Sentenza 20 settembre 2016
Massime • 1
È inammissibile la presentazione di memorie, in sede di legittimità, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC). (In motivazione, la S.C. ha precisato che non è estesa al giudizio penale in cassazione la facoltà di deposito telematico - prevista per il giudizio civile di legittimità ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 - di istanze non aventi immediata incidenza sul processo quali, a titolo esemplificativo, richieste di sollecita fissazione o riunione di ricorsi, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite).
Commentari • 6
- 1. PEC anche per il difensore (Corte Cost. 96/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 maggio 2022
E' innegabile che dal quadro normativo precedente alla legislazione emergenziale del 2020 trasparisse una evidente disparità di trattamento tra le parti del processo penale: al pubblico ministero era infatti consentito in via generale l'uso della PEC per le notificazioni al difensore dell'imputato o indagato, laddove analoga possibilità era preclusa al difensore per le notificazioni al pubblico ministero. E ciò ancorché il difensore fosse già tenuto a dotarsi di PEC e a comunicare il proprio indirizzo all'Ordine di appartenenza, nonché ad adempiere ai doveri di corretta manutenzione della propria casella di posta elettronica certificata, delineati dall'art. 20 del d.m. n. 44 del 2011 …
Leggi di più… - 2. Astensione delle udienza: bene la PEC, ma solo se .. (Cass. 37142720)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 gennaio 2021
Le parti private nel processo penale non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze via PEC: se però viene utilizzata tale modalità non si configura un'ipotesi di irricevibilità dell'atto e il giudice può prenderlo in considerazione se posto alla sua attenzione. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 22 ottobre – 22 dicembre 2020, n. 37142 Presidente Cammino – Relatore Di Paola Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano, con sentenza dell'8 maggio 2019, confermava la condanna alla pena di giustizia pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 20 giugno 2017, nei confronti di C.F. , per il delitto di rapina. 2.1. Propone ricorso per cassazione la difesa …
Leggi di più… - 3. Penale Diritto e ProceduraGuido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 luglio 2020
- 4. Processo penale, udienza, richiesta di rinvio, difensore, legittimo impedimento, invio, posta elettronica, onere di accertamentoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 12 dicembre 2018
- 5. Processo penale: sì all'uso della Pec per le comunicazioni di parteAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 25 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2016, n. 48584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48584 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2016 |
Testo completo
48 5 8 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 2787 Elisabetta Rosi - Presidente - PU - 20/09/2016 Gastone Andreazza R.G.N. 13258/2016 Andrea Gentili Alessio Scarcella - Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: IA LO, n. 12/03/1951 a Isola del Liri avverso la sentenza del tribunale di CASSINO in data 28/12/2015; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S. Tocci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescri- zione;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28/12/2015, depositata in pari data, il tribunale di Cassino riconosceva IA LO colpevole delle violazioni antisismi- che ed in materia di conglomerato cementizio armato di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, contestate come commesse secondo le modalità esecutive e spazio - tem- porali meglio descritte nei relativi capi di imputazione, ed accertate in data 27/12/2007, condannandolo alla pena sospesa di 5000,00 di ammenda.
2. Ha proposto appello IA LO, a mezzo del difensore fiduciario, impugnando la sentenza predetta con cui chiedeva: a) in via preliminare, che la Corte d'appello dichiarasse la nullità dell'intera procedura in quanto frutto di e- sposto anonimo;
b) in secondo luogo, l'adozione di pronuncia assolutoria per e- straneità dell'imputato ai reati ascritti essendo riconducibile la responsabilità dei fatti alla madre dell'imputato o alla sorella di quest'ultimo Carla;
c) in terzo luo- go, la violazione di norme processuali dibattimentali, nemmeno specificamente evocate, non essendo stato formato il fascicolo dibattimentale nel contraddittorio delle parti ciò che avrebbe privato "di molti diritti" la difesa e "di molte possibilità difensive", non essendosi tenuto conto delle risultanze documentali;
d) ancora, eccepisce che il giudice avrebbe dovuto attendere l'esito dell'istanza presentata dalla madre dell'imputato tendente ad ottenere l'idoneità della realizzata opera abusiva alle norme antisismiche;
e) infine, si doleva l'appellante del mancato ri- conoscimento delle attenuanti generiche e della mancata applicazione della cau- sa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Conclusivamente, il difensore fiduciario dell'appellante ha chiesto mandarsi as- solto l'imputato con formula ampia e comunque per non aver commesso il fatto, in via subordinata dichiarandosi la non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
3. Con memoria pervenuta a mezzo fax in data 25/05/2016, il nuovo difensore di fiducia, iscritto all'albo ex art. 613 cod. proc. pen., ha fatto pervenire l'atto di nomina fiduciaria, insistendo perché sia pronunciato l'annullamento per le ragioni indicate sub a) o per l'estraneità dell'imputato al reato per cui è intervenuta con- danna, eccependosi in subordine l'estinzione del reato per prescrizione.
4. Con successiva memoria pervenuta a mezzo p.e.c. all'indirizzo certificato della cancelleria di questa Sezione in data 10/09/2016, il predetto difensore insiste sull'eccezione di prescrizione, dolendosi del mancato avviso dell'udienza odierna al proprio assistito. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla leg- ge e per manifesta infondatezza.
6. Preliminarmente deve rilevarsi l'irricevibilità e la tardività della memoria per- venuta a mezzo p.e.c. dalla difesa del ricorrente;
ed invero, deve anzitutto riba- dirsi che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, pre- visto dall'art. 611, cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inos- servanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014 - dep. 14/05/2014, Cutri' e altro, Rv. 259618). Essendo pervenuta la memoria a mezzo p.e.c. solo in data 10/09/2015, la stessa non dev'essere presa in esame in quanto non rispettosa del termine di 15 gg. rispetto alla data di udienza odierna, 20/09/2016. In secondo luogo, come già affermato da questa Corte con riferimento alle mo- dalità di presentazione dell'impugnazione in sede di legittimità (Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016 - dep. 05/05/2016, Mandato, Rv. 266931), anche per quanto concerne le memorie, la stessa, ai sensi dell'art. 611 c.p.p., devono essere "pre- sentate" come i motivi nuovi in cancelleria, presentazione non ancora con-- - sentita nel giudizio penale di cassazione attraverso la posta elettronica certifica- ta. Ed invero, come risulta chiaramente anche dalla nota reperibile al link http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/dett cst.page?contentId'CST18618, presso la Corte di Cassazione non è ammesso il deposito telematico degli atti del pro- cesso civile (ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex art. 378 c.p.c., memorie di costituzione di difensore, atti di "costituzione" a fini defensio- nali, atti depositati ex art. 372 c.p.c.), in assenza del decreto prescritto dall'art. 16-bis, comma 6, D.L. 179 del 2012 convertito in legge n. 221 del 2012 ed in considerazione dell'espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall'art. 16-bis, comma 1 bis, del medesimo D.L. E' invece ammesso per il solo giudizio civile di cassazione - il deposito telematico - delle istanze dei difensori non aventi immediata incidenza sul processo (esempli- ficativamente: di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differi- mento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite), prevedendosi che la copia cartacea di tali istanze, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presi- dente Titolare ed è inserita nel fascicolo. 3 La non estensibilità di quanto sopra al giudizio penale di cassazione esclude, per- tanto, allo stato, la possibilità di inviare memorie mediante p.e.c., dovendosi pe- raltro rilevare la ritualità dell'avviso dell'odierna udienza, inviata al difensore cassazionista, la cui nomina è pervenuta in data 25/05/2016 (come da atto tra- smesso a mezzo fax a questa Corte), ciò che esimeva la cancelleria dall'eseguire notifica personale al ricorrente ex art. 613 c.p.p., prevista solo nel caso in cui questi sia assistito da difensore d'ufficio e non quando invece il ricorrente è assi- stito da difensore fiduciario cassazionista.
7. Deve, poi, ulteriormente premettersi all'esame delle censure, il rilievo di ca- rattere generale per quale si tratta di appello proposto contro sentenza inap- pellabile avendo il giudice applicato solo la pena dell'ammenda e che è stata ri- tenuto ammissibile solo perché sottoscritto personalmente dall'imputato, oltre che dal suo difensore.
8. Come anticipato, il ricorso è comunque inammissibile. In relazione a quanto esposto al punto 7, sicuramente inammissibili in quanto non consentiti dalla legge sono i motivi con cui il ricorrente evoca una richiesta assolutoria per non aver commesso il fatto, atteso che si tratta di conclusioni e richieste incompatibili con il giudizio di legittimità e che, invece, impongono lo svolgimento di apprezzamenti fattuali, tipici di un giudizio di merito;
non può, sotto tale profilo, ritenersi che il soggetto impugnante abbia voluto proporre ri- corso per cassazione, ma un appello vero e proprio, con le conseguenze di legge. A tal proposito va qui ricordato che il precetto di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'i- nesatta denominazione, abbia effettivamente inteso valersi;
sicché non può es- sere ritenuta ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte, ma non consenti- ta, allorché risulti che la parte stessa l'abbia deliberatamente voluta e propria- mente denominata (Sez. 1, n. 5242 del 28/09/1999 - dep. 28/10/1999, Trimbo- li, Rv. 21456501).
9. Quanto alle altre censure (nullità dell'intera procedura perché frutto di espo- sto anonimo;
violazione di norme processuali per la mancata formazione in con- traddittorio del fascicolo per il dibattimento), le stesse si contraddistinguono per la loro genericità e per la natura puramente contestativa delle stesse, non risul- वैद tando dalla sentenza che il giudice abbia fatto uso dell'esposto anonimo, ma di prove testimoniali e documentali e, quanto alla formazione in contraddittorio del fascicolo dibattimentale - cui sarebbe conseguita, secondo il ricorrente, la viola- zione di "molti diritti" e sacrificio di "molte possibilità di difesa" - questi tuttavia non specifica nemmeno di quali diritti e di quali possibilità difensive sia stato pri- vato, appalesandosi pertanto la censura del tutto generica. È infatti inammissibi- le il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed inde- terminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fonda- mento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 10. Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti gene- riche ed alla mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p., il giudice fornisce una puntuale e logica motivazione delle ragioni ostative alle pagg. 7 (quanto all'art. 131 bis c.p.) ed 8 (quanto all'art. 62 bis c.p.), sicchè le censure si presentano, al pari di quanto già esposto nel precedente punto 9, del tutto aspecifiche. 11. Infine, quanto all'eccepita prescrizione, il giudice spiega le ragioni per le quali la ultimazione dei lavori fosse individuabile alla data del 20/06/2011, data certa in cui vi è una dichiarazione qualificata di ultimazione dei lavori volti a ren- dere abitabile la costruzione abusiva. In mancanza di prova contraria fornita dal ricorrente circa la retrodatazione dei lavori (Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 dep. 11/10/2000, Fretto S, Rv. 217575; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 - dep. 23/06/2014, Laiso, Rv. 259181), ed essendo, anzi, emerso che i lavori esistenti al momento del sopral- luogo del 27/12/2007 erano diversi rispetto a quelli accertati al momento del so- pralluogo del 14/10/2005, deve ragionevolmente ritenersi che l'ultimazione dei lavori coincida con la data indicata dal giudice, dies a quo da cui calcolare il ter- mine di prescrizione, maturata pertanto alla data del 20/06/2016, cui vanno ag- giunti anche gg. 62 di sospensione del predetto termine per il rinvio dell'udienza dal 20/01/2011 al 29/04/2011, dovuto al legittimo impedimento del difensore, con conseguente individuazione del termine di prescrizione finale alla data del 22/08/2016. Come più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, l'inammissibili- tà del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non 5 oper consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266; nella specie si trattava della prescrizione del reato maturata successi- vamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come nel caso in esame). 12. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi at- ti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 20 settembre 2016 Il Consigliere estensoreIl Consigliere Il Presidente Elisabetta RoșiCadells Re Alessio Scarcela DEPORT 6