Versione
23 marzo 1978
23 marzo 1978
>
Versione
7 aprile 1990
7 aprile 1990
>
Versione
13 maggio 1991
13 maggio 1991
>
Versione
29 agosto 1993
29 agosto 1993
>
Versione
13 ottobre 2011
13 ottobre 2011
>
Versione
1 gennaio 2015
1 gennaio 2015
>
Versione
15 dicembre 2021
15 dicembre 2021
Art. 648-bis.
(Riciclaggio).
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto ((...)) ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
((La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.))
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
(125) (233)
------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
(Riciclaggio).
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto ((...)) ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 a euro 25.000.
((La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.))
La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.
La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
(125) (233)
------------- AGGIORNAMENTO (125)
La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. ------------ AGGIORNAMENTO (233)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto:
- (con l'art. 71, comma 1) che le pene stabilite per il delitto previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata l'esecuzione;
- (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
Commentari • +500
- 1. Come si configura il reato di riciclaggio nel sistema penale italianoFausta La Torre · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 272.36923
[…] di cui articolo 648 bis del codice penale , […] La fattispecie di riciclaggio nel sistema penale italiano Il reato di riciclaggio è previsto all' art. 648 bis del Codice penale ed indica la condotta di chiunque sostituisce o trasferisce denaro, […] e da una contravvenzione per cui è prevista la pena dell' arresto con limiti edittali stabiliti ai commi 1 e 2 dell' art. 648 bis c.p . […] disponibile qui: https://www.avvocatodelgiudice.com/il-reato-di-riciclaggio-ex- art-648-bis-del-codice-penale FONTANA M. “Riciclaggio: il reato previsto all' art. 648 bis c.p […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 12/06/2024, n. 23543Provvedimento: […] attribuito a quest'ultima la titolarità di un bene immobile, al fine di agevolare la commissione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen., e dunque in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro per l'acquisto proveniente dalla commissione di altri delitti. […] evidenziando che nei confronti della moglie ON CI, originariamente condannata a seguito di giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 512 bis e 648 bis cod. pen. con sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/07/2022, la Suprema Corte di Cassazione, […] naturalisticamente e storicamente, con la struttura tipica propria della diversa fattispecie di cui all'art. 648 bis c.p.» 4 4. […]Leggi di più...
- art. 648 bis cod. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 512 bis cod. pen.·
- spese processuali·
- clausola di riserva·
- concorso necessario·
- inconciliabilità giudicati·
- condanna cassa delle ammende·
- art. 630 cod. proc. pen.·
- revisione del giudicato