Articolo 618 del Codice di procedura penale
Articolo 585Articolo 686
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
3 agosto 2017
Art. 618. Decisioni delle sezioni unite 1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o puo' dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o di ufficio, puo' con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.
(( 1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e' dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta ))
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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