Sentenza 14 novembre 2008
Massime • 1
Nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2008, n. 46058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46058 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 14/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 2548
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 23113/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US PE - nato il [...] - e US MA - nato il [...];
avverso l'ordinanza 28 aprile 2008 del Tribunale del riesame di Napoli, il quale provvedendo ex art. 309 c.p.p., ha confermato il provvedimento 7 aprile 2008 del G.I.P. presso il Tribunale di Napoli che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere per entrambi i ricorrenti.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
p. 1) le accuse.
Risulta dalla narrativa del provvedimento impugnato che l'indagine, che ha portato alla richiesta ed alla successiva emissione del titolo custodiale nei confronti dei fratelli MA e PE US, ha ad oggetto l'esistenza e l'operatività nel territorio del casertano del sodalizio camorristico facente capo alla famiglia BI e le cui attività emergono, oltre che dai plurimi provvedimenti giudiziari (allegati agli atti), dalla consistente mole di intercettazioni di conversazioni telefoniche, regolarmente disposte ed effettuate, e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulla cui attendibilità il Tribunale del riesame ha fatto rinvio alle argomentazioni del G.I.P.. Nei confronti di US MA e US PE l'ordinanza del G.I.P. - confermata dal Tribunale del riesame - risulta emessa relazione alla contestazione del capo 26), concernente il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 56 c.p., art. 629 c.p., comma 2 in rel. all'art 628 c.p., comma 3, nn. 1 e 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, perché, concorso ed unione fra loro e con altre persone allo stato non identificate, in numero superiore cinque, con violenza e minaccia, sia avvalendosi della loro notoria appartenenza al clan dei Casalesi, fazione guidata dalla famiglia BI e, comunque, inducendo assoggettamento attraverso l'intimidazione derivante dal vincolo associativo, sia profferendo chiare frasi di minaccia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compivano, al fine di trarre ingiusto profitto, atti idonei diretti in modo non equivoco costringere HI EN e VI CO, soci e titolari della clinica di Mondragone "Salus" a stipulare un accordo con PE US (medico, referente del clan dei Casalesi) - di natura societaria di fatto e/o di diritto - attraverso il quale, con il finanziamento del clan dei Casalesi, doveva essere rilevata dalla curatela fallimentare un complesso immobiliare con destinazione urbanistica a "Casa di Cura", in quel momento concesso in affitto a Piscitelli Carlo, e quindi, a versare una somma di denaro non meglio specificata, ma comunque non inferiore ai duecento milioni annui, non verificandosi l'evento per l'opposizione delle parti offese che rifiutavano di sottostare alle richieste, commettendo il fatto con le modalità di cui all'art. 416 bis cod. pen. e al fine di agevolare il suindicato sodalizio camorrista. In
Provincia di Caserta fino al luglio 2004.
p. 2) la decisione del Tribunale del riesame
La ricostruzione dell'intera vicenda estorsiva è stata desunta dalle dichiarazioni del dr. IA EN, il quale in data 20.1.2005, riferiva di aver ricevuto la proposta di rilevare la suddetta struttura da tale "Scoppietta" (cioè da ZI NT) e dai fratelli MA e PE US, dei quali egli conosceva il solo PE, per essere questi un suo collega ginecologo (ed infatti il US PE lavora quale medico ginecologo presso la clinica di Pineta Grande) - i quali si vantavano di essere inseriti in una più vasta organizzazione camorristica che avrebbe garantito anche la copertura finanziaria dell'operazione. L'operazione che gli veniva proposta consisteva nel rilevare il fabbricato sito in località Incaldana di Mondragone, adibito urbanisticamente a "casa di cura" ma privo delle convenzioni ed autorizzazione regionali. Fatto questo che per il Tribunale del riesame realizzava il fumus boni juris dell'illecito contestato, per il quale ricorrevano altresì le condizioni per l'adozione della misura cautelare.
p. 3) il ricorso di US MA.
La difesa di tale ricorrente deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al ritenuto delitto di tentata estorsione contrattuale, in quanto l'ordinanza presenterebbe una illogicità interna, che si risolve in un'errata interpretazione-applicazione della norma incriminatrice della quale non sussisterebbero ne' il "danno", ne' "l'ingiusto profitto". Per il ricorrente, nel caso di specie, non esiste la coartazione della volontà, al fine della libera destinazione del patrimonio, e la vicenda, cosi come ricostruita dal Tribunale per il Riesame, non può essere sussunta sotto la norma di cui all'art. 629 c.p. per carenza del danno quale elemento costitutivo della stessa. Il provvedimento impugnato inoltre risulterebbe intrinsecamente illogico laddove premette una ricostruzione giuridica del danno che collide con gli elementi di fatto riportati nel testo dello stesso. L'ordinanza impugnata meriterebbe censura anche sotto l'aspetto della mancata valutazione della sussistenza dell'ingiustizia del profitto, altro elemento essenziale del delitto di estorsione, il quale - secondo la ricorrente difesa - va accertato indipendentemente dall'ingiustizia della condotta.
Il motivo, che corrisponde al tenore del 2^ motivo di ricorso di US PE, è infondato.
È pacifico che l'estorsione patrimoniale si realizza quando - come nella specie - al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti. In tale evenienza, contrariamente all'assunto difensivo, l'elemento dell'ingiusto profitto, con altrui danno, è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima venga indotto e costretto al rapporto, in violazione alle scelte naturali, espressione della sua intangibile autonomia negoziale, nella misura in cui gli è di fatto impedito di perseguire i propri interessi economici, nel modo e nelle forme da essa vittima ritenute più confacenti ed opportune (Cass. Penale sez. 6^, 10463/2001 Rv. 218433, Brancaccio). Il ricorso, in punto di coartazione della volontà, prospetta una scansione ed una lettura degli eventi contraria a quella ritenuta dal Tribunale del riesame e le considerazioni proposte tendono ad offrire una propria ricostruzione dei fatti, deducendo, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato, il quale si presenta invece privo degli accampati vizi logico giuridici nella struttura argomentativa della decisione impugnata. È infatti noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente (Cass. Penale sez. 2^, 15077/2007, Toffolo). Dall'infondatezza dell'impugnazione consegue la sussistenza del fumus richiesto per l'applicazione e la persistenza della misura cautelare personale.
p. 4) il ricorso di US PE.
Con un primo motivo il difensore di US PE prospetta violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione all'art. 629 cod. pen. ed agli artt. 273 e 192 c.p.p.. In particolare si lamenta che in occasione dell'incontro del 20 febbraio 2004 (il primo), nel corso del quale sarebbero state formulate minacce in danno dello HI, ad opera di US MA e ZI, presente il US PE, si sia fatto riferimento, per il suo potere minaccioso ed evocativo, all'incendio della vettura nel parcheggio della clinica Salus, incendio peraltro verificatosi quattro giorni dopo, il successivo 24 marzo 2004 ad ore 22, e senza tener conto che nel secondo incontro del 9 aprile 2004 le minacce sono state formulate da US MA.
In ogni caso si osserva che se tutti gli incontri con la vittima erano espressione di un episodio estorsivo unitario e se il US PE, nell'unico incontro in cui ebbe a partecipare, si limitò a non profferire minacce e a prospettare allo HI la convenienza economica dell'operazione (tant'è che quest'ultimo ebbe poi a concludere in proprio l'affare e tenuto conto ancora che lo HI nelle sue s.i.t. del 17 settembre 2003 ebbe a chiarire che non accettò l'affare propostogli, solo perché i proponenti gli apparivano legati ad ambienti malavitosi), non ci sarebbe spazio per un suo concorso nella tentata estorsione, non potendo egli concorrere in una condotta estorsiva i cui contorni si sarebbero manifestati nel 2^ incontro del 9 aprile 2004.
Il motivo, per come formulato, non merita accoglimento, a prescindere dalla circostanza temporale della data dell'incendio della vettura, considerato che, in tutta la vicenda illecita, ciò che principalmente rileva, nella sua evoluzione e sviluppo, più che la specifica e sbandierata minaccia, è la subdola ed esplicita evocazione del potere del sodalizio e del suo interesse per l'affare, che per ciò stesso si pretende di voler negozialmente imporre. In tale quadro, nel rispetto delle consolidate regole del concorso di persone nel reato, la presenza, sia pur silenziosa e apparentemente inerte, di US PE al colloquio minaccioso di ZI e US MA con lo HI delinea, invece ed al contrario, un livello di specifica e raffinata funzionalità nell'economia del crimine che si rafforzava (come evidenziato nella decisione impugnata), nel suo iniziale tentativo di esecuzione, proprio ed appunto dalla presenza "qualificata, suggestiva e strumentale" del medico-ginecologo US PE.
Il motivo va quindi rigettato.
Con un secondo di impugnazione il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e b) per vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all'art. 629 c.p., artt. 273 e 192 c.p.p.. Il motivo ripercorre le doglianze del secondo motivo di US MA e pertanto il suo rigetto si impone per le medesime argomentazioni dianzi illustrate, con l'aggravio delle spese in solido per entrambi i ricorrenti.
Inoltre, non conseguendo dalla decisione la rimessione in libertà dei ricorrenti, va disposta, ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario in cui gli indagati sono rispettivamente ristretti, per gli adempimenti di rito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2008