alle frodi fiscali riguardanti 88 indicazioni di costi fittizi corrispondenti a fatture per operazioni inesistenti emesse ALle società maltesi MT IT, IA TE TD (e per limitati importi ALla IM) nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 1996, 1997 e 1998 e 1999 per l'ammontare complessivo di (euro) 301.000.000.000, va osservato che IA, in relazione all'avviso di accertamento notificato in data 16.12.2002 (attinente l'esercizio 1996) e in relazione al processo verbale di constatazione in data 1.3.2001 (attinente gli anni 1997,1998, 1999 e 2000) riguardanti le violazioni fiscali da ultimo citate, risulta aver presentato istanza di definizione ai sensi ai sensi dell'art. 15 legge 289/02 in data 19.5.2003 accompagnata, con riferimento all'avviso di accertamento notificato in data 16.12.2002 AL versamento della somma di euro 12.496.849,12 e, con riferimento al processo verbale di constatazione dell'1.3.2001, AL versamento della somma pari euro 17.110.557,26. Tali somme risultano calcolate in base ai criteri fissati ALl'art. 15 comma 2 L. n. 289/02 ed il calcolo sembra corretto in quanto l'ufficio fiscale non risulta aver emesso alcun provvedimento di diniego né risulta aver proceduto all'altrimenti dovuta riscossione degli importi. Pertanto, ai sensi dell'art. 15 comma 7 legge n. 289/02 debbono punibili i reati di frode fiscale riguardanti l'indicazione di dichiarazioni dei redditi degli anni 1996,1997,1998 e 1999 di 301 miliardi di lire. Poiché, peraltro, il condono di cui alla legge n. 289/02 non è tombale ma si riferisce solo alle singole violazioni fiscali oggetto di avviso di accertamento o di processo verbale di constatazione per le quali è stata presentata istanza accompagnata da congruo versamento, le frodi fiscali di cui all'ultima parte del capo B), per le quali non risulta vi sia stato avviso di accertamento o processo verbale di constatazione né quindi istanza di condono non possono certo ritenersi non punibili ai sensi dell'art. 15 comma 7 legge n. 289/02; pertanto, quanto all'ultima parte del capo B) le frodi fiscali riguardanti le dichiarazioni di redditi inerenti gli anni 1995, 1996 e 1997 sono da considerarsi prescritte e quelle relative agli anni 1998, 1999 e 2000 con separato decreto viene disposto il rinvio a giudizio degli imputati cui tali fatti sono addebitati nella richiesta di rinvio a giudizio, tranne che per ON RG e CA AN che con la presente sentenza vengono prosciolti per le ragioni più sopra esplicitate. Quanto al capo c), i falsi in bilancio fino al 1997 sono prescritti tenuto conto dell'entrata in vigore della legge 5.12.2005,n.251; per i falsi in bilancio relativi ai successivi esercizi con separato decreto viene disposto il rinvio a giudizio degli imputati cui tali reati sono addebitati nella richiesta di rinvio a giudizio". 89 19.2. Procedutosi al dibattimento, all'udienza del 19/11/2007, veniva formulata AL PM contestazione suppletive per il reato di dichiarazione fraudolenta relativamente agli anni fiscali 2000-2001-2002-2003. Con sentenza del 21 gennaio 2008, il Tribunale di MI dichiarava la estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000 limitatamente alle dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 1999 e 2000 per essere decorso ALla data di commissione dei fatti (fino ad ottobre 2001) il termine di cui all'art. 157 cod. pen., come modificato ALla legge n. 251/2005, osservando che "dagli atti non emergono elementi evidenti tali da comportare il proscioglimento di alcuno degli imputati" (come si dirà in seguito, questa Corte di Cassazione, con sentenza n. 3176/08, rigetterà il ricorso dell'imputato MA). Conclusivamente, si procedeva per il reato di dichiarazione fraudolenta di cui al capo B relativamente agli anni 2001-2002-2003 nei confronti di MA, SC, MB, IE, DA GR, TT e ZA, come da capo di imputazione in precedenza descritto. Con sentenza del 26/10/2012 il Tribunale dichiarava estinto per prescrizione il reato di frode fiscale relativo all'annualità 2001 mentre riteneva gli imputati MA FA, SC LV, AL GA e ZA IE colpevoli di tale delitto in ordine alle annualità 2002- 2003. Tale decisione veniva integralmente confermata ALla Corte di Appello con sentenza dell'8 maggio 2013. Si è in presenza, dunque, di una c.d. doppia conforme. Pertanto, quando non vi è difformità sul punto denunciato, le motivazioni delle sentenze di I e II grado, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale la Corte di legittimità deve, in ogni caso, far riferimento per giudicare della congruità della motivazione. Il meccanismo fraudolento, già delineato AL GUP, veniva poi AL Tribunale analizzato, con dovizia di particolari e con il richiamo sistematico a prove orali e documentali. Il Giudice di I grado, sotto il capitolo "le origini del sistema di frode, il meccanismo fraudolento", premetteva: "le imputazioni originarie e quelle attualmente residue descrivono un meccanismo fraudolento di evasione fiscale sistematicamente e scientificamente attuato sin ALla seconda metà degli anni '80 nell'ambito del Gruppo ST "giro dei diritti televisivi". Anticipando per comodità di esposizione, quanto sarà più analiticamente esposto nel prosieguo, si può sin d'ora evidenziare che i diritti di trasmissione televisiva provenienti ALle majors o da altri produttori e/o 90 distributori, venivano acquistati da società del comparto estero e riservato di ST e quindi venivano fatti oggetto di una serie di passaggi infragruppo, o con società solo apparentemente terze, per essere poi trasferiti ad una società maltese che a sua volta li cedeva, a prezzi enormemente maggiorati rispetto all'acquisto iniziale alle società emittenti. Tutti questi passaggi erano palesemente privi di una qualche funzione commerciali, risolvendosi esclusivamente in una artificiosa lievitazione di prezzi. E questo anche e soprattutto perché le società acquirenti, tramite le quali il diritto transitava nell'area ST- DI, erano totalmente prive di una struttura commerciale effettiva. La reale acquisizione dei diritti era infatti operata direttamente ALla struttura di Rete TA prima e di DI poi che faceva capo a BE. Detta struttura riceveva le richieste degli addetti commerciali delle reti e si avvaleva, in particolare, della consulenza tecnica dell'imputato ZA che procedeva alla trattativa con le majors e gli altri fornitori. Nessuna funzione, neppure marginale, era pertanto demandata alle società del comparto estero che figuravano acquirenti in prima battuta. Sul piano operativo è risultato che il contratto originario, definito "master", dopo essere stato sottoscritto, spesso da un mero fiduciario, quale, per esempio, l'imputato EL UE, non veniva reso pubblico nemmeno all'interno della struttura Rete TA-DI. I master venivano generalmente stipulati con largo anticipo rispetto al concordato periodo di utilizzazione del diritto. Avvicinatasi la data di prevista decorrenza, si procedeva alla stipulazione dei c.d. subcontratti, di solito per periodi frazionati rispetto a quelli del contratto iniziale. Detti subcontratti venivano preparati ALla struttura svizzera di ST IC SA, sulla base delle indicazioni che venivano fornite da BE, anche tramite la collaboratrice NA. A seguito della stipulazione dei subcontratti venivano preparati sempre ALla struttura di ST IC delle schede, solitamente composte da tre pagine, delle quali la seconda, con l'indicazione dei prezzi, veniva mantenuta presso la sede di ST IC, mentre a MI venivano inviate solo le schede contenenti le informazioni utili per la programmazioni quali provenienza del diritto, numero dei passaggi, decorrenza e scadenza. A partire AL 1995 e sostanzialmente in occasione della quotazione in borsa di DI e fino alla fine del 1998-99, il sistema indicato veniva parzialmente modificato nel senso che scomparivano generalmente i 91 passaggi infragruppo, mentre i diritti venivano fatti intermediarie da società apparenti terzi e poi ceduti alla società maltese NA IA IC TD (di seguito per brevità IM) che, a sua volta, li cedeva a DI, rimanendo immutato il meccanismo di lievitazione dei prezzi. Il tutto ha comportato una evasione notevolissima che, per quello che concerne il periodo residuo di causa si aggira intorno agli importi indicati nel capo di imputazione (17,5 miliardi di lire nel 2000; 6,6 milioni di euro nel 2001; 4,9 milioni di euro nel 2002 e 2,9 milioni di euro nel 2003)". (pagg. 2 e 3 sentenza di I grado). A sua volta, la Corte territoriale sotto l'intestazione: "La premessa (e la ragione) logica della ricostruzione", ha, così, argomentato (pagg. 114- 115 sent. impugn.): "Fatte le premesse di metodo, va subito chiarita anche quella inerente alla ragione, storica e logica, della ricostruzione che il Tribunale ha impostato e che la Corte condivide. Il ragionamento posto è il seguente: gli uomini vicino a DI (ma, ancor più ed ancor meglio, vicini al suo azionista di riferimento, pur tramite ST, l'imputato ER) erano collocati all'origine del "giro dei diritti". Erano coloro che li contrattavano con i produttori, e specialmente con le JO statunitensi. DI avrebbe pertanto potuto avere quei diritti al costo a cui la JO li vendevano. Ciò non era accaduto e, per di più, ad opera di personaggi che erano così vicini, anche personalmente, al proprietario della società, a ER. Egli era a perfetta conoscenza di quel mondo posto che anch'egli, nei primissimi anni di operatività, aveva personalmente acquistato i diritti utilizzati poi ALle sue società. I diritti erano pervenuti a DI con un differenziale di prezzo altissimo. E del tutto ingiustificato. Tale operatività era proseguita per anni. Sempre ad opera degli stessi uomini, che sempre avevano mantenuto la fiducia del proprietario. L'unica alternativa alla ricostruzione dell'intera operatività così come delineata nel capo di imputazione era ritenere che la società fosse presidiata da amministratori e proprietari di straordinaria incompetenza, sia AL punto di vista commerciale, sia nella scelta degli uomini di cui circondarsi. Lettura questa che viene smentita in nuce appunto ALla acquisita conoscenza del proprietario del mercato in questione. E che viene smentita, lo si vedrà, anche ALla congerie di elementi di fatto che si riporteranno (e che per la quasi totalità sono già stati descritti AL Tribunale). Partendo da ciò, il percorso argomentativo seguito AL Tribunale, ed ora ALla Corte, è lineare: 92 si parte ALl'esistenza di quella galassia di società che intercettava i fondi maturati all'estero, e ne spiegava destinazione ed utilità; si prosegue con la verifica dell'interessamento, nel giro dei diritti, di almeno parte di queste società estere;
si giunge infine all'accertamento della semplificazione ed accorciamento delle catene di compravendita dei diritti, necessitata ALla quotazione in Borsa della società (e dai conseguenti maggiori controlli esterni), catena, però, che, seppure accorciata, manteneva la sua ragion d'essere: la costituzione di costi fittizi da opporre al fisco italiano, la costituzione di fondi finanziari disponibili all'estero (quest'ultima, peraltro, una finalità eterodossa all'odierna imputazione)". In sostanza, il quadro probatorio esaminato dai Giudici del merito è orientato essenzialmente a mettere a fuoco la gestione dei diritti di sfruttamento delle opere televisive innanzitutto nel periodo ante-1995 e, poi, nel periodo 1995-1998, periodo quest'ultimo oggetto del presente giudizio perché sfociato nella fatturazione di IM a DI poi utilizzata, in virtù dell'ammortamento pluriennale dei costi, ai fini delle dichiarazioni fiscali della stessa DI relative agli anni 2001 (prescritto) e 2002- 2003. 19.3.1. Il sistema fraudolento ante 1995. I Giudici di merito si sono soffermati innanzitutto sulla prima fase del transito estero dei diritti che seppur aveva perso immediato rilievo penale per la prescrizione di quegli addebiti, formava, ad avviso di quei giudici, "un imprescindibile precedente storico e logico delle condotte che avevano conservato rilievo penale” negli anni successivi. Hanno richiamato sul punto la consulenza MG del 20 gennaio 2005, la quale ha consentito di accertare documentalmente una serie di catene societarie cui i diritti transitavano. Così si esprime in proposito la Corte territoriale (pag. 124): "innanzitutto (la consulenza) chiariva in quella fase (nel 1994 e nel 1995), la maggior parte dei diritti erano transitate da tre società, tutte S del comparto riservato ST B: NC OR, TU ON e UN ON. In particolare la NC era spesso l'acquirente della MA e poi rivendeva alle altre due società che a loro volta rivendevano ad altre società del gruppo ST-DI. Già tale circostanza faceva intendere la fittizietà della catena, visto che i diritti transitavano (in più passaggi), senza alcuna reale ragione economica, per società che facevano capo 93 alla medesima proprietà dell'acquirente finale a cui quindi si interponevano. Realizzando però il duplice intento, la duplice ragione, del transito: aumentare i costi e costituire fondi esteri. Fondi però sostanzialmente occulti, per quanto attiene il loro reale avente diritto, posto che solo le indagini successive avevano consentito di attribuirne la titolarità all'imputato ER. A riprova di ciò si pensi poi che proprio la UN ON e la TU ON avrebbero dovute essere le società ricomprese nei trust (poi non realizzati) riconducibili ai figli dell'imputato sui quali però l'imputato SS manteneva, espressamente, il sostanziale controllo (i figli, lui vivente, non avrebbero potuto neppure disporre di quei beni, se non con l'assenso di strettissimi collaboratori del padre). Una ulteriore riprova della fittizietà dei passaggi era ricavabile ALle dichiarazioni della teste TA LI, segretaria della fiduciaria AR, in cui operava l'imputato DE UE. EL seguente tenore: Giungevano in sede i contratti per la NC (e quindi provenienti ALle majors) e li faceva firmare a DE UE (che è del tutto pacifico che non contrattasse mai con le majors). Poi, su istruzione della GG (che le indicava tutti gli elementi: prezzi e tempi) e quindi della struttura di NO della ST IC, redigeva i contratti che TU ON e di UN ON figuravano concludere con le altre società riconducibili ai gruppo ST. Realizzando così almeno tre passaggi del tutto fittizi: ALla majors alla NC, ALla NC alla TU (o UN), ALla TU all'ulteriore acquirente, di solito non quello finale. Si noti, inoltre, che, sui conti bancari delle tre società indicate, risultava essere autorizzato ad operare proprio l'imputato DE UE e che, su quei conti, negli anni AL 1991 al 1996, vi erano stati prelievi di denaro contante per il controvalore di decine di miliardi di lire. A riprova, qui, anche della generazione di ingenti fondi esteri. La cui ulteriore destinazione veniva occultata ALla loro trasformazione in denaro contante. Queste, più in dettaglio, le somme prelevate in contanti dai conti delle società più a valle: TU ON a US$ 41,694 milioni, CHF 8,012 milioni, FFr 2 milioni e r Lit 318 milioni e per UN ON a US$ 21,358 milioni, CHF 4 milioni e Lit 10 milioni. I diritti intermediati, fittiziamente, prima da NC e poi da TU ed UN, tutte società del comparto riservato ST B, giungevano poi, altrettanto fittiziamente visto che non giungevano all'acquirente finale ma proseguivano il loro giro, in buona parte, alle società NC ON e NC OR ON (ovviamente diverse ALla NC OR del comparto B ma con assonanze utili a rendere meno agevole la ricostruzione, 94 resa ancor meno agevole ALle continue suddivisioni temporali dei diritti compravenduti), queste ultime comprese nel comparto estero ST non riservato. Passaggio che, come logico, faceva lievitare il costo dei diritti e costituiva fondi esteri. Prima di giungere a IA molti di questi diritti, già più volte inutilmente intermediati, passavano ALle società maltesi, sempre riferibili al gruppo ST/DI, che quindi si poneva sempre nella posizione di intermediario di se SS, e precisamente da MT e da DI NA, e ciò almeno fino al 1994. Nel 1995 a queste due società subentrava IM IT, la società maltese che sarà la protagonista delle catene di tutti gli anni successivi, quelli ricompresi nell'attuale imputazione. Catene che si accorceranno, come aveva già notato il Tribunale, anche per la prossimità della quotazione in borsa di IA, poiché IM si troverà ad essere acquirente o direttamente delle MA o della NC OR del comparto B, o delle società dei Fittizi intermediari: RA, UO, DA RO, LO, IR, o, in misura minore, di altre società". "Così che il rapido excursus sul percorso seguito dai diritti negli anni immediatamente precedenti il periodo di tempo oggetto dell'odierna residua imputazione consente di fissare una serie di conclusioni. L'ipotesi d'accusa della assoluta fittizietà del giro dei diritti è certamente confermata quantomeno per i passaggi infragruppo, del tutto sforniti di qualsivoglia ragione economica. Passaggi infragruppo che invece generavano i risultati che si intendevano raggiungere: la lievitazione dei costi con la conseguente evasione delle imposte italiane dell'acquirente finale, il gruppo ST/DI, e la costituzione all'estero, sia nel comparto riservato, sia nel comparto non riservato, di ingenti disponibilità Finanziarie. Si vedrà poi come anche i passaggi attraverso gli intermediari risponderanno alla stessa logica seppure non siano state individuate le conseguenti retrocessioni. Va peraltro chiarito come non sia stata affatto acquisita prova del contrario: che retrocessioni non vi siano state. Sia perché non si è potuto disporre di tutti i conti degli intermediari, sia perché su questi si individuavano prelievi di ingenti somme in contanti delle quali non era possibile individuare la destinazione. Così che si è già dimostrato come nel "giro dei diritti" relativo alle annualità prescritte fosse del tutto palese la fittizietà del costo finale del diritto imputato all'acquirente. 95 Ed altrettanto palese era che esisteva una struttura, pur interna al gruppo ma sostanzialmente parallela ai suoi organi formali, che si occupava di questo tipo di operatività (che, ovviamente, non doveva svelare la sua reale, illecita, attività) e che era costituita da ON che ne era il vertice operativo (e da alcuni operativi che a NO, o a MI, si limitavano ad eseguirne le direttive), da NZ che era l'uomo di fiducia del gruppo deputato agli acquisti ALle MA, da alcuni formali intermediari (RA e UO su tutti), tutti con accesso diretto al vertice proprietario del gruppo, come si vedrà espressamente più avanti": (pagg. 124 - 125 sent. impugn.). 19.3.2. Ciò premesso, osserva questa Corte di legittimità come tale ricostruzione abbia trovato pieno riscontro nelle numerosissime risultanze processuali, orali e documentali, analiticamente analizzate e valutate dai Giudici del merito con adeguate argomentazioni immuni da vizi logico- giuridici. Essi hanno, innanzitutto, valorizzato l' email interna del 12/12/1994, (immediatamente antecedente il periodo che interessa), ad una importante compagnia di produzione televisiva americana, la 20TH TU OX;
trattasi della email indirizzata da un contabile (D. LB) al presidente della distribuzione internazionale della OX (M. ER) che - facendo riferimento ad un colloquio avuto con l'addetto all'ufficio acquisti prima di Rete TA e poi di DI, tale TT descrive il - meccanismo delle società facenti capo a SC LV (chiamato "impero di SC"), che il mittente aveva appreso quando aveva rivolto pressanti sollecitazioni relative all'indebitamento di DI: meccanismo che scriveva funziona come un elaborato "shell game" e - - cioè "gioco dei gusci vuoti"... con la finalità di evadere le tasse". Nella email si fa riferimento alla società NC con sede in Svizzera, e all'enorme ricarico apportato per passare (infine a DI) i diritti che la stessa NC acquista ALle MA in Usa: ricarico complessivo che consentiva, praticamente, di trasferire e tenere in Svizzera tutti i profitti realizzati in TA (quelli essenzialmente derivanti ALla pubblicità connessa alla proiezione dei film). L' email si chiude con un riferimento a - Q BE (presidente e consigliere delegato di Rete TA S.p.A. AL 1982 al 1984; presidente del CdA di DI S.r.l nel 1993-1994; consigliere delegato di DI S.p.A. fino al 06/07/1998; presidente del CdA di RA S.p.A. AL 1996 al 1999; operativamente il responsabile dell'acquisizione dei diritti televisivi all'estero) - come 96 soggetto da contattare anche per ottenere, infine, il pagamento dovuto alla OX. Questo il testo integrale dell'email, riportata a pag. 5 della sentenza impugnata (e richiamata a pag. 121) e a pagg. 3 e 4, in nota, sentenza I grado: "Mi sono incontrato con UI TT venerdì, lui mi ha spiegato che LO BE stava ancora pensando a cosa fare per i contratti della OX che avrebbe voluto in contrarsi con noi a Los Angeles la settimana prima del NATPE. Gli ho detto che andava bene. Quando gli ho fatto pressioni per il milione di dollari che mi doveva da 90 giorni mi ha spiegato quanto segue con la speranza che il tutto rimanesse tra me e lui. In due parole l'impero di SC funziona come un elaborato "shell game". "E' un gioco che consiste nel prendere tre gusci di noci vuoti e nascondere sotto uno di essi il nocciolo di una ciliegia. Chi gioca deve indovinare dove il nocciolo è stato nascosto"- con la finalità di evadere le tasse italiane". La NC, con sede a NO, compra licenze dei prodotti dagli Studios e successivamente li vende a EI. Se la NC compra Mrs IR per 2 milioni di dollari, poi AL 5 potrebbe acquistare la licenza per questo film (per fare un esempio) per 3 milioni di dollari. Questi 3 milioni di dollari in realtà rappresentano le vendite di Publitalia agli inserzionisti pubblicitari ed è essenzialmente un trasferimento perché non si vuole che EI faccia utili (o faccia figurare utili). I profitti vengono tenuti in Svizzera (come sappiamo le banche svizzere proteggono la privacy dei loro clienti). "La NC poi ci paga con il ricavato degli PAzi pubblicitari venduti da Publitalia. Tutto ciò funziona bene fino a che gli inserzionisti continuano a pagare Publitalia. Questo al momento non sta accadendo, perciò non ci sono soldi che vanno a NC attraverso EI. In questo senso IE e UI sono solo intermediari: UI per esempio non ha idea di quanti soldi ci siano nella NC e se loro sono realmente in grado di pagare o se stanno trattenendo il danaro. A rendere le cose peggiori al momento è arrivato il decreto del Governo italiano che dice che SC SS deve disfarsi delle sue finanziarie e rendere pubblica la sua società. Stanno pianificando un'offerta pubblica per una società chiamata "BIG TV' che includerebbe solamente le società televisive di SC (sono esclusi quindi la DA ed i supermercati). Come si può capire, quindi, il grande problema è che i beni della società (prodotti di cui possiede le licenze) ed i profitti non sono proprio parte delle reti televisive italiane che sono state ideate per perdere soldi. Le reti televisive sono quindi poco appetibili per gli investitori. Anche se mi rendo conto che nulla di ciò ci è di aiuto penso che ci fornisca delle informazioni utili. Ti prego di tenere per te queste informazioni visto che mi sono state comunicate in modo confidenziale. Nel frattempo continueremo a fare 97 pressioni per il pagamento ed aspetteremo di parlare con il signor BE a gennaio, a Los Angeles, infine, senza in realtà dire nulla, UI ha confermato che dovremmo smettere di concedere licenza per i prodotti di IN fino a che non diventerà chiara la struttura della nuova proprietà visto che tutte le future licenze non saranno in alcun modo collegate alla NC". In proposito, i Giudici di merito hanno evidenziato come lo SS LB, sentito come teste, avesse confermato che le società del Gruppo B erano fortemente indebitate con la OX;
di avere inviato l'email a M. ER e che il suo contenuto riportava il racconto ricevuto AL TT;
lo SS ER confermava di aver ricevuto l'email in questione (pag. 7 sentenza impugnata). A sua volta il TT, sentito nel processo, dichiarava di avere prima intuito l'esistenza del meccanismo, di averne parlato con BE che glielo aveva confermato e lo aveva autorizzato a parlarne con LB. La deposizione del TT è riportata alle pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata: "Dich: E in quel periodo c'era una situazione debitoria preoccupante, nel senso che la società i vari distributori che vendevano a DI all'epoca avevano difficoltà ad ottenere nere i pagamenti in tempo: questa è una situazione che andò via via aggravandosi fino a diventare per quanto riguarda perlomeno il lavoro operativo, quasi insostenibile, nel senso che ovviamente qualsiasi distributore, prima ancora di proporre un prodotto, chiedeva il saldo, o quanto meno delle informazioni... delle notizie sui suoi... sui crediti che vantava. Quindi, in questo contesto appunto va inquadrata questa mia conversazione con LB, io dovetti rassicurarlo su quelle che erano le loro preoccupazioni: che intanto sarebbero stati, presto o tardi, pagati e che era una ... come dire, ed erano dei ritardi temporanei per quanto posso capire per loro preoccupanti e dovetti spiegargli anche, come dire, questo meccanismo che mi servì in quell'occasione per rendere la mia spiegazione ... per inquadrarla, insomma, e per rendere la mia spiegazione accettabile da lui, insomma, avevano erano *** molto preoccupati, insomma, di questo. Dich: Volevo dargli degli elementi che lo rassicurassero e quindi, insomma, spiegargli Dich: No, non era più possibile dare soltanto generiche rassicurazioni: f "Aspettate, vi pagheremo, state calmi ", quel limite lì si era già passato e quindi dovemmo spiegare anche appunto NC che cosa faceva perché era per loro una preoccupazione capire perché temevano, da quello che ricordo che *** un'eventuale, insolvenza reale di NC non avrebbe potuto permettere poi lina ... come dire un rivalersi sul gruppo. Perché NC era una società offshore, era una società ... Per cui, adesso io poi non so, io non ho mai visto 98 nessun tipo di organigramma societario, per cui non so dire se fosse ufficialmente parte del gruppo oppure no: questa era una preoccupazione che avevano loro comunque. Cioè, quindi, chiedevano: "Perché usate questa NC, la usate perché se poi diventa insolvente voi potete non ... come dire chiamarvi fuori oppure no ? " quindi dovetti rassicurar/o anche in questo senso. PM: Quindi, c'era anche un motivo . . . un ulteriore motivo che erano non solo i pagamenti, ina anche il fatto che ci fosse un 'entità interposta a questa NC OR? Dich: Sì, che però era sempre connessa al discorso dei pagamenti;
non ci fossero stati ritardi nei pagamenti questo problema non si sarebbe posto. Dich: Vedevo un puzzle, e prima ovviamente di parlarne poi - forse in maniera un po' improvvida, non lo so - con LB, io ne chiesi comunque ... ne parlai con BE di questo sistema, perché, come ripeto, il problema all'epoca era diventato . ..di questa situazione debitoria, per noi, come dire, che eravamo quelli più operativi e che avevamo i rapporti con il mercato, era diventata veramente insostenibile, era diventato quasi impossibile operare. Quindi, io affrontai questo problema con BE spiegandogli che avrei dovuto parlare con la OX gli esposi quello che io avevo capito di questi meccanismi e lui mi confermò, mi disse: --sì, è così, vai e spiegaglielo.", con la riservatezza, perché comunque sono meccanismi azienALi, e tant'è che insomma lo fece fare a me che non rappresentavo un livello dell'azienda, insomma, non ero dirigente e quindi ... a un mio corrispettivo che a sua volta non era al vertice dell'altra azienda, insomma". EL tutto corretta e aderente alle suindicate risultanze processuali (la mail e la deposizione del TT) è la conclusione sul punto della Corte di merito. Una mail (il cui contenuto TT ha confermato per quanto lo riguardava), quindi, che fornisce adeguato riscontro documentale dell'epoca sulla esistenza e sulle ragioni del "giro dei diritti": l'evasione fiscale della società italiana. Fornendo peraltro anche la prova che la OX, i cui diritti risultano intermediati ALle società di UO, si disinteressa totalmente di verificare la solidità dell'intermediario, che dovrebbe essere il suo unico interlocutore, e risale direttamente alle compagnie di ER Al punto che da quelle, da TT e da ON, ed anche ALlo SS NZ devono provenire adeguate rassicurazioni, o, almeno, spiegazioni circa i ritardi nei pagamenti alla OX" (pag. 121). È agevole, così, constatare come l'affermazione della Corte di merito (pag. 146) secondo cui "la fonte scritta che meglio descrive il percorso fittizio dei diritti è la mail di LB a ER che descrive il meccanismo nella sua interezza", è perfettamente aderente al contenuto del documento per cui non 99 sussiste il denunciato vizio di travisamento, infondatamente dedotto nei motivi n. 28 e n. 29 del ricorso SC, sul quale, comunque, si ritornerà in seguito. Sempre in relazione a tale periodo, i Giudici di merito hanno esaminato in dettaglio la operatività delle suddette società evidenziando che NC OR, TU ON e UN ON erano state inizialmente le principali contraenti per ST-DI nei contratti stipulati con le MA. Sulla base della già ricordata deposizione di TA LI AT, segretaria della Banca AR, AL 1992 al 1997, i Giudici del merito hanno evidenziato come "detti contratti erano sottoscritti per larga parte da EL UE, socio e presidente della AR, venivano redatti utilizzando le informazioni fornite ALla GG. EL UE si limitava a controfirmare contratti già scritti che arrivavano direttamente dai fornitori di ST. Il contratto veniva poi restituito al fornitore e una copia veniva trattenuta presso la AR mentre non veniva spedita alcuna copia alla ST IC. La LI AT ha dichiarato altresì di aver anche scritto personalmente i contratti intervenuti tra le "ON" e NC IO sulla base delle indicazioni (titolo del film, prezzo, periodo di licenza) che le forniva la GG. Il contratto era redatto su un modulo custodito nel PC e formato ricopiando un contratto che era stato fornito ALla predetta Camagi". La teste, dopo aver descritto il lavoro che svolgeva in AR, ha espressamente dichiarato al riguardo: "PRESIDENTE - C'erano dei tipi diversi di contratto? TESTE GA - Sì, due contratti diversi. La GG mi diceva quale società utilizzare e come stendere il contratto. Comunque erano due contratti diversi. "PRESIDENTE - Allora è possibile dire che il contratto, quando riguardava, per esempio, in questo caso abbiamo la ER Bros, era già integralmente compilato? TESTE GA – Si - Poi è per questo SS contratto che le veniva detto di PRESIDENTE farne altri tra altre società? TESTE GA – Sì PRESIDENTE - Uno o più di uno? TESTE GA ·-Uno" (pag. 17 sent. I grado). Anche qui è facile constatare come vi sia perfetta conformità tra le considerazioni del Giudice di merito e il contenuto della deposizione della 100 teste, sicché non sussiste il denunziato vizio di travisamento (motivo n. 27 ricorso SC). I Giudici del merito hanno, poi, richiamato quanto dettagliatamente esposto ALla consulente del PM in dibattimento, secondo cui la società NC OR "non era mai stata inclusa nei bilanci del Gruppo ST o DI;
aveva avuto come amministratori dirigenti del Gruppo ST BE e OS e quali procuratori esponenti del Gruppo AR, PA EL UE, IV LI LL e LA TT che avevano le firme su conti correnti presso la BSI in paesi diversi da quelli di residenza della società. Detti conti erano stati operativi fino ad agosto 1994 (i conti erano stati chiusi perché i procuratori non avevano voluto rendere noto il nominativo dei beneficiari) successivamente, alla chiusura di questi conti, NC OR e le ON avevano spostato i propri conti bancari presso la Finter Bank in Nassau, Bahamas" (pagg. 17 e 18 sentenza I grado). I Giudici del merito hanno, ancora, richiamato numerose altre deposizioni tra cui quella di LV NA, addetta all'ufficio gestione e contratti di Rete TA prima e DI dopo (sulla quale si ritornerà diffusamente in seguito); della teste IN BA, addetta alle dipendenze della GG all'ufficio gestione e contratti di Rete TA - prima e DI dopo, la quale ha dichiarato che "tendenzialmente fin AL 1985, si era occupata della redazione dei subcontratti, confermando l'esistenza dei master, dei sub e del non inoltro dei contratti a MI"; (pag. 7 sentenza I grado); del teste LF CE, dipendente di ST S.p.A., e responsabile del coordinamento amministrativo del comparto estero di ST presso gli uffici di NO, il quale aveva riferito che "loro in amministrazione non vedevano né i master né i subcontratti, ma esclusivamente delle schede che ricevevano da parte della direzione commerciale dove erano riportati tutti i dati salienti dei contratti in base ai quali provvedevano alle registrazione Ha poi spiegato il meccanismo di cessione infragruppo, confermando in sostanza quanto già riportato circa la lievitazione dei prezzi senza giustificazione. Anche questo teste, presa visione di una scheda ha riconosciuto che NC OR IO aveva acquistato nel 1994 per 64 milioni di dollari e rivenduto per 170 milioni di dollari a DI AT (pag. 9 sentenza I grado). Significativa è stata ritenuta anche la deposizione della teste IN AN, segretaria di BE nel periodo 1994 al 1997/8 valida, - quindi, sia per il primo che per il secondo periodo la quale ha - 101 confermato il ruolo di quest'ultimo nella gestione del settore dei diritti e il ruolo di ZA che aveva lavorato nell'acquisizione dei diritti almeno fino a quando vi aveva operato BE: "ZA quando lavorava con BE, si era sempre occupato dell'acquisizione dei diritti, soprattutto ALla MA in America... che mi risulti, era a New Jork, dove aveva l'ufficio, o a Los Angeles, si muoveva tra New Jork e Los Angeles. Veniva e passava da noi, ma fisicamente non c'era un ufficio suo a MI" (pag. 142 sent. II grado). La predetta, inoltre, "riferendo dell'acquisto di diritti effettuati direttamente da ZA, ha spiegato che, di volta in volta, lo SS BE o la GG indicavano il nominativo della società acquirente da far figurare nei contratti" (pag. 10 sent. I grado). Di qui, la logica e convincente spiegazione del Tribunale secondo cui "da tutte le deposizioni emerge dunque che l'unica trattativa reale sull'acquisto dei diritti era quella operata da ZA con il fornitore estero e con sottoposizioni della decisione finale a BE. Viceversa, nessuno nel processo aveva riferito di una logica commerciale dei passaggi tra le varie società del gruppo, né di una trattativa né di qualsiasi altro scopo che non fosse quello già evidenziato dell'aumento dei costi" (pag. 10, sent. I grado). Di particolare rilievo è stata, poi, ritenuta la deposizione di SA LL (dichiarazioni regolarmente acquisite atteso che il teste era deceduto), che si legge alle pagg. 144 e 145 della sentenza impugnata e che qui si riporta (con l'avvertenza che le frasi in corsivo virgolettate ("") sono quelle relative alla trascrizione della deposizione del teste effettuata ALla Corte di Appello, mentre le espressioni non in corsivo virgolettate (< >>) sono le considerazioni della medesima Corte territoriale, e tale sistema sarà adoperato anche per le altre deposizioni): < Aveva lavorato in OX sino al 1992. A partire AL 1981, finito il monopolio RAI, aveva iniziato a trattare, personalmente, sul mercato dei diritti LV ER. Che, negli anni successivi, aveva delegato il settore a LO ON. Che però si limitava ad approvare gli acquisti e non conduceva le trattative >>. 8 "È al MIP di Cannes che ho incontrato il sig. ER. Voleva comprare dei film, serie....il sig. ER voleva soprattutto fare concorrenza alla RAI ed era quindi un acquirente molto "aggressivo" All'inizio negoziava il sig. ER SS però in seguito ha delegato. M 102 In effetti mi ricordo di un sig. ON. Per me era il braccio destro del sig. ER.. ON non era un acquirente di prodotti, approvava o no gli acquisti;
non avevo nessun contatto con lui < Per ER acquistavano NZ e UO >>, "NZ era un compratore per conto di ER LV "Ho trattato con NZ però è un'altra persona che ha firmato i contratti per conto del sig. ER;
non mi ricordo il nome del firmatario dei contratti. "Conosco LF UO "Lavorava per il sig. ER;
si recava a Los Angeles, visionava i prodotti, negoziava con me;
tornava da ER per ottenere approvazione;
era quindi molto vicino a ER, non mi ricordo più del nome della società del sig. UO, era una società situata in TA a OM". < Riferiva poi che conosceva la DU (nde: la società di UO) come società acquirente della OX >>. < Risentito, confermava che, dopo avere nei primi anni trattato con ER, aveva poi condotto le trattative con IE NZ >>. "L'ho visto (ER) la prima volta al MIP TV D di CANNES nell'aprile 1981. All'epoca, non aveva ancora creato CANALE 5 e cercava dei programmi. Per quanto mi ricordo all'inizio incontravo solo il Sig. LV ER. Per noi si trattava di un nuovo cliente. In seguito, mi ricordo di aver trattato con il Sig. NZ IE, nonché con il Sig. ON LO, che era il braccio destro del Sig. ER. Il Sig. UO era un imprenditore che comprava dei programmi poi ne vendeva alcuni al Sig. LV ER in virtù di un accordo concluso tra loro. A volte il contratto era concluso con le società del Sig LV ER. "Confermo quanto detto nella mia precedente deposizione secondo la quale LF UO lavorava per il Sig. LV ER. Confermo anche che ritornava AL Sig. LV ER per ottenere la sua approvazione;
almeno è quello che UO mi diceva. Qualche volta UO veniva a trovarmi a LOS ANGELES, nonché incontrare altri dirigenti della OX, e mi diceva che il package proposto era troppo caro". Domanda: < Sa perché il Sig. LV ER non comprava direttamente i programmi e lo faceva tramite il Sig UO? >> Risposta: "Perche UO era un caro amico del Sig. LV ER, perchè conosceva anche ON e NZ. Il Sig. OM nell'ambiente negli Stati-Uniti, si recava spesso in America. Non mi ha mai spiegato i motivi di tale intermediazione. Sono sicuro di aver parlato del Sig UO con il Sig LV ER e so che entrambi 103 s'incontravano regolarmente per parlare dei nostri affari, intendo dei contratti conclusi con la OX". Domanda: < Chi finanziava l'acquisto dei prodotti da parte del Sig. UO? -> Risposta: "Era il Sig LV ER perche si trattava di contratti d'importi ingenti e la società del Sig. UO era piccola". Sono, quindi, conformi a tali risultanze processuali le logiche e convincenti argomentazioni della Corte di merito: "Le dichiarazioni di SA, pur con riferimento ad annualità precedenti a quelle oggetto dell'imputazione, confermano, per la vendita di diritti OX, che le moALità erano sempre le stesse: il reale acquirente erano le società di ER e per lui trattava NZ e sovrintendeva ON. I due erano persone di stretta fiducia di LV ER che, nei primi anni a riprova della assoluta importanza del settore, aveva trattato direttamente l'acquisto dei diritti. UO, che pur aveva una propria struttura, agiva per ER come mero agente. Né vi era alcun dato da cui potesse evincersi che, negli anni successivi, vi fosse stato alcun cambiamento. Anzi tutto era proseguito esattamente come prima, con l'interposizione di UO e con la presenza di ON e NZ" (pag. 146). Infine, i Giudici del merito hanno richiamato le dichiarazioni rese da CO TA, amministratore delegato di ST nel 1993-1994, il quale ha ricordato che aveva avuto una conoscenza solo indiretta dell'area diritti, pur trattandosi di un'area molto rilevante in quanto la responsabilità era di BE. Ha precisato il teste, a contestazione del PM: "PM: perché lei ha dichiarato sul punto, sempre nello SS verbale, a foglio 2 in fondo: era un'area di attività - le moALità di acquisizione dei diritti assolutamente chiusa ed impenetrabile.. dich: eh abbastanza, - quello si. PM: gestita a livello più alto da BE che dava conto della sua attività direttamente a SC e non riferiva al consiglio di amministrazione. È vera questa dichiarazione? Dich: è vera (pag. 10 *** sent. I grado). Precisava che "ognuno dei vertici delle operative aveva un rapporto diretto con SC il quale, in definitiva, aveva l'ultima parola su tutte le questioni di certa rilevanza. Non c'era la presenza fisica del dr. SC, era diventata una cosa occasionale, non era più una cosa regolare che si sapeva era raggiungibile tutti i giorni ad Arcore". Confermava che i rapporti con le case ME per l'acquisto dei diritti erano tenuti: "da una persona che si chiamava ZA, ZA era 104 un consulente esterno che credo si pagasse attraverso le transazioni direttamente, i rapporti li teneva BE con lui" (pag. 133 sent. impugn.). Anche qui è facile constatare come nella rappresentazione testuale di tale dichiarazione non sia assolutamente ravvisabile "l'evidente travisamento della prova" denunziato nel motivo n. 29 del ricorso SC. Ancora, da ultimo, il Tribunale ha ricordato che, AL processo verbale di constatazione dell'11/12/2001 della guardia di finanza e ALl'analisi della documentazione contrattuale sequestrata in DI, si evinceva che "Le NC hanno ceduto i diritti televisivi alle maltesi MT e Medint, con un ricarico complessivo di 169.181.176 dollari, ricarico quasi interamente sopportato (147.996.993 dollari) da DI" (pag. 21 sent. I grado). Queste, in sintesi, le conclusioni dei Giudici di merito relative al periodo esaminato: "Anche se la maggior parte delle transazioni inerenti alle operazioni cui si è accennato in precedenza non sono più rilevanti ai tini degli attuali capi d'imputazione, appare comunque particolarmente rilevante sul piano probatorio poter qui riassuntivamente affermare che il medesimo meccanismo fraudolento oggi contestato è stato professionalmente realizzato quantomeno AL 1985". Tradotto in termini estremamente semplificati esso era costituito: a) ALl'acquisizione dei diritti destinati alle reti televisive di ST tramite società del gruppo appartenenti al famoso comparto B) ovvero da società dislocate in paesi off shore ovvero, ancora, solo apparentemente terze;
b) da passaggi infragruppo privi di giustificazione commerciale ma comportanti rilevanti aumenti di prezzo;
c) AL frazionamento dei diritti acquisiti in periodi di utilizzo senza apparente logica economica ma finalizzati a rendere maggiormente difficoltosa la comparazione dei prezzi dei suddetti passaggi infragruppo;
d) ALla concentrazione di un ultimo passaggio su società maltesi prive non solo di qualsiasi autonomia decisionale, ma anche di una reale capacità gestionale, economica, tecnica di talché la loro intermediazione appariva priva di una reale funzione commerciale;
e) ALla creazione di compartimenti stagni con funzione di 8 segretezza per impedire il travaso delle informazioni sui prezzi tra i vari Uffici. Tutto ciò ha comportato che la società gestore delle reti televisive ha corrisposto per l'acquisto dei diritti somme enormi non corrispondenti al loro reale prezzo nel momento in cui venivano acquistati da parte del gruppo" (pag. 11 sent. I grado).. 105 È agevole constatare come tali conclusioni siano del tutto aderenti alle risultanze processuali che sono state correttamente valutate dai Giudici del merito, in maniera logica e convincente, senza alcun travisamento, e, come tali, insindacabili in questa sede di legittimità. Ne consegue la assoluta infondatezza del motivo n. 27 del ricorso SC con il quale si deduce la mancanza di motivazione sul punto della valutazione "del giro dei diritti" negli anni precedenti a quelli individuati nella residua imputazione contestata in via suppletiva fino al 1995, e si deduce, in particolare, il travisamento della dichiarazione della teste TA LI, viceversa valutata, come si è visto, correttamente dai Giudici del merito;
nonché dei motivi n. 1 e n. 4 del ricorso del ZA che deduce infondatamente la sua estraneità alle società del Gruppo B di NO con riferimento al periodo in questione e, in particolare, la sua estraneità alle società TU ON e UN ON. 19.4.1. Il sistema fraudolento AL 1995 al 1998. I Giudici del merito sono, poi, passati ad esaminare le vicende successive. La Corte territoriale così si esprime in proposito: "Negli anni successivi, contraddistinti ALla necessità di depurare il bilancio e, quindi, le movimentazioni finanziarie a seguito dell'ammissione in borsa di DI (nel luglio del 1996), si interponeva all'acquisto la sola IM, riconducibile anch'essa al gruppo, che, trattandosi di società priva di sostanziale struttura, agiva attraverso l'amministrazione di NO, sempre (anche negli anni precedenti alla sua operatività per conto di IM) preposta all'occultamento del costo storico dei diritti. Diritti che erano formalmente intermediati quindi da IM (e da NO, o meglio, da Massagno) ma che in realtà venivano acquisiti su indicazione degli organi IA ed erano intermediati, per tutto il periodo, AL solito NZ. Quel NZ che era stato il protagonista, in tutti gli anni '90, degli acquisti ALle JO (e che difatti è presente nelle mail citate AL Tribunale e relative almeno al periodo fino al 1995 ma che sarà anche il sostanziale unico braccio operativo anche nel periodo AL 1995 al 1998 attraverso le consulenze prestate ad IM i cui amministratori formali certo non erano attivi nell'acquisto dei diritti), così come ON era stato il protagonista, per ST\DI (ma in realtà per ER), dell'organizzazione dell'acquisto dei diritti e del loro transito nelle varie realtà societarie. Transito che, non essendovi elementi per dedurre che si trattava di una sostanziale truffa a danno della proprietà (di ER e della sua famiglia: totale prima, di maggioranza poi) del gruppo, andava a vantaggio di questa e 106 quindi della famiglia ER ed in primis del suo referente principale, l'odierno imputato" (pag. 120 sent. impugnata). A sua volta, Giudice di I grado, così si era già espresso in proposito: "Ovviamente con il progetto di quotare in borsa DI il sistema escogitato fino a quel momento ha dovuto essere parzialmente modificato, prospettandosi necessario eliminare tutti quei rapporti poco traPArenti e comunque tali da non essere presentabili alla OB e ai nuovi investitori. Tutte le entità fin qui esaminate, infatti, non erano commercialmente proponibili, attese la loro collocazione, la gestione ad opera di fiduciari, l'assenza di una reale struttura operativa, anche solo apparente, per cui diveniva indispensabile procedere ad una riorganizzazione del meccanismo di frode. Scomparivano di scena le "ON", mentre le "NC" venivano vendute, nel luglio 1995, con contratti con effetto retroattivo alla data dell'1.1994 e IM veniva inserita nel consolidato. Parallelamente però entravano in scena altri soggetti, dei quali alcuni caratterizzati ALl'assoluta mancanza di esperienza nel settore dei diritti televisivi: circostanza questa che dimostra la fittizietà delle operazioni intraprese con tali soggetti, trattandosi di un settore che, per quanto riferito da tutti gli esperti del ramo nel corso del processo (e per quanto rientra nelle nozioni di comune esperienza e sapere) richiede conoscenze approfondite e soprattutto un radicato inserimento nell'ambiente. Per altro verso va evidenziato e la circostanza non è di poco conto a - dimostrazione della prosecuzione dell'attività delittuosa -che la lievitazione dei prezzi realizzata nel secondo periodo trae comunque le sue radici già nel precedente periodo quando erano funzionanti e funzionali le società del comparto B). Ed invero occorre considerare, ai fini della permanente rilevanza penale dei vari pregressi passaggi infragruppo, non solo il periodo di decorrenza del contratto, ma anche e soprattutto quello di stipulazione, in quanto è già fin da quel periodo che viene a configurarsi in nuce quello che sarà poi il dato contabile in base al quale effettuare l'ammortamento e quindi la dichiarazione dei redditi" (pagg. 21 - 22 sent. I grado).- Anche per questo periodo, i Giudici del merito hanno richiamato numerosissime risultanze processuali, orali e documentali, tutte analizzate in maniera davvero capillare e valutate con argomentazioni del tutto logiche e convincenti, non sindacabili in questa sede di legittimità. Nel richiamare tutte indistintamente tali risultanze, basterà qui evidenziarne alcune tra le più significative e, prima di tutte, anche per la sua rilevanza nei 107 confronti dell'imputato SC, le dichiarazioni testimoniali di NA LV, così come riportate alle pagg. 130 e 131 sent. impugn.: < Era stata nel servizio gestione contratti fino al 1995 come dipendente. E AL novembre 1995 a tutto il 1998 aveva lavorato come consulente quando era stata sostituita ALla BA che rispondeva a Brivio. Ricordava che, nel periodo del primo giro dei diritti, giungevano a MI le schede contratto predisposte a NO. Negli anni 80 NZ era stato l'unico acquirente dei diritti per il gruppo, fino ai primi anni'90. Poi aveva lavorato per il gruppo come consulente. E, nel gruppo, gli era subentrato ON. Riferiva che, con il subentro di IM, non era affatto cambiata la procedura>> < Pm: l'acquisto dei diritti avviene attraverso questa società maltese, IM, NA:>> "Sì, ma il procedimento era uguale cioè AL mio punto di vista la maltese o Isole Vergini, o che cosa, era una delle tante EST (società estere interposte nel giro dei diritti)". < Era il suo ufficio, la BA, che redigeva i contratti finali, gli acquisti di DI. In previsione della quotazione di DI i master erano stati cancellati AL computer ed i contratti con i fornitori originali erano stati trasferiti da NO a Lussemburgo, ALla TO. Quanto all'organigramma: ON, per i diritti era la persona di fiducia della proprietà e quindi di ER:>> "ON, al di là delle qualifiche, era nella televisione il factotum di ER". < E ON rispondeva solo a ER, a cui riferiva andando in via Rovani, a MI, o ad Arcore. Ed era quando tornava da tali riunioni che le diceva>> "di caricare i prezzi"- < Anche dopo la quotazione in Borsa di DI, nel 1996, ON si occupava dei diritti e continuava ad andare anche da ER ad Arcore (p. 56 e 57). Nei primi anni '90 NZ si era trasferito negli USA. E si occupava di contratti. Precedentemente, AL 1981 al 1985, se ne era occupato direttamente ER, che trattava personalmente con gli uomini delle MA (p. 59) >> e "NZ era sempre al suo fianco". "NZ era più l'uomo da assalto che andava a trattare.. ON era più sulle condizioni di pagamento sulla parte amministrativa ma di dilazione di pagamenti ". E "quando NZ arrivava in TA, veniva in ufficio e poi andava ad Arcore, sempre". < E lo SS NZ portava poi da ER UO ed RA>> < EL resto, aveva incontrato, due o tre anni prima (e quindi nel 2004\2005 poiché l'audizione dibattimentale era del 2 marzo 2007), il rappresentante della 108 of он ER italiana che le aveva detto che>> "vedeva NZ perché curava gli affari di ER., che lavorava tuttora per ER". < Poteva quindi affermare che seppure NZ dipendeva formalmente da ON egli aveva anche un rapporto diretto con ER>>. AM aveva anche ottenuto un aiuto finanziario da ER per evitare dei pignoramenti. I diritti che venivano da RA avevano un ricarico eccessivo >> "erano il doppio, ci venivano fatturati al doppio delle altre società, dei costi che venivano fatturati ALle altre società", < ALle altre majors '>. Anche qui, del tutto aderente alle risultanze processuali, è la logica considerazione della Corte territoriale: < La deposizione della NA illustra, con ampiezza di dettagli, come, anche in tutto il periodo successivo al 1995, IM si fosse interposta così come le altre società estere si erano interposte nel primo periodo >>. < E come i protagonisti di quella fittizia operatività fossero ancora gli stessi: da NZ a ON, a ER. A cui si aggiungevano RA e UO >>. < Tutti - NZ, ON, RA e UO - con un contatto diretto con ER >> (pag. 131). A sua volta, il Giudice di I grado aveva, già, così, argomentato (pagg. 5-6): "Tra i primi si può anzitutto citare la deposizione di LV NA, addetta all'ufficio gestione e contratti di EI prima e DI dopo, sinteticamente ma efficacemente riassumibile nell'espressione "picchia giù con i prezzi", rivoltale da BE, solitamente dopo incontri ad Arcore con SC. L'espressione "picchia giù sui prezzi" stava a significare che la NA doveva dare indicazioni alla struttura ST IC di NO di procedere alla formazione di subcontratti, con prezzi significativamente in aumento rispetto a quelli originari, il che era finalizzato, da un lato all'incremento dei costi di EI e poi di DI per evidenti fini di evasione fiscale e ALl'altro alla costituzione di ingenti quanto illeciti capitali esteri. La NA ha, inoltre, raccontato che c'erano due tipologie di contratti, i contratti TA, e i contratti che provenivano ALl'estero. Questi ultimi, di fatto, a MI non venivano nemmeno visti, essendo trasmessi attraverso una scheda (fatta ALl'ufficio di NO), dove era indicato il nome del fornitore, la tipologia del programma, il numero di episodi e la durata, se il programma era già doppiato, l'epoca di consegna, la decorrenza, la scadenza dei diritti, e il numero dei passaggi consentiti durante lo sfruttamento, senza alcun riferimento ai dati economici. Talvolta addirittura la parte economica era sbianchettata. 109 L'arrivo dei diritti era solo virtuale, nel senso che l'ufficio di MI conosceva il titolo entrato nella disponibilità del gruppo, la decorrenza, eccetera, ma ancora il diritto non era stato formalmente acquistato ALla società italiana. Finalmente, a un certo punto, BE stabiliva che bisognava fare dei contratti di acquisto, sulla base della decorrenza;
la teste allora faceva delle stampe di tutto quello che era in decorrenza con fornitore "Est". Ha, quindi, riferito la teste: "Quando io ho fatto la stampa per sapere tutto quello che è in decorrenza e devo comprare, la BA telefonava a NO e si faceva dettare tutti i prezzi. Per cui sul tabulato a fianco di ogni titolo veniva messo il relativo costo. L'ufficio della GG, comunicava a una delle mie ragazze i costi che venivano scritti di fianco a ogni titolo, così, a matita, sul tabulato, io pigliavo il mio tabulato, andavo da BE il quale mi dava la dritta: "Allora questo mese, questo trimestre dobbiamo arrivare in termine di costo a 5 milioni di dollari, 20 milioni di dollari, eccetera. Però il costo dei diritti era di meno, sensibilmente di meno" (e in questa fase si inseriva quindi quel "picchia giù sui prezzi", di cui si è già detto). Significative sono state ritenute anche le dichiarazioni di IL NN, (riportate ALla Corte territoriale alle pagg. 136 138), che aveva lavorato nel gruppo SC AL 1983 al 1998 iniziando ad occuparsi degli acquisti dei diritti AL 1996 in poi, quando era diventato direttore generale iniziando a sostituire progressivamente BE. In ogni caso, fino al 1998, la sua carica era vincolata da una dipendenza funzionale legato che era LO BE. Il teste ha così delineato il sistema degli acquisti dei diritti televisivi: "Il settore acquisti diritti era gestito da LO BE e, quindi, non vi era un direttore preposto nell'area acquisti diritti televisivi rientrava anche una ***** struttura estera che veniva gestita ALla sinora AN GG (coadiuvata da GA TT) e che riferiva direttamente a BE". "L'intera operatività sull'estero, correlata all'acquisto dei diritti, veniva gestita da BE e ALla struttura di MI ..... BE, valutati i limiti di budget assegnati alla società, provvedeva a contattare IE ZA affinché quest'ultimo reperisse sul mercato americano i prodotti ritenuti più idonei a rispondere alle necessità. Per quanto a mia conoscenza, una volta che ZA aveva individuato il fornitore americano AL quale acquistare i prodotti e aveva pattuito con lo SS le condizioni essenziali del contratto (prezzo, decorrenza, territorio, passaggi) inviava tali dati alla struttura della GG che provvedeva alla gestione formale dei contratti. I diritti acquistati sul mercato americano, pervenivano nelle disponibilità di rete TA e poi a DI a fronte di contratti predisposti ALla struttura di NO gestita ALla signora GG. Vorrei precisare che con 110 l'avvento di DI, a memoria AL 1995, la struttura di NO era stata sostituita da una società residente in [...]la cui denominazione è NA IA IC TD, in breve IM". Il teste ha, poi, precisato che la procedura non era cambiata quando il settore era passato sotto la sua responsabilità, sempre peraltro rispondendo a BE. Sul punto, lo IL ha, così, dichiarato: "analogamente a quanto accadeva nella gestione BE, il dr. TT mi rappresentava le necessità delle varie reti ed io, dopo aver valutato la congruità con il budget stimato, provvedevo a contattare ZA affinché reperisse sul mercato i programmi. All'epoca ZA viveva stabilmente a Los Angeles e provvedeva a contattare autonomamente i vari produttori e MA. Una volta che individuava il fornitore, comunicava in forma essenziale i dati contrattuali e, dopo il mio necessario nulla osta, attivava la struttura maltese affinché formalizzasse i contratti. La cessione del diritto a DI s.p.a. veniva effettuata ALla società maltese IM TD". La Corte di merito ha, poi, richiamato numerose altre dichiarazioni relative, in particolare, alla IM. LD IN: Era una impiegata nell'ufficio gestione contratti e materiali, alle dipendenze della NA. Quanto al 1995 ed agli anni immediatamente successivi ricordava la costituzione di IM. E riferiva che non sapeva cosa ci fosse a Malta >> "Malta io non lo so se ci fosse semplicemente, penso un ufficio, non lo so. Io non avevo diretti contatti con Malta". "Non lo so a Malta che attività veniva svolta, se non quella, forse, della firma dei contratti". < Contratti che venivano predisposti a NO. Dove operavano la GG, la TO e TI >>. Da quanto affermato ALla BA si ricava che IM svolgeva solo mansioni del tutto strumentali, la mera sottoscrizione dei contratti formati a NO. Peraltro nemmeno NO era una reale centrale di acquisto posto che nessuno dei suoi componenti trattava i diritti con le MA '> (pag. 128 sent. impugn.). AL MO: g Era la responsabile della tesoreria estera di ST fino al 1996 quando era passata a DI. Richiesta di LMS così rispondeva >>: "la IM era una società maltese .. AL punto di vista delle decisioni dei pagamenti credo poco (le era stato chiesto cosa facesse IM) credo che la loro fosse più che altro una posizione formale: gli mandavamo i pagamenti da fare e loro firmavano" 111 DA 1996 la dirigente della struttura di NO, che le ordinava i pagamenti per IM era divenuta la TO che era subentrata alla GG >>. Nel 1998 IM aveva smesso di intermediarie i diritti >>. Corretta è, quindi, l'argomentazione della Corte territoriale: "La BI confermava quindi che gli uffici maltesi di IM si limitavano ad apporre firme o ad eseguire disposizioni da altri prese" (pag. 130). EL IE: Era stato "assistente di direzione" presso ST IC di NO. DA 1990 al 1997. Riferiva che ST IC era una struttura di poche persone. Lui dipendeva ALla TO che dipendeva a sua volta ALla GG. Vi operavano, con ruoli esecutivi, la De IO e TA LI. Inseriva i dati dei contratti nel suo computer, un computer che non era in rete. E lì erano rimasti fino a quando non se ne era andato ed aveva consegnato il tutto alla nuova responsabile, alla TO. Era lui SS a predisporre le schede contratto non inserendovi i dati economici. Gli era stato detto di fare così per ragioni di privacy azienALe >>. La GG rispondeva a LO ON>> "anche perché LO ON era il responsabile della struttura diritti televisivi ". Quando lui SS era passato ad IM (struttura di NO) nulla era cambiato. Nella fase iniziale c'era sempre la GG, poi la TO. >> IM "era la società con la quale venivano comprati i diritti”. < In IM si firmavano i contratti, ma non sapeva se si firmavano anche i mandati di pagamento >>. Per IM operava >> "una persona che lavorava per il gruppo ST, che era basata negli Stati Uniti .. IE NZ. era una figura che era conosciuta all'interno del gruppo perché era la persona che decideva ' fondamentalmente, essendo basata negli Stati Uniti, quello che andava e quello che non andava". Anche qui del tutto logica e aderente all'emergenza processuale è la conclusione del giudice di II grado: Dichiarazioni del tutto emblematiche quelle di TI, AL miglior luogo di osservazione, la IM di NO: sul ruolo di IM a Malta (del tutto formale), sul ruolo di NZ (del tutto sostanziale). E ciò fino al 1997 e quindi per quasi tutto il periodo di interesse >> (pag. 130). J Di particolare importanza è stata giustamente considerata dai Giudici del merito, la deposizione del teste ON CE: Egli era presidente della distribuzione internazionale della PA che aveva lasciato nel 1997 >> 112 Aveva conosciuto gli uomini che acquistavano per la ST che erano ON, NZ ma anche RA >>: "una società di ER, una persona di nome ON LO era un "incaricato ili missione", era lui che firmava i contratti. C'era un acquirente di nome AN RA che era un agente per ER, che abitava a Los Angeles;
RA non era un impiegato della IN, ma una sorta di acquirente c'era un compratore di IN di cui il nome è NZ IE". Ricordava che RA trattava per ST '>. "All'inizio ON comprava i nostri prodotti AM direttamente per IN. In seguito ON aveva un'agente donna di Los Angeles che si è sposata con un sig. AL. Il sig. AL lavorava per la ER;
sua moglie ha smesso di lavorare per il sig. ON. AN RA è subentrato a quella donna come rappresentante IN (sig. ER). RA ha avuto in seguito l'autorizzazione di firmare i contratti al posto di ON". Affermava che era impossibile che vi fosse un accordo verbale AL 1981 con le società del gruppo ER >>. Spiegava in una successiva deposizione che RA era un imprenditore pur se si era presentato come successore dell' agente donna >>: "avrà detto a me o ai miei compagni che da quel momento avrebbe rappresentato la ST in luogo ed al posto della signora UL (fonetico) moglie del sig. N". Lui, OR, negoziava però i contratti con NZ e non con RA -> Domanda: A che titolo il Sig. RA RA interveniva nei contratti? >> Risposta >> : "Non lo so. Per quanto mi riguarda, negoziavo i contratti con il Sig. NZ IE" Domanda >> : "Perché i contratti erano firmati con le società di RA RA? Risposta >> : "Non lo so. Occorrerebbe chiederlo al Sig. LV ER dato che era lui che pagava". RA si consultava con ER, anche dopo la sua entrata in politica -> "Negoziavo i prezzi indifferentemente con il Sig. NZ o con il Sig. RA. Quest'ultimo, prima di accettare, ne parlava sempre con il Sig. ER. Non so se il Sig NZ consultava il Sig. ER prima di accettare però era lui a dire se gradiva o no il package". RA >> "Ha sempre detto che era il suo migliore amico, che poteva chiamarlo senza problemi. Ha detto che aveva chiamato il Sig. ER per congratularsi con lui quando fu nominato Presidente del Consiglio. Non sono 113 stato testimone di una conversazione telefonica tra i Sig. ri RA e ER" A sua domanda "preciso che il Sig. RA ci diceva che *** continuava a riferire al Sig. LV ER sulle negoziazioni per l'acquisto dei film anche dopo la sua nomina alla Presidenza del Consiglio.. Diceva che il Sig. LV ER era impegnato per giustificare il suo ritardo nel fornirci una risposta nell'ambito di queste negoziazioni". Negava che vi fosse stata un'indagine su di lui della PA e ribadiva che RA era un rappresentante di ER ma non sapeva che specifico legame contrattuale vi fosse tra i due >>. Ineccepibile è la valutazione del Giudice di merito quando afferma: < Il teste OR conferma così, AL punto di vista della PA, quel che del resto emerge evidente anche muovendo ALla prospettiva della ST/DI. E' direttamente la ST che acquista ALla PA con ON, con NZ o con RA e la ragione per cui, per il gruppo italiano, trattava questa pluralità di persone era riconducibile alla volontà del medesimo gruppo acquirente. È anche dimostrato il permanente interesse del vertice del gruppo, ON, ma anche ER, sugli acquisti e ciò anche dopo la revisione degli organigrammi susseguente all'entrata in politica di ER. Vero è che il teste riferisce, de relato, una serie di confidenze fattegli da RA ma si è già visto come anche altre fonti dichiarative abbiano confermato che RA manteneva contatti diretti con ER e che ER SS, se si era fisicamente allontanato AL gruppo, non aveva rinunciato ad esserne costantemente informato ed a riceverne periodicamente i dirigenti per fissare quantomeno le linee strategiche >> (pag. 140 sent. impugn.). Non vanno neppure trascurate le argomentate valutazioni dei Giudici di merito, basate su una corretta esegesi dei dati informativi e su una logica ricostruzione dei fatti accertati, sulle dichiarazioni rese AL teste ON GI, ancora una volta riguardanti la continuità, nelle descritte attività frodatorie, tra il periodo precedente al 1995 e quello successivo. Al riguardo si è osservato quanto segue. Il ON era "rimasto in DI fino al 1996 come dipendente prima e poi come consulente. Con le funzioni di responsabile amministrativo. Riferiva che, fino appunto al 1996, il responsabile della acquisizione dei diritti era ON: "si interessava di tutti i diritti". ON si vedeva certamente con ER ma non sapeva cosa si trattasse in quelle riunioni. Precisava che "la pianificazione dell'acquisto dei diritti, come per tutta diciamo la gestione azienALe, veniva fatta AL comitato di gestione, cioè da tutti i direttori centrali e direttori divisionale, no? Poi tutta questa gente, almeno a mio sapere, 114 si riunivano praticamente da ER. Molto probabilmente per decidere le linee di condotta della società,. ON, io volevo dire, non aveva superiori diretti, no, aveva piena autonomia nell'acquisto dei diritti e l'unico a cui rispondeva sicuramente era ER, non rispondeva ad altri. Per quanto ne sapeva NZ si occupava di acquistare diritti all'estero. Anche perché ON andava poco all'estero e parlava pochissimo l'inglese. Da responsabile della contabilità chiariva che nel bilancio "l'acquisto dei diritti era importantissimo". Quanto al periodo successivo all'entrata in politica di ER affermava che trovarlo era divenuto difficile. Il teste pare dipingere una certa situazione del tutto sovrapponibile all'ipotesi di accusa fino ai primi mesi del 1994 ma, in realtà egli era rimasto in DI con un importante incarico fino al 1996 e, per questo secondo periodo, non disegna alcun nuovo organigramma (in tema di acquisto dei diritti), che, pertanto, deve considerarsi, immutato (come emerge del resto da altre fonti): al vertice azienALe operativo c'era sempre ON, questi riferiva al solo ER, ed all'estero era operativo il solo NZ." Anche per la deposizione OR, come per le altre deposizioni testimoniali prima richiamate, è stato dedotto l'infondato motivo di travisamento delle prove (motivo n. 28 ricorso SC, motivo n. 6 ricorso TT, motivo n.
2.3.6. ricorso MA, limitatamente al travisamento della deposizione del teste OR, e motivo n. 1 ZA, per quest'ultimo limitatamente al lamentato travisamento della deposizione della teste NA). È sufficiente raffrontare le argomentazioni dei Giudici di merito, con le dichiarazioni rese, per rendersi conto della assoluta coerenza e correttezza della valutazione di merito. Sul punto, comunque, si ritornerà più diffusamente in seguito. 19.4.2. In ordine alle prove documentali, i Giudici di merito hanno attribuita fondamentale importanza a quella che viene definita "la lettera confessione di MA". Così motiva, in proposito, il Tribunale (pagg. 39 - 40): "In realtà tutti gli argomenti invocati sono inconsistenti atteso che essi sono fondati su una situazione teorica e astratta, per nulla corrispondente a quella pacificamente accertata nel corso del dibattimento. Si intende dire che la linea д difensiva è incardinata sul fatto, totalmente contrario alle risultanze dibattimentali, che MA sia un reale imprenditore e quindi un intermediario indipendente che assume rischi anche rilevantissimi e che non ha limite alcuno nella maggiorazione del prezzo di vendita dei diritti. 115 of Ed invece MA non lo ha mai assunto detto ruolo nei rapporti con le "SC's Companies" e questo per sua stessa esplicita e reiterata ammissione in varie occasioni ampiamente documentate. In una missiva del 29.10.03, diretta all'Avv. Aldo OM, all'epoca Presidente di ST e al dott. LF ES, direttore di ST, MA dichiara di aver lavorato per le società del gruppo fin AL 1976 in qualità di loro rappresentante, precisando che ST non spende un centesimo di più acquistando per il suo tramite e specificando, al riguardo, che i corrispettivi per le concessioni vengono trattati e concordati tra gli incaricati di ST e gli Studios. II medesimo concetto viene ribadito al punto 7 della missiva dove si afferma che la sua funzione nei confronti di ST è quella di Agente negli USA senza alcun costo aggiuntivo per l'acquirente europeo in quanto la commissione dell'agente viene corrisposta dagli Studios americani e non da ST. Nel corso di detta lettera MA spiega qual è la sua funzione e la sua utilità in relazione agli Studios, e non a ST, in quanto sottolinea che gli affari conclusi con loro non sono soggetti alla ritenuta alla fonte e gli Studios apprezzano notevolmente questo aspetto per il quale appunto - afferma - sono ricompensati i nostri servizi con i corrispettivi di prassi. È evidente che questa lettera-confessione costituisce la migliore dimostrazione che la difesa dell'imputato si è riferita a un rapporto teorico, ben diverso da quello reale". La lettera in questione è riportata AL Giudice di II grado a pag. 150 "DA 1976 anno in cui ebbe inizio la collaborazione con le Vostre società, ci adoperiamo in qualità di Vostri rappresentanti facilitandovi nell'acquisto di film per tutte le vostre emittenti (AL 5, Rete 4 e TA I in TA, IN in Spagna e per un certo periodo La Cinq in Francia). Abbiamo sempre collaborato con il Dott. LV direttamente e anche con il compianto Sig. LO ON. Nel corso di precedenti incontri con Voi avevamo richiesto la sottoscrizione di un contratto con il quale le vostre emittenti si impegnassero ad acquistare da noi programmi per un minimo di USD 40.000.000 l'anno; come noto, le Vostre д società acquistano programmi per oltre USD 400.000,000 l'anno. Ci fu promesso che, anche senza un contratto scritto, la Vostra organizzazione avrebbe mantenuto la parola. Adesso però gli attuali responsabili si dicono all'oscuro del nostro rapporto e di quanto è stato da noi reso possibile per Vostro cortip, e non tengono fede al nostro accordo. A 116 La Vostra società non spende un centesimo di più acquistando per nostro tramite: infatti tutti i corrispettivi per le concessioni vengono trattati e concordati tra i Vostri NCaricati e gli Studios.... Di fatto, la nostra funzione nei Vostri confronti è quella di agente negli U.S. A., senza alcun costo aggiuntivo per l'acquirente europeo in quarto i nostri servizi sono retribuiti dagli Studios americani... La Vostra società non sta tenendo fede al nostro accordo: infatti nel 2003 il totale dei contratti sottoscritti è stato SOLO di USD 14.000.000, anziché USD 40.000.000. Vorremmo suggerire che l'accordo venga messo per iscritto, esponendo i fatti in modo chiaro, così da non dover costantemente tornare sull'argomento esprimendo rimostranze e spiegando l'accordo, con conseguenti perdite di tempo per i vostri responsabili. DA contenuto di tale documento la Corte territoriale, in maniera assolutamente logica e coerente, ritiene provate le seguenti circostanze (pag. 150): - il rapporto continuativo con ER e con ON;
- il "costo zero" dei diritti da lui intermediati;
- la sua natura di mero agente;
- il fatto che tutti i contratti vengano stipulati in realtà non da lui SS ma dagli uomini del gruppo (e quindi da NZ). Non sussiste, quindi, in alcun modo e sotto qualsiasi profilo, il travisamento della prova dedotto sempre con il motivo n. 29 del ricorso SC. EL resto, lo SS concetto è, peraltro, espresso in un'altra missiva di MA del 30.10.2001 diretta all'Avv. OM e per conoscenza a ES e a CE, nella quale MA dice che la sua intermediazione non comporta alcun costo aggiuntivo per le entità di SC, precisando al riguardo che il prezzo non viene trattato da MA con i produttori americani, bensì direttamente ALle società di SC (pag. 40 sent. I grado). EL tutto infondato è, quindi, anche il motivo n. 2.3.7., dedotto al riguardo ALl'imputato MA. NCisivamente, il Tribunale osserva, in proposito, che "la rilevanza probatoria delle riportate lettere di MA è tale che il suo consulente le ha spiegate Я ipotizzando che il ruolo di MA ad un certo momento fosse mutato, mentre il difensore ha sostenuto che MA, disperato per la situazione, in quelle lettere mentiva" (pag. 40). Che il ruolo di MA, nei rapporti con ST, non fosse quello di un reale imprenditore-intermediario/terzo/indipendente, ma di un mero agente che rappresentava il gruppo nei rapporti con PA risultava, secondo la 117 corretta valutazione dei Giudici di merito, AL Prospetto Informativo alla CONSOB per la quotazione in borsa di DI, dove espressamente si dichiara: "Gruppo DI acquisisce diritti da alcune delle principali major statunitensi (MC-UN LU RI, 20 TU OX e PA - VI) e da produttori indipendenti. Gli accordi con le major statunitensi sono volume deal che prevedono l'impegno da parte del Gruppo DI ad acquistare, e il corrispondente impegno della major a vendere, i diritti televisivi in esclusiva su tutti i film e le nuove serie televisive prodotti in un determinato anno ALla major nonché cortometraggi, secondo visioni e fiction a episodi per un valore determinato. / contratti del Gruppo DI con LU RI e 20 TU OX hanno durata quinquennale e scadono il 31.12.1997. Sono attualmente in corso trattative per il rinnovo del contratto con la 20 TU OX che il gruppo DI ritiene di poter concludere entro il 1996. Il contratto MC- UN è stato rinnovato quest'anno per tre anni, mentre l'intesa con PA-VI è basata su un accordo verbale""¹ che AL 1981 ha garantito la fornitura dei diritti. Il Gruppo DI e PA- VI sono in trattativa per trasformare l'accordo verbale in un contratto scritto, formulato negli stessi termini dei contratti stipulati con 20 TU OX, LU RI e MC UN". -Logico e convincente è il commento del Giudice di I grado che dopo aver rimarcato che DI nel Prospetto informativo assume di avere un rapporto diretto con PA - argomenta che, nell'ottica del prospetto, è configurabile l'apporto di un agente addetto al disbrigo in loco di talune formalità, ma non certo quello di un intermediario indipendente capace di effettuare ricarichi elevatissimi (pag. 41). 19.4.3. I Giudici del merito sono, quindi, passati ad analizzare i soggetti che avevano concorso alla lievitazione dei prezzi nel periodo oggetto del presente procedimento e che avevano natura strumentale e fittizia e che funzionavano come mere "cartiere" (pagg. 158 - 172 sent. II grado, pagg. 23 - 53 sent. I grado). LM IN Con riferimento a precise risultanze processuali, puntualmente richiamate, Giudici di merito hanno adeguatamente evidenziato: - che tale società faceva capo a DI IN, commerciante di carne di h Montecarlo, estraneo al mondo specifico e professionale della commercializzazione dei diritti;
ня 118 -che la "folgorazione" (così il Tribunale a pag. 25) era avvenuta dopo un incontro di DI con BE e, a questo punto, era stata costituita, in data 29/5/1995, la società in questione;
-- che LM IN non si avvaleva di complesse strutture ed umane, posto che era composta AL solo DI e da due dipendenti (compreso N. DA, sua collaboratrice, che lavorava a tempo parziale); - che era diventata immediatamente operativa e aveva firmato il suo primo contratto ancor prima di ricevere la prescritta autorizzazione ad operare;
che l'unico cliente di LM IN era stato I.M.S.; - che la teste DA aveva dichiarato di aver incontrato BE, la GG e la TT di ST/DI e nessuno di I.M.S.; sapeva che IM comprava per DI e, quindi, che fosse la stessa cosa. Ricevevano i contratti tramite i corrieri speciali che la teste aveva inoltre dichiarato che qualche volta si erano occupati del trasporto del materiale, che non era comunque mai passato per Montecarlo;
che, ALla consulenza MG era emerso che negli anni AL 1995 al 1998, LM IN aveva ricevuto rimesse da IM per 26,4 milioni di dollari a fronte di acquisti per 12.746.250,00 milioni di dollari -- che non risultava che LM RA avesse corrisposto alcunché a produttori da cui avrebbe acquistato i diritti, i cui contratti non erano stati rinvenuti, se non per la somma di 0,7 milioni di dollari versati alla LT di MA;
- che, invece, erano risultate corrisposte ingenti somme allo SS DI, alla LT di RA (per 750 mila dollari) e ai seguenti destinatari: Sullo specifico punto, la Corte territoriale (pag. 159), con riferimento alla relazione MG, così rileva: "Come indicato nella nostra relazione del 20 gennaio 2005 i fondi ricevuti ALla LM RA sono stati trasferiti in parte sul conto personale di IN DI e, per la restante parte, trasferiti a favore di società appartenute al comparto riservato della ST, come risulta ALl'analisi del conto bancario della SCS DI et Cie. In particolare, con riferimento al periodo in esame sono stati erogati i seguenti importi: - circa USD 1,4 milioni a favore di IN DI nel periodo AL 1996 al 1998; - circa USD 6,7 milioni a favore della ON RA LI, società del - comparto riservato della ST, nel 1996, su conti presso la Finter Bank di Nassau e la Barclays Bank Pie e su conti sconosciuti;
-circa USD 960.000 a favore della TT NA ER RP., società del comparto riservato della ST, nel 1996 e nel 1997, sui conti n. 119 140/00/04334035 presso la National Westminster Bank Pie, e n. 3477180102 presso la Banca del Gottardo di NO". Alla stregua di tali risultanze processuali, ritiene questa Corte di legittimità che le seguenti argomentazioni dei Giudici di merito siano del tutto logiche e convincenti: "va rilevato come sia assolutamente inverosimile che DI, privo di conoscenze nell'ambiente, riuscisse immediatamente a proporsi come interlocutore capace e affidabile, tale da poter realizzare i volumi di fatturato indicati in precedenza. Ancor più inverosimile è che DI, già società leader del settore con uomini di privatissima esperienza e introduzione quali erano ZA e BE, avesse bisogno di un pur affermato commerciante di carni di Montecarlo per poter incrementare la sua library" (pag. 25 sent. I grado); "in definitiva non possono sussistere dubbi sulla fittizi età dei contratti stipulati da LM Tradini e I.M.S. e quindi sulla inesistenza dei relativi costi in ***** definitiva LM RA va considerata una mera cartiera per cui rientra a pieno titolo nel meccanismo di frode in esame" (pag. 26 sent. I grado); "si può ritenere che gli importi incassati da ON, TT e ST, ma anche presumibilmente parte di quelli percepiti ALlo SS DI, attesa la loro entità e la mancanza di un reale titolo per il pagamento, costituiscano la restituzione di quanto erogato da I.M.S. a fronte delle fittizie transazioni intervenute la medesima I.M.S. e la LM RA" (pag. 26 sent. I grado). ... In sostanza, può ritenersi del tutto pacifico che i predetti nominativi altro non fossero che conti correnti nella disponibilità di SC ovvero di suoi fiduciari" (pag. 23), "e quindi nel caso della LM RA, si era giunti ad accertare che vi erano state delle retrocessioni e che almeno parte della disponibilità finanziaria del comparto estero ST, riservato o meno che fosse, proveniva AL "giro" dei diritti. Anche negli anni relativi alla attuale imputazione" (pag. 159 sent. impugn.). I Giudici di merito hanno, pertanto, incontestabilmente accertato che non sussistono dubbi sulla fittizietà dei contratti stipulati da LM IN e IM e, quindi, sulla inesistenza dei relativi costi;
hanno, così, i Giudici del merito, in definitiva, considerata LM IN una mera cartiera, per cui rientrava a pieno titolo nel meccanismo di frode in questione. Alla stregua di tali argomentazioni, assolutamente logiche e convincenti, aderenti alle risultanze processuali esaminate, come tali insindacabili in questa sede di legittimità, risulta l'assoluta infondatezza del motivo n. 33 del ricorso del SC laddove contesta il travisamento della prova nelle parti in cui la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la LM IN non aveva esercitato 120 un'attività effettiva e che gli unici interlocutori della stessa sarebbero stati BE, GG e TT e nella parte in cui non aveva considerato che i proventi derivanti alla LM IN AL commercio dei diritti erano rimasti nella totale ed esclusiva disponibilità del DI. 19.4.4. EN IO Una situazione similare a quella esaminata per LM RA, è stata riscontrata correttamente dai Giudici del merito anche per la EN IO TD, società costituita nel 1991 in Irlanda e riconducibile a DA RO GIORGIO. -In proposito, è stato messo in evidenza (pagg. 26 30 sent. I grado e pagg. 161 164 sent. impugn.) quanto segue.- La teste NE, segretaria di DA GR fin AL 1993, aveva spiegato che quest'ultimo, con l'apertura di EN, era alla prima esperienza in materia di diritti televisivi, essendosi in precedenza occupato di informatica. Lo SS imputato ha dichiarato di essere stato sempre aiutato nei rapporti con ST prima e DI dopo AL ZA, suo amico di vecchia data. Va poi considerato che l'imputato ha dichiarato di non conoscere nei dettagli i termini contrattuali ed in particolare gli aspetti economici delle compravendite, per essersene occupato prevalentemente l'avv. Cohen. Inoltre, ha precisato che i contratti gli arrivavano già compilati, formalmente da Malta, ma in realtà erano redatti e riempiti in tutti i dettagli ALla struttura di NO che faceva capo prima alla GG e poi alla TT. Le moALità di formazione dei contratti della EN erano assolutamente identiche a quelle delle NC, il che dimostrava che non solo si era sullo SS piano di fittizietà, ma anche di eguali moALità operative. EL resto, il DA GR aveva mostrato di conoscere anche con una certa approssimazione i termini commerciali della sua attività, essendosi limitato a dire che lui acquistava i diritti con EN BV e li cedeva alla OV TD, che a sua volta li cedeva ai terzi acquirenti, ed avendo altresì precisato di aver venduto diritti fino al 95/96 alla NC OR, società che aveva un indirizzo su di una casella postale di NO, indicatagli ALle persone con cui trattava e cioè TT, RL e IZ. La società, inoltre, non aveva una struttura commerciale adeguata e la gestione amministrativa era delegata a fiduciari quali Garzotto e Cohen. La sede era in Irlanda (un box office) prima e poi nelle BV, mentre a MI c'era un ufficio (dove c'erano i soli DA GR e NE), poi trasferito a NO. Detta società ha ceduto, mediante le solite catene, diritti a DI nel periodo 1996-1999 per circa 12,9 milioni di $. tramite l'intermediazione di IM. Precedentemente, nel periodo 1994/95, DI aveva acquistato diritti per un ammontare di 13 milioni di $. 121 DAla documentazione acquisita presso la SAGEPA s.a. risulta che per la gran parte dei diritti intermediati la EN ha realizzato un margine di circa il 100% del prezzo di acquisto IM risulta aver corrisposto a EN nel secondo periodo un importo complessivo pari a 20,9 milioni di $. Dai c/c della EN sono usciti 11.3 milioni di $ a favore di soggetti qualificabili come distributori e/o produttori;
per il resto emergono pagamenti effettuati a DA GR e a ZA o a entità loro riconducibili. In particolare sono stati effettuati a favore di DA GR pagamenti per circa 2,4 milioni di $ e 1.091 milioni di lire sul c/c a lui intestato presso il RE Foncier di Monaco e su altri c/c presso la Banca del Gottardo e la RN Bank di NO nonché 1,270 milioni di $ a favore della società ND RT RP a lui riconducibile. Risultano versati a favore di ZA, importi ancor più rilevanti: 1,377 milione di $ su c/c a lui intestato presso il RE Foncier di Monaco;
3,9 milioni di $ a favore della società AR NV presso la Banca del Gottardo, società con sede nelle BV il cui c/c ha come beneficiario ZA;
1,4 milioni $ a favore del c/c IT presso la Banca del Gottardo di NO (di detto conto non è in verità noto il beneficiario ma è alimentato da c/c a lui riferibili e in particolare AL c/c "Miles e Clock"); 220.135 $ a favore della LD presso la Banca del Gottardo. DAla relazione finale della d.ssa CL del 24.9.2007 si evince che DI ha dunque acquistato diritti provenienti da EN per 26 milioni di $ con una maggiorazione di costo di 10,508 milioni di $ (va in proposito sottolineato che laddove non era noto il costo originario del diritto sostenuto da EN, il primo margine di ricarico è stato determinato ALla CT sulla base della media dei margini noti nel periodo. Al riguardo si rileva che, contrariamente alle critiche formulate su di un tale metodo dai consulenti degli imputati, detto criterio è stato sicuramente prudenziale, tanto è vero che la maggiorazione calcolata AL CT risulta largamente inferiore a quanto incassato da EN e non girato ai produttori e/o intermediari). Quanto evidenziato sui termini economici delle transazioni IM-EN trova riscontro nelle moALità di costituzione e di conduzione della società. La NE ha dichiarato di essersi occupata essenzialmente dei materiali, nel senso che metteva in contatto il fornitore con l'emittente, anche in questo caso senza alcun passaggio per l'intermediario. Sulla base di tali risultanze, logiche e convincenti sono le conclusioni del primo Giudice (pagg. 29 - 30): "Si tratta in sostanza di una società off shore, il cui unico cliente era praticamente DI. Il rilevante margine applicato negli affari non è giustificato ALla professionalità dello pseudo intermediario, ZA, unico soggetto esperto nella materia dei diritti il quale risulta beneficiario occulto della 122 società mentre non effettuava alcuna attività palese per la stessa. È poi di tutta evidenza che gli importi che EN versa su vari conti riferibili a DA GR e a ZA sono di tale entità, tenuto conto anche della prevalente modesta qualità del prodotto cui si riferiscono i contratti della EN, che non possono costituire provvigioni più o meno lecite. E peraltro anche le moALità di pagamento, su conti per lo più collocati in paradisi fiscali, contribuiscono a dimostrare l'illiceità dell'erogazione: diversamente sarebbe stato agevole per gli imputati produrre la documentazione attestante il computo delle provvigioni incassate per singoli affari. EL resto gli importi incassati AL ZA sono ampiamente superiori anche alle entità indicate AL DA GR che parla di 500.000 $ l'anno. Valgono, in definitiva, per EN le medesime considerazioni svolte per LM RA per quel che attiene alla mancanza di struttura della società, di capacità tecnica ed esperienza del settore da parte dei suoi amministratori, nonché alla non intelligibilità dei motivi per cui DI avrebbe dovuto trattare con un simile intermediario per l'acquisto di diritti televisivi. Ed infatti, alla pochezza della struttura di tale intermediario fungeva da anomalo contraltare l'enormità dei guadagni conseguiti ALlo SS in tempi limitatissimi, specie tenendo conto che si tratta di imprenditore alla prima esperienza nel settore. Peraltro, devesi aggiungere come non valga certo a compensare le evidenziate carenze professionali, la presenza di ZA in qualità di supposto socio occulto del DA GR. È invero anomalo che il responsabile dell'area acquisizione diritti sia nel contempo socio di uno dei fornitori e ciò ancor più se si considera che nessuno ha raccontato di una conoscenza del "doppio" ruolo del ZA, così come nessuno degli imputati ed in particolare il "dominus del gruppo" ha mai accusato il ZA di truffa. In sostanza, nel momento in cui si ipotizza (ma in verità tale circostanza non è stata dedotta né dagli interessati, né ALle difese) che il ZA avrebbe occupato una posizione in palese conflitto di interessi, sarebbe stato logico attendersi una qualche reazione da parte dei soggetti truffati". L'assenza di reazioni si spiega esclusivamente nell'ipotesi accusatoria e cioè nell'avere il ZA svolto l'esclusivo ruolo di individuazione di un soggetto д disponibile a fungere da falso intermediario e di predisposizione dell'organizzazione necessaria per dar corso alla fittizia intermediazione. D'altra parte tutti gli elementi probatori acquisiti nel corso del processo consentono di pervenire all'affermazione che il ZA non era un truffatore, ma un correo. In primo luogo deve ribadirsi che nessuno ha dichiarato che ZA ha truffato DI e questo elemento già sarebbe sufficiente per escludere una tale ipotesi. 123 In secondo luogo si deve considerare che a supporto del sistema c'era un'organizzazione capillare finalizzata alla lievitazione dei prezzi e presidiata da un profondo conoscitore del mercato, come BE. Il sistema tendeva al rinvenimento di interlocutori fittizi che consentissero la lievitazione. Ed in proposito va attentamente considerato che BE ben conosceva il "master" e quindi era perfettamente in grado di rendersi immediatamente in grado di verificare l'anomalia dei ricarichi, per cui nel delineato contesto non vi era PAzio per dei Carneade quali LM RA e EN IC per divenire interlocutori reali a costi elevatissimi, tanto da consentire gli eccezionali guadagni che si sono verificati. È in sostanza impensabile che uno sconosciuto DA GR sia divenuto, pur grazie ai nascosti favori di ZA, un fornitore di DI a costi fuori mercato: logica e coerenza vogliono che ZA, su input azienALe, abbia arruolato DA GR proponendogli di intermediare diritti per DI. Che poi ZA abbia rivelato o meno tutto il meccanismo al DA GR è questione che attiene alla responsabilità di quest'ultimo e che sarà trattata successivamente nell'apposita parte, mentre per il momento è sufficiente dire che senza dubbio alcuno l'intermediazione di EN è stata attuata nella consapevolezza di BE e non già in frode al predetto. Si deve, quindi, ritenere, pur in assenza di una prova diretta, che gli importi incassati AL DA GR e AL ZA costituissero in larga parte restituzione di quanto erogato da IM a fronte delle fittizie transazioni intervenute tra la medesima IM e la EN". Queste argomentate, logiche e coerenti conclusioni del Giudice di I grado, che ha fatto puntuale applicazione delle risultanze processuali (testimonianza NE e consulenza MG), sono state confermate AL giudice di II grado (pagg. 163 164):- "Come si vede quindi DA GR, in relazione agli acquisti per DI altro non era stato che un intermediario fittizio posto che: era persona talmente inesperta del settore da non poter egli compilare neppure i contratti che doveva sottoscrivere;
e, ciò nonostante, aveva maturato un ingentissimo margine di guadagno;
tale margine era stato retrocesso, per buona parte a NZ;
e del resto a trattare i diritti era sempre NZ;
nel contempo, NZ continuava ad essere uomo di fiducia del gruppo ST ed il suo agire (almeno per quanto riguarda il ricarico dei diritti acquistati), era sottoposto al continuo controllo di BE". Anche in questo caso, i Giudici del merito, con una valutazione esaustiva, adeguata, aderente alle risultanze processuali, immune da vizi logico-giuridici, hanno accertato la natura fittizia e di mera cartiera della società EN 124 IO e, quindi, il suo pieno inserimento nel meccanismo di frode in questione. Risulta, così, del tutto infondato il motivo n. 34 del ricorso del SC con il quale si deduce che la sentenza impugnata aveva ritenuto fittizia la EN IC con una motivazione manifestamente illogica con palese travisamento del fatto in quanto da tutte le testimonianze e ALla documentazione emergeva chiaramente che si trattava di una società realmente esistente, di proprietà di ZA e DA GR, che ne avevano tratto esclusivi vantaggi economici, senza che nessuna somma fosse stata retrocessa a SC (circostanza questa della retrocessione, infondatamente reiterata da quest'ultimo anche nel motivo n. 40, che, peraltro, come si dirà in seguito, non incide in alcun modo sulla configurabilità del reato di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74/2000). Ne consegue, altresì, l'infondatezza dei motivi n. 3 lett. a) e n. 5 del ricorso ZA (con il quale anch'egli contesta la insussistenza della retrocessione). 19.4.5. RO CA Analoghe, condivisibili considerazioni sono state svolte dai Giudici del merito in relazione alla natura fittizia e di mera cartiera della RO CA (pagg. 30-34 sent. I grado, pagg. 164 - 166 sent. II grado). In entrambe le decisioni è stato messo in rilievo che: la RO CA, società venezuelana, formalmente amministrata da tale MB LU, era priva di qualsiasi struttura (si trattava solo di un box-office); nel periodo tra il 1° gennaio 1996 e il 31/12/1999, secondo la relazione MG tale società risulta aver venduto a DI diritti per un importo 7.4 milioni di dollari, mentre negli anni 1994 1995 aveva venduto diritti per circa 8 milioni di dollari. I diritti risultano acquistati da NC IO, DI, MT e IM. Il ricarico dei diritti era stato pari al 77,00%. Sul punto, il Tribunale ha così precisato: "Il margine è stato determinato ALla CT sulla base dell'analisi dei flussi finanziari risultanti ALla documentazione bancaria disponibile. Va infatti precisato che nel caso di specie per tutte le transazioni non era noto il costo originario del diritto, per cui il margine, pari al 77%, è stato calcolato sulla base della differenza tra quanto incassato da IM- by DI e quanto versato a produttori o fornitori. Cosi è stato calcolato negli anni 1994-1998 RO CA ha guadagnato circa 12 milioni di $. In proposito, le difese hanno stigmatizzato il metodo utilizzato ALla CT ma devesi considerare che proprio la mancanza di contratti con produttori o fornitori e l'assenza di pagamenti a tali soggetti significa che la differenza incassata non trova giustificazione se non nell'ottica accusatoria" (pag. 31 sent. I grado). 125 "Somme rilevantissime (7,170 milioni di $) tra quelle percepite da IM e da altre società maltesi o comunque del comparto estero di ST sono state riversate alla LD, che, come ha riferito il teste Garzotto all'udienza del 22.5.07, fungeva sostanzialmente come veicolo collettore di pagamenti, tanto che il teste non aveva mai rilevato il titolo in base ai quale RO TR effettuava i pagamenti. Beneficiari economici della LD erano ZA e (AL 98) DA GR, ma gli importi poi usciti AL suddetto conto finiscono per lo più su altri conti riferibili a ZA. Un ulteriore importo di $ 5,2 mil. è trasferito AL 95 al 99 su di un conto presso la Banque Leu s.a. di Ginevra, il cui beneficiario era CO MB;
700.000 $ sono trasferiti a ZA sul conto "Miles" (pag. 31 sent. I grado). Sul punto, il Giudice di II grado ha opportunamente richiamato passi della consulenza MG: "Osserviamo in merito quanto segue: in base alle analisi svolte risulta che la gran parte dei pagamenti ricevuti da RO CA a fronte della vendita di diritti a DI, tramite IM, è stata trasferita a favore della società LD NA LI, su un conto bancario di cui sono stati beneficiari economici IE NZ e RG DA GR, come in precedenza indicato, e a favore del conto Etablissment Reciclar nella disponibilità di CO MB;
peraltro, ALl'analisi dei conti riferibili a CO MB sopra citati risulta che un importo di USD 935.000 è stato trasferito nel 1999 a favore del conto "Bauxite ' presso la Banca del Gottardo di NO che, in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 2.2.4, sarebbe riconducibile a IE NZ, e che un importo di USD 715.000 è stato trasferito tra il dicembre 1999 ed il giugno 2000 a favore di LD NA LI;
ALl' analisi del conto LD NA LI risulta che .. tra le uscite dello SS si sono rilevate in particolare le seguenti: -USD 4,2 milioni sono stati trasferiti tra il 1995 e il 1999 a favore del conto "AR NV & Trade" riferibile a IE NZ come illustrato nel precedente paragrafo 2.2.4; - USD 250.000 sono stati erogati nel 1999 a favore del conto "Oceanic LM" che, in base a quanto illustrato al precedente paragrafo 2.2.4, sarebbe anch'esso riferibile a IE NZ;
of · USD 200.000 sono stati bonificati, tra il 1996 e il 1997, a EN ON sul suo conto presso il RE Fonder di Monaco;
E, in conclusione: "Pertanto ALle analisi svolte risulta che i fondi percepiti da RO TR mediante la vendita di diritti a DI sarebbero stati erogati, in parte transitando AL conto di LD NA LI, principalmente a favore di 126 IE NZ, di CO MB e, in misura significativamente inferiore, di RG DA GR, nonché di altri conti i cui beneficiari economici non risultano noti. Si osserva che alcuni di tali soggetti e conti bancari risultano interessati anche dai flussi finanziari transitati AL conto bancario della EN ON" (pagg. 165-166). Sulla base di tali risultanze, corretta è l'argomentazione conclusiva del Giudice di II grado: "Così che si poteva concludere, anche in questo caso per l'intermediazione fittizia di RO: - per il preponderante interessamento economico di NZ (con tutte le precisazioni già fatte circa la lealtà della sua condotta nei confronti del gruppo garantita AL controllo operato da ON); per l'interessamento di DA GR che nessun rapporto doveva avere con la società; - per l'enorme ricarico economico sui diritti da nulla giustificato;
- per l'assoluta sproporzione dei flussi economici posto che a realtà riconducibili come produttori erano andati non più di 1,34 milioni di dollari. Vi era poi l'ulteriore dato di fatto già ampiamente riportato AL Tribunale (alla cui argomentazione pertanto si rinvia) e che discende AL fatto che, nel carteggio con DI, i titoli, fittiziamente intermediati da RO, venivano invece attribuiti alla diversa società Colimar. MG: "Peraltro, in base alla documentazione sequestrata presso l'ufficio gestione materiali di DI, la corrispondenza relativa ai contratti di acquisto dei diritti da RO TR risulta essere stata intrattenuta con la società californiana Colimar EN NC. prevalentemente via fax e nella persona di CO MB (Allegato 105). CO MB viene, inoltre, indicato come referente in tale corrispondenza anche con riferimento alla società RO CA" (pag. 166 sent. impugn.). Ad analoghe conclusioni era giunto il giudice di I grado dopo un minuzioso esame di numerose risultanze processuali (consulenza MG e relativa documentazione allegata inerente ad un carteggio di DI con Colimar - che poi è dello SS CO MB in relazione al contratto Promca n. 3932, dep. Testi Leone e Trezzini): "Ma come si è già detto, le risultanze in merito all'attività commerciale del MB non sono rilevanti, atteso che nulla dimostra che tale attività sia stata svolta per P.C. e questo è talmente vero che neppure la difesa è riuscita a produrci della documentazione che dimostrasse l'effettiva acquisizione da parte di P.C. dei diritti che ha formalmente commercializzato. In sostanza, anche per P.C., abbiamo la prova di una intermediazione priva di una f.. reale funzione, e questo non per mancanza di capacità professionale dell'asserito intermediario, ma semplicemente perché la reale attività imprenditoriale del 127 MB era svolta a nome di un altro soggetto. E questo è dimostrato ulteriormente ALle catene descritte ALla d.ssa CL, non essendo stato possibile ricostruire alcun acquisto effettuato ALla suddetta società. E la rassicurante controprova è costituita ALla distribuzione degli utili, per larghissima parte finiti ancora una volta (apparentemente) nella disponibilità di ZA. Peraltro qui la presenza di ZA è ancor meno spiegabile. Infatti, mentre il DA GR (era estraneo all'area dei diritti, MB, invece, era già da tempo attivo in quel settore, sicché mentre il supporto di ZA era indispensabile per poter il predetto operare sia come acquirente, che come rivenditore, non lo è viceversa per il secondo. La ridistribuzione a ZA di una larga parte dei supposti proventi non si spiega, quindi, se non nell'ottica accusatoria della retrocessione ai noti fini di evasione" (pagg. 33 - 34 sent. I grado). Anche in questo caso, sia il Tribunale che la Corte di Appello sono giunti ad accertare, in maniera incontestabile, attraverso una corretta valutazione di merito delle risultanze processuali - insindacabile in questa sede di legittimità la natura fittizia e di mera cartiera della RO CA e, quindi, il suo inserimento nel meccanismo di frode in questione. EL tutto infondato è, pertanto, il motivo n. 35 del ricorso del SC dove lamenta che anche nella valutazione della società RO CA sono riscontrabili i medesimi vizi di motivazione e di travisamento denunziati per la EN IC. Ne consegue, altresì, il rigetto anche del motivo n. 3 lett. a) e b) del ricorso ZA con il quale si contesta con inammissibili argomentazioni di puro - merito e che non scalfiscono, in alcun modo, il solido quadro probatorio delineato dai Giudici di I e II grado - che EN IO e RO CA non erano società di comodo, che il margine di guadagno di EN non era quello enorme indicato in sentenza, che il ZA non era socio occulto ma palese, che i corrispettivi indicati in una rogatoria AL P.M. e, comunque, le somme incassate (pari a circa 500.000 dollari) erano compensi di provvigione, che EN aveva una struttura adeguata e che era il socio DA GR a gestirla. 19.4.6. MA (LT e EL). DAle risultanze relative alla posizione di MA, si è già diffusamente argomentato in precedenza con riferimento specifico alla c.d. "lettera confessione" ALlo SS inviata il 29/10/2003 ALla quale risulta il suo ruolo di mero agente-rappresentante; ruolo confermato anche ALla ulteriore, già citata missiva del 30/10/2001. Da tale documentazione, come si è già rilevato, des emergeva che la intermediazione dell'MA - il quale percepiva le commissioni 128 ly dai produttori americani -non comportava alcun costo aggiuntivo per le società di SC. -che i Giudici di merito hanno compiutamenteEd è in questa corrispondenza analizzato- che, tra l'altro, si ottiene notizia della prospettiva di RA di continuare ad assicurare i suoi servizi a sostanziale "costo zero" per ER (si consideri che si sta parlando di affari di milioni di dollari - d'investimento annuo) - un "costo zero" che viene insistentemente sostenuto da RA, pur a fronte di un ricarico formale invece considerevole che, nel passaggio attraverso di lui, gli acquisti subivano nel prezzo formale di scambio;
ricarico che veniva apportato in funzione, invece, del sistema della lievitazione dei costi, nel quadro del "giro dei diritti". A ciò si aggiungono i vari corollari che pure vengono desunti ALla corrispondenza medesima: il rapporto continuativo di RA, protratto, con ON e con ER;
la sua natura di mero agente;
il fatto che i contratti venivano poi in realtà stipulati direttamente da uomini del Gruppo ER (ST/DI), e, cioè, in particolare da NZ. Tale fittizietà era, peraltro, emersa già nel periodo ante 1995 ed era dimostrata da numerosa documentazione proveniente da PA o ad essa diretta. Sono state, in particolare, ricordate: - una missiva tra CA e CA nella quale si legge del 3.3.1992, della PA, a proposito della società IR RA di MA, si legge : L'unica cosa della quale siamo orgogliosi è soddisfare un cliente e quando succede che il cliente è SC è straordinariamente importante che il servizio sia perfetto"; -una lettera del 21.12.1993 in cui OR scrive a Me KL (sempre della PA) in ordine ai problemi finanziari delle compagnie di ER riferendosi a discussioni avute con NZ ed aggiunge: "ritengo che ER sia stato un cliente straordinariamente valido che ha comprato per TA, Francia, Spagna e certe volte per Portogallo e le nazioni della cortina di ferro e ha probabilmente speso circa 200 milioni $ negli ultimi dieci anni". Logico e aderente alla risultanza è il commento della Corte di merito: "Era quindi evidente che il reale cliente di PA erano le compagnie di ER e non quelle di RA" (pag. 152). Nessun travisamento della prova è ravvisabile in tale motivazione, a differenza di quanto sostenuto, sempre nel motivo n. 28 del ricorso SC. Ed, ancora: "Nella lettera di MA a OR del 20.1.1994 primo propone una scadenza «i pagamenti, indicandone precisamente gli importi, asserendo che tale "rischedulazione"sarebbe gradita a LO (n.d.r. BE) così evidenziando di 129 che si tratta di diritti del gruppo SC nei confronti di PA" (pag. 152 sent. impugn.). Anche in questo caso, le deduzioni difensive (motivo n. 28 del ricorso SC) si risolvono in una diversa interpretazione della prova, non deducibile in questa sede di legittimità. Ed, infine, sempre relativamente a tale periodo, è stata richiamata dai Giudici del merito la deposizione di CA KY TE. Così si esprime, in proposito, il Giudice di I grado: "CA KY TE, direttore vendite di PA a Londra sino al 1992, ha riferito nella rogatoria del 17.10.2005 che MA comprava i diritti per SC;
era un suo agente con sede a Los Angeles e firmava i contratti come rappresentante della AR OL. Alla domanda se fosse per lui evidente che MA comprava per SC, CA ha risposto "Assolutamente si"; CA negoziava indifferentemente con ZA e MA ritenendo che il cliente fosse SC e pensava che MA non fosse in grado di pagare personalmente gli acquisti" (pag. 45). Tale situazione era continuata anche dopo il 1995. -Oltre "le lettere di confessione" di MA, prima ricordate nelle quali egli ammette di essere un semplice socio, intermediario, a costo zero, in quanto le società del gruppo SC non "spendevano un centesimo di più acquistando per nostro tramite: infatti tutti i corrispettivi per le concessioni vengono trattati e concordati tra i vostri incaricati e gli Studios" la Corte territoriale ha richiamato anche altra documentazione tra cui la lettera 7/10/1997 dei contabili della PA. Ha evidenziato, in proposito, il Giudice del merito come "I contabili di PA, AY e FE, in una lettera del 7.10.1997 avente ad oggetto i pagamenti dei diritti ceduti alle compagnie di ER, scrivono che i crediti nei confronti di AR OL IR RA e NC OR (non distinguendo quindi fra RA, a cui sono riconducibili le due prime società, e il gruppo ST, a cui appartiene la terza) sono pari, complessivamente appunto, a 22,8 milioni di $." (pag. 152). È stata, ancora, evidenziata la deposizione riportata alle pagg. 44 e 45 della sentenza di I grado e che qui si riporta del teste GA NZ in PA ALl'agosto 1997 all'agosto 2004 come Presidente dell'NA Television si era occupato delle vendite a DI: "P.M. - Chi erano i suoi interlocutori all'interno di DI? INTERPRETE- "Diverse persone, AN MA, IE ZA, ER CE e il signor IL e GA BI". Essi erano degli acquisition executive, quindi si occupavano degli acquisti. Dei contatti fatti per diversi prodotti, per diversi diritti, prodotti già esistenti, più diversi altri contatti con un gruppo di persone ". 130 P. M. - Lei può spiegare in particolare qual 'era il ruolo di AN MA? INTERPRETE - "Credo fosse un po' l'intermediario tra diversi prodotti e diritti tra PA da una parte e DI ALl'altra. Si trattava fondamentalmente di rapporti già preesistenti tra PA e DI". P. M. Ma nei rapporti col gruppo DI, Lei trattava A RA come un rappresentante del gruppo DI? INTERPRETE - "E difficile rispondere, semplicemente perché non l'ho mai contattato, non ho mai lavorato con lui con degli accordi o prodotti nuovi, ma mi sono occupato con lui solo di qualcosa di preesistente, che era iniziato prima del mio arrivo". P.M. - Lei ha saputo ALle persone di DI se MA era un loro rappresentante? INTERPRETE - "No". P.M. - Lei ha dichiarato, Lei ha detto il 12 gennaio 2004, a pagina 3 : "AN era l'uomo che era implicato nei contratti", domanda: "Lei l'ha trovato una persona necessaria per arrivare a DI? ", "Sì, alla fine. Ho cercato di parlare con altre persone alla DI, ma oltre a parlare solo del più e del meno, tutti mi rimandavano a AN per gli affari", "Cioè, scusi, persone di DI le dicevano che comunque Lei doveva vendere a DI tramite AN MA?", "Loro mi dicevano: «AN è il nostro rappresentante e, insomma, devi passare da AN»" (...) "Noi negoziavamo sempre e alla fine con AN MA ". INTERPRETE "Nessuno all'inizio di questo rapporto mi ha detto che AN, piuttosto che ZA fossero dei rappresentanti o dei venditori o persone con cui avrebbe avuto a che fare il signor NZ. Per diversi altri contatti e prodotti c'era anche GA, e poi diverse atre persone che volevano trattare con noi, acquistare da noi. So che a un certo punto c'è stata una sorta di discussione fra loro, cioè ALla parte italiana, e magari in quel momento io per capire meglio ho cominciato a chiedere con chi avrei dovuto avere a che fare" (...) "Alla fine, poi, per quanto riguarda la gestione e amministrazione di questi prodotti o contatti, tutti quanti questi contratti comunque sono stati gestiti tramite AN MA e LT RA". P.M. - Lei ricorda se glielo abbia detto ER CE, UI IE, GA AL "Non ricordo esattamente chi, forse... potrebbero essere stati INTERPRETE -Ma quindi glielo hanno detto o no? tutti, forse GA "P. M. INTERPRETE - Bisognerebbe parlarne con il signor AN MA, e comunque nessuno mi ha mai detto: «Devi fare questo contratto o gestire questo prodotto con MA≫ magari la frase è stata più informale, e quando ho chiesto chi si occupa di questo prodotto qualcuno mi ha detto: «Sì, AN≫ ". 131 -P.M. Ma Lei trattava gli affari indifferentemente con MA e ZA, o avevano un ruolo diverso. INTERPRETE - "Sì, c'era una differenza tra i due, perché per quanto riguarda le discussioni principali, quelle più importanti, più grosse, era sempre presente IE ZA: invece nel businnes quotidiano, nelle questioni di ogni giorno, cose meno importanti IE invece molto raramente partecipava ". P. M. - Ma Lei ricorda di avere discusso con entrambi degli affari grandi, che riguardavano DI. INTERPRETE - "Sì, ho avuto discussioni con loro, ma mai arrivati a un contratto". P.M. - Lei sa se questa società LT RA aveva la funzione di agente per DI, in America?, uno che agisce per conto di un principsl, che opera per conto e nell'interesse di un altro, nel caso di specie per conto del gruppo DI? INTERPRETE - "Sì, per i prodotti DI, quindi sì, per DI". L'affermazione della Corte di appello sul ruolo dell'MA del tutto incompatibile con la pretesa funzione di reale intermediario dei diritti tra PA e DI, è conforme al contenuto della testimonianza di HE NZ (v. pagg. 141-142 sent. impugn.), sicché è infondata la censura di travisamento della prova dedotto con il motivo n.
2.3.5. del ricorso MA. Significative sono state, poi, ritenute anche le dichiarazioni di DE, direttore generale PA TA, il quale ha affermato, a proposito di una mail del 9/3/2002 da lui inviata a HE NZ che, al momento in PA, il NZ gli aveva spiegato che c'era questo AN MA, amico della famiglia di SC, che era un intermediario che acquistava diritti presso il loro studio e che era intenzione di liberarsi di questo rapporto ma non trovava un dialogo in queste senso con l'altra parte (pag. 44 sent. I grado). -Così come significative sono state ritenute le dichiarazioni di LOtti IO il quale aveva lavorato per ST in varie aziende e ruoli AL 1997 al 2000 (da luglio 1998 ad aprile 2000 era stato amministratore delegato) il quale ha - riferito che anche CE ER entrato in DI nel 1995 che si era - occupato di acquisto dei diritti a partire AL 1998 - gli aveva detto che MA era un intermediario necessario, ineludibile e che gli aveva fatto intendere che era inutile e imprudente tentare di scavalcarlo. I Giudici di merito sono passati, poi, ad analizzare le conclusioni della consulenza MG sugli acquisti dei diritti televisivi tramite l'intermediazione delle società di MA., secondo la quale: "DAle analisi svolte risulta che, nel periodo AL 1994 al 1998, DI ha acquistato, tramite l'intermediazione delle società riconducibili a AN RA, diritti televisivi per un importo complessivo pari a circa USD 199,5 milioni;
su tali acquisti è stata quantificata, con le moALità 132 sopra descritte, una maggiorazione di costo complessiva, rispetto al prezzo praticato AL produttore e/o distributore originario, pari a circa USD 135,1 milioni". Aggiunge, in proposito, la Corte distrettuale: "Si deve dare certamente atto (come sostiene la difesa RA) che i 135 milioni di dollari sono il ricarico complessivo del costo originario, del costo di acquisto ALla JO. Mentre in questo ambito il ricarico operato ALle società di RA era di "soli" dollari 54.957.590,77. Certo una percentuale minore ma comunque talmente significativa ed elevata da necessitare di una ragione imprescindibile per cui un operatore così accorto come DI avrebbe dovuto sostanzialmente regalare ad RA una somma simile, posto che, come si è potuto accertare, era NZ a presiedere agli acquisti, sotto la supervisione di ON. E si deve poi notare come quel pur ingente ricarico non era ancora sufficiente alle strutture DI che, prima di incamerare i diritti, ne avevano imposto altri passaggi in modo da far lievitare i costi di altri 80 milioni di dollari circa (la differenza fra 135 e quasi 55). E ciò ad ulteriore riprova che l'interesse era la lievitazione dei costi prima dell'arrivo del diritto in DI e l'appoggio ed il pieno inserimento di RA in questo sistema" (pag. 135). Di tale enorme ricarico aveva, del resto, parlato la teste NA LV quando aveva affermato che i diritti di MA avevano un ricarico eccessivo: "erano il doppio, ci venivano fatturati al doppio delle altre società, dei costi che venivano fatturati da altre società" (pag. 131 sent. impugnata). -Aggiunge, ancora, la Corte e tali considerazioni sono pienamente condivise da questa Corte di legittimità perché perfettamente aderenti alle citate, plurime risultanze processuali, adeguatamente e logicamente valutate -: "Si tratta quindi di un ricarico comunque ingentissimo (ed inserito in un rodato sistema) che è stato operato attraverso il transito nelle società di lui RA che si definiva "agente" e "rappresentante" del gruppo (ed anche vicino alla famiglia ER) e che asseriva di avere operato per il gruppo a"costo zero", fin AL 1976. Realizzando invece, in soli 4 anni (tralasciando quindi le altre due decadi che non rientrano nell'attuale imputazione), le indicate plusvalenze. Plusvalenze a perfetta conoscenza del gruppo visto che a trattare era NZ ed a sovraintendere, anche in termini di budget, era ON. E non in occasione del passaggio, successivo, del passaggio da RA al gruppo DI, ma del primo acquisto, del contatto e del contratto con la PA (quasi tutti i diritti passati attraverso le società di RA provengono da quella JO) (pag. 135- 136). Ad analoghe conclusioni era già pervenuto il Giudice di I grado (pagg. 45-46): "In definitiva tutti gli elementi evidenziati dimostrano che nei rapporti т 133 PA-MA- DI, difettano integralmente, con riferimento ad MA, i tipici elementi caratterizzanti l'impresa (nella specie intermediario di diritti televisivi). Manca infatti il rischio inteso in tutte le sue componenti essenziali, perché MA nemmeno sceglie il prodotto da acquistare, in quanto tale compito viene pacificamente svolto da ZA, e comunque è certo che quel prodotto è stato scelto e verrà riacquistato da DI;
manca il rischio costituito ALl'anticipazione dei pagamenti, posto che, come si è visto non c'è nemmeno anticipazione dei pagamenti al fornitore, visto che si arriva a quella rilevante esposizione debitoria, e comunque il reale debitore viene sempre considerato DI, alla quale PA si rivolge nei momenti di difficoltà di DI ST (e non certo di MA) per il pagamento del corrispettivo. Ed allora se nel rapporto con DI/ST, non vi è capacità imprenditoriale nella scelta del prodotto, non c'è rischio di invenduto e non vi è necessità di anticipare il corrispettivo, mancano gli elementi che consentono di definire MA un vero imprenditore intermediario e soprattutto non sono ravvisabili le ragioni commerciali che giustificano i rilevantissimi guadagni conseguiti nell'intermediazione". Quantomai significativa, sul punto, è la indicazione, contenuta alle pagg. 55- 56 della sentenza di I grado, di sovrafatturazioni nel passaggio dei diritti ALle società di MA ad IM: il titolo "HUD" ceduto da PA a IR il 23.10.96 per 40.000 $, viene ceduto, per la stessa decorrenza, a IM I'1.1.97 a $ 150.000; il titolo "Indian in the cup board" ceduto da PA a IR il 23.10.96 a 350.000 $, I'1.1.97 viene ceduto, per la stessa decorrenza, a IM per 500.000 $. Ed ancora PA vende a LT il 4.6.97 per $ 25.000 il titolo IN Of The Gipsies" e LT vende a IM il medesimo titolo per uguale decorrenza a 150.000 $ 1'1.1.98. Anche l'esempio del consulente, relativo alla compravendita del titolo LE GH rende evidente la sproporzione passando nel giro di 6 mesi da un valore di 100.000 $ a 150.000 $ e, peraltro, trattasi di un titolo al terzo amendment e dunque presumibilmente di minor valore. E ancora il contratto relativo al film I" venduto da PA a IR il 23.10.1996 per 35.000 $ viene rivenduto a IM l'1.1.97 a 150.000 $; quello relativo a "L in NT venduto a IR il 18/7/1996 a 50.000 $ viene rivenduto a IM l'1/1/1997 a 120.000 $; quello relativo a GI acquistato da IR il 4/6/1997 per 40.000 $, viene ceduto a IM l'1/1/1998 a 150.000 $. La compatibilità delle valutazioni compiute dai Giudici di merito con i dati informativi acquisiti emerge, poi, in modo plastico quando, cessato il rapporto fra OR e PA, i suoi successori hanno comunque concrete difficoltà a 134 eliminare l'intermediazione non più voluta di MA. Significative in proposito sono le deposizioni di DE, CA, CA, NZ, IL e CE. DE, direttore generale PA TA" ha dichiarato" (come già innanzi anticipato) a proposito della mail del 9.3.2002 da lui inviata a RY NZ che al momento in PA il NZ gli spiegò che c'era questo "AN MA", amico della famiglia SC, che era un intermediario che acquistava diritti presso il loro studio e che era sua intenzione liberarsi di questo rapporto, ma non trovava un dialogo in questo senso con l'altra parte. JO UC, vicepresidente di PA, sentito all'udienza del 16.7.08, ha dichiarato in proposito: ALl'81 PA ha fatto affari con ST tramite F. MA. Quindi, a fronte della richiesta del P.M. se avesse mai parlato con i suoi superiori dell'utilità per PA di tralasciare MA e le sue società per trattare direttamente con DI, ha risposto che l'intermediazione di MA è rimasta in quanto DI non ha mai tentato i avere rapporti diretti, "non ha mai fatto il primo passo". Ha poi in verità aggiunto che c'erano dei vantaggi nel vendere tramite LT "perché si riuscivano a piazzare più prodotti di quanti ne volesse il canale". Sul punto vanno inoltre sottolineate le dichiarazioni rese l'1.2.03 e il 2.2.2005 alla Procura di MI da IL, direttore generale di DI AL 1996, il quale ha riferito di aver parlato con BE della possibilità di avere rapporti diretti con il responsabile della PA per le vendite, ma che l'altro gli disse che era impossibile scavalcare MA in quanto "socio occulto" di OR. Sotto questo profilo è pure ipotizzabile che MA avesse cointeressenze con OR, ma quel che è certo è che anche quando OR fuoriscì da PA, i rapporti PA/MA/DI rimasero inalterati. Non sembrano in contrasto con le univoche risultanze di cui sopra le dichiarazioni del teste LOtti, cui già si è fatto cenno. Il predetto, AL luglio 1998 all'aprile del 2000 amministratore delegato in DI, ha riferito (ud. 3.4.2007) che conobbe il Presidente della PA Television, RY NZ il quale, un po' irritato e un po' scocciato come se la cosa non gli garbasse, confermò che, almeno per ora, avevano un impegno con MA per le transazioni di PA sicché non si parlò di possibili futuri accordi diretti, il mediatore MA era conosciuto sui mercati, riconosciuto da altri grandi 4 compratori e legittimato AL venditore diretto. LOtti ha riferito che anche CE gli disse che MA era un intermediario necessario, ineludibile e gli fece intendere che era inutile e imprudente tentare di scavalcarlo. Peraltro, così come non si disconosce che MA fosse una reale imprenditore, così parimenti non si intende affatto escludere che MA, nella veste di mero agente, come egli SS si definisce nella lettera del 2003, svolgesse un ruolo di una qualche 135 utilità; ma tutto ciò in alcun modo avrebbe potuto giustificare gli anomali margini di guadagno apparentemente conseguiti da MA. DAla documentazione di provenienza PA riportante l'elenco dei pagamenti ricevuti ALle società di MA nel periodo AL 1989 al 2003 risulta tuttavia che le società MA hanno corrisposto alla major circa 120/125 min di $. Questo dato, pur nella diversità dei periodi di riferimento, appare abbastanza omogeneo con quello riportato all'inizio del presente capitolo con riguardo al periodo relativo all'imputazione e conferma il dato inerente alle maggiorazioni indicate ALla d.ssa CL. Non può sottacersi che fino al 1998 non sono state rinvenute evidenze contabili dei flussi finanziari relativi alle società di MA e quindi non è stata possibile una ricostruzione dettagliata delle movimentazioni in uscita dai conti di MA. E tuttavia la mancanza del dato documentale non vuole affatto significare che una tale prova non sia stata raggiunta, come sarà più analiticamente esposto nel capitolo riguardante specificamente la posizione dell'imputato MA. In ogni caso resta il dato documentale e confessato, e, quindi, inconfutabile costituito ALla mancanza di qualsiasi logica, come si è visto, negli ingenti importi pervenuti all'imputato. Non intacca in alcun modo la ricostruzione effettuata dai Giudici del merito -e che questa Corte di legittimità condivide le conclusioni cui era pervenuta la - sentenza del GUP del Tribunale di OM del 27 giugno 2012 che aveva prosciolto, nel procedimento RA (stralcio), l'MA AL reato di cui all'art. 8 d. Igs. 74/2000 perché il fatto non sussiste in relazione alle fatture emesse sino al 27 dicembre 2004 (con declaratoria di prescrizione del reato per le fatture emesse sino al 27 dicembre 2004). Va, in proposito, osservato e sul punto si ritornerà più diffusamente in seguito che il processo celebrato innanzi al GUP del Tribunale di OM riguarda periodi successivi a quelli in contestazione, ed è, per come afferma lo SS GUP, diverso da quello AL quale era stato stralciato (processo RA principale, pendente presso l'A.G. di MI), a sua volta, diverso da quello in questione sui diritti DI. In ogni caso, non si comprende perché mai valutazioni di un giudice della udienza preliminare in una sentenza adottata ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. che, come è noto, viene emanata allo stato - degli atti, non forma giudicato in quanto passibile di revoca ex art. 434 cod. proc. pen. (ed in seguito si esporranno i motivi per i quali questa Corte di Cassazione, con sentenza del 6 marzo 2013 n. 12300, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso del P.M.) - emesse in altro diverso procedimento - debbano prevalere rispetto alla valutazione dei Giudici di merito nel processo di loro competenza adottata su un imponente materiale probatorio, orale e 136 G documentale, ivi compresa documentazione proveniente ALlo SS imputato MA nella quale confessa di essere un mero agente, un mero intermediario, a costo zero e senza costi aggiuntivi per il gruppo SC. Perché, quel che qui rileva, ai fini della partecipazione dell'MA nel sistema di frode in questione, non è tanto l'essere costui socio occulto di SC, quanto l'aver agito da intermediario di comodo come egli SS ammette l'aver, cioè, posto a disposizione di SC, nell'acquisto dei diritti dagli studios statunitensi, la fittizia intermediazione delle sue società. EL resto, la sentenza impugnata non esclude che l'MA potesse essere, nella generalità dei casi, un effettivo imprenditore nel campo dei rapporti di acquisto e rivendita dei diritti televisivi, ma dimostra incontestabilmente, con le innumerevoli risultanze processuali, come fosse stato, invece, un imprenditore fittizio negli specifici rapporti di acquisto dei diritti destinati a DI, diritti, in realtà, acquistati direttamente ALla suddetta società ME a seguito di trattative poste in essere negli Stati Uniti ALl'uomo di fiducia di SC, ZA IE che rispondeva del suo operato all'altro uomo di fiducia di SC LO BE, e, poi, fatti figurare come acquistati ALle società di MA con un ricarico ingentissimo. Che poi non sia stata dimostrata la retrocessione al gruppo SC o alla sua proprietà, è circostanza del tutto ininfluente ai fini della configurazione del reato di frode fiscale;
e, sul punto, non può non condividersi la logica conclusione del Giudice di II grado, quando afferma "È, pertanto, del tutto evidente che MA ha agito da intermediario di comodo e, seppure non vi sia sicura evidenzia bancaria di retrocessione al gruppo o alla sua proprietà, non resta che ritenere del tutto logico che il vantato costo zero ne presupponga la reale esistenza. Esistenza di cui non si era raggiunta prova documentale per l'estrema complessità e difficoltà nel seguire tutti i rivoli finanziari che si dipartivano dai conti di MA e delle sue società e della sostanziale impossibilità di identificarli tutti" (pag. 155). EL tutte infondate sono, infine, le deduzioni con le quali si eccepisce il travisamento delle prove che sarebbe stato operato ALla Corte territoriale (e su cui si tornerà più diffusamente in seguito); basterà qui osservare che la Corte di merito ha valutato indistintamente tutte le risultanze processuali, ivi comprese le deposizioni dei testi SI IN, PS EG, UA JH, e di IN OH, rilevando come costoro avessero affermato che "MA era attivo nel mercato dei diritti" e precisando che tali testi "non erano affatto al corrente delle trattative che MA svolgeva per quei diritti che poi confluivano in DI e che erano condotte da ZA sotto la supervisione di BE" (pag. 156). 137 La Corte, inoltre, ha preso in debita considerazione anche le deposizioni dei testi IA, De SA e AZ e le ha disattese con adeguate argomentazioni del tutto logiche e convincenti. Infine, sempre a differenza di quanto assume la difesa, la Corte ha preso in esame le risultanze della consulenza Marriman le quali "erano del tutto estranee all'oggetto del processo che non atteneva al mercato dei diritti in genere, ma all'acquisto di questi da parte di MA nell'ambito del "giro" organizzato dai vertici di ST" (pag. 156). Alla stregua di tali considerazioni deve ritenersi del tutto infondato il motivo n. 2 del ricorso MA con il quale, nel richiamare, in particolare, la sentenza del GU di OM, deduce la violazione degli artt. 125 com. 3 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova per avere la sentenza impugnata affermato la sua penale responsabilità, attraverso la ritenuta fittizietà della sua intermediazione nei rapporti produttori USA - MA - DI. EL pari infondato è il motivo n.
3.7. del ricorso MA per le ragioni già esposte nel paragr. 19.4.4., ribadendo la irrilevanza della dimostrazione delle retrocessioni - che, in alcuni casi, peraltro, risultano positivamente accertate - ai fini della configurabilità del reato in contestazione;
così come sono infondati gli analoghi motivi n. 30 e n. 40 del ricorso SC. 19.4.7. AT NVment TD. I Giudici del merito hanno dimostrato, sulla base di ampia documentazione anche bancaria e ALle risultanze della consulenza MG, che la società in questione era da considerarsi come intermediario palesemente fittizio. "In data 1° gennaio 1997 è stato stipulato un contratto di compravendita di diritti televisivi tra la AT NVment LI (nel seguito AT) ed IM, mediante il quale quest'ultima ha acquistato 165 titoli per un ammontare complessivo di USD 1,7 milioni (Allegato 60). Dei 165 titoli elencati nel suddetto contratto solo 92 hanno concorso a formare il valore complessivo del contratto di cui 88 titoli per un valore di USD 19.500 ciascuno e 4 titoli per un importo di USD 19.000 ciascuno. Ai restanti 73 titoli non risulta, infatti, essere stato attribuito alcun valore economico. Dei 165 diritti acquistati da AT, 136 titoli risultano inclusi in quattro contratti stipulati tra il maggio 1997 e il dicembre 1998 tra IM e DI (Allegato 61 ). Il prezzo corrisposto da DI, a fronte dell'acquisto dei 136 titoli di provenienza AT, è pari a circa Lit 2,462 miliardi che, al cambio Lit/USD del giorno di stipula dei contratti di compravendita con IM, ammonta a circa USD 1.470.000, in media USD 10.800 ciascuno. 138 р Come indicato nella nostra relazione datata 20 gennaio 2005, la AT risulterebbe domiciliata in Olanda al seguente indirizzo: P.O. Box 70123, Amsterdam;
tuttavia, le ricerche societarie svolte con riferimento a tale società non hanno avuto esito, mentre è stata rinvenuta una società denominata AT NVment LI con sede a Hong Kong presso lo SS indirizzo della LT RA ed avente i medesimi soci ed amministratori della AR OL LI". DAla documentazione bancaria esaminata ALla consulente tecnica, la AT risulta aver ricevuto pagamenti per 2,7 circa milioni di dollari ALla NC OR e da IM sul c/c n. 338545 e sul c/c n. 342363, convenzionalmente denominato Waotu n. 342363, venendo, poi, dette somme trasferite a AT su un conto sconosciuto. DAle risultanze suddette è emerso, quindi, che i diritti in questione erano stati già acquistati da NC OR TD fin AL gennaio 1993 ed erano così già nella disponibilità del gruppo ST. Le conclusioni dei Giudici di merito sono conformi alle risultanze esaminate. "Era, quindi, evidente che AT aveva ceduto diritti già in possesso di DI" (pag. 169); "Da tali evidenze emerge, dunque, che AT ha palesemente intermediato nel 1997 diritti che risultavano già ceduti a NC OR TD" (pag. 37 sent. I grado). Ne consegue la completa infondatezza dei motivi n. 32 e n. 37 del ricorso SC secondo cui i consulenti della difesa avevano spiegato che non si trattava di una doppia cessione (sul punto, comunque, si rinvia anche alle considerazioni relative alla società EL, che segue). 19.4.8. EL S.A. Analoghe considerazioni vanno svolte nei confronti della EL, società costituita a Panama con sede a Miami e riconducibile a tale LA RE. I giudici del merito, sulla base della consulenza MG e di documentazione anche bancaria, acquisita tramite rogatoria internazionale ALle autorità di Montecarlo, i Giudici del merito (il Tribunale: pagg. 37 - 38 e la Corte di Appello pagg. 169–170) hanno, così, ricostruito l'operazione fittizia. "Nel corso del periodo oggetto d'analisi, DI ha acquistato AL fornitore EL S.A. (nel seguito EL), tramite l'intermediazione di IM, diritti televisivi per un ammontare di USD 4,758 milioni;
AL conto in esame sono stati effettuati pagamenti a beneficiari sconosciuti in Lire italiane per un ammontare complessivo di circa hit 2,2 miliardi nel periodo AL 1994 al 1998." Sul punto, la Corte di merito riporta le ulteriori conclusioni cui è pervenuta la relazione MG: "DAla documentazione acquisita tramite rogatoria 139 internazionale ALle autorità di Montecarlo relativa al conto intrattenuto presso il RE SE è stata rinvenuta una fattura su carta intestata NC ON 1994 TD, società in precedenza denominata NC ON LI appartenuta al gruppo ST fino al 12 gennaio 1994, data in cui la stessa è stata ceduta alla AI PA LI, società del comparto riservato della ST. La fattura in oggetto, la n. 001/96 datata 11 luglio 1996, è indirizzata alla EL ed è relativa alla vendita di 7 diritti televisivi per il territorio italiano, non specificati, per un corrispettivo di USD 2 milioni. Su tale fattura, è riportata la seguente indicazione per il pagamento: "Payable as follows: usdoll 200.000 30.09.1996 and 9 monthly installment of usdoll 200.000 starting 1.01.1997", mentre con riguardo alla banca su cui effettuare il pagamento, è indicato quanto segue: "W FI NC. Banque Nagelmackers 1747 Luxenbourg ACCOUNT n. 11655". I pagamenti erano effettivamente avvenuti: "In relazione alle entità menzionate nella suddetta fattura sono stati rinvenuti i seguenti pagamenti: - in data 3 ottobre 1996 un importo di USD 200.000 è stato bonificato AL conto di EL presso il RE SE di Montecarlo a favore di IN FI NC. su un conto sconosciuto;
presumibilmente si tratta della prima tranche del pagamento previsto in fattura il 30 settembre 1996; - un importo complessivo di USD 500.000 è stato pagato, in quattro tranche mensili di USD 200.000 ciascuna, a favore della NC ON TD su un conto sconosciuto presso la Banque Nagelmackers 1747 del Lussemburgo nel periodo AL I aprile 1997 al 7 luglio 1997: - in data 16 dicembre 1998 e 4 febbraio 1999 risultano effettuati due pagamenti di USD 700.000 ciascuno AL conto ili EL presso il RE Lyonnais di Ginevra a favore di SE RA TD su due conti sconosciuti rispettivamente presso la Nagelmackers 1717 di Lussemburgo e la Republic National Bank of New York del Lussemburgo". La Corte ha, poi, preso in considerazione la versione dell'AB il quale affermava che aveva ceduto nel 1989 i diritti in questione a Reteeuropa del gruppo ER, trattando con ON per 5.850.000 dollari. Nel 1995 ne aveva avuto una parte in retrocessione ALlo SS ON. Aveva riacquistato i diritti di parte dei film per 3 anni. ST aveva poi riacquistato il tutto nel 1999. Tale versione è stata disattesa ALla Corte territoriale che ha rilevato come la situazione era del tutto diversa da quella pretesa da LA AL momento che era "ovvio che i pagamenti del 1996 non potevano, neppure in via di ipotesi, riguardare delle retrocessioni del 1999". 140 EL tutto conformi a tali risultanze processuali le conclusioni cui perviene la Corte di Appello secondo cui "AL comparto estero riservato di ST si cedono diritti alla EL. Evidente quindi che quei diritti erano già del gruppo ST DI e per di più del suo comparto riservato". In sostanza, vi era stato il riacquisto, per due volte, degli stessi diritti nella logica "di aumentare fraudolentemente i costi di DI, nonché la creazione di disponibilità estere su conti di società aventi sede in paradisi fiscali non controllabili e verificabili" (così il Giudice di I grado a pag. 38). Alla stregua di tali considerazioni, basate su incontestabile documentazione, ne discende l'infondatezza del motivo n. 29 del ricorso SC nella parte in cui si deduce l'impossibilità di contestare a DI un doppio acquisto mai effettuato e, di conseguenza, un doppio ammortamento mai registrato;
nonché dei motivi n. 32 e n. 38, sempre del ricorso SC, con i quali si deduce, ancora una volta, il travisamento del fatto perché i consulenti della difesa avevano spiegato che non si trattava di una doppia cessione. In particolare, nei motivi suindicati, si ricorda che in diversi punti della sentenza le fatture sono qualificate come fittizie perché riportavano per DI costi maggiori di quelli realmente corrisposti ai singoli produttori all'inizio della catena delle cessioni e su questa base si contesta, quindi, che per i diritti trattati da AT ed EL la Corte d'appello avrebbe almeno dovuto ritenere reali (e deducibili) i costi originari di quei diritti. Anche in ordine a questo profilo il Collegio condivide le considerazioni del RE generale, secondo cui la censura della difesa non può essere accolta perché si basa sul presupposto che la cessione da queste due società fosse reale, mentre essa invece dava luogo al secondo passaggio del c.d. «doppio acquisto», in relazione al quale la diversità soggettiva-formale delle società del Gruppo che acquistavano i medesimi diritti non rende manifestamente illogici né la conclusione circa la insussistenza di ogni giustificazione commerciale del passaggio né la conseguente qualificazione come radicalmente fittizio del passaggio SS e la sua considerazione come tale nello sviluppo del computo. Va, altresì, rilevato che l'affermazione secondo cui per DI era comunque necessario iscrivere contabilmente l'acquisizione di ciascuno di quei diritti (perché doveva constarne l'ingresso nella sua library), non influisce sul risultato probatoriamente rilevato, ossia l'avvenuta iscrizione di un passaggio del tutto fittizio ALle due società apparentemente alienanti, AT ed EL. Va inoltre osservato che non è stata specificamente censurata la notazione della Corte d'appello, secondo cui bisognava anche tener conto che l'intera library di Reteltalia era confluita in DI. 19.4.9. SS PO. 141 Anche per la SS PO, società panamense, amministrata da un fiduciario, è stata accertata la sua natura fittizia e di mera cartiera. Sulla base della relazione MG e della deposizione della consulente CL e della documentazione sequestrata presso l'ufficio gestione materiale di DI, e presso la EA TU, i Giudici del merito hanno accertato, (Tribunale pagg. 34-35, Corte di Appello pagg. 167-168), le seguenti circostanze. La società SS, nel periodo 1994-1998, aveva venduto a DI diritti per 4,446 milioni di dollari con un ricarico di 2,149 milioni di dollari. La corrispondenza relativa ai materiali dei diritti acquistati AL fornitore in oggetto è stata intrattenuta da DI con la società EA TU S.p.A. di MI, già, a sua volta, distributrice e fornitrice abituale di IM/DI. Nella maggior parte dei casi, poi, SS cedeva a IM il titolo con contratti tendenzialmente stipulati nella stessa data dell'acquisto e allo SS prezzo, in teoria corrisposto al fornitore a EA. EL resto, EA aveva già rapporti diretti con il gruppo DI, tanto che: "Tra la documentazione sequestrata presso la EA TU, è stato inoltre rinvenuto un prospetto AL titolo "SITUAZIONE MATERIALI: IA" datato 26 agosto 1999 riportante alcuni elenchi di titoli oggetto di contratti stipulati tra la società EA TU LI DVI DAl'analisi della documentazione bancaria disponibile risulta che la EA TU BV ha ricevuto fondi ALla IM, nel periodo AL 1997 al 1999, per circa USD 6,2 milioni sul conto n. 1193686 presso la Lloyds Bank Pie di Londra" (relazione MG). Risultava, poi, che, nell'intermediazione con SS, erano stati compresi in alcuni amendements contrattuali diritti che, al contrario non risultavano acquisiti da SS (e che, pertanto, provenivano da EA). Ed emergeva che il cospicuo ricarico dipendeva AL fatto che IM risulta avere acquistato sempre al prezzo di 150.000 dollari per titolo mentre il costo di EA era minore, variando dai 10.000 ai 60.000 dollari, superando i 100.000 solo in rari casi. In ogni caso, prudenzialmente, la MG aveva valutato come fittizio il solo margine di EA. Alla stregua di tali risultanze documentali, appare assolutamente corretta la conclusione cui pervengono i Giudici di merito e, cioè, che "appariva evidente che il rapporto reale era diretto, fra DI (intermediata da IM) e EA, ponendosi quindi SS come interposto fittizio"; ed, ancora, che "SS era pertanto, certamente un intermediario fittizio... a sua volta intermediario fittizio era anche la società EA delle isole Vergini, che era la società che cedeva a IM, posto che il rapporto contrattuale reale intercorreva con EA italiana". 142 а Alle medesime conclusioni era già pervenuto il Giudice di I grado con le seguenti argomentazioni del tutto logiche e convincenti ed ancorate alle plurime risultanze processuali: "In sostanza, anche la stessa EA appare far parte del "giro" dei diritti, per cui le somme versate a SS sono sicuramente, quanto meno per larga parte, margini indebiti e dunque rientrano nel solito filone di costituzione di risorse all'estero e di correlato aumento di costi di DI. Si deve inoltre aggiungere che la documentazione rinvenuta presso i soliti centri di gestione dei contratti di IM-DI rivelano rapporti per le forniture dei materiali con EA, peraltro solo distributore, e mai con SS. Conclusivamente si può ritenere che anche SS sia un intermediario di comodo, che non versa al suo fornitore EA alcun margine senza nel contempo risultare poi interlocutore commerciale di DI. In definitiva anche SS svolge un ruolo di mera cartiera, come dimostrato ALla carenza di una struttura (si tratta di una mera domiciliazione a Panama), ALle evidenziate anomalie contrattuali, ALl'assenza di ricarica nelle apparenti intermediazioni, ALl'esistenza di pregressi rapporti commerciali tra IM e la EA, ALla totale carenza di una reale funzione commerciale di SS, ALla esistenza di rapporti relativi ai materiali esclusivamente con la EA". La corretta valutazione delle plurime prove da parte dei Giudici di merito, comporta l'infondatezza del motivo n. 36 del ricorso SC laddove lamenta che l'assunto della Corte di Appello circa la ritenuta fittizi età della società era "totalmente sfornito di prova"; nonché dei motivi n. 29 e 32 del medesimo ricorso nella parte in cui ritiene che erroneamente è stato contestato un margine conseguito ALla EA TU, fornitore della SS, e, di conseguenza, erano nulle le maggiorazioni di costo DI negli acquisti intermediati da SS. In particolare, per quanto concerne la catena EA TU-SS PO- IM-DI, il ricorso SC contesta che, constatata l'assenza di margini attivi da parte di SS, si è allora portata l'attenzione su quelli del precedente anello della catena, ossia di EA TU. Come si è visto, però, la sentenza impugnata ha messo in rilievo - (a parte alcune notazioni su dati contrattuali e su un prospetto dei materiali DI reperito presso la EA) - la circostanza che non risultano rapporti effettivi con la società panamense SS, la quale nel periodo 1994-1998 aveva venduto a DI diritti per 4,4 milioni di dollari con un ricarico di 2,1 milioni di dollari, tanto che la corrispondenza relativa ai materiali dei diritti acquisiti da tale apparente fornitore era stata intrattenuta da DI con la EA. Pertanto, la conclusione della Corte d'appello, sulla natura di SS, quale intermediario fittizio e sul relativo ricarico, è assistita da una motivazione logica e adeguata. 143 19.4.10. DU (UO DO) L'assoluta fittizietà del ruolo svolto ALla società DU di OM LF è risultata da plurime risultanze processuali tutte analiticamente valutate dai Giudici del merito. DAla consulenza di MG era risultato che: "DU ha intermediato diritti acquistati da DI nel periodo AL 1994 al 1998 per un valore complessivo pari a USD 73,7 milioni sui quali è stata quantificata una maggiorazione del costo complessivo pari a USD 36 milioni" (pag. 157 sent. impugn.), con un ricarico pari quasi al 100% del costo originario. DAla deposizione di SA, "dipendente di OX fino al 1992 come responsabile delle vendite internazionali, ha dichiarato che OM comprava pacchetti di film ALla OX per conto di SC della cui approvazione aveva bisogno;
che era SC che pagava perché si trattava di somme ingenti mentre la società di OM era piccola;
che OM era amico di ZA" (pag. 47 sent. I grado) . A sua volta, ER, "presidente della distribuzione internazionale di OX AL 1994, ha riferito in dibattimento che DU acquistava per conto dei network di SC;
che anche LB gli aveva riferito che DU acquistava le licenze di OX per conto di SC;
che appena lui era arrivato in OX, LB gli aveva detto che DU non applicava alcun mark up e che quando più avanti aveva scoperto che DU invece ricaricava i prezzi aveva deciso di interrompere i rapporti" (pag. 48 sent. I grado). La natura di soggetto fittiziamente interposto emerge in modo in equivoco anche ALle seguenti prove documentali. DA prospetto informativo DI ove si legge: "il Gruppo DI acquisisce diritti da alcune delle principali major statunitensi (MC-UN, LU-RI, 20 UR OX e Puramount- VI)... i contratti del Gruppo DI con LU-RI e 20 TU OX hanno durata quinquennale e scadono al 31.12.1997. Sono attualmente in corso trattative per il rinnovo del contratto con 20 TU OX che il Gruppo DI ritiene di poter concludere entro il 1996" (pagg. 40 - 47 sent. I grado). DAl"Interoffice memo" del 19.10.94 che LB scrive a ER e nel quale si dice, a proposito dei rapporti con OM: "Mentre LF (ndr OM) ha obliquamente" comunicato il desiderio di LO BE che i prodotti OX rimangano con lui, resta il fatto che noi abbiamo un accordo vincolante con BC per i nostri prodotti per i prossimi tre anni. Ed infine IE mi ha detto che non ha desiderio di alterare gli accordi esistenti" (pag. 47 sent. I grado). си 144 La mail di OR del 21.12.1993 "nella quale, riferendosi ai problemi finanziari delle compagnie di SC intermediate da MA, riferisce a Mc KL che ZA aveva contattato per scadenzare i debiti anche altri fornitori tra i quali OX che aveva accettato la proposta" (pag. 47 sent. I grado). EL tutto aderenti a tali risultanze processuali sono le conclusioni cui perviene la Corte distrettuale (pagg. 157 - 158): "UO era in posizione del tutto analoga a quella rivestita da RA. Come il secondo si era interposto nell'acquisto dei diritti PA, UO aveva agito sul versante OX. Con i ricarichi, per i soli 4 armi indicati, per somme assolute, e per percentuali, ingentissime." Quella OX che era perfettamente raggiungibile da parte di NZ, e quindi di ON, senza alcuna necessità di passare, appunto, per UO. ELla particolare posizione di UO, sostanzialmente parallela a quella di RA, si aveva conferma anche ALla deposizione di DE LL e ALla documentazione proveniente da LB. Tutte convergenti nel dipingere UO come un mero interposto nella contrattazione dei diritti OX AL gruppo ST-DI, che era, invece, il vero acquirente dei diritti OX. Tanto che la stessa OX aveva imposto a UO l'esatto listino che questi avrebbe dovuto praticare a DI. E quando gli statunitensi si erano accorti che questo non era stato rispettato (proprio per realizzare quegli ingenti ricarichi che servivano a DI) aveva cessato di accettarne la sua interposizione. Interposizione che gli uomini della OX, peraltro, non si spiegavano e che attribuivano alla particolarità degli italiani. E che, quando avevano chiesto che gliene fosse spiegata la ragione, avevano ricevuto in risposta la spiegazione dello "shell game" giocato AL gruppo italiano. Anche UO aveva poi diretto accesso a ER. Ed anche in relazione alla interposizione delle società di UO valgono le considerazioni logiche, che confermano i dati fattuali, che si sono fatte in relazione alla analoga interposizione delle società di RA: il lungo periodo di tempo in cui le stesse si erano sviluppate, la contrattazione diretta di NZ, la supervisione di ON, la presenza dei dati iniziali di acquisto presso la branch di NO, l'assoluta assenza di qualsivoglia appunto, da parte DI (o della sua proprietà) sul notevolissimo ricarico. Doveva infine considerarsi che la collaborazione si era poi spenta quando da DI si era deciso di contrattare, finalmente, in via diretta, in anni però successivi a quelli oggetto dell'imputazione". Ne consegue l'infondatezza del motivo n. 31 del ricorso SC secondo cui l'affermazione che la società Standurst, di cui era titolare OM, sarebbe un 145 intermediario fittizio ed era basata sul travisamento della prova e con valutazioni manifestamente illogiche. Deduce, anche, che tutte le plusvalenze della operatività societaria non erano mai state retrocesse a LV SC o a soggetti a quello collegati. Rivendica, però, la difesa che l'accertamento della esistenza o meno della retrocessione è, come più volte evidenziato, elemento estraneo alla fattispecie contestata di frode fiscale. 19.4.11. NA IA IC TD (IM). I Giudici del merito hanno incontestabilmente dimostrato con adeguate argomentazioni, ancorate a specifiche risultanze processuali, la natura fittizia della società IM costituita da una pura domiciliazione a Malta e con una struttura la cui reale funzione non aveva alcuna attinenza con l'attività di acquisizione dei diritti. DA 1995 al 1998, da IM è transitata la totalità dei diritti provenienti da DI. IM era una società controllata al 99,9 % da DI ed aveva una succursale a Massagno (NO). Come già si è visto in precedenza, la fittizietà e la sua natura di cartiera è stata ripetutamente evidenziata nel richiamare le numerose risultanze processuali nel delineare "il meccanismo fraudolento" (tra le più significative BA IN, BI MO e TI IE); ma tali risultanze sono state, ancora una volta, richiamate nell'esame specifico dell'argomento effettuato AL Giudice di I grado alle pagg. 49 - 53 e ALla Corte territoriale a pag. 153. Il Giudice di I grado ha, così, adeguatamente motivato: “Come ha ben spiegato il teste LOtti (ma vedi anche IL e TT) l'esigenza di acquisto veniva manifestata dai responsabili delle reti, ma la trattativa, per ovvi motivi di frazionamento delle condotte, veniva gestita ALla struttura diretta da BE, il quale, raccolto il parere di compatibilità di budget (cfr. dep. IL) dava incarico a ZA di condurre la trattativa spesso coadiuvato da soggetti della struttura commerciale di DI (IL, TT, BI). Una volta conclusa la trattativa, a ZA veniva indicata la società che doveva figurare come acquirente. Una volta individuato il ***TE 8 fornitore estero, determinato il prezzo e indicata la società estera del gruppo ovvero una società apparentemente terza di comodo, si svolgeva quella fase tutta interna che la NA ha così efficacemente descritto nella frase "picchia giù sui prezzi". A questo punto i contratti erano predisposti formalmente ALla struttura di NO, ossia da GG e da TT che, in coordinamento con la struttura finanziaria del Gruppo (BF), spedivano il contratto a Malta dove veniva firmato da EC o MA, (legali rappresentanti di IM), soggetti assolutamente privi di qualsiasi potere decisionale, come riferito da vari testi che 146 sono stati assolutamente categorici sia per quanto concerne la stipulazione dei contratti, che dei pagamenti (cfr. dichiarazioni rese da IL /'I 1.2.2003, dep. TT del 12.3.2007, di BI MO del 26.2.07, di BE del 26.2.2007 e di MP NA del 22.5.07). In particolare BI MO, responsabile della tesoreria di BF (poi SFII), sentita all'udienza del 26.2.07, su richiesta del P.m. in merito a cosa facessero EC e MA, ha risposto: Allora AL punto di vista della decisione dei pagamenti penso poco, credo che la loro fosse più che altro una posizione formale, gli mandavano i pagamenti da fare e loro firmavano" (pag. 50 sent. I grado). Aggiunge il Tribunale che, nel caso di specie, è pienamente provato che le società maltesi e IM in particolare, non potevano essere considerate come reali centrali di acquisto, difettando integralmente nella loro attività tutti gli elementi richiesti ... "l'attività ivi svolta non era in alcun modo funzionale all'acquisizione dei diritti, atteso che in quella sede non si trattava con gli operatori del mercato, ma si costruivano sulla carta i subcontratti e si trascrivevano i dati accessibili con la struttura operativa. In sostanza veniva svolta una vera e propria attività delittuosa di supporto ai vari ZA e BE Infatti, l'unica reale funzione commerciale era quella svolta da ZA, da lungo tempo consulente di Finivest. Né infatti, l'unica reale funzione commerciale era quella svolta da ZA, da lungo tempo consulente di ST. Né la mera stipulazione di un contratto di consulenza tra questi e IM vale a qualificare detta società come centrale d'acquisto. Ora, a prescindere ALla mera finzione dell'intestazione a IM del contratto di consulenza di ZA, il quale continuava a rispondere a BE e non certo a EC, va detto che manca qualsiasi funzione imprenditoriale da parte di un soggetto che si limita a recepire e firmare contratti che gli pervengono già predisposti ed in merito alla cui stipulazione non ha alcuna voce in capitolo. Correttamente, pertanto, è stata inclusa nell'imputazione la maggiorazione di costo derivante AL transito dei diritti per IM e calcolata ALia d.ssa CL in 18,71 mil. di $, importo corrispondente alla differenza tra 262,7 mil. di $ di pagamenti effettuati da DI a IM e i pagamenti ai fornitori che ammontano a 234,681 mil. di $" (pag. 51 sent. I grado). G Queste le corrette conclusioni del Giudice di I grado: "Va aggiunto peraltro che i costi operativi esposti erano funzionali al meccanismo fraudolento esaminato e non a una reale attività di acquisizione dei diritti. Se si considera infatti tutta l'attività della struttura diretta ALla GG e poi ALla TT, la redazione dei contratti presso la AR, la compilazione delle schede contratto, la funzione solo formale dei rappresentanti legali della società maltese appare evidente che nessuna delle attività menzionate è riferibile all'ordinaria attività di centrale 147 acquisti sicché i costi di tale struttura non erano funzionali a supportare una reale attività commerciale. Si trattava cioè solo della continuazione dell'attività già svolta in F.S. e di cui si è già ampiamente detto" (pag. 52 sent. I grado). Conclusioni condivise AL Giudice di appello: "Come si è già avuto occasione di affermare, ALla società maltese IM erano transitati la gran parte dei diritti (si vedano in particolare le relazioni MG del 18 luglio 2006 e del 24 settembre 2007) giunti a DI negli anni in questione (AL 1995 al 1998). Il ricarico, pacificamente avvenuto, determinato da questo passaggio si configura come un costo fittizio perché il transito dei diritti da tale società non aveva alcuna ragione economica ed era stato progettato ed eseguito al solo fine di realizzare, appunto, la lievitazione dei costi imputabili, in TA, a DI (e di costituire disponibilità di fondi in territorio estero). L'assoluta inutilità di tale passaggio emerge con tutta evidenza AL fatto che erano sempre le medesime persone, NZ e ON, che si occupavano dell'acquisto dei diritti, come avevano fatto fin dai primi anni in cui il capo azienda ER aveva loro delegato tale compito" (pag. 153 sent. impugn.). Logiche e convincenti sono, pertanto, le considerazioni dei Giudici del merito, strettamente e puntualmente ancorate alle plurime, convergenti risultanze processuali, tutte correttamente valutate;
esse, quindi, immuni da vizi logico- giuridici, sono insindacabili in questa sede di legittimità e rendono del tutto infondato il motivo n. 29 del ricorso SC con il quale si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta insussistenza e della effettiva operatività della società IM e per mancata assunzione di prova decisiva in violazione dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen.. Tali deduzioni, peraltro, si risolvono in mere censure di fatto, come tali non consentite in questa sede di legittimità. Ne consegue, altresì, l'infondatezza del motivo n. 6 del ricorso dell'imputata TT che deduce travisamento della prova, omessa motivazione e motivazione contraddittoria per avere la sentenza affermata la responsabilità penale dell'imputata attraverso la ritenuta fittizia operatività della società IM. Tali deduzioni si risolvono sostanzialmente in censure di puro merito tendenti ad - una con consentita rivalutazione ad esempio, delle dichiarazioni testimoniali di TA, NA, ON, BA, ecc. inammissibili in questa sede di legittimità, - e che, comunque, non inficiano in alcun modo il granitico impianto probatorio delineato, con adeguate e pertinenti valutazioni, da parte dei giudici del merito. La natura fittizia e strumentale della società, i costi operativi esposti, peraltro abnormi, funzionali al meccanismo fraudolento e non ad una reale attività di acquisizione dei diritti, l'inserimento - quale momento terminale essenziale - di questo passaggio che trova la sua ragione di essere nella funzionalità al piano 148 complessivo di evasione, dimostrano, altresì, l'infondatezza della tesi difensiva, su cui insiste, in modo marcato, ricorso TT (ed a cui fa riferimento anche la prima parte del motivo n. 41 del ricorso SC), che vorrebbe accreditare l'inquadrabilità della cessione IM a DI tra i normali trasferimenti infragruppo. Per queste medesime ragioni devono ritenersi infondati i due anzidetti motivi anche nella parte in cui viene sollevata, con un'evidente prospettazione di mero fatto, la questione della tassazione dei dividendi percepiti da DI in ragione della partecipazione in IM, in quanto - come correttamente osservato dai Giudici di merito (pag. 64 sent. I grado;
pag. 178 sent. impugn.) – i dividendi distribuiti non avrebbero mai potuto coprire - l'ammontare complessivo degli importi di ammortamento e, comunque, considerata la disomogeneità degli stessi dividendi rispetto ai costi fittiziamente denunciati. In definitiva, l'accertato sistema fraudolento, già prima del 1995 e continuato fino al 1998, che vede come protagonisti SC, BE, TT e MA (sulle cui singole responsabilità si ritornerà più diffusamente in seguito), determina anche l'infondatezza dei motivi n. 2, n. 4 e n. 6 del ricorso del ZA, e dei motivi n. 40, n. 41 e n. 43 del ricorso del SC, nelle quali, peraltro, le doglianze difensiva si esauriscono in mere questioni di fatto. Per concludere sull'argomento e prima di passare all'esame delle ricadute in diritto del sistema di frode così come delineato, è necessario esaminare i motivi con i quali i ricorrenti deducono travisamento della prova, censurano la consulenza tecnica del pubblico ministero, la non ammissione della chiesta perizia ed invocano le sentenze di non luogo a procedere dei Giudici dell'udienza preliminare di MI e di OM. 20.1. Tutti i ricorrenti, con diversi specifici motivi, denunziano che la sentenza impugnata ha travisato il contenuto effettivo, e quindi la reale portata dimostrativa, dei risultati delle acquisizioni probatorie, sia soprattutto di quelle di S natura dichiarativa (deposizioni testimoniali ed altre dichiarazioni), sia anche di quelle documentali. Deve, a questo proposito, in via preliminare ricordarsi che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di travisamento della prova dichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto 149 vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338/13 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087); non dà luogo al vizio di travisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, giustificata peraltro da massime di esperienza, in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. 3, n. 46451 del 07.10.2009, Carella, Rv. 245611); nel giudizio di legittimità per travisamento di una prova decisiva acquisita al processo l'oggetto della cognizione, nei limiti della censura dedotta, è l'esistenza di una palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti ALl'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto (Sez. 3, n. 39729 del 19/06/2009, Rv. 39729); in tema di ricorso per cassazione, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga ALl'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile (Sez. 4, n. 15556 del 12/02/2008, Trivisonno, Rv. 239533). I medesimi canoni valgono in relazione alla deduzione del vizio di omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati. Anche in riferimento a tale vizio questa Corte ha affermato che il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti ALl'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133); la novella dell'art. 606. lett. e) cod. proc. pen. ad opera dell'art. 8 legge n. 46 del 2006, con la previsione del riferimento agli "altri atti del processo specificamente indicati nei з motivi di gravame" per la deduzione dei vizi della motivazione, ha eliminato la preclusione all'esame degli atti processuali e consente di verificare, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova, la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). Dunque, anche per il dedotto vizio di omessa valutazione di circostanze 150 ди decisive sussiste il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco, nonché la necessità che il dato probatorio, travisato o omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Tanto che, per la sussistenza del vizio, non è neppure sufficiente che gli atti del processo siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella contenuta nella sentenza. Occorre invece che essi siano dotati di un'autonoma forza esplicativa e dimostrativa tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza e da determinare al suo interno radicali incompatibilità. Orbene, ritiene il Collegio che i motivi di ricorso concernenti la valutazione ed il travisamento delle prove non siano idonei a configurare un vizio deducibile in questa sede di legittimità. 20.2. Richiamate le considerazioni già svolte in precedenza con riferimento alle censure di puro merito aventi ad oggetto il contenuto di singole risultanze processuali, ritiene questa Corte di dover esaminare in primo luogo il motivo n. 28 del ricorso del SC con il quale si deduce il travisamento del contenuto delle deposizioni di numerosi testimoni. Si deduce, innanzitutto, il travisamento della deposizione della teste BA: di questa teste la Corte d'appello riporta testualmente due frasi che considera salienti, le quali corrispondono puntualmente al verbale dell'udienza del Tribunale del 20.2.2007 (v. allegato 42 al ricorso SC). Con il motivo si eccepisce che «la teste BA ... in realtà non ha offerto alcuna indicazione in tal senso>> e si contestano, quindi, le conclusioni tratte in punto di fatto AL giudice del merito. Non si spiega, però, perché queste conclusioni non sarebbero in linea con la deposizione della teste. Il ricorso osserva poi esattamente che «è ben vero che la teste ha confermato la esistenza di un contratto master e di subcontratti, circostanza che di per sé non ha nulla di illecito», ma poi, trascurando il quadro d'insieme, passa a svolgere altre considerazioni sul fatto che la stessa teste ha asserito che «tale situazione è durata sino al 1994», che non aveva mai sentito di alcun ruolo svolto da SC nel campo dei diritti, e così via. Orbene, il Collegio conviene che si tratta in realtà di deduzioni difensive di puro merito, le з quali, in ogni caso, non sono idonee a dimostrare il dedotto travisamento della prova. Tanto vale anche per il motivo n. 6 del ricorso della TT nella parte in cui propone la medesima eccezione. Subito dopo, il ricorso SC parla di palese travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del teste ON. E' possibile però riscontrare una precisa rispondenza testuale fra il virgolettato della sentenza impugnata e la trascrizione del verbale di udienza nonché una piena corrispondenza anche 151 sostanziale per i passi della deposizione correttamente riepilogati a pag. 129 della sentenza. La sentenza, invero, afferma che il teste «Riferiva che, fino appunto al 1996, il responsabile della acquisizione dei diritti era ON: "si interessava di tutti i diritti". ON si vedeva certamente con ER ma non sapeva cosa si trattasse in quelle riunioni. Precisava che "la pianificazione dell'acquisto dei diritti, come per tutta diciamo la gestione azienALe, veniva fatta AL comitato di gestione, cioè da tutti i direttori centrali e direttori divisionale, no? Poi tutta questa gente, almeno a mio sapere, si riunivano praticamente da ER. Molto probabilmente per decidere le linee di condotta della società. ON, io volevo dire, non aveva superiori diretti, no, aveva piena autonomia nell'acquisto dei diritti e l'unico a cui rispondeva sicuramente era ER, non rispondeva ad altri”. Per quanto ne sapeva NZ si occupava di acquistare diritti all'estero. Anche perché ON andava poco all'estero e parlava pochissimo l'inglese. Da responsabile della contabilità chiariva che nel bilancio "l'acquisto dei diritti era importantissimo". Quanto al periodo successivo all'entrata in politica di ER affermava che trovarlo era divenuto difficile». La sentenza impugnata quindi osserva che, pur avendo il teste riferito fatti verificatisi fino ai primi mesi del 1994, egli era rimasto in DI fino al 1996 e, per questo successivo periodo, non aveva disegnato alcun nuovo organigramma per l'acquisto dei diritti, AL che, secondo l'opinione Corte d'appello, poteva dedursi che l'organigramma doveva considerarsi immutato. Il ricorrente rimarca passi differenti della testimonianza rispetto ai brani valorizzati ALla Corte d'appello (ad es., che il ON, quale direttore amministrativo non aveva mai avuto rapporti diretti con SC;
che non aveva mai avuto indicazioni da SC per gli ammortamenti;
che dopo la discesa in politica SC era introvabile) ed afferma l'opinione che questa deposizione «elide» quella della teste LV NA. Giustamente il RE generale ha sottolineato che sentenza e ricorso esprimono entrambi delle opinioni e dei giudizi, che possono essere l'uno, o l'altro, o entrambi opinabili, ma che si risolvono, in ogni caso, in valutazioni tipicamente e puramente di merito, che non integrano il dedotto travisamento della prova, del quale peraltro la difesa non ha dato dimostrazione. Fra le altre, con il motivo in esame si eccepisce che sono state «totalmente>> travisate le dichiarazioni di LV NA. Anche per queste dichiarazioni lo schema della contestazione è il medesimo: la Corte d'appello cita, virgolettandoli, alcuni brani del verbale di udienza;
alcuni altri li riepiloga;
trae poi alcune conseguenze valutative;
il ricorso definisce le dichiarazioni totalmente travisate», in quanto sarebbe «sufficiente leggere la testimonianza della NA per comprendere come la situazione sia totalmente diversa 152 rispetto a quella rappresentata AL giudicante». In particolare, nel ricorso si evidenzia la posizione della teste («un'impiegata addetta ai materiali»), anche rispetto alla cronologia dei suoi rapporti con il Gruppo («successivamente al novembre 1995 ... avrebbe avuto un contratto di consulenza ma relegata a far nulla»); si nota che nessuno dei «suoi colleghi di lavoro e in posizione sovraordinata» ha confermato le sue dichiarazioni;
si rimarca la sua uscita traumatica» con una lunga causa di lavoro;
ed in conclusione si taccia di inverosimiglianza» la ricostruzione della sua deposizione. In realtà, pertanto, con il motivo si censura non già un «travisamento della prova», tecnicamente inteso, bensì proprio la non verosimiglianza della valutazione della stessa e della ricostruzione del fatto compiuta AL giudice sulla base di questa deposizione. Il RE generale ha correttamente rilevato che si può pure attribuire pregio alla valorizzazione difensiva di altri passaggi della testimonianza (rapporti con MA, evoluzione della situazione prima della quotazione in borsa di DI), così come si può pure criticare la valutazione di attendibilità della deposizione, che è sottesa al giudizio della Corte d'appello. Si tratta però di considerazioni di merito, che esulano AL perimetro del travisamento della prova;
così come è tipicamente ed esclusivamente di merito la ricostruzione accolta ALla sentenza impugnata, secondo cui BE rispondeva solo a SC e «al di là delle qualifiche, era nella televisione il factotum di SC>> (secondo le parole della NA); BE le ordinava di «picchiare con i prezzi»> (ossia di aumentarli), immediatamente dopo il ritorno ALle riunioni ad Arcore o in via Rovani a MI, riunioni aventi proprio la finalità di incontrare SC. In altre parole, non si tratta certamente di violazioni di legge in cui è incorsa la sentenza o di travisamento della prova, bensì di una contrapposta valutazione sul merito del giudizio, la quale non può essere dedotta in questa sede di legittimità se non si traduce in una manifesta illogicità di motivazione. ELla presenza di quest'ultima, però, nel motivo non si indicano specificamente le ragioni e la stessa, comunque, tenuto conto dell'assunto seguito della Corte d'appello, deve essere valutata, più che con riguardo alla singola deposizione, con riferimento ad una necessaria considerazione d'insieme delle risultanze probatorie ed indiziarie. S 20.3. Va osservato che il metodo di critica finora esaminato è lo SS metodo che poi è stato utilizzato nel ricorso SC per contrastare il significato che la Corte d'appello ha dato alle altre fonti di prova orale. Ciò vale per i vari altri testi menzionati nella sentenza (TA, BI, BE, IC, TT, TA, IL, CE, NZ, ES, OR, SA - motivo n. 28). Tutte le relative contestazioni quindi non integrano il vizio, tecnicamente 153 inteso, di travisamento della prova, ma si risolvono, in realtà, in censure in punto di fatto con le quali si chiede una nuova e diversa valutazione degli elementi probatori ed indiziari, senza peraltro specificare sotto quali aspetti e per quali profili la valutazione delle singole deposizioni testimoniali sarebbe sorretta da motivazione manifestamente illogica. Valgono, quindi, anche in relazione a tutte queste altre deposizioni testimoniali, le medesime considerazioni dianzi svolte in relazione alle censure già specificamente esaminate. Un analogo metodo di critica è stato utilizzato AL ricorso anche per le censure relative a quelle che la Corte d'appello chiama «fonti documentali». A questo proposito la sentenza impugnata richiama innanzitutto - definendola la fonte scritta che meglio descrive il percorso, fittizio, dei diritti>> - una email inviata il 12.12.1994 da UG LB (un contabile della 20 TU OX) a AR ER (presidente della distribuzione internazionale della medesima OX). La Corte d'appello ricorda, sulla scia della sentenza di primo grado, che in questa email LB riferisce quanto appreso da ND TT, ossia della messa in opera di un c.d. shell game (gioco dei gusci di noce), sistema con il quale le società facenti capo a SC gonfiavano i prezzi per costituire fondi all'estero ed evadere il fisco. Circa la valutazione di questa email, il ricorso SC (motivo n. 26 da pag. 144 e motivo n. 28 a pag. 170) eccepisce, -la mail si tra l'altro, come si è già esposto in precedenza, soprattutto che: riferiva ad un periodo precedente rispetto a quello di cui al capo di imputazione e rilevante nel presente processo;
che la stessa mail non era altro che un - evidente tentativo di dare delle spiegazioni, del tutto sconnesse ALla realtà, per procrastinare dei pagamenti» (nella mail si parla di un debito di 1 milione di dollari, scaduto da 90 giorni); - che vari elementi del racconto non trovano corrispondenza nella realtà dell'epoca; che la lettura che ne è stata ALla Corte d'appello è stata smentita non solo da entrambi gli interlocutori stranieri, ma altresì da TT;
che quest'ultimo aveva anche riferito che BE lo aveva autorizzato a fare una comunicazione per fronteggiare le pressanti richieste di LB, ma che, sulla base delle acquisite dichiarazioni di BE, questa tesi era «del tutto inverosimile». Sennonché, rileva il Collegio che la Corte d'appello ha tenuto conto che la mail, risalente alla fine del 1994, riguardava evidentemente il sistema di acquisizione dei diritti antecedente al periodo rilevante nel presente processo, e che comunque la censura non integra in realtà un travisamento della prova, bensì concerne l'apprezzamento soggettivo della stessa, denunziando in realtà la mancanza di attendibilità e di verosimiglianza del narrato, la mancanza di 4 credibilità della fonte, ossia del TT. Ma la Corte d'appello ha appunto 154 Jay и osservato che il TT, sentito dapprima come teste e poi quale imputato di reato connesso, aveva confermato sia il ruolo di ZA in USA e quello di BE, sia altresì i contenuti della mail di LB, a proposito dello shell game» del Gruppo. In sostanza, ci si ritrova dunque ancora una volta a discutere non di un travisamento della prova, ma di attendibilità e di verosimiglianza della valutazione del contenuto di un documento o di un contributo dichiarativo. 20.4. Il medesimo metodo di censura è stato applicato dai diversi ricorsi per contrastare la valutazioni inerenti alla individuale responsabilità degli imputati, sulla quale si tornerà più diffusamente in seguito. In particolare, per quanto concerne il ricorso SC, con un lungo specifico motivo viene svolta una nutrita serie di deduzioni, che hanno tutte la caratteristica di essere tipicamente di fatto, e che tendono a valorizzare una serie di emergenze, anche dichiarative, che, secondo la lettura che ne dà la difesa, gioverebbero alla posizione dell'imputato. Si tratta però, a parere del Collegio, di considerazioni tipicamente ed esclusivamente fattuali, proprie di un giudizio di merito (anche di gravame) ma non confacenti al giudizio di legittimità. Sul punto va posto in risalto: a) che in vari passaggi le deduzioni difensive presentano riferimenti a periodi differenti della gestione dei diritti, senza una distinzione che marchi con nettezza la pertinenza all'una o all'altra fase di ogni singola dichiarazione;
b) che, inoltre, manca una effettiva replica a talune delle considerazioni logiche che sottendono la motivazione di colpevolezza, come, ad esempio, alla osservazione che, tenuto conto degli indici di fittizietà di specifiche intermediazioni, appariva sbalorditivo non solo che DI privo di ogni conoscenza ed esperienza in un settore così difficile - si fosse avventurato ad operare in esso, ma anche che una azienda leader come DI (che si avvaleva di uomini di grande esperienza del settore come BE e ZA) si fosse rivolta proprio a lui. Questo rilievo di ordine logico utilizzato ALle sentenze di merito non è stato in realtà oggetto di replica e di specifica contestazione nel ricorso SC, che sul punto si risolve in una lettura riduttiva dei dati di fatto apprezzati dai giudici del merito, con una valutazione che non può essere messa in discussione in questa sede di legittimità in quanto supportata da una motivazione non manifestamente illogica. 20.5. Analoghe considerazioni debbono essere svolte, a parere del Collegio, rispetto alla posizione di MA, il cui ricorso (motivo n. 2) sviluppa anch'esso la tesi del travisamento della prova, per avere la Corte d'appello ritenute irrilevanti deposizioni sull'effettiva attività di MA, che invece, secondo la 155 Jes difesa, ne avrebbero dimostrato il ruolo non di agente, ma di effettivo imprenditore-intermediario, che egli rivendica. Anche in questo caso, fermo restando quanto già sottolineato nel paragr. 19.4.6. (cui si fa rinvio), va osservato che si tratta in realtà di censure che investono la valutazione del contenuto delle prove dichiarative, la quale, invece, non può essere sindacata in sede di legittimità quando, come nella specie, sia sorretta da una motivazione che non appare illogica in modo manifesto. D'altra parte, le diverse deposizioni testimoniali invocate nel ricorso in chiave difensiva riferiscono soltanto quanto poteva constare alla controparte statunitense del duo MA-DI. In altre parole, non è manifestamente illogico quanto rilevato ALla sentenza impugnata, ossia che i produttori, i quali avevano contatti con MA, non potevano ovviamente che riferire quanto a loro appariva, e cioè un MA che si presentava ad essi nella sua veste professionale di intermediario, per qualunque trattativa. Di conseguenza, non è, ad esempio, in insanabile contrasto con la tenuta logica delle conclusioni probatorie della sentenza impugnata il fatto che testi, quali SI, IL e HN (motivo n. 2.3.1.), nei passaggi delle deposizioni evidenziati nel ricorso, riferiscano dell'assenza di limiti di prezzo apposti ALla major alienante ad MA nella successiva rivendita dei diritti. Il Collegio ritiene che si tratta di profili che non incidono in alcun modo sulla realtà del rapporto sottostante (per come ricostruito ALla sentenza impugnata) tra MA e DI, per la quale egli agiva, mentre non è di per sé idoneo ad inficiare di manifesta illogicità la ricostruzione del giudice di merito il fatto che in ipotesi, a sua volta, MA (peraltro in un quadro di notevole complessità dei ruoli di alcuni protagonisti) possa avere tratto benefici economici ulteriori ALla rivendita di diritti ad altre controparti, in paesi diversi, svolgendo propria attività professionale anche in concomitanza con operazioni concluse quale sostanziale agente di DI. Invero, che tutto questo sia o meno compatibile con quanto la Corte d'appello ha ritenuto dimostrato in ragione di altre emergenze probatorie, è una questione che può trovare PAzio nel giudizio di legittimità soltanto se (e nei limiti in cui) eventualmente manifesti una evidente incoerenza nel ragionamento accolto in sentenza. Ritiene invece il Collegio che non siano ravvisabili vizi di manifesta irragionevolezza nella motivazione della Corte d'appello, la quale dà addirittura per presupposta la non conoscenza della realtà di quello specifico rapporto con DI, al di fuori di una ristrettissima cerchia di soggetti che ne erano messi al corrente. Analoghi rilievi possono svolgersi in ordine all'altra argomentazione svolta nel ricorso MA con riferimento alla relazione NA (punto 3.2 del motivo 2). In quella relazione, invero (a parte tutte le considerazioni circa le strategie 156 commerciali della compagnia PA a livello internazionale, che non rilevano direttamente in questo giudizio), si fa riferimento all'attività professionale tipica di intermediatore dello SS MA, la quale però non è disconosciuta ALla Corte d'appello e della quale, peraltro, in buona sostanza, nessuno degli elementi posti in evidenza mostra la incompatibilità con l'ipotesi d'accusa, che, invece, si basa su altre fonti. Allo SS modo, riguardano la valutazione di merito non sindacabile in questa sede e non evidenziano profili di manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte d'appello ha sorretto il suo giudizio conclusivo, le altre considerazioni svolte nel ricorso sulla interpretazione (o re-interpretazione) della corrispondenza PA e sulla possibile trattativa condotta da ZA;
oppure sulla maggiore o minore attendibilità del teste CA;
o ancora sulla valutazione delle dichiarazioni di IA e di De IS (motivo n. 2, n.
3.3. e n. 3.4.); di NZ (motivo n. 3.5., già esaminato); di OR (motivo n. 3.6., già esaminato); e di ES (motivo seguente, anch'esso numerato come 3.6.). 20.6. Non dissimile AL metodo già riscontrato negli altri mezzi d'impugnazione esaminati, è il metodo seguito anche AL ricorso TT, nelle parti volte a contrastare la sentenza in punto di valutazione dei risultati probatori. Anche qui, nel richiamare quanto esposto nel paragr. 19.4.11. (cui si fa rinvio), va ribadita la infondatezza del motivo n.
6 - pur esso orientato a denunciare «travisamento della prova, omessa motivazione su punti decisivi della controversia e motivazione contraddittoria» - il quale segue il medesimo schema di rilevare, in premessa, che «Quanto alle fonti orali citate in sentenza a conferma del fittizio ruolo assunto ALla società IM, alcune testimonianze appaiono totalmente travisate, altre carenti nella loro ricostruzione e comunque irrilevanti», per poi osservare che «Si riportano di seguito le conclusioni della Corte sulle singole testimonianze al fine di evidenziare quell'errore idoneo ad inquinare "la trama motivazionale dell'intero provvedimento stravolgendola al punto di disarticolarla, con la conseguenza di rendere ictu oculi errato il risultato decisorio raggiunto su un punto rilevante e perciò decisivo ai fini della decisione"». In particolare, il motivo inizia anch'esso con l'esame della deposizione della teste IN BA, riportando il contenuto valutativo della sentenza della Corte d'appello, e cioè che «Secondo la decisione impugnata, "da quanto affermato ALla BA si ricava che IM svolgeva solo mansioni del tutto strumentali"». Quindi si censura questo giudizio e si esprime un giudizio contrapposto, ossia che «In realtà la teste, sentita all'udienza del 20.02.2007, non ha offerto alcuna 157 indicazione in tal senso etc. ...". "Per apprezzare la portata della testimonianza, pur valorizzata in sentenza, è sufficiente riportare la seguente risposta: 'A Malta io non lo so se ci fosse semplicemente, penso, un ufficio, non lo so. Io non avevo contatti con Malta'. Risposta ALla quale non può ricavarsi che IM svolgesse mansioni del tutto strumentali etc. ...». Si tratta evidentemente di (rispettabili) giudizi soggettivi e di censure alle valutazioni del giudice del merito, ma non di travisamento della prova o di un vizio di manifesta illogicità nel ragionamento seguito ALla Corte d'appello nella sua ricostruzione dei fatti. Va, dunque, rilevato che anche il ricorso TT prosegue con l'esame della deposizione ON e poi, via via, con quelle degli altri testi, secondo uno schema argomentativo che presenta i medesimi caratteri salienti già evidenziati nel ricorso SC e nel ricorso MA. Pertanto, anche in ordine a questo ricorso valgono le medesime considerazioni dianzi svolte e che qui, pertanto, è sufficiente richiamare. 20.7. Per quanto riguarda infine il ricorso ZA, fermo restando quanto già dedotto in precedenza in relazione agli altri motivi, può comunque affermarsi che tutte le censure con esso proposte del resto intitolate quasi integralmente - come «omessa, contraddittoria motivazione» - attengono ad aspetti strettamente di fatto e di merito pieno, anche là dove (apparentemente) è dedotta una violazione di legge, come, ad esempio, nel motivo n.
2-d) (censura sull'art. 110 cod. pen.) o nel motivo n.
6. Rileva questa Corte che lo svolgimento dell'intero ricorso ZA si incentra su un argomento essenziale, ripartito in tre sotto-argomenti: ZA era - (semplicemente) un dirigente e poi un consulente «in proprio» operante negli USA per ST anche se «con il nome» di NC OR, comunque preposto (solo) all'acquisto dei diritti TV presso le majors;
egli era dunque in - definitiva un procacciatore, all'oscuro dei passaggi successivi, e dei ricarichi fittizi attraverso le diverse società di comodo e i c.d. subcontratti;
- pertanto, non può essergli ascritto, a titolo concorsuale, un contributo (consapevole) alla frode fiscale, operata successivamente. Questi argomenti sono svolti pressoché esclusivamente secondo uno scrutinio che in sostanza si chiede a questa Corte di legittimità di svolgere riferito al piano del materiale probatorio, ossia con - una sorta di excursus su affermazioni rese o mancate, ciò che hanno detto ma - anche ciò che non hanno detto dei testimoni, o dello SS ZA, o di coimputati e segnatamente di BE, deceduto. Il ricorso, pertanto, al di là della mole e della congerie di stralci di elementi di prova e di richiami ad atti (peraltro spesso nella forma del discorso indiretto) non deduce in alcun punto un vero e proprio travisamento della prova o del fatto ma solo prospetta una lettura le 158 d diversa di alcune risultanze. Per di più, innumerevoli volte, il ricorso si indirizza verso la decisione di primo grado anziché verso quella di appello, ed anzi, ripetutamente, fa pure riferimento a dichiarazioni rese al PM, piuttosto che al seguito del dibattito processuale nei due gradi. In sostanza, i motivi in punto di prova dichiarativa contengono tutti critiche di puro merito alla valutazione che la Corte d'appello ha fatto di alcune testimonianze e prospettano una diversa lettura delle stesse (come, ad esempio, della testimonianza TT, ALla quale il giudice del merito ha tratto la «riconducibilità» a ZA e poi a BE del settore deputato all'acquisto dei diritti). Anche per il ricorso del ZA, valgono le osservazioni già formulate in relazione agli altri ricorsi a proposito della censura sulla testimonianza NA, con la quale si osserva che la teste, che pure è la fonte dell'accusa (giacché parla del giro e del meccanismo di frode;
dell'invito di BE di «picchiare con i prezzi»; del trafugamento a NO della contabilità ONE e dei contratti master»; degli incontri ad Arcore tra SC e i vari protagonisti), benché a conoscenza della componente «chiusa» e segreta dell'architettura di assieme, in sostanza pur pressata AL PM non avrebbe fatto il nome di ZA come - - incluso alla pari in quel contesto. Può però sul punto osservarsi che le articolate dichiarazioni della NA sono state valutate dai giudici del merito congiuntamente alle altre dichiarazioni testimoniali che individuavano in ZA una figura «sostanziale», deputata a trattare con le majors ME anche in accordo diretto e personale («accesso diretto») con SC, fino al 1997, mutando la veste formale da acquirente/mandatario per il gruppo a consulente ma mantenendo la continuità dell'incarico, con acquisti talvolta su segnalazione di IL, e con interventi a «tutela» della posizione di MA, su input di SC. E può ancora rilevarsi che ALla frammentaria valorizzazione di ciò che in sentenza non è detto non si deduce necessariamente la non implicazione di ZA. 20.8. Alla luce di quanto fin qui considerato, va, dunque, affermata la infondatezza di tutti i motivi dedotti dai ricorrenti in ordine all'eccepito travisamento della prova. Inoltre, possono farsi le seguenti due notazioni generali e conclusive. In primo luogo, va riaffermato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico, complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307/03 del 159 Як 26/09/2002, ELvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica quando come nel caso in esame - i giudici di secondo grado esaminano - le censure proposte dagli appellanti con criteri omogenei a quelli usati AL primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione. Si è in presenza, dunque, anche AL punto di vista argomentativo, di una c.d. doppia conforme di merito, ossia della conferma specifica in punto di apprezzamento delle prove data ALla Corte d'appello alla sentenza di primo grado, con un giudizio tipicamente di merito coincidente con quello del Tribunale. E' vero che questo presupposto non muta la natura delle questioni da esaminare, ma l'adesione critica del giudice d'appello, preposto proprio al controllo di quel giudizio, vale a rimarcare che l'ulteriore sindacato rimesso al successivo grado di giudizio deve svolgersi nei confini di pura legittimità, ossia limitatamente ad eventuali errori di diritto o ai vizi di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. In secondo luogo, l'apprezzamento della prova impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso AL generale contesto probatorio. E' quindi necessario verificare se i singoli elementi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale (Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010, Isoa, Rv. 248128; Sez. 6, n. 8314 del 25/06/1996, Cotoli, Rv. 206131). E questa esigenza di una applicazione rigorosa del principio di valutazione globale e complessiva del contesto, si impone a maggior ragione qualora le risultanze istruttorie presentino natura indiziaria. Da tale valenza unitaria del contesto probatorio ed indiziario consegue poi che non è consentita una parcellizzazione della loro valutazione, come quella proposta in alcuni passi dei ricorsi in esame. 21. Nel quadro motivazionale della sentenza impugnata si attribuisce un ruolo argomentativo di rilievo alla consulenza svolta per il pubblico ministero ALla MG AU s.p.a (pag. 124). Le difese, richiamando le relazioni e le diverse conclusioni cui erano invece giunti i propri consulenti di parte, avevano censurato le risultanze del consulente dell'accusa ed avevano chiesto che fosse disposta AL giudice una perizia contabile. Con i ricorsi viene ora eccepito il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della consulenza del pubblico ministero ed altresì prospettata la violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. per non essere stata disposta una perizia d'ufficio. A questo proposito devono preliminarmente ricordarsi le considerazioni svolte sul punto ALle sentenze di merito. Già il Tribunale, con la sentenza di primo le 160 fr EZ grado, aveva qualificato come irrilevante la questione relativa alla contestata congruità del valore dei diritti pervenuti a DI nel 1993 a seguito del conferimento da ReteTA, per la ragione che si trattava di questione estranea alla residua imputazione a carico dei ricorrenti. Ora, questa decisiva argomentazione non è stata oggetto di specifica censura, in quanto nel ricorso SC ci si limita, incidentalmente, ad invocare un passaggio della sentenza di appello in cui si fa menzione della cessione dei diritti già di ReteTA a DI, ma solo per rilevare come i costi storici sostenuti da ReteTA non fossero stati a loro volta disvelati e non già perché si trattasse di elemento rifluente (sia pure indirettamente) sulle false dichiarazioni dei redditi in esame. Difetta, quindi, nel ricorso una specifica indicazione delle ragioni per le quali sarebbe stata necessario, per tali profili, l'espletamento di una perizia. La difesa ha poi evidenziato la necessità di rideterminare gli ammortamenti, in caso di frazionamento dello sfruttamento dei diritti, col criterio c.d. della competenza. Anche questa necessità, peraltro, è soltanto prospettata senza tuttavia replicare alla considerazione di base dei giudici del merito, e cioè che la tesi difensiva è inesatta perché fondata sull'erroneo presupposto di considerare le transazioni in questione come reali operazioni commerciali. EL resto, la Corte d'appello, ha altresì evidenziato che anche qualche consulente di parte aveva riconosciuto la marginalità del tema nel periodo considerato in imputazione. Più in generale, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato: che la perizia ha carattere «neutro», in quanto mezzo sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice;
che il giudice è tenuto a disporre l'acquisizione di una perizia solo - quando ciò sia indispensabile ai fini della decisione;
che il giudice ha altresì il - dovere di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere, oltre che in ordine all'apprezzamento in concreto degli elementi di fatto sui quali la richiesta perizia dovrebbe esprimersi. Alla luce di questi consolidati principi, i motivi di ricorso sul punto non integrano alcun vizio di legittimità rilevabile in questa sede, in quanto i giudici del merito hanno adempiuto ai ricordati compiti di esame e valutazione con una motivazione che, a parere del Collegio, non può ritenersi né inadeguata né manifestamente illogica. D'altra parte, la perizia che le difese hanno sollecitato dovrebbe tendere, in д sostanza, non alla esplicazione di dati documentali oggettivi, bensì ad una diversa valutazione che si vorrebbe sostituire a quella che, invece, compete naturalmente al giudice del merito, il quale nella specie ne ha dato conto con una congrua ed adeguata motivazione, anche sotto il profilo della non necessità di m una perizia d'ufficio. Può poi osservarsi che non appaiono fondate nemmeno le critiche sollevate y ди 161 rispetto alla consulenza svolta per il pubblico ministero ALla MG (relativamente al metodo, ai dati riscontrati ed alle conclusioni) e, di conseguenza, rispetto al ragionamento svolto in sentenza sulla base dei risultati di questa consulenza. In particolare, il ricorso SC censura una delle conclusioni della sentenza impugnata sostenendo che questa, per qualificare l'utilità o meno di IM, farebbe riferimento a maggiorazioni di costo (pari a US$ 368.510.000) comprensivi per oltre il 50% dell'annualità 1994, che però è estranea alla imputazione. Sul punto però il Collegio condivide quanto osservato AL RE generale nella sua requisitoria, ossia che la motivazione non contiene contraddizioni argomentative о errori di prospettiva, in quanto la stessa Corte d'appello sottolinea espressamente di avere incluso in quel computo un anno, per il quale le cessioni dei diritti non rientrano tra quelle la cui fatturazione incide sulla residua imputazione, esclusivamente al fine di dimostrare il consistente vantaggio economico delle interposizioni fittizie. Sul punto, infatti, la sentenza impugnata ha testualmente osservato con una considerazione che non può ritenersi manifestamente illogica - che «... le ben minori somme indicate nell'imputazione non sono che le ultime propaggini (le quote di ammortamento indicate nelle dichiarazioni fiscali che da ultimo le contemplavano) di tale più complessivo riPArmio fiscale». ritenendole infondate conLa Corte d'appello, inoltre, ha anche esaminato adeguata motivazione le obiezioni metodologiche mosse ALle difese alla consulenza del PM, le cui conclusioni sono state quindi recepite ALla sentenza certamente in maniera critica. In tal modo, ad esempio, è stato recepito ALla consulenza l'accertamento sul ruolo delle società rientranti nel c.d. comparto B di ST nel 1994, ma anche nel 1995, e cioè di NC OR, di TU ON e di UN ON, rilevando che la prima acquistava i diritti ALle majors negli Stati Uniti, li rivendeva alle altre due società, che a loro volta li cedevano ad altre del Gruppo ST/DI, in assenza di valide ragioni economiche che giustificassero i reiterati passaggi tra società facenti capo alla medesima proprietà dell'acquirente finale. Altre censure metodologiche sono state sollevate ALla difesa SC д relativamente alle società AT e EL, e ALla difesa ZA relativamente alle società EN IO e RO CA, a proposito delle quali è sufficiente fare rinvio a quanto già rispettivamente evidenziato nei paragr. 19.4.4., 19.4.5., 19.4.7. e 19.4.8. Ne consegue, quindi, la infondatezza del motivo n. 7 del ricorso TT e del motivo n. 29 del ricorso SC. Allo SS modo, hanno carattere meramente assertivo le argomentazioni (svolte nel motivo n. 1 del ricorso ZA) sulla ignoranza della mutevole 162 Яч denominazione delle società «NC» che sono state ricostruite ALla consulenza del PM e sull'atteggiamento soggettivo di buona fede dell'imputato. Si tratta in sostanza di censure aspecifiche e che investono peraltro valutazioni di fatto. 22. Da parte delle difese, in particolare, da quella dell'imputato SC, si è molto insistito, ai fini di escludere i profili di responsabilità, su due decisioni, rispettivamente l'una del GU del Tribunale di MI del 18/10/2011, l'altra del GU del Tribunale di OM del 27/06/2012, rappresentandosi una incompatibilità, sia in fatto che in diritto, con la motivazione della sentenza impugnata. 22.1. La sentenza del GU del Tribunale di MI del 18/10/2011. Il GU del Tribunale di MI, all'udienza del 18/10/2011, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di SC LV in ordine ai reati di appropriazione indebita pluriaggravata e continuata, e di frode fiscale continuata, reati commessi a MI fino al 30/09/2009, per non aver commesso il fatto. Il ricorso del PM avverso la decisione è stato rigettato ALla Corte di Cassazione con sentenza del 18/05/2012 n. 24075, per come meglio si vedrà in seguito. Osserva questa Corte di legittimità che, in realtà, tale decisione non incide in alcun modo e sotto qualsiasi profilo, sulle vicende del procedimento in questione per i seguenti motivi. Premette, innanzitutto, il GU che "il necessario punto di partenza per la verifica della sussistenza o meno degli elementi indispensabili per procedere al rinvio a giudizio dell'imputato LV SC è costituito ALl'esatta delimitazione temporale dei fatti oggetto del presente procedimento. In tal senso, la lettura della formulazione dei capi di imputazione consente di circoscrivere gli addebiti contestati a LV SC al periodo 2002-2005 quanto ai fatti di appropriazione indebita contestati al capo a) della rubrica, con l'individuazione del primo episodio alla data del 27/09/2002, ed al periodo 2005-2009 quanto al reato di frode fiscale di cui all'art. 3 d. lgs n. 74/2000 contestato al capo c) della rubrica (pag. 12). Aggiunge poi il GU: "l'esame delle fonti di prova indicate AL PM a sostegno della richiesta di rinvio a giudizio non consente di individuare alcun concreto elemento probatorio da cui possa evincersi una partecipazione materiale o anche soltanto morale di LV SC, ai reati per cui si procede temporalmente circoscritti, come si è in precedenza evidenziato al periodo compreso tra gli anni 2000 e 2009. Ed invero, si tratta in prevalenza di materiale riferibile a fatti relativi al periodo storico compreso tra l'anno 1988 e l'anno 1999, che, come si è 163 In и Л detto, costituisce oggetto di altro procedimento penale c.d. "diritti" attualmente in corso di svolgimento davanti alla prima sezione penale del Tribunale di MI" (pag. 12). A dimostrazione del suo assunto il GU passa in rassegna numerose fonti di prova specificando che esse, proprio perché riferite al altro giudizio in corso concernente un segmento precedente, non potevano essere utilizzate per altro processo relativo a periodi successivi. Ritiene così "fuori dai confini temporali che circoscrivono i fatti oggetto di imputazione in questo procedimento" moltissime di quelle risultanze, orali e documentali, che sono state prima esaminate, tra le quali, la email di D. LB, le dichiarazioni di TT, di NA, di BA, di OR, di NZ ecc, "che sono estranee ai fatti per i cui oggi si procede" (pagg. 15-16). Sulla base di tale analisi delle risultanze processuali, il GU perviene ad affermare che "nel caso in esame non è stato offerto AL PM alcun elemento probatorio preciso e concreto che possa considerarsi apprezzabilmente significativo dell'esistenza in capo all'imputato LV SC di reali poteri gestori della società DI nel periodo di riferimento per cui si procede" (pag. 28). Conclude il GU che "tale essendo il complessivo compendio probatorio non si ritiene sussistano le condizioni per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato LV SC, atteso che i riferimenti a quest'ultimo, evincibili ALla poderosa mole di atti depositati AL PM sono essenzialmente relativi al periodo temporale coperto ALle imputazioni del processo "diritti" in corso di celebrazione davanti alla prima sezione penale del Tribunale di MI" (pagg. 27-28). È evidente, quindi, che la semplice lettura della motivazione della sentenza del GU rende del tutto priva di rilevanza nei confronti della posizione del SC la decisione del GU basata su atti successivi - o meglio sulla non produzione da parte del P.M. di atti relativi alla posizione del SC per il periodo oggetto del giudizio di quel GU - e che esclude ALla sua valutazione la "poderosa mole" di atti relativa al processo "diritti" demandata al Tribunale nell'ambito del presente procedimento. La circostanza poi che la Corte di Cassazione abbia rigettato il ricorso del PM contro tale decisione non toglie e non aggiunge nulla alla conclusione del GU ritenuta aderente alle risultanze processuali valutate AL giudicante in maniera "tutt'altro che illogica e incompleta" (pag. 8 sent. cit.). Basterà qui osservare che la Corte di legittimità a pag. 7 così motiva: "Il PM censura tale conclusione osservando che il GU aveva omesso di considerare che i fatti e le condotte fraudolente successive al 1999 riverberavano i propri effetti anche negli anni successivi, ma la censura risulta infondata perché trascura di considerare che la motivazione impugnata non nega tale evenienza bensì la 164 и Л restringe sul piano probatorio ai soggetti che risultano coinvolti nelle condotte contestate, osservando che AL 2000 in poi non emergono, nel presente procedimento, comportamenti diretti o indiretti di LV SC nell'ambito del così detto "sistema di frode", atteso che il materiale probatorio risulta essere in prevalenza "riferibile a fatti relativi al periodo storico compreso tra l'anno 1988 e l'anno 1999 che, come si è detto, costituisce oggetto di altro procedimento penale, c.d. "diritti" in corso di svolgimento". Per mera completezza si osserva che il GU del Tribunale di MI, con separato decreto, ha disposto il rinvio a giudizio degli altri imputati con la seguente motivazione: "Il sistema di acquisto dei diritti televisivi da parte di DI s.p.a. nel periodo AL 1994 al 1999 prevedeva l'intermediazione di una serie di società in prevalenza straniere localizzate in paesi cosiddetti off-shore. Nello specifico si trattava, da un lato, delle società appartenenti al comparto riservato ed al comparto estero della ST, tra cui. per citare le più importanti, NC OR LI, TU ON EN LI, UN ON LI con sede nelle Isole Vergini Britanniche, NC ON LI e NC OR ON LI pure - aventi sede nelle BV- nonché NA IA ICs LI, società maltese controllata da DI. Accanto a tali società erano coinvolte nell'intermediazione per la compravendita dei diritti di trasmissione televisiva da parte di DI ulteriori società che stipulavano i contratti di acquisto con le major e gli altri produttori e distributori di diritti televisivi, tra cui le società riconducibili a AN MA - LT RA LI, AR OL LI, EA ER TD, EL LI e MP RA TD- quanto ai diritti di provenienza PA TU, la società DU NA LI, riconducibile ad LF OM, quanto ai diritti di provenienza EN TU OX, ed infine la società irlandese EN, ON LI, riconducibile a RG DA GR. Secondo le risultanze delle indagini, gli acquisti dei diritti televisivi venivano effettuati attraverso il frazionamento del periodo di licenza definito - contrattualmente con le major - in più periodi di durata inferiore che costituivano poi oggetto di successivi trasferimenti alle società italiane del Gruppo ST/DI attraverso appositi contratti: tale frazionamento avrebbe prodotto, nei cosiddetti "subcontratti", una maggiorazione dei relativi prezzi tale da rendere i costi sostenuti da DI complessivamente superiori rispetto ai costi originari definiti contrattualmente con le major o gli altri fornitori: fino all'anno 1998 la gestione amministrativa dei contratti e dei relativi rapporti con i fornitori era curata ALla struttura amministrativa italiana del Gruppo ST/DI e ALla struttura amministrativa di NO. Quest'ultima 165 faceva capo, fino all'anno 1995, alla ST IC S.A. - società del comparto estero del gruppo ST ed in seguito, ALl'anno 1995 all'anno 1999, alla - società maltese NA IA ICs LI (IM). Secondo la prospettazione accusatoria attraverso questo complesso "sistema di frode", escogitato fin dagli anni '80, in particolare attraverso l'intermediazione asseritamente fittizia delle società schermo riconducibili a AN MA, sarebbe stata fornita un'apparente giustificazione alla lievitazione dei costi per l'acquisto dei diritti di trasmissione televisiva da parte di DI ed al conseguente esborso di somme di denaro superiori a quelle realmente necessarie, sì da consentire la costituzione e l'incremento di fondi extracontabili nonché l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative ai redditi di DI s.p.a., di valori più bassi di quelli reali. Con riferimento ai fatti fin qui richiamati, nell'ambito del procedimento n.22694/01 R.G.N.R. è stato emesso in data 7.07.2006 decreto di rinvio a giudizio a carico, tra gli altri, di AN MA, LV SC, LE IE, RG DA GR, PA EL UE, IE ZA ed è in corso di celebrazione il relativo processo davanti al Tribunale di MI. Quanto al presente procedimento, cosiddetto "RA", le indagini sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio presentata AL P.M. in data 8 aprile 2010 sono nate a seguito della trasmissione all'Ufficio di Procura da parte delle Autorità degli Stati Uniti d'America di documentazione bancaria riferita al conto della società LT RA TD di AN MA presso Sanwa Bank Los Angeles relativamente al periodo 2000-2002. L'esame di tale documentazione ha consentito di evidenziare l'esistenza di una serie di trasferimenti, ripetuti e di ingente ammontare, posti in essere da LT RA TD in favore di una serie di conti aperti in Svizzera - conti denominati "Leonardo", "Pache/CE", "Clock "Trattino", "Litoraneo", "Soriso", "Telologico" ed in prevalenza riconducibili a dirigenti e/o consulenti delle società del Gruppo DI nell'ambito della compravendita di diritti televisivi, tra cui gli odierni imputati ER CE, GA BA, NN IL, IE ZA ed il socio di quest'ultimo, RG DA GR, nei confronti di alcuni dei quali è stata anche avviata un'indagine per reati di riciclaggio in Svizzera: ivi, peraltro, sono state in seguito individuate ALle autorità elvetiche ulteriori ingenti Z disponibilità (circa 150 milioni di franchi svizzeri) presso PUBS di NO, facenti capo a società ed entità riconducibili a vario titolo a AN MA. Il complesso di tali elementi ha indotto gli inquirenti ad ipotizzare che i suddetti versamenti di denaro costituissero una "moALità di restituzione" di una parte dei proventi ottenuti da AN MA attraverso la vendita di prodotti televisivi a prezzi gonfiati a società del Gruppo DI. In particolare, in ragione dell'epoca 4оц 166 of temporale dei trasferimenti di denaro analizzati (2000-2002), gli illeciti nella compravendita dei diritti di trasmissione televisiva sarebbero stati realizzati nelle transazioni intervenute tra la MP RA di Dublino ["nuova società- schermo" di MA, amministrata da DD AN YU e IN HS Y- UN e RA s.p.a. ed in seguito RTI s.p.a., ovvero le società del Gruppo DI che, all'esito della ristrutturazione dell'area diritti intervenuta nell'anno 1998, avevano preso il posto della controllata maltese IM nell'attività di acquisizione dei diritti. Ulteriori elementi probatori a sostegno dell'impostazione accusatoria, essenzialmente tendente ad affermare la persistente operatività anche nel periodo 2000-2005 del "sistema di frode" sopra sinteticamente descritto, sono emersi ALla consulenza tecnica di MG AU s.p.a. del 10.09.2009 [relativa alle operazioni di acquisto dei diritti televisivi di provenienza estera per il mercato italiano;
effettuate AL Gruppo DI s.p.a. negli anni 1999-2005 attraverso RA s.p.a., incorporata in R.T.I. s.p.a. ALla data 11.12.2002. Secondo quanto accertato dai consulenti del P.M. con specifico riferimento alle società richiamate nei capi di imputazione oggetto della richiesta di rinvio a giudizio, RA s.p.a. e R.T.I. s.p.a., società controllate da DI s.p.a., hanno acquistato diritti televisivi, tra la data 1 gennaio 1995, ed il 31 dicembre 2005, tramite la società MP RA LTD di AN MA, quanto ai diritti 1 di provenienza PA e ad altri diritti dei quali non è stato identificato il fornitore originario, e tramite la società OV ON TD subentrata - alla EN ON TD- riconducibile RG DA GR e DA ZA. In entrambi i casi i consulenti hanno rilevato una maggiorazione dei costi sostenuti da RA s.p.a. e R.T.I. s.p.a. per l'acquisto dei diritti televisivi rispetto ai prezzi applicati dai fornitori originari. Da ciò, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbe derivata, anche per gli anni di riferimento delle imputazioni oggetto del presente giudizio, l'indicazione di elementi attivi inferiori al reale nelle dichiarazioni fiscali consolidate" relative redditi di DI s.p.a., con specifico riferimento ai redditi di pertinenza della controllata R.T.I. (s.p.a.). Sulla scorta di tali dati si giustifica il rinvio a giudizio degli imputati AN MA, ER LV SC, LE IE, RG DA GR, IE ZA, ER CE, GA BI, NN IL, DD AN EI Yu, IN HS Y-CH e PA EL UE con riferimento ai reati loro rispettivamente addebitati nella richiesta di rinvio a giudizio. R 167 Jaz Giova a questo punto precisare che i fatti di appropriazione indebita aggravata contestati al capo a) fino alla data del 27.02.2004 sono prescritti. Ed, invero, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005 che ha modificato l'art. 158 c.p., eliminando la disposizione secondo cui, nell'ipotesi di reato continuato, il termine di prescrizione decorre ALla cessazione della continuazione, risulta complessivamente più favorevole, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione per il reato di cui all'art. 646 c.p., la disciplina introdotta ALla legge sopra citata. I fatti commessi in data 27.02.2004 risultano quindi prescritti, per decorso del termine ordinario di anni 6, alla data del 27.02.2010, ovvero prima della richiesta di rinvio a giudizio depositata in data 8.04.2010 e prima della sospensione del presente procedimento disposta con ordinanza del 24.06.2010. Pertanto va emessa sentenza di non luogo a procedere nei confronti di AN MA, IE ZA, ER CE e GA BI in ordine al capo a), limitatamente ai fatti di appropriazione indebita consumati fino alla data del 27.02.2004, perché estinti per intervenuta prescrizione. Per i fatti successivi alla data sopra indicata con separato decreto viene disposto il rinvio a giudizio degli imputati cui tali reati sono addebitati, tra cui va ricompreso anche ER CE" (pagg. 9 - 11)." 22.2. La sentenza del GU del Tribunale di OM del 27/06/2012. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla invocata rilevanza in questo procedimento della sentenza del 17/06/2012 con la quale il GU del Tribunale di OM dichiarato non luogo a procedere nei confronti di RA AN, CH ME YU DD, MA HU SU IN, in ordine al reato loro ascritto sub A), limitatamente alle fatture emesse sino al 27 dicembre 2004, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
nei confronti dei suddetti imputati in ordine al reato loro ascritto sub A), in relazione alle fatture emesse in data successiva al 27 dicembre 2004, perché il fatto non sussiste;
nei confronti di DA RO RG e NZ IE in ordine al reato loro ascritto sub B) perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
nei confronti di ER ER LV, ER LV, TI DR, IO GA,'BI UI e AT UA in ordine al reato loro ascritto sub C) n. 1 perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione;
nei confronti di д ER ER LV, ER LV, TI DR, IO GA, BI UI e AT UA in ordine al reato loro ascritto sub C) n. 2 perché il fatto non sussiste;
nei confronti di ER ER LV, ER LV, TI DR, IO GA, BI UI e AT UA in ordine al reato loro ascritto sub D) perché il fatto non sussiste. M 168 Яц Per una migliore comprensione dei fatti, va precisato che: - il reato sub a) ascritto a AN MA, DD AN EI IU, HS AI CH HA è quello di false fatturazioni (artt. 110, 81 cpv. c.p. e art. 8 d. lgs. n. 74/2000), così come di false fatturazioni è il reato sub b) ascritto a RG DA GR e IE ZA. Reati accertati in OM negli anni 2004 2005, - epoca delle dichiarazioni. In particolare, "Le fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti utilizzate, nell'assunto accusatorio, mediante indicazione nelle dichiarazioni dei redditi erano, in particolare, quelle che, sempre in contestazione, si assumeva essere state emesse, da un lato, da AN MA, DD AN EI Yu e AY CH HS in relazione alla fittizia interposizione nell'acquisto di diritti di sfruttamento dì prodotti cinematografici e televisivi commercializzati ALla PA TU PO in favore di RA PA e, successivamente, di Rti Spa operata attraverso le società WI RA e EL che cedevano tali diritti alla MP RA TD che, a sua volta, li rivendeva, a mezzo di contratti stipulati in TA a Rti PA a prezzo maggiorato rispetto al costo di acquisto originario, senza che fosse svolta effettiva attività di agente o intermediario (capo A) e, ALl'altro, da RG AL GR e ZA IE in relazione alla fittizia interposizione nell'acquisto di diritti di sfruttamento di prodotti cinematografici e televisivi commercializzati ALla EA TU e da altre MA estere in favore di RA PA e, successivamente, di Rti Spa, attraverso la società EN ON BV che li cedeva a OV ON che, sua volta, li rivendeva, a mezzo di contratti stipulati in TA, a mezzo di contratti stipulati in TA, a Rti PA a prezzo maggiorato rispetto al costo di acquisto originario, senza che fosse svolta effettiva attività di agente o intermediario capo B: (cfr. pag. 3, sent. n. 12300/13 Corte di Cassazione)"; -il reato sub c) ascritto a ER LV SC, LV SC, DR TI, EL BI, IU IE e UA CA è quello di cui agli artt. 81,110 n.1 c.p. e art. 2 d. lgs. n. 74/2000, suddiviso in due parti, (C1 e C2) secondo quanto risulta AL seguente capo di imputazione: Indicavano, al fine di evadere le imposte sui redditi, 1) nella/dichiarazione (Mod. Unico 2004 SC) di RTI PA relativa all'annualità 2003 elementi passivi fittizi, quali valori degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, pari ad euro 7.793.775, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi a) e b), recanti sia l'indicazione di soggetti fittiziamente interposti rispetto a quelli fra cui si era svolta realmente l'operazione commerciale, sia l'indicazione di corrispettivi maggiorati di dollari USA 22.004.745 rispetto a quelli reali;
169 ли 2) nella dichiarazione (Mod. Unico 2005 SC) di RTI PA relativa all'annualità 2004, poi confluita nella dichiarazione consolidata IN 2005, elementi passivi fittizi quali valori degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali pari ad euro 8.581.433 avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi a) e b), recanti sia l'indicazione di soggetti fittiziamente interposti rispetto a quelli fra cui si era svolta realmente l'operazione commerciale sia l'indicazione di corrispettivi maggiorati di dollari 26.558.334 rispetto a quelli reali. In OM il 26.10.2004 (data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2003) e il 26.10.2005 (data di presentazione della dichiarazione per l'anno d'imposta 2004, confluita nella dichiarazione consolidata ST 2005) - infine il reato sub d) ascritto alle medesime persone è quello previsto all'art. 3 d. lgs. n. 74/2000. In OM il 26/10/2005 (data di presentazione della dichiarazione consolidata ST 2005 per l'anno d'imposta 2004). È agevole constatare come anche tale processo riguardi fatti e periodi diversi da quelli oggetto del presente processo (come diversa è la maggior parte degli imputati), e costituisce, come sottolinea il GU, (pag. 12), una "costola"del procedimento ambrosiano noto con il termine "RA" di cui alla sentenza del GU del Tribunale di MI del 18/10/2011 (in ordine al quale si è prima rilevata l'assoluta irrilevanza ai fini del presente processo); esso costituisce, per l'esattezza, uno stralcio di quel procedimento per fatti di frode fiscale posti in essere da R.T.I. S.p.A. e ST S.p.A. nell'ambito delle dichiarazioni concernenti le annualità fiscali 2003-2004 su rilievo che entrambe le aziende suddette avevano domicilio fiscale in OM. Tale processo stralcio, come ancora sottolinea lo SS GU, (pag. 9), era differente AL procedimento principale RA sia "sotto il profilo soggettivo", sia "sotto quello della qualificazione giuridica dei fatti di frode fiscale", sia "sotto l'ancor più rilevante profilo - quello di ordine oggettivo - relativo ai titoli di reato contestati". Nessuna rilevanza ha, poi, la circostanza che il ricorso del PM avverso la sentenza di non luogo a procedere sia stato dichiarato inammissibile ALla Corte di Cassazione con sentenza n.12300/13 del 06/03/2013. È sufficiente leggere la motivazione posta ALla Corte a base della declaratoria di inammissibilità per rendersi conto della sua irrilevanza nel presente procedimento: "Deve premettersi che il giudice dell'impugnato provvedimento, oltre ad avere pronunciato sentenza di non luogo a procedere per insussistenza del fatto in relazione ai capi C) (in esso compreso, oltre al capo C n. 1, il capo C n. 2 menzionato in principio) e D) dell'imputazione, ha, altresì, pronunciato sentenza di non luogo a procedere anche per i capi A) e B) dell'imputazione anch'essi ricordati sopra;
segnatamente, con riguardo al capo A), in parte per essere il 170 & In reato ivi contestato (con riferimento alle fatture emesse sino al 27/12/2004) estinto per prescrizione e in parte (con riferimento alle fatture emesse in data successiva al 27/12/2004) per insussistenza del fatto;
con riguardo al capo B) ha pronunciato invece sentenza di non luogo a procedere per essere il reato ivi contestato estinto per prescrizione. Ora, a fronte di una pronuncia che ha ritenuto il contenuto probatorio, documentale e dichiarativo, complessivamente insufficiente a sostenere l'accusa in giudizio relativamente all'assunto centrale di tutti gli addebiti contestati nel processo, rappresentato, nella specie, ALla interposizione fittizia di varie società negli acquisti dei diritti di sfruttamento dei prodotti televisivi e cinematografici, assunto, come visto, denominato ALla sentenza come postulato n. 1) tanto da averne conseguentemente fatto derivare, coerentemente, la pronuncia di assoluzione sia dagli addebiti di cui all'art. (fatta eccezione per quelle condotte ritenute coperte da prescrizione, per le quali, in applicazione dei principi espressi ALla pronuncia delle Sez. U., n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, la declaratoria di estinzione è prevalente sul proscioglimento nel merito) sia dagli addebiti di cui all'art. 2, il P.M. ha interposto ricorso per cassazione unicamente con riferimento al proscioglimento circa il reato di cui all'art. 2 (oltre che, naturalmente, per il reato di cui all'art. 3) Lo SS P.M. non ha dunque impugnato la sentenza con riguardo alla declaratoria di proscioglimento per insussistenza del fatto intervenuta con riguardo ai reati di cui all'art.
8. Ne deriva che, a fronte della ormai non più controvertibile statuizione che ha ritenuto non provata la fatturazione per operazioni inesistenti, verrebbe in definitiva richiesto, tramite l'odierno ricorso, a questa Corte innanzitutto e al giudice di rinvio in secondo luogo, di censurare la sentenza impugnata per non avere la stessa ritenuto, sia pure nei termini e limiti cognitivi richiesti ALl'art. 425 c.p.p., provata la falsità di fatture utilizzate in dichiarazione per le quali detta mancata prova (anche in relazione alla dichiarata prescrizione) è invece ormai, come appena detto, stata definitivamente accertata in relazione alla loro emissione, stante la mancata impugnazione da parte dello SS P.M. ... Di qui, allora, l'inammissibilità del ricorso, non potendo, con il mezzo di impugnazione del P.M., per definizione volto ad ottenere la corretta applicazione della legge, invocarsi un risultato giuridico già individuabile, sin AL momento della я presentazione del mezzo, ALlo SS P.M., come illegittimo o quanto meno illogico in forza della sopra indicata mancata impugnazione e della assenza di ogni spiegazione, imposta ALl'art. 581 lett. c) c.p.p., circa una impugnazione limitata, nella specie, ai soli capi C2 e D" (pagg. 9 - 10 sent. Corte Cassazione cit.). ом 171 Alla stregua di tali considerazioni, deve dichiararsi l'infondatezza dei seguenti motivi di ricorso: - motivo n. 2 ricorso MA, nella parte in cui deduce che l'ipotesi della effettività della intermediazione, per essere l'MA effettivo imprenditore, con proprie strutture organizzative - ipotesi rifiutata ALla Corte di Appello - è stata accolta ALla sentenza, passata in giudicato, emessa nel processo RA (motivo, comunque, già in precedenza esaminato con considerazioni anche in ordine alla natura della sentenza adottata ex art. 425 c.p.p., alle quali si rinvia); - motivo n. 24 ricorso SC, ove si deduce che, come si evinceva dai capi di imputazione, i fatti del processo RA, sia di MI che di OM, erano sostanzialmente identici a quelli del presente processo che riguardavano l'annualità sovrapponibili. Pur essendo diversa la società, il meccanismo era assolutamente identico così come gli ammortamenti portati in bilancio. Parimenti, erano medesimi gli imputati con l'aggiunta di alcuni dirigenti del gruppo DI;
- motivo n. 25 ricorso SC, in cui si contesta la irrilevanza che i Giudici di merito avevano attribuito alle citate sentenze dei GUP di OM e di MI, AL momento che, invece, i fatti posti a fondamento di entrambi i processi erano per tabulas identici. La sentenza del GUP di MI aveva escluso che SC fosse socio occulto di MA e corresponsabile del sistema di frode iniziato fin dagli anni '80. La sentenza impugnata ha, quindi, violato il divieto del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. perché i fatti sono identici e non ha dato conto della effettiva sovrapponibilità della res iudicata e della res iudicanda;
motivo n. 30 ricorso SC, ove deduce che la circostanza che l'MA avrebbe agito come intermediario fittizio, era stata smentita AL GU del Tribunale di OM. C) Motivi relativi alla qualificazione giuridica dei fatti. 23. I Giudici del merito e, segnatamente, la Corte territoriale, come si è ampiamente visto, hanno ritenuto, correttamente e motivatamente provato, in fatto, un gioco di specchi sistematico che a fronte di una realtà costituita - ALl'acquisizione di diritti su opere scelte presso i produttori da un emissario di DI, per prezzi concordati ALle stesse JO con costui rifletteva una serie di passaggi privi di giustificazione commerciale: privi di giustificazione perché, quanto meno, (ma a volte gli anelli della catena erano più numerosi, e altrettanto anzi, viepiù - ingiustificati), la titolarità dei diritti andava AL fornitore USA a un primo intermediario "di comodo"; da costui alla società IM;
quindi da IM alla stessa DI. 172 يل Я Q Ad ogni passaggio, la lievitazione dei costi era (a dir poco) imponente. Infatti, il prezzo finale pagato da DI a IM, comprendente la sommatoria di tutti i ricarichi intermedi, risultava dunque enormemente superiore al costo originario (secondo una logica, in effetti, incomprensibile, se si applicano criteri d'impresa): ed era, appunto, il prezzo infine fatturato, destinato ad essere portato in detrazione quale costo nelle denunce dei redditi, (per un importo invero consistente: diversi milioni di Euro, che comportavano minori imposte pur esse di milioni, nonostante si tratti ormai dei momenti finali dell'ammortamento pluriennale: sicché le imposte evase negli anni oggetto della residua imputazione erano di entità si ragguardevole milioni all'anno, appunto ma tra gli importi più bassi, nel succedersi delle annualità, rispetto al passato anche recente, in cui il sistema operava ancor più proficuamente). Quanto a IM, i Giudici del merito ne hanno incontestabilmente accertato la sua natura di mera "cartiera", di pura domiciliazione a Malta, così come è risultata anche accertata l'assenza di potere decisionale del rappresentante legale di IM, il quale si limitava a firmare i documenti contrattuali predisposti altrove. Conclusivamente: DI trattava gli acquisti, mediante suoi uomini di fiducia (si vedrà, di fiducia di LV ER), direttamente con le JO USA;
- linearità commerciale e fiscale avrebbe dovuto comportare che quegli acquisti le venissero fatturati;
- invece, le fatture che la società usava a fini di dichiarazione fiscale le erano rilasciate da altro soggetto (IM), all'uopo costituito all'estero; - l'importo dei costi in tali fatture indicato non era commisurato al prezzo d'origine, bensì enormemente maggiorato in esito ai passaggi intermedi, privi di ragion d'essere commerciale La ricaduta in diritto è la contemporanea, duplice fittizietà di tali fatture: a) che non provenivano - soggettivamente - AL venditore reale, b) e-sul versante oggettivo, che è quello decisivo recavano importi del tutto svincolati da quelli effettivamente corrisposti all'originario (=unico vero) alienante. La definizione come sovrafatturazione qualitativa (che è concetto che concede al rapporto giuridico sottostante una valenza di effettività commerciale della д quale, in realtà, esso nel caso di specie era privo) appare quasi un sottodimensionamento del fenomeno descritto: è, anzi, inadeguata a definirlo. Questo carattere di radicale fittizietà dei documenti determina il configurarsi di una altrettanto generale simulazione finale, sul versante fiscale: Яч 173 - la quale giustifica - -o, per meglio dire, impone la qualificazione delle operazioni in termini di inesistenza, come normativamente qualificate ai sensi dell'art. 1, lett. "a", d.lgs. n. 74/2000 (norma di riferimento, per l'impiego fatto dei documenti cioè delle fatture emesse da IM a base e corredo delle - dichiarazioni fiscali presentate da DI negli anni 2002 e 2003): "Ai fini del presente decreto legislativo: "a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti ... emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto ○ in parte o che indicano i corrispettivi in misura *** superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
...". EL tutto corretta e puntuale è, pertanto, la considerazione, sul punto, della Corte di merito: "EL resto le ulteriori argomentazioni spese delle difese circa la non configurabilità del delitto in questione sono, parimenti, infondate. Si è argomentato che le operazioni sottostanti alle fatture annotate da DI o fossero solo soggettivamente inesistenti, quindi irrilevanti in relazione alle dichiarazioni relative alla imposte dirette, o solo oggettivamente inesistenti e, in questo caso, non di rilievo penale perché a fronte di esse era pacifico che il contribuente, DI, aveva corrisposto quanto ALle medesime fatture indicato. In realtà è del tutto evidente che la questione si pone in termini diversi (anche a prescindere AL fatto che la sentenza sopra citata l'ha già risolta, ritenendo che proprio quelle operazioni concretassero il reato contestato): le fatture annotate da DI erano sia soggettivamente sia oggettivamente fittizie, in quanto avrebbero dovuto essere emesse dai produttori, dai primi venditori dei diritti, ed avrebbero dovuto indicare il costo del primo acquisto. Nascondevano quindi una evidente doppia simulazione, sull'intestatario e sul valore economico, che rendeva l'operazione del tutto fittizia e quindi, soggettivamente ed oggettivamente inesistente. La riprova più evidente era che il risultato finale dell'operazione aveva consentito l'appostazione di costi fittizi ai quali era conseguita una tangibile, ed illecita, diminuzione dell'utile sottoponibile a tassazione, e ciò proprio ai fini del pagamento delle imposte dirette" (pag. 176 177 sent. impugn.).. A sostegno del suo assunto, la Corte territoriale ha richiamato la decisione di questa Corte di legittimità n. 39176 del 20/10/2008 che rigettava il ricorso di MA AN e che riguardava la medesima imputazione trattandosi delle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni 1999 e 2000 e i cui relativi reati erano stati dichiarati estinti per prescrizione AL Tribunale di MI con sentenza 21/1/2008. 174 де -La Corte dopo aver affermato che, nel caso di frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento di fatture per l'acquisto di beni strumentali, acquisto risultato inesistente, il reato di cui all'art. 2 del D. lgs 74/2000 è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi (principio massimato in Sez. 3, n. 39176 del 24/09/2008, MA, Rv. 241266) - ha così precisato: "ALla contestazione riportata in sentenza emerge in termini univoci il carattere sostanzialmente fittizio delle varie operazioni commerciali costituite dai molteplici passaggi tra le varie società, che secondo l'imputazione hanno natura simulata con particolare riferimento alla IM, sicché l'effettivo trasferimento dei corrispettivi, in quanto riconducibile agli stessi soggetti non costituisce elemento di per sé idoneo per attribuire natura reale alle operazioni commerciali indicate nella contestazione. È evidente, peraltro, che la cosiddetta sopraffatturazione è menzionata nel capo di imputazione quale elemento indicativo della natura fittizia delle cessioni dei diritti televisivi ovvero strumento attraverso il quale mediante le cessioni fittizie dei predetti diritti televisivi venivano gonfiati i costi simulati da portare in deduzione nelle dichiarazioni dei redditi nessuna influenza, pertanto, può esplicare nel caso in esame l'indirizzo interpretativo enunciato da questa Suprema Corte nella sentenza prodotta AL ricorrente, che si riferisce alla diversa ipotesi della indicazione dei corrispettivi ritenuti incongrui rispetto a quelli di mercato, ma afferenti ad operazioni reali". Appare, così, evidente come la Corte di legittimità abbia ritenuta corretta la qualificazione giuridica della condotta riportata nel capo di imputazione - (medesima, identica imputazione, diversa solo perché relativa ad annualità fiscali precedenti) con la conseguenza che la circostanza che le operazioni - commerciali in questione, in quanto non aventi natura reale ed essendo "riconducibili agli stessi soggetti", rende inapplicabile il richiamo di alcune difese alla esclusione della punibilità dell'emittente delle fatture fittizie con il dichiarante stabilito ALl'art. 9 d. lgs. n. 74/2000. E rende, altresì, inapplicabile il richiamo, su cui insiste in particolare il ricorso TT (motivo n. 9) ed in parte anche il ricorso SC (motivo n. 41), a quella giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 3, n. 45056 del 07/10/2010, Semeraro, Rv. 248766; Sez. 3, n. 1996/08 del 29/10/2007, Figura, Rv. 238547), che ritiene non sussistere il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 nell'ipotesi di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto a quelli di mercato, poiché tale giurisprudenza riguarda casi in cui le operazioni siano effettive e reali. L'accertata natura fittizia delle operazioni e la dimostrata doppia simulazione delle fatturazioni rende del tutto irrilevantee l'inciso contenuto nella sentenza impugnata dell' "altissimo differenziale di d gin prezzo" (su cui insiste il ricorso TT, motivo n. 9), perché è ininfluente 175 rispetto al quadro complessivo di inesistenza, soggettiva e oggettiva, delle operazioni fatturate dopo l'iniziale, reale, primo acquisto dei diritti. E, del resto, l'assoluta infondatezza dei motivi di ricorso che invocano tale applicazione discende, ancora, ALla circostanza che plurime sono le decisioni di questa Corte di legittimità che hanno sempre escluso, in tema di "frodi carosello", la possibilità di invocare l'art. 9 della legge suddetta poiché il reato di dichiarazione fraudolenta è realizzato anche nel caso in cui la documentazione infedele viene creata ALlo SS utilizzatore dichiarante, che la faccia apparire come proveniente da terzi (v. in particolare, Sez. 3, n. 48498 del 24/11/2011, P.M. in proc. Iossa, Rv. 251626; e Sez. 3, n. 47862 del 06/10/2011, Ercolini, Rv. 251963, ove si afferma "l'esistenza di fatturazioni irregolari per importi rilevanti tra due società collegate sul piano della titolarità e della operatività, rende indiscutibile l'esistenza di una consapevole programmazione e attuazione delle condotte"). Ne consegue, allora, come, in tal caso, sia possibile il concorso tra tutti coloro che forniscono il loro contributo causale a colui che artificiosamente si precostituisce dei costi sostenuti al fine di abbattere l'imponibile, poiché l'esclusione del concorso ha come presupposto due soggetti diversi, e tra loro, autonomi. Sul punto, fondamentale è la decisione del 2012 di questa Corte di Cassazione in tema di "frodi carosello", puntualmente richiamata dai Giudici di I e II grado che ne hanno fatta corretta applicazione (Sez. 3, n. 19247 del 08/03/2012, P.M. in proc. Desiati, Rv. 252545). La Corte di legittimità - premesso che era principio costante che la deroga al regime di concorso previsto ALl'art. 110 cod. pen. introdotta ALl'art. 9 del d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74, non ha portata generale - ha ravvisato l'esistenza sul piano normativo di due fattispecie differenti cui conseguono due diversi regimi giuridici: "La prima risulta integrata ALla ipotesi che due soggetti giuridici diversi e tre loro autonomi definiscono un accordo per la realizzazione di una frode fiscale mediante l'emissione di fatture false da parte di un soggetto e la loro utilizzazione da parte dell'altro... Si tratta di fattispecie che interessa due soggetti accomunati soltanto ALla prospettiva di un vantaggio economico che, in forme diverse, viene raggiunto mediante il ricorso a fatture che la terminologia corrente qualifica come false (f.o.i.) ovvero non corrispondenti ad operazioni effettive". In tal caso, ha precisato la Corte, "la disciplina introdotta AL d. lgs. 10/03/2000 n. 74 ha inteso modificare tale profilo ed ha espressamente previsto che l'utilizzazione non possa essere chiamata a concorrere con il diverso soggetto che ha accettato di provvedere alla emissione delle f.o.i. necessarie alla successiva realizzazione della frode che l'utilizzazione intende concretizzare mediante la presentazione di dichiarazioni k 176 les infedeli. Sulla base del medesimo principio interpretativo, la persona la persona che ha emesso le f.o.i. non può essere chiamata a rispondere a titolo di concorso con la diversa condotta di utilizzazione posta in essere AL soggetto che le fatture ha ricevuto, iscritte in contabilità e incluso nella dichiarazione annuale". Ha continuato la Corte precisando che "la seconda (fattispecie) risulta integrata ALl'ipotesi che il soggetto giuridico che ha interesse a utilizzare le f.o.i. dia luogo a una serie di condotte preparatorie e dissimulatorie diverse. Reitera in questa ipotesi il meccanismo, tipico delle c.d. "frodi carosello" che prevede la creazione di soggetti giuridici intermediari che opera come filtro;
ma vi rientra anche l'ipotesi di ricorso a fatture irregolari "infragruppo", nel quale vengono coinvolti società che fanno capo al medesimo controllante che può nei fatti condizionarne la gestione e le soluzioni contabili". Conclude la Corte con riferimento alla fattispecie sottoposta al suo esame: "come si vede, l'attività che viene contestata agli imputati, e in particolare al sig. Desiati, non è quella di aver istigato il soggetto emittente o rafforzato il suo proposito illecito, condotta rilevante ex art. 110 cod. pen., e non procedibile ex art. 9 del d. lgs. n. 74/2000, ma di aver emesso, in proprio, seppur in concorso "interno" con altre persone, le fatture che poi la società utilizzatrice avrebbe ricevuto e immesso in contabilità per giungere alle dichiarazioni infedeli. Si è in presenza, dunque, di una fattispecie non riconducibile alla sfera di applicazione del citato art. 9". Questa Corte di legittimità si è ripetutamente occupata delle frodi fiscali, c.d. "truffe carosello" riconducibili al paradigma di cui al d. lgs. n. 74 del 2000, art. 2 e realizzato mediante l'interposizione fittizia dei terzi. Si è, così, ritenuto (Sez. 5, n. 2697 del 2012) che la prova della fittizietà delle operazioni era stata dai Giudici del merito correttamente desunta dai seguenti elementi (la cui sussistenza è stata, come si è ampiamente visto, anche nel presente processo, incontestabilmente dimostrata): a) il volume di affari delle società intermediarie costituito, in via pressoché esclusiva, ALle vendite effettuate in favore della società rappresentata dai prevenuti;
b) i pagamenti delle forniture apparentemente acquistate ALle "società cuscinetto", effettuati con denaro anticipato ALle società rappresentate dai ricorrenti;
c) la merce presso i fornitori ritirata dai responsabili delle due società facenti capo ai ricorrenti;
d) la mancanza di una struttura azienALe, ancorché minimale, idonea a giustificare la mole di affari risultante ALle fatture. 177 Яз -Sul sistema delle "frodi carosello" va ancora richiamata oltre a Sez. 3, n. 11670 del 2011, non mass., Sez. 3, n. 40559 del 2012, non mass., nella quale si afferma che la frode carosello non è esclusa ALla circostanza che la società "cartiera" possa direttamente ed in via autonoma trarre un indebito profitto - Sez. 3, n. 3203/09 del 26/11/2008, Cavalli, Rv. 242281, ove si afferma che "secondo la definizione contenuta nel d.lgs. n. 74/2000, art. 1, comma 1, lett. a) per fatture o altri documenti per le operazioni inesistenti, si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base di nome tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Orbene, la nozione di operazione soggettivamente fittizia, prevista ALla norma, deve necessariamente corrispondere, per esigenze di omogeneità interpretativa, a quella che è tale oggettivamente e, cioè, all'operazione che non è regolarmente intercorsa tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura o altra documentazione fiscalmente equivalente Tipiche ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti sono quelle che corrispondono alle fatturazioni previste ALle c.d. società "cartiere", cioè da società costituenti un mero simulacro, che non effettuano le operazioni commerciali nella realtà intercorsi tra altri soggetti, ma emettono le relative fatture, al fine di consentire a colui che le riceve una indebita imputazione di costi". -Sul punto, ancor più recentemente sempre in riferimento all'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, sia pure con riferimento all'evasione dell'IVA - Sez. 3, n. 23667 del 2011, non mass., ove si afferma: "A ben vedere, la costituzione di diverse società in Paesi esteri l'interposizione di tali società, quali "cartiere", nello W E schema di "carosello" ipotizzato ALla Procura, altro non sono che gli stessi passaggi che consentono di considerare le fatture contestate come soggettivamente inesistenti e, ALl'altro, di considerare evasa l'IVA da parte delle società destinatarie finali della merce oggetto del giro di fatture contestate". In definitiva, questo Collegio ritiene che: a) risultano integrati ALla ricostruzione operata ALla Corte territoriale tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista ALl'art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000, AL momento che sono state presentate dichiarazioni annuali con indicazione di elementi passivi fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi, e che ci si è, a tal fine, avvalsi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, registrate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del medesimo d. Igs. (a tal proposito è irrilevante che la citata sentenza Sez. 3, n. 39176 del 2008 sia andata di contrario avviso rispetto ad un unico più risalente precedente, sicchè questo mutamento 178 EZ giurisprudenziale non può 'scriminare' le condotte degli imputati, né escluderne la punibilità dovendo gli stessi sapere che il reato de quo ben poteva configurarsi anche in relazione a dichiarazioni annuali dei redditi indicati fittizi elementi passivi di cui a quote di ammortamento di costi registrati negli anni precedenti); b) nel caso di specie, l'unitario disegno realizzato, attraverso la creazione di società cartiere, fittizie, tutte riconducibili al medesimo autore, l'enorme lievitamento dei costi, la sostanziale assenza di autonomia decisionale di IM nella vicenda che si esamina danno conto dell'identità dei profili fondanti della responsabilità che si concentrano sul finale risultato dell'evasione tributaria rilevante, appunto, ai sensi dell'art. 2 d. lgs. n. 74/2000, reato che non può, nel modo più assoluto, essere configurato ai sensi dell'art. 8, come vorrebbero le difese dei ricorrenti ed, in particolare, del SC che invoca, sul punto, la prescrizione di tale reato. Alla stregua di tali considerazioni, del tutto corretta, sia in punto di fatto che di diritto, la conclusione cui pervengono i Giudici del merito, secondo i quali il contributo causale materiale o morale degli imputati di frode fiscale ex art. 110 cod. pen. si desume dagli elementi che provano un loro coinvolgimento diretto e consapevole alla creazione del meccanismo fraudolento sopra delineato, meccanismo che consentiva all'autore di avvalersi di documentazione fiscale fittizia (pag. 67 sent. I grado). Per completezza, va pure ricordato quanto segue. Per ciò che concerne l'obiezione che ruota attorno alla natura del delitto in questione come reato a mano propria, è appena il caso di sottolineare che l'identificazione del materiale sottoscrittore della dichiarazione (e la conseguente analisi dei profili soggettivi necessari a dimostrarne il concorso nel reato) non appare rilevante ai fini del decidere, AL momento che l'applicabilità degli ordinari principi in tema di concorso di persone nel reato, anche commesso attraverso l'induzione in errore dell'agente, determina con assoluta certezza la responsabilità di quanti abbiano coscientemente e volontariamente contribuito alla formazione di una dichiarazione infedele. È poi il caso di rilevare che non coglie nel segno il richiamo all'art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000, AL momento che è certamente esatto che i reati tributari di dichiarazione infedele o di omessa dichiarazione possono essere integrati anche ALle condotte elusive ai fini fiscali che siano strettamente riconducibili alle ipotesi di elusione espressamente previste ALla legge, ovverossia quelle di cui 오 agli artt. 37, comma terzo, e 37 bis del d. P.R. n. 600 del 1973 (Sez. 2, n. 7739/12 del 22/11/2011, Gabbana, Rv. 252019), ma è anche vero che l'art. 4 si apre appunto con una clausola di salvezza rispetto alla configurabilità delle ipotesi di cui all'art. 2 (e 3) del medesimo d. Igs., del quale per le ragioni sopra а 179 ricordate ricorrono tutti gli estremi. E', infatti, pacifico che integra il delitto di frode fiscale, previsto ALl'art. 2 d.lgs. n. 74/2000, e non quello di dichiarazione infedele, previsto ALl'art. 4 del citato decreto, l'utilizzo, mediante inserimento nella dichiarazione Irpef e Iva, di fatture materialmente false o di altra documentazione contabile, di analoga efficacia probatoria, materialmente falsa: ove si ritenesse diversamente, si determinerebbe la manifesta illogicità del sistema sanzionatorio penale in materia tributaria (così Sez. 3, n. 46785 del 10/11/2011, Acitorio, Rv. 251623). Ne consegue la infondatezza dei seguenti motivi di ricorso: motivi n. 2, n. 41 e n. 42 del ricorso SC nonché del motivo aggiunto con il quale si insiste nella inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 9 d. lgs. n. 74/2000; motivi n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 13 e n. 14 del ricorso TT, nonché del motivo n. 2 della memoria integrativa della stessa TT;
motivi n. 3, n. 4 e n. 5 del ricorso MA. D) Motivi relativi alle responsabilità individuali e alle conseguenti statuizioni. 24. E' doveroso opportunamente ribadire che, nell'esercizio della funzione di controllo di legittimità spettante a questa Corte, che include la verifica della "tenuta" logica della motivazione, la sentenza impugnata, sul piano dell'argomentazione che riguarda i risultati probatori, è esente dai vizi lamentati dai ricorrenti. Essa presenta una motivazione solida e coerente, che alla ricostruzione dei fatti come emersi ALl'istruttoria ed apprezzati ALla Corte d'appello accompagna sia un esplicito, agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova, sia una costante attenzione per la coerenza complessiva dei risultati valutativi. La sentenza della Corte d'appello di MI si colloca, pertanto, al di fuori dell'ambito di irrazionalità che i ricorrenti lamentano e, a maggior ragione, al di fuori dell'area di manifesta illogicità della motivazione, la quale soltanto legittimerebbe una pronuncia di annullamento da parte della Corte di cassazione, a norma dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. 24.1. In ordine alla responsabilità di SC LV, ritiene questa Corte di legittimità di premettere le conclusioni cui, in proposito, sono pervenuti i Giudici di merito per poi verificarne la congruità, l'adeguatezza e la correttezza argomentativa rispetto alle risultanze processuali esaminate. 180 V G а Il Giudice di I grado riporta le seguenti conclusioni alle pagg. 72-76 della sentenza: "Nell'imputazione SC è indicato quale fondatore e, fino al 29.1.1994, Presidente di ST PA, proprietario delle società off shore costituenti il cosiddetto "ST B Group", azionista di maggioranza di DI s.p.a., figura di riferimento, a fini decisionali di BE e ZA nonché socio occulto di AN MA. Rileva il Collegio che il c.d. "giro dei diritti" si inserisce in un contesto più generale di ricorso a società off shore anche non ufficiali ideate e realizzate da SC avvalendosi di strettissimi e fidati collaboratori quali RU, LL e EL UE nonché di alcuni dirigenti finanziari del Gruppo ST. Questo contesto è già stato ampiamente analizzato in tutte le sue possibili sfaccettature;
quello che qui si intende ribadire è la pacifica diretta riferibilità a SC della ideazione, creazione e sviluppo del sistema che consentiva la disponibilità di denaro separato da ST ed occulto. Pare sufficiente qui ulteriormente osservare che il sistema così organizzato ha permesso di mantenere e alimentare illecitamente disponibilità patrimoniali estere presso conti correnti intestati a varie società che erano a loro volta amministrate da fiduciari di SC (cfr. la documentazione sui trusts di cui si è ampiamente parlato in precedenza). Il passaggio del patrimonio delle società "ON" e delle "prime" NC, ossia delle società del comparto estero riservato di ST (Group B) e dei rapporti contrattuali inerenti ai diritti è avvenuto in varie fasi: dapprima alle società off- shore non formalmente inserite nel bilancio del Gruppo si sostituiscono le NC IO e NC OR IO (il passaggio è attuato attraverso l'espediente del cambio dei nomi e dello spostamento delle sedi oltre che dei conti correnti); successivamente, ossia a metà 1995, le NC vengono formalmente cedute con effetto retroattivo ALl'1.1.94 a società apparentemente terze create da LL e amministrate ALla fiduciaria SA, le AI e vengono, quindi, escluse AL bilancio consolidato;
quasi contemporaneamente, con la estromissione di LL da SA (o quantomeno a seguito della decisione di SA di non seguire le società create da LL il cui beneficiario economico non era noto, e su ideazione di EL UE (vedi dep. TT già citata), vengono create le società maltesi MT (questa società è formalmente costituita nel 1991 e formalmente terza rispetto a ST), д DI (costituita nel 1994 e inclusa nel bilancio consolidato del Gruppo) e Lion, tutte seguite ALla AR delle quali SC e il suo "entourage" sono i beneficiari economici;
tali società risultano intermediarie di ulteriori compravendite di diritti frazionati e poi verranno sostituite con la costituzione di 181 れ IM, costituzione che, come si è visto, si è resa necessaria in vista della quotazione in borsa di DI per rendere "cristallino" il bilancio consolidato del Gruppo ST. Vi è la piena prova, orale e documentale, che SC abbia direttamente gestito la fase iniziale per così dire del Group B) e, quindi, dell'enorme evasione fiscale realizzata con le società off shore di cui si è lungamente detto. Questa fase è stata condotta da persone di sicura fiducia dell'imputato e quando LL non ha potuto proseguire, a causa della vicenda SA, i tramite sono stati spostati a Malta sotto il controllo del EL UE. Il meccanismo di frode è proseguito, sotto la stessa regia, con ulteriori nuovi soggetti e con i metodi già sperimentati, secondo lo schema già collaudato, con la sola eccezione della graduale sostituzione delle consociate estere con i vari DI e company. Anche la gestione del nuovo corso ha avuto come indiscussi protagonisti i soggetti preposti ai diritti e cioè BE e ZA, già scelti ALl'imputato. SC rimane infatti al vertice della gestione dei diritti posto che, come ha dichiarato il già citato teste TA, BE rispondeva a SC senza nemmeno passare per il C.d.A. e nessuno ha riferito che tra BE e SC vi fosse un altro soggetto con poteri decisionali nel settore dei diritti, neppure dopo la quotazione in borsa e la c.d. "discesa in campo" di SC. Lo SS ha dichiarato il teste ON. Inoltre SC aveva rapporti diretti con ZA, che operava a fianco di MA e OM. come risulta ALla deposizione di vari testi che hanno riferito di incontri tra i due che non potevano che riguardare questioni attinenti ai diritti. Vari testi hanno riferito infatti che MA e OM quando venivano in TA si recavano sistematicamente ad Arcore o comunque incontravano SC. E, come si è detto, si tratta di persone con le quali la societas sceleris è proseguita per tutto il periodo oggetto dell'imputazione. Ed evidentemente la possibilità di proseguire l'illecito rapporto soALe con OM ed MA non necessitava del formale esercizio di poteri gestori in DI. Come si è visto si tratta di un sistema che è stato congegnato e strutturato con mezzi e moALità tali da richiedere un apporto che non può provenire da un soggetto con limitati mezzi e privo di un potere indiscusso e generale, necessario per alimentare ovunque ve ne fosse la necessità l'operatività del meccanismo з delittuoso. Detto sistema ha infatti richiesto l'intervento di fiduciari stranieri di alto livello (LL, EL UE) a loro volta certo lautamente remunerati per il lavoro svolto;
l'apertura di numerosissimi conti correnti presso banche ubicate in vari paesi;
la greazione di numerose società all'estero; la contestuale movimentazione di св я 182 ingentissime somme di denaro;
il coinvolgimento di una pluralità di collaboratori;
il raggiungimento di accordi illeciti con soggetti inizialmente estranei alla propria sfera d'influenza. Non è dunque verosimile che qualche dirigente di ST/DI abbia organizzato un sistema come quello accertato e, soprattutto, che la società abbia subito per vent'anni truffe per milioni di € senza accorgersene (non risultano invero denunce nei confronti di BE o ZA). Anzi, per il vero, l'anomala discussione svolta ALla parte civile DI all'esito del processo e la conseguente asserita mancanza di danni alla società in coerenza con una ritenuta congruità dei prezzi corrisposti da DI nel corso degli anni per l'acquisto dei diritti, significa sostanzialmente che i vertici della società ancora oggi neppure riconoscono l'illiceità di quanto è stato accertato. Pertanto deve ritenersi che l'interposizione di tutte le suddette entità nelle compravendite dei diritti provenienti ALl'estero sia stata ideata per il duplice fine di realizzare un'imponente evasione fiscale e di consentire la fuoriuscita di denaro AL patrimonio di ST/DI a beneficio di SC. Si tratta dunque di un preciso progetto di evasione che si è esplicato in un arco temporale molto ampio, in un vasto ambito territoriale e con moALità molto sofisticate. Deve infine essere rimarcato il fatto che SC, pur non risultando che abbia intrattenuto rapporti diretti con i materiali esecutori della gestione finanziaria di DI, la difesa assume che il riferimento alle decisioni azienALi consentito nella pronuncia della Cassazione che ha riguardato l'impugnazione della difesa MA della dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione in merito ad alcune annualità precedenti starebbe proprio ad indicare che occorre aver riguardo alle scelte azienALi, senza possibilità, quindi, di pervenire ad una affermazione di responsabilità di SC che presumibilmente del tutto ignari delle attività prodromiche al delitto, ma conoscendo perfettamente il meccanismo, ha lasciato che tutto proseguisse inalterato, mantenendo nelle posizioni strategiche i soggetti da lui scelti e che continuavano ad occuparsi della gestione in modo da consentire la perdurante lievitazione dei costi di DI a fini di evasione fiscale. Né ad un diverso avviso può condurre la pronuncia della Cassazione in merito all'impugnazione della decisione del GU MI, circa il non luogo a procedere nei confronti di SC, nel processo RA, secondo cui non vi è alcun elemento probatorio preciso e concreto che possa considerarsi д apprezzabilmente significativo dell'esistenza in capo all'imputato LV SC di reali poteri gestori della società DI nel periodo di riferimento dei fatti per cui si procede. Rileva il Collegio che le due situazioni non appaiono automaticamente sovrapponibili, atteso che manca nella vicenda RA la 183 descritta continuità temporale e fattuale che sussiste, invece, nel procedimento de quo. La circostanza che tutto il materiale di questo processo sia stato, in ipotesi, trasfuso nell'altro processo, non toglie che qui il contesto sia diverso, permanendo per esempio l'utilizzo delle società maltesi, della cui reale funzione si è più volte detto. Peraltro verso qualsiasi comparazione è impossibile a questo collegio non essendo in questo procedimento noti gli atti del processo RA. Ma va detto che anche tutte le varie problematiche successivamente emerse, anche a seguito della piena conoscenza pubblica degli atti di indagine, in particolare per quel che concerne la cessazione del rapporto con MA ed il mancato intervento di SC perché ciò non accadesse ("trattandosi - dice la difesa del suo socio occulto") sono fatti ai quali non è assolutamente possibile - dare quel significato univoco che la difesa sostiene. Infatti, corno si è detto sono intervenuti, medio tempore, plurimi atti (sequestri, perquisizioni, arresti) che potrebbero costituire appagante spiegazione di ciò che si pretende di ritenere incompatibile con una condotta intervenuta molti anni prima. A questo punto appare opportuno esaminare la doglianza a lungo espressa ALla difesa SC sulla riduzione delle liste testimoniali. Sul punto, tra l'altro, nella discussione l'avv. Ghedini così si esprime: SC non aveva possibilità di intervenire, non c'è stata una domanda del signor RE in questo senso. Perché lui dice: eh, la Difesa avrebbe potuto domandare, poi vedremo sui testimoni, ma qui il Pubblico Ministero non ha portato alcunché di rilevante probatoriamente sull'intervento di LV SC che ha detto "No, no, gli ammortamenti si dovevano fare così". Erano decisioni assunte da altri, funziona così, signor RE. Se voi vedete i nomi su quelle denunce, se voi guardate le firme, vedrete che non c'è la firma di LV SC, e nessuno di costoro su tale scelte non aveva possibilità di intervenire Ritiene il Collegio che francamente è quanto meno opinabile cogliere nelle parole della Corte il significato clic la difesa pretende di dare ha mai ipotizzato che vi sia stato un intervento di LV SC per decidere che gli ammortamenti fossero appostati in quella maniera. Va detto, per inciso, che sono proprio le suddette affermazioni che in realtà ben chiariscono le ragioni della riduzione delle liste testimoniali della difesa, atteso che effettivamente il P.M. non ha fornito alcuna prova diretta circa eventuali interventi dell'imputato SC in merito alle moALità di appostare gli ammortamenti nei bilanci. Ne conseguiva appunto l'assoluta inutilità di una prova negativa, peraltro, di fatti che la pubblica accusa non aveva provato in modo diretto. A quanto detto può aggiungersi il criterio non certo evanescente del cui prodest, atteso che anche su questo punto vi è prova diretta e documentale, con riguardo al primo periodo, che il risultato dell'evasione sia confluito nella piena disponibilità dell'imputato, per cui non vi è ragione di 184 ritenere che qualcosa di diverso sia accaduto con riguardo ai fatti di cui all'imputazione. Ed i rilevanti importi confluiti sui conti del "socio occulto" MA costituiscono palese dimostrazione del mantenimento inalterato del precedente sistema di frode. E del resto la qualità di SC di azionista di maggioranza e dominus indiscusso del gruppo gli consentiva pacificamente qualsiasi possibilità di intervento, anche in mancanza di poteri gestori formali. La permanenza di tutti i suoi fidati collaboratori, ma anche correi, ne costituisce la più evidente dimostrazione. In definitiva deve affermarsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, con esclusione dell'annualità 2001, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione". Le conclusioni del Giudice di II grado (pagg. 181-182): "Anche negli anni di interesse del presente processo, AL 1995 al 1998, lo schema delle catene dei diritti era rimasto immutato pur se le stesse si erano accorciate. Come negli anni precedenti, attraverso IM ma anche attraverso intermediari esterni al gruppo, il costo dei diritti acquistati alla fonte subiva un cospicuo rialzo. EL tutto incomprensibile AL punto di vista societario perché era evidente che non aveva senso alcuno acquistare ad un determinato prezzo quel che si era già individuato come acquistabile, ed effettivamente acquistato, ad un prezzo molto minore. Ad agire era una ristrettissima cerchia di persone che non erano affatto collocate nella lontana periferia del gruppo ma che erano vicine, tanto da frequentarlo tutti (da ON, ad RA, da UO a NZ) personalmente, al sostanziale proprietario (rimasto certamente tale in tutti quegli anni) del medesimo, l'odierno imputato ER. Un imputato, un imprenditore che pertanto avrebbe dovuto essere così sprovveduto da non avvedersi del fatto che avrebbe potuto notevolmente ridurre il budget di quello che era il maggior costo per le sue aziende e che tutti questi personaggi, che a lui facevano diretto riferimento, non solo gli occultavano tale fondamentale opportunità ma che, su questo, lucravano ingenti somme, sostanzialmente a lui, oltre che a DI, sottraendole. Continuando, peraltro, costoro, a suo danno, una operatività che era invece propria del gruppo, fin da quando non vi era dubbio che l'imputato ne fosse al vertice anche operativo, anche giornaliero, prima del 1994. Una operatività che aveva visto, negli anni precedenti (indicando come discrimine temporale non tanto l'entrata in politica dell'imputato quanto il collocamento in Borsa di DI), catene assai lunghe e costruite all'interno del comparto estero, anche quello riservato, così da, documentalmente, costituire disponibilità estere e far lievitare i costi da contrapporre ai ricavi della società italiana. EL resto, seppur comprendendo l'anno 1994, si è visto come i vantaggi siano stati cospicui arrivando, nel solo ultimo quinquennio, a costituire riPArmi 185 fiscali discendenti da un fittizio aumento di costi per oltre 360 milioni di dollari. Certo le somme in gioco in questo processo sono ben minori ma ciò dipende AL fatto che qui si tratta degli ultimi esiti di tale complessiva, ingente, evasione, relativi agli ultimi anni delle quote di ammortamento di tali costi. Ciò detto si deve inoltre aggiungere che, almeno fino al 1998, e, quindi, fino a quando ai vertici della gestione dell'acquisto dei diritti vi era stato ON (e non gli uffici ad esso proposti e neppure gli organi societari a ciò deputati, come aveva precisato l'amministratore TA che, pur chiamato a contenere i costi, era stato escluso ALla maggior partita di tale voce) vi erano state anche le riunioni per decidere le strategie del gruppo, riunioni con il proprietario del gruppo, con ER. Ed era assolutamente ovvio che la gestione dei diritti, il principale costo sostenuto AL gruppo, fosse una questione strategica e quindi fosse di interesse della proprietà, di una proprietà che appunto, rimaneva interessata e coinvolta nelle scelte gestionali, pur abbandonando l'operatività giornaliera. Non possono incidere sul giudizio formulato i diversi arresti a cui erano pervenuti i GU di MI e OM (con sentenze confermate ALla Cassazione) che attengono a diversi periodi di tempo e a distinti quadri probatori. Perché attengono agli anni in cui a IM era stata sostituita RA ed alla operatività condotta con tale diversa società. Sostanzialmente da chi aveva ritenuto di dare una svolta, anche di "traPArenza", al precedente modo di agire. Resta pertanto confermata la penale responsabilità dell'imputato (e la sola prescrizione per l'annualità 2001)." Si è ritenuto di riportare integralmente le conclusioni formulate dai Giudici del merito per poter affermare che esse sono del tutto conformi alle plurime risultanze probatorie che essi hanno richiamato, riportato e valutato con adeguate argomentazioni del tutto immuni da vizi logico-giuridici e, come tale, non sindacabili in questa sede di legittimità. A prescindere da altre vicende giudiziarie pur richiamate (quelle relative ad altri fidati collaboratori di SC, quali RU MA IA e LL ZI), va qui osservato come le risultanze processuali dimostrino, come incisivamente afferma il Giudice di grado, "la pacifica diretta riferibilità a SC della ideazione, creazione e sviluppo del sistema che consentiva la disponibilità di denaro separato da ST ed occulto", cioè di quel meccanismo delle società facenti capo a SC LV che nella più volte richiamata email del contabile LB, indirizzata al presidente della distribuzione internazionale della OX è definito come "l'impero di SC, che funziona come un elaborato shell game... e, cioè, "gioco dei gusci vuoti... con la finalità di evadere le tasse italiane". 186 А Come già si è visto, attraverso l'analisi del c.d. "giro dei diritti", i Giudici del merito ne hanno individuato le caratteristiche di meccanismo riservato, direttamente promanante in origine da SC e avente, sin AL principio, valenza strategica per l'intero apparato dell'impresa a lui facente capo. Ed è in questo scenario descritto che la Corte d'appello, con assoluta linearità logica, ha ritenuto di valorizzare quel dato che attraverso l'analisi delle - essa ha posto in evidenza in più emergenze anzitutto dichiarative del processo- punti della sentenza: la continuità della gestione dei diritti di sfruttamento delle opere televisive nella forma dell'acquisizione attraverso passaggi d'intermediazione fittizi, tutti accomunati ALl'aumento considerevole di prezzo lungo il percorso. L'avvio del sistema in anni di diretto coinvolgimento gestorio del dominus delle aziende coinvolte - LV ER e, poi, l'evoluzione - del medesimo sistema secondo schemi adattati alle modifiche societarie e anche alle necessità d'immagine esterna, ma con sostanziale perdurare dei caratteri essenziali del meccanismo fittizio complessivo, acquistano evidenza probatoria - nell'ottica della Corte d'appello - alla luce dell'accertata continuità dei rapporti di tutti i personaggi-chiave: quei personaggi mantenuti sostanzialmente nelle posizioni cruciali anche dopo la dismissione delle cariche sociali da parte di ER e in continuativo contatto diretto con lui, di talché la mancanza in capo a SC di poteri gestori e di posizione di garanzia nella società non è dato ostativo al riconoscimento della sua responsabilità. I personaggi chiave della vicenda sono SC LV, BE LO, ZA IE e poi MA AN (nonché OM LF). wE' stato da più parti evidenziato come il SC fondatore e, fino al 29/1/1994, Presidente di ST S.p.a. e poi azionista di maggioranza di DI S.p.a. (oltre che proprietario delle società off shore costituenti il c.d. ST B Group) - avesse collocato al vertice azienALe operativo del comparto acquisto diritti all'estero, riservato per non dire inaccessibile, un uomo di sua assoluta fiducia LO BE che "dava conto della sua attività direttamente a SC e non riferiva al Consiglio di Amministrazione" (TA). Egli "aveva piena autonomia nell'acquisto dei diritti e l'unico a cui rispondeva era SC, non rispondeva ad altri" (ON); "era, al di là delle qualifiche, nella televisione, il factotum di SC" (NA); "era il braccio destro di SC" (Sanders). д IE ZA il protagonista principale della contrattazione dei diritti alla fonte (come incisivamente osserva la Corte di merito) era legato da strettissimi rapporti con LV SC, risalenti nel tempo fin da quando (anni 1981-1985) si recavano insieme sul mercato statunitense per l'acquisto dei diritti Wr ("ZA era sempre al suo fianco", così NA). Era in stretto 187 collegamento con BE LO alle cui dipendenze sostanzialmente operava, e con accesso diretto a SC. Era colui che gestiva essenzialmente su vari livelli la trattativa per l'acquisto dei diritti: "ZA trattava negli Stati Uniti, ma qualsiasi sua operazione negli Stati Uniti, comunque, era poi soggetta all'approvazione essenziale di LO BE", così TT;
"ZA era un compratore per conto di SC LV" (così SA). La teste NA ha ricordato che il rappresentante della ER TA le aveva detto che "vedeva ZA perché curava di affari di SC". Per un migliore inquadramento dei rapporti tra SC, BE, - già in ZA ed MA, è opportuno richiamare le dichiarazioni precedenza ricordate - dei testi IL e NA. Il primo ha così delineato il sistema degli acquisti dei diritti televisivi: "Il settore acquisti diritti era gestito da LO BE e, quindi, non vi era un direttore preposto nell'area acquisti diritti televisivi rientrava anche una ***** struttura estera che veniva gestita ALla sinora AN GG (coadiuvata da GA TT) e che riferiva direttamente a BE". "L'intera operatività sull'estero, correlata all'acquisto dei diritti, veniva gestita da BE e ALla struttura di MI BE, valutati i limiti di budget assegnati alla società, provvedeva a contattare IE ZA affinché quest'ultimo reperisse sul mercato americano i prodotti ritenuti più idonei a rispondere alle necessità. Per quanto a mia conoscenza, una volta che ZA aveva individuato il fornitore americano AL quale acquistare i prodotti e aveva pattuito con lo SS le condizioni essenziali del contratto (prezzo, decorrenza, territorio, passaggi) inviava tali dati alla struttura della GG che provvedeva alla gestione formale dei contratti. I diritti acquistati sul mercato americano, pervenivano nelle disponibilità di rete TA e poi a DI a fronte di contratti predisposti ALla struttura di NO gestita ALla signora GG. Vorrei precisare che con l'avvento di DI, a memoria AL 1995, la struttura di NO era stata sostituita da una società residente in [...]la cui denominazione è NA IA IC TD, in breve IM". -Da tali dichiarazioni come, peraltro, ha spiegato anche teste LOtti emerge che l'esigenza di acquisto veniva manifestata dai responsabili delle reti, ma la trattativa, per ovvi motivi di frazionamento delle condotte, veniva gestita ALla struttura diretta da BE, il quale, raccolto il parere di compatibilità di budget dava incarico a ZA di condurre la trattativa spesso coadiuvato da soggetti della struttura commerciale di DI. Una volta conclusa la trattativa, a ZA veniva indicata la società che doveva figurare come acquirente. 188 Una volta individuato il fornitore estero, determinato il prezzo e indicata la società estera del gruppo ovvero una società apparentemente terza di comodo, si svolgeva quella fase tutta interna che la NA ha così efficacemente descritto nella frase: "picchia giù sui prezzi". A questo punto i contratti erano predisposti formalmente ALla struttura di NO, ossia da GG e da TT che, in coordinamento con la struttura finanziaria del Gruppo (BF), spedivano il contratto a Malta dove veniva firmato da EC о MA soggetti - assolutamente privi di qualsiasi potere decisionale, come riferito da vari testi che sono stati assolutamente categorici sia per quanto concerne la stipulazione dei contratti, che dei pagamenti. La deposizione dello IL va integrata con quella della NA. Invero, costei dopo aver precisato che "BE era il factotum di SC" e - rispondeva solo a quest'ultimo ha precisato che il BE, quando ritornava - da incontri con SC ad Arcore o in Via Rovani ove si era recato per riferire, la invitava a "picchiare giù con i prezzi". Tale espressione stava a significare, come hanno incisivamente e convincentemente spiegato i Giudici di merito, "che la NA dava indicazioni ala struttura ST IC di NO di procedere alla formazione di sub-contratti, con prezzi significativamente in aumento rispetto a quelli originari, il che era finalizzato, da un lato all'incremento dei costi di rete TA e poi di DI per evidenti fini di evasione fiscale e, ALl'altro, alla costituzione di ingenti quanto illeciti capitali esteri" (pag. 5 sent. I grado). Opportunamente, il Tribunale, (pag. 6 della sentenza), ha riportato la seguente dichiarazione della teste: "Quando io ho fatto la stampa per sapere tutto quello che è in decorrenza e devo comprare, la BA telefonava a NO e si faceva dettare tutti i prezzi. Per cui sul tabulato a fianco di ogni titolo veniva messo il relativo costo. L 'ufficio della GG comunicava a una delle mie ragazze i costi che venivano scritti di fianco a ogni titolo, così, a matita, sul tabulato, io pigliavo il mio tabulato, andavo da BE il quale mi dava la dritta: "Allora questo mese, questo trimestre dobbiamo arrivare in termine di costo a 5 milioni di dollari, 20 milioni di dollari, eccetera. Però il costo dei diritti era di meno, sensibilmente di meno" (e in questa fase si inseriva quindi quel "picchia giù sui prezzi", di cui si è già detto). Ha confermato, ancora, la NA sia il rapporto funzionale BE- д ZA sia il rapporto diretto con SC del ZA che "quando veniva in TA, veniva in ufficio e poi andava ad Arcore, sempre e portava ***** poi da SC sia MA che OM", vale a dire i due intermediari fittizi che, come si è già più volte evidenziato, operavano massicci ricarichi sulle vendite e che erano legati da antichi rapporti di amicizia con il SC. 189 Le dichiarazioni della NA sui rapporti tra SC, BE, ZA, MA e OM hanno trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni di -SA (in precedenza riportate e che riguardano il periodo fino al 1992, ma il meccanismo, come si è dimostrato, è continuato anche dopo) - il quale ha, più volte, affermato che: - "BE LO era il braccio destro di SC"; - "ZA era un compratore per conto di SC LV"; "LF OM lavorava per LV SC;
..... si recava a Los Angeles, visionava i prodotti, negoziava con me;
tornava da SC per ottenere approvazione;
era quindi molto vicino a SC, non ricordo più il nome della società del sig. OM;
era una società situata in TA a OM" - alla domanda: "Sa perché il sig. LV SC non comprava direttamente i programmi e lo faceva tramite il sig. OM?", ha risposto: "perché OM era un caro amico del sig. LV SC, perché conosceva anche BE e ZA". Analoghe dichiarazioni sono state rese AL teste OR, presidente della distribuzione internazionale della PA fino al 1997 il quale, come già si è visto in precedenza, ha precisato il ruolo del BE, del ZA con il quale egli negoziava i contratti, ed alla domanda: "perché i contratti erano firmati con le società di AN MA ?", ha risposto: "Non lo so, occorrerebbe chiederlo al sig. LV SC, dato che era lui che pagava". Ha, infine precisato i rapporti tra MA e SC assumendo che l'MA, prima di accettare i contratti di acquisto, "parlava sempre con il sig. SC". Ha precisato ancora che MA gli aveva sempre detto che SC "era il suo migliore amico, che poteva chiamarlo senza problemi. Ha detto che aveva chiamato il sig. SC per congratularsi con lui quando fu nominato presidente del Consiglio. Non sono stato testimone di una conversazione telefonica tra i sigg.ri MA e SC preciso che il sig. MA ci diceva che continuava a riferire al sig. LV SC sulle negoziazioni per l'acquisto dei film anche dopo la nomina alla presidenza del Consiglio ..... diceva che il sig. LV SC era impegnato per giustificare il suo ritardo nel fornirci una risposta nell'ambito di queste negoziazioni". Anche su questo punto, ritiene questa Corte di legittimità di condividere la ineccepibile valutazione del Giudice di merito: "Il teste OR conferma così, AL punto di vista della PA, quel che del resto emerge evidente anche muovendo ALla prospettiva della ST/DI. È direttamente la ST che acquista ALla PA con ON, con NZ o con RA e la ragione per cui, per il gruppo 190 of italiano, trattava questa pluralità di persone era riconducibile alla volontà del medesimo gruppo acquirente. È anche dimostrato il permanente interesse del vertice del gruppo, ON, ma anche ER, sugli acquisti e ciò anche dopo la revisione degli organigrammi susseguente all'entrata in politica di ER. Vero è che il teste riferisce, de relato, una serie di confidenze fattegli da RA ma si è già visto come anche altre fonti dichiarative abbiano confermato che RA manteneva contatti diretti con ER e che ER SS, se si era fisicamente allontanato AL gruppo, non aveva rinunciato ad esserne costantemente informato ed a riceverne periodicamente i dirigenti per fissare quantomeno le linee strategiche >> (pag. 144 145 sent. impugn.). Significative del rapporto tra SC e l'MA sono anche le già richiamate dichiarazioni di DE, direttore generale PA TA, il quale ha affermato, a proposito di una mail del 9/3/2002 da lui inviata a HE NZ che, al momento in PA, il NZ gli aveva spiegato che c'era questo AN MA, amico della famiglia di SC, che era un intermediario che acquistava diritti presso il loro studio e che era intenzione di liberarsi di questo rapporto ma non trovava un dialogo in queste senso con l'altra parte (pag. 44 sent. I grado). Così come significative sono le già considerate dichiarazioni di LOtti IO il quale aveva lavorato per ST in varie aziende e ruoli AL 1997 al 2000 - (da luglio 1998 ad aprile 2000 era stato amministratore delegato) che ha riferito che anche CE ER entrato in DI nel 1995 che si era - occupato di acquisto dei diritti a partire AL 1998 - gli aveva detto che MA era un intermediario necessario, ineludibile e che gli aveva fatto intendere che era inutile e imprudente tentare di scavalcarlo. Solo nel contesto del pactum sceleris di cui ha più volte parlato il Giudice di I grado (pagg. 69, 74) può spiegarsi perché un operatore così accorto come DI che avrebbe potuto avere quei diritti al costo al quale le MA li vendevano, costo, peraltro, già concordato proprio per conto della predetta società, da ZA ed approvato AL 'braccio destro' di SC, LO BE avrebbe dovuto sostanzialmente regalare all'MA la incredibile - somma di circa 55 milioni di dollari (tale era, come si è già visto, il ricarico operato ALle società di MA, poi divenuto di 80 milioni di dollari negli altri passaggi). È sempre in tale contesto che si colloca l'assurdo ricarico del 100% del costo originario effettuato ALla società di OM LF nella vendita dei diritti a DI (73,7 milioni di dollari rispetto a 36). ch 191 Ed è solo in questo modo che si spiega perché i ricarichi effettuati ALle società riconducibili a ZA, (EN IC e RO CA, società fittizie), gran parte dei quali trasferiti poi su c/c esteri del ZA. Così come ancora, sempre in tale ottica, si spiega come i ricarichi della società LM RA, riferibile al commerciante di CA DI (altra società cartiera) siano finiti, oltre che allo SS DI, su c/c esteri di società appartenenti al comparto riservato ST (ON RA LI e TT NA ER RP.). Ed è, infine, sempre in tale contesto, che si spiega come gran parte dei ricarichi di altra società (EL) siano finiti sui c/c esteri sconosciuti. Ed allora è nel giusto la Corte di merito quando afferma che "nel gruppo ST/DI era stato creato un particolare sistema di acquisizione dei diritti di diffusione di prodotti che comportava che gli stessi acquisti trattati, come era logico, fin ALl'origine da persone di assoluta fiducia, venissero poi dirottati in catene più e meno lunghe di società (appartenenti allo SS gruppo o ad intermediari compiacenti) che, operando ulteriori compravendite, ne determinavano i1 notevole aumento di costo finale consentendo così al gruppo di diminuire in modo cospicuo il carico fiscale da assolvere in TA, e nel contempo di disporre di ingenti fondi all'estero" (pag. 172). Così come è ancora nel giusto la Corte territoriale quando, sotto le definitive conclusioni, a pag. 172, afferma: "Così che si è già dimostrato come nel "giro dei diritti" relativo alle annualità prescritte fosse del tutto palese la fittizietà del costo finale del diritto imputato all'acquirente. Ed altrettanto palese era che esisteva una struttura, pur interna al gruppo ma sostanzialmente parallela ai suoi organi formali, che si occupava di questo tipo di operatività (che, ovviamente, non doveva svelare la sua reale, illecita, attività) e che era costituita da ON che ne era il vertice operativo (e da alcuni operativi che a NO, o a MI, si limitavano ad eseguirne le direttive), da NZ che era l'uomo di fiducia del gruppo deputato agli acquisti ALle MA, da alcuni formali intermediari (RA e UO su tutti), tutti con accesso diretto al vertice proprietario del gruppo" (pag. 125). E, del resto, la qualità di SC di azionista di maggioranza e dominus indiscusso del gruppo gli consentiva pacificamente qualsiasi possibilità di intervento, anche in mancanza di poteri gestori formali. La permanenza di tutti i suoi fidati collaboratori ma anche correi, ne costituisce la più evidente dimostrazione. -A tutto ciò e, dunque, a livello strategico di gestione, e ancora al rapporto diretto ON-ER (che saltava il consiglio d'amministrazione) e 192 al rapporto NZ-ER, oltre che ai sistematici incontri di RA e di UO con ER, quando venivano in TA (tutti immutati protagonisti del meccanismo prima e dopo il 1994: un sistema in sostanza preservato inalterato ALlo SS ER) si aggiungono due - argomenti di verifica della ragionevolezza della motivazione in conto di responsabilità individuale e che assumono anche il valore di prove logiche, ampiamente esaminate dai Giudici del merito. Il primo è l'assoluta inverosimiglianza della ipotesi alternativa che vorrebbe tratteggiare una sorta di colossale truffa ordita per anni ai danni di SC (proprio in quello che è il suo campo d'azione e nel contesto di un complesso meccanismo da lui SS strutturato e consolidato) da parte dei personaggi da lui scelti e mantenuti, nel corso degli anni, in posizioni strategiche e nei cui confronti non risulta essere mai stata presentata denuncia alcuna. Il secondo è il "cui prodest". È argomento di chiusura che presenta un elevato tasso di utilità in termini di verifica della tenuta logica della decisione. Ebbene, il criterio dell'individuazione del destinatario principale dei benefici derivanti ALl'illecito fornisce un risultato convergente con quello che s'è visto essere l'esito dell'apprezzamento delle prove compiuto dai due gradi di merito: esso indica, cioè, proprio in ER ideatore del meccanismo del giro dei - diritti, che a distanza di anni continuava a produrre effetti (illeciti) di riduzione fiscale per le aziende a lui facenti capo in vario modo - il soggetto che in ultima analisi, anche dopo l'assunzione della veste di azionista di maggioranza, continuava a godere della ricaduta economica del sistema praticato. Sono, quindi, infondati tutti i motivi (si veda, in particolare, i motivi n. 2, n. 39 e n. 43) che contestano il giudizio di responsabilità dell'imputato SC LV, affermato nel doppio grado del processo. uno dei personaggi 24.2. EL ruolo prioritario di ZA IE 'chiave' nell'attività relativa all'acquisizione dei diritti e, quindi, sulla sua consapevolezza in merito alla illiceità del meccanismo si è già parlato www nell'esaminare i motivi relative alla posizione dell'imputato SC e alla ricostruzione del sistema fraudolento, con particolare riguardo alle considerazioni svolte in merito alla interposizione delle società RO CA e EN IO (v. paragr. 19.4.4. e 19.4.5.). q Basterà qui sottolineare che del pari ampiamente presente nella ricostruzione fattuale operata in sentenza è IE NZ, del quale le prove raccolte hanno consentito alla Corte di definire una posizione di spiccato rilievo, notandosi ancora una volta in sintonia con quello che era stato il giudizio delperaltro Tribunale-che l'ampia attività da lui posta in essere è incompatibile con una 193 conoscenza soltanto parziale del meccanismo, e degli obiettivi con esso perseguiti: obiettivi che, quindi, egli ha condiviso con un contributo essenziale, protratto e sempre lautamente remunerato. La sua figura si staglia, nella ricostruzione data in sentenza, in modo così incisivo da indurre il Collegio d'appello a proporne la definizione come "protagonista principale della contrattazione dei diritti alla fonte", inserito (in veste d'artefice) per quanto attiene al periodo degli scambi che qui rilevano (1995-98) nella catena artificiosa di trasferimento dei diritti. In effetti, la risalenza nel tempo del suo rapporto con LV ER (fin dai tempi in cui questi operava personalmente sul mercato statunitense) e il perdurare di questo rapporto diretto sono affiancati, nella ricostruzione probatoria, ALla constatazione di un ruolo costante di primattore nella contrattazione con le JO ME (peraltro con variegati rapporti con altri intermediari rientranti nel sistema del giro dei diritti): un ruolo che motivatamente risulta svolto per mandato e - - diretto interesse di quella che, ogni volta, solo dopo articolati passaggi intermedi risultava la destinataria finale dei diritti acquisiti, cioè DI, la quale invece, proprio tramite NZ, in realtà fin ALla prima battuta era l'effettivo acquirente rappresentato nel diretto contatto con i produttori. Si aggiunga che ZA non solo era colui che contrattava il primo acquisto e che aveva diretto contatto con BE che gestiva anche l'ultimo anello della catena ma che era anche vicino a tutti i principali intermediari: da - MA, OM, ma anche MB e DA GR, anzi promuovendo l'interposizione delle società RO CA e EN IC che effettuavano enormi ricarichi, gran parte dei quali, poi, riversati su c/c esteri dello SS ZA. Da ciò la duplice considerazione che egli aveva così una completa visuale di tutta la catena dei diritti, con la conseguente perfetta consapevolezza della loro ragion d'essere; e che le ingentissime somme da lui percepite avvenivano in piena consapevolezza ed accordo con il BE posto che questi era - perfettamente consapevole del costo originario del diritto e del costo finale corrisposto da DI e, di conseguenza, di quali proventi finanziari giungessero a coloro che si erano fittiziamente interposti. In sintesi, a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità del NZ sono stati dai Giudici di merito valorizzati, con motivazione logicamente ineccepibile, le seguenti circostanze fattuali: conoscenza piena del น sistema illecito;
condivisione dei suoi obiettivi per un lunghissimo periodo di tempo;
partecipazione attiva al meccanismo, con un ruolo senza il quale la gran parte delle acquisizioni di cui si discute non sarebbe avvenuta nella forma che si è constatata, o non sarebbe avvenuta affatto. 194 Sono, quindi, infondati tutti i motivi che contestano il giudizio di responsabilità dell'imputato ZA, affermato nel doppio grado del processo. 24.3. Lo PAzio e l'attenzione che complessivamente i Giudici di merito, (quello di I grado alle pagg. 38-46 e 67-72, e quello di II grado alle pagg. 154- 157 e 180-181), hanno dedicato, con argomentazioni strettamente aderenti alle risultanze processuali e valutate in maniera logica e convincente, alla figura di MA AN, sono di tale ampiezza ed approfondimento sì da consentire a questa Corte di legittimità di affermare che il complesso probatorio circa il suo concorso del reato a lui ascritto è di particolare consistenza. La motivazione inquadra una figura indiscutibilmente complessa (al pari dei suoi intrecci finanziari), della quale il rapporto con le società facenti capo a LV ER (e, per quanto qui rileva, particolarmente con DI), ed anche personalmente con lo SS ER, costituisce un filo conduttore che è possibile seguire per l'intero percorso del ragionamento svolto in sentenza. La Corte d'appello non manca di rimarcare come fosse lo SS RA a menare vanto "per tutta l'attività svolta a favore del Gruppo e anche (e soprattutto) della famiglia proprietaria". E, altresì, come quel rapporto diretto col dominus (ER) gli consentisse la cognizione complessiva del meccanismo fraudolento e, dunque, della sua finalità, evidentemente da lui condivisa negli anni. Posto che riprendere gli spunti probatori a carico di RA comporterebbe veramente la riproposizione di gran parte dei contributi testimoniali, delle evidenze ottenute ALla c.t.: in sostanza, di gran parte della sentenza, ciò che conclusivamente rileva è la coerenza dell'accertata funzione di intermediario di - alla comodo attribuita all'imputato: funzionale pur essa in modo marcato realizzazione del piano fraudolento che doveva culminare (come in effetti è culminato nella falsa fatturazione, doppiamente simulata nell'intestatario e sul valore economico e, infine, nelle dichiarazioni fiscali che di tale fatturazione si avvalevano per lo scopo illecito che l'art. 2 del decreto legislativo del 2000 sanziona. Nel rinviare a quanto ampiamente esposto allorquando è stata esaminata la posizione di MA e delle sue società, con particolare riguardo alla irrilevanza dell'attività di intermediazione professionale reale verso altri soggetti svolta da MA contemporaneamente a quella fittizia per DI, e alla irrilevanza ai fini della configurabilità del reato in questione della retrocessione del denaro (v. paragr. 19.4.6.), è opportuno, comunque, svolgere le ulteriori conclusive considerazioni. 195 چ ی Le plurime prove orali e documentali esaminate e debitamente valutate dai Giudici di merito-alcune delle quali sono state anche testualmente richiamate da questa Corte di legittimità (lettera confessione di MA del 29/10/2003 diretta altraPresidente ST,all'allora corrispondenza MA/OM/ES/CE, dichiarazioni di OR, NZ, NA, ecc.) hanno incontestabilmente dimostrato che sia nel periodo ante 1995 che in - quello successivo fino al 1998 che: a) MA era un mero agente ST/DI; b) la sua intermediazione non comportava alcun costo aggiuntivo per le entità di SC (costo zero); c) MA veniva pagato con provvigioni dagli Studios statunitensi;
d) il prezzo per l'acquisto dei diritti con produttori americani non veniva trattato da MA, bensì direttamente ALle società di SC;
nelle trattative era IE ZA che concordava con PA i prezzi e le altre condizioni contrattuali, sotto la supervisione del braccio destro di SC, LO BE, cui spettava l'ultima parola;
e) MA pagava le MA solo quando riceveva i soldi da ST/DI; f) MA, nei rapporti PA/ST-IAse, fungeva da mero mandatario di SC non assumendo egli SS alcun rischio di impresa;
tant'è che PA fa riferimento alle SC's Companies quando si riferisce alla grave esposizione debitoria scaturita ALl'attività di acquisto dei diritti apparentemente da parte di MA (e ciò è emerso anche ALle missive dello SS che riconduce le obbligazioni al patrimonio del gestore); g) MA aveva stretti rapporti con SC ed era sostanzialmente ritenuto un intoccabile (come risulta ALle dichiarazioni di DE e LOtti); h) risulta ALla relazione MG che "nel periodo AL 1994 al 1998, DI ha acquistato, tramite l'intermediazione delle società riconducibili a AN RA, diritti televisivi per un importo complessivo pari a circa USD 199,5 milioni;
su tali acquisti è stata quantificata, con le moALità sopra descritte, una maggiorazione di costo complessiva, rispetto al prezzo praticato AL produttore e/o distributore originario, pari a circa USD 135,1 milioni". Aggiunge, in proposito, la Corte distrettuale che "si deve dare certamente atto (come sostiene la difesa RA) che i 135 milioni di dollari sono il ricarico д complessivo del costo originario, del costo di acquisto ALla JO. Mentre in questo ambito il ricarico operato ALle società di RA era di "soli" dollari 54.957.590,77. Certo una percentuale minore ma comunque talmente significativa ed elevata da necessitare di una ragione imprescindibile per cui un operatore così accorto come DI avrebbe dovuto sostanzialmente regalare 196 ad RA una somma simile, posto che, come si è potuto accertare, era NZ a presiedere agli acquisti, sotto la supervisione di ON. E si deve poi notare come quel pur ingente ricarico non era ancora sufficiente alle strutture DI che, prima di incamerare i diritti, ne avevano imposto altri passaggi in modo da far lievitare i costi di altri 80 milioni di dollari circa (la differenza fra 135 e quasi 55). E ciò ad ulteriore riprova che l'interesse era la lievitazione dei costi prima dell'arrivo del diritto in DI e l'appoggio ed il pieno inserimento di RA in questo sistema" (pag. 154). Devono, in definitiva, ritenersi assolutamente corrette e conformi alle risultanze processuali le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito: "Così che gli elementi ricavabili sia ALle fonti orali, sia ALle fonti documentali, sopra descritte, trovano una granitica conferma logica. Deve infatti considerarsi che pochissimi erano i soggetti che operavano nella catena dei diritti che transitava per le società di RA: sostanzialmente NZ, RA SS e ON. Tutti i tre soggetti menzionati erano a conoscenza del reale costo di acquisto dei diritti ALle MA. Tutti erano a conoscenza del ricarico operato da RA. Anche NZ che frequentava sia ON, sia RA, sia la struttura ST di NO. E che aveva normale accesso anche a ER. Come lo avevano, del resto (e significativamente, vista l'importanza del settore dei cui si occupavano) anche RA e ON. Non vi è elemento di prova alcuno che consenta di affermare che i tre agissero, concordemente, per causare al gruppo ST, ed a DI, un ricarico di costi che fosse a tale ultimo destinatario dei diritti sconosciuto, che consumassero quindi, a suo danno, una truffa di dimensioni colossali. Perseguita per anni. Per decenni, anzi. Nonostante poi che i dati reali fossero perfettamente rinvenibili a chiunque, e quindi agli organi del gruppo, ma anche alla proprietà, negli uffici di NO. Una truffa che si scontrerebbe poi con l'evidente dato che RA SS, anche in anni più recenti, menava vanto, e chiedeva adeguati compensi, per tutta l'attività svolta a favore del gruppo e anche (e soprattutto) della famiglia proprietaria. È pertanto del tutto evidente che RA ha agito da intermediario di comodo e seppure non vi sia sicura evidenza bancaria di retrocessioni al gruppo o alla sua proprietà non resta che ritenere del tutto logiche che il vantato "costo zero" ne presupponga la reale esistenza. Esistenza di cui non si era raggiunta prova documentale per l'estrema complessità e difficoltà nel seguire tutti i rivoli finanziari che si dipartivano dai conti di RA e delle sue società e della sostanziale impossibilità di identificarli tutti” (pag. 155). 197 Così come parimenti corrette sono state le ampie conclusioni del Giudice di I grado che esamina la posizione dell'MA in punto di responsabilità alle pagg. 67-72, alle quali si rinvia bastando qui solo rimarcare la seguente significativa considerazione del Giudice di merito: "EL resto, gli stessi anomali flussi di denaro che pervengono alle società di MA sono la migliore prova del soALizio criminale inteso ad evadere le imposte, drenare liquidità e a creare ingenti fonti esteri... quelle maggiorazioni che, come si è detto, non sono in alcun modo giustificabili (dato il suo ruolo di mero agente) al di fuori del pactum sceleris di cui si è detto". Sono, quindi, infondati tutti i motivi che contestano il giudizio di responsabilità dell'imputato MA, affermato nel doppio grado del processo. 24.4. Fin dagli anni 1980, TT GA aveva lavorato come assistente di AN GG preposta alla struttura ST IC S.p.a. di NO. Era la sua principale collaboratrice e poi l'aveva sostituita al vertice di tale struttura era, cioè, diventata la responsabile di quell'ufficio che era lo snodo essenziale della complessiva operazione illecita di lievitazione dei costi dei diritti. Si era occupata prima di NO F.S. e poi di IM, di cui sopra si è ampiamente argomentato (v. paragr. 19.4.11). Ciò posto, osserva questa Corte di legittimità che la TT è raggiunta in sentenza da prove assolutamente specifiche, atte a determinarne il ruolo nella struttura di NO: che, peraltro, è ruolo niente affatto indifferente per il funzionamento complessivo del meccanismo del giro dei diritti, posto che l'operatività di IM sostanzialmente era gestita ALl'ufficio della TO. La ricostruzione operata ALla Corte territoriale (pag. 182) reca alla sua definizione quale snodo essenziale per la complessiva operazione illecita di lievitazione dei costi dei diritti, e non solo per questa: in realtà, l'apprestamento della documentazione che concerneva i passaggi e l'acquisizione dei diritti veniva svolto AL medesimo ufficio (ove la TO operò per anni, in varie posizioni), con l'obiettivo e la cura di preservare (tanto all'esterno, quanto all'interno del Gruppo, salvo i pochi addetti) la non conoscenza del meccanismo fittizio, col famoso occultamento dei dati economici nelle schede trasmesse a chi in TA doveva gestire l'utilizzazione dei diritti. L'azione tipica includeva quella sorta di scissione del dato documentale, che i limiti delle cognizioni dei testimoni esaminati hanno dimostrato essere risultata di fatto efficace, nel presidiare il carattere di riservatezza che era funzionale alla realizzazione dei meccanismi di frode, al perdurare del sistema e a consentirne, dunque, l'impiego finale per l'obiettivo d'illecito fiscale: quel fine che si accompagnava alla (ed era propiziato, 198 ALla) fuoriuscita - -coi pagamenti da parte di DI di cifre cospicue, le quali sopravanzavano in maniera macroscopica l'effettivo costo originario di quei diritti che DI infine acquisiva formalmente, ma che ALl'origine erano stati per suo conto direttamente contrattati negli Stati Uniti a prezzi ben inferiori. Corretta, quindi, è la valutazione conclusiva del Giudice del merito: "In questa veste ha avuto una visione organica e completa del meccanismo truffaldino posto in essere, in quanto conosceva i dati economici dei master, preparava i subcontratti, occupandosi di tenere i collegamenti diretti con BE per la determinazione dei nuovi termini economici dei sub, e quindi preparava le schede al fine di realizzare quell'area di segretezza di cui si è più volte detto e di proteggere la riservatezza dei dati "sensibili" "In conclusione, l'imputata ha posto in essere una frazione importante dell'attività delittuosa, che si è integrata con quella dei correi, così fornendo un rilevante contributo causale al raggiungimento del risultato, nella piena consapevolezza che la complessiva attività svolta ALla struttura in cui operava, anche come dirigente, costituiva un momento essenziale del meccanismo fraudolento finalizzato all'evasione fiscale. L'imputata va pertanto dichiarata responsabile del reato ascrittole, con esclusione dell'annualità 2001, essendo quel reato estinto per intervenuta prescrizione" (pag. 79 sent. I grado). Sono, quindi, infondati tutti i motivi che contestano il giudizio di responsabilità dell'imputata TT, affermato nel doppio grado del processo. L'esame della posizione della prevenuta va completata con l'esame dei seguenti ulteriori motivi. 25.1. Con i motivi n. 8 e n. 12 del ricorso TT si deduce violazione del principio di irretroattività delle norme penali, anche con riferimento all'art. 7 CEDU, in quanto si sarebbe fatta applicazione retroattiva, del nuovo orientamento giurisprudenziale affermato ALla sentenza Sez. 3, n. 39176 del 24/09/2008, MA, Rv. 241266, secondo cui, in caso di frazionamento delle quote di ammortamento, il reato è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e della Corte EDU, invece, non è consentita una applicazione retroattiva di una nuova interpretazione di una norma che descrive un'infrazione, nel caso in cui si tratti di un'interpretazione giurisprudenziale il cui risultato non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui l'infrazione è stata commessa. Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato poiché nella specie non è ravvisabile quella imprevedibilità interpretativa richiesta ALla giurisprudenza europea ed ipotizzata nel ricorso, per l'assorbente ragione che la nuova 199 normativa posta AL d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, correlando l'incriminazione alla presentazione della dichiarazione, pone come logica conseguenza che il reato si configuri per ogni singola annualità nella quale il costo portato in ammortamento è dedotto in dichiarazione (cfr., appunto, Sez. 3, n. 39176 del 24/09/2008, MA, cit., secondo cui la tesi opposta contrasta sostanzialmente con la struttura della fattispecie criminosa come delineata ALl'art. 2 del d.lgs. 74/2000, che individua esclusivamente nella presentazione della dichiarazione dei redditi la condotta tipica del reato, sicché per ogni nuova dichiarazione viene cagionato un nuovo danno erariale e quindi viene posta in essere la fattispecie tipica del reato, i cui elementi costitutivi, peraltro, sono differenti da quelli che caratterizzavano le precedenti dichiarazioni). - risalendo ad epoca diD'altra parte, la circostanza che quegli stessi fatti vigenza della Il. 516/82 - configurassero in precedenza, di per sé, anche un autonomo reato, non incide sulla sussistenza del reato in esame AL momento che la punibilità della dichiarazione fraudolenta è rimasta tale anche in esito alla novella legislativa. Tanto esclude in radice una violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 74/2000, non sussistendo alcuna obiettiva incertezza sulla portata delle norme contestate e sul loro ambito di applicazione. 25.2. Con il motivo n. 14 del ricorso TT si deduce, in via subordinata, violazione del principio «nemo tenetur se detegere», perché - con l'applicazione anche ad ammortamenti iniziati, come nella specie, prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 della interpretazione secondo cui il reato è integrato da ogni singola successiva dichiarazione I si viene in sostanza ad affermare che chi - aveva realizzato un reato istantaneo nel 1998, dopo la modifica normativa del 2000 si sarebbe visto costretto, con la prima dichiarazione dei redditi successiva, ad autodenunciare le pregresse false fatturazioni, le quali, per la legislazione vigente nel momento in cui erano state registrate, costituivano condotta illecita ancora sanzionabile. Ritiene il Collegio che anche questo motivo sia infondato per svariate considerazioni: in primo luogo, il principio, nella generale applicazione propugnata ALla ricorrente, non è rinvenibile nel nostro ordinamento giuridico, essendo la regola circoscritta ai limiti previsti ALl'art. 384 cod. pen. (come confermato ALla giurisprudenza di questa Corte (v. i principi affermati da Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi e altri, Rv. 253545, in tema di falso in atto pubblico). Ma soprattutto occorre considerare che, alla stregua della contestazione e della ricostruzione operata ALla Corte territoriale, il fine dell'intera operazione (e, quindi, anche della predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti) era مل 200 proprio quello dell'evasione fiscale, talché non si pone il problema di valorizzare un autonomo momento decisionale rispetto al quale verificare l'esigibilità di una diversa condotta del coimputato. 25.3. Con il motivo n. 15 del ricorso TT si deduce che non si è tenuto conto, in riferimento alla annualità del 2001, del cd. «condono tributario>> di cui all'art. 8 della I. n. 289 del 27.12.2002, ed il riferimento alle altre annualità, delle dichiarazioni integrative» presentate (deduzione quest'ultima contenuta anche nel motivo n. 40 di SC). Rileva il Collegio che anche questi motivi sono infondati. Innanzitutto, la tematica del condono tributario e delle dichiarazioni integrative era stata sottoposta alla Corte d'appello non per attribuirle rilevanza autonoma ai fini della configurazione del reato, bensì in una prospettiva di correzione del computo dell'imposta evasa. In ogni caso, per quanto concerne il condono tributario, esso, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, riguarda la sola annualità del 2001, per la quale è stata dichiarata la prescrizione del relativo reato, sicché sotto questo aspetto il motivo è ormai irrilevante, non risultando dagli atti in modo evidente che nella specie sussistevano tutte le condizioni previste ALl'art. 8 cit. per il verificarsi, ai sensi del comma 6, lett. c), a seguito del perfezionamento della procedura, dell'esclusione della punibilità per i reati tributari ivi indicati. Per quanto concerne le c.d. «dichiarazioni integrative», va in via generale e preliminare osservato che nello SS ricorso TT si assume (pagg. 166-167) che DI avrebbe effettuato la dichiarazione integrativa di cui all'art. 8 della I. 289/2002 solo per il periodo di imposta 2001, mentre per i periodi 2002 e 2003 "DI non si è avvalsa di alcuna forma di condono, ma ha effettuato variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, stimando le riprese sulla base dei criteri adottati ALla Agenzia delle Entrate negli avvisi di accertamento e, dunque, neutralizzando le maggiorazioni di costo che, secondo la contestata prospettazione erariale, si sarebbero ritenute errate". DI, dunque, avrebbe rimosso "ogni rischio di contestazione sull'ammortamento dei diritti... rettificando la dichiarazione, e così non deducendo AL reddito, i costi a rischio di contestazione per gli esercizio successivi». Non si tratta dunque del condono o «Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi» di cui all'art. 8 cit., bensì di mere rettifiche nelle dichiarazioni з presentate nell'ottobre 2003 e nell'ottobre 2004 ai sensi dell'art. 83 TUIR, ben oltre i termini di cui al suddetto art.
8. Con il motivo, quindi, si contesta, in sostanza, l'esattezza dei calcoli ritenuti ALle sentenze di merito ai fini dell'accertamento dell'effettivo imponibile e 201 dell'imposta evasa. Sotto questo profilo il motivo è infondato perché la Corte d'appello, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato l'irrilevanza delle dette rettifiche ed escluso che a parte aspetti definiti "assolutamente - marginali" si debbano apportare al calcolo dell'imposta correzioni di sorta, - concludendo che l'entità dell'imposta evasa resta, dunque, decisamente consistente. 26.1. I motivi n. 44 e n. 45 del ricorso SC con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena base, all'aumento per la continuazione ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche - sono infondati. Il Giudice del merito, invero, ha fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sull'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione della gravità materiale dell'addebito e della intensità del dolo dimostrato, trattandosi di una operazione illecita organizzata e portata a termine attraverso la costituzione di società e conti esteri a ciò destinati, con un sistema portato avanti per molti anni, sfruttando complicità interne ed esterne al gruppo ed in una posizione di assoluto vertice. In particolare, per quanto concerne le attenuanti generiche, la Corte d'appello ha ritenuto irrilevanti gli elementi positivi messi in rilievo con l'atto di appello (incensuratezza, età anagrafica, il fatto che l'imputazione riguarda solo due annualità per le quali è stata contestata una evasione minimale) a fronte della già ritenuta oggettiva gravità del reato e della particolare intensità del dolo. La motivazione, pertanto, non appare mancante o manifestamente illogica e non può quindi essere sindacata in questa sede di legittimità. 26.2. E' parimenti infondato il motivo n. 7 di ZA, con il quale si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche. Anche su questo punto, invero, i giudici del merito hanno dato congrua, specifica ed adeguata motivazione, osservando che, nonostante la sua spontanea presentazione al PM, a ZA non potevano essere concesse le attenuanti generiche in considerazione della sua piena ed essenziale partecipazione ai fatti, del suo apporto costante e risalente nel tempo, in posizione di piena autonomia, nonché degli enormi guadagni nell'arco di un così lungo periodo di tempo. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica e perciò non sindacabile in questa sede. 202 M 27.1. Fondato è, invece, il motivo n. 46 del ricorso SC con riferimento alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. Non ignora il Collegio l'orientamento espresso, in altre occasioni, da questa Corte, secondo il quale, nel caso di pena accessoria, non espressamente determinata ALla legge, quanto alla durata della stessa, tale statuizione, più che rimessa ad una valutazione discrezionale come tale, in tesi, preclusa al giudice - dell'esecuzione "va parametrata AL giudice a quella della pena principale" (in - termini, Sez. 3, n. 41874 del 9/10/2008, Azzani, Rv. 241410, relativa proprio alle pene accessorie previste per i reati tributari AL d. lgs. n. 74 del 2000, art. 12; Sez. 5, n. 29780 del 30/06/2010, Ramunno, Rv. 248258; Sez. 1, n. 22067 del 01/02/2011, Hu Zhiyu, Rv. 250227). Tuttavia, nella più recente delle sentenze citate, si discuteva della possibilità per il giudice dell'esecuzione di applicare le pene accessorie, in un caso nel quale il giudice di cognizione, oltre ad aver previsto in parte motiva l'applicazione nei confronti del condannato delle tre pene accessorie oggetto della richiesta di correzione, obbligatoria ex lege, ne aveva anche determinato la durata. Nella sentenza Azzani come pure nella sentenza Ramunno, il principio dell'operatività dell'art. 37 cod. pen. per la determinazione delle pene accessorie concernenti i reati tributari è stato affermato in relazione ad una pena principale determinata per tali illeciti in misura concretamente inferiore ai tre anni. Ora, a tacer del fatto che, come si rileverà infra, ritiene il Collegio maggiormente persuasivo l'orientamento secondo il quale, agli effetti dell'art. 37 cod. pen., "pena accessoria di durata espressamente determinata ALla legge" è anche quella per la quale la legge contempli un minimo ed un massimo, spettando in tali casi al giudice, nell'ambito di tale intervallo temporale, stabilirne la concreta durata ricorrendo ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 25229 del 17/04/2008, Ravara, Rv. 240256; Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008, Di Vincenzo, Rv. 241538), l'analisi delle decisioni sopra ricordate dimostra che in tali pronunce non è stato affrontato il problema del rapporto tra l'art. 12 d. lgs. n. 74 del 2000 e l'art. 29 cod. pen. Ciò posto, occorre muovere AL dato normativo. L'art. 12, comma 2, d. lgs. n. 74 del 2000 dispone che la condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3. L'art. 29 cod. pen., al comma primo, prevede, invece che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione daiclusione pubblici uffici per la durata di anni cinque. он 203 как Secondo l'interpretazione prospettata ALla sentenza impugnata quando la pena principale superi gli anni tre si deve applicare il disposto dell'art. 29 cod. pen., che individua la misura dell'interdizione in anni cinque, "non essendovi ragione alcuna per trattare più favorevolmente i reati fiscali rispetto a quelli comuni, posto che la loro stessa normativa li considera così gravi da imporre l'interdizione, seppure per un termine minore, come accessorio a qualsivoglia pena detentiva. Tanto più se si considera che, nel citato art. 12, non si rinviene alcun appiglio letterale che imponga la deroga alla disciplina generale". In realtà, l'art. 12 d. lgs. appare il frutto di un organico disegno del legislatore delegato inteso a rimodulare in modo autonomo, secondo una disciplina speciale, la regolamentazione delle pene accessorie conseguenti alla condanna per i reati tributari. Tale convincimento si desume sia ALla legge delega (art. 9, comma 2, lett. d, I. n. 205 del 1999, secondo cui al Governo era affidato il compito di "prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare ALle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario"), sia ALla relazione governativa che, sul punto, testualmente prevede che: "... Limitati ritocchi sono stati apportati alla durata delle misure, in una logica di razionalizzazione complessiva dell'assetto sanzionatorio: in particolare, è stata aumentata la durata minima e massima ... dell'interdizione dai pubblici uffici ... "... A differenza che per le altre pene accessorie, le quali trovano applicazione in caso di condanna per uno qualsiasi dei delitti contemplati ALlo schema, si è previsto che l'interdizione dai pubblici uffici consegua esclusivamente alla condanna per i delitti più gravi (dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), e sempre che non ricorrano le circostanze attenuanti speciali ... " È appena il caso di rilevare, al riguardo, come la conservazione della pena accessoria in parola peraltro in ambiti più ristretti rispetto alla normativa (pre)vigente risulti pienamente giustificata a fronte dell'incompatibilità degli - atteggiamenti delinquenziali avuti di mira con i doveri di probità e fedeltà all'ordinamento di chi è chiamato ad un munus publicum". La conclusione del carattere speciale della normativa penal-tributaria è confortata ALl'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo le quali "il sistema sanzionatorio in materia fiscale ha una spiccata specialità che lo caratterizza come un sistema chiuso e autosufficiente, all'interno del quale si esauriscono tutti i profili degli interventi repressivi, dettando tutte le sanzioni penali necessarie a reprimere condotte lesive o potenzialmente lesive dell'interesse 204 erariale alla corretta percezione delle entrate fiscali" (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 - dep. 19/01/2011, Giordano, Rv. 248865). In siffatto contesto normativo, l'obiettivo di complessiva razionalizzazione dell'assetto sanzionatorio è reso palese, sul piano testuale, ALl'assenza di una clausola di salvezza di quanto disposto ALl'art. 29 cod. pen. In assenza di una disciplina di raccordo con la regolamentazione generale codicistica (sul modello di quanto previsto, ad es., ALl'art. 216, ult. co. I. fall.), non è, pertanto, consentita un'interpolazione dei due modelli di determinazione delle pene accessorie, anche per le irrazionali ricadute applicative che ne scaturirebbero, in quanto, a seguire l'intepretazione disattesa, si dovrebbe giungere ad applicare la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per le pena non superiore ai tre anni, a fronte di una pena principale di pari durata (art. 12 cit.), mentre, per le pene non inferiori a tre anni, venendo meno la pretesa correlazione con la pena principale, si dovrebbe sempre applicare la pena accessoria nella misura fissa di cinque anni (art. 29 cod. pen). E ciò senza dire che tale coordinamento è tutt'altro che perfetto, in quanto, a fronte di una pena principale della durata di tre anni si realizzerebbe una sovrapposizione delle due previsioni (ciò che è il sintomo dell'assenza di una voluntas legis di operare un raccordo fra le due norme), da risolversi, a favore dell'operatività legge speciale, in applicazione dell'art. 16 cod. pen. In realtà, proprio l'art. 16 appena menzionato, a mente del quale le disposizioni del codice si applicano alle materie regolate ALle leggi speciali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti, conferma che l'unica norma applicabile in subiecta materia è l'art. 12 d. lgs. n. 74 del 2000. Né siffatta interpretazione rivela una manifesta irrazionalità, censurabile sul piano della legittimità costituzionale e idonea a prospettare letture maggiormente adeguate al principio di uguaglianza sancito ALl'art. 3 della Carta fondamentale, in quanto l'art. 12 cit. impone, nello speciale disegno sanzionatorio sopra evidenziato, anche l'indefettibile applicazione, per tutti i delitti previsti AL d.lgs. n. 74 del 2000 (e, dunque, anche per quelli di cui agli artt. 2, 3, 8), delle pene accessorie ivi previste. Per effetto della conclusione raggiunta, occorre porsi il problema delle conseguenze da trarre sul piano processuale. Ritiene questa Corte, per quanto si accennava in principio, che la tesi er maggiormente persuasiva sia quella secondo la quale l'art. 37, nell'indicare come presupposto della sua operatività, la mancata espressa determinazione della dyrata della pena accessoria non si riferisca al caso in cui il legislatore abbia specificato una durata minima e una durata massima. 205 Pur nella consapevolezza del contrario orientamento espresso ALle decisioni sopra ricordate, si ritiene, infatti, che, in presenza di uno spettro applicativo fissato AL legislatore attraverso la previsione di un limite minimo e di uno massimo, la norma debba essere intesa nel senso che la determinazione delle pene accessorie deve essere avvenire, in ossequio ai principi costituzionali della individualizzazione e della funzione rieducativa della sanzione (art. 27, comma terzo, Cost.), attraverso una valutazione discrezionale, fondata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e rimessa alle valutazioni del giudice di merito (Sez. 3 n. 17702 del 05/12/2012 - dep. 18/04/2013, Pagliaroni, non massimata, oltre le già citate Sez. 3, n. 25229 del 17/04/2008, Ravara, Rv. 240256; Sez. 3, n. 42889 del 15/10/2008, Di Vincenzo, Rv. 241538). 27.2. Il motivo n. 46 di SC è, invece, infondato nella parte in cui censura l'omessa motivazione sui motivi di appello con i quali era stata contestata la quantificazione, effettuata AL giudice di primo grado, della pena accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo di anni tre, di quella dell'incapacità di contrattare con la P.A. per un periodo di anni tre e di quella dell'interdizione ALle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo di anni quattro. In realtà, con l'appello, in relazione a queste specifiche pene accessorie ci si limitava a richiamare genericamente le considerazioni svolte in ordine alla quantificazione della pena principale (pag. 463 atto di appello). Stante la genericità del motivo, la corte d'appello non era tenuta a motivare specificamente sul suo rigetto. In ogni modo è evidente che, così come aveva fatto l'appellante, la Corte d'appello ha fondato la sua decisione di confermare la durata delle suddette pene accessorie sulle medesime considerazioni ed i medesimi elementi valutati per quantificare la pena principale, e cioè l'oggettiva gravità del reato e l'intensità del dolo. 28. Il motivo n. 47 di SC con il quale si denunzia vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento del danno non patrimoniale in favore dell'agenzia delle entrate ed alla quantificazione della provvisionale - è anch'esso infondato. G E' difatti congrua ed adeguata la motivazione con la quale la Corte d'appello ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile Agenzia delle Entrate, osservando che il danno patito non coincide con la mera misura della imposta evasa ma anche con il danno funzionale rappresentato ALlo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario. I giudici, in particolare, hanno tenuto conto della particolare complessità dell'operazione di 206 Ch occultamento, attuato con la costituzione di un meccanismo di notevole accuratezza ed insidiosità, facendo larga profusione di società e conti esteri;
e così grandemente difficultando indagini ed accertamenti e costringendo pertanto l'organo accertatore ad un difficilissimo, e dispendiosissimo, compito. La Corte d'appello ha poi confermato la liquidazione del danno non patrimoniale, considerando che una operazione illecita protratta per anni, per somme ingenti, e solo disvelata con grande difficoltà non può che recare un rilevante pregiudizio all'organo accertatore nell'opinione dei consociati, anche in relazione alla notorietà della società e dei suoi vertici. Il ricorrente ora contesta specificamente la risarcibilità del danno all'immagine asseritamente subito da enti preposti al controllo del corretto esercizio di attività (economiche e non) a seguito della commissione di reati connessi all'espletamento di tale attività, ed in particolare invoca l'art. 17, comma 30 ter del d.l. 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102, il quale prevede che «Le procure della Corte dei Conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti ALl'art. 7 della legge 27 marzo 2001 n. 97», disposizione quest'ultima che fa espresso riferimento unicamente ai «delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale». Ritiene il Collegio che anche questo assunto non possa essere condiviso. I Giudici del merito, ed in particolare il Giudice di primo grado, hanno infatti richiamato il principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. ed il principio della risarcibilità del danno all'immagine subito da enti preposti al controllo del corretto esercizio di attività (economiche e non) a seguito della commissione di connessi all'espletamento di tali attività (cfr. Sez. 3, n. 35868 del 01/10/2002, Falconi, Rv. 222512). Questo principio generale non può ritenersi derogato, in mancanza di qualsiasi specifica indicazione normativa, AL citato art. 17, comma 30 ter del d.l. n. 78/2009, che pone una norma speciale che si riferisce esclusivamente all'azione per il risarcimento del danno all'immagine esercitata ALle procure della Corte dei Conti recato da pubblici dipendenti all'ente pubblico di appartenenza e non si estende in via generale al risarcimento del danno non patrimoniale liquidabile AL giudice penale a seguito di una condanna per un illecito penale. La quantificazione della provvisionale è stata poi, con congrua motivazione, determinata tenendo conto che la mera evasione ammontava a oltre 7 milioni di euro. E ciò fermo restando principio per cui non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro 207 liquidata a titolo di provvisionale (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348). 29. ricorsi di MA AN, TT GA, ZA IE vanno, dunque, rigettati. Da tanto consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna degli stessi al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento. Tutti gli imputati vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese sostenute ALla parte civile Agenzia delle entrate che, in base alle tariffe forensi e all'attività difensiva effettivamente svolta, si liquidano nella misura meglio indicata nel dispositivo che segue.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi di MA AN, TT GA, ZA IE, che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di SC LV limitatamente alla statuizione relativa alla condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea per anni cinque dai pubblici uffici, per violazione dell'art 12, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di MI perchè ridetermini la pena accessoria nei limiti temporali fissati AL citato art. 12, ai sensi dell'art 133 cod. pen., valutazione non consentita alla corte di legittimità; rigetta nel resto il ricorso del SC nei Qu cui confronti dichiara, ai sensi dell'art 64, comma 2, cod. proc. pen.,irrevocabili tutte le altre parti della sentenza impugnata. Condanna tutti gli imputati in solido al pagamento in favore della parte civile, Agenzia delle Entrate, delle spese ALla stessa sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi 5.000,00 euro, oltre accessori come per legge. Così deciso in OM, I'1 agosto 2013 I magistrati estensori quse fl Cons. Amedeo Franco - Cons.Claudio D'Isa - Cons.Ercole Aprile- Cons.Giuseppe, De Marzo Mukkan Eredy I presidente Antonio EspositoA. los to Si dà atto che il testo della presente motivazione è stato letto ed approvato ALla Corte riunita nella camera di consiglio del 28/08/2013 ai sensi dell'art. 617, comma 3, cod. proc. pen. SPORTATA Il presidente IN CANCELLERIA Antonio Esposito 29 AGO. 2013 208 IL CANCELLIERE Shemin Fabella хороше