Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l'intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l'attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come estorsione la condotta dell'imputato, consistita nell'aver costretto una persona anziana - dicendole, in luogo isolato: "Io non ci metto nulla ad ammazzare una persona" - a consegnargli una modesta somma di denaro come risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione di un urto tra i rispettivi autoveicoli, in realtà mai avvenuto).
Commentari • 3
- 1. La struttura del reato di estorsioneAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2020
Il filone interpretativo volontaristico / soggettivistico Art. 629 CP( estorsione ) Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 Volume consigliato La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell' ultimo capoverso dell' Articolo precedente. Sussiste il rischio empirico di confondere il reato di estorsione con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle …
Leggi di più… - 2. Dolo differenzia estorsione ed esercizio arbitrario (Cass., 29541/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 ottobre 2020
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
Leggi di più… - 3. Sezioni Unite sulla natura dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioniDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 29 ottobre 2020
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/12/2016, n. 1901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1901 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
01901-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez..3456 Dott. Piercamillo Davigo UP - 20/12/2016 Dott. Anna Maria De Santis Dott. Marco Maria Alma R.G.N. 42147/2015 Dott. Stefano Filippini -Rel. Consigliere - Dott. Alberto Pazzi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Di VA RA, nato a [...] il [...], avverso la sentenza n. 104/2014 del 19 novembre 2014 della Corte di Appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Pazzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 novembre 2014 la Corte di Appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Teramo del 31 maggio 2013, ritenuta la prevalenza dell' attenuante già concessa di cui all'art. 62 n. 4 c.p. sulla contestata aggravante, ha determinato la pena inflitta a RA Di VA in tre anni e quattro mesi di reclusione e € 600 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Simili statuizioni conseguono al giudizio di responsabilità dell' imputato rispetto al reato di estorsione ascrittogli, in quanto il Di VA avrebbe costretto AR UC, con minaccia e approfittando della sua età avanzata e del luogo isolato, a corrispondergli la somma di € 60 costituente un ingiusto profitto. Овой 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, lamentando, con i seguenti motivi di doglianza così riassunti entro i limiti previsti dall' art. 173 disp. att. cod. proc. pen:
2.1 la contraddittorietà del dispositivo, il cui contenuto prevedendo dapprima un bilanciamento dell' attenuante già concessa con prevalenza sulla contestata aggravante e la rideterminazione della pena in anni tre e mesi quattro di reclusione e € 600 di multa, in seguito la riqualificazione del fatto ai sensi dell' art. 393 c.p., l' esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. e la rideterminazione della pena in otto mesi di reclusione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale non chiarirebbe quale sia il reale trattamento sanzionatorio inflitto e il reato per cui l' imputato è stato condannato;
2.2 la non appropriata valutazione tanto della confusa ricostruzione dei fatti offerta dalla parte offesa, quanto della ricognizione dell' imputato dalla stessa effettuata a distanza di dieci giorni dall' accaduto;
2.3 l' errata qualificazione degli espedienti messi in atto dal ricorrente per poter giustificare una richiesta risarcitoria come estorsione piuttosto che come truffa ovvero, nel caso in cui si ritenga che l' incidente sia realmente avvenuto, come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La difesa del ricorrente ha presentato motivi aggiunti insistendo nel ritenere contraddittorio il dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila e ha nuovamente contestato che nel caso di specie sia intervenuta un' estorsione, in quanto i fatti in contestazione dovrebbero al più essere ricondotti al reato di cui all'art. 393 c.p., ove vi sia stato un incidente stradale, o al delitto di cui all'art. 640 c.p., nel caso in cui nessun sinistro si sia verificato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I giudici di merito, con decisioni che si integrano vicendevolmente stante il carattere confermativo del giudizio di responsabilità formulato dalla Corte d'Appello, hanno ritenuto che non possano sussistere dubbi sulla materialità del fatto, ricostruito con coerenza e linearità dalla parte offesa, il cui riconoscimento in sede di ricognizione fotografica e ribadito in udienza è stato ritenuto pienamente attendibile. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Aparri Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
2. La corte territoriale ha ritenuto, condividendo sul punto la valutazione del giudice di primo grado, che il UC non abbia urtato alcuna vettura e che il Di VA abbia organizzato una messa in scena al fine di avanzare un' indebita richiesta risarcitoria. A fronte di un simile accertamento circa la natura indebita della pretesa indennitaria non può essere affatto ipotizzata la qualificazione del fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni piuttosto che come estorsione, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l'elemento intenzionale che, qualunque sia stata l' intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto qualora miri all' attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all' autorità giudiziaria (Cass. sez. 2, n. 42940 del 25/09/2014, Rv. 260474; Cass. sez. 2 n. 31224 del 25/06/2014, Rv. 259966; Cass. sez. 2 n. 51433 del 04/12/2013, Rv. 257375).
3. La corte territoriale ha ritenuto che il fatto in contestazione sia stato correttamente qualificato come estorsione, giacchè la frase pronunciata ("io non ci metto nulla ad ammazzare una persona") aveva indiscutibile valenza intimidatoria, essendo idonea a incutere timore in un soggetto anziano e indifeso, gravato anche dalla presenza in auto della moglie malata. Da tale accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito consegue la correttezza della qualificazione giuridica attribuita alla condotta contestata. In vero la corte territoriale, nel momento in cui ha ritenuto che la parte offesa si fosse determinata a consegnare il denaro non perché indotta in errore, dato che era assolutamente convinta di non aver provocato alcun danno, ma solo perché intimorita dalla minaccia proferita nei suoi confronti, ha apprezzato l'efficacia coercitiva della condotta minatoria tenuta dall' imputato rispetto alla volontà della vittima, individuando così in maniera corretta il presupposto legittimante la qualificazione operata ("Il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, è rappresentato dalla concreta efficacia coercitiva, e non meramente manipolativa, della condotta minacciosa rispetto alla volontà della vittima, da valutarsi con verifica "ex ante", che prescinde dalla effettiva realizzabilità del male prospettato" Sez. 2, n. 11453 del 17/02/2016 - dep. 18/03/2016, Guarnieri, Rv. 26712401; nello stesso senso Sez. 2, n. 46084 del 21/10/2015 - dep. 20/11/2015, Levak, Rv. 26536201, secondo cui "il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima 3 Abart ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l'ingiusto profitto dell'agente, perché tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente;
mentre si configura, invece, l'estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, poichè in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato" e Sez. 2, n. 7662 del 27/01/2015 - dep. 19/02/2015, Lanza, Rv. 26257401).
4. Sussiste un' evidente contraddizione nel contenuto del dispositivo della sentenza depositata, che nella prima parte conferma la qualificazione della condotta criminosa compiuta dal giudice di primo grado ed opera un diverso bilanciamento delle circostanze e nella seconda riqualifica il fatto ai sensi dell' art. 393 c.p., esclude l' attenuante già riconosciuta e determina la pena in misura ben più lieve. Questa contraddizione può tuttavia essere facilmente risolta tenendo conto del dispositivo letto e pubblicato in udienza, che costituisce l'unica statuizione riferibile all' organo giudicante ai sensi dell' art. 545 c.p.p., ove compare la sola prima parte del dispositivo riportato, a causa di un chiaro errore materiale, in calce alla sentenza depositata. Per le considerazioni sopra esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ne consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500 a titolo di sanzione pecuniaria. La correzione dell' errore materiale presente all' interno del dispositivo posto in calce alla sentenza della Corte d'Appello sarà compiuta dalla stessa corte territoriale, ai sensi dell' art. 130, 1° C., ultima parte, c.p.p., stante l' inammissibilità dell' impugnazione presentata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Piercamillo Davigo Alberto PazziAlbert Park 16 GEN. 2017 IL CANCELLIER Claudia Pianet