(( 1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso.
1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato dalle sezioni unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e' dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta ))