Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 3
Il trasferimento in altra struttura carceraria di un soggetto detenuto, nei cui confronti siano in corso operazioni di intercettazione ambientale regolarmente autorizzate, non comporta alcuna necessità di rinnovare il provvedimento autorizzativo delle attività di captazione ai fini della legittima prosecuzione delle stesse.
In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, il rafforzamento del sodalizio, quale evento del contributo causale del concorrente, può consistere oltre che nell'incremento della potenza finanziaria della cosca, anche nel solo aumento del prestigio e dell'importanza di quest'ultima nell'ambito dei rapporti con le altre consorterie criminali, indipendentemente dai risultati economici conseguiti.
In tema di associazione di tipo mafioso, l'avvocato che - senza limitarsi a fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri ecc. mantenendosi nell'ambito di quanto legalmente consentito - si trasformi in un "consigliori" della cosca, assicurando un'assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge (nella specie, diretti a far acquisire agli esponenti del sodalizio il controllo di una società), risponde del delitto di concorso esterno, ovvero di quello di partecipazione all'associazione, qualora ricorrano gli ulteriori presupposti della "affectio societatis" e dello stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/04/2014, n. 17894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17894 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento