Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/08/2013, n. 35729
CASS
Sentenza 1 agosto 2013

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In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorressero gli estremi per applicare l'art. 11 cod. proc. pen. in un procedimento per frode fiscale relativa ad una società quotata in borsa in cui risultavano azionisti magistrati del medesimo distretto, che, però, non avevano formalmente mai assunto la qualifica di danneggiati del reato).

In tema di pene accessorie, quando la durata di una pena accessoria temporanea è determinata dalla legge nella misura minima ed in quella massima, non trova applicazione il principio dell'uniformità temporale tra pena accessoria e pena principale previsto dall'art. 37 cod. pen., ma spetta al giudice determinarne in concreto la durata applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Fattispecie relativa alle pene accessorie previste per i reati tributari dall'art. 12 D.Lgs. n. 74 del 2000).

Il diritto a rendere dichiarazioni spontanee nel corso del dibattimento spetta esclusivamente ed in via personale all'imputato che sia fisicamente presente all'udienza. (Nella specie, la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento del giudice di merito di rigetto dell'istanza di rendere dichiarazioni spontanee in videoconferenza, avanzata da un imputato contumace residente all'estero).

La responsabilità dell'imputato - conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza europea, in applicazione dell'art. 6 della CEDU - non può basarsi unicamente o in misura significativa su dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da un soggetto che l'imputato non sia stato in condizioni di interrogare o far interrogare nel corso del dibattimento. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non configurabile la violazione dell'art. 6 cit. risultando la sentenza di condanna fondata in misura minimale ed assolutamente residuale sulle dichiarazioni rese da un testimone in fase di indagini ed acquisite in dibattimento ex art. 512 bis cod. proc. pen.)

In tema di reati tributari, l'Agenzia delle entrate costituita parte civile ha diritto al risarcimento sia del danno patrimoniale - che non coincide con la mera misura dell'imposta evasa, ma deve tener conto anche del danno funzionale rappresentato dallo sviamento e turbamento dell'attività di accertamento tributario - che del danno morale - inteso come pregiudizio alla credibilità nei confronti di tutti i consociati dell'organo accertatore. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 17, D.L. n. 78 del 2009, conv. in legge 102 del 2009 che ha individuato limiti all'azione del risarcimento del danno all'immagine in sede di giudizio contabile non ha inciso sul principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 cod. civ.)

L'assegnazione dei processi in violazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio può incidere sulla costituzione e sulle condizioni di capacità del giudice, determinando la nullità di cui all'art. 33, comma primo, cod. proc. pen., non in caso di semplice inosservanza delle disposizioni amministrative, ma solo quando si determini uno stravolgimento dei principi e dei canoni essenziali dell'ordinamento giudiziario, per la violazione di norme come quelle riguardanti la titolarità del potere di assegnazione degli affari in capo ai dirigenti degli uffici e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti (Fattispecie relativa alla partecipazione di un magistrato che aveva superato i limiti massimi di permanenza nel collegio giudicante stabiliti dal provvedimento tabellare di assegnazione del CSM).

In tema di reati tributari e finanziari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile nel caso di un frazionamento in successive dichiarazioni annuali delle quote di ammortamento dell'importo di fatture per l'acquisto (inesistente) di beni strumentali ed è integrato da ogni dichiarazione nella quale vengono indicati i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi.

È configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia. (Fattispecie nella quale una società aveva evidenziato nelle dichiarazioni annuali costi per l'acquisto di diritti cinematografici maggiorati rispetto a quelli effettivamente versati al venditore, attraverso il cd sistema della catena societaria, e cioè facendo risultare acquistati i diritti medesimi da più intermediari fittizi e la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità concorsuale sia di coloro che avevano escogitato il sistema fraudolento sia di coloro che avevano gestito le società che avevano funto da fittizie intermediarie).

Integra il delitto di frode fiscale, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e non quello di dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 del citato decreto, l'utilizzo, mediante inserimento nella dichiarazione IRPEF o IVA, di fatture materialmente false, o di altra documentazione contabile, di analoga efficacia probatoria, materialmente falsa. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove si ritenesse diversamente, si determinerebbe la manifesta illogicità del sistema sanzionatorio penale in materia tributaria).

L'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento e non ai documenti, già formati, che vengano acquisiti, a meno che la loro utilizzazione possa pregiudicare i diritti di difesa dell'imputato e sempre che quest'ultimo abbia eccepito il concreto pregiudizio derivante dalla mancata traduzione. (Fattispecie in cui è stata rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per l'omessa traduzione in lingua italiana di documenti allegati ad una consulenza tecnica del P.M., nella quale il significato degli stessi era ampiamente esplicitato).

L'ordinanza di rigetto, da parte del GIP, della richiesta del difensore di assumere, con incidente probatorio, la testimonianza di soggetto che si sia rifiutato di rendere dichiarazioni scritte o informazioni, nel corso delle investigazioni difensive, non è soggetta a gravame, stante il principio di tassatività delle impugnazioni.

L'eccezione di nullità della sentenza per un'asserita violazione del diritto di difesa - in particolare per non avere il giudice di merito assunto l'esame di un imputato ovvero per non avergli consentito di rendere dichiarazioni spontanee - può essere legittimamente fatta valere solo dall'imputato titolare del diritto, non anche da un suo coimputato.

L'art. 7 della CEDU - così come conformemente interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU - non consente l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui il risultato interpretativo non era ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa.

Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché, contestato all'imputato un reato a titolo di concorso personale, se ne affermi la responsabilità in sentenza ai sensi dell'art. 48 cod. pen.

Le pene accessorie conseguenti la condanna per reati tributari sono previste e regolate dal solo art. 12 del D.Lgs. n. 74 del 2000, norma da considerarsi speciale rispetto all'art. 29 cod. pen.

Non è affetto da nullità il decreto che dispone il giudizio emesso senza attendere l'espletamento dell'incidente probatorio, ammesso nel corso dell'udienza preliminare.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 01/08/2013, n. 35729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35729
Data del deposito : 1 agosto 2013

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