Sentenza 10 gennaio 2000
Massime • 1
Una volta che con i motivi di appello sia stata lamentata l'entità dell'aumento di pena per la continuazione tra due reati, ma non sia stata contestata la loro unificazione a norma dell'art. 81 cod. pen., ne è preclusa la deduzione nei motivi di ricorso per cassazione, a nulla rilevando che nel giudizio di appello sia intervenuta una diversa qualificazione giuridica del reato satellite. (Fattispecie in tema di continuazione, ritenuta nel giudizio di primo grado, tra omicidio volontario e porto abusivo di armi "ex" art. 699 cod. pen., qualificato dal giudice di appello come ipotesi di reato prevista dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975, esclusa l'attenuante della lieve entità del fatto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/01/2000, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO - Presidente - del 10/01/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 12
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MACCHIA ALBERTO - Consigliere - N. 34030/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT MA n. il 26.01.1978
avverso sentenza del 03.06.1999 C. ASS. APP. di FIRENZE visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Pubblico ministero in persona del Dott. Vincenzo Verderosa che ha concluso per il rigetto del ricorso, con la condanna alle spese;
Udito, per la parte civile l'avv. Antongiovanni e Carloni Uditi i difensori Avv. Lena e Saldarelli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30.6.1998, la Corte di Assise di Lucca dichiarava SA RC colpevole dei reati di omicidio volontario e di porto senza licenza di un coltello, legati dal vincolo della continuazione e, applicata la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p., determinava la pena in sedici anni di reclusione.
In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte di Assise di Appello di Firenze, con sentenza del 3.6.1999, riduceva la pena inflitta al SA a dodici anni di reclusione, concedendo le circostanze attenuanti generiche e qualificando il reato contestato ex art. 699 c.p. come contravvenzione di cui all'art. 4 della l.110/75. Nella motivazione della sentenza, la Corte distrettuale escludeva, anzitutto, l'esistenza di una situazione fattuale che potesse giustificare l'applicazione della esimente della legittima difesa, rilevando che le risultanze probatorie smentivano che, nel corso dello scontro fisico tra l'imputato e il PI, il primo fosse stato oggetto di un tentativo di strangolamento e che la causa di giustificazione ex art. 52 c.p. non era comunque configurabile in quanto la reazione del SA risultava sproporzionata ed egli, nonostante che il primo colpo di coltello avesse neutralizzato la capacità offensiva dell'avversario, continuò a colpire nella stessa direzione e con la stessa violenza. Dopo avere precisato che nel caso di specie mancavano anche le condizioni per riconoscere la legittima difesa putativa o l'eccesso colposo, la Corte di secondo grado riteneva infondata la richiesta di qualificazione giuridica del fatto come omicidio preterintenzionale in relazione al numero dei colpi diretti in zone vitali, escludendo altresì sia l'attenuante ex art.62 n. 6 c.p., data l'inadeguatezza della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni, sia l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 c.p., stante l'inesistenza del rapporto di causalità psicologica tra fatto provocante e fatto provocato in dipendenza dell'enorme sproporzione tra i fatti stessi.
I difensori dell'imputato proponevano ricorso per cassazione chiedendo, col primo motivo, l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 575 e 52 c.p., e mancanza e illogicità manifesta della motivazione nella ricostruzione della vicenda, in quanto era stata esclusa l'esimente della legittima difesa senza tenere conto che le risultanze probatorie dimostravano tanto l'aggressione fisica posta in essere dal PI contro il SA quanto il tentativo di strangolamento al danni di quest'ultimo. Col secondo e con il terzo motivo di ricorso, venivano denunciate erronea applicazione della legge penale e illogicità manifesta della motivazione in relazione al diniego della legittima difesa putativa ex art. 59 c.p. e dell'eccesso colposo ex art. 55 c.p. -. Il ricorrente lamentava, inoltre, che la Corte distrettuale era incorsa in ulteriori vizi logici e giuridici della motivazione nel negare la derubricazione del delitto di omicidio volontario in quello di omicidio preterintenzionale ex art. 584 c.p., nel ritenere inapplicabili le attenuanti previste dagli artt. 62 n. 2 e 62 n. 6 c.p., nell'escludere la rinnovazione del dibattimento indispensabile per l'acquisizione di documentazione influente sull'accertamento dell'imputabilità del SA e, infine, nel considerare non configurabile l'attenuante della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l. 110/75 e nell'affermare la continuazione tra l'omicidio e il porto del piccolo coltello senza giustificato motivo, pur essendo mancante l'identità del disegno criminoso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - E privo di fondamento il primo motivo di ricorso con cui è stata denunciata l'esistenza di vizi logici e giuridici della motivazione con cui sono stati esposti. gli argomenti che hanno portato ad escludere la configurabilità nel caso di specie della causa di giustificazione prevista dall'art. 52 c.p., che dichiara non punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.
La giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che i presupposti essenziali della scriminante della legittima difesa sono costituiti da un'aggressione ingiusta e da una reazione legittima: mentre la prima deve concretarsi nel pericolo attuale di un'offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto dell'aggredito, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, vale a dire alla inevitabilità di un pericolo attuale ed alla proporzione tra difesa ed offesa (Cass., Sez. I, 3 ottobre 1997, Merola;
Cass., Sez. I, 21 aprile 1994, Di Giovanni;
Cass., Sez. IV, 25 maggio 1993, Barraca). La Corte di secondo grado ha dato corretta applicazione a tali principi sulla base di una ricostruzione dei fatti compiuta attraverso una completa ed attenta interpretazione degli elementi probatori, che, per coerenza e adeguatezza logica, resta incensurabile nel giudizio di legittimità. Invero, nella sentenza impugnata è stato escluso che il SA abbia sferrato i colpi di coltello per fermare il tentativo di strangolamento posto in essere ai suoi danni dal PI: tale dato fattuale è stato negato sulla base delle deposizioni dei testi, dai quali è stato tratto il convincimento che tra i due si sviluppò una discussione con spinte reciproche o con una spinta da parte del PI al SA, delle dichiarazioni dello stesso imputato ai due amici che l'aiutarono a fuggire dopo l'accoltellamento e del tipo di lesioni constatate sul collo dell'imputato il giorno successivo al fatto. Inoltre, la Corte territoriale ha osservato che il primo colpo di coltello aveva già neutralizzato la capacità offensiva del PI e che gli altri quattro colpi, nella stessa direzione e con la stessa violenza, furono, dunque, inferti al di fuori di ogni necessità di difesa. Le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata pongono in luce la piena correttezza logico-giuridica del giudizio con cui è stata esclusa la causa di giustificazione ex art. 52 c.p., essendo rispondente all'esatta applicazione della legge penale sia l'opinione della mancanza della necessità di difesa sia quella relativa alla sproporzione tra offesa e reazione in presenza di una situazione in cui, nel corso di un litigio con vie di fatto, uno dei contendenti abbia estratto un coltello e abbia colpito ripetutamente l'avversario palesemente disarmato, cagionandone la morte.
2. - Mancano di fondamento il secondo e terzo motivo di ricorso con cui è stata denunciata la violazione degli artt. 52, 55 e 59 c.p. in relazione alla denegata sussistenza della legittima difesa putativa e dell'eccesso colposo in legittima difesa. Quanto alla legittima difesa putativa, nella giurisprudenza consolidata di questa Corte è stato chiarito che essa postula i medesimi presupposti di quella reale, con la sola differenza che nella prima la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente ma è supposta dall'agente sulla base di un errore nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva atta a far sorgere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza del pericolo attuale di un'offesa ingiusta, ditalché, in mancanza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ricondursi ad un criterio di carattere meramente soggettivo identificato dal solo timore o dal solo stato d'animo dell'agente (Cass., Sez. I, 18 febbraio 1997, Micheli;
Cass., Sez. I, 23 gennaio 1992, Vergori;
Cass., Sez. I, 9 ottobre 1989, Terlizzì; Cass., Sez. I, 19 giugno 1987, Pagliaro;
Cass., Sez. I, 14 gennaio 1987, Desegus). La Corte di secondo grado si è strettamente attenuta a tali linee interpretative allorché ha escluso, con motivazione dotata di congruenza logica e giuridica, che nel caso di specie non esisteva una situazione obiettiva tale da far sorgere, in un soggetto normale, in modo serio e credibile, la ragionevole opinione di un'ingiusta aggressione, concretante un pericolo attuale per la vita, e della conseguente necessità di difendersi, non potendo collegarsi l'erronea supposizione dell'imputato alla sola condotta del PI consistente nello scambio di spinte con l'antagonista.
Risulta parimenti inconsistente la tesi relativa all'eccesso colposo, esclusa dalla Corte territoriale in base all'esatto rilievo che l'inapplicabilità dell'art. 55 c.p. discende dalla stessa accertata insussistenza degli elementi costitutivi della scriminante ex art. 52 c.p. e dalla ritenuta mancanza di una situazione fattuale tale da giustificare un errore di valutazione vertente sull'adeguatezza e sulla proporzione della reazione all'altrui azione (cfr. Cass., Sez. I, 4 dicembre 1997, Mendicino;
Cass., Sez, I, 24 settembre 1997, Merola). 3. - È privo di pregio anche il quarto motivo di gravame a mezzo del quale sono stati prospettati vizi logici e giuridici della motivazione con cui è stata disattesa la deduzione difensiva relativa alla mancanza dell'animus necandi.
La Corte di secondo grado ha accertato, con motivazione del tutto adeguata, che la lama del coltello utilizzato dal SA, pur essendo lunga soltanto cm. 4, era larga e seghettata;
che il manico era lungo cm. 7, con una larghezza e consistenza tali da permettere un'impugnatura ferma;
che i colpi furono sferrati con notevole violenza e in direzione di zone vitali della vittima, tant'è che i quattro colpi che attinsero il tronco del PI furono tutti penetranti e che quello mortale raggiunse il ventricolo destro del cuore, provocando una lesione a tutto spessore.
Alla stregua di tali dati di fatto la riconduzione della condotta dell'imputato nella fattispecie dell'omicidio volontario e l'esclusione dell'omicidio preterintenzionale devono considerarsi rispondenti ad una corretta analisi ricostruttiva della portata normativa delle disposizioni di cui agli artt. 575 e 584 c.p.- Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale deve essere individuato nella diversità dell'elemento psicologico che, nel secondo reato, consiste nella volontarietà delle percosse e delle lesioni alle quali consegue la morte dell'aggredito come evento non voluto neppure nella forma eventuale ed indiretta della previsione e dell'accettazione del rischio della morte del soggetto passivo (Cass., Sez. I, 16 giugno 1998, Gavagnin;
Cass., Sez. I, 20 novembre 1995, Flore;
Cass, Sez. I, 25 novembre 1994, P.M. in proc. Piscopo;
Cass., Sez. I, 3 marzo 1994, Mannarino;
Cass., Sez. I, 14 dicembre 1992, Di Grande ed altri). In altri termini, il tratto saliente e peculiare del delitto ex art. 584 c.p. risiede nel fatto che l'elemento psicologico consiste nell'avere voluto l'evento minore (percosse o lesioni) e non anche l'evento più grave (morte), che, pur non essendo voluto, rappresenta il risultato dello sviluppo causale insito nell'azione lesiva dell'altrui incolumità personale, conformemente all'espressa definizione contenuta nell'art. 43, comma 1 c.p. secondo cui il delitto "è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente". Anche se raffiora talora in alcune pronunce l'antica teoria che configura la preterintenzione come dolo misto a colpa (cfr. Cass., Sez. V, 11 dicembre 1992, P.M. in proc. Bonalda), la recente giurisprudenza di questa Corte è largamente prevalente nel senso che la struttura dell'omicidio preterintenzionale è connotata da una condotta dolosa, avente ad oggetto il compimento di atti diretti a percuotere o a ferire, e da un evento più grave non voluto (ossia la morte del soggetto passivo), legato eziologicamente, in progressione causale, all'azione lesiva dell'incolumità personale.
L'analisi ricostruttiva della situazione fattuale è stata condotta dalla Corte di secondo grado in sostanziale consonanza con i principi testè esposti, ditalché si sottrae a censure l'operazione di qualificazione giuridica del fatto col nomen iuris dell'omicidio volontario, in relazione al quale il dolo è stato accertato nella sentenza impugnata alla stregua di dati obiettivi, certi e inequivoci, quali il mezzo usato, la direzione, la violenza e la reiterazione dei colpi, la parte del corpo colpita: ond'è che la pronuncia risulta, oltre che conformata ai canoni della logica, ai principi giuridici affermati nella costante giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 4 aprile 1995, Gheza;
Cass., Sez. I, 25 novembre 1994, Piscopo). 4. - È altresì infondata la censura con cui è stato dedotto che l'esclusione della circostanza attenuante della provocazione è viziata da erronea applicazione della legge penale e dalla contraddittorietà della motivazione.
Gli elementi costitutivi della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 2 c.p. ruotano attorno alle nozioni di "stato d'ira" e di "fatto ingiusto altrui", nel senso che il primo può consistere anche in un'alterazione emotiva che si protrae nel tempo e pur se manchi un rapporto di immediatezza col fatto ingiusto (Cass., Sez. I, 22 gennaio 1996, Giampieri), con la precisazione che il fatto che ha determinato la reazione dell'imputato deve essere connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate doverose nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico, e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale (cfr. Cass., Sez. I, 1 luglio 1996, Curcas;
Cass., Sez. I, 28 ottobre 1993, Recchi). È stato, inoltre, stabilito che il reato può considerarsi commesso in un vero e proprio stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui anche in assenza di un rapporto di proporzionalità, a condizione, tuttavia, che sia pur sempre riscontrabile una qualche adeguatezza tra reazione e offesa, dato che una reazione palesemente smisurata e sproporzionata rivela l'esistenza di un nesso di mera occasionalità, e non di causalità psicologica, tra i due fatti (Cass., Sez. I, 30 novembre 1995, Ali;
Cass., 5 luglio 1993, Angelucci). La ratio decidendi della sentenza impugnata si articola attraverso uno sviluppo argomentativo, che, seppur succinto, è aderente alle linee emergenti dall'analisi ricostruttiva della portata della disposizione di cui all'art. 62 n. 2 c.p., avendo la Corte di merito stabilito, con apprezzamento di merito incensurabile, che nel caso di specie fa difetto l'obiettiva ingiustizia della condotta del PI (soprattutto se si tengono presenti gli antefatti indicati nella parte narrativa della sentenza impugnata) e che sussiste enorme sproporzione tra azione della vittima e reazione dell'imputato.
5. - Non possono neppure condividersi le doglianze espresse in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante ex art.62 n. 6 c.p., che invece - ad avviso del ricorrente - avrebbe dovuto essere riconosciuta data l'adeguatezza della somma di lire 200.000.000 offerta a titolo di risarcimento del danno morale al due genitori e alla sorella dell'ucciso.
Infatti, se è vero che per il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno è sufficiente anche un'offerta, non formale che abbia i requisiti della serietà e della congruità, è non di meno certo che, in caso di rifiuto da parte dei danneggiati, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'ammontare della somma offerta sia idonea ad assicurare il ristoro di i danni, patrimoniali e non, derivati dal reato (Cass., Sez. V, 9 dicembre 1996, Tansino;
Cass., Sez. I, 9 maggio 1994, La Vergata). Nel caso di specie la Corte territoriale ha reputato inadeguata la somma offerta dall'imputato, rilevando - con motivazione dotata di piena congruenza logica e giuridica - che, alla stregua dei criteri seguiti in giurisprudenza, la somma stessa (destinata nella misura di lire 90.000.000 per ciascun genitore e di lire 20.000.000 per la sorella della vittima) risulta manifestamente inidonea a coprire integralmente l'entità dei danni morali, tenuto conto che il PI era un giovane di ventiquattro anni, celibe e convivente con i suoi familiari.
6. - Deve essere disatteso anche il settimo motivo di ricorso diretto contro la decisione della Corte di secondo grado con cui è stata rigettata la richiesta istruttoria di acquisizione della documentazione relativa alla riforma del SA dal servizio militare a causa di uno stato depressivo-ansioso, che avrebbe potuto contribuire ad illuminare le condizioni nelle quali fu posto in essere il reato attribuitogli.
È opportuno sottolineare che, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è un istituto eccezionale rispetto al principio dell'oralità nella fase di secondo grado, per il quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia raggiunto la sua completezza nel dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinata alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Cass., Sez. VI, 13 luglio 1994, Russo;
Cass. Sez. I, 28 febbraio 1994, Travaglio). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello e resta incensurabile nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. I, 18 febbraio 1997, Micheli;
Cass., Sez. III, 29 luglio 1993; Cass., Sez. I, 15 aprile 1993, Ceraso).
Nel rigettare la richiesta di acquisizione di detta documentazione, finalizzata all'esecuzione di una perizia psichiatrica, la Corte territoriale ha dato conto, con adeguata motivazione, dell'esercizio del proprio potere discrezionale, rilevando che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non trovava alcuna base, data la mancanza di qualsiasi storia clinica idonea a giustificare la riapertura delle indagini vertenti sulle condizioni psichiche dell'imputato.
7. - Deve essere respinto anche l'ultimo motivo di ricorso, risultando palesemente esatta l'opinione accolta nella sentenza impugnata con cui è stata esclusa l'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, comma 3, ultima parte della l. 110/75, dato che una simile connotazione è stata giustamente ritenuta ingiustificata in relazione all'uso del coltello, adoperato dall'imputato come strumento per uccidere.
Manca di pregio anche la censura con cui è stata contestata la ritenuta continuazione tra l'omicidio volontario e il porto del coltello senza giustificato motivo. Al riguardo, va precisato che la doglianza è preclusa in questa sede, in quanto nei motivi di appello non è stata contestata l'applicazione della continuazione tra i due reati, ma soltanto l'entità dell'aumento di pena, ditalché la questione relativa alla configurabilità del vincolo della continuazione non può essere più sollevata nel giudizio di legittimità, a nulla rilevando, a tal fine, l'ntervenuta diversa qualificazione giuridica del reato satellite.
8. - A conclusione di tutte le considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che vengono liquidate nel confronti di VA GU e di PI IO in complessive lire 3.800.000, di cui lire 3.500.000 per onorari, e nei confronti di PI NI in complessive lire 2.800.000, di cui lire 2.500.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna altresì il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che liquida nei confronti di VA GU e di PI IO in complessive lire 3.800.000, di cui lire 3.500.000 per onorari, e nei confronti di PI NI in complessive lire 2.800.000, di cui lire 2.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2000