a) quando e' proposta da chi non e' legittimato o non ha interesse;
b) quando il provvedimento non e' impugnabile;
c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, ((...)) 585 e 586;
d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione.
2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e' soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione e' stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche al difensore.
4. L'inammissibilita', quando non e' stata rilevata a norma del comma 2, puo' essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.